Lexipedia

Decisione

11.2021.44

Proprietà per piani: risoluzione assembleare adottata “per scritto” o “per corrispondenza”

4 giugno 2021Italiano26 min

giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.44

Lugano

4 giugno 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2020.30 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti:

proprietà per piani) della Pretura del

Distretto di Bellinzona promossa con istanza del

6

novembre 2020 dall'

avv. AP 1 e AP 2

(ora patrocinati dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1

AO

2

(patrocinati dall'avv. PA

2 ) e

AO 3

(rappresentata dalla stessa AO 2 ),

giudicando

sull'appello del 1° aprile 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 24 marzo 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n. 612 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio

AO 3”) composta di sei appartamenti e amministrata dalla AO 2, della quale AO 1 è presidente del consiglio di amministrazione. AP

1 e AP 2 sono comproprietari, un mezzo cia-

scuno, dell'unità n. 166 (166/1000 del fondo

base) e lo stesso AO 1 è proprietario della n. 168 (167/1000 del fondo

base). L'assemblea generale ordinaria del 2020, tenutasi per corrispondenza, prevedeva

come unico oggetto all'ordine del giorno “l'esecuzione dei lavori di

risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua fredda, calda e

circolazione per la parte condominiale”, con inizio dei lavori previsto ai

primi di novembre 2020. I comproprietari hanno approvato all'unanimità

le opere di risanamen­to, mentre la proposta di iniziare immediatamente i

lavori è stata approvata solo a maggioranza, con il voto contrario di AP 1

e AP 2.

B. Il 6 novembre 2020 AP

1 e AP 2 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona una “petizione

con

richiesta di misure cautelari e supercautelari in materia di diritto

di proprietà per piani e di diritto di protezione della personalità” nei confronti

di AO 1, della AO 2 e della AO 3, postulando quanto segue:

1. Proibire i lavori di

risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua e dei lavori di

risanamento negli appartamenti foglio 165 e foglio 168, sotto comminatoria

dell'art. 292 CP.

2. Accertare che l'inizio e il proseguimento dei lavori di

risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua e dei lavori di risanamento

negli appartamenti foglio 165 e foglio 168 durante la pandemia del Corona virus

costituisce una lesione illecita della loro personalità.

3. Proibire

tali lavori.

4. Annullare

la decisione dell'assemblea condominiale, punto 1 del protocollo del 4 novembre

2020 (…).

5. Revocare alla AO 2 il mandato di amministrazione.

Con decreto cautelare

emesso senza contraddittorio il 9 novembre 2020 il Pretore ha respinto le

richieste “inaudita parte” e ha assegnato ai convenuti un termine fino al 26

novembre successivo per formulare eventuali osservazioni. Quello stesso gior­no

il Pretore, “considerato che la causa appare sprovvista di un presupposto

processuale giacché non sottoposta a previa procedu­ra di conciliazione”, ha fissato

alle parti un termine per esprimersi al riguardo. AP 1 e AP 2 hanno ripresentato

il 10 novembre 2020 “con atto supplementare” le medesime domande cautelari

e supercautelari. La richiesta è stata nuova-mente respinta il giorno dopo dal

Pretore, che ha annullato il termine per presentare osservazioni sul

presupposto processuale.

C. Nelle loro

osservazioni del 25 novembre 2020 i convenuti hanno proposto di respingere la

petizione e tutte le richieste cautelari in ordine o, subordinatamente, nel

merito. In un memoriale di quel­lo stesso giorno AP 1 e AP 2 hanno dichiarato di

ritirare tutte le richieste cautelari, così come le domande n. 1 e 3 della

petizione, proponendo di trattare le domande n. 2 e 4 con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti,

mentre la domanda n. 5 con la procedura sommaria. Statuendo con sentenza

del 24 marzo 2021, il Pretore ha respinto tutte le domande nella misura in cui

non erano state ritirate o dichiarate irricevibili. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono state poste solidalmente

a carico degli attori, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 1500.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 1°

aprile 2021 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato accogliendo le

loro domande. Con osservazioni del 28 aprile 2017 AO 1, la AO 2 e la AO 3 concludono

per la reiezione dell'appello.

Considerando

in diritto: 1. AP

1 e AP 2 hanno introdotto con un memoriale unico una “petizione con

richiesta

di misure cautelari e supercautelari in materia di diritto di proprietà per

piani e di diritto di protezione della personalità” contro la AO 3, la AO 2,

amministratrice della proprietà per piani, e AO 1, presidente del consiglio di

amministrazione di quest'ultima. In un secondo tempo essi hanno ritirato le

richieste cautelari, così come due domande di merito, hanno sollecitato la trattazione

delle altre due domande di merito con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti e la

trattazione di un'ultima domanda con la procedura sommaria. Ora, l'atto

introduttivo della lite non fa alcun

riferimento alla procedura di tutela dei casi manifesti (art. 257 segg.

CPC), ma ciò non è determinante (DTF 138 III 734 consid. 3.3 con rinvio). Dandosi

dubbi, come in concreto per la mancanza di una conciliazione previa, il Pretore

avrebbe dovuto ad ogni modo interpellare gli attori (Sutter-Somm/Lötscher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger

[curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 257; Trezzini, Commentario pratico al Codice

di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 257; Hofmann in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione,

n. 3 ad art. 257). E in un secondo tempo gli attori hanno chiesto di applicare

la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ciò che è di per sé ammissibile

sia per la protezione della personalità sia per la contestazione di deliberazioni

assembleare (Bohnet, Actions

civiles, vol. I, 2ª edizione, § 2 n. 11 e § 49 n. 4). Quanto alla revoca

dell'amministratore della proprietà per piani, essa soggiace appunto alla procedura

sommaria (art. 249 lett. d n. 4 CPC). Sapere poi se in concreto siano adempiuti

Fatti

i presupposti per un cumulo soggettivo di azioni (art. 71 CPC) e quello di un

cumulo oggettivo di azioni (art. 91 CPC) può – come si vedrà oltre – rimanere

indeciso.

2. Le decisioni in materia di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura

sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono

su questioni meramente patrimoniali, nondime­no, l'appello è ammissibile

soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al

Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice ha

stabili­to il valore litigioso in fr. 125 087.15,

pari al costo dei lavori preventivati. Gli appellanti non contestano tale importo,

ma obietta­no che un'azione volta alla protezione

della personalità non ha natura patrimoniale. Il che, salvo eccezioni estranee

al caso in esame, è vero (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Gli

appellanti dimenticano tuttavia che litigiosa davanti al Pretore era anche una

risoluzione assembleare, la quale ha un valore pari a quello che l'annullamento

della risoluzione medesima comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza

riguardo all'interes­se del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile

a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c). Quanto alle decisioni sulla revoca

dell'amministratore di una proprietà per piani, esse sono appellabili a loro

volta entro 10 giorni (procedura sommaria: art. 249 lett. d n. 4 CPC) e il

loro valore litigioso consiste nell'ammontare della retribuzione annua dell'amministratore

(Bohnet, op. cit., § 51 n.

6). Nella fattispecie nulla è dato

di sapere su tale compenso, ma poco giova attardarsi. Riguardo alla tempestività dell'appello, in concreto la sentenza

impugnata è giunta al patrocinatore degli attori il 25 marzo 2021. Esperito

il 1° aprile 2021, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

3. I

convenuti fanno valere anzitutto, nelle osservazioni del 10 maggio 2021, che l'appello

è irricevibile per carenza di motivazione. Ora, che un appello vada debitamente “motivato” (nel senso del­l'art. 311

cpv. 1 CPC) è indubbio. Che nel caso precipuo gli appellanti riprendano

ampi stralci dei memoriali di prima sede è indiscutibile, ma essi non mancano

di confrontarsi con gli accertamenti del Pretore, rimproverando a quest'ultimo

di avere negato a torto l'esistenza dei presupposti per una tutela

giurisdizionale nei casi manifesti. Nel complesso l'appello adempie così i

requisiti minimi di motivazione. Per il resto, come rilevano i convenuti, la richiesta di giudizio n.1

formulata dagli attori appare effettivamente confusa. Dalla lettura delle domande

successive e da quella del memoriale si desume nondimeno che costoro instano

per l'accoglimento delle domande rimaste litigiose davanti al Pretore. Non a

torto i convenuti fanno valere poi che in appello gli attori hanno esteso la

domanda volta all'accertamento della lesione della loro personalità all'inizio

dei lavori nell'intero condominio e non solo nelle proprietà per piani n. 165 e

168 senza fondarsi su fatti nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Sulla questione tuttavia

non è necessario diffondersi poiché, come si vedrà oltre, essa non ha incidenza

ai fini del giudizio.

4.

AP 1 e AP 2 chiedono di accertare che i due decreti supercautelari del 10 e

dell'11 novembre 2020 sono stati emanati in violazione degli art. 29 Cost. e 6

n. 1 CEDU combinati con l'art. 8 CEDU. Essi fanno carico al Pretore, in

sintesi, di non avere motivato la decisione per loro negativa e di avere

fissato alle parti un termine fino al 25 novembre 2020 allorché i lavori di

risanamento sarebbero iniziati già l'11 novembre 2020.

a) Come

qualsiasi altra decisione, anche un decreto cautelare emesso senza

contraddittorio, soprattutto se respinge la richiesta, va almeno succintamente

motivato (sentenza del Tribunale federale 5P.144/2003 del 5 maggio 2003 consid.

2 in: SZZP/ RSPC 2004 pag. 64; v. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª

edizione, n. 13 ad art. 265; Huber

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], op. cit., n. 19 ad

art. 265; Sprecher in: Basler

Kommentar, ZPO, op. cit., n. 28 ad art. 265; Spycher in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II,

edizione 2012, n. 6 ad art. 265; Zürcher

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II,

2ª edizione, n. 2 ad art. 265; Bovay/Favrod-Coune

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 8 ad art. 265). Poco importa che un

tale decreto non sia impugnabile (Trezzini,

op. cit., n. 51 ad art. 265). La mancanza di sufficiente motivazione costituisce

una violazio­ne del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale

5P.144/2003, loc. cit.).

b) L'art.

6 CEDU non offre maggiori garanzie rispetto all'art. 29 Cost. (sentenza del

Tribunale federale 5A_415/2020 del 18 marzo 2021 consid. 3.1 con

rinvio) e nel caso specifico i due

decreti cautelari non potevano essere oggetto di ricorso, i convenuti essendo

stati invitati a presentare osservazioni scri­t­te (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Ora, con

il primo decreto emesso inaudita parte il 9 novembre 2020 il Pretore ha

respinto la richiesta in questione, non ritenendo “dati i presupposti per

accogliere le domande in via supercautelare”. Letta in parallelo con

l'ordinanza del medesimo giorno in cui il Pretore ha indicato che “la causa

appare sprovvista di un presupposto processuale giacché non sottoposta a previa

procedura di conciliazione”, la motivazione permette di capire la ragione del

rigetto.

Relativamente

al secondo decreto, dell'11 novembre 2020, il Pretore ha rilevato che gli

attori non avevano addotto “nessun nuovo argomento rispetto all'istanza precedente”,

soggiungendo che “l'evocata urgenza sulle postulate misure per i motivi

indicati non giustifica l'adozione di misure provvisionali senza che la

controparte venga prima sentita”. Si tratta di una motivazione laconica e poco lungi da una petizione di

principio, ma che consente pur sempre di comprendere perché il primo giudice

non ha riscontrato le condizioni per decretare i provvedimenti richiesti. Poco importa

che la motivazione possa apparire discutibile o finanche erronea. Quanto

ai 17 giorni assegnati ai convenuti per esprimersi, ancorché il termine non sia

proprio breve (cfr. Huber, op.

cit., n. 15 ad art. 265 CPC; Sprecher,

op. cit., n. 40 ad art. 265 CPC), esso appare ancora accettabile (Zürcher, op. cit., n. 2 ad art. 265; Bovay/ Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad

art. 265). Nulla osta in simili circostanze alla trattazione dell'appello.

5. Il

giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura

sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamen­te

comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili”

se possono essere accertati senza indugio e sen­za troppe spese. Incombe

all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La

mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26

consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per

principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi

istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della

procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Una situazione giuridica è “chiara” se, sulla base di dottrina e giurispru­denza

invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione

della legge e conduca a un risultato univoco.

6. Chi

è convenuto in una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti può

sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanzia­te e concludenti (substanziiert

und schlüssig, motivées et concluantes), al punto che non possano

essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel convincimento del giudice (DTF 138 III 623, 141

III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Cio vale anche qualora l'applicazione di una norma

implichi una decisione di apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le

circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid.

2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni del genere

la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accorda­ta, poiché

la situazione di fatto non è liquida. Non occor­re per altro che il convenuto

alleghi la prova piena delle sue

contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le

renda verosimili, come si esige da un debitore nell'ambito di una procedura di

rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che

le obiezioni o le eccezioni non appaiano destinate al­l'insuccesso. Per contro,

un caso manifesto è dato qualora sulla scorta degli atti il giudice giunga alla

conclusione che la pretesa dell'istante è fondata e che una disamina più

approfondita delle contestazioni mosse dal convenuto non sia di alcuna utilità

(DTF 138 III 623 a me­tà). I principi testé esposti sono già stati accennati

tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag.

894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.68 del 26 giugno 2020

consid. 3).

7. Relativamente alla violazione

della personalità lamentata dagli attori, il Pretore ha accertato che in

concreto i lavori di risanamento non sono stati eseguiti senza rispettare le

disposizioni promulgate dalle autorità per combattere la pandemia di COVID-19.

A suo avviso, l'agire conforme

alle direttive dalle autorità “che si sono occupate in modo approfondito della

questione con lo scopo di proteggere la cittadinanza” appare sufficiente per

garantire l'integrità di tutti. Secondo gli appellanti, invece, il Pretore ha

erroneamente ritenuto che le misure prese per combattere il coronavirus siano “il

massimo che un comproprietario può esigere dai condomini in materia di

protezione della salute”. A loro parere non “siamo in una procedura contro le

autorità per mancanza di provvedimenti efficaci contro la pandemia, ma in un

processo civile nel quale due persone anziane di 79 e 81 anni richiedono ai

comproprietari il minimo di rispetto per la loro salute”. Inoltre, soggiungono

gli appellanti, se le autorità consigliavano agli anziani di oltre 75 anni di

non uscire di casa e di non ricevere visite dai nipoti non si vede perché essi

avrebbero dovuto accettare per mesi che decine di operai circolassero nel condominio

senza preoccuparsi di possibili infezioni. Essi chiedevano in definitiva di “tenere

conto nel programmare dei lavori edili non urgenti del rischio di contagio per

i tre condomini residenti nella palazzina”.

a)

Che la trasmissione di un virus pericoloso per

la salute possa costituire una violazione della personalità fisica è indiscutibile

(sulla trasmissione del virus HIV: DTF 125 III 419 consid. 2c; v. anche Hausheer/Aebi-Müller,

Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 184

n. 583). Che la vittima di una lesione

della personalità fisica possa far capo alle azioni previste dall'art. 28a CC è altrettanto pacifico (Meier/de Luze, Droit des personnes,

articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 267 n. 594; Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 180 n.

518). In concreto gli attori hanno chiesto di

accertare che l'inizio e il proseguimento dei lavori di risanamento nel loro

appartamento e in quello del piano superiore durante la pandemia del Corona

virus costituiva una lesione illecita della loro personalità. Essi hanno

promosso così un'azione di accertamen­to dell'avvenuta lesione giusta l'art. 28a

cpv. 1 n. 3 CC, la qua­le ha carattere sussidiario rispetto all'azione inibitoria (o “di astensione”) e a

quella di rimozione, le quali hanno invece carattere difensivo (art. 28a cpv.

1 n. 1 e 2 CC; v. RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c).

Tale azione tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a

sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di

sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo ove la situazione

dovesse

ripresentarsi (I CCA, sentenza inc. 11.2014.77 del 12 agosto 2016 consid. 4 con

rinvii).

b) Ammesso

e non concesso che nella fattispecie gli attori abbiano sostanziato la loro pretesa,

i convenuti fanno notare che nel palazzo i lavori sono finiti da tempo senza che

gli appellanti abbiano preteso di avere contratto malattia alcuna, di modo che costoro

non possono vantare un interesse legitti­mo all'azione. In effetti, come si è

appena spiegato, l'azione di accertamento dell'art. 28a cpv. 1 n. 3

CC tende a eliminare i possibili effetti molesti di una lesione della

personalità che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica

legata alla questione di sapere se il comportamento del con-venuto sia lecito ove

la situazione dovesse ripresentarsi. Gli appellanti non accennano al persistere

di eventuali postu­mi più o meno duraturi dovuti alla pretesa lesione della

loro personalità, né tanto meno hanno addotto prove volte ad accertare conseguenze

del genere. In concreto la

situazione non poteva dunque ritenersi liquida.

Certo, gli attori sottolineano che la loro richiesta “concerne il rischio

futuro per la [loro] salute, rischio da valutare al momento del­l'introduzione

della petizione”, ma non pretendono che il pericolo pandemico abbia a ripetersi e che in funzione di ciò occorra

vagliare sin d'ora la liceità del comportamento dei convenuti. Le obiezioni di

questi ultimi davanti al Pretore non erano pertanto destinate fin dal­l'inizio

all'insuccesso e una disamina più approfondita non appariva superflua. Su

questo punto la decisione del

Pretore, che ha dichiarato l'azione irricevibile, resiste di conseguenza alla

critica.

8. In

merito alla validità della deliberazione assembleare del 4 novembre 2020,

secondo il Pretore la convocazione all'assemblea “non appare in modo chiaro

nulla (…), tenuto conto fra l'altro del contenuto del punto 10 del regolamento

d'uso e d'amministrazione”. Egli ha concluso così che, non essendo la

situazione “assolutamente chiara”, le domande formulate come casi manifesti

erano irricevibili. Gli appellanti

contestano che l'art. 10 del regolamento per l'uso e l'amministrazione

della proprietà per piani autorizzi la convocazione di un'assemblea senza

rispettare il termine di 15 giorni, poiché “dagli atti non c'era urgenza

alcuna”. Per di più, essi continuano, l'art. 66 cpv. 2 CC prevede che le

decisioni in forma scritta debbano essere prese all'unanimità.

a) Ogni

comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudi­ce, entro un mese

da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia

consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La

comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non

spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali

o regolamentari. Una risoluzione del­l'assemblea incorre nell'annullamento, di

conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali,

disattenda principi giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o

dell'eccesso di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione

della personalità) oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la

proprietà per piani (l'atto costituti­vo, il regolamento per l'amministrazione

e l'uso, il regolamen-to della casa, il regolamento del fondo di rinnovazione

ecc.). Che una risoluzione sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o

finanche iniqua non basta, invece, per giustificare un annullamento. Non tocca

al giudice sostituirsi, in simili casi, alla volontà della comunione dei

comproprietari (RtiD II-2015 pag. 810

consid. 5 con rinvii; più recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.28 del

24 febbraio 2021 consid. 4).

b) In

concreto ci si può domandare se la richiesta di annullare la decisione

assembleare che indicava nel novembre del 2020 l'inizio dei lavori non sia

superata dagli eventi, il risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua

essendo concluso “da tempo” (osservazioni all'appello, pag. 7 in basso). Comunque

sia, l'art. 10 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà

per piani prevede nella fattispecie che la convocazione a un'assemblea

ordinaria dev'essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per

l'assemblea, ma che in caso di giustificata urgenza l'amministratore può

convocare l'assemblea senza attenersi al preavviso usuale (doc. 6). In concreto

il termine di 15 giorni non è stato rispettato, i comproprietari essendo stati

invitati il 26 ottobre 2020 a esprimersi sull'oggetto all'ordine del giorno

entro il 2 novembre successivo (doc. 1 e 2). Gli appellanti contesta­no

l'urgenza invocata dai convenuti. Non negano tuttavia di essersi rivolti il 21

settembre 2020 all'amministratrice della proprietà per piani, lamentando il

fatto che “il problema del flusso dell'acqua persiste: quando sarà risolto?” (doc. 2). Ne

segue che l'obiezione dei convenuti non appariva già a un primo esame

manifestamente infondata e che la violazione del regolamento non risultava

palese già di primo acchito.

c) Quanto

alla pretesa violazione dell'art. 66 cpv. 2 CC, tale norma prevede che

l'annuenza scritta di tutti i soci a una proposta è parificata a una

risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea. Applicabile

alla proprietà per piani in virtù del rinvio previsto dall'art. 712m cpv.

Considerandi

2.

CC, ciò significa che un oggetto posto in votazione per scritto o per

circolazione in esito a un'assemblea generale non può considerarsi approvato se

non sussiste unanimità (sentenza del Tribunale federale 5A_913/2012 del 24

settembre 2013 consid. 5.2.2 in: SJ

2014.

I 185; I CCA, sentenza inc. 11.1998.101 del 16 dicembre 1998

consid. 6 con riman­do a Meier-Hayoz/ Rey

in: Berner Kommentar, nota 118 seg. ad art. 712m CC; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione,

n. 139 ad art. 712m CC).

Diverso

è il caso di una votazione “per corrispondenza”, la quale ha luogo senza che i

comproprietari si costituiscano previamente in assemblea (v. Carron in: Commentaire romand, CO II,

Basilea 2008, n. 2 ad art. 880; Moll

in: Basler Kommentar, OR II, 5ª edizione, n. 1 ad art. 880). In una votazione “per

corrispondenza” la maggioranza dei voti è sufficiente per ritenere accolto l'oggetto

all'ordine del giorno. L'ammissibilità di un simile modo di deliberazione nel regime

della proprietà per piani è ammesso – con riserbo – dalla dottrina maggioritaria

(Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 121

segg. ad 712m CC; Christoph Müller,

Zur Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, Berna 1973, pag. 107; Weber, Die

Stockwerkeigentümergemeinschaft, Zurigo 1979, pag. 400; Rey/ Maetzke, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 3ª

edizione, pag. 88 n. 337 seg.; Thurnherr,

Bauliche Massnahmen bei Mit- und Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 188 n. 365; contra:

Wermelinger, op. cit., n. 147

ad art. 712m CC). Il Tribunale federale ha lasciato finora la

questione indecisa (sentenza 5A_198/2014 del 19 novembre 2014 consid. 7.3 con richiamo

a DTF 127 III 506).

Nella

fattispecie la decisione è stata presa “per corrisponden­za”, senza cioè che i comproprietari si siano costituiti

previamente in assemblea. Si volesse anche reputare lecito – con la dottrina

maggioritaria – tale modo di procedere, non si può dire tuttavia che la

situazione giuridica fosse liquida e univo­ca, tanto meno ove si pensi che nel

giugno del 2020 i comproprietari avevano consentito “all'unanimità di procedere ai lavori assembleari” votando per

corrispondenza (doc. 1; sulla possibilità di

una tale scelta: Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 125

ad art. 712m CC). Difettando

anche al proposito i requisiti del­l'art. 257 CPC, la decisione del Pretore va esente

una volta ancora da critiche. Anche su questo punto l'appello è destinato

all'insuccesso.

9.

Per quel che riguarda la revoca del mandato

d'amministrazione alla AO 2, il Pretore ha accertato che, non essendo stata

presa alcuna decisione assembleare al riguardo, gli istanti nemmeno potevano postulare

la revoca dell'amministratore in forza dell'art. 712r cpv. 2 CC. Onde la

reiezione della domanda. Gli appellanti non

contestano che sulla questione non sia intervenuta risoluzione alcuna, ma

ritengono che in casi eccezionali un comproprietario può rivolgersi subito al

giudice per ottenere tale provvedimento. A loro dire, AO 1, presidente del

consiglio di amministrazione della AO 2 e titolare di due proprietà per piani,

versa in un palese conflitto d'interesse. Essi rimproverano all'amministratore

di avere organizzato un'assemblea in spregio del regolamento e di non averli

informati tempestivamente circa l'esito dell'assemblea, dimostrando di non

avere sufficiente volontà e indipendenza per tutelare i comproprietari. La

revoca, essi epilogano, costituisce una misura per proteggerli contro una

lesione della loro personalità.

a) Come ha

ricordato con pertinenza il Pretore, l'art. 712r cpv. 2 CC prevede che ogni comproprietario può, entro un mese,

chiedere al giudice la revoca dell'amministratore, a condizio­ne che l'assemblea dei comproprietari abbia respinto la

proposta e abbia trascurato motivi gravi, suscettibili di giustifica­re la sollecitata rimozione (cfr.

DTF 131 III 298 consid. 2.3.2). In concreto gli appellanti non pretendono che

l'assemblea dei comproprietari sia mai stata chiamata a esprimersi in proposito.

È vero che in una sentenza da essi invocata il Tribunale federale ha avuto modo

di ricordare come un singolo comproprietario possa eccezionalmente adire

direttamente il giudice per ottenere la nomina di un amministratore, senza

ricorrere preventivamente all'assemblea, a condizio­ne di dimostrare che l'assemblea

non approverebbe tale nomina (sentenza 5C. 27/2003 del 22 maggio 2003 consid. 3.3 con rinvii a Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 107 ad

art. 712q CC e Weber, op.

cit., pag. 435 seg., in: ZBGR 85/2004 pag. 432).

Applicabile

anche alla revoca dell'amministratore secondo l'art. 712r cpv. 2 CC, la possibilità

di adire il giudice senza decisione assembleare previa è data tuttavia solo in circostanze

del tutto eccezionali, in particolare ove non si raggiunga il quorum dei

comproprietari all'assemblea (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 16 ad art. 712r CC con rinvii) oppure ove l'amministratore – o un quinto

dei comproprietari – rifiuti senza motivo di convocare l'assemblea (Amoos Piguet in: Com­mentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 4 ad art. 712r;

Bösch in: Basler Kommentar, ZGB

II, 6ª edizione, n. 4 ad art. 712r)

oppure ancora in caso di

proprietà per piani composta di due sole unità, allorché uno dei comproprietari

rifiuti di cooperare, o in caso di comprovata urgenza, come nel-

l'eventualità

di un incombente grave pericolo per il patrimonio comune (Wermelinger, op. cit., n. 46 ad art. 712r

CC). Nella fattispecie a estremi del genere gli attori neppure alludono. Non

soccorrevano dunque le premesse per rivolgersi direttamente al Pretore.

b) Si

aggiunga che la nozione di “grave

motivo” va interpretata alla luce dell'art. 4 CC, prendendo in considerazione

tutte le circostanze del caso specifico. Un “grave motivo” è dato ove non si possa

pretendere di continuare con un determinato amministratore perché è venuta meno

la relazione di fiducia con lui, in particolare perché egli ha violato

gravemente i propri doveri di fedeltà. Ciò si verifica, per esempio, nel caso di

un amministratore che non assolva le proprie mansioni, che gestisca con

negligenza i fondi affidatigli, che non rispetti le decisioni assembleari, che

litighi con i comproprietari o inveisca contro di loro, che deleghi

indebitamente i propri compiti a terzi o che si comporti in modo contrario al­l'onore.

In evenienze del genere non si può esigere in buona fede che uno o più

condomini facciano gestire la com­proprietà da lui. Lievi violazioni dei doveri

d'amministrazione non bastano invece per configurare un “grave motivo” (DTF 127

III 536 consid. 3a con richiami;

analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_757/2019 del 10

marzo 2020, consid. 2.1; I CCA, senten­za inc. 11. 2014.95 del 25 ottobre 2016 consid.

7b con rinvii). In concreto le pretese violazioni dell'amministratore sono

lungi dal risultare dimostrate (sopra consid. 7 e 8), né gli appellanti

adombrano il rischio di un

conflitto d'interessi gra­ve e concreto (DTF 127 III 356 3c). Ne segue che, in ultima analisi, l'appello vede

la sua sorte segnata.

10.

Le spese

del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli

appellanti rifonderanno inoltre alle controparti, che hanno presentato

osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

11.

Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale

contro l'odier­na decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggunge

agevolmente la soglia di fr. 30

000.– nella prospettiva del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 2000.– sono poste solidalmente a carico dagli appellanti,

che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr.

2500.– complessivi per ripetibili.

3. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).