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Decisione

11.2021.31

Irricevibilità di un atto processuale non redatto in italiano

18 marzo 2021Italiano5 min

per statuire nella causa OR.2018.22 (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.31

Lugano,

18 marzo 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2018.22 (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con petizione dell'8 ottobre 2018 da

AO 1 (DK)

(patrocinata

dall'avv. dott. PA 1 )

contro

.

AP 1 ,

giudicando sull'“opposizione”

(Widerspruch) del 5 marzo 2021 presentata da AP 1 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 27 gennaio 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 27 gennaio

2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato lo

scioglimento della comproprietà, chiesto da AO 1 nei confronti di AP 1, della

proprietà per piani n. 7081, pari a 303/1000 della particella n. 2620 RFD di __________.

Il bene, intestato alle due sorelle in ragione di un mezzo ciascuno, comprende anche

le quo­te di comproprie­tà coattiva di 2/8 della particella n. 2829 e di 4/6 della

particella n. 2839. Nella senten­za il Pretore ha disposto la vendita della

comproprietà ai pubblici incanti con base d'asta di fr. 660 000.– per il primo turno, libero il secondo

turno. La sentenza è stata notificata a AP 1 il 3 febbraio 2021.

B. Il 5 marzo 2021 AP 1

ha inviato al Pretore un'“opposizione” in tedesco (Widerspruch) nella

quale lamenta di non essere in grado di capire per ragioni linguistiche il

contenuto della senten­za, di non avere alcuna colpa nello scioglimento della

comproprietà, di non essere stata debitamente ascoltata in giudizio e di subire

un grave danno ove il fondo fosse realizzato ai pubblici incanti. In esito a

ciò essa chiede di concederle un equo processo nella sua lingua madre che le

consenta di dimostrare la propria assenza di colpa e l'entità del dan­no. La

Pretura ha trasmes­so l'“opposizione” per competenza a questa Came­ra, che non ha

chiesto osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino ogni

processo deve svolgersi in lingua italia­na (art. 8 LOG e 129 CPC).

Lo scritto della convenuta, redatto in tedesco, andrebbe quindi ritornato all'interessata con assegnazione di un

breve termine per la traduzione (art. 132

cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che nella fattispecie il rinvio si

esaurirebbe manifestamente in un esercizio di forma, conviene rinunciare a tale

esigenza.

2.

La decisione del

Pretore reca una corretta indicazione dei rimedi giuridici al Tribunale

d'appello. Già per questa ragione ci si potrebbe domandare se l'“opposizione”

della convenuta sia ammissibile. L'interessata si duole di non conoscere abbastanza

l'italia­no, ma dagli atti risulta che nel processo di pri­mo grado essa si è

difesa in buona parte personalmente, senza l'ausilio di un avvocato. Comunque

sia, si volessero anche esaminare le doglian­ze che essa formula nell'“opposizione”,

quest'ultima non può essere considerata come appello.

3.

Nel memoriale la

convenuta chiede – come detto – di concederle un equo processo nella sua lingua

madre per dimostrare la propria assenza di colpa nello scioglimento della

comproprietà e l'ammontare del dan­no. La richiesta è improponibile. Intanto

perché – come si è appena visto – nel Cantone Ticino un processo deve svolgersi

in lingua italiana. Inoltre perché nulla impediva alla convenuta di farsi

assistere davanti al Pretore, in qualunque momento, da un traduttore o da un

interprete. Infine perché l'interessata non può dolersi ora di un vizio di

forma dopo aver lascia­to passare il primo giudice ad atti successivi senza

nulla eccepire (DTF 143 IV 406 consid. 3.4.2 1; cfr. anche DTF 138 III 103 in

alto e 135 III 336 consid. 2.2 in fine con rimandi). Ne segue che in

concreto non avrebbe senso trattare la lettera di AP 1 come appello.

L'“opposizione” va dichiarata di conseguenza irricevibile.

4.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC), ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a

ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata

invitata a introdurre osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'“opposizione” è

irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

– ;

– avv. dott. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).