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Decisione

11.2021.20

Rapporti di vicinato (condotta necessaria): misure provvisionali

1 marzo 2022Italiano20 min

perseguito e la restrizione decretata (RtiD I-2019 pag. 618 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018 132 dell'8 novembre 2019 consid. 6). Visto che in concreto il Pretore ha respinto l'istanza

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.20

Lugano

1° marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa CA.2020.6

(rapporti di vicinato: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa)

della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 9 luglio 2020

da

AP 1 e AP 2

(patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 12 febbraio 2021 presentato da AP 1 e AP

2

contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° febbraio 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono

comproprietari dal 2007, metà ciascuno, della particella n. 539 RFD di __________,

su cui sorge la loro casa d'abitazione. Il fondo confina a nord-ovest con la

particella n. 26, anch'essa edificata, che dal luglio del 2011 appartiene a AO

1. Sorti litigi tra i vicini, con sentenza del 9 ottobre 2019 il Pretore del

Distretto di Leventina ha accolto un'azione

negatoria introdotta da AO 1, obbligando AP 1 e AP 2 a eliminare due

condotte (l'una dell'acqua potabile, l'altra delle acque meteoriche) da loro

posate sulla particella n. 26 senza l'accordo

della proprietaria (inc. OR.2012.4). Tale sentenza è passata in giudicato.

B. Il 16 giugno 2020 AO

1 si è rivolta al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 2, perché

fosse ordinata l'esecuzio­ne

della sentenza appena citata, sotto la comminatoria a AP 1 e AP 2 del­l'art. 292 CP, come pure di una multa

disciplinare di fr. 300.– per ogni giorno di inadempimento. Nelle loro osservazioni del 9 luglio

2020 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza

(inc. SO.2020.2474). La procedura è tuttora pendente.

C. Il 9 luglio 2020 AP 1

e AP 2 hanno adito il Pretore del Distretto di Leventina con un'istanza di

conciliazione per essere autorizzati a promuovere causa nei confronti di AO 1

con le seguenti richieste di giudizio:

1. Previo

pagamento di un'indennità di fr. 465.– è costituita una servitù di condotta

necessaria dell'acqua potabile a carico della particella n. 26 RFD di __________

e a favore della particella n. 539 RFD di __________, avente per oggetto ed

estensione il tracciato tratteggiato in blu nel referto peritale rilasciato il

26 luglio 2017 dall'ing. __________ R__________ nell'inc. OR.2012.4 della

Pretura del Distretto di Leventina;

2. Previo

pagamento di un'indennità di fr. 35.– è costituita una servitù di condotta

necessaria (canalizzazione) delle acque meteoriche a carico della particella n.

26 RFD di __________ e a favore della particella n. 539 RFD di __________,

avente per oggetto ed estensione il tracciato indicato in blu nel referto

peritale rilasciato il 26 luglio 2017 dall'ing. __________ R__________

nell'inc. OR.2012.4 della Pretura del Distretto di Leventina.

3. È

fatto ordine all'Ufficiale del registro fondiario del Distretto di Leventina di

procedere con l'iscrizione delle suddette servitù, a spese dell'avente diritto.

D. Contestualmente AP 1

e AP 2 hanno chiesto al Pretore di ordinare in via cautelare a AO 1 di

tollerare le condotte litigiose fino a definizione della causa tendente

all'iscrizione della servitù di condotta necessaria. Con decreto cautelare emesso

il 14 luglio 2020 inaudita parte il Pretore ha accolto l'istanza e ha

pronunciato l'ingiunzione. Al contraddittorio del 21 settembre 2020 la

convenuta ha proposto di respingere

l'istanza. In replica e

duplica le parti hanno ribadito le loro domande ed entrambe hanno notificato

prove. Il Pretore ha rinunciato ad assumere mezzi istruttori.

E. Statuendo con decreto

cautelare del 1° febbraio 2021, il Pretore ha respinto l'istanza e ha revocato

l'ordine impartito il 14 luglio 2020 a AO 1 senza contraddittorio. Le spese

processuali di complessivi fr. 750.– sono state poste a carico degli istanti, tenuti a rifondere alla convenuta

fr. 1400.– per ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 12

febbraio 2021 nel quale chiedono – previo conferimento dell'effetto sospensivo

al ricorso – di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la loro

istanza cautelare o, quanto meno, di annullare il decreto impugnato e di

rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. Con decreto del 24 febbraio

2021 il presidente di questa Camera ha chiamato il Pretore a precisare il

valore litigioso, che il primo giudice ha fissato il 30 marzo successivo in

fr. 19 350.–. Nelle sue osservazioni

del 12 aprile 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 16

aprile 2021 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto

sospensivo.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria

(art. 248 lett. d CPC), entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su controversie

patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore

litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).

Chiamato da questa Camera a determinare il valore litigioso, il Pretore lo ha

stabilito il 30 marzo 2021 in fr. 19 350.–, stima che le parti non contestano e che a prima vista può

apparire verosimile. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è stato notificato al

legale degli istanti il 2 febbraio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato il 12 febbraio

successivo (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2. Gli

appellanti sollecitano il richiamo dalla Pretura del Distretto di Leventina del

carteggio relativo alla causa OR.2012.4, così come dalla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, quello del procedimento esecutivo (inc.

SO.2020.2474). Il primo fascicolo è già stato trasmesso d'ufficio alla Camera,

di modo che il suo richiamo si rivela superfluo. Il richiamo del secondo carteggio non è invece di

rilievo ai fini del giudizio, i memoriali scritti delle parti di quel

procedimento, già agli atti, essendo sufficienti.

3. Nel

decreto cautelare impugnato il Pretore, accertata la propria competenza per

materia, ha ritenuto inammissibili le prove of-

ferte dagli istanti, una mera elencazione di

mezzi istruttori “in coda agli allegati scritti” essendo contraria al principio

della specificazione delle prove. Ciò premesso, richiamati i criteri che governa­no l'adozione di

provvedimenti cautelari (art. 261 cpv. 1 CPC), egli ha accertato che tra

l'emanazione della sentenza del 9 ottobre 2019, con cui gli istanti erano sono

stati obbligati a rimuovere le condotte, e l'istanza cautelare del

9 luglio 2020 erano trascorsi nove mesi, ovvero “un arco di tempo da

considerarsi oggettivamente importante”. E per il Pretore “un'inerzia preprocessuale

così prolungata” non permette di ritenere adempiuto il presupposto

dell'urgenza, tanto più che gli istanti non hanno allegato né sostanziato motivi

giustificanti una tale remora. A mente del Pretore, poi, l'agire della

convenuta era legittimo, poiché ancorato a una sentenza passata in giudicato.

Il primo giudice ha escluso così circostanze particolari che potrebbero “eventualmente

fondare un legittimo bisogno di tutela provvisionale”. Onde, per finire, la

reiezione dell'istanza cautelare.

4. Dal profilo formale gli

appellanti lamentano anzitutto che

il Pretore ha rinunciato ad assumere le prove da loro notificate. Fanno valere,

in particolare, che il loro patrocinatore avrebbe potuto riferire di

quanto è successo nel lasso di tempo intercorso fra la sentenza di merito e

l'istanza cautelare. Inoltre – essi continuano – la loro deposizione avrebbe

permesso di chiarire la fattispecie. A loro avviso, quindi, rifiutando senza motivazione

tali prove il Pretore ha violato il loro diritto di essere sentiti. Quanto al

principio di specificazione, gli appellanti affermano di avere indicato i mezzi

di prova “in calce ai fatti che si intendeva dimostrare”, di modo che

rifiutandone l'assunzione il primo giudice è incorso in un formalismo eccessivo

e in un conseguente diniego di giustizia.

a) Dall'argomento secondo cui

il Pretore non ha motivato il rifiuto delle prove offerte va subito sgombrato

il campo. Nel decreto impugnato infatti il

primo giudice ha ritenuto l'offerta di prove inammissibile perché gli istanti

si erano accontentati di esporre “in coda ai loro

allegati scritti” un elenco dei mezzi di prova sen­za specificare su quali fatti, rilevanti ai fini del giudizio e oggetto di

contestazione, quelle prove sareb­bero state da assume­re. Tale

motivazione permette senz'altro di capire il motivo per cui i mezzi istruttori

in questione non sono stati esperiti.

b) Quanto

al fatto che le prove richieste sarebbero state indica­te “in calce ai fatti

che si intendeva dimostrare”, in realtà tali mezzi istruttori figurano soltanto

nell'elenco accluso ai due memoriali (“l'interrogatorio e deposizione degli

istanti per i fatti di cau­sa”), ma non in coda alle singole allegazioni

addotte nell'istanza cautelare del 9 luglio 2020 e nella replica del 12 ottobre

2020. Trattandosi nondimeno di un procedimento retto dal rito sommario, in

concreto l'applicazione analogica dell'art. 221 cpv. 1 lett. e CPC non è

indiscussa (per una rassegna delle posizioni dottrinali: Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª

edizione, n. 7 ad art. 252; Delabays

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 7 ad art. 252). La giurisprudenza

ha avuto modo di precisare, ad ogni mo­do, che in una procedura sommaria un

istante non è tenuto ad allegazioni numerate e seguite partitamente

dall'indicazione dei mezzi di prova (DTF 144 III 64 consid. 4.1.3.5; più

recentemente: sentenza 5A_183/2018 del 31 agosto 2018 consid. 4.2.3).

c)

Posto ciò, nella fattispecie nulla impediva al Pretore di far uso

dell'interpello (art. 56 CPC) e di invitare gli istanti, all'inizio del

dibattimento, a specificare su quali fatti avrebbero

dovuto

vertere le singole prove enunciate nel loro elenco. Senza attendere il contraddittorio,

egli avrebbe anche potuto fissare agli istanti un termine per rimediare alla

mancanza (senten­za del Tribunale federale 4A_87/2012 del 10 aprile 2012

consid. 3.2.3; v. anche Trezzini in: Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. 2, n. 10 ad

art. 252). Non poteva invece rifiutare l'assunzione dei mezzi

istruttori. Il problema è che, come si vedrà oltre, in concreto le prove

notificate dagli istanti non risultano decisive per il giudizio. Nelle

condizioni descritte conviene quindi

proseguire senza indugio nella trattazione del­l'appello.

5. Nel

merito AP 1 e AP 2 sostengono anzitutto che la loro pretesa propter rem relativa

alla costituzione delle due servitù di condotta necessaria a carico del fondo

della convenuta è minacciato dalla procedura di esecuzione riguardante la

sentenza del 9 ottobre 2019, giacché la rimozione forzata delle

canalizzazioni comporterebbe per loro un grave pregiudizio. Ricordato che nel­l'ambito

dell'azione negatoria oggetto della sentenza da eseguire la questione legata

alla necessità della servitù di condotta non era stata affrontata, essi fanno

valere che la loro azione ha fondate probabilità di successo, poiché la perizia

assunta nella prima causa ha permesso di accertare come l'unico modo per garantire l'approvvigionamento di acqua

potabile e l'evacuazione delle acque meteoriche dal loro fondo sia

quello di passare attraverso la proprietà della convenuta. A loro parere,

pertanto, i requisiti per ottenere un provvedimento cautelare sono più che

verosimili. Gli appellanti contestano inoltre la loro passività, rilevando di

essersi attivati dopo avere saputo che la vicina aveva introdotto “senza avviso”

una domanda di esecuzione. Il provvedimento richiesto costituisce pertanto – essi proseguono – l'unico

mezzo per salvaguardare i loro interessi legittimi e giustifica l'urgenza di

ottenere una tutela giurisdizionale. Il che, essi soggiungono, risponde anche

al precetto della proporzionalità poiché manterrebbe lo statu quo senza

arrecare particolare danno alla vicina. Anzi, costei si vedrebbe ridurre

ingerenze sul suo fondo causate prima dalla rimozione delle condotte e poi

dalla posa di nuove canalizzazioni. Per gli appellanti, infine, il fatto che la

convenuta non agisca illecitamente non è determinante, la legge non ponendo

tale esigenza per l'adozione di un provvedimento cautelare.

6. L'art. 261 cpv. 1

CPC dispone che il giudice ordina i necessari

provvedimenti cautelari quando l'istante rende verosimile che:

a) un suo

diritto è leso o minacciato di esserlo e che

b) la

lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile.

Fatti

I

due requisiti sono cumulativi (RtiD II-2016

pag. 642 consid. 2). A essi si aggiunge la necessità di procedere con urgenza.

Inoltre il provvedimento richiesto deve

apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, cioè limitarsi allo

stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine

perseguito e la restrizione decretata (RtiD I-2019 pag. 618 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018 132 dell'8 novembre 2019 consid. 6). Visto che in concreto il Pretore ha respinto l'istanza

cautelare per difetto di urgenza, è opportuno esaminare dapprima tale requisito.

a) Questa

Camera ha già avuto modo di precisare in giurisprudenza pubblicata sotto

l'egida del previgente ordinamento di procedura che è data urgenza, in

generale, allorché esiste l'impellente necessità di prevenire gravi

inconvenienti il cui sussistere, durante la causa di merito, potrebbe mutare

una situazione di fatto non più – o solo difficilmente – ripristinabile a causa

ultimata (cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 376). L'urgen­za

presuppone, in altri termini, potersi ritenere che il

procedimento cautelare finisca prima che la causa di merito, introdotta a tempo

debito, giunga a conclusione, tenendo conto anche di eventuali ricorsi

provvisti di effetto sospensivo. Ana-loga nozione si ritrova nel nuovo ordinamento

di procedura (Bovey/Favrod-Coune, CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 261; Bohnet in: Commentaire romand, op. cit., n. 12 ad

art. 261 CPC). Si

tratta della cosiddetta “urgenza relativa” (Treis in: Baker & McKenzie

[curatori], Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 12 ad art. 261; analogamente:

Chambre civile de la Cour de

Justice del Canton

Ginevra, decisione inc. ACJC/1291/2017 del 6 ottobre 2017

consid. 3.4; Appellationsgericht del Canton Basilea Città, sentenza inc. ZB.2019.7

del 13 maggio 2019 consid. 3).

b) Nonostante

la possibile urgenza, chi troppo

indugia nel chiedere un provvedimento cautelare pur essendo consapevole del

possibile danno o di una possibile lesione del suo diritto può dare a vedere

che una protezione cautelare non sia necessaria, se non addirittura contraria

alla buona fede (Bovey/Favrod-Coune,

CPC, Petit commentaire, op.

cit., n. 13 ad art. 261 con richiami; v. anche Güngerich in: Berner Kommentar,

Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 41 ad art. 261). Ciò vale, in

particolare, ove una causa ordinaria introdotta con sollecitudine avrebbe

verosimilmente consentito di giungere negli stessi tempi a una decisione di

merito (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,

n. 43 ad art. 261; v. anche sentenza del

Tribunale federale 4P.263/2004 del 1° febbraio 2005 consid. 2.2 in: SZZP/ RSPC

2005 pag. 414; nel medesimo senso: I CCA,

sentenza inc. 11.2014.68 del 21 ottobre 2014 consid. 6 e 9).

c) Nel

caso in esame AP 1 e AP 2 sapevano almeno

dalla metà di novembre 2019, quando è passata in giudicato la sentenza emessa

dal Pretore il 9 ottobre 2019, che avrebbero

dovuto eliminare le due condotte da loro posate sul fondo vicino.

Già a quel momento essi avrebbero potuto promuovere quindi l'azione volta a

ottenere una servitù di condotta necessaria. Invece essi si sono attivati solo

il 9 luglio 2020, quando hanno introdotto l'istanza di conciliazione e la

contestuale domanda di provvedimenti cautelari. Ora, la durata media di una

causa ordinaria volta alla costituzione di una servitù di condotta necessaria,

comprendente i due gradi di giudizio, poteva ragionevolmente stimarsi in tre o

quattro anni. Quand'anche avessero promosso

tempestivamente l'azione di merito (nel novembre del 2019), AP 1 e AP 2 non avrebbero verosimilmente

potuto così ottenere una decisione esecutiva prima della conclusione del procedimento cautelare, seppure in concreto questo sia

stato avviato a distanza di otto mesi. Effettivamente sotto tale profilo poteva

dunque ravvisarsi urgenza.

d) Sia

come sia, l'urgenza del provvedimento cautelare si giustificava indubbiamente

da un altro punto di vista. Si è visto infatti che il 16 giugno 2020 AO 1 ha

promosso una procedura esecutiva perché si desse seguito alla sentenza del 9

ottobre 2019. Si può presumere perciò che a breve termine sarebbe intervenuto

da parte del Pretore adito un ordine di esecuzione, il quale avrebbe obbligato AP

1 e AP 2 a togliere senza indugio le condotte da loro reputate necessarie. Ciò

rendeva urgente, in attesa del giudizio di merito, il provvedimento cautelare.

Del resto, affinché l'inattività del richiedente possa qualificarsi come abuso

di diritto occorre un periodo di tempo molto lungo, paragonabile alla durata

della causa di merito (Sprecher, op.

cit. n. 43 ad art. 261 CPC; Zürcher, op. cit., n. 9 ad art. 261

CPC). Ne segue che, al riguardo, già sulla scorta delle attuali risultan­ze, il

Considerandi

giudizio impugnato non resiste alla critica.

7.

Per

quanto attiene alla verosimiglianza che un diritto sia “leso o minacciato di esserlo” (art. 261 cpv. 1 lett. a CPC), un istante

deve addurre elementi idonei a far apparire la lesione oggettivamente

plausibile, nulla escludendo poi che a un esame di merito la situazione possa risultare diversa (RtiD I-2019 pag. 618

consid. 9 con riferimenti; II-2016 pag. 642 consid. 5 con

riferimenti). Nella fattispecie gli istanti invocano sostanzialmente uno stato

di necessità, giacché – come

ha accertato il perito nell'ambito del­l'azione negatoria – i tracciati alternativi delle condotte a

quello attuale attraverso il fondo della convenuta non sono ipotizzabili.

Leso o minacciato di essere leso potrebbe essere così il diritto a una condotta

necessaria nel senso dell'art. 691 cpv. 1 CC. La questione è di sapere se ciò sia verosimile già a

un sommario esame.

Nel

caso specifico è pacifico che l'approvvigionamento di acqua potabile per

il fondo degli istanti avviene tramite una condotta che attraversa la proprietà

della convenuta. Inoltre parte delle acque meteoriche provenienti dal fondo

degli istanti è convoglia­ta in un pozzetto posto su quella proprietà. E per la

costituzio­ne di una servitù di condotta necessaria gli istanti possono vantare una pretesa di natura reale (propter

rem: Steinauer, Les

droits réels, vol. II, 4ª edizione, pag. 247 n. 2680). Accertato ciò, nel

quadro dell'azione negatoria il perito ha prospettato, per l'allacciamento alla

rete dell'acqua potabile, un passaggio alternativo a valle della particella n.

26.

al costo di fr. 12 700.–, ma l'ha

giudicato “al limite del ragionevole”, senza dimenticare che simile alternativa

richiede l'accordo dei due proprietari dei fondi attraversati dalla condotta

(perizia del 26 luglio 2017, pag. 7, nell'inc. OA.2012.4). Quanto allo

smaltimento delle acque meteoriche, il perito ha prospettato un metodo

alternativo, ma con infrastrutture che coinvolgono, una volta di più, una terza

proprietà (pag. 8), oppure un metodo con installazioni poste direttamente sul

fondo degli istanti, ma a un costo superiore e previa approvazione da parte di

un idrogeologo (referto, pag. 9).

Certo, la convenuta

contesta le citate risultanze peritali, sostenendo che gli istanti possono far

passare le loro condotte sul loro proprio fondo senza far capo alle proprietà

di terzi, tuttavia sulla base degli atti a disposizione non può dirsi, già a un

sommario esame, che ciò sia il caso. Esaminare se il

richiedente non pos­sa eseguire gli allacciamenti in altro modo o possa

procedere in altro modo solo a spese eccessive non è una questione di merito

che può essere risolta in sede cautelare con un mero esame di

verosimiglianza. Allo stato attuale delle cose, la

sola possibilità concreta di dotare di acqua potabile l'immobile degli istanti

e di evacuare parte delle acque meteoriche è quella di passare sul fondo di AO

1.

8.

Relativamente

all'ipotesi di un “pregiudizio difficilmente riparabile” (art. 261 cpv. 1 lett.

b CPC), esso può essere di natura patrimoniale o immateriale e può derivare

anche dal solo trascorrere del tempo durante il processo (RtiD I-2019 pag. 618

consid. 10 con riferimenti). A tal fine occorre apprezzare se

l'emanazione del provvedimento cautelare possa evitare un simile pregiudizio a

una parte o – per converso – possa causare un simile pregiudizio all'altra.

Dandosi due possibili “pregiudizi difficilmente riparabili”, si devono

ponderare i contrapposti interessi in gioco, soppesando quale dei due appaia

più grave (I CCA, sentenza inc. 11.2018.12 del 28 dicembre 2018 consid. 9 con

rinvii; cfr. anche Huber, op.

cit., n. 19 ad art. 261 CPC; Sprecher,

op. cit., n. 22 ad art. 261 CPC).

Nella fattispecie gli interessati affermano essenzialmente

che la rimozione delle condotte posate sulla particella n. 26 comporterebbe

costi e interventi sproporzionati. Verosimile è che, fossero obbligati a

rimuovere le tubazioni durante la procedura ordinaria, ma ottenessero causa

vinta nel merito e fossero così abilitati a posarle nuovamente, gli appellanti dovrebbero

assumere spese di rilievo verosimilmente irrecuperabili. Per tacere del fatto

che nel frattempo la particella n. 539 rimarrebbe sen­za acqua potabile. Quanto

a AO 1, il suo agire è senz'altro

le-cito e giustificato in base a una sentenza passata in giudicato. A essa non

risulta derivare nondimeno alcun inconveniente particolare per dover tollerare

le condotte in pendenza di causa. Tanto meno appare incombere su di lei un

“pregiudizio difficilmente riparabile”. Nelle circostanze descritte, a un esame

di verosimiglianza, il pregiudizio che potrebbe lamentare la convenuta si

rivela, per finire, meno grave di quello che dovrebbero sopportare gli istanti

in seguito all'eliminazione delle canalizzazioni.

9.

Riguardo

alla proporzionalità della misura, su cui il giudice deve vegliare d'ufficio,

giacché un provvedimento cautelare non deve eccedere lo stretto indispensabile

(sopra, consid. 6), in concreto quanto richiesto dagli istanti si limita a

conservare lo statu quo, ancorché tale situazione sia stata creata da loro. Ne

discende che, in definitiva, nel caso precipuo

soccorrono i presupposti per pronunciare il provvedimento cautelare richiesto

da AP 1 e AP 2. Fondato, l'appello merita pertanto accoglimento e il

decreto cautelare impugnato va riformato di conseguenza.

10.

Le

spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). La convenuta

rifonderà inoltre agli appellanti, assistiti da un patrocinatore, un'adeguata

indennità per ripetibili.

11.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale

contro la pre-sente sentenza (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso non

raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid.

1). Comunque sia, contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari

può essere fatta valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di

diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e il decreto

cautelare è così riformato:

1. L'istanza cautelare è accolta, nel

senso che AO 1 è tenuta a tollerare, fino a definizione della causa tendente

all'iscrizione delle relative servitù, la condotta dell'acqua potabile e la

canalizzazione per l'evacuazione delle acque meteoriche che attraversano la sua

particella n. 26 RFD di __________, e che sono destinate all'allacciamento

della particella n. 539 RFD di __________, appartenente a AP 1 e AP 2.

2. Le spese processuali di complessivi

fr. 750.– (comprese quelle del decreto emesso senza contraddittorio) sono poste

a carico della convenuta, che rifonderà agli istanti fr. 1400.– per ripetibili.

II. Le

spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà agli

appellanti fr. 1500.– per

ripetibili.

III. Notificazione a:

– avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).