Lexipedia

Decisione

11.2021.5

Misure cautelari a protezione della personalità: appello irricevibile

26 gennaio 2021Italiano8 min

del Comune di __________ AO 1 (sindaco), AO 2 (vicesindaco), AO 3, AO 4, AO 5, AO

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.5

Lugano

26 gennaio 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti,

giudice presidente

vicecancelliera:

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2020.52 (protezione

della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione

di Locarno Campagna promossa con istanza del 3 dicembre 2020

da

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 8

AO 7

contro

AP

1 ,

giudicando sull'appello

dell'8 gennaio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 31 dicembre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Il 3 dicembre 2020 i municipali

del Comune di __________ AO 1 (sindaco), AO 2 (vicesindaco), AO 3, AO 4, AO 5, AO

6 e AO 8, unitamente alla segretaria comunale AO 7 hanno adito il Pretore della

giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione della personalità

(art. 28b CC) perché vietasse a AP 1 di avvicinarsi ai medesimi e alle

loro abitazioni come pure di accedere o avvicinarsi agli uffici del Comune di __________

e in particolare al Municipio. L'istanza faceva seguito a due aggressioni di AP

1, già impiegato comunale e nel frattempo licenziato, nei confronti dei

municipali AO 6 (il 27 febbraio 2020) e AO 4 (il 2 dicembre 2020) e ad altri

episodi di violenza di cui si era reso protagonista l'interessato nei confronti

di altre persone.

B. Con decreto del 4

dicembre 2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato a AP 1 –

sotto comminatoria dell'art. 292 CP e invito a ogni agente della forza pubblica

di prestare man forte per l'esecuzione della decisione –

di non avvicinarsi a una distanza inferiore a 200 m a AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO

5, AO 6, AO 8 e AO 7 e alle loro abitazioni come pure a tutti gli uffici del

Comune di __________. Contestualmente egli ha assegnato al convenuto un termine

di 15 giorni per esprimersi sull'istanza, con l'avvertenza che "in caso di

silenzio il giudice procederà nella lite giudicando in base all'istanza ed agli

atti". AP 1 non ha reagito.

C. Statuendo con decreto

cautelare del 31 dicembre 2020 il Pretore ha confermato – sotto comminatoria

dell'art. 292 CP – l'ordine, emesso senza contraddittorio, del 4 dicembre 2020

e ha assegnato agli istanti un termine fino al 30 aprile 2021 per presentare

l'azione ordinaria di convalida del provvedimento cautelare, con l'avvertenza

che nel caso in cui il termine decorresse infruttuoso il provvedimento decadrà.

Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico del convenuto. Non

sono state assegnate indennità di parte.

D. Contro il decreto

appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 gennaio 2021

per contestare la costituzionalità della decisione impugnata. Non sono state

chieste osservazioni al memoriale.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I provvedimenti cautelari

sono emanati con la procedura sommaria

(art. 261 segg. CPC). Se sono stati adottati senza sentire la controparte

(art. 265 cpv. 1 CPC), essi non sono impugnabili (DTF 137 III 417, confermata

in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se sono stati adottati invece dopo che

la controparte ha avuto occasione di esprimersi, anche solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), essi

sono appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto simile presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità

non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale

(RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del

rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto

cautelare è pervenuto al convenuto il 5 gennaio 2021 (tracciamento degli invii

n. 98.__________, agli atti). Introdotto l'8 gennaio 2021 l'appello

in esame è pertanto tempestivo.

2.

Un appello deve rispettare determinate esigenze di

forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o

conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una

richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento,

la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di

ulteriori chiarimenti. Dall'appello deve quindi risultare non solo che

la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che

misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con

riferimenti). Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi

eccezionalmente ammissibile ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione

con la sentenza impugnata – si evin­ca senza equivoco a che cosa miri

l'appellante (cfr. DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se ciò non è

il caso, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che

l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro

cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).

3.

Nella fattispecie

l'appello di AP 1 non contiene alcuna richiesta di giudizio, l'appellante

limitandosi a dolersi dell'incostituzionalità della decisione impugnata. Già

per questo motivo l'appello appare carente dei più elementari requisiti

formali. Ma quand'anche si volesse transigere al proposito e arguire – sulla base

della motivazione – che il convenuto intende ottenere l'annullamento del

decreto impugnato, l'esito del giudizio non muterebbe. Il Pretore ha adottato

il provvedimento a tutela della personalità degli istanti dopo avere accertato

che le allegazioni di costoro non sono state contestate e potevano essere

"tenute per vere". L'appellante invoca una – non meglio specificata –

inconstituzionalità del provvedimento facendo valere di abitare a meno di 200 m

dal Municipio di __________ e di non potere quindi – per effetto del divieto – neanche

uscire di casa o seguire le funzioni religiose nella chiesa parrocchiale

situata accanto al Municipio.

4.

Le argomentazioni

dell'appellante sono nuove. Davanti al Pretore, in effetti, nonostante

l'avvertenza sulle conseguenze di un mancato intervento in causa, egli non si è

valso della possibilità di prendere posizione sull'istanza e si è precluso di

conseguenza ulteriori contestazioni. Fatti nuovi in appello sono ammissibili

solo se sono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore

non era possibile recarli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile,

tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ora, AP 1 non pretende

che gli fosse impossibile far valere gli argomenti invocati attualmente

nell'appello. Né sostiene – per avventura – di non avere capito che, fosse egli

rimasto inattivo, il Pretore avrebbe giudicato sulla scorta del materiale

processuale a disposizione. Ne discende che, disinteressatosi del processo di

primo grado, egli non può rimediare alla mancanza impugnando la decisione del

Pretore. Irricevibile, l'appello sfugge di conseguenza a qualsiasi disamina.

5.

Si aggiunga per

abbondanza che, non fosse improponibile, l'appello sarebbe ad ogni modo

destinato all'insuccesso. Quand'anche infatti l'interessato abitasse entro il

raggio di 200 m dal Municipio, ciò non gli impedirebbe di uscire di casa o di

seguire le funzioni religiose, come egli teme. Il provvedimento in esame mira a

vietare l'avvicinamento alle persone e ai luoghi indicati non anche ogni

eventuale presenza – in buona fede – all'interno del perimetro indicato se ciò non

configura un atto di avvicinamento all'obiettivo (cfr. sentenza del Tribunale

federale 6B_691/2020 del 26 giugno 2020 consid. 1.2.2 in: SJ 2021 I 8).

6.

Se ne conclude che l'appello, manifestamente

inammissibile, vede la sua sorte

segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.

48b lett. a n. 2 LOG). Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv., 1 CPC). In concreto, tuttavia, si giustifica di rinunciare –

eccezionalmente – a ogni riscossione, l'appellante, sprovvisto di cognizioni

giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore.

Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato agli

istanti per osservazioni.

7.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità

di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore

(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere pecuniario (sopra,

consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,

nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione:

;

;

;

;

;

;

;

;

.

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

giudice presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113

LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie

giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre

misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).