11.2021.24
Revisione di una sentenza d'appello: domanda tardiva
24 giugno 2022Italiano16 min
Distretto di Lugano, sezione 4, ha parzialmente accolto un'istanza del marito del
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Incarto n.
11.2021.24
Lugano
24 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire sulla domanda di revisione
del 17 febbraio 2021 presentata da
IS
1
(ora
patrocinata dall'avv. __________, )
contro
la sentenza del 9 novembre 2016 (inc. 11.2014.36) con cui questa Camera ha
statuito nella causa DI.2009.402 (divorzio: provvedimenti cautelari) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa nei suoi confronti con
istanza del 31 marzo 2009 da
CO
1
(patrocinato
dalla solicitor PA 1 ),
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell'ambito di una
causa di divorzio promossa il 15 settembre 2006 da IS 1 (1963) nei confronti
del marito CO 1 (1958) con decreto cautelare del 15 aprile 2014 il Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 4, ha parzialmente accolto un'istanza del marito del
31 marzo 2009 riducendo il contributo cautelare in favore della moglie
stabilito “nelle more istruttorie” il 2 giugno 2008 da fr. 3000.– mensili
(oltre all'assunzione delle spese dell'abitazione coniugale) agli importi
mensili seguenti:
fr.
1058.15 dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009,
fr. 1463.70 dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010,
fr. 1476.70 dal 1° gennaio
2011 al 13 febbraio 2011,
fr. 1446.70 dal 14 febbraio
2011 al 5 ottobre 2011,
fr. 1396.70 dal 6 ottobre
2011 al 31 dicembre 2011,
fr. 1277.80 dal 1° gennaio
2012 al 31 dicembre 2012,
fr. 1561.20 dal 1° gennaio
2013 al 30 giugno 2013 e
fr.
958.80 dal 1° luglio 2013 in poi.
CO 1 è stato liberato
inoltre dal pagamento delle spese di gestione ordinaria dell'abitazione
coniugale, così come dalle relative spese straordinarie di manutenzione, dal
pagamento dei premi assicurativi, degli interessi ipotecari e degli
ammortamenti (inc. DI.2009.402).
B. Adita da IS 1, con
sentenza del 9 novembre 2016 questa Camera ha modificato il decreto cautelare
impugnato nel senso che i contributi in favore della moglie sono stati
stabiliti come segue:
fr.
1760.– mensili dal 1° aprile 2009 al 13 febbraio 2011,
fr. 1730.– mensili dal 14
febbraio 2011 al 30 giugno 2013 e
fr. 1020.– mensili dal
1°luglio 2013 al 20 dicembre 2015.
Per il resto il giudizio
impugnato è stato confermato (inc. 11.2014.36). Tale sentenza è passata in
giudicato. Per finire la causa di divorzio (inc. OA.2006.593) è stata
stralciata dal ruolo il 10 gennaio 2018 per sopravvenuta perenzione processuale
(art. 351 cpv. 2 vCPC ticinese).
C. In
esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale
introdotta da IS 1 il 26 febbraio 2018
(inc. SO.2018.1023), con sentenza dell'8 giugno 2020 il Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano, sezione 4, ha accertato il protrarsi degli effetti dei
decreti supercautelari nelle “more istruttorie” del 2 giugno 2008
(DI.2006.1130) e del 20 agosto 2012 (CA.2012.154) cosi come di quelli del
decreto cautelare 15 aprile 2014 (DI.2009.402) nel senso che i coniugi
continuano a essere autorizzati a vivere separati, l'abitazione coniugale
continua a essere attribuita alla moglie e il marito è liberato dal pagamento
delle correlate spese ordinarie e straordinarie. Oltre a ciò egli ha – fra
l'altro – confermato il contributo alimentare per la moglie secondo il decreto
cautelare del 15 aprile 2014, rilevando che CO 1 continua a esserle debitore di
un contributo alimentare di fr. 958.80 mensili.
D. Dando
seguito a una denuncia penale presentata il 29 marzo 2019 da IS 1, il Ministero
pubblico ha emanato il 10 novembre 2020 un decreto d'accusa nei confronti di CO
1 con una proposta di pena pecuniaria sospesa di 60 aliquote giornaliere da fr.
130.– l'una e a una multa di fr. 1500.– per trascuranza degli obblighi
alimentari nei confronti della moglie (e della figlia J__________, nata il 26
gennaio 1999) stabiliti l'8 giugno 2020 (DA 6028/2020). Il medesimo giorno il Procuratore pubblico ha abbandonato un
procedimento penale nei confronti dello stesso CO 1 per diffamazione,
dichiarazione falsa di una parte in giudizio, sottrazione fiscale e frode
fiscale (ABB 1631/2020).
E. Il
17 febbraio 2021 IS 1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione
della sentenza del 9 novembre 2016, adducendo di aver preso visione il 16
novembre 2020 degli atti del procedimento penale nei confronti del marito e di
aver così scoperto che fin dalla separazione egli disponeva di svariati conti
bancari e di una cassetta di sicurezza che gli garantivano una situazione
economica più agiata di quella considerata nel giudizio in questione. Essa ha
chiesto così che la sentenza emanata da questa Camera il 9 novembre 2016 e il
decreto cautelare del 15 aprile 2014 siano modificati nel senso di aumentare il
contributo alimentare in suo favore a fr. 20 760.–
mensili dal 1° aprile 2009 all'8 giugno 2020 e di non esonerare il marito
dalle “spese di gestione ordinarie dell'abitazione coniugale, come pure delle
spese straordinarie di manutenzione, delle polizze assicurative, degli
interessi ipotecari e degli ammortamenti”. Chiamato a formulare osservazioni, CO
1 ha proposto il 29 marzo 2021 di dichiarare inammissibile la domanda di
revisione o, quanto meno, di respingerla.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una
parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la
revisione di una decisione passata
in giudicato se – ed è quanto fa valere l'interessata nel memoriale del 17 febbraio
2021.
– ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova
decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti
e mezzi di prova sorti dopo la decisione (art. 328 cpv. 1 CPC lett. a). Una
revisione va chiesta “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza”
(art. 328 CPC in principio), ovvero il tribunale che da ultimo ha giudicato nel
merito la questione litigiosa (I CCA, sentenza inc. 11.2020.15 del 12 febbraio
2021.
consid. 2 con riferimenti). Sul contributo alimentare per la moglie in
pendenza di divorzio ha statuito “in ultima istanza” questa Camera che aveva
riformato il decreto cautelare emesso dal Pretore il 15 aprile 2014. Tale
modifica era tuttavia limitata al 20 dicembre 2015, modifiche successive
essendo state rinviate a una procedura di modifica introdotta quello stesso 20
dicembre 2015 dal marito davanti al Pretore (sentenza inc. 11.2014.36 del 9
novembre 2016 consid. 7b). E tutto si ignora su cosa sia stato di questa
procedura. A parte ciò, la procedura di divorzio è stata stralciata dal ruolo
il 10 gennaio 2018 (sopra, lett. B) e l'assetto cautelare è stato ridefinito
l'8 giugno 2020 a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. C). Sotto questo
aspetto, ci si potrebbe dunque domandare se l'assetto cautelare decretato il 9
novembre 2016 da questa Camera continuasse a dispiegare – almeno in parte – i
propri effetti nonostante la caducità dell'azione di divorzio (sul tema cfr.
DTF 137 III 614). Visto l'esito del presente giudizio, la questione può
rimanere irrisolta. Nella misura in cui è rivolta anche contro il decreto
cautelare 15 aprile 2014 del Pretore, invece, la domanda di revisione si
rivela d'acchito irricevibile.
2.
IS
1.
acclude alla sua domanda varie tabelle in cui figurano “redditi, sostanze e
prelevamenti in contanti” riconducibili al marito che sostiene di aver ricavato
dalla consultazione dell'incarto penale (doc. B–DD). Essa postula altresì l'edizione
da parte del coniuge di varia documentazione (la distinta delle spese e dei
redditi; gli estratti di undici carte di credito; la documentazione dal 2009 in
poi di 55 relazioni bancarie intestate al marito, alla di lui madre o a società
collegate; le dichiarazioni d'imposta e le tassazioni di sei società anonime
come pure la documentazione attestante relazioni d'affari fra il medesimo e una
cinquantina di società). Richiama inoltre due incarti “penali” del Ministero
pubblico e nove “incarti civili” relativi ai vari procedimenti che l'hanno
opposta, o la oppongono tuttora, al marito davanti alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4. Chiede per finire l'interrogatorio o l'audizione delle
parti (istanza, pag. 25 a 31). Ora, nell'ambito di una procedura di revisione è
possibile non solo addurre nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, ma anche
chiedere l'amministrazione di nuove prove (segnatamente ai fini della nuova
decisione di merito: Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 333 CPC).
Nulla osta pertanto alla proponibilità dei documenti esibiti e degli incarti
civili richiamati, per altro già noti a questa Camera e alle parti. Le altre
prove,
compreso il richiamo postulato il 22 giugno 2022, non sono invece di rilievo ai
fini dell'odierno giudizio, come si vedrà in appresso.
3.
L'art.
329.
cpv. 1 CPC stabilisce che “la domanda di revisione, scritta e motivata,
dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione”. La
decorrenza del termine è sospesa dalle cosiddette ferie giudiziarie. Quanto al
rispetto del termine, perentorio, incombe all'istante dimostrare di averne
osservato la scadenza, fermo restando che sul grado di prova (piena o
verosimiglianza) la dottrina è divisa (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.15 del
12.
febbraio 2021 consid. 5 con richiami). Nel caso specifico IS 1 ha consegnato
la domanda di revisione alla cancelleria
del Tribunale di appello il
17.
febbraio 2021. Il termine di 90 giorni essendo rimasto sospeso giusta l'art.
145.
cpv. 1 lett. c CPC dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021, la scoperta
del motivo di revisione dev'essere avvenuta perciò non prima del 3 novembre
2020.
4.
La
decorrenza del termine relativo di 90 giorni inizia con la scoperta del motivo
di revisione. A tal fine occorre che il richiedente abbia una conoscenza certa
degli elementi di fatto che costituiscono il motivo di revisione. Non è
necessaria una certezza assoluta, ma occorre che egli non abbia alcun serio
dubbio o perlomeno che i dubbi che permangono siano lievi (sentenza del Tribunale
federale 4A_421/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.2 con rinvii in: SJ 2015
I 372). Ciò non presuppone che l'interessato disponga della prova del motivo di
revisione. La scoperta del motivo di revisione implica una conoscenza
sufficientemente sicura del fatto nuovo tale da poter essere invocata anche se
l'istante non è in grado di recare una prova certa. Una semplice supposizione
non basta. Trattandosi di una prova nuova, l'istante deve poter disporre di un
titolo che la stabilisca o averne conoscenza sufficiente da richiederne
l'acquisizione (Herzog, op. cit.,
n. 5 ad art. 329; Schwander, in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ª edizione,
n. 6 ad art. 329; Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione, n. 5 ad art. 329; sull'analogo motivo di revisione dell'art. 124 LTF:
DTF 143 V 108 consid. 2.4 con rinvii). Dandosi più motivi di revisione che vengano
scoperti successivamente, il termine decorre separatamente (Herzog, op. cit., n. 4 ad art. 329; Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 329 con
rinvio).
a) IS
1.
sostiene di aver scoperto il motivo di revisione il 16 novembre 2020 quando ha
consultato gli atti del procedimento penale a carico del marito. Il fatto è che
dalla medesima documentazione di cui essa si prevale in questa sede risulta che
l'esistenza dei conti bancari fatti valere a fondamento della domanda di
revisione (cfr. l'elenco nell'istanza del 17 febbraio 2021 pag. 2 a 4) le era nota
già prima di allora. Stando a una lettera del procuratore pubblico A__________
G__________ all'Ufficio delle procedure speciali del 3 settembre 2020 gli
accertamenti sulle medesime relazioni bancarie sono stati effettuati proprio a
seguito di una segnalazione della moglie (doc. C). Non è quindi dato a divedere
né tanto meno l'interessata spiega perché essa non potesse introdurre già a
quel momento una domanda di revisione sulla base dei dati a lei noti e
segnalati in sede penale.
b) Non
si disconosce che, con ogni verosimiglianza, a quel momento l'interessata non
disponeva di tutta la documentazione poi prodotta dagli istituti di credito su
invito dell'autorità penale (cfr. doc. DD). Sta di fatto che la conoscenza
dell'esistenza delle relazioni bancarie le avrebbe consentito di ottenerne la
produzione dal marito o dagli istituti bancari anche in sede civile in virtù
del diritto d'informazione fra coniugi (art. 170 CC). Del resto, proprio con la
domanda di revisione l'istante propone – fra le altre – una tale richiesta di
prova (pag. 27 seg.). Dal decreto di abbandono del 10 novembre 2020
risulta altresì che il 12 ottobre precedente l'interessata aveva inviato
all'autorità penale “27 plichi contenenti documenti commentati dalla
denunciante” proprio in relazione a “redditi asseritamente non dichiarati” del
marito (doc. E pag. 6). Senza contare – stando sempre al citato decreto di
abbandono – che le risultanze dell'inchiesta “compreso il rapporto cui giunge
la Polizia giudiziaria (…) in merito alla documentazione prodotta dalla
denunciante” sono state comunicate al più tardi il 26 ottobre 2020 con la
chiusura dell'istruzione (art. 318 CPP; doc. E, pag. 8). Anche tale
documentazione era dunque a disposizione di IS 1 prima del 3 novembre
2020.
In definitiva non è dato di vedere, né essa illustra, quali novità essa
abbia scoperto in seguito alla consultazione dell'incarto penale e perché i
dati a sua conoscenza prima di allora non sarebbero stati sufficienti per
domandare la revisione del giudizio emanato il 9 novembre 2016 da questa Camera.
c) Nelle
tabelle riassuntive allegate all'istanza, inoltre, IS 1 fa riferimento anche alle
risultanze della procedura aperta nel 2015 dall'Ufficio delle procedure
speciali nei confronti del marito (cfr. doc. H “globale” e doc. I, S, T, U, AA
e CC). Se non che, l'incarto relativo a tale procedimento, conclusosi con un
accordo del 23 agosto 2017 concernente il recupero d'imposta dal 2005 al 2014,
era già stato acquisito agli atti della procedura a protezione dell'unione coniugale
il 24 giugno 2019 (inc. SO.2018.1023). La moglie non può dunque pretendere di
aver ignorato fino al 16 novembre 2020 l'esistenza dei redditi e della sostanza
emersi in tale contesto. Anzi, già nella sua istanza a tutela dell'unione
coniugale del 26 febbraio 2018 essa indicava l'intenzione di chiedere la revisione
del decreto cautelare del 15 aprile 2014 (pag. 4 nell'inc. SO.2018.1023). Per
di più in una delle tabelle riassuntive IS 1 lamenta a più riprese come il
primo giudice abbia rifiutato di esperire ulteriori accertamenti su determinati
conti, a ulteriore dimostrazione che la loro esistenza le era nota da tempo (doc.
H “globale” pag. 1 riga 33, pag. 3 riga 132, pag. 7 righe 313 e 334). Una volta
ancora essa non può dunque pretendere di averne scoperto l'esistenza solo il 16
novembre 2020 in esito al procedimento penale. Anche sotto questo profilo,
pertanto, l'odierna domanda di revisione si rivela tardiva.
d) Non
si trascura che IS 1 chiede di assumere ulteriore documentazione e di procedere
all'interrogatorio o all'audizione delle parti. Per quanto attiene alla
richiesta di produrre gli estratti conto di (undici) carte di credito che
sarebbero “emerse” dall'inchiesta penale, essa fa valere che tali riscontri
dimostrano un tenore di vita del marito superiore a quanto dichiarato in
precedenza dal marito (domanda di revisione, pag. 21). Sta di fatto che la loro
esistenza è risultata nell'ambito di accertamenti sui conti a lei noti da tempo
che, come spiegato (sopra, consid. b), erano esperibili anche in sede civile.
Quanto alle altre prove, l'interessata neppure indica quali allegazioni essa
intenda dimostrare, non essendo sufficiente il generico rinvio ai mezzi di
prova ripetuto nel memoriale (“prove: documenti, testi perizia nonché ogni
altro mezzo di prova ammesso”; domanda di revisione pag. 7, 11, 20 e 24). Né
essa spiega quando avrebbe scoperto l'esistenza delle prove di cui chiede ora
l'amministrazione. In tali circostanze IS 1, non solo non ha dimostrato il
momento in cui ha scoperto il motivo di revisione, ma neppure l'ha reso
verosimile. Sia come sia, nulla rende verosimile che la scoperta dei fatti e dei
mezzi di prova da parte sua sia successiva al 3 novembre 2020.
5.
Ne
segue che, non risultando presentata in tempo utile, la domanda di revisione
sfugge a ulteriore disamina e va dichiarata irricevibile. L'inammissibilità
della domanda di revisione non consente pertanto di vagliare se i fatti e la
documentazione di cui si prevale l'interessata rendano verosimile che il marito
disponesse di entrate e sostanza superiori a quelle considerate nel quadro del
giudizio emanato il 9 novembre 2016 da questa Camera. Né permette di stabilire in
che misura ciò possa giustificare una rivalutazione del contributo
provvisionale in favore della moglie (in un eventuale giudizio rescissorio). Del
resto l'interessata, salvo rinviare inammissibilmente a quanto addotto nella
petizione di divorzio del 15 settembre 2006, non spiega come perviene al fabbisogno
di fr. 20 760.– mensili di cui chiede il
finanziamento dal marito (domanda di revisione, pag. 21 in basso), né
quantifica almeno per ordine di grandezza le spese correlate all'abitazione
coniugale (particella n. 1233 RFD di __________) di cui, per altro, è già stata
ordinata la vendita ai pubblici incanti (v. I CCA, sentenza inc. 11.2020.6 del
20.
luglio 2021).
6.
Le spese del presente giudizio seguono la
soccombenza di IS 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha formulato osservazioni tramite
un avvocato, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili commisurata alla
stringatezza delle osservazioni (poco più di quattro pagine, compresi il
frontespizio e le richieste di giudizio).
7.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la
soglia di fr. 30 000.– prevista
dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, considerato
l'aumento richiesto del contributo alimentare da fr. 958.80 a fr. 20 760.– mensili con l'assunzione delle spese
relative all'abitazione coniugale dal 1° aprile 2009 all'8 giugno 2020.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. La domanda di revisione è
irricevibile.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico di IS 1, che rifonderà a CO 1 fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Notificazione:
–
__________ ;
–
PA 1, .
Comunicazione Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione
di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).