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Decisione

11.2021.46

Provvedimenti cautelari: pagamento di spese straordinarie per il figlio

12 luglio 2021Italiano10 min

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 aprile 2021 per ottenere

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.46

Lugano

12 luglio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa CA.2021.29 (spese

straordinarie per il figlio: provvedimenti cautelari) della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istan­za del 30 marzo 2021 da

AP

1 (2006),

(rappresentato

dalla madre RA 1 )

contro

AO

1 (Sondrio)

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 9 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 31 marzo 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Il 24 febbraio 2006 RA 1

(1979), cittadina italiana, ha dato alla luce a __________ un figlio, AP 1che è

stato riconosciuto da AO 1 (1967), cittadino italiano. In esito a un tentativo

di conciliazione tenutosi il 16 maggio 2007 davanti al presidente del Tribunale

ordinario di Sondrio, AO 1 si è impegnato a versare un contributo alimentare

per il figlio di € 1000.00 mensili, ridotti a € 800.00 mensili dal mese

successivo all'inizio della scuola elementare. Con decisione del 25 novembre

2010 il Tribunale per i minorenni di Milano ha poi affidato in via esclusiva AP

1 alla madre e ha condannato AO 1 a versare per il figlio un contributo

alimentare di € 1035.00 mensili, “somma comprensiva delle spese straordinarie

fino al compimento della scuola primaria”; “dopo la conclusione della scuo­la

primaria il padre sarà tenuto a rimborsare alla madre, oltre alla somma mensile

sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei

giustificativi di spesa”.

B. Il 30 marzo 2021 AP 1,

trasferitosi nel frattempo in Svizzera con la madre, si è rivolto al Pretore

della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse a AO 1 di versargli, già

in via cautelare, un contributo di fr. 11 169.08

quale partecipazione alle spese straordinarie sostenute dalla madre. Con

decisione dell'indomani il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, ponendo le

spe­se processuali di fr. 80.– a carico

dell'istante. La procedura di merito è attualmente allo stadio dello scambio

degli allegati preliminari (inc. SO.2021.272).

C. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 aprile 2021 per ottenere

l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché

istruisca l'istanza cautelare. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha respinto

immediatamente l'istanza cautelare senza sentire la controparte, in

applicazione dell'art. 253 CPC, ritenen­do la richiesta manifestamente

inammissibile. Tale

decreto è

finale e, di conseguen­za,

impu­gnabile (RtiD I-2019 pag. 619

n. 50c con richiami). Emesso con la procedura sommaria (art. 271

lett. a CPC), il decreto in questione era appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro dieci giorni

dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato, davanti al

Pretore l'istante avendo postulato il

versamento di fr. 11 169.08.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta

all'istan­te il 7 aprile 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Introdotto il 9 aprile successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella sentenza

impugnata il Pretore ha ricordato che un provvedimento cautelare di condanna al

pagamento di una somma in denaro è ammissibile solo nei casi determinati dalla

legge, possibilità che, trattandosi di contributi alimentari, è data dall'art.

303.

cpv. 1 CPC. A suo parere, nondimeno, quest'ultima disposizione (che corrisponde

all'abrogato art. 281 cpv. 2 CC) “non pare aver esteso il campo di

applicabilità rispetto alla vecchia [norma] contemplata nel Codice civile”, la

quale “già solo per la sistematica si riferiva unicamente al contributo di

mantenimento ordinario”. Onde l'inammissibilità della richiesta di condanna in

via cautelare al pagamento di spese straordinarie.

3.

L'appellante riassume

la propria versione dei fatti e contesta

l'inammissibilità

dell'istanza cautelare, sostenendo, sulla scorta di due opinioni dottrinali,

che una richiesta di contributo speciale nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC può

essere fatta valere, quanto meno per analogia, anche in via cautelare. Egli

chiede così di annullare il decreto impugnato e di ritornare gli atti al primo

giudice perché proceda alla trattazione dell'istanza.

a) L'art.

303.

cpv. 1 CPC prevede che qualora un rapporto di filiazione sia accertato il

convenuto può essere obbligato a pagare provvisoriamente adeguati contributi di

mantenimento per il figlio. Come rileva il Pretore, tale norma corrisponde

pressoché testualmente al vecchio art. 281 cpv. 2 CC (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag. 6740). E

stando all'opinione del Pretore, che cita Hegnauer

(in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 9 ad art. 281–284 vCC), quest'ultima

norma “già solo per la sistematica” si riferiva soltanto al contributo di

mantenimento ordinario e non a quello straordinario dell'art. 286 cpv. 3 CC.

b) L'opinione

del primo giudice si fonda sul testo di legge precedente l'introduzione dell'art.

286.

cpv. 3 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, tant'è che la dottrina

successiva ammetteva l'applicazione dell'art. 281 vCC anche ai bisogni specia­li,

quantunque con riserbo (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I,

3ª edizione, n. 6 ad 281 vCC). Con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio

2011, la medesima opinione è poi stata ripresa da Spycher (in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 18 ad art.

303) e da Schweighauser (in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen

ZPO, 3ª edizione, n. 21 ad art. 303). La possibilità poi di adottare misure

provvisionali in virtù del­l'art. 303 CPC ove si tratti di una fattispecie retta

dall'art. 286 cpv. 3 CC è ammessa altresì da Fountoulakis/Breitschmid

(in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 7b ad art. 286) e da Aeschlimann (in:

FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 19 e 26 ad art. 286 CC).

c) Certo,

ci si può interrogare sull'utilità di una decisione cautelare nel quadro di una

procedura autonoma volta a ottenere il versamento di un contributo speciale per

bisogni straordinari e imprevisti del figlio, l'art. 302 cpv. 1 lett. b CPC prevedendo

in tal caso l'applicazione della procedura sommaria, la quale esige per sua

natura una decisione celere (Jametti

in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],

Schweizerische Zivilpro­zess­ordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione,

n. 171 ad art. 302). A maggior ragione ove si pensi che l'adozione in forza del­l'art. 303 cpv. 1 CPC

di una misura provvisionale in caso di contributo speciale sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC si giustifica qualora

la richiesta sia formulata nel quadro di un'azione disciplinata dalla procedura

ordinaria o semplifica­ta (Moret/ Steck

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 302; Spycher, op. cit., n. 8 ad art. 302 CPC). Resta il fatto che, di per

sé, nulla osta a che in caso di urgenza o qualora sussistano circostanze

particolari un giudice adotti provvedimenti cautelari. Ne segue che a torto il

Pretore ha dichiarato d'acchito irricevibile l'istanza cautelare per il motivo

da lui addotto.

4.

L'appellante motiva

l'urgenza cautelare con la necessità di saldare fatture per continuare cure

dentarie, seguire attività sporti­ve, far fronte a spese mediche non coperte

dall'assicurazione malattia e a spese di formazione. A prescindere dal fatto

che praticamente tutti i costi esposti si riferiscono a spese già affrontate nel

2020.

(e anche prima), l'appellante non spiega tuttavia perché dopo la

reiezione, il 5 maggio 2020, di una prima istanza cautelare volta in sostanza al

pagamento delle medesime fattu­re, inopinatamente,

a quasi un anno di distanza, il contributo straordinario richiesto sarebbe

diventato urgente. Egli sostiene che senza il pagamento delle spese in

questione egli “non riusci­rà a concludere le indifferibili e urgenti cure

odontoiatriche e portare a compimento la naturalizzazione in corso”. Dagli atti

risulta nondimeno che il trattamento dentario, iniziato nel 2018 e interrotto

nel 2019 anche per questioni finanziarie (doc. G), è stato completato nel

luglio del 2020 da un altro odontoiatra (doc. H). È possibile che l'onorario

di quest'ultimo non sia ancora stato pagato, ma nulla rende verosimile – né

l'appellante pretende – che quel professionista intenda incassare con urgenza le

proprie spettanze. Quanto alla procedura di naturalizzazione, la tassa di

concessio­ne percepita dal Comune di __________ consta essere stata pagata nel

marzo del 2020 (doc. N, 3° foglio). Il rischio che la domanda non segua il suo corso,

creando problemi al rinnovo del permes­so C, non appare quindi verosimi­le. Né

risulta che a causa del mancato pagamento di quote associative l'appellante non

possa più seguire l'attività calcistica. In circostanze del genere non si può concludere

pertanto che per la durata del processo l'interessato corra il rischio di gravi

inconvenienti, tali da necessitare un intervento immediato.

Non

si disconosce che la situazione finanziaria di RA 1, madre dell'istante, può

essere precaria. Dagli atti non si desume tuttavia, per lo meno a livello di

verosimiglianza, che essa si trovi in uno stato di necessità tale da esigere il

pagamen­to immediato del contributo straordinario. Salvo l'esecuzione promossa

da AO 1 per l'incasso di spese processuali e ripetibili di un procedimento

pregresso, non risulta che l'interessata sia a rischio di esecuzioni per spese

sostenute in favore del figlio. In circostanze del genere non si intravedono

ragioni perché l'appellante non possa ragionevolmente attendere l'esito del­ procedimento sommario. Ne segue

che, in definitiva, l'istante non ha reso verosimile l'impellente necessità di ottenere un contributo

straordinario. Nelle condizioni descritte appare vano indagare sulle

possibilità di AO 1 di far fronte al versamento di un tale contributo.

5.

Le spese della presente decisione seguirebbero

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma delle

condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante si

tiene conto, rinuncian­do – in via eccezionale – al prelievo di oneri. Non si pone proble­ma di ripetibili, AO 1

non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.

6.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Trattandosi in concreto

di un decreto cautelare, poi, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale

federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

dott. iur. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).