11.2021.22
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie (e in parte per il figlio)
12 aprile 2022Italiano33 min
“ogni spesa ordinaria a essa connessa a partire dal 1° settembre 2019”), di affidarle
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.22
11.2021.23
Lugano
12 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2019.721 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 17 settembre 2019
da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1 ora
in
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del
15 febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore
il 5 febbraio 2021 (inc. 11.2021.22) e sulla contestuale richiesta di gratuito
patrocinio (inc. 11.2021.23);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1972) e AP 1 (1972) si
sono sposati a __________ l'11 marzo 1998. Dalla
loro unione sono nati L__________ (il 1° luglio 1998), M__________ (il
21 giugno 2001) e Ma__________ (il 13 gennaio 2005). L__________ frequenta dal
2019 l'Accademia __________ di __________, M__________ è iscritta al liceo privato
musicale __________ di __________ e Ma__________ studia dal settembre del 2020
al liceo statale __________ di __________. Il marito è direttore del __________
di __________. Di formazione impie-gata di commercio, la moglie si è dedicata durante
Fatti
i primi anni della vita in comune al governo della casa e alla cura della
famiglia, iniziando nel 2010 a lavorare a tempo parziale come animatrice per
scuole e corsi per adulti. I coniugi
vivono separati dal giugno del 2018, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ (particella n. 1855 RFD, comproprietà dei coniugi in
ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi inizialmente in un appartamento a
__________ e poi, dal 1° settembre 2019, in un appartamento a __________, dove
l'hanno raggiunto prima la figlia M__________ e quattro mesi più tardi anche il
figlio Ma__________.
B. Il 17 settembre 2019 AP 1 si è rivolta al
Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare e inaudita
parte – di essere autorizzata a vivere separata, di pronunciare la separazione
dei beni, di assegnarle in uso l'abitazione coniugale (facendosi carico di
“ogni spesa ordinaria a essa connessa a partire dal 1° settembre 2019”), di affidarle
il figlio Ma__________ (riservati i diritti di visita paterni), di obbligare il
marito a versare dal-l'agosto del 2019 un contributo alimentare per lei di fr.
3143.25 mensili e uno per Ma__________ di fr. 1398.10 mensili, assegno familiare
non compreso. Con decreto cautelare del 19 settembre 2019, emesso senza
contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili
per la moglie e uno di fr. 1500.– mensili per il figlio Ma__________ (assegni
familiari compresi).
C. Al contraddittorio
cautelare del 7 ottobre 2019 il convenuto ha rivendicato l'affidamento di Ma__________
(riservati il diritto di visita materno) e ha proposto di assicurare il
sostentamento di tutti i figli, senza versare alcun contributo alimentare per
la moglie. Dopo discussione, il Pretore ha confermato l'autorizzazione a vivere
separati e l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, ha disposto e
regolamentato la custodia alternata del figlio Ma__________ e ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di complessivi
fr. 1400.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2019. All'udienza del 7
maggio 2020, indetta per il dibattimento
sulle misure a protezione dell'unione coniugale, AP 1 ha consentito all'affidamento
di Ma__________ al padre (riservato il proprio diritto di visita) e alla riduzione
a fr. 300.– mensili del contributo alimentare per il figlio, ma ha chiesto di aumentare
il contributo di mantenimento per sé a fr. 4187.–
mensili. Il convenuto ha riconfermato il suo punto di vista. In coda
all'udienza il Pretore ha deciso
di affidare Ma__________ al padre. L'istruttoria è cominciata seduta stante.
D. L'assunzione delle
prove è terminata il 9 novembre 2020 e al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 21 dicembre
2020, l'istante ha ribadito
le sue richieste, salvo ridurre la
pretesa alimentare per sé a fr.
3178.85 mensili e aumentare quella
per Ma__________ a fr. 500.–
mensili, previa “deduzione dei contributi
versati dal convenuto e quanto da lui già versato per l'abitazione coniugale”. In un allegato conclusivo del 31
gennaio 2021 AO 1 ha reiterato le sue domande, postulando inoltre la
restituzione dei “versamenti
assicurati dal marito alla moglie tra il gennaio 2020 e il momento della
crescita in giudicato della decisione (…) in ragione di fr. 1400.– mensili” e offrendo un contributo
alimentare per M__________ e L__________ di complessivi fr. 730.–
mensili.
E. Statuendo con sentenza
del 5 febbraio 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
attribuito l'abitazione coniugale in
uso alla moglie, “che si farà carico dei relativi costi”, ha affidato il figlio
Ma__________ al padre (riservati il diritto di visita materno) e ha stabilito
i seguenti contributi alimentari:
fr. 600.– per la moglie e
fr. 400.– per Ma__________ per il settembre del 2019;
fr.
1400.– mensili complessivi per la moglie e per Ma__________ dall'ottobre al
dicembre del 2019;
fr.
1425.– mensili per la moglie dal gennaio al giugno del 2020;
fr.
2115.– mensili per la moglie dal luglio del 2020 al maggio del 2021;
fr.
425.– mensili per la moglie dal giugno del 2021 al gennaio del 2023;
fr.
175.– mensili per la moglie dal febbraio del 2023 fino al termine della
formazione di L__________;
fr.
890.– mensili per la moglie dal termine della formazione di L__________ fino al
termine della formazione di M__________;
fr.
1850.– mensili per la moglie dal termine della formazione di M__________ fino
al termine della formazione di Ma__________;
fr.
2425.– mensili per la moglie dal termine della formazione di Ma__________;
Le
spese processuali di complessivi fr. 4000.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
F. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorta
a questa Camera con un appello del 15 febbraio 2021 per otte-nere, previo
conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso
di ottenere l'aumento contributi alimentari nel seguente modo:
– per
lei e per Ma__________:
fr. 1400.– complessivi per il settembre del 2019,
– per
lei:
fr. 2504.60 mensili dal gennaio del 2020 al gennaio
del 2023,
fr.
3372.35 mensili dal febbraio del 2023 fino al termine della formazione di L__________
e di M__________ e
fr.
3614.85 mensili dal termine della formazione di Ma__________.
L'appello non è stato comunicato a AO 1
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271.
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità
dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante l'8 febbraio
2021.
(traccia dell'invio n.
98.__________, agli atti). Inoltrato il 15 febbraio 2021 (timbro postale sulla
busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Litigiosi rimangono, in concreto, il contributo alimentare
per la moglie e per il figlio Ma__________ relativamente al settembre del 2019,
così come il contributo alimentare per la moglie dal gennaio del 2020 in poi. Nella
sentenza impugnata il Pretore, dopo avere stabilito l'applicazione del metodo
di calcolo “a due fasi”, ha determinato anzitutto il fabbisogno minimo di
Ma__________ in fr. 909.05 mensili fino al dicembre del 2019 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 229.85 [un terzo di fr. 689.55], spese
accessorie fr. 77.45 [un terzo di fr. 232.30], premio della cassa malati fr.
105.05, assicurazione complementare LCA fr. 48.70, assicurazione cure
dentarie fr. 48.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–), in fr. 1350.15 mensili dal gennaio del 2020 al
gennaio del 2021 (adeguamento dei costi dell'alloggio e delle spese accessorie
a quelli riferiti al padre), in fr. 1300.15 mensili dal febbraio del 2021 al
gennaio del 2023 (deduzione dell'assegno familiare di fr. 250.–) e in fr. 1900.15 mensili dal febbraio 2023 fino al termine della
formazione (aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1200.–).
In
merito al fabbisogno minimo delle figlie maggiorenni, il primo giudice ha
definito quello di L__________ in fr. 1436.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo adeguato
al minor costo della vita a __________ fr. 748.30, costo dell'alloggio fr.
310.75, premio della cassa malati fr. 331.95, assicurazione complementare LCA
fr. 34.–, assicurazione cure dentarie fr. 31.–,
tasse scolastiche fr. 230.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–)
e quello di M__________ in fr. 1911.75 mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 373.85, assicurazione
complementare LCA fr. 49.90, assicurazione cure dentarie fr. 38.–,
tasse scolastiche fr. 500.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–).
Riguardo
al marito, il Pretore ha accertato il reddito di lui in
fr.
10.
315.60 mensili fino al dicembre del 2019 e in fr.
10.
408.40 mensili dopo di allora per rapporto a un
fabbisogno minimo di fr. 5633.25 mensili fino al dicembre del 2019 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 1900.–,
spese gas naturale AIM fr. 345.15,
premio della cassa malati fr. 298.55, assicurazione complementare LCA fr.
61.80, RC automobile fr. 154.85, imposta di circolazione fr. 24.65,
assicurazione dell'economia domestica fr. 24.05, leasing dell'automobile fr.
444.10, “terzo pilastro” fr. 466.70, pasti fuori
casa fr. 211.20, onere fiscale fr. 352.20), di fr. 4884.85
mensili dal gennaio del 2020 al gennaio del 2023 (riduzione del costo
dell'alloggio a fr. 1266.65 e delle spese gas naturale AIM a fr. 230.10
per tenere conto delle quote inserite nel fabbisogno in denaro di Ma__________),
di fr. 4734.85 mensili da febbraio 2023 fino al termine della formazione di Ma__________
(riduzione del minimo esistenziale
del diritto esecutivo da fr. 1350.– a fr. 1200.–) e di fr. 5483.25 mensili in seguito (aumento del costo dell'alloggio a fr. 1900.–
e delle spese gas naturale AIM a fr. 345.15).
Relativamente
alla moglie, il primo giudice ha determinato le entrate di lei in fr. 1010.–
mensili fino al maggio del 2021 per poi imputarle un reddito ipotetico di fr.
3000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2818.50 mensili fino al
dicembre del 2019 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1350.–, interessi
ipotecari fr. 459.70 [già dedotta la quota di un terzo inserita nel fabbisogno
in denaro di Ma__________], spese accessorie fr. 154.85 [già dedotta la quota
di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro di Ma__________], premio
della cassa malati e assicurazione complementare LCA fr. 495.95, assicurazione stabile,
RC ed economia domestica fr. 99.05, RC automobile fr. 43.60, imposta di
circolazione fr. 15.35, onere fiscale fr. 200.–), di fr. 3124.60 mensili dal gennaio del 2020 al
gennaio del 2023 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 689.55,
spese accessorie fr. 232.30, premio della cassa malati fr. 444.75,
assicurazione stabile, RC ed economia domestica fr. 99.05, RC automobile fr.
43.60, imposta di circolazione fr. 15.35, spese esercizio diritto di visita fr. 200.–, onere
fiscale fr. 200.–) e di fr.
2924.60
mensili dal febbraio del 2023 in poi (stralcio delle spese esercizio
diritto di visita).
In siffatte circostanze il Pretore ha condannato
AO 1 a versare, per il settembre del 2019, un contributo alimentare di fr. 600.– per la moglie e
uno di fr. 400.– per Ma__________, confermando quello di complessivi fr. 1400.– mensili dall'ottobre al
dicembre del 2019. Dopo il trasferimento di Ma__________ dal padre il primo
giudice ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 1425.– mensili dal gennaio al giugno del 2020, di fr. 2115.–
mensili dal luglio del 2020 al maggio del 2021, di fr. 425.– mensili dal giugno
del 2021 al gennaio del 2023, di fr. 175.– mensili dal febbraio del 2023
fino al termine della formazione di L__________, di fr. 890.– mensili da allora
fino al termine della formazione di M__________, di fr. 1850.– mensili da allora
fino al termine della formazione di Ma__________ e fr. 2425.– mensili da allora
in poi.
3.
L'appellante
sostiene anzitutto che nel metodo di calcolo dei contributi alimentari “a due fasi” il fabbisogno minimo delle
figlie maggiorenni agli studi non entra in considerazione. A suo avviso,
tenendo conto solo del fabbisogno minimo “allargato” dei coniugi e del figlio
minorenne Ma__________, il Pretore non poteva imputarle un reddito ipotetico,
il bilancio familiare non trovandosi in una situazione di ammanco.
a) Come accertato dal Pretore, il Tribunale
federale ha recentemente deciso che il metodo di calcolo da applicare a livello
svizzero in materia di mantenimento nel diritto di famiglia è quello “a due fasi”, in esito al quale
l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli
minorenni nella proporzione di due a
uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3, 147 III 293, 147 III 301; più recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29
ottobre 2021 consid. 3.2).
b) Per
quel che riguarda il mantenimento di un figlio maggiorenne in formazione il
Tribunale federale ha stabilito, in sintesi, che dandosi sufficienti risorse i
genitori e i figli minorenni hanno diritto alla copertura del fabbisogno minimo
“allargato” e, dall'altro,
che un'eccedenza nel bilancio
familiare vi può essere solo se i genitori hanno adempiuto l'obbligo nei
confronti del maggiorenne (DTF
147.
III 284 consid. 7.2 e 7.3; più di recente: sentenza 5A_1035/2020 del 31
gennaio 2022 consid. 3.3.7). In
altri termini, qualora dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati” dei
coniugi e dei figli minorenni rimangano ancora risorse, prima di ripartire
l'eccedenza i genitori devono prima assicurare con le risorse rimanenti il mantenimento dei figli maggiorenni, il cui fabbisogno è
quello “minimo del diritto di famiglia” (incluse le spese per la formazione). Tale limitazione deriva dal fatto che
l'unico scopo del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne è quello
di consentire al maggiorenne una formazione appropriata. Il maggiorenne non
partecipa più pertanto alla ripartizione di un'eventuale eccedenza (sentenze del Tribunale federale 5A_340/2021
del 16 novembre 2021 consid. 5.3.2 con rimandi e 5A_1072/2020 del 25 agosto
2021.
consid. 8.4). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, pertanto, nel
metodo “a due fasi” occorre tenere conto anche delle due figlie maggiorenni ancora
in formazione, mentre il contributo di mantenimento in loro favore non è in
discussione.
4.
Per quel che è del reddito ipotetico
imputato alla moglie, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal
maggio del 2018, che una ripresa della vita comune è del tutto inverosimile e che
Ma__________ vive dal padre dal gennaio del 2021, sicché nulla osta a che la
moglie lavori a tempo pieno. Tanto più che, egli ha
soggiunto, essa medesima ha dichiarato di “essersi attivata nella ricerca di un
lavoro, anche nella propria attività originaria di impiegata di commercio”, la sua
attività lucrativa legata ai corsi essendo già stata avviata durante la vita
comune, “segnatamente dopo dieci anni di matrimonio, per modo che ella risulta
a ogni modo esercitare un'attività lavorativa da lungo tempo”. Il primo giudice
ha ritenuto così che l'istante, quarantaseienne al momento della separazione e
in buona salute, può conseguire un reddito di almeno fr. 3000.– netti
mensili “ottenibile mediante
professioni semplici e umili”, lasciandole un periodo di quattro mesi per cercare
un posto di lavoro o estendere l'attività attualmente svolta.
a) AP 1 contesta il reddito
ipotetico, rilevando che in una procedura a tutela dell'unione coniugale vige
l'ob-bligo del mantenimento reciproco tra i coniugi e la conservazione dei
ruoli assunti all'interno della famiglia. Essa sostiene che in concreto la
disunione non può dirsi definitiva (“prossima al divorzio”), sicché i principi
dell'art. 125 CC non sono applicabili. A suo avviso, poi, un reddito ipotetico
può essere imputato solo in caso di ammanco nel bilancio familiare, ciò che in concreto è il caso solo se si considera anche il fabbisogno delle figlie
maggiorenni. Ricordato di avere ripreso un'attività lucrativa dopo vent'anni di
matrimonio dal quale sono nati tre figli, essa rimprovera al Pretore di non avere
considerato che dalla fine di gennaio del 2021 essa non percepisce più indennità
di disoccupazione, che l'attuale mercato di lavoro è precario e che con la
pandemia le sue entrate si sono ridotte. Per l'appellante, poi, “è utopico
pretendere da una donna di 48 anni uno stipendio di fr. 3000.– netti mensili dopo un termine di soli quattro mesi,
considerati inoltre l'aumento della disoccupazione femminile e il parziale
lockdown in vigore dal 18 gennaio
2021”. Essa chiede pertanto di ascriverle un reddito massimo di fr. 1010.– mensili, corrispondente a quello stimato dalla Cassa contro
la disoccupazione.
b) Sulla
questione di sapere
se si possa pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale
che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o
estenda l'esercizio di una professione, questa Camera ha già avuto modo di
illustrare che ciò è
possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere
all'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza
accumulata durante la vita in comune,
quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a
finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando
l'inizio o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge
interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di
salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del
mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiamo; più
recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020
consid. 27a primo paragrafo).
La conservazione dei ruoli
assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora
non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal
caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge
professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior
peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione
coniugale, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo –
o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per
sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se
non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di
conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente –
per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il
contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 147 III 307 consid. 6.2). E
una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi
che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché
ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con
richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre
2020.
consid. 27a secondo paragrafo).
c) Nella fattispecie è vero
che il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 19 settembre
2019, ma determinante è sapere quando i coniugi si sono separati di fatto
(sentenza del Tribunale federale 5A_242/2015 del 17 giugno 2015 consid. 3.1 in:
FamPra.ch 2016 pag. 277). E al riguardo l'appellante medesima ammette che già
nell'aprile del 2018 la coppia era in crisi e che nel maggio di quell'anno il
marito ha lasciato l'abitazione coniugale per locare un appartamento a __________
(istanza, pag. 3). Poco importa che fino al settembre del 2019 AO 1 abbia
mantenuto il domicilio amministrativo a __________. Che poi la coppia sia tornata
a vivere assieme nel 2019, come sostiene l'appellate in questa sede, è
un'asserzione che, oltre a essere nuova e quindi inammissibile (art. 317 cpv. 1
CPC), non è minimamente resa verosimile, fermo restando che un breve tentativo
di ripresa della vita in comune terminato con un insuccesso non interrompe il termine
biennale dell'art. 114 CC (Bohnet in:
Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015,
n. 15 ad art. 114). È possibile che sino alla fine di agosto del 2019 AP 1 abbia
potuto far capo a un conto bancario del marito, ma ciò nulla muta al fatto che
i coniugi vivessero separati. Nelle circostanze descritte, a un esame di
verosimiglianza l'accertamento del Pretore, il quale ha ritenuto definitiva la
disunione dei coniugi dopo due anni di separazione (giugno del 2020) e ha imputato
alla moglie un reddito ipotetico già nella procedura a tutela dell'unione
coniugale, va esente da critiche.
d) Per
determinare quindi se AP 1 possa essere tenuta a esercitare un'attività
lucrativa occorre applicare di conseguenza – per analogia – l'art. 125 CC. Il giudice delle misure protettrici esamina pertanto
se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere
che il coniuge ormai sgravato – anche solo parzialmente – dal governo della
casa e della cura della famiglia investa altrimenti la sua forza lavoro così
liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in
particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di
salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti
durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020
consid. 5c). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli
assunto durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non
ostano pertanto a una ripresa dell'attività lucrativa da parte di quel coniuge.
e) Per
fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – in linea di principio
– dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di
buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di
più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va
tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è
chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid.
2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,
II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può
ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività
lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e
dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia
l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il
reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione
professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione
sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120
consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid.
4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79
del 24 marzo 2021 consid. 2b).
Trattandosi di un coniuge che durante una
lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi
unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a poco tempo addietro la
presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa di un'attività
lucrativa se al momento della separazio-
ne quel coniuge avesse già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni
(DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018
del 9 agosto 2018 consid. 3.3). In una recente sentenza pubblicata il Tribunale
federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne
derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora che un'occupazione
retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista
effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di
bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a
cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte
in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del
lavoro (DTF 147 III 320 seg. consid. 5.5 e 5.6; 258 seg. consid. 3.4.4).
f) Nel
caso in esame la moglie, che ha una formazione da impiegata di commercio, ha dichiarato
di avere smesso di lavorare “20 anni fa [nel 2000]” e di avere iniziato dopo “10
anni [nel 2010]” un'attività accessoria “nelle scuole e nei corsi per adulti”,
ma non come impiegata d'ufficio.
Oltre a ciò, essa ha affermato di proporre attualmente “tanti corsi alle
scuole, ai corsi per adulti ecc. quale animatrice, ma non sempre questi vanno a
buon fine” e di continuare “a fare domande nel [suo] settore” (interrogatorio
di AP 1 del 21 settembre 2020: verbali, pag. 2 in fondo e pag. 3 in alto). Dal 2019 al 2021 essa ha riscosso indennità di disoccupazione (doc. U). Non consta, né è preteso, che essa abbia problemi di
salute.
g) Relativamente
all'età, quando i coniugi si sono separati, nel giugno del 2018, AP 1 aveva 46
anni, ma doveva ancora occuparsi di un figlio tredicenne. E a quel momento
vigeva il principio per cui un coniuge con
prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare
un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore
a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo
pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i
16.
anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2).
La giurisprudenza più recente pubblicata in DTF 144 III 481, che prevede
un'attività lucrativa all'80% al momento in cui il figlio minore inizia la
scuola secondaria, è stata adottata il 21 settembre 2018. Comunque
sia, dal 1° gennaio 2020 anche Ma__________ si è trasferito dal padre a __________,
motivo per cui da quel momento la moglie non doveva più accudire a figli
minorenni. Già nelle osservazioni del 7 ottobre
2019.
il marito ave-va manifestato la volontà di non versarle più contributi ali-mentari
e all'udienza del 7 maggio 2020 egli l'ha sollecitata a trovare un'occupazione a
tempo pieno, chiedendo di imputarle un reddito ipotetico di almeno fr. 3000 –
mensili e rilevando che essa “non ha dimostrato di essersi adoperata in alcun
modo per incrementare il suo reddito da attività, quando poteva certamente
adoperarsi in tal senso” (duplica, pag. 2,
n. 7). Alla luce
di quanto precede nulla permette di concludere pertanto che sussistessero
veri ostacoli all'esercizio di una professione a tempo pieno.
h) Si
conviene che l'assenza oltre ventennale dal mondo del lavoro rende
oggettivamente impensabile un reinserimento professionale dell'istante come
impiegata di commercio. Si potrebbe pensare forse a un aggiornamento della
formazione, l'interessata avendo dichiarato di cercare lavoro in tale settore,
ma ciò appare poco realistico già per la durata
che tale aggiornamento richiederebbe. In ogni caso, se in un primo
tempo AP 1 poteva ancora fare assegnamento su un'estensione della propria
attività come animatrice nelle scuole e nei corsi per adulti, quantunque intralciata
dalla situazione pandemica, non trovando lavoro
in quel settore essa avrebbe dovuto orientarsi altrimenti, ripiegando anche
‒ come le ha ricordato il Pretore ‒ su occupazioni meno qualificate,
come donna delle pulizie, venditrice, addetta alla ristorazione o impiegata
semplice. Ed essa non pretende di essere inabile
a esercitare simili attività o che determinati ostacoli le impediscano di
svolgerli.
i) Per quel che riguarda la possibilità effettiva di esercitare
un'attività lucrativa a tempo pieno, l'interessata sottolinea di non
avere più diritto a indennità di disoccupazione dal 2021 e fa valere che le
condizioni attuali del mercato di lavoro (situazione pandemica e disoccupazione
femminile) la penalizzano nella ricerca di un impiego. Ora, si conviene che a
49.
anni d'età le occasioni di collocamento
per la convenuta nel Cantone Ticino possano rivelarsi limitate, anche per la
concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di mano d'opera frontaliera più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi.
Sta di fatto che essa non risulta nemmeno avere tentato una ricerca. E
nulla lascia presumere che, attivandosi debitamente per reperire un'attività a
tempo pieno almeno nel settore delle pulizie, seppure sprovvista di particolare
esperienza, dal giugno del 2020 (decorsi cioè i due anni di separazione) l'interessata non
potesse contare su un reddito di fr. 3000.–
mensili, come ha stimato il primo giudice (analogamente: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 6e).
l) Quanto
al lasso di tempo concessole dal Pretore per trovare un lavoro a tempo pieno,
l'appellante definisce utopico ascriverle la possibilità di conseguire un
reddito di fr. 3000.– mensili con un
preavviso di soli quattro mesi, in
particolare alla luce delle condizioni attuali del mercato di lavoro
dovute alla situazione pandemica che ha comportato un aumento della
disoccupazione femminile. Il fatto è che non
tutti i settori economici sono ugualmente toccati dalla pandemia, di modo che un riferimento generale alla
situazione in Svizzera non è sufficiente per rendere verosimile che il
conseguimento di un reddito ragionevole non sia possibile o sia possibile solo
dopo lunghe ricerche (I CCA, sentenza inc. 11.2020.121
del 23 aprile 2021 consid. 6d con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_467/2020 del 7 settembre
2020.
consid. 5.3, in: FamPra.ch 2021 pag. 136). E in concreto l'istante non
consta avere dato prova di essersi attivata con zelo per reperire un impiego.
Il periodo transitorio concessole dal Pretore appare pertanto adeguato, tanto
più che dal giugno del 2020 la disunione era ormai definitiva. Ne segue che al
proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
5.
Per quel che è del proprio fabbisogno
minimo “allargato”, l'appellante ribadisce la
pretesa di fr. 300.– mensili destinati
all'ammortamento dell'abitazione coniugale a lei assegnata. Come ha rilevato il
Pretore, tuttavia, essa non ha reso verosimile di dover affrontare un tale
esborso. E con simile argomento l'interessata non si confronta. Privo di
motivazione, al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile (nel senso
dell'art. 311 cpv. 1 CPC).
6.
Relativamente
al fabbisogno “allargato” del marito, il primo giudice ha riconosciuto a
quest'ultimo una pigione di fr. 1900.– mensili, come pure il premio di una
polizza assicurativa di fr. 446.70 mensili per l'ammortamento indiretto del
mutuo ipotecario. Riguardo alla locazione, l'appellante afferma che essa
“appare eccessiva”, ma per finire riconosce al marito un fabbisogno minimo
“allargato” di fr. 4418.15 mensili, che corrisponde a quello calcolato dal
Pretore senza il premio dell'assicurazione “terzo pilastro”. In merito a
quest'ultimo, l'appellante si limita una volta di più a reiterare la propria
contestazione, ma con la motivazione del Pretore, secondo cui dagli atti non
risulta quanto da lei allegato, non si confronta minimamente. Anche al
proposito l'appello si rivela perciò irricevibile.
7.
Per quanto concerne la situazione del figlio Ma__________,
l'appellante sostiene che questi ha cominciato a
frequentare il liceo nel set-tembre del 2020, ragione per cui l'aumento dell'assegno
familiare a fr. 250.– mensili decorre già da quella data e non – come ha reputato
il Pretore – solo dal compimento del 16° anno di età (febbraio del 2021). Il
che è vero, l'art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam in vigore dal 1° agosto 2020 prevedendo
il versamento dell'assegno di formazione già dall'inizio del mese in cui il
figlio ha iniziato una formazione post-obbligatoria, se a quel momento il
ragazzo ha già compiuto 15 anni. Sta di fatto che ai fini del giudizio sul
contributo alimentare in favore della moglie ciò non ha alcuna incidenza. Posto
che il fabbisogno minimo “allargato” dell'appellante è ad ogni modo assicurato,
la riduzione del fabbisogno minimo “allargato” del figlio Ma__________ comporta,
se mai, un aumento delle risorse rimanenti a beneficio delle figlie maggiorenni,
fintanto che il loro fabbisogno minimo “allargato” registra un ammanco. Dopo di
allora, per tacere del fatto che l'eccedenza aumenterebbe in maniera irrisoria,
nel fabbisogno minimo “allargato” del figlio non è stata presa in
considerazione alcuna quota fiscale (DTF 147 III 457). Al proposito non occorre
pertanto diffondersi.
8.
AP
1.
sostiene altresì che il
fabbisogno minimo delle figlie maggiorenni è quello del diritto esecutivo e non
quello “allargato” fissato dal Pretore. Essa chiede pertanto di ridurre il
fabbisogno di L__________ a fr. 1371.– mensili (fr. 1436.– ./. l'assicurazione complementare
LCA di fr. 34.– e quella per
cure dentarie di fr. 31.–) e il fabbisogno di M__________ a fr. 1473.85
mensili (fr. 1911.75 ./.
l'assicurazione complementare LCA di fr. 49.90 e quella per cure dentarie di fr. 38.–, riducendo inoltre il minimo
esistenziale del diritto esecutivo a fr. 850.– per la convivenza di lei con il
padre). In tal caso non sussisterebbe più ammanco nel bilancio familiare. L'argomentazione
non può essere seguita.
Intanto,
contrariamente all'assunto dell'appellante, proprio nella sentenza da lei
indicata (DTF 147 III 265 consid. 7.2) il Tribunale federale ha avuto modo di precisare
che il mantenimento di un figlio maggiorenne non si limita al minimo
esistenziale del diritto esecutivo, ma si estende al minimo esistenziale del
diritto di famiglia, comprese quindi le spese di formazione. Ciò non toglie che
la copertura del fabbisogno minimo degli altri membri della famiglia sia
prioritario. Se i redditi coniugali non bastano per finanziare il fabbisogno
minimo del diritto di famiglia, i maggiorenni devono accomodarsi di un
fabbisogno ridotto (DTF 147
III 283 consid. 7.3 con rinvio a DTF 146 III 171 consid. 4.2). Il Pretore ha
ragionato alla stessa stregua, come si evince chiaramente dai calcoli esposti nella sentenza
impugnata, tant'è che in concreto il fabbisogno minimo dei figli maggiorenni
secondo il diritto di famiglia è rimasto parzialmente scoperto.
Quanto
alla riduzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo riguardante M__________,
ciò che comporterebbe un aumento dell'eccedenza da ripartire tra coniugi e
figli minorenni, si volesse anche ridurre quel minimo alla metà del minimo di
base per coniugi (fr. 850.– mensili), a tale importo andrebbero ancora aggiunte,
le altre verosimili spese correlate
alla formazione a __________ (trasferte con mezzi pubblici, materiale
scolastico) e un'indennità forfettaria per i costi di telefonia, costi che secondo
la giurisprudenza più aggiornata non vanno (più) ritenuti compresi nel minimo esistenziale
del diritto esecutivo. Nel
risultato il fabbisogno
minimo di fr. 1200.– mensili riconosciuto dal Pretore appare così sostenibile.
9.
In merito al contributo alimentare per
l'appellante e il figlio Ma__________ dal settembre al dicembre del 2019 fa
stato, a mente del Pretore, “l'assetto
temporaneo deciso in sede di udienza 7 ottobre 2019, il quale non risulta fosse
provvisorio e soggetto a conguaglio a seguito della decisione definitiva, le
parti avendo chiesto di regolamentare i loro rapporti patrimoniali per la
durata in discussione” (sentenza impugnata, pag. 15 in alto). Onde, per il
settembre del 2019, un contributo
alimentare di fr. 600.– in favore della moglie e uno di fr. 400.– per Ma__________,
considerato che le spese dell'abitazione coniugale e della cassa malati per la
famiglia erano interamente pagate dal marito. Per i mesi dall'ottobre al
dicembre del 2019 fa stato invece “il contributo alimentare di complessivi fr. 1400.–
mensili a suo tempo stabilito, impregiudicato il fatto che il marito ha per
quel periodo pagato pure le spese dell'immobile coniugale e i premi della cassa
malati per tutta la famiglia”.
L'appellante
chiede che il contributo di mantenimento in favore suo e del figlio Ma__________
sia portato anche per il settembre del 2019 a complessivi fr. 1400.–, come
quelli successivi, dolendosi che il Pretore si sia limitato a confermare il
calcolo cautelare, trascurando che durante quel periodo essa “si è vista
costretta a pagarsi autonomamente parte delle sue spese quali la cassa malati,
visto che il marito non pagava il suo premio (…) accumulando un importante
ritardo nel pagamento delle spese relative alla famiglia”. Il problema è che simile
argomentazione, contestata dal marito nella replica, non è stata resa
verosimile. Non può pertanto trovare accoglimento. Se ne conclude che, per quanto
riguarda i contributi alimentari, l'appello è destinato all'insuccesso.
10.
L'appellante
contesta infine la ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado, sostenendo
che le maggiori richieste formulate dal marito nel memoriale conclusivo giustificano
di porre a carico di lui almeno due terzi dei costi. Anche l'istante, tuttavia,
ha adeguato le proprie richieste di giudizio nell'allegato conclusivo (sopra,
lett. E). A parte ciò, essa si limita a postulare una diversa suddivisione
degli oneri processuali, ma non spiega perché quella adottata dal Pretore, che ha
addebitato le spese in ragione di metà ciascuno, sarebbe contraria all'art. 107
cpv. 1 lett. c CPC, il quale abilita il giudice nelle cause del diritto di
famiglia a prescindere dal principio della soccombenza. Anche al riguardo
l'appello vede pertanto la sua sorte segnata.
11.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle verosimili difficoltà economiche in
cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni modo, riducendo per quanto
possibile gli oneri
processuali. Non si pone invece problema di ripetibili, il
memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Relativamente
al gratuito patrocinio sollecitato da AP 1 in questa sede, esso non può entrare
in linea di conto. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze per
vero, ancorché relativamente lungo, l'appello appariva fin dall'inizio senza
probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non
essere stato notificato alla controparte.
12.
Circa i rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a
protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari
(DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può
far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La
richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati
dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).