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Decisione

11.2021.22

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie (e in parte per il figlio)

12 aprile 2022Italiano33 min

“ogni spesa ordinaria a essa connessa a partire dal 1° settembre 2019”), di affidarle

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.22

11.2021.23

Lugano

12 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2019.721 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

promossa con istanza del 17 settembre 2019

da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 ora

in

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del

15 febbraio 2021 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore

il 5 febbraio 2021 (inc. 11.2021.22) e sulla contestuale richiesta di gratuito

patrocinio (inc. 11.2021.23);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1972) e AP 1 (1972) si

sono sposati a __________ l'11 marzo 1998. Dalla

loro unione sono nati L__________ (il 1° luglio 1998), M__________ (il

21 giugno 2001) e Ma__________ (il 13 gennaio 2005). L__________ frequenta dal

2019 l'Accademia __________ di __________, M__________ è iscritta al liceo privato

musicale __________ di __________ e Ma__________ studia dal settembre del 2020

al liceo statale __________ di __________. Il marito è direttore del __________

di __________. Di formazione impie-gata di commercio, la moglie si è dedicata durante

Fatti

i primi anni della vita in comune al governo della casa e alla cura della

famiglia, iniziando nel 2010 a lavorare a tempo parziale come animatrice per

scuole e corsi per adulti. I coniugi

vivono separati dal giugno del 2018, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ (particella n. 1855 RFD, comproprietà dei coniugi in

ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi inizialmente in un appartamento a

__________ e poi, dal 1° settembre 2019, in un appartamento a __________, dove

l'hanno raggiunto prima la figlia M__________ e quattro mesi più tardi anche il

figlio Ma__________.

B. Il 17 settembre 2019 AP 1 si è rivolta al

Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Sud con un'istanza a protezione

del­l'unio­ne coniugale, chiedendo – già in via cautelare e inaudita

parte – di essere autorizzata a vivere separata, di pronunciare la separazione

dei beni, di assegnarle in uso l'abitazione coniugale (facendosi carico di

“ogni spesa ordinaria a essa connessa a partire dal 1° settembre 2019”), di affidarle

il figlio Ma__________ (riservati i diritti di visita paterni), di obbligare il

marito a versare dal-l'agosto del 2019 un contributo alimentare per lei di fr.

3143.25 mensili e uno per Ma__________ di fr. 1398.10 mensili, assegno familiare

non compreso. Con decreto cautelare del 19 settembre 2019, emesso senza

contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha

assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili

per la moglie e uno di fr. 1500.– mensili per il figlio Ma__________ (assegni

familiari compresi).

C. Al contraddittorio

cautelare del 7 ottobre 2019 il convenuto ha rivendicato l'affidamento di Ma__________

(riservati il diritto di visita materno) e ha proposto di assicurare il

sostentamento di tutti i figli, senza versare alcun contributo alimentare per

la moglie. Dopo discussione, il Pretore ha confermato l'autorizzazione a vivere

separati e l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, ha disposto e

regolamentato la custodia alternata del figlio Ma__________ e ha obbligato AO 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di complessivi

fr. 1400.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2019. All'udienza del 7

maggio 2020, indetta per il dibattimento

sulle misure a protezione dell'unione coniugale, AP 1 ha consentito all'affidamento

di Ma__________ al padre (riservato il proprio diritto di visita) e alla riduzione

a fr. 300.– mensili del contributo alimentare per il figlio, ma ha chiesto di aumentare

il contributo di mantenimento per sé a fr. 4187.–

mensili. Il convenuto ha riconfermato il suo punto di vista. In coda

all'udien­za il Pretore ha deciso

di affidare Ma__________ al padre. L'istruttoria è cominciata seduta stante.

D. L'assunzione delle

prove è terminata il 9 novembre 2020 e al dibattimento finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 21 dicembre

2020, l'istante ha ribadito

le sue richieste, salvo ridurre la

pretesa alimentare per sé a fr.

3178.85 mensili e aumentare quella

per Ma__________ a fr. 500.–

mensili, previa “deduzione dei contributi

versati dal convenuto e quanto da lui già versato per l'abitazione coniugale”. In un allegato conclusivo del 31

gennaio 2021 AO 1 ha reiterato le sue domande, postulando inoltre la

restituzione dei “versamenti

assicurati dal marito alla moglie tra il gennaio 2020 e il momento della

crescita in giudicato della decisione (…) in ragione di fr. 1400.– mensili” e offrendo un contributo

alimentare per M__________ e L__________ di complessivi fr. 730.–

mensili.

E. Statuendo con sentenza

del 5 febbraio 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha

attribuito l'abitazione coniugale in

uso alla moglie, “che si farà carico dei relativi costi”, ha affidato il figlio

Ma__________ al padre (riservati il diritto di visita mater­no) e ha stabilito

i seguenti contributi alimentari:

fr. 600.– per la moglie e

fr. 400.– per Ma__________ per il settembre del 2019;

fr.

1400.– mensili complessivi per la moglie e per Ma__________ dall'ottobre al

dicembre del 2019;

fr.

1425.– mensili per la moglie dal gennaio al giugno del 2020;

fr.

2115.– mensili per la moglie dal luglio del 2020 al maggio del 2021;

fr.

425.– mensili per la moglie dal giugno del 2021 al gennaio del 2023;

fr.

175.– mensili per la moglie dal febbraio del 2023 fino al termi­ne della

formazione di L__________;

fr.

890.– mensili per la moglie dal termine della formazione di L__________ fino al

termine della formazione di M__________;

fr.

1850.– mensili per la moglie dal termine della formazione di M__________ fino

al termine della formazione di Ma__________;

fr.

2425.– mensili per la moglie dal termine della formazione di Ma__________;

Le

spese processuali di complessivi fr. 4000.– sono

state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

F. Contro la decisione

appena citata AP 1 è insorta

a questa Camera con un appello del 15 febbraio 2021 per otte-nere, previo

conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso

di ottenere l'aumento contributi alimentari nel seguente modo:

– per

lei e per Ma__________:

fr. 1400.– complessivi per il settembre del 2019,

– per

lei:

fr. 2504.60 mensili dal gennaio del 2020 al gennaio

del 2023,

fr.

3372.35 mensili dal febbraio del 2023 fino al termine della formazione di L__________

e di M__________ e

fr.

3614.85 mensili dal termine della formazione di Ma__________.

L'appello non è stato comunicato a AO 1

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione

coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

271.

lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si pensi all'entità

dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'istante l'8 febbraio

2021.

(traccia dell'invio n.

98.__________, agli atti). Inoltrato il 15 febbraio 2021 (timbro postale sulla

busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Litigiosi rimangono, in concreto, il contributo alimentare

per la moglie e per il figlio Ma__________ relativamente al settembre del 2019,

così come il contributo alimentare per la moglie dal gennaio del 2020 in poi. Nella

sentenza impugnata il Pretore, dopo avere stabilito l'applicazione del metodo

di calcolo “a due fasi”, ha determinato anzitutto il fabbisogno minimo di

Ma__________ in fr. 909.05 mensili fino al dicembre del 2019 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, costo dell'alloggio fr. 229.85 [un terzo di fr. 689.55], spese

accessorie fr. 77.45 [un terzo di fr. 232.30], premio della cassa malati fr.

105.05, assicurazione complementare LCA fr. 48.70, assicurazione cure

dentarie fr. 48.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–), in fr. 1350.15 mensili dal gennaio del 2020 al

gennaio del 2021 (adeguamento dei costi dell'alloggio e delle spese accessorie

a quelli riferiti al padre), in fr. 1300.15 mensili dal febbraio del 2021 al

gennaio del 2023 (deduzione dell'assegno familiare di fr. 250.–) e in fr. 1900.15 mensili dal febbraio 2023 fino al termine della

formazione (aumento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1200.–).

In

merito al fabbisogno minimo delle figlie maggiorenni, il primo giudice ha

definito quello di L__________ in fr. 1436.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo adeguato

al minor costo della vita a __________ fr. 748.30, costo dell'alloggio fr.

310.75, premio della cassa malati fr. 331.95, assicurazione complementare LCA

fr. 34.–, assicurazione cure dentarie fr. 31.–,

tasse scolastiche fr. 230.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–)

e quello di M__________ in fr. 1911.75 mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 373.85, assicurazio­ne

complementare LCA fr. 49.90, assicurazione cure dentarie fr. 38.–,

tasse scolastiche fr. 500.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 250.–).

Riguardo

al marito, il Pretore ha accertato il reddito di lui in

fr.

10.

315.60 mensili fino al dicembre del 2019 e in fr.

10.

408.40 mensili dopo di allora per rapporto a un

fabbisogno minimo di fr. 5633.25 mensili fino al dicembre del 2019 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo del­l'alloggio fr. 1900.–,

spese gas naturale AIM fr. 345.15,

premio della cassa malati fr. 298.55, assicurazione complementare LCA fr.

61.80, RC automobile fr. 154.85, imposta di circolazione fr. 24.65,

assicurazione dell'economia domestica fr. 24.05, leasing dell'automobile fr.

444.10, “terzo pilastro” fr. 466.70, pasti fuori

casa fr. 211.20, onere fiscale fr. 352.20), di fr. 4884.85

mensili dal gennaio del 2020 al gennaio del 2023 (riduzione del costo

dell'alloggio a fr. 1266.65 e delle spese gas naturale AIM a fr. 230.10

per tenere conto delle quote inserite nel fabbisogno in denaro di Ma__________),

di fr. 4734.85 mensili da febbraio 2023 fino al termine della formazione di Ma__________

(riduzione del minimo esistenziale

del diritto esecutivo da fr. 1350.– a fr. 1200.–) e di fr. 5483.25 mensili in seguito (aumento del costo dell'alloggio a fr. 1900.–

e delle spese gas naturale AIM a fr. 345.15).

Relativamente

alla moglie, il primo giudice ha determinato le entrate di lei in fr. 1010.–

mensili fino al maggio del 2021 per poi imputarle un reddito ipotetico di fr.

3000.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2818.50 mensili fino al

dicembre del 2019 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore

affidatario fr. 1350.–, interessi

ipotecari fr. 459.70 [già dedotta la quota di un terzo inserita nel fabbisogno

in denaro di Ma__________], spese accessorie fr. 154.85 [già dedotta la quota

di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro di Ma__________], premio

della cassa malati e assicurazione complementare LCA fr. 495.95, assicurazione stabile,

RC ed economia domestica fr. 99.05, RC automobile fr. 43.60, imposta di

circolazione fr. 15.35, onere fiscale fr. 200.–), di fr. 3124.60 mensili dal gennaio del 2020 al

gennaio del 2023 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 689.55,

spese accessorie fr. 232.30, premio della cassa malati fr. 444.75,

assicurazione stabile, RC ed economia domestica fr. 99.05, RC automobile fr.

43.60, imposta di circolazione fr. 15.35, spese esercizio diritto di visita fr. 200.–, onere

fiscale fr. 200.–) e di fr.

2924.60

mensili dal febbraio del 2023 in poi (stralcio delle spese esercizio

diritto di visita).

In siffatte circostanze il Pretore ha condannato

AO 1 a versare, per il settembre del 2019, un contributo alimentare di fr. 600.– per la moglie e

uno di fr. 400.– per Ma__________, conferman­do quello di complessivi fr. 1400.– mensili dall'ottobre al

dicembre del 2019. Dopo il trasferimento di Ma__________ dal padre il primo

giudice ha condannato quest'ultimo a versare alla moglie un contributo

alimentare di fr. 1425.– mensili dal gennaio al giugno del 2020, di fr. 2115.–

mensili dal luglio del 2020 al maggio del 2021, di fr. 425.– mensili dal giugno

del 2021 al gennaio del 2023, di fr. 175.– mensili dal febbraio del 2023

fino al termine della formazione di L__________, di fr. 890.– mensili da allora

fino al termine della formazione di M__________, di fr. 1850.– mensili da allora

fino al termine della formazione di Ma__________ e fr. 2425.– mensili da allora

in poi.

3.

L'appellante

sostiene anzitutto che nel metodo di calcolo dei contributi alimentari “a due fasi” il fabbisogno minimo delle

figlie maggiorenni agli studi non entra in considerazione. A suo avviso,

tenendo conto solo del fabbisogno minimo “allargato” dei coniugi e del figlio

minorenne Ma__________, il Pretore non poteva imputarle un reddito ipotetico,

il bilancio familiare non trovandosi in una situazione di ammanco.

a) Come accertato dal Pretore, il Tribunale

federale ha recentemente deciso che il metodo di calcolo da applicare a livello

svizzero in materia di mantenimento nel diritto di famiglia è quello “a due fasi”, in esi­to al quale

l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli

minorenni nella proporzione di due a

uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3, 147 III 293, 147 III 301; più recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29

ottobre 2021 consid. 3.2).

b) Per

quel che riguarda il mantenimento di un figlio maggioren­ne in formazione il

Tribunale federale ha stabilito, in sintesi, che dandosi sufficienti risorse i

genitori e i figli minorenni hanno diritto alla copertura del fabbisogno minimo

“allargato” e, dall'altro,

che un'eccedenza nel bilancio

familiare vi può essere solo se i genitori hanno adempiuto l'obbligo nei

confronti del maggiorenne (DTF

147.

III 284 consid. 7.2 e 7.3; più di recente: sentenza 5A_1035/2020 del 31

gennaio 2022 consid. 3.3.7). In

altri termini, qualora dopo la copertura dei fabbisogni minimi “allargati” dei

coniugi e dei figli minorenni rimangano ancora risorse, prima di ripartire

l'eccedenza i genitori devono prima assicurare con le risorse rimanenti il mantenimento dei figli maggiorenni, il cui fabbisogno è

quello “minimo del diritto di famiglia” (incluse le spese per la formazione). Tale limitazione deriva dal fatto che

l'unico scopo del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne è quello

di consentire al maggiorenne una formazione appropriata. Il maggiorenne non

partecipa più pertanto alla ripartizione di un'eventuale eccedenza (sentenze del Tribunale federale 5A_340/2021

del 16 novembre 2021 consid. 5.3.2 con rimandi e 5A_1072/2020 del 25 agosto

2021.

consid. 8.4). Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, pertanto, nel

metodo “a due fasi” occorre tenere conto anche delle due figlie maggiorenni ancora

in formazione, mentre il contributo di mantenimento in loro favore non è in

discussione.

4.

Per quel che è del reddito ipotetico

imputato alla moglie, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal

maggio del 2018, che una ripresa della vita comune è del tutto inverosimile e che

Ma__________ vive dal padre dal gennaio del 2021, sicché nulla osta a che la

moglie lavori a tempo pieno. Tanto più che, egli ha

soggiunto, essa medesima ha dichiarato di “essersi attivata nella ricerca di un

lavoro, anche nella propria attività originaria di impiegata di commercio”, la sua

attività lucrativa legata ai corsi essendo già stata avviata durante la vita

comune, “segnatamente dopo dieci anni di matrimonio, per modo che ella risulta

a ogni modo esercitare un'attività lavorativa da lungo tempo”. Il primo giudice

ha ritenuto così che l'istante, quarantaseienne al momento della separazione e

in buona salute, può conseguire un reddito di almeno fr. 3000.– netti

mensili “ottenibile mediante

professioni semplici e umili”, lasciandole un periodo di quattro mesi per cercare

un posto di lavoro o estendere l'attività attualmente svolta.

a) AP 1 contesta il reddito

ipotetico, rilevando che in una procedura a tutela dell'unione coniugale vige

l'ob-bligo del mantenimento reciproco tra i coniugi e la conservazione dei

ruoli assunti all'interno della famiglia. Essa sostiene che in concreto la

disunione non può dirsi definitiva (“prossi­ma al divorzio”), sicché i principi

dell'art. 125 CC non sono applicabili. A suo avviso, poi, un reddito ipotetico

può essere imputato solo in caso di ammanco nel bilancio familiare, ciò che in concreto è il caso solo se si considera anche il fabbisogno delle figlie

maggiorenni. Ricordato di avere ripreso un'attività lucrativa dopo vent'anni di

matrimonio dal quale sono nati tre figli, essa rimprovera al Pretore di non avere

considerato che dalla fine di gennaio del 2021 essa non percepisce più indennità

di disoccupazione, che l'attuale mercato di lavoro è precario e che con la

pandemia le sue entrate si sono ridotte. Per l'appellante, poi, “è utopico

pretendere da una donna di 48 anni uno stipendio di fr. 3000.– netti mensili dopo un termine di soli quattro mesi,

considerati inoltre l'aumento della disoccupazione femminile e il parziale

lockdown in vigore dal 18 gennaio

2021”. Essa chiede pertanto di ascriverle un reddito massimo di fr. 1010.– mensili, corrispondente a quello stimato dalla Cassa contro

la disoccupazione.

b) Sulla

questione di sapere

se si possa pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale

che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o

estenda l'esercizio di una professione, questa Camera ha già avuto modo di

illustrare che ciò è

possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere

all'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza

accumulata durante la vita in comune,

quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a

finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando

l'inizio o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge

interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di

salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del

mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiamo; più

recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020

consid. 27a primo paragrafo).

La conservazione dei ruoli

assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora

non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal

caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge

professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior

peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione

coniugale, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo –

o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per

sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se

non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di

conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente –

per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il

contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 147 III 307 consid. 6.2). E

una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi

che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché

ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con

richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre

2020.

consid. 27a secondo paragrafo).

c) Nella fattispecie è vero

che il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 19 settembre

2019, ma determinante è sapere quando i coniugi si sono separati di fatto

(sentenza del Tribunale federale 5A_242/2015 del 17 giugno 2015 consid. 3.1 in:

FamPra.ch 2016 pag. 277). E al riguardo l'appellante medesima ammette che già

nell'aprile del 2018 la coppia era in crisi e che nel maggio di quell'anno il

marito ha lasciato l'abitazione coniugale per locare un appartamento a __________

(istanza, pag. 3). Poco importa che fino al settembre del 2019 AO 1 abbia

mantenuto il domicilio amministrativo a __________. Che poi la coppia sia tornata

a vivere assieme nel 2019, come sostiene l'appellate in questa sede, è

un'asserzione che, oltre a essere nuova e quindi inammissibile (art. 317 cpv. 1

CPC), non è minimamente resa verosimile, fermo restando che un breve tentativo

di ripresa della vita in comu­ne terminato con un insuccesso non interrompe il termine

biennale dell'art. 114 CC (Bohnet in:

Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015,

n. 15 ad art. 114). È possibile che sino alla fine di agosto del 2019 AP 1 abbia

potuto far capo a un conto bancario del marito, ma ciò nulla muta al fatto che

i coniugi vivessero separati. Nelle circostanze descritte, a un esame di

verosimiglianza l'accertamento del Pretore, il quale ha ritenuto definitiva la

disunione dei coniugi dopo due anni di separazione (giugno del 2020) e ha imputato

alla moglie un reddito ipotetico già nella procedura a tutela dell'unione

coniugale, va esente da critiche.

d) Per

determinare quindi se AP 1 possa essere tenuta a esercitare un'attività

lucrativa occorre applicare di conseguenza – per analogia – l'art. 125 CC. Il giudice delle misure protettrici esami­na pertanto

se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere

che il coniuge ormai sgravato – anche solo parzialmente – dal governo della

casa e della cura della famiglia investa altrimenti la sua forza lavoro così

liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in

particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di

salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti

durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020

consid. 5c). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli

assunto durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non

ostano pertanto a una ripresa dell'attività lucrativa da parte di quel coniuge.

e) Per

fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – in linea di principio

– dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di

buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di

più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va

tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è

chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid.

2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d,

II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può

ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività

lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e

dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia

l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il

reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione

professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione

sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120

consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid.

4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79

del 24 marzo 2021 consid. 2b).

Trattandosi di un coniuge che durante una

lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi

unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a poco tempo addietro la

presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa di un'attività

lucrativa se al momento della separazio-

­ne quel coniuge avesse già 45 an­ni o, tutt'al più, 50 anni

(DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018

del 9 agosto 2018 consid. 3.3). In una recente sentenza pubblicata il Tribunale

federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne

derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora che un'occupazione

retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista

effettivamente e che non sussistano intralci, come in particolare la cura di

bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a

cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte

in preceden­za, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del

lavoro (DTF 147 III 320 seg. consid. 5.5 e 5.6; 258 seg. consid. 3.4.4).

f) Nel

caso in esame la moglie, che ha una formazione da impiegata di commercio, ha dichiarato

di avere smesso di lavorare “20 anni fa [nel 2000]” e di avere iniziato dopo “10

anni [nel 2010]” un'attività accessoria “nelle scuole e nei corsi per adulti”,

ma non come impiegata d'ufficio.

Oltre a ciò, essa ha affermato di proporre attualmente “tanti corsi alle

scuole, ai corsi per adulti ecc. quale animatrice, ma non sempre questi vanno a

buon fine” e di continuare “a fare domande nel [suo] settore” (interrogatorio

di AP 1 del 21 settembre 2020: verbali, pag. 2 in fondo e pag. 3 in alto). Dal 2019 al 2021 essa ha riscosso indennità di disoccupazione (doc. U). Non consta, né è preteso, che essa abbia problemi di

salute.

g) Relativamente

all'età, quando i coniugi si sono separati, nel giugno del 2018, AP 1 aveva 46

anni, ma doveva ancora occuparsi di un figlio tredicenne. E a quel momento

vigeva il principio per cui un coniuge con

prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare

un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio minore

a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo

pieno poteva essergli imposta dal momento in cui quel figlio avesse compiuto i

16.

anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2).

La giurisprudenza più recente pubblicata in DTF 144 III 481, che prevede

un'attività lucrativa all'80% al momento in cui il figlio minore inizia la

scuola secondaria, è stata adottata il 21 settembre 2018. Comunque

sia, dal 1° gennaio 2020 anche Ma__________ si è trasferito dal padre a __________,

motivo per cui da quel momento la moglie non doveva più accudire a figli

minorenni. Già nelle osservazioni del 7 ottobre

2019.

il marito ave-va manifestato la volontà di non versarle più contributi ali-men­tari

e all'udienza del 7 maggio 2020 egli l'ha sollecitata a trovare un'occupazione a

tempo pieno, chiedendo di imputarle un reddito ipotetico di almeno fr. 3000 –

mensili e rilevando che essa “non ha dimostrato di essersi adoperata in alcun

modo per incrementare il suo reddito da attività, quan­do poteva certamente

adoperarsi in tal senso” (duplica, pag. 2,

n. 7). Alla luce

di quanto precede nulla permette di concludere pertanto che sussistessero

veri ostacoli all'esercizio di una professione a tempo pieno.

h) Si

conviene che l'assenza oltre ventennale dal mondo del lavoro rende

oggettivamente impensabile un reinserimento professionale dell'istante come

impiegata di commercio. Si potrebbe pensare forse a un aggiornamento della

formazio­ne, l'interessata avendo dichiarato di cercare lavoro in tale settore,

ma ciò appare poco realisti­co già per la durata

che tale aggiornamento richiederebbe. In ogni caso, se in un primo

tempo AP 1 poteva ancora fare assegnamento su un'estensione della propria

attività come animatrice nelle scuole e nei corsi per adulti, quantunque intralciata

dalla situazione pandemica, non trovan­do lavoro

in quel settore essa avreb­be dovuto orientarsi altrimenti, ripiegando anche

‒ come le ha ricordato il Pretore ‒ su occupazioni meno qualificate,

come donna delle pulizie, venditrice, addetta alla ristorazione o impiegata

semplice. Ed essa non pretende di essere inabile

a esercitare simili attività o che determinati ostacoli le impediscano di

svolgerli.

i) Per quel che riguarda la possibilità effettiva di esercitare

un'attività lucrativa a tempo pieno, l'interessata sottolinea di non

avere più diritto a indennità di disoccupazione dal 2021 e fa valere che le

condizioni attuali del mercato di lavoro (situazione pandemica e disoccupazione

femminile) la penalizzano nella ricerca di un impiego. Ora, si conviene che a

49.

anni d'età le occasioni di collocamento

per la convenuta nel Cantone Ticino possano rivelarsi limitate, anche per la

concorrenza dovuta al­l'ampia disponibilità di mano d'ope­ra frontaliera più giovane, flessibile e pron­ta ad addestrarsi.

Sta di fatto che essa non risulta nemmeno avere tentato una ricer­ca. E

nulla lascia presumere che, attivandosi debitamente per reperire un'attività a

tempo pieno almeno nel settore delle pulizie, seppure sprovvista di particolare

esperienza, dal giugno del 2020 (decorsi cioè i due anni di separazione) l'interessata non

potesse contare su un reddito di fr. 3000.–

mensili, come ha stimato il primo giudice (analogamente: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.79 del 24 mar­zo 2021 consid. 6e).

l) Quanto

al lasso di tempo concessole dal Pretore per trovare un lavoro a tempo pieno,

l'appellante definisce utopico ascriverle la possibilità di conseguire un

reddito di fr. 3000.– mensili con un

preavviso di soli quattro mesi, in

particolare alla luce delle condizioni attuali del mercato di lavoro

dovute alla situazione pandemica che ha comportato un aumento della

disoccupazione femminile. Il fatto è che non

tutti i settori economici sono ugualmente toccati dalla pandemia, di modo che un riferimento generale alla

situazione in Svizzera non è sufficiente per rendere verosimile che il

conseguimento di un reddito ragionevole non sia possibile o sia possibile solo

dopo lunghe ricerche (I CCA, sentenza inc. 11.2020.121

del 23 aprile 2021 consid. 6d con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_467/2020 del 7 settembre

2020.

consid. 5.3, in: FamPra.ch 2021 pag. 136). E in concreto l'istante non

consta avere dato prova di essersi attivata con zelo per reperire un impiego.

Il periodo transitorio concessole dal Pretore appare pertanto adeguato, tanto

più che dal giugno del 2020 la disunione era ormai definitiva. Ne segue che al

proposito l'appel­lo è destinato all'insuccesso.

5.

Per quel che è del proprio fabbisogno

minimo “allargato”, l'appellante ribadisce la

pretesa di fr. 300.– mensili destinati

all'ammortamento dell'abitazione coniugale a lei assegnata. Come ha rilevato il

Pretore, tuttavia, essa non ha reso verosimile di dover affrontare un tale

esborso. E con simile argomento l'interessata non si confronta. Privo di

motivazione, al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile (nel sen­so

del­l'art. 311 cpv. 1 CPC).

6.

Relativamente

al fabbisogno “allargato” del marito, il primo giudice ha riconosciuto a

quest'ultimo una pigione di fr. 1900.– mensili, come pure il premio di una

polizza assicurativa di fr. 446.70 mensili per l'ammortamento indiretto del

mutuo ipotecario. Riguardo alla locazio­ne, l'appellante afferma che essa

“appare eccessiva”, ma per finire riconosce al marito un fabbisogno minimo

“allargato” di fr. 4418.15 mensili, che corrisponde a quello calcolato dal

Pretore senza il premio dell'assicurazione “terzo pilastro”. In merito a

quest'ultimo, l'appellante si limita una volta di più a reiterare la propria

contestazione, ma con la motivazione del Pretore, secondo cui dagli atti non

risulta quanto da lei allegato, non si confronta minimamente. Anche al

proposito l'appello si rivela perciò irricevibile.

7.

Per quanto concerne la situazione del figlio Ma__________,

l'appellante sostiene che questi ha cominciato a

frequentare il liceo nel set-tembre del 2020, ragione per cui l'aumento dell'assegno

familiare a fr. 250.– mensili decorre già da quella data e non – come ha reputato

il Pretore – solo dal compimento del 16° anno di età (febbraio del 2021). Il

che è vero, l'art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam in vigore dal 1° agosto 2020 prevedendo

il versamento dell'assegno di formazione già dall'inizio del mese in cui il

figlio ha iniziato una formazione post-obbligatoria, se a quel momento il

ragazzo ha già compiuto 15 anni. Sta di fatto che ai fini del giudizio sul

contributo alimentare in favore della moglie ciò non ha alcuna incidenza. Posto

che il fabbisogno minimo “allargato” dell'appellante è ad ogni modo assicurato,

la riduzione del fabbisogno minimo “allargato” del figlio Ma__________ comporta,

se mai, un aumento delle risorse rimanenti a beneficio delle figlie maggiorenni,

fintanto che il loro fabbisogno minimo “allargato” registra un ammanco. Dopo di

allora, per tacere del fatto che l'eccedenza aumenterebbe in maniera irrisoria,

nel fabbisogno minimo “allargato” del figlio non è stata presa in

considerazione alcuna quota fiscale (DTF 147 III 457). Al proposito non occorre

pertanto diffondersi.

8.

AP

1.

sostiene altresì che il

fabbisogno minimo delle figlie maggiorenni è quello del diritto esecutivo e non

quello “allargato” fissato dal Pretore. Essa chiede pertanto di ridurre il

fabbisogno di L__________ a fr. 1371.– mensili (fr. 1436.– ./. l'assicurazio­ne complementare

LCA di fr. 34.– e quella per

cure dentarie di fr. 31.–) e il fabbisogno di M__________ a fr. 1473.85

mensili (fr. 1911.75 ./.

l'assicurazione complementare LCA di fr. 49.90 e quella per cure dentarie di fr. 38.–, riducendo inoltre il minimo

esistenziale del diritto esecutivo a fr. 850.– per la convivenza di lei con il

padre). In tal caso non sussisterebbe più ammanco nel bilancio familiare. L'argomentazione

non può essere seguita.

Intanto,

contrariamente all'assunto dell'appellante, proprio nella sentenza da lei

indicata (DTF 147 III 265 consid. 7.2) il Tribunale federale ha avuto modo di precisare

che il mantenimento di un figlio maggiorenne non si limita al minimo

esistenziale del diritto esecutivo, ma si estende al minimo esistenziale del

diritto di famiglia, comprese quindi le spese di formazione. Ciò non toglie che

la copertura del fabbisogno minimo degli altri membri della famiglia sia

prioritario. Se i redditi coniugali non bastano per finanziare il fabbisogno

minimo del diritto di famiglia, i maggiorenni devono accomodarsi di un

fabbisogno ridotto (DTF 147

III 283 consid. 7.3 con rinvio a DTF 146 III 171 consid. 4.2). Il Pretore ha

ragionato alla stessa stregua, come si evince chiaramente dai calcoli esposti nella sentenza

impugnata, tant'è che in concreto il fabbisogno minimo dei figli maggiorenni

secondo il diritto di famiglia è rimasto parzialmente scoperto.

Quanto

alla riduzione del minimo esistenziale del diritto esecuti­vo riguardante M__________,

ciò che comporterebbe un aumento del­l'eccedenza da ripartire tra coniugi e

figli minorenni, si volesse anche ridurre quel minimo alla metà del minimo di

base per coniugi (fr. 850.– mensili), a tale importo andrebbero ancora aggiunte,

le altre verosimili spese correlate

alla formazione a __________ (trasferte con mezzi pubblici, materiale

scolastico) e un'indennità forfettaria per i costi di telefonia, costi che secondo

la giurisprudenza più aggiornata non vanno (più) ritenuti compresi nel minimo esistenziale

del diritto esecutivo. Nel

risultato il fabbisogno

minimo di fr. 1200.– mensili riconosciuto dal Pretore appare così sostenibile.

9.

In merito al contributo alimentare per

l'appellante e il figlio Ma__________ dal settembre al dicembre del 2019 fa

stato, a mente del Pretore, “l'assetto

temporaneo deciso in sede di udienza 7 ottobre 2019, il quale non risulta fosse

provvisorio e soggetto a conguaglio a seguito della decisione definitiva, le

parti avendo chiesto di regolamentare i loro rapporti patrimoniali per la

durata in discussione” (sentenza impugnata, pag. 15 in alto). Onde, per il

settembre del 2019, un contributo

alimentare di fr. 600.– in favore della moglie e uno di fr. 400.– per Ma__________,

considerato che le spese dell'abitazione coniugale e della cassa malati per la

famiglia erano interamente pagate dal marito. Per i mesi dall'ottobre al

dicembre del 2019 fa stato invece “il contributo alimentare di complessivi fr. 1400.–

mensili a suo tempo stabilito, impregiudicato il fatto che il marito ha per

quel periodo pagato pure le spese dell'immobile coniugale e i premi della cassa

malati per tutta la famiglia”.

L'appellante

chiede che il contributo di mantenimento in favore suo e del figlio Ma__________

sia portato anche per il settembre del 2019 a complessivi fr. 1400.–, come

quelli successivi, dolendosi che il Pretore si sia limitato a confermare il

calcolo cautelare, trascurando che durante quel periodo essa “si è vista

costretta a pagarsi autonomamente parte delle sue spese quali la cassa malati,

visto che il marito non pagava il suo premio (…) accumulando un importante

ritardo nel pagamento delle spese relative alla famiglia”. Il problema è che simile

argomentazione, contestata dal marito nella replica, non è stata resa

verosimile. Non può pertanto trovare accoglimento. Se ne conclude che, per quanto

riguarda i contributi alimentari, l'appello è destinato all'insuccesso.

10.

L'appellante

contesta infine la ripartizione delle spese giudiziarie di primo grado, sostenendo

che le maggiori richieste formulate dal marito nel memoriale conclusivo giustificano

di porre a carico di lui almeno due terzi dei costi. Anche l'istante, tuttavia,

ha adeguato le proprie richieste di giudizio nell'allegato conclusivo (sopra,

lett. E). A parte ciò, essa si limita a postulare una diversa suddivisione

degli oneri processuali, ma non spiega perché quella adottata dal Pretore, che ha

addebitato le spese in ragione di metà ciascuno, sarebbe contraria all'art. 107

cpv. 1 lett. c CPC, il quale abilita il giudice nelle cause del diritto di

famiglia a prescindere dal principio della soccombenza. Anche al riguardo

l'appello vede pertanto la sua sorte segnata.

11.

Le spese del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle verosimili difficoltà economiche in

cui versa il convenuto si tiene conto, in ogni modo, riducendo per quanto

possibile gli oneri

processuali. Non si pone invece problema di ripetibili, il

memoriale non essendo stato comunicato a AO 1 per osservazioni. Relativamente

al gratuito patrocinio sollecitato da AP 1 in questa sede, esso non può entrare

in linea di conto. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze per

vero, ancorché relativamente lungo, l'appello appariva fin dall'inizio senza

probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non

essere stato notificato alla controparte.

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili

contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a

protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari

(DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può

far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La

richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

4. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati

dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).