11.2021.46
Provvedimenti cautelari: pagamento di spese straordinarie per il figlio
12 luglio 2021Italiano10 min
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 aprile 2021 per ottenere
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.46
Lugano
12 luglio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa CA.2021.29 (spese
straordinarie per il figlio: provvedimenti cautelari) della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 30 marzo 2021 da
AP
1 (2006),
(rappresentato
dalla madre RA 1 )
contro
AO
1 (Sondrio)
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 9 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 31 marzo 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Il 24 febbraio 2006 RA 1
(1979), cittadina italiana, ha dato alla luce a __________ un figlio, AP 1che è
stato riconosciuto da AO 1 (1967), cittadino italiano. In esito a un tentativo
di conciliazione tenutosi il 16 maggio 2007 davanti al presidente del Tribunale
ordinario di Sondrio, AO 1 si è impegnato a versare un contributo alimentare
per il figlio di € 1000.00 mensili, ridotti a € 800.00 mensili dal mese
successivo all'inizio della scuola elementare. Con decisione del 25 novembre
2010 il Tribunale per i minorenni di Milano ha poi affidato in via esclusiva AP
1 alla madre e ha condannato AO 1 a versare per il figlio un contributo
alimentare di € 1035.00 mensili, “somma comprensiva delle spese straordinarie
fino al compimento della scuola primaria”; “dopo la conclusione della scuola
primaria il padre sarà tenuto a rimborsare alla madre, oltre alla somma mensile
sopra indicata, anche il 50% delle sole spese scolastiche, previo invio dei
giustificativi di spesa”.
B. Il 30 marzo 2021 AP 1,
trasferitosi nel frattempo in Svizzera con la madre, si è rivolto al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord perché ordinasse a AO 1 di versargli, già
in via cautelare, un contributo di fr. 11 169.08
quale partecipazione alle spese straordinarie sostenute dalla madre. Con
decisione dell'indomani il Pretore ha respinto l'istanza cautelare, ponendo le
spese processuali di fr. 80.– a carico
dell'istante. La procedura di merito è attualmente allo stadio dello scambio
degli allegati preliminari (inc. SO.2021.272).
C. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 aprile 2021 per ottenere
l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché
istruisca l'istanza cautelare. L'appello non è stato comunicato a AO 1 per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto
immediatamente l'istanza cautelare senza sentire la controparte, in
applicazione dell'art. 253 CPC, ritenendo la richiesta manifestamente
inammissibile. Tale
decreto è
finale e, di conseguenza,
impugnabile (RtiD I-2019 pag. 619
n. 50c con richiami). Emesso con la procedura sommaria (art. 271
lett. a CPC), il decreto in questione era appellabile (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro dieci giorni
dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale requisito è dato, davanti al
Pretore l'istante avendo postulato il
versamento di fr. 11 169.08.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta
all'istante il 7 aprile 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________,
agli atti). Introdotto il 9 aprile successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella sentenza
impugnata il Pretore ha ricordato che un provvedimento cautelare di condanna al
pagamento di una somma in denaro è ammissibile solo nei casi determinati dalla
legge, possibilità che, trattandosi di contributi alimentari, è data dall'art.
303.
cpv. 1 CPC. A suo parere, nondimeno, quest'ultima disposizione (che corrisponde
all'abrogato art. 281 cpv. 2 CC) “non pare aver esteso il campo di
applicabilità rispetto alla vecchia [norma] contemplata nel Codice civile”, la
quale “già solo per la sistematica si riferiva unicamente al contributo di
mantenimento ordinario”. Onde l'inammissibilità della richiesta di condanna in
via cautelare al pagamento di spese straordinarie.
3.
L'appellante riassume
la propria versione dei fatti e contesta
l'inammissibilità
dell'istanza cautelare, sostenendo, sulla scorta di due opinioni dottrinali,
che una richiesta di contributo speciale nel senso dell'art. 286 cpv. 3 CC può
essere fatta valere, quanto meno per analogia, anche in via cautelare. Egli
chiede così di annullare il decreto impugnato e di ritornare gli atti al primo
giudice perché proceda alla trattazione dell'istanza.
a) L'art.
303.
cpv. 1 CPC prevede che qualora un rapporto di filiazione sia accertato il
convenuto può essere obbligato a pagare provvisoriamente adeguati contributi di
mantenimento per il figlio. Come rileva il Pretore, tale norma corrisponde
pressoché testualmente al vecchio art. 281 cpv. 2 CC (messaggio del 28 giugno 2006 in: FF 2006 pag. 6740). E
stando all'opinione del Pretore, che cita Hegnauer
(in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 9 ad art. 281–284 vCC), quest'ultima
norma “già solo per la sistematica” si riferiva soltanto al contributo di
mantenimento ordinario e non a quello straordinario dell'art. 286 cpv. 3 CC.
b) L'opinione
del primo giudice si fonda sul testo di legge precedente l'introduzione dell'art.
286.
cpv. 3 CC, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, tant'è che la dottrina
successiva ammetteva l'applicazione dell'art. 281 vCC anche ai bisogni speciali,
quantunque con riserbo (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I,
3ª edizione, n. 6 ad 281 vCC). Con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, il 1° gennaio
2011, la medesima opinione è poi stata ripresa da Spycher (in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 18 ad art.
303) e da Schweighauser (in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen
ZPO, 3ª edizione, n. 21 ad art. 303). La possibilità poi di adottare misure
provvisionali in virtù dell'art. 303 CPC ove si tratti di una fattispecie retta
dall'art. 286 cpv. 3 CC è ammessa altresì da Fountoulakis/Breitschmid
(in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 7b ad art. 286) e da Aeschlimann (in:
FamKommentar, Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 19 e 26 ad art. 286 CC).
c) Certo,
ci si può interrogare sull'utilità di una decisione cautelare nel quadro di una
procedura autonoma volta a ottenere il versamento di un contributo speciale per
bisogni straordinari e imprevisti del figlio, l'art. 302 cpv. 1 lett. b CPC prevedendo
in tal caso l'applicazione della procedura sommaria, la quale esige per sua
natura una decisione celere (Jametti
in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori],
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione,
n. 171 ad art. 302). A maggior ragione ove si pensi che l'adozione in forza dell'art. 303 cpv. 1 CPC
di una misura provvisionale in caso di contributo speciale sulla base dell'art. 286 cpv. 3 CC si giustifica qualora
la richiesta sia formulata nel quadro di un'azione disciplinata dalla procedura
ordinaria o semplificata (Moret/ Steck
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 12 ad art. 302; Spycher, op. cit., n. 8 ad art. 302 CPC). Resta il fatto che, di per
sé, nulla osta a che in caso di urgenza o qualora sussistano circostanze
particolari un giudice adotti provvedimenti cautelari. Ne segue che a torto il
Pretore ha dichiarato d'acchito irricevibile l'istanza cautelare per il motivo
da lui addotto.
4.
L'appellante motiva
l'urgenza cautelare con la necessità di saldare fatture per continuare cure
dentarie, seguire attività sportive, far fronte a spese mediche non coperte
dall'assicurazione malattia e a spese di formazione. A prescindere dal fatto
che praticamente tutti i costi esposti si riferiscono a spese già affrontate nel
2020.
(e anche prima), l'appellante non spiega tuttavia perché dopo la
reiezione, il 5 maggio 2020, di una prima istanza cautelare volta in sostanza al
pagamento delle medesime fatture, inopinatamente,
a quasi un anno di distanza, il contributo straordinario richiesto sarebbe
diventato urgente. Egli sostiene che senza il pagamento delle spese in
questione egli “non riuscirà a concludere le indifferibili e urgenti cure
odontoiatriche e portare a compimento la naturalizzazione in corso”. Dagli atti
risulta nondimeno che il trattamento dentario, iniziato nel 2018 e interrotto
nel 2019 anche per questioni finanziarie (doc. G), è stato completato nel
luglio del 2020 da un altro odontoiatra (doc. H). È possibile che l'onorario
di quest'ultimo non sia ancora stato pagato, ma nulla rende verosimile – né
l'appellante pretende – che quel professionista intenda incassare con urgenza le
proprie spettanze. Quanto alla procedura di naturalizzazione, la tassa di
concessione percepita dal Comune di __________ consta essere stata pagata nel
marzo del 2020 (doc. N, 3° foglio). Il rischio che la domanda non segua il suo corso,
creando problemi al rinnovo del permesso C, non appare quindi verosimile. Né
risulta che a causa del mancato pagamento di quote associative l'appellante non
possa più seguire l'attività calcistica. In circostanze del genere non si può concludere
pertanto che per la durata del processo l'interessato corra il rischio di gravi
inconvenienti, tali da necessitare un intervento immediato.
Non
si disconosce che la situazione finanziaria di RA 1, madre dell'istante, può
essere precaria. Dagli atti non si desume tuttavia, per lo meno a livello di
verosimiglianza, che essa si trovi in uno stato di necessità tale da esigere il
pagamento immediato del contributo straordinario. Salvo l'esecuzione promossa
da AO 1 per l'incasso di spese processuali e ripetibili di un procedimento
pregresso, non risulta che l'interessata sia a rischio di esecuzioni per spese
sostenute in favore del figlio. In circostanze del genere non si intravedono
ragioni perché l'appellante non possa ragionevolmente attendere l'esito del procedimento sommario. Ne segue
che, in definitiva, l'istante non ha reso verosimile l'impellente necessità di ottenere un contributo
straordinario. Nelle condizioni descritte appare vano indagare sulle
possibilità di AO 1 di far fronte al versamento di un tale contributo.
5.
Le spese della presente decisione seguirebbero
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma delle
condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante si
tiene conto, rinunciando – in via eccezionale – al prelievo di oneri. Non si pone problema di ripetibili, AO 1
non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.
6.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Trattandosi in concreto
di un decreto cautelare, poi, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale
federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il
decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
dott. iur. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).