11.2021.19
Vigilanza sulle fondazioni: emolumento per spese supplementari nel contesto dell'approvazione di un rendiconto
21 dicembre 2021Italiano10 min
rinvii), nel fissare un emolumento supplementare di fr. 150.– l'Autorità di vigilanza si è attenuta
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.19
Lugano
21 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire sul ricorso del 10 febbraio 2021 presentato dalla
RI 1
(rappresentata
dal presidente G G
e
dal segretario R V)
in
materia di spese relative alla decisione emessa il 27 gennaio 2021 dalla
CO
1;
Ritenuto
in fatto: A. La RI 1, costituita il 14 settembre
1999 e iscritta nel registro di commercio il 21 settembre successivo, ha
il seguente scopo:
Assicurare la
conservazione e l'accessibilità della collezione di apparecchi fotografici e
cinematografici raccolta dal maestro fotografo V__________ V__________,
patrizio di __________, con l'obiettivo di creare un museo locale dell'apparecchio
fotografico e cinematografico, aperto anche ad acquisizioni future. La
fondazione può organizzare esposizioni di apparecchi fotografici e
cinematografici, di accessori e di fotografie e promuovere attività di
divulgazione nel campo della tecnica fotografica e cinematografica.
Dal 21 febbraio 2012 l'ente
soggiace alla CO 1.
B. Il 3 settembre 2020
la CO 1, accertato che il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
contabile per trasmettere spontaneamente il rapporto del 2019 era scaduto, ha sollecitato
la RI 1 a inviare il conto annuale e il rapporto di attività entro il 15
ottobre successivo. Constatato che anche tale termine era decorso infruttuoso, essa ha impartito il 29 ottobre
2020 alla fondazione un termine
suppletorio improrogabile fino al 30 novembre successivo. Il 23 novembre
2020 la fondazione ha comunicato all'autorità di vigilanza di non riuscire a
trasmettere il rapporto entro il termine fissato e ha chiesto un'ulteriore
proroga fino al 20 dicembre 2020. L'autorità di vigilanza non ha reagito e la
fondazione ha presentato i documenti in questione il 4 dicembre 2020.
C. Con decisione del 27 gennaio
2021 la CO 1 ha “preso atto” del rapporto di gestione 2019 e ha posto a carico
della fondazione una tassa di complessivi fr. 400.– (fr. 250.– per l'esame dei
conti annuali e fr. 150.– per “spese supplementari”).
D. Contro il dispositivo sulle spese appena citato la
RI 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 10 febbraio 2021 in cui
chiede di annullare
l'emolumento di fr.
150.– per “spese supplementari”. Nelle sue osservazioni del 2 aprile 2021 la CO
1 propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. La RI
1 ha replicato il 15 aprile 2021, ribadendo il proprio punto di vista. L'autorità di vigilanza non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dalla CO
1, autorità di vigilanza in materia di fondazioni a norma dell'art. 84 CC, sono
impugnabili entro 30 giorni a questa Camera (art. 48 lett. a n. 3 LOG,
art. 5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza
e sulle fondazioni: RL 852.100). Si applica la procedura cantonale
amministrativa (art. 5 cpv. 3 della legge medesima). Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è stata notificata
alla fondazione al più presto il 28 gennaio 2021. Introdotto il 10 febbraio successivo, il ricorso in esame è senz'altro
ricevibile.
2. Al memoriale la
ricorrente acclude una lettera della CO 1 del 29 ottobre 2020 (doc. A), un
messaggio di posta elettronica del 23 novembre 2020 inviato dal proprio segretario
all'autorità di vigilanza (doc. B) e una fattura di quest'ultima del 27 gennaio
2021 (doc. C). Nella misura in cui non figurano già nel fascicolo inviato
a questa Camera dall'autorità di vigilanza, tali documenti sono ammissibili in
virtù del principio inquisitorio che governa la procedura amministrativa (art.
70 cpv. 2 LPAmm).
3. Nel ricorso la RI 1 fa
valere anzitutto di avere telefonato all'ufficio dell'autorità di vigilanza ai
primi di novembre del 2020 per segnalare, da un lato, di non avere ricevuto il
primo sollecito del 3 settembre precedente e, dall'altro, per comunicare
che avrebbe inoltrato la documentazione richiesta entro il termine fissatole. Essa
soggiunge che l'autorità di vigilanza non ha reagito a una richiesta di proroga
del termine del 23 novembre 2020 presentata in seguito a una quarantena per
coronavirus imposta al proprio revisore. A suo avviso, tenuto conto della
situazione sanitaria, e in particolare della recrudescenza registrata dalla
pandemia alla fine del 2020,
l'emolumento
supplementare di fr. 150.– è ingiustificato.
Nelle osservazioni al
ricorso la CO 1 conferma che l'emolumento litigioso si riferisce “alle spese
supplementari conseguenti ai due solleciti (…) indirizzati alla Fondazione per
il mancato inoltro della documentazione [rapporto di gestione 2019] entro i
termini stabiliti”. Essa rileva poi che a fronte di giustificati motivi una
richiesta di proroga del termine per presentare il noto rapporto sarebbe stata
senz'altro accordata. Se non che, nel caso specifico la fondazione ha
sollecitato la protrazione solo dopo il secondo sollecito, quando le spese
supplementari erano già maturate.
4. L'art. 5 delle disposizioni
procedurali della CO 1 (DPV: RL 852.165) stabilisce che la fondazione “classica”
trasmette spontaneamente all'autorità di vigilanza il rapporto annuale entro
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile. Quanto alle spese della
decisione, il tariffario della CO 1 del 19
giugno 2019 (RL 852.175) dispone per il “controllo dei conti annuali” un
emolumento compreso tra fr. 250.– e fr. 2500.– (art. 3 n. 20). Un
analogo emolumento è previsto all'art. 3 n. 25 per “altre decisioni e diffide”.
a) In
concreto la RI 1 non contesta che il rapporto di gestione 2019 sarebbe stato da
inoltrare entro il 30 giugno 2020. Dal fascicolo processua-le risulta che l'autorità
di vigilanza ha sollecitato la fondazione una prima volta il 3 settembre
2020 e una seconda il 29 ottobre 2020. Per sua stessa ammissione, la ricorrente
ha reagito soltanto al secondo richiamo, assicurando all'autorità di vigilanza
che avrebbe presentato il rapporto entro il termine impartitole, salvo poi chiedere
un'ulteriore proroga. Il rapporto è stato presentato infine il 4 dicembre 2020,
quasi un anno dopo la chiusura dell'esercizio contabile e con un ritardo di
cinque mesi rispetto alla scadenza originaria. È possibile che verso la fine di
novembre 2020 il revisore della fondazione sia stato posto in quarantena, ma la
ricorrente non spiega perché non le fosse possibile rispettare il termine per
la presentazione del rapporto prima di allora, così com'era avvenuto
regolarmente negli anni precedenti, o chiedere una proroga prima della scadenza
del termine. In simili circostanze, trascorso infruttuoso il termine di sei
mesi per presentare il rapporto annuo, non si possono muovere rimproveri all'Autorità
di vigilanza per avere sollecitato la fondazione inadempiente.
b) Premesso
ciò, sapere se la fondazione abbia ricevuto o no il primo sollecito o se dopo
il secondo sollecito essa avrebbe potuto beneficiare di una dilazione del
termine “improrogabile” è una questione che può rimanere indecisa. Quand'anche
si volesse presumere che la ricorrente sia stata sollecitata una sola volta perché
presentasse il rapporto annuo (sulle conseguenze di una comunicazione amministrativa spedita per posta normale:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2017.24 del 10 ottobre 2018 consid. 6d con
rinvii), nel fissare un emolumento supplementare di fr. 150.– l'Autorità di vigilanza si è attenuta
al minimo previsto dall'art. 3 n. 25 del citato tariffario. Certo, nella versione italiana
quest'ultima disposizione si riferisce “ad altre decisioni e diffide”, non
esplicitamente a richiami. Il testo tedesco della disposizione prevede tuttavia
che l'emolumento è dovuto per atti amministrativi supplementari, come le diffide
(zusätzliche Amtshandlungen wie Mahnungen) e quest'ultima voce comprende
anche i solleciti (cfr. l'art. 3 cpv. 2 dell'ordinanza sugli emolumenti
dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni [RS 172.041.18] nelle tre
versioni ufficiali).
c) È
vero che per l'autorità di vigilanza il richiamo del 29 ottobre 2020 si è esaurito
in un'operazione semplice e di routine, limitata a un controllo della scadenza
e alla stesura del sollecito. Ed è altrettanto vero che l'emolumento riscosso
per un sollecito dall'Autorità di CO 1 è il più oneroso tra quelli previsti in
Svizzera, al pari solo di quello applicato dall'Autorità di vigilanza __________
(règlement sur la surveillance LPP et des fondations [Autorité de surveillance
LPP et des fondations de Suisse occidentale], art. 11 lett. l).
A titolo comparativo, l'emolumento è di fr. 100.– nella Svizzera centrale
(Gebührenordnung der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht [ZBSA], art. 1),
nel Canton Berna (Anhang 1 zu Artikel 4 del Gebührenreglement der Bernischen
BVG- und Stiftungsaufsicht, art. A1-1.1), nel Canton Argovia (Gebührenordnung
der BVG- und Stiftungsaufsicht, art. 4), nel Canton Soletta (Gebührenordnung
Considerandi
BVG- und Stiftungsaufsicht, § 4 n. 2) e nel Canton Ginevra (Annexe 2 du règlement
sur les émoluments et les frais de l'ASFIP, art. 3.1). È di fr. 50.– nei
Cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna (Ordnung über die Stiftungsaufsicht,
Änderung vom 25. Oktober 2017, Der Verwaltungsrat der BSABB [BVG-
und Stiftungsaufsicht beider Basel], art. 2 lit. o), nel Canton Sciaffusa (Verordnung
betreffend die Aufsicht über die Stiftungen, § 8 Ziff. 3) e nel Canton
Appenzello Esterno (Gebührentarif der Stiftungsaufsicht von Appenzell
Ausserrhoden). Un richiamo è finanche
esente da tassa nel Cantone dei Grigioni (ordinanza concernente la
vigilanza sulle fondazioni, art. 12 lett. g), come pure a livello federale (ordinanza
sugli emolumenti dell'autorità federale di vigilanza sulle fondazioni, art. 3
cpv. 2).
Ci
si potrebbe domandare in condizioni del genere se riscuotere fr. 150.– per un primo
sollecito di poche righe sia conforme ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza (DTF 143 I 227).
La ricorrente non solleva tuttavia la questione, che può rimanere aperta.
Quanto alla circostanza che la RI 1 sia gestita da volontari animati da scopi ideali, ciò è sicuramente
encomiabile, ma non permette di disattendere il tariffario della CO 1. Il ricorso non può dunque trovare accoglimento.
5.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero
il precetto della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). La particolarità del caso
induce nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone
problema di ripetibili all'autorità di vigilanza, la quale è stata chiamata a
stare in giudizio nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 68
cpv. 3 LTF per analogia).
6.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF). Di per sé la causa
è di natura pecuniaria (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii), ma in concreto
il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).