11.2021.174
Protezione della personalità: stralcio della causa dal ruolo e addebito delle spese
31 dicembre 2021Italiano13 min
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.174
11.2021.175
Lugano,
31 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2021.1097 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 26 febbraio 2021 da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'abg. dott. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
in materia di spese giudiziarie del 23 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro
il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 15 dicembre 2021 (inc. 11.2021.174)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc.
11.2021.175);
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 febbraio 2021 RE 1 (1997)
si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'“istanza” a
protezione della personalità perché ordinasse a suo marito CO 1 (1994) – sotto
comminatoria dell'art. 292 CP – di “astenersi dal contattarla telefonicamente o
in altro modo, nonché di avvicinarsi a lei, al suo luogo di residenza a una
distanza inferiore a 300 m”. Essa ha postulato inoltre un'imprecisata
provvigione ad litem o, in subordine, il beneficio del gratuito
patrocinio. Con decreto cautelare del 2 marzo 2021, emesso senza contrad-dittorio
e rettificato il 4 marzo successivo, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e
ha emanato i divieti richiesti. Le parti sono state convocate all'udienza del
12 aprile 2021 per il contraddittorio cautelare. L'8 aprile 2021 CO 1 ha
instato a sua volta per il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del
12 aprile successivo egli ha proposto di respingere l'azione e di revocare il
decreto cautelare. Statuendo il giorno stesso a verbale, il Pretore aggiunto ha
confermato invece il decreto cautelare e ha ordinato una raccolta di
informazioni dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di Paradiso,
come pure dalla Polizia cantonale.
B. L'Ufficio dell'aiuto
e della protezione, Servizio per l'aiuto alle vittime di reati, ha consegnato
un suo rapporto il 22 aprile 2021. Agli atti è poi stato acquisito il 20 maggio
2021 un rapporto della Polizia cantonale. Il 26 luglio 2021 CO 1 ha chiesto la
revoca del decreto cautelare emanato dopo il contraddittorio. All'udienza del 4
ottobre 2021, destinata alla discussione di tale richiesta e al dibattimento della
procedura a protezione della personalità, il Pretore aggiunto ha sospeso
quest'ultima causa nell'attesa che il Procuratore pubblico decidesse varie
denunce sporte da RE 1 in odio del marito. Nel frattempo egli ha confermato nuovamente
a verbale il decreto cautelare del 12 aprile 2021, limitandone nondimeno la
durata “fino alla decisione penale e/o ad uno scritto del Procuratore pubblico
che attesti la non pericolosità del convenuto” e riservando al medesimo
l'esercizio del diritto di visita alla figlia S__________ (2018), oltre alla
possibilità di partecipare a udienze o incontri con autorità penali e civili in
Svizzera e all'estero.
C. Interpellata dal
Pretore aggiunto, RE 1 ha dichiarato in una lettera del 6 dicembre 2021 che “al
momento la situazione risulta normalizzata” e che i divieti impartiti al marito
potevano essere revocati. CO 1 ha sollecitato anch'egli il 10 dicembre 2021 la
revoca delle ingiunzioni nei suoi confronti. Preso atto di ciò, con decreto del
15 dicembre successivo il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo la
procedura a protezione della personalità “per desistenza”, ha annullato i
divieti cautelari imposti al convenuto il 4 ottobre 2021, ha respinto l'istanza
di provvigione ad litem presentata da RE 1, ha dichiarato priva
d'interesse la richiesta di gratuito patrocinio da lei introdotta, come pure
l'analoga richiesta avanzata da CO 1, e ha posto le spese processuali di fr.
1000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
D. RE 1 è insorta il 23
dicembre 2021 a questa Camera con un reclamo in cui contesta la quota di spese
processuali a suo carico, chiedendo che le sia conferito il gratuito patrocinio
in prima sede e che sia riconosciuta alla sua legale un'indennità di fr.
3002.50 per onorari. Preliminarmente essa insta perché al reclamo sia conferito
effetto sospensivo. Inoltre essa postula il beneficio del gratuito patrocinio
anche davanti a questa Camera. Il reclamo non è stato comunicato a CO 1 per
osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una transazione, un'acquiescenza
o una desistenza attestate in un verbale sottoscritto dalle parti hanno
l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC). In
tal caso il giudice toglie la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto
di stralcio tuttavia è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non
suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il
dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110
CPC). La validità della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione che
ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo è censurabile unicamente con
domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3,
139 III 134 consid. 1.3; v. inoltre RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c
consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa
della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione (da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 1 con rinvio). Un decreto
di stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza si distingue perciò da
un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242
CPC), che è una decisione appellabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.6
del 10 febbraio 2020 consid. 1 con richiamo; Heinzmann/Braidi
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 242).
2. Nella fattispecie il
Pretore aggiunto ha accertato che il 6 dicembre 2021 RE 1 ha chiesto la revoca
dei divieti decretati cautelarmente nei confronti del convenuto poiché la
situazione si era nel frattempo normalizzata. Egli ha stimato che, alla luce
di ciò, “nulla osta[va] a procedere con lo stralcio per desistenza della presente
procedura”. La reclamante obietta di non avere mai dichiarato di ritirare l'azione
a protezione della personalità, ma di essersi limitata a comunicare al Pretore
aggiunto che, in seguito alle mutate circostanze, le ingiunzioni disposte a
carico del marito potevano essere revocate. Essa sostiene così di non poter essere
tenuta a sopportare spese. Inoltre, non avendo
desistito dall'azione, essa fa valere di non avere perduto la qualità
di parte, sicché il primo giudice non poteva ritenere senza interesse la sua
richiesta di gratuito patrocinio.
3. Una
desistenza deve risultare da una comunicazione in cui una parte dichiara
esplicitamente di ritirare la propria petizione o istanza. Se interviene dopo
la notifica della petizione o dell'istanza al convenuto, tale dichiarazione
acquisice autorità di cosa giudicata (sentenza del Tribunale federale
5A_216/2018 dell'11 settembre 2018 consid. 5.1.2 con riferimenti; I CCA,
sentenza inc. 11.2020.3 del 26 marzo 2021 consid. 4 con rinvio). In
concreto la reclamante afferma a ragione di non avere mai dichiarato, tanto
meno esplicitamente, di ritirare l'azione a protezione della personalità. Ha
semplicemente comunicato al Pretore aggiunto che la situazione si era nel
frattempo normalizzata e che di conseguenza le ingiunzioni cautelarmente
decretate a carico del marito potevano essere revocate. Ciò posto, il primo
giudice poteva stralciare la causa dal ruolo perché divenuta senza oggetto o
senza interesse, ma non per desistenza (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2020.97 del 25 maggio 2021, relativa
a
un altro decreto di stralcio emanato dallo stesso Pretore aggiunto).
4. Il
problema è che – come si è accennato (consid. 1) – la desistenza può essere
contestata unicamente con domanda di revisione, che si tratti di censurare
vizi formali o materiali. Tale orientamento è in linea con la dottrina
dominante (menzionata da Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander,
Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 17 e 18 ad art. 241 CPC; Gschwend/Steck in: Basler Kommentar,
ZPO, 3ª edizione, n. 20 e 21a ad art. 241; Tappy
in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 37a ad art. 241). Un'eccezione
parrebbe sussistere nel caso in cui un convenuto contesti la propria
acquiescenza, sostenendo che in realtà la causa non andava tolta dal ruolo. In
siffatta ipotesi sembra che il convenuto possa lamentare un diniego di
giustizia introducendo reclamo (Heinzmann/Braidi,
op. cit., n. 28 ad art. 241 con riferimenti). Sembra inoltre – ma si
tratta di un'opinione controversa – che una parte possa contestare con appello
o reclamo il fatto stesso che il processo sia stato stralciato dal ruolo (op.
cit., n. 29 in fine ad art. 241 CPC).
Comunque
sia, nessuna delle due eventualità appena enunciate si riscontra in concreto. Ne
segue che la desistenza accertata dal Pretore aggiunto può essere impugnata
solo con domanda di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una
domanda in tal senso dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del
motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito
sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico al
Pretore aggiunto. Nella misura in cui RE 1 impugna con reclamo il dispositivo
n. 1 del decreto di stralcio, l'atto va dunque dichiarato irricevibile. Spetterà
se mai all'interessata adire il Pretore aggiunto con il rimedio giuridico pertinente.
5. Quanto
alle spese giudiziarie del decreto di stralcio impugnato (fr. 1000.– a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili: dispositivo
n. 5), la reclamante non pretende che nel caso in cui lei avesse desistito tali
spese sarebbero state da porre a carico del convenuto. Sostiene che, non ravvisandosi
desistenza, non si giustifica di addebitarle oneri. Se non che, per giungere a
tale conclusione occorre rimettere in discussione la desistenza accertata dal
Pretore aggiunto, ciò che può avvenire soltanto – come si è visto – con domanda
di revisione. Anche sotto tale profilo il reclamo di RE 1 non è destinato
pertanto a miglior sorte.
Più
delicata è la questione legata all'attribuzione delle spese giudiziarie
nell'ipotesi in cui la causa fosse stata da stralciare dal ruolo perché
divenuta senza oggetto o senza interesse (art. 242 CPC). L'art. 107 cpv. 1 lett.
e CPC prevede che in circostanze del genere il giudice può “ripartire le spese
secondo equità”. Deve considerare in specie quale parte ha provocato l'azione,
quale sarebbe stato il presumibile esito della procedura se questa non fosse
diventata caduca e quali circostanze abbiano reso la causa senza oggetto o
senza interesse (RtiD II-2021 pag.
717 consid. 5a con numerosi riferimenti). Ciò non significava – come sembra credere
il Pretore aggiunto – suddividere le spese automaticamente a metà, compensando
le ripetibili. Sia come sia, ai fini del presente giudizio non giova approfondire
il tema. Il Pretore aggiunto ha stralciato infatti la causa dal ruolo per
desistenza. Interrogarsi come sarebbe stata da regolare la questione delle
spese ove la causa fosse stata da dichiarare senza oggetto o senza interesse trascende
così i limiti dell'attuale giudizio.
6. Riguardo
infine al gratuito patrocinio chiesto in prima sede, la reclamante non
contesta che il diritto all'assistenza giudiziaria sia altamente personale,
sicché qualora un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di
parte durante il processo, il diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza
del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con
richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove
al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non avesse ancora
ottenuto il gratuito patrocinio,
poiché in simili condizioni viene meno addirit-tura un interesse alla decisione
sul conferimento del beneficio (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 6c con rinvii). In concreto RE 1 non aveva ancora conseguito, al momento in cui la causa è stata
stralciata dal ruolo, il
beneficio richiesto. E a quel momento la causa era ormai caduca, sicché l'attrice
aveva perduto – contrariamente a quanto essa pretende – la qualità di parte al
processo. Ne discende che la domanda di gratuito patrocinio era diventata senza
interesse. Su questo punto la decisione del Pretore aggiunto resiste pertanto
alla critica.
7. L'emanazione
della presente decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nel reclamo.
8. Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza della reclamante (art.
106 cpv. 1 CPC), ma si tiene conto delle condizioni economiche verosimilmente
difficili in cui essa si trova, rinunciando – in via eccezionale – a ogni
prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo
stato comunicato a CO 1 per osservazioni. Relativamente al gratuito patrocinio
sollecitato da RE 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di conto.
Seppure la richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, per vero, il
reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso
dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato oggetto di notificazione
alla controparte.
9. Circa
Fatti
i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.
1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione a protezione della personalità
per violenze, minacce o insidie fondata sull'art. 28b cpv. 1 CC
non dipende da requisiti di valore e può formare oggetto di
Considerandi
ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF (sentenza del
Tribunale federale 5A_82/2012 del 29 agosto 2012 consid. 1 non pubblicato in
DTF 138 III 641). L'impugnabilità del
dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale
federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese né
si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
abg. dott. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).