11.2021.167
Divorzio: liquidazione dei rapporti di dare e avere e affidamento della figlia
4 giugno 2024Italiano55 min
giugno 2018, rispettivamente di fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi, oltre
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.81
11.2021.167
Lugano,
4 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
cancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2018.221 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 3 settembre 2018 da
AP
1AP 1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AO
1 nata ,
(patrocinata
dagli avvocati PA 2 ),
e nella causa
CA.2020.298 (provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 5 ottobre 2020
da AO 1 nei confronti di AP 1,
giudicando sull'appello del 14 giugno 2021 presentato da AP 1
contro
il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 giugno 2021
(inc.11.2021.81),
come pure sull'appello
del 13 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
il 10 novembre 2021 e sull'appello incidentale del 25 gennaio 2022
presentato da AO 1 contro la medesima sentenza
(inc. 11.2021.167);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1970) AO 1
(1978) si sono sposati a __________ il 20 maggio 2009, adottando la
separa-zione dei beni. Dal matrimonio è nata B__________, il 7 agosto 2009. Il
marito, fiduciario finanziario, è alle dipendenze della __________, di cui è
amministratore unico. Igieni-sta dentale, la moglie lavora al 50% in uno studio
dentistico di __________. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2016,
quando AO 1 ha lasciato con la figlia l'abitazione coniugale di __________
(proprietà per piani n. 31 733, pari a 71/1000 della
particella n. 1535 RFD, allora appartenente al marito) per trasferirsi prima da
sua madre, a __________, e poi in un appartamento a __________.
B. Statuendo con
sentenza del 5 novembre 2018 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale
presentata il 7 marzo 2016 da AO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre
(riservato il diritto di visita paterno), ha ordinato una curatela educativa in
favore di B__________ e ha condannato AP 1 a versare contributi alimentari per
la moglie compresi tra fr. 1045.– e fr. 1206.– mensili dal 1° marzo 2016 al 30
giugno 2018, rispettivamente di fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi, oltre
a contributi alimentari per la figlia dal 1° marzo 2016 compresi tra fr. 1066.–
e fr. 1646.– mensili, assegni familiari non compresi (inc. SO.2016.1033). Il 21
giugno 2018 moglie e figlia si sono trasferite dal compagno della stessa AO 1, __________,
a __________.
In parziale accoglimento
di appelli presentati dai coniugi il 14 e il 15 novembre 2018, l'11 novembre
2019 questa Camera ha parzialmente riformato la sentenza del Pretore in merito
al diritto di visita paterno, fissandolo in un fine
settimana ogni 15 giorni dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera
alle ore 20.30 (con la cena), in una sera infrasettimanale – di principio il
martedì – dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina e nel pranzo del
lunedì. Il padre si sarebbe occupato di recuperare la figlia a casa o a scuola
e di riaccompagnarla a casa o a scuola in occasione delle visite. La madre si sarebbe
organizzata, da parte sua, per accompagnare la figlia dal padre almeno una
volta la settimana, indicativamente in occasione della visita infrasettimanale,
oltre a una settimana durante le vacanze autunnali, una settimana durante le
vacanze scolastiche natalizie, una settimana durante le vacanze scolastiche e cinque
settimane durante le vacanze scolastiche estive. La Camera ha aumentato inoltre
il contributo alimentare per la moglie a fr. 1075.– mensili dal 1°
luglio 2018 (inc. 11.2018.125/127).
C. Nel frattempo, il 3
settembre 2018, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore
con una petizione non motivata in cui ha chiesto l'esercizio in comune
dell'autorità parentale e l'affidamento congiunto di B__________ (una settimana
presso ciascun genitore dal lunedì al lunedì con suddivisione a metà delle
vacanze), ha rifiutato contributi alimentari alla moglie e ha offerto per la
figlia un contributo alimentare compreso tra fr. 855.– e fr. 1055.–
mensili fino a 18 anni (senza cenno ad assegni familiari). Egli non ha avanzato
pretese in liquidazione dei rapporti di dare e avere. Ha postulato invece la
divisione a metà delle prestazioni d'uscita accantonate dai coniugi durante il
matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.
D. All'udienza di
conciliazione del 5 novembre 2018 i coniugi si sono accordati sul principio del
divorzio e sul principio della divisione a metà della previdenza professionale,
mentre non hanno raggiunto un'intesa sugli altri punti, di modo che il Pretore
ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizione. In
un memoriale del 28 febbraio 2019 AP 1 ha mantenuto le richieste iniziali,
salvo rivendicare fr. 9542.– in liquidazione dei rapporti di dare e
avere. Nella sua risposta del 20 maggio 2019 AO 1 ha aderito al principio
dell'autorità parentale congiunta, alla rinuncia di contributi alimentari tra
coniugi e alla suddivisione a metà degli averi previdenziali, ma ha chiesto l'affidamento
esclusivo della figlia (riservato l'usuale diritto di visita paterno), ha
chiesto un contributo alimentare per B__________ variante da fr. 1066.– a fr.
1366.– mensili fino ai 18 anni, assegni familiari non compresi, e ha respinto
ogni pretesa in liquidazione dei rapporti patrimoniali.
In via riconvenzionale AO
1 ha sollecitato inoltre un contributo alimentare per sé compreso tra fr. 1713.– e fr. 3713.– mensili (o almeno
tra fr. 1000.– e fr. 3000.– mensili) fino al 31 agosto 2025 o,
in subordine, una provvigione ad litem di fr. 40 000.–. Con replica e risposta riconvenzionale
del 14 agosto 2019 AP 1 ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, proponendo
di respingere la riconvenzione della moglie. In una duplica e replica
riconvenzionale del 14 ottobre 2019 AO 1 ha confermato anch'essa le proprie richieste.
Mediante duplica riconvenzionale del 10 dicembre 2019 il marito ha poi
aumentato la sua pretesa in liquidazione dei rapporti patrimoniali a fr. 29 378.70. La moglie non ha duplicato.
E. All'udienza del 30
gennaio 2020, indetta per le prime arringhe e per il contraddittorio su
un'istanza cautelare presentata dal marito l'8 ottobre 2019 per ottenere un'estensione
del diritto di visita, il Pretore ha omologato una richiesta dei coniugi
intesa all'affi-damento alternato della figlia (una settimana presso ogni
genitore dal venerdì sera fino al venerdì successivo) in prova per sei settimane.
Terminata la prova con buon esito, su indicazione della psicologa __________ le
parti hanno convenuto di modificare l'assetto cautelare, passando da un'alternanza
settimanale a un'alternanza giornaliera nel seguente modo:
Durante
le vacanze estive la figlia sarebbe rimasta per due settimane da ciascun
genitore. L'alternanza si sarebbe applicata anche alle altre vacanze. Tale disciplina è stata omologata
dal Pretore con decreto cautelare del 26 maggio 2020 (inc. CA.2019.394).
In seguito, mediante
istanza cautelare del 31 agosto 2020 AP 1 ha chiesto la soppressione del
contributo alimentare per la moglie dal settembre successivo. A un'udienza del
5 ottobre 2020 si sono tenute le prime arringhe nella causa di merito e la discussione dell'istanza cautelare, che AO 1
ha proposto di respingere. Costei ha presentato inoltre una sua istanza cautelare per riottenere l'affidamento
esclusivo della figlia. Il 3 dicembre 2020 il Pretore ha revocato
la curatela educativa.
F. L'istruttoria di
merito e quella inerente all'istanza cautelare del marito sono cominciate il 9 dicembre 2020. L'istanza cautelare è poi stata
respinta dal Pretore con decreto del 7 aprile 2021 (inc. CA.2020.155)
e un appello presentato il 16 aprile 2021 da AP 1 contro tale decreto cautelare
è stato rigettato a sua volta da questa Camera con sentenza dell'11 agosto 2022
(inc. 11.2021.51). Nel frattempo, chiamato a presentare
osservazioni
all'istanza cautelare della moglie, AP 1 ha proposto il 26 aprile 2021 di
respingerla. Statuendo il 7 giugno 2021, il Pretore ha respinto anche l'istanza
cautelare della moglie, salvo sopprimere la custodia alternata prevista il mercoledì
con il decreto cautelare del 26 maggio 2020, nel senso che il mercoledì ha
lasciato la figlia alla madre. Le spese processuali di fr. 1500.– sono
state poste per un quinto a carico del marito e per il resto a carico di AO 1, tenuta
a rifondere al marito fr. 800.– per
ripetibili ridotte (inc. CA.2020.298).
G. Contro il decreto
cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14
giugno 2021 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di
annullare o di dichiarare nullo il decreto cautelare medesimo o, in subordine,
di riformarlo nel senso di “emendare” il dispositivo sulla custodia parentale del
mercoledì, ripristinando l'alternanza, e di porre le spese processuali a carico
della moglie, con obbligo di rifondergli fr. 1000.– per ripetibili. Nelle sue
osservazioni del 7 luglio 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Con
decreto del 9 luglio 2021 presidente della Camera ha concesso all'appello
effetto sospensivo (inc. 11.2021.81).
H. L'istruttoria di
merito si è chiusa il 31 marzo 2021 e alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 31 agosto
2021 l'attore ha postulato la custodia alternata di B__________ a settimane
alterne dal venerdì sera al termine della scuola fino al venerdì successivo con
suddivisione delle vacanze a metà o, in via subordinata, a giorni alterni come
segue:
Egli
si è impegnato inoltre ad andare a prendere la figlia a scuola (o dalla madre quando
non c'è scuola) e ha proposto che le telefonate fossero libere per entrambi. Infine
egli ha chiesto che dal 2023 al 2025 la figlia stesse con lui durante le
vacanze di Carnevale e trascorresse le vacanze di Pasqua con la madre, mentre le
vacanze natalizie sarebbero state da dividere nel periodo di Natale che va dal
termine della scuola fino al 30 dicembre e nel periodo dal 30 dicembre al
giorno antecedente l'inizio della scuola alle ore 21.00 con cena, come pure
dal 24 dicembre alle ore 14.30 fino al 25 dicembre alle ore 10.00.
AP 1 ha poi rifiutato contributi
alimentari alla moglie, instando perché ogni genitore provveda alle spese della
figlia quando essa gli è affidata e che la madre continui a percepire l'assegno
familiare, assumendo il premio della cassa malati con i costi sanitari della
figlia non coperti. Quanto ai rapporti di dare e avere delle parti, egli ha sollecitato
la condanna della moglie a versargli fr. 29 378.70
con interessi al 5% dal 5 novembre 2018. Da ultimo egli ha chiesto che la
previdenza professionale sia suddivisa nel senso che la sua cassa pensione
versi a quella della moglie fr. 110 686.90
e che ogni altra domanda della moglie sia respinta.
I. Nel proprio
allegato conclusivo del 26 agosto 2021 AO 1 ha chiesto l'affidamento esclusivo
della figlia, riservato un ampio diritto di visita del padre disciplinato come
prevedeva la sentenza a protezione dell'unione coniugale del 5 novembre 2018. Inoltre
essa ha sollecitato dal 1° luglio 2018 un contributo alimentare per sé di fr.
1075.– mensili e uno per B__________ di fr. 1066.– mensili (assegni familiari
non compresi), come pure la suddivisione a metà delle rispettive pretese
previdenziali. Infine essa ha sollecitato una provvigione ad litem di
fr. 40 000.–. In una replica spontanea del
13 settembre 2021 l'attore ha reiterato la propria posizione. Altrettanto ha
fatto la convenuta con duplica del 27 settembre 2021.
L. Statuendo con sentenza
del 10 novembre 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha confermato
l'esercizio congiunto dell'autorità
parentale con custodia alternata regolata nel seguente modo:
Egli
ha precisato che ogni genitore è responsabile dell'organizzazione delle
trasferte nei periodi in cui la figlia gli è assegnata, che ai genitori sono
garantiti liberi contatti telefonici, che le vacanze vanno suddivise a metà tra
i genitori tenendo conto degli impegni e della volontà della figlia e che ogni
genitore può trascorrere con la figlia almeno due settimane consecutive durante
le vacanze estive. Le altre vacanze sono state così regolate: una settimana
durante le vacanze autunnali, alternativamente un anno con la madre e l'anno
successivo con il padre, una settimana durante le vacanze scolastiche,
alternativamente di Carnevale o Pasqua (in caso di disaccordo quelle di
Carnevale 2022 con il padre e quelle di Pasqua 2022 con la madre), una
settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente una volta
la prima settimana (fino a San Silvestro) e una volta la seconda settimana (in
caso di disaccordo quelle di Natale 2021/22 con la madre e quelle di Capodanno
2022/21 con il padre) e alternativamente la settimana di Ognissanti (in caso di
disaccordo quella 2022 con la madre). Il domicilio della figlia è stato fissato
presso la madre.
Il Pretore non ha fissato contributi
alimentari fra coniugi, mentre ha posto a carico di AP 1 un contributo
alimentare di fr. 280.– mensili per la figlia e ha abilitato la madre a
percepire gli assegni familiari, con obbligo di assumere il premio della cassa
malati di B__________. Egli respinto invece la pretesa dell'attore in
liquidazione dei rapporti patrimoniali e ha suddiviso la previdenza
professionale dei coniugi facendo ordine alla Helvetia Fondazione collettiva di
previdenza del personale di versare dall'avere previdenziale dell'attore fr. 110 686.90 a un conto presso la __________ della
convenuta. Infine ha rigettato l'istanza di provvigione ad litem. Le
spese processuali di fr. 8000.– sono state poste a carico dei coniugi in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
M. Contro la sentenza
appena citata AP 1 ha ricorso a questa Camera con un appello del 13 dicembre
2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di condannare
la convenuta a versargli fr. 29 378.70
con interessi in liquidazione dei rapporti patrimoniali e di regolare la
custodia alternata di B__________ in settimane alterne dal venerdì sera al
termine della scuola fino al venerdì successivo o, in subordine, nel modo chiesto
in subordine nel memoriale conclusivo. In ogni caso egli chiede di poter trascorrere
le vacanze di Carnevale dal 2023 al 2025 con la figlia e che la madre trascorra
con B__________ quelle di Pasqua, mentre nel 2026 e nel 2027 tali vacanze andranno
alternate (in caso di disaccordo quelle nel 2026 di Carnevale con lui e quelle
di Pasqua con la madre).
Nelle sue osservazioni del
25 gennaio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale rivendica
l'affidamento esclusivo della figlia, riservato un diritto di visita paterno
come quello da lei proposto nell'allegato conclusivo davanti al Pretore.
Inoltre essa sollecita un contributo alimentare per B__________ di fr. 1400.–
mensili, chiede di poter continuare a riscuotere gli assegni familiari e
propone che il premio della cassa malati della figlia sia incluso nel
contributo alimentare. Nelle proprie
osservazioni del 3 marzo 2022 AP 1 insta per il rigetto dell'appello
incidentale (inc. 11.2021.167).
N. Il 18 luglio 2023, considerato
il tempo trascorso dall'ultimo ascolto della figlia, il presidente di questa
Camera ha disposto una nuova audizione di B__________ da parte della psicologa __________,
che il 15 settembre 2023 ha trasmesso il proprio rapporto alla Camera.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti l'uno contro un decreto
cautelare emanato nel quadro della causa di stato e l'altro contro la sentenza di
merito che ha fatto seguito nella medesima causa. Si giustifica così di congiungere
le due procedure, fondate sul medesimo complesso di fatti, e di emanare una
sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
I. Sull'appello principale
di AP 1 e sull'appello incidentale di AO 1 contro la sentenza di divorzio (inc.11.2021.167)
2.
Le sentenze di
divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1
CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali
– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la
disciplina della custodia parentale, che non è di indole patrimoniale. Circa la
tempestività dell'appello, in concreto la decisione impugnata è stata
notificata all'attore l'11 novembre 2021 (tracciamento dell'invio n__________,
agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe
scaduto così sabato 11 dicembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in
virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 13 dicembre 2021 (timbro postale
sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto
tempestivo.
Tempestivo è altresì
l'appello incidentale. La risposta all'appello principale andava presentata
entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è
stato notificato al patrocinatore della convenuta il 23 dicembre 2021. Il
termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2022 in virtù
dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2022,
esso sarebbe scaduto così il 1° febbraio 2022. Depositato il 25 gennaio 2022 (timbro
postale sulla busta d'invio), anche l'appello incidentale è pertanto
ricevibile.
3.
AP 1 ha trasmesso il
12.
aprile 2022 a questa Camera un estratto del Foglio ufficiale svizzero di
commercio del 5 aprile 2022 da cui risulta che egli è presidente e gerente
della __________ e un estratto del 26 agosto 2021 attestante l'iscrizione di
tale ditta nel registro di commercio. Il 15 aprile successivo AO 1 ha prodotto,
da parte sua, le classifiche delle gare sciistiche del 2021 e del 2022 alle
quali la figlia ha partecipato. Nuovi e prodotti a questa Camera senza indugio,
i documenti in questione sono ammissibili giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC. Nella
misura in cui appaiono utili per la decisione, essi andranno così tenuti in
considerazione ai fini del giudizio.
4.
Nelle sue
osservazioni del 25 gennaio 2022 AO 1 eccepisce che l'appello principale è
irricevibile per carenza di motivazione, AP 1 non contestando puntualmente gli
argomenti del Pretore. Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art.
311.
cpv. 1 CPC), nel senso che spetta all'appellante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_647/2023
del 5 marzo 2024 consid. 5.2; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2022.12
del 18 settembre 2023 consid. 2a). Nel caso specifico l'appellante principale si
confronta adeguatamente con gli argomenti del Pretore, spiegando perché questi
sarebbe caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del
diritto (appello, pag. 5 a metà, pag. 6 in alto, pag. 14 a metà). L'appello principale
può quindi essere vagliato nel merito.
5.
Litigiosi rimangono,
in questa sede, l'affidamento della figlia, la disciplina della custodia
alternata (o eventualmente del diritto di visita paterno), il contributo
alimentare per la figlia stessa e la liquidazione dei rapporti patrimoniali tra
i coniugi. Il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo
(art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la regolamentazione
dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e le
controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno
esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004
pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024,
consid. 4). Non v'è ragione nel caso in esame di scostarsi da tale
principio.
6.
Contesa è in primo
luogo – come detto – la liquidazione dei rap-porti di dare e avere tra i
coniugi. Nel suo appello AP 1 ribadisce la sua pretesa di fr. 29 378.70 con interessi. Il Pretore l'ha respinta.
Egli ha accertato che le parti sottostanno al regime della separazione dei beni
e che il marito pretendeva fr. 26 262.– per contributi alimentari pagati in eccesso, più fr. 3116.70
a titolo di conguaglio per spese e ripetibili fissate nella sentenza 7 novembre
2019.
del Tribunale d'appello. Riguardo ai contributi alimentari versati in
eccesso, il primo giudice ha ritenuto la pretesa non sufficientemente
motivata, l'attore non avendo dimostrato il pagamento dei contributi previsti a
protezione dell'unione coniugale dal 1° marzo al 31 agosto 2016, ma sembrando piuttosto
compensare l'assunzione di spese che lui ascrive alla moglie e che in realtà
sono estranee al fabbisogno di lei. Quanto alla pretesa di fr. 3116.70, il
Pretore ha reputato la questione definitivamente liquidata dal Tribunale
d'appello nella sentenza dell'11 novembre 2019, titolo esecutivo passato in
giudicato (sentenza impugnata, consid. 5 secondo paragrafo). Ciò non lascia
spazio a una seconda condanna sul medesimo oggetto.
L'appellante
principale sostiene di avere dimostrato il versamento di contributi alimentari
in esubero. Egli ricorda che il Pretore ha omologato il 27 luglio 2017 (recte:
2016) un accordo ‟nelle more istruttorieˮ che prevedeva il
versamento di fr. 2000.– mensili in favore della moglie e fr. 1000.– mensili
per la figlia, mentre nella sentenza a protezione dell'unione coniugale del 5
novembre 2018 ha previsto i seguenti contributi alimentari:
– per la
figlia:
fr.
1113.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,
fr. 1646.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 1566.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018 e
fr. 1066.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi,
assegni
familiari non compresi, e
– per
la moglie:
fr.
1045.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,
fr. 1190.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 1206.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
fr. 1189.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e
fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi.
In
seguito, prosegue l'appellante principale, il Tribunale d'appello ha così
riformato i contributi alimentari per la moglie:
fr.
1045.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,
fr.
1190.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr.
1205.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
fr.
1190.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e
fr.
1075.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi.
L'interessato calcola così che dal 1° marzo 2016 al 31
ottobre 2019 egli avrebbe dovuto versare alla moglie fr. 50 905.. Dal
doc. OO risulta invece che egli ha versato fr. 104 628.– complessivi,
di cui fr. 65 476.– destinati alla convenuta, ovvero fr. 2000.– per
27.
mesi, dedotti fr. 500.– per un pagamento di soli fr. 1500.– concernente una
mensilità relativa al periodo dal settembre del 2016 all'ottobre del 2018 e fr. 998.–
dal dicembre del 2018 al
novembre
del 2019. AP 1 rileva che nella sentenza del 5 novembre 2018 il Pretore lo aveva
autorizzato a compensare i contributi alimentari con costi da lui assunti
direttamente, purché considerati nel fabbisogno della moglie e della figlia, e
afferma di avere provato con il riassunto di cui al doc. MM e i giustificativi
di cui al doc. NN tali costi, di fr. 10 716.60 (vitto fr. 4800.–, elettricità
fr. 454.–, assicurazione responsabilità civile dell'appartamento fr. 168.60, telecomunicazioni fr. 249.–, Swisscom
“casa” fr. 938.40, spese di gestione 2016 fr. 1999.90, assicurazione dell'automobile
fr. 1326.10, cambio gomme fr. 780.–). Avendo versato complessivi fr. 76 192.– per
la moglie tra il marzo del 2016 e il novembre del 2019 rispetto ai fr. 50 905.–
dovuti, egli sostiene così di avere corrisposto fr. 25 287.–
in eccesso, somma di cui chiede il rimborso.
a) L'appellante
principale fa valere dinanzi a questa Camera – come detto – una pretesa di fr.
25.
287.– per contributi alimentari erogati in esubero e un'altra
pretesa di fr. 3116.70 per spese e ripetibili a lui dovute in conformità
alla sentenza di appello emessa il 7 novembre 2019. Se non che, a quest'ultimo riguardo egli non spende una
parola per confrontarsi con la citata opinione del Pretore. Privo di
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto il rimedio
giuridico non può essere vagliato oltre.
b) Relativamente
alla pretesa di fr. 25 287.–, nel suo calcolo l'appellante principale considera –
contrariamente a quanto adduce la convenuta nelle osservazioni all'appello
(pag. 6, n. 1.1) – anche la mensilità del novembre 2019. Ciò posto, per il
periodo dal 1° marzo 2016 al 30 novembre 2019 egli avrebbe dovuto versare alla
convenuta contributi alimentari per complessivi fr. 50 905.– (fr.
1045.– mensili per sei mesi dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016, fr. 1190.–
mensili per quattro mesi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, fr. 1205.–
mensili per dodici mesi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fr.
1190.– mensili per sei mesi dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e fr. 1075.–
mensili per diciassette mesi dal 1° luglio 2018 al 30 novembre 2019). A ciò si
aggiungono contributi alimentari in favore della figlia per fr. 59 572.–
(fr. 1113.– mensili per sei mesi dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016, fr.
1646.– mensili per quattro mesi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,
fr. 1566.– mensili per diciotto mesi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno
2018.
e fr. 1066.– mensili per diciassette mesi dal 1° luglio 2018 al 30 novembre
2019). Ne segue che dal 1° marzo 2016 al 30 novembre 2019 AP 1
avrebbe dovuto erogare a moglie e figlia fr. 110 477.–
complessivi. L'attore ha prodotto la movimentazione del suo conto bancario UBS dal 12 settembre 2016 al 5
novembre 2019 (doc. OO). Da questa si evincono versamenti a AO 1 per complessivi
fr. 104 628.–.
Quanto
all'intervallo dal 1° marzo al 31 agosto 2016, allorché i coniugi vivevano ancora
insieme, il Pretore ha definito il fabbisogno minimo della moglie in fr. 3523.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,
premio della cassa malati fr. 398.–, rata del leasing fr. 380.–, imposta
di circolazione fr. 119.–, assicurazione dell'automobile
fr. 216.–, contributo al “terzo pilastro” fr. 560.–, imposte fr. 500.–)
e il contributo alimentare in favore di lei per tale periodo in fr. 1045.–
mensili. Dopo di che egli ha calcolato
il fabbisogno in denaro della figlia in fr. 1113.– mensili sulla base della
tabella 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (dedotti il costo
dell'alloggio [la famiglia viveva ancora sotto lo stesso tetto], la metà della
posta per “cura e educazione”, prestata in natura dalla madre, come pure
l'assegno familiare, compreso nella tabella), determinando così il contributo
alimentare per lei in fr. 1113.– mensili
dal marzo all'agosto del 2016. Il Pretore ha autorizzato inoltre il marito a compensare
con i contributi alimentari, documentando la pretesa, quanto egli avesse anticipato
fino al termine della comunione domestica, il 31 agosto 2016 (sentenza
impugnata, pag. 13 a 15).
c) Il
problema è che, come ha sottolineato il Pretore (e con tale argomento
l'appellante principale non si confronta), in relazione al periodo compreso
tra il 1° marzo e il 31 agosto 2016 l'interessato pone in compensazione spese
estranee al fabbisogno minimo della moglie. Si tratta in particolare del costo dell'alloggio,
che il Pretore non ha considerato (e, anzi, ha fatto rientrare nel fabbisogno
minimo del marito, di complessivi fr. 4589.90) proprio perché a quel tempo
le parti vivevano ancora insieme, come pure dell'esborso per il “cambio gomme”.
La spesa fissa inerente al vitto di complessivi fr. 4800.– per sei mesi, poi,
riguarda l'intera famiglia. L'unica posta che a ragione egli chiede di
considerare è quella relativa all'assicurazione dell'auto, posta che risulta
documentata e che era compresa nel fabbisogno minimo della convenuta (fr. 216.–
mensili), sicché nella misura di fr. 1296.– può essere considerata. Rimane il
fatto che, a fronte di contributi alimentari stabiliti nella sentenza a tutela
dell'unione coniugale per complessivi fr. 110 477.–, l'attore ha
corrisposto fr. 105 564.–.
L'appellante
principale reputa che fr. 65 476.– dei citati versamenti erano destinati alla sola
convenuta, alla quale spettavano in realtà non più di fr. 50 905.–. Solo
con le spiegazioni addotte in appello tuttavia si intravedono le ragioni di
tale calcolo: prima della sentenza a tutela dell'unione coniugale (la quale ha
fissato contributi alimentari retroattivi dal 1° marzo 2016) le parti avrebbero
pattuito infatti il 27 luglio 2016, ‟nelle more istruttorieˮ, che al
momento in cui la moglie avesse lasciato l'abitazione coniugale il marito le avrebbe
versato un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili, più un contributo di
fr. 1000.– mensili per B__________ (inc. SO.2016.1033). L'appellante principale
parrebbe far valere di conseguenza che, rispetto al calcolo esposto dianzi, la
ripartizione tra la somma spettante alla moglie e quella spettante alla figlia era
diversa, sicché egli avrebbe erogato per il mantenimento della prima più del
dovuto. In prima sede tuttavia egli si è limitato a rinviare al noto doc. MM, in
cui asseriva che per la moglie egli aveva versato complessivi fr. 65 476.– quando
alla medesima spettavano solo fr. 49 930.–, assunto che però non era
confortato da alcun conteggio o spiegazione. L'argomento del Pretore, secondo
cui il calcolo di quanto versato alla convenuta in eccesso non risultava
motivato, resiste in definitiva alla critica.
7.
Litigioso
è in secondo luogo, nella fattispecie, l'affidamento congiunto della figlia e le modalità della custodia alternata. Il Pretore,
ricordati
i presupposti per un affidamento congiunto (osteggiato da AO 1: sentenza
impugnata, consid. 8.1 a 8.3), ha accertato che dopo la separazione delle
parti B__________ è rimasta affidata alla madre fino al 30 gennaio 2020, quando
i genitori hanno concordato in via cautelare l'affidamento congiunto con custodia
alternata in prova per sei mesi, regime rimasto in vigore da allora. Riassunto
l'andamento della custodia alternata, il primo giudice non ha mancato di
riscontrare conflitti tra genitori e visioni divergenti sul bene della figlia,
ma è giunto alla conclusione che a ben vedere si trattava di visioni complementari,
le parti essendo in grado di collaborare e di mostrarsi disponibili per la
figlia. A giudizio del Pretore inoltre le relazioni tra padre e figlia sono
migliorate nel tempo e la stessa B__________, dodicenne al momento del giudizio,
desiderava mantenere il principio della custodia alternata, in vigore da oltre
un anno e in ultima analisi adeguato alle circostanze (sentenza impugnata, consid.
8.4).
Quanto
alle modalità della custodia alternata, il Pretore ha respinto la proposta di AP
1, che mirava a una custodia con alternanza settimanale, seppure questa fosse più
pratica, di più semplice attuazione per i genitori e potesse garantire regolarità
alla figlia, la quale riferiva di difficoltà nella gestione del materiale di
apprendimento e delle attività extrascolastiche. Il primo giudice ha rilevato
nondimeno che in concreto l'assetto a giorni alterni è stato elaborato in base
ai bisogni della figlia, la quale dichiarava di gradirlo, salvo per quanto
riguarda il mercoledì, giorno in cui essa preferiva stare con la madre. Il
Pretore ha confermato così la cadenza a giorni alterni già applicata in via
cautelare, lasciando però la figlia alla madre il mercoledì e precisando che
l'organizzazione dei trasferimenti della ragazza spettava al genitore cui questa
è affidata. Riguardo alle ferie, egli ha rigettato la richiesta dell'attore volta
a trascorrere con B__________ le vacanze di carnevale di un triennio (dal 2023
al 2025) per consentire alla figlia ‟la selezione dello sci nella
relativa squadraˮ. A mente sua, simile proposta non era stata discussa né si
desumeva un'esigenza del genere dalle audizioni della minore, di modo che egli
ha regolato anche tali ferie in alternanza, fermo restando che i genitori sarebbero
stati liberi di concordare un'altra soluzione per il bene della ragazza. Il
Pretore ha deciso infine di permettere libere chiamate tra i genitori e la figlia,
il cui domicilio è stato fissato presso la madre (sentenza impugnata, consid.
8.5).
8.
In
appello l'attore contesta le modalità della custodia alternata, mentre la
convenuta postula l'affidamento esclusivo della figlia e chiede che in funzione
di ciò il contributo alimentare per B__________ sia portato a fr. 1400.– mensili, compreso il premio della cassa malati, ma
non gli assegni familiari. Essa ritiene l'affidamento congiunto inadatto perché
le parti non comunicano, collaborano scarsamente, mantengono un rapporto
conflittuale e hanno visioni distanti sull'educazione e sulle attività
extrascolastiche della ragazza, la quale si trova così in bilico tra due mondi.
Essa fa notare altresì che la figlia adolescente frequenta la scuola di __________,
dove intrattiene le sue amicizie, ciò che non può fare quando è con il padre a __________,
anche perché costui pretende sempre che essa svolga attività extrascolastiche. L'appellante
incidentale soggiunge che – come emerge dal rapporto d'ascolto del 5 febbraio
2021.
– la figlia è ‟sballottataˮ tra i genitori e reprime i propri
desideri per compiacere loro, in una situazione per finire non serena.
A
parere di AO 1 l'insofferenza della figlia per il padre è dimostrata
dall'ascolto di B__________ del 25 marzo 2021 e dal suo manoscritto allegato al
rapporto, in cui essa afferma di non voler passare i mercoledì con papà. La
convenuta non nega che le parti riescano a organizzare correttamente la
custodia alternata, ma assume che il padre non considera i desideri della
figlia, non la ascolta, le impone determinati abbigliamenti, come ad esempio vestiti
eleganti quando essa predilige abiti sportivi, la costringe a praticare il golf
e proprio per evitare la pratica di quello sport la figlia non vuole trascorrere
i mercoledì con lui. AO 1 rimprovera al Pretore altresì di essersi fondato
unicamente sui rapporti d'ascolto, trascurando quanto ha dichiarato la figlia
nel manoscritto del 5 febbraio 2021 in cui essa dice di voler
‟ritornare come primaˮ, cioè all'affidamento esclusivo. Solo in seconda
battuta, pur scrivendo nuovamente ‟ritornare come primaˮ (cancellando
però la frase), essa si accomoda della custodia alternata, ma chiede almeno di praticare
il mercoledì lo judò anziché il golf. Per l'interessata la figlia vive con
stress l'affidamento congiunto, poiché teme di non riuscire a organizzarsi con
la scuola e con gli studi che diverranno sempre più impegnativi.
9.
Nella
fattispecie la custodia parentale è stata esercitata a titolo esclusivo da AO 1
fino all'ottobre del 2019, dopo di che le parti hanno convenuto la custodia
parentale alternata di B__________ in via cautelare nell'ambito della causa di
merito, prima in prova (a settimane alterne) e poi stabilmente (a giorni
alterni). Da allora tale assetto è rimasto invariato, salvo essere modificato
con la sentenza finale di divorzio in cui il Pretore ha soppresso l'alternanza
del mercoledì, lasciando quel giorno la figlia alla madre. La modifica però è
stata impugnata da AP 1 con l'attuale appello, munito di effetto sospensivo. La
questione è di sapere pertanto se ai fini del giudizio vada confermata nel
merito la custodia parentale alternata (mercoledì compreso) o se occorra
tornare alla custodia parentale esclusiva della madre.
a) Presupposto
perché il giudice disponga una custodia parentale alternata è la capacità
educativa dei genitori, in partico-lare la loro attitudine di comunicare vicendevolmente
per quel che riguarda i figli e di cooperare nel prendere i necessari provvedimenti
organizzativi. La comunicazione tra genitori può anche essere meramente
scritta. Non osta a una custodia parentale alternata il fatto che per
raggiungere un accordo nelle questioni relative ai figli i genitori facciano
capo alla mediazione di un terzo. Nemmeno l'eventualità che un genitore si
opponga a una disciplina in materia di custodia condivisa esclude, per ciò solo,
che non sia assicurata la cooperazione necessaria. Sotto questo profilo si rinuncia
a una custodia parentale alternata unicamente se le relazioni tra genitori in altri
ambiti riconducibili al figlio connotino un'ostilità tanto acuta da lasciar
presumere che una custodia parentale alternata esporrebbe il minorenne al grave
conflitto fra le parti in maniera tale da ledere manifestamente i suoi interessi
(sentenza del Tribunale federale 5A_800/2022 del 28 marzo 2023 consid. 5.1
con rinvio a DTF 142 III 615 consid. 4.3, 620 consid. 3.2.3).
Una custodia
parentale alternata dipende altresì dalla situazione geografica, in specie
dalla distanza fra le abitazioni dei genitori. Importante è anche l'effetto
per il bene del figlio della stabilità che accompagna la continuazione dell'assetto
applicato fino al momento del giudizio. Una custodia parentale alternata è
tanto più indicata quanto più i genitori si sono avvicendati nella custodia già
prima della separazione. Ulteriori criteri che depongono per una custodia parentale
alternata sono l'età del figlio, le sue relazioni con fratellastri e sorellastre,
come pure il suo inserimento nell'ambiente sociale. La capacità di cooperare
dei genitori merita poi speciale considerazione quando il figlio è in età
scolastica o quando la distanza tra il luogo di residenza dei genitori richiede
un maggior sforzo organizzativo (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2022
del 28 marzo 2023 consid. 5.1 con rinvio a DTF 142 III 615 consid. 4.3, 620
consid. 3.2.3; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio
2024.
consid. 8a).
b) Fra i
criteri da vagliare ai fini di una custodia parentale alternata si annovera
anzitutto – come detto – l'idoneità educativa dei genitori. Al riguardo la
convenuta fa valere che AP 1 non ascolta né rispetta la figlia imponendole rigide
regole di comportamento. Sentita dalla psicologa __________, B__________ aveva dichiarato
invero che delle attività programmate dal padre gradiva il tennis, mentre
riteneva eccessive le lezioni di lingue (tedesco e inglese). Inoltre essa lamentava
che il genitore le prescrivesse determinati abbigliamenti e prediligesse metodi
di studio diversi da quelli scolastici (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 2),
oltre a non essere flessibile nel cogliere le sue richieste (rapporto del
30.
aprile 2020, pag. 4). B__________ aveva poi soggiunto di voler
praticare il mercoledì lo judò e non il golf – come desiderava il padre – (rapporto
del 5 febbraio 2021, pag. 3).
Già il 30
aprile 2020 la psicologa individuava nondimeno un'adeguata idoneità educativa di
entrambi i genitori (‟B__________ ha dei genitori che desiderano essere
presenti in tutti i gesti di cura ed educazioneˮ: rapporto pag. 5). Inoltre
nei successivi rapporti d'ascolto essa ha rilevato come la figlia riconoscesse
‟un miglioramento su tutti i fronti, in quanto il padre fa delle attività che le piacciono [ed essa] trova un'apertura
maggiore riguardo all'ascolto dei suoi bisogniˮ, il padre risultando per
altro meno propenso a imporsi, ad esempio sull'abbigliamento (rapporto del 5
febbraio 2021, pag. 1). B__________ si rallegrava inoltre perché il genitore era
più affettuoso con lei e i corsi di tedesco con una nuova insegnante le
riuscivano più interessanti (rapporto del 5 febbraio 2021, pag. 2). La
psicologa segnalava altresì che AP 1 non rifiutava di adottare accorgimenti per
il bene della figlia, riorganizzando gli impegni di lei e facendole praticare
lo judò anziché il golf (rapporto del 5 febbraio 2021, pag. 3). Nel successivo ascolto
B__________ ha confermato gli sforzi del padre per venirle incontro (rapporto
del 25 marzo 2021). Nel più recente rapporto di ascolto, del 15 settembre 2023,
la psicologa riconosce che ‟attualmente le criticità emerse nei
precedenti rapporti sono state colmateˮ e che ‟in ogni gesto di cura
[essa] riesce a cogliere la disponibilità dei genitori ad accompagnarla nel suo
evolvereˮ, nel senso che in ognuno di loro essa vede ‟la complementarità
nell'esercitare le diverse funzioni, dal sostegno al confrontoˮ (rapporto,
pag. 1).
Nella sua
deposizione l'attore ha riferito da parte sua che dal maggio del 2021 la figlia
non pratica più il golf (udienza del 5 luglio 2021, pag. 1) e la convenuta
ha ammesso il 27 settembre 2021 che l'appellante principale porta anch'egli la ragazza
alle lezioni di judò (duplica del 27 settembre 2021). Sull'imposizione di un
determinato abbigliamento, poi, l'obiezione è superata, dall'ultimo rapporto desumendosi
che il padre non limita più la scelta del vestiario. Anche riguardo agli
asseriti obblighi legati alle attività extrascolastiche svolte dalla figlia si
evince dal rapporto che egli ha adeguato il programma per la figlia ai desideri
di lei.
Nelle
circostanze descritte non sussistono dubbi sull'idoneità educativa di AP 1, che
ha seguito i consigli della psicologa per migliorare il suo rapporto personale con
la figlia. E che la sua visione del benessere di B__________ sia diversa da
quella della madre (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 1) non significa che il
suo approccio sia inidoneo, tanto meno ove si consideri che la psicologa non ha
mai espresso riserve sulla capacità educativa di lui.
e) AO 1 contesta
la vicendevole capacità di comunicare e di collaborare tra genitori, anche per
visioni troppo distanti sull'educazione della figlia. In realtà essa non manca
di contraddirsi, giacché si duole della mancata cooperazione, ma poi riconosce
che le parti riescono a organizzare convenientemente la custodia alternata. In
effetti nulla induce a ritenere che in concreto i genitori denotino carenze al
proposito. La convenuta stessa nella sua deposizione dichiarava che ‟ad
oggi in rare occasioni ho dovuto discutere con l'attore in merito a modifiche
sugli orari della custodia alternataˮ (udienza del 5 luglio 2021, pag. 3).
La psicologa ha definito anzi eccellente la collaborazione dei genitori nell'attuazione
della custodia alternata (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 1), come confermano
anche i vari scambi di posta elettronica e i messaggi Whats-App tra le parti
(doc. HH a LL e SSS). Che poi si sia verificato qualche incomprensione o
problema di comunicazione per il mancato avviso alla madre nel senso che la
figlia pratica lo judò è possibile, ma ciò non denota un conflitto marcato e persistente di comunicazione
suscettibile di ledere il bene della ragazza.
Quanto alle
pretese visioni inconciliabili delle parti sull'educazione di B__________, AO 1
si confronta poco o punto con la motivazione del Pretore, il quale in base ai
rapporti della psicologa ha definito gli approcci delle parti complementari. Nel
suo rapporto del 30 aprile 2020 l'esperta aveva rilevato in effetti che
ogni genitore ha propri valori e visioni, ‟il padre molto sull'impronta
del futuro a livello di sviluppo del contesto formativo ed economico, la madre
con uno sguardo al presente in quanto un benessere armonico può creare le basi
per affrontare il futuroˮ, il tutto costituendo un insieme di funzioni
genitoriali di cui la figlia avrebbe potuto beneficiare nella sua crescita
(rapporto, pag. 1). Anche nel secondo rapporto la psicologa ha notato la diversa
visione dei genitori riguardo al benessere della figlia, ma ha considerato i
due punti di vista importanti e complementari, tant'è che B__________ si sente amata
da entrambe le parti e riconosce le buone intenzioni di loro (rapporto del 5
febbraio 2021, pag. 3 in fine). L'appellante incidentale si limita ad affermare
l'esistenza di due mondi nei quali la figlia è ‟sballottataˮ, ma
non spiega per quale ragione gli approcci dei genitori non possano conciliarsi
né evoca casi concreti in cui le due ottiche si siano riflettute negativamente
sul bene della figlia. Dagli atti si evince piuttosto che le parti hanno
trovato soluzioni condivise e che B__________ non ha risentito delle diverse
opinioni. Nulla dimostra perciò che i genitori si affrontino in un conflitto
marcato e persistente pregiudizievole per lei. Se mai con l'aiuto della psicologa
le differenti visioni dei genitori si sono avvicinate e secondo il rapporto del
15.
settembre 2023 la figlia stessa riscontra complementarietà negli approcci
diversi dei genitori stessi, riconoscendo che “rispetto a prima” costoro sono
più aperti e non la fanno sentire contesa (pag. 1).
f) Riguardo
agli altri presupposti di una custodia parentale alternata, la situazione
geografica e la distanza delle abitazioni è fatta valere da AO 1, la quale asserisce
che la custodia alternata allontana la figlia dalla sua cerchia di amici. Non
bisogna dimenticare tuttavia che nella fattispecie la custodia alternata è in
vigore dall'ottobre del 2019 e che __________ non dista da __________ più di 7
km, né la figlia ha mai accennato a problemi in tal senso. Certo, essa ha dichiarato
che quando sta con la mamma i rapporti con gli amici sono più facili (rapporto
del 30 aprile 2020, pag. 2) e che la custodia a settimane alterne le infonde
nostalgia (rapporto del 30 aprile 2020 pag. 3), ma proprio per tali motivi la
custodia è stata ripristinata a giorni alterni dopo il periodo di prova. Dal
secondo ascolto, del 5 febbraio 2021, risulta inoltre che B__________ va
d'accordo con il figlio della compagna del padre (pag. 1), che le difficoltà dovute
allo scambio di materiale scolastico sono state risolte con un armadietto e che
essa non avverte più una sensazione di distanza dalla cerchia di amici. La
psicologa ha rilevato poi che con l'assetto a giorni alterni le precedenti
criticità si sono sistemate e che i timori della madre sul preteso stress della
figlia non sono giustificati (pag. 3). Ancora recentemente, del resto, B__________
ha dichiarato alla psicologa di essersi abituata alla situazione odierna,
definita funzionale (rapporto del 15 settembre 2023, pag. 1 in basso). Anche su
questo punto la sentenza del Pretore sfugge dunque alla critica.
g) Relativamente
all'ulteriore elemento della custodia parentale alternata consistente nell'opinione del figlio, nel caso specifico
secondo la
madre B__________ desidera tornare all'affidamento esclusivo, contrariamente a
quanto reputa la psicologa. Ora, B__________ (nata il 7 agosto 2009) ha raggiunto
un'età – di solito fra gli 11 e i 13 anni – che le permette di elaborare
ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi
un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150
consid. 2.4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del
26.
marzo 2024 consid. 5.1.1; analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2021.80 del 29 marzo 2023 consid. 8f). E la madre ammette
che la figlia versa in un conflitto di lealtà, riconoscendo che modera i suoi
desideri per compiacere ai genitori. Per di piùAO 1 trascura che nei rapporti d'ascolto
la psicologa ha accertato un'altra opinione della ragazza. Che poi B__________
sia insofferente nei confronti del padre perché non desidera stare con lui il
mercoledì è manifestamente una forzatura, dai rapporti della psicologa
evincendosi piuttosto un forte attaccamento della figlia al padre (‟ci
tiene a sottolineare il grande amore che prova verso suo padreˮ: rapporto
del 25 marzo 2021, pag. 1) e il desiderio di ‟vivere un modello di
relazioni genitoriali nel quale [essa] può avere una relazione attiva e
continuativa con ciascun genitore ˮ (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 3).
È vero che
nel noto manoscritto del 5 febbraio 2021 B__________ dichiarava di ‟volere
tornare come primaˮ, cioè all'affidamento esclusivo della madre. Tuttavia
già nel rapporto del 5 febbraio 2020 la psicologa ha appurato che ‟quando
ha espresso il desiderio di cambiare assetto, [la figlia] era nel periodo in
cui ha visto gli ostacoli di conciliare l'organizzazione del-l'inizio della scuola
media con l'organizzazione delle relazioni genitorialiˮ e che in seguito,
grazie ad aggiustamenti organizzativi, la situazione è migliorata (rapporto del
5.
febbraio 2021, pag. 3). Dal rapporto del 25 marzo 2021 risulta poi che, proprio
perché è migliorata l'organizzazione della custodia alternata, la figlia ha
chiesto di mantenere il calendario stabilito, salvo preferire trascorrere il
mercoledì con la madre (pag. 1). Dall'ultimo ascolto emerge finanche come la
figlia difenda in modo chiaro l'assetto alternato, il quale le permette di vivere
momenti significativi con entrambi i genitori senza soffrirne poi la mancanza
(rapporto, pag. 1). Anche in proposito la sentenza impugnata va dunque esente
da critiche.
h) AO 1 postula l'aumento del contributo alimentare per la figlia a
fr. 1400.– mensili. La domanda non ha tuttavia portata propria, ma è
subordinata all'accoglimento dell'appello incidentale sull'affidamento
esclusivo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così
senza oggetto.
10.
Confermata
la custodia alternata, rimangono da verificare in concreto le modalità
dell'alternanza. AP 1 ribadisce che un avvicendamento di settimana in settimana
sarebbe migliore rispetto all'attuale avvicendamento giornaliero, poiché risulterebbe
più pratico e indicato, imporrebbe meno spostamenti, eviterebbe il difficile scambio di materiale scolastico, agevolerebbe
l'organizzazione per la famiglia e preverrebbe discontinuità nei rapporti tra genitori
e figlia. Inoltre i conflitti tra genitori si stempererebbero ed egli potrebbe
programmare meglio il proprio lavoro. Per altro già le vacanze estive – allega l'appellante
principale – sono gestite “a blocchi”, con piena soddisfazione della figlia. Ad
ogni modo l'interessato chiede che nel caso in cui si mantenga la cadenza a
giorni alterni si conservi l'avvicendamento del mercoledì. Nemmeno la figlia –
egli continua – ha escluso in occasione del suo ascolto del 25 marzo 2021 l'ipotesi
di mantenere tale assetto, a condizione di poter praticare lo judò, di
studiare, di invitare le amiche o giocare con il figlio della compagna di lui. Stando
a AP 1, B__________ non ha mai detto in modo chiaro di rinunciare al mercoledì
con lui, limitandosi a dichiarare di voler praticare lo judò, ciò che egli le
consente di fare. Né la psicologa – soggiunge l'interessato – ha proposto di
modificare l'assetto in vigore, ma soltanto di ascoltare maggiormente la figlia.
L'appellante principale
chiede nuovamente inoltre che la figlia trascorra con lui le vacanze di Carnevale
del 2023 e del 2025 e con la madre quelle pasquali, ripetendo l'alternanza nel
2026.
e 2027. In caso di disaccordo egli propone che B__________ trascorra almeno
le vacanze di Carnevale 2026 con lui e quelle pasquali con la madre. Egli ribadisce
l'importanza per B__________ di passare il Carnevale con lui per frequentare la
selezione dello sci nella squadra, tanto più ch'egli è ora direttore di una
scuola di sci, mentre la madre nemmeno scia e si oppone alla sua proposta con
il pretesto che la figlia non ama quello sport. Contrariamente a quanto reputa
il Pretore, egli prosegue, la richiesta è stata pre-sentata già il 27 febbraio
2019.
ed è quindi stata discussa. E in realtà –
egli epiloga – la figlia apprezza molto lo sci, anche se rimane sempre libera
di cambiare idea.
a) A
torto l'appellante principale assevera, intanto, che una custodia a giorni
alterni si giustifica per ragioni ‟preponderantiˮ. Sulla
regolamentazione pratica della cadenza alternata non vi è infatti un modello
di riferimento preferenziale: tutto dipende dalle circostanze concrete e dalle
specificità del caso (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 769 n. 1159 n. 2753). Circa la
custodia a settimane alterne auspicata da AP 1, però, tale cadenza non è
invisa solo alla moglie, ma non è gradita nemmeno dalla figlia. Già nel
rapporto di ascolto del 30 aprile 2020 la psicologa aveva accertato che B__________
desidera “vivere un modello di relazioni genitoriali nel quale può avere una
relazione attiva e continuativa con ciascun genitore” (pag. 4), non solo una
relazione a intervalli settimanali. Già allora la psicologa aveva proposto così
alle parti di rinunciare alle settimane alterne adottate in prova. E ancora
nell'ultimo rapporto di ascolto, del 15 settembre 2023, la figlia ha
ripetuto chiaramente di preferire l'assetto a giorni alterni, più adeguato ai
suoi ritmi e alle sue esigenze, che le permette di non soffrire l'assenza di un
genitore per troppo tempo (pag. 1). E tale assetto è in vigore, come noto,
dall'ottobre del 2019.
b) AP
1.
fa valere nell'appello principale che la volontà della figlia non è
determinante, ma dimentica che una custodia – anche alternata – va orientata prioritariamente
al bene del minorenne (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3, 614 consid. 4.2 con
rinvii); gli interessi dell'uno o dell'altro genitore passano in secondo piano
(DTF 143 I 30 consid. 5.5.3). Quanto agli inconvenienti dell'alternanza
giornaliera evocati dall'appellante principale, come per esempio il disagevole
scambio di materiale scolastico e una certa complessità nell'organizzazione della
custodia, essi si sono progressivamente risolti, tanto che nell'ultimo rapporto
di ascolto la psicologa ha accertato come B__________ medesima chieda di
mantenere il calendario in vigore (rapporto del 15 settembre 2023, pag. 1), né
le “attività extrascolastiche” accennate dal padre appaiono pregiudicate dall'assetto
attuale della custodia. Non si disconosce che le vacanze sono gestite dai
genitori “a blocchi di settimane”, ma la figlia stessa ha spiegato che un conto
è la cadenza a giorni alterni, giustificata da ragioni scolastiche e legate alla
sua quotidianità, e un altro conto è la
disciplina correlata al periodo delle vacanze (rapporto del 15 settembre
2023, pag. 1). Tale distinzione appare oggettivamente comprensibile.
c) Per
quanto concerne l'alternanza del mercoledì, essa
è stata soppressa dal Pretore con la sentenza impugnata, ma tale
soppressione non è mai divenuta esecutiva, poiché la sentenza è stata impugnata
da AP 1 con appello, rimedio giuridico munito di effetto sospensivo (art. 315
cpv. 1 CPC). L'alternanza del mercoledì sussiste pertanto da quattro anni. In
passato la figlia aveva invero sostenuto la proposta materna di sopprimere
quell'alternanza (rapporto del 25 marzo 2021, pag. 1). Nel suo ultimo rapporto
del 15 settembre 2023 __________ ha accertato tuttavia che B__________
chiede ora di lasciare l'assetto attuale invariato e “che venga mantenuto il calendario
sia per il tempo scolastico che per le vacanze così come attualmente è” (pag.
1). Non risulta per altro che l'alternanza impedisca a B__________ di svolgere
attività extrascolastiche, come lo judò che lei pratica. Neppure si scorgono ragioni
oggettive che inducano a modificare una disciplina in vigore con buon esito da
quattro anni. Su questo punto l'appello principale merita dunque accoglimento,
onde la necessità di riformare la sentenza impugnata al riguardo.
d) Con
l'appello principale AP 1 chiede infine che dal 2023 al 2025 la figlia
trascorra le vacanze di Carnevale con lui e le vacanze di Pasqua con la madre,
giustificando la richiesta con l'opportunità che la figlia frequenti la selezione dello sci nella squadra. Nel rapporto di
ascolto del 30 aprile 2020 la psicologa aveva accertato in effetti che B__________
‟gradisce molto le uscite a sciareˮ (pag. 2). Nell'ultimo
rapporto, del 15 settembre 2023, essa ha rilevato nondimeno che la figlia
desidera rallentare tale pratica e le lezioni di sci (come quelle di golf),
preferendo svolgere simili attività solo ogni tanto, con il padre (pag. 2). Ora
B__________ chiede esplicitamente infatti – come si è visto – di mantenere il
calendario delle vacanze come esso è oggi (loc. cit.). Non consta che il bene
della figlia imponga di contrastare tale desiderio e di obbligare B__________ a
una pratica più intensa dello sci, sopprimendo l'alternanza delle vacanze di
Carnevale. Al riguardo l'appello principale è destinato pertanto all'insuccesso.
Per il resto l'appellante principale sembra contestare anche la ripartizione
delle altre vacanze, ma a ben vedere egli postula l'assetto che il Pretore stesso
ha previsto. Al proposito non soccorre dunque diffondersi.
11.
In conclusione,
l'appello principale merita parziale accoglimento, mentre l'appello incidentale
va respinto. Le spese del presente giudizio seguono il principio della
soccombenza. Gli oneri dell'appello principale vanno suddivisi così tra le
parti (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene l'alternanza della custodia parentale
per quanto attiene al mercoledì (sopra, consid. 10c), ma esce sconfitto sia
sulla postulata condanna della moglie al versamento di fr. 29 378.70 con interessi (sopra, consid. 6),
sia sulla richiesta di regolare la custodia parentale a settimane alterne
(sopra, consid. 10a), sia sulla pretesa di trascorrere le vacanze di Carnevale fino
al 2025 con la figlia (sopra, consid. 13c). Nel complesso si giustifica così di
porre equitativamente tre quarti delle spese processuali a suo carico, mentre il
resto va addebitato alla convenuta che, patrocinata da un legale, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: v.
RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese dell'appello incidentale vanno addebitate
invece a AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà al marito un'adeguata indennità
per ripetibili.
L'esito dell'attuale
giudizio non incide apprezzabilmente invece sulle spese e le ripetibili di
prima sede (che comprendono anche ad altri punti controversi, come i contributi
di mantenimento e la provvigione ad litem), oneri che il Pretore ha posto
a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.
II.
Sull'appello di AP
1.
contro il decreto
cautelare del 7 giugno
2021.
(inc.11.2021.81)
12.
I decreti cautelari
emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la
procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su
questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se
il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo la soppressione della custodia alternata il mercoledì,
controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è pervenuto
al legale di AP 1 l'8 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00084610,
agli atti). Inoltrato il 14 giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio),
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
13.
Con l'attuale sentenza
questa Camera statuisce nel merito sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi,
compresa la regolamentazione della custodia parentale alternata il mercoledì.
La controversia sulla disciplina cautelare disposta dal Pretore diviene perciò
senza oggetto e va stralciata dal ruolo (art. 242 in relazione con l'art. 241
cpv. 3 CPC). Per quel che è delle spese e delle ripetibili, in caso di stralcio
dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse il giudice statuisce
secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli valuta – sommariamente – quale parte abbia
provocato l'azione, quale sarebbe stato il presumibile l'esito della procedura
se questa non fosse diventata caduca e quali circostanze abbiano reso il contenzioso senza oggetto o senza
interesse (RtiD II-2021
pag. 717 consid. 5a con numerosi riferimenti).
a) In
ordine AP 1 lamentava anzitutto, nell'appello, una violazione del suo diritto
di essere sentito per avere, il primo giudice, emesso il decreto cautelare senza
indire udienze né assumere prove. Ora, nelle procedure trattate con il rito
sommario dell'art. 271 CPC il giudice, ricevuta
l'istanza,
“convoca le parti a un'udienzaˮ. Nella fattispecie AO 1 ha presentato
l'istanza cautelare il 5 ottobre 2020. Il Pretore non ha indetto udienze,
ma ha invitato il 31 marzo 2021 AP 1 a presentare osservazioni scritte. Nel suo
memoriale del 26 aprile 2021 AP 1 ha poi proposto di respingere l'istanza
cautelare (sopra, lett. F), ma alla procedura applicata non ha mosso obiezioni.
Ciò
posto, tutte le persone che partecipano a un processo civile devono
comportarsi secondo buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri principali che
discende da tale precetto è quello per cui una parte deve far valere le censure
d'ordine senza indugio. Non è lecito, in altri termini, sollevare in sede di ricorso vizi di forma che si sarebbero già potuti
eccepire in tempo utile dinanzi al grado di giurisdizione precedente
(DTF 149 III 19 consid. 3.2.1 con rimandi;
Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 28 ad art. 52 con
numerosi riferimenti; Chabloz in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 24
ad art. 52 con rinvii di giurisprudenza). Doglianze formali tardive, mosse
dopo aver lasciato passare il primo giudice ad atti processuali successivi, non
sono ricevibili. La censura sollevata in concreto da AP 1 poteva – e doveva – essere
eccepita davanti al Pretore. Formulata per la prima volta in appello, qualora
fosse stato giudicato il ricorso essa sarebbe risultata inammissibile.
b) Nell'appello
AP 1 si doleva altresì che il Pretore avesse giudicato “senza neppure
permettere alle parti l'assunzione di un benché minimo mezzo di prova”. Egli
non indicava tuttavia quali prove egli intendesse concretamente far esperire,
sicché non giova attardarsi al proposito. Sempre dal profilo formale l'appellante
rimproverava poi al Pretore di avere soppresso la custodia parentale alternata
del mercoledì statuendo ultra petita, giacché AO 1 chiedeva nella sua
istanza cautelare l'affidamento esclusivo della figlia, richiesta che il
Pretore ha respinto, salvo decretare di propria iniziativa la soppressione
della custodia parentale alternata del mercoledì. In realtà v'è da domandarsi
se, così facendo, il primo giudice si sia sospinto effettivamente oltre le
richieste di giudizio. Comunque sia, nelle cause rette dal principio
inquisitorio illimitato che riguardano i figli il giudice non è vincolato alle
conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3, cui si riferisce l'art. 58
cpv. 2 CPC). Anche su questo punto, ove fosse stato giudicato, l'appello si sarebbe
rivelato privo di consistenza.
c) Dal
profilo sostanziale l'appellante censurava il dispositivo del decreto cautelare
con cui il Pretore ha soppresso l'alternanza della custodia parentale il
mercoledì, criticandolo – in sintesi – siccome non conforme al bene della
figlia. La questione era delicata e su questo punto la fondatezza dell'appello
poteva apparire dubbia. Sta di fatto che, giudicando nel merito, questa Camera
accoglie tale richiesta alla luce dei dati aggiornati assunti con
l'integrazione dell'istruttoria (sopra, consid. 10c). Per lo meno nel risultato,
l'appello non poteva dirsi perciò sprovvisto di buon diritto se la Camera avesse
avuto modo di provvedere nel frattempo a integrare l'istruttoria di merito.
14.
Le spese e le
ripetibili dell'appello seguono quella che sarebbe risultata la vicendevole
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante avrebbe visto respingere le sue
censure d'ordine, ma accogliere – forse – la censura di merito. In tale
situazione di incertezza si giustifica così di porre gli oneri processuali
equitativamente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando
le ripetibili. Gli oneri di prima sede seguono identica sorte. La tassa di
giustizia in appello va ridotta per tenere conto del fatto che la causa termina
senza sentenza (art. 21 LTG).
15.
Conformemente all'art.
301.
lett. b CPC l'odierna decisione è notificata anche a B__________, che ha
compiuto 14 anni il 7 agosto 2023, nella misura in cui il giudizio riguarda
l'attribuzione della custodia parentale.
III. Sui rimedi giuridici a
livello federale
16.
Circa i rimedi giuridici
proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), le decisioni in controversie che coinvolgono anche la disciplina della
custodia parentale sono impugnabili con ricorso in materia civile senza
riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 2). Contro la decisione sull'appello
in materia cautelare, in ogni modo, il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le
cause inc. 11.2021.81 e 11.2021.167 sono congiunte.
II. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è riformato come segue:
7. La custodia parentale alternata di AP 1 e AO 1r sulla figlia B__________
è disciplinata come segue:
– Ogni genitore è responsabile di
organizzare le trasferte della figlia nei periodi in cui questa gli è affidata.
– Ai genitori sono
garantite libere comunicazioni telefoniche con la figlia.
– Le vacanze scolastiche
estive sono suddivise a metà fra i genitori, tenendo in considerazione i
rispettivi impegni e i desideri della figlia. Durante tali vacanze ogni
genitore ha diritto di trascorrere con la figlia almeno due settimane
consecutive.
– La figlia trascorrerà con
un genitore alternativamente, di anno in anno, le vacanze di Carnevale e con
l'altro genitore quelle di Pasqua. I genitori sono liberi di organizzarsi
diversamente, tenendo in considerazione i rispettivi impegni e i desideri della
figlia. In caso di disaccordo per le vacanze di Carnevale e di Pasqua del 2025
la figlia trascorrerà quelle di Carnevale con il padre e quelle di Pasqua con
la madre.
– La figlia trascorrerà con
un genitore alternativamente, di anno in anno, la settimana di vacanza che
comprende il giorno di Natale e con l'altro genitore la settimana che comprende
il giorno di San Silvestro. I genitori sono liberi di organizzarsi
diversamente, tenendo in considerazione i rispettivi impegni e i desideri della
figlia. In caso di disaccordo per le vacanze di Natale e di San Silvestro 2024/2025
la figlia trascorrerà le vacanze di Natale con il padre e quella di San
Silvestro con la madre.
– La figlia trascorrerà
alternativamente la settimana di Ognissanti con un genitore e l'anno seguente
con l'altro genitore. In caso di disaccordo per la settimana di Ognissanti
2024, la figlia trascorrerà quest'ultima con la madre.
– La figlia rimane
domiciliata presso la madre.
Per il resto l'appello
principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
III. Le spese dell'appello principale, di fr. 3000.–, da anticipare da AP 1, sono
poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico dello stesso
AP
1, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
IV. L'appello
incidentale è respinto.
V. Le
spese dell'appello incidentale, di fr. 2500.–, sono poste a carico di AO 1, che
rifonderà a AP 1 fr. 3000.– per ripetibili.
VI. L'appello
di AP 1 contro il decreto cautelare è dichiarato privo d'oggetto e la causa è
stralciata dal ruolo.
VII. Le
spese di tale appello, ridotte a fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
VIII. Notificazione:
–
;
–
.
–
_________, __________
(in estratto: consid. 7 a 11 e dispositivo n. II).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La cancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).