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Decisione

11.2021.42

Convenzione matrimoniale; nullità di un atto pubblico per vizi di forma: lingua italiana; necessità della presenza di un interprete; abuso di diritto

28 marzo 2022Italiano23 min

2014, rogato unicamente in inglese (n. 512 della notaia __________ __________), i

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.42

Lugano

28 marzo 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa OR.2017.136 (nullità di convenzione matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,

promossa con petizione del 4 luglio 2017 da

AO

1 (Irlanda del Nord)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(ora

patrocinata dall'avv. PA 3 ),

giudicando

sull'appello del 25 marzo 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal

Pretore il 22 febbraio 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AO 1 (1958),

cittadino britannico, divorziato, e AP 1 (1964), cittadina italiana, si sono

sposati a __________ il 23 agosto 1999. Dal matrimonio sono nati N__________

(1999), J__________ (2000), E__________ (2002) e G__________ (2003), ora

maggiorenni. Con atto pubblico del 29 settembre

2014, rogato unicamente in inglese (n. 512 della notaia __________ __________), i

coniugi han­no stipulato una convenzione matrimoniale in cui hanno adottato la separazione

dei beni, riconoscendo di esclusiva proprietà della moglie quattro automobili,

una collezione di borse di marca, tutti i gioielli e gli effetti personali, i

benefici di tutte le polizze di assicurazione vita a nome del marito, i conti

bancari da lei detenuti in Svizzera, l'abitazione coniugale a __________ con il

mobilio e le suppellettili, così come gli oggetti elencati in una lista annessa

e di proprietà del marito i conti bancari da lui detenuti in Gran Bretagna, oltre

ai suoi effetti personali.

B. In esito a una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 4 maggio 2015, con

sentenza del 19 dicembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

regolato la vita separata dei coniugi, disponendo segnatamente il blocco del

fondo su cui sorge l'abitazione coniugale, come pure di tutte le antichità in

possesso dei coniugi e di ogni relazione bancaria facente capo alla moglie

presso la __________ (inc. SO.2015.1993). Il 1° giugno 2018 AP 1 ha introdotto

azione di divorzio davanti al medesimo Pretore. La procedura è attualmente

sospesa (inc. DM.2018.146).

C. Nel frattempo, il 13

febbraio 2017, AO 1 ha convenuto AP 1 per

un tentativo di conciliazione davanti al Segretario assessore della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse accertata la nullità della convenzione

matrimoniale del 29 settembre 2014 o, quanto meno, per ottenere l'annullamento

della medesima. Decaduta infruttuosa

la conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato il 7 aprile 2017

a AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a

carico dell'istan­te,

riservato un diverso addebito in seguito alla causa di merito (inc.

CM.2017.84).

D. AO 1 si è rivolto il 4 luglio 2017 al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 3, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua

risposta del 29 agosto 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. In una replica del 5 ottobre 2017 l'attore ha mantenuto il suo punto di

vista. Analoga posizione ha ribadito la convenuta in una

duplica spontanea del 15 novembre 2017. Alle prime arringhe del 7

febbraio 2018 le parti hanno confermato il loro punto di vista e notificato prove. L'istruttoria è iniziata

seduta stante ed è terminata il 20 novembre 2020. Alle arringhe finali

le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 29 gennaio

2021 in cui hanno reiterato le loro domande.

E. Statuendo con

sentenza del 22 febbraio 2021, il Pretore ha accolto la petizione e ha

accertato la nullità per vizio formale della convenzione stipulata dai coniugi

il 29 settembre 2014. Le spese processuali

di complessivi fr. 10 000.–

(incluse quelle della pro-cedura di conciliazio­ne) sono state poste a carico

della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 20 000.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 25 marzo 2021 per ottenere la riforma del giudizio

impugnato nel senso di vedere respinta la petizione. In osservazioni del

14 settembre 2021 AO 1 propone di respingere l'appello. Con replica spontanea

del 30 settembre 2021 e duplica spontanea del 15 ottobre seguente le parti hanno

ribadito le rispettive domande.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze emanate

dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art.

311.

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il

valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è manifestamente dato, il Pretore

avendo quantificato il valore di causa “in oltre un milione di franchi svizzeri”,

ordine di grandezza che le parti non contestano e che non appare inverosimile. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta alla

precedente patrocinatrice della convenuta il 23 febbraio 2021 (tracciamento

dell'invio 98.__________, agli atti). Depositato il 25 marzo 2021 (timbro

postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è

pertanto ricevibile.

2.

Con le osservazioni

all'appello AO 1 produce copia di una lettera inviata il 13 aprile 2021 al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nella quale sostiene che la moglie ha

manipolato taluni documenti prodotti nella causa di divorzio e postula il richiamo

dal Ministero pubblico dell'incarto aperto a carico della moglie per tale denuncia.

Successivi all'emanazione del giudizio impugnato e addotti tempestivamente con

il primo atto di causa in appello, tali atti sono di per sé ricevibili (art.

317.

cpv. 1 CPC). Quanto l'interessato intende dimostrare non è tuttavia di

rilievo ai fini del giudizio. Al proposito non occorre pertanto esperire ulteriori

accertamenti.

3.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha accertato anzitutto che alla fattispecie non si applica

l'attuale legge sul notariato del 26 novembre 2013, entrata in vigore il

1° luglio 2015, bensì la previgente del 23 febbraio 1983, la quale prevedeva che

gli atti pubblici, comprese quindi le convenzioni matrimoniali, dovevano essere

redatti in italiano sotto pena di nullità (art. 47 cpv. 1 e 64 n. 3). Ricordato

che spetta ai Cantoni stabilire per il loro territorio le norme relative alla

celebrazione degli atti pubblici e di quelli in lingua straniera (art. 55 tit.

fin. CC), egli ha ritenuto che un Cantone può senz'altro prevedere atti

pubblici rogati in una determinata lingua. Ne ha dedotto che l'art. 47 cpv. 1 vLN

rispettava il diritto federale. Confrontate le correnti di dottrina e

richiamata la giurisprudenza, egli ha ritenuto altresì che la sanzione della

nullità prevista all'art. 64 n. 3 vLN non contravveniva al diritto federale. Ne

ha quindi desunto che, per diritto cantonale, la convenzione in esame è nulla.

Il Pretore inoltre, dopo

avere accertato che la notaia __________ __________ aveva dovuto ricorrere a un

traduttore per preparare la convenzione poiché le sue conoscenze di inglese si

limitava­no a quanto “imparato fino alla maturità”, ha ritenuto l'atto contrario

anche all'art. 48 cpv. 2 vLN, il quale imponeva, nel caso in cui un notaio non

conoscesse sufficientemente la lingua delle parti, l'intervento alla

pubblicazione dell'atto di un interprete cui andava deferito il giuramento. E

siccome l'atto pubblico in questione è stato rogato in assenza di un

interprete, stando al Pretore la convenzione matrimoniale va dichiarata nulla anche

per tale motivo.

Infine il primo giudice ha

rammentato che l'eccezione di un vizio di forma sollevata abusando della buona

fede non è meritevole di protezione, ma che un abuso di diritto va ravvisato

solo con riserbo e in specie se il contratto è già stato adempiuto

spontaneamente, conoscendo l'esistenza del vizio formale. La convenuta ‒

egli ha proseguito ‒ “non ha in nessun modo allegato e dimostrato le

concrete circostanze di fatto che giustificherebbero di ritenere abusivo il

comportamento dell'attore”. Onde, in definitiva, l'accoglimento della petizione.

4.

L'appellante ribadisce

che l'obbligo di redigere gli atti pubblici in italiano e la sanzione della

nullità in caso di mancato rispetto di tale prescrizione previsti dalla previgente

legislazione cantonale violavano il diritto federale. Sostiene che la

giurisprudenza e la dottrina citata dal Pretore sono superate e invoca alcune

fonti secondo cui un siffatto obbligo costituisce una prescrizione d'ordine che

non può essere sanzionata con la nullità dell'atto.

a) L'art. 55 cpv. 1 tit. fin. CC

delega ai Cantoni la promulgazione delle norme relative alla celebrazione degli

atti pubblici. La competenza cantonale di definire la procedura e la forma

degli atti notarili deve nondimeno rispettare le esigenze minime che il diritto

federale pone in considerazione delle finalità dell'istituto e le disposizioni

specifiche concernenti determi-nati atti (DTF 133 I 260 consid. 2.2). Le norme

di forma e di procedura cantonali non devono inoltre pregiudicare o impedire l'applicazione

del diritto civile federale (DTF 106 II 150 consid. 2b; sentenza del Tribunale

federale 4A_556/2009 del 3 maggio 2010 consid. 7.1 con rimandi; v. anche Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione,

n. 7 ad art. 55 tit. fin.; Mooser in:

Commentaire romand, CC II, Basilea 2010, n. 19 ad art. 55 tit. fin.; Brändli

in: in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Sachenrecht, 2ª edizione,

n. 3 ad art. 55 tit. fin. CC).

b) Per

quel che è

delle convenzioni matrimoniali, l'art. 184 CC prescrive che esse

si fanno per atto pubblico firmato dalle persone contraenti. Nel Cantone Ticino

l'atto pubblico prescritto dal diritto federale segue la forma del pubblico

istrumento (art. 20 LAC). E, come ha ricordato il Pretore, in concreto la legge

sul notariato del 23 febbraio 1983 in vigore al momento della celebrazione dell'atto

prevedeva che gli atti ricevuti dal notaio nella forma del pubblico istromento dovessero

essere stesi in lingua italiana (art. 47 cpv. 1), eccezioni essen­do

contemplate unicamente per i testamenti pubblici, i contratti successori e i

vitalizi (cpv. 2). La violazione dell'art. 47 cpv. 1 vLN figurava inoltre fra i

casi sanzionati con la nullità dell'atto (art. 64 n. 3 vLN). Anche la

disciplina oggi in vigore prescrive l'uso della lingua italiana, ma la

violazione di tale obbligo non è più sanzionata con la nullità (art. 43

cpv. 1 e 53 della legge sul notariato del 26 novembre 2013).

c) Litigiosa

è, nella fattispecie, la compatibilità della vecchia regolamentazione ticinese con

il diritto federale. Ora, l'art. 55 cpv. 2 tit. fin. CC prevede che i Cantoni

stabiliscono le norme per la celebrazione degli atti pubblici in lingua

straniera. In una sentenza 5P.167/1990 del 4 dicembre 1990 il Tribunale

federale, adito con ricorso di diritto pubblico contro una decisione con cui il

Consiglio di disciplina notarile del Cantone Ticino aveva sanzionato un notaio

per violazione dell'art. 47 cpv. 1 vLN, ha avuto modo di confermare che per i

pubblici istrumenti i Cantoni possono “liberamente promulgare le norme che

sembrano loro più idonee a tutelare, in questo ambito, il principio della

territorialità della lingua” (consid. 4b con rinvii). Sussistono dunque ‒

ha continuato il Tribunale federale ‒ “evidenti motivi d'ordine pubblico,

derivanti dal principio della territorialità della lingua e della difesa

dell'italianità del Ticino, affinché tutti gli atti che nel Cantone sono rogati

nella forma del pubblico istrumento vengano stesi nella lingua ufficiale ivi

vigente, e ciò indipendentemente dalla lingua delle parti, le quali, in

conformità del­l'art. 48 LN, riceveranno in ogni caso una traduzione

conforme” (consid. 3b).

I

Cantoni ‒ ha soggiunto il Tribunale federale ‒ possono stabilire inoltre

quali norme sulla forma del pubblico istrumento hanno influenza sulla validità

dell'atto e quali invece sono mere prescrizioni d'ordine, stabilendo quando

l'inosservanza del requisito della lingua, che rappresenta una condizione di

validità, comporta la nullità dell'atto (consid. 5 con rinvio a DTF 106 II 151).

In una successiva sentenza 4A_556/2009 del 3 maggio 2010 il Tribunale federale

ha tenuto conto di un'opinione dissenziente di Brückner,

il quale nell'interesse di armonizzare le procedure e della sicurezza giuridica

proponeva di disattendere la nullità sancita dal diritto cantonale e di

riconoscere la validità degli atti pubblici che rispettano i requisiti minimi

del solo diritto federale (in: Schweizerisches

Beurkundungrecht, Zurigo 1993, n. 38), ma l'ha ritenuta più un auspicio

di cambiamento che un'interpretazione del diritto in vigore (sentenza consid.

7.2).

d) Quanto

alla dottrina più recente, secondo Dépraz

l'obbligo di redigere un atto pubblico nella lingua ufficiale del Cantone viola

il diritto federale (La forme authentique en droit fédéral et en droit cantonal

comparé, tesi, Losanna 2002, pag. 191 n. 360 con riferimento ad altri autori nella

nota 881). Mooser è

sostanzialmente dello stesso orientamento (in: Commentaire romand, CC II,

Basilea 2016, n. 51 ad art. 55 tit. fin. con rinvio alla nota 96), a differenza

dalla sua precedente posizione (in: Le droit

notarial suisse, 2ª edizione, pag.

385.

n. 572).

In

un rapporto del 19 agosto 2021 un “gruppo di riflessione sulla procedura

unificata per la redazione di atti autentici in Svizzera” creato dall'Ufficio

federale di giustizia e polizia, incaricato dal Consiglio federale di valutare

la possibilità di elaborare un messaggio sui requisiti minimi dell'atto

pubblico e sull'estensione della libera circolazione dell'atto pubblico agli

affari immobiliari, ha proposto di fissare un principio direttore per la lingua

degli atti in forza del quale i Cantoni non solo determinano la lingua per la confezione

degli atti pubblici, ma possono prevedere altresì che, a richiesta dei

comparenti o in virtù di disposizioni legali, il pubblico ufficiale può rogare tali

atti anche in una lingua straniera, a condizione di averne sufficiente padronanza

(pag. 51, in: ‹https://www.bj.admin. ch/bj/it/home/wirtschaft/beurkundungsverfahren.html›).

Secondo il Consiglio federale, oggi come oggi l'elaborazione di un messaggio è però

prematura, fermo restando che il rapporto del gruppo di riflessione può servire

da base per una discussione su un'eventuale unificazione della procedura

dell'atto pubblico (comunicato dell'Ufficio federale di giustizia del 20

dicembre 2021 consultabile in: ‹https://www.bj.admin. ch/bj/it/home/aktuell/mm.msg-id-85516.html›).

e) Alla

luce di quanto precede andrebbe quindi valutato se – come pretende l'appellante

– già attualmente l'obbligo di redigere un atto pubblico nella lingua ufficiale

del Cantone sia contrario al diritto federale. La questione è spinosa, tanto

che il principio direttore circa la lingua degli atti testé evocato è stato

dibattuto anche in seno al citato gruppo di lavoro (loc. cit.). In un'opera

recente Jeandin ribadisce, da

parte sua, che i Cantoni possono prescrivere l'uso della lingua ufficiale per la

rogazione degli atti pubblici (La profession de notaire, Ginevra 2017, pag. 155

seg.). E molti Cantoni si attengono tuttora a tale regola (elenchi in: Jeandin, op. cit., pag. 156; Dépraz, loc. cit.). Oltre a ciò,

andrebbe esaminato nella fattispecie se i Cantoni possono sanzionare in ogni

caso con la nullità dell'atto la disattenzione di un siffatto obbligo, tanto

più che l'opinione dottrinale contraria, per la quale l'inosservanza di quell'obbligo

costituisce una mera violazione d'ordine, è stata recepita dal legislatore

cantonale nell'odierna legge sul notariato del 26 novembre 2013 (messaggio n.

6491.

del 5 aprile 2011 del Consiglio di Stato, pag. 15 con rinvii di

dottrina),

sicché essa non figura più tra le cause di nullità (art. 53 LN). In realtà

simili interrogativi possono rimanere indecisi. Come si vedrà senza indugio,

per vero, la nullità della convenzione matrimoniale in esame si giustifica nel

caso in esame già per un altro motivo.

5.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha accertato, in estrema sintesi, che l'insufficiente

padronanza della lingua inglese da parte della notaia rogante avrebbe richiesto

l'intervento nella rogazione di un interpre­te. L'appellante eccepisce che

neppure secondo il diritto cantonale tale mancanza comportava la nullità dell'atto,

sostenendo inoltre che la partecipazione di un interprete non era necessaria, poiché

la notaia __________ __________ conosce la lingua inglese in modo sufficiente e

ha fatto capo a un traduttore per la verifica del testo. Nella sua replica

spontanea essa soggiunge altresì che la convenzione è un documento di sole due

pagine, il quale non implicava l'assoluta padronanza dell'inglese e che una

bozza dell'atto è stata sottoposta preventivamente alle parti.

a) Secondo

il diritto cantonale allora applicabile, se le parti o una di esse non conosceva

la lingua italiana (o l'altra lingua), doveva essere obbligatoriamente allegata

all'originale del­l'atto una fedele e completa traduzione firmata dalle parti,

dal notaio e dagli eventuali testimoni e interpreti (art. 48 cpv. 1 vLN). Il

notaio poteva provvedere personalmente alla traduzione se conosceva sufficientemente

la lingua delle parti o la lingua di una di esse; altrimenti faceva intervenire

un interprete al quale era deferito il giuramento (art. 48 cpv. 2 vLN). La

traduzione andava pubblicata come l'istromento (art. 48 cpv. 3 vLN). Di per sé

la violazione di tali prescrizioni non figurava tuttavia fra quelle sanzionate

con la nullità dell'atto (art. 64 vLN).

b) Che

per rogare un atto pubblico il notaio debba avere la padronan­za orale e

scritta (in Wort und Schrift) della lingua utilizzata nel documento è sempre

stato pacifico (Schmid, op. cit.,

n. 48 ad art. 55 tit. fin CC; Mooser in: Commentaire romand, op. cit., n. 54 ad

art. 55 tit. fin. e in: Le droit notarial suisse, op. cit., pag. 388 n. 578 con

rinvii; Dépraz, op. cit., pag. 193

n. 363 con rinvii). Per adempiere i suoi obblighi di informazione il pubblico

ufficiale che non padroneggi la lingua dell'atto deve pertanto imperativamente

ricorrere, per diritto federale, all'intervento di un interprete (Jeandin, op. cit., pag. 156 con rinvio; Schmid, loc. cit.). Quanto al livello di

conoscenza della lingua, esso dipende anche dalla complessità concreta dell'atto,

ma non deve lasciare spazio a equivoci (Mooser,

Le droit notarial suisse, op. cit., pag. 388 n. 578 con rinvio), poiché lo

stesso notaio, così come le parti, deve essere in grado di comprendere appieno la

portata del testo (Schmid, op. cit. n. 47 ad art. 55 tit. fin.; Mooser, Le droit notarial suisse, op.

cit., pag. 386 n. 575 con rinvii e pag. 444 n. 680). Per di più, un pubblico

ufficiale deve valutare con pruden­za le proprie capacità linguistiche (Wolf in: Kommentar zum Notariatsrecht

des Kantons Bern, Berna 2009, n. 2 ad art. 33).

c) Nel

caso specifico la notaia __________ __________ ha dichiarato che, dopo avere

ricevuto le necessarie informazioni, ha preparato la bozza del rogito e per “essere

certa che l'atto fosse perfetto”, ha fatto tradurre il testo in inglese “perché

io ho un livello di lingua inglese che corrisponde a quanto imparato fino alla

maturità”. La bozza è poi stata trasmessa separatamente alle parti senza che queste

abbiano posto doman­de riguardo alla redazione o abbiano chiesto aggiunte. Nella

sua deposizione la notaia ha poi ripetuto di non avere stima­to necessaria la

presenza di un interprete alla firma della convenzione perché “io avevo preparato

l'atto in italiano, tradotto, e poi per essere sicura che fosse perfetto ho fatto

verificare la mia traduzio­ne”. Essa ha ricordato infine che per la rogazione nella

sola lingua inglese la Commissione di disciplina notarile l'ha sanzionata, rimproverandole

anche “di non avere fatto capo all'ausilio di un interprete presente all'atto

perché le mie conoscenze linguistiche di tale idioma non sarebbero sufficienti,

ciò che io contesto” (verbale del 24 ottobre 2018, pag. 2 e 3).

d) In

concreto la convenzione matrimoniale non può essere considerata particolarmente

complessa, ma nemmeno elementare. Posto ciò, il carteggio della notaia rogante comprende

una bozza dell'atto in italiano (doc. I.1), una traduzione inglese con evidenti

imperfezioni d'impaginazione (doc. I.2) e la versione inglese

dell'istromento poi pubblicato (doc. I.3). La traduttrice ha fatturato la

traduzione dall'italiano all'inglese dell'intero atto (117 righe a fr. 3.50: doc.

I.4). Le sue prestazioni non si sono esaurite perciò in una semplice verifica

ortografica, grammaticale o lessicale e non per caso la Commissione di

disciplina notarile ha sanzionato la notaia, oltre che per la redazione dell'atto

in inglese, per non aver fatto intervenire un interprete alla pubblicazione,

giudicando le sue competenze linguistiche insufficienti. Certo, l'interessata contesta

simile valutazione, ma per finire non ha impugnato tale decisione.

e) Si

aggiunga che la notaia in questione ha intrattenuto i contatti preliminari con la

sola moglie e ha incontrato il marito unicamente al momento della rogazione, senza

ridiscutere il contenuto dell'atto e optando per la pubblicazione mediante

lettura personale (verbale del 24 ottobre 2018, pag. 2 e 3). L'adempimento degli

obblighi d'informazione nei confronti dell'attore, pertanto, si è limitato nel

sottoporre al medesimo un atto per la cui traduzione la notaia medesima ha

ritenuto necessario far capo a un traduttore. Né essa ha avuto altre occasioni

per accertare che non sussistessero fraintendimenti sul contenuto del testo

tradotto o sulla portata della convenzione. Ricorrendo all'aiuto di un

traduttore per la redazione dell'atto in inglese, essa ha dimostrato anzi un'insicurezza

linguistica che non le consentiva di escludere il rischio di equivoci, tanto meno

alla luce delle circostanze concrete nelle quali è stata preparata e si è svolta

la pubblicazione. La carente padronanza della lingua dell'atto imponeva dunque,

per diritto federale e cantonale, l'intervento di un interprete, la cui assenza

alla pubblicazione dell'atto ha reso nullo l'istromento. In circostanze siffatte

la motivazione del Pretore resiste alla critica e, quantunque esposta a titolo

abbondanziale, basta da sé sola per

definire l'esito della causa. Al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.

6.

L'appellante fa valere,

infine, di avere allegato e dimostrato – contrariamente a quanto ritiene il primo

giudice – che il marito ha sollevato il vizio di forma in malafede.

a)

L'evoluzione della giurisprudenza in materia di abuso di diritto in caso di nullità

per vizio di forma è già stata diffusamente illustrata dal Pretore (sentenza

impugnata, pag. 9 seg.). Basti ricordare in proposito che secondo l'art. 2 cpv.

2.

CC il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. La

questione di sapere se una parte abusi dei propri diritti invocando la nullità

di un contratto per vizio di forma dev'essere decisa secondo le circostanze

concrete e non in base a principi rigidi (DTF 140 III 202 consid. 4.2 con

rinvii). L'esecuzione volontaria del contratto costituisce un elemento

importante nel quadro di tale apprezzamento, così come la natura del vizio (Mooser, Le droit notarial suisse, op.

cit., pag. 447 n. 690 con rinvii).

b) L'appellante

afferma anzitutto che l'attore, di lingua madre inglese, ha compreso

perfettamente il contenuto dell'atto pubblico, di modo che non è stato pregiudicato

dall'uso di tale idioma. L'interessato obietta che la notaia non si è mai

accertata che egli avesse capito la portata della convenzione ed egli non si è

mai consultato con un legale al riguardo. Ora, l'art. 184 CC, che prescrive una

forma autentica qualificata per le convenzioni matrimoniali, esige che l'atto

pubblico sia firmato delle persone contraenti, escludendo così ogni forma di

rappresentanza. Simile esigenza ha lo scopo di proteggere le parti, di garantire

a ognuna di loro la piena comprensione dell'atto e di chiarirne le intenzioni (Hausheer/Aebi-Müller in: Basler

Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 2 ad art. 184; Mooser in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010 n. 1 e 3

ad art. 184; Amey in: Droit

matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 2 e 7 ad art. 184). L'assenza

di un traduttore al momento della pubblicazione dell'atto, pertanto, non può

dirsi vizio di secondaria importanza. Per tutelare lo scopo della legge non

bastava in concreto sottoporre all'attore un atto tradotto correttamente nella

sua lingua madre, ma occorreva anche la presenza di una persona che al momento

della celebrazione dell'atto avesse la padronanza di tale idioma. Non si può

dire di conseguenza che, prevalendosi di un vizio di forma, l'attore abbia

agito per ciò solo in modo abusivo.

c) Secondo

l'appellante dipoi il marito non si è mai opposto a che essa disponesse

liberamente dei beni a lei riconosciuti nella convenzione, sottolineando che il

coniuge ha invocato il vizio di forma oltre un anno dopo e solo in seguito a

dissidi familiari. L'attore obietta, senza essere contraddetto dall'appellante,

di avere continuato a gestire i beni attribuiti alla moglie come in precedenza

e allega di avere compreso la reale portata dell'atto solo al momento della

separazione.

Ora,

dagli atti non risulta ‒ né l'appellante pretende ‒ che dopo la

firma della convenzione l'attore abbia compiuto atti di disposizione in vista

di attribuire alla moglie beni elencati come proprietà esclusiva di lei. Anzi,

dalla convenzione si desume che tali averi erano già in possesso della moglie o

a lei intestati (doc. B). La fattispecie non è dunque assimilabile a quella in

cui una parte o entrambe le parti le parti abbiano eseguito, volontariamente e

conoscendo il vizio, le prestazioni pattuite (analogamente, nell'ambito di una

compravendita: DTF 140 III 202 consid. 4.2 con rinvii). Quanto al lasso di

tempo intercorso tra la firma dell'atto e la contestazione della sua validità,

non consta che l'attore abbia tenuto un comportamento contraddittorio se si

considera che già nella procedura a protezione dell'unione coniugale, avviata

sette mesi dopo, egli ha postulato restrizioni del potere di disporre su tali

beni (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.151 del 17 novembre 2020 consid. C). Né

l'appellante pretende ‒ per avventura ‒ che il marito abbia invocato

il vizio contrariamente al suo scopo. Così stando le cose, l'opinione del Pretore

secondo cui l'attore non è incorso in un abuso di diritto resiste alla critica.

7.

Se ne conclude, in

definitiva, che l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese processuali seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha presentato

osservazioni all'appello e una duplica spontanea tramite un patrocinatore, ha

diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

8.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale

contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

agevolmente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo

del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF ai fini di un ricorso in materia civile

(sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

25 000.– sono poste a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 20 000.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato,

entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo

né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).