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Decisione

11.2021.47

Modifica di provvedimenti cautelari in una procedura a protezione dell'unione coniugale: relazioni personali (videochiamate) con il genitore non affidatario

24 gennaio 2022Italiano21 min

relazione con l'art. 8 cpv. 1 LIVA: RS 641.20; cfr. Staehelin/Staehelin/ Groli-mund, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 15 n.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.47

Lugano

24 gennaio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Grisanti

e Stefani

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2020.1983 (protezione

dell'unione coniugale: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 febbraio 2021

da

AP

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1 (F)

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 12 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto il 26 marzo 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1990), cittadino

spagnolo, e AP 1 (1993) si sono sposati a __________ (Inghilterra) il 15 luglio

2017. Dal matrimonio è nata C__________, il 21 gennaio 2018. Il marito, dopo

avere amministrato dal novembre del 2017 al giugno del 2020 la __________ di __________,

società riconducibile alla famiglia della moglie, dal 2 novembre 2020 lavora come

promotore immobiliare per __________ Sarl di __________ (Francia). La moglie

lavora dal 1° febbraio 2021 a tempo parziale (dieci ore settimanali) come

segretaria e aiuto contabile per la __________ Sagl di __________. I coniugi si

sono separati nel maggio del 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale (particella n. 632 RFD di __________, intestata a L__________ __________,

madre della moglie) per trasferirsi da suo padre a __________ (Francia).

B. Nell'ambito di una

procedura a protezione dell'unione coniugale introdotta il 12 maggio 2020 da AP

1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con decreto cautelare

inaudita parte del 31 luglio 2020 ha regolato le relazioni personali paterne

nel seguente modo:

un contatto telefonico quotidiano (videochiamate) con orario

da stabilire, ma tendenzialmente alle ore 18.30;

due fine settimana al mese dal

venerdì alle ore 18.30 (prima di cena) fino alla domenica alle ore 18.30 (prima

di cena);

due settimane consecutive durante le

vacanze estive.

C. Il 5 agosto 2020 AP 1

ha chiesto la modifica del decreto “supercautelare” appena citato nel senso di

fissare “un sabato o una

domenica, un fine settimana su due dalle ore 10:00 alle ore 18:00. La

consegna/riconsegna della figlia dovrà avvenire tramite il Punto d'Incontro presso

__________ a __________“.

Relativamente ai contatti telefonici (videochiamate) essa, pur lamentando di

essere denigrata dalla controparte “agli occhi della figlia”, ha aderito alla decisione del Pretore

aggiunto, mentre sulle vacanze ha proposto invece di statuire successivamente. All'udienza

del 23 dicembre 2020, indetta per il dibattimento sulle misure protettrici e il

contraddittorio cautelare, il Pretore aggiunto ha omologato un accordo cautelare

che autorizzava i coniugi a vivere separati dal 16 maggio 2020, attribuiva

l'abitazione coniugale in uso alla moglie con mobili e suppellettili, e

affidava alla medesima la figlia C__________, con la seguente regolamentazione

delle relazioni personali:

2.4. A[l] padre è riservato il più ampio diritto alle relazioni

personali che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in considerazione

bisogni e desideri della minore. Varranno inoltre le seguenti regole e il

seguente assetto minimo in caso di mancata intesa:

– ciascun genitore è tenuto ad incoraggiare i rapporti della

figlia con l'altro genitore mettendo sempre al centro il bene della minore;

– i genitori sono tenuti a garantire regolarità e prevedibilità

delle visite, limitando al minimo i cambiamenti del calendario una volta

fissato;

– un week end ogni 15 giorni, da sabato mattina a

domenica sera, salvo forza maggiore (COVID-19);

– due settimane, anche non consecutive, durante il

periodo estivo;

– una settimana durante il periodo natalizio,

alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo,

il giorno di S. Silvestro (…);

– durante le vacanze di Pasqua dal sabato mattina 3

aprile 2021 alla sera di lunedì 5 aprile 2021 salvo forza maggiore (COVID-19);

– almeno un contatto telefonico quotidiano

(videochiamata) verso le 18.30;

– rimangono riservati ulteriori aggiustamenti a dipendenza

delle risultanze istruttorie.

D. ll

10 febbraio 2021 AP 1, lamentando indebite

pressioni del marito e della di lui famiglia, come pure un'eccesiva restrizione

del “raggio d'azione di madre e figlia senza che il padre dia un contenuto concreto per

quanto riguarda il suo rapporto con la bimba”, si è rivolta al Pretore

aggiunto per ottenere – fra l'altro – la

riduzione della frequenza delle videochiamate “ad una volta a settimana, di

regola il mercoledì”. AO 1, ha proposto, l'11 marzo 2021, di respingere la

richiesta. In una replica del 17 marzo

2021 la moglie ha ribadito la sua posizione

offrendo la testimonianza di un conoscente e il proprio interrogatorio. Duplicando

il 25 marzo seguente il marito ha mantenuto il proprio punto di vista.

E. Statuendo

con decreto cautelare del 26 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la

richiesta di modifica e ha confermato la frequenza delle videochiamate secondo quanto

stabilito il 23 dicembre 2020. Le spese processuali di fr. 1000.– sono

state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto

fr. 1500.– per ripetibili.

F. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è

insorta a questa Camera con un appello

del 12 aprile 2021 per ottenere – previa

assunzione delle prove offerte in prima sede –l'accoglimento dell'istanza di

modifica “in ogni suo punto” nel senso di concedere al convenuto “una

videochiamata settimanale con la figlia C__________ da tenersi di regola il

mercoledì dalle ore 13:00 in poi”. In subordine essa propone di annullare il giudizio

impugnato e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché si pronunci di

nuovo dopo avere assunto delle prove offerte. Nelle osservazioni del 4 maggio

2021 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. La procedura di merito è attualmente

in fase istruttoria (inc. SO.2020.1983).

Considerando

in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche

nell'ambito di una procedura a tutela

dell'unione coniugale, con il rito sommario (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili con appello entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente

patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore

litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigiosa

essendo la disciplina delle relazioni personali con la figlia (frequenza delle

videochiamate), controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore

(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.6 del 21 giugno 2021, consid. 1).

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata

notificata al patrocinatore della moglie il 1° aprile 2021 (traccia dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Cominciato

a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 11

aprile 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.

142

cpv. 3 CPC. Introdotto il 12 aprile 2021, ultimo giorno utile, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2. Nel

decreto impugnato il Pretore aggiunto, premesso che una videochiamata quotidiana

è “in linea” con l'assetto minimo delle relazioni personali, ha accertato che “dal

tenore dagli allegati scritti delle parti emerge come le reali problematiche

nello svolgimento delle videochiamate giornaliere è riconducibile

principalmente al forte conflitto esistente tra i genitori più che a un reale e

imminente pericolo per la minore”. A suo avviso, pertanto, le motivazioni

addotte dall'istante per ridurre la frequenza delle videochiamate non appaiono “sufficientemente

giustificate” per modificare l'assetto stabilito nella decisione cautelare del

23 dicembre 2020.

3. AP

1 si duole anzitutto della mancata assunzione da parte del primo giudice delle

prove da lei offerte con la replica né abbia motivato il diniego. L'appellante lamenta

quindi una lesione del suo diritto di essere sentita che di per sé rende nulla la

decisione impugnata. Essa chiede a questa Camera di assumere tali prove che

permetterebbero “di chiarire il contenuto delle video-chiamate giornaliere e

l'impatto negativo importante sulla vita quotidiana di madre e figlia, ma anche

la qualità dei contatti fra padre e figlia, dove il primo non cerca in realtà

un dialogo con la minore, ma occasioni per denigrare la madre agli occhi della

bambina, per metterla in situazioni di contrasto con i genitori e in conflitti

di lealtà verso di loro, rispettivamente per esercitare pressioni e manipolare

madre e figlia”. In via subordinata l'appellante insta per il rinvio della

causa al primo giudice affinché assuma i mezzi di prova offerti e si pronunci

nuovamente sulla domanda di modifica.

a) Per

quel che è della mancata acquisizione delle prove offerte in prima sede e dell'assenza

di motivazione, con l'appellante si conviene che la decisione impugnata non

accenna direttamente alla questione. Sta di fatto che per il Pretore aggiunto

le stesse allegazioni delle parti indiziavano un problema “riconducibile al forte conflitto

esistente tra i genitori più che ad un reale e imminente pericolo per la minore”. Premesso ciò, nell'ambito di un “apprezzamento anticipato delle prove” che trova spazio

anche nelle procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (art. 296

CPC; DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con

riferimenti), l'interrogatorio o deposizione della madre e la testimonianza di

un conoscente non avrebbe verosimilmente recato elementi di rilievo ma tutt'al

più suffragato la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessata. L'acquisizione

di tali mezzi di prova si rivela pertanto infruttuoso. Seppure al limite, la

motivazione permetteva dunque di capire perché il Pretore aggiunto aveva rinunciato

alle prove offerte (sui requisiti minimi di motivazione di un decreto cautelare

cfr. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con rimandi).

A

parte ciò, l'istante, debitamente patrocinata, aveva bensì indicato, in calce

ai considerandi della replica, le prove da assumere ma non aveva spiegato in

relazione a quali fatti né tanto meno addotto, fosse solo di scorcio, gli avvenimenti di rilievo ai fini del giudizio ai quali il

teste avrebbe assistito. La questione non meritava dunque particolari

riflessioni da parte del primo giudice. Certo, in materia di filiazione

vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo

che nell'interesse dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria

iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale precetto non solleva tuttavia le

parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le

esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.41 del 14 aprile 2021 consid. 7b con

riferimenti). Al riguardo non giova quindi attardarsi.

b) Per

quanto riguarda la richiesta di assumere in appello le prove in questione (art.

316 cpv. 3 CPC) non è dato a divedere – né l'interessata spiega – cos'altro

potrebbe aggiungere l'interrogatorio o la deposizione dell'istante, ai quali dovrebbe

per altro seguire – d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC) – l'interrogatorio o la

deposizione del marito che dal canto suo contesta le allegazioni della moglie. L'appellante,

poi, nemmeno precisa quale sarebbe l'“impatto

negativo importante sulla vita quotidiana di madre e figlia”. Né essa spiega quali sarebbero le “occasioni

per denigrare la madre agli occhi della bambina, per metterla in situazioni di

contrasto con i genitori e in conflitti di lealtà verso di loro,

rispettivamente per esercitare pressioni e manipolare madre e figlia”. Senza

contare che l'interessata aveva mosso siffatte accuse già nel corso della precedente

procedura cautelare (v. istanza del 5 agosto 2020, pag. 5, e lettera del 6

ottobre 2020), senza che ciò le aveva impedito di aderire all'assetto sui

contatti telefonici quotidiani pattuito il 23 dicembre 2020. A ben vedere,

l'appellante neppure pretende che le circostanze considerate al momento della

decisione di cui è postulata la modifica siano mutate in maniera duratura e

rilevante a tal punto da rendere imprescindibile – già in via cautelare – una

nuova regolamentazione poiché il mantenimento della disciplina vigente minaccia

seriamente il bene della figlia (sentenza del Tribunale federale 5A_756/2019

del 13 febbraio 2020 consid. 3.1.1).

Analoghe

perplessità valgono per la richiesta di audizione, già avanzata per altro senza

motivazione nella precedente procedura cautelare (istanza del 5 agosto 2020,

pag. 7), di W__________ W__________. Né si comprende in che modo il teste, sul

cui coinvolgimento nella controversia tutto si ignora, potrebbe testimoniare in

merito allo svolgimento giornaliero delle videochiamate e alle mutate circostanze

per rapporto al momento in cui è stato pattuito l'assetto vigente il 23

dicembre 2020. In condizioni del genere non si vede, a un sommario esame,

l'utilità di assumere i mezzi di prova invocati. Giova quindi procedere senza

indugio all'esame dell'appello.

4. Nel merito l'appellante lamenta che il

Pretore aggiunto, pur riconoscendo l'esistenza di problemi nei contatti

telefonici tra padre e figlia, non sia intervenuto a tutela del bene della

minore e abbia privilegiato l'aspetto quantitativo rispetto a quello

qualitativo. A suo parere la soluzione adottata in questi mesi, con contatti

giornalieri che le parti avrebbero spostato sul mezzogiorno, non appare appropriata

né proporzionata perché non tiene conto del bene della bambina e limita in modo

eccessivo il raggio d'azione della madre che ogni giorno deve essere a

disposizione a un determinato orario, C__________ non essendo ancora in grado

di gestire da sola il dispositivo per le videochiamate. Essa soggiunge che AO 1,

ora come allora, non dà un “contenuto concreto” ai contatti con la figlia, la

quale deve però potersi abituare al nuovo regime di separazione dei genitori e

quindi a contatti più sporadici con il padre. La riduzione a una videochiamata

settimanale è dunque necessaria per dare stabilità alla figlia ed “evitare il

perpetuarsi del trauma della separazione che si ripropone ogni giorno nella

mente di una bambina di tre anni la quale non è ancora in grado di elaborare

questa situazione contraddittoria, con il padre assente ma che riappare in

video ogni giorno”. Senza contare che il padre “non perde occasione per

denigrare la madre, chiedere alla figlia se vuole più bene a lui o alla mamma,

per dirle che a __________ nessuno le vuole bene (…)”. In tali condizioni –

epiloga l'appellante – la soluzione “voluta e omologata” dal primo giudice il

23 dicembre 2020 non è proporzionata né indicata per il bene della minore.

a) Nella

misura in cui sostiene che l'assetto attuale non appare appropriato né proporzionato e limita in modo

eccessivo il proprio raggio d'azione, l'appellante perde di vista che, dandosi

una domanda di modifica (nel senso dell'art. 179 cpv. 1 CC), non si tratta di

ricominciare daccapo la procedura, ma di vagliare se siano subentrate novità

importanti che rendano imprescindibile una modifica per il bene del minore nel

senso che il mantenimento della disciplina vigente rischia di recare

pregiudizio al bene del figlio e lo minaccia seriamente (analogamente: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021 consid. 4). In concreto, AP 1 non

allude tuttavia a circostanze nuove e importanti suscettibili di giustificare

una modifica dell'assetto attuale delle videochiamate. Che i contatti

giornalieri limitino il raggio di azione della madre è possibile. Sta di fatto

che la disciplina in vigore è stata condivisa dall'istante medesima, la quale

ha aderito (una prima volta il 5 agosto 2020 e poi il 23 dicembre 2020) alla

regolamentazione di cui ora postula la modifica. Contrariamente a quanto essa lascia

intendere, la disciplina contestata non è pertanto stata imposta dal Pretore

aggiunto. E un ripensamento non basta per giustificare una sua modifica, tanto

meno già in via cautelare.

b) La

doglianza secondo cui il padre “non dava e nemmeno oggi dà un contenuto

concreto ai contatti con la figlia” è a dir poco oscura. A parte ciò,

l'appellante non allude – una volta di più – a circostanze nuove e importanti

subentrate dopo l'omologazione dell'accordo del 23 dicembre 2020. Né si

comprende come il rimprovero possa configurare una seria minaccia per lo

sviluppo fisico, psichico o morale della minore (RtiD I-2019 pag. 504 consid. 5a

con richiami). Al proposito l'appello manca dunque di consistenza.

c) Che

occorra poi “tagliare con la soluzione dei contatti giornalieri con il padre,

onde evitare il perpetuarsi del trauma della separazione che si ripropone ogni

giorno” è una mera congettura dell'interessata che, a un sommario esame, non

trova riscontro negli atti. È senz'altro deplorevole che un genitore “non perda

occasione per denigrare la moglie, chiedere alla figlia se vuole più bene a lui

o alla mamma, per dirle che a __________ nessuno le vuole bene”. Sta di fatto

che il convenuto ha contestato di avere proferito tali allegazioni, le quali

non trovano ulteriori riscontri. Per di più l'istante ripropone in sostanza le

medesime accuse che aveva già rivolto al marito nell'istanza del 5 agosto 2020

(pag. 2 e 5) come pure in una sua lettera del 6 ottobre 2020, senza che ciò le aveva

impedito – come illustrato dianzi (consid. 4b) – di adottare la disciplina di

cui ora ne chiede la modifica. Se non che una modifica è esclusa se è chiesta

sulla base degli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato il

giudizio d cui è postulata la modifica (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2021.118 del 30 settembre 2021 consid. 4). Ne discende che su questo punto l'appello

vede la sua sorte segnata.

5. L'appellante contesta

infine l'ammontare delle spese giudiziarie chiedendo di ridurre la tassa di

giustizia a fr. 300.– e l'indennità per ripetibili a fr. 500.–. Per di più, a

suo parere, tali oneri vanno interamente addebitati al marito.

a) Da

quest'ultima richiesta va subito sgombrato il campo. Nella misura in cui l'istanza di

modifica è stata respinta, AP 1 è risultata soccombente, onde l'obbligo di

assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.

106 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto che l'istanza sarebbe riconducibile al comportamento

del convenuto, l'allegazione si esaurisce in un semplice asserto, senza il

conforto di qualsivoglia riscontro, e manca della benché minima consistenza.

Non soccorrono motivi per scostarsi dal principio della soccombenza. Al

riguardo l'appello cade quindi nel vuoto.

b) Per

quel che è delle spese processuali, l'appellante fa valere una violazione dell'art. 9 LTG alla luce della

sua situazione personale (senza redditi fino al gennaio del 2021 e con entrate

limitate a fr. 1500.– mensili lordi dopo di allora, oltre che sprovvista di

sostanza) come pure dell'impegno limitato richiesto dalla procedura,

quantificabile in un'ora di lavoro (intimazione dei memoriali ed emissione di

un decreto cautelare di poche righe). Ora, nel Cantone Ticino la tassa

di giustizia applicabile a una procedura disciplinata dal rito sommario e dal

valore litigioso non determinabile – come nella fattispecie (sopra, consid. 1)

– è compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.–

(art. 9 cpv. 2 LTG). Identici parametri segue la tariffa per i provvedimenti

cautelari (art. 10 LTG). Entro il minimo e il massimo la tassa di giustizia va

poi fissata secondo il valore, la natura e la complessità della procedura (art.

2 cpv. 1 LTG).

c) In

concreto la procedura non si è rivelata particolarmente complessa o

laboriosa tant'è che il Pretore

aggiunto non ha ritenuto necessario indire un'udienza né procedere a

particolari atti istruttori. Il suo operato si è limitato all'emanazione di un

decreto di due pagine, quantunque egli abbia dovuto esaminare gli atti, notificare i memoriali, richiamare tre

volte (il 12 febbraio, il 15 e il 16 marzo 2021) le parti ai propri doveri e

respingere (il 15 marzo 2021) una richiesta del marito che chiedeva di indire

un'udienza. D'altro canto, allo stato attuale, la situazione finanziaria

dell'interessata, che per altro non ha postulato il gratuito patrocinio, appare

poco chiara. Alla luce di quanto precede, tutto ponderato gli oneri processuali

di

fr. 1000.– risultano effettivamente troppo elevati. Valutate tutte le

circostanze del caso specifico, nel rispetto della proporzionalità che governa

il principio dell'equivalenza (RtiD II-2021 pag. 714 n. 23c consid. 8c), in

concreto l'emolumento non poteva sospingersi, senza costituire un eccesso di

apprezzamento, oltre fr. 700.–. Ne discende che l'appello merita su

questo punto accoglimento entro tale limite.

d) Quanto

alle ripetibili, l'appellante reputa sproporzionato l'importo di fr. 1500.– stabilito dal primo giudice rispetto

alle prestazioni svolte dal legale del convenuto. Essa fa valere che il

dispendio di tempo per la questione delle videochiamate non poteva eccedere due

ore di lavoro retribuite fr. 250.– orari (senza IVA, il convenuto risiedendo

all'estero), sicché l'indennità non può eccedere fr. 500.–. Per costante giurisprudenza

di questa Camera, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione

dell'unione coniugale (come pure nei procedimenti cautelari in tali cause), le

ripetibili sono definite in base al

dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e

diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (analogamente:

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 8). Il tempo

impiegato dal legale è valutato in funzione dell'importanza della lite, delle

difficoltà e dell'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del

patrocinio” (art. 12 in fine del citato regolamento, che rinvia all'art. 11

cpv. 5 per analogia).

e) Nel

caso specifico il legale del convenuto, rispondendo all'istanza di modifica

della moglie (di poche righe), ha presentato proprie osservazioni di due pagine

e mezzo, mentre alla replica di quattro pagine, ha duplicato con un allegato di

quattro pagine. Quantunque la pratica non abbia comportato particolari

difficoltà, l'istante riproponendo sostanzialmente argomenti già addotti in

precedenza, l'importo assegnato dal primo giudice rientra nell'ambito di quanto

il Pretore aggiunto poteva riconoscere valendosi del suo legittimo potere di

apprezzamento, ove si pensi che remunera poco meno di 5 ore di lavoro, comprese

le presumibili relazioni dell'avvocato con il cliente (colloquio,

corrispondenza), il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) ma non

l'IVA visto il domicilio all'estero del convenuto (art. 1 cpv. 2 lett. a in

relazione con l'art. 8 cpv. 1 LIVA: RS 641.20; cfr. Staehelin/Staehelin/ Groli-mund, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 15 n.

Considerandi

16). Al riguardo l'appello manca così di consistenza.

6.

Le spese del

giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante

soccombe sulla modifica delle relazioni personali, mentre ottiene causa

parzialmente vinta sulle spese processuali di primo grado che passano da

fr. 1000.– a

fr. 700.– (contro i fr. 300.– richiesti). Equitativamente essa può dunque

ritenersi vittoriosa per un decimo. Data la trascurabile quota di oneri che

andrebbe riscossa in simili frangenti da AO 1, conviene ridurre lievemente

l'ammontare complessivo delle spese e rinunciare all'incasso della minima

frazione che sarebbe a carico di lui. Il convenuto ha diritto altresì a

un'indennità per ripetibili (a sua volta lievemente ridotta: RtiD II-2016 pag.

638.

consid. 3b), avendo formulato osservazioni all'appello per il tramite di un

patrocinatore.

7.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro

la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa

è tra l'altro, nella fattispecie, la disciplina delle relazioni personali, la

quale non dipende da questioni di valore litigioso (sopra, consid. 1). L'intero

contenzioso può dunque formare oggetto di ricorso in materia civile senza

riguardo ai valori minimi dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella

fattispecie di un decreto cautelare, nondimeno, davanti al Tribunale federale

il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è

così riformato:

Le spese processuali di fr. 700.– sono

poste a carico di AP 1.

Per il resto l'appello è respinto

e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali, ridotte a fr. 600.–, sono poste a

carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per

ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).