11.2021.44
Proprietà per piani: risoluzione assembleare adottata “per scritto” o “per corrispondenza”
4 giugno 2021Italiano26 min
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.44
Lugano
4 giugno 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa OR.2020.30 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:
proprietà per piani) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
6
novembre 2020 dall'
avv. AP 1 e AP 2
(ora patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1
AO
2
(patrocinati dall'avv. PA
2 ) e
AO 3
(rappresentata dalla stessa AO 2 ),
giudicando
sull'appello del 1° aprile 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza
emessa dal Pretore il 24 marzo 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 612 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio
AO 3”) composta di sei appartamenti e amministrata dalla AO 2, della quale AO 1 è presidente del consiglio di amministrazione. AP
1 e AP 2 sono comproprietari, un mezzo cia-
scuno, dell'unità n. 166 (166/1000 del fondo
base) e lo stesso AO 1 è proprietario della n. 168 (167/1000 del fondo
base). L'assemblea generale ordinaria del 2020, tenutasi per corrispondenza, prevedeva
come unico oggetto all'ordine del giorno “l'esecuzione dei lavori di
risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua fredda, calda e
circolazione per la parte condominiale”, con inizio dei lavori previsto ai
primi di novembre 2020. I comproprietari hanno approvato all'unanimità
le opere di risanamento, mentre la proposta di iniziare immediatamente i
lavori è stata approvata solo a maggioranza, con il voto contrario di AP 1
e AP 2.
B. Il 6 novembre 2020 AP
1 e AP 2 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona una “petizione
con
richiesta di misure cautelari e supercautelari in materia di diritto
di proprietà per piani e di diritto di protezione della personalità” nei confronti
di AO 1, della AO 2 e della AO 3, postulando quanto segue:
1. Proibire i lavori di
risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua e dei lavori di
risanamento negli appartamenti foglio 165 e foglio 168, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP.
2. Accertare che l'inizio e il proseguimento dei lavori di
risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua e dei lavori di risanamento
negli appartamenti foglio 165 e foglio 168 durante la pandemia del Corona virus
costituisce una lesione illecita della loro personalità.
3. Proibire
tali lavori.
4. Annullare
la decisione dell'assemblea condominiale, punto 1 del protocollo del 4 novembre
2020 (…).
5. Revocare alla AO 2 il mandato di amministrazione.
Con decreto cautelare
emesso senza contraddittorio il 9 novembre 2020 il Pretore ha respinto le
richieste “inaudita parte” e ha assegnato ai convenuti un termine fino al 26
novembre successivo per formulare eventuali osservazioni. Quello stesso giorno
il Pretore, “considerato che la causa appare sprovvista di un presupposto
processuale giacché non sottoposta a previa procedura di conciliazione”, ha fissato
alle parti un termine per esprimersi al riguardo. AP 1 e AP 2 hanno ripresentato
il 10 novembre 2020 “con atto supplementare” le medesime domande cautelari
e supercautelari. La richiesta è stata nuova-mente respinta il giorno dopo dal
Pretore, che ha annullato il termine per presentare osservazioni sul
presupposto processuale.
C. Nelle loro
osservazioni del 25 novembre 2020 i convenuti hanno proposto di respingere la
petizione e tutte le richieste cautelari in ordine o, subordinatamente, nel
merito. In un memoriale di quello stesso giorno AP 1 e AP 2 hanno dichiarato di
ritirare tutte le richieste cautelari, così come le domande n. 1 e 3 della
petizione, proponendo di trattare le domande n. 2 e 4 con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti,
mentre la domanda n. 5 con la procedura sommaria. Statuendo con sentenza
del 24 marzo 2021, il Pretore ha respinto tutte le domande nella misura in cui
non erano state ritirate o dichiarate irricevibili. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono state poste solidalmente
a carico degli attori, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà,
fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 1°
aprile 2021 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato accogliendo le
loro domande. Con osservazioni del 28 aprile 2017 AO 1, la AO 2 e la AO 3 concludono
per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. AP
1 e AP 2 hanno introdotto con un memoriale unico una “petizione con
richiesta
di misure cautelari e supercautelari in materia di diritto di proprietà per
piani e di diritto di protezione della personalità” contro la AO 3, la AO 2,
amministratrice della proprietà per piani, e AO 1, presidente del consiglio di
amministrazione di quest'ultima. In un secondo tempo essi hanno ritirato le
richieste cautelari, così come due domande di merito, hanno sollecitato la trattazione
delle altre due domande di merito con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti e la
trattazione di un'ultima domanda con la procedura sommaria. Ora, l'atto
introduttivo della lite non fa alcun
riferimento alla procedura di tutela dei casi manifesti (art. 257 segg.
CPC), ma ciò non è determinante (DTF 138 III 734 consid. 3.3 con rinvio). Dandosi
dubbi, come in concreto per la mancanza di una conciliazione previa, il Pretore
avrebbe dovuto ad ogni modo interpellare gli attori (Sutter-Somm/Lötscher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 257; Trezzini, Commentario pratico al Codice
di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 257; Hofmann in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,
n. 3 ad art. 257). E in un secondo tempo gli attori hanno chiesto di applicare
la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ciò che è di per sé ammissibile
sia per la protezione della personalità sia per la contestazione di deliberazioni
assembleare (Bohnet, Actions
civiles, vol. I, 2ª edizione, § 2 n. 11 e § 49 n. 4). Quanto alla revoca
dell'amministratore della proprietà per piani, essa soggiace appunto alla procedura
sommaria (art. 249 lett. d n. 4 CPC). Sapere poi se in concreto siano adempiuti
Fatti
i presupposti per un cumulo soggettivo di azioni (art. 71 CPC) e quello di un
cumulo oggettivo di azioni (art. 91 CPC) può – come si vedrà oltre – rimanere
indeciso.
2. Le decisioni in materia di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura
sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono
su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile
soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al
Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice ha
stabilito il valore litigioso in fr. 125 087.15,
pari al costo dei lavori preventivati. Gli appellanti non contestano tale importo,
ma obiettano che un'azione volta alla protezione
della personalità non ha natura patrimoniale. Il che, salvo eccezioni estranee
al caso in esame, è vero (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Gli
appellanti dimenticano tuttavia che litigiosa davanti al Pretore era anche una
risoluzione assembleare, la quale ha un valore pari a quello che l'annullamento
della risoluzione medesima comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza
riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile
a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c). Quanto alle decisioni sulla revoca
dell'amministratore di una proprietà per piani, esse sono appellabili a loro
volta entro 10 giorni (procedura sommaria: art. 249 lett. d n. 4 CPC) e il
loro valore litigioso consiste nell'ammontare della retribuzione annua dell'amministratore
(Bohnet, op. cit., § 51 n.
6). Nella fattispecie nulla è dato
di sapere su tale compenso, ma poco giova attardarsi. Riguardo alla tempestività dell'appello, in concreto la sentenza
impugnata è giunta al patrocinatore degli attori il 25 marzo 2021. Esperito
il 1° aprile 2021, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
3. I
convenuti fanno valere anzitutto, nelle osservazioni del 10 maggio 2021, che l'appello
è irricevibile per carenza di motivazione. Ora, che un appello vada debitamente “motivato” (nel senso dell'art. 311
cpv. 1 CPC) è indubbio. Che nel caso precipuo gli appellanti riprendano
ampi stralci dei memoriali di prima sede è indiscutibile, ma essi non mancano
di confrontarsi con gli accertamenti del Pretore, rimproverando a quest'ultimo
di avere negato a torto l'esistenza dei presupposti per una tutela
giurisdizionale nei casi manifesti. Nel complesso l'appello adempie così i
requisiti minimi di motivazione. Per il resto, come rilevano i convenuti, la richiesta di giudizio n.1
formulata dagli attori appare effettivamente confusa. Dalla lettura delle domande
successive e da quella del memoriale si desume nondimeno che costoro instano
per l'accoglimento delle domande rimaste litigiose davanti al Pretore. Non a
torto i convenuti fanno valere poi che in appello gli attori hanno esteso la
domanda volta all'accertamento della lesione della loro personalità all'inizio
dei lavori nell'intero condominio e non solo nelle proprietà per piani n. 165 e
168 senza fondarsi su fatti nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Sulla questione tuttavia
non è necessario diffondersi poiché, come si vedrà oltre, essa non ha incidenza
ai fini del giudizio.
4.
AP 1 e AP 2 chiedono di accertare che i due decreti supercautelari del 10 e
dell'11 novembre 2020 sono stati emanati in violazione degli art. 29 Cost. e 6
n. 1 CEDU combinati con l'art. 8 CEDU. Essi fanno carico al Pretore, in
sintesi, di non avere motivato la decisione per loro negativa e di avere
fissato alle parti un termine fino al 25 novembre 2020 allorché i lavori di
risanamento sarebbero iniziati già l'11 novembre 2020.
a) Come
qualsiasi altra decisione, anche un decreto cautelare emesso senza
contraddittorio, soprattutto se respinge la richiesta, va almeno succintamente
motivato (sentenza del Tribunale federale 5P.144/2003 del 5 maggio 2003 consid.
2 in: SZZP/ RSPC 2004 pag. 64; v. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª
edizione, n. 13 ad art. 265; Huber
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], op. cit., n. 19 ad
art. 265; Sprecher in: Basler
Kommentar, ZPO, op. cit., n. 28 ad art. 265; Spycher in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II,
edizione 2012, n. 6 ad art. 265; Zürcher
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II,
2ª edizione, n. 2 ad art. 265; Bovay/Favrod-Coune
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 8 ad art. 265). Poco importa che un
tale decreto non sia impugnabile (Trezzini,
op. cit., n. 51 ad art. 265). La mancanza di sufficiente motivazione costituisce
una violazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale
5P.144/2003, loc. cit.).
b) L'art.
6 CEDU non offre maggiori garanzie rispetto all'art. 29 Cost. (sentenza del
Tribunale federale 5A_415/2020 del 18 marzo 2021 consid. 3.1 con
rinvio) e nel caso specifico i due
decreti cautelari non potevano essere oggetto di ricorso, i convenuti essendo
stati invitati a presentare osservazioni scritte (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Ora, con
il primo decreto emesso inaudita parte il 9 novembre 2020 il Pretore ha
respinto la richiesta in questione, non ritenendo “dati i presupposti per
accogliere le domande in via supercautelare”. Letta in parallelo con
l'ordinanza del medesimo giorno in cui il Pretore ha indicato che “la causa
appare sprovvista di un presupposto processuale giacché non sottoposta a previa
procedura di conciliazione”, la motivazione permette di capire la ragione del
rigetto.
Relativamente
al secondo decreto, dell'11 novembre 2020, il Pretore ha rilevato che gli
attori non avevano addotto “nessun nuovo argomento rispetto all'istanza precedente”,
soggiungendo che “l'evocata urgenza sulle postulate misure per i motivi
indicati non giustifica l'adozione di misure provvisionali senza che la
controparte venga prima sentita”. Si tratta di una motivazione laconica e poco lungi da una petizione di
principio, ma che consente pur sempre di comprendere perché il primo giudice
non ha riscontrato le condizioni per decretare i provvedimenti richiesti. Poco importa
che la motivazione possa apparire discutibile o finanche erronea. Quanto
ai 17 giorni assegnati ai convenuti per esprimersi, ancorché il termine non sia
proprio breve (cfr. Huber, op.
cit., n. 15 ad art. 265 CPC; Sprecher,
op. cit., n. 40 ad art. 265 CPC), esso appare ancora accettabile (Zürcher, op. cit., n. 2 ad art. 265; Bovay/ Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad
art. 265). Nulla osta in simili circostanze alla trattazione dell'appello.
5. Il
giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura
sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente
comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili”
se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Incombe
all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La
mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26
consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per
principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi
istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della
procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Una situazione giuridica è “chiara” se, sulla base di dottrina e giurisprudenza
invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione
della legge e conduca a un risultato univoco.
6. Chi
è convenuto in una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti può
sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanziate e concludenti (substanziiert
und schlüssig, motivées et concluantes), al punto che non possano
essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel convincimento del giudice (DTF 138 III 623, 141
III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Cio vale anche qualora l'applicazione di una norma
implichi una decisione di apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le
circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid.
2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni del genere
la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata, poiché
la situazione di fatto non è liquida. Non occorre per altro che il convenuto
alleghi la prova piena delle sue
contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le
renda verosimili, come si esige da un debitore nell'ambito di una procedura di
rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che
le obiezioni o le eccezioni non appaiano destinate all'insuccesso. Per contro,
un caso manifesto è dato qualora sulla scorta degli atti il giudice giunga alla
conclusione che la pretesa dell'istante è fondata e che una disamina più
approfondita delle contestazioni mosse dal convenuto non sia di alcuna utilità
(DTF 138 III 623 a metà). I principi testé esposti sono già stati accennati
tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag.
894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.68 del 26 giugno 2020
consid. 3).
7. Relativamente alla violazione
della personalità lamentata dagli attori, il Pretore ha accertato che in
concreto i lavori di risanamento non sono stati eseguiti senza rispettare le
disposizioni promulgate dalle autorità per combattere la pandemia di COVID-19.
A suo avviso, l'agire conforme
alle direttive dalle autorità “che si sono occupate in modo approfondito della
questione con lo scopo di proteggere la cittadinanza” appare sufficiente per
garantire l'integrità di tutti. Secondo gli appellanti, invece, il Pretore ha
erroneamente ritenuto che le misure prese per combattere il coronavirus siano “il
massimo che un comproprietario può esigere dai condomini in materia di
protezione della salute”. A loro parere non “siamo in una procedura contro le
autorità per mancanza di provvedimenti efficaci contro la pandemia, ma in un
processo civile nel quale due persone anziane di 79 e 81 anni richiedono ai
comproprietari il minimo di rispetto per la loro salute”. Inoltre, soggiungono
gli appellanti, se le autorità consigliavano agli anziani di oltre 75 anni di
non uscire di casa e di non ricevere visite dai nipoti non si vede perché essi
avrebbero dovuto accettare per mesi che decine di operai circolassero nel condominio
senza preoccuparsi di possibili infezioni. Essi chiedevano in definitiva di “tenere
conto nel programmare dei lavori edili non urgenti del rischio di contagio per
i tre condomini residenti nella palazzina”.
a)
Che la trasmissione di un virus pericoloso per
la salute possa costituire una violazione della personalità fisica è indiscutibile
(sulla trasmissione del virus HIV: DTF 125 III 419 consid. 2c; v. anche Hausheer/Aebi-Müller,
Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 184
n. 583). Che la vittima di una lesione
della personalità fisica possa far capo alle azioni previste dall'art. 28a CC è altrettanto pacifico (Meier/de Luze, Droit des personnes,
articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 267 n. 594; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 180 n.
518). In concreto gli attori hanno chiesto di
accertare che l'inizio e il proseguimento dei lavori di risanamento nel loro
appartamento e in quello del piano superiore durante la pandemia del Corona
virus costituiva una lesione illecita della loro personalità. Essi hanno
promosso così un'azione di accertamento dell'avvenuta lesione giusta l'art. 28a
cpv. 1 n. 3 CC, la quale ha carattere sussidiario rispetto all'azione inibitoria (o “di astensione”) e a
quella di rimozione, le quali hanno invece carattere difensivo (art. 28a cpv.
1 n. 1 e 2 CC; v. RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c).
Tale azione tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a
sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di
sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo ove la situazione
dovesse
ripresentarsi (I CCA, sentenza inc. 11.2014.77 del 12 agosto 2016 consid. 4 con
rinvii).
b) Ammesso
e non concesso che nella fattispecie gli attori abbiano sostanziato la loro pretesa,
i convenuti fanno notare che nel palazzo i lavori sono finiti da tempo senza che
gli appellanti abbiano preteso di avere contratto malattia alcuna, di modo che costoro
non possono vantare un interesse legittimo all'azione. In effetti, come si è
appena spiegato, l'azione di accertamento dell'art. 28a cpv. 1 n. 3
CC tende a eliminare i possibili effetti molesti di una lesione della
personalità che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica
legata alla questione di sapere se il comportamento del con-venuto sia lecito ove
la situazione dovesse ripresentarsi. Gli appellanti non accennano al persistere
di eventuali postumi più o meno duraturi dovuti alla pretesa lesione della
loro personalità, né tanto meno hanno addotto prove volte ad accertare conseguenze
del genere. In concreto la
situazione non poteva dunque ritenersi liquida.
Certo, gli attori sottolineano che la loro richiesta “concerne il rischio
futuro per la [loro] salute, rischio da valutare al momento dell'introduzione
della petizione”, ma non pretendono che il pericolo pandemico abbia a ripetersi e che in funzione di ciò occorra
vagliare sin d'ora la liceità del comportamento dei convenuti. Le obiezioni di
questi ultimi davanti al Pretore non erano pertanto destinate fin dall'inizio
all'insuccesso e una disamina più approfondita non appariva superflua. Su
questo punto la decisione del
Pretore, che ha dichiarato l'azione irricevibile, resiste di conseguenza alla
critica.
8. In
merito alla validità della deliberazione assembleare del 4 novembre 2020,
secondo il Pretore la convocazione all'assemblea “non appare in modo chiaro
nulla (…), tenuto conto fra l'altro del contenuto del punto 10 del regolamento
d'uso e d'amministrazione”. Egli ha concluso così che, non essendo la
situazione “assolutamente chiara”, le domande formulate come casi manifesti
erano irricevibili. Gli appellanti
contestano che l'art. 10 del regolamento per l'uso e l'amministrazione
della proprietà per piani autorizzi la convocazione di un'assemblea senza
rispettare il termine di 15 giorni, poiché “dagli atti non c'era urgenza
alcuna”. Per di più, essi continuano, l'art. 66 cpv. 2 CC prevede che le
decisioni in forma scritta debbano essere prese all'unanimità.
a) Ogni
comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese
da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia
consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La
comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non
spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali
o regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea incorre nell'annullamento, di
conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali,
disattenda principi giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o
dell'eccesso di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione
della personalità) oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la
proprietà per piani (l'atto costitutivo, il regolamento per l'amministrazione
e l'uso, il regolamen-to della casa, il regolamento del fondo di rinnovazione
ecc.). Che una risoluzione sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o
finanche iniqua non basta, invece, per giustificare un annullamento. Non tocca
al giudice sostituirsi, in simili casi, alla volontà della comunione dei
comproprietari (RtiD II-2015 pag. 810
consid. 5 con rinvii; più recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.28 del
24 febbraio 2021 consid. 4).
b) In
concreto ci si può domandare se la richiesta di annullare la decisione
assembleare che indicava nel novembre del 2020 l'inizio dei lavori non sia
superata dagli eventi, il risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua
essendo concluso “da tempo” (osservazioni all'appello, pag. 7 in basso). Comunque
sia, l'art. 10 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà
per piani prevede nella fattispecie che la convocazione a un'assemblea
ordinaria dev'essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per
l'assemblea, ma che in caso di giustificata urgenza l'amministratore può
convocare l'assemblea senza attenersi al preavviso usuale (doc. 6). In concreto
il termine di 15 giorni non è stato rispettato, i comproprietari essendo stati
invitati il 26 ottobre 2020 a esprimersi sull'oggetto all'ordine del giorno
entro il 2 novembre successivo (doc. 1 e 2). Gli appellanti contestano
l'urgenza invocata dai convenuti. Non negano tuttavia di essersi rivolti il 21
settembre 2020 all'amministratrice della proprietà per piani, lamentando il
fatto che “il problema del flusso dell'acqua persiste: quando sarà risolto?” (doc. 2). Ne
segue che l'obiezione dei convenuti non appariva già a un primo esame
manifestamente infondata e che la violazione del regolamento non risultava
palese già di primo acchito.
c) Quanto
alla pretesa violazione dell'art. 66 cpv. 2 CC, tale norma prevede che
l'annuenza scritta di tutti i soci a una proposta è parificata a una
risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea. Applicabile
alla proprietà per piani in virtù del rinvio previsto dall'art. 712m cpv.
Considerandi
2.
CC, ciò significa che un oggetto posto in votazione per scritto o per
circolazione in esito a un'assemblea generale non può considerarsi approvato se
non sussiste unanimità (sentenza del Tribunale federale 5A_913/2012 del 24
settembre 2013 consid. 5.2.2 in: SJ
2014.
I 185; I CCA, sentenza inc. 11.1998.101 del 16 dicembre 1998
consid. 6 con rimando a Meier-Hayoz/ Rey
in: Berner Kommentar, nota 118 seg. ad art. 712m CC; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione,
n. 139 ad art. 712m CC).
Diverso
è il caso di una votazione “per corrispondenza”, la quale ha luogo senza che i
comproprietari si costituiscano previamente in assemblea (v. Carron in: Commentaire romand, CO II,
Basilea 2008, n. 2 ad art. 880; Moll
in: Basler Kommentar, OR II, 5ª edizione, n. 1 ad art. 880). In una votazione “per
corrispondenza” la maggioranza dei voti è sufficiente per ritenere accolto l'oggetto
all'ordine del giorno. L'ammissibilità di un simile modo di deliberazione nel regime
della proprietà per piani è ammesso – con riserbo – dalla dottrina maggioritaria
(Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 121
segg. ad 712m CC; Christoph Müller,
Zur Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, Berna 1973, pag. 107; Weber, Die
Stockwerkeigentümergemeinschaft, Zurigo 1979, pag. 400; Rey/ Maetzke, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 3ª
edizione, pag. 88 n. 337 seg.; Thurnherr,
Bauliche Massnahmen bei Mit- und Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 188 n. 365; contra:
Wermelinger, op. cit., n. 147
ad art. 712m CC). Il Tribunale federale ha lasciato finora la
questione indecisa (sentenza 5A_198/2014 del 19 novembre 2014 consid. 7.3 con richiamo
a DTF 127 III 506).
Nella
fattispecie la decisione è stata presa “per corrispondenza”, senza cioè che i comproprietari si siano costituiti
previamente in assemblea. Si volesse anche reputare lecito – con la dottrina
maggioritaria – tale modo di procedere, non si può dire tuttavia che la
situazione giuridica fosse liquida e univoca, tanto meno ove si pensi che nel
giugno del 2020 i comproprietari avevano consentito “all'unanimità di procedere ai lavori assembleari” votando per
corrispondenza (doc. 1; sulla possibilità di
una tale scelta: Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 125
ad art. 712m CC). Difettando
anche al proposito i requisiti dell'art. 257 CPC, la decisione del Pretore va esente
una volta ancora da critiche. Anche su questo punto l'appello è destinato
all'insuccesso.
9.
Per quel che riguarda la revoca del mandato
d'amministrazione alla AO 2, il Pretore ha accertato che, non essendo stata
presa alcuna decisione assembleare al riguardo, gli istanti nemmeno potevano postulare
la revoca dell'amministratore in forza dell'art. 712r cpv. 2 CC. Onde la
reiezione della domanda. Gli appellanti non
contestano che sulla questione non sia intervenuta risoluzione alcuna, ma
ritengono che in casi eccezionali un comproprietario può rivolgersi subito al
giudice per ottenere tale provvedimento. A loro dire, AO 1, presidente del
consiglio di amministrazione della AO 2 e titolare di due proprietà per piani,
versa in un palese conflitto d'interesse. Essi rimproverano all'amministratore
di avere organizzato un'assemblea in spregio del regolamento e di non averli
informati tempestivamente circa l'esito dell'assemblea, dimostrando di non
avere sufficiente volontà e indipendenza per tutelare i comproprietari. La
revoca, essi epilogano, costituisce una misura per proteggerli contro una
lesione della loro personalità.
a) Come ha
ricordato con pertinenza il Pretore, l'art. 712r cpv. 2 CC prevede che ogni comproprietario può, entro un mese,
chiedere al giudice la revoca dell'amministratore, a condizione che l'assemblea dei comproprietari abbia respinto la
proposta e abbia trascurato motivi gravi, suscettibili di giustificare la sollecitata rimozione (cfr.
DTF 131 III 298 consid. 2.3.2). In concreto gli appellanti non pretendono che
l'assemblea dei comproprietari sia mai stata chiamata a esprimersi in proposito.
È vero che in una sentenza da essi invocata il Tribunale federale ha avuto modo
di ricordare come un singolo comproprietario possa eccezionalmente adire
direttamente il giudice per ottenere la nomina di un amministratore, senza
ricorrere preventivamente all'assemblea, a condizione di dimostrare che l'assemblea
non approverebbe tale nomina (sentenza 5C. 27/2003 del 22 maggio 2003 consid. 3.3 con rinvii a Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 107 ad
art. 712q CC e Weber, op.
cit., pag. 435 seg., in: ZBGR 85/2004 pag. 432).
Applicabile
anche alla revoca dell'amministratore secondo l'art. 712r cpv. 2 CC, la possibilità
di adire il giudice senza decisione assembleare previa è data tuttavia solo in circostanze
del tutto eccezionali, in particolare ove non si raggiunga il quorum dei
comproprietari all'assemblea (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 16 ad art. 712r CC con rinvii) oppure ove l'amministratore – o un quinto
dei comproprietari – rifiuti senza motivo di convocare l'assemblea (Amoos Piguet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 4 ad art. 712r;
Bösch in: Basler Kommentar, ZGB
II, 6ª edizione, n. 4 ad art. 712r)
oppure ancora in caso di
proprietà per piani composta di due sole unità, allorché uno dei comproprietari
rifiuti di cooperare, o in caso di comprovata urgenza, come nel-
l'eventualità
di un incombente grave pericolo per il patrimonio comune (Wermelinger, op. cit., n. 46 ad art. 712r
CC). Nella fattispecie a estremi del genere gli attori neppure alludono. Non
soccorrevano dunque le premesse per rivolgersi direttamente al Pretore.
b) Si
aggiunga che la nozione di “grave
motivo” va interpretata alla luce dell'art. 4 CC, prendendo in considerazione
tutte le circostanze del caso specifico. Un “grave motivo” è dato ove non si possa
pretendere di continuare con un determinato amministratore perché è venuta meno
la relazione di fiducia con lui, in particolare perché egli ha violato
gravemente i propri doveri di fedeltà. Ciò si verifica, per esempio, nel caso di
un amministratore che non assolva le proprie mansioni, che gestisca con
negligenza i fondi affidatigli, che non rispetti le decisioni assembleari, che
litighi con i comproprietari o inveisca contro di loro, che deleghi
indebitamente i propri compiti a terzi o che si comporti in modo contrario all'onore.
In evenienze del genere non si può esigere in buona fede che uno o più
condomini facciano gestire la comproprietà da lui. Lievi violazioni dei doveri
d'amministrazione non bastano invece per configurare un “grave motivo” (DTF 127
III 536 consid. 3a con richiami;
analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_757/2019 del 10
marzo 2020, consid. 2.1; I CCA, sentenza inc. 11. 2014.95 del 25 ottobre 2016 consid.
7b con rinvii). In concreto le pretese violazioni dell'amministratore sono
lungi dal risultare dimostrate (sopra consid. 7 e 8), né gli appellanti
adombrano il rischio di un
conflitto d'interessi grave e concreto (DTF 127 III 356 3c). Ne segue che, in ultima analisi, l'appello vede
la sua sorte segnata.
10.
Le spese
del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli
appellanti rifonderanno inoltre alle controparti, che hanno presentato
osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
11.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale
contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggunge
agevolmente la soglia di fr. 30
000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali
di complessivi fr. 2000.– sono poste solidalmente a carico dagli appellanti,
che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr.
2500.– complessivi per ripetibili.
3. Notificazione a:
– avv. ;
– avv. ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).