11.2021.47
Modifica di provvedimenti cautelari in una procedura a protezione dell'unione coniugale: relazioni personali (videochiamate) con il genitore non affidatario
24 gennaio 2022Italiano21 min
relazione con l'art. 8 cpv. 1 LIVA: RS 641.20; cfr. Staehelin/Staehelin/ Groli-mund, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 15 n.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.47
Lugano
24 gennaio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Grisanti
e Stefani
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente
per statuire nella causa SO.2020.1983 (protezione
dell'unione coniugale: modifica di provvedimenti cautelari) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 febbraio 2021
da
AP
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AO
1 (F)
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello
del 12 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto il 26 marzo 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1990), cittadino
spagnolo, e AP 1 (1993) si sono sposati a __________ (Inghilterra) il 15 luglio
2017. Dal matrimonio è nata C__________, il 21 gennaio 2018. Il marito, dopo
avere amministrato dal novembre del 2017 al giugno del 2020 la __________ di __________,
società riconducibile alla famiglia della moglie, dal 2 novembre 2020 lavora come
promotore immobiliare per __________ Sarl di __________ (Francia). La moglie
lavora dal 1° febbraio 2021 a tempo parziale (dieci ore settimanali) come
segretaria e aiuto contabile per la __________ Sagl di __________. I coniugi si
sono separati nel maggio del 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale (particella n. 632 RFD di __________, intestata a L__________ __________,
madre della moglie) per trasferirsi da suo padre a __________ (Francia).
B. Nell'ambito di una
procedura a protezione dell'unione coniugale introdotta il 12 maggio 2020 da AP
1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con decreto cautelare
inaudita parte del 31 luglio 2020 ha regolato le relazioni personali paterne
nel seguente modo:
un contatto telefonico quotidiano (videochiamate) con orario
da stabilire, ma tendenzialmente alle ore 18.30;
due fine settimana al mese dal
venerdì alle ore 18.30 (prima di cena) fino alla domenica alle ore 18.30 (prima
di cena);
due settimane consecutive durante le
vacanze estive.
C. Il 5 agosto 2020 AP 1
ha chiesto la modifica del decreto “supercautelare” appena citato nel senso di
fissare “un sabato o una
domenica, un fine settimana su due dalle ore 10:00 alle ore 18:00. La
consegna/riconsegna della figlia dovrà avvenire tramite il Punto d'Incontro presso
__________ a __________“.
Relativamente ai contatti telefonici (videochiamate) essa, pur lamentando di
essere denigrata dalla controparte “agli occhi della figlia”, ha aderito alla decisione del Pretore
aggiunto, mentre sulle vacanze ha proposto invece di statuire successivamente. All'udienza
del 23 dicembre 2020, indetta per il dibattimento sulle misure protettrici e il
contraddittorio cautelare, il Pretore aggiunto ha omologato un accordo cautelare
che autorizzava i coniugi a vivere separati dal 16 maggio 2020, attribuiva
l'abitazione coniugale in uso alla moglie con mobili e suppellettili, e
affidava alla medesima la figlia C__________, con la seguente regolamentazione
delle relazioni personali:
2.4. A[l] padre è riservato il più ampio diritto alle relazioni
personali che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in considerazione
bisogni e desideri della minore. Varranno inoltre le seguenti regole e il
seguente assetto minimo in caso di mancata intesa:
– ciascun genitore è tenuto ad incoraggiare i rapporti della
figlia con l'altro genitore mettendo sempre al centro il bene della minore;
– i genitori sono tenuti a garantire regolarità e prevedibilità
delle visite, limitando al minimo i cambiamenti del calendario una volta
fissato;
– un week end ogni 15 giorni, da sabato mattina a
domenica sera, salvo forza maggiore (COVID-19);
– due settimane, anche non consecutive, durante il
periodo estivo;
– una settimana durante il periodo natalizio,
alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo,
il giorno di S. Silvestro (…);
– durante le vacanze di Pasqua dal sabato mattina 3
aprile 2021 alla sera di lunedì 5 aprile 2021 salvo forza maggiore (COVID-19);
– almeno un contatto telefonico quotidiano
(videochiamata) verso le 18.30;
– rimangono riservati ulteriori aggiustamenti a dipendenza
delle risultanze istruttorie.
D. ll
10 febbraio 2021 AP 1, lamentando indebite
pressioni del marito e della di lui famiglia, come pure un'eccesiva restrizione
del “raggio d'azione di madre e figlia senza che il padre dia un contenuto concreto per
quanto riguarda il suo rapporto con la bimba”, si è rivolta al Pretore
aggiunto per ottenere – fra l'altro – la
riduzione della frequenza delle videochiamate “ad una volta a settimana, di
regola il mercoledì”. AO 1, ha proposto, l'11 marzo 2021, di respingere la
richiesta. In una replica del 17 marzo
2021 la moglie ha ribadito la sua posizione
offrendo la testimonianza di un conoscente e il proprio interrogatorio. Duplicando
il 25 marzo seguente il marito ha mantenuto il proprio punto di vista.
E. Statuendo
con decreto cautelare del 26 marzo 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la
richiesta di modifica e ha confermato la frequenza delle videochiamate secondo quanto
stabilito il 23 dicembre 2020. Le spese processuali di fr. 1000.– sono
state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto
fr. 1500.– per ripetibili.
F. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è
insorta a questa Camera con un appello
del 12 aprile 2021 per ottenere – previa
assunzione delle prove offerte in prima sede –l'accoglimento dell'istanza di
modifica “in ogni suo punto” nel senso di concedere al convenuto “una
videochiamata settimanale con la figlia C__________ da tenersi di regola il
mercoledì dalle ore 13:00 in poi”. In subordine essa propone di annullare il giudizio
impugnato e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto perché si pronunci di
nuovo dopo avere assunto delle prove offerte. Nelle osservazioni del 4 maggio
2021 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. La procedura di merito è attualmente
in fase istruttoria (inc. SO.2020.1983).
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari sono emessi, anche
nell'ambito di una procedura a tutela
dell'unione coniugale, con il rito sommario (art. 248 lett. d CPC) e sono impugnabili con appello entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente
patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore
litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, litigiosa
essendo la disciplina delle relazioni personali con la figlia (frequenza delle
videochiamate), controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore
(da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.6 del 21 giugno 2021, consid. 1).
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata
notificata al patrocinatore della moglie il 1° aprile 2021 (traccia dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Cominciato
a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 11
aprile 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art.
142
cpv. 3 CPC. Introdotto il 12 aprile 2021, ultimo giorno utile, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel
decreto impugnato il Pretore aggiunto, premesso che una videochiamata quotidiana
è “in linea” con l'assetto minimo delle relazioni personali, ha accertato che “dal
tenore dagli allegati scritti delle parti emerge come le reali problematiche
nello svolgimento delle videochiamate giornaliere è riconducibile
principalmente al forte conflitto esistente tra i genitori più che a un reale e
imminente pericolo per la minore”. A suo avviso, pertanto, le motivazioni
addotte dall'istante per ridurre la frequenza delle videochiamate non appaiono “sufficientemente
giustificate” per modificare l'assetto stabilito nella decisione cautelare del
23 dicembre 2020.
3. AP
1 si duole anzitutto della mancata assunzione da parte del primo giudice delle
prove da lei offerte con la replica né abbia motivato il diniego. L'appellante lamenta
quindi una lesione del suo diritto di essere sentita che di per sé rende nulla la
decisione impugnata. Essa chiede a questa Camera di assumere tali prove che
permetterebbero “di chiarire il contenuto delle video-chiamate giornaliere e
l'impatto negativo importante sulla vita quotidiana di madre e figlia, ma anche
la qualità dei contatti fra padre e figlia, dove il primo non cerca in realtà
un dialogo con la minore, ma occasioni per denigrare la madre agli occhi della
bambina, per metterla in situazioni di contrasto con i genitori e in conflitti
di lealtà verso di loro, rispettivamente per esercitare pressioni e manipolare
madre e figlia”. In via subordinata l'appellante insta per il rinvio della
causa al primo giudice affinché assuma i mezzi di prova offerti e si pronunci
nuovamente sulla domanda di modifica.
a) Per
quel che è della mancata acquisizione delle prove offerte in prima sede e dell'assenza
di motivazione, con l'appellante si conviene che la decisione impugnata non
accenna direttamente alla questione. Sta di fatto che per il Pretore aggiunto
le stesse allegazioni delle parti indiziavano un problema “riconducibile al forte conflitto
esistente tra i genitori più che ad un reale e imminente pericolo per la minore”. Premesso ciò, nell'ambito di un “apprezzamento anticipato delle prove” che trova spazio
anche nelle procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (art. 296
CPC; DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con
riferimenti), l'interrogatorio o deposizione della madre e la testimonianza di
un conoscente non avrebbe verosimilmente recato elementi di rilievo ma tutt'al
più suffragato la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessata. L'acquisizione
di tali mezzi di prova si rivela pertanto infruttuoso. Seppure al limite, la
motivazione permetteva dunque di capire perché il Pretore aggiunto aveva rinunciato
alle prove offerte (sui requisiti minimi di motivazione di un decreto cautelare
cfr. RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c con rimandi).
A
parte ciò, l'istante, debitamente patrocinata, aveva bensì indicato, in calce
ai considerandi della replica, le prove da assumere ma non aveva spiegato in
relazione a quali fatti né tanto meno addotto, fosse solo di scorcio, gli avvenimenti di rilievo ai fini del giudizio ai quali il
teste avrebbe assistito. La questione non meritava dunque particolari
riflessioni da parte del primo giudice. Certo, in materia di filiazione
vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo
che nell'interesse dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria
iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale precetto non solleva tuttavia le
parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le
esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.41 del 14 aprile 2021 consid. 7b con
riferimenti). Al riguardo non giova quindi attardarsi.
b) Per
quanto riguarda la richiesta di assumere in appello le prove in questione (art.
316 cpv. 3 CPC) non è dato a divedere – né l'interessata spiega – cos'altro
potrebbe aggiungere l'interrogatorio o la deposizione dell'istante, ai quali dovrebbe
per altro seguire – d'ufficio (art. 296 cpv. 1 CPC) – l'interrogatorio o la
deposizione del marito che dal canto suo contesta le allegazioni della moglie. L'appellante,
poi, nemmeno precisa quale sarebbe l'“impatto
negativo importante sulla vita quotidiana di madre e figlia”. Né essa spiega quali sarebbero le “occasioni
per denigrare la madre agli occhi della bambina, per metterla in situazioni di
contrasto con i genitori e in conflitti di lealtà verso di loro,
rispettivamente per esercitare pressioni e manipolare madre e figlia”. Senza
contare che l'interessata aveva mosso siffatte accuse già nel corso della precedente
procedura cautelare (v. istanza del 5 agosto 2020, pag. 5, e lettera del 6
ottobre 2020), senza che ciò le aveva impedito di aderire all'assetto sui
contatti telefonici quotidiani pattuito il 23 dicembre 2020. A ben vedere,
l'appellante neppure pretende che le circostanze considerate al momento della
decisione di cui è postulata la modifica siano mutate in maniera duratura e
rilevante a tal punto da rendere imprescindibile – già in via cautelare – una
nuova regolamentazione poiché il mantenimento della disciplina vigente minaccia
seriamente il bene della figlia (sentenza del Tribunale federale 5A_756/2019
del 13 febbraio 2020 consid. 3.1.1).
Analoghe
perplessità valgono per la richiesta di audizione, già avanzata per altro senza
motivazione nella precedente procedura cautelare (istanza del 5 agosto 2020,
pag. 7), di W__________ W__________. Né si comprende in che modo il teste, sul
cui coinvolgimento nella controversia tutto si ignora, potrebbe testimoniare in
merito allo svolgimento giornaliero delle videochiamate e alle mutate circostanze
per rapporto al momento in cui è stato pattuito l'assetto vigente il 23
dicembre 2020. In condizioni del genere non si vede, a un sommario esame,
l'utilità di assumere i mezzi di prova invocati. Giova quindi procedere senza
indugio all'esame dell'appello.
4. Nel merito l'appellante lamenta che il
Pretore aggiunto, pur riconoscendo l'esistenza di problemi nei contatti
telefonici tra padre e figlia, non sia intervenuto a tutela del bene della
minore e abbia privilegiato l'aspetto quantitativo rispetto a quello
qualitativo. A suo parere la soluzione adottata in questi mesi, con contatti
giornalieri che le parti avrebbero spostato sul mezzogiorno, non appare appropriata
né proporzionata perché non tiene conto del bene della bambina e limita in modo
eccessivo il raggio d'azione della madre che ogni giorno deve essere a
disposizione a un determinato orario, C__________ non essendo ancora in grado
di gestire da sola il dispositivo per le videochiamate. Essa soggiunge che AO 1,
ora come allora, non dà un “contenuto concreto” ai contatti con la figlia, la
quale deve però potersi abituare al nuovo regime di separazione dei genitori e
quindi a contatti più sporadici con il padre. La riduzione a una videochiamata
settimanale è dunque necessaria per dare stabilità alla figlia ed “evitare il
perpetuarsi del trauma della separazione che si ripropone ogni giorno nella
mente di una bambina di tre anni la quale non è ancora in grado di elaborare
questa situazione contraddittoria, con il padre assente ma che riappare in
video ogni giorno”. Senza contare che il padre “non perde occasione per
denigrare la madre, chiedere alla figlia se vuole più bene a lui o alla mamma,
per dirle che a __________ nessuno le vuole bene (…)”. In tali condizioni –
epiloga l'appellante – la soluzione “voluta e omologata” dal primo giudice il
23 dicembre 2020 non è proporzionata né indicata per il bene della minore.
a) Nella
misura in cui sostiene che l'assetto attuale non appare appropriato né proporzionato e limita in modo
eccessivo il proprio raggio d'azione, l'appellante perde di vista che, dandosi
una domanda di modifica (nel senso dell'art. 179 cpv. 1 CC), non si tratta di
ricominciare daccapo la procedura, ma di vagliare se siano subentrate novità
importanti che rendano imprescindibile una modifica per il bene del minore nel
senso che il mantenimento della disciplina vigente rischia di recare
pregiudizio al bene del figlio e lo minaccia seriamente (analogamente: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021 consid. 4). In concreto, AP 1 non
allude tuttavia a circostanze nuove e importanti suscettibili di giustificare
una modifica dell'assetto attuale delle videochiamate. Che i contatti
giornalieri limitino il raggio di azione della madre è possibile. Sta di fatto
che la disciplina in vigore è stata condivisa dall'istante medesima, la quale
ha aderito (una prima volta il 5 agosto 2020 e poi il 23 dicembre 2020) alla
regolamentazione di cui ora postula la modifica. Contrariamente a quanto essa lascia
intendere, la disciplina contestata non è pertanto stata imposta dal Pretore
aggiunto. E un ripensamento non basta per giustificare una sua modifica, tanto
meno già in via cautelare.
b) La
doglianza secondo cui il padre “non dava e nemmeno oggi dà un contenuto
concreto ai contatti con la figlia” è a dir poco oscura. A parte ciò,
l'appellante non allude – una volta di più – a circostanze nuove e importanti
subentrate dopo l'omologazione dell'accordo del 23 dicembre 2020. Né si
comprende come il rimprovero possa configurare una seria minaccia per lo
sviluppo fisico, psichico o morale della minore (RtiD I-2019 pag. 504 consid. 5a
con richiami). Al proposito l'appello manca dunque di consistenza.
c) Che
occorra poi “tagliare con la soluzione dei contatti giornalieri con il padre,
onde evitare il perpetuarsi del trauma della separazione che si ripropone ogni
giorno” è una mera congettura dell'interessata che, a un sommario esame, non
trova riscontro negli atti. È senz'altro deplorevole che un genitore “non perda
occasione per denigrare la moglie, chiedere alla figlia se vuole più bene a lui
o alla mamma, per dirle che a __________ nessuno le vuole bene”. Sta di fatto
che il convenuto ha contestato di avere proferito tali allegazioni, le quali
non trovano ulteriori riscontri. Per di più l'istante ripropone in sostanza le
medesime accuse che aveva già rivolto al marito nell'istanza del 5 agosto 2020
(pag. 2 e 5) come pure in una sua lettera del 6 ottobre 2020, senza che ciò le aveva
impedito – come illustrato dianzi (consid. 4b) – di adottare la disciplina di
cui ora ne chiede la modifica. Se non che una modifica è esclusa se è chiesta
sulla base degli stessi fatti addotti dinanzi all'autorità che ha emanato il
giudizio d cui è postulata la modifica (da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2021.118 del 30 settembre 2021 consid. 4). Ne discende che su questo punto l'appello
vede la sua sorte segnata.
5. L'appellante contesta
infine l'ammontare delle spese giudiziarie chiedendo di ridurre la tassa di
giustizia a fr. 300.– e l'indennità per ripetibili a fr. 500.–. Per di più, a
suo parere, tali oneri vanno interamente addebitati al marito.
a) Da
quest'ultima richiesta va subito sgombrato il campo. Nella misura in cui l'istanza di
modifica è stata respinta, AP 1 è risultata soccombente, onde l'obbligo di
assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie (art.
106 cpv. 1 CPC). Quanto al fatto che l'istanza sarebbe riconducibile al comportamento
del convenuto, l'allegazione si esaurisce in un semplice asserto, senza il
conforto di qualsivoglia riscontro, e manca della benché minima consistenza.
Non soccorrono motivi per scostarsi dal principio della soccombenza. Al
riguardo l'appello cade quindi nel vuoto.
b) Per
quel che è delle spese processuali, l'appellante fa valere una violazione dell'art. 9 LTG alla luce della
sua situazione personale (senza redditi fino al gennaio del 2021 e con entrate
limitate a fr. 1500.– mensili lordi dopo di allora, oltre che sprovvista di
sostanza) come pure dell'impegno limitato richiesto dalla procedura,
quantificabile in un'ora di lavoro (intimazione dei memoriali ed emissione di
un decreto cautelare di poche righe). Ora, nel Cantone Ticino la tassa
di giustizia applicabile a una procedura disciplinata dal rito sommario e dal
valore litigioso non determinabile – come nella fattispecie (sopra, consid. 1)
– è compresa tra fr. 100.– e fr. 20 000.–
(art. 9 cpv. 2 LTG). Identici parametri segue la tariffa per i provvedimenti
cautelari (art. 10 LTG). Entro il minimo e il massimo la tassa di giustizia va
poi fissata secondo il valore, la natura e la complessità della procedura (art.
2 cpv. 1 LTG).
c) In
concreto la procedura non si è rivelata particolarmente complessa o
laboriosa tant'è che il Pretore
aggiunto non ha ritenuto necessario indire un'udienza né procedere a
particolari atti istruttori. Il suo operato si è limitato all'emanazione di un
decreto di due pagine, quantunque egli abbia dovuto esaminare gli atti, notificare i memoriali, richiamare tre
volte (il 12 febbraio, il 15 e il 16 marzo 2021) le parti ai propri doveri e
respingere (il 15 marzo 2021) una richiesta del marito che chiedeva di indire
un'udienza. D'altro canto, allo stato attuale, la situazione finanziaria
dell'interessata, che per altro non ha postulato il gratuito patrocinio, appare
poco chiara. Alla luce di quanto precede, tutto ponderato gli oneri processuali
di
fr. 1000.– risultano effettivamente troppo elevati. Valutate tutte le
circostanze del caso specifico, nel rispetto della proporzionalità che governa
il principio dell'equivalenza (RtiD II-2021 pag. 714 n. 23c consid. 8c), in
concreto l'emolumento non poteva sospingersi, senza costituire un eccesso di
apprezzamento, oltre fr. 700.–. Ne discende che l'appello merita su
questo punto accoglimento entro tale limite.
d) Quanto
alle ripetibili, l'appellante reputa sproporzionato l'importo di fr. 1500.– stabilito dal primo giudice rispetto
alle prestazioni svolte dal legale del convenuto. Essa fa valere che il
dispendio di tempo per la questione delle videochiamate non poteva eccedere due
ore di lavoro retribuite fr. 250.– orari (senza IVA, il convenuto risiedendo
all'estero), sicché l'indennità non può eccedere fr. 500.–. Per costante giurisprudenza
di questa Camera, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione
dell'unione coniugale (come pure nei procedimenti cautelari in tali cause), le
ripetibili sono definite in base al
dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e
diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 8). Il tempo
impiegato dal legale è valutato in funzione dell'importanza della lite, delle
difficoltà e dell'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del
patrocinio” (art. 12 in fine del citato regolamento, che rinvia all'art. 11
cpv. 5 per analogia).
e) Nel
caso specifico il legale del convenuto, rispondendo all'istanza di modifica
della moglie (di poche righe), ha presentato proprie osservazioni di due pagine
e mezzo, mentre alla replica di quattro pagine, ha duplicato con un allegato di
quattro pagine. Quantunque la pratica non abbia comportato particolari
difficoltà, l'istante riproponendo sostanzialmente argomenti già addotti in
precedenza, l'importo assegnato dal primo giudice rientra nell'ambito di quanto
il Pretore aggiunto poteva riconoscere valendosi del suo legittimo potere di
apprezzamento, ove si pensi che remunera poco meno di 5 ore di lavoro, comprese
le presumibili relazioni dell'avvocato con il cliente (colloquio,
corrispondenza), il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) ma non
l'IVA visto il domicilio all'estero del convenuto (art. 1 cpv. 2 lett. a in
relazione con l'art. 8 cpv. 1 LIVA: RS 641.20; cfr. Staehelin/Staehelin/ Groli-mund, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 15 n.
Considerandi
16). Al riguardo l'appello manca così di consistenza.
6.
Le spese del
giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante
soccombe sulla modifica delle relazioni personali, mentre ottiene causa
parzialmente vinta sulle spese processuali di primo grado che passano da
fr. 1000.– a
fr. 700.– (contro i fr. 300.– richiesti). Equitativamente essa può dunque
ritenersi vittoriosa per un decimo. Data la trascurabile quota di oneri che
andrebbe riscossa in simili frangenti da AO 1, conviene ridurre lievemente
l'ammontare complessivo delle spese e rinunciare all'incasso della minima
frazione che sarebbe a carico di lui. Il convenuto ha diritto altresì a
un'indennità per ripetibili (a sua volta lievemente ridotta: RtiD II-2016 pag.
638.
consid. 3b), avendo formulato osservazioni all'appello per il tramite di un
patrocinatore.
7.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro
la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa
è tra l'altro, nella fattispecie, la disciplina delle relazioni personali, la
quale non dipende da questioni di valore litigioso (sopra, consid. 1). L'intero
contenzioso può dunque formare oggetto di ricorso in materia civile senza
riguardo ai valori minimi dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi nella
fattispecie di un decreto cautelare, nondimeno, davanti al Tribunale federale
il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è
così riformato:
Le spese processuali di fr. 700.– sono
poste a carico di AP 1.
Per il resto l'appello è respinto
e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali, ridotte a fr. 600.–, sono poste a
carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per
ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).