11.2021.20
Rapporti di vicinato (condotta necessaria): misure provvisionali
1 marzo 2022Italiano20 min
perseguito e la restrizione decretata (RtiD I-2019 pag. 618 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018 132 dell'8 novembre 2019 consid. 6). Visto che in concreto il Pretore ha respinto l'istanza
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.20
Lugano
1° marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa CA.2020.6
(rapporti di vicinato: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa)
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 9 luglio 2020
da
AP 1 e AP 2
(patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 12 febbraio 2021 presentato da AP 1 e AP
2
contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° febbraio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono
comproprietari dal 2007, metà ciascuno, della particella n. 539 RFD di __________,
su cui sorge la loro casa d'abitazione. Il fondo confina a nord-ovest con la
particella n. 26, anch'essa edificata, che dal luglio del 2011 appartiene a AO
1. Sorti litigi tra i vicini, con sentenza del 9 ottobre 2019 il Pretore del
Distretto di Leventina ha accolto un'azione
negatoria introdotta da AO 1, obbligando AP 1 e AP 2 a eliminare due
condotte (l'una dell'acqua potabile, l'altra delle acque meteoriche) da loro
posate sulla particella n. 26 senza l'accordo
della proprietaria (inc. OR.2012.4). Tale sentenza è passata in giudicato.
B. Il 16 giugno 2020 AO
1 si è rivolta al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 2, perché
fosse ordinata l'esecuzione
della sentenza appena citata, sotto la comminatoria a AP 1 e AP 2 dell'art. 292 CP, come pure di una multa
disciplinare di fr. 300.– per ogni giorno di inadempimento. Nelle loro osservazioni del 9 luglio
2020 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza
(inc. SO.2020.2474). La procedura è tuttora pendente.
C. Il 9 luglio 2020 AP 1
e AP 2 hanno adito il Pretore del Distretto di Leventina con un'istanza di
conciliazione per essere autorizzati a promuovere causa nei confronti di AO 1
con le seguenti richieste di giudizio:
1. Previo
pagamento di un'indennità di fr. 465.– è costituita una servitù di condotta
necessaria dell'acqua potabile a carico della particella n. 26 RFD di __________
e a favore della particella n. 539 RFD di __________, avente per oggetto ed
estensione il tracciato tratteggiato in blu nel referto peritale rilasciato il
26 luglio 2017 dall'ing. __________ R__________ nell'inc. OR.2012.4 della
Pretura del Distretto di Leventina;
2. Previo
pagamento di un'indennità di fr. 35.– è costituita una servitù di condotta
necessaria (canalizzazione) delle acque meteoriche a carico della particella n.
26 RFD di __________ e a favore della particella n. 539 RFD di __________,
avente per oggetto ed estensione il tracciato indicato in blu nel referto
peritale rilasciato il 26 luglio 2017 dall'ing. __________ R__________
nell'inc. OR.2012.4 della Pretura del Distretto di Leventina.
3. È
fatto ordine all'Ufficiale del registro fondiario del Distretto di Leventina di
procedere con l'iscrizione delle suddette servitù, a spese dell'avente diritto.
D. Contestualmente AP 1
e AP 2 hanno chiesto al Pretore di ordinare in via cautelare a AO 1 di
tollerare le condotte litigiose fino a definizione della causa tendente
all'iscrizione della servitù di condotta necessaria. Con decreto cautelare emesso
il 14 luglio 2020 inaudita parte il Pretore ha accolto l'istanza e ha
pronunciato l'ingiunzione. Al contraddittorio del 21 settembre 2020 la
convenuta ha proposto di respingere
l'istanza. In replica e
duplica le parti hanno ribadito le loro domande ed entrambe hanno notificato
prove. Il Pretore ha rinunciato ad assumere mezzi istruttori.
E. Statuendo con decreto
cautelare del 1° febbraio 2021, il Pretore ha respinto l'istanza e ha revocato
l'ordine impartito il 14 luglio 2020 a AO 1 senza contraddittorio. Le spese
processuali di complessivi fr. 750.– sono state poste a carico degli istanti, tenuti a rifondere alla convenuta
fr. 1400.– per ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 12
febbraio 2021 nel quale chiedono – previo conferimento dell'effetto sospensivo
al ricorso – di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro
istanza cautelare o, quanto meno, di annullare il decreto impugnato e di
rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Con decreto del 24 febbraio
2021 il presidente di questa Camera ha chiamato il Pretore a precisare il
valore litigioso, che il primo giudice ha fissato il 30 marzo successivo in
fr. 19 350.–. Nelle sue osservazioni
del 12 aprile 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 16
aprile 2021 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto
sospensivo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria
(art. 248 lett. d CPC), entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su controversie
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore
litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Chiamato da questa Camera a determinare il valore litigioso, il Pretore lo ha
stabilito il 30 marzo 2021 in fr. 19 350.–, stima che le parti non contestano e che a prima vista può
apparire verosimile. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al
legale degli istanti il 2 febbraio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato il 12 febbraio
successivo (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2. Gli
appellanti sollecitano il richiamo dalla Pretura del Distretto di Leventina del
carteggio relativo alla causa OR.2012.4, così come dalla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, quello del procedimento esecutivo (inc.
SO.2020.2474). Il primo fascicolo è già stato trasmesso d'ufficio alla Camera,
di modo che il suo richiamo si rivela superfluo. Il richiamo del secondo carteggio non è invece di
rilievo ai fini del giudizio, i memoriali scritti delle parti di quel
procedimento, già agli atti, essendo sufficienti.
3. Nel
decreto cautelare impugnato il Pretore, accertata la propria competenza per
materia, ha ritenuto inammissibili le prove of-
ferte dagli istanti, una mera elencazione di
mezzi istruttori “in coda agli allegati scritti” essendo contraria al principio
della specificazione delle prove. Ciò premesso, richiamati i criteri che governano l'adozione di
provvedimenti cautelari (art. 261 cpv. 1 CPC), egli ha accertato che tra
l'emanazione della sentenza del 9 ottobre 2019, con cui gli istanti erano sono
stati obbligati a rimuovere le condotte, e l'istanza cautelare del
9 luglio 2020 erano trascorsi nove mesi, ovvero “un arco di tempo da
considerarsi oggettivamente importante”. E per il Pretore “un'inerzia preprocessuale
così prolungata” non permette di ritenere adempiuto il presupposto
dell'urgenza, tanto più che gli istanti non hanno allegato né sostanziato motivi
giustificanti una tale remora. A mente del Pretore, poi, l'agire della
convenuta era legittimo, poiché ancorato a una sentenza passata in giudicato.
Il primo giudice ha escluso così circostanze particolari che potrebbero “eventualmente
fondare un legittimo bisogno di tutela provvisionale”. Onde, per finire, la
reiezione dell'istanza cautelare.
4. Dal profilo formale gli
appellanti lamentano anzitutto che
il Pretore ha rinunciato ad assumere le prove da loro notificate. Fanno valere,
in particolare, che il loro patrocinatore avrebbe potuto riferire di
quanto è successo nel lasso di tempo intercorso fra la sentenza di merito e
l'istanza cautelare. Inoltre – essi continuano – la loro deposizione avrebbe
permesso di chiarire la fattispecie. A loro avviso, quindi, rifiutando senza motivazione
tali prove il Pretore ha violato il loro diritto di essere sentiti. Quanto al
principio di specificazione, gli appellanti affermano di avere indicato i mezzi
di prova “in calce ai fatti che si intendeva dimostrare”, di modo che
rifiutandone l'assunzione il primo giudice è incorso in un formalismo eccessivo
e in un conseguente diniego di giustizia.
a) Dall'argomento secondo cui
il Pretore non ha motivato il rifiuto delle prove offerte va subito sgombrato
il campo. Nel decreto impugnato infatti il
primo giudice ha ritenuto l'offerta di prove inammissibile perché gli istanti
si erano accontentati di esporre “in coda ai loro
allegati scritti” un elenco dei mezzi di prova senza specificare su quali fatti, rilevanti ai fini del giudizio e oggetto di
contestazione, quelle prove sarebbero state da assumere. Tale
motivazione permette senz'altro di capire il motivo per cui i mezzi istruttori
in questione non sono stati esperiti.
b) Quanto
al fatto che le prove richieste sarebbero state indicate “in calce ai fatti
che si intendeva dimostrare”, in realtà tali mezzi istruttori figurano soltanto
nell'elenco accluso ai due memoriali (“l'interrogatorio e deposizione degli
istanti per i fatti di causa”), ma non in coda alle singole allegazioni
addotte nell'istanza cautelare del 9 luglio 2020 e nella replica del 12 ottobre
2020. Trattandosi nondimeno di un procedimento retto dal rito sommario, in
concreto l'applicazione analogica dell'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC non è
indiscussa (per una rassegna delle posizioni dottrinali: Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione, n. 7 ad art. 252; Delabays
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 7 ad art. 252). La giurisprudenza
ha avuto modo di precisare, ad ogni modo, che in una procedura sommaria un
istante non è tenuto ad allegazioni numerate e seguite partitamente
dall'indicazione dei mezzi di prova (DTF 144 III 64 consid. 4.1.3.5; più
recentemente: sentenza 5A_183/2018 del 31 agosto 2018 consid. 4.2.3).
c)
Posto ciò, nella fattispecie nulla impediva al Pretore di far uso
dell'interpello (art. 56 CPC) e di invitare gli istanti, all'inizio del
dibattimento, a specificare su quali fatti avrebbero
dovuto
vertere le singole prove enunciate nel loro elenco. Senza attendere il contraddittorio,
egli avrebbe anche potuto fissare agli istanti un termine per rimediare alla
mancanza (sentenza del Tribunale federale 4A_87/2012 del 10 aprile 2012
consid. 3.2.3; v. anche Trezzini in: Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. 2, n. 10 ad
art. 252). Non poteva invece rifiutare l'assunzione dei mezzi
istruttori. Il problema è che, come si vedrà oltre, in concreto le prove
notificate dagli istanti non risultano decisive per il giudizio. Nelle
condizioni descritte conviene quindi
proseguire senza indugio nella trattazione dell'appello.
5. Nel
merito AP 1 e AP 2 sostengono anzitutto che la loro pretesa propter rem relativa
alla costituzione delle due servitù di condotta necessaria a carico del fondo
della convenuta è minacciato dalla procedura di esecuzione riguardante la
sentenza del 9 ottobre 2019, giacché la rimozione forzata delle
canalizzazioni comporterebbe per loro un grave pregiudizio. Ricordato che nell'ambito
dell'azione negatoria oggetto della sentenza da eseguire la questione legata
alla necessità della servitù di condotta non era stata affrontata, essi fanno
valere che la loro azione ha fondate probabilità di successo, poiché la perizia
assunta nella prima causa ha permesso di accertare come l'unico modo per garantire l'approvvigionamento di acqua
potabile e l'evacuazione delle acque meteoriche dal loro fondo sia
quello di passare attraverso la proprietà della convenuta. A loro parere,
pertanto, i requisiti per ottenere un provvedimento cautelare sono più che
verosimili. Gli appellanti contestano inoltre la loro passività, rilevando di
essersi attivati dopo avere saputo che la vicina aveva introdotto “senza avviso”
una domanda di esecuzione. Il provvedimento richiesto costituisce pertanto – essi proseguono – l'unico
mezzo per salvaguardare i loro interessi legittimi e giustifica l'urgenza di
ottenere una tutela giurisdizionale. Il che, essi soggiungono, risponde anche
al precetto della proporzionalità poiché manterrebbe lo statu quo senza
arrecare particolare danno alla vicina. Anzi, costei si vedrebbe ridurre
ingerenze sul suo fondo causate prima dalla rimozione delle condotte e poi
dalla posa di nuove canalizzazioni. Per gli appellanti, infine, il fatto che la
convenuta non agisca illecitamente non è determinante, la legge non ponendo
tale esigenza per l'adozione di un provvedimento cautelare.
6. L'art. 261 cpv. 1
CPC dispone che il giudice ordina i necessari
provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:
a) un suo
diritto è leso o minacciato di esserlo e che
b) la
lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.
Fatti
I
due requisiti sono cumulativi (RtiD II-2016
pag. 642 consid. 2). A essi si aggiunge la necessità di procedere con urgenza.
Inoltre il provvedimento richiesto deve
apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo
stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine
perseguito e la restrizione decretata (RtiD I-2019 pag. 618 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018 132 dell'8 novembre 2019 consid. 6). Visto che in concreto il Pretore ha respinto l'istanza
cautelare per difetto di urgenza, è opportuno esaminare dapprima tale requisito.
a) Questa
Camera ha già avuto modo di precisare in giurisprudenza pubblicata sotto
l'egida del previgente ordinamento di procedura che è data urgenza, in
generale, allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi
inconvenienti il cui sussistere, durante la causa di merito, potrebbe mutare
una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa
ultimata (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 376). L'urgenza
presuppone, in altri termini, potersi ritenere che il
procedimento cautelare finisca prima che la causa di merito, introdotta a tempo
debito, giunga a conclusione, tenendo conto anche di eventuali ricorsi
provvisti di effetto sospensivo. Ana-loga nozione si ritrova nel nuovo ordinamento
di procedura (Bovey/Favrod-Coune, CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 261; Bohnet in: Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad
art. 261 CPC). Si
tratta della cosiddetta “urgenza relativa” (Treis in: Baker & McKenzie
[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 12 ad art. 261; analogamente:
Chambre civile de la Cour de
Justice del Canton
Ginevra, decisione inc. ACJC/1291/2017 del 6 ottobre 2017
consid. 3.4; Appellationsgericht del Canton Basilea Città, sentenza inc. ZB.2019.7
del 13 maggio 2019 consid. 3).
b) Nonostante
la possibile urgenza, chi troppo
indugia nel chiedere un provvedimento cautelare pur essendo consapevole del
possibile danno o di una possibile lesione del suo diritto può dare a vedere
che una protezione cautelare non sia necessaria, se non addirittura contraria
alla buona fede (Bovey/Favrod-Coune,
CPC, Petit commentaire, op.
cit., n. 13 ad art. 261 con richiami; v. anche Güngerich in: Berner Kommentar,
Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 41 ad art. 261). Ciò vale, in
particolare, ove una causa ordinaria introdotta con sollecitudine avrebbe
verosimilmente consentito di giungere negli stessi tempi a una decisione di
merito (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,
n. 43 ad art. 261; v. anche sentenza del
Tribunale federale 4P.263/2004 del 1° febbraio 2005 consid. 2.2 in: SZZP/ RSPC
2005 pag. 414; nel medesimo senso: I CCA,
sentenza inc. 11.2014.68 del 21 ottobre 2014 consid. 6 e 9).
c) Nel
caso in esame AP 1 e AP 2 sapevano almeno
dalla metà di novembre 2019, quando è passata in giudicato la sentenza emessa
dal Pretore il 9 ottobre 2019, che avrebbero
dovuto eliminare le due condotte da loro posate sul fondo vicino.
Già a quel momento essi avrebbero potuto promuovere quindi l'azione volta a
ottenere una servitù di condotta necessaria. Invece essi si sono attivati solo
il 9 luglio 2020, quando hanno introdotto l'istanza di conciliazione e la
contestuale domanda di provvedimenti cautelari. Ora, la durata media di una
causa ordinaria volta alla costituzione di una servitù di condotta necessaria,
comprendente i due gradi di giudizio, poteva ragionevolmente stimarsi in tre o
quattro anni. Quand'anche avessero promosso
tempestivamente l'azione di merito (nel novembre del 2019), AP 1 e AP 2 non avrebbero verosimilmente
potuto così ottenere una decisione esecutiva prima della conclusione del procedimento cautelare, seppure in concreto questo sia
stato avviato a distanza di otto mesi. Effettivamente sotto tale profilo poteva
dunque ravvisarsi urgenza.
d) Sia
come sia, l'urgenza del provvedimento cautelare si giustificava indubbiamente
da un altro punto di vista. Si è visto infatti che il 16 giugno 2020 AO 1 ha
promosso una procedura esecutiva perché si desse seguito alla sentenza del 9
ottobre 2019. Si può presumere perciò che a breve termine sarebbe intervenuto
da parte del Pretore adito un ordine di esecuzione, il quale avrebbe obbligato AP
1 e AP 2 a togliere senza indugio le condotte da loro reputate necessarie. Ciò
rendeva urgente, in attesa del giudizio di merito, il provvedimento cautelare.
Del resto, affinché l'inattività del richiedente possa qualificarsi come abuso
di diritto occorre un periodo di tempo molto lungo, paragonabile alla durata
della causa di merito (Sprecher, op.
cit. n. 43 ad art. 261 CPC; Zürcher, op. cit., n. 9 ad art. 261
CPC). Ne segue che, al riguardo, già sulla scorta delle attuali risultanze, il
Considerandi
giudizio impugnato non resiste alla critica.
7.
Per
quanto attiene alla verosimiglianza che un diritto sia “leso o minacciato di esserlo” (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC), un istante
deve addurre elementi idonei a far apparire la lesione oggettivamente
plausibile, nulla escludendo poi che a un esame di merito la situazione possa risultare diversa (RtiD I-2019 pag. 618
consid. 9 con riferimenti; II-2016 pag. 642 consid. 5 con
riferimenti). Nella fattispecie gli istanti invocano sostanzialmente uno stato
di necessità, giacché – come
ha accertato il perito nell'ambito dell'azione negatoria – i tracciati alternativi delle condotte a
quello attuale attraverso il fondo della convenuta non sono ipotizzabili.
Leso o minacciato di essere leso potrebbe essere così il diritto a una condotta
necessaria nel senso dell'art. 691 cpv. 1 CC. La questione è di sapere se ciò sia verosimile già a
un sommario esame.
Nel
caso specifico è pacifico che l'approvvigionamento di acqua potabile per
il fondo degli istanti avviene tramite una condotta che attraversa la proprietà
della convenuta. Inoltre parte delle acque meteoriche provenienti dal fondo
degli istanti è convogliata in un pozzetto posto su quella proprietà. E per la
costituzione di una servitù di condotta necessaria gli istanti possono vantare una pretesa di natura reale (propter
rem: Steinauer, Les
droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 247 n. 2680). Accertato ciò, nel
quadro dell'azione negatoria il perito ha prospettato, per l'allacciamento alla
rete dell'acqua potabile, un passaggio alternativo a valle della particella n.
26.
al costo di fr. 12 700.–, ma l'ha
giudicato “al limite del ragionevole”, senza dimenticare che simile alternativa
richiede l'accordo dei due proprietari dei fondi attraversati dalla condotta
(perizia del 26 luglio 2017, pag. 7, nell'inc. OA.2012.4). Quanto allo
smaltimento delle acque meteoriche, il perito ha prospettato un metodo
alternativo, ma con infrastrutture che coinvolgono, una volta di più, una terza
proprietà (pag. 8), oppure un metodo con installazioni poste direttamente sul
fondo degli istanti, ma a un costo superiore e previa approvazione da parte di
un idrogeologo (referto, pag. 9).
Certo, la convenuta
contesta le citate risultanze peritali, sostenendo che gli istanti possono far
passare le loro condotte sul loro proprio fondo senza far capo alle proprietà
di terzi, tuttavia sulla base degli atti a disposizione non può dirsi, già a un
sommario esame, che ciò sia il caso. Esaminare se il
richiedente non possa eseguire gli allacciamenti in altro modo o possa
procedere in altro modo solo a spese eccessive non è una questione di merito
che può essere risolta in sede cautelare con un mero esame di
verosimiglianza. Allo stato attuale delle cose, la
sola possibilità concreta di dotare di acqua potabile l'immobile degli istanti
e di evacuare parte delle acque meteoriche è quella di passare sul fondo di AO
1.
8.
Relativamente
all'ipotesi di un “pregiudizio difficilmente riparabile” (art. 261 cpv. 1 lett.
b CPC), esso può essere di natura patrimoniale o immateriale e può derivare
anche dal solo trascorrere del tempo durante il processo (RtiD I-2019 pag. 618
consid. 10 con riferimenti). A tal fine occorre apprezzare se
l'emanazione del provvedimento cautelare possa evitare un simile pregiudizio a
una parte o – per converso – possa causare un simile pregiudizio all'altra.
Dandosi due possibili “pregiudizi difficilmente riparabili”, si devono
ponderare i contrapposti interessi in gioco, soppesando quale dei due appaia
più grave (I CCA, sentenza inc. 11.2018.12 del 28 dicembre 2018 consid. 9 con
rinvii; cfr. anche Huber, op.
cit., n. 19 ad art. 261 CPC; Sprecher,
op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC).
Nella fattispecie gli interessati affermano essenzialmente
che la rimozione delle condotte posate sulla particella n. 26 comporterebbe
costi e interventi sproporzionati. Verosimile è che, fossero obbligati a
rimuovere le tubazioni durante la procedura ordinaria, ma ottenessero causa
vinta nel merito e fossero così abilitati a posarle nuovamente, gli appellanti dovrebbero
assumere spese di rilievo verosimilmente irrecuperabili. Per tacere del fatto
che nel frattempo la particella n. 539 rimarrebbe senza acqua potabile. Quanto
a AO 1, il suo agire è senz'altro
le-cito e giustificato in base a una sentenza passata in giudicato. A essa non
risulta derivare nondimeno alcun inconveniente particolare per dover tollerare
le condotte in pendenza di causa. Tanto meno appare incombere su di lei un
“pregiudizio difficilmente riparabile”. Nelle circostanze descritte, a un esame
di verosimiglianza, il pregiudizio che potrebbe lamentare la convenuta si
rivela, per finire, meno grave di quello che dovrebbero sopportare gli istanti
in seguito all'eliminazione delle canalizzazioni.
9.
Riguardo
alla proporzionalità della misura, su cui il giudice deve vegliare d'ufficio,
giacché un provvedimento cautelare non deve eccedere lo stretto indispensabile
(sopra, consid. 6), in concreto quanto richiesto dagli istanti si limita a
conservare lo statu quo, ancorché tale situazione sia stata creata da loro. Ne
discende che, in definitiva, nel caso precipuo
soccorrono i presupposti per pronunciare il provvedimento cautelare richiesto
da AP 1 e AP 2. Fondato, l'appello merita pertanto accoglimento e il
decreto cautelare impugnato va riformato di conseguenza.
10.
Le
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). La convenuta
rifonderà inoltre agli appellanti, assistiti da un patrocinatore, un'adeguata
indennità per ripetibili.
11.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale
contro la pre-sente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso non
raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.
1). Comunque sia, contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari
può essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di
diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e il decreto
cautelare è così riformato:
1. L'istanza cautelare è accolta, nel
senso che AO 1 è tenuta a tollerare, fino a definizione della causa tendente
all'iscrizione delle relative servitù, la condotta dell'acqua potabile e la
canalizzazione per l'evacuazione delle acque meteoriche che attraversano la sua
particella n. 26 RFD di __________, e che sono destinate all'allacciamento
della particella n. 539 RFD di __________, appartenente a AP 1 e AP 2.
2. Le spese processuali di complessivi
fr. 750.– (comprese quelle del decreto emesso senza contraddittorio) sono poste
a carico della convenuta, che rifonderà agli istanti fr. 1400.– per ripetibili.
II. Le
spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà agli
appellanti fr. 1500.– per
ripetibili.
III. Notificazione a:
– avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).