11.2021.31
Irricevibilità di un atto processuale non redatto in italiano
18 marzo 2021Italiano5 min
per statuire nella causa OR.2018.22 (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.31
Lugano,
18 marzo 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2018.22 (scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione dell'8 ottobre 2018 da
AO 1 (DK)
(patrocinata
dall'avv. dott. PA 1 )
contro
.
AP 1 ,
giudicando sull'“opposizione”
(Widerspruch) del 5 marzo 2021 presentata da AP 1 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 27 gennaio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 gennaio
2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato lo
scioglimento della comproprietà, chiesto da AO 1 nei confronti di AP 1, della
proprietà per piani n. 7081, pari a 303/1000 della particella n. 2620 RFD di __________.
Il bene, intestato alle due sorelle in ragione di un mezzo ciascuno, comprende anche
le quote di comproprietà coattiva di 2/8 della particella n. 2829 e di 4/6 della
particella n. 2839. Nella sentenza il Pretore ha disposto la vendita della
comproprietà ai pubblici incanti con base d'asta di fr. 660 000.– per il primo turno, libero il secondo
turno. La sentenza è stata notificata a AP 1 il 3 febbraio 2021.
B. Il 5 marzo 2021 AP 1
ha inviato al Pretore un'“opposizione” in tedesco (Widerspruch) nella
quale lamenta di non essere in grado di capire per ragioni linguistiche il
contenuto della sentenza, di non avere alcuna colpa nello scioglimento della
comproprietà, di non essere stata debitamente ascoltata in giudizio e di subire
un grave danno ove il fondo fosse realizzato ai pubblici incanti. In esito a
ciò essa chiede di concederle un equo processo nella sua lingua madre che le
consenta di dimostrare la propria assenza di colpa e l'entità del danno. La
Pretura ha trasmesso l'“opposizione” per competenza a questa Camera, che non ha
chiesto osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino ogni
processo deve svolgersi in lingua italiana (art. 8 LOG e 129 CPC).
Lo scritto della convenuta, redatto in tedesco, andrebbe quindi ritornato all'interessata con assegnazione di un
breve termine per la traduzione (art. 132
cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che nella fattispecie il rinvio si
esaurirebbe manifestamente in un esercizio di forma, conviene rinunciare a tale
esigenza.
2.
La decisione del
Pretore reca una corretta indicazione dei rimedi giuridici al Tribunale
d'appello. Già per questa ragione ci si potrebbe domandare se l'“opposizione”
della convenuta sia ammissibile. L'interessata si duole di non conoscere abbastanza
l'italiano, ma dagli atti risulta che nel processo di primo grado essa si è
difesa in buona parte personalmente, senza l'ausilio di un avvocato. Comunque
sia, si volessero anche esaminare le doglianze che essa formula nell'“opposizione”,
quest'ultima non può essere considerata come appello.
3.
Nel memoriale la
convenuta chiede – come detto – di concederle un equo processo nella sua lingua
madre per dimostrare la propria assenza di colpa nello scioglimento della
comproprietà e l'ammontare del danno. La richiesta è improponibile. Intanto
perché – come si è appena visto – nel Cantone Ticino un processo deve svolgersi
in lingua italiana. Inoltre perché nulla impediva alla convenuta di farsi
assistere davanti al Pretore, in qualunque momento, da un traduttore o da un
interprete. Infine perché l'interessata non può dolersi ora di un vizio di
forma dopo aver lasciato passare il primo giudice ad atti successivi senza
nulla eccepire (DTF 143 IV 406 consid. 3.4.2 1; cfr. anche DTF 138 III 103 in
alto e 135 III 336 consid. 2.2 in fine con rimandi). Ne segue che in
concreto non avrebbe senso trattare la lettera di AP 1 come appello.
L'“opposizione” va dichiarata di conseguenza irricevibile.
4.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC), ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a
ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata
invitata a introdurre osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'“opposizione” è
irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
– ;
– avv. dott. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).