11.2021.3
Revisione di una sentenza di appello
13 agosto 2021Italiano7 min
(1966) e AO 1 (1966). IS 1 è stato condannato a versare per il figlio J__________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.3
Lugano,
13 agosto 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire sulla domanda di revisione del 7 gennaio 2021 presentata da
IS 1
(patrocinato dalla MLaw
studio legale dott. PA 1 )
contro
la sentenza del 27 ottobre 2020 (inc.
11.2019.108) con cui questa Camera ha statuito nella causa DM.2017.5 (divorzio
su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera che ha opposto
lo stesso IS 1 a
CO 1 ,
giudicando
ora sul contributo di mantenimento in favore del figlio
J__________
(patrocinato
dall'avv. PA 2 );
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19 agosto
2019 il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio tra IS 1
(1966) e AO 1 (1966). IS 1 è stato condannato a versare per il figlio J__________,
nato il 22 dicembre 2001, un contributo alimentare di fr. 1588.– mensili
indicizzati (assegni familiari non compresi) “sino al compimento del percorso
formativo ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC”.
B. Contro la sentenza
appena citata IS 1 ha introdotto il 19 settembre 2019 un appello a questa
Camera per ottenere – tra l'altro – l'annullamento del contributo di
mantenimento in favore del figlio. Statuendo il 27 ottobre 2020, la Camera
ha respinto la richiesta, ma ha stabilito che dopo la maggiore età il
contributo alimentare è da corrispondere direttamente a J__________ e non più
alla madre. Tale decisione non è stata impugnata.
C. Il 7 gennaio 2021 IS
1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione in cui fa valere di
avere riscontrato un errore nella decisione del 27 ottobre 2020, il figlio J__________
essendo apprendista cuoco al terzo anno e non solo al primo anno di
formazione, di modo che lo stipendio di lui non è di fr. 1020.– mensili, bensì
di fr. 1550.– mensili. Prospettando un “errore puramente tecnico e di calcolo”, egli chiede di modificare
la sentenza impugnata come segue:
Il signor IS
1 verserà alla signora CO 1, a titolo di contributo alimentare per il figlio J__________,
fr. 1028.– (assegni familiari non compresi), anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, sino al compimento del percorso formativo ai sensi dell'art. 277 cpv. 2
CC.
Nelle sue osservazioni
del 4 marzo 2021 J__________ __________, rappresentato dalla madre (la quale
esibisce una procura), propone di respingere la domanda di revisione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa
in ultima istanza la revisione di una decisione passata in giudicato (art. 328
cpv. 1 CPC) se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di
prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i
fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione (lett. a), se da un procedimento
penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un
crimine o da un delitto (lett. b) o se fa valere che un'acquiescenza, una
desistenza o una transazione giudiziaria è inefficace (lett. c). Sul contributo
alimentare per J__________ __________ ha “statuito in ultima istanza” questa
Camera, la quale ha integrato al riguardo il dispositivo del Pretore.
Presentata entro 90 giorni dalla pretesa scoperta del motivo di revisione
(art. 329 cpv. 1 CPC), la domanda in esame è di per sé tempestiva.
2.
Nella sentenza del 27 ottobre 2020
questa Camera aveva ricordato che, per principio, un figlio (anche
minorenne) con attività lucrativa è tenuto a sopperire al proprio mantenimento
con l'equivalente di un terzo del suo guadagno. J__________ __________ risultan-
do essere apprendista
cuoco nell'Ospedale __________ di __________, i salari minimi per apprendisti
fissati dal Dipartimento ticinese dell'educazione, della cultura e dello
sport prevedono, per cuochi al primo anno di formazione, uno stipendio di fr.
1020.– mensili. Nel quadro di una futura azione di
modifica del contributo alimentare – ha soggiunto questa Camera – IS 1 potrà
chiedere perciò che si tenga calcolo del reddito da attività lucrativa conseguito
dal figlio (sentenza citata, consid. 10d).
3.
In concreto IS 1 non
invoca alcun titolo di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 CPC. Lamenta un
“errore puramente tecnico e di calcolo” nella sentenza di questa Camera, ciò
che potrebbe giustificare – se mai – un'istanza di rettifica (art. 334 cpv. 1 CPC).
Sta di fatto che la Camera non ha commesso errore di sorta. Ha constatato
semplicemente che J__________ __________ lavora come apprendista cuoco per
l'Ospedale __________ di __________. Non ha accertato ch'egli guadagni
effettivamente fr. 1020.– mensili (agli atti non figurava alcun
certificato di salario). Ha rilevato che un apprendista cuoco è retribuito fr. 1020.–
mensili sin dal primo anno e che quindi, nell'ambito di una futura azione di
modifica, IS 1 avrebbe potuto pretendere che del reddito conseguito dal figlio
si tenesse calcolo nella determinazione del nuovo contributo. Quel guadagno non poteva entrare in linea di conto invece ai
fini della sentenza emanata dalla Camera. Nell'appello IS 1 non pretendeva
infatti che il figlio contribuisse al proprio mantenimento con una parte del
suo stipendio. Si limitava a rifiutare ogni contributo alimentare perché il
figlio non intrattiene relazioni personali con lui. Poco importa dunque che un
apprendista al terzo anno di formazione guadagni fr. 1550.– mensili e non solo
fr. 1020.– mensili.
4.
Si
aggiunga che l'esito dell'attuale giudizio non muterebbe neppure se IS 1 sostenesse
di essere venuto a conoscenza solo dopo la decisione di questa Camera che il
figlio è al terzo anno di apprendistato, onde un fatto nuovo e rilevante che
egli non avrebbe potuto allegare nella precedente procedura (art. 328
cpv. 1 CPC). Già nell'appello del 19 settembre 2019 egli si doleva invero
che nessuno lo aveva avvertito dell'attività
lucrativa iniziata da J__________ presso l'Ospedale __________ di __________.
Già allora egli sapeva perciò che il figlio lavorava. Del resto egli non asserisce
nemmeno di non aver potuto far valere tale circostanza davanti al Pretore.
Anzi, nelle osservazioni alla domanda di revisione J__________ __________ rammenta
che al punto 3 del memoriale conclusivo sottoposto al Pretore, del 14 gennaio
2019, il padre affermava: “Il figlio J__________ ha iniziato un apprendi-stato
e percepisce uno stipendio”. La circostanza era quindi nota all'attore.
5.
Ne
segue che, comunque la si esamini, la domanda di revisione vede la sua sorte
segnata. Le spese processuali
seguono la soccombenza di IS 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). J__________ __________, che
ha formulato osservazioni tramite un avvocato,
ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), spetterà
al ricorrente rendere
verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di revisione è respinta.
2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di IS 1,
che rifonderà a J__________ __________ fr. 1000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
MLaw ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).