Lexipedia

Decisione

11.2021.52

Protezione della personalità: revoca del consenso a un'intervista

8 luglio 2024Italiano21 min

accertato che la messa in onda del materiale audio e video raccolto dal­la AP1 nel

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.52

Lugano,

8 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

cancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa OR.2017.106 (protezione

della personalità) della Pretu­ra del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa

con petizione dell'8 maggio 2017 dall'

avv.

prof. AO1,

L______

(patrocinato

dall'avv. PA2, L______)

contro

AP1,

B______

(patrocinata dall'avv.

PA,

L______),

giudicando sull'appello

del 16 aprile 2021 presentato dalla AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore

il 1° marzo 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Il 21 aprile

2016 R______ G______, giornalista AP1, ha

chiesto all'avv. prof. AO1 di rilasciare

un'intervista sul tema delle società offshore nel sistema finanziario svizzero.

L'intervista sarebbe stata diffusa prevedibilmente l'11 maggio 2016 durante la

trasmissione R_____, in onda ogni

mercoledì in prima serata sul canale svizzero-tedesco S______. L'avvocato AO1 ha accettato, ma ha

precisato che non avrebbe parlato di casi specifici. Il giornalista ha poi precisato

l'indomani che intendeva sentirlo come esperto e professore di diritto bancario

e finanziario, oltre che come persona-lità della piazza finanziaria svizzera

avente legami con istituti bancari privati (banca

L______ O______, P______ SA, B______ M______).

B. L'intervista

si è tenuta il 28 aprile 2016, in tedesco, negli uffici dell'avvocato AO1 a L______.

Il legale ha ripetuto che si sarebbe espresso come professore di diritto, non

come membro del consiglio di amministrazione della banca L______ O______ o

della P______ SA. Se non che, partendo dal tema delle società offshore e

degli obblighi di diligenza delle banche in generale, il giornalista ha progressivamente

portato il discorso sul cosiddetto “scandalo

P______ P______”, un'inchiesta per

corruzione e riciclaggio risalente al 2014 che ha coinvolto i dirigenti della

compagnia petrolifera statale P______ S.A. e le principali aziende brasiliane

per costruzioni e lavori pubblici, compresa la multinazionale O______ O______. I

dirigenti della P______ P______ sono stati accusati, in particolare, di avere “gonfiato” contratti di appalto per costruire infrastrutture petrolifere,

lucrando in tal modo alme­no 800 milioni di dollari. Dall'inchiesta sono emersi

anche presunti collegamenti della vicenda con istituti finanziari svizzeri, in

particolare con la P______ SA di L______, di

cui l'avvocato AO1 era presidente del consiglio d'amministrazione. Dagli atti

penali pubblicati dalle autorità brasiliane è risultata invero l'esistenza,

presso tali istituti, di conti intestati a società offshore che i responsabili

dello scandalo avevano creato e usato per dissimulare la provenienza illecita

del denaro.

C. Quel 28

aprile 2016 l'avvocato AO1 ha risposto

alle domande del giornalista, tenendosi sulle generali in merito ai documenti

che costui gli ha esibito, pur non mancando di definire unfair il

comportamento del­l'intervistatore, al quale egli aveva detto di non voler commentare

casi specifici. Il giorno seguente l'avvocato AO1

ha scritto inoltre al giornalista, censurando come

“assez

unfair” il suo mo­do di procedere, raccomandandogli di

rendere conto fedelmen­te (e non solo in parte) delle risposte da lui date alle

doman­de e chiedendo di trasmettergli per osservazioni, prima della diffusione,

le immagini e il testo selezionati. R______ G______ non ha reagito, sicché con

lettera del 4 maggio 2016 l'avvocato AO1 ha revocato l'accordo alla diffusione

(anche solo parziale) dell'intervista e ha invitato la AP1 a confermargli che essa

non avrebbe usato, pubblicato né reso accessibile la registrazione dell'intervista

a terzi. La AP1 si è limitata a dichiarare che si sarebbe attenuta alle

direttive vigenti in materia di comunicazione radiotelevisiva.

D. Nelle circostanze descritte l'avvocato AO1 si è

rivolto il 10 maggio 2016 con

un'istanza cautelare al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché

vietasse alla AP1 – già inaudita parte e sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “trasmettere nell'ambito della trasmissione R_____ del­l'11 maggio 2016

o nell'ambito di altre trasmissioni proposte da controparte, di pubblicare

altrimenti o rendere accessibile al pubblico tramite Internet o in altra forma e di consegnare a terzi parte o l'intera

intervista del 28 aprile 2016 e/o di riferirsi in qualsiasi modo a

quest'ultima e/o al suo contenuto e/o di riferirsi alla presente istanza”. Con decreto cautelare emanato lo stesso 10 mag­gio 2016 senza contraddittorio il Pretore

ha accolto la richiesta, impartendo il divieto e comminando alla AP1 una multa disciplinare di fr. 5000.– in

caso di disobbedienza (inc. CA.2016.178).

E. L'11

maggio 2016 la AP1 ha mandato in onda durante la trasmissione R______, senza l'intervista all'avvocato AO1, un servizio intitolato S______ G______, il quale riferiva di presunte

implicazioni, segnatamente della P______ SA, nella vicenda P______ P______ (‹https://www.______ news/international/petrobras-skandal-ist-auch-ein-fall-fuer-die-schweizer-justiz›).

Statuendo il giorno medesimo “nelle

more istruttorie”, il Pretore ha poi confermato nuovamente il decreto supercautelare

del giorno prima con un altro decreto cautelare “nelle more istruttorie” del 29

luglio 2016, dopo un doppio scambio di atti scritti. Conclusa l'istruttoria

cautelare, le parti hanno prodotto memoriali conclusivi del 12 dicembre 2016 in

cui l'avvocato AO1 ha ribadito la propria istanza e la AP1

ha proposto di respingerla.

F. Infine

con decreto cautelare del 24 febbraio 2017 il Pretore ha accolto l'istan­za, confermando i due decreti

emessi “nelle more istruttorie” il 10 maggio e il 29 luglio 2016 e

assegnando all'istan­te un termine di 30 giorni (prorogato il 23 marzo

2017 di 30 giorni e il 20 aprile 2017 di altri 10 gior­ni) per intentare l'azione

di merito (inc. CA.2016.177). Un appello presentato il 13 marzo 2017 dalla

AP1 contro tale

decreto cautelare è stato nondimeno accolto da questa Camera, che con sentenza

del 29 dicembre 2017 ha respinto l'istanza cautelare e ha revocato i decreti pretorili

del 10 maggio e del 29 luglio 2016, non ravvisando in concreto gli estremi

del­l'art. 266 CPC per giustifica­re provvedimenti cautelari nei confronti di

mass media periodici (inc. 11.2017.35).

G. Nel

frattempo, l'8 maggio 2017, l'avvocato AO1 ha introdotto

l'azione

di merito, postulando quanto segue:

Fatti

I. È

accertato che la messa in onda del materiale audio e video raccolto dal­la AP1 nel

corso dell'intervista del 28 aprile 2016 al prof. AO1 costituisce una lesione dei diritti della personalità

del prof. AO1.

Di

conseguenza:

1. È fatto divieto alla AP1:

– di

trasmettere nell'ambito della trasmissione R______ o nell'ambi­to di

altre trasmissioni,

– di

pubblicare altrimenti o rendere accessibile al pubblico tramite internet o in

altra forma,

– di consegnare

a terzi,

parte o l'intera

intervista al prof. AO1 (comprese le immagini filmate e/o la

registrazione audio) del 28 aprile 2016 e/o di riferirsi in qualsiasi modo a

quest'ultima e/o al suo contenuto, rispettivamente agli atti della procedura

cautelare e di merito.

In caso di

violazione dei suddetti ordini la AP1 è passibile di una multa disciplinare fino a fr. 5000.–.

2. È fatto ordine alla AP1 di procedere entro 5

giorni dalla crescita in giudicato della decisione alla distruzione di tutti i supporti audio e video contenti parte o

l'intera intervista al prof. AO1 (comprese le immagini filmate e/o la

registrazione audio) del 28 aprile 2016, dandone contestuale conferma al

Pretore, nonché di confermare che nessuna copia è stata messa a disposizione

rispettivamente trasmessa a terzi.

In caso di

violazione dei suddetti ordini, AP1 è passibile di una multa disciplinare sino a fr. 1000.– per

ogni giorni di ritardo.

II. I

suddetti ordini/divieti vengono impartiti con la comminatoria di cui all'art.

292 CP, il quale recita (…).

H. Nella sua risposta del 25 agosto 2017 la AP1 ha chiesto di respingere

la petizione. L'avvocato AO1 ha replicato il 13 novembre 2017, confermandosi nella

petizione. La procedura è stata sospesa il 23 febbraio 2018 per consentire

alle parti di trovare un accordo amichevole. Cinque giorni dopo, il 28 febbraio

2018, la AP1 ha mandato in onda, nell'ambito della trasmissione R_____,

un servizio intitolato Brasiliens Korruptions­skandal: Ermittlungen gegen

C______ C______ nel quale si evocava lo “scandalo P______ P______” con

riferimento anche al gruppo edile O______ O______. In tale contesto sono stati diffusi

due o tre minuti dell'intervista all'avvocato AO1

del 28 aprile 2016, qualificato come presidente del consiglio di amministrazione

della P______ SA, coinvolta nella vicenda (‹https://www.s______ =urn:srf:video:________-____-____-____-____________›).

I. Risultate

infruttuose le trattative, la causa è stata riattivata il 30 settembre

2018. La convenuta non ha duplicato.

Le prime ar-ringhe si sono tenute il 13 marzo 2019 e l'istruttoria si è

chiusa il 2 maggio 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato,

limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 19 luglio 2019 l'attore ha reiterato le domande iniziali, chiedendo

inoltre di ordinare alla AP1 di “rimuovere dal

web e rendere inaccessibili i servizi andati in onda aventi per oggetto (o cui

si faccia riferimento) l'intervista del 28 aprile 2016”. Nel proprio allegato del giorno medesimo la

convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione. Statuendo con sentenza del 1° marzo 2021,

il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato che la messa in onda della

nota intervista lede i diritti della personalità dell'attore e ha impartito

alla Società svizze-ra di radio televisione i divieti enunciati nella

petizione, comminandole la sanzione disciplinare prevista in caso di ritardo e

quella dell'art. 252 CP in caso di disobbedien­za. Le spese processuali di fr.

1250.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di

rifondere all'attore fr. 4000.–

per indennità d'inconvenienza.

L. Contro la sentenza

appena citata la AP1 è insorta con

un appello del 16 aprile 2021 a questa Camera per ottenere che il giudizio

impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione. Nelle proprie

osservazioni del 4 giugno 2021 l'avvocato AO1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai

Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale,

l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata fosse di almeno fr.

10.

000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie quest'ultima riserva non si pone, un'azione volta alla protezione

della personalità non aven­do carattere patrimoniale, tranne qualora

verta solo sul risarcimento del danno, sulla riparazione del torto morale,

sulla consegna dell'utile oppure abbia finalità principalmente commerciali (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1). Ipotesi del genere sono estranee al caso specifico. Quanto alla

tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è giunta alla convenuta il

2.

marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. __.__.______.________, agli

atti). Il termine di ricorso

è rimasto sospeso tuttavia dal 28 marzo (settimo giorno precedente la Pasqua) fino

all'11 aprile 2021 (settimo giorno dopo la Pasqua) in virtù dell'art. 145

cpv. 1 lett. a CPC. Introdotto il 16 aprile 2021, ultimo giorno utile,

l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che nella fattispecie la

controversia riguarda il consenso dell'attore all'intervista rilasciata il 28

aprile 2016, consenso che la AP1 reputa essere intervenuto per atti concludenti

nel corso della registrazio­ne, poiché l'avvocato AO1 non si è opposto a interrompere

il colloquio. Il Pretore ha scartato l'argomento, rilevando che un consenso per

atti concludenti non va ammesso alla leggera, tanto meno in materia di

protezione della personalità. Nel caso specifico – egli ha proseguito – la

convenuta non ha recato la prova che per finire l'attore abbia accettato,

contrariamente alle sue esplicite riserve iniziali, di esprimersi su temi

specifici come lo “scandalo P______ P______”. E quando l'intervistatore ha

portato le domande su quei temi egli ha censurato più volte la scorrettezza del

giornalista (unfaireness), chiedendo infine, al termine della

registrazione, di trasmettergli prima della diffusione le immagini e il testo

selezionati per osservazioni, ciò che il giornalista non ha fatto. Lo stesso

giornalista – ha continuato il Pretore – ha riconosciuto in coda all'intervista

che l'avvocato AO1 si era riservato tale facoltà, senza però ricevere nulla.

Da parte sua – ha soggiunto il Preto­re – la AP1 “fa completa astrazione” dall'impegno che il

giornalista ha assunto, insistendo nel sostenere che l'avvocato AO1 ha accondisce­so

all'intervista e disconoscendo che un consenso dev'essere chiaro, a maggior

ragione se tacito. L'avvocato AO1 invece si era rifiutato sin dall'inizio di

parlare tanto della P______ SA quanto della banca L______ O______. Anzi,

durante l'intervista egli ha ripetuto chiaramente a R______ G______ che non

intendeva affrontare quegli argomenti, criticando più volte la scorrettez­za

dell'interlocutore. Egli non ha accordato quindi alcun consen­so. Ne segue che –

secondo il Pretore – a ragione l'attore AO1 lamenta una lesione della

personalità (art. 28 CC), anche perché la convenuta ha violato l'impegno di

mettergli a disposizione il materiale audiovisivo per consentirgli di

esercitare il suo diritto di controllo e di opporsi – eventualmente – a una

diffusio­ne che trascendesse il suo consenso iniziale all'intervista.

Quanto

all'interesse pubblico che la AP1 invocava per giustificare il proprio operato,

il Pretore ha ammesso che il buon funzionamento della piazza finanziaria

svizzera “e degli eventuali ostacoli allo stesso” sono temi compresi nella

missione informativa della convenuta, ma ciò non toglie – egli ha sottolineato

– “che il pubblico ha diritto di ricevere informazioni vere, in quanto

comprovate”, mentre la trasmissione R______ del­l'11 maggio 2016 (senza

l'intervista all'avvocato AO1) ha messo affrettatamente la P______ SA e lo

stesso avvocato AO1 sul banco degli imputati, dando per assodati fatti non

dimostrati e contestati a carico di entrambi. La lesione della personalità non

era dunque giustificata nemmeno sotto il profilo di un interesse pubblico

preponderante. Onde, per finire, l'accoglimento della petizione.

3.

L'appellante

esordisce con una lunga esposizione dei fatti, narrati dal suo punto di vista,

come se la lite si trovasse ancora davanti al Pretore. In appello tuttavia il

processo non ricomincia daccapo (sentenza del Tribunale federale 5A_790/2023 del 23 maggio 2024 consid. 5.2). Gli accertamenti di pri­ma sede vincola­no l'autorità di

secondo grado, tranne che siano censurati sicco­me errati o incompleti (art.

310.

lett. b CPC). Ai fini del giudizio questa Camera deve fondarsi perciò sulla

fattispecie che risulta dalla sentenza impugnata, a meno che – come detto –

determinate constatazioni si rivelino erronee o manchevoli. Ciò premesso,

l'appellante ribadisce che l'attore ha accettato di esprimersi sullo “scandalo

P______ P______” e avrebbe potuto interrompere l'intervista ove non avesse

inteso rispondere all'una o all'altra domanda, ma non si è opposto alla

diffusione del materiale registrato “né a margine dell'incontro del

28.

aprile 2016 né nei giorni immediatamente successivi”. Così, aven­do

accondisceso all'intervista, egli poteva ritirare il consenso solo per

questioni inerenti alla sua sfera intima o privata. Quanto alla lettera del 4 maggio 2016 con cui egli dichiarava di revocare alla AP1 l'accordo

alla diffusione (anche solo parziale) dell'intervista (sopra, lett. C), essa

era “evidentemente tardiva”.

La convenuta sostiene poi

che la diffusio­ne dell'intervista “corrisponde a un eminente interesse

pubblico”, giacché risponde ai criteri del giornalismo d'inchiesta, garantito

dalla libertà di stam­pa. Fa valere inoltre che l'intervista si è tenuta

nell'ambito prefissato, che il tema dello “scandalo P______ P______” è stato

esplicitamen-te preannunciato dal giornalista e che l'avvocato AO1 si è

limitato a escludere il rilascio di dichiarazioni a nome della P______ SA, non

sullo “scandalo P______ P______” come tale. Se egli ha preferito non

interrompere l'intervista, pur definendo scorretto il comportamento del

giornalista, secondo l'appellante ciò si deve a una libera scelta, sicché egli

non poteva più tornare sul proprio consenso in seguito. Riguardo all'impegno

assunto dal giornalista nei confronti dell'avvocato AO1, la convenuta allega

che per finire gli stralci dell'intervista destinati alla diffusione sono stati

trasmessi all'attore solo per conoscenza e per cortesia, non avendo egli alcun

diritto di opporsi alla diffusione. In seguito l'appellante torna a ripetere

che l'avvocato AO1 non ha revocato il consenso neppure al termine dell'incontro

e che con il suo comportamento ha finanche “palesemente dimostrato di ritenere

autorizzato R______ G______ a diffondere l'intervista”.

4.

Nel caso in esame è

pacifico che l'avvocato AO1 ha consentito il 22 aprile 2016 a rilasciare un'intervista

alla AP1 sul tema delle società offshore (doc. B e C), e ciò in qualità di esperto e professore di diritto bancario e finanziario, oltre che come

personalità della piazza finanziaria svizzera avente legami con istituti

bancari privati (doc. D). È pacifico altresì che l'intervista ha avuto luogo il

28.

aprile 2016 ed è stata portata a termine, nonostante nel corso del colloquio

l'avvocato AO1 abbia definito più di una volta “scorretto” (unfair) il

comportamento di R______ G______ (doc. N, pag. 8 e 14). Tant'è che il gior­no

dopo l'intervista, 29 aprile 2016, l'avvocato AO1 ha scrit­to a R______ G______ il seguente messaggio di posta

elettronica (doc. E):

Cher M______

G______,

Su______ à

notre entretien d'hier, je me permets de vous confirmer que j'ai trouvé assez “unfair” le fait de me

soumettre pour réaction immédiate de très nombreux documents sans m'an avoir

préalablement informé ni permis d'en prendre connaissance. Ce n'était

d'ailleurs pas l'objet annoncé (par vous) de notre entretien. Je compte quoi

qu'il en soit sur votre professionnalisme pour faire en sorte que ce que vous

utiliserez reflète fidèlement l'ensemble (et pas seulement une partie) du

message dont j'ai tenté de vous faire passer en réponse à vos questions. Comme

convenu, vous voudrez bien m'adresser, suffisamment à l'avance avant

l'émission, les images et le texte que vous avez sélectionné afin que je puisse

le cas échéant vous faire part de mes observations.

Bien cordialement

AO1

R______

G______ non ha dato alcun seguito al messaggio, di modo che il 4 maggio 2016 l'avvocato

AO1 ha scritto alla AP1, comunicando di revocare l'accordo alla diffusione

(anche solo parziale) dell'intervista perché con le sue domande il giornalista

non si era attenuto ai temi preannunciati e lo aveva tratto in inganno. Di

conseguenza – come detto – egli ha invitato la AP1 a confermargli che la

registrazione dell'intervista non sarebbe stata usa­ta, pubblicata né resa

accessibile a terzi (doc. H). La AP1 ha riconosciuto il 6 maggio 2016 che al

termine dell'intervista il giornalista si era impegnato a mostrare all'avvocato

AO1 i passaggi della registrazione destinati alla diffusione, ma si è limitata

a dichiarare che, da parte sua, si sarebbe attenu­ta alle direttive vigenti in

materia di comunicazione radiotelevisiva (doc. I).

5.

Nelle condizioni illustrate l'avvocato AO1 si è rivolto con un'istan­za

cautelare del 10 maggio 2016 al Pretore del Distretto di Luga­no, sezione 1,

perché vietasse alla AP1 – in sintesi – ogni diffusione

dell'intervista, ciò che il Pretore ha decretato il giorno stesso senza

contraddittorio (sopra, lett. D). Nel corso dell'istruttoria è poi stato

sentito il giornalista R______ G______, il quale ha confermato di essersi

impegnato, in coda all'intervista, a sottoporre preventivamente all'avvocato

AO1 i passaggi della registrazione da mandare in onda, trattandosi di “una

modalità normale in un'intervista controversa” (deposizione del 14 ottobre

2016, verbale pag. 2 in fondo). In realtà l'avvocato AO1 ha ottenuto la

registrazione dell'intervista soltan­to il 25 agosto 2016, in via di

edizione, nell'ambito dell'istruttoria cautelare. Fino ad allora la sua

resistenza alla diffusione dell'intervista era pertanto giustificata, non

avendo egli avuto modo, fino a quel momento, di formulare le proprie osservazioni

(“vous faire part de mes observations”) sui passaggi dell'intervista che la AP1

intendeva diffondere. Dopo la ricezione del materiale, il 25 agosto 2016, gli

spettava così di formulare le osservazioni. Già il 10 maggio 2016 tuttavia

egli aveva adito il Pretore, ottenendo che fosse vietato alla AP1 la

divulgazione in qualsiasi modo dell'intervista. E dopo di allora egli non ha

più cambiato orientamento. La questione è di sapere pertanto se dopo il 25

agosto 2016 la sua opposizione a diffonde­re la registrazione fosse

giustificata.

6.

Il

Pretore reputa che, riservandosi il giorno dell'intervista la facol­tà di

formulare osservazioni alle immagini e al testo

selezionati dal giornalista, l'attore

si sia riservato anche il diritto di vietare la diffusione del materiale

registrato (sentenza impugna­ta, pag. 5 in alto). Dagli atti però non si evince

nulla di simile. Un intervistato che si riserva il diritto di formulare

osservazioni può esigere che nel testo registrato il giornalista corregga

errori evidenti e deve poter riconoscere, se l'intervista è abbreviata, le sue proprie

dichiarazioni. Può anche riservarsi il diritto di proibire la diffusione

dell'intervista, ma a tal fine deve farne menzio­ne esplicita (cfr. Consiglio

svizzero della stampa, Codice deontologico, Direttive relative alla

Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista, n. 4.5 e 4.6, in: ‹https://______

direttive/›). Nella fattispecie non risulta un presupposto del gene­re. L'intesa

raggiunta il 28 aprile 2016 con R______ G______, tenuto a sottoporre

previamente all'avvocato AO1 la registrazio­ne e a consentirgli – come rileva

il Pretore – “il controllo” del materiale selezionato, non ostava pertanto alla

diffusione dell'intervista. In proposito la sentenza impugnata non resiste alla

critica.

7.

È

vero che in seguito, a prescindere dall'accordo intercorso con il giornalista, il 4 maggio 2016 l'avvocato AO1 ha revocato ex tunc l'accordo

alla diffusione – in tutto o in parte – del­l'intervista e ha invitato la AP1 a

confermargli che non avrebbe usato, pubblicato né reso accessibile la

registrazio­ne a terzi (doc. H). Il problema è che – come fa valere

l'appellan­te (che invoca quanto pubblicato in DTF 136 III 401) – revocare il

consenso a un'intervista è possibile solo nell'ipotesi in cui l'intervista

trattasse temi inerenti alla sfera intima o privata, in difetto di che non

sussiste un interesse sufficiente alla revoca (Meili

in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 48 in fine ad art. 28 con

rimando). Al punto che la diffusione di un'intervista secondo gli accordi non

può essere impedita nemmeno se l'intervistato si pente delle proprie dichiarazioni

e intende ritirarle (Schweizer,

Recht am Wort, Berna 2012, pag. 173 n. 284).

Certo, nella lettera del 4

maggio 2016 con cui revocava l'accordo all'intervista l'avvocato AO1 si valeva

anche dell'inganno in cui lo aveva tratto il giornalista, prima annunciando che

il colloquio era destinato al tema delle società offshore nel

sistema finanziario svizzero e poi portando surrettiziamente il discorso sullo “scandalo P______ P______” e sul ruolo avuto della P______ SA. Ora, che il consenso rilasciato

dall'avvocato AO1 non si riferisse all'intervista così come questa si è tenuta il

28.

maggio 2016 è possibile. Nulla obbligava tuttavia il legale a rispondere al

giornalista nel caso in cui ritenesse le domande di R______ G______ fuori posto.

Tanto meno ove si consideri che l'intervista è durata una ventina di minuti e

che sin dal decimo minuto R______ G______ era passato a evocare lo “scandalo P______ P______”, mostrando all'avvocato AO1 atti

penali pubblicati dalle autorità brasiliane (doc. N, pag. 6 seg.). Se

l'avvocato AO1 ha preferito non interrompere la registrazione e limitarsi a

lamentare la scorrettezza del giornalista, temendo di essere messo altrimenti

in cattiva luce dall'interlocutore, ciò si deve effettivamen­te a una sua

scelta di comportamento e non può essere interpretato come un mancato consen­so

all'intervista. Se ne conclude che, una volta ancora, l'appello merita

accoglimento e che la sentenza del Pretore va riformata di conseguenza.

8.

Le

spese del giudizio odierno seguono la soccombenza del­l'attore (art. 106 cpv. 1

CPC). L'esito dell'attuale decisione impone di modificare anche il dispositivo

sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima sorte.

9.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza

riguardo a questioni di valore nel senso

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. La

petizione è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 1250.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili.

II. Le spese di

appello di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico dell'attore,

che rifonderà all'appellante fr. 2500.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

avv.

PA,

L______;

avv. PA2,

L______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La cancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).