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Decisione

11.2021.39

Rettificazione dello stato civile: doveri di interpello del giudice

23 aprile 2021Italiano12 min

G.

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.39

11.2021.40

Lugano,

23 aprile 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.1138 (rettificazione di dati dello stato

civile) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° marzo 2021 da

AP 1 ,

per sé e in

rappresentanza della figlia

AP 2

(patrocinate dall'avv. PA 1 )

nei

confronti del

AO

1 ,

giudicando sull'appello

del 24 marzo 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa dal

Pretore aggiunto il 15 marzo 2021 (inc. 11.2021.39) e sulla richiesta di

gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.40);

Ritenuto

in fatto: A. RE 1, sedicente cittadina

eritrea, nata in un'imprecisata data del

1999, è giunta in Svizzera nel giugno del 2016 come richiedente l'asilo.

Sprovvista di documenti, essa è stata posta dalla polizia degli stranieri al

beneficio di un'ammissione provvisoria (permesso F). Il 16 agosto 2019 essa ha

dato alla luce una figlia, AP 2, che è stata iscritta negli atti dello stato

civile senza indicazione della paternità. Preso atto che E__________ __________

(2000), cittadino eritreo dimorante a __________, chiedeva di riconoscere AP 2

come sua figlia, il Servizio circondariale dello stato civile di __________ ha

invitato AP 1 a rivolgersi al giudice “per la determinazione completa dei

propri dati”.

B. Agendo per sé e in

rappresentanza della figlia AP 2, AP 1 ha promosso così il 1° marzo 2021

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di

rettificazione (art. 42 CC) nei confronti del Servizio circondariale dello

stato civile di Lugano, chiedendo – previo conferimen­to del gratuito

patrocinio – le seguenti modifiche:

stato civile di AP 1: da “non accertato” a “nubile”,

cittadinanza

di AP 1: da “non accertata” a “eritrea”,

luogo

di nascita di AP 1: da “non accertato” a “__________, Eritrea”,

data

di nascita di AP 1: da “1999” a “03.05.1999”,

paternità

di AP 1: da “non accertata” a “__________”,

maternità

di AP 1:

da “non

accertata” a “__________” e

cittadinanza

di AP 2: da “non accertata” a “eritrea”.

L'istanza non è stata

notificata al Servizio circondariale dello stato civile di Lugano.

C. Statuendo con

sentenza del 15 marzo 2021, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di

rettifica per carenza di legittimazione passiva, rimproverando alle interessate

di avere coinvolto nella procedura il Servizio circondariale dello stato civile

di __________, mentre esse avrebbero dovuto introdurre una “semplice istanza di

par­te”. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono state poste a

carico di AP 1. La richiesta di gratuito patrocinio è stata respinta.

D. Contro la decisione

appena citata RE 1è insorta a questa Camera, per sé e per la figlia AP 2, con

un appello del 24 marzo 2021 in cui chiede, previo conferimento del

gratuito patrocinio anche in seconda sede, di accogliere l'azione di rettifica

e di ritornare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Non sono sta­te

chieste osservazioni all'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un'azione volta alla

rettificazione di un'iscrizione nel registro dello stato civile è retta dalla procedura

sommaria (art. 249 lett. a n. 4 CPC). Non si tratta di una controversia

patrimoniale, di modo che la relativa decisione è impugnabile entro 10 giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) senza riguardo a questioni di

valore (cfr. DTF 135 III 391 consid. 1).

In concreto la decisione del Pretore aggiunto è stata notificata

al patrocinatore delle istanti il 16 marzo 2021 (tracciamento dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 24 marzo 2021, l'appello in esame è

pertanto tempestivo.

2.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che un'azione intesa alla rettifica

di dati dello stato civile giusta l'art. 42 CC è una procedura di

volontaria giurisdizione e “si

caratterizza dal fatto che si promuove su semplice istanza di parte senza

necessità di coinvolgere altri soggetti oltre all'autorità giudicante”. Preso

atto che nel caso specifico l'azione era stata promossa nei confronti del

Servizio circondariale dello stato civile di __________, egli ha respinto

quindi l'istanza per carenza di legittimazione passiva.

3.

Le appellanti sostengono

anzitutto che l'indicazione “Servizio circondariale dello Stato civile di __________”

nella loro istanza non è errata, poiché anche in altre sentenze emanate dal

Tribunale d'appello in applicazione dell'art. 42 CC figura quale parte

convenuta l'Ufficio dello stato civile. A mente loro, precisare l'ufficio dello

stato civile competente è di “cruciale importanza” per determina­re il foro,

giacché a norma del­l'art. 22 CPC occorre adire il giudice “del circondario in

cui i dati anagrafici sono stati registrati o avrebbero dovuto esserlo”. In

concreto si trattava pertan­to di un'indicazione necessaria per consentire al

Pretore aggiun­to di accertare la propria competenza territoriale. Secondo le

appellanti, la legittimazione passiva del Servizio circondariale dello stato

civile di Lugano deve di conseguenza essere riconosciuta, tanto più che altre

Preture, anche del Distretto di Lugano, hanno “accettato di buon grado

l'indicazione (…) senza nulla obiettare”. Ad ogni modo, soggiungono le

interessate, quand'anche l'azione di rettificazione dello stato civile non richiedesse

il coinvolgimen­to del Servizio citato, “l'indicazio­ne errata di una parte convenuta

“comunque non necessaria” non può comportare la reiezio­ne dell'istanza, una

designazione errata potendo sempre essere corretta, per lo meno ove non

sussista­no dubbi sull'identità del soggetto fisico o giuridico. Nel caso in

rassegna la reiezione dell'istan­za trascende perciò, a parere delle

appellanti, in un formalismo eccessivo.

4.

Un'azione

di rettificazione dello stato civile (art. 42 CC) ha natura costitutiva ed è

destinata a correggere iscrizioni inesatte fin dal momento in cui sono state

eseguite, o per errore dell'ufficiale o perché

questi è stato tenuto all'oscuro di fatti rilevanti (RtiD I-2017 pag.

648.

n. 11c). Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione (DTF 131

III 203 consid. 1.2; v. anche Sutter-Somm/ Grieder in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 4 ad art. 22; Dietschy

Martenet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 2 ad art. 22). E nei procedimenti di volontaria giurisdizione non

esistono parti contrapposte, il rito non essendo contenzioso. Esistono

piuttosto “partecipanti” alla procedura, il cui numero non può essere

delimitato. L'autorità apporta così il suo concorso per fondare, modificare,

proteggere o sopprimere diritti privati in assenza di contestazione (Haldy, Procédure civile suis­se, Basilea

2014, pag. 9 n. 13 con richiamo), applicando a tal fi­ne il principio

inquisitorio (art. 255 lett. b CPC).

Dandosi

un'azione di rettificazione dello stato civile, procedura di volontaria

giurisdizione, non sussiste di conseguenza una parte convenuta. Ciò non

significa che il tribunale decida – come reputa il Pretore aggiunto – sulla

sola scor­ta dell'istanza. Intanto l'art. 42 cpv. 1 CC prescrive che il giudice

“sen­te le autorità cantonali di vigilanza interessate e notifica loro la

sentenza”, tali autorità essen­do legittimate ad appellare (ZR 105/2006 pag.

262.

consid. 4.2). Inoltre, conformemente al principio inquisitorio imposto

dal­l'art. 255 lett. b CPC per le procedure di volontaria giurisdizione, il

giudice è tenuto a un uso accresciuto dell'interpello (art. 56 CPC; FF 2006

pag. 6720 verso il basso). Anzi, ove sia in discussione la sorte di figli

minorenni egli applica finanche il principio inquisitorio illimitato e non è

vincolato nemmeno a quanto figura nell'istanza né alle prove offerte, ma ordi­na

d'ufficio l'assunzione di tutti i mezzi istruttori che occorrono per accertare le

circostanze determinanti (Delabays

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 255 con rinvii).

5.

Nella

fattispecie il Pretore aggiunto ha rimproverato alle istanti di avere proceduto

a torto nei confronti del Servizio

circondariale dello stato civile di Lugano, estraneo alla procedura di

rettifica. Il rimprovero è pertinente. Ancora nell'appello le istanti continuano a designare il Servizio circondariale dello stato civile come parte in

causa, confondendolo con l'autorità di vigilanza, che nel Cantone Ticino è il

Dipartimento delle istituzioni, il quale esercita simile attribuzione per il tramite del­l'Ufficio dello stato civile

(art. 32 LAC e art. 4 del regolamento sullo stato civile). Né questa

Came­ra ha mai riconosciuto a un servizio circondariale dello stato civile

qualità di parte. Nell'intestazione

della sentenza cui le appellanti

alludono (inc. 11.2014.71 del 29 settembre 2016) figura – appunto – il

Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile, quale ente da sentire e al

quale notificare la decisione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.110

del 10 febbraio 2015). Che altri Pretori abbiano “accettato di buon grado l'indica-zione

del Servizio circondariale competente senza nulla obiettare” po­co giova. In

proposito l'appello manca di consistenza.

6.

Diversa

è la situazione per quanto riguarda l'asserita carenza di legittimazione

passiva, al cui riguardo l'opinione del Pretore aggiunto è doppiamente erronea.

In primo luogo perché, non sussistendo – come detto – parti contrapposte in una

procedura di volontaria giurisdizione, neppure sussiste un convenuto contro cui

l'istanza deb­ba essere diretta e non può dunque farsi questione di

legittimazione passiva. In secondo luogo perché è corretto che in una procedura

di rettifica dello stato civile l'istante indichi l'autorità di vigilanza cui

comunicare l'atto a norma del­l'art. 42 cpv. 1 CC, oltre al nome di eventuali

terzi che sarebbero toccati dalla rettifica. Certo, le istanti hanno indicato come

ente da interpellare il Servizio circondariale dello stato civile anziché il

Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile quale autorità di

vigilan­za. In una procedura retta dal principio inquisitorio il giudice

avrebbe dovuto tuttavia far uso dell'interpello e segnalare l'erro­­re, tanto

più che nel caso specifico non sussiste una controparte la cui posizione potrebbe

risultare pregiudicata. A maggior ragione ove si consideri che tra le istanti

figura una minorenne, la quale chiede di rettificare i dati dello stato civile

della madre per poter essere riconosciuta dal padre.

7.

Ne

segue che in concreto la sentenza impugnata va annullata e gli atti ritornati

al primo giudice perché faccia uso dell'interpello e solleciti la correzione

dell'istanza. Sentire in questa sede il Servizio circondariale del­lo stato

civile, estraneo alla procedura di rettifica, non avrebbe senso. Sentire il

Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile, sarebbe prematuro, l'autorità

di vigilan­za dovendo ancora essere interpellata dal giudice di primo grado. Il

Pretore aggiunto riprenderà dunque la procedura con l'interpello. Dovessero le

istanti rifiutare di dar seguito all'invito, esse assumeran­no le conseguenze della

loro scelta. Dovessero invece correggere l'istanza, il Pretore aggiunto

comunicherà la medesima al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato

civile quale autorità di vigilan­za. Egli esaminerà in seguito se le prove

offerte siano sufficienti per il giudizio o se ne occorrano altre, che

incomberà alle istanti addurre nella misura del possibile.

8.

Non si prelevano

spese per l'attuale sentenza. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio

formulata dalle appellanti, ci si potrebbe domandare se la decisione impugnata

non sia dovuta anche all'opera del loro patrocinatore, il quale non distingue

nemmeno davanti a questa Camera tra Servizio circondariale dello stato civile e

Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato ci-vile quale autorità di

vigilan­za. Dato ad ogni modo che le appellanti ottengono l'annullamento della

decisione impugnata, si giustifica di ammettere entrambe al beneficio dell'assistenza

giudiziaria. Al loro avvocato d'ufficio va riconosciuta l'indennità che un

legale solerte e speditivo si sarebbe visto riconoscere per far valere

sinteticamente il mancato interpello da parte del Pretore aggiunto. In difetto

di una nota professionale, che il legale non era tenuto a presentare (art. 105

cpv. 2 seconda frase CPC), occorre procedere per apprezzamento (sentenza del

Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3). E un avvocato

ragionevolmente sollecito non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento

di un simile mandato più di quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.–

l'una: art. 4 cpv. 1 del predetto regolamento), cui si può aggiungere una

mezz'ora per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), le spese

(10%) e l'IVA (8%). In definitiva si giustifica pertanto di fissare l'indennità

di patrocinio, nel caso specifico, in fr. 1000.– arrotondati.

9.

Circa i rimedi

giuridici dati contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), una decisione che riguarda lo stato civile di una persona è

impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, la

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto

perché riprenda la procedura facendo uso dell'interpello.

2. Non si riscuotono spese.

3. AP 1 e AP 2 sono ammesse al

beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone

Ticino verserà per le appellanti al patrocinatore d'ufficio un'indennità di

fr. 1000.–. Le appellanti saranno tenute a rifondere la somma al Cantone

non appena saranno in grado di farlo.

4. Notificazione:

– avv. ;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona

(in estratto, dispositivo n. 3).

Comunicazione:

;

Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dello stato civile;

– Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).