11.2021.171
Reclamo in materia di spese giudiziarie
21 settembre 2022Italiano10 min
valere di non essere in grado di pagare le spese processuali di fr. 800.–, poiché dal 13 gennaio 2022 essa
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.171
Lugano
21 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2021.253 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 13 ottobre 2021
da
CO
1
(già
patrocinato dall'avv. )
contro
RE
1 ,
giudicando
sul reclamo del 16 dicembre 2021 in materia di spese giudiziarie presentato
da RE
1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 3 dicembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 maggio 2016 il Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1968) e RE 1
(1973), omologando una convenzione in virtù
della quale l'autorità parentale sulla figlia I__________ (nata il 17 ottobre
2005) rimaneva ai genitori in comune, mentre la custodia era affidata
esclusivamente alla madre, riservato il diritto di visita del padre. CO 1
si impegnava inoltre a versare per la figlia un contributo alimentare di
fr. 1550.– mensili fino alla maggiore
età, assegni familiari non compresi (inc. DM.2015.227). Adito da CO 1,
con sentenza del 30 aprile 2019 il
Pretore aggiunto ha modificato il diritto di
visita paterno e ridotto il contributo alimentare per I__________ a fr. 575.–
mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi (inc.
DM.2019.59).
B. L'11
agosto 2021 RE 1 si è rivolta al Pretore per
ottenere la “revisione del contributo alimentare
per la figlia I__________” (inc. DM.2021.213). CO 1 si è rivolto anch'egli
al Pretore il 13 ottobre 2021, sollecitando
l'affidamento di I__________, riservato il diritto di visita materno, senza
obbligo per RE 1 di corrispondere un contributo alimentare per la figlia (inc. DM.2021.253). Le due cause sono state congiunte. All'udienza del 18
ottobre 2021, indetta per la conciliazione, il Pretore aggiunto ha omologato un
accordo tra le parti in merito alla ripartizione delle spese straordinarie per I__________
e ha stralciato dai ruoli per desistenza
l'istanza di RE 1, ponendo le spese
processuali di fr. 500.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Nella procedura avviata da CO 1 le parti si sono accordate per “demandare
l'ascolto di I__________ al fine di determinare la sua volontà, con spese a
carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno”.
C. Il
1° dicembre 2021 CO 1, visto il rapporto d'ascolto della figlia rilasciato il 16
novembre 2021 dal Consultorio familiare di __________, ha comunicato al
Pretore aggiunto di ritirare la petizione. Con decreto del 3 dicembre 2021 il Pretore aggiunto
ha stralciato così la causa dal ruolo per desistenza. Le spese processuali di
complessivi fr. 1600.– (comprese
quelle per l'ascolto della figlia, di fr. 780.–) sono state poste a carico delle parti in ragione
di metà ciascuno, compensate ripetibili e indennità d'inconvenienza.
D. Contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 16 dicembre 2021, chiedendo che le spese processuali
siano “totalmente computate al signor CO 1” e “se fosse possibile intervenire
per quanto riguarda il ravvedimento del contributo di mantenimento almeno in
via provvisoria”. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2022 CO 1 propone
di respingere il reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Un
decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione
(art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non
suscettibile di impugnazione. Può invece formare oggetto di reclamo a norma
dell'art. 110 CPC il dispositivo sulle spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc.
11.2022.75 del 31 maggio 2022 consid. 1 con rimando). Il termine per
ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa – ma
l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321
cpv. 1 e 2 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato alla
convenuta il 9 dicembre 2021. Introdotto il 16 dicembre successivo, il
reclamo in oggetto è perciò ricevibile.
Vista la materia (diritto di famiglia), la trattazione del rimedio giuridico
compete a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8a LOG).
2. Al reclamo RE 1
acclude varia documentazione. In una procedura di reclamo, tuttavia, la produzione di nuovi
mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale precetto si applica
anche alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (I CCA,
sentenza inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 2 con rinvio). Nella misura in cui non figurano già agli
atti, i documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del
giudizio. Analogamente irricevibile è la richiesta di “intervenire per
quanto riguarda il ravvedimento del contributo di mantenimento almeno in via provvisoria”, in sede di reclamo non essendo lecita
la formulazione di domande non sottoposte previamente al primo giudice (sentenza
del Tribunale federale 5A_405/2011 del 27 settembre 2011 consid. 4.5.2
con rinvii, non pubblicato in DTF 137 III 470).
3. Nel
decreto di stralcio impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che, per
principio, la desistenza equivale a soccombenza e comporta l'addebito delle spese
alla parte che recede dalla lite. Richiamata la possibilità di ripartire tali
oneri secondo equità nelle cause del
diritto di famiglia o
qualora altre circostanze particolari facciano apparire iniqua una ripartizione
secondo l'esito della procedura, nondimeno, egli ha ritenuto giustificato porre
le spese processuali di fr. 1600.– (compresi
Fatti
i costi per l'ascolto della figlia, di fr. 780.–) a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno.
4. La reclamante fa
valere di non essere in grado di pagare le spese processuali di fr. 800.–, poiché dal 13 gennaio 2022 essa
non percepisce più alcuna indennità di perdita di guadagno e fa capo alla
pubblica assistenza. Pur riconoscendo di avere dichiarato all'udienza del 18
ottobre 2021 di essere disposta a partecipare per metà alla copertura delle
spese, essa rileva di non avere “mai
pensato che il costo totale sarebbe stato di fr. 1600.–”. A suo parere le spese processuali in questione, riconducibili esclusivamente alla richiesta di modificare l'affidamento
della figlia for-mulata da CO 1, vanno poste
interamente a carico di quest'ultimo.
5. Le mere ristrettezze economiche di una
parte non giustificano, per sé sole, di porre le spese processuali a carico
della controparte né bastano per ottenere l'esonero da qualsiasi addebito (sentenza
del Tribunale federale 5A_401/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.13 del 9 febbraio 2018).
Premesso ciò, le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese
ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono addebitate, di regola, alla parte
soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In caso di non entrata nel
merito o di desistenza si considera soccombente l'attore (art. 106 cpv. 1
seconda frase CPC). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le
spese giudiziarie devono essere sopportate da chi le ha causate (cfr. DTF 145
III 153 consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello).
a) Nella fattispecie è pacifico che il 1° dicembre 2021 CO 1
ha dichiarato di ritirare la petizione. Ora, la dichiarazione unilaterale con
cui una parte comunica di rinunciare alle proprie
richieste di giudizio configura desistenza a norma dell'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale
4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). E siccome desistenza equivale a soccombenza, in linea
di principio l'attore deve assumere le spese giudiziarie da lui causate (decreto
del Tribunale federale 5A_1011/2020 del 4 ottobre 2021 consid. 1 con rinvii).
b) È vero
che
in circostanze particolari il giudice può prescindere da una ripartizione delle spese e delle ripetibili secondo la soccombenza e decidere secondo equità (art.
Considerandi
107.
CPC). Ma un riparto secondo equità rappresenta pur sempre
una deroga all'art. 106 cpv. 1 CPC, sicché va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5). Come
detto, in caso di ritiro dell'azione le spese sono di regola a carico dell'attore
(DTF 139 III 360 consid. 3; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione,
n. 28 ad art. 106). Poco importa il momento o il motivo che può avere
indotto quest'ultimo a recedere dalla lite. Tutt'al più la desistenza influisce
sulla tassa di giustizia, da moderare in base agli atti di procedura compiuti
(art. 21 LTG), e sull'indennità per ripetibili (art. 13 cpv. 2 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). La sola circostanza che si
tratti di una causa del diritto di famiglia ancora non giustifica invece, contrariamente
all'opinione del Pretore aggiunto, che in
caso di ritiro dell'azione si deroghi al principio della soccombenza (I
CCA, sentenza inc. 11.2015.86 del 12
settembre 2017 consid. 5 con rinvio).
c) Alla
luce di quanto precede la desistenza di CO 1 comporta l'obbligo di assumere il
pagamento delle spese processuali. Se non che, all'udienza del 18 ottobre 2021 le
parti si sono accordate per “demandare l'ascolto di I__________ al fine di
determinare la sua volontà, con spese a carico delle parti in ragione di un
mezzo ciascuno”. Tale intesa poteva riferirsi solo, in ogni modo, alle spese
dell'ascolto e non a quelle dell'intera procedura, ove appena si pensi che
l'accordo, verbalizzato dal Pretore aggiunto come “transazione”, non poneva
fine alla lite. In tali circostanze nel ripartire tutti gli oneri processuali a
metà il Pretore aggiunto ha trasceso l'ampio margine di apprezzamento che gli
compete. Ne segue, in definitiva, che l'attore deve assumere l'intero ammontare
della tassa di giustizia e la metà dei costi per l'ascolto della figlia. Il
reclamo della convenuta merita accoglimento entro tali limiti.
6.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero
la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In concreto si
giustifica tuttavia di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, le
parti non essendo all'origine della decisione impugnata. Quanto
all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la reclamante non l'ha richiesta (come
non l'ha chiesta in prima sede) né tanto meno ha reso verosimile di aver dovuto
sostenere costi rilevanti ai fini del processo. Non soccorrono dunque i
presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo.
7.
Per quanto riguarda
i rimedi esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse non
raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.–
sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio impugnato è
così riformato:
Le spese processuali di complessivi
fr. 1600.– (compresi i costi per l'ascolto della figlia, di fr. 780.–) sono
poste per fr. 1210.– a carico di CO 1 e per i rimanenti fr. 390.– a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili né indennità d'inconvenienza.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).