11.2021.5
Misure cautelari a protezione della personalità: appello irricevibile
26 gennaio 2021Italiano8 min
del Comune di __________ AO 1 (sindaco), AO 2 (vicesindaco), AO 3, AO 4, AO 5, AO
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.5
Lugano
26 gennaio 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti,
giudice presidente
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa CA.2020.52 (protezione
della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione
di Locarno Campagna promossa con istanza del 3 dicembre 2020
da
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 8
AO 7
contro
AP
1 ,
giudicando sull'appello
dell'8 gennaio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore il 31 dicembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Il 3 dicembre 2020 i municipali
del Comune di __________ AO 1 (sindaco), AO 2 (vicesindaco), AO 3, AO 4, AO 5, AO
6 e AO 8, unitamente alla segretaria comunale AO 7 hanno adito il Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione della personalità
(art. 28b CC) perché vietasse a AP 1 di avvicinarsi ai medesimi e alle
loro abitazioni come pure di accedere o avvicinarsi agli uffici del Comune di __________
e in particolare al Municipio. L'istanza faceva seguito a due aggressioni di AP
1, già impiegato comunale e nel frattempo licenziato, nei confronti dei
municipali AO 6 (il 27 febbraio 2020) e AO 4 (il 2 dicembre 2020) e ad altri
episodi di violenza di cui si era reso protagonista l'interessato nei confronti
di altre persone.
B. Con decreto del 4
dicembre 2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato a AP 1 –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP e invito a ogni agente della forza pubblica
di prestare man forte per l'esecuzione della decisione –
di non avvicinarsi a una distanza inferiore a 200 m a AO 1, AO 2, AO 3, AO 4, AO
5, AO 6, AO 8 e AO 7 e alle loro abitazioni come pure a tutti gli uffici del
Comune di __________. Contestualmente egli ha assegnato al convenuto un termine
di 15 giorni per esprimersi sull'istanza, con l'avvertenza che "in caso di
silenzio il giudice procederà nella lite giudicando in base all'istanza ed agli
atti". AP 1 non ha reagito.
C. Statuendo con decreto
cautelare del 31 dicembre 2020 il Pretore ha confermato – sotto comminatoria
dell'art. 292 CP – l'ordine, emesso senza contraddittorio, del 4 dicembre 2020
e ha assegnato agli istanti un termine fino al 30 aprile 2021 per presentare
l'azione ordinaria di convalida del provvedimento cautelare, con l'avvertenza
che nel caso in cui il termine decorresse infruttuoso il provvedimento decadrà.
Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico del convenuto. Non
sono state assegnate indennità di parte.
D. Contro il decreto
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 gennaio 2021
per contestare la costituzionalità della decisione impugnata. Non sono state
chieste osservazioni al memoriale.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I provvedimenti cautelari
sono emanati con la procedura sommaria
(art. 261 segg. CPC). Se sono stati adottati senza sentire la controparte
(art. 265 cpv. 1 CPC), essi non sono impugnabili (DTF 137 III 417, confermata
in DTF 139 III 88 consid. 1.1.1). Se sono stati adottati invece dopo che
la controparte ha avuto occasione di esprimersi, anche solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), essi
sono appellabili (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC) entro 10 giorni dalla
notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto simile presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità
non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale
(RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Quanto alla tempestività del
rimedio giuridico, nella fattispecie il decreto
cautelare è pervenuto al convenuto il 5 gennaio 2021 (tracciamento degli invii
n. 98.__________, agli atti). Introdotto l'8 gennaio 2021 l'appello
in esame è pertanto tempestivo.
2.
Un appello deve rispettare determinate esigenze di
forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o
conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una
richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento,
la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di
ulteriori chiarimenti. Dall'appello deve quindi risultare non solo che
la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che
misura ne sia chiesta la riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con
riferimenti). Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi
eccezionalmente ammissibile ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione
con la sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che cosa miri
l'appellante (cfr. DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti). Se ciò non è
il caso, nondimeno, l'appello va dichiarato irricevibile, senza che
l'appellante possa contare sull'assegnazione di un termine supplementare entro
cui sanare il difetto (DTF 137 III 622 consid. 6.4 con riferimenti).
3.
Nella fattispecie
l'appello di AP 1 non contiene alcuna richiesta di giudizio, l'appellante
limitandosi a dolersi dell'incostituzionalità della decisione impugnata. Già
per questo motivo l'appello appare carente dei più elementari requisiti
formali. Ma quand'anche si volesse transigere al proposito e arguire – sulla base
della motivazione – che il convenuto intende ottenere l'annullamento del
decreto impugnato, l'esito del giudizio non muterebbe. Il Pretore ha adottato
il provvedimento a tutela della personalità degli istanti dopo avere accertato
che le allegazioni di costoro non sono state contestate e potevano essere
"tenute per vere". L'appellante invoca una – non meglio specificata –
inconstituzionalità del provvedimento facendo valere di abitare a meno di 200 m
dal Municipio di __________ e di non potere quindi – per effetto del divieto – neanche
uscire di casa o seguire le funzioni religiose nella chiesa parrocchiale
situata accanto al Municipio.
4.
Le argomentazioni
dell'appellante sono nuove. Davanti al Pretore, in effetti, nonostante
l'avvertenza sulle conseguenze di un mancato intervento in causa, egli non si è
valso della possibilità di prendere posizione sull'istanza e si è precluso di
conseguenza ulteriori contestazioni. Fatti nuovi in appello sono ammissibili
solo se sono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore
non era possibile recarli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile,
tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Ora, AP 1 non pretende
che gli fosse impossibile far valere gli argomenti invocati attualmente
nell'appello. Né sostiene – per avventura – di non avere capito che, fosse egli
rimasto inattivo, il Pretore avrebbe giudicato sulla scorta del materiale
processuale a disposizione. Ne discende che, disinteressatosi del processo di
primo grado, egli non può rimediare alla mancanza impugnando la decisione del
Pretore. Irricevibile, l'appello sfugge di conseguenza a qualsiasi disamina.
5.
Si aggiunga per
abbondanza che, non fosse improponibile, l'appello sarebbe ad ogni modo
destinato all'insuccesso. Quand'anche infatti l'interessato abitasse entro il
raggio di 200 m dal Municipio, ciò non gli impedirebbe di uscire di casa o di
seguire le funzioni religiose, come egli teme. Il provvedimento in esame mira a
vietare l'avvicinamento alle persone e ai luoghi indicati non anche ogni
eventuale presenza – in buona fede – all'interno del perimetro indicato se ciò non
configura un atto di avvicinamento all'obiettivo (cfr. sentenza del Tribunale
federale 6B_691/2020 del 26 giugno 2020 consid. 1.2.2 in: SJ 2021 I 8).
6.
Se ne conclude che l'appello, manifestamente
inammissibile, vede la sua sorte
segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art.
48b lett. a n. 2 LOG). Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv., 1 CPC). In concreto, tuttavia, si giustifica di rinunciare –
eccezionalmente – a ogni riscossione, l'appellante, sprovvisto di cognizioni
giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore.
Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato agli
istanti per osservazioni.
7.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità
di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore
(art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere pecuniario (sopra,
consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare,
nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
giudice presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113
LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie
giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre
misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).