11.2021.32
Provvedimenti cautelari: requisiti posti all'istanza. Restrizione della facoltà di disporre chiesta su un proprio fondo?
23 agosto 2022Italiano23 min
11.2021.32) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.33);
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.32
11.2021.33
Lugano
23 agosto 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2020.3 (restrizione
della facoltà di disporre) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con
istanza dell'11 dicembre 2020 da
RE 1,
(rappresentato dalla curatrice generale
, ) e
RE 2,
(rappresentata dalla curatrice di cooperazione
, )
(entrambi patrocinati dall'avv. , )
contro
CO
1,
(patrocinato
dall'avv. dott. , ),
giudicando sul ‟reclamo” dell'11 marzo 2021 presentato da RE
1 e RE 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° marzo 2021 (inc.
11.2021.32) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.33);
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 21 giugno
2000 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha ripristinato, in seguito a
interdizione (art. 369 e 385 cpv. 3 vCC), l'autorità parentale su RE 1, fi-glio
di L__________ e RE 2, nato
il 4 agosto 1981. L__________ __________, proprietario della particella n. 750
RFD di __________, sezione di __________ è deceduto il 6 dicembre 2013. Con
atto pubblico 23 maggio 2015 del notaio F__________ P__________, RE 2 e RE
1, formanti la comunione ereditaria fu L__________
__________, hanno concesso a CO 1 un diritto
di compera decennale sulla particella n. 750 fino al 31 maggio 2025, diritto che
è stato regolarmente annotato nel registro fondiario.
B. Il 1° dicembre 2016
l'Autorità regionale di protezione 17 ha confermato la curatela generale
istituita in favore di RE 1, dispensando la madre dall'obbligo di presentare
rendiconti finanziari e rapporti morali annui. Essa ha poi conferito il 3
agosto 2017 a P__________ F__________ l'incarico di curatrice per la gestione e
rappresentanza degli aspetti finanziari e amministrativi, lasciando a RE 2 la
competenza per tutte le altre questioni. Quello stesso giorno essa ha affidato inoltre
a P__________ F__________, poi sostituita da G__________ F__________, una
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e di cooperazione a
carico della stessa RE 2. Con decisione del 24 luglio 2020 essa ha attribuito
infine a RA 1 l'incarico di curatrice generale di RE 1. In esito a tali
provvedimenti è stata menzionata nel registro fondiario una “limitazione del
diritto di disporre (art. 395 cpv. 4 CC)” sulla particella n. 750.
C. L'11 dicembre 2020 RE
1 e sua madre RE 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Blenio perché –
previa concessione del gratuito patrocinio – ordinasse “in via cautelare e
supercautelare” un'immediata ‟restrizione
generale” della facoltà di
disporre sulla loro particella n. 750 e invitasse l'ufficiale del registro
fondiario a rifiutare “qualsivoglia iscrizione di alienazione o qualsivoglia
annotazione (…) di diritti reali limitati” riguardante tale proprietà. Essi
hanno motivato l'istanza con l'argomento che CO 1 avrebbe potuto esercitare in
ogni momento il diritto di compera concessogli in forza di un contratto a loro avviso
nullo perché stipulato da una persona (RE 1) incapace di discernimento.
D. Con decreto cautelare
del 14 dicembre 2020, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato il
provvedimento richiesto e ha impartito a CO 1 un termine di 20 giorni per
formulare osservazioni scritte. Le spese processuali di fr. 100.– sono state
poste a carico degli istanti in solido, “riservata la decisione sulla domanda
di gratuito patrocinio” contenuta nell'istanza cautelare. Non sono state attribuite
ripetibili. In applicazione di tale ordine l'ufficiale del registro fondiario ha apposto sul foglio della
particella n. 750 la menzione ‟Divieto di disporre (blocco RF)ˮ.
Nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2020 CO 1 ha proposto poi di respingere
l'istanza e di revocare il decreto cautelare emesso il 14 dicembre 2020 senza
contraddittorio.
E. Statuendo il 1° marzo
2021 sull'istanza cautelare, il Pretore ha respinto la domanda e ha invitato
l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione della facoltà di
disporre decretata senza contraddittorio il 14 dicembre 2020. Le spese processuali
di fr. 200.–, compresi fr. 100.– per l'emanazione del decreto
cautelare inaudita parte, sono state poste a carico di RE 1 e RE 2 in solido,
tenuti a rifondere a CO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– per
ripetibili. Contestualmente il primo giudice ha rifiutato agli istanti il
beneficio del gratuito patrocinio.
F. Contro il decreto
cautelare appena citato RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo
dell'11 marzo 2021 per ottenere che, conferito effetto sospensivo all'impugnazione
per evitare che la restrizione della facoltà di disporre sia cancellata nel
frattempo, la loro istanza sia accolta, sia confermato il decreto cautelare emesso
dal Pretore il 14 dicembre 2020 senza contraddittorio e sia accordato loro il
beneficio del gratuito patrocinio, tanto in prima quanto in seconda sede.
Chiamato a esprimersi sulla sola richiesta di effetto sospensivo, CO 1 ha proposto
il 29 marzo 2021 di respingerla. Con
decreto del medesimo giorno il presidente di questa Camera ha accolto invece tale richiesta e ha conferito al ricorso effetto
sospensivo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Restrizioni della facoltà
di disporre possono essere decretate alla stregua di provvedimenti cautelari in
una causa di merito (art. 261 segg. CPC) oppure in un procedimento autonomo
inteso a ottenere una tale restrizione come decisione indipendente giusta l'art. 249 lett. d n. 11 CPC. Se un
istante si limita a postulare una restrizione della facoltà di disporre a
titolo cautelare senza promuovere né una causa di merito né un
procedimento autonomo inteso a ottenere la restrizione come decisione
indipendente e l'istanza cautelare risulta fondata, nel decreto cautelare con
cui accoglie l'istanza il giudice fissa all'interessato un termine entro cui promuovere la causa di merito, “con
la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza
del termine” (art. 263 CPC). Un provvedimento cautelare, in effetti, non
pone termine alla procedura. Pone termine alla procedura invece una restrizione
della facoltà di disporre ottenuta come decisione indipendente, sicché in tal
caso il giudice non fissa all'istante alcun termine per promuovere causa (I CCA,
sentenza inc. 11.2022.65 del 27 maggio 2022, consid. 4).
La prassi ticinese
relativa al vecchio Codice cantonale di procedura civile prevedeva invero che restrizioni
della facoltà di disporre andassero formalmente decise già con decreto
cautelare (Rep. 1993 pag. 159 consid. 1). In un paio di casi isolati questa
Camera ha così interpretato decreti del Pretore riguardanti restrizioni della
facoltà di disporre, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di
procedura, come decisioni finali giusta l'art. 249 lett. d n. 11 CPC
(inc. 11.2017.30 del 3 agosto 2018 consid. 1; inc. 11.2022.65
del 27 maggio 2022 consid. 1). Tale assimilazione non è più sostenibile. Chi
insta per un provvedimento cautelare, in effetti, può contare solo su una
misura provvisionale, non su una decisione finale. Ciò premesso, giova esaminare
senza indugio il reclamo presentato dagli istanti.
2.
Le
decisioni dei Pretori in materia di provvedimenti cautelari, emanate con la procedura
sommaria, sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione
(art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva
almeno fr. 10 000.– “secondo
l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2
CPC). Il valore litigioso di
una restrizione della facoltà di disporre corrisponde al valore venale del bene oggetto
del provvedimento (RtiD I-2019 pag. 610 n. 41c). In concreto manca
qualsiasi indicazione al riguardo, ma la soglia di fr. 10 000.– può ritenersi agevolmente raggiunta,
ove appena si pensi che il valore di stima della particella n. 750,
non gravata da pegni, ammonta a
fr. 168 724.– (doc. H) e che il contratto di
costituzione di diritto di compera indica un prezzo di fr. 100 000.– (doc. I). Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al
patrocinatore degli istanti il 2 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Inoltrato l'11 marzo 2021 (data del timbro postale), il ricorso è
dunque di per sé tempestivo.
3.
Sta di fatto
che
contro il decreto cautelare del 1° marzo 2021 RE 1 e RE 2 non hanno presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è ammissibile ove sia dato appello
(art. 319 lett. a CPC). Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in
calce al decreto impugnato figura tale via di ricorso tanto per contestare il
merito (“contro la presente decisione”), quanto per contestare le spese
giudiziarie e il rifiuto del gratuito patrocinio. Ma un mandatario professionale non può valersi dell'errata
indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sba-glio
consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza
o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3, 138 I 54 consid. 8.3.2). In
concreto bastava leggere l'art. 308 CPC per sincerarsi che sono
impugnabili mediante appello “le decisioni finali e incidentali di prima
istanza” (cpv. 1 lett. a), così come “le decisioni di prima istanza in materia
di provvedimenti cautelari” (cpv. 1
lett. b) con un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–. Un reclamo è dato solo per contestare le spese giudiziarie o il
rifiuto del gratuito patrocinio a
titolo indipendente (art. 110 e 121 CPC).
È
vero che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un
altro ove l'errata intestazione sia dovuta a semplice svista o inavvertenza
manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la
scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile
(sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con
richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020
del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140). Quest'ultima eventualità
è appena stata esclusa nella fattispecie, giacché i reclamanti potevano
rendersi conto senza difficoltà – come detto – che l'indicazione dei rimedi
giuridici contenuta nel decreto impugnato è erronea. Rimane da domandarsi se
l'intestazione del rimedio giuridico come reclamo sia dovuta a mera svista o a
inavvertenza manifesta.
La questione è ardua, poiché
il rimedio giuridico di RE 1 e RE 2 denota una manifesta confusione
terminologica. Da un lato infatti il memoriale è espressamente intestato come “reclamo”, tant'è che gli interessati indicano il termine
d'impugnazione dell'art. 321 cpv. 2 CPC (pag. 2) e dichiarano di presentare “il
presente reclamo” contro una decisione che reputano contraria al diritto (pag.
8.
in fondo). Dall'altro però essi affermano che determinati elementi accertati
non sono oggetto di discussione “in appello” (pag. 9 in fondo), postulando
nelle richieste di giudizio il gratuito patrocinio “in sede di appello” (pag.
18.
in alto) e l'accoglimento dell'“appello” in via supercautelare, cautelare e
nel merito (pag. 18 e 19), non senza protestare tasse, spese e ripetibili
“della sede d'appello” (pag. 20). In condizioni del genere conviene dunque transigere sulla
designazione dell'atto e trattare il reclamo alla stregua di un appello, come anche
il convenuto propone (osservazioni del 29 marzo 2021, pag. 2). Il
patrocinatore dei ricorrenti è avvertito, ad ogni modo, che in situazioni analoghe
non potrà più contare su analoga provvidenza da parte di questa Camera.
4.
Nel
decreto impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che una restrizione della
facoltà di disporre può essere decretata anche a titolo cautelare, in
applicazione degli art. 261 segg. CPC. Se non che – egli ha proseguito – a tal
fine l'istante deve “rendere verosimile il buon fondamento della sua pretesa
materiale di diritto civile”. Nella fattispecie è incontestato che, al momento
di concedere a CO 1 il diritto di compera, il 23 maggio 2015, RE 1 non aveva l'esercizio
dei diritti civili (art. 12 CC), ma è altrettanto pacifico che quel contratto è
stato sottoscritto dinanzi al notaio anche dalla madre di lui, RE 2. Così facendo,
ha continuato il Pretore, costei ha ratificato l'operato del figlio quale
titolare dell'autorità parentale (art. 385 cpv. 3 vCC), non essendovi
“nessun motivo per concludere che la donna, oltre che come rappresentante del
mappale, non sia intervenuta come rappresentante di RE 1”. In caso contrario essa
non avrebbe firmato il contratto.
Del
resto – ha soggiunto il Pretore – RE 2 non ha mai invocato vizi della volontà e
il notaio rogante ha attestato nell'atto pubblico di non avere motivo avuto per
dubitare della piena capacità civile dei comparenti. Il Pretore non ha
trascurato che RE 2 è stata sottoposta essa medesima a curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni e di cooperazione, ma ha constatato
che ciò è avvenuto solo il 3 agosto 2017, due anni dopo la stipulazione
del diritto di compera. Nelle circostanze descritte egli ha reputato così che
madre e figlio non abbiano reso verosimile “il buon fondamento della [loro]
pretesa materiale”. Onde la reiezione dell'istanza cautelare.
5.
Gli
appellanti contestano in primo luogo che RE 2 abbia firmato l'atto notarile del
23.
maggio 2015 anche in rappresentanza del figlio, facendo valere che ciò non
figura minimamente nel rogito (come avrebbe imposto l'art. 39 cpv. 2 LN). E in
difetto di una tale indicazione entrambi gli istanti devono presumersi avere
agito per sé, di modo che la disposizione eseguita da RE 1, privo dei diritti
civili, va considerata nulla. Inoltre – continuano gli appellanti – il consenso
di RE 2 alla disposizione eseguita dal figlio non era in alcun caso sufficiente,
poiché un diritto di compera concesso per fr. 100 000.– rapportato a un
valore di stima ufficiale del fondo di fr. 168 724.– configura un negotium
mixtum cum donatione sui beni del figlio o del curatelato e non
poteva essere concluso dal solo genitore o curatore (art. 408 vCC,
corrispondente all'attuale art. 412 CC; memoriale, punto 13). Per di
più, secondo gli appellanti, l'incapacità di discernimento di RE 1 era “facilmente
constatabile”, di modo che l'atto pubblico non poteva nemmeno essere rogato (art.
51.
lett. c e lett. d LN). Anzi, data la manifesta sproporzione tra il valore di
stima del fondo e il prezzo pattuito, il notaio avrebbe dovuto finanche rifiutare
il proprio ministero in applicazione dell'art. 51 lett. f LN (contratto
manifestamente lesivo).
Al Pretore gli appellanti
rimproverano altresì di non avere ordinato una
perizia sul valore venale della particella n. 750 né una perizia
medico-psicologica su RE 1, ciò che avrebbe dimostrato “l'immediata percezione”
della di lui incapacità di discernimento. A mente loro, il primo giudice
avrebbe potuto rinviare se mai l'assunzione di quei referti alla causa di
merito, ma in tal caso avrebbe dovuto mantenere in vigore nel frattempo il
decreto superprovvisionale del
14.
dicembre 2020. Rinunciando a entrambe le possibilità, egli avrebbe violato
di conseguenza il loro diritto di essere
sentiti.
Sempre a parere degli
appellanti, l'attestazione nel rogito secondo cui il notaio rogante non aveva motivo
di dubitare circa la piena capacità civile dei comparenti è una clausola “di puro
stile”. E poco importa, a mente loro, che la curatela di rappresentanza a
carico di RE 2 sia stata istituita oltre due anni dopo la firma dell'istromento,
ciò inducendo se mai a “indagare a quanto risaliva nel tempo (prima della
pronuncia della misura) la nascita del problema che giustificava detta misura”.
Quanto al fatto che l'autorità abbia lasciato a RE 2 talune competenze riguardanti
il figlio (escluse quelle di natura amministrativa e finanziaria), ciò non
prova per gli appellanti che costei fosse in grado di formare una propria
volontà né, tanto meno, di rappresentare il figlio in ambito contrattuale.
6.
Nella misura in cui
gli appellanti lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti per
non avere il primo giudice ordinato una perizia sul
valore venale della particella n. 750 né una perizia medico-psicologica su RE 1,
essi avrebbero dovuto chiedere
l'assunzione di tali referti direttamente a questa Camera (art. 316
cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376
consid. 4.3.1). Trattandosi di ordinare singole prove che il primo giudice ha
rifiutato o nuove prove proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC
oppure di riassumere prove già esperite in prima sede, spetta alla giurisdizione d'appello decidere se assumere
essa medesima simili mezzi istruttori o se delegare il compito al
Pretore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021
consid. 2a con riferimento).
Comunque
sia, riguardo al valore venale della particella n. 750 gli istanti non hanno
chiesto al Pretore di ordinare una perizia ed evocano la tesi di una donazione
per la prima volta in appello, ciò che non è ammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
Quanto alla perizia medico-psicologica su
RE 1, essi perdono di vista che il primo giudice ha rinunciato ad assumerla reputando già “sufficientemente comprovata” la di lui incapacità
civile al momento di firmare il rogito (decreto
impugnato, pag. 4). Gli appellanti sottolineano l'esigenza di
dimostrare “l'immediata percezione” dell'incapacità di discernimento da parte dello stesso RE
1, ma anche in questo caso sollevano la questione per la prima volta in appello,
ciò che – come detto – non è ammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Per di più, e
ad ogni buon conto, le perizie in questione non sarebbero state manifestamente compatibili
con la celerità che impone l'emanazione di un decreto cautelare. In proposto l'appello manca perciò di fondamento.
7.
L'art. 261 cpv. 1 CPC prevede
che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante
rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e che
la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett.
b). L'art. 261 cpv. 2 CPC dispone inoltre che il giudice può prescindere dal
prendere provvedimenti cautelari se la controparte presta adeguate garanzie.
La
dottrina ha esplicitato l'enunciazione telegrafica dell'art. 261 cpv. 1 CPC,
specificando che l'emanazione di provvedimenti cautelari soggiace a cinque
requisiti cumulativi (riassunti da Bovey/Favrod-Coune
in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021,
n. 4 segg. ad art. 261 con riferimenti):
a) la parvenza di buon
diritto insita nella pretesa sostanziale,
b)
la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti dell'istante,
c)
il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,
d)
l'urgenza e
e)
il rispetto del principio della proporzionalità.
Nella
fattispecie il Pretore ha respinto il provvedimento cautelare chiesto da RE 2 e
RE 1 con l'argomento che costoro non hanno reso verosimile “il buon fondamento
della [loro] pretesa materiale” (decreto impugnato, pag. 5). Egli ha escluso
l'emanazione di misure provvisionali, in altri termini, già per difetto del
primo requisito testé enunciato (fumus
boni iuris: v. Ehrenzeller in Oberhammer/Domej/Haas,
ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 6 in fine ad art. 261 con richiami).
A suo parere, e in sintesi, la nullità del diritto di compera invocata dagli
istanti per incapacità civile di RE 1 non appare verosimile se si considera che
la madre di lui, titolare dell'autorità parentale, ha firmato anch'essa il
contratto come sua rappresentante.
In
realtà la conclusione che precede non appare evidente. Se RE 2 avesse firmato
l'atto pubblico anche in tacita rappresentanza del figlio, per vero, v'è da
domandarsi come mai lo esso RE 1 sia stato chiamato a sottoscrivere a sua volta
l'istromento. Quanto al notaio che ha attestato di
non avere avuto motivo per dubitare della piena capacità civile dei comparenti,
non è chiaro se egli si sia reso conto che RE 1 era sotto l'autorità parentale
della madre. Può darsi che simili dubbi si rivelino per finire inconsistenti,
ma v'è da interrogarsi se essi potessero essere scartati già a un sommario
esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari. Approfondire
il quesito non avrebbe senso tuttavia senza verificare se in concreto una
restrizione della facoltà di disporre poteva entrare in linea di conto. Ove ciò
non fosse, non gioverebbe esaminare in effetti se una simile restrizione potesse
essere decretata a titolo cautelare.
8.
Gli
istanti hanno chiesto al Pretore, nella fattispecie, di emanare in via
cautelare una restrizione della facoltà di disporre sulla loro particella n.
750.
per impedire che CO 1 possa esercitare il diritto di compera a lui concesso
il 23 maggio 2015. In tal modo, non potendo più disporre del fondo, RE 2 e RE 1
non potrebbero più trasferire al convenuto la proprietà del fondo. Ora, l'annotazione
di una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) ha lo scopo di garantire
una pretesa personale (obbligatoria) tendente a una modifica del registro
fondiario, conferendo a tale pretesa effetti propter rem (Mooser in: Commentaire romand, CC II,
Basilea 2016, n. 3 ad art. 960; v. anche Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 2306 n. 1040; Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª
edizione, n. 3 ad art. 960). Mal si intravede perciò come un istante possa
chiedere una restrizione della facoltà di disporre su un suo proprio fondo,
tant'è che nel caso specifico gli istanti non vantano nei confronti di CO 1
alcuna pretesa obbligatoria. Al contrario: essi si oppongono a che costui
eserciti il diritto di compera, versando loro la somma pattuita. E men che meno
gli istanti mirano a una modifica del registro fondiario. Anzi, essi si
oppongono a che CO 1 sia iscritto come nuovo proprietario della loro particella
in seguito all'esercizio del diritto di compera. Nelle circostanze descritte
una restrizione della facoltà di disporre non poteva già a prima vista entrare
in considerazione, né avrebbe avuto senso decretarla già in via cautelare. Approfondire
oltre la parvenza di buon diritto insita nella nullità del contratto fatta
valere dagli istanti si rivela dunque superfluo. Seppure per ragioni diverse da
quelle addotte dal Pretore, nel caso specifico il decreto cautelare impugnato
resiste alla critica.
9.
Gli appellanti si
dolgono infine che il Pretore non abbia conferito loro il gratuito patrocinio. Il
primo giudice ha rifiutato di accordare loro tale beneficio perché “in pratica l'assenza di veri argomenti a
sostegno della tesi di merito” induceva a ritenere l'istanza “priva di
prospettive di un risultato positivo” (decreto cautelare, pag. 5). Gli istanti
censurano un'applicazione troppo rigorosa dell'art. 117 lett. b CPC. Ravvisano una
contraddizione nel fatto che sia stato negato loro il gratuito patrocinio nonostante
il Pretore avesse accolto il 14 dicembre 2020 la loro istanza cautelare senza
contraddittorio, non risultandogli chiaro a quel momento se RE 2 fosse comparsa
dinanzi al notaio anche come detentrice dell'autorità parentale sul figlio. A loro
avviso, dunque, l'istanza cautelare non poteva considerarsi “priva di probabilità
di successo”.
Ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per stare in lite (art.
117.
lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo
(art. 117 lett. b CPC). I due presupposti sono cumulativi. Ciò posto,
contrariamente all'opinione degli interessati il Pretore ha reputato a ragione
che nel caso specifico l'istanza cautelare fosse destituita di buon esito. Come
si è visto, postulando una restrizione della facoltà di disporre su un loro
proprio fondo RE 2 e RE 1 hanno sollecitato un provvedimento improponibile sin
dall'inizio. Non si disconosce che in un primo tempo il Pretore ha accolto
l'istanza cautelare con decreto “supercautelare” del 14 dicembre 2020. Tale
circostanza nulla muta al fatto però che nelle condizioni descritte la
restrizione della facoltà di disporre non potesse entrare in linea di conto. Versassero
anche in gravi ristrettezze, di conseguenza, gli istanti non potevano fare
assegnamento sul beneficio del gratuito patrocinio. Anche su questo punto
l'appello è destinato all'insuccesso.
10.
In
definitiva il ricorso vede dunque la sua sorte segnata. Considerato che
l'invito all'ufficiale del registro fondiario di cancellare la restrizione
della facoltà di disporre decretata dal Pretore senza contraddittorio il 14
dicembre 2020 va confermato e che tale decisione, immediatamente esecutiva,
passa in giudicato con la notifica dell'odierna sentenza (DTF 146 III 287
consid. 2.3.4), conviene lasciare agli
istanti il tempo necessario per postulare l'eventuale conferimento
dell'effetto sospensivo a un ricorso in materia civile al Tribunale federale,
evitando che nel frattempo l'ufficiale del registro fondiario cancelli la
restrizione della facoltà di disporre (cfr. RtiD II-2020 pag. 919 consid. 10b;
analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.60 del 19 agosto 2021 consid.
11). Si giustifica così di precisare che l'ufficiale del registro fondiario
eseguirà l'ordine del Pretore non appena sarà decorso infruttuoso il termine
per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo una
decisione negativa da parte del Tribunale federale stesso.
11.
Le
spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non
si pone invece problema di ripetibili a CO 1, che è stato invitato a presentare
osservazioni soltanto sul conferimento dell'effetto sospensivo, di cui ha
postulato a torto la reiezione.
12.
Per quanto riguarda la richiesta di gratuito
patrocinio in questa sede, essa non
può trovare accoglimento giacché il ricorso mancava di buon diritto fin
dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato a CO 1
per osservazioni. Della difficile situazione in cui si trovano gli interessati
si tiene conto, ad ogni modo, mitigando la tassa di giustizia.
13.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,
tuttavia, un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti
costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014,
consid. 1.1 e 2.1). L'impugnabilità del dispositivo sul
gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il
reclamo è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. L'ufficiale del registro
fondiario eseguirà l'ordine impartito dal Pretore non appena sarà decorso
infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di
ricorso, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale stesso.
3. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico di RE 1 e RE
2 in solido. Non si assegnano ripetibili a CO
1.
4. La richiesta di gratuito
patrocinio è respinta.
5. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di Blenio;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di
Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).