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Decisione

11.2021.173

Misure a tutela dell'unione coniugale: custodia alternata e calcolo dei contributi di mantenimento

24 gennaio 2024Italiano60 min

divorziata, si sono sposati a __________ il 26 settembre 2014. A quel momento la sposa era già madre di V__________

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.173

11.2021.180

Lugano

24 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2021.663 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con istanza del 17 settembre 2021

da

AO

1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro

AP

1 nata ,

(patrocinata

dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 24 dicembre 2021 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 14 dicembre 2021 (inc. 11.2021.173),

come pure sull'appello

del 27 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro la medesima sentenza (inc.

11.2021.180),

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1975) e AP 1 (1974),

divorziata, si sono sposati a __________ il 26 settembre 2014. A quel momento la sposa era già madre di V__________

(1998), ora maggiorenne, avuta da un primo

matrimonio. Dalle nuove nozze sono nati il 19 dicembre

2014 i gemelli N__________ e A__________. Il marito è impiegato comunale di N_____.

La moglie lavora a tempo parziale per la ditta H__________ SA di __________. I

coniugi vivono separati dall'8 gennaio 2021, quando AO 1 ha lasciato

l'abitazione coniugale (particella n. 783 RFD di __________, a lui intestata) per

trasferirsi, sempre a __________, da suo padre.

B. Il 17 settembre 2021 AO

1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unio­ne coniugale per

ottenere, già in via cautelare, il divieto alla moglie di modificare il

domicilio e la sede scolastica dei figli (sotto comminatoria dell'art. 292 CP) e l'autorizzazione a

vivere separato con assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie stessa. Inoltre

egli ha sollecitato la custodia alternata dei figli con domicilio dalla madre, definendo

i tempi di permanenza dei ragazzi da ciascun genitore in un fine settimana ogni

due, dal venerdì sera alle ore 17.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento

a scuola da parte di lui, due sere infrasettimanali con pernottamen­to e

accompagnamento a scuola, due pranzi la settimana con ritiro e riporto a scuola

e suddivisione paritaria delle vacanze scolastiche da definire in

considerazione degli impegni professionali dei genitori e delle loro disponibilità

di ferie, con l'usuale alternanza di anno in anno per quanto riguarda le ferie

autunnali, di carnevale e di Pasqua.

C. Il 20 settembre 2021

il Pretore, non ravvisando i presupposti per un decreto inaudita parte, ha

citato le parti al contraddittorio

cautelare e al dibattimento sulle misure a tutela dell'unio­ne coniuga­le.

All'udienza del 6 ottobre 2022AP 1 si è opposta a ogni richiesta del marito e ha

postulato l'assegnazione del­l'alloggio coniugale fino a quando essa avesse

trovato con i figli una nuova sistemazione, come pure l'affidamento dei medesimi,

riservato al padre il diritto di visita ‟minimo di leggeˮ, non senza rivendicare un contributo alimentare per

sé di fr. 3000.– mensili e uno per i figli di complessivi fr.

3400.– mensili con assunzione delle spese straordinarie da parte del padre.

Seduta stante il Pretore ha regolamentato provvisoriamente il diritto di visita

paterno in un fine settimana ogni due dal venerdì sera alle 17.30 fino a lunedì

mattina, quando il padre avrebbe accompagnato i ragazzi a scuola, in ogni

martedì a pranzo e ogni giovedì sera per la cena con pernottamento. Egli ha poi

assegnato al marito un termine per presentare la replica e ha citato le parti

per la continuazione dell'udienza.

D. In una replica

dell'11 ottobre 2021 AO 1 ha conferma­to le proprie richieste, salvo chiedere nelle

more istruttorie l'attribuzio­ne dell'alloggio coniugale e offrire un

contributo alimentare per ogni figlio di fr. 850.– mensili (assegni familiari

non compresi), più fr. 500.– come contributo di accudimento. In una duplica del

18 ottobre 2021 AP 1 ha mantenuto le sue richieste, ma ha aumentato a fr.

2622.– mensili il contributo di mantenimento da lei preteso e a fr. 1845.–

mensili ciascuno quello in favore dei figli fino al 10° anno di età, aumentato

a fr. 2045.– mensili ciascu­no dopo di allora e fino alla maggiore età o al

termine della formazione (assegni familiari non compresi). A una successiva udienza

del 20 ottobre 2021, indetta per il seguito del contraddittorio cautelare e del

dibattimento, le parti hanno notificato prove e concluso un accordo cautelare

in cui il marito si impegnava a versare un contributo alimentare per moglie e figli

di fr. 4100.– mensili complessivi (assegni familiari non compresi). L'istruttoria,

limitata alle prove documentali, si è conclusa seduta stante.

E. Al dibattimento

finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle

proprie, del 30 novembre 2021, AO 1 ha ribadito le sue richieste, tranne

offrire un contributo alimentare per i soli figli di fr. 320.– mensili ciascuno

(assegni familiari non compresi), oltre a

un contributo di accudimento di fr. 500.– mensili per ognuno di

essi, e chiedere di essere autorizzato a compensare l'eventuale credito della

moglie per contributi di futura scadenza con il proprio credito in restituzione

di quanto corrisposto in esubero, oltre a dedurre dai contributi alimentari i

costi dell'abitazione a N______ da lui sostenuti. In un memoriale del 29

novembre 2021 AP 1 ha mantenuto le proprie richieste, rivendicando tuttavia l'assegnazione

dell'alloggio coniugale senza limiti di tempo, l'adeguamento a fr. 2568.25

mensili del contributo alimentare in suo favore e a fr. 1878.25 mensili quello per

ogni figlio fino al 10° anno di età, portato a fr. 2078.– mensili per ciascuno

di loro fino alla maggiore età o al termine della formazione (assegni familiari

non compresi).

F. Statuendo con

sentenza del 14 dicembre 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati dall'8 gennaio 2021, ha assegnato l'uso dell'abitazione coniugale fino

al 28 febbraio 2022 alla moglie e dal 1° marzo 2022 al marito, ha affidato i

figli alla madre con l'autorità parentale congiunta e ha disciplinato il

diritto di visita paterno nel seguente modo:

– un fine settimana ogni due, dal

venerdì sera alle ore 17.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola

da parte del padre;

– ogni giovedì sera per la cena con

pernottamento e accompagnamento a scuola da parte del padre;

– a pranzo, il martedì e un altro

giorno infrasettimanale;

– una settimana durante le vacanze

scolastiche autunnali, alternativamente un anno con il padre e un anno con la

madre;

– una settimana durante le vacanze

scolastiche natalizie, comprendente alternativamente la prima settimana (fino a

San Silvestro) e la seconda settimana;

– una settimana durante le vacanze

scolastiche alternativamente di Carnevale, rispettivamente di Pasqua;

– tre settimane durante le vacanze

estive, di cui almeno due consecutive.

Il Pretore ha poi obbligato

il marito a versare un contributo di mantenimento

di fr. 786.– mensili per la moglie e uno di fr. 1667.– mensili per ciascun figlio (assegni familiari non

compresi) dal­l'agosto del 2021 fino

a quando la moglie sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale (al più

tardi fino al 28 febbraio 2022), rispettivamente un contributo di fr. 653.– mensili

per la moglie e uno di fr. 1837.– per ciascun figlio (assegni familiari non

compresi) dopo di allora. Il Pretore ha stabilito inoltre che per le spese

straordinarie vale l'art. 286 cpv. 3 CC e ha respinto le altre richieste delle

parti. Le spese processuali di fr. 830.– sono state poste per due quinti a

carico della convenuta e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere

alla convenuta fr. 800.– per ripetibili ridotte.

G. Contro la sentenza

appena citata sono insorti entrambi i coniugi con appelli del 24 dicembre 2021

la moglie e del 27 dicembre 2021 il marito. Nel suo ricorso AP 1 chiede –

previo conferimento dell'effetto sospensivo – che il giudizio impugnato sia

riformato nel senso di assegnarle in uso l'abitazione coniugale senza limiti di

tempo e di regolamentare il diritto di visita nel seguente modo:

– un fine settimana ogni due, dalle ore

18.00 dal venerdì alle ore 18.00 della domenica;

– una sera infrasettimanale, con la

cena senza pernottamento;

– due settimane, anche non consecutive,

durante il periodo estivo;

– una settimana durante il periodo

natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo,

il giorno di S. Silvestro;

– una settimana alternativamente a

Pasqua e l'anno successivo a Carnevale.

Essa chiede inoltre di fissare

il contributo di mantenimento per sé in fr. 3000.– mensili e quello per i figli

in fr. 1700.– mensili ciascuno (assegni familiari non compresi) dall'agosto del

2021 fino a quando essa rimarrà nell'abitazione coniugale, rispettivamente in fr.

3000.– mensili quello per sé e in fr. 1816.– mensili ciascuno quello per i

figli (assegni familiari non compresi) dal momento in cui essa avrà lasciato

l'abitazione coniugale. Nelle sue osservazioni del 24 gennaio 2022 AO 1 propone

di respingere l'appello. Con replica e duplica spontanea del 2 febbraio e del 16 febbraio

2022 le parti hanno reiterato le rispettive posizioni.

H. Nel suo appello del

27 dicembre 2021 AO 1 postula l'affidamento congiunto dei figli disciplinato

come prevede il Pretore, ma con suddivisione paritaria delle vacanze

scolastiche in misu­ra da definire secondo gli impegni professionali dei

genitori e le loro disponibilità di ferie, ma almeno una suddivisione paritaria

e con usuale alternanza di anno in anno per quanto riguarda le ferie autunnali,

di carnevale e di Pasqua. Egli chiede inoltre di non prevedere contributi di

mantenimento per la moglie, di fissare il contributo alimentare per i figli soltanto

dall'ottobre del 2021 e di ridurlo nel primo periodo a fr. 830.35 mensili

ciascuno (assegni familiari non compresi), ossia fr. 301.35 di contributo in

denaro e fr. 529.– come contributo di accudimento con assunzione da parte

sua dei costi dell'abitazione coniugale occupata da moglie e figli,

rispettivamente a fr. 1334.35 mensili nel secondo periodo (assegni

familiari non compresi), ossia fr. 571.35 di contributo in denaro e fr. 763.–

come contributo di accudimento. AP 1 non ha presentato osservazioni

all'appello.

I. Con decreto del 3

gennaio 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo contenuta nell'appello di AP 1. Il 1° aprile 2022 la moglie si è

trasferita con i figli in un appartamento a R__________.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I ricorsi in esame sono

diretti contro la stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul medesimo

complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e

di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

Le

misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello,

trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello

è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC).

In concreto quest'ultima riserva non si pone,

litigiosa essendo anche la custodia dei figli, controversia appellabile senza

riguar­do a questioni di valore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_29/2023

del 27 luglio 2023, consid. 1.1).

Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è

pervenuta ai patrocinatori delle parti il 15 dicembre 2021 (traccia degli invii

n. 98.__________ e 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani,

il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 25 dicembre 2021, salvo protrar­si

al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Inoltrato il 24 dicembre 2021,

l'appello dell'istante è così tempestivo, come tempestivo è l'appello della

convenuta, presentato il 27 dicembre 2021, ultimo giorno utile.

3.

AP 1 acclude al suo

appello un ‟conteggio intermedioˮ del premio per l'assicurazione

dell'automobile e la relativa polizza del 24 settembre 2012. In replica essa presenta

uno scambio di corrispondenza per posta elettronica fra i patrocinatori delle

parti, così come la sua polizza della cassa malati per l'anno 2022, e con lettera

dell'11 febbraio 2022 esibisce un contratto di locazio­ne del 3 febbraio

2022.

AO 1 acclude alla sua duplica un messaggio di posta elettronica da lui

inviata alla moglie il 10 febbraio 2022. Tutta la documentazione prodotta è

ammissibile, poiché in cause inerenti al diritto di filiazione nuovi documenti

sono proponibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in

virtù del principio inquisitorio illimitato e vanno presi in esame nella misura

in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

4.

Nella sua replica

del 2 febbraio 2022 la moglie chiede che questa Camera ordini al marito giusta l'art.

316.

cpv. 3 CPC l'edizione del ‟formularioˮ fiscale riguardante la

successione di sua madre, di tutti gli estratti conto svizzeri ed esteri del

marito, gli estratti del conto IBAN CH__________ presso la __________ SA per

gli anni 2017–2020 fino al giorno dell'edizione, gli estratti del conto IBAN CH__________

presso la __________ dal 1° agosto 2021, la ‟dichiarazione dei redditi

2020ˮ e la sua tassazione, se già emessa. Il marito in duplica si oppone

all'edizione, sostenendo di avere già documentato i propri redditi. Ora, agli

atti figura la tassazione 2019 di lui, che compren­de a un sommario esame anche

i redditi derivanti dalla successione materna (doc. N). Quanto ai conti su cui

sono confluiti tali importi (doc. 6 e 9), come si vedrà in appresso altre

specifiche non sono necessarie per accertare a un sommario esame le entrate dell'istante che derivano dall'eredità

materna (consid. 10b).

Nella misura in cui

l'interessata sembra alludere a beni ereditari non dichiarati, essa trascura

che solo ove i redditi da attività lucrativa e della sostanza (effettivi o

ipotetici) non bastino per il sostentamento della famiglia – ciò che non è il

caso in concreto (consid. 19) – il mantenimento va assicurato anche dalla

sostan­za, mentre il consumo di patrimonio non si giustifica di regola qualora

si tratti di sostanza non agevolmente realizzabile oppure di beni ricevuti per

successione o di attivi investiti nell'alloggio coniugale (DTF 147 III 396

consid, 6.1.3 e 6.1.4 con rinvii; in ma-teria di protezione dell'unione

coniugale, più recentemente: sentenza del Tribunale

federale 5A_399/2022 del 17 ottobre 2022 consid. 2.1.1; v. anche RtiD

I-2017 pag. 619 consid. 9b, II-2013 pag. 789 consid. 4 con rinvio; da ultimo: I

CCA, sentenza inc. 11.2021.172 del 22 febbraio 2023, consid. 6a). Nella

fattispecie un accertamento su fondi ereditari non dichiarati appare dunque superfluo.

5.

Litigiosi rimangono

in questa sede la limitazione al 28 febbraio 2022 dell'assegnazione dell'alloggio

coniugale alla moglie (impugnata da quest'ultima), l'affidamento dei figli

(impugnato dal marito), la regolamentazione del diritto di visita paterno

(impugnato dalla moglie) e il contributo alimentare per la moglie e i figli (impugnato

da entrambe le parti). Giova esaminare dapprima le censure sull'attribuzione in

uso dell'abitazione coniugale e sull'affidamento dei figli, potendo ciò influire

sull'entità dei contributi alimentari.

I. Sull'attribuzione in

uso dell'alloggio coniugale

6.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ricordato che la moglie ha sempre espresso il desiderio

di trasferirsi altrove e che il marito è intenzionato a tornare nell'abitazione

coniugale, sicché ha assegnato in uso l'abitazione alla moglie fino al 28

febbraio 2022 e al marito dopo di allora. Nel suo appello la moglie contestava

il termine fissatole, non avendo essa ancora sottoscritto alcun contratto di

locazione, e dichiarava che si sarebbe trasferita altrove quando avrebbe

trovato un alloggio confacente, chiedendo di annullare la limitazione temporale

prevista dal Pretore. Per finire il 1° aprile 2022 essa ha traslocato con i

figli in un appartamento a R__________. Al proposto l'appello è divenuto così

privo d'interesse. Di conseguenza esso va

stralciato dal ruolo (art. 242 CPC).

II. Sull'affidamento dei

figli e la regolamentazione del diritto

di visita

7.

Riassunti i criteri

determinanti per decidere sulla custodia parentale, il Pretore ha accertato che

AO 1 chiede l'affidamento congiunto di N__________ e A__________, ma disciplinato

in sostanza come un diritto di visita “allargato”, mentre a suo dire una

custodia alterna­ta deve comportare una permanenza dei figli dai genitori

pressoché equivalente. Inoltre AP 1 lavora a metà tempo e termi­na alle ore

13.00

Dispone dunque di tempo maggiore per prendersi cura di figli ancora in

tenera età. Onde l'affidamento alla madre, corrispondente

secondo il Pretore al bene dei minori (consid. 11). In compenso il

Pretore ha previsto per il padre un diritto di visita “allargato” rispetto a

quello abituale per figli in età scolastica, assetto già decretato durante

l'istruttoria, fissando gli incontri in un fine settimana ogni due dalle ore 17.30

di venerdì fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, in ogni giovedì

sera con pernottamento e accompagnamento a scuola il venerdì mattina e due

pranzi a settimana, una settimana durante le vacanze scolastiche autunnali

alternativamente un anno con il padre e un anno con la madre, una settimana

durante le vacan­ze scolastiche natalizie comprendente alternativamente la

prima settimana (fino a San Silvestro) e la seconda settimana, una settimana

durante le vacanze scolastiche alternativamente di Carnevale, rispettivamente

di Pasqua e tre settimane durante le vacanze estive, di cui almeno due

consecutive.

8.

Nel suo appello AO 1

chiede nuovamente l'affidamento congiunto. A mente sua i figli non sono più in

tenera età e hanno avuto esperienze di vita con entrambi i genitori, anche se

in ambiti diversi, il padre occupandosi delle attività sportive, la montagna e

lo sci. Inoltre – egli continua – a causa del suo lavoro la convenuta non può condurre

i figli a scuola la mattina, ciò di cui si occupa il nonno paterno, né può essere

presente a pranzo, tanto che i figli frequentano la mensa scolastica. Per

l'interessato, tolti i cinque pranzi alla mensa, l'assetto deciso dal Pretore

comporta sull'arco di 15 giorni, considerando tre pasti al giorno, che egli si

occupi di 14 pasti su 32 e che i figli pernottino da lui 5 volte su 16. Ciò

posto, la permanenza dei figli presso i genitori si equivale, dovendosi

considerare non solo il tempo trascorso, ma anche la sua qualità. L'appellante

afferma poi che nulla revoca in dubbio le sue capacità educative e che dietro

la sua strenua opposizione la moglie cela motivi economici. Quanto al tempo di

permanenza da ciascun genitore, l'appellante nega che l'art. 298 cpv. 2ter

CC imponga un'equivalenza e rimprovera al Pretore di avere anticipato sin

dall'inizio che avrebbe respinto la custodia alternata per la tenera età di N__________

e A__________. Egli ribadisce così che la custodia alternata è compatibile in

concreto con il bene dei figli ed esclude valide ragioni per rifiutarla.

Nel suo appello AP 1 contesta

la regolamentazione del diritto di visita decisa dal Pretore, chiedendo di

togliere i due pran­zi infrasettimanali e il pernottamento del giovedì. Essa

afferma che in caso contrario i figli sono costretti a spostarsi continuamente,

ciò che li disturba, esprimendo per di più l'intenzione di trasferirsi altrove,

di modo che non sarà più possibile una simile disciplina. Essa reputa corretto

un pranzo la settimana solo fino al momento del suo trasferimento, anche per

consentire ai figli di socializzare alla mensa. I figli le avrebbero riferito

inoltre – essa continua – che durante una vacanza a Nufenen il padre li ha

lasciati soli in casa e in macchina mentre prendeva un aperitivo al bar e non

ha mai pranzato con loro più di una volta la settimana. Del resto – essa

epiloga – un continuo scambio settimanale è contrario al bene dei figli e il

convenuto deve assumere la responsabilità delle sue scelte, avendo egli voluto formare

una famiglia con una nuova compagna.

a) I

presupposti per decidere una custodia alternata a norma dell'art. 298 cpv. 2ter

CC sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente

illustrati da questa Camera (RtiD II-2020 pag. 840 consid. 3b e 3c con

rinvii). Al riguardo basti rammentare che la custodia alternata deve rispondere

al bene del figlio, gli interessi dei genitori passando in secondo piano (DTF

143.

I 30 consid. 5.5.3). A tal fine il giudice valuta le circostanze del caso

concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi pri­ma e dopo la

separazione, l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità di

comunicare e di collaborare, la stabilità che deriva dal mantenimento di una

data situazione, la possibilità per i genitori di occuparsi personalmente del

figlio, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del

figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come

pure il desiderio manifestato dal minorenne.

A

parte le capacità educative dei genitori, i criteri enunciati sono

interdipendenti e la loro importanza è legata alle circostanze del caso. La

stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del

figlio ha un ruolo preminen­te ove si tratti di bambini piccoli, mentre per un

adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La

capacità di collaborazione dei genitori quando il figlio frequenta la scuola o

quando la distanza fra i luoghi di residen­za dei genitori esige

un'organizzazione più complessa è essenziale, viste le misure d'organizzazione

e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede.

Non osta a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a

tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che

esse si affrontino in un conflitto marcato e persistente (DTF 142 III 615

consid. 4.3, 617 consid. 3.2.3; più di recente: sentenza 5A_617/2021 del 13 settembre

2022.

consid. 4.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16

novembre 2022 consid. 8a).

Questa Camera ha avuto modo di ricordare poi che

una presa a carico complessiva di circa il 30% può già essere considerata una

custodia alternata (I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021

consid. 8; Forni, La custodia

alternata, in: RtiD I-2023 pag. 729 con riferimenti).

b) In

primo luogo, quanto all'idoneità di AO

1.

a occuparsi

dei figli, non consta che costui abbia lasciato soli N__________ e A__________

varie volte, come sostiene AP 1, mentre le critiche di quest'ultima sulla

responsabilità del padre nella disunione dei coniugi sono manifestamente

ininfluenti, nulla lasciando supporre che i rapporti tra padre e figli non

siano buoni. Dagli atti non risulta poi che tra i genitori sussistano gravi difficoltà

di comunicazione o un conflitto marcato e persistente, né che manchi la volontà

di cooperare. Del resto l'assetto previsto dal Pretore corrisponde grosso modo

a quanto pattuito tra le parti nel corso della procedura ed è applicato dal 6

ottobre 2021 (consid. C) senza incontrare problemi particolari.

c) A

ragione AO 1 sottolinea inoltre che nella fattispecie i figli non sono più in

tenera età. Pochi giorni dopo la decisio­ne del Pretore, N__________ e A__________

(nati il 19 dicembre 2014) hanno compiuto sette anni e ne hanno ora nove. Come

detto, la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio

svolge un ruolo preminente nel caso di bambini piccoli. In concreto i ragazzi

frequentano la scuola elementare e risulta che anche in precedenza erano

accuditi dal nonno paterno (doc. L). Né constano altre circostanze che lascino

intravedere in concreto la necessità di un accudimento personale. A un sommario

esame non si giustifica così un affidamento esclusivo per la tenera età dei

figli. In proposito la sentenza del Pretore non resiste alla critica.

d) Quanto

allo stress che l'assetto deciso dal Pretore genera ai figli e alla circostanza

secondo cui trascorrere due pranzi ogni settimana con il padre invece che alla

mensa con i loro compagni vada contro il loro bene, dagli atti non emer­ge che

la disciplina prevista dal Pretore, in essere dal 6 ottobre 2021 (consid. C), affatichi

i ragazzi. Né AP 1 può essere seguita quando ritiene preferibile per i figli

frequentare la men­sa scolastica piuttosto che pranzare, per altro soltanto due

volte la settimana, con il padre. I figli possono infatti instaurare legami con

i compagni anche durante gli altri giorni in cui frequentano la mensa,

nell'ambito scolastico e nel tempo libero.

e) Riguardo

all'impraticabilità di tale regolamentazione dopo il trasloco di AP 1, essa –

come si è visto (consid. 6) – si è trasferita a R__________ dal 1° aprile 2022,

non lontano da N__________ e raggiungibile in auto nel giro di un quarto d'ora.

Non si scorgono dunque motivi per ritenere la distanza tra le abitazioni un

motivo che osti a una custodia alternata.

f) Relativamente

infine alla circostanza che la presa a carico proposta dal marito non potrebbe

essere considerata una custodia alternata, contrariamente all'opinione del

Pretore anche una custodia di circa il 30% può già – come si è ricordato – essere

considerata alternata. E a un sommario esame quanto propone AO 1, in

definitiva, raggiunge tale soglia, scostandosi dall'assetto deciso dal Pretore soltanto

per la suddivisione paritaria delle vacanze scolastiche. Secondo tale assetto infatti

il padre si occupa dei figli dal venerdì sera alle ore 17.30 fino al lunedì mattina

ogni due settimane, ogni giovedì sera per la cena con pernottamento e per due

pranzi in settimana oltre alle vacanze, quindi per circa un terzo del tempo

(cinque notti, cinque cene, sei pranzi). È vero che, come adduce il Pretore, la

madre lavora al 50%, e ha più tempo da dedicare ai figli (tant'è che essa deve

continuare a occuparsene per due terzi del tempo), ma ciò non impedisce una

custodia alternata se questa è conforme al bene dei ragazzi. E in concreto un

tale accudimento è possibile, vista

l'idoneità

di entrambi i genitori, la sostanziale capacità di comunicare e di collaborare,

la stabilità che deriva dal mantenimento di una data situazione in vigore dal 6

ottobre 2021 e la breve distan­za delle due abitazioni. Di conseguenza, su

questo punto l'appello di AO 1 merita accoglimento, onde l'affidamento dei

figli A__________ e N__________ alla custodia alternata dei genitori.

g) In

merito alle modalità della custodia alternata, le critiche di AP 1 sui due

pranzi infrasettimanali e la cena con pernottamento del giovedì sono già state

trattate (consid. 8d). Circa la richiesta di AO 1 per una presa a carico

paritaria dei figli da parte dei genitori durante le vacanze scolastiche, non

sussistono motivi per rifiutarla. Al proposito occorre dunque modificare

l'assetto deciso dal Pretore e prevedere un riparto paritario delle vacanze tra

padre e madre, in considerazione dei rispettivi impegni professionali e delle

disponi-bilità di ferie, con l'usuale alternanza di anno in anno per le vacanze

di Natale, Carnevale, Pasqua e autunnali.

III. Sui

contributi di mantenimento

9.

Il Pretore ha

riepilogato anzitutto i criteri che disciplinano il metodo di calcolo per i

contributi alimentare in favore dei figli, descrivendo nella fattispecie il

metodo “a due fasi” prescritto dal Tribunale federale, in esito al quale

l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita, dopo avere dedotto

dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, nella

proporzione di due a uno. In seguito egli ha accertato il reddito del marito in

fr. 9700.– mensili (reddito da attività lucrativa fr. 8805.– mensili,

reddito da sostanza immobiliare fr. 895.–

mensili) a fronte

di un fabbisogno minimo di fr. 4588.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, costo forfettario dell'alloggio fr. 1200.–, premio della

cassa malati fr. 368.05, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 568.90,

leasing dell'automobile fr. 562.–,

assicurazione dell'automobile fr. 157.75, imposta di circolazione fr.

14.–, protezione giuridica fr. 18.–, onere fiscale stimato fr. 500.–) finché

AO 1 non sarebbe tornato nel-l'abitazione coniugale e fr. 4517.– mensili

dopo di allora (riduzio­ne dei costi dell'abitazione a fr. 1129.– (oneri

ipotecari fr. 900.–, tassa acqua potabile fr. 36.60, tassa fognatura fr. 16.50,

assicurazione dello stabile fr. 107.27, assicurazione dell'economia domestica fr.

68.–).

Quanto alla moglie, egli

ha calcolato entrate per fr. 2370.– mensili e ha quantificato il fabbisogno

minimo di lei in fr. 3779.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e spese accessorie fr.

790.30

[già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli],

premio della cassa malati fr. 586.65, leasing dell'automobile fr. 499.–,

imposta di circolazione fr. 24.75, assicurazione dell'automobile fr. 127.80,

onere fiscale stimato fr. 400.–) finché AP 1 sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale

e in fr. 4248.70 mensili dopo di allora (costo stimato dell'alloggio fr. 1260.–

[già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli]). Il primo giudice ha poi calcolato il fabbisogno in denaro di

ogni figlio in fr. 872.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 270.– [15% di quello della

madre, di fr. 1800.–], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di

refezione scolastica fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione

famiglie diurne fr. 39.–).

Alla luce degli

accertamenti che precedono il Pretore ha determinato dall'agosto del 2021 e fino

a quando la moglie sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale un'eccedenza di

fr. 2359.– mensili, che ha ripartito per fr. 390.– mensili in favore di

ciascun figlio e per fr. 786.– mensili in favore di ogni genitore. Egli ha definito

così il contributo alimentare per i figli in fr. 1667.– mensili ciascuno,

assegni familiari non compresi (fr. 672.– di costi diretti e fr. 605.–

come contributo di accudimento [fabbisogno minimo della moglie, riducendo il

leasing a fr. 300.– mensili, di fr. 3580.– mensili meno il reddito di fr. 2370.–,

diviso due], quota di eccedenza fr. 390.–) e quello per la moglie in fr. 786.–

mensili. Dopo di allora il Pretore ha calcolato un'eccedenza di fr. 1961.–

mensili, da ripartire per fr. 326.– mensili in favore di ciascun figlio e per fr. 653.–

mensili in favore di ogni genitore. Egli ha ottenuto in definitiva il

contributo alimentare per i figli di fr. 1837.– mensili ciascuno, assegni familiari

non compresi (fr. 672.– di costi diretti e fr. 839.– di contributo di

accudimento [fabbisogno minimo della moglie, riducendo il leasing a fr. 300.– mensili, di fr. 4049.– mensili meno

il reddito di fr. 2370.–, diviso due], quota d'eccedenza fr. 326)

e quello per la moglie di fr. 653.– mensili.

10.

AP 1 chiede anzitutto

di rivalutare il reddito del marito a fr. 10

638.– mensili, facendo valere che il provento della sostan­za

immobiliare ammonta a fr. 1833.– mensili rispetto ai fr. 895.– mensili

accertati dal Pretore. Essa sostiene che dai più recenti estratti conto del

marito (doc. 6 e 10), da lui non contestati, emergono accrediti da parte dalla

comunione ereditaria fu K__________ di fr.

10.

000.– il 5 febbraio 2021 (doc. 6) e di fr. 1000.–

mensili su un altro conto (doc. 9), per una media di complessivi fr. 1833.–

mensili. Di conseguenza – a sua mente – per calcolare tale reddito in

fr. 895.– mensili il Pretore non poteva fondarsi sulla tassazione 2019

della comunione ereditaria (doc. N).

a) In

prima sede il marito ha sorvolato sulla pretesa della moglie, che chiedeva di

stabilire in fr. 1833.– i suoi redditi immobiliari, e sui citati estratti dei

conti (doc. 6 e doc. 9), limitandosi ad ammettere le entrate della propria

attività lucrativa. Solo nelle osservazioni all'appello della moglie egli si

confronta con i citati estratti, sostenendo che quegli accrediti non riguardano

redditi immobiliari, le entrate nette essendo deci­se annualmente alla fine dell'esercizio

secondo le integrazioni al fondo di rinnovamento (pag. 5 n. 1). Inoltre nella

sua duplica del 16 febbraio 2022 egli contesta che i redditi immobiliari

siano da conteggiare, rilevando che essi non hanno contribuito al tenore di

vita della famiglia.

b) A

ragione la moglie rimprovera al marito scarsa trasparenza. Chiamato dal Pretore

a presentare un elenco delle sue entrate, egli nulla ha prodotto in merito ai

redditi della sostanza immobiliare, salvo la menzionata

tassazione del 2019 al-l'udienza del 20 ottobre 2021, senza

ulteriori informazioni. Anche in presenza degli estratti dei suoi conti egli ha

negato tali entrate e non ha dichiarato la loro provenienza.

Per tace­re

del fatto che il marito stesso ha esibito una sua lettera del 5 agosto

2021.

in cui calcolava indicativamente il reddito della sostanza immobiliare in

fr. 1666.– mensili (doc. E, pag. 2 in fondo), già dal doc. N da lui presentato (sul

quale si è basato il Pretore per calcolare un reddito di fr. 894.– mensili)

emergono a un sommario esame entrate maggiori. Infatti la tassazione del 2019 indica

un reddito immobiliare di fr. 30 200.–

annui, pari a fr. 2515.– mensili (doc. N). Il Pretore ottiene fr. 894.–

mensili considerando la deduzione operata dall'autorità fiscale di ben fr. 19 464.– annui per ‟spese di manutenzione

immobiliˮ, ma in che cosa consistano spese tanto elevate non è dato di

sapere. Ne segue che riconoscere come spese di manutenzione verosimili e ricorrenti

quasi il 65% del reddito immobiliare appare esagerato. Tanto più che il marito

non ha indicato la provenienza degli accrediti di fr. 1000.– mensili né dell'accredito

unico di fr. 10 000.– sui suoi conti. A un

sommario esame e in mancanza di altri elementi appare ragionevole riconoscere che

il marito percepisca fr. 22 000.–

l'anno di reddito netto da sostanza immobiliare, importo che corrisponde a

quanto accertato dall'autorità fiscale deducen­do un buon 25% per spese di

manutenzione. A un esame

di

verosimiglianza il reddito del marito va così stabi­lito in fr. 10 640.– mensili (reddito da attività

lucrativa fr. 8805.– mensili, reddito immobiliare fr. 1835.– mensili

arrotondati).

c) Nella

duplica spontanee del 16 febbraio 2022 il marito contesta che i redditi

immobiliari derivanti da eredità siano mai stati utilizzati per finanziare il

tenore di vita della famiglia (pag. 5). Nel suo appello però egli non discu­te

il suo reddito accertato dal Pretore, che ha considerato anche il reddito della

sostanza. Nulla rende verosimile poi l'asserzione secondo cui egli non ha usato

quelle entrate per il mantenimento della famiglia, avendo ricevuto l'eredità

della madre ben prima della separazione e non avendo presentato estrat­ti di un

conto sul quale affluissero simili redditi. Anche in proposito l'obiezione è

destinata perciò all'insuccesso.

11.

AP 1 contesta altresì

il calcolo del proprio reddito da parte del Pretore, sostenendo che le sue

entrate ammontano in media a fr. 2476.69 mensili, da cui dedurre l'assegno familiare

di

fr. 250.– mensili per sua

figlia V__________. L'introito si attesta quindi in fr. 2226.70 mensili e non in

fr. 2370.– mensili calcolati dal Pretore deducendo dai fr. 2438.85 mensili

(doc. 2 e 7) l'assegno familiare per la figlia V__________ di fr. 250.–

mensili e riportando l'importo su tredici mensilità. La censura è inconsistente.

Il Pretore si è limitato infatti a calcolare su tredici mensilità gli stipendi

netti secondo le ultime buste paga presentate dalla moglie, del luglio e agosto

2021.

(doc. 2 e 7). L'interessata oppone un calcolo su dodici mensilità, ma non

pretende di non avere percepito la tredicesima. A un sommario esame la stima

del Pretore è dunque pertinente.

12.

Entrambi i coniugi

contestano i relativi fabbisogni minimi. Ora, nel siste­ma del metodo “a due

fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle

direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla

Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti

dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag.

6292.

segg.). Il minimo esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.–

mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, mentre

per chi vive in comunione domestica con una terza persona esso è la metà

dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144 III 506 consid.

6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c). Le spese di trasferta sono aggiunte, se

necessarie, per raggiungere il posto di lavoro.

Al minimo esistenziale del

diritto esecutivo si aggiungono poi, se le condizioni finanziarie ciò permettono,

i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto

esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità

per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione

complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei

mezzi pubblici, i costi di una formazio­ne continua (se necessaria), le spese

connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza

professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti

durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o

di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento

ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a

figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato”

o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre

2021.

consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo

esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale

“allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per

diporto o spese voluttuarie come viag-

gi, vacanze, hobby e altri

esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con

numerosi rimandi; analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2022.71 del 2 novembre

2023.

consid. 5).

13.

AP 1 chiede che il suo

fabbisogno minimo sia portato a fr. 4431.63 mensili fin quando essa avrebbe

lasciato l'abitazione

coniugale e a fr.

5029.– mensili dopo di allora aumentando a fr. 802.65 mensili la quota del

costo dell'alloggio a N__________, a fr. 499.30 mensili il leasing dell'automobile

e a fr. 137.– mensili l'assicurazione del veicolo. Essa propone inoltre di

aggiungere al suo fabbisogno fr. 25.– mensili di franchigia della cassa malati,

fr. 100.– mensili per il carburante, fr. 6.25 mensili di tassa sui cani e fr.

500.– mensili per spese legali. Le singole voci vanno esaminate separatamente.

a) La

moglie sostiene che i suoi costi abitativi a N__________ ammontano a fr.

1146.64

mensili, ovvero fr. 1080.14 mensili di oneri ipotecari (fr. 851.77), acqua

potabile, tassa fognatura, assicurazione stabile, assicurazione economia

domestica (doc. G3), oltre a fr. 66.50 mensili per la manutenzione ordinaria

della piscina e della termopompa. Il Pretore le ha riconosciuto fr. 1129.–

mensili (oneri ipotecari fr. 900.–, tassa acqua potabile fr. 36.60, tassa di

fognatura fr. 16.50, assicurazione dello stabile fr. 107.27, premio

dell'assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 68.–), mentre

non ha ammesso i costi per la manutenzione della piscina né della termopompa

perché non rientrano nel fabbisogno minimo “allargato” (consid. 15.1).

Sulle

ragioni per cui si giustifica di considerare oneri ipotecari di fr. 900.–

mensili invece dei fr. 851.77 mensili che la moglie espone si dirà in appresso,

esaminando il suo appello sul fabbisogno minimo del marito (sotto, consid. 15b).

Quan­to ai due abbonamenti per la manutenzione della termopom­pa e della

piscina (doc. G8 e G9), si tratta di spese accessorie dell'abitazione che

rientrano nel fabbisogno ‟allargatoˮ. Non si tratta invero di

interventi puntuali, bensì di abbonamenti annui che rientrano nei costi

effettivi dell'alloggio, che risultano agli atti (doc. G8 e G9), che esistevano

già al momento della separazio­ne e che il marito non ha contestato. Ne segue

che tali costi ascendono a fr. 1195.50 mensili complessivi, di cui fr. 835.–

mensili (già dedotto il 30% compreso nel fabbisogno in denaro dei figli) vanno

inserite nel fabbisogno minimo della moglie.

b) L'interessata

rivendica fr. 499.30 mensili di premio leasing perché al marito sono stati

riconosciuti importi anche maggiori. Così argomentando, essa trascura tuttavia che

il Pretore le ha già riconosciuto un tale esborso nel suo fabbisogno minimo (consid.

15.1

pag. 8). Certo, l'ha riconosciuto per un importo inferiore (fr. 300.–

mensili), ma su tale questione si tornerà più tardi (consid. 18).

c) La

convenuta chiede poi di aumentare a fr. 137.– mensili il premio per l'assicurazione

dell'automobile e di inserire nel suo fabbisogno minimo una voce per il

carburante di fr. 100.– mensili. Ora, in procedura sommaria il costo di

un'automobile privata necessaria per scopi professionali (manutenzione

compresa) è generalmente riconosciuto per giurisprudenza nel fabbisogno minimo

del coniuge nella misura di fr. –.70/km (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2023.61

del 4 luglio 2023 consid. 5f con rinvio a RtiD II-2017 pag. 781 a

metà). In concreto la moglie per recarsi al lavoro percorre ogni giorno il

tragitto da R__________ a C__________ e ritorno (14 km), dunque 275 km mensili in

media per 47 settimane lavorative l'anno. Ne segue che alla moglie vanno

riconosciuti complessivi fr. 190.– mensili (arrotondati) per i costi d'automobile, importo che già comprende l'imposta

di circolazione, il premio assicurativo e il carburante.

d) La moglie espone poi nel proprio fabbisogno

minimo fr. 2250.– mensili per il costo dell'alloggio dal momento in cui essa

avrebbe lasciato l'abitazione di N__________, costo stimato dal primo giudice

in fr. 1800.– mensili. Il 1° aprile 2022 AP 1 si è poi trasferita in un

appartamento di 4.5 locali a R__________, che costa fr. 2250.– mensili, spese accessorie

inclu­se. Considerato che l'abitazione coniugale in cui moglie e figli vivevano

(occupata oggi dal marito) consiste in una grande villa su un terreno di 1039 m²

con piscina, la spesa non appare eccessiva, se non altro considerando la parità

di trattamento. Nel fabbisogno minimo della convenuta va inserito perciò un

esborso di fr. 1575.– mensili (fr. 2250.– meno il 30% già compreso nel

fabbisogno in denaro dei figli).

e) L'interessata

pretende di aggiungere al proprio fabbisogno minimo la franchigia della cassa

malati per spese mediche, di fr. 25.– mensili (fr. 300.– annui). I costi della

salute effettivamente sopportati in forma di franchigia annua fanno parte – di

regola – del fabbisogno minimo di un assicurato, sempre che si riconducano a

trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). In

concreto non risulta tut-tavia che la moglie sopporti effettivamente il costo

della franchigia. Agli atti figura unicamente la polizza assicurativa che

indica la franchigia legale di fr. 300.–. A ragione il Pretore non ha perciò considerato

la posta.

f) Quanto

alla tassa sui cani di fr. 6.25 mensili, il Pretore l'ha rifiutata perché essa non

rientra nel fabbisogno minimo “allargato”. L'appellante insiste nel rivendicare

la spesa, ma nemmeno discute l'argomentazione del Pretore. Si aggiunga che,

comunque sia, una simile tassa non rientra nella nozio­ne di fabbisogno minimo ‟allargatoˮ

(DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5; I CCA, sentenza inc. 11.2010.85

del 1° dicembre 2011 consid. 4b).

g) Riguardo

alle spese legali di fr. 500.– mensili, l'interessata si limita a rinviare a

una sentenza di questa Camera. Il Pretore ha respinto la richiesta perché l'interessata

può far capo alla sua quota d'eccedenza per le spese legali, le quali a suo

dire non rientrano nel fabbisogno minimo “allargato”. Ancora una volta l'appellante

non si confronta però con la motivazione del Pretore. La questione non può

quindi essere vagliata oltre.

h) Infine

è giusto aggiungere nel fabbisogno minimo “allargato” della moglie, per parità

di trattamento nei confronti del marito (consid. 16f), un'indennità forfettaria

di fr. 150.– mensili per spese di telefonia e di comunicazione.

14.

Nel suo appello AO 1 critica

a sua volta il fabbisogno minimo della moglie, chiedendo di ridurlo a fr. 2635.65

mensili fino al momento in cui essa sarebbe rimasta nell'abitazione coniugale.

Egli chie­de inoltre di espungere da quel fabbisogno il premio del leasing e

dell'assicurazione del veicolo, riconoscendo per spese d'automobile solo fr.

300.– mensili complessivi. Il marito chiede infine di defalcare il costo

dell'alloggio fino al momento in cui la moglie si è trasferita da N__________.

a) Relativamente

al premio del leasing, l'appellante sostiene che la moglie ha concluso il

contratto dopo la separazione e a sua insaputa. A suo parere costei poteva

accontentarsi di un veicolo meno oneroso, vista la situazione finanziaria della

famiglia, come per esempio uno dei mezzi che lui le avreb­be messo a

disposizione, oppure poteva far capo ai trasporti pubblici. Egli le riconosce

così soltanto fr. 300.– mensili per i costi complessivi dell'automobile

(leasing e assicurazione). A un sommario esame però AO 1 non può pretendere che

do­po la separazione la moglie utilizzi veicoli di cui nulla è dato di sapere. Né

egli revoca in dubbio che durante la comunione domestica la convenuta potesse

contare su un'automobile simile all'attuale, ciò che anzi si desume dalla

polizza assicurativa (doc. 3 e doc. 2 di appello). A un sommario esame

riconoscere un premio leasing di fr. 499.– mensili per una vettura analoga a

quella del marito quando a lui sono stati riconosciuti fr. 562.– mensili per lo

stesso titolo appare dunque sostenibile.

b) Circa

le spese dell'abitazione di N__________, l'appellante afferma di assumere tali

costi direttamente e che, prevedendoli nel fabbisogno della moglie e dei figli,

egli dovrà corrispondere un importo per il pagamento di spese da lui già affrontate.

Egli fa valere di essere il solo proprietario dell'abitazio­ne coniugale e di

essere l'unico responsabile delle spese connesse all'abitazione. Ora, che il

marito dichiari assumere direttamente il costo dell'alloggio e rimanga debitore

nei confronti della banca creditrice ipotecaria poco giova, trattandosi di

spese necessarie per il sostentamento di moglie e figli cui l'abitazione è

attribuita in uso temporaneo, spese che rientra­vano nel fabbisogno minimo di loro

(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1° settembre 2022

consid. 4c). Sul pagamento diretto di quegli oneri da parte del debitore

alimentare si tornerà in appresso (consid. 22b).

c) Ne

deriva che il fabbisogno ‟allargatoˮ della moglie, con la correzione

– come si vedrà – del minimo esistenziale del diritto esecutivo per custodia

alternata, di fr. 1300.– mensili (consid. 16d), può essere stimato a un

sommario esame in fr. 3960.– mensili arrotondati fino a momento in cui la

convenuta si è trasferita a R__________ e in fr. 4700.– mensili dopo di allora.

15.

Nell'appello AP 1

critica anche il fabbisogno minimo del marito, che chiede di ridimensionare in

fr. 3388.– mensili fino a quando costui avrebbe abitato da suo padre e in fr.

4535.29

mensili in seguito. A suo parere per il periodo in cui vive dal padre AO

1.

ammette di non essere incorso in spese e chiede pertanto di stralcia­re la

stima di fr. 1200.– mensili riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno minimo di

lui, mentre per il periodo successivo essa adduce che gli oneri ipotecari nel

2020.

ammontavano a fr. 851.77 mensili (doc. G3), cui essa aggiunge una

spesa di fr. 66.50 mensili per la manutenzione ordinaria della piscina e

della termopompa, sicché il costo dell'alloggio del marito risulta di fr. 1146.64

mensili.

a) Nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno

inserite per principio solo spese effettive, non anche spese teoriche

o virtuali (sentenza del Tribunale federale 5A_397/2022 del 17 maggio 20231

consid. 6.2.3 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamen­te: RtiD I-2018 pag. 691

n. 5c; più di recente: I CCA, senten­za inc. 11.2022.89 del 25 luglio 2023

consid. 6). Trattandosi di un costo per l'alloggio, solo le spese effettive o

ragionevoli possono essere considerate nel fabbisogno minimo. Se un coniuge non

ha (ancora) spese, spetterà a lui far valere il relativo onere non appena avrà

stipulato un contratto di locazione. Tutt'al più si può tenere conto di un

canone di locazio­ne ipotetico per una durata transitoria, giusto il tempo

necessario affinché il coniuge in questione trovi un appartamento, ma ciò deve rimanere un'eccezione (sentenza

del Tribunale federale 5A_405/2019 del 24 febbraio 2020 consid. 5.3,

in: FamPra.ch 2020 pag. 435 con richiami di giurisprudenza). È arbitrario

ravvisare una situazione transitoria se questa dura da oltre un anno, a maggior

ragione se nel frattem­po il coniu­ge interessato non ha intrapreso alcunché

per la ricerca di un alloggio (sentenza del Tribunale federale 5A_397/2022 del 17 maggio 2023 consid. 6.2.3 con

riman­do).

b) L'orientamento

che precede è già stato espresso anche da questa Camera (sentenza inc.

11.2019.148

del 17 settembre 2020 consid. 7a; v. anche: I CCA, senten­za inc.

11.2022.89

del 25 luglio 2023 consid. 6). Nel caso specifico AO 1 non ha

sopportato, finché è stato ospite di suo padre, alcun costo dell'alloggio, né

egli pretende il contrario. E presso suo padre egli è rimasto oltre un anno

(dall'8 gennaio 2021 fino al 31 marzo 2022), senza avere mai cercato un

appartamento, in attesa di rientrare nell'abitazione coniugale. Non si

giustifica pertanto di riconoscergli fr. 1200.– mensili per un costo

dell'alloggio inesistente. Su quali criteri “equitativi” si fondi al proposito

la decisione del Pretore non è dato di comprendere. Al riguardo l'appello di AP

1.

si rivela provvisto di buon diritto.

c) Per

quanto attiene al periodo che fa seguito al rientro di AO 1 nell'abitazione

coniugale, il Pretore ha accertato gli oneri ipotecari in fr. 900.– mensili sulla

scorta del doc. G3. La convenuta adduce per la prima volta che in realtà tali oneri

ammontano a fr. 851.77 mensili. Effettivamente il doc. G3 reca un avviso di

scadenza in cui figura l'importo trimestrale di complessivi fr. 2555.30 (fr. 851.77

mensili), ma poi risulta un versamento da parte dei coniugi di fr. 900.–

mensili a titolo di “ipoteca”, importo che si evince anche dal doc. 9. A un

sommario esame per gli oneri ipotecari e gli ammortamenti giova riferirsi

perciò alla somma di fr. 900.– mensili, importo che va riconosciuto anche alla

moglie per il lasso di tempo in cui essa ha occupato l'abitazione coniugale.

16.

Il marito contesta anch'egli

il calcolo del proprio fabbisogno minimo, che

chiede di fissare in fr. 8043.62 mensili aumentando a fr. 1800.–

mensili il costo dell'alloggio prima del rientro nell'abitazione di N__________

e a fr. 93.16 mensili l'imposta di circolazione del veicolo. Egli propone inoltre

di aggiungere una spesa di fr. 500.– mensili per l'uso dell'automobile, fr.

300.– mensili per l'accudimento dei figli, fr. 100.– mensili per costi della

salute non coperti dalla cassa malati, come pure l'ammontare della tassa

Serafe, la spesa per telecomunicazioni e la quota della Rega. Le singole voci vanno

esaminate separatamente.

a) In

merito al costo dell'alloggio prima del ritorno nell'abitazio­ne coniugale

l'appellante assevera che la moglie non ha mai contestato l'importo da lui dichiarato.

Si è appena visto tuttavia che, comunque sia, in quel periodo egli non ha fatto

fron­te ad alcun onere locativo (consid. 15a). Sul tema non è il caso perciò di

tornare.

b) Relativamente

ai costi d'automobile, l'appellante sostiene di avere reso verosimile con il

doc. G13 l'ammontare dell'imposta di circolazione (fr. 93.16 mensili), mentre

il Pretore si è fondato sul doc. G13 per calcolarla in fr. 14.– mensili. Egli fa

valere inoltre di incorrere in costi per l'uso del veicolo di fr. 500.–

mensili, cifra non contestata dalla moglie, la quale neppure ha contestato che

egli percorra 10 000 km l'anno, cui si

aggiungono ancora altri oneri. In realtà, contrariamente a quanto egli assume, la

moglie non ha mai riconosciuto la spesa da lui esposta, chiedendone anzi

l'“eliminazione” dal fabbisogno minimo di lui (duplica, pag. 6; memoriale conclusivo,

pag. 7). Sta di fatto che il marito, allo stesso modo della moglie, ha diritto

a vedersi riconoscere i costi d'automobile nella misura di fr. –.70/km (consid.

13c). Egli afferma di percorrere 10 000 km

l'anno, ma abita e lavora a N__________ e già riconoscergli costi d'automobile

appare generoso. D'altro lato con il trasferimento dei figli a R__________ (circostan­za

concretatasi in pendenza di appello) e con la modalità della custodia alternata

(consid. 8) il marito percorre circa 70 km ogni settimana, corrispondenti

a una media di 245 km mensili (per andare a prendere i figli e riportarli, data

la tratta di 10 km tra N__________ e R__________, e ciò per 42 settimane l'anno,

escludendo le 10 settimane di vacanze scolastiche in cui i figli stanno o con

il padre o con la madre). Quanto precede permette di riconoscere nel fabbisogno

minimo dell'istante, a un sommario esame, un importo di fr. 170.– mensili

(arrotondati) per i costi dell'automobile, somma che

comprende anche l'imposta di circolazione, il premio assicurativo e il

carburante.

c) In

merito ai fr. 300.– mensili per l'accudimento dei figli l'appellante sostiene

che, indipendentemente dalla custodia alternata, il diritto di visita esteso

comporta maggiori costi di mantenimento, dovendo egli provvedere a 14 pasti dei

figli su 32 (il 44% dei costi del vitto), ciò che la moglie non contesta. Il

Pretore ha respinto la richiesta siccome non giustificata. Ora, l'appellante

confonde le nozioni. Un contributo di accudimento è destinato a garantire cura

e educazione al figlio, assicurando al genitore affidatario quanto manca per

coprire il fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò

permettono – i supplementi previsti dal diritto

di famiglia (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). AO 1 non

pretende di incorrere in un simi­le ammanco per garantire l'accudimento dei

figli. Nondimeno, dandosi custodia alternata (sopra, consid. 8), occorre

adattare il minimo esistenziale del diritto esecutivo dei coniu­gi, suddividendo

la differenza di fr. 150.– mensili tra l'importo previsto per una persona sola

(fr. 1200.– mensili) e quello per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili) in

proporzione al tempo che il figlio trascorre dall'uno e dall'altro (RtiD

II-2022 n. 4c pag. 611 consid. 8). In concreto fr. 100.– mensili vanno

così riconosciuti alla madre (due terzi) e fr. 50.– al padre (un terzo).

d) L'appellante

rivendica fr. 100.– mensili nel fabbisogno mini­mo per costi della salute non

coperti dall'assicurazione malattia e spese dentistiche a suo dire non

contestate dalla moglie. Il Pretore non ha riconosciuto tali spese perché non

documentate, spese che il marito non dimostra nemmeno in questa sede. L'indennità

pretesa non trova dunque alcun conforto.

e) Quanto

ai costi per televisione, Internet e canone radiotelevisivo che il marito

chiede di inserire nel suo fabbisogno mini­mo, nel fabbisogno ‟allargatoˮ

suole rientrare un'indennità fissa per spese di telefonia e di comunicazione di

fr. 150.– mensili che può essere riconosciuta, come la medesima indennità può

essere riconosciuta alla moglie.

f) Riguardo

alla quota annua della Rega, il documento presentato in prima sede riguarda il

premio del 2020 (doc. G17) per tutta la famiglia, compresa V__________, nata

dal primo matrimonio della moglie. Per quanto attiene al periodo dopo la dopo

la separazione, nulla è dato di sapere. In circostanze del genere l'appellante

deve sopportare le conseguenze della mancata allegazione.

g) Circa

i costi per l'abitazione di N__________ che il marito ripete ammontare a fr.

1972.– mensili, il Pretore ha riconosciuto – come si è visto – solo fr. 1129.–

mensili (oneri ipotecari fr. 900.–, tassa acqua potabile fr. 36.60, tassa

fognatura fr. 16.50, assicurazione dello stabile fr. 107.27, premio del­l'assicurazione

economia domestica e responsabilità civile), che vanno portati a fr. 1195.50

mensili per considerare la manutenzione ordinaria della piscina e della

termopompa (fr. 66.50 mensili). Quanto alle altre voci che intende

aggiungere, il marito trascura che il Pretore ha già inserito nel suo fabbisogno

minimo il premio dell'assicurazione sulla vita e i costi dell'elettricità, ancorché

questi ultimi facciano già parte del minimo esistenziale

secondo il diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6d). I

costi dell'alloggio vanno dunque confermati in fr. 1195.50 mensili.

h) Se

ne conclude che il fabbisogno minimo ‟allargatoˮ di AO 1 ammonta a

fr. 3585.– mensili fino al 31 marzo 2022 e a fr. 4780.– mensili dal 1° aprile

2022.

in poi.

17.

Il marito contesta

anche il fabbisogno in denaro dei figli, dal qua­le sostiene doversi stralciare

i costi dell'abitazione coniugale a N__________ e lamenta un errore di calcolo

per il fatto che il Pretore fissi quei fabbisogni anche nel periodo in cui i

ragazzi abitavano ancora nello stabile con la madre. La pretesa è infondata,

come si è spiegato per quanto riguarda il fabbisogno minimo della convenuta

(consid. 14b). Nondimeno il costo dell'alloggio va aggiornato in fr. 1195.50

mensili (sopra, consid. 16h). A ragione invece il marito fa valere che il costo

dell'alloggio dei figli è stato erroneamente calcolato in fr. 1800.– mensili

anche prima del trasferimento a R__________. Prima di allora il fabbisogno in

denaro di ogni figlio ammontava in realtà a fr. 580.– mensili arrotondati

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 180.– [15% di quello della

madre, di fr. 1195.50], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di

refezione fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie

diurne fr. 39.–, dedotti gli assegni

familiari di fr. 200.–). Dopo il trasferimento a R__________ il fabbisogno

lievita a fr. 740.– mensili per ogni figlio (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 337.50 [15% di quello della

madre, di fr. 2250.–], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione

fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr.

39.–, dedotti gli assegni familiari di

fr. 200.–).

18.

AP 1 si duole che per

calcolare il contributo di accudimento il premio del leasing inserito nel suo

fabbisogno minimo sia stato ridotto a fr. 300.– mensili. Un contributo di

accudimento è destinato a garantire cura e educazione al figlio, assicurando al

genitore affidatario quanto manca per coprire il fabbisogno minimo del diritto

esecutivo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i

supplementi previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). In

concreto le condizioni economiche permettono, come si vedrà in appresso, di

riconoscere fr. 499.– mensili di leasing e mal si comprende perché tale somma

andrebbe decurtata. Di conseguenza il contributo di accudimento va quantificato,

nel caso specifico, in fr. 795.– mensili per ciascun figlio nel primo periodo (fr.

3960.– ./. fr. 2370.– : 2) e in fr. 1165.– mensili nel secondo (fr. 4700.–

./. fr. 2370.– : 2).

19.

L'applicazione del

metodo di calcolo “a due fasi” fa sì che l'eccedenza registrata dal bilancio

familiare dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il

fabbisogno di ogni membro della famiglia va suddivisa tra i coniugi e i figli

nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 293, 147 III 301). Il quadro

del bilancio familiare che risulta è il seguente:

Fino al 31 marzo 2022

reddito del padre fr. 10

640.–

reddito della

madre fr. 2 370.–

fr. 13

010.– mensili,

fabbisogno

minimo “allargato” del padre fr. 3 585.

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 3 960.–

fabbisogno

minimo ‟allargatoˮ di A__________ fr. 580.–

fabbisogno

minimo “allargato” di N__________ fr. 580.–

fr. 8

700.– mensili,

eccedenza da

ripartire fr. 4 305.–

quota di due sesti

(padre e madre) fr. 1 435 .–

quota di un sesto

(figli) fr. 720.– mensili,

mantenimento

in denaro di A__________:

fr. 580.– +

fr. 720.– = fr. 1 300.– mensili,

mantenimento

in denaro di N__________:

fr. 580.– +

fr. 720.– = fr. 1 300.– mensili.

Contributo di

accudimento per ogni figlio fr. 795.– mensili,

Contributo

alimentare per la moglie:

fr. 3960.– +

fr. 1435.– ./. fr. 2370.– ./. 1590.– fr. 1 435.– mensili.

Dal 1° aprile 2022 in poi

reddito del padre fr. 10

640.–

reddito della

madre fr. 2 370.–

fr. 13

010.– mensili,

fabbisogno

minimo “allargato” del padre fr. 4 780.–

fabbisogno

minimo “allargato” della madre fr. 4 700.–

fabbisogno

minimo ‟allargatoˮ di A__________ fr. 740.–

fabbisogno

minimo “allargato” di N__________ fr. 740.–

fr. 10

960.– mensili,

eccedenza da

ripartire fr. 2 050.–

quota di due

sesti (padre e madre) arrotondati fr. 685.–

quota di un

sesto (figli) arrotondati fr. 340.– mensili,

mantenimento

in denaro di A__________:

fr. 740.– +

fr. 340.– = fr. 1 080.– mensili,

mantenimento

in denaro di N__________:

fr. 740.– +

fr. 300.– = fr. 1 080.– mensili.

Contributo di

accudimento per ogni figlio fr. 1 165.– mensili,

Contributo

alimentare per la moglie:

fr. 4700.– + fr. 685.– ./. fr. 2370.– ./. 2330.– fr.

685.– mensili.

20.

Rimane

da accertare la quota di partecipazione del marito, che ha la custodia

alternata dei figli. Qualora si suddividano la cura e l'educazione del figlio, i

genitori devono – in linea di principio e se dispongono di sufficiente capacità

contributiva – versare entrambi prestazioni pecuniarie,

in proporzione inversa a quella assicurata in natura (DTF 147 III 265 consid.

5.5). A tal fine occorre considerare altresì

che il minimo esistenziale del diritto esecutivo e la quota d'eccedenza del

figlio vanno divisi per principio in proporzione alla cura prestata da ogni

genitore e che ognuno di essi ha diritto a una partecipazione al costo dell'alloggio,

mentre gli esborsi non divisibili come il premio della cassa malati o il costo dovuto

alla cura da parte di terzi sono pagati usualmente da un solo genitore (sentenza del Tribunale federale 5A_330/2022

del 27 marzo 2023 consid. 4.1.1 e 4.1.2, in:

FamPra.ch 2023 pag. 800).

Nel

caso specifico la cura e l'educazione dei figli sono assicurate al 30% dal

padre e al 70% dalla madre, sicché di regola il fabbisogno dei figli e la loro

partecipazione all'eccedenza vanno suddivisi tra i genitori in tale

proporzione. In concreto la situazione finanziaria di AP 1, che guadagna soltanto

fr. 2370.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3960.– mensili,

rispettivamente di fr. 4700.– mensili, non permette alla convenuta di provvedere

al fabbisogno in denaro dei figli allorché questi stanno con lei, non disponendo

essa di alcun margine. Né AO 1 pretende di farsi carico dei costi fissi dei

figli, costi che sono così verosimilmente assunti dalla madre, né sollecita il

riconoscimento di una quota per l'alloggio. A un sommario esame egli va

chiamato dunque a farsi carico dell'intero contributo di mantenimento in denaro

dei figli (sia quando essi sono con lui sia quando essi sono con la madre) e che

versi alla moglie per loro il 70% del minimo esistenziale del diritto esecutivo,

il 70% della loro quota di eccedenza e gli importi corrispondenti ai citati

costi fissi.

In

definitiva l'istante va tenuto a versare alla moglie in favore di ogni figlio

un contributo di mantenimento di fr. 462.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 280.– [70% di fr. 400.–], costo

dell'alloggio fr. 180.– [15% di quello della madre, di fr. 1195.50],

premio della cassa malati fr. 117.–, tassa di refezione fr. 46.–, spese di

accudimento estivo dell'associazione famiglie diurne fr. 39.–, dedotti gli

assegni familiari di fr. 200.–), oltre a fr. 505.– mensili di partecipazione

all'eccedenza (70% di fr. 720.–) e fr. 795.– di accudimento, per

complessivi fr. 1762.– mensili fino al 31 marzo 2022. Dopo di allora egli deve

corrispondere un contributo di mantenimento di fr. 620.– (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 280.– [70% di fr. 400.–], costo dell'alloggio fr. 337.50 [15% di quello

della madre, di fr. 2250.–], premio della cassa malati fr. 117.–, tassa

di refezione fr. 46.–, spese di accudimento estivo dell'associazione famiglie

diurne fr. 39.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–), oltre a fr.

240.– mensili di partecipazione all'eccedenza (70% di fr. 340.–) e fr. 1165.–

mensili di accudimento, per complessivi fr. 2025.– mensili.

Conseguentemente

il contributo alimentare per la moglie risulta, come si è visto, di fr. 1435.–

mensili (fabbisogno minimo ‟allargatoˮ fr. 3960.– più un terzo dell'eccedenza

di fr. 1435.–, dedotti il reddito di fr. 2370.– e il contributo di accudimento

di complessivi fr. 1590.–) fino al

31.

marzo 2022 e a fr. 685.– mensili (fabbisogno minimo ‟allargatoˮ

fr. 4700.– più un terzo dell'eccedenza di fr. 685.–, dedotto il reddito di fr.

2370.– e il contributo di accudimento di complessivi fr. 2330.–) dal 1° aprile

2022.

21.

L'interessato contesta

anche la decorrenza dei contributi alimentari. A suo avviso la moglie non ha

mai sostenuto che egli non abbia fatto fronte ai contributi di mantenimento

prima dell'ottobre del 2021, tanto che la corrispondente richiesta è stata

presentata a quel momento, né la convenuta ha dimostrato che egli non abbia

fatto fronte alle necessità di lei e a quelle dei figli. Il Pretore ha fissato

la decorrenza retroattivamente dal luglio del 2021 per-ché la moglie ha addotto

che il marito le aveva tolto l'accesso al conto cui essa attingeva per il

mantenimento. L'art. 173 cpv. 3 CC consente di chiedere contributi alimentari

anche per l'anno precedente l'istan­za. A torto il marito pretende perciò che egli

si presume avere assolto l'obbligo di mantenimento solo perché la moglie ha

chiesto contributi alimentari nell'ottobre del 2021. L'interessato poi non nega

di avere azzerato il proprio conto né di avere privato la moglie del diritto di

accedervi. Allega unicamente – e in modo vago – come la moglie non abbia

dimostrato che egli non ha fatto fronte ai propri doveri. A un sommario esame

si giustifica dunque di far decorrere i contributi in questione dall'agosto del

2021, riservata al convenuto la possibilità di compensare gli arretrati con

quanto ha già versato (sotto, consid. 22b).

22.

Nel suo appello AO 1

chiede infine di essere autorizzato a compensare i contributi di mantenimento arretrati

con il suo credito inteso a ottenere la restituzione di quanto pagato in ecces­so

e a dedurre i costi dell'abitazione di N__________ da lui sostenuti. Il Pretore

ha respinto la richiesta perché il contributo alimentare versato in via

cautelare risulta inferiore rispetto a quello dovuto nel merito (consid. 18). In

questa sede la situazio­ne non cambia. Nulla risultando corrisposto in esubero,

su questo punto l'appello riesce così privo d'interesse.

Quanto all'autorizzazione di

dedurre i costi dell'alloggio dai contributi alimentari, il Pretore l'ha respinta,

non ravvisando motivo per prescindere dalla regola secondo cui le spese

imputabili a un coniuge non debbano essere effettivamente pagate da lui (consid.

19). Questa Camera ha già avuto modo di precisare che un debitore alimentare

può compensare il contributo di mantenimento a suo carico, fino all'ammontare

del contributo medesimo, con oneri rientranti nel fabbisogno del creditore alimentare

da lui pagati direttamente, sempre che le spese assunte si riferiscano a una

voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal giudice e che egli

dimostri di avere effettivamente eseguito il pagamento (RtiD II-2018 pag. 715

consid. 9; I-2005 pag. 765 consid. 13). Il debitore che intende procedere in

tal senso non è tenuto a farsi autorizzare dal giudice. Può nondimeno chiedere

di essere espressamente abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a

scanso di equivoci, contestazioni da parte dell'altro coniuge. Perché il

giudice emani un'autorizzazione del genere occorre in ogni modo una richiesta

da parte dell'interessato (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.48 del 1°

settembre 2022 consid 5b con rinvii). In concreto AO 1 dichiara di pagare

direttamente i costi dell'alloggio dell'immobile di N__________, occupato fino

al 1° aprile 2022 dalla moglie e dai figli (ciò che quest'ultima non ha mai

contestato) e ha chiesto espressamente al Pretore di essere autorizzato a

eseguire quei pagamenti, ponendoli in deduzione del contributo alimentare per

la moglie. La richiesta è legittima di modo che l'appellante va autorizzato a opporre

in compensazione, presentando le relative ricevute, oneri ipotecari e spese

pagati in luogo e vece della moglie. Al riguardo il suo appello merita

accoglimento.

VI. Sugli oneri processuali e

le ripetibili

23.

Le spese dell'appello

di AO 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il marito

ottiene la custodia alternata dei figli e l'autorizzazione di compensare le

spese abitative da lui pagate con il contributo alimentare, ma esce sconfitto

sui contributi di mantenimento complessivi che aveva chiesto di ridurre e sulla

relativa decorrenza. Nel complesso quindi, senza dimenticare che la causa verte

sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC), si giustifica

di porre le spese del suo appello a carico di lui per la metà. AP 1 non ha

presentato osservazioni all'appello. Non risultando soccombente, essa non può

essere tenuta ad assumere costi né a rifondere ripetibili. In simili condizioni

conviene rinunciare a riscuotere l'altra metà degli oneri processuali e ad

assegnare ripetibili.

24.

Identico principio

vale per le spese dell'appello presentato da AP 1 (art. 106 cpv. 2 CPC), che

ottiene causa vinta sui contributi alimentari e sulla decorrenza, ma soccombe

sulla custodia esclusiva dei figli, mentre la richiesta di attribuzione

dell'abitazio­ne coniugale era destinata all'insuccesso (decreto presidenziale 3

gennaio 2022 di effetto sospensivo, consid. 3). In definitiva si giustifica così

di porre equitativamente le spese di tale appello a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

25.

L'esito dell'attuale

giudizio impone di rivedere il dispositivo inerente agli oneri di primo grado,

di cui entrambe le parti postulano la modifica, chiedendo vicendevolmente che

le spese processuali siano poste interamente a carico della controparte, mentre

riguardo alle ripetibili il marito rivendica un'indennità di fr. 1000.– e la

moglie di fr. 2000.–. Tenuto conto dell'esito dell'appello, che conferma una

parziale soccombenza reciproca, si giustifica di suddividere le spese

processuali in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.

V. Sui rimedi giuridici a

livello federale

26.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia dei figli

sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di

valore (sopra, consid. 2). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo

equiparate nondimeno a provvedimenti cautelari (DTF 149 III 84 consid. 1.3),

davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le cause inc. 11.2021.173,

11.2021.180 sono congiunte.

II. Nella misura in cui sono

ricevibili e non divenuti privi d'interesse, gli appelli sono parzialmente

accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3. A__________ e N__________

(nati il 19 dicembre 2014) sono affidati alla custodia alternata dei genitori,

i quali esercitano congiuntamente l'autorità parentale, con domicilio presso la

madre, come segue:

a) al padre un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore

17.30 fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola, ogni giovedì sera

per la cena con pernottamento e accompagnamento a scuola, a pranzo il martedì e

un altro giorno infrasettimanale con ritiro e riporto a scuola,

b) alla madre, per il tempo restante,

c) durante

le vacanze scolastiche alla madre e al padre

in misura paritaria, in considerazione dei rispettivi impegni professionali e

delle loro disponibilità di ferie, con usuale alternanza di anno in anno per le

vacanze di Natale, di Carnevale, di Pasqua e autunnali.

5. AO 1 è condannato a versare a AP 1,

in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

dal 1°agosto 2021 fino al 31

marzo 2022:

fr. 1762.– mensili per ogni figlio,

assegni familiari non compresi,

fr. 1435.– mensili per la moglie,

dal 1° aprile 2022

in

poi:

fr. 2025.– mensili per ogni figlio,

assegni familiari non compresi,

fr. 685.– mensili per la moglie.

7. Nella misura in cui ha assunto

direttamente i costi dell'abitazione di N__________, AO 1 potrà compensarne il

versamento, deducendo l'importo dal totale dovuto a moglie e figli.

8. Le spese processuali di complessivi

fr. 830.– sono poste a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Le spese dell'appello di AO

1, ridotte a fr. 750.–, sono poste a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

IV. Le spese dell'appello di AP

1 di fr. 1500.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

V. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).