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Decisione

11.2021.19

Vigilanza sulle fondazioni: emolumento per spese supplementari nel contesto dell'approvazione di un rendiconto

21 dicembre 2021Italiano10 min

rinvii), nel fissare un emolumento supplementare di fr. 150.– l'Autorità di vigilanza si è attenuta

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.19

Lugano

21 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire sul ricorso del 10 febbraio 2021 presentato dalla

RI 1

(rappresentata

dal presidente G G

e

dal segretario R V)

in

materia di spese relative alla decisione emessa il 27 gennaio 2021 dalla

CO

1;

Ritenuto

in fatto: A. La RI 1, costituita il 14 settembre

1999 e iscritta nel registro di commercio il 21 settembre successivo, ha

il seguente scopo:

Assicurare la

conservazione e l'accessibilità della collezione di apparecchi fotografici e

cinematografici raccolta dal maestro fotografo V__________ V__________,

patrizio di __________, con l'obiettivo di creare un museo locale dell'apparecchio

fotografico e cinematografico, aperto anche ad acquisizioni future. La

fondazione può organizzare esposizioni di apparecchi fotografici e

cinematografici, di accessori e di fotografie e promuovere attività di

divulgazione nel campo della tecnica fotografica e cinematografica.

Dal 21 febbraio 2012 l'ente

soggiace alla CO 1.

B. Il 3 settembre 2020

la CO 1, accertato che il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio

contabile per trasmettere spontaneamente il rapporto del 2019 era scaduto, ha sollecitato

la RI 1 a inviare il conto annuale e il rapporto di attività entro il 15

ottobre successivo. Constatato che anche tale termine era decorso infruttuoso, essa ha impartito il 29 ottobre

2020 alla fondazione un termine

suppletorio improrogabile fino al 30 novembre successivo. Il 23 novembre

2020 la fondazione ha comunicato all'autorità di vigilanza di non riuscire a

trasmettere il rapporto entro il termine fissato e ha chiesto un'ulteriore

proroga fino al 20 dicembre 2020. L'autorità di vigilanza non ha reagito e la

fondazione ha presentato i documenti in questione il 4 dicembre 2020.

C. Con decisione del 27 gennaio

2021 la CO 1 ha “preso atto” del rapporto di gestione 2019 e ha posto a carico

della fondazione una tassa di complessivi fr. 400.– (fr. 250.– per l'esame dei

conti annuali e fr. 150.– per “spese supplementari”).

D. Contro il dispositivo sulle spese appena citato la

RI 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 10 febbraio 2021 in cui

chiede di annullare

l'emolumento di fr.

150.– per “spese supplementari”. Nelle sue osservazioni del 2 aprile 2021 la CO

1 propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. La RI

1 ha replicato il 15 aprile 2021, ribadendo il proprio punto di vista. L'autorità di vigilanza non ha duplicato.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emesse dalla CO

1, autorità di vigilanza in materia di fondazioni a norma dell'art. 84 CC, sono

impugnabili entro 30 giorni a questa Camera (art. 48 lett. a n. 3 LOG,

art. 5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza

e sulle fondazio­ni: RL 852.100). Si applica la procedura cantonale

amministrativa (art. 5 cpv. 3 della legge medesima). Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è stata notificata

alla fondazione al più presto il 28 gennaio 2021. Introdotto il 10 febbraio successivo, il ricorso in esame è senz'altro

ricevibile.

2. Al memoriale la

ricorrente acclude una lettera della CO 1 del 29 ottobre 2020 (doc. A), un

messaggio di posta elettronica del 23 novembre 2020 inviato dal proprio segretario

all'autorità di vigilanza (doc. B) e una fattura di quest'ultima del 27 gennaio

2021 (doc. C). Nella misura in cui non figurano già nel fascicolo inviato

a questa Camera dall'autorità di vigilanza, tali documenti sono ammissibili in

virtù del principio inquisitorio che governa la procedura amministrativa (art.

70 cpv. 2 LPAmm).

3. Nel ricorso la RI 1 fa

valere anzitutto di avere telefonato all'ufficio dell'autorità di vigilanza ai

primi di novembre del 2020 per segnalare, da un lato, di non avere ricevuto il

primo sollecito del 3 settembre precedente e, dall'altro, per comunicare

che avrebbe inoltrato la documentazione richiesta entro il termine fissatole. Essa

soggiunge che l'autorità di vigilanza non ha reagito a una richiesta di proroga

del termine del 23 novembre 2020 presentata in seguito a una quarantena per

coronavirus imposta al proprio revisore. A suo avviso, tenuto conto della

situazione sanitaria, e in particolare della recrudescenza registrata dalla

pandemia alla fine del 2020,

l'emolumento

supplementare di fr. 150.– è ingiustificato.

Nelle osservazioni al

ricorso la CO 1 conferma che l'emolumento litigioso si riferisce “alle spese

supplementari conseguenti ai due solleciti (…) indirizzati alla Fondazione per

il mancato inoltro della documentazione [rapporto di gestione 2019] entro i

termini stabiliti”. Essa rileva poi che a fronte di giustificati motivi una

richiesta di proroga del termine per presentare il noto rapporto sarebbe stata

senz'altro accordata. Se non che, nel caso specifico la fondazione ha

sollecitato la protrazione solo dopo il secondo sollecito, quando le spese

supplementari erano già maturate.

4. L'art. 5 delle disposizioni

procedurali della CO 1 (DPV: RL 852.165) stabilisce che la fondazione “classica”

trasmette spontaneamente all'autorità di vigilanza il rapporto annuale entro

sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile. Quanto alle spese della

decisione, il tariffario della CO 1 del 19

giugno 2019 (RL 852.175) dispone per il “controllo dei conti annuali” un

emolumento compreso tra fr. 250.– e fr. 2500.– (art. 3 n. 20). Un

analogo emolumento è previsto all'art. 3 n. 25 per “altre decisioni e diffide”.

a) In

concreto la RI 1 non contesta che il rapporto di gestione 2019 sarebbe stato da

inoltrare entro il 30 giugno 2020. Dal fascicolo processua-le risulta che l'autorità

di vigilanza ha sollecitato la fondazio­ne una prima volta il 3 settembre

2020 e una seconda il 29 ottobre 2020. Per sua stessa ammissio­ne, la ricorrente

ha reagito soltanto al secondo richia­mo, assicurando all'autorità di vigilanza

che avrebbe presentato il rapporto entro il termi­ne impartitole, salvo poi chiedere

un'ulteriore proroga. Il rapporto è stato presentato infine il 4 dicembre 2020,

quasi un anno dopo la chiusura dell'esercizio contabile e con un ritar­do di

cinque mesi rispetto alla scadenza originaria. È possibile che verso la fine di

novembre 2020 il revisore della fondazione sia stato posto in quarantena, ma la

ricorrente non spiega perché non le fosse possibile rispettare il termine per

la presentazione del rapporto prima di allora, così com'era avvenuto

regolarmente negli anni precedenti, o chiedere una proroga prima della scadenza

del termine. In simili circostan­ze, trascorso infruttuoso il termine di sei

mesi per presentare il rapporto annuo, non si possono muovere rimproveri all'Autorità

di vigilanza per avere sollecitato la fondazione inadempiente.

b) Premesso

ciò, sapere se la fondazione abbia ricevuto o no il primo sollecito o se dopo

il secondo sollecito essa avrebbe potuto beneficiare di una dilazione del

termine “improrogabi­le” è una questione che può rimanere indecisa. Quand'anche

si voles­se presumere che la ricorrente sia stata sollecitata una sola volta perché

presentasse il rapporto annuo (sulle conseguenze di una comunicazione amministrativa spedita per posta normale:

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2017.24 del 10 ottobre 2018 consid. 6d con

rinvii), nel fissare un emolumento supplementare di fr. 150.– l'Autorità di vigilanza si è attenuta

al minimo previsto dall'art. 3 n. 25 del citato tariffario. Certo, nella versione italiana

quest'ultima disposizione si riferisce “ad altre decisioni e diffide”, non

esplicitamente a richiami. Il testo tedesco della disposizione prevede tuttavia

che l'emolumento è dovuto per atti amministrativi supplementari, come le diffide

(zusätzliche Amtshandlungen wie Mah­nungen) e quest'ultima voce comprende

anche i solleciti (cfr. l'art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sugli emolumenti

dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni [RS 172.041.18] nelle tre

versioni ufficiali).

c) È

vero che per l'autorità di vigilanza il richiamo del 29 ottobre 2020 si è esaurito

in un'operazione semplice e di routine, limitata a un controllo della scadenza

e alla stesura del sollecito. Ed è altrettanto vero che l'emolumento riscosso

per un sollecito dall'Autorità di CO 1 è il più oneroso tra quelli previsti in

Svizzera, al pari solo di quello applicato dall'Autorità di vigilanza __________

(règlement sur la surveillance LPP et des fondations [Autorité de surveillance

LPP et des fondations de Suisse occidentale], art. 11 lett. l).

A titolo comparativo, l'emolumento è di fr. 100.– nella Svizzera centrale

(Gebührenordnung der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht [ZBSA], art. 1),

nel Canton Berna (Anhang 1 zu Artikel 4 del Gebührenreglement der Bernischen

BVG- und Stiftungsaufsicht, art. A1-1.1), nel Canton Argovia (Gebührenordnung

der BVG- und Stiftungsaufsicht, art. 4), nel Canton Soletta (Gebührenordnung

Considerandi

BVG- und Stiftungsaufsicht, § 4 n. 2) e nel Canton Ginevra (Annexe 2 du règlement

sur les émoluments et les frais de l'ASFIP, art. 3.1). È di fr. 50.– nei

Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna (Ordnung über die Stiftungsaufsicht,

Änderung vom 25. Oktober 2017, Der Verwaltungsrat der BSABB [BVG-

und Stiftungsaufsicht beider Basel], art. 2 lit. o), nel Canton Sciaffusa (Verordnung

betreffend die Aufsicht über die Stiftungen, § 8 Ziff. 3) e nel Canton

Appenzello Esterno (Gebührentarif der Stiftungsaufsicht von Appenzell

Ausserrhoden). Un richiamo è finanche

esente da tassa nel Cantone dei Grigioni (ordinan­za concernente la

vigilanza sulle fondazioni, art. 12 lett. g), come pure a livello federale (ordinanza

sugli emolumenti del­l'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni, art. 3

cpv. 2).

Ci

si potrebbe domandare in condizioni del genere se riscuotere fr. 150.– per un primo

sollecito di poche righe sia conforme ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (DTF 143 I 227).

La ricorrente non solleva tuttavia la questione, che può rimanere aperta.

Quanto alla circostanza che la RI 1 sia gestita da volontari animati da scopi ideali, ciò è sicuramente

encomiabile, ma non permette di disattendere il tariffario della CO 1. Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.

5.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero

il precetto della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). La particolarità del caso

induce nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone

problema di ripetibili all'autorità di vigilanza, la quale è stata chiamata a

stare in giudizio nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68

cpv. 3 LTF per analogia).

6.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Di per sé la causa

è di natura pecuniaria (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii), ma in concreto

il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr.

30.

000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).