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Decisione

11.2021.178

Indennità per ripetibili ad valorem ridotta nel caso in cui il processo termini anzitempo. Principio di celerità e gratuito patrocinio.

12 giugno 2023Italiano23 min

alla madre, CO 1 impegnandosi da parte sua a versare un contributo alimentare per

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.178

11.2021.179

Lugano,

12 giugno 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa DM.2020.10

(modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina

promossa con petizione del 2 luglio 2020 da

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

RE

1

(rappresentata

dalla madre RA 1 ,

e

patrocinata dall'avv. PA 1 )

Stato

del Cantone Ticino,

Dipartimento

della sanità e della socialità,

Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento,

giudicando sul reclamo

del 27 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso

dal Pretore il 15 dicembre 2021 (inc. 11.2021.178) e sulla domanda di gratuito

patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2020.179);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. CO 1 (1968) e RA 1

(1971) si sono sposati a __________ il 19 luglio 1997. Dal matrimonio sono nati

V__________ (3 dicembre 1997), B__________ (28 agosto 2001) e RE 1 (31 marzo

2007). Con sentenza del 16 maggio 2019 il Pretore del Distretto di Leventina ha

pronunciato il divorzio, omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano

‒ tra l'altro ‒ l'affidamento di B__________ al padre e di RE 1

alla madre, CO 1 impegnandosi da parte sua a versare un contributo alimentare per

RE 1 di fr. 910.– mensili dal 1° marzo 2018 fino al 18° compleanno di B__________

e di fr. 1300.– mensili dal 18° compleanno di B__________ fino al termine

di un'adeguata formazione scolastica o professionale di RE 1, assegni familiari

non compresi. Secondo l'accordo, inoltre, finché RA 1 avesse percepito per RE 1

fr. 504.– dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento CO 1 le

avrebbe versato la differenza di fr. 406.– mensili. La sentenza di

divorzio è passata in giudicato (inc. DM.2016.6).

B. Ai tempi del divorzio

il marito era senza lavoro e riscuoteva indennità di disoccupazione, mentre la

moglie era venditrice a tempo parziale. Il 30 gennaio 2019 CO 1 è poi stato

assunto a ore dall'__________ come tecnico per la manutenzione. Lamentando

trascuranza nel versamento dei contributi alimentari, il 7 giugno 2020 RE 1,

rappresentata dalla madre, si è rivolta al Pretore perché ordinasse al datore

di lavoro del padre di trattenere dallo stipendio di lui fr. 600.–

mensili, pari alla differenza tra quanto anticipava l'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento e quanto prevedeva la sentenza di divorzio (inc.

SO.2020.146).

C. Da parte sua CO 1 ha promosso

causa il 2 luglio 2020 davanti al medesimo Pretore contro la figlia RE 1 e

l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, chiedendo – previa

ammissione al gratuito patrocinio – di modificare la sentenza di divorzio, nel

senso di ridurre il contributo alimentare per la figlia a fr. 200.–

mensili. In via cautelare egli ha sollecitato la riduzione immediata del contributo

a fr. 700.– mensili (inc. DM.2020.10).

D. All'udienza del 10

settembre 2020, indetta per il contraddittorio sull'istanza cautelare

contestuale alla petizione di CO 1, il Pretore ha congiunto la causa intentata

da quest'ultimo e la richiesta di diffida ai debitori presentata dalla figlia RE

1. L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha dichiarato, seduta

stante, di “subentrare quale cessionario di RA 1” nella procedura di diffida ai

debitori. RE 1 ha proposto quel 10 settembre 2020, a suo turno, di respingere l'istanza

cautelare formulata dal padre, instando anch'essa per il gratuito patrocinio. In

esito all'udienza le parti hanno poi stipulato un accor­do cautelare, valido

fino al 28 febbraio 2021 e omologato dal Pretore, in virtù del quale il

contributo alimentare per la figlia veniva ridotto a fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi), mentre CO 1

si impegnava a versare subito fr. 700.– ogni mese all'Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento. La procedura di diffida ai debitori è

stata sospesa.

E. A una seconda udienza

del 9 marzo 2021, convocata per proseguire la discussione sull'istanza

cautelare, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo “nelle more istruttorie”, non vincolato a scadenze, in conformità del quale CO

1 si impegnava a versare alla figlia fr. 800.– mensili a titolo di

contributo alimentare (assegni familiari non compresi) e fr. 700.– mensili

all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. In seguito le parti hanno

notificato le prove destinate all'emanazione del decreto cautelare. Nell'ambito

di una terza udienza, tenutasi il 4 maggio 2021, è stato sentito un testimone e

l'escussione di un secondo testimone è stata annunciata dal Pretore a un'altra

udienza che si sarebbe tenuta il 15 giugno 2021.

F. Il 10 maggio 2021 CO

1 ha comunicato al Pretore di desistere dalla lite, chiedendo lo stralcio della

causa dal ruolo. Preso atto di ciò, il 19 maggio 2021 RE 1 ha invitato il Pretore

a porre le spese processuali a carico del padre, rimettendosi per le ripetibili

al “prudente giudizio” del Pretore stesso, non senza precisare che il suo

avvocato aveva profuso nella trattazione della pratica circa 23 ore di lavoro.

Inoltre essa ha invitato il Pretore a riattivare la procedura di diffida ai

debitori “per la differen­za tra

l'importo anticipato dall'USSI e quello fissato nella sentenza di divorzio”.

G. Nelle circostanze

descritte, con decreto del 15 dicembre 2021 il Pretore ha stralciato dal ruolo

la causa intesa alla modifica della sentenza di divorzio e ha posto le spese

processuali di fr. 500.– a carico di CO 1, tenuto a rifondere a RE 1

fr. 4300.– per ripetibili, compreso il 10% di spese forfettarie e il 7.7%

di IVA. Le richieste di gratuito patrocinio presentate dalle parti sono state

dichiarate senza interesse. L'indomani il Pretore ha stralciato dai ruoli anche

la procedura di diffida ai debitori, senza prelevare spese processuali né

accordare ripetibili. Quest'ultimo decreto non è stato impugnato.

H. RE 1 ha presentato

reclamo a questa Camera invece il 27 dicembre 2021 contro il decreto di

stralcio nella procedura volta alla modifica della sentenza di divorzio per ottenere che tale decreto sia

riformato accertando formalmente una violazione del principio di celerità,

aumentando le ripetibili in suo favore a fr. 7360.– e conferendole il

beneficio del gratuito patrocinio, quanto meno a condizione di rendere

verosimile l'impossibilità di incassare le ripetibili. Infine essa postula il

beneficio del gratuito patrocinio anche davanti a questa Came­ra, rivendicando ripetibili

per fr. 2400.–. Invitato a formulare osservazioni, il Pretore ha proposto il

18 gennaio 2022 di respingere il reclamo. CO 1

non ha reagito. Il recla­mo non è stato notificato all'Ufficio del sostegno

sociale e dell'inserimento, non toccato dal dispositivo sulle spese del decreto

di stralcio. In una replica spontanea del 7 marzo 2022 RE 1 ha poi ribadito le

sue conclusioni. Il Pretore non ha duplicato.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. RE 1 ha introdotto reclamo

in un unico memoriale contro l'indennità per ripetibili fissata dal Pretore nella

procedura di modifica di sentenza di divorzio e contro la decisione con cui il primo

giudice ha stralciato dal ruolo la sua richiesta di gratuito patrocinio in

quella causa. Riguardo alla contestazione delle spese ripetibili, la competenza

per materia di questa Camera è data,

giacché litigiose era­no davanti al Pretore contributi alimentari per la figlia

minorenne (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Quanto invece al reclamo contro lo stralcio del

gratuito patrocinio dal ruolo, la relativa

trattazione rientrerebbe – di per sé – nelle attribuzioni della terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG).

Dato però che nella fattispecie questa Camera è chiamata a statuire su un

reclamo in materia di spese e ripetibili, per economia di giudizio e per

attrazione essa dirime anche la contestazione sul gratuito patrocinio (analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2022.194 del 3 gennaio 2023 consid. 1).

2.

Un decreto di

stralcio per intervenuta transazione, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv.

3.

CPC) è impugnabile soltanto in materia di spese giudiziarie mediante reclamo

(DTF 139 III 133 consid. 1.2). Con lo stesso rimedio è impugnabile una

decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito

patrocinio (art. 121 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto il reclamo sulle spese giudiziarie era

proponibile nei 30 gior­ni successivi alla notifica del decreto di

stralcio (art. 321 cpv. 1 CPC), indipendentemente dal fatto che si trattasse di una causa retta dalla procedura

ordinaria (art. 284 cpv. 3 CPC) o semplificata (art. 295 CPC). La richiesta

intesa all'ottenimento del gratuito patrocinio era governata invece dal rito

sommario (art. 119 cpv. 3 combinato con art. 321 cpv. 2 CPC), di modo che il

termi­ne di reclamo era di 10 giorni non sospesi dalle ferie (art. 145 cpv. 2

lett. b CPC). In concreto il decreto di stralcio impugnato è giunto al

patrocinatore di RE 1 il 16 dicembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Inoltrato il 27 dicembre 2021, nel termine di 10 giorni, il reclamo

in oggetto è quindi in ogni modo ricevibile.

3.

Al reclamo RE 1

acclude copia di decisioni pregresse in procedure del diritto di famiglia intercorse

fra i suoi genitori. Interrogarsi sulla proponibilità di simili documenti è

superfluo, gli atti non apparendo di rilievo ai fini del giudizio. Irricevibile

è per contro la nota d'orario del patrocinatore che RE 1 produce per la prima

volta dinanzi a questa Camera. Certo, la reclamante fa valere di avere

espressamente offerto tale specifica il 19 maggio 2021 al Pretore, che non ha

reagito (memoriale, pag. 4). Tuttavia spettava a lei produrre la parcella

del proprio avvocato, non al giudice richiederla. In assenza di una notula, in casi del genere il giudice

statuisce per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3).

Nella sentenza odierna si terrà conto, per converso, di quanto la reclamante ha

addotto con la replica spontanea, dopo avere ricevuto le osservazioni del

Pretore.

La reclamante postula inoltre

il richiamo degli incarti riguardanti la causa di modifica del divorzio (inc.

DM.2020.10), la diffida ai debitori (inc. SO.2020.146), il divorzio stesso (inc.

DM.2016.6), due procedimenti cautelari (inc. CA.2017.1, CA.2017.4) e due

procedure a tutela dell'unione coniugale (inc. SO.2015.136 e 140). Il primo

carteggio è già stato trasmesso d'ufficio dalla Pretura a questa Camera, sicché

il richiamo è superfluo. Gli altri inserti non appaiono incidere sull'ammontare

dell'indennità per ripetibili in favore della convenuta né sul conferimento del

gratuito patrocinio. Al riguardo non giova quindi attardarsi.

4.

Nella fattispecie,

stralciata dai ruoli per desistenza il 10 dicembre 2021 la causa tendente

alla modifica della sentenza di divorzio, il Pretore ha posto le spese

processuali di fr. 500.– a carico di CO 1,

con obbligo di rifondere alla figlia RE 1 fr. 4300.– per ripetibili

in base a un dispendio temporale, ritenuto “corretto e opportuno”, di 13 ore

di lavoro da parte del patrocinatore, più spese forfettarie del 10% e IVA del

7.7%. Contestualmen­te egli ha

dichiarato senza interes­se le istanze di gratuito patrocinio presentate da

entrambe le parti, evocando il principio per cui richieste di assistenza

giudiziaria diventano senza interes­se se i richiedenti perdono la qualità di

parte nel corso del processo, ciò che nella fattispecie è avvenuto il 10 maggio

2021.

quando CO 1 ha dichiarato di ritirare la petizione.

5.

La reclamante sostiene

anzitutto che in materia di ripetibili il decreto impugnato è carente di

motivazione, poiché non consente di capire come il Pretore abbia stimato in 13

ore il tempo profuso dal suo avvocato nella trattazione della pratica. Sta di

fatto che la convenuta si era limitata anch'essa, davanti al Pretore, a

indicare genericamente in 23 ore il tem­po dedicato dal suo patrocinatore

all'assolvimento del mandato. E un giudice non è tenuto a motivare una

decisione sull'ammontare delle spe­se e delle ripetibili (DTF 111 Ia 1), se non

nelle ipotesi ‒ estranee alla fattispecie ‒ in cui egli deroghi ai

minimi o ai massimi previsti da una tariffa o da una norma legale, nelle

eventualità in cui dinanzi a lui siano invocati elementi straordinari o nelle

evenienze in cui, di fronte alla nota d'onorario presentata da una parte, egli

accordi un'indennità inferiore a quella usuale, nonostante una prassi ben

definita (DTF 139 V 504 consid. 5.1; più di recente: sentenza del

Tribunale federale 5A_755/2022 del 20 febbraio 2023, consid. 6.2.1; I CCA,

sentenza inc. 11.2018.88 del­l'11 novembre 2019 consid. 5a). In concreto il

Pretore ha poi spiegato nelle osservazioni al reclamo del 18 gennaio 2022 come egli

ha quantificato il dispendio orario stimato nel dispositivo sulle spese. E la

reclamante ha avuto modo di esprimersi al proposito con la replica spontanea

del 7 marzo 2022. Ha potuto dunque determinarsi sul tema con cognizione di

causa.

6.

Per quanto attiene all'ammontare

delle ripetibili, la reclamante chiede di portare

l'indennità a fr. 7360.– (arrotondati): onorario fr. 6210.– (22 ore e

10.

minuti a fr. 280.– l'ora), spese fr. 372.60 (6% di

fr. 6210.–), costi di trasferta fr. 254.–, IVA del 7.7%. Nella decisione

impugnata il Pretore ha condannato l'attore invece a rifondere alla convenu­ta, come detto, ripetibili limitate a

fr. 4300.– arrotondati (13 ore di lavoro alla tariffa di fr. 280.–

l'ora, più spe­se forfettarie del 10% e IVA).

a) Una

causa volta alla modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di

divorzio (o a protezione dell'unione coniuga­le o di mantenimento) è una

controversia patrimoniale, ovve­ro una “pratica con valore determinato o

determinabile” nel senso dall'art. 11 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 178.310). L'onorario dell'avvocato va calcolato di conseguen­za in base al valore

litigioso (ad valorem), non secondo il dispendio orario (RtiD II-2008

pag. 619 consid. 6b; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.18 del 7

novembre 2019 consid. 8 con rinvii). L'art. 12 del regolamento applicato dal

Pretore (e al quale si riferisce anche RE 1 nel reclamo) non è un criterio

pertinente.

Nella

fattispecie l'attore chiedeva con la

petizione del 2 luglio 2020 di ridurre il contributo alimentare per la figlia,

nata il 31 marzo 2007, da fr. 1300.‒ mensili (stabiliti nella

sentenza di divorzio) a fr. 200.‒ mensili fino al termine di

un'adeguata formazione scolastica o

professionale, da presumersi raggiun­gere a 25 an­ni d'età (marzo del

2032). Il valore litigioso risultava così di fr. 155 100.‒ (fr. 1100.‒ per 141

mesi). Quanto al gra­do di difficoltà della pratica, la citata tariffa prevede

per processi dal valore litigio­so tra fr. 100 000.‒

e fr. 500 000.‒ aliquo­te

comprese tra il 6 e il 9% del valore stesso (art. 11 cpv. 1 del noto

regolamento). In concreto la causa non appariva elementare, ma nemmeno

particolarmente complessa rispetto a procedure analoghe, sicché si sarebbero

giustificate ripetibili del 7%, per un onorario di fr. 10 860.‒. A ciò sarebbero state poi da

aggiungere le spese forfettarie del 6% (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e

l'IVA del 7.7%, onde un'indennità totale di fr. 12 860.‒ (arrotondati).

b) Il

processo è terminato nondimeno anzitempo, dopo la terza udienza cautelare, prima

ancora che nel merito la convenuta fosse

invitata a presentare il memoriale di risposta. L'indennità per

ripetibili andava quindi moderata, in ossequio all'art. 13 cpv. 2 del

menzionato regolamen­to, stan­do al quale cui “se la causa non termina con un

giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di

desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridot­te in misura

adegua­ta”. Il regolamento non enuncia criteri particolari a tal fine. Continua dunque ad applicarsi il principio

per cui, anche in caso di riduzione, le ripetibili vanno fissate secondo

l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il

tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguar­do allo svolgimento del patrocinio

(art. 11 cpv. 5 del regolamento). Concretamente la giurisprudenza di

questa Camera determina l'indennità per ripetibili ridotte nei casi di

retribuzione ad valorem giusta l'art. 11 del regolamento combinando i

cano­ni dell'onorario ad valorem con quelli dell'onorario ad horam

dell'art. 12 in base al­la formula:

O = 2 x Ov x Ot

Ov + Ot

nella

quale O è l'indennità da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot

l'onorario a tempo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.120 del 17

novembre 2020 consid. 7 con richia­mo).

La

formula che precede si applica anche nell'altra ipotesi prevista dall'art. 13

cpv. 1 del regolamento, secondo cui “nel ca­so di manifesta sproporzione tra il

valore litigioso o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustifichino, l'autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti”, intendendosi con ciò l'ordinaria retribuzione ad

valorem o ad horam degli art. 11 e 12. Il che può verificarsi

soprattutto qualora una causa di poco valore abbia richiesto un gran lavoro o

qualora una cau­sa di alto valore abbia richiesto al patrocinatore soltanto un impegno limitato (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2018.132

dell'8 novembre 2019 consid. 11).

c) L'applicazione della formula nelle ipotesi cui si

riferisce l'art. 13 cpv. 1 del regolamento non è oggetto dell'odierno reclamo,

che ver­te sull'applicazione della medesima in un caso previsto dall'art. 13

cpv. 2 (ritiro dell'azione, cioè desistenza). Il problema invece è che far capo

alla formula per definire l'entità di ripetibili parziali a norma dell'art. 13

cpv. 2 ‒ come fa la prassi attuale ‒ può dare risultati

insoddisfacenti e obbligare a correttivi, in particolare ove l'onorario ridotto

del patrocinatore si riveli ancora troppo elevato per rapporto allo stadio cui è

giunta la causa al momen­to dello stralcio dal ruolo. Ciò non favorisce la

sicurezza giuridica. Ponderati vantaggi e svantaggi, convie­ne rinunciare pertanto

ad applicare la formula nei casi previsti dal­l'art. 13 cpv. 1 del regolamento e

propendere per una definizione del­l'onorario ridotto seguen­do un metodo più

intuitivo.

Punto

di partenza è in concreto l'indennità per ripetibili su cui poteva contare il

legale allorché ha assunto le difese di RE 1 (fr. 10 860.‒ più spese e IVA, come si è

visto). Tale indennità sarebbe corrisposta, per la causa completa, a un compenso

di fr. 280.– orari (art. 12 del regolamento) per circa 39 ore di lavoro. L'avvocato

era consapevole così sin dall'inizio che, per principio, le ripetibili ad

valorem sarebbero equivalse a tale dispendio orario a quella tariffa (e non

oltre). Dato che la cau­sa è terminata anzitem­po, occorre valutare quale indennità

(ridotta) si giustifichi di riconoscere per gli atti compiuti dal patrocinatore

rispetto al tempo che avrebbe richiesto la conduzione della causa nel suo

intero. Un criterio di valutazione affine si applicava del resto, in

circostanze simili, nel vecchio diritto cantonale di procedura (Cocchi/ Trezzini, CPC ticine­se

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 39 e 40 ad art. 150).

d) Nel

caso specifico il Pretore ha stimato l'indennità ridotta per ripetibili in fr. 3570.–

(più spese e IVA), pari a 13 ore di lavo­ro. Ha riconosciuto così circa un

terzo della piena indennità ad valorem. Ora, al momento dello stralcio

dal ruolo la causa di merito si trovava ancora allo stadio della petizione. Il

lega­le della convenuta aveva redatto un memoriale di osservazioni all'istan­za

cautelare dell'attore (11 pagine) con richiesta di gratuito patrocinio, aveva

partecipato a tre udienze cautelari (di cui una destinata anche all'escussione

di un testimo­ne) e aveva scritto cinque

lettere al Pretore (di cui tre dopo il ritiro del­l'azione da parte di CO

1). Se appena si considera che rimaneva ancora da concludere l'istruttoria

cautela­re, tenere il dibattimento finale cautelare ed esperire l'intero

procedimento di merito non è sicuramente fuori luogo stima­re che a quel

momento il legale si trovasse a circa un terzo dell'opera. Ammettere 23 ore di

lavoro (su un massimo equivalente a 39 ore), come pretende RE 1,

significherebbe riconoscere che il patrocinio fosse già stato assolto per oltre

la metà di quanto avrebbe richiesto la causa completa, ciò che non era

sicuramente il caso. Ne segue che, indipendentemente dal metodo di calcolo non pertinente

adottato dal Pretore (ad horam anziché ad valorem), nel risultato

il dispositivo in materia di ripetibili contenuto nel decreto di stralcio

resiste alla critica. Su questo punto l'appel­lo è destinato al­l'insuccesso.

7.

Per quel che è del gratuito

patrocinio, il Pretore ha dichiarato

l'istanza di RE 1

senza interesse perché ‒ come detto (consid. 4) ‒ richieste di assistenza giudiziaria diventano senza

interes­se se il richiedente perde la qualità di parte nel corso del processo,

ciò che nella fattispecie è avvenuto il 10 maggio 2021 quando CO 1 ha ritirato la

petizione. La reclamante non contesta che il diritto all'assistenza

giudiziaria sia una prerogati­va altamente personale e che un'istanza di gratuito patrocinio divenga

senza interesse nel caso in cui l'attore desista dall'azione, a meno evidentemente di essere già stata accolta (RtiD II-2006 pag. 614 in bas­so con citazioni; più

recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.133 del­l'11 febbraio 2021 consid.

3; ancora più recente: sentenza del Tribunale federale 5A_205/2022 del 20

ottobre 2022 consid. 3.2 con richia­mi). Essa lamenta che, nonostan­te i solleciti, in concre­to il Pretore non

ha statuito sul­l'istan­­za, da lei presentata il 10 settembre 2020, salvo

dichiarare la richiesta senza interes­se quan­do l'attore ha ritirato la causa otto

mesi dopo, ciò che viola il principio di celerità. Nelle sue osservazioni al

reclamo il Pretore obiet­ta di non aver potuto statuire prima sul gratuito

patrocinio, la situazione economica delle parti non essendo sufficientemente

chiara, tanto che si stavano compiendo accertamenti in sede cautelare. Nel suo memoriale

del 7 marzo 2022 la reclamante replica che la situazione delle parti era nondimeno

“notoria” per il Preto­re in seguito alle procedure matrimoniali intervenute

fra i suoi genitori, niente inducendo a credere che nel frattempo le condizioni

finanziarie della famiglia fossero migliorate.

a) Intanto

non è vero che il Pretore sia stato sollecitato tempestivamente a statui­re

sulla richiesta di gratuito patrocinio introdotta dalla convenuta, come costei asserisce

nel recla­mo. Al Pretore la convenuta ha inviato due lettere, il 29 aprile 2021

e il 30 apri­le 2021, le quali tuttavia non alludevano alla questione. Nessun

sollecito si evince nemmeno dal verbale dell'udienza tenutasi il 4 maggio

2021, nel corso della quale il patrocinatore della convenuta è stato

autorizzato a superare fino a fr. 7000.–, “impregiudicata la decisione di

ammissione al beneficio del gratuito patrocino”, la soglia di fr. 4200.– prevista

per le cause di divorzio dall'art. 5 del regolamento sulla tariffa per i casi

di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione del­le

ripetibili. I solleciti contenuti in tre successive lettere al Pretore del 19

maggio, 9 giugno e 27 luglio 2021 sono intervenuti quando CO 1 aveva ormai

ritirato la petizio­ne, sicché la causa era venuta a cadere. E che il decreto

di stralcio, puramente dichiarativo (DTF 139 III 133 consid. 1.2), sia stato

emesso dal Pretore solo il 15 di­-cembre 2021 nulla muta.

b) Per

quanto attiene al principio di celerità, nel caso in cui si ravvisi una disattenzione

di tale precetto occorre accogliere il relativo rimedio giuridico e accertare

nella sentenza l'intervenuta violazione, il che costituisce una forma di

riparazione. Inoltre si può chiedere allo Stato un risarcimento del danno

morale e materiale subìto. Infine il tribunale deve tenere conto dell'avvenuta violazione

al momento di statuire sulle spese processuali e le ripetibili, sempre nel

segno di una

riparazione

del torto (sentenza del Tribunale federale 4A_412/2021 del 21 aprile 2013

consid. 15.1, in: RSPC 2022 pag. 446). Ciò non significa tuttavia che una

violazione del principio di celerità comporti per ciò solo l'accoglimento di una

richiesta (nella fattispecie di gratuito patrocinio) in forza dell'art. 29 cpv.

3.

Cost. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che, indugiando il

giudice a statuire, l'interessato deve sollecitare anzitutto l'emanazione del

giudizio (DTF 126 V 248 consid. 2d; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 1C_648/2022

del 10 maggio 2023 consid. 1.2). Ne segue ch'egli non può impugnare il diniego

di un gratuito patrocinio per violazione del principio di celerità senza avere previamente

sollecitato il Pretore, dolendosi unicamente del lungo tempo trascorso

(sentenza del Tribunale federale 5A_62/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 5.2;

Colombini in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021, n. 56 ad art. 117; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, 2ª edizio­ne, vol. 1, n. 32 ad art.

119).

c) Nel

caso precipuo, come si è visto, la convenuta ha sollecitato il Pretore a

statuire sull'istanza di gratuito patrocinio solo tardivamente, dopo lo

stralcio della causa dal ruolo. Non può quindi lamentare una violazione del

principio di celerità. Se mai essa avrebbe potuto censurare con le citate

lettere del 19 maggio, 9 giugno e 27 luglio 2021 una mancata celerità

nell'emanazione del decreto di stralcio con cui il Pretore ha statuito

sull'indennità per ripetibili, sette mesi dopo il ritiro della petizione da

parte di CO 1. Nel reclamo tuttavia essa non deplora tale remora. Deplora che

il Pretore non abbia statuito sulla richiesta di gratuito patrocinio prima di

stralciare la causa dal ruolo. Certo, essa invoca anche l'art. 122 cpv. 2

CPC, secondo cui “se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio

risulta vincente e le ripetibili non possono o non potranno presumibilmente

essere riscos­se presso la controparte, il patrocinatore d'ufficio è

adeguatamente remunerato dal Cantone”. L'argomento tuttavia non le è di

soccorso, giacché ‒ come precisa la norma stessa ‒ l'intervento del

Cantone è subordinato al­l'ottenimento del gratuito patrocinio, ciò che fa

difetto nel caso specifico. Se ne conclude che, una volta ancora, il reclamo è

destinato all'insuccesso.

8.

Le spese del

presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le

particolarità del caso inducono a rinunciare a ogni prelievo. Non si pone

problema di ripetibili, CO 1 non avendo formulato osservazioni al reclamo. Quanto

al gratuito patrocinio postulato in questa sede, esso non può entrare in considerazione. Il reclamo, che

appariva fin dall'inizio senza probabilità di buon esito (nel senso

dell'art. 117 lett. b CPC), si conferma in effetti privo di consistenza.

9.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso

dell'indennità per ripetibili (e del gratuito patrocinio) non raggiunge la

soglia di fr. 30 000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo

sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio contestuale al reclamo è respinta.

4. Notificazione:

‒ ;

‒ ;

‒ .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).