11.2021.27
Condizioni per modificare, nell'ambito di un procedimento cautelare in una causa di stato, contributi di mantenimento fissati a protezione dell'unione coniugale
5 maggio 2022Italiano20 min
L__________, il 21 agosto 1999, e Le__________, il 15 gennaio 2003. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2011,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.27
Lugano
5 maggio 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa CA.2014.41 (divorzio su azione di un coniuge:
provvedimenti cautelari) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 gennaio 2014 da
AP
1
(patrocinata
dagli avvocati PA 1 e , )
contro
AO
1
(ora
patrocinato dall' PA 2 ),
giudicando ora
sull'appello del 3 marzo 2021 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio
emesso dal Pretore il 16 febbraio 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1965) e AP 1
(1968) si sono sposati a __________ il 27 giugno 1997. Dal matrimonio sono nati
L__________, il 21 agosto 1999, e Le__________, il 15 gennaio 2003. I coniugi vivono separati dall'agosto del 2011,
quando il marito ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per
trasferirsi in un appartamento a __________. Il 13 giugno 2012 AO 1 si è
rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale avente per oggetto – fra l'altro – le sue
relazioni personali con i figli e il mantenimento di questi ultimi. In
pendenza di procedura L__________ e Le__________ sono stati affi-dati alla
madre, riservato il diritto di visita paterno, mentre AO 1 è stato tenuto a
versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ciascun figlio (inc.
SO.2012.2487).
B. Con petizione non motivata del 28 gennaio 2014
AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc.
DM.2014.7). Contestualmente essa ha chiesto in via cautelare l'affidamento dei
figli, la limitazione del diritto di visita paterno a Le__________, così come l'aumento
dal 15 gennaio 2013 del contributo alimentare per L__________ a fr. 1150.–
mensili e di quello per Le__________ a fr. 1100.– mensili, senza cenno ad
assegni familiari (inc. CA.2014.41).
Il Pretore ha citato le parti per il tentativo di conciliazione nella causa di
divorzio e per il contraddittorio cautelare a un'udienza già prevista per il
31 marzo 2014 nella protezione dell'unione coniugale. In tale occasione egli
ha preferito rinviare il tentativo di conciliazione, ritenendo ingiustificato “trattare
il nuovo incidente cautelare della moglie, visto che lo stesso riguarda
esclusivamente questioni in merito alle quali la moglie ha avuto ampia possibilità
di esprimersi e di offrire prove; pendente il procedimento a tutela dell'unione
coniugale, che farà chiarezza anche su questi aspetti, non c'è ragione alcuna
di aprire un nuovo fronte giudiziario”. Egli ha deciso così che “non si fa
luogo a nuovo contraddittorio sulla cautelare della moglie; quest'ultima rimane
libera di far valere le sue ragioni sull'assetto relazionale nel procedimento a
tutela dell'unione coniugale”.
C. Statuendo il 6 aprile
2017 sulla protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha obbligato AO 1 a
versare un contributo alimentare per ciascun figlio di fr. 400.– mensili dal
luglio del 2012 all'agosto del 2013, di fr. 340.– mensili dal settembre del
2013 al dicembre del 2015 e di fr. 250.– mensili dal gennaio del 2016 in
poi, assegni familiari non compresi. Al marito egli ha imposto inoltre di
rimborsare alla moglie fr. 280.– per costi di psicoterapia riguardanti L__________.
Adita da AP 1, con sentenza del 28 gennaio 2019 questa Camera ha fissato il
contributo di mantenimento per L__________ in fr. 415.– mensili dal 25 luglio
2012 al 31 agosto 2013 e in fr. 365.– mensili dal 1° settembre 2013 in poi,
come pure quello per Le__________ in fr. 375.– mensili dal 25 luglio 2012 al 31
agosto 2013 e in fr. 335.– mensili dal 1° settembre 2013 in poi, assegni familiari
non compresi (inc. 11.2017.47).
D. Nel frattempo il
Pretore, verificato l'interesse manifestato da AP 1 alla procedura di divorzio,
ha citato i coniugi all'udienza del 4 giugno 2018 per il tentativo di
conciliazione e il contraddittorio cautelare. In tale circostanza egli ha accertato
il motivo di divorzio e l'impossibilità di raggiungere un'intesa sui relativi effetti,
assegnando alla moglie un termine per motivare la petizione. Quanto all'istanza
cautelare, AP 1 l'ha confermata, rivendicando inoltre la rifusione di fr. 2893.– per cure dentarie in favore dei figli. AO
1 ha contestato le richieste, postulando la soppressione del contributo per L__________
dal giugno del 2018 (raggiungimento della maggiore età) e offrendo un
contributo di fr. 250.– mensili per il solo Le__________, “a
condizione che egli rispettasse i diritti di visita”. In
replica l'istante ha ribadito il proprio punto di vista e ha offerto prove. In
duplica il convenuto ha mantenuto le sue richieste. L'istruttoria è consistita
nell'edizione di documenti dal marito e dall'autorità fiscale. Terminata il 14
ottobre 2020 l'istruttoria cautelare e quella di merito, le parti hanno
rinunciato ad arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro
memoriali del 17 novembre 2020 e 12 gennaio 2021 esse hanno formulato
conclusioni sull'azione di divorzio, senza far cenno alle richieste cautelari.
E. Statuendo
con sentenza del 16 febbraio 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha liquidato il regime matrimoniale nel senso che
ogni coniuge rimane proprietario dei beni in suo possesso e ha ordinato la
divisione a metà della previdenza professionale maturata dai coniugi in
costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale
delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire
l'entità di tali prestazioni). Egli non ha fissato contributi alimentari fra i
coniugi, ma ha obbligato AO 1 a versare un contributo di mantenimento
indicizzato per L__________ di fr. 565.– mensili fino al 31 ottobre 2021,
assegni familiari non compresi, e di fr. 610.– mensili fino al termine di una
formazione adeguata, come pure uno per Le__________ di fr. 720.– mensili fino
al 31 ottobre 2021, assegni familiari non compresi, e di fr. 775.– mensili fino
al termine di una formazione adeguata. La procedura cautelare è stata stralciata
dal ruolo “in quanto divenuta priva di oggetto” (dispositivo n. 6). Le spese processuali
di complessivi fr. 8000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro lo stralcio
del procedimento cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3
marzo 2021 in cui chiede di annullare il dispositivo n. 6 della decisione
pretorile e di rinviare gli atti al primo giudice perché condanni AO 1 a
versare dal 28 gennaio 2014 contributi di mantenimento di fr. 565.– mensili a L__________
e di fr. 720.– mensili a Le__________ (senza
cenno ad assegni familiari), dedotto quanto già versato sulla base della
precedente sentenza di questa Camera. Nelle sue osservazioni del 31 marzo 2021 AO
1 ha proposto di respingere l'appello. In memoriali spontanei del
15 aprile e 23
aprile 2021 le parti hanno mantenuto
il loro punto di vista.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La decisione con cui
il giudice stralcia dal ruolo un procedimento per sopravvenuta carenza d'oggetto
o d'interesse (art. 242 CPC) è appellabile, sempre che il valore litigioso della
causa raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta” nella decisione impugnata
(art. 308 cpv. 2 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_249/2018 del 12
luglio 2018 consid. 1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.78 del 7
luglio 2021 consid. 1 con rinvii). Nella
fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità dei
contributi alimentari cautelari in
discussione davanti al Pretore (da fr. 365.– a fr. 1150.–
mensili per L__________ e da fr. 335.– a fr. 1100.– mensili per Le__________).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto di stralcio impugnato,
quantunque contestuale alla sentenza di divorzio, concerneva un procedimento
cautelare, ed è stato adottato perciò
con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Era appellabile
così entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Pervenuto
al patrocinatore della moglie il 22 febbraio 2021 (traccia dell'invio n.__________,
agli atti) e introdotto il 3 marzo 2021, l'appello in esame è dunque
ricevibile.
2.
AO 1 contesta anzitutto
la legittimazione a ricorrere di AP 1, sostenendo che questa non avrebbe un valido
motivo per opporsi alla sentenza del Pretore (osservazioni all'appello, pag.
4). La censura non è un esempio di chiarezza. Sia come sia, il Pretore ha
rammentato che i figli, diventati maggiorenni in pendenza di causa, avevano approvato le richieste di
contributo alimentare dopo la maggiore età formulate dalla madre (sentenza
impugnata, consid. 8). Con tale motivazione – conforme alla giurisprudenza (DTF 142 III 81 consid. 3.2; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2020.65 del 13 settembre 2021 consid. 2 con rinvii) –
l'interessato non si confronta. Né egli pretende, per ipotesi, che il consenso dei
figli (doc. Y e PP) fosse limitato alla procedura di primo grado o sia stato nel
frattempo revocato. Sulla questione non occorre pertanto dilungarsi.
3.
Riguardo
al procedimento cautelare, il Pretore ha ricordato che le richieste formulate
dalla moglie con la petizione di divorzio “non sono mai state decise”, sicché all'udienza
del 31 marzo 2014 si era deciso
di trattarle nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale in
esito alla quale è stata emessa la sen-
tenza del 6 aprile 2017 e ‒
su appello ‒ la sentenza 28 gennaio 2019 di questa Camera. A suo parere,
pertanto, simili richieste “risultano superate dall'emanazione di tali
decisione”. Il primo giudice non ha trascurato che all'udienza del 4 giugno 2018
la moglie aveva dichiarato di mantenere la propria istanza cautelare, ma ha
ritenuto che spettasse alla medesima sollecitare
l'emanazione
di un giudizio al proposito. Nelle circostanze descritte la procedura cautelare
è stata stralciata dai ruoli “in quanto divenuta priva d'oggetto”.
4.
L'appellante
contesta che la sua istanza cautelare del 28 gennaio 2014 sia superata dall'emanazione
della sentenza a protezione dell'unione coniugale del 6 aprile 2017 o della
sentenza di questa Camera del 28 gennaio 2019. Essa ribadisce di avere
mantenuto le proprie richieste cautelari all'udienza del 4 giugno 2018 e
afferma che non spettava a lei sollecitare una decisione. Sostiene altresì che
l'inoltro di un'istanza cautelare in pendenza di divorzio fa decadere la
competenza per materia del giudice a protezione dell'unione coniugale, di modo
che i contributi fissati in tale ambito sono dovuti solo fino al 28 gennaio
2014.
In assenza di una decisione riguardo ai contributi dovuti da allora e
fino alla sentenza di merito del 16 febbraio 2021, essa conclude, il Pretore
non poteva stralciare la procedura cautelare dal ruolo.
5.
Nel caso in esame AP
1.
ha instato il 28 gennaio 2014, contestualmente all'avvio dell'azione di
divorzio, per l'emanazione di provvedimenti cautelari allorché era ancora pendente
il procedimento a tutela dell'unione coniugale promosso da AO 1 il 13 gennaio
2012.
Questa Camera si è già pronunciata più volte sulla delimitazione delle competenze
del giudice a protezione dell'unione coniugale e di quello dei provvedimenti
cautelari in una causa di divorzio. In sintesi, il giudice delle misure
protettrici è competente per regolare gli effetti della separazione per il
periodo precedente la litispendenza dell'azione di divorzio (art. 176 CC), indipendentemente
dal fatto che egli decida più tardi, mentre per il periodo successivo incombe
al giudice del divorzio prendere i necessari provvedimenti cautelari (art. 276
cpv. 1 CC). Le misure disposte dal giudice competente a tutela dell'unione
coniugale rimangono in vigore anche dopo l'introduzione della causa di
divorzio, fintanto che il giudice del divorzio non le sopprima o le modifichi (art. 276 cpv. 2 CPC combinato con l'art. 179
cpv.1 CC; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, II-2017 pag. 907
consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre
2021.
consid. 3; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_120/2021 dell'11
febbraio 2022 consid. 4.2 con rinvii).
a) Posto
ciò, la giurisprudenza più recente ha precisato che qualora la decisione del
giudice a tutela dell'unione coniugale sia impugnata, nuove allegazioni
possono ancora essere fatte valere in appello a norma dell'art. 317
cpv. 1 CPC. L'appellante non deve essere rinviato in tal caso a far valere le nuove
argomentazioni in una procedura di modifica davanti al giudice dei
provvedimenti cautelari nella causa di stato. Spetta alla giurisdizione di
appello, in circostanze del genere, modificare eventualmente i provvedimenti
adottati dal primo giudice (DTF 143 III 42). Non solo: nuove allegazioni
ammissibili giusta l'art. 317 cpv. 1 CPC, ma non addotte in un appello a
tutela dell'unione coniugale, non possono più essere fatte valere in una successiva procedura di modifica (DTF 143 III
44.
consid. 5.3; più recentemente: sentenza 5A_436/2020 del 5 febbraio 2021
consid. 4 seg., in: SJ 2021 I 230) e, quindi, neppure davanti al giudice dei
provvedimenti cautelari nella causa di stato.
b)
La questione è di sapere nella fattispecie quale sia la relazione tra il
diritto delle parti di addurre nuovi fatti o nuovi mezzi di prova fondato sugli
art. 229 e 317 CPC e la procedura di modifica (art. 276 cpv. 2 CPC in
combinazione con l'art. 179 cpv. 1 CC). Ora, se una causa è matura per il
giudizio, il procedimento si conclude con una decisione di merito o con una
decisione di non entrata nel merito (art. 236 cpv. 1 CPC). La causa è matura
per il giudizio quando il giudice dispone di tutti gli elementi necessari per
decidere sulla fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio e il
procedimento si è svolto correttamente (DTF 144 III 400 consid. 4.3.2.2; 140
III 453 consid. 3.2). Il regolare svolgimento del processo comprende anche l'esame
dei fatti (rilevanti per l'esito del procedimento) e delle prove (idonee) che
una parte può legittimamente introdurre nel procedimento in virtù degli art.
221.
cpv. 1 lett. d e lett. e, art. 229 e 317 CPC (sentenza del Tribunale
federale 5A_294/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 4.3 e 4.3.1, destinata a
pubblicazione).
c)
Dandosi mutamenti delle circostanze, il giudice adatta le misure di
protezione coniugale su richiesta di uno dei coniugi (art. 179 cpv. 1 CC). Dopo
la litispendenza dell'azione di divorzio, la competenza per una tale modifica
spetta al giudice del divorzio (art. 276 cpv. 2 seconda frase CPC). In linea di
principio, possono dar luogo a una modifica fatti e prove che si sono
verificati o che sono diventati disponibili solo dopo il momento in cui i nuovi
mezzi di attacco e di difesa potevano essere sollevati per l'ultima volta nel
procedimento anteriore, concluso con una sentenza definitiva. Fatti “nuovi” sono anche quelli che
esistevano già nel procedimento precedente ed erano noti alla parte che li
faceva valere, ma che non sono stati addotti da tale parte in quel momento a
causa della mancanza di possibilità di prova (pseudonova: DTF 143 III 42 consid. 5.2; più di recente: sentenza
5A_436/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.2). Per contro, nuove argomentazioni a sostegno di mutamenti non devono essere prese in
considerazione in un procedimento di modifica se e nella misura in cui
avrebbero potuto ancora essere sollevate nel procedimento che ha portato alla
decisione da modificare in applicazione degli art. 229 o 317 cpv. 1 CPC. Il
Tribunale federale ha considerato arbitraria così la decisione di un'autorità
cantonale di non tenere conto di nuove allegazioni ammissibili in virtù dell'art.
317.
cpv. 1 CPC e di rinviare la parte ad addurre tali allegazioni una procedura
di modifica (DTF 143 III 42; v. anche sentenza 5A_294/2021
del 7 dicembre 2021 consid. 4.3.2, destinata a pubblicazione).
d) Riassumendo,
il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale adito prima della litispendenza
dell'azione di divorzio prende le misure necessarie per regolare la vita separata
dei coniugi, le quali rimangono in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio fintanto
che il giudice del divorzio non le sopprima o le modifichi. Il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale conclude così i procedimenti pendenti davanti a
lui (compresi quelli d'appello) anche se nel frattempo è stata presentata
un'azione di divorzio su richiesta comune o su azione di un coniuge. Ma una
decisione è presa solo quando la causa è matura per il giudice, il che comprende
anche tutti i fatti e le prove che entrano nel procedimento in virtù dell'art. 229
CPC (ed eventualmente dell'art. 317 cpv. 1 CPC). Tale procedimento si conclude
di regola, al più tardi, con la notifica della decisione d'appello (cfr. art.
318.
cpv. 2 CPC), un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale non
sospendendo per legge il passaggio in giudicato di tale decisione (DTF 146 III
285.
consid. 2).
D'altro
lato, le circostanze che possono giustificare una modifica della decisione a
tutela dell'unione coniugale da parte del giudice delle misure protettrici o di
quello dei provvedimenti cautelari in applicazione dell'art. 179 cpv. 1 CC (eventualmente
in combinazione con l'art. 276 cpv. 2 CPC) possono essere solo quelle fondate
su fatti o prove che si sono verificati o che sono divenuti
disponibili solo dopo il momento in cui i nuovi mezzi di attacco e di difesa
potevano essere solle-vati per l'ultima volta nel procedimento anteriore,
concluso con sentenza definitiva, o quelli che esistevano
durante tale procedimento ed erano noti alla parte che li faceva valere, ma che
non sono stati recati dalla medesima a quel momento per
mancanza di possibilità di prova (DTF 143 III 42 consid. 5.2; sentenza
5A_874/2019 del 22 giugno 2020 consid. 3.2). Può succedere quindi che il
giudice delle misure protettrici debba considerare fatti
sorti dopo la litispendenza dell'azione di divorzio e che hanno effetto solo
durante quel procedimento. Ciò si giustifica per ragione di economica di
giudizio, nell'ottica del coordinamento tra le procedure a tutela dell'unione
coniugale e quelle di divorzio, assicurando che le misure protettrici siano il
più possibile attuali e corrispondano alle reali circostanze (sentenza del Tribunale federale 5A_294/2021 del 7 dicembre 2021 consid.
4.4
e 4.5, destinata a pubblicazione).
6.
In
concreto è pacifico che il Pretore è stato adito quale giudice a protezione
dell'unione coniugale prima dell'introduzione della causa di divorzio. E al
momento in cui la moglie ha intentato azione di divorzio con contestuale
istanza cautelare il Pretore non aveva ancora statuito come giudice a tutela
dell'unione coniugale. In tale veste egli era dunque competente per regolare la
vita separata dei coniugi e le sue misure sarebbero rimaste in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, fintanto che il
giudice del divorzio non le avrebbe modificate alle
condizioni dell'art. 179 CC. Come giudice a tutela dell'unione coniugale egli avrebbe
dovuto tenere conto così di tutti i fatti e mezzi di prova che una parte poteva legittimamente introdurre nel procedimento in
virtù degli art. 221 cpv. 1 lett. d ed e CPC, compresi fatti e mezzi di prova
nuovi allegati entro la deliberazione della sentenza (art. 229 cpv. 3 CPC), ovvero entro la scadenza del termine
fissato per presentare memoriali conclusivi (DTF 138 III 789 consid. 4.2; più
di recente: sentenza 5A_756/2017 del 6 novembre 2017 consid. 3.3). Adita con appello da uno dei coniugi e trattandosi di una fattispecie
retta dal principio inquisitorio illimitato, poi, questa Camera avrebbe
anch'essa dovuto tenere conto di tutti i fatti e delle prove nuove allegate
dalle parti, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II
349.
consid. 4.2.1).
In altri termini, finché era pendente la procedura
a tutela dell'unione coniugale, terminata con la notifica della
sentenza di appello del 31 gennaio 2019, le parti potevano (e dovevano) far
valere tutte le loro argomentazioni e mezzi di prova in quella procedura,
sempre che ciò fosse ammissibile a norma degli art. 229 e 317 CPC, sotto pena di
inammissibilità in una successiva procedura. Certo,
questa Camera, dopo che all'udienza del 31 marzo 2014 il Pretore aveva deciso
di non trattare il procedimento cautelare, rinviando AP 1 “a far valere le
proprie ragioni nella procedura a tutela dell'unione coniugale ancora pendente”,
ha ritenuto il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale non più
competente per modificare i contributi di mantenimento dovuti ai figli dopo il
28.
gennaio 2014 (sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 8).
Sta di fatto che tale decisione non è stata impugnata da AP 1 ed è passata in
giudicato, quantunque la decisione del Tribunale federale pubblicata in DTF 143 III 42 fosse già stata presa
il 24 novembre 2016 e fosse stata pubblicata nella raccolta ufficiale il
4.
maggio 2017.
7.
Quanto alla sorte
dell'istanza cautelare, contrariamente all'assunto del Pretore, essa non era
divenuta priva d'oggetto. Avesse anche statuito sulle richieste della moglie
come giudice delle misure provvisionali, nondimeno, il Pretore non avrebbe potuto
tenere conto di fatti e mezzi di prova sorti anteriormente alla
deliberazione della sentenza di appello (sulla nozione: DTF 142 III 418 consid. 2.2.5, 143 III 277 consid. 2.3.2). E in concreto tutte le allegazioni cautelari
delle parti e le prove assunte in sede cautelare sono, appunto, precedenti la
notificazione della sentenza di questa Camera (1° febbraio
2019), tant'è che AP 1 giustificava le proprie richieste ‒ per
l'essenziale ‒ con le risultanze del procedimento a tutela dell'unione
coniugale (istanza, pag. 5 e verbale
d'udienza del 4 giugno 2018, da pag. 2). In circostanze del genere non
soccorrevano le premesse per una modifica dei contributi e l'istanza andava respinta. Quanto al periodo successivo, nemmeno l'appellante pretende che dopo la notifica della decisione di
questa Camera si siano verificati fatti nuovi o siano
divenuti disponibili nuovi mezzi di prova suscettibili di giustificare una
modifica del contributo, né che in mancanza di prove essa non potesse far
valere determinate circostanze durante la procedura anteriore. Non essendo
stati resi verosimili i presupposti per una modifica dei contributi alimentari
in favore dei figli, l'istanza andava una volta di più respinta. In circostanze
del genere un rinvio al Pretore non si giustifica. La decisione impugnata resiste dunque alla
critica, ma va intesa non come decreto di stralcio, bensì come decreto
cautelare.
8.
Le spese del giudizio
odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), ma la particolarità del
caso giustifica una modera-zione della tassa di giustizia. L'appellante
rifonderà in ogni modo alla controparte, che ha presentato osservazioni e una
duplica spontanea tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per
ripetibili.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di
fr. 30 000.– ai
fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1) ove si consideri
che l'aumento dei contributi litigioso in appello è chiesto dal 28 gennaio 2014.
Trattandosi in concreto, comunque
sia, di un provvedimento cautelare, davanti al Tribunale federale un ricorrente
può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata nel senso dei
considerandi.
2. Le spese processuali ridotte
di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte
fr. 3000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
e , ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).