11.2021.168
Modificazione dell'azione durante la fase dibattimentale del processo: requisiti
28 dicembre 2021Italiano12 min
migliorati solo con una psicoterapia individuale a indirizzo cognitivo-comportamentale.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.168
Lugano,
28 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2018.261 (modifica di
sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione
del 15 ottobre 2018 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 9 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 novembre
2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (mutazione dell'azione);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 maggio
2016 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato
il divorzio fra AO 1 (1973) e AP 1 (1972), omologando una convenzione in virtù
della quale l'autorità parentale sul figlio T__________ (nato il 14 agosto
2007) rimaneva ai genitori in comune, mentre la custodia era affidata esclusivamente
alla madre, riservato al padre un diritto di visita. AO 1 si impegnava inoltre
a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 1530.–
mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1720.–
men-sili dopo di allora, assegni familiari non compresi, anche oltre la
maggiore età, fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o
professionale. I genitori sono stati tenuti inoltre dal Pretore a seguire “un
percorso terapeutico completo per migliorare le loro relazioni personali,
nell'interesse del loro figlio T__________” (inc. DM.2015.55). Tale
sentenza è passata in giudicato. Il percorso terapeutico dei genitori si è
interrotto dopo sole due sedute, AP 1 non avendo più partecipato agli incontri.
B. Il 15 ottobre 2018 AO
1 ha inoltrato una petizione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
perché il suo diritto di visita sia riveduto, nel senso di garantirgli regolari
contatti telefonici con il figlio, un incontro quindicinale ogni giovedì sera fino
al mercoledì mattina seguente, come pure la possibilità di trascorrere con T__________
la metà delle vacanze scolastiche. Egli ha chiesto altresì di ridurre il
contributo alimentare per il figlio previsto nella convenzione di divorzio a
fr. 1300.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1443.50 mensili dopo di
allora. Identiche richieste egli ha avanzato in via cautelare. AP 1 ha proposto
di respingere l'azione, istanza cautelare compresa. La causa ha seguito il suo
corso, finché la dott. F__________ di __________, psichiatra e psicoterapeuta,
ha consegnato una perizia giudiziaria del 3 agosto 2021 sulle capacità
parentali dei genitori, sull'evoluzione del figlio, su eventuali “misure di
sostegno nell'interesse del minore” ed “eventuali
adeguamenti dell'assetto”.
C. Nel suo referto la
perita è giunta alla conclusione che segue (ultimo foglio in basso):
La decisione di T__________ di
non vedere il padre è da lui ben motivata e scaturisce da una riflessione
approfondita per la sua età.
Per il suo sviluppo
psicologico sarebbe opportuno un percorso psicoterapico presso uno
psicoterapeuta specializzato nella relazione figli-genitori che incontri T__________
e il padre per cercare di favorire il loro accoglimento reciproco, nonostante
le proprie diversità, per potersi riconoscere come padre e figlio ed accettare
l'altro “per quello che è”.
Fatti
I limiti evidenziati negli
indicatori delle capacità genitoriali del padre conseguenti alle sue difficoltà
personologiche che si ripercuotono nella relazione con il figlio possono essere
migliorati solo con una psicoterapia individuale a indirizzo cognitivo-comportamentale.
Diritti di visita con il padre
sono proponibili solo dopo l'inizio di questo percorso e la riuscita della
presa a carico psicologica specifica (sopracitata) atta a curare la relazione
padre-figlio che va poi monitorata e seguita nel tempo.
D. Il 23 agosto 2021 AO
1 ha sollecitato una delucidazione scritta del referto, nel senso di domandare
alla perita a chi egli potrebbe rivolgersi concretamente per intraprendere il
percorso psicoterapico con il figlio al fine di vedersi riattivare il diritto
di visita. Con ordinanza del 26 agosto 2021 il Pretore ha ammesso il quesito e
ha invitato la perita a indicare chi potrebbe condurre il percorso
psicoterapico, incontrando T__________ e il padre “per cercare di favorire il
loro accoglimento reciproco”. La perita ha risposto il 18 settembre 2021, indicando
come persona idonea la psicologa specialista in psicoterapeuta M__________ di __________. Le parti sono state convocate così
all'udienza del 17 novembre 2021 per le arringhe finali.
E. AO 1 ha presentato l'8
ottobre 2021 al Pretore un' “azione di mutazione dell'azione (art. 227 CPC) con
istanza cautelare”, confermandosi nelle domande di petizione e chiedendo di
ordinare inoltre “alle parti” – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di
intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio. Chiamata a esprimersi, AP
1 ha proposto il 26 ottobre 2021 di respingere la richiesta, compresa l'istanza
cautelare. Statuendo il 3 novembre 2021, il Pretore ha autorizzato la mutazione
dell'azione (“l'azione di mutazione è ammessa”) e ha dichiarato l'istanza cautelare
senza oggetto. Il giudizio sulle spese è stato rinviato al merito.
F. Contro la sentenza appena
citata AP 1 è insorta con un appello per 9 dicembre 2021 a questa Camera per
ottenere che la decisione del Pretore sia riformata nel senso di respingere la
mutazione dell'azione. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza con cui un Pretore autorizza una mutazione dell'azione
è una decisione incidentale (art. 237 CPC), quella con cui non la autorizza è
una decisione finale parziale. L'una e l'altra sono impugnabili con i rimedi giuridici
esperibili contro quella che sarà la decisione finale (Willisegger in:
Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 56 ad art. 227).
Nella fattispecie la decisione finale del Pretore sarà impugnabile con appello
senza riguardo a questioni valore, poiché la causa verte anche sul diritto di
visita al figlio. Quanto alla decisione incidentale, essa è stata notificata a AP
1.
l'8 novembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti).
Il termine di ricorso sarebbe scaduto così l'8 dicembre 2021, ma si è
protratto al giorno successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge cantonale
concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200).
Introdotto quello stesso 9 dicembre 2021, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nel caso specifico
la mutazione dell'azione concerne “l'ordine alle parti di intraprendere un
percorso psicoterapico padre-figlio” sotto comminatoria dell'art. 292 CP,
ordine che l'attore chiede di aggiungere alle richieste di petizione sulla disciplina
del diritto di visita e sull'entità del contributo alimentare. Tale estensione delle
domande originarie configura in effetti una mutazione dell'azione. Ora, l'art.
227.
cpv. 1 CPC permette di mutare l'azione nella fase predibattimentale del
processo “se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la
stessa procedura” e “ha un nesso materiale con la pretesa precedente” (lett.
a) o se “la controparte vi acconsente” (lett. b). Non è necessario agire subito:
in linea di principio è sufficiente introdurre la domanda di mutazione prima
che cominci il dibattimento (Heinzmann/Clément
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 11 ad art. 227). Se la fase
dibattimentale è già cominciata, dalle prime arringhe sino alle arringhe finali
una richiesta di mutazione deve fondarsi inoltre su fatti nuovi e su nuovi
mezzi di prova (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC). La domanda va posta in tal caso
tempestivamente, subito dopo essere giunti a conoscenza dei fatti nuovi e/o dei
nuovi mezzi di prova (op. cit., n. 9 ad art. 230 CPC). In concreto si
versa in quest'ultima ipotesi, giacché quando l'attore ha postulato la mutazione
dell'azione la causa era ormai prossima alle arringhe finali.
3.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha passato in
rassegna i presupposti che reggono una mutazione dell'azione nella fase
dibattimentale del processo, rilevando che nel caso precipuo non occorre
interrogarsi “se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la
stessa procedura” né se “ha un nesso materiale con la pretesa precedente”,
poiché la causa è governata dal principio inquisitorio illimitato preposto al
diritto di filiazione (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Quanto ai fatti
nuovi e/o ai nuovi mezzi di prova dell'art. 230 cpv. 1 CPC, egli ha ritenuto
che la risultanza della perizia giudiziaria in merito alla possibilità di
ripristinare il diritto di visita paterno dopo un percorso psicoterapico presso
uno psicoterapeuta specializzato nella relazione figli-genitori è una
circostanza nuova, di cui tutto si ignorava fino al 9 agosto 2021, quando il
referto è giunto in Pretura. E solo il 18 settembre successivo la perita ha
indicato chi potrebbe occuparsi concretamente del percorso psicoterapico,
incontrando
T__________ e il
padre “per cercare di favorire il loro accoglimento reciproco”. La mutazione dell'azione
chiesta da AO 1
l'8 ottobre 2021 è dunque
intervenuta in tempi ragionevoli. Onde, per il Pretore, l'ammissibilità della
domanda.
4.
L'appellante rammenta
che la perita ha escluso ogni idoneità genitoriale dell'attore, il quale non è
in grado di custodire il figlio, almeno senza avere assolto un percorso
psicoterapico adeguato. Fino ad allora “un'eventuale decisione del giudice di
accoglimento della nuova richiesta conclusiva” – continua l'interessata – potrà
essere “significativamente dannosa per il minore e per la sua formazione”. Essa
ricorda di essersi sempre opposta a qualsiasi mutazione dell'azione, la quale a
suo avviso non è nemmeno tale, poiché in concreto l'attore ha lamentato sin
dall'inizio l'impossibilità di esercitare il proprio diritto di visita. Anzi,
per quanto concerne “il presupposto del fatto nuovo” l'appellante si duole che
la sentenza impugnata sia carente di motivazione.
5.
Che “l'ordine alle
parti di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio” vada giudicato
secondo la stessa procedura delle originarie domande di petizione e abbia un
“nesso materiale con la procedura precedente” (art. 227 cpv. 1 CPC) non è contestato
dall'appellante, la quale non contesta nemmeno la sollecitudine con cui è stata
posta la nuova domanda. Quanto essa sostiene è che la prospettata mutazione dell'azione
è inammissibile perché non è fondata su un fatto nuovo (art. 230 cpv. 1
lett. b CPC). L'argomento non è serio. Come ha rilevato il Pretore, la risultanza
della perizia giudiziaria circa la possibilità di ripristinare il diritto di
visita paterno dopo un percorso psicoterapico presso uno psicoterapeuta
specializzato nella relazione figli-genitori è una circostanza nuova, emersa
solo il 9 agosto 2021, quando il referto della perita è giunto in Pretura. Al
riguardo la sentenza impugnata non è per nulla carente di motivazione. Poco
importa che l'attore si dolesse già nella petizione di non poter esercitare il
diritto di visita o che nel referto la perita ritenga AO 1 inidoneo all'affidamento
(custodia parentale che non è per altro in discussione). La domanda di ordinare
“alle parti di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio” non era
minimamente compresa nelle richieste iniziali di petizione. Al proposito
l'appello si rivela manifestamente destituito di consistenza.
6.
Altra è la questione
di sapere se la nuova domanda dell'attore vada accolta nel merito, ma simile
quesito è estraneo ai limiti dell'attuale sentenza e andrà risolto dal Pretore.
Oggetto della presente decisione è unicamente accertare se la nuova domanda
possa essere avanzata nel quadro della causa DM.2018.261, ovvero se l'azione
possa o non possa essere mutata. Sapere se l'ordine di intraprendere un
percorso psicoterapico padre-figlio vada impartito è invece un quesito di
merito ancora da giudicare. Nella misura in cui fa valere che “un'eventuale
decisione del giudice di accoglimento della nuova richiesta conclusiva” potrà
es-sere “significativamente dannosa per il minore e per la sua for-mazione”, l'appellante
adduce dunque una motivazione estranea all'ambito dell'attuale contenzioso.
Anche su questo punto l'appello vede così la sua sorte segnata.
7.
Le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non sussiste problema
di ripetibili, AP 1 non essendo stata invitata da questa Camera a formulare
osservazioni.
8.
Riguardo ai rimedi
giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), decisioni in controversie che coinvolgono la disciplina
del diritto di visita a figli minorenni sono impugnabili con ricorso in materia
civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
;
–
. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).