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Decisione

11.2021.168

Modificazione dell'azione durante la fase dibattimentale del processo: requisiti

28 dicembre 2021Italiano12 min

migliorati solo con una psicoterapia individuale a indirizzo cognitivo-comportamentale.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.168

Lugano,

28 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2018.261 (modifica di

sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione

del 15 ottobre 2018 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(ora

patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 9 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 novembre

2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (mutazione dell'azione);

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 13 maggio

2016 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato

il divorzio fra AO 1 (1973) e AP 1 (1972), omologando una convenzione in virtù

della quale l'autorità parentale sul figlio T__________ (nato il 14 agosto

2007) rimaneva ai genitori in comune, mentre la custodia era affidata esclusivamente

alla madre, riservato al padre un diritto di visita. AO 1 si impegnava inoltre

a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 1530.–

mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1720.–

men-sili dopo di allora, assegni familiari non compresi, anche oltre la

maggiore età, fino al termine di un'adegua­ta formazione scolastica o

professiona­le. I genitori sono stati tenuti inoltre dal Pretore a seguire “un

percorso terapeutico completo per migliorare le loro relazioni personali,

nell'interesse del loro figlio T__________” (inc. DM.2015.55). Tale

sentenza è passata in giudicato. Il percorso terapeutico dei genitori si è

interrotto dopo sole due sedute, AP 1 non avendo più partecipato agli incontri.

B. Il 15 ottobre 2018 AO

1 ha inoltrato una petizione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,

perché il suo diritto di visita sia riveduto, nel senso di garantirgli regolari

contatti telefonici con il figlio, un incontro quindicinale ogni giovedì sera fino

al mercoledì mattina seguente, come pure la possibilità di trascorrere con T__________

la metà delle vacanze scolastiche. Egli ha chiesto altresì di ridurre il

contributo alimentare per il figlio previsto nella convenzione di divorzio a

fr. 1300.– mensili fino al 12° complean­no e a fr. 1443.50 mensili dopo di

allora. Identiche richieste egli ha avanzato in via cautelare. AP 1 ha proposto

di respinge­re l'azione, istanza cautelare compresa. La causa ha seguito il suo

corso, finché la dott. F__________ di __________, psichiatra e psicoterapeuta,

ha consegnato una perizia giudiziaria del 3 agosto 2021 sulle capacità

parentali dei genitori, sull'evoluzione del figlio, su eventuali “misure di

sostegno nell'interesse del minore” ed “eventuali

adeguamenti dell'assetto”.

C. Nel suo referto la

perita è giunta alla conclusione che segue (ultimo foglio in basso):

La decisione di T__________ di

non vedere il padre è da lui ben motivata e scaturisce da una riflessione

approfondita per la sua età.

Per il suo sviluppo

psicologico sarebbe opportuno un percorso psicoterapico presso uno

psicoterapeuta specializzato nella relazione figli-genitori che incontri T__________

e il padre per cercare di favorire il loro accoglimento reciproco, nonostante

le proprie diversità, per potersi riconoscere come padre e figlio ed accettare

l'altro “per quello che è”.

Fatti

I limiti evidenziati negli

indicatori delle capacità genitoriali del padre conseguenti alle sue difficoltà

personologiche che si ripercuotono nella relazione con il figlio possono essere

migliorati solo con una psicoterapia individuale a indirizzo cognitivo-comportamentale.

Diritti di visita con il padre

sono proponibili solo dopo l'inizio di questo percor­so e la riuscita della

presa a carico psicologica specifica (sopracitata) atta a curare la relazione

padre-figlio che va poi monitorata e seguita nel tempo.

D. Il 23 agosto 2021 AO

1 ha sollecitato una delucidazione scritta del referto, nel senso di domandare

alla perita a chi egli potrebbe rivolgersi concretamente per intraprendere il

percorso psicoterapico con il figlio al fine di vedersi riattivare il diritto

di visita. Con ordinanza del 26 agosto 2021 il Pretore ha ammes­so il quesito e

ha invitato la perita a indicare chi potrebbe condurre il percorso

psicoterapico, incontrando T__________ e il padre “per cercare di favorire il

loro accoglimento reciproco”. La perita ha risposto il 18 settembre 2021, indicando

come persona idonea la psicologa specialista in psicoterapeuta M__________ di __________. Le parti sono state convocate così

all'udienza del 17 novembre 2021 per le arringhe finali.

E. AO 1 ha presentato l'8

ottobre 2021 al Pretore un' “azione di mutazione dell'azione (art. 227 CPC) con

istanza cautelare”, confermandosi nelle domande di petizione e chiedendo di

ordinare inoltre “alle parti” – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di

intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio. Chiamata a esprimersi, AP

1 ha proposto il 26 ottobre 2021 di respingere la richiesta, compresa l'istanza

cautelare. Statuendo il 3 novembre 2021, il Pretore ha autorizzato la mutazione

dell'azione (“l'azione di mutazione è ammessa”) e ha dichiarato l'istanza cautelare

senza oggetto. Il giudizio sulle spese è stato rinviato al merito.

F. Contro la sentenza appena

citata AP 1 è insorta con un appello per 9 dicembre 2021 a questa Camera per

ottenere che la decisione del Pretore sia riformata nel senso di respingere la

mutazione dell'azione. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza con cui un Pretore autorizza una mutazione dell'azio­ne

è una decisione incidentale (art. 237 CPC), quella con cui non la autorizza è

una decisione finale parziale. L'una e l'altra sono impugnabili con i rimedi giuridici

esperibili contro quella che sarà la decisione finale (Willisegger in:

Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 56 ad art. 227).

Nella fattispecie la decisione finale del Pretore sarà impugnabile con appello

senza riguardo a questioni valore, poiché la causa verte anche sul diritto di

visita al figlio. Quanto alla decisione incidentale, essa è stata notificata a AP

1.

l'8 novembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti).

Il termine di ricorso sareb­be scaduto così l'8 dicembre 2021, ma si è

protratto al giorno successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e dell'art. 1 della legge canto­nale

concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (RL 843.200).

Introdotto quello stesso 9 dicembre 2021, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nel caso specifico

la mutazione dell'azione concerne “l'ordine alle parti di intraprendere un

percorso psicoterapico padre-figlio” sotto comminatoria dell'art. 292 CP,

ordine che l'attore chiede di aggiungere alle richieste di petizione sulla disciplina

del diritto di visita e sull'entità del contributo alimentare. Tale estensione delle

domande originarie configura in effetti una mutazio­ne dell'azione. Ora, l'art.

227.

cpv. 1 CPC permette di mutare l'azio­­ne nella fase predibattimentale del

processo “se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la

stessa procedu­ra” e “ha un nesso materiale con la pretesa precedente” (lett.

a) o se “la controparte vi acconsente” (lett. b). Non è necessario agire subito:

in linea di principio è sufficiente introdur­re la domanda di mutazione prima

che cominci il dibattimento (Heinzmann/Clément

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 11 ad art. 227). Se la fase

dibattimentale è già cominciata, dalle prime arringhe sino alle arringhe finali

una richiesta di mutazione deve fondarsi inoltre su fatti nuovi e su nuovi

mezzi di prova (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC). La domanda va posta in tal caso

tempestivamente, subito dopo essere giunti a conoscenza dei fatti nuovi e/o dei

nuovi mezzi di prova (op. cit., n. 9 ad art. 230 CPC). In concreto si

versa in quest'ultima ipotesi, giacché quando l'attore ha postulato la mutazio­ne

del­l'azio­ne la causa era ormai prossima alle arringhe finali.

3.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha passato in

rassegna i presupposti che reggono una mutazione dell'azio­ne nella fase

dibattimentale del processo, rilevando che nel caso precipuo non occorre

interrogarsi “se la nuova o ulteriore pretesa deve essere giudicata secondo la

stessa procedu­ra” né se “ha un nesso materiale con la pretesa precedente”,

poiché la causa è governata dal principio inquisitorio illimitato preposto al

diritto di filiazione (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Quanto ai fatti

nuovi e/o ai nuovi mezzi di prova dell'art. 230 cpv. 1 CPC, egli ha ritenuto

che la risultanza della perizia giudiziaria in merito alla possibilità di

ripristinare il diritto di visita paterno dopo un percorso psicoterapico presso

uno psicoterapeuta specializzato nella relazione figli-genitori è una

circostanza nuova, di cui tutto si ignorava fino al 9 agosto 2021, quando il

referto è giunto in Pretura. E solo il 18 settembre successivo la perita ha

indicato chi potrebbe occuparsi concretamente del percorso psicoterapico,

incontran­do

T__________ e il

padre “per cercare di favorire il loro accoglimen­to recipro­co”. La mutazione dell'azione

chiesta da AO 1

l'8 ottobre 2021 è dunque

intervenuta in tempi ragionevoli. Onde, per il Pretore, l'ammissibilità della

domanda.

4.

L'appellante rammenta

che la perita ha escluso ogni idoneità genitoriale dell'attore, il quale non è

in grado di custodire il figlio, almeno senza avere assolto un percorso

psicoterapico adeguato. Fino ad allora “un'eventuale decisione del giudice di

accoglimento della nuova richiesta conclusiva” – continua l'interessata – potrà

essere “significativamente dannosa per il minore e per la sua formazione”. Essa

ricorda di essersi sempre opposta a qualsiasi mutazione dell'azione, la quale a

suo avviso non è nemmeno tale, poiché in concreto l'attore ha lamentato sin

dall'inizio l'impossibilità di esercitare il proprio diritto di visita. Anzi,

per quanto concerne “il presupposto del fatto nuovo” l'appellante si duole che

la sentenza impugnata sia carente di motivazione.

5.

Che “l'ordine alle

parti di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio” vada giudicato

secondo la stessa procedura delle originarie domande di petizione e abbia un

“nesso materiale con la procedura precedente” (art. 227 cpv. 1 CPC) non è contestato

dall'appellante, la quale non contesta nemmeno la sollecitudine con cui è stata

posta la nuova domanda. Quanto essa sostiene è che la prospettata mutazione dell'azione

è inammissibile perché non è fondata su un fatto nuovo (art. 230 cpv. 1

lett. b CPC). L'argomento non è serio. Come ha rilevato il Pretore, la risultan­za

della perizia giudiziaria circa la possibilità di ripristinare il diritto di

visita paterno dopo un percorso psicoterapico presso uno psicoterapeuta

specializzato nella relazione figli-genitori è una circostanza nuova, emersa

solo il 9 agosto 2021, quando il referto della perita è giunto in Pretura. Al

riguardo la sentenza impugnata non è per nulla carente di motivazione. Poco

importa che l'attore si dolesse già nella petizione di non poter esercitare il

diritto di visita o che nel referto la perita ritenga AO 1 inidoneo all'affidamento

(custodia parentale che non è per altro in discussione). La domanda di ordinare

“alle parti di intraprendere un percorso psicoterapico padre-figlio” non era

minimamente compresa nelle richieste iniziali di petizione. Al proposito

l'appello si rivela manifestamente destituito di consistenza.

6.

Altra è la questione

di sapere se la nuova domanda dell'attore vada accolta nel merito, ma simile

quesito è estraneo ai limiti dell'attuale sentenza e andrà risolto dal Pretore.

Oggetto della presente decisione è unicamente accertare se la nuova doman­da

possa essere avanzata nel quadro della causa DM.2018.261, ovvero se l'azione

possa o non possa essere mutata. Sapere se l'ordine di intraprendere un

percorso psicoterapico padre-figlio vada impartito è invece un quesito di

merito ancora da giudicare. Nella misura in cui fa valere che “un'eventuale

decisione del giudice di accoglimento della nuova richiesta conclusiva” potrà

es-sere “significativamente dannosa per il minore e per la sua for-mazione”, l'appellante

adduce dunque una motivazione estranea all'ambito dell'attuale contenzioso.

Anche su questo punto l'appello vede così la sua sorte segnata.

7.

Le spese del presente giudizio seguono la

soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non sussiste problema

di ripetibili, AP 1 non essendo stata invitata da questa Camera a formulare

osservazioni.

8.

Riguardo ai rimedi

giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), decisioni in controversie che coinvolgono la disciplina

del diritto di visita a figli minorenni sono impugnabili con ricorso in materia

civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

;

. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).