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Decisione

11.2021.3

Revisione di una sentenza di appello

13 agosto 2021Italiano7 min

(1966) e AO 1 (1966). IS 1 è stato condannato a versare per il figlio J__________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.3

Lugano,

13 agosto 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire sulla domanda di revisione del 7 gennaio 2021 presentata da

IS 1

(patrocinato dalla MLaw

studio legale dott. PA 1 )

contro

la sentenza del 27 ottobre 2020 (inc.

11.2019.108) con cui questa Camera ha statuito nella causa DM.2017.5 (divorzio

su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera che ha opposto

lo stesso IS 1 a

CO 1 ,

giudicando

ora sul contributo di mantenimento in favore del figlio

J__________

(patrocinato

dall'avv. PA 2 );

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 19 agosto

2019 il Pretore del Distretto di Rivie­ra ha pronunciato il divorzio tra IS 1

(1966) e AO 1 (1966). IS 1 è stato condannato a versare per il figlio J__________,

nato il 22 dicembre 2001, un contributo alimentare di fr. 1588.– mensili

indicizzati (assegni familiari non compresi) “si­no al compimento del percorso

formativo ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC”.

B. Contro la sentenza

appena citata IS 1 ha introdotto il 19 settembre 2019 un appello a questa

Camera per ottenere – tra l'altro – l'annullamento del contributo di

mantenimento in favore del figlio. Statuen­do il 27 ottobre 2020, la Camera

ha respinto la richiesta, ma ha stabilito che dopo la maggiore età il

contributo alimentare è da corrispondere direttamente a J__________ e non più

alla madre. Tale decisione non è stata impugnata.

C. Il 7 gennaio 2021 IS

1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione in cui fa valere di

avere riscontrato un errore nella decisione del 27 ottobre 2020, il figlio J__________

essen­do apprendista cuoco al terzo anno e non solo al primo anno di

formazione, di modo che lo stipendio di lui non è di fr. 1020.– mensili, bensì

di fr. 1550.– mensili. Prospettando un “errore puramente tecnico e di calcolo”, egli chiede di modificare

la sentenza impugnata come segue:

Il signor IS

1 verserà alla signora CO 1, a titolo di contributo alimentare per il figlio J__________,

fr. 1028.– (assegni familiari non compresi), anticipatamente entro il 5 di ogni

mese, sino al compimento del percorso formativo ai sensi dell'art. 277 cpv. 2

CC.

Nelle sue osservazio­ni

del 4 marzo 2021 J__________ __________, rappresentato dalla madre (la quale

esibisce una procura), propone di respingere la doman­da di revisione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa

in ultima istanza la revisione di una decisione passata in giudicato (art. 328

cpv. 1 CPC) se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di

prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i

fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione (lett. a), se da un procedimento

penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un

crimi­ne o da un delitto (lett. b) o se fa valere che un'acquiescenza, una

desistenza o una transazione giudiziaria è inefficace (lett. c). Sul contributo

alimentare per J__________ __________ ha “statuito in ultima istanza” questa

Camera, la quale ha integrato al riguardo il dispositivo del Preto­re.

Presentata entro 90 giorni dalla pretesa scoper­ta del motivo di revisione

(art. 329 cpv. 1 CPC), la doman­da in esame è di per sé tempestiva.

2.

Nella sentenza del 27 ottobre 2020

questa Camera aveva ricordato che, per principio, un figlio (anche

minorenne) con attività lucrativa è tenuto a sopperire al proprio mantenimento

con l'equivalen­te di un terzo del suo guadagno. J__________ __________ risultan-

­do essere apprendista

cuoco nell'Ospedale __________ di __________, i salari minimi per apprendisti

fissati dal Dipartimen­to ticinese del­l'educazione, della cultura e dello

sport prevedono, per cuochi al primo anno di formazione, uno stipendio di fr.

1020.– mensili. Nel quadro di una futura azione di

modifica del contribu­to alimentare – ha soggiunto questa Camera – IS 1 potrà

chiede­re perciò che si tenga calcolo del reddito da attività lucrativa conseguito

dal figlio (sentenza citata, consid. 10d).

3.

In concreto IS 1 non

invoca alcun titolo di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 CPC. Lamenta un

“errore puramente tecnico e di calcolo” nella sentenza di questa Camera, ciò

che potrebbe giustificare – se mai – un'istanza di rettifica (art. 334 cpv. 1 CPC).

Sta di fatto che la Camera non ha commesso erro­re di sorta. Ha constatato

semplicemente che J__________ __________ lavora come apprendista cuoco per

l'Ospedale __________ di __________. Non ha accertato ch'egli guadagni

effettivamente fr. 1020.– mensili (agli atti non figurava alcun

certificato di salario). Ha rilevato che un apprendista cuoco è retribuito fr. 1020.–

mensili sin dal primo anno e che quindi, nell'ambito di una futura azio­ne di

modifica, IS 1 avrebbe potuto pretendere che del reddito conseguito dal figlio

si tenesse calcolo nella determinazione del nuovo contributo. Quel guadagno non poteva entrare in linea di conto invece ai

fini della sentenza emanata dalla Camera. Nel­l'appello IS 1 non pretendeva

infatti che il figlio contribuisse al proprio mantenimen­to con una parte del

suo stipendio. Si limitava a rifiutare ogni contributo alimentare perché il

figlio non intrattiene relazioni personali con lui. Poco importa dunque che un

apprendista al terzo anno di formazione guadagni fr. 1550.– mensili e non solo

fr. 1020.– mensili.

4.

Si

aggiunga che l'esito dell'attuale giudizio non muterebbe neppure se IS 1 sostenesse

di essere venuto a conoscenza solo dopo la decisione di questa Camera che il

figlio è al terzo anno di apprendistato, onde un fatto nuovo e rilevante che

egli non avrebbe potuto allegare nella precedente procedura (art. 328

cpv. 1 CPC). Già nell'appello del 19 settembre 2019 egli si doleva invero

che nessuno lo aveva avvertito dell'attività

lucrativa iniziata da J__________ presso l'Ospedale __________ di __________.

Già allora egli sapeva perciò che il figlio lavorava. Del resto egli non asserisce

nemmeno di non aver potuto far valere tale circostanza davanti al Pretore.

Anzi, nelle osservazioni alla domanda di revisione J__________ __________ rammenta

che al punto 3 del memoriale conclusivo sottoposto al Pretore, del 14 gennaio

2019, il padre affermava: “Il figlio J__________ ha iniziato un apprendi-stato

e percepisce uno stipendio”. La circostanza era quindi nota all'attore.

5.

Ne

segue che, comunque la si esamini, la domanda di revisione vede la sua sorte

segnata. Le spese processuali

seguono la soccombenza di IS 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). J__________ __________, che

ha formulato osservazioni tramite un avvocato,

ha diritto a un'adeguata indenni­tà per ripetibili.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), spetterà

al ricorrente rendere

verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di revisione è respinta.

2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di IS 1,

che rifonderà a J__________ __________ fr. 1000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

MLaw ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).