11.2021.178
Indennità per ripetibili ad valorem ridotta nel caso in cui il processo termini anzitempo. Principio di celerità e gratuito patrocinio.
12 giugno 2023Italiano23 min
alla madre, CO 1 impegnandosi da parte sua a versare un contributo alimentare per
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.178
11.2021.179
Lugano,
12 giugno 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa DM.2020.10
(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con petizione del 2 luglio 2020 da
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
RE
1
(rappresentata
dalla madre RA 1 ,
e
patrocinata dall'avv. PA 1 )
Stato
del Cantone Ticino,
Dipartimento
della sanità e della socialità,
Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento,
giudicando sul reclamo
del 27 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso
dal Pretore il 15 dicembre 2021 (inc. 11.2021.178) e sulla domanda di gratuito
patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2020.179);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. CO 1 (1968) e RA 1
(1971) si sono sposati a __________ il 19 luglio 1997. Dal matrimonio sono nati
V__________ (3 dicembre 1997), B__________ (28 agosto 2001) e RE 1 (31 marzo
2007). Con sentenza del 16 maggio 2019 il Pretore del Distretto di Leventina ha
pronunciato il divorzio, omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano
‒ tra l'altro ‒ l'affidamento di B__________ al padre e di RE 1
alla madre, CO 1 impegnandosi da parte sua a versare un contributo alimentare per
RE 1 di fr. 910.– mensili dal 1° marzo 2018 fino al 18° compleanno di B__________
e di fr. 1300.– mensili dal 18° compleanno di B__________ fino al termine
di un'adeguata formazione scolastica o professionale di RE 1, assegni familiari
non compresi. Secondo l'accordo, inoltre, finché RA 1 avesse percepito per RE 1
fr. 504.– dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento CO 1 le
avrebbe versato la differenza di fr. 406.– mensili. La sentenza di
divorzio è passata in giudicato (inc. DM.2016.6).
B. Ai tempi del divorzio
il marito era senza lavoro e riscuoteva indennità di disoccupazione, mentre la
moglie era venditrice a tempo parziale. Il 30 gennaio 2019 CO 1 è poi stato
assunto a ore dall'__________ come tecnico per la manutenzione. Lamentando
trascuranza nel versamento dei contributi alimentari, il 7 giugno 2020 RE 1,
rappresentata dalla madre, si è rivolta al Pretore perché ordinasse al datore
di lavoro del padre di trattenere dallo stipendio di lui fr. 600.–
mensili, pari alla differenza tra quanto anticipava l'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento e quanto prevedeva la sentenza di divorzio (inc.
SO.2020.146).
C. Da parte sua CO 1 ha promosso
causa il 2 luglio 2020 davanti al medesimo Pretore contro la figlia RE 1 e
l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, chiedendo – previa
ammissione al gratuito patrocinio – di modificare la sentenza di divorzio, nel
senso di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 200.–
mensili. In via cautelare egli ha sollecitato la riduzione immediata del contributo
a fr. 700.– mensili (inc. DM.2020.10).
D. All'udienza del 10
settembre 2020, indetta per il contraddittorio sull'istanza cautelare
contestuale alla petizione di CO 1, il Pretore ha congiunto la causa intentata
da quest'ultimo e la richiesta di diffida ai debitori presentata dalla figlia RE
1. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha dichiarato, seduta
stante, di “subentrare quale cessionario di RA 1” nella procedura di diffida ai
debitori. RE 1 ha proposto quel 10 settembre 2020, a suo turno, di respingere l'istanza
cautelare formulata dal padre, instando anch'essa per il gratuito patrocinio. In
esito all'udienza le parti hanno poi stipulato un accordo cautelare, valido
fino al 28 febbraio 2021 e omologato dal Pretore, in virtù del quale il
contributo alimentare per la figlia veniva ridotto a fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi), mentre CO 1
si impegnava a versare subito fr. 700.– ogni mese all'Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento. La procedura di diffida ai debitori è
stata sospesa.
E. A una seconda udienza
del 9 marzo 2021, convocata per proseguire la discussione sull'istanza
cautelare, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo “nelle more istruttorie”, non vincolato a scadenze, in conformità del quale CO
1 si impegnava a versare alla figlia fr. 800.– mensili a titolo di
contributo alimentare (assegni familiari non compresi) e fr. 700.– mensili
all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. In seguito le parti hanno
notificato le prove destinate all'emanazione del decreto cautelare. Nell'ambito
di una terza udienza, tenutasi il 4 maggio 2021, è stato sentito un testimone e
l'escussione di un secondo testimone è stata annunciata dal Pretore a un'altra
udienza che si sarebbe tenuta il 15 giugno 2021.
F. Il 10 maggio 2021 CO
1 ha comunicato al Pretore di desistere dalla lite, chiedendo lo stralcio della
causa dal ruolo. Preso atto di ciò, il 19 maggio 2021 RE 1 ha invitato il Pretore
a porre le spese processuali a carico del padre, rimettendosi per le ripetibili
al “prudente giudizio” del Pretore stesso, non senza precisare che il suo
avvocato aveva profuso nella trattazione della pratica circa 23 ore di lavoro.
Inoltre essa ha invitato il Pretore a riattivare la procedura di diffida ai
debitori “per la differenza tra
l'importo anticipato dall'USSI e quello fissato nella sentenza di divorzio”.
G. Nelle circostanze
descritte, con decreto del 15 dicembre 2021 il Pretore ha stralciato dal ruolo
la causa intesa alla modifica della sentenza di divorzio e ha posto le spese
processuali di fr. 500.– a carico di CO 1, tenuto a rifondere a RE 1
fr. 4300.– per ripetibili, compreso il 10% di spese forfettarie e il 7.7%
di IVA. Le richieste di gratuito patrocinio presentate dalle parti sono state
dichiarate senza interesse. L'indomani il Pretore ha stralciato dai ruoli anche
la procedura di diffida ai debitori, senza prelevare spese processuali né
accordare ripetibili. Quest'ultimo decreto non è stato impugnato.
H. RE 1 ha presentato
reclamo a questa Camera invece il 27 dicembre 2021 contro il decreto di
stralcio nella procedura volta alla modifica della sentenza di divorzio per ottenere che tale decreto sia
riformato accertando formalmente una violazione del principio di celerità,
aumentando le ripetibili in suo favore a fr. 7360.– e conferendole il
beneficio del gratuito patrocinio, quanto meno a condizione di rendere
verosimile l'impossibilità di incassare le ripetibili. Infine essa postula il
beneficio del gratuito patrocinio anche davanti a questa Camera, rivendicando ripetibili
per fr. 2400.–. Invitato a formulare osservazioni, il Pretore ha proposto il
18 gennaio 2022 di respingere il reclamo. CO 1
non ha reagito. Il reclamo non è stato notificato all'Ufficio del sostegno
sociale e dell'inserimento, non toccato dal dispositivo sulle spese del decreto
di stralcio. In una replica spontanea del 7 marzo 2022 RE 1 ha poi ribadito le
sue conclusioni. Il Pretore non ha duplicato.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. RE 1 ha introdotto reclamo
in un unico memoriale contro l'indennità per ripetibili fissata dal Pretore nella
procedura di modifica di sentenza di divorzio e contro la decisione con cui il primo
giudice ha stralciato dal ruolo la sua richiesta di gratuito patrocinio in
quella causa. Riguardo alla contestazione delle spese ripetibili, la competenza
per materia di questa Camera è data,
giacché litigiose erano davanti al Pretore contributi alimentari per la figlia
minorenne (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Quanto invece al reclamo contro lo stralcio del
gratuito patrocinio dal ruolo, la relativa
trattazione rientrerebbe – di per sé – nelle attribuzioni della terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG).
Dato però che nella fattispecie questa Camera è chiamata a statuire su un
reclamo in materia di spese e ripetibili, per economia di giudizio e per
attrazione essa dirime anche la contestazione sul gratuito patrocinio (analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2022.194 del 3 gennaio 2023 consid. 1).
2.
Un decreto di
stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv.
3.
CPC) è impugnabile soltanto in materia di spese giudiziarie mediante reclamo
(DTF 139 III 133 consid. 1.2). Con lo stesso rimedio è impugnabile una
decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito
patrocinio (art. 121 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto il reclamo sulle spese giudiziarie era
proponibile nei 30 giorni successivi alla notifica del decreto di
stralcio (art. 321 cpv. 1 CPC), indipendentemente dal fatto che si trattasse di una causa retta dalla procedura
ordinaria (art. 284 cpv. 3 CPC) o semplificata (art. 295 CPC). La richiesta
intesa all'ottenimento del gratuito patrocinio era governata invece dal rito
sommario (art. 119 cpv. 3 combinato con art. 321 cpv. 2 CPC), di modo che il
termine di reclamo era di 10 giorni non sospesi dalle ferie (art. 145 cpv. 2
lett. b CPC). In concreto il decreto di stralcio impugnato è giunto al
patrocinatore di RE 1 il 16 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Inoltrato il 27 dicembre 2021, nel termine di 10 giorni, il reclamo
in oggetto è quindi in ogni modo ricevibile.
3.
Al reclamo RE 1
acclude copia di decisioni pregresse in procedure del diritto di famiglia intercorse
fra i suoi genitori. Interrogarsi sulla proponibilità di simili documenti è
superfluo, gli atti non apparendo di rilievo ai fini del giudizio. Irricevibile
è per contro la nota d'orario del patrocinatore che RE 1 produce per la prima
volta dinanzi a questa Camera. Certo, la reclamante fa valere di avere
espressamente offerto tale specifica il 19 maggio 2021 al Pretore, che non ha
reagito (memoriale, pag. 4). Tuttavia spettava a lei produrre la parcella
del proprio avvocato, non al giudice richiederla. In assenza di una notula, in casi del genere il giudice
statuisce per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3).
Nella sentenza odierna si terrà conto, per converso, di quanto la reclamante ha
addotto con la replica spontanea, dopo avere ricevuto le osservazioni del
Pretore.
La reclamante postula inoltre
il richiamo degli incarti riguardanti la causa di modifica del divorzio (inc.
DM.2020.10), la diffida ai debitori (inc. SO.2020.146), il divorzio stesso (inc.
DM.2016.6), due procedimenti cautelari (inc. CA.2017.1, CA.2017.4) e due
procedure a tutela dell'unione coniugale (inc. SO.2015.136 e 140). Il primo
carteggio è già stato trasmesso d'ufficio dalla Pretura a questa Camera, sicché
il richiamo è superfluo. Gli altri inserti non appaiono incidere sull'ammontare
dell'indennità per ripetibili in favore della convenuta né sul conferimento del
gratuito patrocinio. Al riguardo non giova quindi attardarsi.
4.
Nella fattispecie,
stralciata dai ruoli per desistenza il 10 dicembre 2021 la causa tendente
alla modifica della sentenza di divorzio, il Pretore ha posto le spese
processuali di fr. 500.– a carico di CO 1,
con obbligo di rifondere alla figlia RE 1 fr. 4300.– per ripetibili
in base a un dispendio temporale, ritenuto “corretto e opportuno”, di 13 ore
di lavoro da parte del patrocinatore, più spese forfettarie del 10% e IVA del
7.7%. Contestualmente egli ha
dichiarato senza interesse le istanze di gratuito patrocinio presentate da
entrambe le parti, evocando il principio per cui richieste di assistenza
giudiziaria diventano senza interesse se i richiedenti perdono la qualità di
parte nel corso del processo, ciò che nella fattispecie è avvenuto il 10 maggio
2021.
quando CO 1 ha dichiarato di ritirare la petizione.
5.
La reclamante sostiene
anzitutto che in materia di ripetibili il decreto impugnato è carente di
motivazione, poiché non consente di capire come il Pretore abbia stimato in 13
ore il tempo profuso dal suo avvocato nella trattazione della pratica. Sta di
fatto che la convenuta si era limitata anch'essa, davanti al Pretore, a
indicare genericamente in 23 ore il tempo dedicato dal suo patrocinatore
all'assolvimento del mandato. E un giudice non è tenuto a motivare una
decisione sull'ammontare delle spese e delle ripetibili (DTF 111 Ia 1), se non
nelle ipotesi ‒ estranee alla fattispecie ‒ in cui egli deroghi ai
minimi o ai massimi previsti da una tariffa o da una norma legale, nelle
eventualità in cui dinanzi a lui siano invocati elementi straordinari o nelle
evenienze in cui, di fronte alla nota d'onorario presentata da una parte, egli
accordi un'indennità inferiore a quella usuale, nonostante una prassi ben
definita (DTF 139 V 504 consid. 5.1; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_755/2022 del 20 febbraio 2023, consid. 6.2.1; I CCA,
sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019 consid. 5a). In concreto il
Pretore ha poi spiegato nelle osservazioni al reclamo del 18 gennaio 2022 come egli
ha quantificato il dispendio orario stimato nel dispositivo sulle spese. E la
reclamante ha avuto modo di esprimersi al proposito con la replica spontanea
del 7 marzo 2022. Ha potuto dunque determinarsi sul tema con cognizione di
causa.
6.
Per quanto attiene all'ammontare
delle ripetibili, la reclamante chiede di portare
l'indennità a fr. 7360.– (arrotondati): onorario fr. 6210.– (22 ore e
10.
minuti a fr. 280.– l'ora), spese fr. 372.60 (6% di
fr. 6210.–), costi di trasferta fr. 254.–, IVA del 7.7%. Nella decisione
impugnata il Pretore ha condannato l'attore invece a rifondere alla convenuta, come detto, ripetibili limitate a
fr. 4300.– arrotondati (13 ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.–
l'ora, più spese forfettarie del 10% e IVA).
a) Una
causa volta alla modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di
divorzio (o a protezione dell'unione coniugale o di mantenimento) è una
controversia patrimoniale, ovvero una “pratica con valore determinato o
determinabile” nel senso dall'art. 11 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (RL 178.310). L'onorario dell'avvocato va calcolato di conseguenza in base al valore
litigioso (ad valorem), non secondo il dispendio orario (RtiD II-2008
pag. 619 consid. 6b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.18 del 7
novembre 2019 consid. 8 con rinvii). L'art. 12 del regolamento applicato dal
Pretore (e al quale si riferisce anche RE 1 nel reclamo) non è un criterio
pertinente.
Nella
fattispecie l'attore chiedeva con la
petizione del 2 luglio 2020 di ridurre il contributo alimentare per la figlia,
nata il 31 marzo 2007, da fr. 1300.‒ mensili (stabiliti nella
sentenza di divorzio) a fr. 200.‒ mensili fino al termine di
un'adeguata formazione scolastica o
professionale, da presumersi raggiungere a 25 anni d'età (marzo del
2032). Il valore litigioso risultava così di fr. 155 100.‒ (fr. 1100.‒ per 141
mesi). Quanto al grado di difficoltà della pratica, la citata tariffa prevede
per processi dal valore litigioso tra fr. 100 000.‒
e fr. 500 000.‒ aliquote
comprese tra il 6 e il 9% del valore stesso (art. 11 cpv. 1 del noto
regolamento). In concreto la causa non appariva elementare, ma nemmeno
particolarmente complessa rispetto a procedure analoghe, sicché si sarebbero
giustificate ripetibili del 7%, per un onorario di fr. 10 860.‒. A ciò sarebbero state poi da
aggiungere le spese forfettarie del 6% (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e
l'IVA del 7.7%, onde un'indennità totale di fr. 12 860.‒ (arrotondati).
b) Il
processo è terminato nondimeno anzitempo, dopo la terza udienza cautelare, prima
ancora che nel merito la convenuta fosse
invitata a presentare il memoriale di risposta. L'indennità per
ripetibili andava quindi moderata, in ossequio all'art. 13 cpv. 2 del
menzionato regolamento, stando al quale cui “se la causa non termina con un
giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di
desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura
adeguata”. Il regolamento non enuncia criteri particolari a tal fine. Continua dunque ad applicarsi il principio
per cui, anche in caso di riduzione, le ripetibili vanno fissate secondo
l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il
tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio
(art. 11 cpv. 5 del regolamento). Concretamente la giurisprudenza di
questa Camera determina l'indennità per ripetibili ridotte nei casi di
retribuzione ad valorem giusta l'art. 11 del regolamento combinando i
canoni dell'onorario ad valorem con quelli dell'onorario ad horam
dell'art. 12 in base alla formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
nella
quale O è l'indennità da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot
l'onorario a tempo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.120 del 17
novembre 2020 consid. 7 con richiamo).
La
formula che precede si applica anche nell'altra ipotesi prevista dall'art. 13
cpv. 1 del regolamento, secondo cui “nel caso di manifesta sproporzione tra il
valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla
presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi
delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle
disposizioni precedenti”, intendendosi con ciò l'ordinaria retribuzione ad
valorem o ad horam degli art. 11 e 12. Il che può verificarsi
soprattutto qualora una causa di poco valore abbia richiesto un gran lavoro o
qualora una causa di alto valore abbia richiesto al patrocinatore soltanto un impegno limitato (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2018.132
dell'8 novembre 2019 consid. 11).
c) L'applicazione della formula nelle ipotesi cui si
riferisce l'art. 13 cpv. 1 del regolamento non è oggetto dell'odierno reclamo,
che verte sull'applicazione della medesima in un caso previsto dall'art. 13
cpv. 2 (ritiro dell'azione, cioè desistenza). Il problema invece è che far capo
alla formula per definire l'entità di ripetibili parziali a norma dell'art. 13
cpv. 2 ‒ come fa la prassi attuale ‒ può dare risultati
insoddisfacenti e obbligare a correttivi, in particolare ove l'onorario ridotto
del patrocinatore si riveli ancora troppo elevato per rapporto allo stadio cui è
giunta la causa al momento dello stralcio dal ruolo. Ciò non favorisce la
sicurezza giuridica. Ponderati vantaggi e svantaggi, conviene rinunciare pertanto
ad applicare la formula nei casi previsti dall'art. 13 cpv. 1 del regolamento e
propendere per una definizione dell'onorario ridotto seguendo un metodo più
intuitivo.
Punto
di partenza è in concreto l'indennità per ripetibili su cui poteva contare il
legale allorché ha assunto le difese di RE 1 (fr. 10 860.‒ più spese e IVA, come si è
visto). Tale indennità sarebbe corrisposta, per la causa completa, a un compenso
di fr. 280.– orari (art. 12 del regolamento) per circa 39 ore di lavoro. L'avvocato
era consapevole così sin dall'inizio che, per principio, le ripetibili ad
valorem sarebbero equivalse a tale dispendio orario a quella tariffa (e non
oltre). Dato che la causa è terminata anzitempo, occorre valutare quale indennità
(ridotta) si giustifichi di riconoscere per gli atti compiuti dal patrocinatore
rispetto al tempo che avrebbe richiesto la conduzione della causa nel suo
intero. Un criterio di valutazione affine si applicava del resto, in
circostanze simili, nel vecchio diritto cantonale di procedura (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 39 e 40 ad art. 150).
d) Nel
caso specifico il Pretore ha stimato l'indennità ridotta per ripetibili in fr. 3570.–
(più spese e IVA), pari a 13 ore di lavoro. Ha riconosciuto così circa un
terzo della piena indennità ad valorem. Ora, al momento dello stralcio
dal ruolo la causa di merito si trovava ancora allo stadio della petizione. Il
legale della convenuta aveva redatto un memoriale di osservazioni all'istanza
cautelare dell'attore (11 pagine) con richiesta di gratuito patrocinio, aveva
partecipato a tre udienze cautelari (di cui una destinata anche all'escussione
di un testimone) e aveva scritto cinque
lettere al Pretore (di cui tre dopo il ritiro dell'azione da parte di CO
1). Se appena si considera che rimaneva ancora da concludere l'istruttoria
cautelare, tenere il dibattimento finale cautelare ed esperire l'intero
procedimento di merito non è sicuramente fuori luogo stimare che a quel
momento il legale si trovasse a circa un terzo dell'opera. Ammettere 23 ore di
lavoro (su un massimo equivalente a 39 ore), come pretende RE 1,
significherebbe riconoscere che il patrocinio fosse già stato assolto per oltre
la metà di quanto avrebbe richiesto la causa completa, ciò che non era
sicuramente il caso. Ne segue che, indipendentemente dal metodo di calcolo non pertinente
adottato dal Pretore (ad horam anziché ad valorem), nel risultato
il dispositivo in materia di ripetibili contenuto nel decreto di stralcio
resiste alla critica. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
7.
Per quel che è del gratuito
patrocinio, il Pretore ha dichiarato
l'istanza di RE 1
senza interesse perché ‒ come detto (consid. 4) ‒ richieste di assistenza giudiziaria diventano senza
interesse se il richiedente perde la qualità di parte nel corso del processo,
ciò che nella fattispecie è avvenuto il 10 maggio 2021 quando CO 1 ha ritirato la
petizione. La reclamante non contesta che il diritto all'assistenza
giudiziaria sia una prerogativa altamente personale e che un'istanza di gratuito patrocinio divenga
senza interesse nel caso in cui l'attore desista dall'azione, a meno evidentemente di essere già stata accolta (RtiD II-2006 pag. 614 in basso con citazioni; più
recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.133 dell'11 febbraio 2021 consid.
3; ancora più recente: sentenza del Tribunale federale 5A_205/2022 del 20
ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami). Essa lamenta che, nonostante i solleciti, in concreto il Pretore non
ha statuito sull'istanza, da lei presentata il 10 settembre 2020, salvo
dichiarare la richiesta senza interesse quando l'attore ha ritirato la causa otto
mesi dopo, ciò che viola il principio di celerità. Nelle sue osservazioni al
reclamo il Pretore obietta di non aver potuto statuire prima sul gratuito
patrocinio, la situazione economica delle parti non essendo sufficientemente
chiara, tanto che si stavano compiendo accertamenti in sede cautelare. Nel suo memoriale
del 7 marzo 2022 la reclamante replica che la situazione delle parti era nondimeno
“notoria” per il Pretore in seguito alle procedure matrimoniali intervenute
fra i suoi genitori, niente inducendo a credere che nel frattempo le condizioni
finanziarie della famiglia fossero migliorate.
a) Intanto
non è vero che il Pretore sia stato sollecitato tempestivamente a statuire
sulla richiesta di gratuito patrocinio introdotta dalla convenuta, come costei asserisce
nel reclamo. Al Pretore la convenuta ha inviato due lettere, il 29 aprile 2021
e il 30 aprile 2021, le quali tuttavia non alludevano alla questione. Nessun
sollecito si evince nemmeno dal verbale dell'udienza tenutasi il 4 maggio
2021, nel corso della quale il patrocinatore della convenuta è stato
autorizzato a superare fino a fr. 7000.–, “impregiudicata la decisione di
ammissione al beneficio del gratuito patrocino”, la soglia di fr. 4200.– prevista
per le cause di divorzio dall'art. 5 del regolamento sulla tariffa per i casi
di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili. I solleciti contenuti in tre successive lettere al Pretore del 19
maggio, 9 giugno e 27 luglio 2021 sono intervenuti quando CO 1 aveva ormai
ritirato la petizione, sicché la causa era venuta a cadere. E che il decreto
di stralcio, puramente dichiarativo (DTF 139 III 133 consid. 1.2), sia stato
emesso dal Pretore solo il 15 di-cembre 2021 nulla muta.
b) Per
quanto attiene al principio di celerità, nel caso in cui si ravvisi una disattenzione
di tale precetto occorre accogliere il relativo rimedio giuridico e accertare
nella sentenza l'intervenuta violazione, il che costituisce una forma di
riparazione. Inoltre si può chiedere allo Stato un risarcimento del danno
morale e materiale subìto. Infine il tribunale deve tenere conto dell'avvenuta violazione
al momento di statuire sulle spese processuali e le ripetibili, sempre nel
segno di una
riparazione
del torto (sentenza del Tribunale federale 4A_412/2021 del 21 aprile 2013
consid. 15.1, in: RSPC 2022 pag. 446). Ciò non significa tuttavia che una
violazione del principio di celerità comporti per ciò solo l'accoglimento di una
richiesta (nella fattispecie di gratuito patrocinio) in forza dell'art. 29 cpv.
3.
Cost. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che, indugiando il
giudice a statuire, l'interessato deve sollecitare anzitutto l'emanazione del
giudizio (DTF 126 V 248 consid. 2d; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 1C_648/2022
del 10 maggio 2023 consid. 1.2). Ne segue ch'egli non può impugnare il diniego
di un gratuito patrocinio per violazione del principio di celerità senza avere previamente
sollecitato il Pretore, dolendosi unicamente del lungo tempo trascorso
(sentenza del Tribunale federale 5A_62/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.2;
Colombini in: CPC, Petit commentaire,
Basilea 2021, n. 56 ad art. 117; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. 1, n. 32 ad art.
119).
c) Nel
caso precipuo, come si è visto, la convenuta ha sollecitato il Pretore a
statuire sull'istanza di gratuito patrocinio solo tardivamente, dopo lo
stralcio della causa dal ruolo. Non può quindi lamentare una violazione del
principio di celerità. Se mai essa avrebbe potuto censurare con le citate
lettere del 19 maggio, 9 giugno e 27 luglio 2021 una mancata celerità
nell'emanazione del decreto di stralcio con cui il Pretore ha statuito
sull'indennità per ripetibili, sette mesi dopo il ritiro della petizione da
parte di CO 1. Nel reclamo tuttavia essa non deplora tale remora. Deplora che
il Pretore non abbia statuito sulla richiesta di gratuito patrocinio prima di
stralciare la causa dal ruolo. Certo, essa invoca anche l'art. 122 cpv. 2
CPC, secondo cui “se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio
risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente
essere riscosse presso la controparte, il patrocinatore d'ufficio è
adeguatamente remunerato dal Cantone”. L'argomento tuttavia non le è di
soccorso, giacché ‒ come precisa la norma stessa ‒ l'intervento del
Cantone è subordinato all'ottenimento del gratuito patrocinio, ciò che fa
difetto nel caso specifico. Se ne conclude che, una volta ancora, il reclamo è
destinato all'insuccesso.
8.
Le spese del
presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le
particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone
problema di ripetibili, CO 1 non avendo formulato osservazioni al reclamo. Quanto
al gratuito patrocinio postulato in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Il reclamo, che
appariva fin dall'inizio senza probabilità di buon esito (nel senso
dell'art. 117 lett. b CPC), si conferma in effetti privo di consistenza.
9.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso
dell'indennità per ripetibili (e del gratuito patrocinio) non raggiunge la
soglia di fr. 30 000.–
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo
sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiesta di gratuito
patrocinio contestuale al reclamo è respinta.
4. Notificazione:
‒ ;
‒ ;
‒ .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).