11.2021.28
Rapporti di vicinato: impianto di riscaldamento e acqua calda posto su un altro fondo
11 aprile 2022Italiano22 min
gennaio 2019 e duplica del 5 febbraio 2019 le parti hanno mantenuto il rispettivo
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.28
Lugano,
11 aprile 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SE.2018.395
(rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 22 ottobre 2018
da
AP 1 , e
AP 2
(patrocinati
dall'avv. dott. PA 1 )
contro
AO 1 , e
AO 2
(patrocinate
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del
3 marzo 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 2 febbraio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Sulle
contigue particelle n. 143, 754, 817, 818 e 819 RFD di
__________,
sorge un unico caseggiato composto di più abitazioni con un tetto comune. Le
cinque proprietà formavano in origine un fondo unitario, appartenente a G__________
__________. Questi, dopo averlo frazionato, ha donato la particella n. 754
RFD alla figlia M__________ __________, che il 3 febbraio 2005 l'ha venduta a C__________
__________. In seguito, il 12 settembre 2006, G__________
__________ ha venduto la particella n. 818 RFD a
AP 1, il quale l'ha
gravata di una servitù di usufrutto a vita in favore della madre AP 2. Il 16
novembre 2006 poi G__________ __________ ha donato la particella n. 143
RFD alla moglie AO 1 e il 18 dicembre 2006 ha costituito la particella n. 817 RFD in una proprietà per
piani di due appar-tamenti: il primo (proprietà per piani n. 26 908) l'ha donato il
26 settembre 2009 alla
moglie e il secondo (proprietà per piani
n. 26 909) l'ha venduto alla cognata AO 2. Nel
frattempo, il 26 settembre 2007, egli ha donato alla moglie anche la particella
n. 819 RFD.
B. L'impianto di
riscaldamento e acqua calda del caseggiato, risalente agli anni Settanta, si
trova in un locale tecnico censito come subalterno C della particella n. 817 RFD
(la proprietà per piani) e serve, oltre a quest'ultima, tutte e quattro le
particelle n. 143, 754, 818 e 819 RFD. Dalla caldaia si dipartono le
condotte principali che raggiungono il solaio e che di lì si diramano per
scendere verso i radiatori e le serpentine dei locali. Nessuna delle cinque
particelle è gravata da servitù di condotta. I costi di esercizio dell'impianto
sono suddivisi tra i proprietari secondo una chiave di riparto stabilita dai
proprietari stessi. Due serbatoi dell'olio da riscaldamento si trovavano fino
al 2009 nella cantina della confinante particella n. 745 RFD, proprietà di
terzi. Dopo di allora tali serbatoi sono stati sostituiti con un serbatoio unico
da 2000 litri posto esternamente sulla particella n. 817 RFD, vicino al locale
tecnico.
C. In seguito a
dissapori, nel 2013 AO 1 e AO 2 hanno espresso a AP 1 l'intenzione di dotare la
loro particella n. 817 (proprietà per piani) di un nuovo impianto di
riscaldamento e acqua calda con termopompa e sistema fotovoltaico, staccando l'allacciamento
dei tubi verso la particella n. 818 RFD. Sono seguite lunghe discussioni,
risultate infruttuose, finché il 16 giugno 2017 AO 1 e AO 2 hanno ottenuto dal
Municipio di __________ la licenza edilizia per installare il nuovo impianto. Il
5 settembre 2017 esse hanno comunicato così a AP 1 e all'usufruttuaria AP 2 che
il 2 ottobre 2017 sarebbe stata rimossa la vecchia caldaia con le tubazioni che
approvvigionano la particella n. 818 RFD.
D. Il 12 settembre 2017 AP
1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con
un'istanza cautelare perché fosse vietato immediatamente a AO 1 e AO 2 ‒
sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di eseguire o far eseguire
qualsiasi intervento atto a modificare “l'attuale situazione di fatto relativa all'impianto di
riscaldamento e acqua calda (compreso il serbatoio della nafta)”. Con decreto cautelare del giorno
successivo, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha accolto
l'istanza e ha impartito l'ingiunzione richiesta.
Al contraddittorio dell'11
ottobre 2017 le convenute hanno proposto di respingere l'istanza. Il Pretore
aggiunto ha deciso di assumere una relazione tecnica e il 5 dicembre 2017 ha
incaricato un ingegnere “di eseguire una sommaria valutazione dei possibili
modi per rendere autonome le parti rispetto all'impianto di riscaldamento e
sanitario”. Il professionista ha consegnato il proprio rapporto il 27 marzo
2018. Non sono state esperite altre prove. Al dibattimento finale le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 18 maggio
2018 AP 1 e AP 2 hanno ribadito la richiesta di giudizio iniziale. In un
allegato conclusivo del 14 giugno 2018 AO 1 e AO 2 hanno proposto una volta
ancora di respingere l'istanza.
E. Statuendo con decreto
cautelare del 30 agosto 2018, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza, ha confermato
l'ingiunzione emanata il 13 settembre 2017 senza contraddittorio e ha assegnato
agli istanti un termine di 30 giorni, prorogato poi fino al 22 ottobre 2018,
per avviare la causa di merito. Le spese processuali di fr. 850.– sono
state poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, tenute a rifondere a AP 1 e AP
2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili (inc. CA.2017.320).
F. Il 22 ottobre 2018 AP
1 e AP 2 hanno convenuto così AO 1 e AO 2 davanti al medesimo Pretore,
formulando la stessa domanda avanzata in sede cautelare, compresa la
comminatoria dell'art. 292 CP, e chiedendo in aggiunta:
– di
accertare che l'impianto di riscaldamento e acqua calda (compreso il serbatoio
dell'olio combustibile) costituisce “un
accessorio quale elemento essenziale del contratto di acquisto con costituzione
di usufrutto del 12 settembre 2006 stipulato fra G__________ __________ da una
parte e AP 1 e AP 2 dall'altra, considerando l'impianto parte comune del
venditore e dell'acquirente della particella n. 818 RFD, contratto recepito
integralmente per atti concludenti dalle successive proprietarie delle
particelle n. 143, 817 e 819 RFD AO
1 e AO 2”;
– di
ordinare all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano
l'iscrizione “a carico e a
favore delle particelle n. 818, 143, 817 e 819 RFD di un reciproco diritto e
onere, nella forma della servitù prediale, di tollerare l'esistenza e l'uso in
comune dell'impianto di riscaldamento e di acqua calda (compreso il relativo
serbatoio dell'olio combustibile), come pure di tutte le condutture principali
che si dipartono dalla caldaia e dal serbatoio, nella situazione e nelle
posizioni esistenti, con la ripartizione dei singoli oneri e diritti secondo le
percentuali di cui all'accordo del 6 settembre 2006 tra G__________ __________
e AP 2, accordo recepito successivamente per atti concludenti da AO 1 e AO 2” e infine
– di
ordinare alle convenute di collaborare alla costituzione e annotazione nel registro
fondiario di un regolamento per l'uso e l'amministrazione dell'impianto di
riscaldamento e acqua calda (compreso il serbatoio per l'olio combustibile) con
Fatti
i relativi accessori.
G. La causa è stata
trattata con la procedura semplificata e in osservazioni del 30 novembre 2018
le convenute hanno proposto di respingere la petizione. Mediante replica del 21
gennaio 2019 e duplica del 5 febbraio 2019 le parti hanno mantenuto il rispettivo
punto di vista. Alle prime arringhe del 3 aprile 2019 esse hanno confermato una
volta ancora le loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria, nel corso
della quale è stato compiuto anche un sopralluogo il 2 maggio 2019, è terminata
il 4 settembre 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte nelle quali ciascuna ha proposto una volta
ancora le proprie domande iniziali.
H. Prima di statuire il
Pretore aggiunto ha promosso ancora un tentativo di conciliazione, che si è
tenuto il 24 giugno 2020 davanti al
Segretario assessore e che è stato seguito da ulteriori trattative, le
quali tuttavia si sono rivelate inconcludenti, sicché il
conciliatore ha
preso atto il 16 settembre 2020 dell'insuccesso e ha comunicato alle parti che
la causa sarebbe continuata con
l'emanazione del giudizio.
Il Pretore aggiunto ha statuito il 2 febbraio 2021 e, respinta la petizione, ha
revocato il divieto cautelare del 30 agosto 2018 con effetto dal passaggio
in giudicato della sentenza. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state
poste a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere AO 1 e AO 2 fr. 2000.–
per ripetibili.
I. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del
3 marzo 2021 in cui postulano l'accoglimento della petizione e la
conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 13 aprile 2021 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello, di dichiararlo
temerario e di autorizzare l'esecuzione anticipata della decisione impugnata.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata
(art. 243 segg. CPC) sono
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è
adempiuto, il Pretore aggiunto avendo accertato il valore litigioso in fr. 25 000.– (decreto cautelare del 30 agosto
2018, pag. 4), cifra che gli attori hanno indicato nella petizione e che di per
sé può apparire sostenibile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
sentenza impugnata è pervenuta al legale degli attori il 3 febbraio 2021
(tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 3 marzo
successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello
AP 1 e AP 2 accludono il preventivo della ditta __________ Sagl di __________, datato
20.
gen-naio 2021, per un impianto di riscaldamento sanitario alimentato da
termopompa avente un prezzo complessivo di fr. 47 074.60 (doc. C di appello). Ora, nuovi
fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono
immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era
possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle
circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento in questione è successivo alla
chiusura dell'istruttoria, tuttavia gli attori non pretendono che non potesse
essere assunto davanti al primo grado di giurisdizione. Di dubbia ricevibilità,
esso non appare in ogni modo di rilievo per il giudizio.
3.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto si è domandato anzitutto se gli attori dispongano
di un diritto reale o obbligatorio che obblighi le convenute a mantenere l'impianto
di riscaldamento e acqua calda a beneficio della particella n. 818 RFD.
Esaminato il contratto di compravendita, egli ha constatato che nel 2006 G__________
__________ non aveva garantito in alcun modo a AP 1 la facoltà di godere
dell'impianto esistente sulla particella n. 817 RFD senza limiti di tempo, ma
si era limitato a indicare come andassero suddivisi i costi di esercizio. Del
resto, egli ha soggiunto, un vincolo contrattuale non rescindibile sarebbe stato
nullo siccome lesivo dell'art. 27 cpv. 2 CC.
Posto
ciò, il primo giudice ha respinto l'opinione degli attori, secondo cui
l'impianto “sarebbe una sorta di accessorio della loro proprietà”. In realtà
‒ egli ha continuato ‒ le condotte e gli impianti sono parte
integrante del fondo su cui si trovano (art. 667 CC). Quanto al diritto di
condotta dell'art. 676 CC, in forza del quale le condotte di allacciamento che
si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui
provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo
disposizione contraria, egli ha ricordato che un simile diritto deve sussistere
come servitù, quand'anche si tratti di condotte non visibili, mentre in
concreto non è mai stata costituita servitù alcuna.
Il
Pretore aggiunto infine ha respinto anche l'altra opinione degli attori, i
quali sostenevano che l'impianto in questione costituisce un'installazione
comune nel senso dell'art. 740a CC. Certo, egli ha rilevato, “se più
aventi diritto sono partecipi di un'installazione comune in virtù della
medesima servitù, sono applicabili per analogia le norme concernenti la
comproprietà, salvo diversa convenzione”. Tale istituto prevede che più
proprietari fondiari siano partecipi di un'installazione comune su un fondo
grazie a servitù indipendenti, purché di identico grado e tenore. Se non che
‒ ha soggiunto il primo giudice ‒ nella fattispecie una servitù del
ge-nere difetta totalmente. Gli attori non hanno di conseguenza alcun diritto
di pretendere che le convenute mantengano l'attuale impianto di riscaldamento e
acqua calda o ne tollerino l'uso senza limiti di tempo né possono esigere
l'iscrizione di una servitù prediale a carico della particella n. 817 RFD in
favore della particella n. 818 RFD. Onde, per concludere, il rigetto della
petizione e la revoca del decreto cautelare emanato il 30 agosto 2018, compreso
il precedente decreto emesso il 13 settembre
2017.
senza contraddittorio.
4.
Nell'appello
gli attori esordiscono con una lunga e libera narrativa dei fatti, compresi
svariati particolari che non figurano nella sentenza impugnata, pur
riconoscendo che sotto questo profilo l'esposizione del Pretore aggiunto “è
sostanzialmente completa e corretta” (punto 1, da pag. 4 a 9). Ora, in un
appello non si ripete il processo di primo grado. Incombe all'appellante che
contesti determinati accertamenti di fatto (art. 310 lett. b CPC) spiegare
quali constatazioni del Pretore (o del Pretore aggiunto) siano erronee o incomplete
e perché. Invano si cercherebbe nel memoriale degli attori una qualsiasi censura
o motivazione al riguardo. Irricevibile, in proposito l'appello non può quindi
essere vagliato oltre.
5.
In
diritto gli appellanti si dolgono in primo luogo che il Pretore aggiunto abbia
negato ogni loro diritto al mantenimento e all'uso del noto impianto di
riscaldamento e acqua calda pur avendo raggiunto la convinzione, al momento di statuire
in sede cautelare, che un diritto in tal senso esistesse per l'impegno assunto
implicitamente nel 2006 da G__________ __________ (punto 2, pag. 9). La critica
è infondata. La motivazione di un decreto cautelare, emanato con la procedura
sommaria e potere cognitivo limitato alla verosimiglianza (art. 261 segg. CPC),
non vincola in alcun modo il giudice di merito, il quale sulla base di
un'istruttoria completa e con pieno potere cognitivo può anche giungere a conclusioni
diverse, se non opposte (Sprecher
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,
n. 40 ad art. 263). Quanto al rimprovero secondo cui la sentenza impugnata non
dice per quale motivo un vincolo di carattere obbligatorio non disdicibile sia
incompatibile con l'art. 27 cpv. 2 CC (memoriale, punto 2, pag. 10), gli
appellanti disconoscono con ogni evidenza che un contratto può risultare nullo
(art. 20 cpv. 2 CO) a causa di un vincolo eccessivo per la sua durata (DTF 114
II 161 consid. 2a con numerosi riferimenti, 117 II 275 in fondo). Anche su
questo punto l'appello manca perciò di consistenza.
6.
Affermano
poi gli appellanti che l'impianto di
riscaldamento è da ritenere un elemento essenziale del contratto in caso di
compra-vendita immobiliare, sicché essi potevano presumere in buona fede che
l'acquisto della particella n. 818 RFD nel 2006 comprendesse, assumendo i costi
con gli altri utenti, il diritto di usufruire senza restrizioni o limiti di
tempo dell'impianto posto sulla particella n. 817 RFD, in difetto di che AP 1
neppure avrebbe acquistato l'immobile (memoriale, punti 3 e 4). Anche perché G__________
__________ aveva fatto sottoscrivere all'usufruttuaria, sei giorni prima di
firmare la compravendita, un conteggio delle “spese condominiali”. Garantendo
contrattualmente che il bene era ceduto nello stato di fatto in cui si trovava,
G__________ __________ (e con lui le sue aventi diritto, cioè le convenute) si
è impegnato così – sostengono gli appellanti – a conferire all'acquirente il
diritto di usufruire di quell'impianto senza restrizioni o limiti di tempo.
a) Come si evince dal rogito del 12 settembre 2006 (doc. C dell'inc.
CA.2017.320), AP 1 ha preso atto alla firma della compravendita che i contatori
elettrici delle particelle n. 817 e 143 RFD si trovano nella lavanderia della
particella n. 818 e si è impegnato a consentire l'accesso ai proprietari di
tali fondi per la lettura e per eseguire eventuali riparazioni (clausola n. 3).
Egli ha preso atto inoltre che le condotte dell'acqua potabile servono anche
la particella n. 817 (clausola n. 3 in fine) e che i costi per l'uso
degli impianti comuni vanno suddivisi come concordato in separata sede (clausola
n. 6), secondo una chiave di riparto risultante da una cosiddetta “tabella D__________” (doc. D e E dell'inc. CA.2017.320). L'istromento
non contiene altri accenni all'impianto di riscaldamento e acqua calda o altri
accordi in tal senso. Stabilisce unicamente che il bene immobile è ceduto e
accettato nello stato di fatto in cui si trovava e nello stato di diritto che
figurava a registro fondiario (clausola n. 4).
b) Che
tra le parti non sia stata costituita alcuna servitù o alcun altro diritto
reale limitato avente per oggetto l'impianto di riscaldamento e acqua calda
posto sulla particella n. 817 RFD è assodato, nulla desumendosi al proposito
dal registro fondiario (art. 731 cpv. 1 CC). Quanto al contratto d'acquisto,
esso non prevede alcunché, salvo impegnare l'acquirente ad assumere i costi di
esercizio secondo una chiave di riparto pattuita in separata sede. Il che fa
presumere, dal lato del venditore (allora proprietario della particella n.
817), l'impegno di fornire acqua calda per il riscaldamento e l'uso sanitario. Tale
accordo è poi stato rispettato anche dalle nuove comproprietarie del fondo, e
ciò fino al 2013, quando esse lo hanno disdetto (sopra, lett. C). Nulla induce
a concludere invece che nel 2006 il venditore intendesse conferire
all'acquirente un diritto reale, cioè una servitù in virtù della quale egli avrebbe
tollerato l'uso comune dell'impianto senza limiti di tempo. E in un contratto
non possono essere inserite, per via di interpretazione (art. 18 CO), accordi che
non sono stati stipulati. AP 1 adduce che, si fosse reso conto di non avere
diritto a riscaldamento e acqua calda senza limiti di tempo, non avrebbe
comperato il fondo. Nell'ambito del-l'odierno giudizio però non si tratta di indagare
su un eventuale vizio del consenso, bensì di verificare che cosa prevedesse il
negozio giuridico all'atto della compravendita.
7.
Gli
appellanti adducono che non può essere imputata loro una negligenza per non
avere approfondito la questione legata al diritto di fruire senza restrizioni o
limiti di tempo dell'impianto di riscaldamento e acqua calda posto sulla
particella n. 817 RFD, scarsa attenzione potendo se mai essere ascritta alla
notaia che nel 2006 ha rogato l'atto pubblico di compravendita evocando
genericamente “parti comuni” come se la particella n. 818 RFD fosse una
proprietà per piani (memoriale, punto 5). Essi sottolineano inoltre che lo stesso
Pretore aggiunto ha ravvisato “una situazione difficilmente inquadrabile in una
visione giuridicamente corretta l'esistenza di un impianto situato su un
mappale intestato a un proprietario diverso da quello dove si trova lo stabile”
(punto 6). Si tratta di recriminazioni. Che il rogito di compravendita non
fosse un esempio di trasparenza è possibile e il fatto di autorizzare la particella
n. 818 RFD a beneficiare di un impianto posto su un fondo altrui senza alcuna
particolare regolamentazione d'uso è stata verosimilmente una scelta imprevidente.
Ciò non consente tuttavia di inferire che il proprietario della particella n. 818
abbia diritto all'iscrizione di un diritto reale limitato. Che poi alla
fattispecie non sia applicabile l'art. 667 CC perché nessuna servitù di
condotta è mai stata costituita nella fattispecie è ammesso dagli appellanti
medesimi. Una volta ancora l'appello cade pertanto nel vuoto.
8.
Gli
appellanti fanno valere che il ripetuto impianto di riscaldamento e acqua calda
è un'installazione comune nel senso dell'art. 740a cpv. 1 CC. Secondo
tale norma, “se più aventi diritto sono partecipi di un'installazione comune in
virtù della medesima servitù, sono applicabili per analogia le norme concernenti
la comproprietà, salvo diversa convenzione”. Gli appellanti riconoscono che in
concreto non esiste una “medesima servitù” riguardante le cinque particelle contigue,
ma a loro parere l'analisi della reciproca volontà delle parti al momento della
compraven-dita consente di affermare che tra il venditore e l'acquirente si è
instaurata una comunione di diritti e obblighi analoga a una forma di
comproprietà. Tant'è che ‒ essi soggiungono ‒ quando si è trattato
di sostituire i due vecchi serbatoi dell'olio da riscaldamento l'usufruttaria AP
2.
ha partecipato ai costi e che quando è stato necessario designare una nuova
amministratrice delle spese comuni in luogo e vece di AO 1 tutto si è svolto
secondo le norme della comproprietà. Pur non essendo stata costituita fra le
parti una servitù prediale, gli appellanti reputano pertanto che un tale
diritto reale limitato vada iscritto in favore della loro particella n. 818
RFD, con menzione nel registro fondiario di un regolamento per
l'amministrazione e l'uso dell'impianto (memoriale, punto 7).
A
sostegno delle loro conclusioni gli appellanti invocano due
precedenti:
l'uno sindacato dal Tribunale federale (sentenza 5A_872/2011 del 13 febbraio
2012, in: ZBGR 94/2013 pag. 30) e l'altro dall'Obergericht del Canton
Berna (sentenza ZK 18 289 del 5 febbraio 2019, in: ZBGR 101/2020 pag. 236). Se
non che, né l'uno né l'altro è pertinente ai fini dell'attuale giudizio, già
per la circostanza che ‒ contrariamente alla fattispecie in esame ‒
in quei casi il fondo su cui si trovava l'impianto era gravato da servitù in
favore dei fondi beneficiari. Si era creata così una comunione di diritti assimilabile
a una forma di comproprietà. In concreto fa difetto qualsiasi servitù che renda
i beneficiari dell'impianto partecipi di un diritto reale affine alla
comproprietà. Che nel 2009 l'usufruttaria AP 2 abbia contribuito ai costi per
la sostituzione dei serbatoi e che la nuova amministratrice delle spese comuni
sia stata designata nel 2018 secondo le norme della comproprietà non supplisce
a tale mancanza. Né una comunione di diritti meramente obbligatori consente
‒ come detto ‒ di intravedere una pretesa all'iscrizione di un
diritto reale. Una volta dipiù l'appello si dimostra perciò privo di
fondamento.
9.
Le
ulteriori argomentazioni degli appellanti sono intese a giustificare le
richieste di vietare qualsiasi modifica all'impianto di riscaldamento e acqua
calda (memoriale, punto 8), di accertare che tale impianto sia considerato
elemento essenziale del contratto di compravendita (punto 9) e di ordinare
l'iscrizione di una servitù prediale sulla particella n. 817 perché sia
tollerata l'esistenza e l'uso comune dell'impianto medesimo (punto 10) con
menzione di un regolamento per l'amministrazione e l'uso (punto 11). Gli
appellanti non rivelandosi disporre di alcuna pretesa reale sull'impianto, simili
argomenti risultano per finire privi d'oggetto.
10.
Nelle loro osservazioni del 13 aprile 2021 AO 1
e AO 2 propongono di dichiarare l'appello temerario. Questa Camera ha già avuto modo di
ricordare tuttavia che il Codice di procedura civile svizzero non prevede più
una dichiarazione di temerarietà come quella del vecchio art. 152 CPC ticinese.
Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede semplicemente dichiarare l'azione
irricevibile o ritornare l'atto processuale senza formalità (RtiD I-2015 pag.
937.
n. 46c). Né l'art. 115 CPC contempla una maggiorazione delle ripetibili in
caso di malafede o di temerarietà processuale. Dispone unicamente la condanna
di chi procede in malafede o con temerarietà al versamento di spese processuali
nelle procedure gratuite, riservate eventuali sanzioni disciplinari (art. 128
cpv. 3 CPC, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 12 aprile 2021
consid. 9 con rinvii). Estremi del genere non si ravvisano in concreto.
11.
L'emanazione
della presente decisione rende senza oggetto la richiesta presentata dalle
appellate per ottenere l'esecutività anticipata della sentenza impugnata (art.
315.
cpv. 2 CPC).
12.
Gli appellanti
postulano infine una diversa suddivisione delle spese processuali di primo
grado. La domanda non ha
tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello.
L'ipotesi non verificandosi in concreto, anche tale richiesta si dimostra senza
oggetto.
13.
Le spese dell'appello,
non scevro di prolissità, seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre ai convenuti, che hanno presentato
osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo
di ripetibili.
14.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
indicato dagli stessi attori non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
2500.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle
controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione:
–
avv. dott. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia
civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).