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Decisione

11.2021.38

Memorie difensive divenute senza oggetto

4 maggio 2021Italiano3 min

circondariale di tassazione di Lugano, alla E__________ __________ di __________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.38

Lugano,

4 maggio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

vista

la memoria difensiva del 22 marzo 2021 presentata da

IS 1 (Novara)

IS 2 (Varese), e

IS 3 (Varese)

(patrocinate

dall'avv. PA 1 )

perché

sia rifiutato il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale appello

introdotto da

CO

1

(patrocinata

dall'avv. )

contro

le decisioni CA.2020.280, CA.2020.281, CA.2020.282 e CA.2020.283 (assunzione di

prove a titolo cautelare) emanate il 10 marzo 2021 dal Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 4, su istanze introdotte il 18 settembre 2020 dalle tre

litisconsorti;

preso atto che le citate

decisioni con cui il Pretore ha ordinato l'edizione di documenti all'Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano, alla E__________ __________ di __________,

al C__________ __________ SA di __________ e alla Banca __________ di __________

non sono state appellate nemmeno nel termine di 30 giorni (Chabloz/Copt in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021, n. 17 in fine ad art. 158);

considerato che, ciò

premesso, le memorie difensive sono divenute senza interesse e vanno tolte dal

ruolo (art. 242 CPC);

ritenuto che in simili

circostanze si giustifica di rinunciare al prelievo di spese, la caducità delle

memorie non essendo dovuta al comportamento delle litisconsorti, ma alla

circostanza che CO 1 ha rinunciato ad appellare;

decreta: 1. Le memorie difensive sono

dichiarate prive d'oggetto e sono stralciate dal ruolo.

Considerandi

2.

Non si riscuotono spese.

3.

Notificazione all'avv. .

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).