11.2021.172
Divorzio: provvedimenti cautelari a modifica di un assetto a tutela dell'unione coniugale
22 febbraio 2023Italiano24 min
illustrata nella sentenza del 24 dicembre 2020 con cui questa Camera ha parzialmente
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.172
Lugano
22 febbraio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2021.44 (divorzio: provvedimenti
cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 maggio 2021 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 20 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 9 dicembre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente
illustrata nella sentenza del 24 dicembre 2020 con cui questa Camera ha parzialmente
accolto un appello presentato da AO 1 (1969) e un appello presentato da AP 1
(1959) contro la sentenza emanata il 4 marzo 2020 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord a protezione dell'unione coniugale (inc. 11.2020.21
e 11.2020.22). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che in tale ambito
il marito è stato condannato a versare alla moglie un contributo alimentare di
fr. 7915.– mensili dal settembre del 2018 fino al dicembre del 2019 e di fr.
7980.– dal gennaio del 2020 in poi.
B. Nel frattempo, il 24 settembre 2020, AP 1 ha
promosso azione di divorzio (senza
motivazione) davanti al medesimo Pretore, offrendo un contributo alimentare per
la moglie di fr. 3200.– mensili soltanto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Il
procedimento è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2020.39). Motivata la
petizione il 18 maggio 2021, quello stesso giorno AP 1 ha poi chiesto di
ridurre in via cautelare il contributo di mantenimento per la moglie a fr.
3200.– mensili dal 1° agosto 2021. Al contraddittorio cautelare del 6 luglio
2021 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, postulando una
provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del
gratuito patrocinio. Replicando e duplicando oralmente, le parti hanno
riaffermato le loro domande ed entrambe hanno notificato prove. AP 1 è stato
posto al beneficio del pensionamento
anticipato a decorrere dal 31 luglio 2021.
C. L'istruttoria del procedimento
cautelare si è chiusa il 20 ottobre 2021 e alla discussione finale le
parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del
30 novembre 2021 AP 1 ha adeguato la pretesa riduzione del contributo
alimentare a fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2021 al 28 febbraio 2022,
instando per la completa soppressione del contributo dal 1° marzo 2022. In un allegato del 29
novembre 2021 AO 1 ha proposto
una volta ancora di respingere l'istanza.
D. Statuendo con decreto cautelare del 9
dicembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, ponendo le spese
processuali di fr. 900.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr.
1800.– per ripetibili. Contestualmente egli ha respinto la richiesta di provvigione ad litem
presentata da AO 1,
rifiutando a quest'ultima anche il beneficio del gratuito
patrocinio.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è
insorto a questa Camera con un appello del 20 dicembre 2021 nel quale chiede che
il decreto cautelare impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua
istanza. Con osservazioni del 10 gennaio 2022 AO 1 conclude per la reiezione
dell'appello o, in subordine, per il rinvio degli atti al Pretore “affinché le
impartisca un termine per esprimersi sui nuovi fatti e mezzi di prova
presentati dal marito nelle conclusioni”. Mediante replica e duplica spontanea del 24 gennaio e 2 febbraio
2022 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I decreti cautelari emanati
in una causa di divorzio (art. 276
CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono
impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314
cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,
l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale
presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in
discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
il decreto cautelare impugnato è stato recapitato al patrocinatore dell'istante
il 10 dicembre 2021 (tracciamento
dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 20 dicembre 2021 (timbro postale sulla busta
d'invio), ultimo giorno utile,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Alle
sue osservazioni all'appello AO
1.
acclude una “visura storica per soggetto” del
7.
gennaio 2022 sulla situazione dei suoi immobili a __________ (__________; doc.
4), uno scambio
di posta elettronica
intercorso fra il 20 e il 21 luglio 2013 tra il marito e la ‟__________ˮ
relativo alla vendita di tali fondi (doc. 5), copia di due rogiti del 29 luglio
2013.
inerenti alla vendita dei medesimi (doc. 6 e 7) e i documenti allegati a
una sua istanza di provvisione ad litem formulata nel merito (inc. CA.2021.60;
doc. 8). Con l'allegato spontaneo del 24 gennaio 2022 il marito esibisce avvisi
di addebito alla __________ SA per fr. 211 000.– del 22 dicembre 2012, del 16 dicembre 2013, del 20 e 21
novembre 2017 (plico doc. A), così come una dichiarazione del 24 gennaio
2021.
della Banca __________ in merito ai movimenti sul conto a lui intestato
(doc. B). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello
solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto, nella misura
in cui si riferiscono a circostanze precedenti il 30 novembre 2021
(introduzione dei memoriali conclusivi), i documenti in questione non sono quindi
ricevibili.
3.
Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che nel quadro di
misure provvisionali in pendenza di divorzio il giudice accerta i fatti
d'ufficio in applicazione del principio inquisitorio “limitato”, ma che incombe
pur sempre alle parti allegare e sostanziare, per quanto possibile, le
circostanze loro note. Egli ha rilevato altresì che, dandosi le condizioni per modificare
un precedente assetto, il nuovo contributo di mantenimento andrebbe
determinato applicando il metodo “a due fasi” stabilito dal
Tribunale federale. A mente sua, tuttavia, l'applicazione di tale metodo “non può
prescindere dall'allegazione di tutti i parametri necessari, tra i quali vi è
anche quello del fabbisogno del coniuge debitore, in casu del marito”. Se non che, egli
ha proseguito,
l'istante non ha quantificato il proprio fabbisogno dopo il
pensionamento, limitandosi a sostenere che egli dovrà ‟adeguare
notevolmente il proprio dispendioˮ, stimandolo in modo sommario (e solo irritualmente,
nel memoriale conclusivo) in “poco oltre”
fr. 10 000.– mensili. Nelle
condizioni descritte il Pretore ha respinto
l'istanza cautelare già per ragioni d'ordine.
Abbondanzialmente
il Pretore ha rilevato che l'istante sapeva da tempo come a 62 anni egli sarebbe
stato posto al beneficio del pensionamento anticipato, tant'è che nella
procedura a tutela dell'unione coniugale aveva chiesto di limitare – invano – il
contributo alimentare per la moglie al 31 luglio 2021. E siccome egli non ha più
riproposto tale richiesta in appello, secondo il Pretore la circostanza non può
ritenersi nuova, “essendo appunto stata tematizzata” nella precedente procedura
e “di fatto decisa con la sentenza 4 marzo 2020”. Per di più, stando al
Pretore, anche la situazione finanziaria del marito non risulta notevolmente
mutata. Il primo giudice ha accertato sì che il reddito di lui ha subìto una notevole
flessione, passando da fr. 25 000.– a fr. 10 340.– mensili, ma ha constatato che AP 1 possiede risparmi per
oltre fr. 500
000.–, come
pure immobili a __________ e a __________. In
simili
circostanze, visto che la moglie dispone unicamente di fr. 35 000.– (onde una manifesta
sproporzione tra le situazioni economiche dei coniugi), il Pretore ha reputato infondata
l'istanza cautelare anche da questo profilo.
4.
Il
decreto cautelare impugnato,
come si è appena visto, poggia su tre
motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da
sé sola per definire l'esito della causa. In tal caso, un ricorrente deve
confrontarsi con tutte quante le motivazioni, sotto pena di inammissibilità del
ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le
critiche volte contro ogni singola motivazione risultano fondate (DTF 142 III
368.
consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.91
del 21 luglio 2022 consid. 3c). Premesso ciò, riguardo alla prima motivazione
del Pretore l'appellante contesta la carente allegazione del proprio fabbisogno
minimo, ricordando di avere precisato nell'istanza che tale fabbisogno rimaneva
quello di fr. 12 400.– mensili stabilito nella procedura a tutela dell'unione
coniugale, importo finanche ripreso senza contesta-zioni dalla moglie nelle sue
osservazioni. Egli non disconosce che il principio inquisitorio “limitato” non
permette di rimediare a insufficienze di allegazione, ma fa valere che grazie
al richiamo degli atti il Pretore aveva a disposizione tutta la documentazione
allegata ai fascicoli processuali riguardanti le parti (merito e misure
protettrici), sicché poteva “svolgere i calcoli relativi e conseguenti alla
modifica”. Per di più, egli soggiunge, denota parzialità il fatto che il primo
giudice non abbia desunto dagli incarti richiamati i dati sul suo fabbisogno minimo
mentre, senza nemmeno essere sollecitato dalla moglie, ha “ripescato da quei
medesimi incarti i dati relativi ai risparmi da lui effettuati in costanza di
matrimonio”. A suo parere, in assenza di dati sufficienti sul suo fabbisogno il
Pretore avrebbe dovuto invitarlo, se mai, a presentare una distinta, “come
avviene davanti ad altre Preture”.
a) Nell'istanza
cautelare AP 1 aveva indicato il proprio fabbisogno minimo di fr. 12 400.– mensili, come il Pretore
aveva accertato nella procedura a tutela dell'unione coniugale, rinviando per
la documentazione al doc. Q di quel fascicolo (inc. SO.2018.374), non senza sottolineare
che “dopo il proprio pensionamento [egli] dovrà adeguare notevolmente il
proprio dispendio non più sostenibile con la rendita pensionistica di cui
disporrà” (pag. 5 in alto). Al contraddittorio del 6 luglio 2021 egli ha ripetuto
che il contributo alimentare cautelare “va certamente ridefinito in
considerazione solo della riduzione del suo reddito dal 1° agosto 2021 e del
reddito ipotetico e forse attuale della moglie”, affermando che “qualora la
moglie pretendesse un ricalcolo dei fabbisogni, incombe alla stessa promuovere
la richiesta e relativa istruttoria” (verbale pag. 2 a metà). Nel memoriale
conclusivo, per finire, egli ha stimato il proprio fabbisogno minimo dopo il
pensionamento in “poco oltre fr. 10 000.– mensili”, rinviando per quanto concerne le singole poste
all'elenco del plico doc. EE nell'incarto di divorzio DM.2020.139 (pag. 11).
b) Ora,
che l'istante non abbia indicato con precisione il proprio fabbisogno minimo
dopo il pensionamento è vero, l'importo invocato nel memoriale conclusivo (“poco
oltre fr. 10 000.– mensili”) essendo
di per sé approssimativo. Resta il fatto che AP 1 è stato posto al beneficio
del pensionamento anticipato solo durante l'istruttoria e che il suo nuovo
fabbisogno minimo non poteva essere specificato sin dall'inizio, come opina il
Pretore (che lo ha ritenuto tardivo). Nel memoriale conclusivo, poi, egli ha indicato
quel fabbisogno in “poco oltre fr. 10 000.– mensili”, rinunciando ai fr. 12 400.– mensili iniziali
con rinvio alla distinta del citato plico di giustificativi doc. EE nell'incarto
di divorzio. La convenuta e il Pretore disponevano così delle informazioni necessarie
per stralciare dal fabbisogno minimo dell'istante le poste da ridurre (o da
togliere) dopo il pensionamento anticipato. Non che tale quantificazione del
fabbisogno minimo sia esemplare, tanto meno da parte di un patrocinatore
professionista. Resta il fatto che in qualche modo l'istante ha adempiuto l'onere
di allegazione che gli incombeva.
c) Un'altra
questione è sapere se il fabbisogno minimo di “poco oltre fr. 10 000.– mensili” si giustificasse
dopo il pensionamento. Ciò dipendeva anche dalle puntuali contestazioni della
moglie, dovendosi applicare per il calcolo del contributo alimentare il nuovo
metodo a “due fasi”. E in ossequio a tale metodo il fabbisogno dell'attore
andava definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza, composto
in primo luogo del cosiddetto “importo base mensile”, al quale andavano
aggiunti ‒ in particolare ‒ una pigione adeguata o le spese
connesse all'immobile (se il coniuge abita in casa propria), il premio della
cassa malati obbligatoria e le eventuali spese correnti indispensabili. Si
sarebbero potuti aggiungere così – per esempio – i costi effettivi
dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), i premi di assicurazioni
non obbligatorie (come la complementare contro le malattie e l'assicurazione
dell'economia domestica, quella contro la responsabilità civile e quella sulla
vita), le imposte, un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di
comunicazione e il rimborso di eventuali debiti contratti durante la comunione
domestica, mentre rimanevano escluse le spese voluttuarie o per diporto, come
viaggi, vacanze, tempo libero e così via (cosiddetto fabbisogno minimo
“allargato” o “del diritto civile”; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48
del 1° settembre 2022 consid. 4a). L'opinione del Pretore, secondo cui
l'attore non ha determinato per nulla il proprio fabbisogno minimo dopo il
pensionamento, non può in ogni modo essere condivisa.
5.
In merito al secondo motivo per cui il
Pretore ha respinto l'istanza cautelare, ovvero il fatto che l'interessato
sapeva da tempo che a 62 anni egli sarebbe stato posto al beneficio del
pensionamento anticipato, tant'è che nella procedura a tutela dell'unione
coniugale aveva chiesto di limitare – invano – il contributo alimentare per la
moglie al 31 luglio 2021, AP 1 sostiene che in
realtà il suo prepensionamento del 31 luglio 2021 costituisce un fatto nuovo. Egli
adduce che, sebbene prevedibile, la circostanza non è stata “tematizzata” nella
procedura a tutela dell'unione coniugale, tant'è che egli non ha mai preteso
una definizione dei contributi alimentari per la moglie dopo il 1° agosto
2021.
A quel momento, inoltre, il fatto non era affatto certo, poiché la
rendita che egli avrebbe percepito non era “conosciuta” e nemmeno era
“scontata” la cessazione di una qualsiasi attività lucrativa da parte sua, la
banca potendo ancora chiedergli di continuare a prestare servizio.
a) I
criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale per opera
del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Al proposito
basti ricordare che quel giudice modifica o sopprime tali misure solo ove
occorra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e
rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando
previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano
avverate o si siano avverate solo in parte o
qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere
circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF
143.
III 619 consid. 3.1, 141 III 378 consid. 3.3.1).
Un
fatto è nuovo se non è stato preso in considerazione per la determinazione del
contributo alimentare nella precedente sentenza. Determinante non è la sua
prevedibilità, bensì la circostanza che il contributo sia stato definito
tenendo conto o non tenendo conto di quel fatto (sentenza del Tribunale
federale 5A_378/2021 del 7 settembre 2022 consid. 3 con richiamo a DTF 141 III 376 e 138 III 289 consid. 11.1.1). Tutt'al
più si presume che un contributo di mantenimento sia stato determinato in
funzione di eventi futuri già certi o altamente probabili al momento della
pattuizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.36 del 21 giugno 2021 consid. 5).
Se ciò è il caso, l'autorità di forza giudicata relativa di cui beneficia una
decisione a tutela dell'unione coniugale – come un decreto cautelare in una
causa di divorzio (DTF 127 III 498 consid. 3, confermato in DTF 141 III 381
consid. 3.4), al quale essa si apparenta (DTF 137 III 477 consid. 4.1) – osta a
una modifica. Una modifica è esclusa pertanto, in sintesi, se è chiesta sulla
base degli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato il giudizio
di cui è postulata la modifica. Se dinanzi a tale autorità una parte non ha
recato allegazioni pertinenti, non ha offerto determinate prove o ha commesso
errori di procedura, quella parte non può poi rimettere in discussione il
giudizio mediante un'istanza di modifica (I CCA, sentenza inc. 11.2021.118
del 30 settembre 2021 consid. 4 con riferimento).
b) A
mente del Pretore
nell'ambito
delle misure a protezione dell'unione coniugale AP 1 aveva già prospettato il proprio pensionamento
dal 31 luglio 2021, ove
appena si pensi che egli aveva chiesto di sopprimere il contributo alimentare
per la moglie sulla base di tale evento da quella data (istanza del 2 maggio
2018, pag. 3 n. 2 e pag. 12 seg.) o, quanto meno, di ridurlo a fr. 2000.– mensili (memoriale conclusivo del 3
febbraio 2020, pag. 27). La domanda era stata avversata dalla moglie, secondo
cui il marito non aveva suffragato la verosimiglianza delle allegazioni
(osservazioni del 29 maggio 2018, pag. 10; memoriale conclusivo del 3 febbraio
2020, pag. 19). Resta il fatto che per finire il Pretore non ha limitato il
contributo alimentare nel tempo, né ha accennato al pensionamento anticipato
del marito. Per determinare il contributo
di mantenimento in favore della moglie egli si è dipartito unicamente dal
reddito di oltre fr. 25 000.– mensili ordinariamente percepito da AP
1, senza alcun accenno al futuro evento.
c) Non
si trascura che ‒ come detto ‒ un contributo alimentare si presume
determinato tenendo conto di circostanze future già certe o altamente
prevedibili. Nulla rende verosimile tuttavia che in concreto il giudice della
tutela dell'unione coniugale abbia apprezzato redditi futuri formulando una
prognosi sulla situazione economica dell'interessato dopo il pensionamento,
anche perché a quel momento difettavano elementi concreti relativi a un prossimo
mutamento di circostanze. E una fattispecie futura, incerta e ipotetica non può
essere considerata nel calcolo di un contributo alimentare, men che meno nel
caso in esame, se si pensa che l'orizzonte temporale allegato dal marito era
lungi dall'apparire verosimile. Non potendosi formulare una prognosi con
sufficiente certezza, quand'anche il marito avesse appellato la decisione a
tutela dell'unione coniugale anche su questo punto, il pensionamento a 62 anni
(con conseguente riduzione del contributo alimentare) non poteva con ogni
verosimiglianza essere preso in considerazione. Né l'azione di modifica
promossa dal marito tendeva a rimettere in discussione il contributo alimentare
per la moglie fino al 31 luglio 2021. In circostanze siffatte non si può dunque
ritenere che l'istante avesse già fatto valere nella protezione dell'unione
coniugale quanto egli adduce nell'attuale procedimento cautelare di divorzio.
6.
Per
quel che è della terza motivazione recata dal Pretore, ovvero l'esistenza di
sostanza tale da permettere la marito di far fronte all'obbligo contributivo, AP
1.
non contesta
che nel 2019 il suo patrimonio ammontasse a fr. 538 000.–, di cui fr. 20 000.– per ‟veicoli,
mobilio e suppellettiliˮ, ma sostiene trattarsi di sostanza pervenutagli
in eredità dalla madre nel 2014 e non di risparmi accumulati durante il
matrimonio, mentre gli immobili di __________ e di __________, in parziale proprietà
comune con le sorelle e con un valore di stima di complessivo fr. 15 000.–, derivano anch'essi
da un'eredità. A suo avviso, tale patrimonio non può dunque essere intaccato
per mantenere la moglie, anche perché tra i coniugi vige la separazione dei
beni. Per di più, egli soggiunge, tale sostanza è destinata a consumarsi in
breve tempo, visto che con l'attuale reddito di fr. 10 340.– mensili egli deve
far fronte al proprio fabbisogno minimo di
fr. 12 000.– mensili e al contributo alimentare
di fr. 7980.–
mensili. L'appellante rimprovera poi al primo giudice di non avere esaminato se
fossero dati i presupposti per un consumo della sostanza già in via cautelare, ove
si pensi che la moglie vanta aspettative ereditarie ed è comproprietaria di
immobili a __________ stimati in almeno € 770 000.–. Egli ritiene in definitiva
che, prima di imporgli un uso della sostanza, il Pretore avrebbe dovuto appurare
se la moglie ha diritto a un contributo alimentare.
a) Quando
è chiamato a fissare contributi di mantenimento il giudice si fonda – per
principio – sul reddito effettivo conseguito dai coniugi. Se i redditi
effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della famiglia, egli può
imputare all'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un reddito ipotetico,
sempre che ciò sia fattibile. Al reddito da attività lucrativa si aggiunge il
reddito della sostanza. Se anche tale reddito non basta, il giudice può
imputare al titolare della sostanza non debitamente messa a frutto un reddito
ipotetico. Ove i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o
ipotetici) bastino per il sostentamento, poco importa in genere l'ammontare
della sostanza. Qualora invece i redditi siano insufficienti, il mantenimento
va assicurato anche dalla sostanza, beni propri compresi. Ciò vale tanto in
sede cautelare quanto ai fini del merito (DTF 147 III 395 consid. 6.1.1).
Secondo la funzione e la composizione della sostanza delle parti, pertanto, un
debitore alimentare può essere tenuto – come il beneficiario – a erodere il proprio
patrimonio. Se tale patrimonio è stato accumulato a scopo di previdenza per la
vecchiaia, l'uso del medesimo si giustifica in specie per garantire il
mantenimento delle parti dopo il pensionamento. Il consumo di patrimonio non si
giustifica invece – di regola – qualora si tratti di sostanza non agevolmente
realizzabile, di beni ricevuti per successione o di attivi investiti nell'alloggio
coniugale (DTF 147 III 396 consid, 6.1.3 e 6.1.4 con rinvii; in materia di
protezione dell'unione coniugale, più recentemente: sentenza del Tribunale
federale 5A_399/2022 del 17 ottobre 2022 consid. 2.1.1; v. anche RtiD
I-2017 pag. 619 consid. 9b, II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I
CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020, consid. 8b).
Valutare se e in quale misura possa concretamente
pretendersi dal debitore alimentare che attinga alla propria sostanza per
assicurare il mantenimento corrente del coniuge è una questione da apprezzare
in base alle circostanze del caso specifico. Significativi sono il tenore di
vita anteriore, che può anche essere ridotto, l'entità della sostanza e la
durata del periodo sull'arco del quale occorre far capo al patrimonio (cfr.
sentenza del Tribunale federale 5A_211/2021 del 29 giugno 2021 consid. 5.3.1 con
rinvii). In tal caso si deve rispettare però la parità di trattamento, nel
senso che non si può imporre a un coniuge di far capo alla propria sostanza se
non si esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest' ultimo sia sprovvisto di sostanza (DTF 147 III 395
consid. 6.1.2 con vari riferimenti; RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9c,
II-2013 pag. 789 consid. 4; da ultimo: I CCA
sentenza inc. 11.2016.135 del 17 settembre 2018 consid. 14).
b) In
concreto è pacifico che la famiglia non attingeva alla sostanza durante la vita
in comune e che per stabilire il contributo di mantenimento in favore di AO 1
il giudice delle misure protettrici non ha preso in considerazione la sostanza.
Ora, il Pretore ha sostanzialmente imposto al marito di intaccare il proprio
capitale per continuare a versare il contributo alimentare per la moglie, ma senza
verificarne la composizione e limitandosi a una generica allegazione del marito
estrapolata da un allegato presentato in sede di misure protettrici. A parte
ciò, come si è visto, un consumo della sostanza è prospettabile solo a
determinate condizioni, e segnatamente in caso di ammanco nel bilancio
familiare. Così, dandosi una modifica duratura e rilevante delle circostanze,
come per altro ha accertato il Pretore alla luce della riduzione del reddito
del marito da fr. 25 000.–
mensili a fr. 10 340.–
mensili (decreto impugnato, pag. 5 consid. 11), il giudice non può
semplicemente imporre all'istante di erodere il proprio capitale per continuare
a versare il contributo alimentare fissato in precedenza, ma deve ridefinire il nuovo contributo di mantenimento dopo avere
aggiornato gli elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e
che risultano litigiosi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.143 del
29.
dicembre 2021 consid. 4). Solo se le risorse risultano insufficienti il mantenimento va assicurato anche dalla sostanza, nel qual caso il debitore alimentare ha il diritto di
conservare solo l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il
diritto esecutivo (DTF 147 III 281 consid. 7.2 144 III 505 consid. 6.4; I CCA,
sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022
consid. 9a con rinvio). Anche su
questo punto il Pretore non poteva respingere l'istanza con la semplice motivazione
in base alla quale l'stante possiede sostanza per fr. 500 000.‒.
7.
Visto
quanto precede, nessuna delle tre motivazioni addotte dal Pretore per
respingere l'istanza di modifica di AP 1 resiste alla critica. In accoglimento
dell'appello, che è di per sé un rimedio giuridico riformatorio, questa Camera potrebbe
quindi giudicare essa medesima, l'istruttoria essendo completa (art. 318 cpv. 1
lett. b CPC). Si tratterebbe nondimeno di statuire per la prima volta sull'azione
di modifica, che il Pretore non ha esaminato in primo luogo perché mancava a
suo avviso una pretesa quantificata, in secondo luogo perché il pensionamento
anticipato era già stato considerato a tutela dell'unione coniugale e in terzo
luogo perché l'istante possiede una cospicua sostanza. Ciò significherebbe
sottrarre alle parti un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo
non solo nell'accertamento dei fatti, ma anche nell'applicazione del diritto, giacché
contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari un ricorrente può
censurare davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF; DTF 138 III 555). Nelle condizioni illustrate non
rimane in definitiva che annullare il decreto cautelare impugnato e rinviare
gli atti al Pretore a norma dell'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC perché
statuisca nel senso dei considerandi, dopo avere conferito alle parti la
possibilità di esprimersi sul fabbisogno minimo dell'istante dopo il
pensionamento anticipato.
8.
Le spese della decisione
odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
ottiene l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al
Pretore per nuovo giudizio, ma non la riforma della sentenza postulata nel
merito. AO 1 ha proposto, da parte sua, di respingere l'appello e solo in
subordine ha proposto il rinvio degli atti al Pretore. Si giustifica così di
suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili, non
potendosi pronosticare quale sarà l'esito della nuova decisione che emanerà il
Pretore (analogamente: DTF 139 III 351 consid. 6). La tassa di giustizia va adeguatamente ridotta,
l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Sulle
spese e le ripetibili di primo grado il Pretore giudicherà al momento in cui
emanerà la nuova decisione.
9.
Quanto ai rimedi esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di
un decreto cautela-re, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far
valere ‒ come detto (sopra, consid. 7) ‒ soltanto la violazione di
diritti costituzionali.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti
sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio dopo avere conferito alle parti la
possibilità di esprimersi in conformità ai considerandi.
2. Le
spese processuali, ridotte a fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).