11.2021.38
Memorie difensive divenute senza oggetto
4 maggio 2021Italiano3 min
circondariale di tassazione di Lugano, alla E__________ __________ di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.38
Lugano,
4 maggio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
vista
la memoria difensiva del 22 marzo 2021 presentata da
IS 1 (Novara)
IS 2 (Varese), e
IS 3 (Varese)
(patrocinate
dall'avv. PA 1 )
perché
sia rifiutato il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale appello
introdotto da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. )
contro
le decisioni CA.2020.280, CA.2020.281, CA.2020.282 e CA.2020.283 (assunzione di
prove a titolo cautelare) emanate il 10 marzo 2021 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 4, su istanze introdotte il 18 settembre 2020 dalle tre
litisconsorti;
preso atto che le citate
decisioni con cui il Pretore ha ordinato l'edizione di documenti all'Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano, alla E__________ __________ di __________,
al C__________ __________ SA di __________ e alla Banca __________ di __________
non sono state appellate nemmeno nel termine di 30 giorni (Chabloz/Copt in: CPC, Petit commentaire,
Basilea 2021, n. 17 in fine ad art. 158);
considerato che, ciò
premesso, le memorie difensive sono divenute senza interesse e vanno tolte dal
ruolo (art. 242 CPC);
ritenuto che in simili
circostanze si giustifica di rinunciare al prelievo di spese, la caducità delle
memorie non essendo dovuta al comportamento delle litisconsorti, ma alla
circostanza che CO 1 ha rinunciato ad appellare;
decreta: 1. Le memorie difensive sono
dichiarate prive d'oggetto e sono stralciate dal ruolo.
Considerandi
2.
Non si riscuotono spese.
3.
Notificazione all'avv. .
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).