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Decisione

11.2021.169

Provvedimenti cautelari in una causa di divorzio: stralcio dal ruolo di un appello divenuto privo d'interesse

17 gennaio 2023Italiano5 min

2012), alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.169

Lugano

17 gennaio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2015.62 (divorzio su azione di un coniuge:

provvedimenti cautelari) della Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 21 luglio 2015 da

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 13 dicembre 2021 presentato da AP 1contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 1° dicembre 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con sentenza del 1°

dicembre 2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato

il divorzio tra AO 1 (1950) e AP 1 (1973), cittadina italiana e ha, in

particolare, affidato i gemelli É__________ e L__________ (nati il 25 ago­sto

2012), alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato

il diritto di visita paterno e ha confermato una curatela educativa in favore

dei minori definendone il contenuto. Le spese processuali di fr. 5000.– sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili. Contestualmente il Pretore ha emanato un decreto cautelare in cui

ha fissato il diritto di visita

paterno (dispositivo n. 1), e confermato le misure a protezione dei figli (dispositivo

n. 2), nelle medesime modalità stabilite per il merito.

B. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello del 13 dicembre 2021 per ottenerne, in particolare, l'annullamento o quanto

meno l'annullamento del dispositivo n. 2 sulla curatela educativa. Nelle sue

osservazioni del 5 gennaio 2022 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello.

C. Preso

atto che AP 1 non aveva impugnato la sentenza di divorzio, il 12 dicembre 2022

il vicepresidente di questa Camera ha interpellato le parti sull'esistenza di

un interesse pratico e attuale dell'appello sulla regolamentazione cautelare.

Il 20 dicembre 2022 AP 1 ha confermato che il rimedio giuridico in esame è

diventato privo d'interesse.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

AP 1 ha impugnato unicamente il decreto cautelare

emanato contestualmente alla sentenza di divorzio. Ora, con il passaggio in

giudica­to di una decisione di merito i relativi decreti cautelari decadono per

leg­ge, tranne ‒ ma l'ipotesi è estranea al caso in esa­me ‒ che il

giudice dispon­ga altrimenti ai fini dell'esecuzio­ne o che la legge ciò

preveda (art. 268 cpv. 2 CPC). In

condizioni del genere non ha più senso decidere se il decreto cautelare

impugnato vada annullato come chiedeva l'appellante. E siccome l'appello è

divenuto senza oggetto, la procedura davanti a questa Camera va stralciata dal

ruolo (art. 242 CPC).

2.

Rimane da statuire

sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa divenuta senza oggetto

vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli

considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione

dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte

è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto” (RtiD

II-2021 pag. 717 n. 26c). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si

riconduce in ogni modo al fatto che AP 1 non ha impugnato la sentenza di merito. La caducità della lite non si deve dunque a

circostanze fortuite che giustificherebbero un riparto dei costi in base a una

prognosi sul verosimile esito della lite, bensì al comportamento omissivo di AP

1, la quale va chiamata così a sopportare gli oneri processuali risultati

inutili. La tassa di giustizia dev'essere nondimeno sensibilmente moderata per

tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). AO

1, che ha presentato osservazioni per il tramite di un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

3.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), la possibilità di un

ricorso in materia civile sarebbe data senza riguardo a questioni di valore

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), le misure a protezione del figlio non essendo correlate

a questioni di valore. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,

nondimeno, il ricorrente avrebbe potuto far valere davanti al Tribunale

federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza

oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Le spese di appello,

ridotte a fr. 300.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).