11.2021.39
Rettificazione dello stato civile: doveri di interpello del giudice
23 aprile 2021Italiano12 min
G.
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.39
11.2021.40
Lugano,
23 aprile 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2021.1138 (rettificazione di dati dello stato
civile) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° marzo 2021 da
AP 1 ,
per sé e in
rappresentanza della figlia
AP 2
(patrocinate dall'avv. PA 1 )
nei
confronti del
AO
1 ,
giudicando sull'appello
del 24 marzo 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa dal
Pretore aggiunto il 15 marzo 2021 (inc. 11.2021.39) e sulla richiesta di
gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.40);
Ritenuto
in fatto: A. RE 1, sedicente cittadina
eritrea, nata in un'imprecisata data del
1999, è giunta in Svizzera nel giugno del 2016 come richiedente l'asilo.
Sprovvista di documenti, essa è stata posta dalla polizia degli stranieri al
beneficio di un'ammissione provvisoria (permesso F). Il 16 agosto 2019 essa ha
dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata iscritta negli atti dello stato
civile senza indicazione della paternità. Preso atto che E__________ __________
(2000), cittadino eritreo dimorante a __________, chiedeva di riconoscere AP 2
come sua figlia, il Servizio circondariale dello stato civile di __________ ha
invitato AP 1 a rivolgersi al giudice “per la determinazione completa dei
propri dati”.
B. Agendo per sé e in
rappresentanza della figlia AP 2, AP 1 ha promosso così il 1° marzo 2021
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di
rettificazione (art. 42 CC) nei confronti del Servizio circondariale dello
stato civile di Lugano, chiedendo – previo conferimento del gratuito
patrocinio – le seguenti modifiche:
stato civile di AP 1: da “non accertato” a “nubile”,
cittadinanza
di AP 1: da “non accertata” a “eritrea”,
luogo
di nascita di AP 1: da “non accertato” a “__________, Eritrea”,
data
di nascita di AP 1: da “1999” a “03.05.1999”,
paternità
di AP 1: da “non accertata” a “__________”,
maternità
di AP 1:
da “non
accertata” a “__________” e
cittadinanza
di AP 2: da “non accertata” a “eritrea”.
L'istanza non è stata
notificata al Servizio circondariale dello stato civile di Lugano.
C. Statuendo con
sentenza del 15 marzo 2021, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di
rettifica per carenza di legittimazione passiva, rimproverando alle interessate
di avere coinvolto nella procedura il Servizio circondariale dello stato civile
di __________, mentre esse avrebbero dovuto introdurre una “semplice istanza di
parte”. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono state poste a
carico di AP 1. La richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta.
D. Contro la decisione
appena citata RE 1è insorta a questa Camera, per sé e per la figlia AP 2, con
un appello del 24 marzo 2021 in cui chiede, previo conferimento del
gratuito patrocinio anche in seconda sede, di accogliere l'azione di rettifica
e di ritornare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Non sono state
chieste osservazioni all'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un'azione volta alla
rettificazione di un'iscrizione nel registro dello stato civile è retta dalla procedura
sommaria (art. 249 lett. a n. 4 CPC). Non si tratta di una controversia
patrimoniale, di modo che la relativa decisione è impugnabile entro 10 giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) senza riguardo a questioni di
valore (cfr. DTF 135 III 391 consid. 1).
In concreto la decisione del Pretore aggiunto è stata notificata
al patrocinatore delle istanti il 16 marzo 2021 (tracciamento dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 24 marzo 2021, l'appello in esame è
pertanto tempestivo.
2.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che un'azione intesa alla rettifica
di dati dello stato civile giusta l'art. 42 CC è una procedura di
volontaria giurisdizione e “si
caratterizza dal fatto che si promuove su semplice istanza di parte senza
necessità di coinvolgere altri soggetti oltre all'autorità giudicante”. Preso
atto che nel caso specifico l'azione era stata promossa nei confronti del
Servizio circondariale dello stato civile di __________, egli ha respinto
quindi l'istanza per carenza di legittimazione passiva.
3.
Le appellanti sostengono
anzitutto che l'indicazione “Servizio circondariale dello Stato civile di __________”
nella loro istanza non è errata, poiché anche in altre sentenze emanate dal
Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 42 CC figura quale parte
convenuta l'Ufficio dello stato civile. A mente loro, precisare l'ufficio dello
stato civile competente è di “cruciale importanza” per determinare il foro,
giacché a norma dell'art. 22 CPC occorre adire il giudice “del circondario in
cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo”. In
concreto si trattava pertanto di un'indicazione necessaria per consentire al
Pretore aggiunto di accertare la propria competenza territoriale. Secondo le
appellanti, la legittimazione passiva del Servizio circondariale dello stato
civile di Lugano deve di conseguenza essere riconosciuta, tanto più che altre
Preture, anche del Distretto di Lugano, hanno “accettato di buon grado
l'indicazione (…) senza nulla obiettare”. Ad ogni modo, soggiungono le
interessate, quand'anche l'azione di rettificazione dello stato civile non richiedesse
il coinvolgimento del Servizio citato, “l'indicazione errata di una parte convenuta
“comunque non necessaria” non può comportare la reiezione dell'istanza, una
designazione errata potendo sempre essere corretta, per lo meno ove non
sussistano dubbi sull'identità del soggetto fisico o giuridico. Nel caso in
rassegna la reiezione dell'istanza trascende perciò, a parere delle
appellanti, in un formalismo eccessivo.
4.
Un'azione
di rettificazione dello stato civile (art. 42 CC) ha natura costitutiva ed è
destinata a correggere iscrizioni inesatte fin dal momento in cui sono state
eseguite, o per errore dell'ufficiale o perché
questi è stato tenuto all'oscuro di fatti rilevanti (RtiD I-2017 pag.
648.
n. 11c). Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione (DTF 131
III 203 consid. 1.2; v. anche Sutter-Somm/ Grieder in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 22; Dietschy
Martenet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 2 ad art. 22). E nei procedimenti di volontaria giurisdizione non
esistono parti contrapposte, il rito non essendo contenzioso. Esistono
piuttosto “partecipanti” alla procedura, il cui numero non può essere
delimitato. L'autorità apporta così il suo concorso per fondare, modificare,
proteggere o sopprimere diritti privati in assenza di contestazione (Haldy, Procédure civile suisse, Basilea
2014, pag. 9 n. 13 con richiamo), applicando a tal fine il principio
inquisitorio (art. 255 lett. b CPC).
Dandosi
un'azione di rettificazione dello stato civile, procedura di volontaria
giurisdizione, non sussiste di conseguenza una parte convenuta. Ciò non
significa che il tribunale decida – come reputa il Pretore aggiunto – sulla
sola scorta dell'istanza. Intanto l'art. 42 cpv. 1 CC prescrive che il giudice
“sente le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la
sentenza”, tali autorità essendo legittimate ad appellare (ZR 105/2006 pag.
262.
consid. 4.2). Inoltre, conformemente al principio inquisitorio imposto
dall'art. 255 lett. b CPC per le procedure di volontaria giurisdizione, il
giudice è tenuto a un uso accresciuto dell'interpello (art. 56 CPC; FF 2006
pag. 6720 verso il basso). Anzi, ove sia in discussione la sorte di figli
minorenni egli applica finanche il principio inquisitorio illimitato e non è
vincolato nemmeno a quanto figura nell'istanza né alle prove offerte, ma ordina
d'ufficio l'assunzione di tutti i mezzi istruttori che occorrono per accertare le
circostanze determinanti (Delabays
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 255 con rinvii).
5.
Nella
fattispecie il Pretore aggiunto ha rimproverato alle istanti di avere proceduto
a torto nei confronti del Servizio
circondariale dello stato civile di Lugano, estraneo alla procedura di
rettifica. Il rimprovero è pertinente. Ancora nell'appello le istanti continuano a designare il Servizio circondariale dello stato civile come parte in
causa, confondendolo con l'autorità di vigilanza, che nel Cantone Ticino è il
Dipartimento delle istituzioni, il quale esercita simile attribuzione per il tramite dell'Ufficio dello stato civile
(art. 32 LAC e art. 4 del regolamento sullo stato civile). Né questa
Camera ha mai riconosciuto a un servizio circondariale dello stato civile
qualità di parte. Nell'intestazione
della sentenza cui le appellanti
alludono (inc. 11.2014.71 del 29 settembre 2016) figura – appunto – il
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile, quale ente da sentire e al
quale notificare la decisione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.110
del 10 febbraio 2015). Che altri Pretori abbiano “accettato di buon grado l'indica-zione
del Servizio circondariale competente senza nulla obiettare” poco giova. In
proposito l'appello manca di consistenza.
6.
Diversa
è la situazione per quanto riguarda l'asserita carenza di legittimazione
passiva, al cui riguardo l'opinione del Pretore aggiunto è doppiamente erronea.
In primo luogo perché, non sussistendo – come detto – parti contrapposte in una
procedura di volontaria giurisdizione, neppure sussiste un convenuto contro cui
l'istanza debba essere diretta e non può dunque farsi questione di
legittimazione passiva. In secondo luogo perché è corretto che in una procedura
di rettifica dello stato civile l'istante indichi l'autorità di vigilanza cui
comunicare l'atto a norma dell'art. 42 cpv. 1 CC, oltre al nome di eventuali
terzi che sarebbero toccati dalla rettifica. Certo, le istanti hanno indicato come
ente da interpellare il Servizio circondariale dello stato civile anziché il
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile quale autorità di
vigilanza. In una procedura retta dal principio inquisitorio il giudice
avrebbe dovuto tuttavia far uso dell'interpello e segnalare l'errore, tanto
più che nel caso specifico non sussiste una controparte la cui posizione potrebbe
risultare pregiudicata. A maggior ragione ove si consideri che tra le istanti
figura una minorenne, la quale chiede di rettificare i dati dello stato civile
della madre per poter essere riconosciuta dal padre.
7.
Ne
segue che in concreto la sentenza impugnata va annullata e gli atti ritornati
al primo giudice perché faccia uso dell'interpello e solleciti la correzione
dell'istanza. Sentire in questa sede il Servizio circondariale dello stato
civile, estraneo alla procedura di rettifica, non avrebbe senso. Sentire il
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile, sarebbe prematuro, l'autorità
di vigilanza dovendo ancora essere interpellata dal giudice di primo grado. Il
Pretore aggiunto riprenderà dunque la procedura con l'interpello. Dovessero le
istanti rifiutare di dar seguito all'invito, esse assumeranno le conseguenze della
loro scelta. Dovessero invece correggere l'istanza, il Pretore aggiunto
comunicherà la medesima al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato
civile quale autorità di vigilanza. Egli esaminerà in seguito se le prove
offerte siano sufficienti per il giudizio o se ne occorrano altre, che
incomberà alle istanti addurre nella misura del possibile.
8.
Non si prelevano
spese per l'attuale sentenza. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio
formulata dalle appellanti, ci si potrebbe domandare se la decisione impugnata
non sia dovuta anche all'opera del loro patrocinatore, il quale non distingue
nemmeno davanti a questa Camera tra Servizio circondariale dello stato civile e
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato ci-vile quale autorità di
vigilanza. Dato ad ogni modo che le appellanti ottengono l'annullamento della
decisione impugnata, si giustifica di ammettere entrambe al beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Al loro avvocato d'ufficio va riconosciuta l'indennità che un
legale solerte e speditivo si sarebbe visto riconoscere per far valere
sinteticamente il mancato interpello da parte del Pretore aggiunto. In difetto
di una nota professionale, che il legale non era tenuto a presentare (art. 105
cpv. 2 seconda frase CPC), occorre procedere per apprezzamento (sentenza del
Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3). E un avvocato
ragionevolmente sollecito non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento
di un simile mandato più di quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.–
l'una: art. 4 cpv. 1 del predetto regolamento), cui si può aggiungere una
mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), le spese
(10%) e l'IVA (8%). In definitiva si giustifica pertanto di fissare l'indennità
di patrocinio, nel caso specifico, in fr. 1000.– arrotondati.
9.
Circa i rimedi
giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), una decisione che riguarda lo stato civile di una persona è
impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, la
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto
perché riprenda la procedura facendo uso dell'interpello.
2. Non si riscuotono spese.
3. AP 1 e AP 2 sono ammesse al
beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone
Ticino verserà per le appellanti al patrocinatore d'ufficio un'indennità di
fr. 1000.–. Le appellanti saranno tenute a rifondere la somma al Cantone
non appena saranno in grado di farlo.
4. Notificazione:
– avv. ;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona
(in estratto, dispositivo n. 3).
Comunicazione:
–
;
–
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile;
– Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).