Lexipedia

Decisione

11.2021.170

Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: contributo alimentare per la moglie

7 febbraio 2023Italiano25 min

è nata Fe__________, il 23 settembre 1994. Il marito è funzionario cantonale e lavora

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.170

11.2022.36

Lugano

7 febbraio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2017.5 (divorzio

su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di

Leventina promossa con istanza del 12 gennaio 2017

da

AO

1 ora in

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

e

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 16 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza di divorzio emessa

dal Pretore il 15 novembre 2021 (inc. 11.2021.170)

e sull'appello

incidentale dell'11 febbraio 2022 presentato da AO 1 contro la medesima

sentenza, come pure sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.36);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1969) e AO 1 (1961)

si sono sposati a __________ il 5 dicembre 1992. A quel momento essi avevano

già un figlio, F__________, nato il 4 settembre 1992. In costanza di matrimonio

è nata Fe__________, il 23 settembre 1994. Il marito è funzionario cantonale e lavora

nel Centro di manutenzione stradale __________ a __________ come capo operaio. La

moglie è totalmente inabile al lavoro e beneficia di rendite d'invalidità del

primo e del secon­do pilastro. I coniugi vivono separati dal 2007, quando AP 1 ha

lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 687 RFD di __________, di sua

proprietà) per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________. La vita

separata è stata autorizzata dal Pretore del Distretto di Leventina con decreto

“supercautelare” del 29 gennaio 2010 nell'ambito di un'azio­ne di divorzio su

richiesta comune promossa nel 2010, tuttora sospesa (inc. DI.2010.3).

B. Il 20 dicembre 2016 AP

1 e AO 1 hanno introdotto davanti al medesimo Pretore una nuova richiesta comune

di divorzio corredata di un accodo parziale che prevedeva – tra l'altro –

l'impegno della moglie a lasciare definitivamente l'abitazione coniugale entro

il 30 settembre 2016 e il versamento in favore di lei di un'indennità

adeguata (nel senso dell'art. 124 vCC) pari alla

differenza tra il capitale accantonato dal marito durante il matrimonio e quello accantonato della

moglie, “diviso 2 meno fr. 15 000.–”. In merito al contributo

alimentare per la moglie, questione oggetto di disaccordo, essi hanno demandato

la decisione al Pretore. Ricordato che la conciliazione era già avvenuta nella

precedente causa di divorzio, il Pretore ha assegnato alle parti un termine di

30 giorni per presentare conclusioni

sull'unico punto rimasto controverso.

C. Nel suo memoriale del

3 marzo 2017 AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare per la moglie. Nel

proprio, del 20 marzo 2017, AO 1 ha rivendicato, previo conferimen­to del

gratuito patrocinio, un contributo alimentare indicizzato di fr. 1000.–

mensili dal momento in cui avrebbe lascia­to l'abitazio­ne coniugale fino al

pensionamento del marito. Alle prime arringhe del 9 maggio 2017 le parti

hanno si sono confermate nelle loro domande e hanno notificato prove. Su loro

richiesta, il Pretore ha poi sospeso il 31 agosto 2017 la procedura per trattative. Riattivata la causa il 20

febbraio 2020, a un'udienza del 2 luglio 2020 indetta “per incombenti” le parti

hanno ribadito le loro posizioni. L'istruttoria è stata chiusa il 1° dicembre

2020 e alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nei loro memoriali del 29 gennaio 2021 essi hanno reiterato le loro richieste.

Su richiesta del Pretore, essi hanno aggiornato i dati sulla rispettiva

situazione previdenziale.

D. Statuendo con

sentenza del 15 dicembre 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha

omologato la convenzione parziale, ha ordinato

all'istituto previdenziale del marito di versare a quello della moglie la somma

di fr. 99 867.50

e ha obbligato il marito a eroga­­re alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 806.10 mensili dalla partenza dall'abitazione

coniugale fino al di lui pensionamento. Le spese processuali di fr. 2600.–

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 dicembre

2021 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato il contributo

alimentare per la moglie sia soppresso. Nelle sue osservazioni del­l'11 febbraio

2022 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di

aumentare il contributo alimentare a fr. 967.10 mensili dall'ottobre del 2021,

instando per il beneficio del gratuito patrocinio. Con osservazioni del 18

marzo 2022 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze di divorzio sono appellabili

entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett.

a 311 cpv. 1 CPC), sempre che

– ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore

litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri

l'ammontare del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Circa la tempestività dell'appello

principale, la senten­za impugnata è pervenuta al legale del marito il 16 novembre 2021 (tracciamento

dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 16 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio

n. __________, agli atti),

ultimo giorno utile, l'appello principale è perciò tempestivo. Tempestivo è

altresì l'appello incidentale.

La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni

(art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a

formulare osservazioni è stato notificato al

patrocinatore della convenuta il 12 gennaio 2022. Inoltrato l'11

febbraio 2022 (tracciamento dell'invio

n. __________, agli atti),

ultimo giorno utile, sotto questo profilo anche tale rimedio giuridico è

ammissibile.

2.

All'appello AP 1

acclude due messaggi di posta elettronica del proprio legale al curatore della

moglie (doc. 38 e 39), due certificati medici e un rapporto del medico del

personale cantonale (doc. 40 e 41). Con

le osservazioni all'appello incidentale egli produce altri due certificati

medici e il conteggio stipendio del gennaio 2022 (doc. 42 e 43). In pendenza di

procedura egli ha fatto seguire inoltre ulteriori certificati medici e

conteggi di salario fino al novembre del 2022 (doc. da 44 a 55) e ha chiesto

l'edizione dalla moglie del nuovo contratto di locazione. AO 1 allega a sua volta alle proprie

osservazioni e all'appello incidentale il contratto di locazione del 22

settembre 2021 di un appartamento di __________ (doc. 1), quattro conteggi

delle prestazioni non riconosciute dalla cassa malati per il 2021 (doc. 2) e una

decisione di prestazione complementare del 21 gennaio 2022 (doc. 3).

Ora, nuovi fatti e nuovi

mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e

se dinanzi alla giurisdizio­ne inferiore non era possibile farli valere nemmeno

con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317

cpv. 1 CPC). Successivi alle arringhe finali e finanche alla decisione

impugnata, i documenti prodotti dalle parti non potevano essere sottoposti al

Pretore (DTF 143 III 276 consid. 2.3 et 2.3.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_467/2019 del 23 mar­zo

2022.

consid. 7.3.1.1, in: RSPC 2022 pag. 440). Esibiti senza indugio, essi sono dunque ammissibili e nella

misura in cui appaiono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio.

Quanto all'edizione del nuovo contratto di locazione della moglie con la

relativa pigione, la circostanza non è contestata, sicché non occorre assumere

prove al riguardo.

3.

Litigioso rimane in

appello il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il

principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere

definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per

determinare il contributo di mantenimento in favore di AO 1 il Pretore ha

ritenuto anzitutto che il matrimonio aveva influito concretamente sulla

situazione di lei, constatando che i coniugi sono separati da oltre 14 anni,

ragione per cui determinante non è più il tenore di vita da loro raggiunto

durante la vita in comune, ma quello sostenuto da AO 1 durante la vita

separata. Premesso ciò, il primo

giudice ha accertato il reddito della moglie in

fr. 2274.– (rendita AI fr. 1647.–, rendita di invalidità del “secondo pilastro”

fr. 627.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1959.40 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, elettricità

fr. 134.35, riscaldamento fr. 107.40, leasing dell'automobile fr. 248.–,

imposta di circolazione fr. 27.65, assicurazione RC auto fr. 109.–,

assicurazione RC privata fr. 15.70, onere fiscale fr. 117.30), onde un

margine disponibile di fr. 314.60 mensili. Quanto al fabbisogno minimo

di lei al momento in cui avrà lasciato l'abitazione coniugale, il Pretore l'ha

determinato in fr. 2765.50 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e costi accessori

per un appartamento “idealmente situato nella zona della bassa Leventina” fr. 1100.–, leasing dell'automobile

fr. 248.–, imposta di circolazione fr. 27.65, assicurazione RC auto

fr. 109.–, assicurazione RC privata fr. 15.70, onere fiscale

fr. 65.15). Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto che con le

sue rendite di fr. 2274.– mensili AO 1 non

è in grado di finanziare il proprio tenore di vita di fr. 3080.10

mensili (fr. 2765.50 + fr. 314.60) e registra un ammanco di fr. 806.10

mensili.

Quanto

alla situazione economica del marito, il Pretore ha appurato un reddito di fr. 6300.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3776.60 mensili una volta rientrato in possesso del­l'abitazione

coniugale (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa

fr. 211.20, costo dell'alloggio fr. 821.80, spese di

manutenzione fr. 192.–, premio della cassa malati fr. 501.55,

partecipazione alle spese mediche fr. 54.60, spese professionali

fr. 268.80, onere fiscale fr. 526.65). Per il primo giudice,

con un margine disponibile di fr. 2523.40 mensili il marito è quindi in

grado di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 806.10

mensili dal momento in cui quest'ultima avrà lasciato l'abitazione coniugale,

fino al di lui pensionamento.

4.

I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il

divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare

(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimen­ti).

Al proposito basti ricordare come, ove non si possa ragionevolmente pretendere

che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa

un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato

contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due

principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge

deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e

provvedere da sé ai suoi bisogni, dal­l'altro quello della solidarietà, in

virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della

ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).

a) Riguardo

al criterio da adottare per il calcolo dei contributi alimentari dopo il

divorzio, in tre sentenze recenti, in parte successive alla decisione del

Pretore, il Tribunale federale ha deciso che applicabile a livello svizzero per

il calcolo è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al

quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita dopo avere

dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro

della famiglia, dividendo tale ecce-denza con i figli nella proporzione di due

a uno (DTF 147 III 265, 293, 301). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero

risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano

ormai interamente assorbite dalle due economie domestiche separate, il metodo

di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del

precedente tenore di vita e delle eventuali restrizio­ni imposte al coniuge

creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza

inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 10b). Rimane eccettuata l'ipotesi

in cui, dopo la separazione, il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia

sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_67/2020 del 10

agosto 2020 consid. 5.4.2 con richiami).

b) Nel

sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in

base alle direttive per il calcolo dei mini­mi di esistenza in Svizzera

diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti

agli effetti del­l'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto

2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni

finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli

previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia

e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non

obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli

infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una

formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti

di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il

rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della

famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili

(per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali

contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente

matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza

del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con

numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto

esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del dirit­to di

famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come

viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da

ultimo: DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017

pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48

del 1° settembre 2022 consid. 4a).

5.

In merito al fabbisogno minimo della moglie, AP 1 fa valere

che, contrariamente alle previsioni del Pretore, costei non è rimasta a

vivere in __________, ma ha trovato un appartamento a __________. Dopo avere riconosciuto con l'appello una pigione di fr. 1500.–

mensili, nelle osservazioni all'appello incidentale egli chiede di ridurre il

costo dell'alloggio a fr. 1000.– mensili, salvo rilevare infine che l'onere

attuale ammonta a fr. 1350.– mensili (lettere del 6 e 15 dicembre 2022).

L'appellante postula inoltre lo stralcio dei costi d'automobile, sostenendo che

la moglie non dispone più di un veicolo e non ha quindi alcuna spesa. Da

parte sua, con l'appello incidentale AO 1 chiede di inserire nel proprio

fabbisogno minimo fr. 175.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati. Le voci

litigiose vanno esaminate singolarmente.

a) Quanto

al costo dell'alloggio, il Pretore ha riconosciuto alla moglie complessivi fr.

1100.– mensili per “uno spazioso appartamento

(3 o 3.5 locali) idealmente situato nella zona della bassa __________”. In appello AO 1 ha comunicato di avere lasciato

l'alloggio di __________ e di essersi trasferita dal 1° ottobre 2021 in un

appartamento di 3.5 locali in locazione a __________, pagando una pigione di

fr. 1500.– mensili (comprese le spese accessorie di fr. 100.–: doc. 1 di

appello). Il 6 e il 15 dicembre 2022

AP 1 ha segnalato a questa Camera che nel frattempo la moglie ha traslocato in

un altro appartamento, sempre a __________, e che ora la pigione ammonta a fr.

1350.– mensili. AO 1 non ha reagito alla comunicazione.

Ai fini del calcolo dei contributi

alimentari nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inserite, per principio,

solo spese effettive, non spese

virtuali (sentenza del Tribunale

federale 5A_665/2020 dell'8

luglio 2021 consid. 3.1.3 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente: RtiD I-2018

pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8

febbraio 2022 consid. 10a). In concreto la previsione formulata dal

Pretore non si è avverata, di modo che in luogo della spesa presunta va incluso nel fabbisogno minimo della moglie l'esborso

reale. Premesso ciò, nella misura in cui AO 1 non ha contestato di abitare ora in

via __________ (ciò che risulta anche dal sistema generalizzato ticinese dei

dati anagrafici MovPop), non sussistono ragioni per riconoscerle la pigione di

fr. 1500.– mensili versata per l'appartamento di via __________ (doc. 1 di

appello). Nel fabbisogno minimo di lei va inserito pertanto l'importo, non

contestato, di complessivi fr. 1350.– mensili.

b) Relativamente

alle spese d'automobile, il Pretore è partito dal presupposto che AO 1 rimanesse

a vivere nella bas­sa __________, sicché ha riconosciuto la quota del leasing,

l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC del veicolo di cui essa “ha sempre usufruito nel periodo della separazione”. AP 1 obietta che per motivi medici la moglie non

potrà più condurre veicoli, di modo che essa “non potrà riprendere le targhe da

lei depositate in seguito alla distruzio­­ne del veicolo”, e fa valere che il leasing

è ormai estinto. La moglie contesta l'ammissibilità di tali allegazioni, poiché

l'idoneità della guida e la rottamazione dell'automobile avvenuta nel 2019 erano

già note. Essa rileva ad ogni modo che la rinuncia alla licenza di condurre è temporanea

e che si giustifica di riconoscerle tali spese, dato che essa “ha sempre

beneficiato di un'autovettura e deve poterne beneficiare anche in futuro”.

Ora,

che dopo il divorzio l'interessata

abbia diritto di conservare ‒ per principio ‒ il tenore di vita

sostenuto durante la vita in comune è pacifico. Resta il fatto che, come si è

detto, ai fini del calcolo dei contributi alimentari nel fabbisogno minimo di un

coniuge devono figurare solo esborsi reali, esclu­se spese ipotetiche per le quali non si sa se alla

fine esse esisteranno – e per quale importo – e se saranno poi coper­te. Né la parità di trattamento o esigenze

meramente virtuali giustificano spese cui il coniuge potrebbe anche avere

diritto, ma che all'atto pratico egli non sopporta (analogamente:

RtiD

I-2018 pag. 691 n. 5c; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8

febbraio 2022 consid. 10a). In concreto è vero che le allegazioni del

marito sono nuove. Resta il fatto che l'appellante non nega di abitare ora a __________,

motivo per cui i motivi che hanno indotto il Pretore a riconoscerle i costi

della vettura sono venuti meno. Né essa allega di necessitare di un veicolo

privato per ragioni mediche. Tali spese vanno quindi espunte dal fabbisogno

minimo dell'interessata, alla quale vanno riconosciuti nondimeno fr. 55.50

mensili per l'uso dei mezzi pubblici

(pari a un abbonamen­to “arcobaleno” di due zone), come per altro da

lei stessa rivendicato nel memoriale conclusivo del 29 gennaio 2021 (pag. 5).

c) Per

quel che è delle spese mediche non coperte dalla cassa malati, AO 1 fa valere

che a causa della sua fragilità per 4 ‒ 6 settimane l'anno ha dovuto soggiornare

alla Clinica __________ di __________, i cui costi di fr. 175.– mensili sono a

suo carico, come risulta dai conteggi della cassa malati prodotti in appello

(doc. 2). Fondata su documenti nuovi ammissibili (sopra consid. 2), la pretesa

è ricevibile. Precisato ciò, da tali conteggi risulta che l'importo in

questione si riferisce al contributo ospedaliero, ovvero alla partecipazione

individuale che un paziente stazionario deve versare per ogni giorno trascorso

in ospedale (fr. 15.– per ogni giorno di degenza). E siccome la moglie è affetta

da problemi psichici, contrariamente all'assunto del marito non si può dire che

l'esborso sia puntuale, tanto meno se si pensa che già nel 2020 essa era stata

degente per alcuni mesi all'Ospedale __________ di __________ (lettera del 17

agosto 2020, agli atti). In simili circostanze si giustifica di riconoscere la

posta litigiosa.

d) Alla

luce di quanto precede il fabbisogno minimo “allargato” di AO 1 ammonterebbe

a fr. 2860.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e

costi accessori fr. 1350.–, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr. 175.–, abbonamento “arcobaleno”

fr. 55.50, assicurazione RC fr. 15.70, onere fiscale fr. 65.15).

Se non che, in questa sede AP 1 non

contesta l'importo di fr. 314.60 mensili riconosciuto alla moglie dal Pretore

in aggiunta al fabbisogno minimo “allargato”. Ne deriva che quest'ultimo può

essere fissato in fr. 3175.– mensili arrotondati.

6.

Relativamente alle entrate di AO 1, stabilite

dal Pretore in complessivi fr. 2274.– mensili (fr. 1647.– rendita AI, fr. 647.–

di rendita invalidità del “secondo pilastro”), il marito chiede di conteggiarle

altresì fr. 672.– mensili percepiti quale prestazione complementare AVS/AI. A

torto. Se le prestazioni di assicurazioni sociali o private destinate a coprire

la perdita di guadagno, passeggera o duratura, riconducibile a rischi

assicurati (disoccupazione, infortunio, malattia o invalidità) vanno

qualificate come reddito, ciò non è il caso per le prestazioni

complementari AVS o AI (sentenza del

Tribunale federale 5A_465/2020 del 23 novembre 2020 consid. 4.2 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018 consid. 6a con rinvii). Posto ciò, dalla

nuova documentazione trasmessa dalla moglie a questa

Camera risulta che l'attuale rendita AI ammonta a fr. 1661.–

mensili, onde introiti per complessivi fr. 2288.– mensili.

7.

Per quanto concerne

il reddito del marito, accertato dal Pretore in fr. 6300.– mensili, AP 1 fa

valere che a causa della persistente inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2022 egli

non percepisce indennità per lavoro notturno e servizio “di picchetto”, ma riceve

unicamente lo stipendio di base di fr. 5248.45 mensili, che dal novembre del 2022 si è ulteriormente ridotto a fr. 4880.05

mensili. Al proposito egli allega una serie di certificati medici attestanti

un'inabilità lavorativa al 100% dal 30 ottobre 2021 al 25 dicembre 2022,

così come i certificati di stipendio fino al novembre del 2022.

a) L'accertamento di patologie suscettibili

di comportare un'inabilità lucrativa

permanente presuppone, se non una perizia, almeno un rapporto

specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag.

736.

consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è

ragionevolmente

possibile formulare con oggettiva atten-dibilità una prognosi a medio termine (I CCA, sentenza inc. 11.2020.171

dell'8 febbraio 2022 consid. 9 con rinvio). Dai

certificati medici agli atti non risulta

nulla di concreto sulla

patologia di cui soffre l'interessato, salvo non meglio precisati

disturbi nervosi. Certo, egli

parrebbe avere inoltrato una domanda d'invalidità, ma ciò non basta per

dimostrare una durevole incapacità lucrativa.

b) Circa

il reddito conseguito

dall'appellante, si evince dai conteggi prodotti in questa sede che fino al 31

ottobre 2022 egli ha percepito, conformemente all'art. 30 cpv. 1 prima frase della

legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip: RL 173.300),

il salario calcolato in base al suo grado d'occupazione per i primi 365 giorni

dell'inabilità lavorativa, senza supplementi. Dal novembre del 2022 il salario

è ridotto al 90% per i successivi 365 giorni (art. 30 cpv. 1 seconda frase LStip),

fermo restando che al più tardi allo scadere di tale periodo il pagamento dello

stipendio cessa (art. 30 cpv. 3 LStip). Vista la prognosi incerta (sopra,

lett. a), in concreto non resta che fondarsi sull'attuale reddito, che può

essere accertato in fr. 5320.– mensili, tredicesima mensilità compresa (calcolata sulla scorta dello stipendio di

base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il

“secondo pilastro”: I CCA sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6e). Dandosene gli estremi, del resto, l'interessato potrà

sempre chiedere una modifica del contributo alimentare (art. 129

cpv. 1 CC).

8.

Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio

familiare:

Reddito del

marito fr. 5 320.—

Reddito della

moglie fr. 2

288.— fr.

7.

608.— mensili

Fabbisogno

minimo del marito fr. 3 780.—

Fabbisogno

minimo della moglie fr. 3

175.—

fr.

6.

955.— mensili

Eccedenza da

ripartire fr. 653.— mensili

metà

dell'eccedenza fr. 326.50

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr. 3780.– +

fr. 326.50 = fr. 4 106.50

mensili,

e deve versare alla moglie

fr. 3175.– +

fr. 326.50 ./. fr. 2288.– = fr. 1 213.50 mensili

L'appello principale va

pertanto respinto, mentre quello incidentale andrebbe accolto. Se non che, AO 1

pretende unicamente un contributo alimentare di fr. 967.10 mensili, di

modo che la pretesa, retta dal principio

dispositivo, va accolta entro tali limiti (art. 58 cpv. 1 CPC).

9.

Per quel che

riguarda la decorrenza del contributo alimentare, AO 1 chiede di fissarlo dall'ottobre

del 2021, quando essa ha lasciato l'abitazione coniugale. Di regola, il contributo alimentare

fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre solo con il passaggio in giudicato

dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze

legate allo scioglimento del matrimonio. In

circostanze particolari l'art. 126 cpv. 1 CC consente tuttavia al giudice del divorzio

di far decorrere un contributo alimentare dell'art. 125 cpv. 1 CC già prima del

passaggio in giudicato del­l'intera sentenza (“forza di giudicato parziale”),

seppure uno o più dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati (DTF

142.

III 194 consid. 5.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_581/2020 del 1° aprile 2021 consid. 3.4.1, in: FamPra.ch 2021

pag. 863; analogamente: RtiD I-2015

pag. 873 consid. 5). In circostanze eccezionali il giudice del divorzio

potrebbe far decorrere il contributo alimentare finanche retroattivamente, dal

momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio. Ciò potreb­be essere il

caso qualora un coniuge non abbia ottenuto contributi di mantenimento pendente

causa, ma se ne veda riconoscere il diritto dopo il divorzio (RtiD I-2015 pag. 873, consid. 5; più recentemente: I CCA,

sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 35).

Nel

caso in esame non fa dubbio che, pendente causa, la moglie non ha

percepito alcun contributo alimentare. Davanti al Pretore essa aveva chiesto di far decorrere il contributo dal

momento in cui essa avrebbe lasciato l'abitazione di __________. In realtà,

come si è visto, essa si è trasferita altrove prima dell'emanazione della

decisione di divorzio, di modo che tale scadenza era ormai de-corsa e rendeva

la richiesta superata. Sta di fatto che essa avrebbe potuto sollecitare un

contributo di mantenimento in via cautelare, ma al primo giudice l'interessata

non ha sottoposto alcuna richiesta cautelare. Né essa ha postulato alcunché in

pendenza di appello. In simili circostanze l'appellante non può

pretendere di far retroagire il contributo ali­mentare dell'art.

125.

CC, l'eccezione indicata poc'anzi non potendo ravvisarsi in un caso come

quello in esame. Ne segue che su questo punto l'appello incidentale vede la sua

sorte segnata.

10.

Le spese dell'appello principale seguono

la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato

osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per

ripetibili. Le spese dell'appello incidentale

seguono la reciproca soccombenza (art.

106.

cpv. 2 CPC). La moglie ottiene l'aumento del contributo alimentare

da lei chiesto, ma esce sconfitta sulla decorrenza. Nel complesso si giustifica

dunque di porre a suo carico un settimo degli oneri processuali, mentre il

resto va a carico del marito, il quale le rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili

ridotte (cinque settimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurata alla stringatezza delle motivazioni del

memoriale (cinque righe). L'esito

del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di

primo grado inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle

ripetibili (compensate).

11.

Quanto

all'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 davanti a questa

Camera, l'assegnazione

di adeguate ripetibili, che l'interessata non pretende di difficile o di

impossibile incasso, rende la richiesta in parte senza oggetto (DTF 133 I 248

consid. 3 in fine; v. anche RtiD II-2021 pag. 12). Per il resto, prima di

postulare il gratuito patrocinio, essa avrebbe dovuto instare per una

provvigione ad litem o, quanto meno, rendere verosimile che il marito è

sfornito di mezzi sufficienti per stanziarle una simile provvigione. In difetto

di ciò il beneficio del gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto (DTF

138.

III 673 consid. 4.2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.58 del 7 novembre

2022, consid. 5b).

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro

l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

principale è respinto.

2. Le

spese dell'appello principale, di fr. 2000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà

alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.

3. L'appello incidentale è parzialmente accolto, nel

senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

Dal passaggio in giudicato dell'attuale

sentenza AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese,

un contributo alimentare di fr. 967.10 fino al di lui pensionamento.

Il

dispositivo n. 5.1 rimane invariato.

4. Le

spese dell'appello incidentale, di fr. 1000.–, sono poste per sei settimi a

carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale AP1 rifonderà fr. 500.–

per ripetibili ridotte.

5. Nella misura in cui non è divenuta senza

oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.

6. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).