11.2021.36
Protezione della personalità: risarcimento del danno cagionato da attività sindacale
7 marzo 2023Italiano18 min
errori, un'attività sindacale a tutela dei lavoratori era dunque pienamente legittima.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.36
Lugano
7 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa OR.2018.78 (protezione
della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa
con petizione del 17 aprile 2018 dalla
AP 1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
AO 1, e
AO 2
(patrocinati
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 17 marzo
2021 presentato dalla AP 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 12
febbraio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. In seguito a una
segnalazione del 2 aprile 2014 da parte della Sezione del lavoro del Dipartimento finanze ed economia, corredata da una lettera
anonima, da un CD e da un “rapporto ore” ricevuti da due rappresentanti dell'AO
1, tra cui AO 2, il Procuratore pubblico ha avviato un procedimento penale nei
confronti dell'agenzia interinale AP 1 tendente a esaminare presunte pratiche
messe in atto dalla società nelle sue sedi ticinesi a scapito di dipendenti collocati.
Il 14 giugno 2016, nondimeno, il Procuratore pubblico ha finito per emanare un
decreto di abbandono. Nel frattempo, tra il 2014 e il 2016, taluni mass media (__________,
__________, __________ e __________) hanno pubblicato – anche online – servizi
giornalistici sulla trasmissione dei fascicoli al Ministero pubblico,
sull'inchiesta in corso, sul suo esito, sul licenziamento in tronco della responsabile
della AP 1 nella sede di __________ (V__________ P__________), come pure su successive
denunce penali e richieste di risarcimento avanzate dalla AP 1 nei confronti
dell'AO 1 e di AO 2.
B. Tra
la fine di aprile e la fine di maggio del 2017 la AP 1 ha fatto intimare all'AO
1 e a AO 2 precetti esecutivi per complessivi fr. 19 000 000.– con
interessi dal 14 giugno 2016, indicando quale motivo del credito il “risarcimento
del danno dovuto alle procedure giudiziarie provocate e dalla campagna
mediatica denigratoria”. Il 24 ottobre 2017 la AP 1 si è rivolta al Segretario
assessore del Distretto di Lugano, sezione 1, per un tentativo di conciliazione
volto alla condanna dell'AO 1 e di AO 2 al pagamento solidale del medesimo
importo, “riservato un successivo adeguamento a seguito della valutazione
peritale”, e al rigetto in via definitiva delle opposizioni presentate dai
convenuti ai precetti esecutivi. Constatata l'impossibilità di conciliare le
parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 28 dicembre 2017 alla AP 1
l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 350.– sono state poste carico
dell'istante, salvo una diversa attribuzione nel giudizio di merito ove fosse
stata promossa la causa di risarcimento (inc. CM.2017.736).
C. Il 17 aprile 2018 la AP
1 ha convenuto l'AO 1 e AO 2 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, postulando la loro condanna al
pagamento in solido di fr. 1 000 000.–
con interessi dal 14 giugno 2016 a titolo di risarcimento danni, “riservato un
successivo adeguamento a seguito della valutazione peritale”, così come il
rigetto in via definitiva delle opposizioni presentate dai convenuti ai
precetti esecutivi loro notificati. Con risposta del 5 giugno 2018 l'AO 1 e AO
2 hanno proposto di respingere la petizione. In una replica del 27 settembre
2018 l'attrice ha aumentato la pretesa di risarcimento a fr. 3 900 000.–
oltre interessi dal 14 giugno 2016. In una duplica del 26 novembre 2018 i
convenuti hanno chiesto nuovamente di respingere la petizione.
D. Alle prime arringhe
del 7 febbraio 2019 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni e
hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 7 marzo 2019 e si è chiusa
il 5 agosto successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato,
limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 25 novembre 2019
l'attrice ha ribadito il proprio punto di vista. Nel loro memoriale dell'8
novembre 2019 i convenuti hanno proposto nuovamente di respingere la petizione.
Statuendo con sentenza del 12 febbraio 2021, il Pretore ha respinto la
petizione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 15 500.– a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere ai convenuti fr. 30 000.– complessivi
per ripetibili.
E. Contro la sentenza
appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 marzo
2021 per ottenere la riforma del giudizio in questione nel senso di vedere
accolta la sua petizione, vedere condannati i convenuti al pagamento in solido
di fr. 3 900 000.– con interessi dal 14 giugno 2016 e vedere
rigettate in via definitiva le opposizioni da
loro sollevate ai precetti n. __________40 dell'Ufficio esecuzione di
Lugano e n. __________26 dell'Ufficio
esecuzione di Bellinzona per l'ammontare di fr. 3
900 000.–. Nelle loro osservazioni
del 10 maggio 2021 i convenuti propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai
Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311
cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Un'azione volta alla
protezione della personalità non è una controversia patrimoniale, tranne ove
verta solo sul risarcimento del danno, sulla riparazione del torto morale,
sulla consegna dell'utile o abbia finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Nella fattispecie l'attrice avanza appunto una pretesa di fr. 3 900 000.–,
motivo per cui il requisito del valore litigioso è dato. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al
patrocinatore dell'attrice il 15 febbraio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Introdotto il 17 marzo 2021 (timbro postale sulla busta d'invio),
ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.
2. Nella
sentenza impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che, vista la parità di
trattamento riservata dagli organi di stampa all'attrice
e a AO 1, la tesi della AP 1 secondo cui sostanzialmente
l'abbandono del procedimento penale dimostrerebbe il rispetto da parte sua di
tutte le regole e il conseguente agire illecito dell'AO 1 è erronea sotto
un duplice punto di vista. Da un lato, ha continuato il Pretore, l'emanazione
di un decreto di abbandono non esclude che siano state commesse irregolarità di
carattere civile o regolamentare e, dall'altro, che il sindacato convenuto non
possa svolgere la propria attività di protezione dei suoi iscritti, tutelata da
un interesse pubblico preponderante, esprimendosi anche sui mass media.
Il primo
giudice ha poi accertato, fondandosi sul decreto di abbandono, che il comportamento della AP 1 “non è stato per
nulla limpido e privo d'irregolarità”, tanto che la sua richiesta di indennizzo
milionario è stata respinta dal Procuratore pubblico proprio perché l'apertura
del procedimento penale è stato provocato dal di lei comportamento tenuto nel
corso degli anni in qualità di datrice di lavoro e di società sottoposta al
controllo di commissioni paritetiche. Ciò è stato confermato anche da testimoni
“vicini all'attrice”, i quali hanno dichiarato che nel 2014 la situazione della
AP 1 era problematica. In particolare, N__________ C__________ è stato assunto
dal settembre del 2014 sino alla fine del 2017 come consulente in materia
sindacale a causa di vari conflitti sorti in tale ambito e L__________ N__________
è stato nominato nel 2014 con l'incarico di “rimettere in ordine la AP 1, dopo
Fatti
i pasticci successi ad inizio aprile 2014”. A mente del Pretore anche la
vicenda legata al licenziamento in tronco di V__________ P__________
giustificava la presa di posizione dei convenuti del 6 maggio 2014 sul sito
internet __________, mentre la contraria tesi dell'attrice non ha trovato alcun
riscontro probatorio.
L'attrice avendo commesso
errori, un'attività sindacale a tutela dei lavoratori era dunque pienamente legittima.
Il Pretore ha così esaminato se le caratteristiche di tale attività fossero
giustificate e se fosse giustificata anche dopo il settembre del 2014, dopo cioè
che la AP 1 “era [secondo il teste C__________] rientrata nelle regole”.
Relativamente alla prima questione, egli ha rilevato che non era intento dell'AO
1 né far chiudere la AP 1 né “privare migliaia di lavoratori di un posto di
lavoro”, bensì mettere una certa pressione all'attrice mediante i mass media
affinché non cadesse in altre violazioni legali e regolamentari. Circostanza
questa che ha disturbato l'attrice e che potrebbe avere avuto un impatto
negativo sulla sua redditività, ovvero sul danno fatto valere, in relazione al
quale non vi sarebbe per altro alcun nesso di causalità con il comportamento
dell'AO 1, il processo essendo da ricondurre piuttosto alle irregolarità commesse
dall'attrice medesima.
Riguardo alla seconda
questione, il Pretore ha ritenuto legittimo “l'agire della convenuta nel suo
persistere alla sorveglianza spe-ciale dell'attrice e nel denunciare ai media,
oltre che agli uffici preposti”, le irregolarità in cui era incorsa l'attrice,
non potendo la responsabilità di questa sciogliersi “come neve al sole” e non
potendo questa pretendere “di ripartire come se nulla fosse, dopo avere
seminato un (…) capitale d'irregolarità e diffidenza”. A maggior ragione ove si
consideri che la situazione, contrariamente a quanto ha dichiarato N__________
C__________, non è rientrata nei ranghi con la linearità da lui pretesa.
Da ultimo il Pretore ha
escluso che la tempistica adottata dal Ministero pubblico per l'emissione del
decreto di abbandono fosse riconducibile alle attività dell'AO 1. Egli ha reputato
che le testimonianze di N__________ C__________ e di L__________ N__________, persone
particolarmente vicine all'attrice, sono in gran parte pareri personali in
collisione d'interessi (art. 169 CPC), che la AP 1 medesima ha creato la
situazione di irregolarità e di infrazione e non i convenuti, che non si
ravvisa alcun “agire criminale” da parte dell'AO 1 e che quest'ultima non
risulta nemmeno avere costituito il fascicolo trasmesso alla Sezione del
lavoro, pervenuto al sindacato da parte di una fonte anonima.
3. L'appellante si
duole in primo luogo che il Pretore non abbia assunto una perizia sul danno economico da lei subìto in
seguito all'“illegittimo
abuso pressante dei mezzi di comunicazione” da parte dei convenuti. A mente sua, rifiutando l'assunzione
di tale prova pertinente e necessaria, il Pretore ha disatteso gli art. 29
cpv. 2 Cost. e gli art. 55 e 150 segg. CPC. L'appellante lamenta quindi una lesione del suo diritto di
essere sentita, ciò che di per sé rende nulla la decisione impugnata.
In realtà, nella
fattispecie il Pretore aveva ricordato in un'ordinanza del 7 marzo 2019 che l'allestimento
di una perizia sul danno era subordinata ai tre presupposti dell'art. 41
CO (illiceità, colpa, rapporto di causalità) e che “sulle perizie” sarebbe
stato giudicato “una volta amministrati i mezzi di prova [qui] ammessi”. Alla
fine dell'istruttoria poi egli ha ritenuto che “alla luce delle prove
amministrate nel frattempo in fase dibattimentale non vi è ragione per assumere
le perizie richieste dall'attrice” (ordinanza del 5 agosto 2019). Dalla sentenza
impugnata si desume infine che, difettando le premesse dell'art. 41 CO, non è
stato necessario commissionare la perizia richiesta. Su tali argomentazioni
l'appellante sorvola. Censura il rifiuto di esperire la perizia da parte del Pretore, ma non ne chiede l'assunzione
da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; cfr. DTF 138
III 376 consid. 4.3.1). Comunque
sia, e come si vedrà in seguito, tale mezzo istruttorio non gioverebbe ai fini
del giudizio (sotto, consid. 8). Posto ciò, conviene procedere senza indugio
alla trattazione del ricorso.
4. Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere
generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la
giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare
un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.194
del 3 gennaio 2023 consid. 2).
5. Nel suo appello la AP 1, riassunta la
vicenda e ribadita la sua versione dei fatti, definisce il giudizio del Pretore
“permeato” del preconcetto dell'agenzia interinale quale “simbolo di precariato
del lavoro”, in particolare quando il primo giudice ritiene il tema della
controversia assai sensibile perché la natura interinale del rapporto di lavoro
esporrebbe il lavoratore a potenziali criticità. Il che configura, stando all'appellante,
un approccio stereotipato, ancorato a una
concezione ormai superata dell'agenzia interinale dopo l'entrata in
vigore nel 2012 del contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito del
personale, che tutela maggiormente i lavoratori rispetto alle norme del Codice
delle obbligazioni o ad altri contratti collettivi. Simili considerazioni, puramente
astratte, si esauriscono tuttavia in una censura di ordine generale sull'orientamento
del primo giudice e non connotano la violazione di alcuna norma particolare.
Considerandi
Non possono quindi essere vagliate oltre.
6.
L'appellante sostiene che l'intento dell'AO 1 e di AO 2 era
di ledere la sua immagine e di provocarne la chiusura, tanto che l'AO 1 ha allestito
un fascicolo apposito trasmesso alla Sezione del lavoro, e che su di lei essa si
è focalizzata con attacchi frontali e personali attraverso i mass media. A suo parere,
le testimonianze di N__________ C__________ e di L__________ N__________ confermano
“questo speciale e inusuale livore” nei suoi confronti. Quanto al proposito dei
convenuti di far chiudere la AP 1 o di privare migliaia di persone di
lavoratori di un posto di lavoro, il primo giudice ha accertato che tale intendimento
è stato escluso da tutti i testimoni (persino dall'ex amministratore delegato L__________
N__________). L'AO 1 era stata intenzionata, piuttosto, a mettere una certa
pressione all'attrice (sentenza impugnata, pag. 7 a metà).
Per
quel che concerne la trasmissione del fascicolo alla Sezione del lavoro, secondo
il Pretore risulta “piuttosto che il sindacato l'ha ricevuto da una fonte
anonima (teste AO 2)” (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo). Riguardo infine ai
testimoni C__________ e N__________, il Pretore ha ritenuto che le
dichiarazioni citate nel memoriale conclusivo (e riprese nell'appello) sono
semplici opinioni (“a mio giudizio”), espresse per di più da testimoni
particolarmente vicini all'attrice (sentenza impugnata, pag. 8 a metà). Con
nessuna di queste argomentazioni l'appellante si confronta, fosse solo di
scorcio, mentre si limita a esporre una propria interpretazione della vicenda denunciando
il malanimo dei convenuti. Non pertinentemente motivato (nel senso dell'art.
311.
cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela una volta ancora irricevibile.
7.
L'appellante
imputa a AO 2 di avere il 6 maggio 2014 calunniosamente definito il
licenziamento in tronco di V__________ P__________ come “una diretta e
illegittima conseguenza delle procedure scaturite dalla nota segnalazione
dell'inizio di aprile 2014”.
Le affermazioni di AO 2, mediatizzate e diffuse su vari portali online,
avrebbero così diffuso il sospetto che l'attrice operasse licenziamenti
abusivi, commettesse atti di intimidazione e di coazione verso i propri
dipendenti e disprezzasse la dignità dei collaboratori.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha reputato invece che la vicenda legata al
licenziamento in tronco di V__________ P__________ giustificasse “senz'altro
la presa di posizione doc. A [di AO 2 del 6 maggio 2014], tanto più dopo quanto
dichiarato dalla teste P__________, ossia di essere stata licenziata in tronco
dopo avere parlato con il Ministero pubblico ed essere stata prelevata a questo
fine, mentre l'argomento contrario proposto dall'attrice ancora con il
memoriale conclusivo (“il licenziamento in tronco di V__________ P__________,
giustificato da gravissimi motivi”: pag. 8) non ha trovato alcuna conferma
probatoria, tanto meno alla luce del fatto che la vicenda P__________ si è
conclusa con un accordo tra le parti” (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo). Se
non che, una
volta
di più, l'appellante non si confronta minimamente con l'argomentazione del
primo giudice. Riproduce testualmente quanto essa ha esposto nel memoriale
conclusivo (pag. 10 a 15), ma tale modo di procedere è – come detto –
inammissibile in appello (sopra, consid. 4). Di conseguenza il ricorso sfugge
anche su questo punto a ulteriore disamina.
8.
Al
Pretore l'appellante rimprovera, da ultimo, di avere erroneamente considerato
legittimi, nell'ambito dell'attività sindacale, gli interventi pubblici “contro
la verità e denigratori” dei convenuti. A mente della AP 1, gli appellati
avrebbero dovuto attendere l'esito delle procedure pendenti dinanzi al
Ministero pubblico e alle commissioni paritetiche settoriali anziché cimentarsi
in una campagna diffamatoria e strumentale, travalicando l'attività sindacale e
attaccando la AP 1 per cercare di “annientarla sulla pubblica piazza” e arrecarle
un pregiudizio economico considerevole.
Riassunti i criteri che regolano la lesione della
personalità (art. 28 segg. CC) e l'azione di risarcimento (art. 41 segg.
CO), l'appellante fa poi valere un danno di fr. 3 900 000.–
(doc. H) che a suo avviso i convenuti non hanno puntualmente contestato. Inoltre
essa ribadisce l'esistenza di un nesso causale adeguato, gli appellati avendo
iniziato ed enfatizzato “un contraccolpo mediatico”. Infine essa cita dottrina
sulla nozione di colpa, sostiene che il comportamento dei convenuti è stato
illecito perché fondato su una distorsione dei fatti intesa a denigrarla “quanto
più possibile (…) e minarne pesantemente la considerazione societaria e
commerciale”, non senza ripetere che i diritti di azione sindacali non
legittimano una lesione della personalità e dell'immagine mediante la “diffusione
di maldicenze e di fatti contrari alla verità”.
Ora, per quanto diffusa sembri
la formulazione che precede, l'appellante non fa che reiterare quanto aveva
fatto valere nel memoriale conclusivo davanti al Pretore, salvo aggiungere che
il primo giudice è “incorso nell'errore perché ha considerato che in definitiva
l'attività sindacale e la tutela dei lavoratori da parte di AO 1 e di AO 2
potessero anche legittimare degli interventi pubblici, contro verità e
denigratori”. Si è visto però che il Pretore ha partitamente illustrato il proprio
ragionamento, spiegando perché l'accaduto è da ricondurre alle irregolarità in
cui era incorsa la convenuta medesima, irregolarità che giustificavano
l'operato sindacale, non solo nel periodo in cui la AP 1 aveva commesso sbagli
(sentenza impugnata, pag. 7 lett. a), ma anche dopo (pag. 7 lett. b), sicché in
concreto non sussisteva rapporto di causalità fra l'intervento dell'AO 1 e il
danno. E di fronte a un'argomentazione strutturata la convenuta non poteva
limitarsi a ripetere che i convenuti hanno “mediaticamente attaccato,
denigrato, colpevolizzato e condannato penalmente la AP 1 per cercare di
annientarla” oppure che “il giudizio pretorile è manifestamente errato nella
misura in cui ritiene che l'attività mediatica denigratoria messa in atto da AO
1.
e AO 2 rientra tra i legittimi mezzi di pressione nell'ambito dell'attività
sindacale, anche con affermazioni non veritiere e intempestive”. Avrebbe dovuto
analizzare il ragionamento del Pretore punto per punto. Se ne conclude che,
nella misura in cui è ammissibile, anche su quest'ultimo tema l'impugnazione è
destinata all'insuccesso. Ciò rende superfluo esperire in appello la perizia
postulata dall'appellante, come si ha avuto modo di anticipare (consid. 3).
9.
Le
spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv.
1.
CPC), che rifonderà inoltre all'AO 1 e a AO 2, i quali hanno presentato
osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
L'ammontare della tassa di giustizia va tuttavia significativamente moderato
per tenere conto della circostanza che l'appello non comporta in larga misura un
sindacato di merito (art. 21 LTG).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge anche la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 5000.– sono poste a carico della AP 1, che rifonderà all'AO
1 e a AO 2 fr. 10 000.– complessivi per
ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).