11.2021.42
Convenzione matrimoniale; nullità di un atto pubblico per vizi di forma: lingua italiana; necessità della presenza di un interprete; abuso di diritto
28 marzo 2022Italiano23 min
2014, rogato unicamente in inglese (n. 512 della notaia __________ __________), i
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.42
Lugano
28 marzo 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa OR.2017.136 (nullità di convenzione matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 4 luglio 2017 da
AO
1 (Irlanda del Nord)
(patrocinato
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(ora
patrocinata dall'avv. PA 3 ),
giudicando
sull'appello del 25 marzo 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal
Pretore il 22 febbraio 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AO 1 (1958),
cittadino britannico, divorziato, e AP 1 (1964), cittadina italiana, si sono
sposati a __________ il 23 agosto 1999. Dal matrimonio sono nati N__________
(1999), J__________ (2000), E__________ (2002) e G__________ (2003), ora
maggiorenni. Con atto pubblico del 29 settembre
2014, rogato unicamente in inglese (n. 512 della notaia __________ __________), i
coniugi hanno stipulato una convenzione matrimoniale in cui hanno adottato la separazione
dei beni, riconoscendo di esclusiva proprietà della moglie quattro automobili,
una collezione di borse di marca, tutti i gioielli e gli effetti personali, i
benefici di tutte le polizze di assicurazione vita a nome del marito, i conti
bancari da lei detenuti in Svizzera, l'abitazione coniugale a __________ con il
mobilio e le suppellettili, così come gli oggetti elencati in una lista annessa
e di proprietà del marito i conti bancari da lui detenuti in Gran Bretagna, oltre
ai suoi effetti personali.
B. In esito a una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 4 maggio 2015, con
sentenza del 19 dicembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
regolato la vita separata dei coniugi, disponendo segnatamente il blocco del
fondo su cui sorge l'abitazione coniugale, come pure di tutte le antichità in
possesso dei coniugi e di ogni relazione bancaria facente capo alla moglie
presso la __________ (inc. SO.2015.1993). Il 1° giugno 2018 AP 1 ha introdotto
azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La procedura è attualmente
sospesa (inc. DM.2018.146).
C. Nel frattempo, il 13
febbraio 2017, AO 1 ha convenuto AP 1 per
un tentativo di conciliazione davanti al Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse accertata la nullità della convenzione
matrimoniale del 29 settembre 2014 o, quanto meno, per ottenere l'annullamento
della medesima. Decaduta infruttuosa
la conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato il 7 aprile 2017
a AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a
carico dell'istante,
riservato un diverso addebito in seguito alla causa di merito (inc.
CM.2017.84).
D. AO 1 si è rivolto il 4 luglio 2017 al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua
risposta del 29 agosto 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 5 ottobre 2017 l'attore ha mantenuto il suo punto di
vista. Analoga posizione ha ribadito la convenuta in una
duplica spontanea del 15 novembre 2017. Alle prime arringhe del 7
febbraio 2018 le parti hanno confermato il loro punto di vista e notificato prove. L'istruttoria è iniziata
seduta stante ed è terminata il 20 novembre 2020. Alle arringhe finali
le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 29 gennaio
2021 in cui hanno reiterato le loro domande.
E. Statuendo con
sentenza del 22 febbraio 2021, il Pretore ha accolto la petizione e ha
accertato la nullità per vizio formale della convenzione stipulata dai coniugi
il 29 settembre 2014. Le spese processuali
di complessivi fr. 10 000.–
(incluse quelle della pro-cedura di conciliazione) sono state poste a carico
della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 20 000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 marzo 2021 per ottenere la riforma del giudizio
impugnato nel senso di vedere respinta la petizione. In osservazioni del
14 settembre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Con replica spontanea
del 30 settembre 2021 e duplica spontanea del 15 ottobre seguente le parti hanno
ribadito le rispettive domande.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze emanate
dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art.
311.
cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è manifestamente dato, il Pretore
avendo quantificato il valore di causa “in oltre un milione di franchi svizzeri”,
ordine di grandezza che le parti non contestano e che non appare inverosimile. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta alla
precedente patrocinatrice della convenuta il 23 febbraio 2021 (tracciamento
dell'invio 98.__________, agli atti). Depositato il 25 marzo 2021 (timbro
postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2.
Con le osservazioni
all'appello AO 1 produce copia di una lettera inviata il 13 aprile 2021 al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella quale sostiene che la moglie ha
manipolato taluni documenti prodotti nella causa di divorzio e postula il richiamo
dal Ministero pubblico dell'incarto aperto a carico della moglie per tale denuncia.
Successivi all'emanazione del giudizio impugnato e addotti tempestivamente con
il primo atto di causa in appello, tali atti sono di per sé ricevibili (art.
317.
cpv. 1 CPC). Quanto l'interessato intende dimostrare non è tuttavia di
rilievo ai fini del giudizio. Al proposito non occorre pertanto esperire ulteriori
accertamenti.
3.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che alla fattispecie non si applica
l'attuale legge sul notariato del 26 novembre 2013, entrata in vigore il
1° luglio 2015, bensì la previgente del 23 febbraio 1983, la quale prevedeva che
gli atti pubblici, comprese quindi le convenzioni matrimoniali, dovevano essere
redatti in italiano sotto pena di nullità (art. 47 cpv. 1 e 64 n. 3). Ricordato
che spetta ai Cantoni stabilire per il loro territorio le norme relative alla
celebrazione degli atti pubblici e di quelli in lingua straniera (art. 55 tit.
fin. CC), egli ha ritenuto che un Cantone può senz'altro prevedere atti
pubblici rogati in una determinata lingua. Ne ha dedotto che l'art. 47 cpv. 1 vLN
rispettava il diritto federale. Confrontate le correnti di dottrina e
richiamata la giurisprudenza, egli ha ritenuto altresì che la sanzione della
nullità prevista all'art. 64 n. 3 vLN non contravveniva al diritto federale. Ne
ha quindi desunto che, per diritto cantonale, la convenzione in esame è nulla.
Il Pretore inoltre, dopo
avere accertato che la notaia __________ __________ aveva dovuto ricorrere a un
traduttore per preparare la convenzione poiché le sue conoscenze di inglese si
limitavano a quanto “imparato fino alla maturità”, ha ritenuto l'atto contrario
anche all'art. 48 cpv. 2 vLN, il quale imponeva, nel caso in cui un notaio non
conoscesse sufficientemente la lingua delle parti, l'intervento alla
pubblicazione dell'atto di un interprete cui andava deferito il giuramento. E
siccome l'atto pubblico in questione è stato rogato in assenza di un
interprete, stando al Pretore la convenzione matrimoniale va dichiarata nulla anche
per tale motivo.
Infine il primo giudice ha
rammentato che l'eccezione di un vizio di forma sollevata abusando della buona
fede non è meritevole di protezione, ma che un abuso di diritto va ravvisato
solo con riserbo e in specie se il contratto è già stato adempiuto
spontaneamente, conoscendo l'esistenza del vizio formale. La convenuta ‒
egli ha proseguito ‒ “non ha in nessun modo allegato e dimostrato le
concrete circostanze di fatto che giustificherebbero di ritenere abusivo il
comportamento dell'attore”. Onde, in definitiva, l'accoglimento della petizione.
4.
L'appellante ribadisce
che l'obbligo di redigere gli atti pubblici in italiano e la sanzione della
nullità in caso di mancato rispetto di tale prescrizione previsti dalla previgente
legislazione cantonale violavano il diritto federale. Sostiene che la
giurisprudenza e la dottrina citata dal Pretore sono superate e invoca alcune
fonti secondo cui un siffatto obbligo costituisce una prescrizione d'ordine che
non può essere sanzionata con la nullità dell'atto.
a) L'art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC
delega ai Cantoni la promulgazione delle norme relative alla celebrazione degli
atti pubblici. La competenza cantonale di definire la procedura e la forma
degli atti notarili deve nondimeno rispettare le esigenze minime che il diritto
federale pone in considerazione delle finalità dell'istituto e le disposizioni
specifiche concernenti determi-nati atti (DTF 133 I 260 consid. 2.2). Le norme
di forma e di procedura cantonali non devono inoltre pregiudicare o impedire l'applicazione
del diritto civile federale (DTF 106 II 150 consid. 2b; sentenza del Tribunale
federale 4A_556/2009 del 3 maggio 2010 consid. 7.1 con rimandi; v. anche Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione,
n. 7 ad art. 55 tit. fin.; Mooser in:
Commentaire romand, CC II, Basilea 2010, n. 19 ad art. 55 tit. fin.; Brändli
in: in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 2ª edizione,
n. 3 ad art. 55 tit. fin. CC).
b) Per
quel che è
delle convenzioni matrimoniali, l'art. 184 CC prescrive che esse
si fanno per atto pubblico firmato dalle persone contraenti. Nel Cantone Ticino
l'atto pubblico prescritto dal diritto federale segue la forma del pubblico
istrumento (art. 20 LAC). E, come ha ricordato il Pretore, in concreto la legge
sul notariato del 23 febbraio 1983 in vigore al momento della celebrazione dell'atto
prevedeva che gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istromento dovessero
essere stesi in lingua italiana (art. 47 cpv. 1), eccezioni essendo
contemplate unicamente per i testamenti pubblici, i contratti successori e i
vitalizi (cpv. 2). La violazione dell'art. 47 cpv. 1 vLN figurava inoltre fra i
casi sanzionati con la nullità dell'atto (art. 64 n. 3 vLN). Anche la
disciplina oggi in vigore prescrive l'uso della lingua italiana, ma la
violazione di tale obbligo non è più sanzionata con la nullità (art. 43
cpv. 1 e 53 della legge sul notariato del 26 novembre 2013).
c) Litigiosa
è, nella fattispecie, la compatibilità della vecchia regolamentazione ticinese con
il diritto federale. Ora, l'art. 55 cpv. 2 tit. fin. CC prevede che i Cantoni
stabiliscono le norme per la celebrazione degli atti pubblici in lingua
straniera. In una sentenza 5P.167/1990 del 4 dicembre 1990 il Tribunale
federale, adito con ricorso di diritto pubblico contro una decisione con cui il
Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino aveva sanzionato un notaio
per violazione dell'art. 47 cpv. 1 vLN, ha avuto modo di confermare che per i
pubblici istrumenti i Cantoni possono “liberamente promulgare le norme che
sembrano loro più idonee a tutelare, in questo ambito, il principio della
territorialità della lingua” (consid. 4b con rinvii). Sussistono dunque ‒
ha continuato il Tribunale federale ‒ “evidenti motivi d'ordine pubblico,
derivanti dal principio della territorialità della lingua e della difesa
dell'italianità del Ticino, affinché tutti gli atti che nel Cantone sono rogati
nella forma del pubblico istrumento vengano stesi nella lingua ufficiale ivi
vigente, e ciò indipendentemente dalla lingua delle parti, le quali, in
conformità dell'art. 48 LN, riceveranno in ogni caso una traduzione
conforme” (consid. 3b).
I
Cantoni ‒ ha soggiunto il Tribunale federale ‒ possono stabilire inoltre
quali norme sulla forma del pubblico istrumento hanno influenza sulla validità
dell'atto e quali invece sono mere prescrizioni d'ordine, stabilendo quando
l'inosservanza del requisito della lingua, che rappresenta una condizione di
validità, comporta la nullità dell'atto (consid. 5 con rinvio a DTF 106 II 151).
In una successiva sentenza 4A_556/2009 del 3 maggio 2010 il Tribunale federale
ha tenuto conto di un'opinione dissenziente di Brückner,
il quale nell'interesse di armonizzare le procedure e della sicurezza giuridica
proponeva di disattendere la nullità sancita dal diritto cantonale e di
riconoscere la validità degli atti pubblici che rispettano i requisiti minimi
del solo diritto federale (in: Schweizerisches
Beurkundungrecht, Zurigo 1993, n. 38), ma l'ha ritenuta più un auspicio
di cambiamento che un'interpretazione del diritto in vigore (sentenza consid.
7.2).
d) Quanto
alla dottrina più recente, secondo Dépraz
l'obbligo di redigere un atto pubblico nella lingua ufficiale del Cantone viola
il diritto federale (La forme authentique en droit fédéral et en droit cantonal
comparé, tesi, Losanna 2002, pag. 191 n. 360 con riferimento ad altri autori nella
nota 881). Mooser è
sostanzialmente dello stesso orientamento (in: Commentaire romand, CC II,
Basilea 2016, n. 51 ad art. 55 tit. fin. con rinvio alla nota 96), a differenza
dalla sua precedente posizione (in: Le droit
notarial suisse, 2ª edizione, pag.
385.
n. 572).
In
un rapporto del 19 agosto 2021 un “gruppo di riflessione sulla procedura
unificata per la redazione di atti autentici in Svizzera” creato dall'Ufficio
federale di giustizia e polizia, incaricato dal Consiglio federale di valutare
la possibilità di elaborare un messaggio sui requisiti minimi dell'atto
pubblico e sull'estensione della libera circolazione dell'atto pubblico agli
affari immobiliari, ha proposto di fissare un principio direttore per la lingua
degli atti in forza del quale i Cantoni non solo determinano la lingua per la confezione
degli atti pubblici, ma possono prevedere altresì che, a richiesta dei
comparenti o in virtù di disposizioni legali, il pubblico ufficiale può rogare tali
atti anche in una lingua straniera, a condizione di averne sufficiente padronanza
(pag. 51, in: ‹https://www.bj.admin. ch/bj/it/home/wirtschaft/beurkundungsverfahren.html›).
Secondo il Consiglio federale, oggi come oggi l'elaborazione di un messaggio è però
prematura, fermo restando che il rapporto del gruppo di riflessione può servire
da base per una discussione su un'eventuale unificazione della procedura
dell'atto pubblico (comunicato dell'Ufficio federale di giustizia del 20
dicembre 2021 consultabile in: ‹https://www.bj.admin. ch/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-85516.html›).
e) Alla
luce di quanto precede andrebbe quindi valutato se – come pretende l'appellante
– già attualmente l'obbligo di redigere un atto pubblico nella lingua ufficiale
del Cantone sia contrario al diritto federale. La questione è spinosa, tanto
che il principio direttore circa la lingua degli atti testé evocato è stato
dibattuto anche in seno al citato gruppo di lavoro (loc. cit.). In un'opera
recente Jeandin ribadisce, da
parte sua, che i Cantoni possono prescrivere l'uso della lingua ufficiale per la
rogazione degli atti pubblici (La profession de notaire, Ginevra 2017, pag. 155
seg.). E molti Cantoni si attengono tuttora a tale regola (elenchi in: Jeandin, op. cit., pag. 156; Dépraz, loc. cit.). Oltre a ciò,
andrebbe esaminato nella fattispecie se i Cantoni possono sanzionare in ogni
caso con la nullità dell'atto la disattenzione di un siffatto obbligo, tanto
più che l'opinione dottrinale contraria, per la quale l'inosservanza di quell'obbligo
costituisce una mera violazione d'ordine, è stata recepita dal legislatore
cantonale nell'odierna legge sul notariato del 26 novembre 2013 (messaggio n.
6491.
del 5 aprile 2011 del Consiglio di Stato, pag. 15 con rinvii di
dottrina),
sicché essa non figura più tra le cause di nullità (art. 53 LN). In realtà
simili interrogativi possono rimanere indecisi. Come si vedrà senza indugio,
per vero, la nullità della convenzione matrimoniale in esame si giustifica nel
caso in esame già per un altro motivo.
5.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha accertato, in estrema sintesi, che l'insufficiente
padronanza della lingua inglese da parte della notaia rogante avrebbe richiesto
l'intervento nella rogazione di un interprete. L'appellante eccepisce che
neppure secondo il diritto cantonale tale mancanza comportava la nullità dell'atto,
sostenendo inoltre che la partecipazione di un interprete non era necessaria, poiché
la notaia __________ __________ conosce la lingua inglese in modo sufficiente e
ha fatto capo a un traduttore per la verifica del testo. Nella sua replica
spontanea essa soggiunge altresì che la convenzione è un documento di sole due
pagine, il quale non implicava l'assoluta padronanza dell'inglese e che una
bozza dell'atto è stata sottoposta preventivamente alle parti.
a) Secondo
il diritto cantonale allora applicabile, se le parti o una di esse non conosceva
la lingua italiana (o l'altra lingua), doveva essere obbligatoriamente allegata
all'originale dell'atto una fedele e completa traduzione firmata dalle parti,
dal notaio e dagli eventuali testimoni e interpreti (art. 48 cpv. 1 vLN). Il
notaio poteva provvedere personalmente alla traduzione se conosceva sufficientemente
la lingua delle parti o la lingua di una di esse; altrimenti faceva intervenire
un interprete al quale era deferito il giuramento (art. 48 cpv. 2 vLN). La
traduzione andava pubblicata come l'istromento (art. 48 cpv. 3 vLN). Di per sé
la violazione di tali prescrizioni non figurava tuttavia fra quelle sanzionate
con la nullità dell'atto (art. 64 vLN).
b) Che
per rogare un atto pubblico il notaio debba avere la padronanza orale e
scritta (in Wort und Schrift) della lingua utilizzata nel documento è sempre
stato pacifico (Schmid, op. cit.,
n. 48 ad art. 55 tit. fin CC; Mooser in: Commentaire romand, op. cit., n. 54 ad
art. 55 tit. fin. e in: Le droit notarial suisse, op. cit., pag. 388 n. 578 con
rinvii; Dépraz, op. cit., pag. 193
n. 363 con rinvii). Per adempiere i suoi obblighi di informazione il pubblico
ufficiale che non padroneggi la lingua dell'atto deve pertanto imperativamente
ricorrere, per diritto federale, all'intervento di un interprete (Jeandin, op. cit., pag. 156 con rinvio; Schmid, loc. cit.). Quanto al livello di
conoscenza della lingua, esso dipende anche dalla complessità concreta dell'atto,
ma non deve lasciare spazio a equivoci (Mooser,
Le droit notarial suisse, op. cit., pag. 388 n. 578 con rinvio), poiché lo
stesso notaio, così come le parti, deve essere in grado di comprendere appieno la
portata del testo (Schmid, op. cit. n. 47 ad art. 55 tit. fin.; Mooser, Le droit notarial suisse, op.
cit., pag. 386 n. 575 con rinvii e pag. 444 n. 680). Per di più, un pubblico
ufficiale deve valutare con prudenza le proprie capacità linguistiche (Wolf in: Kommentar zum Notariatsrecht
des Kantons Bern, Berna 2009, n. 2 ad art. 33).
c) Nel
caso specifico la notaia __________ __________ ha dichiarato che, dopo avere
ricevuto le necessarie informazioni, ha preparato la bozza del rogito e per “essere
certa che l'atto fosse perfetto”, ha fatto tradurre il testo in inglese “perché
io ho un livello di lingua inglese che corrisponde a quanto imparato fino alla
maturità”. La bozza è poi stata trasmessa separatamente alle parti senza che queste
abbiano posto domande riguardo alla redazione o abbiano chiesto aggiunte. Nella
sua deposizione la notaia ha poi ripetuto di non avere stimato necessaria la
presenza di un interprete alla firma della convenzione perché “io avevo preparato
l'atto in italiano, tradotto, e poi per essere sicura che fosse perfetto ho fatto
verificare la mia traduzione”. Essa ha ricordato infine che per la rogazione nella
sola lingua inglese la Commissione di disciplina notarile l'ha sanzionata, rimproverandole
anche “di non avere fatto capo all'ausilio di un interprete presente all'atto
perché le mie conoscenze linguistiche di tale idioma non sarebbero sufficienti,
ciò che io contesto” (verbale del 24 ottobre 2018, pag. 2 e 3).
d) In
concreto la convenzione matrimoniale non può essere considerata particolarmente
complessa, ma nemmeno elementare. Posto ciò, il carteggio della notaia rogante comprende
una bozza dell'atto in italiano (doc. I.1), una traduzione inglese con evidenti
imperfezioni d'impaginazione (doc. I.2) e la versione inglese
dell'istromento poi pubblicato (doc. I.3). La traduttrice ha fatturato la
traduzione dall'italiano all'inglese dell'intero atto (117 righe a fr. 3.50: doc.
I.4). Le sue prestazioni non si sono esaurite perciò in una semplice verifica
ortografica, grammaticale o lessicale e non per caso la Commissione di
disciplina notarile ha sanzionato la notaia, oltre che per la redazione dell'atto
in inglese, per non aver fatto intervenire un interprete alla pubblicazione,
giudicando le sue competenze linguistiche insufficienti. Certo, l'interessata contesta
simile valutazione, ma per finire non ha impugnato tale decisione.
e) Si
aggiunga che la notaia in questione ha intrattenuto i contatti preliminari con la
sola moglie e ha incontrato il marito unicamente al momento della rogazione, senza
ridiscutere il contenuto dell'atto e optando per la pubblicazione mediante
lettura personale (verbale del 24 ottobre 2018, pag. 2 e 3). L'adempimento degli
obblighi d'informazione nei confronti dell'attore, pertanto, si è limitato nel
sottoporre al medesimo un atto per la cui traduzione la notaia medesima ha
ritenuto necessario far capo a un traduttore. Né essa ha avuto altre occasioni
per accertare che non sussistessero fraintendimenti sul contenuto del testo
tradotto o sulla portata della convenzione. Ricorrendo all'aiuto di un
traduttore per la redazione dell'atto in inglese, essa ha dimostrato anzi un'insicurezza
linguistica che non le consentiva di escludere il rischio di equivoci, tanto meno
alla luce delle circostanze concrete nelle quali è stata preparata e si è svolta
la pubblicazione. La carente padronanza della lingua dell'atto imponeva dunque,
per diritto federale e cantonale, l'intervento di un interprete, la cui assenza
alla pubblicazione dell'atto ha reso nullo l'istromento. In circostanze siffatte
la motivazione del Pretore resiste alla critica e, quantunque esposta a titolo
abbondanziale, basta da sé sola per
definire l'esito della causa. Al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.
6.
L'appellante fa valere,
infine, di avere allegato e dimostrato – contrariamente a quanto ritiene il primo
giudice – che il marito ha sollevato il vizio di forma in malafede.
a)
L'evoluzione della giurisprudenza in materia di abuso di diritto in caso di nullità
per vizio di forma è già stata diffusamente illustrata dal Pretore (sentenza
impugnata, pag. 9 seg.). Basti ricordare in proposito che secondo l'art. 2 cpv.
2.
CC il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. La
questione di sapere se una parte abusi dei propri diritti invocando la nullità
di un contratto per vizio di forma dev'essere decisa secondo le circostanze
concrete e non in base a principi rigidi (DTF 140 III 202 consid. 4.2 con
rinvii). L'esecuzione volontaria del contratto costituisce un elemento
importante nel quadro di tale apprezzamento, così come la natura del vizio (Mooser, Le droit notarial suisse, op.
cit., pag. 447 n. 690 con rinvii).
b) L'appellante
afferma anzitutto che l'attore, di lingua madre inglese, ha compreso
perfettamente il contenuto dell'atto pubblico, di modo che non è stato pregiudicato
dall'uso di tale idioma. L'interessato obietta che la notaia non si è mai
accertata che egli avesse capito la portata della convenzione ed egli non si è
mai consultato con un legale al riguardo. Ora, l'art. 184 CC, che prescrive una
forma autentica qualificata per le convenzioni matrimoniali, esige che l'atto
pubblico sia firmato delle persone contraenti, escludendo così ogni forma di
rappresentanza. Simile esigenza ha lo scopo di proteggere le parti, di garantire
a ognuna di loro la piena comprensione dell'atto e di chiarirne le intenzioni (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler
Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 2 ad art. 184; Mooser in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010 n. 1 e 3
ad art. 184; Amey in: Droit
matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 2 e 7 ad art. 184). L'assenza
di un traduttore al momento della pubblicazione dell'atto, pertanto, non può
dirsi vizio di secondaria importanza. Per tutelare lo scopo della legge non
bastava in concreto sottoporre all'attore un atto tradotto correttamente nella
sua lingua madre, ma occorreva anche la presenza di una persona che al momento
della celebrazione dell'atto avesse la padronanza di tale idioma. Non si può
dire di conseguenza che, prevalendosi di un vizio di forma, l'attore abbia
agito per ciò solo in modo abusivo.
c) Secondo
l'appellante dipoi il marito non si è mai opposto a che essa disponesse
liberamente dei beni a lei riconosciuti nella convenzione, sottolineando che il
coniuge ha invocato il vizio di forma oltre un anno dopo e solo in seguito a
dissidi familiari. L'attore obietta, senza essere contraddetto dall'appellante,
di avere continuato a gestire i beni attribuiti alla moglie come in precedenza
e allega di avere compreso la reale portata dell'atto solo al momento della
separazione.
Ora,
dagli atti non risulta ‒ né l'appellante pretende ‒ che dopo la
firma della convenzione l'attore abbia compiuto atti di disposizione in vista
di attribuire alla moglie beni elencati come proprietà esclusiva di lei. Anzi,
dalla convenzione si desume che tali averi erano già in possesso della moglie o
a lei intestati (doc. B). La fattispecie non è dunque assimilabile a quella in
cui una parte o entrambe le parti le parti abbiano eseguito, volontariamente e
conoscendo il vizio, le prestazioni pattuite (analogamente, nell'ambito di una
compravendita: DTF 140 III 202 consid. 4.2 con rinvii). Quanto al lasso di
tempo intercorso tra la firma dell'atto e la contestazione della sua validità,
non consta che l'attore abbia tenuto un comportamento contraddittorio se si
considera che già nella procedura a protezione dell'unione coniugale, avviata
sette mesi dopo, egli ha postulato restrizioni del potere di disporre su tali
beni (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.151 del 17 novembre 2020 consid. C). Né
l'appellante pretende ‒ per avventura ‒ che il marito abbia invocato
il vizio contrariamente al suo scopo. Così stando le cose, l'opinione del Pretore
secondo cui l'attore non è incorso in un abuso di diritto resiste alla critica.
7.
Se ne conclude, in
definitiva, che l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese processuali seguono
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha presentato
osservazioni all'appello e una duplica spontanea tramite un patrocinatore, ha
diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
8.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale
contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso in materia civile
(sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
25 000.– sono poste a carico dell'appellante,
che rifonderà alla controparte fr. 20 000.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,
entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo
né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).