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Decisione

11.2021.32

Provvedimenti cautelari: requisiti posti all'istanza. Restrizione della facoltà di disporre chiesta su un proprio fondo?

23 agosto 2022Italiano23 min

11.2021.32) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.33);

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.32

11.2021.33

Lugano

23 agosto 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2020.3 (restrizione

della facoltà di disporre) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con

istanza dell'11 dicembre 2020 da

RE 1,

(rappresentato dalla curatrice generale

, ) e

RE 2,

(rappresentata dalla curatrice di cooperazione

, )

(entrambi patrocinati dall'avv. , )

contro

CO

1,

(patrocinato

dall'avv. dott. , ),

giudicando sul ‟reclamo” dell'11 marzo 2021 presentato da RE

1 e RE 2 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 1° marzo 2021 (inc.

11.2021.32) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.33);

Ritenuto

in fatto: A. Con decisione del 21 giugno

2000 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha ripristinato, in seguito a

interdizione (art. 369 e 385 cpv. 3 vCC), l'autorità parentale su RE 1, fi-glio

di L__________ e RE 2, nato

il 4 agosto 1981. L__________ __________, proprietario della particella n. 750

RFD di __________, sezione di __________ è deceduto il 6 dicembre 2013. Con

atto pubblico 23 maggio 2015 del notaio F__________ P__________, RE 2 e RE

1, formanti la comunione ereditaria fu L__________

__________, hanno concesso a CO 1 un diritto

di compera decennale sulla particella n. 750 fino al 31 maggio 2025, diritto che

è stato regolarmente annotato nel registro fondiario.

B. Il 1° dicembre 2016

l'Autorità regionale di protezione 17 ha confermato la curatela generale

istituita in favore di RE 1, dispensando la madre dall'obbligo di presentare

rendiconti finanziari e rapporti morali annui. Essa ha poi conferito il 3

agosto 2017 a P__________ F__________ l'incarico di curatrice per la gestione e

rappresentanza degli aspetti finanziari e amministrativi, lasciando a RE 2 la

competenza per tutte le altre questioni. Quello stesso giorno essa ha affidato inoltre

a P__________ F__________, poi sostituita da G__________ F__________, una

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e di cooperazione a

carico della stessa RE 2. Con decisione del 24 luglio 2020 essa ha attribuito

infine a RA 1 l'incarico di curatrice generale di RE 1. In esito a tali

provvedimenti è stata menzionata nel registro fondiario una “limitazione del

diritto di disporre (art. 395 cpv. 4 CC)” sulla particella n. 750.

C. L'11 dicembre 2020 RE

1 e sua madre RE 2 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Blenio perché –

previa concessione del gratuito patrocinio – ordinasse “in via cautelare e

supercautelare” un'immediata ‟restrizione

generale” della facoltà di

disporre sulla loro particella n. 750 e invitasse l'ufficiale del registro

fondiario a rifiutare “qualsivoglia iscrizione di alienazione o qualsivoglia

annotazione (…) di diritti reali limitati” riguardante tale proprietà. Essi

hanno motivato l'istanza con l'argomento che CO 1 avrebbe potuto esercitare in

ogni momento il diritto di compera concessogli in forza di un contratto a loro avviso

nullo perché stipulato da una persona (RE 1) incapace di discernimento.

D. Con decreto cautelare

del 14 dicembre 2020, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato il

provvedimento richiesto e ha impartito a CO 1 un termine di 20 giorni per

formulare osservazioni scritte. Le spese processuali di fr. 100.– sono state

poste a carico degli istanti in solido, “riservata la decisione sulla domanda

di gratuito patrocinio” contenuta nell'istanza cautelare. Non sono state attribuite

ripetibili. In applicazione di tale ordine l'ufficiale del registro fondiario ha apposto sul foglio della

particella n. 750 la menzione ‟Divieto di disporre (blocco RF)ˮ.

Nelle sue osservazioni del 28 dicembre 2020 CO 1 ha proposto poi di respingere

l'istanza e di revocare il decreto cautelare emesso il 14 dicembre 2020 senza

contraddittorio.

E. Statuendo il 1° marzo

2021 sull'istanza cautelare, il Pretore ha respinto la domanda e ha invitato

l'ufficiale del registro fondiario a cancellare la restrizione della facoltà di

disporre decretata senza contraddittorio il 14 dicembre 2020. Le spese processuali

di fr. 200.–, compresi fr. 100.– per l'emanazione del decreto

cautelare inaudita parte, sono state poste a carico di RE 1 e RE 2 in solido,

tenuti a rifondere a CO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– per

ripetibili. Contestualmente il primo giudice ha rifiutato agli istanti il

beneficio del gratuito patrocinio.

F. Contro il decreto

cautelare appena citato RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo

del­l'11 marzo 2021 per ottenere che, conferito effetto sospensivo all'impugnazione

per evitare che la restrizione della facoltà di disporre sia cancellata nel

frattempo, la loro istanza sia accolta, sia confermato il decreto cautelare emesso

dal Pretore il 14 dicembre 2020 senza contraddittorio e sia accordato loro il

beneficio del gratuito patrocinio, tanto in prima quanto in seconda sede.

Chiamato a esprimersi sulla sola richiesta di effetto sospensivo, CO 1 ha proposto

il 29 marzo 2021 di respingerla. Con

decreto del medesimo giorno il presidente di questa Camera ha accolto invece tale richiesta e ha conferito al ricorso effetto

sospensivo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Restrizioni della facoltà

di disporre possono essere decretate alla stregua di provvedimenti cautelari in

una causa di merito (art. 261 segg. CPC) oppure in un procedimento autonomo

inteso a ottenere una tale restrizione come decisione indipendente giusta l'art. 249 lett. d n. 11 CPC. Se un

istante si limita a postulare una restrizione della facoltà di dispor­re a

titolo cautelare senza promuovere né una causa di merito né un

procedimento autonomo inteso a ottenere la restrizio­ne come decisione

indipendente e l'istanza cautelare risulta fondata, nel decreto cautelare con

cui accoglie l'istanza il giudice fissa all'interessato un termine entro cui promuovere la causa di merito, “con

la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza

del termine” (art. 263 CPC). Un provvedimento cautelare, in effetti, non

pone termine alla procedura. Pone termine alla procedura invece una restrizione

della facoltà di disporre ottenuta come decisione indipendente, sicché in tal

caso il giudice non fissa al­l'istante alcun termine per promuovere causa (I CCA,

sentenza inc. 11.2022.65 del 27 maggio 2022, consid. 4).

La prassi ticinese

relativa al vecchio Codice cantonale di procedura civile prevedeva invero che restrizioni

della facoltà di disporre andassero formalmente decise già con decreto

cautelare (Rep. 1993 pag. 159 consid. 1). In un paio di casi isolati questa

Camera ha così interpretato decreti del Pretore riguardanti restrizioni della

facoltà di dispor­re, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice di

procedura, come decisioni finali giusta l'art. 249 lett. d n. 11 CPC

(inc. 11.2017.30 del 3 agosto 2018 consid. 1; inc. 11.2022.65

del 27 maggio 2022 consid. 1). Tale assimilazione non è più sostenibile. Chi

insta per un provvedimento cautelare, in effetti, può contare solo su una

misura provvisionale, non su una decisione finale. Ciò premesso, giova esaminare

senza indugio il reclamo presentato dagli istanti.

2.

Le

decisioni dei Pretori in materia di provvedimenti cautelari, emanate con la procedura

sommaria, sono impugnabili con appello entro 10 giorni dalla notificazione

(art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,

nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva

almeno fr. 10 000.– “secondo

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2

CPC). Il valore litigioso di

una restrizione della facoltà di disporre corrisponde al valore venale del bene oggetto

del provvedimento (RtiD I-2019 pag. 610 n. 41c). In concreto manca

qualsiasi indicazione al riguardo, ma la soglia di fr. 10 000.– può ritenersi agevolmente raggiunta,

ove appena si pensi che il valore di stima della particella n. 750,

non gravata da pegni, ammonta a

fr. 168 724.– (doc. H) e che il contratto di

costituzione di diritto di compera indica un prezzo di fr. 100 000.– (doc. I). Quanto alla tempestività

del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al

patrocinatore degli istanti il 2 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Inoltrato l'11 marzo 2021 (data del timbro postale), il ricorso è

dunque di per sé tempestivo.

3.

Sta di fatto

che

contro il decreto cautelare del 1° marzo 2021 RE 1 e RE 2 non hanno presentato appello, bensì reclamo. E un reclamo non è ammissibile ove sia dato appello

(art. 319 lett. a CPC). Certo, nell'indicazione dei rimedi giuridici in

calce al decreto impugnato figura tale via di ricorso tanto per contestare il

merito (“contro la presente decisione”), quanto per contestare le spese

giudiziarie e il rifiuto del gratuito patrocinio. Ma un mandatario professionale non può valersi dell'errata

indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sba-glio

consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza

o di dottri­na (DTF 141 III 273 consid. 3.3, 138 I 54 consid. 8.3.2). In

concreto bastava leggere l'art. 308 CPC per sincerarsi che sono

impugnabili mediante appello “le decisioni finali e incidentali di prima

istanza” (cpv. 1 lett. a), così come “le decisioni di prima istanza in materia

di provvedimenti cautelari” (cpv. 1

lett. b) con un valore litigioso di almeno fr. 10 000.–. Un reclamo è dato solo per contestare le spese giudiziarie o il

rifiuto del gratuito patrocinio a

titolo indipendente (art. 110 e 121 CPC).

È

vero che un'autorità di secondo grado può convertire un rimedio giuridico in un

altro ove l'errata intestazione sia dovuta a semplice svista o inavvertenza

manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la

scelta del ricorso da esperire non fosse facilmen­te riconoscibile

(sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con

richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; analogamente: sentenza 5A_46/2020

del 17 novembre 2020 consid. 4 in: RSPC 2021 pag. 140). Quest'ultima eventualità

è appena stata esclusa nel­la fattispecie, giacché i reclamanti potevano

rendersi conto senza difficoltà – come detto – che l'indicazione dei rimedi

giuridici contenuta nel decreto impugnato è erronea. Rimane da domandarsi se

l'intestazione del rimedio giuridico come reclamo sia dovuta a mera svista o a

inavvertenza manifesta.

La questione è ardua, poiché

il rimedio giuridico di RE 1 e RE 2 denota una manifesta confusione

terminologica. Da un lato infatti il memoriale è espressamente intestato come “recla­mo”, tant'è che gli interessati indicano il termine

d'impugnazione dell'art. 321 cpv. 2 CPC (pag. 2) e dichiarano di presentare “il

presente reclamo” contro una decisione che reputano contraria al diritto (pag.

8.

in fondo). Dall'altro però essi affermano che determinati elementi accertati

non sono oggetto di discussione “in appello” (pag. 9 in fondo), postulando

nelle richieste di giudizio il gratuito patrocinio “in sede di appello” (pag.

18.

in alto) e l'accoglimento dell'“appello” in via supercautelare, cautelare e

nel merito (pag. 18 e 19), non senza protestare tasse, spese e ripetibili

“della sede d'appello” (pag. 20). In condizioni del genere conviene dunque transigere sulla

designazione dell'atto e trattare il reclamo alla stregua di un appello, come anche

il convenuto propone (osservazioni del 29 marzo 2021, pag. 2). Il

patrocinatore dei ricorrenti è avvertito, ad ogni modo, che in situazioni analoghe

non potrà più contare su analoga provvidenza da parte di questa Camera.

4.

Nel

decreto impugnato il Pretore ha ricordato anzitutto che una restrizione della

facoltà di disporre può essere decretata anche a titolo cautelare, in

applicazione degli art. 261 segg. CPC. Se non che – egli ha proseguito – a tal

fine l'istante deve “rendere verosimile il buon fondamento della sua pretesa

materiale di diritto civile”. Nella fattispecie è incontestato che, al momento

di concedere a CO 1 il diritto di compera, il 23 maggio 2015, RE 1 non aveva l'esercizio

dei diritti civili (art. 12 CC), ma è altrettanto pacifico che quel contratto è

stato sottoscritto dinanzi al notaio anche dalla madre di lui, RE 2. Così facen­do,

ha continuato il Pretore, costei ha ratificato l'operato del figlio quale

titolare dell'autorità parentale (art. 385 cpv. 3 vCC), non essendovi

“nessun motivo per concludere che la donna, oltre che come rappresentante del

mappale, non sia intervenuta come rappresentante di RE 1”. In caso contrario essa

non avrebbe firmato il contratto.

Del

resto – ha soggiunto il Pretore – RE 2 non ha mai invocato vizi della volontà e

il notaio rogante ha attestato nell'atto pubblico di non avere motivo avuto per

dubitare della piena capacità civile dei comparenti. Il Pretore non ha

trascurato che RE 2 è stata sottoposta essa medesima a curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni e di cooperazione, ma ha constatato

che ciò è avvenuto solo il 3 agosto 2017, due anni dopo la stipulazione

del diritto di compera. Nelle circostanze descritte egli ha reputato così che

madre e figlio non abbiano reso verosimile “il buon fondamento della [loro]

pretesa materiale”. Onde la reiezione dell'istanza cautelare.

5.

Gli

appellanti contestano in primo luogo che RE 2 abbia firmato l'atto notarile del

23.

maggio 2015 anche in rappresentanza del figlio, facendo valere che ciò non

figura minimamente nel rogito (come avrebbe imposto l'art. 39 cpv. 2 LN). E in

difetto di una tale indicazione entrambi gli istanti devono presumersi avere

agito per sé, di modo che la disposizione eseguita da RE 1, privo dei diritti

civili, va considerata nulla. Inoltre – continuano gli appellanti – il consenso

di RE 2 alla disposizione eseguita dal figlio non era in alcun caso sufficiente,

poiché un diritto di compera concesso per fr. 100 000.– rapportato a un

valore di stima ufficiale del fondo di fr. 168 724.– configura un negotium

mixtum cum donatione sui beni del figlio o del curatelato e non

poteva essere concluso dal solo genitore o curatore (art. 408 vCC,

corrispondente all'attuale art. 412 CC; memoriale, pun­to 13). Per di

più, secondo gli appellanti, l'incapacità di discernimento di RE 1 era “facilmente

constatabile”, di modo che l'atto pubblico non poteva nemmeno essere rogato (art.

51.

lett. c e lett. d LN). Anzi, data la manifesta sproporzione tra il valore di

stima del fondo e il prezzo pattuito, il notaio avrebbe dovuto finanche rifiutare

il proprio ministero in applicazione dell'art. 51 lett. f LN (contratto

manifestamente lesivo).

Al Pretore gli appellanti

rimproverano altresì di non avere ordinato una

perizia sul valore venale della particella n. 750 né una perizia

medico-psicologica su RE 1, ciò che avrebbe dimostrato “l'immediata percezione”

della di lui incapacità di discernimento. A mente loro, il primo giudice

avrebbe potuto rinviare se mai l'assunzione di quei referti alla causa di

merito, ma in tal caso avrebbe dovuto mantenere in vigore nel frattempo il

decreto superprovvisionale del

14.

dicembre 2020. Rinunciando a entrambe le possibilità, egli avrebbe violato

di conseguenza il loro diritto di essere

sentiti.

Sempre a parere degli

appellanti, l'attestazione nel rogito secon­do cui il notaio rogante non aveva motivo

di dubitare circa la piena capacità civile dei comparenti è una clausola “di puro

sti­le”. E poco importa, a mente loro, che la curatela di rappresentanza a

carico di RE 2 sia stata istituita oltre due anni dopo la firma dell'istromento,

ciò inducendo se mai a “indagare a quanto risaliva nel tempo (prima della

pronuncia della misura) la nascita del problema che giustificava detta misura”.

Quanto al fatto che l'autorità abbia lasciato a RE 2 talune competenze riguardanti

il figlio (escluse quelle di natura amministrativa e finanziaria), ciò non

prova per gli appellanti che costei fosse in grado di formare una propria

volontà né, tanto meno, di rappresentare il figlio in ambito contrattuale.

6.

Nella misura in cui

gli appellanti lamentano una violazione del loro diritto di essere sentiti per

non avere il primo giudice ordinato una perizia sul

valore venale della particella n. 750 né una perizia medico-psicologica su RE 1,

essi avrebbero dovuto chiedere

l'assunzione di tali referti direttamente a questa Camera (art. 316

cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376

consid. 4.3.1). Trattandosi di ordinare singole prove che il primo giudice ha

rifiutato o nuove prove proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC

oppure di riassumere prove già esperite in prima sede, spetta alla giurisdizio­ne d'appello decidere se assumere

essa medesima simili mezzi istruttori o se delegare il compito al

Pretore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021

consid. 2a con riferimento).

Comunque

sia, riguardo al valore venale della particella n. 750 gli istanti non hanno

chiesto al Pretore di ordinare una perizia ed evocano la tesi di una donazione

per la prima volta in appello, ciò che non è ammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC).

Quanto alla perizia medico-psicologica su

RE 1, essi perdono di vista che il primo giudice ha rinunciato ad assumerla reputando già “sufficientemente comprovata” la di lui incapacità

civile al momento di firmare il rogito (decreto

impugnato, pag. 4). Gli appellanti sottolineano l'esigenza di

dimostrare “l'immediata percezio­ne” dell'incapacità di discernimento da parte dello stesso RE

1, ma anche in questo caso sollevano la questione per la prima volta in appello,

ciò che – come detto – non è ammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Per di più, e

ad ogni buon conto, le perizie in questione non sarebbero state manifestamente compatibili

con la celerità che impone l'emanazione di un decreto cautelare. In proposto l'appello manca perciò di fondamento.

7.

L'art. 261 cpv. 1 CPC prevede

che il giudice ordina i necessari provvedimenti cautelari quando l'istante

rende verosimile che un suo diritto è leso o minacciato di esserlo (lett. a) e che

la lesione è tale da arrecargli un pregiudizio difficilmente riparabile (lett.

b). L'art. 261 cpv. 2 CPC dispone inoltre che il giudice può prescindere dal

prendere provvedimenti cautelari se la controparte presta adeguate garanzie.

La

dottrina ha esplicitato l'enunciazione telegrafica dell'art. 261 cpv. 1 CPC,

specificando che l'emanazione di provvedimenti cautelari soggiace a cinque

requisiti cumulativi (riassunti da Bovey/Favrod-Coune

in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinz­mann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2021,

n. 4 segg. ad art. 261 con riferimenti):

a) la parvenza di buon

diritto insita nella pretesa sostanziale,

b)

la lesione o la minaccia di una lesione dei diritti dell'istante,

c)

il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile,

d)

l'urgenza e

e)

il rispetto del principio della proporzionalità.

Nella

fattispecie il Pretore ha respinto il provvedimento cautelare chiesto da RE 2 e

RE 1 con l'argomento che costo­ro non hanno reso verosimile “il buon fondamento

della [loro] pretesa materiale” (decreto impugnato, pag. 5). Egli ha escluso

l'emanazione di misure provvisionali, in altri termini, già per difetto del

primo requisito testé enunciato (fumus

boni iuris: v. Ehrenzeller in Oberhammer/Domej/Haas,

ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 6 in fine ad art. 261 con richia­mi).

A suo parere, e in sintesi, la nullità del diritto di compera invocata dagli

istanti per incapacità civile di RE 1 non appare verosimile se si considera che

la madre di lui, titolare del­l'autorità parentale, ha firmato anch'essa il

contratto come sua rappresentante.

In

realtà la conclusione che precede non appare eviden­te. Se RE 2 avesse firmato

l'atto pubblico anche in tacita rappresentanza del figlio, per vero, v'è da

domandarsi come mai lo esso RE 1 sia stato chiamato a sottoscrivere a sua volta

l'istromento. Quanto al notaio che ha attestato di

non avere avuto motivo per dubitare della piena capacità civile dei comparenti,

non è chiaro se egli si sia reso conto che RE 1 era sotto l'autorità parentale

della madre. Può darsi che simili dubbi si rivelino per finire inconsistenti,

ma v'è da interrogarsi se essi potessero essere scartati già a un sommario

esame come quello che governa l'emanazio­ne di provvedimenti cautelari. Approfondire

il quesito non avreb­be senso tuttavia senza verificare se in concreto una

restrizione della facoltà di disporre poteva entrare in linea di conto. Ove ciò

non fosse, non gioverebbe esaminare in effetti se una simile restrizione potesse

essere decretata a titolo cautelare.

8.

Gli

istanti hanno chiesto al Pretore, nella fattispecie, di emanare in via

cautelare una restrizione della facoltà di disporre sulla loro particella n.

750.

per impedire che CO 1 possa esercitare il diritto di compera a lui concesso

il 23 maggio 2015. In tal modo, non potendo più disporre del fondo, RE 2 e RE 1

non potrebbero più trasferire al convenuto la proprietà del fondo. Ora, l'annotazione

di una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC) ha lo scopo di garantire

una pretesa personale (obbligatoria) tendente a una modifica del registro

fondiario, conferendo a tale pretesa effetti propter rem (Mooser in: Commentaire romand, CC II,

Basilea 2016, n. 3 ad art. 960; v. anche Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 2306 n. 1040; Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª

edizione, n. 3 ad art. 960). Mal si intravede perciò come un istante possa

chiedere una restrizione della facoltà di disporre su un suo proprio fondo,

tant'è che nel caso specifico gli istanti non vantano nei confronti di CO 1

alcuna pretesa obbligatoria. Al contrario: essi si oppongono a che costui

eserciti il diritto di compera, versando loro la somma pattuita. E men che meno

gli istanti mirano a una modifica del registro fondiario. Anzi, essi si

oppongono a che CO 1 sia iscritto come nuovo proprietario della loro particella

in seguito all'esercizio del diritto di compera. Nelle circostanze descritte

una restrizione della facoltà di dispor­re non poteva già a prima vista entrare

in considerazio­ne, né avrebbe avuto senso decretarla già in via cautelare. Approfondire

oltre la parvenza di buon diritto insita nella nullità del contratto fatta

valere dagli istanti si rivela dunque superfluo. Seppure per ragioni diverse da

quelle addotte dal Pretore, nel caso specifico il decreto cautelare impugnato

resiste alla critica.

9.

Gli appellanti si

dolgono infine che il Pretore non abbia conferito loro il gratuito patrocinio. Il

primo giudice ha rifiutato di accordare loro tale beneficio perché “in pratica l'assenza di veri argomenti a

sostegno della tesi di merito” induceva a ritenere l'istanza “priva di

prospettive di un risultato positivo” (decreto cautelare, pag. 5). Gli istanti

censurano un'applicazione troppo rigorosa dell'art. 117 lett. b CPC. Ravvisano una

contraddizione nel fatto che sia stato negato loro il gratuito patrocinio nonostante

il Pretore avesse accolto il 14 dicembre 2020 la loro istanza cautelare senza

contraddittorio, non risultandogli chiaro a quel momento se RE 2 fosse comparsa

dinanzi al notaio anche come detentrice dell'autorità parentale sul figlio. A loro

avviso, dunque, l'istanza cautelare non poteva considerarsi “priva di probabilità

di successo”.

Ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per stare in lite (art.

117.

lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo

(art. 117 lett. b CPC). I due presupposti sono cumulativi. Ciò posto,

contrariamente all'opinione degli interessati il Pretore ha reputato a ragione

che nel caso specifico l'istanza cautelare fosse destituita di buon esito. Come

si è visto, postulando una restrizione della facoltà di disporre su un loro

proprio fondo RE 2 e RE 1 hanno sollecitato un provvedimento improponibile sin

dall'inizio. Non si disconosce che in un primo tempo il Pretore ha accolto

l'istanza cautelare con decreto “supercautelare” del 14 dicembre 2020. Tale

circostanza nulla muta al fatto però che nelle condizioni descritte la

restrizione della facoltà di disporre non potesse entrare in linea di conto. Versassero

anche in gravi ristrettezze, di conseguenza, gli istanti non potevano fare

assegnamento sul beneficio del gratuito patrocinio. Anche su questo punto

l'appello è destinato all'insuccesso.

10.

In

definitiva il ricorso vede dunque la sua sorte segnata. Considerato che

l'invito all'ufficiale del registro fondiario di cancellare la restrizione

della facoltà di disporre decretata dal Pretore senza contraddittorio il 14

dicembre 2020 va confermato e che tale decisione, immediatamente esecutiva,

passa in giudicato con la notifica dell'odierna sentenza (DTF 146 III 287

consid. 2.3.4), conviene lasciare agli

istanti il tempo necessario per postulare l'eventuale conferimento

dell'effetto sospensivo a un ricorso in materia civile al Tribunale federale,

evitando che nel frattempo l'ufficiale del registro fondiario cancelli la

restrizione della facoltà di dispor­re (cfr. RtiD II-2020 pag. 919 consid. 10b;

analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.60 del 19 agosto 2021 consid.

11). Si giustifica così di precisare che l'ufficiale del registro fondiario

eseguirà l'ordine del Pretore non appena sarà decorso infruttuoso il termine

per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo una

decisione negativa da parte del Tribunale federale stesso.

11.

Le

spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non

si pone invece problema di ripetibili a CO 1, che è stato invitato a presentare

osservazioni soltanto sul conferimento dell'effetto sospensivo, di cui ha

postulato a torto la reiezione.

12.

Per quanto riguarda la richiesta di gratuito

patrocinio in questa sede, essa non

può trovare accoglimento giacché il ricorso mancava di buon diritto fin

dall'inizio (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato a CO 1

per osservazioni. Della difficile situazione in cui si trovano gli interessati

si tiene conto, ad ogni modo, mitigando la tassa di giustizia.

13.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,

tuttavia, un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti

costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014,

consid. 1.1 e 2.1). L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello, il

reclamo è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. L'ufficiale del registro

fondiario eseguirà l'ordine impartito dal Pretore non appena sarà decorso

infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di

ricorso, dopo una decisione negativa da parte del Tribunale federale stesso.

3. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico di RE 1 e RE

2 in solido. Non si assegnano ripetibili a CO

1.

4. La richiesta di gratuito

patrocinio è respinta.

5. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

a:

– Pretura del Distretto di Blenio;

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di

Blenio.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).