11.2021.169
Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: stralcio dal ruolo di un appello divenuto privo d'interesse
17 gennaio 2023Italiano5 min
2012), alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.169
Lugano
17 gennaio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2015.62 (divorzio su azione di un coniuge:
provvedimenti cautelari) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 luglio 2015 da
AO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 13 dicembre 2021 presentato da AP 1contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 1° dicembre 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con sentenza del 1°
dicembre 2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato
il divorzio tra AO 1 (1950) e AP 1 (1973), cittadina italiana e ha, in
particolare, affidato i gemelli É__________ e L__________ (nati il 25 agosto
2012), alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato
il diritto di visita paterno e ha confermato una curatela educativa in favore
dei minori definendone il contenuto. Le spese processuali di fr. 5000.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili. Contestualmente il Pretore ha emanato un decreto cautelare in cui
ha fissato il diritto di visita
paterno (dispositivo n. 1), e confermato le misure a protezione dei figli (dispositivo
n. 2), nelle medesime modalità stabilite per il merito.
B. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un
appello del 13 dicembre 2021 per ottenerne, in particolare, l'annullamento o quanto
meno l'annullamento del dispositivo n. 2 sulla curatela educativa. Nelle sue
osservazioni del 5 gennaio 2022 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.
C. Preso
atto che AP 1 non aveva impugnato la sentenza di divorzio, il 12 dicembre 2022
il vicepresidente di questa Camera ha interpellato le parti sull'esistenza di
un interesse pratico e attuale dell'appello sulla regolamentazione cautelare.
Il 20 dicembre 2022 AP 1 ha confermato che il rimedio giuridico in esame è
diventato privo d'interesse.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
AP 1 ha impugnato unicamente il decreto cautelare
emanato contestualmente alla sentenza di divorzio. Ora, con il passaggio in
giudicato di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per
legge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esame ‒ che il
giudice disponga altrimenti ai fini dell'esecuzione o che la legge ciò
preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). In
condizioni del genere non ha più senso decidere se il decreto cautelare
impugnato vada annullato come chiedeva l'appellante. E siccome l'appello è
divenuto senza oggetto, la procedura davanti a questa Camera va stralciata dal
ruolo (art. 242 CPC).
2.
Rimane da statuire
sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa divenuta senza oggetto
vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli
considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione
dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte
è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD
II-2021 pag. 717 n. 26c). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si
riconduce in ogni modo al fatto che AP 1 non ha impugnato la sentenza di merito. La caducità della lite non si deve dunque a
circostanze fortuite che giustificherebbero un riparto dei costi in base a una
prognosi sul verosimile esito della lite, bensì al comportamento omissivo di AP
1, la quale va chiamata così a sopportare gli oneri processuali risultati
inutili. La tassa di giustizia dev'essere nondimeno sensibilmente moderata per
tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). AO
1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
3.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), la possibilità di un
ricorso in materia civile sarebbe data senza riguardo a questioni di valore
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), le misure a protezione del figlio non essendo correlate
a questioni di valore. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,
nondimeno, il ricorrente avrebbe potuto far valere davanti al Tribunale
federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza
oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese di appello,
ridotte a fr. 300.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).