11.2021.170
Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: contributo alimentare per la moglie
7 febbraio 2023Italiano25 min
è nata Fe__________, il 23 settembre 1994. Il marito è funzionario cantonale e lavora
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.170
11.2022.36
Lugano
7 febbraio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2017.5 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Leventina promossa con istanza del 12 gennaio 2017
da
AO
1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
e
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 16 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza di divorzio emessa
dal Pretore il 15 novembre 2021 (inc. 11.2021.170)
e sull'appello
incidentale dell'11 febbraio 2022 presentato da AO 1 contro la medesima
sentenza, come pure sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2022.36);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1969) e AO 1 (1961)
si sono sposati a __________ il 5 dicembre 1992. A quel momento essi avevano
già un figlio, F__________, nato il 4 settembre 1992. In costanza di matrimonio
è nata Fe__________, il 23 settembre 1994. Il marito è funzionario cantonale e lavora
nel Centro di manutenzione stradale __________ a __________ come capo operaio. La
moglie è totalmente inabile al lavoro e beneficia di rendite d'invalidità del
primo e del secondo pilastro. I coniugi vivono separati dal 2007, quando AP 1 ha
lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 687 RFD di __________, di sua
proprietà) per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________. La vita
separata è stata autorizzata dal Pretore del Distretto di Leventina con decreto
“supercautelare” del 29 gennaio 2010 nell'ambito di un'azione di divorzio su
richiesta comune promossa nel 2010, tuttora sospesa (inc. DI.2010.3).
B. Il 20 dicembre 2016 AP
1 e AO 1 hanno introdotto davanti al medesimo Pretore una nuova richiesta comune
di divorzio corredata di un accodo parziale che prevedeva – tra l'altro –
l'impegno della moglie a lasciare definitivamente l'abitazione coniugale entro
il 30 settembre 2016 e il versamento in favore di lei di un'indennità
adeguata (nel senso dell'art. 124 vCC) pari alla
differenza tra il capitale accantonato dal marito durante il matrimonio e quello accantonato della
moglie, “diviso 2 meno fr. 15 000.–”. In merito al contributo
alimentare per la moglie, questione oggetto di disaccordo, essi hanno demandato
la decisione al Pretore. Ricordato che la conciliazione era già avvenuta nella
precedente causa di divorzio, il Pretore ha assegnato alle parti un termine di
30 giorni per presentare conclusioni
sull'unico punto rimasto controverso.
C. Nel suo memoriale del
3 marzo 2017 AP 1 ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare per la moglie. Nel
proprio, del 20 marzo 2017, AO 1 ha rivendicato, previo conferimento del
gratuito patrocinio, un contributo alimentare indicizzato di fr. 1000.–
mensili dal momento in cui avrebbe lasciato l'abitazione coniugale fino al
pensionamento del marito. Alle prime arringhe del 9 maggio 2017 le parti
hanno si sono confermate nelle loro domande e hanno notificato prove. Su loro
richiesta, il Pretore ha poi sospeso il 31 agosto 2017 la procedura per trattative. Riattivata la causa il 20
febbraio 2020, a un'udienza del 2 luglio 2020 indetta “per incombenti” le parti
hanno ribadito le loro posizioni. L'istruttoria è stata chiusa il 1° dicembre
2020 e alle arringhe finali i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nei loro memoriali del 29 gennaio 2021 essi hanno reiterato le loro richieste.
Su richiesta del Pretore, essi hanno aggiornato i dati sulla rispettiva
situazione previdenziale.
D. Statuendo con
sentenza del 15 dicembre 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha
omologato la convenzione parziale, ha ordinato
all'istituto previdenziale del marito di versare a quello della moglie la somma
di fr. 99 867.50
e ha obbligato il marito a erogare alla moglie un contributo alimentare indicizzato di fr. 806.10 mensili dalla partenza dall'abitazione
coniugale fino al di lui pensionamento. Le spese processuali di fr. 2600.–
sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 16 dicembre
2021 per ottenere che in riforma del giudizio impugnato il contributo
alimentare per la moglie sia soppresso. Nelle sue osservazioni dell'11 febbraio
2022 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di
aumentare il contributo alimentare a fr. 967.10 mensili dall'ottobre del 2021,
instando per il beneficio del gratuito patrocinio. Con osservazioni del 18
marzo 2022 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze di divorzio sono appellabili
entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett.
a 311 cpv. 1 CPC), sempre che
– ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore
litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri
l'ammontare del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore. Circa la tempestività dell'appello
principale, la sentenza impugnata è pervenuta al legale del marito il 16 novembre 2021 (tracciamento
dell'invio n. __________, agli atti). Introdotto il 16 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio
n. __________, agli atti),
ultimo giorno utile, l'appello principale è perciò tempestivo. Tempestivo è
altresì l'appello incidentale.
La risposta all'appello andava presentata infatti entro 30 giorni
(art. 312 cpv. 2 CPC). L'invito a
formulare osservazioni è stato notificato al
patrocinatore della convenuta il 12 gennaio 2022. Inoltrato l'11
febbraio 2022 (tracciamento dell'invio
n. __________, agli atti),
ultimo giorno utile, sotto questo profilo anche tale rimedio giuridico è
ammissibile.
2.
All'appello AP 1
acclude due messaggi di posta elettronica del proprio legale al curatore della
moglie (doc. 38 e 39), due certificati medici e un rapporto del medico del
personale cantonale (doc. 40 e 41). Con
le osservazioni all'appello incidentale egli produce altri due certificati
medici e il conteggio stipendio del gennaio 2022 (doc. 42 e 43). In pendenza di
procedura egli ha fatto seguire inoltre ulteriori certificati medici e
conteggi di salario fino al novembre del 2022 (doc. da 44 a 55) e ha chiesto
l'edizione dalla moglie del nuovo contratto di locazione. AO 1 allega a sua volta alle proprie
osservazioni e all'appello incidentale il contratto di locazione del 22
settembre 2021 di un appartamento di __________ (doc. 1), quattro conteggi
delle prestazioni non riconosciute dalla cassa malati per il 2021 (doc. 2) e una
decisione di prestazione complementare del 21 gennaio 2022 (doc. 3).
Ora, nuovi fatti e nuovi
mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e
se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno
con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). Successivi alle arringhe finali e finanche alla decisione
impugnata, i documenti prodotti dalle parti non potevano essere sottoposti al
Pretore (DTF 143 III 276 consid. 2.3 et 2.3.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_467/2019 del 23 marzo
2022.
consid. 7.3.1.1, in: RSPC 2022 pag. 440). Esibiti senza indugio, essi sono dunque ammissibili e nella
misura in cui appaiono di rilievo saranno considerati ai fini del giudizio.
Quanto all'edizione del nuovo contratto di locazione della moglie con la
relativa pigione, la circostanza non è contestata, sicché non occorre assumere
prove al riguardo.
3.
Litigioso rimane in
appello il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il
principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere
definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Per
determinare il contributo di mantenimento in favore di AO 1 il Pretore ha
ritenuto anzitutto che il matrimonio aveva influito concretamente sulla
situazione di lei, constatando che i coniugi sono separati da oltre 14 anni,
ragione per cui determinante non è più il tenore di vita da loro raggiunto
durante la vita in comune, ma quello sostenuto da AO 1 durante la vita
separata. Premesso ciò, il primo
giudice ha accertato il reddito della moglie in
fr. 2274.– (rendita AI fr. 1647.–, rendita di invalidità del “secondo pilastro”
fr. 627.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1959.40 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, elettricità
fr. 134.35, riscaldamento fr. 107.40, leasing dell'automobile fr. 248.–,
imposta di circolazione fr. 27.65, assicurazione RC auto fr. 109.–,
assicurazione RC privata fr. 15.70, onere fiscale fr. 117.30), onde un
margine disponibile di fr. 314.60 mensili. Quanto al fabbisogno minimo
di lei al momento in cui avrà lasciato l'abitazione coniugale, il Pretore l'ha
determinato in fr. 2765.50 mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e costi accessori
per un appartamento “idealmente situato nella zona della bassa Leventina” fr. 1100.–, leasing dell'automobile
fr. 248.–, imposta di circolazione fr. 27.65, assicurazione RC auto
fr. 109.–, assicurazione RC privata fr. 15.70, onere fiscale
fr. 65.15). Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto che con le
sue rendite di fr. 2274.– mensili AO 1 non
è in grado di finanziare il proprio tenore di vita di fr. 3080.10
mensili (fr. 2765.50 + fr. 314.60) e registra un ammanco di fr. 806.10
mensili.
Quanto
alla situazione economica del marito, il Pretore ha appurato un reddito di fr. 6300.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3776.60 mensili una volta rientrato in possesso dell'abitazione
coniugale (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, pasti fuori casa
fr. 211.20, costo dell'alloggio fr. 821.80, spese di
manutenzione fr. 192.–, premio della cassa malati fr. 501.55,
partecipazione alle spese mediche fr. 54.60, spese professionali
fr. 268.80, onere fiscale fr. 526.65). Per il primo giudice,
con un margine disponibile di fr. 2523.40 mensili il marito è quindi in
grado di versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 806.10
mensili dal momento in cui quest'ultima avrà lasciato l'abitazione coniugale,
fino al di lui pensionamento.
4.
I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il
divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare
(art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente
illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti).
Al proposito basti ricordare come, ove non si possa ragionevolmente pretendere
che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa
un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato
contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due
principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge
deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e
provvedere da sé ai suoi bisogni, dall'altro quello della solidarietà, in
virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della
ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).
a) Riguardo
al criterio da adottare per il calcolo dei contributi alimentari dopo il
divorzio, in tre sentenze recenti, in parte successive alla decisione del
Pretore, il Tribunale federale ha deciso che applicabile a livello svizzero per
il calcolo è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al
quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita dopo avere
dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro
della famiglia, dividendo tale ecce-denza con i figli nella proporzione di due
a uno (DTF 147 III 265, 293, 301). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero
risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano
ormai interamente assorbite dalle due economie domestiche separate, il metodo
di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del
precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge
creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza
inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 10b). Rimane eccettuata l'ipotesi
in cui, dopo la separazione, il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia
sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_67/2020 del 10
agosto 2020 consid. 5.4.2 con richiami).
b) Nel
sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in
base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera
diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti
agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto
2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si aggiungono, se le condizioni
finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli
previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia
e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non
obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli
infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una
formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti
di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il
rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della
famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili
(per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali
contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente
matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza
del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con
numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto
esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di
famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come
viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da
ultimo: DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017
pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48
del 1° settembre 2022 consid. 4a).
5.
In merito al fabbisogno minimo della moglie, AP 1 fa valere
che, contrariamente alle previsioni del Pretore, costei non è rimasta a
vivere in __________, ma ha trovato un appartamento a __________. Dopo avere riconosciuto con l'appello una pigione di fr. 1500.–
mensili, nelle osservazioni all'appello incidentale egli chiede di ridurre il
costo dell'alloggio a fr. 1000.– mensili, salvo rilevare infine che l'onere
attuale ammonta a fr. 1350.– mensili (lettere del 6 e 15 dicembre 2022).
L'appellante postula inoltre lo stralcio dei costi d'automobile, sostenendo che
la moglie non dispone più di un veicolo e non ha quindi alcuna spesa. Da
parte sua, con l'appello incidentale AO 1 chiede di inserire nel proprio
fabbisogno minimo fr. 175.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati. Le voci
litigiose vanno esaminate singolarmente.
a) Quanto
al costo dell'alloggio, il Pretore ha riconosciuto alla moglie complessivi fr.
1100.– mensili per “uno spazioso appartamento
(3 o 3.5 locali) idealmente situato nella zona della bassa __________”. In appello AO 1 ha comunicato di avere lasciato
l'alloggio di __________ e di essersi trasferita dal 1° ottobre 2021 in un
appartamento di 3.5 locali in locazione a __________, pagando una pigione di
fr. 1500.– mensili (comprese le spese accessorie di fr. 100.–: doc. 1 di
appello). Il 6 e il 15 dicembre 2022
AP 1 ha segnalato a questa Camera che nel frattempo la moglie ha traslocato in
un altro appartamento, sempre a __________, e che ora la pigione ammonta a fr.
1350.– mensili. AO 1 non ha reagito alla comunicazione.
Ai fini del calcolo dei contributi
alimentari nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inserite, per principio,
solo spese effettive, non spese
virtuali (sentenza del Tribunale
federale 5A_665/2020 dell'8
luglio 2021 consid. 3.1.3 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente: RtiD I-2018
pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8
febbraio 2022 consid. 10a). In concreto la previsione formulata dal
Pretore non si è avverata, di modo che in luogo della spesa presunta va incluso nel fabbisogno minimo della moglie l'esborso
reale. Premesso ciò, nella misura in cui AO 1 non ha contestato di abitare ora in
via __________ (ciò che risulta anche dal sistema generalizzato ticinese dei
dati anagrafici MovPop), non sussistono ragioni per riconoscerle la pigione di
fr. 1500.– mensili versata per l'appartamento di via __________ (doc. 1 di
appello). Nel fabbisogno minimo di lei va inserito pertanto l'importo, non
contestato, di complessivi fr. 1350.– mensili.
b) Relativamente
alle spese d'automobile, il Pretore è partito dal presupposto che AO 1 rimanesse
a vivere nella bassa __________, sicché ha riconosciuto la quota del leasing,
l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC del veicolo di cui essa “ha sempre usufruito nel periodo della separazione”. AP 1 obietta che per motivi medici la moglie non
potrà più condurre veicoli, di modo che essa “non potrà riprendere le targhe da
lei depositate in seguito alla distruzione del veicolo”, e fa valere che il leasing
è ormai estinto. La moglie contesta l'ammissibilità di tali allegazioni, poiché
l'idoneità della guida e la rottamazione dell'automobile avvenuta nel 2019 erano
già note. Essa rileva ad ogni modo che la rinuncia alla licenza di condurre è temporanea
e che si giustifica di riconoscerle tali spese, dato che essa “ha sempre
beneficiato di un'autovettura e deve poterne beneficiare anche in futuro”.
Ora,
che dopo il divorzio l'interessata
abbia diritto di conservare ‒ per principio ‒ il tenore di vita
sostenuto durante la vita in comune è pacifico. Resta il fatto che, come si è
detto, ai fini del calcolo dei contributi alimentari nel fabbisogno minimo di un
coniuge devono figurare solo esborsi reali, escluse spese ipotetiche per le quali non si sa se alla
fine esse esisteranno – e per quale importo – e se saranno poi coperte. Né la parità di trattamento o esigenze
meramente virtuali giustificano spese cui il coniuge potrebbe anche avere
diritto, ma che all'atto pratico egli non sopporta (analogamente:
RtiD
I-2018 pag. 691 n. 5c; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8
febbraio 2022 consid. 10a). In concreto è vero che le allegazioni del
marito sono nuove. Resta il fatto che l'appellante non nega di abitare ora a __________,
motivo per cui i motivi che hanno indotto il Pretore a riconoscerle i costi
della vettura sono venuti meno. Né essa allega di necessitare di un veicolo
privato per ragioni mediche. Tali spese vanno quindi espunte dal fabbisogno
minimo dell'interessata, alla quale vanno riconosciuti nondimeno fr. 55.50
mensili per l'uso dei mezzi pubblici
(pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone), come per altro da
lei stessa rivendicato nel memoriale conclusivo del 29 gennaio 2021 (pag. 5).
c) Per
quel che è delle spese mediche non coperte dalla cassa malati, AO 1 fa valere
che a causa della sua fragilità per 4 ‒ 6 settimane l'anno ha dovuto soggiornare
alla Clinica __________ di __________, i cui costi di fr. 175.– mensili sono a
suo carico, come risulta dai conteggi della cassa malati prodotti in appello
(doc. 2). Fondata su documenti nuovi ammissibili (sopra consid. 2), la pretesa
è ricevibile. Precisato ciò, da tali conteggi risulta che l'importo in
questione si riferisce al contributo ospedaliero, ovvero alla partecipazione
individuale che un paziente stazionario deve versare per ogni giorno trascorso
in ospedale (fr. 15.– per ogni giorno di degenza). E siccome la moglie è affetta
da problemi psichici, contrariamente all'assunto del marito non si può dire che
l'esborso sia puntuale, tanto meno se si pensa che già nel 2020 essa era stata
degente per alcuni mesi all'Ospedale __________ di __________ (lettera del 17
agosto 2020, agli atti). In simili circostanze si giustifica di riconoscere la
posta litigiosa.
d) Alla
luce di quanto precede il fabbisogno minimo “allargato” di AO 1 ammonterebbe
a fr. 2860.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione e
costi accessori fr. 1350.–, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr. 175.–, abbonamento “arcobaleno”
fr. 55.50, assicurazione RC fr. 15.70, onere fiscale fr. 65.15).
Se non che, in questa sede AP 1 non
contesta l'importo di fr. 314.60 mensili riconosciuto alla moglie dal Pretore
in aggiunta al fabbisogno minimo “allargato”. Ne deriva che quest'ultimo può
essere fissato in fr. 3175.– mensili arrotondati.
6.
Relativamente alle entrate di AO 1, stabilite
dal Pretore in complessivi fr. 2274.– mensili (fr. 1647.– rendita AI, fr. 647.–
di rendita invalidità del “secondo pilastro”), il marito chiede di conteggiarle
altresì fr. 672.– mensili percepiti quale prestazione complementare AVS/AI. A
torto. Se le prestazioni di assicurazioni sociali o private destinate a coprire
la perdita di guadagno, passeggera o duratura, riconducibile a rischi
assicurati (disoccupazione, infortunio, malattia o invalidità) vanno
qualificate come reddito, ciò non è il caso per le prestazioni
complementari AVS o AI (sentenza del
Tribunale federale 5A_465/2020 del 23 novembre 2020 consid. 4.2 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2017.22 dell'11 dicembre 2018 consid. 6a con rinvii). Posto ciò, dalla
nuova documentazione trasmessa dalla moglie a questa
Camera risulta che l'attuale rendita AI ammonta a fr. 1661.–
mensili, onde introiti per complessivi fr. 2288.– mensili.
7.
Per quanto concerne
il reddito del marito, accertato dal Pretore in fr. 6300.– mensili, AP 1 fa
valere che a causa della persistente inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2022 egli
non percepisce indennità per lavoro notturno e servizio “di picchetto”, ma riceve
unicamente lo stipendio di base di fr. 5248.45 mensili, che dal novembre del 2022 si è ulteriormente ridotto a fr. 4880.05
mensili. Al proposito egli allega una serie di certificati medici attestanti
un'inabilità lavorativa al 100% dal 30 ottobre 2021 al 25 dicembre 2022,
così come i certificati di stipendio fino al novembre del 2022.
a) L'accertamento di patologie suscettibili
di comportare un'inabilità lucrativa
permanente presuppone, se non una perizia, almeno un rapporto
specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag.
736.
consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è
ragionevolmente
possibile formulare con oggettiva atten-dibilità una prognosi a medio termine (I CCA, sentenza inc. 11.2020.171
dell'8 febbraio 2022 consid. 9 con rinvio). Dai
certificati medici agli atti non risulta
nulla di concreto sulla
patologia di cui soffre l'interessato, salvo non meglio precisati
disturbi nervosi. Certo, egli
parrebbe avere inoltrato una domanda d'invalidità, ma ciò non basta per
dimostrare una durevole incapacità lucrativa.
b) Circa
il reddito conseguito
dall'appellante, si evince dai conteggi prodotti in questa sede che fino al 31
ottobre 2022 egli ha percepito, conformemente all'art. 30 cpv. 1 prima frase della
legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip: RL 173.300),
il salario calcolato in base al suo grado d'occupazione per i primi 365 giorni
dell'inabilità lavorativa, senza supplementi. Dal novembre del 2022 il salario
è ridotto al 90% per i successivi 365 giorni (art. 30 cpv. 1 seconda frase LStip),
fermo restando che al più tardi allo scadere di tale periodo il pagamento dello
stipendio cessa (art. 30 cpv. 3 LStip). Vista la prognosi incerta (sopra,
lett. a), in concreto non resta che fondarsi sull'attuale reddito, che può
essere accertato in fr. 5320.– mensili, tredicesima mensilità compresa (calcolata sulla scorta dello stipendio di
base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il
“secondo pilastro”: I CCA sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 6e). Dandosene gli estremi, del resto, l'interessato potrà
sempre chiedere una modifica del contributo alimentare (art. 129
cpv. 1 CC).
8.
Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio
familiare:
Reddito del
marito fr. 5 320.—
Reddito della
moglie fr. 2
288.— fr.
7.
608.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3 780.—
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 3
175.—
fr.
6.
955.— mensili
Eccedenza da
ripartire fr. 653.— mensili
metà
dell'eccedenza fr. 326.50
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr. 3780.– +
fr. 326.50 = fr. 4 106.50
mensili,
e deve versare alla moglie
fr. 3175.– +
fr. 326.50 ./. fr. 2288.– = fr. 1 213.50 mensili
L'appello principale va
pertanto respinto, mentre quello incidentale andrebbe accolto. Se non che, AO 1
pretende unicamente un contributo alimentare di fr. 967.10 mensili, di
modo che la pretesa, retta dal principio
dispositivo, va accolta entro tali limiti (art. 58 cpv. 1 CPC).
9.
Per quel che
riguarda la decorrenza del contributo alimentare, AO 1 chiede di fissarlo dall'ottobre
del 2021, quando essa ha lasciato l'abitazione coniugale. Di regola, il contributo alimentare
fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre solo con il passaggio in giudicato
dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze
legate allo scioglimento del matrimonio. In
circostanze particolari l'art. 126 cpv. 1 CC consente tuttavia al giudice del divorzio
di far decorrere un contributo alimentare dell'art. 125 cpv. 1 CC già prima del
passaggio in giudicato dell'intera sentenza (“forza di giudicato parziale”),
seppure uno o più dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati (DTF
142.
III 194 consid. 5.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_581/2020 del 1° aprile 2021 consid. 3.4.1, in: FamPra.ch 2021
pag. 863; analogamente: RtiD I-2015
pag. 873 consid. 5). In circostanze eccezionali il giudice del divorzio
potrebbe far decorrere il contributo alimentare finanche retroattivamente, dal
momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio. Ciò potrebbe essere il
caso qualora un coniuge non abbia ottenuto contributi di mantenimento pendente
causa, ma se ne veda riconoscere il diritto dopo il divorzio (RtiD I-2015 pag. 873, consid. 5; più recentemente: I CCA,
sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 35).
Nel
caso in esame non fa dubbio che, pendente causa, la moglie non ha
percepito alcun contributo alimentare. Davanti al Pretore essa aveva chiesto di far decorrere il contributo dal
momento in cui essa avrebbe lasciato l'abitazione di __________. In realtà,
come si è visto, essa si è trasferita altrove prima dell'emanazione della
decisione di divorzio, di modo che tale scadenza era ormai de-corsa e rendeva
la richiesta superata. Sta di fatto che essa avrebbe potuto sollecitare un
contributo di mantenimento in via cautelare, ma al primo giudice l'interessata
non ha sottoposto alcuna richiesta cautelare. Né essa ha postulato alcunché in
pendenza di appello. In simili circostanze l'appellante non può
pretendere di far retroagire il contributo alimentare dell'art.
125.
CC, l'eccezione indicata poc'anzi non potendo ravvisarsi in un caso come
quello in esame. Ne segue che su questo punto l'appello incidentale vede la sua
sorte segnata.
10.
Le spese dell'appello principale seguono
la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato
osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per
ripetibili. Le spese dell'appello incidentale
seguono la reciproca soccombenza (art.
106.
cpv. 2 CPC). La moglie ottiene l'aumento del contributo alimentare
da lei chiesto, ma esce sconfitta sulla decorrenza. Nel complesso si giustifica
dunque di porre a suo carico un settimo degli oneri processuali, mentre il
resto va a carico del marito, il quale le rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili
ridotte (cinque settimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b), commisurata alla stringatezza delle motivazioni del
memoriale (cinque righe). L'esito
del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo di
primo grado inerente alle spese processuali (suddivise a metà) e alle
ripetibili (compensate).
11.
Quanto
all'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 davanti a questa
Camera, l'assegnazione
di adeguate ripetibili, che l'interessata non pretende di difficile o di
impossibile incasso, rende la richiesta in parte senza oggetto (DTF 133 I 248
consid. 3 in fine; v. anche RtiD II-2021 pag. 12). Per il resto, prima di
postulare il gratuito patrocinio, essa avrebbe dovuto instare per una
provvigione ad litem o, quanto meno, rendere verosimile che il marito è
sfornito di mezzi sufficienti per stanziarle una simile provvigione. In difetto
di ciò il beneficio del gratuito patrocinio non può entrare in linea di conto (DTF
138.
III 673 consid. 4.2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.58 del 7 novembre
2022, consid. 5b).
12.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro
l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
principale è respinto.
2. Le
spese dell'appello principale, di fr. 2000.–, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà
alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. L'appello incidentale è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
Dal passaggio in giudicato dell'attuale
sentenza AP 1 è condannato a versare a AO 1, in via anticipata entro il quinto giorno di ogni mese,
un contributo alimentare di fr. 967.10 fino al di lui pensionamento.
Il
dispositivo n. 5.1 rimane invariato.
4. Le
spese dell'appello incidentale, di fr. 1000.–, sono poste per sei settimi a
carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, alla quale AP1 rifonderà fr. 500.–
per ripetibili ridotte.
5. Nella misura in cui non è divenuta senza
oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.
6. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).