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Decisione

11.2021.36

Protezione della personalità: risarcimento del danno cagionato da attività sindacale

7 marzo 2023Italiano18 min

errori, un'attività sindacale a tutela dei lavoratori era dunque pienamente legittima.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.36

Lugano

7 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa OR.2018.78 (protezione

della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa

con petizione del 17 aprile 2018 dalla

AP 1

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro

AO 1, e

AO 2

(patrocinati

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 17 marzo

2021 presentato dalla AP 1 contro

la sentenza emessa dal Pretore il 12

febbraio 2021;

Ritenuto

in fatto: A. In seguito a una

segnalazione del 2 aprile 2014 da parte della Sezione del lavoro del Dipartimento finanze ed economia, corredata da una lettera

anonima, da un CD e da un “rapporto ore” ricevuti da due rappresentanti dell'AO

1, tra cui AO 2, il Procuratore pubblico ha avviato un procedimento penale nei

confronti dell'agenzia interinale AP 1 tendente a esaminare presunte pratiche

messe in atto dalla società nelle sue sedi ticinesi a scapito di dipendenti collocati.

Il 14 giugno 2016, nondimeno, il Procuratore pubblico ha finito per emanare un

decreto di abbandono. Nel frattempo, tra il 2014 e il 2016, taluni mass media (__________,

__________, __________ e __________) hanno pubblicato – anche online – servizi

giornalistici sulla trasmissione dei fascicoli al Ministero pubblico,

sull'inchiesta in corso, sul suo esito, sul licenziamento in tronco della responsabile

della AP 1 nella sede di __________ (V__________ P__________), come pure su successive

denunce penali e richieste di risarcimento avanzate dalla AP 1 nei confronti

dell'AO 1 e di AO 2.

B. Tra

la fine di aprile e la fine di maggio del 2017 la AP 1 ha fatto intimare all'AO

1 e a AO 2 precetti esecutivi per complessivi fr. 19 000 000.– con

interessi dal 14 giugno 2016, indicando quale motivo del credito il “risarcimento

del danno dovuto alle procedure giudiziarie provocate e dalla campagna

mediatica denigratoria”. Il 24 ottobre 2017 la AP 1 si è rivolta al Segretario

assessore del Distretto di Lugano, sezione 1, per un tentativo di conciliazione

volto alla condanna dell'AO 1 e di AO 2 al pagamento solidale del medesimo

importo, “riservato un successivo adeguamento a seguito della valutazio­ne

peritale”, e al rigetto in via definitiva delle opposizioni presentate dai

convenuti ai precetti esecutivi. Constatata l'impossibilità di conciliare le

parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 28 dicembre 2017 alla AP 1

l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 350.– sono state poste carico

dell'istante, salvo una diversa attribuzione nel giudizio di merito ove fosse

stata promossa la causa di risarcimento (inc. CM.2017.736).

C. Il 17 aprile 2018 la AP

1 ha convenuto l'AO 1 e AO 2 davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, postulando la loro condanna al

pagamento in solido di fr. 1 000 000.–

con interessi dal 14 giugno 2016 a titolo di risarcimento danni, “riservato un

successivo adeguamento a seguito della valutazione peritale”, così come il

rigetto in via definitiva delle opposizioni presentate dai convenuti ai

precetti esecutivi loro notificati. Con risposta del 5 giugno 2018 l'AO 1 e AO

2 hanno proposto di respingere la petizione. In una replica del 27 settembre

2018 l'attrice ha aumentato la pretesa di risarcimento a fr. 3 900 000.–

oltre interessi dal 14 giugno 2016. In una duplica del 26 novembre 2018 i

convenuti hanno chiesto nuovamente di respingere la petizione.

D. Alle prime arringhe

del 7 febbraio 2019 le parti si sono conferma­te nelle rispettive posizioni e

hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 7 marzo 2019 e si è chiusa

il 5 agosto successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 25 novembre 2019

l'attrice ha ribadito il proprio punto di vista. Nel loro memoriale dell'8

novembre 2019 i convenuti hanno proposto nuovamente di respingere la petizione.

Statuendo con sentenza del 12 febbraio 2021, il Pretore ha respinto la

petizione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 15 500.– a carico dell'attrice, tenuta a

rifondere ai convenuti fr. 30 000.– complessivi

per ripetibili.

E. Contro la sentenza

appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 marzo

2021 per ottenere la riforma del giudizio in questione nel senso di vedere

accolta la sua petizione, vedere condannati i convenuti al pagamento in solido

di fr. 3 900 000.– con interessi dal 14 giugno 2016 e vedere

rigettate in via definitiva le opposizioni da

loro sollevate ai precetti n. __________40 dell'Ufficio esecuzione di

Lugano e n. __________26 dell'Ufficio

esecuzione di Bellinzona per l'ammontare di fr. 3

900 000.–. Nelle loro osservazioni

del 10 maggio 2021 i convenuti propongono di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Un'azione volta alla

protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove

verta solo sul risarcimento del danno, sulla riparazio­ne del torto morale,

sulla consegna dell'utile o abbia finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Nella fattispecie l'attrice avanza appunto una pretesa di fr. 3 900 000.–,

motivo per cui il requisito del valore litigioso è dato. Quanto

alla tempestività del­ rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al

patrocinatore dell'attrice il 15 febbraio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Introdotto il 17 marzo 2021 (timbro postale sulla busta d'invio),

ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

2. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che, vista la parità di

trattamento riservata dagli organi di stampa all'attrice

e a AO 1, la tesi della AP 1 secon­do cui sostanzialmente

l'abbandono del procedimento penale dimostrerebbe il rispetto da parte sua di

tutte le regole e il conseguente agire illecito dell'AO 1 è erronea sotto

un duplice punto di vista. Da un lato, ha continuato il Pretore, l'emanazione

di un decreto di abbandono non esclude che siano state commesse irregolarità di

carattere civile o regolamentare e, dall'altro, che il sindacato convenuto non

possa svolgere la propria attività di protezione dei suoi iscritti, tutelata da

un interesse pubblico preponderante, esprimendosi anche sui mass media.

Il primo

giudice ha poi accertato, fondandosi sul decreto di abbandono, che il comportamento della AP 1 “non è stato per

nulla limpido e privo d'irregolarità”, tanto che la sua richiesta di indennizzo

milionario è stata respinta dal Procuratore pubblico proprio perché l'apertura

del procedimento penale è stato provocato dal di lei comportamento tenuto nel

corso degli anni in qualità di datrice di lavoro e di società sottoposta al

controllo di commissioni paritetiche. Ciò è stato confermato anche da testimoni

“vicini all'attrice”, i quali hanno dichiarato che nel 2014 la situazione della

AP 1 era problematica. In particolare, N__________ C__________ è stato assunto

dal settembre del 2014 sino alla fine del 2017 come consulente in materia

sindacale a causa di vari conflitti sorti in tale ambito e L__________ N__________

è stato nominato nel 2014 con l'incarico di “rimettere in ordine la AP 1, dopo

Fatti

i pasticci successi ad inizio aprile 2014”. A mente del Pretore anche la

vicenda legata al licenziamento in tronco di V__________ P__________

giustificava la presa di posizione dei convenuti del 6 maggio 2014 sul sito

internet __________, mentre la contraria tesi dell'attrice non ha trovato alcun

riscontro probatorio.

L'attrice avendo commesso

errori, un'attività sindacale a tutela dei lavoratori era dunque pienamente legittima.

Il Pretore ha così esaminato se le caratteristiche di tale attività fossero

giustificate e se fosse giustificata anche dopo il settembre del 2014, dopo cioè

che la AP 1 “era [secondo il teste C__________] rientrata nelle regole”.

Relativamente alla prima questione, egli ha rilevato che non era intento dell'AO

1 né far chiudere la AP 1 né “privare migliaia di lavoratori di un posto di

lavoro”, bensì mettere una certa pressione all'attrice mediante i mass media

affinché non cadesse in altre violazioni legali e regolamentari. Circostanza

questa che ha disturbato l'attrice e che potrebbe avere avuto un impatto

negativo sulla sua redditività, ovve­ro sul danno fatto valere, in relazione al

quale non vi sarebbe per altro alcun nesso di causalità con il comportamento

dell'AO 1, il processo essendo da ricondurre piuttosto alle irregolarità commes­se

dall'attrice medesima.

Riguardo alla seconda

questione, il Pretore ha ritenuto legittimo “l'agire della convenuta nel suo

persistere alla sorveglianza spe-ciale dell'attrice e nel denunciare ai media,

oltre che agli uffici preposti”, le irregolarità in cui era incorsa l'attrice,

non potendo la responsabilità di questa sciogliersi “come neve al sole” e non

potendo questa pretendere “di ripartire come se nulla fosse, dopo avere

seminato un (…) capitale d'irregolarità e diffidenza”. A maggior ragione ove si

consideri che la situazione, contrariamente a quanto ha dichiarato N__________

C__________, non è rientrata nei ranghi con la linearità da lui pretesa.

Da ultimo il Pretore ha

escluso che la tempistica adottata dal Ministero pubblico per l'emissione del

decreto di abbandono fosse riconducibile alle attività dell'AO 1. Egli ha reputato

che le testimonianze di N__________ C__________ e di L__________ N__________, persone

particolarmente vicine all'attrice, sono in gran parte pareri personali in

collisione d'interessi (art. 169 CPC), che la AP 1 medesi­ma ha creato la

situazione di irregolarità e di infrazione e non i convenuti, che non si

ravvisa alcun “agire criminale” da parte dell'AO 1 e che quest'ultima non

risulta nemmeno avere costituito il fascicolo trasmesso alla Sezione del

lavoro, pervenuto al sindacato da parte di una fonte anonima.

3. L'appellante si

duole in primo luogo che il Pretore non abbia assunto una perizia sul danno economico da lei subìto in

seguito all'“illegittimo

abuso pressante dei mezzi di comunicazione” da parte dei convenuti. A mente sua, rifiutando l'assunzione

di tale prova pertinente e necessaria, il Pretore ha disatteso gli art. 29

cpv. 2 Cost. e gli art. 55 e 150 segg. CPC. L'appellante lamenta quindi una lesione del suo diritto di

essere sentita, ciò che di per sé rende nulla la decisione impugnata.

In realtà, nella

fattispecie il Pretore aveva ricordato in un'ordinanza del 7 marzo 2019 che l'allestimento

di una perizia sul danno era subordinata ai tre presupposti del­l'art. 41

CO (illiceità, colpa, rapporto di causalità) e che “sulle perizie” sarebbe

stato giudicato “una volta amministrati i mezzi di prova [qui] ammessi”. Alla

fine dell'istruttoria poi egli ha ritenuto che “alla luce delle prove

amministrate nel frattempo in fase dibattimentale non vi è ragione per assumere

le perizie richieste dall'attrice” (ordinanza del 5 agosto 2019). Dalla senten­za

impugnata si desume infine che, difettando le premesse del­l'art. 41 CO, non è

stato necessario commissionare la perizia richiesta. Su tali argomentazioni

l'appellante sorvola. Censura il rifiuto di esperire la perizia da parte del Pretore, ma non ne chiede l'assunzione

da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; cfr. DTF 138

III 376 consid. 4.3.1). Comunque

sia, e come si vedrà in seguito, tale mezzo istruttorio non gioverebbe ai fini

del giudizio (sotto, consid. 8). Posto ciò, conviene procedere senza indugio

alla trattazione del ricorso.

4. Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere

generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugna­ta, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la

giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare

un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.194

del 3 gennaio 2023 consid. 2).

5. Nel suo appello la AP 1, riassunta la

vicenda e ribadita la sua versione dei fatti, definisce il giudizio del Pretore

“permeato” del preconcetto dell'agenzia interinale quale “simbolo di precariato

del lavoro”, in particolare quando il primo giudice ritiene il tema della

controversia assai sensibile perché la natura interinale del rapporto di lavoro

esporrebbe il lavoratore a potenziali criticità. Il che configura, stando all'appellante,

un approccio stereotipato, ancorato a una

concezione ormai superata dell'agenzia interinale dopo l'entrata in

vigore nel 2012 del contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito del

personale, che tutela maggiormente i lavoratori rispetto alle norme del Codice

delle obbligazioni o ad altri contratti collettivi. Simili considerazioni, puramente

astratte, si esauriscono tuttavia in una censura di ordine generale sull'orientamento

del primo giudice e non connotano la violazione di alcuna norma particolare.

Considerandi

Non possono quindi essere vagliate oltre.

6.

L'appellante sostiene che l'intento dell'AO 1 e di AO 2 era

di ledere la sua immagine e di provocarne la chiusura, tanto che l'AO 1 ha allestito

un fascicolo apposito trasmesso alla Sezione del lavoro, e che su di lei essa si

è focalizzata con attacchi frontali e personali attraverso i mass media. A suo parere,

le testimonianze di N__________ C__________ e di L__________ N__________ confermano

“questo speciale e inusuale livore” nei suoi confronti. Quanto al proposito dei

convenuti di far chiudere la AP 1 o di privare migliaia di persone di

lavoratori di un posto di lavoro, il primo giudice ha accertato che tale intendimen­to

è stato escluso da tutti i testimoni (persino dall'ex amministratore delegato L__________

N__________). L'AO 1 era stata intenzionata, piuttosto, a mette­re una certa

pressione all'attrice (sentenza impugnata, pag. 7 a metà).

Per

quel che concerne la trasmissione del fascicolo alla Sezione del lavoro, secondo

il Pretore risulta “piuttosto che il sindacato l'ha ricevuto da una fonte

anonima (teste AO 2)” (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). Riguardo infine ai

testimoni C__________ e N__________, il Pretore ha ritenuto che le

dichiarazioni citate nel memoriale conclusivo (e riprese nell'appello) sono

semplici opinioni (“a mio giudizio”), espresse per di più da testimoni

particolarmente vicini all'attrice (sentenza impugnata, pag. 8 a metà). Con

nessuna di queste argomentazioni l'appellante si confronta, fosse solo di

scorcio, mentre si limita a esporre una propria interpretazione della vicenda denunciando

il malanimo dei convenuti. Non pertinentemente motivato (nel senso dell'art.

311.

cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela una volta ancora irricevibile.

7.

L'appellante

imputa a AO 2 di avere il 6 maggio 2014 calunniosamente definito il

licenziamento in tronco di V__________ P__________ come “una diretta e

illegittima conseguenza delle procedure scaturite dalla nota segnalazione

dell'inizio di aprile 2014”.

Le affermazioni di AO 2, mediatizzate e diffuse su vari portali online,

avrebbero così diffuso il sospetto che l'attrice operas­se licenziamenti

abusivi, commettesse atti di intimidazione e di coazione verso i propri

dipendenti e disprezzasse la dignità dei collaboratori.

Nella

sentenza impugna­ta il Pretore ha reputato invece che la vicenda legata al

licenziamen­to in tronco di V__________ P__________ giustificasse “senz'altro

la presa di posizione doc. A [di AO 2 del 6 maggio 2014], tanto più dopo quanto

dichiarato dalla teste P__________, ossia di essere stata licenziata in tronco

dopo avere parlato con il Ministero pubblico ed essere stata prelevata a questo

fine, mentre l'argomento contrario proposto dall'attrice ancora con il

memoriale conclusivo (“il licenziamento in tronco di V__________ P__________,

giustificato da gravissimi motivi”: pag. 8) non ha trovato alcuna conferma

probatoria, tanto meno alla luce del fatto che la vicenda P__________ si è

conclusa con un accordo tra le parti” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Se

non che, una

volta

di più, l'appellante non si confronta minimamente con l'argomentazione del

primo giudice. Riproduce testualmente quanto essa ha esposto nel memoriale

conclusivo (pag. 10 a 15), ma tale modo di procedere è – come detto –

inammissibile in appello (sopra, consid. 4). Di conseguenza il ricorso sfugge

anche su questo punto a ulteriore disamina.

8.

Al

Pretore l'appellante rimprovera, da ultimo, di avere erroneamente considerato

legittimi, nell'ambito dell'attività sindacale, gli interventi pubblici “contro

la verità e denigratori” dei convenuti. A mente della AP 1, gli appellati

avrebbero dovuto attendere l'esito delle procedure pendenti dinanzi al

Ministero pubblico e alle commissioni paritetiche settoriali anziché cimentarsi

in una campagna diffamatoria e strumentale, travalicando l'attività sindacale e

attaccando la AP 1 per cercare di “annientarla sulla pubblica piazza” e arrecarle

un pregiudizio economico considerevole.

Riassunti i criteri che regolano la lesione della

personalità (art. 28 segg. CC) e l'azione di risarcimento (art. 41 segg.

CO), l'appellante fa poi valere un danno di fr. 3 900 000.–

(doc. H) che a suo avviso i convenuti non hanno puntualmente contestato. Inoltre

essa ribadisce l'esistenza di un nesso causale adeguato, gli appellati avendo

inizia­to ed enfatizzato “un contraccolpo mediatico”. Infine essa cita dottrina

sulla nozione di colpa, sostiene che il comportamento dei convenuti è stato

illecito perché fondato su una distorsione dei fatti intesa a denigrarla “quanto

più possibile (…) e minarne pesantemente la considerazione societaria e

commerciale”, non senza ripetere che i diritti di azione sindacali non

legittimano una lesione della personalità e dell'immagine mediante la “diffusione

di maldicenze e di fatti contrari alla verità”.

Ora, per quanto diffusa sembri

la formulazione che precede, l'appellante non fa che reiterare quanto aveva

fatto valere nel memoriale conclusivo davanti al Pretore, salvo aggiungere che

il primo giudice è “incorso nell'errore perché ha considerato che in definitiva

l'attività sindacale e la tutela dei lavoratori da parte di AO 1 e di AO 2

potessero anche legittimare degli interventi pubblici, contro verità e

denigratori”. Si è visto però che il Pretore ha partitamente illustrato il proprio

ragionamento, spiegando perché l'accaduto è da ricondurre alle irregolarità in

cui era incorsa la convenuta medesima, irregolarità che giustificavano

l'operato sindacale, non solo nel periodo in cui la AP 1 aveva commesso sbagli

(sentenza impugnata, pag. 7 lett. a), ma anche dopo (pag. 7 lett. b), sicché in

concreto non sussisteva rapporto di causalità fra l'intervento dell'AO 1 e il

danno. E di fronte a un'argomentazione strutturata la convenuta non poteva

limitar­si a ripetere che i convenuti hanno “mediaticamente attaccato,

denigrato, colpevolizzato e condannato penalmente la AP 1 per cercare di

annientarla” oppure che “il giudizio pretorile è manifestamente errato nella

misura in cui ritiene che l'attività mediatica denigratoria messa in atto da AO

1.

e AO 2 rientra tra i legittimi mezzi di pressione nell'ambito del­l'attività

sindacale, anche con affermazioni non veritiere e intempestive”. Avrebbe dovuto

analizzare il ragionamento del Pretore punto per punto. Se ne conclude che,

nella misura in cui è ammissibile, anche su quest'ultimo tema l'impugnazione è

destinata all'insuccesso. Ciò rende superfluo esperire in appello la perizia

postulata dall'appellante, come si ha avuto modo di anticipare (consid. 3).

9.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv.

1.

CPC), che rifonderà inoltre all'AO 1 e a AO 2, i quali hanno presentato

osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

L'ammontare della tassa di giustizia va tuttavia significativamente moderato

per tenere conto della circostanza che l'appello non comporta in larga misura un

sindacato di merito (art. 21 LTG).

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge anche la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico della AP 1, che rifonderà all'AO

1 e a AO 2 fr. 10 000.– complessivi per

ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).