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Decisione

11.2021.172

Divorzio: provvedimenti cautelari a modifica di un assetto a tutela dell'unione coniugale

22 febbraio 2023Italiano24 min

illustrata nella sentenza del 24 dicembre 2020 con cui questa Camera ha parzialmente

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.172

Lugano

22 febbraio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente per statuire nella causa CA.2021.44 (divorzio: provvedimenti

cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 maggio 2021 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 20 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 9 dicembre 2021;

Ritenuto

in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente

illustrata nella sentenza del 24 dicembre 2020 con cui questa Camera ha parzialmente

accolto un appello presentato da AO 1 (1969) e un appello presentato da AP 1

(1959) contro la sentenza emanata il 4 marzo 2020 dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Nord a protezione dell'unione coniugale (inc. 11.2020.21

e 11.2020.22). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che in tale ambito

il marito è stato condannato a versare alla moglie un contributo alimentare di

fr. 7915.– mensili dal settembre del 2018 fino al dicembre del 2019 e di fr.

7980.– dal gennaio del 2020 in poi.

B. Nel frattempo, il 24 settembre 2020, AP 1 ha

promosso azione di divorzio (senza

motivazione) davanti al medesimo Pretore, offrendo un contributo alimentare per

la moglie di fr. 3200.– mensili soltanto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Il

procedimento è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2020.39). Motivata la

petizione il 18 maggio 2021, quello stesso giorno AP 1 ha poi chiesto di

ridurre in via cautelare il contributo di mantenimento per la moglie a fr.

3200.– mensili dal 1° agosto 2021. Al contraddittorio cautelare del 6 luglio

2021 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza, postulando una

provvigione ad litem di fr. 5000.– o, in subordine, il beneficio del

gratuito patrocinio. Replicando e duplicando oralmente, le parti hanno

riaffermato le loro domande ed entrambe hanno notificato prove. AP 1 è stato

posto al beneficio del pensionamento

anticipato a decorrere dal 31 luglio 2021.

C. L'istruttoria del procedimento

cautelare si è chiusa il 20 ottobre 2021 e alla discussione finale le

parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del

30 novembre 2021 AP 1 ha adeguato la pretesa riduzione del contributo

alimentare a fr. 3500.– mensili dal 1° agosto 2021 al 28 febbraio 2022,

instando per la completa soppressione del contributo dal 1° mar­zo 2022. In un allegato del 29

novembre 2021 AO 1 ha proposto

una volta ancora di respingere l'istanza.

D. Statuendo con decreto cautelare del 9

dicembre 2021, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, ponendo le spese

processuali di fr. 900.– a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr.

1800.– per ripetibili. Contestualmente egli ha respinto la richiesta di provvigione ad litem

presentata da AO 1,

rifiutando a quest'ultima anche il beneficio del gratuito

patrocinio.

E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è

insorto a questa Camera con un appello del 20 dicembre 2021 nel quale chiede che

il decreto cautelare impugnato sia riformato nel sen­so di accogliere la sua

istan­za. Con osservazioni del 10 gennaio 2022 AO 1 conclude per la reiezione

dell'appello o, in subordine, per il rinvio degli atti al Pretore “affinché le

impartisca un termine per esprimersi sui nuovi fatti e mezzi di prova

presentati dal marito nelle conclusioni”. Mediante replica e duplica spontanea del 24 gennaio e 2 febbraio

2022 le parti hanno ribadito le rispettive

posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I decreti cautelari emanati

in una causa di divorzio (art. 276

CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono

impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314

cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno,

l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale

presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare in

discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

il decreto cautelare impugnato è stato recapitato al patrocinatore dell'istante

il 10 dicembre 2021 (tracciamento

dell'invio 98.__________, agli atti). Inoltrato il 20 dicembre 2021 (timbro postale sulla busta

d'invio), ultimo giorno utile,

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Alle

sue osservazioni all'appello AO

1.

acclude una “visu­ra storica per soggetto” del

7.

gennaio 2022 sulla situazione dei suoi immobili a __________ (__________; doc.

4), uno scambio

di posta elettronica

intercorso fra il 20 e il 21 luglio 2013 tra il marito e la ‟__________ˮ

relativo alla vendita di tali fondi (doc. 5), copia di due rogiti del 29 luglio

2013.

inerenti alla vendita dei medesimi (doc. 6 e 7) e i documen­ti allegati a

una sua istan­za di provvisione ad litem formulata nel merito (inc. CA.2021.60;

doc. 8). Con l'allegato spontaneo del 24 gennaio 2022 il marito esibisce avvisi

di addebito alla __________ SA per fr. 211 000.– del 22 dicembre 2012, del 16 dicembre 2013, del 20 e 21

novembre 2017 (plico doc. A), così come una dichiarazione del 24 gennaio

2021.

della Banca __________ in merito ai movimenti sul conto a lui intestato

(doc. B). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello

solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile,

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto, nella misura

in cui si riferiscono a circostanze precedenti il 30 novembre 2021

(introduzione dei memoriali conclusivi), i documenti in questione non sono quindi

ricevibili.

3.

Nel

decreto cautelare impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che nel quadro di

misure provvisionali in pendenza di divorzio il giudice accerta i fatti

d'ufficio in applicazione del principio inquisitorio “limitato”, ma che incombe

pur sempre alle parti allegare e sostanzia­re, per quanto possibile, le

circostanze loro note. Egli ha rilevato altresì che, dandosi le condizioni per modificare

un precedente assetto, il nuovo contributo di mantenimento andreb­be

determinato applicando il metodo “a due fasi” stabilito dal

Tribunale federale. A mente sua, tuttavia, l'applicazione di tale metodo “non può

prescindere dall'allegazione di tutti i parametri necessari, tra i quali vi è

anche quello del fabbisogno del coniu­ge debitore, in casu del marito”. Se non che, egli

ha proseguito,

l'istante non ha quantificato il proprio fabbisogno dopo il

pensionamento, limitandosi a sostenere che egli dovrà ‟adeguare

notevolmente il proprio dispendioˮ, stimandolo in modo sommario (e solo irritualmente,

nel memoriale conclusivo) in “poco oltre”

fr. 10 000.– mensili. Nelle

condizioni descritte il Pretore ha respinto

l'istanza cautelare già per ragioni d'ordine.

Abbondanzialmente

il Pretore ha rilevato che l'istante sapeva da tempo come a 62 anni egli sarebbe

stato posto al beneficio del pensionamento anticipato, tant'è che nella

procedura a tutela dell'unione coniugale aveva chiesto di limitare – invano – il

contributo alimentare per la moglie al 31 luglio 2021. E siccome egli non ha più

riproposto tale richiesta in appello, secondo il Pretore la circostanza non può

ritenersi nuova, “essendo appunto stata tematizzata” nella precedente procedura

e “di fatto decisa con la sentenza 4 marzo 2020”. Per di più, stando al

Pretore, anche la situazione finanziaria del marito non risulta notevolmente

mutata. Il primo giudice ha accertato sì che il reddito di lui ha subìto una notevole

flessione, passando da fr. 25 000.– a fr. 10 340.– mensi­li, ma ha constatato che AP 1 possiede risparmi per

oltre fr. 500

000.–, come

pure immobili a __________ e a __________. In

simili

circostan­ze, visto che la moglie dispone unicamente di fr. 35 000.– (onde una manifesta

sproporzione tra le situazioni economiche dei coniugi), il Pretore ha reputato infondata

l'istan­za cautelare anche da questo profilo.

4.

Il

decreto cautelare impugnato,

come si è appena visto, poggia su tre

motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da

sé sola per definire l'esito della causa. In tal caso, un ricorrente deve

confrontarsi con tutte quante le motivazioni, sotto pena di inammissibilità del

ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le

critiche volte contro ogni singola motivazione risultano fondate (DTF 142 III

368.

consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.91

del 21 luglio 2022 consid. 3c). Premesso ciò, riguardo alla prima motivazione

del Pretore l'appellante contesta la carente allegazione del proprio fabbisogno

minimo, ricordando di avere precisato nell'istanza che tale fabbisogno rimaneva

quello di fr. 12 400.– mensili stabilito nella procedura a tutela dell'unione

coniuga­le, importo finanche ripreso senza contesta-zioni dalla moglie nelle sue

osservazioni. Egli non disconosce che il principio inquisitorio “limitato” non

permette di rimediare a insufficienze di allegazio­ne, ma fa valere che grazie

al richiamo degli atti il Pretore aveva a disposizione tutta la documentazione

allegata ai fascicoli processuali riguardanti le parti (merito e misure

protettrici), sicché poteva “svolgere i calcoli relativi e conseguenti alla

modifica”. Per di più, egli soggiunge, denota parzialità il fatto che il primo

giudice non abbia desunto dagli incarti richiamati i dati sul suo fabbisogno minimo

mentre, senza nemmeno essere sollecitato dalla moglie, ha “ripescato da quei

medesimi incarti i dati relativi ai risparmi da lui effettuati in costanza di

matrimonio”. A suo parere, in assenza di dati sufficienti sul suo fabbisogno il

Pretore avrebbe dovuto invitarlo, se mai, a presentare una distinta, “come

avviene davanti ad altre Preture”.

a) Nell'istanza

cautelare AP 1 aveva indicato il proprio fabbisogno minimo di fr. 12 400.– mensili, come il Pretore

aveva accertato nella procedura a tutela dell'unione coniuga­le, rinviando per

la documentazione al doc. Q di quel fascicolo (inc. SO.2018.374), non senza sottolineare

che “dopo il proprio pensionamento [egli] dovrà adeguare notevolmente il

proprio dispendio non più sostenibile con la rendita pensionistica di cui

disporrà” (pag. 5 in alto). Al contraddittorio del 6 luglio 2021 egli ha ripetuto

che il contributo alimentare cautelare “va certamente ridefinito in

considerazione solo della riduzio­ne del suo reddito dal 1° agosto 2021 e del

reddito ipotetico e forse attuale della moglie”, affermando che “qualora la

moglie pretendesse un ricalcolo dei fabbisogni, incom­be alla stessa promuovere

la richiesta e relativa istruttoria” (verbale pag. 2 a metà). Nel memoriale

conclusivo, per finire, egli ha stimato il proprio fabbisogno minimo dopo il

pensionamento in “poco oltre fr. 10 000.– mensili”, rinviando per quan­to concerne le singole poste

all'elenco del plico doc. EE nel­l'incarto di divorzio DM.2020.139 (pag. 11).

b) Ora,

che l'istante non abbia indicato con precisione il proprio fabbisogno minimo

dopo il pensionamento è vero, l'importo invocato nel memoriale conclusivo (“poco

oltre fr. 10 000.– mensili”) essendo

di per sé approssimativo. Resta il fatto che AP 1 è stato posto al beneficio

del pensionamento anticipato solo durante l'istruttoria e che il suo nuovo

fabbisogno minimo non poteva essere specificato sin dall'inizio, co­me opina il

Pretore (che lo ha ritenuto tardivo). Nel memoriale conclusivo, poi, egli ha indicato

quel fabbisogno in “poco oltre fr. 10 000.– mensili”, rinunciando ai fr. 12 400.– mensili iniziali

con rinvio alla distinta del citato plico di giustificativi doc. EE nel­l'incarto

di divorzio. La convenuta e il Pretore disponevano così delle informazioni necessarie

per stralciare dal fabbisogno minimo dell'istante le poste da ridurre (o da

togliere) dopo il pensionamento anticipato. Non che tale quantificazione del

fabbisogno minimo sia esemplare, tanto meno da parte di un patrocinatore

professionista. Resta il fatto che in qualche modo l'istante ha adempiuto l'onere

di allegazione che gli incombeva.

c) Un'altra

questione è sapere se il fabbisogno minimo di “poco oltre fr. 10 000.– mensili” si giustificasse

dopo il pensionamento. Ciò dipendeva anche dalle puntuali contestazioni della

moglie, dovendosi applicare per il calcolo del contributo alimentare il nuovo

metodo a “due fasi”. E in ossequio a tale metodo il fabbisogno dell'attore

andava definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza, composto

in primo luogo del cosiddetto “importo base mensile”, al qua­le andavano

aggiunti ‒ in particolare ‒ una pigione adeguata o le spese

connesse all'immobile (se il coniuge abita in casa propria), il premio della

cassa malati obbligatoria e le eventuali spese correnti indispensabili. Si

sarebbero potuti aggiungere così – per esempio – i costi effettivi

dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), i premi di assicurazioni

non obbligatorie (come la complementare contro le malattie e l'assicurazione

dell'economia domestica, quella contro la responsabilità civile e quella sulla

vita), le imposte, un'indennità forfettaria per spese di telefonia e di

comunicazione e il rimborso di eventuali debiti contratti durante la comunione

domestica, mentre rimanevano escluse le spese voluttuarie o per diporto, come

viaggi, vacanze, tempo libero e così via (cosiddetto fabbisogno minimo

“allargato” o “del diritto civile”; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48

del 1° settembre 2022 consid. 4a). L'opinione del Pretore, secondo cui

l'attore non ha determinato per nulla il proprio fabbisogno minimo dopo il

pensionamento, non può in ogni modo essere condivisa.

5.

In merito al secondo motivo per cui il

Pretore ha respinto l'istan­za cautelare, ovvero il fatto che l'interessato

sapeva da tempo che a 62 anni egli sarebbe stato posto al beneficio del

pensionamen­to anticipato, tant'è che nella procedura a tutela dell'unione

coniugale aveva chiesto di limitare – invano – il contributo alimentare per la

moglie al 31 luglio 2021, AP 1 sostiene che in

realtà il suo prepensionamento del 31 luglio 2021 costituisce un fatto nuovo. Egli

adduce che, sebbene prevedibile, la circostanza non è stata “tematizzata” nella

procedura a tutela del­l'unione coniugale, tant'è che egli non ha mai preteso

una definizione dei contributi alimentari per la moglie dopo il 1° agosto

2021.

A quel momento, inoltre, il fatto non era affatto certo, poiché la

rendita che egli avrebbe percepito non era “conosciuta” e nemmeno era

“scontata” la cessazione di una qualsiasi attività lucrativa da parte sua, la

banca potendo ancora chiedergli di continuare a prestare servizio.

a) I

criteri per la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale per opera

del giudice del divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Al proposito

basti ricordare che quel giudi­ce modifica o sopprime tali misure solo ove

occorra. Ciò è il caso quando siano mutate in maniera relativamente duratura e

rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando

previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano

avverate o si siano avverate solo in parte o

qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere

circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF

143.

III 619 consid. 3.1, 141 III 378 consid. 3.3.1).

Un

fatto è nuovo se non è stato preso in considerazione per la determinazione del

contributo alimentare nella precedente sentenza. Determinante non è la sua

prevedibilità, bensì la circostanza che il contributo sia stato definito

tenendo conto o non tenendo conto di quel fatto (sentenza del Tribunale

federale 5A_378/2021 del 7 settembre 2022 consid. 3 con richiamo a DTF 141 III 376 e 138 III 289 consid. 11.1.1). Tutt'al

più si presume che un contributo di mantenimento sia stato determinato in

funzione di eventi futuri già certi o altamente probabili al momento della

pattuizione (I CCA, sentenza inc. 11.2020.36 del 21 giugno 2021 consid. 5).

Se ciò è il caso, l'autorità di forza giudicata relativa di cui beneficia una

decisione a tutela dell'unio­ne coniugale – come un decreto cautelare in una

causa di divorzio (DTF 127 III 498 consid. 3, confermato in DTF 141 III 381

consid. 3.4), al quale essa si apparenta (DTF 137 III 477 consid. 4.1) – osta a

una modifica. Una modifica è esclusa pertanto, in sintesi, se è chiesta sulla

base degli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato il giudizio

di cui è postulata la modifica. Se dinanzi a tale autorità una parte non ha

reca­to allegazioni pertinenti, non ha offerto determinate pro­ve o ha commesso

errori di procedura, quella parte non può poi rimettere in discussione il

giudizio mediante un'istan­za di modifica (I CCA, sentenza inc. 11.2021.118

del 30 settembre 2021 consid. 4 con riferimen­to).

b) A

mente del Pretore

nell'ambito

delle misure a protezione dell'unione coniugale AP 1 aveva già prospettato il proprio pensionamento

dal 31 luglio 2021, ove

appena si pensi che egli aveva chiesto di sopprimere il contributo alimentare

per la moglie sulla base di tale evento da quella data (istanza del 2 maggio

2018, pag. 3 n. 2 e pag. 12 seg.) o, quanto meno, di ridurlo a fr. 2000.– mensili (memoriale conclusivo del 3

febbraio 2020, pag. 27). La domanda era stata avversata dalla moglie, secondo

cui il marito non aveva suffragato la verosimiglianza delle allegazioni

(osservazioni del 29 maggio 2018, pag. 10; memoriale conclusivo del 3 febbraio

2020, pag. 19). Resta il fatto che per finire il Pretore non ha limitato il

contributo alimentare nel tempo, né ha accennato al pensionamento anticipato

del marito. Per determinare il contributo

di mantenimento in favore della moglie egli si è dipartito unicamente dal

reddito di oltre fr. 25 000.– mensili ordinariamente percepito da AP

1, senza alcun accenno al futuro evento.

c) Non

si trascura che ‒ come detto ‒ un contributo alimentare si presume

determinato tenendo conto di circostanze future già certe o altamente

prevedibili. Nulla rende verosimile tuttavia che in concreto il giudice della

tutela dell'unione coniuga­le abbia apprezzato redditi futuri formulando una

prognosi sulla situazio­ne economica dell'interessato dopo il pensionamento,

anche perché a quel momento difettavano elementi concreti relativi a un prossimo

mutamento di circostanze. E una fattispecie futura, incerta e ipotetica non può

essere considerata nel calcolo di un contributo alimentare, men che meno nel

caso in esame, se si pensa che l'orizzonte temporale allegato dal marito era

lungi dall'apparire verosimile. Non potendosi formulare una prognosi con

sufficiente certezza, quand'anche il marito avesse appellato la decisione a

tutela dell'unione coniugale anche su questo punto, il pensionamento a 62 anni

(con conseguente riduzio­ne del contributo alimentare) non poteva con ogni

verosimiglianza essere preso in considerazione. Né l'azio­ne di modifica

promossa dal marito tendeva a rimettere in discussione il contributo alimentare

per la moglie fino al 31 luglio 2021. In circostanze siffatte non si può dunque

ritenere che l'istante avesse già fatto valere nella protezione dell'unione

coniugale quanto egli adduce nell'attuale procedimento cautelare di divorzio.

6.

Per

quel che è della terza motivazione recata dal Pretore, ovvero l'esistenza di

sostanza tale da permettere la marito di far fronte all'obbligo contributivo, AP

1.

non contesta

che nel 2019 il suo patrimonio ammontasse a fr. 538 000.–, di cui fr. 20 000.– per ‟veicoli,

mobilio e suppellettiliˮ, ma sostiene trattarsi di sostanza pervenutagli

in eredità dalla madre nel 2014 e non di risparmi accumulati durante il

matrimonio, mentre gli immobili di __________ e di __________, in parziale proprietà

comune con le sorelle e con un valore di stima di complessivo fr. 15 000.–, derivano anch'essi

da un'eredità. A suo avviso, tale patrimonio non può dunque essere intaccato

per mantenere la moglie, anche perché tra i coniugi vige la separazione dei

beni. Per di più, egli soggiunge, tale sostanza è destinata a consumarsi in

breve tempo, visto che con l'attuale reddito di fr. 10 340.– mensili egli deve

far fronte al proprio fabbisogno minimo di

fr. 12 000.– mensili e al contributo alimentare

di fr. 7980.–

mensili. L'appellante rimprovera poi al primo giudice di non avere esaminato se

fossero dati i presupposti per un consumo della sostanza già in via cautelare, ove

si pensi che la moglie vanta aspettative ereditarie ed è comproprietaria di

immobili a __________ stimati in almeno € 770 000.–. Egli ritiene in definitiva

che, prima di imporgli un uso della sostanza, il Pretore avrebbe dovuto appurare

se la moglie ha diritto a un contributo alimentare.

a) Quando

è chiamato a fissare contributi di mantenimento il giudice si fonda – per

principio – sul reddito effettivo conseguito dai coniugi. Se i redditi

effettivi non bastano per finanziare il fabbisogno della famiglia, egli può

imputare all'uno o all'altro coniuge (o a entrambi) un reddito ipotetico,

sempre che ciò sia fattibile. Al reddito da attività lucrativa si aggiunge il

reddito della sostanza. Se anche tale reddito non basta, il giudice può

imputare al titolare della sostanza non debitamente messa a frutto un reddito

ipotetico. Ove i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o

ipotetici) bastino per il sostentamento, poco importa in genere l'ammontare

della sostanza. Qualora invece i redditi siano insufficienti, il mantenimento

va assicurato anche dalla sostanza, beni propri compresi. Ciò vale tanto in

sede cautelare quanto ai fini del merito (DTF 147 III 395 consid. 6.1.1).

Secondo la funzione e la composizione della sostanza delle parti, pertanto, un

debitore alimentare può essere tenuto – come il beneficiario – a erodere il proprio

patrimonio. Se tale patrimonio è sta­to accumulato a scopo di previdenza per la

vecchiaia, l'uso del medesimo si giustifica in specie per garantire il

mantenimento delle parti dopo il pensionamento. Il consumo di patrimonio non si

giustifica invece – di regola – qualora si tratti di sostanza non agevolmente

realizzabile, di beni ricevuti per successione o di attivi investiti nell'alloggio

coniugale (DTF 147 III 396 consid, 6.1.3 e 6.1.4 con rinvii; in materia di

protezione dell'unione coniugale, più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 5A_399/2022 del 17 ottobre 2022 consid. 2.1.1; v. anche RtiD

I-2017 pag. 619 consid. 9b, II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020, consid. 8b).

Valutare se e in quale misura possa concretamente

pretendersi dal debitore alimentare che attinga alla propria sostan­za per

assicurare il mantenimento corrente del coniuge è una questione da apprezzare

in base alle circostanze del caso specifico. Significativi sono il tenore di

vita anteriore, che può anche essere ridotto, l'entità della sostanza e la

durata del periodo sull'arco del quale occorre far capo al patrimonio (cfr.

sentenza del Tribunale federale 5A_211/2021 del 29 giugno 2021 consid. 5.3.1 con

rinvii). In tal caso si deve rispettare però la parità di trattamento, nel

senso che non si può impor­re a un coniuge di far capo alla propria sostanza se

non si esige un sacrificio analogo anche dall'altro, salvo che quest' ultimo sia sprovvisto di sostanza (DTF 147 III 395

consid. 6.1.2 con vari riferimenti; RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9c,

II-2013 pag. 789 consid. 4; da ultimo: I CCA

senten­za inc. 11.2016.135 del 17 settembre 2018 consid. 14).

b) In

concreto è pacifico che la famiglia non attingeva alla sostanza durante la vita

in comune e che per stabilire il contributo di mantenimento in favore di AO 1

il giudice delle misure protettrici non ha preso in considerazione la sostanza.

Ora, il Pretore ha sostanzialmente imposto al marito di intaccare il proprio

capitale per continuare a versare il contributo alimentare per la moglie, ma senza

verificarne la composizione e limitandosi a una generica allegazione del marito

estrapolata da un allegato presentato in sede di misure protettrici. A parte

ciò, come si è visto, un consumo della sostan­za è prospettabile solo a

determinate condizioni, e segnatamente in caso di ammanco nel bilancio

familiare. Così, dandosi una modifica duratura e rilevante delle circostanze,

come per altro ha accertato il Pretore alla luce della riduzione del reddito

del marito da fr. 25 000.–

mensili a fr. 10 340.–

mensili (decreto impugnato, pag. 5 consid. 11), il giudice non può

semplicemente imporre all'istante di erodere il proprio capitale per continuare

a versare il contributo alimentare fissato in precedenza, ma deve ridefinire il nuovo contributo di mantenimento dopo avere

aggiornato gli elementi di cui si era tenuto calcolo nel giudizio precedente e

che risultano litigiosi (DTF 138 III 292 consid. 11.1.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.143 del

29.

dicembre 2021 consid. 4). Solo se le risorse risultano insufficienti il mantenimento va assicurato anche dalla sostanza, nel qual caso il debitore alimentare ha il diritto di

conservare solo l'equivalente del proprio minimo esistenziale secondo il

diritto esecutivo (DTF 147 III 281 consid. 7.2 144 III 505 consid. 6.4; I CCA,

sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022

consid. 9a con rinvio). Anche su

questo punto il Pretore non poteva respingere l'istanza con la semplice motivazione

in base alla quale l'stante possiede sostanza per fr. 500 000.‒.

7.

Visto

quanto precede, nessuna delle tre motivazioni addotte dal Pretore per

respingere l'istanza di modifica di AP 1 resiste alla critica. In accoglimento

dell'appello, che è di per sé un rimedio giuridico riformatorio, questa Camera potrebbe

quindi giudicare essa medesima, l'istruttoria essendo completa (art. 318 cpv. 1

lett. b CPC). Si tratterebbe nondimeno di statuire per la prima volta sull'azione

di modifica, che il Pretore non ha esaminato in primo luogo perché mancava a

suo avviso una pretesa quantificata, in secondo luogo perché il pensionamento

anticipato era già stato considerato a tutela dell'unione coniugale e in terzo

luogo perché l'istante possiede una cospicua sostanza. Ciò significherebbe

sottrarre alle parti un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo

non solo nell'accertamento dei fatti, ma anche nell'applicazione del diritto, giacché

contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari un ricorren­te può

censurare davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF; DTF 138 III 555). Nelle condizioni illustrate non

rimane in definitiva che annullare il decreto cautelare impugnato e rinviare

gli atti al Pretore a norma dell'art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC perché

statuisca nel senso dei considerandi, dopo avere conferito alle parti la

possibilità di esprimersi sul fabbisogno minimo dell'istante dopo il

pensionamento anticipato.

8.

Le spese della decisione

odierna seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

ottiene l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al

Pretore per nuovo giudizio, ma non la riforma della sentenza postulata nel

merito. AO 1 ha proposto, da parte sua, di respingere l'appello e solo in

subordine ha proposto il rinvio degli atti al Pretore. Si giustifica così di

suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili, non

potendosi pronosticare quale sarà l'esito della nuova decisione che emanerà il

Pretore (analogamente: DTF 139 III 351 consid. 6). La tassa di giustizia va adeguatamente ridotta,

l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Sulle

spese e le ripetibili di primo grado il Pretore giudicherà al momento in cui

emanerà la nuova decisione.

9.

Quanto ai rimedi esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

raggiunge verosimilmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di

un decreto cautela-re, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far

valere ‒ come detto (sopra, consid. 7) ‒ soltanto la violazione di

diritti costituzionali.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti

sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio dopo avere conferito alle parti la

possibilità di esprimersi in conformità ai considerandi.

2. Le

spese processuali, ridotte a fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono

poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione

di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).