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Decisione

11.2021.48

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per i figli

1 settembre 2022Italiano20 min

parrucchiere, per la ditta individuale __________ di C__________ G__________ a __________.

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.48

Lugano

1 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Fatti

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2020.785 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con istanza del 10 novembre 2020 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 12 aprile 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

30 marzo 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1971) e AO 1 (1984), cittadini

italiani, si sono sposati a __________ (Brasile) il 20 maggio 2007. Dal

matrimonio sono nati A__________, il 14 marzo 2009, e M__________, il 5

febbraio 2011. Il marito è socio e gerente della __________ Sagl, __________,

che conduce un salone da parrucchiere. È alle dipendenze di tale società con un

grado d'occupazione del 60% e per il restante 40% lavora, sempre come

parrucchiere, per la ditta individuale __________ di C__________ G__________ a __________.

Egli detiene inoltre il 50% delle quote della H. __________ & AP 1 S.n.c., __________,

come pure il 50% delle quote della D__________ S.n.c. di G__________ S__________

e C., __________. AO 1 è stata attiva dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2020 come

parrucchiera a tempo parziale (28%) per la __________ di C__________ G__________.

Dal 1° novembre 2020 essa riscuote indennità disoccupazione. I coniugi vivono

separati dal 16 febbraio 2021, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale (particella n. 1375 RFD di __________, sezione di __________, di sua

proprietà) per trasferirsi in un appartamento a __________.

B. Nel frattempo, il 10

novembre 2020, AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e previa

concessione del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione

in uso dell'abitazione coniugale e l'affidamento dei figli, riservato il

diritto di visita paterno. Oltre a ciò, essa ha instato per un contributo

alimentare per sé di fr. 341.35

mensili. Uno di fr. 858.20 mensili in favore di ogni figlio (assegni

familiari non compre­si), più un contributo di accudimento di fr. 1922.75 mensili complessivi. L'indomani il Pretore,

non ravvisando gli estremi per una pronuncia inaudita parte, ha citato le parti

al contraddittorio e ha assegnato loro un termine per produrre determinata

documentazione.

C. Al dibattimento del 7

dicembre 2020, l'istante ha confermato le proprie domande e il marito ha aderito

alla richiesta di vita separata, all'attribuzione dell'abitazione coniugale in

uso alla moglie, all'affidamento dei figli a lei e a un contributo alimentare ‟attualmente non ancora definibile

in considerazione dell'incerta situazione” professionale e personale. La moglie

ha replicato, sollecitando l'acquisizione dei documenti relativi ai redditi e

alla sostan­za del convenuto all'estero. AP 1 ha duplicato, ‟condividendo

parzialmente quanto considerato dalla parte istan­te”. Notificate le prove, l'istruttoria

è cominciata seduta stante con la deposizione dei coniugi. In esito all'udienza

le parti hanno concluso un accordo in base al quale il marito si impegna­va

a lasciare l'abitazione coniugale entro il 31 gennaio 2021 (ciò che ha fatto il

16 febbraio 2021) e la moglie assicurava di non trasferirsi in Brasile con i

figli.

D. L'istruttoria è terminata il 12 marzo 2021, dopo che il Pretore ha ascoltato i figli. Al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni

scritte. Nelle proprie, del 22 marzo 2021, l'istante ha riaffermato le sue

richieste, salvo portare il con-tributo alimentare per sé a fr. 2206.25

mensili e quello per ogni figlio a fr. 955.– mensili (oltre assegni familiari),

contributo di accudimento incluso, dal

1° febbraio 2021. In un memoriale del medesimo giorno il convenuto, prodotti ulteriori

documenti, ha proposto di accogliere l'istanza ‟limitatamente all'obbligo

del convenuto di coprire gli interessi dell'abitazione di __________ e di

pagare i premi di cassa malati dei figli”.

E. Statuendo

con sentenza del 30 marzo 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati dal 16 febbraio 2021, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla

moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita paterno), ha

condannato il marito a versare dal 1° febbraio

2021 un contributo alimentare di fr. 1112.50 mensili per ogni figlio (fabbisogno

in denaro fr. 735.–, assegni familiari non

compresi, più un contributo di accudimento fr. 377.50). Non ha

fissato invece alcun contributo alimentare fra coniugi. Le spese processuali di

fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio

del gratuito patrocinio.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a

questa Camera con un appello del 12 aprile 2021 nel quale chiede di non dover

versare alcun contributo alimentare per il

mantenimento e l'accudimento dei figli. Il

memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono

impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a

CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.

1.

CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr.

10.

000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella

decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato,

ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in

discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,

la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 31 marzo

2021.

(traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere

l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 10 aprile 2021,

salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato

il 12 aprile 2021(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno

utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Litigioso

rimane, in questa sede, il contributo alimentare per i

figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5114.– netti

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2889.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1200.–, alloggio con spese accessorie fr. 1200.–, premio della cassa malati

fr. 383.95, abbonamento “arcobaleno” per quattro zone fr. 105.–). Quanto alla moglie,

egli ha appurato entrate per fr. 860.– netti mensili e ha quantificato il

fabbisogno minimo di lei in fr. 2300.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e spese

accessorie fr. 483.70 [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro dei

figli], premio della cassa malati fr. 435.05, tassa canalizzazione fr.

28.70).

Relativamente

ai figli, il Pretore ha calcolato il loro fabbisogno in denaro in fr. 735.–

mensili ognuno (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio

della cassa malati fr. 92.75, costo dell'alloggio fr. 241.90, meno l'assegno

familiare), cui ha aggiunto un contributo di accudimento di fr. 720.– mensili

ciascuno (fabbisogno minimo della moglie fr.

2300.– meno reddito di lei fr. 860.–, diviso due). Ciò premesso,

considerata la situazione di amman­co nel bilancio familiare, egli ha destinato la disponibilità del convenuto (fr. 2225.–

mensili) in primo luogo alla copertura del fabbisogno in denaro di A__________

e M__________ (complessivi

fr. 1470.– mensili) e, per la rimanenza, al contributo di accudimento nella

misura di fr. 377.50 mensili per ogni figlio. In definitiva il primo

giudice ha posto così un contributo alimentare a carico del convenuto di fr. 1112.50

mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi) dal 1° febbraio 2021 (sentenza

impugna­ta, pag. 3 a 6).

3.

L'appellante

contesta anzitutto l'ammontare del proprio reddi­to, che chiede di fissare in

fr. 4037.05 mensili. Il Pretore ha calcolato le entrate di lui in fr. 5114.–

mensili, di cui fr. 2449.– (sen­za assegni familiari) dall'attività al 60% presso

la D__________ Sagl (fr. 4080.95 x 60%: doc. 1), fr. 1657.– dall'attività al

40% per la __________ di C__________ G__________

(doc. 15 e 16) e fr. 1008.–, corrispondenti a circa € 11 000.– annui

(€ 9290.– secondo la deposizione dell'interessato e € 11 500.– secondo gli

estratti della banca __________ di __________ [doc. 10]) per quanto gli hanno

fruttato le due ditte italiane di cui è socio (sentenza impugnata, consid. 8.2).

L'appellante fa valere, producendo i conteggi di stipen-dio del gennaio e

febbraio del 2021 (doc. 17), che il guadagno conseguito presso la D__________

Sagl non eccede fr. 2154.55 mensili e quello presso la __________ di C__________

G__________ fr. 1382.50 netti mensili, giacché per svista le deduzioni

sociali di fr. 137.05 sono state sommate (anziché sottratte) al salario lordo

di fr. 1520.–, come si evince dal conteggio doc. 15. Egli rileva inoltre che

per il suo “modesto ingaggio professionale

all'estero” gli possono essere imputati non più di fr. 500.– mensili, gli utili dichiarati di complessivi

€ 9290.– annui dovendo essere suddivisi con gli altri soci e potendo essergli

ascritti solo in ragione del 50% (memoriale, n. 4).

a) Relativamente al guadagno

conseguito presso la D__________ Sagl, l'appellante si limita a rinviare ai

conteggi di stipendio di due mesi (gennaio e febbraio del 2021: doc. 17) acclu­si

il 22 marzo 2021 al memoriale conclusivo, ma non spiega neppure di scorcio

perché il Pretore non avrebbe dovuto fondarsi sulla “scheda salario 2020” (doc. 1), da cui si desume un “salario netto versato” di fr. 4080.95 mensili (dedotti gli assegni familiari) per

un'attività a tempo pieno in gennaio, febbraio, giugno, luglio e agosto del

2020, corrispondenti a circa fr. 2249.– mensili per un'occupazione al 60%. Non

motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello risulta

finanche irricevibile.

b) Quanto alla “svista” inerente alle trattenute sociali di fr.

137.53

mensili, la censura è nuova (nel

senso dell'art. 317 cpv. 1 CPC), il convenuto medesimo avendo indicato uno

stipendio di complessivi fr. 4211.–

mensili (fr. 2554.– più fr. 1657.–: memoriale conclusivo pag. 1). A parte ciò, e a prescindere dal fatto che l'importo contestato di fr. 1657.50 mensili

è stato accreditato ancora il 5 febbraio e il 9 marzo 2021 (doc. 18), non

spettava al Pretore imputare al convenuto meno di quanto egli riconosceva. Sotto

questo profilo l'appellante va rimesso alle proprie responsabilità.

c) Per

quel che concerne gli utili generati dalle due società italia­ne, l'appellante dimentica

che il Pretore non si è fondato solo sulle sue dichiarazioni, secondo cui “gli utili

derivanti dalle due società italiane ammontano a € 9290.– annui” (deposizione del 7 dicembre 2020, verbali

pag. 4), ma anche sull'estratto del suo

conto corrente presso la banca __________ di __________, dal quale si desume il

versamento di utili nel 2019 per complessivi € 11 500.– dalla D__________ S.n.c.

(doc. 10). E su quest'ultimo

accertamento il convenuto non spende parola. Diretto contro una sola parte

della motivazione, l'appello si rivela al proposito irricevibile. Né

l'interessato discute il tasso di cambio (1.10) applicato dal primo giudice che,

foss'anche quello medio dal 1° febbraio 2021, non muterebbe apprezzabilmente il calcolo finale (media variante da fr.

970.– a fr. 1010.– mensili arrotondati: cfr. ‹https://fxtop.com/›).

4.

L'appellante

chiede inoltre di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 4275.45 mensili

secondo quanto documentato e non contestato dalla moglie in prima sede,

invocando la spesa per l'uso dell'automobile, gli interessi ipotecari e le

spese accessorie dell'abitazione coniugale, come pure i premi della cassa

malati dei figli (compresa l'assicurazione complementare), che egli continua ad

assumere direttamente, e un contributo complessivo di fr. 300.– per

l'accudimento e l'esercizio delle relazioni personali quando i figli sono con

lui.

a) Nel

sistema “a due fasi” – in esito al quale

l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione

di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301) – il fabbisogno di ogni

membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei

minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle

esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone

Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si

aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti

dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di

comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie

(ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni),

un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se

necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di

previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti

contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in

comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un

ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di

mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio

(fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del

Tribunale federale 5A_127/2021

del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi).

Non

fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del

minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i costi dovuti

all'uso di un'automobile per diporto e nemmeno spese voluttuarie per viaggi,

vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da ultimo: DTF

147.

III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778

consid. 6b a 6d; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13

giugno 2022 consid. 11 con rinvii). Se i redditi familiari non bastano per

finanziare il fabbisogno minimo, si procede secondo il seguente ordine: in

primo luogo va garantito il fabbisogno in denaro dei minoren­ni, poi il

contributo di accudimento per i medesimi, in seguito un eventuale contributo

alimentare per il coniuge e infine quello per i figli maggiorenni (DTF 147 III

283.

consid. 7.3).

b) Per

quel che è delle

spese di trasferta, il Pretore ha ricordato che in una situazione

di ammanco fa stato il minimo esistenziale del diritto esecutivo, di modo che egli

non ha riconosciuto al convenuto i costi d'automobile (imposta di circolazione,

assicurazione, posteggio), ammettendo unicamente fr. 105.– mensili per un abbonamento

“arcobaleno” di quattro zone (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante obietta

che l'uso di un veicolo privato è indispensabile per la sua attività

professionale, dovendosi egli spostare fra i “due diversi negozi in

Ticino”, oltre che all'estero. A mente sua, se gli viene imputato un

reddito per l'esercizio di un'attività all'estero gli devono essere

riconosciute anche le spese per spostarsi in automobile,

spese che egli quantifica in complessivi fr. 338.70 mensili (“locazione parcheggio” fr. 120.–, posteggio a __________

fr. 70.–, imposta di circolazione fr. 37.60, assicurazione fr. 111.10). La rivendicazione non può essere condivisa.

Intanto

non si comprende perché il convenuto necessiti di un'automobile per spostarsi

tra il salone da parrucchiere di __________ (in via __________) e quello di __________

(in via __________), un tratto urbano di nemmeno 3 km che essere percorso agevolmente

con i mezzi pubblici. Circa le trasfer­te all'estero, l'interessato, che lavora

già a tempo pieno nel Ticino (al 60% a __________ e al 40% a __________), non

ha mai preteso (neppure nel suo interrogatorio del 7 dicembre 2020) di doversi recare

con una certa regolarità in automobile a __________, dove si trovano i due

saloni gestiti dalle società italiane da cui riscuote utili (deposizione del 7 dicembre 2020,

verbali pag. 4). Né è dato di capire perché eventuali spese di trasferta a __________

non siano già state considerate, se mai, nel calcolo di quegli utili. Neppure

sotto questo profilo, di conseguenza, il convenuto ha reso verosimile la

necessità della spesa.

c) Riguardo

agli interessi ipotecari e alle spese accessorie del­l'abitazione coniugale il

convenuto fa valere che “in veste di debitore al cospetto della banca” egli continua

ad assumere tali oneri “sebbene abbia costituito autonoma dimora” e chie­de di

riconoscergli nel fabbisogno minimo fr. 667.30 mensili. Il Pretore ha ritenuto

che l'importo di fr. 483.70 mensili (già dedotta la quo­ta di un quarto inserita

nel fabbisogno dei figli) – riconosciuto da entrambi i coniugi e parzialmente

comprovato dal doc. I – va computato nel fabbisogno minimo di lei, l'abitazione

coniugale essendo stata assegnata in uso alla moglie (sentenza impugnata, pag.

5). Con tale motivazione il convenuto non si confronta (nel senso dell'art. 311

cpv. 1 CPC), né spiega perché le spese “casa R__________” ammonterebbero a fr.

667.30

invece che a fr. 967.50 mensili, come ha accertato il Pretore sulla

scorta degli atti (fr. 483.70 più la quota di fr. 241.90 per ogni figlio:

sentenza impugnata, pag. 5 seg.). Che il marito dichiari di assumere direttamente

gli oneri in questione e che rimanga debitore nei confronti della banca poco

importa, trattandosi di spese necessarie per il sostentamento di moglie e figli

ai quali l'abitazione è stata attribuita in uso, spese che rientrano nel

fabbisogno minimo di loro. Sulla questione del pagamento diretto da parte del

debitore alimentare si tornerà in appresso (consid. 5).

d) In

merito all'inserimento dei premi della cassa malati dei figli (assicurazione

obbligatoria e complementare) nel fabbisogno minimo del­l'appellante che se ne

farebbe carico direttamen­te, la richiesta è nuova e già per tale ragione inammissibile.

A parte ciò, vale per analogia quanto si è spiegato in relazio­ne alle spese

dell'abitazione coniugale (consid. c), per tacere del fatto che i premi della cassa malati riguardanti i figli non rientrano

nel fabbisogno minimo del genitore affidatario né in quello del debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2014.36

del 9 novembre 2016 consid. 6d con rinvii). Senza dimenticare dipoi che in una

situazione di ammanco come quella in esa­me nemmeno potrebbe entrare in linea

di conto il premio dell'assicurazione complementare (cfr. DTF 147 III 282

consid. 7.2) che l'appellante nemmeno quantifica (il costo invocato di complessivi

fr. 185.50 mensili si riferisce al solo premio dell'assicurazione obbligatoria:

doc. W). Sulla questione del pagamento

diretto del premio riconosciuto si dirà in seguito (consid. 5).

e) Circa

la spesa di fr. 300.– mensili “per

l'accudimento e l'esercizio delle relazioni personali quando i figli si trovano

dal padre” fatta valere dal convenuto per

la prima volta come posta del fabbisogno minimo nel memoriale conclusivo il Pretore non si è espresso. Comunque sia, il

convenuto non ha sostanziato né tanto meno reso verosimile l'esborso. Senza

contare che le spese connesse all'esercizio di diritti di visita rientrano nel

fabbisogno minimo “allargato” e possono così essere riconosciute solo se –

situazione estranea alla fattispecie – le condizioni finanziarie ciò permettono

(sopra, consid. a). Al riguardo non giova dunque diffondersi.

5.

Per quel che attiene al

fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante ripete che il premio della cassa malati e il costo dell'alloggio

riconducibili ad A__________ e M__________ vanno inseriti nel fabbisogno minimo

di lui per evitare “che il versamento del relativo importo in mani della moglie

possa essere destinato a finanziare le sue frivole attività”. Il fabbisogno in

denaro dei figli ammonterebbe così a fr. 400.– mensili ciascuno (già

dedotto l'assegno familiare). Seppure privo di disponibilità, il convenuto dichiara

inoltre di impegnarsi a pagare anche gli interessi ipotecari dell'abitazione

coniugale.

a) Che i premi della cassa malati per i figli siano

estranei al fabbisogno minimo dell'appellante già si è detto (consid. 4d). Non soccorre dunque ripetersi.

b) Quanto

alla facoltà di corrispondere direttamente gli interessi ipotecari

dell'abitazione coniugale e il premio della cassa malati per i figli, questa Camera ha già avuto modo

di precisare che un debitore alimentare può compensare il contributo di

mantenimento a suo carico, fino a concorrenza del contributo medesimo, con spese

da lui pagate direttamente che rientra­no nel fabbisogno minimo del creditore

alimentare (riguar­do ai figli: I CCA, sentenza inc. 11.2016.118 del 27

aprile 2018, consid 6b). A condizione, evidentemente, che tali spese si

riferiscano a una voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal

giudice e che il debitore dimostri di avere effettivamente eseguito il versamento

(RtiD II-2018 pag. 715 consid. 9 con rinvio).

Il

debitore che intende procedere nel modo appena descritto non è tenuto a farsi

autorizzare dal giudice, ma se desidera può chiedere di essere espressamente

abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci,

contestazioni da parte dell'altro coniuge. Nondimeno, perché il giudice emani

un'autorizzazione del genere occorre una richiesta da parte dell'interessato.

Non tocca al giudice sostituirsi alle facoltà del coniuge e statuire d'ufficio (loc.

cit.; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.135 del 22 ottobre 2021,

consid. 6c).

Nella

fattispecie AP 1 non ha mai

chiesto al Pretore – né chiede per altro a questa Camera – di essere abilitato

a pagare direttamente gli interessi

ipotecari dell'abitazione coniugale e il premio della cassa malati per i figli,

compensando entro tali limiti il contributo alimentare con gli oneri in

questione. Ciò non toglie che

egli rimane libero di pagare direttamente e di propria iniziativa gli interessi

ipotecari e il

premio della cassa malati obbligatoria dei figli, compensando fino a

concorrenza di quelle somme il contributo di

mantenimento stabilito a suo carico dal Pretore.

6.

Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte

segnata. Le spe­se del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo

stato notificato a AP 1 per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge

verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF. Le

misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti

cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il

ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali

(art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono

poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).