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Decisione

11.2021.41

Compiti e remunerazione dell'amministratore dell'eredità

2 febbraio 2022Italiano14 min

dell'eredità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.41

Lugano

2 febbraio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.13 (amministrazione

dell'eredità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza

del 9 gennaio 2019 da

AP

1

per

ottenere l'amministrazione delle eredità fu

M__________

R__________ D__________ (1948-2018), già in ,

nella quale con decisione dell'11 gennaio 2019 il

Pretore ha designato in veste di amministrazione delle eredità l'

avv. AO 1 ,

giudicando

sull'appello del 24 marzo 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione del

19 dicembre 2019 con cui il Pretore ha chiuso

l'amministrazione dell'eredità;

Ritenuto

in fatto: A. M__________ R__________

D__________ (1948), nubile, domiciliata a __________ è deceduta a __________ il

__________ 2018, senza discendenti. Il 23 ottobre 2018 il notaio AO 1 ha pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città due testamenti olografi redatti

il 3 novembre 2014 da M__________ R__________ D__________ in cui, in

particolare, AP 1 e D__________ D__________

P__________ sono state istituite sue

uniche eredi.

B. Su

istanza di AP 1 con decisione dell'11 gennaio 2019 il medesimo Pretore ha ordinato l'amministrazione

delle eredità e ha designato in tale veste l'avv. AO 1. Risolta nelle vie amichevoli

una controversia sorta con due soggetti i cui nomi risultavano essere stati

barrati in uno dei due testamenti olografi, il Pretore ha emesso, il 23

dicembre 2019, il certificato ereditario in cui ha indicato AP 1 e D__________ D__________ P__________ quali uniche eredi di M__________ R__________ D__________

(SO.2019.958).

C. Il 16 marzo 2021 l'avv.

AO 1 ha trasmesso al Pretore

un rapporto finale accludendo la sua nota professionale di complessivi

fr. 18 961.55 (onorario fr. 16 250.–, spese fr. 1355.90, IVA fr. 1355.65), con

un saldo in suo favore, dedotto un

acconto di fr. 13 000.–,

di fr. 5961.55. Con decisione del 17 marzo 2021 il Pretore ha chiuso l'amministrazione

dell'eredità, con scarico all'amministratore, approvando integralmente la nota

professionale dell'avv. AO 1. Le spese processuali di fr. 200.– sono state

poste a carico della successione.

D. Contro la decisione appena citata AP 1 e D__________ D__________

P__________ sono insorte a questa Camera con

un “appello” del 24 marzo

2021 in cui senza formulare richieste di giudizio esplicite dichiarano di “non accettare

la nota dell'amministratore perché non lo riteniamo giusto”. Nelle sue osservazioni

del 20 aprile 2021 l'avv. AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Un amministratore della successione designato – come

in concreto – a norma dell'art. 554 CC è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono

ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art.

595.

cpv. 3 CC per analogia; Karrer/Vogt/Leu

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 61 ad art. 554; Meier/ Reymond-Eniaeva in: Commentaire

Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 61 e 64 ad art. 554). Autorità di

vigilanza è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a lett. b LAC; RtiD

I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 1 con rinvio) il quale oltre a giudicare gli

atti dell'amministratore è chiamato altresì, dandosi contestazioni, a fissare l'onorario

che spetta all'amministratore (RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 2; Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 34 ad

art. 554; Emmel in: Abt/Weibel

[curatori], Praxis­kom­mentar Erb­recht, 4ª edizione, n. 32 ad art. 554 CC). La vigilanza sull'amministratore dell'eredità

– come la vigilanza sull'esecutore testamentario – è un atto di volontaria giurisdizione e la

procedura è disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo dichiara

applicabile il Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248 lett. e

CPC come diritto cantonale suppletorio. Il diritto ticinese non prevede una

procedura speciale di modo che, in concreto, si applicano così gli art. 252

segg. CPC (cfr. per l'esecutore testamentario: I CCA sentenza inc. 11.2017.39 del

29.

gennaio 2019 consid.

1.

con rinvio).

2.

Le decisioni emanate dai Pretori (o dai

Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) sempre che il valore litigioso

“secon­do l'ultima conclusio­ne riconosciuta nella decisione” fosse di almeno

10.

000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove

appena si consideri che la contestazione verte sull'approvazione della

nota dell'amministratore dell'eredità di complessivi fr. 18 961.55. Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta alle eredi

al più presto il 19 marzo 2021. Introdotto il 24 marzo seguente, l'appello in

oggetto è pertanto tempestivo.

3.

In concreto, il 16 marzo 2021 l'avv. AO 1 ha trasmesso

al Pretore il rapporto finale sulla sua attività di amministrato dell'eredità

fu M__________ R__________ D__________ e ha accluso la sua nota professionale

di complessivi fr. 18 961.55. Statuendo il giorno successivo il Pretore ha

chiuso l'amministrazione dell'eredità, ha dato scarico all'amministratore e ha approvato

la nota professionale di quest'ultimo. Se non che, così operando, il primo

giudice ha statuito senza interpellare le eredi, le quali dandosi contestazioni

sull'entità del onorario, come poi si è rivelato nel caso in esame, avrebbero

avuto il diritto di essere sentite (RtiD I-2007 pag. 751 consid. 2 con rinvio a

DTF 86 I 333).

Ci

si può chiedere se dal profilo formale la decisione impugnata non debba pertanto

essere annullata, quantunque le appellanti non lamentino una violazione del

loro diritto di essere sentito. La giurisprudenza ha già avuto modo di

ricordare, tuttavia, che se rimane eccezionale, una sanatoria del diritto di essere

sentito può entrare in linea di conto se l'interessato

ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di

piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente

grave o, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché

rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione

sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid.

2.8.1, 146 III 105 consid. 3.5.2; più di recente: sentenza 4D_76/2020 del 2

giugno 2021 consid. 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.68 dell'8

maggio 2019 consid. 7a). Nel caso in esame le appellanti hanno avuto modo di far

valere liberamente le loro ragioni nel ricorso davanti a questa Camera munita

di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto ed esse non subiscono un pregiudizio

dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente

dalla sanatoria. Cassare la sentenza impugnata per rimediare alla violazione

del diritto di essere sentito riuscirebbe sproporzionato e dilazionerebbe

inutilmente il processo. Per questa volta, sul vizio di forma si può dunque transigere

e conviene vagliare quindi le doglianze nell'ambito del presente giudizio.

4.

AP

1.

e D__________ D__________ P__________

appellano la decisione del Pretore dichiarando

di “non

accettare la nota dell'amministratore perché non lo riteniamo giusto”. Ora, un memoriale deve rispettare determinate

esigenze di forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o

conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una

richiesta di giudizio va formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la

decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori

chiarimenti. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata

la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Un

appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno rivelarsi ammissibile se

dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione

impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.56 del 12 ottobre 2021, consid. 3a con

rinvii). Nel caso specifico si riesce a desumere senza equivoco dall'appello

che le due eredi chiedono la riduzione dell'onorario dell'amministratore

dell'eredità, ma non è dato a divedere in

che modo la decisione impugnata andrebbe modificata, nessuna cifra desumendosi

dal memoriale. Ne segue che al proposito l'appello, carente dei più elementari

requisiti formali, andrebbe dichiarato d'acchito irricevibile. Si volesse anche

transigere in proposito, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte, come

si vedrà in appresso.

5.

Ai loro rispettivi memoriali d'appello le parti

accludono vari documenti. Nella misura in cui esse non hanno potuto produrre prove

davanti al Pretore, che non ha avviato un procedimento contenzioso, tale

documentazione può ritenersi ricevibile.

6.

Nella decisione impugnata

il Pretore, accertato che l'amministratore dell'eredità aveva assolto tutti i

compiti assegnatigli, ha dichiarato chiusa l'amministrazione e ha dato scarico

all'amministratore. Quanto alla retribuzione di quest'ultimo, egli ha ricordato

che per stabilire l'onorario l'autorità di nomina tiene conto dell'attività

svolta, della responsabilità assunta, del tempo impiegato, della complessità

del mandato, del valore della successione e delle qualifiche professionali così

come degli usi locali con riferimento a eventuali tariffe di categoria. Ciò

premesso, in concreto il primo giudice ha escluso che vi fossero motivi per

dubitare delle prestazioni svolte dal professionista e del tempo da lui esposto

nella distinta. In tali circostanze egli ha approvato la nota dell'amministratore

di complessivi fr. 18 961.55, autorizzandolo a prelevare

dagli attivi della successione, una volta passata in giudicato la decisione e

nel limite in cui non l'avesse già fatto, il saldo della sua pretesa.

7.

Per

le appellanti l'amministratore ha erroneamente indicato di avere ricevuto

acconti di soli fr. 13 000.– allorché dall'estratto di un conto bancario intestato a M__________

R__________ D__________ del 5 febbraio 2019 si evince un prelevamento da parte

dell'avvocato AO 1 di fr. 8450.55 senza che esse abbiano ricevuto qualche informazione al riguardo. Trattandosi

a loro avviso di un ulteriore acconto esse ritengono pertanto che l'amministratore

abbia già incassato in totale fr. 21 456.55. Nelle

sue osservazioni AO 1 obietta che l'addebito di fr. 8448.55 concerne il

pagamento della sua parcella notarile del 3 gennaio 2019, oltre a fr. 2.–

di spese bancarie, emessa per le sue prestazioni notarili svolte prima di

essere designato amministratore dell'eredità.

8.

Dagli

atti prodotti in questa sede risulta che il 3 gennaio 2019 il notaio AO 1, che

si era occupato della pubblicazione dei testamenti di M__________ R__________ D__________,

ha emesso una parcella notarile a carico delle eredi di fr. 8448.55 (nota n.

190001.

– 4.39). Dall'estratto del conto di M__________ R__________ D__________ presso

__________ si evince che il 4 febbraio 2019 è stato effettuato un pagamento di

fr. 8450.55 (di cui fr. 2.– per commissione bancaria) in favore dello studio

legale avv. AO 1 con l'indicazione, quale riferimento, “N 190001-4.39”. Dandosi

sufficiente riscontro tra la parcella notarile e l'importo oggetto del

prelevamento, la giustificazione dell'amministratore può ritenersi attendibile

tanto più che le appellanti non hanno reagito all'argomentazione esposta nelle

osservazioni all'appello. Per il resto, all'amministratore dell'eredità

compete, tra l'altro, il pagamento dei debiti della successione (Emmel, op. cit., n. 23 ad art. 554 CC), tant'è che quello stesso giorno sono state saldate le

spese funerarie. Ne segue che al proposito non si possono muovere rimproveri

all'amministratore.

9.

Le

appellanti lamentano in secondo luogo il fatto che l'amministratore abbia

compiuto atti amministrativi che, a loro giudizio, non erano necessari. Esse si

dolgono, in particolari, delle comunicazioni del decesso di M__________ R__________

D__________ a enti di pubblica utilità così come del controllo di decisioni di

tassazione per gli anni precedenti il decesso. Nelle sue osservazioni AO 1 rileva

di avere avvisato i vari enti al fine di evitare la consegna superflua di posta

e di avere ad ogni modo inviato le lettere per posta B. In merito alle

decisioni di tassazione egli obbietta di averle esaminate poiché tra i suoi

compiti rientrava il pagamento delle imposte della defunta.

a) L'amministrazione

dell'eredità è un provvedimento ordinato dal

giudice a salvaguardia della devoluzione ereditaria. Compito dell'amministratore

è quello di attuare tutte le misure necessarie alla conservazione dell'eredità

al fine di renderla agli eredi nello stato migliore possibile. Segnatamente egli può incassare

crediti scaduti (locazioni, interessi, dividendi), pagare le spese correnti

(interessi, imposte, premi assicurativi), disdire contratti inutili o poco

favorevoli (prestiti gratuiti, locazione di locali occupati dal de cuius)

o concluderne di nuovi (Meier/

Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 52 ad art. 559; Emmel, op, cit., n. 23-27 ad art. 554; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 40 segg. ad art. 554).

b) In

concreto, l'amministratore ha comunicato il decesso di M__________ R__________

D__________ a enti di

pubblica utilità o associazioni varie che avevano da lei ricevuto donazioni. Si può invero discutere se ciò costituisca un atto

di gestione necessario alla conservazione dell'eredità. Tuttavia, come rappresentante

dell'eredità, la comunicazione del decesso a terzi affinché cessino di inviare bollettini

di pagamento, documentazione, riviste o altro può ancora rientrare nel disbrigo

degli affari correnti che un amministratore dell'eredità, la cui attività dal

profilo amministrativo si apparenta a quella dell'esecutore testamentario (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 43 ad art. 554), può essere tenuto a

svolgere (cfr. per l'esecutore testamentario: Meier/

Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 30 ad art. 518; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 35 ad art. 518). Per di più, tale

operazione non consta avere comportato particolare dispendio di tempo né costi

apprezzabili. Al riguardo non occorre pertanto intervenire.

c) Relativamente

all'esame delle decisioni di tassazione della defunta, è vero che esse si

riferiscono agli anni 2017 e 2018, precedenti il decesso di M__________ R__________

D__________. Resta il fatto che le decisioni sono state emanate nel febbraio del

2019.

durante l'amministrazione dell'avvocato AO 1. Visto che tra i suoi compiti

vi era anche quello di pagare i debiti fiscali della de cuius (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 45 ad art. 554), una verifica della

correttezza delle medesime entrava senz'altro nel mandato dell'amministratore

dell'eredità. Senza

dimenticare che il 4 febbraio 2019 l'avvocato AO 1 aveva comunicato a D__________

D__________ l'esito della verifica preannunciandole, in assenza di riscontri,

il pagamento delle imposte (doc. 9 di appello). Ne segue che, in definitiva, anche

al riguardo non possono muoversi rimproveri all'amministratore. Per il resto, le

appellanti non contestano i parametri di calcolo esposti dall'amministratore

per stabilire la sua remunerazione di modo che quella fissata dal Pretore resiste

alla critica.

10.

Se

ne conclude che l'appello, manifestamente inammissibile, vede la sua sorte

segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.

48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Gli oneri della decisione odierna seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto che le due eredi sono state indotte

a ricorrere a questa Camera per non aver potuto partecipare alla procedura

davanti al Pretore si giustifica di ridurre in equità le spese processuali

(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili l'avv. AO 1 ha proceduto

da sé, senza far capo a un patrocinatore. Egli avrebbe pertanto unicamente a un'indennità

d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ma non pretende,

tuttavia, di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite

di guadagno per la redazione delle osservazioni all'appello (tre pagine

compreso il frontespizio). Non soccorrono pertanto le premesse per

riconoscergli un'indennità.

11.

Riguardo ai rimedi esperibili contro la presente

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in

materia di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria soggiacciono

al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia

come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere

solo la violazione di diritti costituzionali (I CCA sentenza inc. 11.2020.175

del 26 febbraio 2021 consid. 4 con rinvii).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Le

spese processuali, ridotte a fr. 250.–, sono poste, in solido, a carico delle

appellanti.

3. Notificazione a:

;

;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).