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Decisione

11.2021.28

Rapporti di vicinato: impianto di riscaldamento e acqua calda posto su un altro fondo

11 aprile 2022Italiano22 min

gennaio 2019 e duplica del 5 febbraio 2019 le parti hanno mantenuto il rispettivo

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.28

Lugano,

11 aprile 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SE.2018.395

(rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione del 22 ottobre 2018

da

AP 1 , e

AP 2

(patrocinati

dall'avv. dott. PA 1 )

contro

AO 1 , e

AO 2

(patrocinate

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del

3 marzo 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 2 febbraio 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Sulle

contigue particelle n. 143, 754, 817, 818 e 819 RFD di

__________,

sorge un unico caseggiato composto di più abitazioni con un tetto comune. Le

cinque proprietà formavano in origine un fondo unitario, appartenente a G__________

__________. Questi, dopo averlo frazionato, ha donato la particella n. 754

RFD alla figlia M__________ __________, che il 3 febbraio 2005 l'ha venduta a C__________

__________. In seguito, il 12 settembre 2006, G__________

__________ ha venduto la particella n. 818 RFD a

AP 1, il quale l'ha

gravata di una servitù di usufrutto a vita in favore della madre AP 2. Il 16

novembre 2006 poi G__________ __________ ha donato la particella n. 143

RFD alla moglie AO 1 e il 18 dicembre 2006 ha costituito la particella n. 817 RFD in una proprietà per

piani di due appar-tamenti: il primo (proprietà per piani n. 26 908) l'ha donato il

26 settembre 2009 alla

moglie e il secondo (proprietà per piani

n. 26 909) l'ha venduto alla cognata AO 2. Nel

frattempo, il 26 settembre 2007, egli ha donato alla moglie anche la particella

n. 819 RFD.

B. L'impianto di

riscaldamento e acqua calda del caseggiato, risalente agli anni Settanta, si

trova in un locale tecnico censito come subalterno C della particella n. 817 RFD

(la proprietà per piani) e serve, oltre a quest'ultima, tutte e quattro le

particelle n. 143, 754, 818 e 819 RFD. Dalla caldaia si dipartono le

condotte principali che raggiungono il solaio e che di lì si diramano per

scendere verso i radiatori e le serpentine dei locali. Nessuna delle cinque

particelle è gravata da servitù di condotta. I costi di esercizio dell'impianto

sono suddivisi tra i proprietari secondo una chiave di riparto stabilita dai

proprietari stessi. Due serbatoi dell'olio da riscaldamento si trovavano fino

al 2009 nella cantina della confinante particella n. 745 RFD, proprietà di

terzi. Dopo di allora tali serbatoi sono stati sostituiti con un serbatoio unico

da 2000 litri posto esternamente sulla particella n. 817 RFD, vicino al locale

tecnico.

C. In seguito a

dissapori, nel 2013 AO 1 e AO 2 hanno espresso a AP 1 l'intenzione di dotare la

loro particella n. 817 (proprietà per piani) di un nuovo impianto di

riscaldamento e acqua calda con termopompa e sistema fotovoltaico, staccando l'allacciamento

dei tubi verso la particella n. 818 RFD. Sono seguite lunghe discussioni,

risultate infruttuose, finché il 16 giugno 2017 AO 1 e AO 2 hanno ottenuto dal

Municipio di __________ la licenza edilizia per installare il nuovo impianto. Il

5 settembre 2017 esse hanno comunicato così a AP 1 e all'usufruttuaria AP 2 che

il 2 ottobre 2017 sarebbe stata rimossa la vecchia caldaia con le tubazioni che

approvvigionano la particella n. 818 RFD.

D. Il 12 settembre 2017 AP

1 e AP 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con

un'istan­za cautelare perché fosse vietato immediatamente a AO 1 e AO 2 ‒

sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒ di eseguire o far eseguire

qualsiasi intervento atto a modificare “l'attuale situazione di fatto relativa all'impianto di

riscaldamento e acqua calda (compreso il serbatoio della nafta)”. Con decreto cautelare del giorno

successivo, emesso senza contraddittorio, il Pretore aggiunto ha accolto

l'istanza e ha impartito l'ingiunzione richiesta.

Al contraddittorio dell'11

ottobre 2017 le convenute hanno proposto di respingere l'istanza. Il Pretore

aggiunto ha deciso di assumere una relazione tecnica e il 5 dicembre 2017 ha

incaricato un ingegnere “di eseguire una sommaria valutazione dei possibili

modi per rendere autonome le parti rispetto all'impianto di riscaldamento e

sanitario”. Il professionista ha consegnato il proprio rapporto il 27 marzo

2018. Non sono state esperite altre prove. Al dibattimento finale le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 18 maggio

2018 AP 1 e AP 2 hanno ribadito la richiesta di giudizio iniziale. In un

allegato conclusivo del 14 giugno 2018 AO 1 e AO 2 hanno proposto una volta

ancora di respingere l'istanza.

E. Statuendo con decreto

cautelare del 30 agosto 2018, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza, ha confermato

l'ingiunzione emanata il 13 settembre 2017 senza contraddittorio e ha assegnato

agli istanti un termine di 30 giorni, prorogato poi fino al 22 ottobre 2018,

per avviare la causa di merito. Le spese processuali di fr. 850.– sono

state poste solidalmente a carico di AO 1 e AO 2, tenute a rifondere a AP 1 e AP

2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1800.– per ripetibili (inc. CA.2017.320).

F. Il 22 ottobre 2018 AP

1 e AP 2 hanno convenuto così AO 1 e AO 2 davanti al medesimo Pretore,

formulando la stessa domanda avanzata in sede cautelare, compresa la

comminatoria dell'art. 292 CP, e chieden­do in aggiunta:

– di

accertare che l'impianto di riscaldamento e acqua calda (compreso il serbatoio

dell'olio combustibile) costituisce “un

accessorio quale elemento essenziale del contratto di acquisto con costituzione

di usufrutto del 12 settembre 2006 stipulato fra G__________ __________ da una

parte e AP 1 e AP 2 dall'altra, considerando l'impianto parte comune del

venditore e dell'acquirente della particella n. 818 RFD, contratto recepito

integralmente per atti concludenti dalle successive proprietarie delle

particelle n. 143, 817 e 819 RFD AO

1 e AO 2”;

– di

ordinare all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano

l'iscrizione “a carico e a

favore delle particelle n. 818, 143, 817 e 819 RFD di un reciproco diritto e

onere, nella forma della servitù prediale, di tollerare l'esistenza e l'uso in

comune dell'impianto di riscaldamento e di acqua calda (compreso il relativo

serbatoio dell'olio combustibile), come pure di tutte le condutture principali

che si dipartono dalla caldaia e dal serbatoio, nella situazione e nelle

posizioni esistenti, con la ripartizione dei singoli oneri e diritti secondo le

percentuali di cui all'accordo del 6 settembre 2006 tra G__________ __________

e AP 2, accordo recepito successivamente per atti concludenti da AO 1 e AO 2” e infine

– di

ordinare alle convenute di collaborare alla costituzione e annotazione nel registro

fondiario di un regolamento per l'uso e l'amministrazione dell'impianto di

riscaldamento e acqua calda (compreso il serbatoio per l'olio combustibile) con

Fatti

i relativi accessori.

G. La causa è stata

trattata con la procedura semplificata e in osservazioni del 30 novembre 2018

le convenute hanno proposto di respingere la petizione. Mediante replica del 21

gennaio 2019 e duplica del 5 febbraio 2019 le parti hanno mantenuto il rispettivo

punto di vista. Alle prime arringhe del 3 aprile 2019 esse hanno confermato una

volta ancora le loro posizioni e notificato prove. L'istruttoria, nel corso

della quale è stato compiuto anche un sopralluogo il 2 maggio 2019, è terminata

il 4 settembre 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte nelle quali ciascuna ha proposto una volta

ancora le proprie domande iniziali.

H. Prima di statuire il

Pretore aggiunto ha promosso ancora un tentativo di conciliazione, che si è

tenuto il 24 giugno 2020 davanti al

Segretario assessore e che è stato seguito da ulteriori trattative, le

quali tuttavia si sono rivelate inconcludenti, sicché il

conciliatore ha

preso atto il 16 settembre 2020 dell'insuccesso e ha comunicato alle parti che

la causa sarebbe continuata con

l'emanazio­ne del giudizio.

Il Pretore aggiunto ha statuito il 2 febbraio 2021 e, respinta la petizione, ha

revocato il divieto cautelare del 30 agosto 2018 con effetto dal passaggio

in giudicato della sentenza. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state

poste a carico degli attori in solido, tenuti a rifondere AO 1 e AO 2 fr. 2000.–

per ripetibili.

I. Contro

la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del

3 marzo 2021 in cui postulano l'accoglimento della petizione e la

conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 13 aprile 2021 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello, di dichiararlo

temerario e di autorizzare l'esecuzione anticipata della decisione impugnata.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata

(art. 243 segg. CPC) sono

appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è

adempiuto, il Pretore aggiunto avendo accertato il valore litigioso in fr. 25 000.– (decreto cautelare del 30 agosto

2018, pag. 4), cifra che gli attori hanno indicato nella petizione e che di per

sé può apparire sostenibile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

sentenza impugnata è pervenuta al legale degli attori il 3 febbraio 2021

(tracciamento del­l'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 3 marzo

successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello

AP 1 e AP 2 accludono il preventivo della ditta __________ Sagl di __________, datato

20.

gen-naio 2021, per un impianto di riscaldamento sanitario alimentato da

termopompa avente un prezzo complessivo di fr. 47 074.60 (doc. C di appello). Ora, nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono

immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era

possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle

circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento in questione è successivo alla

chiusura dell'istruttoria, tuttavia gli attori non pretendono che non potesse

essere assunto davanti al primo grado di giurisdizione. Di dubbia ricevibilità,

esso non appare in ogni modo di rilievo per il giudizio.

3.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto si è domandato anzitutto se gli attori dispongano

di un diritto reale o obbligatorio che obblighi le convenute a mantenere l'impianto

di riscaldamento e acqua calda a beneficio della particella n. 818 RFD.

Esaminato il contratto di compravendita, egli ha constatato che nel 2006 G__________

__________ non aveva garantito in alcun modo a AP 1 la facoltà di godere

dell'impianto esistente sulla particella n. 817 RFD senza limiti di tempo, ma

si era limitato a indicare come andassero suddivisi i costi di esercizio. Del

resto, egli ha soggiunto, un vincolo contrattuale non rescindibile sarebbe stato

nullo siccome lesivo dell'art. 27 cpv. 2 CC.

Posto

ciò, il primo giudice ha respinto l'opinione degli attori, secondo cui

l'impianto “sarebbe una sorta di accessorio della lo­ro proprietà”. In realtà

‒ egli ha continuato ‒ le condotte e gli impianti sono parte

integrante del fondo su cui si trovano (art. 667 CC). Quanto al diritto di

condotta dell'art. 676 CC, in forza del quale le condotte di allacciamento che

si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell'impianto da cui

provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo

disposizione contraria, egli ha ricordato che un simile diritto deve sussistere

come servitù, quand'anche si tratti di condotte non visibili, mentre in

concreto non è mai stata costituita servitù alcuna.

Il

Pretore aggiunto infine ha respinto anche l'altra opinione degli attori, i

quali sostenevano che l'impianto in questione costituisce un'installazione

comune nel senso dell'art. 740a CC. Certo, egli ha rilevato, “se più

aventi diritto sono partecipi di un'installazione comune in virtù della

medesima servitù, sono applicabili per analogia le norme concernenti la

comproprietà, salvo diversa convenzione”. Tale istituto prevede che più

proprietari fondiari siano partecipi di un'installazione comune su un fondo

grazie a servitù indipendenti, purché di identico grado e tenore. Se non che

‒ ha soggiunto il primo giudice ‒ nella fattispecie una servitù del

ge-ne­re difetta totalmente. Gli attori non hanno di conseguen­za alcun diritto

di pretendere che le convenute mantengano l'attuale impianto di riscaldamento e

acqua calda o ne tollerino l'uso senza limiti di tempo né possono esigere

l'iscrizione di una servitù prediale a carico della particella n. 817 RFD in

favore della particella n. 818 RFD. Onde, per concludere, il rigetto della

petizione e la revoca del decreto cautelare emanato il 30 agosto 2018, compreso

il precedente decreto emesso il 13 settembre

2017.

senza contraddittorio.

4.

Nell'appello

gli attori esordiscono con una lunga e libera narrativa dei fatti, compresi

svariati particolari che non figurano nella sentenza impugnata, pur

riconoscendo che sotto questo profilo l'esposizione del Pretore aggiunto “è

sostanzialmente completa e corretta” (punto 1, da pag. 4 a 9). Ora, in un

appello non si ripete il processo di primo grado. Incombe all'appellante che

contesti determinati accertamenti di fatto (art. 310 lett. b CPC) spiegare

quali constatazioni del Pretore (o del Pretore aggiunto) siano erronee o incomplete

e perché. Invano si cercherebbe nel memoriale degli attori una qualsiasi censura

o motivazione al riguardo. Irricevibile, in proposito l'appello non può quindi

essere vagliato oltre.

5.

In

diritto gli appellanti si dolgono in primo luogo che il Pretore aggiunto abbia

negato ogni loro diritto al mantenimento e all'uso del noto impianto di

riscaldamento e acqua calda pur avendo raggiunto la convinzione, al momento di statuire

in sede cautelare, che un diritto in tal senso esistesse per l'impegno assunto

implicitamente nel 2006 da G__________ __________ (punto 2, pag. 9). La critica

è infondata. La motivazione di un decreto cautelare, emanato con la procedura

sommaria e potere cognitivo limitato alla verosimiglianza (art. 261 segg. CPC),

non vincola in alcun modo il giudice di merito, il quale sulla base di

un'istruttoria completa e con pieno potere cognitivo può anche giungere a conclusioni

diverse, se non opposte (Sprecher

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,

n. 40 ad art. 263). Quanto al rimprovero secondo cui la sentenza impugnata non

dice per quale motivo un vincolo di carattere obbligatorio non disdicibile sia

incompatibile con l'art. 27 cpv. 2 CC (memoriale, punto 2, pag. 10), gli

appellanti disconoscono con ogni evidenza che un contratto può risultare nullo

(art. 20 cpv. 2 CO) a causa di un vincolo eccessivo per la sua durata (DTF 114

II 161 consid. 2a con numerosi riferimenti, 117 II 275 in fondo). Anche su

questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

6.

Affermano

poi gli appellanti che l'impianto di

riscaldamento è da ritenere un elemento essenziale del contratto in caso di

compra-vendita immobiliare, sicché essi potevano presumere in buona fede che

l'acquisto della particella n. 818 RFD nel 2006 comprendesse, assumendo i costi

con gli altri utenti, il diritto di usufruire senza restrizioni o limiti di

tempo dell'impianto posto sulla particella n. 817 RFD, in difetto di che AP 1

neppure avrebbe acquistato l'immobile (memoriale, punti 3 e 4). Anche perché G__________

__________ aveva fatto sottoscrivere all'usufruttuaria, sei giorni prima di

firmare la compravendita, un conteggio delle “spese condominiali”. Garantendo

contrattualmente che il bene era ceduto nello stato di fatto in cui si trovava,

G__________ __________ (e con lui le sue aventi diritto, cioè le convenute) si

è impegnato così – sostengono gli appellanti – a conferire all'acquirente il

diritto di usufruire di quell'impianto senza restrizioni o limiti di tempo.

a) Come si evince dal rogito del 12 settembre 2006 (doc. C del­l'inc.

CA.2017.320), AP 1 ha preso atto alla firma della compravendita che i contatori

elettrici delle particelle n. 817 e 143 RFD si trovano nella lavanderia della

particella n. 818 e si è impegnato a consentire l'accesso ai proprietari di

tali fondi per la lettura e per eseguire eventuali riparazioni (clausola n. 3).

Egli ha preso atto inoltre che le condotte del­l'acqua potabile servono anche

la particella n. 817 (clausola n. 3 in fine) e che i costi per l'uso

degli impianti comuni vanno suddivisi come concordato in separata sede (clausola

n. 6), secondo una chiave di riparto risultante da una cosiddetta “tabella D__________” (doc. D e E dell'inc. CA.2017.320). L'istromento

non contiene altri accenni all'impianto di riscaldamen­to e acqua calda o altri

accordi in tal senso. Stabilisce unicamente che il bene immobile è ceduto e

accettato nello stato di fatto in cui si trovava e nello stato di diritto che

figurava a registro fondiario (clausola n. 4).

b) Che

tra le parti non sia stata costituita alcuna servitù o alcun altro diritto

reale limitato avente per oggetto l'impianto di riscaldamento e acqua calda

posto sulla particella n. 817 RFD è assodato, nulla desumendosi al proposito

dal registro fondiario (art. 731 cpv. 1 CC). Quanto al contratto d'acquisto,

esso non prevede alcunché, salvo impegnare l'acquirente ad assumere i costi di

esercizio secondo una chia­ve di riparto pattuita in separata sede. Il che fa

presumere, dal lato del venditore (allora proprietario della particella n.

817), l'impegno di fornire acqua calda per il riscaldamento e l'uso sanitario. Tale

accordo è poi stato rispettato anche dalle nuove comproprietarie del fondo, e

ciò fino al 2013, quando esse lo han­no disdetto (sopra, lett. C). Nulla induce

a concludere invece che nel 2006 il venditore intendesse conferire

all'acquirente un diritto reale, cioè una servitù in virtù della quale egli avrebbe

tollerato l'uso comune dell'impianto senza limiti di tempo. E in un contratto

non possono essere inserite, per via di interpretazione (art. 18 CO), accordi che

non sono stati stipulati. AP 1 adduce che, si fosse reso conto di non avere

diritto a riscaldamento e acqua cal­da senza limiti di tempo, non avrebbe

comperato il fondo. Nell'ambito del-l'odier­no giudizio però non si tratta di indagare

su un eventuale vizio del consenso, bensì di verificare che cosa prevedesse il

negozio giuridico all'atto della compravendita.

7.

Gli

appellanti adducono che non può essere imputata loro una negligenza per non

avere approfondito la questione legata al diritto di fruire senza restrizioni o

limiti di tempo dell'impianto di riscaldamento e acqua calda posto sulla

particella n. 817 RFD, scarsa attenzione potendo se mai essere ascritta alla

notaia che nel 2006 ha rogato l'atto pubblico di compravendita evocando

genericamente “parti comuni” come se la particella n. 818 RFD fosse una

proprietà per piani (memoriale, punto 5). Essi sottolineano inoltre che lo stes­so

Pretore aggiunto ha ravvisato “una situazione difficilmente inquadrabile in una

visione giuridicamen­te corretta l'esistenza di un impianto situato su un

mappale intestato a un proprietario diver­so da quello dove si trova lo stabile”

(punto 6). Si tratta di recriminazioni. Che il rogito di compravendita non

fosse un esempio di trasparenza è possibile e il fatto di autorizzare la particella

n. 818 RFD a beneficiare di un impian­to posto su un fondo altrui senza alcuna

particolare regolamentazione d'uso è stata verosimilmen­te una scelta imprevidente.

Ciò non consente tuttavia di inferire che il proprietario della particella n. 818

abbia diritto all'iscrizione di un diritto reale limitato. Che poi alla

fattispecie non sia applicabile l'art. 667 CC perché nessuna servitù di

condotta è mai stata costituita nella fattispecie è ammesso dagli appellanti

medesimi. Una volta ancora l'appello cade pertanto nel vuoto.

8.

Gli

appellanti fanno valere che il ripetuto impianto di riscaldamento e acqua calda

è un'installazione comune nel senso del­l'art. 740a cpv. 1 CC. Secondo

tale norma, “se più aventi diritto sono partecipi di un'installazione comune in

virtù della medesima servitù, sono applicabili per analogia le norme con­cernenti

la comproprietà, salvo diversa convenzione”. Gli appellanti riconoscono che in

concreto non esiste una “medesima servitù” riguardante le cinque particelle contigue,

ma a loro parere l'analisi della reciproca volontà delle parti al momento della

compraven-dita consente di affermare che tra il venditore e l'acquirente si è

instaurata una comunione di diritti e obblighi analoga a una for­ma di

comproprietà. Tant'è che ‒ essi soggiungono ‒ quando si è trattato

di sostituire i due vecchi serbatoi dell'olio da riscaldamento l'usufruttaria AP

2.

ha partecipato ai costi e che quando è stato necessario designare una nuova

amministratrice delle spese comu­ni in luogo e vece di AO 1 tutto si è svolto

secondo le norme della comproprietà. Pur non essendo stata costituita fra le

parti una servitù prediale, gli appellanti reputano pertanto che un tale

diritto reale limitato vada iscritto in favore della loro particella n. 818

RFD, con menzione nel registro fondiario di un regolamento per

l'amministrazione e l'uso dell'impianto (memoriale, punto 7).

A

sostegno delle loro conclusioni gli appellanti invocano due

precedenti:

l'uno sindacato dal Tribunale federale (sentenza 5A_872/2011 del 13 febbraio

2012, in: ZBGR 94/2013 pag. 30) e l'altro dall'Obergericht del Canton

Berna (sentenza ZK 18 289 del 5 febbraio 2019, in: ZBGR 101/2020 pag. 236). Se

non che, né l'uno né l'altro è pertinente ai fini dell'attuale giudizio, già

per la circostanza che ‒ contrariamente alla fattispecie in esame ‒

in quei casi il fondo su cui si trovava l'impianto era gravato da servi­tù in

favore dei fondi beneficiari. Si era creata così una comunio­ne di diritti assimilabile

a una forma di comproprietà. In concreto fa difetto qualsiasi servitù che renda

i beneficiari dell'impianto partecipi di un diritto reale affine alla

comproprietà. Che nel 2009 l'usufruttaria AP 2 abbia contribuito ai costi per

la sostituzione dei serbatoi e che la nuova amministratrice delle spe­se comu­ni

sia stata designata nel 2018 secondo le norme della comproprietà non supplisce

a tale mancanza. Né una comunione di diritti meramente obbligatori consente

‒ come detto ‒ di intravedere una pretesa all'iscrizione di un

diritto reale. Una volta dipiù l'appello si dimostra perciò privo di

fondamento.

9.

Le

ulteriori argomentazioni degli appellanti sono intese a giustificare le

richieste di vietare qualsiasi modifica all'impianto di riscaldamento e acqua

calda (memoriale, punto 8), di accertare che tale impianto sia considerato

elemento essenziale del contratto di compravendita (punto 9) e di ordinare

l'iscrizione di una servitù prediale sulla particella n. 817 perché sia

tollerata l'esistenza e l'uso comune dell'impianto medesimo (punto 10) con

menzione di un regolamento per l'amministrazione e l'uso (punto 11). Gli

appellanti non rivelandosi disporre di alcuna pretesa reale sul­l'impianto, simili

argomenti risultano per finire privi d'oggetto.

10.

Nelle loro osservazioni del 13 aprile 2021 AO 1

e AO 2 propongono di dichiarare l'appello temerario. Questa Camera ha già avuto modo di

ricordare tuttavia che il Codice di procedura civile svizzero non prevede più

una dichiarazione di temerarietà come quella del vecchio art. 152 CPC ticinese.

Chi agisce con manifesta ingiustizia si vede semplicemente dichiarare l'azione

irricevibile o ritornare l'atto processuale senza formalità (RtiD I-2015 pag.

937.

n. 46c). Né l'art. 115 CPC contempla una maggiorazione delle ripetibili in

caso di malafede o di temerarietà processuale. Dispone unicamente la condanna

di chi procede in malafede o con temerarietà al versamento di spese processuali

nelle procedure gratuite, riservate eventuali sanzioni disciplinari (art. 128

cpv. 3 CPC, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 12 aprile 2021

consid. 9 con rinvii). Estremi del genere non si ravvisano in concreto.

11.

L'emanazione

della presente decisione rende senza oggetto la richiesta presentata dalle

appellate per ottenere l'esecutività anticipata della sentenza impugnata (art.

315.

cpv. 2 CPC).

12.

Gli appellanti

postulano infine una diversa suddivisione delle spese processuali di primo

grado. La domanda non ha

tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appel­lo.

L'ipotesi non verificandosi in concreto, anche tale richiesta si dimostra senza

oggetto.

13.

Le spese dell'appello,

non scevro di prolissità, seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre ai convenuti, che hanno presentato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità a titolo

di ripetibili.

14.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente senten­za sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigio­so

indicato dagli stessi attori non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

2500.– sono poste a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle

controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione:

avv. dott. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).