11.2021.41
Compiti e remunerazione dell'amministratore dell'eredità
2 febbraio 2022Italiano14 min
dell'eredità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.41
Lugano
2 febbraio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.13 (amministrazione
dell'eredità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza
del 9 gennaio 2019 da
AP
1
per
ottenere l'amministrazione delle eredità fu
M__________
R__________ D__________ (1948-2018), già in ,
nella quale con decisione dell'11 gennaio 2019 il
Pretore ha designato in veste di amministrazione delle eredità l'
avv. AO 1 ,
giudicando
sull'appello del 24 marzo 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione del
19 dicembre 2019 con cui il Pretore ha chiuso
l'amministrazione dell'eredità;
Ritenuto
in fatto: A. M__________ R__________
D__________ (1948), nubile, domiciliata a __________ è deceduta a __________ il
__________ 2018, senza discendenti. Il 23 ottobre 2018 il notaio AO 1 ha pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città due testamenti olografi redatti
il 3 novembre 2014 da M__________ R__________ D__________ in cui, in
particolare, AP 1 e D__________ D__________
P__________ sono state istituite sue
uniche eredi.
B. Su
istanza di AP 1 con decisione dell'11 gennaio 2019 il medesimo Pretore ha ordinato l'amministrazione
delle eredità e ha designato in tale veste l'avv. AO 1. Risolta nelle vie amichevoli
una controversia sorta con due soggetti i cui nomi risultavano essere stati
barrati in uno dei due testamenti olografi, il Pretore ha emesso, il 23
dicembre 2019, il certificato ereditario in cui ha indicato AP 1 e D__________ D__________ P__________ quali uniche eredi di M__________ R__________ D__________
(SO.2019.958).
C. Il 16 marzo 2021 l'avv.
AO 1 ha trasmesso al Pretore
un rapporto finale accludendo la sua nota professionale di complessivi
fr. 18 961.55 (onorario fr. 16 250.–, spese fr. 1355.90, IVA fr. 1355.65), con
un saldo in suo favore, dedotto un
acconto di fr. 13 000.–,
di fr. 5961.55. Con decisione del 17 marzo 2021 il Pretore ha chiuso l'amministrazione
dell'eredità, con scarico all'amministratore, approvando integralmente la nota
professionale dell'avv. AO 1. Le spese processuali di fr. 200.– sono state
poste a carico della successione.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 e D__________ D__________
P__________ sono insorte a questa Camera con
un “appello” del 24 marzo
2021 in cui senza formulare richieste di giudizio esplicite dichiarano di “non accettare
la nota dell'amministratore perché non lo riteniamo giusto”. Nelle sue osservazioni
del 20 aprile 2021 l'avv. AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Un amministratore della successione designato – come
in concreto – a norma dell'art. 554 CC è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono
ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art.
595.
cpv. 3 CC per analogia; Karrer/Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 61 ad art. 554; Meier/ Reymond-Eniaeva in: Commentaire
Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 61 e 64 ad art. 554). Autorità di
vigilanza è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a lett. b LAC; RtiD
I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 1 con rinvio) il quale oltre a giudicare gli
atti dell'amministratore è chiamato altresì, dandosi contestazioni, a fissare l'onorario
che spetta all'amministratore (RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 2; Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 34 ad
art. 554; Emmel in: Abt/Weibel
[curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 32 ad art. 554 CC). La vigilanza sull'amministratore dell'eredità
– come la vigilanza sull'esecutore testamentario – è un atto di volontaria giurisdizione e la
procedura è disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo dichiara
applicabile il Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248 lett. e
CPC come diritto cantonale suppletorio. Il diritto ticinese non prevede una
procedura speciale di modo che, in concreto, si applicano così gli art. 252
segg. CPC (cfr. per l'esecutore testamentario: I CCA sentenza inc. 11.2017.39 del
29.
gennaio 2019 consid.
1.
con rinvio).
2.
Le decisioni emanate dai Pretori (o dai
Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) sempre che il valore litigioso
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” fosse di almeno
10.
000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove
appena si consideri che la contestazione verte sull'approvazione della
nota dell'amministratore dell'eredità di complessivi fr. 18 961.55. Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta alle eredi
al più presto il 19 marzo 2021. Introdotto il 24 marzo seguente, l'appello in
oggetto è pertanto tempestivo.
3.
In concreto, il 16 marzo 2021 l'avv. AO 1 ha trasmesso
al Pretore il rapporto finale sulla sua attività di amministrato dell'eredità
fu M__________ R__________ D__________ e ha accluso la sua nota professionale
di complessivi fr. 18 961.55. Statuendo il giorno successivo il Pretore ha
chiuso l'amministrazione dell'eredità, ha dato scarico all'amministratore e ha approvato
la nota professionale di quest'ultimo. Se non che, così operando, il primo
giudice ha statuito senza interpellare le eredi, le quali dandosi contestazioni
sull'entità del onorario, come poi si è rivelato nel caso in esame, avrebbero
avuto il diritto di essere sentite (RtiD I-2007 pag. 751 consid. 2 con rinvio a
DTF 86 I 333).
Ci
si può chiedere se dal profilo formale la decisione impugnata non debba pertanto
essere annullata, quantunque le appellanti non lamentino una violazione del
loro diritto di essere sentito. La giurisprudenza ha già avuto modo di
ricordare, tuttavia, che se rimane eccezionale, una sanatoria del diritto di essere
sentito può entrare in linea di conto se l'interessato
ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di
piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente
grave o, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché
rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione
sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid.
2.8.1, 146 III 105 consid. 3.5.2; più di recente: sentenza 4D_76/2020 del 2
giugno 2021 consid. 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.68 dell'8
maggio 2019 consid. 7a). Nel caso in esame le appellanti hanno avuto modo di far
valere liberamente le loro ragioni nel ricorso davanti a questa Camera munita
di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto ed esse non subiscono un pregiudizio
dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente
dalla sanatoria. Cassare la sentenza impugnata per rimediare alla violazione
del diritto di essere sentito riuscirebbe sproporzionato e dilazionerebbe
inutilmente il processo. Per questa volta, sul vizio di forma si può dunque transigere
e conviene vagliare quindi le doglianze nell'ambito del presente giudizio.
4.
AP
1.
e D__________ D__________ P__________
appellano la decisione del Pretore dichiarando
di “non
accettare la nota dell'amministratore perché non lo riteniamo giusto”. Ora, un memoriale deve rispettare determinate
esigenze di forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o
conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una
richiesta di giudizio va formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la
decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori
chiarimenti. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata
la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Un
appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno rivelarsi ammissibile se
dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione
impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.56 del 12 ottobre 2021, consid. 3a con
rinvii). Nel caso specifico si riesce a desumere senza equivoco dall'appello
che le due eredi chiedono la riduzione dell'onorario dell'amministratore
dell'eredità, ma non è dato a divedere in
che modo la decisione impugnata andrebbe modificata, nessuna cifra desumendosi
dal memoriale. Ne segue che al proposito l'appello, carente dei più elementari
requisiti formali, andrebbe dichiarato d'acchito irricevibile. Si volesse anche
transigere in proposito, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte, come
si vedrà in appresso.
5.
Ai loro rispettivi memoriali d'appello le parti
accludono vari documenti. Nella misura in cui esse non hanno potuto produrre prove
davanti al Pretore, che non ha avviato un procedimento contenzioso, tale
documentazione può ritenersi ricevibile.
6.
Nella decisione impugnata
il Pretore, accertato che l'amministratore dell'eredità aveva assolto tutti i
compiti assegnatigli, ha dichiarato chiusa l'amministrazione e ha dato scarico
all'amministratore. Quanto alla retribuzione di quest'ultimo, egli ha ricordato
che per stabilire l'onorario l'autorità di nomina tiene conto dell'attività
svolta, della responsabilità assunta, del tempo impiegato, della complessità
del mandato, del valore della successione e delle qualifiche professionali così
come degli usi locali con riferimento a eventuali tariffe di categoria. Ciò
premesso, in concreto il primo giudice ha escluso che vi fossero motivi per
dubitare delle prestazioni svolte dal professionista e del tempo da lui esposto
nella distinta. In tali circostanze egli ha approvato la nota dell'amministratore
di complessivi fr. 18 961.55, autorizzandolo a prelevare
dagli attivi della successione, una volta passata in giudicato la decisione e
nel limite in cui non l'avesse già fatto, il saldo della sua pretesa.
7.
Per
le appellanti l'amministratore ha erroneamente indicato di avere ricevuto
acconti di soli fr. 13 000.– allorché dall'estratto di un conto bancario intestato a M__________
R__________ D__________ del 5 febbraio 2019 si evince un prelevamento da parte
dell'avvocato AO 1 di fr. 8450.55 senza che esse abbiano ricevuto qualche informazione al riguardo. Trattandosi
a loro avviso di un ulteriore acconto esse ritengono pertanto che l'amministratore
abbia già incassato in totale fr. 21 456.55. Nelle
sue osservazioni AO 1 obietta che l'addebito di fr. 8448.55 concerne il
pagamento della sua parcella notarile del 3 gennaio 2019, oltre a fr. 2.–
di spese bancarie, emessa per le sue prestazioni notarili svolte prima di
essere designato amministratore dell'eredità.
8.
Dagli
atti prodotti in questa sede risulta che il 3 gennaio 2019 il notaio AO 1, che
si era occupato della pubblicazione dei testamenti di M__________ R__________ D__________,
ha emesso una parcella notarile a carico delle eredi di fr. 8448.55 (nota n.
190001.
– 4.39). Dall'estratto del conto di M__________ R__________ D__________ presso
__________ si evince che il 4 febbraio 2019 è stato effettuato un pagamento di
fr. 8450.55 (di cui fr. 2.– per commissione bancaria) in favore dello studio
legale avv. AO 1 con l'indicazione, quale riferimento, “N 190001-4.39”. Dandosi
sufficiente riscontro tra la parcella notarile e l'importo oggetto del
prelevamento, la giustificazione dell'amministratore può ritenersi attendibile
tanto più che le appellanti non hanno reagito all'argomentazione esposta nelle
osservazioni all'appello. Per il resto, all'amministratore dell'eredità
compete, tra l'altro, il pagamento dei debiti della successione (Emmel, op. cit., n. 23 ad art. 554 CC), tant'è che quello stesso giorno sono state saldate le
spese funerarie. Ne segue che al proposito non si possono muovere rimproveri
all'amministratore.
9.
Le
appellanti lamentano in secondo luogo il fatto che l'amministratore abbia
compiuto atti amministrativi che, a loro giudizio, non erano necessari. Esse si
dolgono, in particolari, delle comunicazioni del decesso di M__________ R__________
D__________ a enti di pubblica utilità così come del controllo di decisioni di
tassazione per gli anni precedenti il decesso. Nelle sue osservazioni AO 1 rileva
di avere avvisato i vari enti al fine di evitare la consegna superflua di posta
e di avere ad ogni modo inviato le lettere per posta B. In merito alle
decisioni di tassazione egli obbietta di averle esaminate poiché tra i suoi
compiti rientrava il pagamento delle imposte della defunta.
a) L'amministrazione
dell'eredità è un provvedimento ordinato dal
giudice a salvaguardia della devoluzione ereditaria. Compito dell'amministratore
è quello di attuare tutte le misure necessarie alla conservazione dell'eredità
al fine di renderla agli eredi nello stato migliore possibile. Segnatamente egli può incassare
crediti scaduti (locazioni, interessi, dividendi), pagare le spese correnti
(interessi, imposte, premi assicurativi), disdire contratti inutili o poco
favorevoli (prestiti gratuiti, locazione di locali occupati dal de cuius)
o concluderne di nuovi (Meier/
Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 52 ad art. 559; Emmel, op, cit., n. 23-27 ad art. 554; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 40 segg. ad art. 554).
b) In
concreto, l'amministratore ha comunicato il decesso di M__________ R__________
D__________ a enti di
pubblica utilità o associazioni varie che avevano da lei ricevuto donazioni. Si può invero discutere se ciò costituisca un atto
di gestione necessario alla conservazione dell'eredità. Tuttavia, come rappresentante
dell'eredità, la comunicazione del decesso a terzi affinché cessino di inviare bollettini
di pagamento, documentazione, riviste o altro può ancora rientrare nel disbrigo
degli affari correnti che un amministratore dell'eredità, la cui attività dal
profilo amministrativo si apparenta a quella dell'esecutore testamentario (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 43 ad art. 554), può essere tenuto a
svolgere (cfr. per l'esecutore testamentario: Meier/
Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 30 ad art. 518; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 35 ad art. 518). Per di più, tale
operazione non consta avere comportato particolare dispendio di tempo né costi
apprezzabili. Al riguardo non occorre pertanto intervenire.
c) Relativamente
all'esame delle decisioni di tassazione della defunta, è vero che esse si
riferiscono agli anni 2017 e 2018, precedenti il decesso di M__________ R__________
D__________. Resta il fatto che le decisioni sono state emanate nel febbraio del
2019.
durante l'amministrazione dell'avvocato AO 1. Visto che tra i suoi compiti
vi era anche quello di pagare i debiti fiscali della de cuius (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 45 ad art. 554), una verifica della
correttezza delle medesime entrava senz'altro nel mandato dell'amministratore
dell'eredità. Senza
dimenticare che il 4 febbraio 2019 l'avvocato AO 1 aveva comunicato a D__________
D__________ l'esito della verifica preannunciandole, in assenza di riscontri,
il pagamento delle imposte (doc. 9 di appello). Ne segue che, in definitiva, anche
al riguardo non possono muoversi rimproveri all'amministratore. Per il resto, le
appellanti non contestano i parametri di calcolo esposti dall'amministratore
per stabilire la sua remunerazione di modo che quella fissata dal Pretore resiste
alla critica.
10.
Se
ne conclude che l'appello, manifestamente inammissibile, vede la sua sorte
segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.
48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Gli oneri della decisione odierna seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto che le due eredi sono state indotte
a ricorrere a questa Camera per non aver potuto partecipare alla procedura
davanti al Pretore si giustifica di ridurre in equità le spese processuali
(art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili l'avv. AO 1 ha proceduto
da sé, senza far capo a un patrocinatore. Egli avrebbe pertanto unicamente a un'indennità
d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ma non pretende,
tuttavia, di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite
di guadagno per la redazione delle osservazioni all'appello (tre pagine
compreso il frontespizio). Non soccorrono pertanto le premesse per
riconoscergli un'indennità.
11.
Riguardo ai rimedi esperibili contro la presente
sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in
materia di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria soggiacciono
al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia
come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere
solo la violazione di diritti costituzionali (I CCA sentenza inc. 11.2020.175
del 26 febbraio 2021 consid. 4 con rinvii).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le
spese processuali, ridotte a fr. 250.–, sono poste, in solido, a carico delle
appellanti.
3. Notificazione a:
–
;
–
;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).