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Decisione

11.2021.167

Divorzio: liquidazione dei rapporti di dare e avere e affidamento della figlia

4 giugno 2024Italiano55 min

giugno 2018, rispettivamente di fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi, oltre

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.81

11.2021.167

Lugano,

4 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2018.221 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 3 settembre 2018 da

AP

1AP 1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

AO

1 nata ,

(patrocinata

dagli avvocati PA 2 ),

e nella causa

CA.2020.298 (provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 5 ottobre 2020

da AO 1 nei confronti di AP 1,

giudicando sull'appello del 14 giugno 2021 presentato da AP 1

contro

il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 giugno 2021

(inc.11.2021.81),

come pure sull'appello

del 13 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 10 novembre 2021 e sull'appello incidentale del 25 gennaio 2022

presentato da AO 1 contro la medesima sentenza

(inc. 11.2021.167);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1970) AO 1

(1978) si sono sposati a __________ il 20 maggio 2009, adottando la

separa-zione dei beni. Dal matrimonio è nata B__________, il 7 agosto 2009. Il

marito, fiduciario finanziario, è alle dipendenze della __________, di cui è

amministratore unico. Igieni-sta dentale, la moglie lavora al 50% in uno studio

dentistico di __________. I coniugi si sono separati nell'agosto del 2016,

quando AO 1 ha lasciato con la figlia l'abitazione coniugale di __________

(proprietà per piani n. 31 733, pari a 71/1000 della

particella n. 1535 RFD, allora appartenente al marito) per trasferirsi prima da

sua madre, a __________, e poi in un appartamento a __________.

B. Statuendo con

sentenza del 5 novembre 2018 su un'istanza a protezione dell'unione coniugale

presentata il 7 marzo 2016 da AO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia alla madre

(riservato il diritto di visita paterno), ha ordinato una curatela educativa in

favore di B__________ e ha condannato AP 1 a versare contributi alimentari per

la moglie compresi tra fr. 1045.– e fr. 1206.– mensili dal 1° marzo 2016 al 30

giugno 2018, rispettivamente di fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi, oltre

a contributi alimentari per la figlia dal 1° marzo 2016 compresi tra fr. 1066.–

e fr. 1646.– mensili, assegni familiari non compresi (inc. SO.2016.1033). Il 21

giugno 2018 moglie e figlia si sono trasferite dal compagno della stessa AO 1, __________,

a __________.

In parziale accoglimento

di appelli presentati dai coniugi il 14 e il 15 novembre 2018, l'11 novembre

2019 questa Camera ha parzialmente riformato la sentenza del Pretore in merito

al diritto di visita paterno, fissandolo in un fine

settimana ogni 15 giorni dal vener­dì dopo la scuola fino alla domenica sera

alle ore 20.30 (con la cena), in una sera infrasettimanale – di principio il

martedì – dal­l'uscita della scuola fino al mercoledì mattina e nel pranzo del

lunedì. Il padre si sarebbe occupato di recuperare la figlia a casa o a scuola

e di riaccompagnarla a casa o a scuola in occasione delle visite. La madre si sarebbe

organizzata, da parte sua, per accompagnare la figlia dal padre almeno una

volta la settimana, indicativamente in occasione della visita infrasettimanale,

oltre a una settimana durante le vacanze autunnali, una settimana durante le

vacanze scolastiche natalizie, una settima­na durante le vacanze scolastiche e cinque

settimane durante le vacanze scolastiche estive. La Camera ha aumentato inoltre

il contributo alimentare per la moglie a fr. 1075.– mensili dal 1°

luglio 2018 (inc. 11.2018.125/127).

C. Nel frattempo, il 3

settembre 2018, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore

con una petizione non motivata in cui ha chiesto l'esercizio in comune

dell'autorità parentale e l'affidamento congiunto di B__________ (una settimana

presso ciascun genitore dal lunedì al lune­dì con suddivisione a metà delle

vacanze), ha rifiutato contributi alimentari alla moglie e ha offerto per la

figlia un contributo alimentare compre­so tra fr. 855.– e fr. 1055.–

mensili fino a 18 anni (senza cen­no ad assegni familiari). Egli non ha avanzato

pretese in liquidazio­ne dei rapporti di dare e avere. Ha postulato invece la

divisio­ne a metà delle prestazioni d'uscita accantonate dai coniugi durante il

matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale.

D. All'udienza di

conciliazione del 5 novembre 2018 i coniugi si sono accordati sul principio del

divorzio e sul principio della divisione a metà della previdenza professionale,

mentre non hanno raggiunto un'intesa sugli altri punti, di modo che il Pretore

ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizio­ne. In

un memoriale del 28 febbraio 2019 AP 1 ha mantenuto le richieste iniziali,

salvo rivendicare fr. 9542.– in liquidazio­ne dei rapporti di dare e

avere. Nella sua risposta del 20 maggio 2019 AO 1 ha aderito al principio

dell'autorità parentale congiunta, alla rinuncia di contributi alimentari tra

coniugi e alla suddivisione a metà degli averi previdenziali, ma ha chiesto l'affidamento

esclusivo della figlia (riservato l'usuale diritto di visita paterno), ha

chiesto un contributo alimentare per B__________ variante da fr. 1066.– a fr.

1366.– mensili fino ai 18 anni, assegni familiari non compresi, e ha respinto

ogni pretesa in liquidazione dei rapporti patrimoniali.

In via riconvenzionale AO

1 ha sollecitato inoltre un contributo alimentare per sé compreso tra fr. 1713.– e fr. 3713.– mensili (o almeno

tra fr. 1000.– e fr. 3000.– mensili) fino al 31 agosto 2025 o,

in subordine, una provvigione ad litem di fr. 40 000.–. Con replica e risposta riconvenzionale

del 14 agosto 2019 AP 1 ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, proponendo

di respingere la riconvenzione della moglie. In una duplica e replica

riconvenzionale del 14 ottobre 2019 AO 1 ha confermato anch'es­sa le proprie richieste.

Mediante duplica riconvenzionale del 10 dicembre 2019 il marito ha poi

aumentato la sua pretesa in liquidazione dei rapporti patrimoniali a fr. 29 378.70. La moglie non ha duplicato.

E. All'udienza del 30

gennaio 2020, indetta per le prime arringhe e per il contraddittorio su

un'istanza cautelare presentata dal marito l'8 ottobre 2019 per ottenere un'estensione

del diritto di visi­ta, il Pretore ha omologato una richiesta dei coniugi

intesa all'affi-damento alternato della figlia (una settimana presso ogni

genitore dal venerdì sera fino al venerdì successivo) in prova per sei settimane.

Terminata la prova con buon esito, su indicazione della psicologa __________ le

parti hanno convenuto di modificare l'assetto cautelare, passando da un'alternanza

settimanale a un'alternanza giornaliera nel seguente modo:

Durante

le vacanze estive la figlia sarebbe rimasta per due settimane da ciascun

genitore. L'alternanza si sarebbe applicata anche alle altre vacanze. Tale disciplina è stata omologata

dal Pretore con decreto cautelare del 26 maggio 2020 (inc. CA.2019.394).

In seguito, mediante

istanza cautelare del 31 agosto 2020 AP 1 ha chiesto la soppressione del

contributo alimentare per la moglie dal settembre successivo. A un'udienza del

5 ottobre 2020 si sono tenute le prime arringhe nella causa di merito e la discussione dell'istanza cautelare, che AO 1

ha proposto di respingere. Costei ha presentato inoltre una sua istanza cautelare per riottenere l'affidamento

esclusivo della figlia. Il 3 dicembre 2020 il Pretore ha revocato

la curatela educativa.

F. L'istruttoria di

merito e quella inerente all'istanza cautelare del marito sono cominciate il 9 dicembre 2020. L'istanza cautelare è poi stata

respinta dal Pretore con decreto del 7 aprile 2021 (inc. CA.2020.155)

e un appello presentato il 16 aprile 2021 da AP 1 contro tale decreto cautelare

è stato rigettato a sua volta da questa Camera con sentenza dell'11 agosto 2022

(inc. 11.2021.51). Nel frattempo, chiamato a presentare

osservazioni

all'istanza cautelare della moglie, AP 1 ha proposto il 26 aprile 2021 di

respingerla. Statuendo il 7 giugno 2021, il Pretore ha respinto anche l'istanza

cautelare della moglie, salvo sopprimere la custodia alternata prevista il mercoledì

con il decreto cautelare del 26 maggio 2020, nel sen­so che il mercoledì ha

lasciato la figlia alla madre. Le spese processuali di fr. 1500.– sono

state poste per un quinto a carico del marito e per il resto a carico di AO 1, tenuta

a rifondere al marito fr. 800.– per

ripetibili ridot­te (inc. CA.2020.298).

G. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14

giugno 2021 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di

annullare o di dichiarare nullo il decreto cautelare medesimo o, in subordine,

di riformarlo nel senso di “emendare” il dispositivo sulla custodia parentale del

mercoledì, ripristinando l'alternanza, e di porre le spese processuali a carico

della moglie, con obbligo di rifondergli fr. 1000.– per ripetibili. Nelle sue

osservazioni del 7 luglio 2021 AO 1 propone di respingere l'appel­lo. Con

decreto del 9 luglio 2021 presidente della Camera ha concesso all'appello

effetto sospensivo (inc. 11.2021.81).

H. L'istruttoria di

merito si è chiusa il 31 marzo 2021 e alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 31 agosto

2021 l'attore ha postulato la custodia alternata di B__________ a settimane

alterne dal venerdì sera al termine della scuola fino al venerdì successivo con

suddivisione delle vacanze a metà o, in via subordinata, a giorni alterni come

segue:

Egli

si è impegnato inoltre ad andare a prendere la figlia a scuola (o dalla madre quando

non c'è scuola) e ha proposto che le telefonate fossero libere per entrambi. Infine

egli ha chiesto che dal 2023 al 2025 la figlia stesse con lui durante le

vacanze di Carnevale e trascorresse le vacanze di Pasqua con la madre, mentre le

vacan­ze natalizie sarebbero state da dividere nel periodo di Natale che va dal

termine della scuola fino al 30 dicembre e nel periodo dal 30 dicembre al

giorno antecedente l'inizio della scuo­la alle ore 21.00 con cena, come pure

dal 24 dicembre alle ore 14.30 fino al 25 dicembre alle ore 10.00.

AP 1 ha poi rifiutato contributi

alimentari alla moglie, instando perché ogni genitore provveda alle spese della

figlia quando essa gli è affidata e che la madre continui a percepire l'assegno

familiare, assumendo il premio della cassa malati con i costi sanitari della

figlia non coperti. Quanto ai rapporti di dare e avere delle parti, egli ha sollecitato

la condanna della moglie a versargli fr. 29 378.70

con interessi al 5% dal 5 novembre 2018. Da ultimo egli ha chiesto che la

previdenza professionale sia suddivisa nel senso che la sua cassa pensione

versi a quella della moglie fr. 110 686.90

e che ogni altra doman­da della moglie sia respinta.

I. Nel proprio

allegato conclusivo del 26 agosto 2021 AO 1 ha chiesto l'affidamento esclusivo

della figlia, riservato un ampio diritto di visita del padre disciplinato come

prevedeva la sentenza a protezione dell'unione coniugale del 5 novembre 2018. Inoltre

essa ha sollecitato dal 1° luglio 2018 un contributo alimentare per sé di fr.

1075.– mensili e uno per B__________ di fr. 1066.– mensili (assegni familiari

non compresi), come pure la suddivisione a metà delle rispettive pretese

previdenziali. Infine essa ha sollecitato una provvigione ad litem di

fr. 40 000.–. In una replica spontanea del

13 settembre 2021 l'attore ha reiterato la propria posizione. Altrettanto ha

fatto la convenuta con duplica del 27 settembre 2021.

L. Statuendo con sentenza

del 10 novembre 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha confermato

l'esercizio congiunto dell'autorità

parentale con custodia alternata regolata nel seguente modo:

Egli

ha precisato che ogni genitore è responsabile dell'organizzazione delle

trasferte nei periodi in cui la figlia gli è assegnata, che ai genitori sono

garantiti liberi contatti telefonici, che le vacanze vanno suddivise a metà tra

i genitori tenendo conto degli impegni e della volontà della figlia e che ogni

genitore può trascorrere con la figlia almeno due settimane consecutive durante

le vacan­ze estive. Le altre vacanze sono state così regolate: una settima­na

durante le vacanze autunnali, alternativamente un anno con la madre e l'anno

successivo con il padre, una settimana durante le vacanze scolastiche,

alternativamente di Carnevale o Pasqua (in caso di disaccordo quelle di

Carnevale 2022 con il padre e quelle di Pasqua 2022 con la madre), una

settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternativamente una volta

la pri­ma settimana (fino a San Silvestro) e una volta la seconda settimana (in

caso di disaccordo quelle di Natale 2021/22 con la madre e quelle di Capodanno

2022/21 con il padre) e alternativamente la settimana di Ognissanti (in caso di

disaccordo quella 2022 con la madre). Il domicilio della figlia è stato fissato

presso la madre.

Il Pretore non ha fissato contributi

alimentari fra coniugi, mentre ha posto a carico di AP 1 un contributo

alimentare di fr. 280.– mensili per la figlia e ha abilitato la madre a

percepire gli assegni familiari, con obbligo di assumere il premio della cassa

malati di B__________. Egli respinto invece la pretesa del­l'attore in

liquidazio­ne dei rapporti patrimoniali e ha suddiviso la previdenza

professionale dei coniugi facendo ordine alla Helvetia Fondazione collettiva di

previdenza del personale di versa­re dal­l'avere previdenziale dell'attore fr. 110 686.90 a un conto presso la __________ della

convenuta. Infine ha rigettato l'istanza di provvigione ad litem. Le

spese processuali di fr. 8000.– sono state poste a carico dei coniugi in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

M. Contro la sentenza

appena citata AP 1 ha ricor­so a questa Camera con un appello del 13 dicembre

2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di condannare

la convenuta a versargli fr. 29 378.70

con interessi in liquidazio­ne dei rapporti patrimoniali e di regolare la

custodia alternata di B__________ in settimane alterne dal venerdì sera al

termine della scuola fino al venerdì successivo o, in subordine, nel modo chiesto

in subordine nel memoriale conclusivo. In ogni caso egli chie­de di poter trascorrere

le vacanze di Carnevale dal 2023 al 2025 con la figlia e che la madre trascorra

con B__________ quelle di Pasqua, mentre nel 2026 e nel 2027 tali vacanze andranno

alternate (in caso di disaccordo quelle nel 2026 di Carnevale con lui e quelle

di Pasqua con la madre).

Nelle sue osservazioni del

25 gennaio 2022 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale rivendica

l'affidamento esclusivo della figlia, riservato un diritto di visita paterno

come quello da lei proposto nell'allegato conclusi­vo davanti al Pretore.

Inoltre essa sollecita un contributo alimentare per B__________ di fr. 1400.–

mensili, chiede di poter continuare a riscuotere gli assegni familiari e

propone che il premio della cassa malati della figlia sia incluso nel

contributo alimentare. Nelle proprie

osservazioni del 3 marzo 2022 AP 1 insta per il rigetto dell'appello

incidentale (inc. 11.2021.167).

N. Il 18 luglio 2023, considerato

il tempo trascorso dall'ultimo ascolto della figlia, il presidente di questa

Camera ha disposto una nuova audizione di B__________ da parte della psicologa __________,

che il 15 settembre 2023 ha trasmesso il proprio rapporto alla Camera.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti l'uno contro un decreto

cautelare emanato nel quadro della causa di stato e l'altro contro la sentenza di

merito che ha fatto seguito nella medesima causa. Si giustifica così di congiungere

le due procedure, fondate sul medesimo complesso di fatti, e di emanare una

sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

I. Sull'appello principale

di AP 1 e sull'appello incidentale di AO 1 contro la sentenza di divorzio (inc.11.2021.167)

2.

Le sentenze di

divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1

CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali

– il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la

disciplina della custodia parentale, che non è di indole patrimoniale. Circa la

tempestività dell'appello, in concreto la decisione impugnata è stata

notificata all'attore l'11 novembre 2021 (tracciamento del­l'invio n__________,

agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe

scaduto così sabato 11 dicembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in

virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 13 dicembre 2021 (timbro postale

sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto

tempestivo.

Tempestivo è altresì

l'appello incidentale. La risposta all'appello principale andava presentata

entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a formulare osservazioni è

stato notificato al patrocinatore della convenuta il 23 dicembre 2021. Il

termine di ricor­so è rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2022 in virtù

del­l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2022,

esso sarebbe scaduto così il 1° febbraio 2022. Depositato il 25 gennaio 2022 (timbro

postale sulla busta d'invio), anche l'appello incidentale è pertanto

ricevibile.

3.

AP 1 ha trasmesso il

12.

aprile 2022 a questa Camera un estratto del Foglio ufficiale svizzero di

commercio del 5 aprile 2022 da cui risulta che egli è presidente e gerente

della __________ e un estratto del 26 agosto 2021 attestante l'iscrizione di

tale ditta nel registro di commercio. Il 15 aprile successivo AO 1 ha prodotto,

da parte sua, le classifiche delle gare sciistiche del 2021 e del 2022 alle

quali la figlia ha partecipato. Nuovi e prodotti a questa Camera senza indugio,

i documenti in questione sono ammissibili giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC. Nella

misura in cui appaio­no utili per la decisione, essi andranno così tenuti in

considerazione ai fini del giudizio.

4.

Nelle sue

osservazioni del 25 gennaio 2022 AO 1 eccepisce che l'appello principale è

irricevibile per caren­za di motivazione, AP 1 non contestando puntualmente gli

argomenti del Pretore. Ora, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art.

311.

cpv. 1 CPC), nel senso che spetta all'appellante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_647/2023

del 5 marzo 2024 consid. 5.2; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2022.12

del 18 settembre 2023 consid. 2a). Nel caso specifico l'appellante principale si

confronta adeguatamen­te con gli argomenti del Pretore, spiegando perché questi

sareb­be caduto in errore nel­l'accertamento dei fatti o nell'applicazione del

diritto (appello, pag. 5 a metà, pag. 6 in alto, pag. 14 a metà). L'appello principale

può quindi essere vagliato nel merito.

5.

Litigiosi rimangono,

in questa sede, l'affidamento della figlia, la disciplina della custodia

alternata (o eventualmente del diritto di visita paterno), il contributo

alimentare per la figlia stessa e la liquidazione dei rapporti patrimoniali tra

i coniugi. Il resto è passa­to in giudicato e ha assunto carattere definitivo

(art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio la regolamentazione

dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e le

controversie legate allo scioglimento del regime matrimoniale vanno

esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD II-2004

pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2023.10 del 7 maggio 2024,

consid. 4). Non v'è ragione nel caso in esame di scostarsi da tale

principio.

6.

Contesa è in primo

luogo – come detto – la liquidazione dei rap-porti di dare e avere tra i

coniugi. Nel suo appello AP 1 ribadisce la sua pretesa di fr. 29 378.70 con interessi. Il Pretore l'ha respinta.

Egli ha accertato che le parti sottostanno al regime della separazione dei beni

e che il marito pretendeva fr. 26 262.– per contributi alimentari pagati in eccesso, più fr. 3116.70

a titolo di conguaglio per spese e ripetibili fissate nella sentenza 7 novembre

2019.

del Tribunale d'appello. Riguar­do ai contributi alimentari versati in

eccesso, il primo giudice ha ritenuto la prete­sa non sufficientemente

motivata, l'attore non avendo dimostrato il pagamento dei contributi previsti a

protezio­ne dell'unione coniugale dal 1° marzo al 31 agosto 2016, ma sembrando piuttosto

compensare l'assunzione di spese che lui ascrive alla moglie e che in realtà

sono estranee al fabbisogno di lei. Quanto alla pretesa di fr. 3116.70, il

Pretore ha reputato la questione definitivamente liquidata dal Tribunale

d'appello nella sentenza dell'11 novembre 2019, titolo esecutivo passato in

giudicato (sentenza impugnata, consid. 5 secondo paragrafo). Ciò non lascia

spazio a una seconda condanna sul medesimo oggetto.

L'appellante

principale sostiene di avere dimostrato il versamen­to di contributi alimentari

in esubero. Egli ricorda che il Pretore ha omologato il 27 luglio 2017 (recte:

2016) un accordo ‟nelle more istruttorieˮ che prevedeva il

versamento di fr. 2000.– mensili in favore della moglie e fr. 1000.– mensili

per la figlia, mentre nella sentenza a protezione dell'unione coniugale del 5

novembre 2018 ha previsto i seguenti contributi alimentari:

– per la

figlia:

fr.

1113.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,

fr. 1646.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,

fr. 1566.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2018 e

fr. 1066.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi,

assegni

familiari non compresi, e

– per

la moglie:

fr.

1045.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,

fr. 1190.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,

fr. 1206.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,

fr. 1189.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e

fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi.

In

seguito, prosegue l'appellante principale, il Tribunale d'appello ha così

riformato i contributi alimentari per la moglie:

fr.

1045.– mensili dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016,

fr.

1190.– mensili dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,

fr.

1205.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,

fr.

1190.– mensili dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e

fr.

1075.– mensili dal 1° luglio 2018 in poi.

L'interessato calcola così che dal 1° marzo 2016 al 31

ottobre 2019 egli avrebbe dovuto versare alla moglie fr. 50 905.. Dal

doc. OO risulta invece che egli ha versato fr. 104 628.– complessivi,

di cui fr. 65 476.– destinati alla convenuta, ovvero fr. 2000.– per

27.

mesi, dedotti fr. 500.– per un pagamento di soli fr. 1500.– concernente una

mensilità relativa al periodo dal settembre del 2016 all'ottobre del 2018 e fr. 998.–

dal dicembre del 2018 al

novembre

del 2019. AP 1 rileva che nella senten­za del 5 novembre 2018 il Pretore lo aveva

autorizzato a compensare i contributi alimentari con costi da lui assunti

direttamen­te, purché considerati nel fabbisogno della moglie e della figlia, e

afferma di avere provato con il riassunto di cui al doc. MM e i giustificativi

di cui al doc. NN tali costi, di fr. 10 716.60 (vitto fr. 4800.–, elettricità

fr. 454.–, assicurazione responsabilità civile dell'appartamento fr. 168.60, telecomunicazioni fr. 249.–, Swiss­com

“casa” fr. 938.40, spese di gestione 2016 fr. 1999.90, assicurazione dell'automobile

fr. 1326.10, cambio gomme fr. 780.–). Avendo versato complessivi fr. 76 192.– per

la moglie tra il marzo del 2016 e il novembre del 2019 rispetto ai fr. 50 905.–

dovuti, egli sostiene così di avere corrisposto fr. 25 287.–

in eccesso, somma di cui chiede il rimborso.

a) L'appellante

principale fa valere dinanzi a questa Camera – come detto – una pretesa di fr.

25.

287.– per contributi alimentari erogati in esubero e un'altra

pretesa di fr. 3116.70 per spese e ripetibili a lui dovute in conformità

alla sentenza di appello emessa il 7 novembre 2019. Se non che, a quest'ultimo riguardo egli non spende una

parola per confrontarsi con la citata opinione del Pretore. Privo di

motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), su questo punto il rimedio

giuridico non può essere vagliato oltre.

b) Relativamente

alla pretesa di fr. 25 287.–, nel suo calcolo l'appellante principale considera –

contrariamente a quanto adduce la convenuta nelle osservazioni all'appello

(pag. 6, n. 1.1) – anche la mensilità del novembre 2019. Ciò posto, per il

periodo dal 1° marzo 2016 al 30 novembre 2019 egli avrebbe dovuto versare alla

convenuta contributi alimentari per complessivi fr. 50 905.– (fr.

1045.– mensili per sei mesi dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016, fr. 1190.–

mensili per quattro mesi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, fr. 1205.–

mensili per dodici mesi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fr.

1190.– mensili per sei mesi dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 e fr. 1075.–

mensili per diciassette mesi dal 1° luglio 2018 al 30 novembre 2019). A ciò si

aggiungono contributi alimentari in favore della figlia per fr. 59 572.–

(fr. 1113.– mensili per sei mesi dal 1° marzo 2016 al 31 agosto 2016, fr.

1646.– mensili per quattro mesi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016,

fr. 1566.– mensili per diciotto mesi dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno

2018.

e fr. 1066.– mensili per diciassette mesi dal 1° luglio 2018 al 30 novembre

2019). Ne segue che dal 1° marzo 2016 al 30 novembre 2019 AP 1

avrebbe dovuto erogare a moglie e figlia fr. 110 477.–

complessivi. L'attore ha prodotto la movimentazione del suo conto bancario UBS dal 12 settembre 2016 al 5

novembre 2019 (doc. OO). Da questa si evincono versamenti a AO 1 per complessivi

fr. 104 628.–.

Quanto

all'intervallo dal 1° marzo al 31 agosto 2016, allorché i coniugi vivevano ancora

insieme, il Pretore ha definito il fabbisogno minimo della moglie in fr. 3523.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–,

premio della cassa malati fr. 398.–, rata del leasing fr. 380.–, imposta

di circolazione fr. 119.–, assicurazione dell'automobile

fr. 216.–, contributo al “terzo pilastro” fr. 560.–, imposte fr. 500.–)

e il contributo alimentare in favore di lei per tale periodo in fr. 1045.–

mensili. Dopo di che egli ha calcolato

il fabbisogno in denaro della figlia in fr. 1113.– mensili sulla base della

tabella 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (dedotti il costo

del­l'alloggio [la famiglia viveva ancora sotto lo stesso tetto], la metà della

posta per “cura e educazione”, prestata in natura dalla madre, come pure

l'assegno familiare, compreso nella tabella), determinando così il contributo

alimentare per lei in fr. 1113.– mensili

dal marzo all'agosto del 2016. Il Pretore ha autorizzato inoltre il marito a compensare

con i contributi alimentari, documentando la pretesa, quanto egli avesse anticipato

fino al termine della comunione domestica, il 31 agosto 2016 (sentenza

impugnata, pag. 13 a 15).

c) Il

problema è che, come ha sottolineato il Pretore (e con tale argomento

l'appellante principale non si confronta), in relazio­ne al periodo compreso

tra il 1° marzo e il 31 agosto 2016 l'interessato pone in compensazione spese

estranee al fabbisogno minimo della moglie. Si tratta in particolare del costo dell'alloggio,

che il Pretore non ha considerato (e, anzi, ha fatto rientrare nel fabbisogno

minimo del marito, di complessivi fr. 4589.90) proprio perché a quel tempo

le parti vivevano ancora insieme, come pure dell'esborso per il “cambio gomme”.

La spesa fissa inerente al vitto di complessivi fr. 4800.– per sei mesi, poi,

riguarda l'intera famiglia. L'unica posta che a ragione egli chiede di

considerare è quella relativa all'assicurazione dell'auto, posta che risulta

documentata e che era compresa nel fabbisogno minimo della convenuta (fr. 216.–

mensili), sicché nella misura di fr. 1296.– può essere considerata. Rimane il

fatto che, a fronte di contributi alimentari stabiliti nella sentenza a tutela

dell'unione coniugale per complessivi fr. 110 477.–, l'attore ha

corrisposto fr. 105 564.–.

L'appellante

principale reputa che fr. 65 476.– dei citati versamenti erano destinati alla sola

convenuta, alla quale spettavano in realtà non più di fr. 50 905.–. Solo

con le spiegazioni addotte in appello tuttavia si intravedono le ragioni di

tale calcolo: prima della sentenza a tutela dell'unione coniugale (la quale ha

fissato contributi alimentari retroattivi dal 1° marzo 2016) le parti avrebbero

pattuito infatti il 27 luglio 2016, ‟nelle more istruttorieˮ, che al

momento in cui la moglie aves­se lasciato l'abitazione coniugale il marito le avrebbe

versato un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili, più un contributo di

fr. 1000.– mensili per B__________ (inc. SO.2016.1033). L'appellante principale

parrebbe far valere di conseguenza che, rispetto al calcolo esposto dianzi, la

ripartizione tra la somma spettante alla moglie e quella spettante alla figlia era

diversa, sicché egli avrebbe erogato per il mantenimento della prima più del

dovuto. In prima sede tuttavia egli si è limitato a rinviare al noto doc. MM, in

cui asseriva che per la moglie egli aveva versato complessivi fr. 65 476.– quando

alla medesima spettavano solo fr. 49 930.–, assunto che però non era

confortato da alcun conteggio o spiegazione. L'argomento del Pretore, secondo

cui il calcolo di quanto versato alla convenuta in eccesso non risultava

motivato, resiste in definitiva alla critica.

7.

Litigioso

è in secondo luogo, nella fattispecie, l'affidamento congiunto della figlia e le modalità della custodia alternata. Il Pretore,

ricordati

i presupposti per un affidamento congiunto (osteggiato da AO 1: sentenza

impugnata, consid. 8.1 a 8.3), ha accertato che dopo la separazione delle

parti B__________ è rimasta affidata alla madre fino al 30 gennaio 2020, quando

i genitori hanno concordato in via cautelare l'affidamento congiunto con custodia

alternata in prova per sei mesi, regime rimasto in vigore da allora. Riassunto

l'andamento della custodia alternata, il primo giudice non ha mancato di

riscontrare conflitti tra genitori e visioni divergenti sul bene della figlia,

ma è giunto alla conclusione che a ben vedere si trattava di visioni complementari,

le parti essendo in grado di collaborare e di mostrarsi disponibili per la

figlia. A giudizio del Pretore inoltre le relazioni tra padre e figlia sono

migliorate nel tempo e la stessa B__________, dodicenne al momento del giudizio,

desiderava mantenere il principio della custodia alternata, in vigore da oltre

un anno e in ultima analisi adeguato alle circostanze (sentenza impugnata, consid.

8.4).

Quanto

alle modalità della custodia alternata, il Pretore ha respinto la proposta di AP

1, che mirava a una custodia con alternanza settimanale, seppure questa fosse più

pratica, di più semplice attuazione per i genitori e potesse garantire regolarità

alla figlia, la quale riferiva di difficoltà nella gestio­ne del materiale di

apprendimento e delle attività extrascolastiche. Il primo giudice ha rilevato

nondime­no che in concreto l'assetto a giorni alterni è stato elaborato in base

ai bisogni della figlia, la quale dichiarava di gradirlo, salvo per quanto

riguarda il mercoledì, giorno in cui essa preferiva stare con la madre. Il

Pretore ha confermato così la cadenza a giorni alterni già applicata in via

cautelare, lasciando però la figlia alla madre il mercoledì e precisando che

l'organizzazione dei trasferimenti della ragazza spettava al genitore cui questa

è affidata. Riguardo alle ferie, egli ha rigettato la richiesta dell'attore volta

a trascorrere con B__________ le vacanze di carnevale di un triennio (dal 2023

al 2025) per consentire alla figlia ‟la selezione dello sci nella

relativa squadraˮ. A mente sua, simile proposta non era stata discussa né si

desume­va un'esigenza del genere dalle audizioni della minore, di modo che egli

ha regolato anche tali ferie in alternanza, fermo restan­do che i genitori sarebbero

stati liberi di concordare un'altra soluzio­ne per il bene della ragazza. Il

Pretore ha deciso infine di permettere libere chiamate tra i genitori e la figlia,

il cui domicilio è stato fissato presso la madre (sentenza impugnata, consid.

8.5).

8.

In

appello l'attore contesta le modalità della custodia alternata, mentre la

convenuta postula l'affidamento esclusivo della figlia e chiede che in funzione

di ciò il contributo alimentare per B__________ sia portato a fr. 1400.– mensili, compreso il premio della cassa malati, ma

non gli assegni familiari. Essa ritiene l'affidamento congiunto inadatto perché

le parti non comunicano, collaborano scarsamente, mantengono un rapporto

conflittuale e hanno visioni distanti sull'educazione e sulle attività

extrascolastiche della ragazza, la quale si trova così in bilico tra due mondi.

Essa fa notare altresì che la figlia adolescente frequenta la scuola di __________,

dove intrattiene le sue amicizie, ciò che non può fare quando è con il padre a __________,

anche perché costui pretende sempre che essa svolga attività extrascolastiche. L'appellante

incidentale soggiunge che – come emerge dal rapporto d'ascolto del 5 febbraio

2021.

– la figlia è ‟sballottataˮ tra i genitori e repri­me i propri

desideri per compiacere loro, in una situazio­ne per finire non serena.

A

parere di AO 1 l'insofferenza della figlia per il padre è dimostrata

dall'ascolto di B__________ del 25 marzo 2021 e dal suo manoscritto allegato al

rapporto, in cui essa afferma di non voler passare i mercoledì con papà. La

convenuta non nega che le parti riescano a organizzare correttamente la

custodia alternata, ma assume che il padre non considera i desideri della

figlia, non la ascolta, le impone determinati abbigliamenti, come ad esempio vestiti

eleganti quando essa predilige abiti sportivi, la costringe a praticare il golf

e proprio per evitare la pratica di quel­lo sport la figlia non vuole trascorrere

i mercoledì con lui. AO 1 rimprovera al Pretore altresì di essersi fondato

unicamente sui rapporti d'ascolto, trascurando quanto ha dichiarato la figlia

nel manoscritto del 5 febbraio 2021 in cui essa dice di voler

‟ritornare come primaˮ, cioè all'affidamento esclusivo. Solo in seconda

battuta, pur scrivendo nuovamente ‟ritornare come primaˮ (cancellando

però la frase), essa si accomoda della custodia alternata, ma chiede almeno di praticare

il mercoledì lo judò anziché il golf. Per l'interessata la figlia vive con

stress l'affidamento congiunto, poiché teme di non riuscire a organizzarsi con

la scuola e con gli studi che diverranno sempre più impegnativi.

9.

Nella

fattispecie la custodia parentale è stata esercitata a titolo esclusivo da AO 1

fino all'ottobre del 2019, dopo di che le parti hanno convenuto la custodia

parentale alternata di B__________ in via cautelare nell'ambito della causa di

merito, prima in prova (a settimane alterne) e poi stabilmente (a giorni

alterni). Da allora tale assetto è rimasto invariato, salvo essere modificato

con la sentenza finale di divorzio in cui il Pretore ha soppres­so l'alternanza

del mercoledì, lasciando quel giorno la figlia alla madre. La modifica però è

stata impugnata da AP 1 con l'attuale appello, munito di effetto sospensivo. La

questione è di sape­re pertanto se ai fini del giudizio vada confermata nel

merito la custodia parentale alternata (mercoledì compreso) o se occorra

tornare alla custodia parentale esclusiva della madre.

a) Presupposto

perché il giudice disponga una custodia parentale alternata è la capacità

educativa dei genitori, in partico-lare la loro attitudine di comunicare vicendevolmente

per quel che riguarda i figli e di cooperare nel prendere i necessari provvedimenti

organizzativi. La comunicazione tra genitori può anche essere meramente

scritta. Non osta a una custodia parentale alternata il fatto che per

raggiungere un accor­do nelle questioni relative ai figli i genitori facciano

capo alla mediazione di un terzo. Nemmeno l'eventualità che un genitore si

opponga a una discipli­na in materia di custodia condivisa esclu­de, per ciò solo,

che non sia assicurata la cooperazione necessaria. Sotto questo profilo si rinuncia

a una custodia parentale alternata unicamente se le relazioni tra genitori in altri

ambiti riconducibili al figlio connotino un'ostilità tanto acuta da lasciar

presumere che una custodia parentale alternata esporrebbe il minorenne al grave

conflitto fra le parti in maniera tale da ledere manifestamente i suoi interes­si

(senten­za del Tribunale federale 5A_800/2022 del 28 mar­zo 2023 consid. 5.1

con rinvio a DTF 142 III 615 consid. 4.3, 620 consid. 3.2.3).

Una custodia

parentale alternata dipende altresì dalla situazione geografica, in specie

dalla distanza fra le abitazio­ni dei genitori. Importante è anche l'effetto

per il bene del figlio della stabilità che accompagna la continuazione del­l'assetto

applicato fino al momento del giudizio. Una custodia parentale alternata è

tanto più indicata quanto più i genitori si sono avvicendati nella custodia già

prima della separazio­ne. Ulteriori criteri che depongono per una custodia parentale

alterna­ta sono l'età del figlio, le sue relazioni con fratellastri e sorellastre,

come pure il suo inserimento nell'ambiente sociale. La capacità di cooperare

dei genitori merita poi speciale considerazione quando il figlio è in età

scolastica o quando la distanza tra il luogo di residenza dei genitori richiede

un maggior sforzo organizzativo (senten­za del Tribunale federale 5A_800/2022

del 28 marzo 2023 consid. 5.1 con rinvio a DTF 142 III 615 consid. 4.3, 620

consid. 3.2.3; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.173 del 24 gennaio

2024.

consid. 8a).

b) Fra i

criteri da vagliare ai fini di una custodia parentale alternata si annovera

anzitutto – come detto – l'idoneità educativa dei genitori. Al riguardo la

convenuta fa valere che AP 1 non ascol­ta né rispetta la figlia imponendole rigide

regole di comportamento. Sentita dalla psicologa __________, B__________ aveva dichiarato

invero che delle attività programmate dal padre gradiva il tennis, mentre

ritene­va eccessive le lezioni di lingue (tedesco e inglese). Inoltre essa lamentava

che il genitore le prescrivesse determinati abbigliamenti e prediligesse metodi

di studio diver­si da quelli scolastici (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 2),

oltre a non essere flessibile nel cogliere le sue richieste (rapporto del

30.

aprile 2020, pag. 4). B__________ aveva poi soggiunto di voler

praticare il mercoledì lo judò e non il golf – come desiderava il padre – (rapporto

del 5 febbraio 2021, pag. 3).

Già il 30

aprile 2020 la psicologa individuava nondimeno un'adeguata idoneità educativa di

entrambi i genitori (‟B__________ ha dei genitori che desiderano essere

presenti in tutti i gesti di cura ed educazioneˮ: rapporto pag. 5). Inoltre

nei successivi rapporti d'ascolto essa ha rilevato come la figlia ri­conoscesse

‟un miglioramento su tutti i fronti, in quanto il padre fa delle attività che le piacciono [ed essa] trova un'apertura

maggiore riguardo all'ascolto dei suoi bisogniˮ, il padre risultando per

altro meno propenso a imporsi, ad esempio sull'abbigliamento (rapporto del 5

febbraio 2021, pag. 1). B__________ si rallegrava inoltre perché il genitore era

più affettuoso con lei e i corsi di tedesco con una nuova insegnante le

riuscivano più interessanti (rapporto del 5 febbraio 2021, pag. 2). La

psicologa segnalava altresì che AP 1 non rifiutava di adottare accorgimenti per

il bene della figlia, riorganizzando gli impegni di lei e facendole praticare

lo judò anziché il golf (rapporto del 5 febbraio 2021, pag. 3). Nel successivo ascolto

B__________ ha confermato gli sforzi del padre per venirle incontro (rappor­to

del 25 marzo 2021). Nel più recente rapporto di ascolto, del 15 settembre 2023,

la psicologa riconosce che ‟attualmente le criticità emerse nei

precedenti rapporti sono state colmateˮ e che ‟in ogni gesto di cura

[essa] riesce a cogliere la disponibilità dei genitori ad accompagnarla nel suo

evolvereˮ, nel senso che in ognuno di loro essa vede ‟la complementarità

nell'esercitare le diverse funzioni, dal sostegno al confrontoˮ (rapporto,

pag. 1).

Nella sua

deposizione l'attore ha riferito da parte sua che dal maggio del 2021 la figlia

non pratica più il golf (udienza del 5 luglio 2021, pag. 1) e la convenuta

ha ammesso il 27 settembre 2021 che l'appellante principale porta anch'egli la ragazza

alle lezioni di judò (duplica del 27 settembre 2021). Sull'imposizione di un

determinato abbigliamento, poi, l'obiezione è superata, dall'ultimo rapporto desumendosi

che il padre non limita più la scelta del vestiario. Anche riguardo agli

asseriti obblighi legati alle attività extrascolastiche svolte dalla figlia si

evince dal rapporto che egli ha adeguato il programma per la figlia ai desideri

di lei.

Nelle

circostanze descritte non sussistono dubbi sull'idoneità educativa di AP 1, che

ha seguito i consigli della psicologa per migliorare il suo rapporto personale con

la figlia. E che la sua visione del benessere di B__________ sia diversa da

quella della madre (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 1) non significa che il

suo approccio sia inidoneo, tanto meno ove si consideri che la psicologa non ha

mai espresso riserve sulla capacità educativa di lui.

e) AO 1 contesta

la vicendevole capacità di comunica­re e di collaborare tra genitori, anche per

visioni troppo distanti sull'educazione della figlia. In realtà essa non manca

di contraddirsi, giacché si duole della mancata cooperazione, ma poi riconosce

che le parti riescono a organizzare convenientemente la custodia alternata. In

effetti nulla induce a ritenere che in concreto i genitori denotino carenze al

proposito. La convenuta stessa nella sua deposizione dichiarava che ‟ad

oggi in rare occasioni ho dovuto discutere con l'attore in merito a modifiche

sugli orari della custodia alternataˮ (udienza del 5 luglio 2021, pag. 3).

La psicologa ha definito anzi eccellente la collaborazione dei genitori nell'attuazione

della custodia alternata (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 1), come confermano

anche i vari scam­bi di posta elettronica e i messaggi Whats-App tra le parti

(doc. HH a LL e SSS). Che poi si sia verifica­to qualche incomprensione o

problema di comunicazione per il mancato avviso alla madre nel senso che la

figlia pratica lo judò è possibile, ma ciò non denota un conflitto marcato e persistente di comunicazione

suscettibile di ledere il bene della ragazza.

Quanto alle

pretese visioni inconciliabili delle parti sull'educazione di B__________, AO 1

si confronta poco o punto con la motivazione del Pretore, il quale in base ai

rapporti della psicologa ha definito gli approcci delle parti complementari. Nel

suo rapporto del 30 aprile 2020 l'esperta aveva rilevato in effetti che

ogni genitore ha propri valori e visioni, ‟il padre molto sull'impronta

del futuro a livello di svilup­po del contesto formativo ed economico, la madre

con uno sguardo al presente in quanto un benessere armonico può creare le basi

per affrontare il futuroˮ, il tutto costituendo un insieme di funzioni

genitoriali di cui la figlia avrebbe potuto beneficiare nella sua crescita

(rapporto, pag. 1). Anche nel secondo rapporto la psicologa ha notato la diversa

visione dei genitori riguardo al benessere della figlia, ma ha considerato i

due punti di vista importanti e complementari, tant'è che B__________ si sente amata

da entrambe le parti e riconosce le buone intenzioni di loro (rapporto del 5

febbraio 2021, pag. 3 in fine). L'appellante incidentale si limita ad affermare

l'esistenza di due mondi nei quali la figlia è ‟sballotta­taˮ, ma

non spiega per quale ragione gli approcci dei genitori non possano conciliarsi

né evoca casi concreti in cui le due ottiche si siano riflettute negativamente

sul bene della figlia. Dagli atti si evince piuttosto che le parti hanno

trovato soluzioni condivise e che B__________ non ha risentito delle diverse

opinioni. Nulla dimostra perciò che i genitori si affrontino in un conflitto

marcato e persistente pregiudizievole per lei. Se mai con l'aiuto della psicologa

le differenti visioni dei genitori si sono avvicinate e secondo il rapporto del

15.

settembre 2023 la figlia stessa riscontra complementarietà negli approcci

diversi dei genitori stessi, riconoscendo che “rispetto a prima” costoro sono

più aperti e non la fanno sentire contesa (pag. 1).

f) Riguardo

agli altri presupposti di una custodia parentale alternata, la situazione

geografica e la distanza delle abitazioni è fatta valere da AO 1, la quale asserisce

che la custodia alternata allontana la figlia dalla sua cerchia di amici. Non

bisogna dimenticare tuttavia che nella fattispecie la custodia alternata è in

vigore dall'ottobre del 2019 e che __________ non dista da __________ più di 7

km, né la figlia ha mai accennato a problemi in tal senso. Certo, essa ha dichiarato

che quando sta con la mamma i rapporti con gli amici sono più facili (rapporto

del 30 aprile 2020, pag. 2) e che la custodia a settimane alterne le infonde

nostalgia (rapporto del 30 aprile 2020 pag. 3), ma proprio per tali motivi la

custodia è stata ripristinata a giorni alterni dopo il periodo di prova. Dal

secondo ascolto, del 5 febbraio 2021, risulta inoltre che B__________ va

d'accordo con il figlio della compagna del padre (pag. 1), che le difficoltà dovute

allo scambio di materiale scolastico sono state risolte con un armadietto e che

essa non avverte più una sensazione di distanza dalla cerchia di amici. La

psicologa ha rilevato poi che con l'assetto a giorni alterni le precedenti

criticità si sono sistemate e che i timori della madre sul preteso stress della

figlia non sono giustificati (pag. 3). Ancora recentemente, del resto, B__________

ha dichiarato alla psicologa di essersi abituata alla situazione odierna,

definita funzionale (rapporto del 15 settembre 2023, pag. 1 in basso). Anche su

questo punto la sentenza del Pretore sfugge dunque alla critica.

g) Relativamente

all'ulteriore elemento della custodia parentale alternata consistente nell'opinione del figlio, nel caso specifico

secondo la

madre B__________ desidera tornare all'affidamen­to esclusivo, contrariamente a

quanto reputa la psicolo­ga. Ora, B__________ (nata il 7 agosto 2009) ha raggiunto

un'età – di solito fra gli 11 e i 13 anni – che le permette di elaborare

ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per formarsi

un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150

consid. 2.4; più recentemen­te: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2023 del

26.

marzo 2024 consid. 5.1.1; analogamente: I

CCA, sentenza inc. 11.2021.80 del 29 marzo 2023 consid. 8f). E la madre ammette

che la figlia versa in un conflitto di lealtà, riconoscendo che modera i suoi

desideri per compiacere ai genitori. Per di piùAO 1 trascura che nei rapporti d'ascolto

la psicologa ha accertato un'altra opinione della ragazza. Che poi B__________

sia insofferente nei confronti del padre perché non desidera stare con lui il

mercoledì è manifestamente una forzatura, dai rapporti della psicologa

evincendosi piuttosto un forte attaccamento della figlia al padre (‟ci

tiene a sottolineare il grande amore che prova verso suo padreˮ: rapporto

del 25 marzo 2021, pag. 1) e il desiderio di ‟vivere un modello di

relazioni genitoriali nel qua­le [essa] può avere una relazione attiva e

continuativa con ciascun genitore ˮ (rapporto del 30 aprile 2020, pag. 3).

È vero che

nel noto manoscritto del 5 febbraio 2021 B__________ dichiarava di ‟volere

tornare come primaˮ, cioè all'affidamen­to esclusivo della madre. Tuttavia

già nel rapporto del 5 febbraio 2020 la psicologa ha appurato che ‟quando

ha espres­so il desiderio di cambiare assetto, [la figlia] era nel periodo in

cui ha visto gli ostacoli di conciliare l'organizzazio­ne del-l'inizio della scuola

media con l'organizzazione delle relazio­ni genitorialiˮ e che in seguito,

grazie ad aggiustamenti organizzativi, la situazione è migliorata (rapporto del

5.

febbraio 2021, pag. 3). Dal rapporto del 25 marzo 2021 risulta poi che, proprio

perché è migliorata l'organizzazione della custodia alternata, la figlia ha

chiesto di mantenere il calendario stabilito, salvo preferire trascorrere il

mercoledì con la madre (pag. 1). Dall'ultimo ascolto emerge finanche come la

figlia difenda in modo chiaro l'assetto alternato, il quale le permette di vive­re

momenti significativi con entrambi i genitori senza soffrirne poi la mancanza

(rapporto, pag. 1). Anche in proposito la sentenza impugnata va dunque esente

da critiche.

h) AO 1 postula l'aumento del contributo alimentare per la figlia a

fr. 1400.– mensili. La domanda non ha tuttavia portata propria, ma è

subordinata all'accoglimento dell'appello incidentale sull'affidamento

esclusivo. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così

senza oggetto.

10.

Confermata

la custodia alternata, rimangono da verificare in concreto le modalità

dell'alternanza. AP 1 ribadisce che un avvicendamento di settimana in settimana

sarebbe migliore rispetto all'attuale avvicendamento giornaliero, poiché risultereb­be

più pratico e indicato, imporrebbe meno spostamen­ti, eviterebbe il difficile scambio di materiale scolastico, agevolerebbe

l'organizzazione per la famiglia e preverrebbe discontinui­tà nei rapporti tra genitori

e figlia. Inoltre i conflitti tra genitori si stempererebbero ed egli potrebbe

programmare meglio il proprio lavoro. Per altro già le vacanze estive – allega l'appellante

principale – sono gesti­te “a blocchi”, con piena soddisfazione della figlia. Ad

ogni modo l'interessato chiede che nel caso in cui si mantenga la cadenza a

giorni alterni si conservi l'avvicendamento del mercoledì. Nemmeno la figlia –

egli continua – ha escluso in occasio­ne del suo ascolto del 25 marzo 2021 l'ipotesi

di mantenere tale assetto, a condizione di poter praticare lo judò, di

studiare, di invitare le amiche o giocare con il figlio della compagna di lui. Stando

a AP 1, B__________ non ha mai detto in modo chiaro di rinunciare al mercoledì

con lui, limitandosi a dichiarare di voler praticare lo judò, ciò che egli le

consente di fare. Né la psicologa – soggiunge l'interessato – ha proposto di

modificare l'assetto in vigore, ma soltanto di ascoltare maggiormente la figlia.

L'appellante principale

chiede nuovamen­te inoltre che la figlia trascorra con lui le vacanze di Carnevale

del 2023 e del 2025 e con la madre quelle pasquali, ripetendo l'alternanza nel

2026.

e 2027. In caso di disaccordo egli propone che B__________ trascorra almeno

le vacanze di Carnevale 2026 con lui e quelle pasquali con la madre. Egli ribadisce

l'importanza per B__________ di passare il Carnevale con lui per frequentare la

selezione dello sci nella squadra, tanto più ch'egli è ora direttore di una

scuola di sci, mentre la madre nemmeno scia e si oppone alla sua proposta con

il pretesto che la figlia non ama quello sport. Contrariamente a quanto reputa

il Pretore, egli prosegue, la richiesta è stata pre-sentata già il 27 febbraio

2019.

ed è quindi stata discus­sa. E in realtà –

egli epiloga – la figlia apprezza molto lo sci, anche se rimane sempre libera

di cambiare idea.

a) A

torto l'appellante principale assevera, intan­to, che una custodia a giorni

alterni si giustifica per ragioni ‟preponderantiˮ. Sulla

regolamentazione pratica della caden­za alternata non vi è infatti un modello

di riferimento preferenziale: tutto dipende dalle circostanze concrete e dalle

specificità del caso (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª edizio­ne, pag. 769 n. 1159 n. 2753). Circa la

custodia a settima­ne alterne auspicata da AP 1, però, tale cadenza non è

invisa solo alla moglie, ma non è gradita nemmeno dalla figlia. Già nel

rapporto di ascolto del 30 aprile 2020 la psicologa aveva accertato che B__________

desidera “vivere un modello di relazioni genitoriali nel quale può avere una

relazione attiva e continuativa con ciascun genitore” (pag. 4), non solo una

relazione a intervalli settimanali. Già allora la psicologa aveva proposto così

alle parti di rinunciare alle settimane alterne adottate in prova. E ancora

nell'ultimo rappor­to di ascolto, del 15 settembre 2023, la figlia ha

ripetuto chiaramente di preferire l'assetto a giorni alterni, più adeguato ai

suoi ritmi e alle sue esigenze, che le permette di non soffrire l'assenza di un

genitore per troppo tempo (pag. 1). E tale assetto è in vigore, come noto,

dall'ottobre del 2019.

b) AP

1.

fa valere nell'appello principale che la volontà della figlia non è

determinante, ma dimentica che una custodia – anche alternata – va orientata prioritariamen­te

al bene del minoren­ne (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3, 614 consid. 4.2 con

rinvii); gli interessi dell'uno o dell'altro genitore passano in secondo piano

(DTF 143 I 30 consid. 5.5.3). Quanto agli inconvenienti dell'alternanza

giornaliera evocati dall'appellante principale, come per esempio il disagevole

scambio di materiale scolastico e una certa complessità nel­l'organizzazione della

custodia, essi si sono progressivamente risolti, tanto che nell'ultimo rapporto

di ascolto la psicologa ha accertato come B__________ medesima chieda di

mantenere il calendario in vigore (rapporto del 15 settembre 2023, pag. 1), né

le “attività extrascolastiche” accennate dal padre appaiono pregiudicate dal­l'assetto

attuale della custodia. Non si disconosce che le vacanze sono gestite dai

genitori “a blocchi di settimane”, ma la figlia stessa ha spiegato che un conto

è la cadenza a giorni alterni, giustificata da ragioni scolastiche e legate alla

sua quotidianità, e un altro conto è la

disciplina correlata al periodo delle vacanze (rapporto del 15 settembre

2023, pag. 1). Tale distinzione appare oggettivamente comprensibile.

c) Per

quanto concerne l'alternanza del mercoledì, essa

è stata soppressa dal Pretore con la sentenza impugnata, ma tale

soppressione non è mai divenuta esecutiva, poiché la sentenza è stata impugnata

da AP 1 con appello, rimedio giuridico munito di effetto sospensivo (art. 315

cpv. 1 CPC). L'alternanza del mercoledì sussiste pertanto da quattro anni. In

passato la figlia aveva invero sostenuto la proposta materna di sopprime­re

quell'alternanza (rapporto del 25 marzo 2021, pag. 1). Nel suo ultimo rapporto

del 15 settembre 2023 __________ ha accertato tuttavia che B__________

chie­de ora di lasciare l'assetto attuale invariato e “che venga mantenuto il calendario

sia per il tem­po scolastico che per le vacanze così come attualmente è” (pag.

1). Non risulta per altro che l'alternanza impedisca a B__________ di svolgere

attività extrascolastiche, co­me lo judò che lei pratica. Neppure si scorgono ragioni

oggettive che inducano a modificare una disciplina in vigore con buon esito da

quattro anni. Su questo punto l'appello principale merita dunque accoglimento,

onde la necessità di riformare la sentenza impugnata al riguardo.

d) Con

l'appello principale AP 1 chiede infine che dal 2023 al 2025 la figlia

trascorra le vacanze di Carnevale con lui e le vacanze di Pasqua con la madre,

giustificando la richiesta con l'opportunità che la figlia frequenti la selezione dello sci nella squadra. Nel rapporto di

ascolto del 30 aprile 2020 la psicologa aveva accertato in effetti che B__________

‟gradisce molto le uscite a sciareˮ (pag. 2). Nell'ultimo

rapporto, del 15 settembre 2023, essa ha rilevato nondimeno che la figlia

desidera rallentare tale pratica e le lezioni di sci (come quelle di golf),

preferendo svolgere simili attività solo ogni tanto, con il padre (pag. 2). Ora

B__________ chiede esplicitamente infatti – come si è visto – di mantenere il

calendario delle vacanze come esso è oggi (loc. cit.). Non consta che il bene

della figlia imponga di contrastare tale desiderio e di obbligare B__________ a

una pratica più intensa dello sci, sopprimendo l'alternanza delle vacanze di

Carnevale. Al riguardo l'appello principale è destinato pertanto all'insucces­so.

Per il resto l'appellante principale sembra contestare anche la ripartizione

delle altre vacanze, ma a ben vedere egli postula l'assetto che il Pretore stesso

ha previsto. Al proposito non soccorre dunque diffondersi.

11.

In conclusione,

l'appello principale merita parziale accoglimento, mentre l'appello incidentale

va respinto. Le spese del presente giudizio seguono il principio della

soccombenza. Gli oneri dell'appello principale vanno suddivisi così tra le

parti (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene l'alternanza della custodia parentale

per quanto attiene al mercoledì (sopra, consid. 10c), ma esce sconfitto sia

sulla postulata condanna della moglie al versamento di fr. 29 378.70 con interessi (sopra, consid. 6),

sia sulla richiesta di regolare la custodia parentale a settima­ne alterne

(sopra, consid. 10a), sia sulla pretesa di trascorrere le vacanze di Carnevale fino

al 2025 con la figlia (sopra, consid. 13c). Nel complesso si giustifica così di

porre equitativamente tre quarti delle spese processuali a suo carico, mentre il

resto va addebitato alla convenuta che, patrocinata da un legale, ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili ridotte (un mezzo del­l'indennità piena: v.

RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese dell'appello incidentale vanno addebitate

invece a AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà al marito un'adeguata indennità

per ripetibili.

L'esito dell'attuale

giudizio non incide apprezzabilmente invece sulle spese e le ripetibili di

prima sede (che comprendono anche ad altri punti controversi, come i contributi

di mantenimento e la provvigione ad litem), oneri che il Pretore ha posto

a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili.

II.

Sull'appello di AP

1.

contro il decreto

cautelare del 7 giugno

2021.

(inc.11.2021.81)

12.

I decreti cautelari

emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la

procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su

questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se

il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugna­ta (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo la soppressione della custodia alternata il mercoledì,

controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è pervenuto

al legale di AP 1 l'8 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.41.912373.00084610,

agli atti). Inoltrato il 14 giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio),

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

13.

Con l'attuale sentenza

questa Camera statuisce nel merito sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi,

compresa la regolamentazione della custodia parentale alternata il mercoledì.

La controversia sulla disciplina cautelare disposta dal Pretore diviene perciò

senza oggetto e va stralciata dal ruolo (art. 242 in relazione con l'art. 241

cpv. 3 CPC). Per quel che è delle spese e delle ripetibili, in caso di stralcio

dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse il giudice statuisce

secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli valuta – sommariamente – quale parte abbia

provocato l'azio­ne, quale sarebbe stato il presumibile l'esito della procedura

se questa non fosse diventata caduca e quali circostanze abbiano reso il contenzioso senza oggetto o senza

interesse (RtiD II-2021

pag. 717 consid. 5a con numerosi riferimenti).

a) In

ordine AP 1 lamentava anzitutto, nell'appel­lo, una violazione del suo diritto

di essere sentito per ave­re, il primo giudice, emesso il decreto cautelare senza

indire udienze né assumere prove. Ora, nelle procedure trattate con il rito

sommario dell'art. 271 CPC il giudice, ricevuta

l'istanza,

“convoca le parti a un'udienzaˮ. Nella fattispecie AO 1 ha presentato

l'istanza cautelare il 5 ottobre 2020. Il Pretore non ha indetto udienze,

ma ha invitato il 31 marzo 2021 AP 1 a presentare osservazioni scritte. Nel suo

memoriale del 26 aprile 2021 AP 1 ha poi proposto di respingere l'istanza

cautelare (sopra, lett. F), ma alla procedura applicata non ha mosso obiezioni.

Ciò

posto, tutte le persone che partecipano a un processo civile devo­no

comportarsi secondo buona fede (art. 52 CPC). Uno dei doveri principali che

discende da tale precetto è quello per cui una parte deve far valere le censure

d'ordine senza indugio. Non è lecito, in altri termini, sollevare in sede di ricorso vizi di forma che si sarebbero già potuti

eccepire in tempo utile dinanzi al grado di giurisdizione precedente

(DTF 149 III 19 consid. 3.2.1 con rimandi;

Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 28 ad art. 52 con

numerosi riferimenti; Chabloz in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/ Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 24

ad art. 52 con rinvii di giurispruden­za). Doglianze formali tardive, mosse

dopo aver lasciato passare il primo giudice ad atti processuali successivi, non

sono ricevibili. La censura sollevata in concreto da AP 1 poteva – e doveva – essere

eccepita davanti al Pretore. Formulata per la prima volta in appello, qualora

fosse stato giudicato il ricorso essa sarebbe risultata inammissibile.

b) Nell'appello

AP 1 si doleva altresì che il Pretore avesse giudicato “senza neppure

permettere alle parti l'assunzione di un benché minimo mezzo di prova”. Egli

non indicava tuttavia quali prove egli intendesse concretamente far esperire,

sicché non giova attardarsi al proposito. Sempre dal profilo formale l'appellante

rimproverava poi al Pretore di avere soppresso la custodia parentale alternata

del mercoledì statuendo ultra petita, giacché AO 1 chiedeva nella sua

istanza cautelare l'affidamento esclusivo della figlia, richiesta che il

Pretore ha respin­to, salvo decretare di propria iniziativa la soppressione

della custodia parentale alternata del mercoledì. In realtà v'è da domandarsi

se, così facendo, il primo giudice si sia sospinto effettivamente oltre le

richieste di giudizio. Comunque sia, nelle cause rette dal principio

inquisitorio illimitato che riguardano i figli il giudice non è vincolato alle

conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 3, cui si riferisce l'art. 58

cpv. 2 CPC). Anche su questo punto, ove fosse stato giudicato, l'appello si sarebbe

rivelato privo di consistenza.

c) Dal

profilo sostanziale l'appellante censurava il dispositivo del decreto cautelare

con cui il Pretore ha soppresso l'alternanza della custodia parentale il

mercoledì, criticandolo – in sintesi – siccome non conforme al bene della

figlia. La questio­ne era delicata e su questo punto la fondatezza dell'appello

poteva apparire dubbia. Sta di fatto che, giudicando nel merito, questa Camera

accoglie tale richiesta alla luce dei dati aggiornati assunti con

l'integrazione dell'istruttoria (sopra, consid. 10c). Per lo meno nel risultato,

l'appello non poteva dirsi perciò sprovvisto di buon diritto se la Camera aves­se

avuto modo di provvedere nel frattempo a integrare l'istruttoria di merito.

14.

Le spese e le

ripetibili dell'appello seguono quella che sarebbe risultata la vicendevole

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante avrebbe visto respingere le sue

censure d'ordine, ma accogliere – forse – la censura di merito. In tale

situazione di incertezza si giustifica così di porre gli oneri processuali

equitativamente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensando

le ripetibili. Gli oneri di prima sede seguono identica sorte. La tassa di

giustizia in appello va ridotta per tenere conto del fatto che la causa termina

senza sentenza (art. 21 LTG).

15.

Conformemente all'art.

301.

lett. b CPC l'odierna decisione è notificata anche a B__________, che ha

compiuto 14 anni il 7 agosto 2023, nella misura in cui il giudizio riguarda

l'attribuzio­ne della custodia parentale.

III. Sui rimedi giuridici a

livello federale

16.

Circa i rimedi giuridici

proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), le decisioni in controversie che coinvolgono anche la disciplina della

custodia parentale sono impugnabili con ricorso in materia civile sen­za

riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 2). Contro la decisione sul­l'appello

in materia cautelare, in ogni modo, il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le

cause inc. 11.2021.81 e 11.2021.167 sono congiunte.

II. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel

senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugna­ta è riformato come segue:

7. La custodia parentale alternata di AP 1 e AO 1r sulla figlia B__________

è disciplinata come segue:

– Ogni genitore è responsabile di

organizzare le trasferte della figlia nei periodi in cui questa gli è affidata.

– Ai genitori sono

garantite libere comunicazioni telefoniche con la figlia.

– Le vacanze scolastiche

estive sono suddivise a metà fra i genitori, tenendo in considerazione i

rispettivi impegni e i desideri della figlia. Durante tali vacanze ogni

genitore ha diritto di trascorrere con la figlia almeno due settimane

consecutive.

– La figlia trascorrerà con

un genitore alternativamente, di anno in anno, le vacanze di Carnevale e con

l'altro genitore quelle di Pasqua. I genitori sono liberi di organizzarsi

diversamente, tenendo in considerazione i rispettivi impegni e i desideri della

figlia. In caso di disaccordo per le vacanze di Carnevale e di Pasqua del 2025

la figlia trascorrerà quelle di Carnevale con il padre e quelle di Pasqua con

la madre.

– La figlia trascorrerà con

un genitore alternativamente, di anno in anno, la settimana di vacanza che

comprende il giorno di Natale e con l'altro genitore la settimana che comprende

il giorno di San Silvestro. I genitori sono liberi di organizzarsi

diversamente, tenendo in considerazione i rispettivi impegni e i desideri della

figlia. In caso di disaccordo per le vacanze di Natale e di San Silvestro 2024/2025

la figlia trascorrerà le vacanze di Natale con il padre e quella di San

Silvestro con la madre.

– La figlia trascorrerà

alternativamente la settimana di Ognissanti con un genitore e l'anno seguente

con l'altro genitore. In caso di disaccor­do per la settimana di Ognissanti

2024, la figlia trascorrerà quest'ultima con la madre.

– La figlia rimane

domiciliata presso la madre.

Per il resto l'appello

principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

III. Le spese dell'appello principale, di fr. 3000.–, da anticipare da AP 1, sono

poste per un quarto a carico di AO 1 e per il resto a carico dello stesso

AP

1, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

IV. L'appello

incidentale è respinto.

V. Le

spese dell'appello incidentale, di fr. 2500.–, sono poste a carico di AO 1, che

rifonderà a AP 1 fr. 3000.– per ripetibili.

VI. L'appello

di AP 1 contro il decreto cautelare è dichiarato privo d'oggetto e la causa è

stralciata dal ruolo.

VII. Le

spese di tale appello, ridotte a fr. 750.–, da anticipare dall'appellante, sono

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

VIII. Notificazione:

;

.

_________, __________

(in estratto: consid. 7 a 11 e dispositivo n. II).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).