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Decisione

11.2021.174

Protezione della personalità: stralcio della causa dal ruolo e addebito delle spese

31 dicembre 2021Italiano13 min

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.174

11.2021.175

Lugano,

31 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2021.1097 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 26 febbraio 2021 da

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

CO

1

(patrocinato

dall'abg. dott. PA 2 ),

giudicando sul reclamo

in materia di spese giudiziarie del 23 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro

il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 15 dicembre 2021 (inc. 11.2021.174)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc.

11.2021.175);

Ritenuto

in fatto: A. Il 26 febbraio 2021 RE 1 (1997)

si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'“istanza” a

protezione della personalità perché ordinasse a suo marito CO 1 (1994) – sotto

comminatoria dell'art. 292 CP – di “astenersi dal contattarla telefonicamente o

in altro modo, nonché di avvicinarsi a lei, al suo luogo di residenza a una

distanza inferiore a 300 m”. Essa ha postulato inoltre un'imprecisata

provvigione ad litem o, in subordine, il beneficio del gratuito

patrocinio. Con decreto cautelare del 2 marzo 2021, emesso senza contrad-dittorio

e rettificato il 4 marzo successivo, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e

ha emanato i divieti richiesti. Le parti sono state convocate all'udienza del

12 aprile 2021 per il contraddittorio cautelare. L'8 aprile 2021 CO 1 ha

instato a sua volta per il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del

12 aprile successivo egli ha proposto di respingere l'azione e di revocare il

decreto cautelare. Statuendo il giorno stesso a verbale, il Pretore aggiunto ha

confermato invece il decreto cautelare e ha ordinato una raccolta di

informazioni dall'Ufficio del­l'aiuto e della protezione (UAP) di Paradiso,

come pure dalla Polizia cantonale.

B. L'Ufficio dell'aiuto

e della protezione, Servizio per l'aiuto alle vitti­me di reati, ha consegnato

un suo rapporto il 22 aprile 2021. Agli atti è poi stato acquisito il 20 maggio

2021 un rapporto della Polizia cantonale. Il 26 luglio 2021 CO 1 ha chiesto la

revoca del decreto cautelare emanato dopo il contraddittorio. All'udienza del 4

ottobre 2021, destinata alla discussione di tale richiesta e al dibattimento della

procedura a protezione della personalità, il Pretore aggiunto ha sospeso

quest'ultima causa nell'attesa che il Procuratore pubblico decidesse varie

denunce sporte da RE 1 in odio del marito. Nel frattempo egli ha conferma­to nuovamente

a verbale il decreto cautelare del 12 aprile 2021, limitandone nondimeno la

durata “fino alla decisione penale e/o ad uno scritto del Procuratore pubblico

che attesti la non pericolosità del convenuto” e riservando al medesimo

l'esercizio del diritto di visita alla figlia S__________ (2018), oltre alla

possibilità di partecipare a udienze o incontri con autorità penali e civili in

Svizzera e all'estero.

C. Interpellata dal

Pretore aggiunto, RE 1 ha dichiarato in una lettera del 6 dicembre 2021 che “al

momento la situazione risulta normalizzata” e che i divieti impartiti al marito

potevano essere revocati. CO 1 ha sollecitato anch'egli il 10 dicembre 2021 la

revoca delle ingiunzioni nei suoi confronti. Preso atto di ciò, con decreto del

15 dicembre successivo il Pretore aggiun­to ha stralciato dal ruolo la

procedura a protezione della personalità “per desistenza”, ha annullato i

divieti cautelari imposti al convenuto il 4 ottobre 2021, ha respinto l'istanza

di provvigione ad litem presentata da RE 1, ha dichiarato priva

d'interesse la richiesta di gratuito patrocinio da lei introdotta, come pure

l'analoga richiesta avanzata da CO 1, e ha posto le spese processuali di fr.

1000.– a carico delle parti in ragio­ne di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

D. RE 1 è insorta il 23

dicembre 2021 a questa Came­ra con un reclamo in cui contesta la quota di spese

processuali a suo carico, chiedendo che le sia conferito il gratuito patrocinio

in prima sede e che sia riconosciuta alla sua legale un'indennità di fr.

3002.50 per onorari. Preliminarmente essa insta perché al reclamo sia conferito

effetto sospensivo. Inoltre essa postula il beneficio del gratuito patrocinio

anche davanti a questa Camera. Il recla­mo non è stato comunicato a CO 1 per

osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una transazione, un'acquiescenza

o una desisten­za attestate in un verbale sottoscritto dalle parti hanno

l'effetto di una decisio­ne passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC). In

tal caso il giudice toglie la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decre­to

di stralcio tuttavia è meramente dichiarativo e, in quan­to tale, non

suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il

dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di recla­mo (art. 110

CPC). La validità della desistenza, dell'acquiescen­za o della transazione che

ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo è censurabile unicamente con

domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3,

139 III 134 consid. 1.3; v. inoltre RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c

consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esisten­za stessa

della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione (da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 1 con rinvio). Un decreto

di stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza si distingue perciò da

un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242

CPC), che è una decisione appellabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.6

del 10 febbraio 2020 consid. 1 con richiamo; Heinzmann/Braidi

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 242).

2. Nella fattispecie il

Pretore aggiunto ha accertato che il 6 dicembre 2021 RE 1 ha chiesto la revoca

dei divieti decretati cautelarmente nei confronti del convenuto poiché la

situazio­ne si era nel frattempo normalizzata. Egli ha stimato che, alla luce

di ciò, “nulla osta[va] a procedere con lo stralcio per desistenza della presen­te

procedu­ra”. La reclamante obietta di non avere mai dichiarato di ritirare l'azio­ne

a protezione della personalità, ma di essersi limitata a comunicare al Pretore

aggiunto che, in seguito alle muta­te circostanze, le ingiunzioni disposte a

carico del marito potevano essere revocate. Essa sostiene così di non poter essere

tenuta a sopportare spe­se. Inoltre, non aven­do

desistito dall'azio­ne, essa fa valere di non avere perduto la qualità

di parte, sicché il primo giudice non poteva ritenere senza interesse la sua

richiesta di gratuito patrocinio.

3. Una

desisten­za deve risultare da una comunicazione in cui una parte dichiara

esplicitamente di ritirare la propria petizione o istanza. Se interviene dopo

la notifica della petizione o dell'istan­za al convenuto, tale dichiarazione

acquisice autorità di cosa giudica­ta (sentenza del Tribunale federale

5A_216/2018 del­l'11 settembre 2018 consid. 5.1.2 con riferimenti; I CCA,

sentenza inc. 11.2020.3 del 26 marzo 2021 consid. 4 con rinvio). In

concreto la reclamante afferma a ragione di non avere mai dichiarato, tanto

meno esplicitamente, di ritirare l'azione a protezione della personalità. Ha

semplicemente comunicato al Pretore aggiunto che la situazione si era nel

frattempo normalizzata e che di conseguenza le ingiunzio­ni cautelarmente

decretate a carico del marito potevano essere revocate. Ciò posto, il primo

giudice poteva stralciare la cau­sa dal ruolo perché divenuta senza ogget­to o

senza interesse, ma non per desistenza (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2020.97 del 25 maggio 2021, relativa

a

un altro decreto di stralcio emanato dallo stesso Pretore aggiunto).

4. Il

problema è che – come si è accennato (consid. 1) – la desistenza può essere

contestata unicamen­te con domanda di revisione, che si tratti di censurare

vizi formali o materiali. Tale orientamento è in linea con la dottrina

dominante (menzionata da Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander,

Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 17 e 18 ad art. 241 CPC; Gschwend/Steck in: Basler Kommentar,

ZPO, 3ª edizione, n. 20 e 21a ad art. 241; Tappy

in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 37a ad art. 241). Un'eccezione

parrebbe sussistere nel caso in cui un convenuto contesti la propria

acquiescenza, sostenendo che in realtà la causa non andava tolta dal ruo­lo. In

siffatta ipotesi sembra che il convenuto possa lamentare un diniego di

giustizia introducendo reclamo (Heinzmann/Braidi,

op. cit., n. 28 ad art. 241 con riferimenti). Sembra inoltre – ma si

tratta di un'opinione controversa – che una parte possa contestare con appello

o reclamo il fatto stesso che il processo sia stato stralciato dal ruolo (op.

cit., n. 29 in fine ad art. 241 CPC).

Comunque

sia, nessuna delle due eventualità appena enunciate si riscontra in concreto. Ne

segue che la desistenza accertata dal Pretore aggiunto può essere impugnata

solo con domanda di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una

doman­da in tal senso dev'essere presentata entro 90 gior­ni dalla scoperta del

motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito

sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico al

Pretore aggiun­to. Nella misura in cui RE 1 impugna con reclamo il dispositivo

n. 1 del decreto di stralcio, l'atto va dunque dichiarato irricevibile. Spetterà

se mai all'interessata adire il Pretore aggiun­to con il rimedio giuridico pertinente.

5. Quanto

alle spese giudiziarie del decreto di stralcio impugnato (fr. 1000.– a carico

delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili: dispositivo

n. 5), la reclamante non pretende che nel caso in cui lei avesse desistito tali

spese sarebbero state da porre a carico del convenuto. Sostiene che, non ravvisandosi

desistenza, non si giustifica di addebitarle oneri. Se non che, per giungere a

tale conclusione occorre rimettere in discussione la desistenza accertata dal

Pretore aggiunto, ciò che può avvenire soltanto – come si è visto – con domanda

di revisione. Anche sotto tale profilo il reclamo di RE 1 non è destinato

pertanto a miglior sorte.

Più

delicata è la questione legata all'attribuzione delle spese giudiziarie

nell'ipotesi in cui la causa fosse stata da stralciare dal ruolo perché

divenuta senza oggetto o senza interesse (art. 242 CPC). L'art. 107 cpv. 1 lett.

e CPC prevede che in circostanze del genere il giudice può “ripartire le spese

secondo equità”. Deve considerare in specie quale parte ha provocato l'azione,

quale sarebbe stato il presumibile esito della procedura se questa non fosse

diventata caduca e quali circostanze abbia­no reso la cau­sa senza oggetto o

senza interesse (RtiD II-2021 pag.

717 consid. 5a con numerosi riferimenti). Ciò non significava – come sembra credere

il Pretore aggiunto – suddividere le spese automaticamente a metà, compensando

le ripetibili. Sia come sia, ai fini del presente giudizio non giova approfondire

il tema. Il Pretore aggiunto ha stralciato infatti la causa dal ruolo per

desisten­za. Interrogarsi come sarebbe stata da regolare la questione delle

spese ove la causa fosse stata da dichiarare senza oggetto o senza interesse trascende

così i limiti dell'attuale giudizio.

6. Riguardo

infine al gratuito patrocinio chiesto in prima sede, la reclaman­te non

contesta che il diritto all'assistenza giudiziaria sia altamente personale,

sicché qualora un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di

parte durante il processo, il diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza

del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con

richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove

al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non avesse ancora

ottenuto il gratuito patrocinio,

poiché in simili condizioni viene meno addirit-tura un interesse alla decisione

sul conferimento del beneficio (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 6c con rinvii). In concreto RE 1 non aveva ancora conseguito, al momento in cui la causa è stata

stralciata dal ruolo, il

beneficio richiesto. E a quel momento la causa era ormai caduca, sicché l'attrice

aveva perduto – contrariamente a quanto essa pretende – la qualità di parte al

processo. Ne discende che la doman­da di gratuito patrocinio era diventata senza

interesse. Su questo punto la decisione del Pretore aggiunto resiste pertanto

alla critica.

7. L'emanazione

della presente decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo.

8. Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza della reclamante (art.

106 cpv. 1 CPC), ma si tiene conto delle condizioni economiche verosimilmente

difficili in cui essa si trova, rinunciando – in via eccezionale – a ogni

prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo

stato comunicato a CO 1 per osservazioni. Relativamente al gratuito patrocinio

sollecitato da RE 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di conto.

Seppure la richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, per vero, il

reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso

dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato oggetto di notificazione

alla controparte.

9. Circa

Fatti

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione a protezione della personalità

per violenze, minacce o insidie fondata sul­l'art. 28b cpv. 1 CC

non dipende da requisiti di valore e può formare oggetto di

Considerandi

ricorso in materia civile sen­za riguar­do all'art. 74 LTF (sentenza del

Tribunale federale 5A_82/2012 del 29 agosto 2012 consid. 1 non pubblicato in

DTF 138 III 641). L'impugnabilità del

dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella

dell'azio­ne principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale

federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese né

si assegnano ripetibili.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

avv. ;

abg. dott. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).