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Decisione

11.2021.176

Appello diventato privo d'interesse (diritto di visita trascorso durante la procedura d'appello)

20 gennaio 2022Italiano9 min

petizione del 25 aprile 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto per

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.176

11.2021.177

Lugano

20 gennaio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SE.2018.27 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con petizione del 25 aprile 2018 da

AP

1

rappresentato

dalla madre RA 1

(ora

patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 24 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il

16 dicembre 2021 dal Pretore aggiunto (inc. 11.2021.176)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio

contestuale all'appello (inc. 11.2021.177);

Ritenuto

in fatto: A. Il

14 marzo 2017 RA 1 (1978) ha dato alla luce un figlio, AP 1, riconosciuto il 16

giugno 2017 da AO 1 (1975), cittadino italiano. Con decreto cautelare del 12

marzo 2018, emanato prima della promozione dell'azione di merito, il Pretore aggiunto

del Distretto di Bellinzona ha, in particolare, istituito una curatela

educativa in favore del minore, ha regolato le relazioni personali tra padre e

figlio (una settimana ogni due mesi presso il domicilio della madre e senza

pernottamento), ha accertato l'impossibilità per il padre di versare un

contributo alimentare e ha assegnato a AP 1 un termine di 60 giorni per

introdurre l'azione di merito.

Fatti

B. Con

petizione del 25 aprile 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto per

ottenere la conferma della curatela educativa, la definizione dei diritti di

visita paterni, un contributo alimentare di fr. 150.– mensili fino alla fine

del 2018 e di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi. Nelle sue

osservazioni del 22 giugno 2018 il convenuto si è rimesso agli esiti istruttori

sia per la determinazione dei diritti di visita che per quanto riguarda il

contributo alimentare. Replicando il 6 agosto 2018 l'attore ha confermato le sue

domande. In una duplica del 9 novembre 2018 il convenuto ha negato qualsiasi

contributo alimentare chiedendo di riconoscergli un diritto di visita di una

settimana a Natale, una a Carnevale e una a Pasqua in alternanza con la madre e

4 settimane durante le vacanze estive. Alle prime arringhe del 22 gennaio 2019

le parti hanno offerto prove.

C. Esperita l'istruttoria, in un memoriale conclusivo del 27

settembre 2021 l'attore ha chiesto di stabilire i diritti di visita secondo

quanto indicato dal Pretore aggiunto in una lettera del 23 settembre 2021,

ovvero dal 1° gennaio al 5 gennaio 2022 (4 notti) a __________ (Toscana), dal

26 febbraio al 6 marzo 2022 (carnevale) a __________ (periodo di 6 giorni con 5

notti) e dal 15 al 24 aprile 2022 (Pasqua) a __________ (periodo di 6 giorni

con 5 notti), rivendicando un contributo alimentare di fr. 300.–. In un

allegato del 24 settembre 2021 il convenuto ha ribadito il suo punto di vista.

D. Statuendo con

sentenza del 16 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha, tra l'altro, fissato un

diritto di visita “con inizio il 1° gennaio 2022 e fine al 5 gennaio 2022”,

autorizzando il padre (non affidatario) a portare il figlio con sé a __________,

in Toscana, dai suoi genitori e da parenti. Contestualmente con decreto

cautelare del medesimo giorno egli ha regolato provvisionalmente il diritto di

visita “con inizio il 1° gennaio 2022 e fine al 5 gennaio 2022” come già

fissato nella sentenza di merito. Per l'emanazione del decreto non sono state

riscosse spese né assegnate ripetibili.

E. Contro il decreto

cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24

dicembre 2021 per ottenerne, previo conferimento del gratuito patrocinio, l'annullamento.

Preliminarmente egli ha postulato la concessione dell'effetto sospensivo al

ricorso. L'appello è giunto a questa Camera martedì 28 dicembre 2021 e il

giorno medesimo giorno la Pretura è stata invitata a trasmettere l'incarto.

Spedito il 30 dicembre 2021 il fascicolo processuale è stato recapitato al

Tribunale d'appello venerdì 31 dicembre 2021. Quello stesso giorno il

presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo

parziale, nel senso che ha autorizzato l'esercizio del diritto di visita

previsto nel decreto cautelare impugnato dal 1° al 5 gennaio 2022 unicamente

nel Cantone Ticino secondo le modalità disposte per il diritto di visita a __________.

Considerando

Considerandi

in

diritto: 1. Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha

disciplinato il diritto di visita di AO 1 con il figlio AP 1 dal 1° gennaio al

5.

gennaio 2022 da esercitarsi a __________ in Toscana secondo determinate

modalità. L'appellante chiede di annullare il giudizio impugnato poiché, in

sintesi, il diritto di visita a __________ era prematuro e contrario al suo

bene. Se non che, il lasso di tempo compreso tra il 1° e il 5 gennaio 2022 è decorso

in pendenza di procedura. Ciò fa decadere l'interesse degno di protezione

dell'interessato, la regolamentazione cautelare essendo superata dagli eventi.

In tali circostanze l'appello va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata

dai ruoli (art. 242 CPC; DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con rinvii; Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª

edizione, n. 10 ad art. 242; Killias

in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 10 ad art.

242).

2.

Né, in concreto,

sussistono i presupposti per un giudizio “a posteriori” sul decreto cautelare.

Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere

esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federa­le – se la questione

litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze

identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale importanza (onde la

necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il succedersi

degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una verifica tempestiva

delle censure da parte dell'autorità di ricorso (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1

con riferimenti; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 242).

Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non soccorrono tuttavia

presupposti del genere, ove appena si consideri che l'esercizio di un diritto

di visi­ta dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso, né in

concreto si ravvisavano que­stio­ni giuridiche di principio la cui soluzione si

giustifichi alla luce del pubblico interesse (nel medesimo senso: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.9 del 31 agosto 2020 consid. 1 con rinvii). Ne segue che

nulla giustifica di statuire sull'appello nonostante l'intervenuta caducità del

litigio.

3.

Relativamente

alle spese processuali,

qualora una causa diventi senza oggetto o senza

interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC),

limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio

(art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie tali oneri andrebbero quindi

addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non prevedendo altro. Anzi, la

legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di

famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ora, vista la particolarità del caso si

giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili protestate

dall'appellante, AO 1 non era ancora stato interpellato al momento in cui

l'appello è divenuto senza interesse e non ha proposto di respingerlo. Non può

dunque considerarsi “soccombente” nel senso dell'art. 106 CPC e non può essere

tenuto alla rifusione di ripetibili.

4.

Per

quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede

dall'appellante, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è,

in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in

basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo

qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al

gratuito patrocinio si estingue (sentenza

del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più

recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con

richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione ove

al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora

ottenuto il gratuito patrocinio,

poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione

sul conferimento del beneficio (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc.

11.2021.55/56 del 24 settembre 2021 consid. 3). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame

allorché l'appello è divenuto senza oggetto, ovvero con la decorrenza del lasso

di tempo previsto per il diritto di visita. E a quel momento l'appellante non

beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito.

5.

Analoga

conclusione vale per la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 il

17.

gennaio 2022. A prescindere dal fatto che egli non era stato chiamato a

formulare osservazioni, al momento della domanda l'appello era già diventato

privo d'oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza

interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

2. Non si riscuotono spese

processuali.

3. Le richieste di gratuito

patrocinio formulate da AP 1 e da AO 1 sono dichiarate senza interesse.

4. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).