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Decisione

11.2021.29

Stralcio dal ruolo di un appello per desistenza

12 luglio 2021Italiano5 min

per statuire nella causa SO.2020.906 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.29

11.2021.30

Lugano,

12 luglio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa SO.2020.906 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 22 ottobre 2020 da

AP

1 ora in

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 ora in

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

dell'8 marzo 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 25 febbraio 2021 (inc. 11.2021.29)

e sulla richiesta di gratuito

patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2021.30);

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 22 ottobre 2020 da AP

1 (1979) contro AO 1 (1969), l'istante ha chiesto quello stesso giorno al

Pretore della giurisdizione di Locarno Città che il marito fosse condannato a

versarle in via cautelare un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili. Con

decreto cautelare del 25 febbraio 2021, emesso previo contraddittorio, il

Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato AO 1 a erogare alla moglie un contributo alimentare di

fr. 1000.– mensili dal 1° marzo 2021. Le spese processuali di fr. 800.–

sono state poste per tre quarti a carico dell'istante e per il resto

a carico del convenuto, cui l'istante è stata tenuta a rifondere

fr. 400.– per ripetibili ridotte.

B. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un

appello dell'8 marzo 2021 per ottenere che, conferitole il beneficio del

gratuito patrocinio, il decreto in questione fosse annullato e gli atti

rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. In subordine essa ha chiesto

che il decreto impugnato fosse riformato nel senso di accogliere la sua istanza

cautelare, portando il contributo di mantenimento a fr. 3800.– mensili. AO 1 non

è stato invitato a formulare osservazioni. Il 6 luglio 2021 AO 1 ha comunicato

a questa Camera di ritirare l'appello, avendo raggiunto un accordo giudiziale con

il marito che prevede, tra l'altro, la compensazione delle ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il ritiro di un appello,

ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie

richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC,

indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a rece-dere

dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11

marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto

della dichiarazione di ritiro e stralcia la

causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

2.

Desistenza equivale

a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea

di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.

1.

seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di

oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante andrebbe tenuta così a farsi

carico dei costi dovuti alla procedura di appello, ma viste le condizioni

economiche difficili in cui essa versa si rinuncia – eccezionalmente – a ogni

prelievo. Non si pone di problema di ripetibili, AO 1 non essen­do stato

chiamato a formulare osservazioni all'appello.

3.

Rimane la questione

legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera. La doman­da si rivela

tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura

altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in

basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un

processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio

del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribu-nale federale 5P.220/2003

del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25

giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con

numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di

perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio,

poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione

sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP 1 ha perduto

la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello,

ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello essa non fruiva del

gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a

ottenere una decisione in proposito.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro

dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Non si riscuotono spese.

3. La richiesta di gratuito

patrocinio è dichiarata senza interesse.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art.

46 cpv. 2 LTF).