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Decisione

11.2021.51

Cautelare di divorzio: soppressione del contributo alimentare a un coniuge che vive in concubinato?

9 agosto 2022Italiano18 min

agosto 2009. Il marito, fiduciario finanziario, è alle dipendenze della __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.51

Lugano,

9 agosto 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa CA.2020.255 (divorzio

su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 agosto 2020 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 )

contro

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello

del 16 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore il 7 aprile 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP

1 (1970) e AO 1 (1978) si sono sposati a __________ il 20 maggio 2009,

adottando la separa-zione dei beni. Dal matrimonio è nata B__________, il 7

agosto 2009. Il marito, fiduciario finanziario, è alle dipendenze della __________

SA di __________, di cui è amministratore unico. Igieni-sta di professione, la

moglie lavora al 60% in uno studio dentistico a __________. I coniugi si sono

separati nell'agosto del 2016, quando AO 1 ha lasciato, con la figlia, l'abitazione

coniugale di __________ (proprietà per piani n. 31

733, pari a 71/1000 della particella n. 1535 RFD,

allora appartenente al marito) per trasferirsi prima dalla madre di lei, a __________,

e poi in un appartamento a __________.

B. Stuatuendo

su un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 7 marzo 2016 da AO

1, con sentenza del 5 novembre 2018 il Pretore del Distret­to di Lugano,

sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato la figlia

alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha confermato una curatela

educativa in favore di B__________ e ha condannato AP 1 a versare un contributo

alimentare per la moglie compreso tra fr. 1045.– e fr. 1206.– mensili dal

1° marzo 2016 al 30 giugno 2018 e di fr. 998.– mensili dal 1° luglio 2018

in poi, come pure un contributo alimentare per la figlia variante tra fr.

1066.– e fr. 1646.– mensili dal 1° marzo 2016, assegni familiari non compresi (inc. SO.2016.1033).

In esito a un appello presentato il 14 novembre 2018 da AP 1 e a un appello esperito

il 15 novembre 2018 da AO 1, con sentenza del 7 novembre 2019 questa

Camera ha parzialmente riformato la sentenza del Pretore sulla disciplina del

diritto di visita e sull'ammontare del contributo alimentare per la moglie, che

ha aumentato a fr. 1075.– mensili dal 1° luglio 2018 (inc. 11.2018.125/127). Nel

mentre, il 21 giugno 2018, la moglie si è trasferita con la figlia dal compagno

L__________ __________ a __________.

C. Frattanto, il 3 settembre 2018, AP 1 ha promos­so azione

di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2018.221) e il 31

agosto 2020 ha presentato un'istanza cautelare in cui ha chiesto la

soppressione del contributo alimentare per la moglie dal settembre del 2020.

All'udienza del 5 ottobre 2020, indetta per il contraddittorio cautelare, AO 1

ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria cautelare è iniziata il 9 dicembre

2020 e si è conclusa il 30 marzo 2021, quando si è tenuto il dibattimento

finale nel corso del quale le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di

vista. Statuendo il 7 aprile 2021, il Pretore ha respinto l'istanza cautelare. Le

spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico del marito, con

obbligo di rifondere alla moglie fr. 1350.– per ripetibili (inc. CA.2020.155).

D. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 16 aprile 2021 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel

senso di sopprimere dal settembre del 2020 il contributo alimentare in favore

della moglie. Mediante osservazioni del 7 maggio 2021 AO 1 propone di

respingere l'appello.

E. In

pendenza di appello il Pretore ha emanato il 10 novembre 2021 la sentenza di

divorzio nella quale non ha riconosciuto contributi alimentari per AO 1 (inc.

DM.2017.19). Tale dispositivo non è stato appellato. La sentenza è stata

impugnata invece sulla liquidazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi, sulla

custodia della figlia, sul diritto di visita e sul contributo alimentare per

quest'ultima da AP 1 con appello e da AO 1 con appello incidentale. Entrambi i

ricorsi sono attualmente in attesa di giudizio (inc. 11.2021.167).

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

I

decreti cautelari emessi in una causa di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono

adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili

perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali

decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è

ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ulti­ma conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In caso contrario

è esperibile solo reclamo. Nella fattispecie l'appellabilità della causa è

data, ove si consideri che il marito chiede la soppressione del contributo cautelare

per la moglie di fr. 1075.– mensili dal settembre del 2020 fino al passaggio in

giudicato del dispositivo che nella sentenza di divorzio, emanata nel novembre

del 2021, non prevede più alcun contributo. Quanto alla tempestività del ricorso,

il decreto cautelare impugnato è giunto al

legale dell'istante l'8 aprile 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________,

agli atti). Inoltrato il 16 aprile 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________), l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nelle

sue osservazioni AO 1 sostiene che l'appello è irricevibile per carenza di

motivazione, l'istante non contestando puntualmente gli argomenti del Pretore.

La censura è infondata. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311

cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la

sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii).

Certo, doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in

prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella

sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020

consid. 5 con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2020.117 del 29

luglio 2021 consid. 4). Nel caso specifico nondimeno l'appellante si confronta in

modo adeguato con gli argomenti del Pretore, spiegando perché questi sarebbe

caduto in errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto (appello

n. 10 a 13, in cui l'appellante riassume le motivazioni del Pretore e poi le

contesta partitamente). Il rimedio giuridico è dunque motivato a sufficienza.

3.

Litigiosa

rimane, in questa sede, la questione di sapere se la moglie viva in concubinato

stabile. A tal fine il Pretore, ricordati i presupposti necessari per

modificare provvedimenti a tutela dell'unione coniugale (pag. 4 in basso) e i

criteri che governano l'esistenza di un concubinato qualificato (pag. 5 a

metà), ha escluso simili estremi nella fattispecie. Egli ha constatato che già nella

procedura a tutela dell'unione coniugale la moglie risultava vivere insieme con

L__________ __________ e che nell'attuale istan­za cautelare AP 1 si è limitato

ad affermare l'esistenza di un concubinato stabile, senza tuttavia spiegare perché

quel concubinato sia ormai qualificato. Tanto meno ‒ ha continuato il

Pretore ‒ pensando al fatto che la convivenza di AO 1 con L__________ __________

dura da tre anni scarsi, mentre un concubinato stabile si presume solo dopo

cinque. Oltre a ciò, nell'appello introdotto contro la senten­za a protezione

dell'unione coniugale AP 1 non aveva contestato l'accertamento secondo cui non

sussistevano elementi, salvo la stabilità della relazione, per intravedere la

natura qualificata del concubinato (pag. 5 in fine). E nell'istanza cautelare

egli non ha addotto altri elementi, verificatisi nel frattempo, atti a rendere

verosimile un concubinato qualificato, tranne insistere una volta ancora sulla

stabilità della relazione (pag. 6 in alto).

4.

Nell'appello

l'interessato riepiloga i requisiti che caratterizzano un concubinato e fa

valere di non essersi limitato nell'istanza cautelare a rilevare che la moglie

continua a vivere con L__________ __________, ma di avere allegato che quella

convivenza deve ritenersi ormai qualificata in ragione di vari elementi nuovi emersi

dalle audizioni di entrambi. A suo avviso, inoltre, anche un concubinato di tre

anni va ritenuto qualificato se denota una stabilità sufficiente. Egli fa

valere che nella sua testimonianza del 30 marzo 2021 L__________ __________

ha ammesso di vivere con la convenuta dal 2018 e che già nel 2016, ovvero

cinque anni or sono, i due formavano una coppia. Soggiunge poi che la

convivenza comporta un reciproco flusso di denaro per i costi dell'alloggio, per

le spese e per l'abitazione di vacanza a M__________, senza dimenticare che la

coppia dorme nello stesso letto e mangia alla medesima tavola, sia a G__________

sia a M__________. Per di più, i due trascorrono tutte le vacanze assieme,

anche con B__________, e AO 1 è stata vicina al convivente durante un'operazione

alla spalla nel 2019. Infine la convenuta e L__________ __________ usano

indistintamente le rispettive automobili. Anzi, il veicolo della moglie, il cui

leasing è stato acceso da L__________ __________, è spazioso appositamente per accogliere

le carrozzine di lui, invalido. A ciò si aggiunge che L__________ __________

porta B__________ a scuola il lunedì e talvolta anche alle lezioni di piano.

L'appellante

prosegue sottolineando che la convenuta riconosce i flussi finanziari derivanti

dal concubinato e gli aiuti reciproci, ammettendo la stabilità del rapporto nonostante

talune crisi, in seguito alle quali essa avrebbe anche potuto chiudere la relazio­ne,

ma L__________ __________ esitava, ciò che tuttavia ‒ aggiunge

l'appellante ‒ durante il suo interogatorio L__________ __________ non ha

confermato. In virtù di quanto precede l'appellante reputa di conseguenza che,

sebbene la convivenza della moglie non duri da cinque anni, ci si trovi in

presenza di un concubinato qualificato, non potendosi ragionevolmente pretendere

da lui altre prove per rendere verosimile un legame analogo al matrimonio. Che

nella procedura a tutela dell'unione coniugale sia stato escluso dal Pretore un

concubinato qualificato e ch'egli non abbia impugnato quella sentenza poco

importa, la situazione essendo nel frattempo mutata per le altre ragioni

desumibili proprio dalla testimoninaza di L__________ __________. Onde, per

finire, la richiesta di sopprimere il contributo alimentare per la moglie dopo

il 31 agosto 2020.

5.

I

criteri preposti alla definizione di un contributo alimentare per un coniuge

che vive in comunione domestica con un nuovo partner, tanto nel quadro di

misure a protezione dell'unione coniugale quanto in sede cautelare nelle cause

di separazione o di divorzio, sono già stati rammentati da questa Camera (RtiD

I-2015 pag. 874 con rinvio a DTF 138 III 97 consid. 2.3.2; più recentemente: sentenza

del Tribunale federale 5A_852/2019 del 24 febbraio 2020 consid. 2.1.2; I CCA,

sentenza inc. 11.2018.35 del 27 settembre

2019.

consid. 10). Si ricordi al proposito che, quand'an­che

non possa più seriamente contarsi su una ripresa della comunione domestica,

l'obbligo di mantenimento fra coniugi continua a essere disciplinato dall'art.

163.

cpv. 1 CC, tanto nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale

quanto in sede provvisionale nelle cause di separazione o divorzio (I CCA,

sentenza inc. 11.2018.35 del 27 settembre 2019 consid. 6a con

rinvii). Per determinare un contributo alimentare occorre dipartirsi così dagli

accordi presi esplicitamente o tacitamente dalla coppia sul riparto dei compiti

e le prestazioni in denaro durante la vita in comune (DTF 140 III

338.

consid. 4.2.1 con rinvio; sentenza del Tribunale federale 5A_409/2021 del 4

marzo 2022, consid. 3.5.1). Nel caso in cui un coniuge viva in comunione

domestica con un nuovo partner, determinante è sapere pertanto quale sia

l'impatto del concubinato sul diritto al mantenimento.

Ciò

premesso, qualora un coniuge sia aiutato finanziariamente dal nuovo partner, il

contributo alimentare va ridotto nella misura delle prestazioni da lui effettivamente

ricevute. Ove non si dia alcun sostegno finanziario, o se le prestazioni

fornite dal nuovo partner non possono essere dimostrate o rese verosimili, può

sussistere nondimeno una semplice convivenza (“concubinato semplice”,

“comunione di tetto e di tavola”), che consente economie di scala. Determinante

non è in tal caso la durata della convivenza, bensì il beneficio economico che

ne deriva. I conviventi si presumono allora partecipare metà ciascuno alle

spese comuni, seppure il contributo effettivo dell'uno sia inferiore a quello

dell'altro, compreso il costo dell'alloggio (salvo che l'alloggio sia destinato a ospitare anche i figli dell'uno o

dell'altro: RtiD I-2015 pag. 874; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.35

del 27 settembre 2019 consid. 10).

Se

invece il coniuge creditore ha costituito con il nuovo partner una

comunione di vita e di destini (“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta

da far apparire il nuovo partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza

alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive trattandosi di un

coniuge (“concubinato qualificato”), il contributo alimentare può essere

soppresso già nelle protezioni dell'unione coniugale o negli assetti

provvisionali durante le cause di separazione o divorzio. In tale ipotesi poco

importa che i due conviventi dispongano o non dispongano dei mezzi economici

necessari allo scopo (sentenza del Tribunale federale 5A_109/2021

dell'8 febbraio 2022 consid. 3.3.1). Le conseguenze di un “concubinato

qualificato” non si differenziano, sotto questo profilo, dagli effetti che

esplicano le nuove nozze di un coniuge beneficiario, il quale perde il diritto

al mante­nimento quand'anche il nuovo coniuge non sia in grado di offrirgli lo

stesso tenore di vita garantito dal precedente coniuge. Un “concubinato

qualificato” comporta perciò la sospensione o la soppressione del contributo

alimentare, diversamente dalla semplice convivenza che – come si è appena

spiegato – implica unicamente una riduzione dei costi di mantenimento per i

partecipanti, ovvero un adeguamento del contributo alimentare, ma non la

sospensione né la riduzione del medesimo (RtiD I-2015 pag. 874; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.35 del

27.

settembre 2019 consid. 10).

6.

In

concreto l'appellante chiede di sopprimere il contributo alimentare per AO 1,

sostenendo ‒ appunto ‒ che quest'ultima vive in concubinato

qualificato con L__________ __________. Affer­ma che i due formano una coppia

sin dal 2016, seppure la convivenza non duri da cinque anni (periodo dopo il

quale il concubinato si presume qualificato: DTF 138 III 104 consid. 3.4.2; più

recentemente: sentenza 5A_109/2021 dell'8 febbraio 2022 consid.

3.3.1; analogamente: RtiD I-2015 pag. 875 consid. 8

con richiami). Ora, una durata della convivenza inferiore ai cinque anni non

esclude, di per sé, una soppressione del contributo alimentare. Incombe però

all'interessato, in simili condizioni, rendere verosimile che, nonostante una

durata inferiore ai cinque anni, il concubinato presenti, in virtù di altri elementi,

una stabilità sufficiente per essere equiparato a un concubinato qualificato, cioè

a un matrimonio (DTF 145 I 108 consid. 4.4.6 con rinvio;). A tal fine occorre

perciò apprezzare la qualità della comunione di vita, ponderando le circostan­ze

della convivenza nel loro insieme (sentenza del Tribunale federale 5A_852/2019

del 24 febbraio 2020 consid. 2.1.3).

7.

Nella

fattispecie è pacifico che AO 1 ha una relazione fissa con L__________ __________

dal 2016 e che i due vivo­no in comunione domestica dal giugno o luglio del 2018.

Con loro abita inoltre B__________, oggi tredicenne, figlia di AO 1 e di AP 1. Tutti

insieme trascorrono anche le vacan­ze (verbale del 30 marzo 2021, pag. 2 in

fine). Dal settembre del 2020 B__________ ha le chiavi dell'abitazione (appartente

a L__________ __________) e capita che L__________ __________ la porti a scuola

il lunedì mattina quan­do la ragazza passa il fine settimana con la convenuta (verbale

del 30 marzo 2021, pag. 3 in fine). Tra AO 1 e L__________ __________ si è

instaurato così, pur con alti e bassi, un concubinato stabile. L'interessata

conferma del resto la stabilità della relazione (verbale del 30 marzo 2021,

pag. 5 in alto), che L__________ __________ confida ‒ come lui stesso ha

dichiarato (loc. cit., pag. 3 in basso) ‒ di poter continuare. La

questione è sapere se tale concubinato sia anche qualificato, ossia configuri una

comunione di vita e di destini (“di tetto, di tavola e di letto”) così stretta

da far apparire un partner disposto ad assicurare fedeltà e assistenza all'altro alla medesima stregua di

quanto prescrive l'art. 159 cpv. 3 CC trattandosi di coniugi.

8.

Allega

l'appellante che nel caso specifico la convivenza comporta “reciproci flussi di

denaro” per i costi dell'alloggio, le spese e per l'abitazione di vacanza a M__________.

In realtà dagli atti si evince unicamente che AO 1 versa al convivente fr.

1400.‒ mensili come partecipazione sua e di B__________ al costo

dell'alloggio (proprietà di lui: una casa di tre piani con ascensore a G__________)

e delle vacanze in comune a M__________ (deposizione di L__________ __________ del

30.

mar­zo 2021, verbali pag. 3 e 4). Non risultano altri “flussi di denaro”. Può

darsi che AO 1 usi anche l'automobile del convivente, attrezzata per conducenti

disabili, tuttavia essa possiede un suo proprio veicolo per il quale paga rate

di leasing (loc. cit., pag. 2 in fondo). Altri elementi che connotino una

comunione di mezzi e risorse analoga al matrimonio o che permettano di intravedere

gli “aiuti reciproci” genericamen­te invocati da AP 1 non constano. Tanto meno appare

che un convivente sorregga finanziariamente l'altro, entrambi risultando

autosufficienti. AO 1 lavora al 60% come igienista dentale (reddito circa fr.

2800.‒ mensili, fabbisogno di fr. 2300.– mensili: verbale del 30

settembre 2016, pag. 2, nel fascicolo CA.2015.431) e L__________ __________ è

impiegato di banca (stipendio di fr. 64 000.‒ lordi annui, rendita AI di fr. 24 000.‒ annui, assegno per grandi invalidi di circa fr. 13 000.‒ annui: verbale del 30 marzo 2021, pag.

2.

in alto).

emergono circostanze particolari che inducano a scorgere una comunione di vita

e di destini così stretta da far apparire i partner disposti ad assicurare

fedeltà e assistenza alla stessa stregua di quanto l'art. 159 cpv. 3 CC

prescrive trattandosi di un coniuge. Nessuno dei due ha dato assicurazioni o è

stato interpellato in tal senso. L__________ __________ confida nel fatto di poter

continuare la relazione, ma nulla più. Ben diverso si presentava il precedente giudicato

da questa Camera il 27 settembre 2019 nell'inc. 11.2018.35 (consid. 11). In

quel caso i concubini gestivano ‒

tra l'altro ‒ una cassa comune alimentata da entrambi e alla quale

facevano capo insieme per le spese del vitto. Inoltre la convivente aveva

elargito al compagno un mutuo (fr. 10

000.–) in un momento di difficoltà

per lui, rinunciando provvisoriamente a riscuotere anche la partecipazione di

lui alle spese di alloggio (fr. 600.– mensili), mentre il compagno manifestava

identica disponibilità verso di lei sotto il profilo finanziario. Ciò rendeva

verosimile un concubinato qualificato.

L'appellante

sottolinea che in concreto la convenuta “è stata vicina” al convivente durante un'operazione

alla spalla nel 2019. Tutto quanto si desume dagli atti è nondimeno che nel

settembre del 2019 L__________ __________ si è sottoposto a __________ a un

intervento chirurgico alla spalla, cui sono seguiti tre mesi di riabilitazione

al centro svizze­ro per paraplegici di __________, e che la convenuta lo ha

accompagnato in ospedale a __________, andandolo a riprendere tre mesi dopo, a

conclusione della degenza a __________ (verbale del 30 marzo 2021, pag. 2). La

circostanza non si rivela tuttavia particolarmente significativa, ove si

consideri che tutto si ignora sui rapporti fra i due in quel periodo e quante

volte AO 1 sia andata a trovare il compagno fuori Cantone, sempre che ciò sia

avvenuto.

9.

Se

ne conclude che, come rileva il Pretore, nel caso specifico non si riscontrano

risultanze sufficienti per rendere verosimile

l'esistenza

di un concubinato qualificato. L'appello vede così la sua sorte segnata, mentre

le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

L'appellante rifonderà inoltre alla convenuta, che ha formulato osservazioni

all'appello tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

10.

Circa

i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'attuale decisione

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge bensì la soglia di

fr. 10 000.‒ (come si è visto: sopra,

consid. 1), ma non quella di fr. 30 000.– nella

prospettiva di un ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e il

decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr.

2500.– per ripetibili.

3. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).