11.2021.48
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per i figli
1 settembre 2022Italiano20 min
parrucchiere, per la ditta individuale __________ di C__________ G__________ a __________.
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.48
Lugano
1 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2020.785 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con istanza del 10 novembre 2020 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 12 aprile 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
30 marzo 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971) e AO 1 (1984), cittadini
italiani, si sono sposati a __________ (Brasile) il 20 maggio 2007. Dal
matrimonio sono nati A__________, il 14 marzo 2009, e M__________, il 5
febbraio 2011. Il marito è socio e gerente della __________ Sagl, __________,
che conduce un salone da parrucchiere. È alle dipendenze di tale società con un
grado d'occupazione del 60% e per il restante 40% lavora, sempre come
parrucchiere, per la ditta individuale __________ di C__________ G__________ a __________.
Egli detiene inoltre il 50% delle quote della H. __________ & AP 1 S.n.c., __________,
come pure il 50% delle quote della D__________ S.n.c. di G__________ S__________
e C., __________. AO 1 è stata attiva dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2020 come
parrucchiera a tempo parziale (28%) per la __________ di C__________ G__________.
Dal 1° novembre 2020 essa riscuote indennità disoccupazione. I coniugi vivono
separati dal 16 febbraio 2021, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale (particella n. 1375 RFD di __________, sezione di __________, di sua
proprietà) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Nel frattempo, il 10
novembre 2020, AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via cautelare e previa
concessione del gratuito patrocinio – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione
in uso dell'abitazione coniugale e l'affidamento dei figli, riservato il
diritto di visita paterno. Oltre a ciò, essa ha instato per un contributo
alimentare per sé di fr. 341.35
mensili. Uno di fr. 858.20 mensili in favore di ogni figlio (assegni
familiari non compresi), più un contributo di accudimento di fr. 1922.75 mensili complessivi. L'indomani il Pretore,
non ravvisando gli estremi per una pronuncia inaudita parte, ha citato le parti
al contraddittorio e ha assegnato loro un termine per produrre determinata
documentazione.
C. Al dibattimento del 7
dicembre 2020, l'istante ha confermato le proprie domande e il marito ha aderito
alla richiesta di vita separata, all'attribuzione dell'abitazione coniugale in
uso alla moglie, all'affidamento dei figli a lei e a un contributo alimentare ‟attualmente non ancora definibile
in considerazione dell'incerta situazione” professionale e personale. La moglie
ha replicato, sollecitando l'acquisizione dei documenti relativi ai redditi e
alla sostanza del convenuto all'estero. AP 1 ha duplicato, ‟condividendo
parzialmente quanto considerato dalla parte istante”. Notificate le prove, l'istruttoria
è cominciata seduta stante con la deposizione dei coniugi. In esito all'udienza
le parti hanno concluso un accordo in base al quale il marito si impegnava
a lasciare l'abitazione coniugale entro il 31 gennaio 2021 (ciò che ha fatto il
16 febbraio 2021) e la moglie assicurava di non trasferirsi in Brasile con i
figli.
D. L'istruttoria è terminata il 12 marzo 2021, dopo che il Pretore ha ascoltato i figli. Al
dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni
scritte. Nelle proprie, del 22 marzo 2021, l'istante ha riaffermato le sue
richieste, salvo portare il con-tributo alimentare per sé a fr. 2206.25
mensili e quello per ogni figlio a fr. 955.– mensili (oltre assegni familiari),
contributo di accudimento incluso, dal
1° febbraio 2021. In un memoriale del medesimo giorno il convenuto, prodotti ulteriori
documenti, ha proposto di accogliere l'istanza ‟limitatamente all'obbligo
del convenuto di coprire gli interessi dell'abitazione di __________ e di
pagare i premi di cassa malati dei figli”.
E. Statuendo
con sentenza del 30 marzo 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati dal 16 febbraio 2021, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla
moglie, cui ha affidato i figli (riservato il diritto di visita paterno), ha
condannato il marito a versare dal 1° febbraio
2021 un contributo alimentare di fr. 1112.50 mensili per ogni figlio (fabbisogno
in denaro fr. 735.–, assegni familiari non
compresi, più un contributo di accudimento fr. 377.50). Non ha
fissato invece alcun contributo alimentare fra coniugi. Le spese processuali di
fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio
del gratuito patrocinio.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a
questa Camera con un appello del 12 aprile 2021 nel quale chiede di non dover
versare alcun contributo alimentare per il
mantenimento e l'accudimento dei figli. Il
memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono
impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a
CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv.
1.
CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr.
10.
000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella
decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato,
ove appena si pensi all'entità e alla durata dei contributi alimentari in
discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico,
la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 31 marzo
2021.
(traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere
l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 10 aprile 2021,
salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato
il 12 aprile 2021(timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno
utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Litigioso
rimane, in questa sede, il contributo alimentare per i
figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5114.– netti
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2889.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1200.–, alloggio con spese accessorie fr. 1200.–, premio della cassa malati
fr. 383.95, abbonamento “arcobaleno” per quattro zone fr. 105.–). Quanto alla moglie,
egli ha appurato entrate per fr. 860.– netti mensili e ha quantificato il
fabbisogno minimo di lei in fr. 2300.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, interessi ipotecari e spese
accessorie fr. 483.70 [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno in denaro dei
figli], premio della cassa malati fr. 435.05, tassa canalizzazione fr.
28.70).
Relativamente
ai figli, il Pretore ha calcolato il loro fabbisogno in denaro in fr. 735.–
mensili ognuno (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio
della cassa malati fr. 92.75, costo dell'alloggio fr. 241.90, meno l'assegno
familiare), cui ha aggiunto un contributo di accudimento di fr. 720.– mensili
ciascuno (fabbisogno minimo della moglie fr.
2300.– meno reddito di lei fr. 860.–, diviso due). Ciò premesso,
considerata la situazione di ammanco nel bilancio familiare, egli ha destinato la disponibilità del convenuto (fr. 2225.–
mensili) in primo luogo alla copertura del fabbisogno in denaro di A__________
e M__________ (complessivi
fr. 1470.– mensili) e, per la rimanenza, al contributo di accudimento nella
misura di fr. 377.50 mensili per ogni figlio. In definitiva il primo
giudice ha posto così un contributo alimentare a carico del convenuto di fr. 1112.50
mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi) dal 1° febbraio 2021 (sentenza
impugnata, pag. 3 a 6).
3.
L'appellante
contesta anzitutto l'ammontare del proprio reddito, che chiede di fissare in
fr. 4037.05 mensili. Il Pretore ha calcolato le entrate di lui in fr. 5114.–
mensili, di cui fr. 2449.– (senza assegni familiari) dall'attività al 60% presso
la D__________ Sagl (fr. 4080.95 x 60%: doc. 1), fr. 1657.– dall'attività al
40% per la __________ di C__________ G__________
(doc. 15 e 16) e fr. 1008.–, corrispondenti a circa € 11 000.– annui
(€ 9290.– secondo la deposizione dell'interessato e € 11 500.– secondo gli
estratti della banca __________ di __________ [doc. 10]) per quanto gli hanno
fruttato le due ditte italiane di cui è socio (sentenza impugnata, consid. 8.2).
L'appellante fa valere, producendo i conteggi di stipen-dio del gennaio e
febbraio del 2021 (doc. 17), che il guadagno conseguito presso la D__________
Sagl non eccede fr. 2154.55 mensili e quello presso la __________ di C__________
G__________ fr. 1382.50 netti mensili, giacché per svista le deduzioni
sociali di fr. 137.05 sono state sommate (anziché sottratte) al salario lordo
di fr. 1520.–, come si evince dal conteggio doc. 15. Egli rileva inoltre che
per il suo “modesto ingaggio professionale
all'estero” gli possono essere imputati non più di fr. 500.– mensili, gli utili dichiarati di complessivi
€ 9290.– annui dovendo essere suddivisi con gli altri soci e potendo essergli
ascritti solo in ragione del 50% (memoriale, n. 4).
a) Relativamente al guadagno
conseguito presso la D__________ Sagl, l'appellante si limita a rinviare ai
conteggi di stipendio di due mesi (gennaio e febbraio del 2021: doc. 17) acclusi
il 22 marzo 2021 al memoriale conclusivo, ma non spiega neppure di scorcio
perché il Pretore non avrebbe dovuto fondarsi sulla “scheda salario 2020” (doc. 1), da cui si desume un “salario netto versato” di fr. 4080.95 mensili (dedotti gli assegni familiari) per
un'attività a tempo pieno in gennaio, febbraio, giugno, luglio e agosto del
2020, corrispondenti a circa fr. 2249.– mensili per un'occupazione al 60%. Non
motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello risulta
finanche irricevibile.
b) Quanto alla “svista” inerente alle trattenute sociali di fr.
137.53
mensili, la censura è nuova (nel
senso dell'art. 317 cpv. 1 CPC), il convenuto medesimo avendo indicato uno
stipendio di complessivi fr. 4211.–
mensili (fr. 2554.– più fr. 1657.–: memoriale conclusivo pag. 1). A parte ciò, e a prescindere dal fatto che l'importo contestato di fr. 1657.50 mensili
è stato accreditato ancora il 5 febbraio e il 9 marzo 2021 (doc. 18), non
spettava al Pretore imputare al convenuto meno di quanto egli riconosceva. Sotto
questo profilo l'appellante va rimesso alle proprie responsabilità.
c) Per
quel che concerne gli utili generati dalle due società italiane, l'appellante dimentica
che il Pretore non si è fondato solo sulle sue dichiarazioni, secondo cui “gli utili
derivanti dalle due società italiane ammontano a € 9290.– annui” (deposizione del 7 dicembre 2020, verbali
pag. 4), ma anche sull'estratto del suo
conto corrente presso la banca __________ di __________, dal quale si desume il
versamento di utili nel 2019 per complessivi € 11 500.– dalla D__________ S.n.c.
(doc. 10). E su quest'ultimo
accertamento il convenuto non spende parola. Diretto contro una sola parte
della motivazione, l'appello si rivela al proposito irricevibile. Né
l'interessato discute il tasso di cambio (1.10) applicato dal primo giudice che,
foss'anche quello medio dal 1° febbraio 2021, non muterebbe apprezzabilmente il calcolo finale (media variante da fr.
970.– a fr. 1010.– mensili arrotondati: cfr. ‹https://fxtop.com/›).
4.
L'appellante
chiede inoltre di aumentare il proprio fabbisogno minimo a fr. 4275.45 mensili
secondo quanto documentato e non contestato dalla moglie in prima sede,
invocando la spesa per l'uso dell'automobile, gli interessi ipotecari e le
spese accessorie dell'abitazione coniugale, come pure i premi della cassa
malati dei figli (compresa l'assicurazione complementare), che egli continua ad
assumere direttamente, e un contributo complessivo di fr. 300.– per
l'accudimento e l'esercizio delle relazioni personali quando i figli sono con
lui.
a) Nel
sistema “a due fasi” – in esito al quale
l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione
di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301) – il fabbisogno di ogni
membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei
minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle
esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone
Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo si
aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti
dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di
comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie
(ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni),
un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se
necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di
previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti
contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in
comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un
ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di
mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio
(fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del
Tribunale federale 5A_127/2021
del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi).
Non
fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del
minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, i costi dovuti
all'uso di un'automobile per diporto e nemmeno spese voluttuarie per viaggi,
vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da ultimo: DTF
147.
III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778
consid. 6b a 6d; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13
giugno 2022 consid. 11 con rinvii). Se i redditi familiari non bastano per
finanziare il fabbisogno minimo, si procede secondo il seguente ordine: in
primo luogo va garantito il fabbisogno in denaro dei minorenni, poi il
contributo di accudimento per i medesimi, in seguito un eventuale contributo
alimentare per il coniuge e infine quello per i figli maggiorenni (DTF 147 III
283.
consid. 7.3).
b) Per
quel che è delle
spese di trasferta, il Pretore ha ricordato che in una situazione
di ammanco fa stato il minimo esistenziale del diritto esecutivo, di modo che egli
non ha riconosciuto al convenuto i costi d'automobile (imposta di circolazione,
assicurazione, posteggio), ammettendo unicamente fr. 105.– mensili per un abbonamento
“arcobaleno” di quattro zone (sentenza impugnata, pag. 5). L'appellante obietta
che l'uso di un veicolo privato è indispensabile per la sua attività
professionale, dovendosi egli spostare fra i “due diversi negozi in
Ticino”, oltre che all'estero. A mente sua, se gli viene imputato un
reddito per l'esercizio di un'attività all'estero gli devono essere
riconosciute anche le spese per spostarsi in automobile,
spese che egli quantifica in complessivi fr. 338.70 mensili (“locazione parcheggio” fr. 120.–, posteggio a __________
fr. 70.–, imposta di circolazione fr. 37.60, assicurazione fr. 111.10). La rivendicazione non può essere condivisa.
Intanto
non si comprende perché il convenuto necessiti di un'automobile per spostarsi
tra il salone da parrucchiere di __________ (in via __________) e quello di __________
(in via __________), un tratto urbano di nemmeno 3 km che essere percorso agevolmente
con i mezzi pubblici. Circa le trasferte all'estero, l'interessato, che lavora
già a tempo pieno nel Ticino (al 60% a __________ e al 40% a __________), non
ha mai preteso (neppure nel suo interrogatorio del 7 dicembre 2020) di doversi recare
con una certa regolarità in automobile a __________, dove si trovano i due
saloni gestiti dalle società italiane da cui riscuote utili (deposizione del 7 dicembre 2020,
verbali pag. 4). Né è dato di capire perché eventuali spese di trasferta a __________
non siano già state considerate, se mai, nel calcolo di quegli utili. Neppure
sotto questo profilo, di conseguenza, il convenuto ha reso verosimile la
necessità della spesa.
c) Riguardo
agli interessi ipotecari e alle spese accessorie dell'abitazione coniugale il
convenuto fa valere che “in veste di debitore al cospetto della banca” egli continua
ad assumere tali oneri “sebbene abbia costituito autonoma dimora” e chiede di
riconoscergli nel fabbisogno minimo fr. 667.30 mensili. Il Pretore ha ritenuto
che l'importo di fr. 483.70 mensili (già dedotta la quota di un quarto inserita
nel fabbisogno dei figli) – riconosciuto da entrambi i coniugi e parzialmente
comprovato dal doc. I – va computato nel fabbisogno minimo di lei, l'abitazione
coniugale essendo stata assegnata in uso alla moglie (sentenza impugnata, pag.
5). Con tale motivazione il convenuto non si confronta (nel senso dell'art. 311
cpv. 1 CPC), né spiega perché le spese “casa R__________” ammonterebbero a fr.
667.30
invece che a fr. 967.50 mensili, come ha accertato il Pretore sulla
scorta degli atti (fr. 483.70 più la quota di fr. 241.90 per ogni figlio:
sentenza impugnata, pag. 5 seg.). Che il marito dichiari di assumere direttamente
gli oneri in questione e che rimanga debitore nei confronti della banca poco
importa, trattandosi di spese necessarie per il sostentamento di moglie e figli
ai quali l'abitazione è stata attribuita in uso, spese che rientrano nel
fabbisogno minimo di loro. Sulla questione del pagamento diretto da parte del
debitore alimentare si tornerà in appresso (consid. 5).
d) In
merito all'inserimento dei premi della cassa malati dei figli (assicurazione
obbligatoria e complementare) nel fabbisogno minimo dell'appellante che se ne
farebbe carico direttamente, la richiesta è nuova e già per tale ragione inammissibile.
A parte ciò, vale per analogia quanto si è spiegato in relazione alle spese
dell'abitazione coniugale (consid. c), per tacere del fatto che i premi della cassa malati riguardanti i figli non rientrano
nel fabbisogno minimo del genitore affidatario né in quello del debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2014.36
del 9 novembre 2016 consid. 6d con rinvii). Senza dimenticare dipoi che in una
situazione di ammanco come quella in esame nemmeno potrebbe entrare in linea
di conto il premio dell'assicurazione complementare (cfr. DTF 147 III 282
consid. 7.2) che l'appellante nemmeno quantifica (il costo invocato di complessivi
fr. 185.50 mensili si riferisce al solo premio dell'assicurazione obbligatoria:
doc. W). Sulla questione del pagamento
diretto del premio riconosciuto si dirà in seguito (consid. 5).
e) Circa
la spesa di fr. 300.– mensili “per
l'accudimento e l'esercizio delle relazioni personali quando i figli si trovano
dal padre” fatta valere dal convenuto per
la prima volta come posta del fabbisogno minimo nel memoriale conclusivo il Pretore non si è espresso. Comunque sia, il
convenuto non ha sostanziato né tanto meno reso verosimile l'esborso. Senza
contare che le spese connesse all'esercizio di diritti di visita rientrano nel
fabbisogno minimo “allargato” e possono così essere riconosciute solo se –
situazione estranea alla fattispecie – le condizioni finanziarie ciò permettono
(sopra, consid. a). Al riguardo non giova dunque diffondersi.
5.
Per quel che attiene al
fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante ripete che il premio della cassa malati e il costo dell'alloggio
riconducibili ad A__________ e M__________ vanno inseriti nel fabbisogno minimo
di lui per evitare “che il versamento del relativo importo in mani della moglie
possa essere destinato a finanziare le sue frivole attività”. Il fabbisogno in
denaro dei figli ammonterebbe così a fr. 400.– mensili ciascuno (già
dedotto l'assegno familiare). Seppure privo di disponibilità, il convenuto dichiara
inoltre di impegnarsi a pagare anche gli interessi ipotecari dell'abitazione
coniugale.
a) Che i premi della cassa malati per i figli siano
estranei al fabbisogno minimo dell'appellante già si è detto (consid. 4d). Non soccorre dunque ripetersi.
b) Quanto
alla facoltà di corrispondere direttamente gli interessi ipotecari
dell'abitazione coniugale e il premio della cassa malati per i figli, questa Camera ha già avuto modo
di precisare che un debitore alimentare può compensare il contributo di
mantenimento a suo carico, fino a concorrenza del contributo medesimo, con spese
da lui pagate direttamente che rientrano nel fabbisogno minimo del creditore
alimentare (riguardo ai figli: I CCA, sentenza inc. 11.2016.118 del 27
aprile 2018, consid 6b). A condizione, evidentemente, che tali spese si
riferiscano a una voce del fabbisogno del creditore alimentare accertata dal
giudice e che il debitore dimostri di avere effettivamente eseguito il versamento
(RtiD II-2018 pag. 715 consid. 9 con rinvio).
Il
debitore che intende procedere nel modo appena descritto non è tenuto a farsi
autorizzare dal giudice, ma se desidera può chiedere di essere espressamente
abilitato in tal senso, fosse solo per evitare, a scanso di equivoci,
contestazioni da parte dell'altro coniuge. Nondimeno, perché il giudice emani
un'autorizzazione del genere occorre una richiesta da parte dell'interessato.
Non tocca al giudice sostituirsi alle facoltà del coniuge e statuire d'ufficio (loc.
cit.; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.135 del 22 ottobre 2021,
consid. 6c).
Nella
fattispecie AP 1 non ha mai
chiesto al Pretore – né chiede per altro a questa Camera – di essere abilitato
a pagare direttamente gli interessi
ipotecari dell'abitazione coniugale e il premio della cassa malati per i figli,
compensando entro tali limiti il contributo alimentare con gli oneri in
questione. Ciò non toglie che
egli rimane libero di pagare direttamente e di propria iniziativa gli interessi
ipotecari e il
premio della cassa malati obbligatoria dei figli, compensando fino a
concorrenza di quelle somme il contributo di
mantenimento stabilito a suo carico dal Pretore.
6.
Se ne conclude che l'appello vede la sua sorte
segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo
stato notificato a AP 1 per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge
verosimilmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF. Le
misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate nondimeno a provvedimenti
cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il
ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali
(art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono
poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).