11.2021.53
Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare intermedio Contributi alimentari per i figli e disciplina del diritto di visita
30 settembre 2022Italiano30 min
(1976) si sono sposati il 9 dicembre 2011. La moglie era già madre di E__________,
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.53
Lugano,
30 settembre 2022 /bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa SO.2020.788 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con istanza del 27 luglio 2020 da
AO
1
(patrocinata
dall' PA 2 )
contro
AP
1
(ora
patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 19 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal
Pretore aggiunto “nelle more istruttorie” il 31 marzo 2021 (inc. 11.2021.53)
e sulla richiesta di
gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.54);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1 (1987) e AO 1
(1976) si sono sposati il 9 dicembre 2011. La moglie era già madre di E__________,
nato il 5 aprile 2005 da un precedente matrimonio. Dalle nuove nozze sono
nati N__________, il 9 gennaio 2012, ed Et__________, il 28 marzo
2018. Carpentiere di formazione, il marito ha lavorato fino al 31 dicembre 2020
quale assistente di volo per la __________ di __________, che ha poi disdetto
il rapporto di lavoro per l'impossibi-lità di reinserirlo pienamente nelle
attività di carico e scarico di materiale dopo un periodo di malattia. Il 1° febbraio
2021 AP 1 è stato assunto dalla __________ di __________ come impiegato in
logistica per la sede di __________. In seguito egli ha avviato un'attività
accessoria indipendente nel commercio di legna da ardere.
La moglie è infermiera e
lavora al 60% per la __________ della Svizzera italiana. Fra il 2013 e il 2015
i coniugi si sono rivolti a più riprese al Pretore del Distretto di Blenio per
regolare periodi di separazione, salvo poi riconciliarsi. Dal 2016, inoltre,
l'Autorità di protezione regionale 15 si è interessata della famiglia e nel 2019
ha assunto una perizia sulle capacità genitoriali dei coniugi nella prospettiva
di misure a protezione dei figli. AP 1 e AO 1 si sono nuovamente separati nell'aprile
del 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi prima dai genitori e il 1° giugno
2020 in un appartamento preso in locazione a __________.
B. Il 27 luglio 2020 AO
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a
protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata, ottenere
l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli, la
sospensione del diritto di visita a questi ultimi sino ad “accertamenti”, postulando
contributi alimentari per ogni figlio di fr. 1250.– mensili (assegni familiari non
compresi) dall'aprile del 2020 fino al termine di un'adeguata formazione scolastica
o professionale e l'assunzione integrale da parte del marito delle future spese
straordinarie per i figli, “previa
discussione in punto alla necessità ed entità delle stesse”. Essa ha postulato altresì una provvigione ad
litem di fr. 3000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Il
9 settembre 2020 AP 1 ha formulato anch'egli richiesta di gratuito patrocinio.
C. Al dibattimento del 5
ottobre 2020 AO 1 ha confermato la propria istanza. Il convenuto ha aderito alla
richiesta di vita separata, all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla
moglie e all'affidamento dei figli alla medesima, accettando di assoggettarsi
ai controlli e ai sostegni che sarebbero stati stabiliti dal giudice, chiedendo
diritti di visita da esercitare nella misura più ampia (o, in caso di
disaccordo, in almeno due fine di settimana ogni mese dal venerdì sera alle ore
18.00 o, nel caso in cui egli fosse di guardia, dal sabato alle ore 13.00 fino alla
domenica sera alle 18.00), più una settimana durante le vacanze di Natale, una durante
le vacanze di Carnevale o, alternativamente, a
Pasqua e tre d'estate. Egli ha offerto inoltre complessivi
fr. 800.– mensili a titolo di contributo di mantenimento per i due figli (assegni
familiari non compresi), come pure l'assunzione della metà delle spese
straordinarie per N__________ ed Et__________ da lui previamente autorizzate. In
via cautelare egli ha sollecitato a sua
volta una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, il
beneficio del gratuito patrocinio. Infine egli ha formulato istanza di
informazione per ottenere la documentazione relativa ai debiti, ai redditi e
alla sostanza della moglie, così come le dichiarazioni d'imposta e le tassazioni
degli anni 2018 e 2019. L'istante ha replicato e il convenuto ha duplicato,
confermandosi ognuno nelle rispettive domande. Entrambi hanno presentato
richieste di prova. Al termine dell'udienza il Pretore aggiunto ha fissato provvisoriamente
il diritto di visita del padre in una giornata ogni quindici dalle ore 9.00
alle 18.00, di regola la domenica, fissando le modalità di consegna dei figli. L'istruttoria
è cominciata il 7 ottobre 2020.
D. Il 4 dicembre
2020 AO 1 ha postulato provvedimenti cautelari perché il marito fosse tenuto a
versarle contributi alimentari di fr. 1500.– mensili in favore di ogni figlio
dal giugno del 2020 e a coprire la metà dei costi per una babysitter. Assunte
informazioni dallo psicoterapeuta di N__________, dallo specialista che aveva
allestito una valutazione su incarico dell'Autorità regionale di protezione e
sentita personalmente la bambina, il Pretore aggiunto ha confermato il 4
febbraio 2021 in via supercautelare il diritto di visita del padre in una
giornata ogni due settimane (dalle ore 9.00 alle 18.00, di regola la domenica),
fissando le modalità di esercizio. Con osservazioni del 22 febbraio 2021 AP 1 ha
proposto di respingere l'istanza cautelare, ribadendo di non poter versare per
i figli più di fr. 800.– mensili complessivi.
E. Statuendo del
31 marzo 2021 “nelle more istruttorie cautelari”, il Pretore aggiunto ha
assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato i figli alla madre
per la cura e l'educazione mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità
parentale, ha confermato l'assetto del diritto di visita e le modalità di
esercizio stabilite il 4 febbraio 2021 (consegna dei figli alla stazione
ferroviaria di __________ e riconsegna al domicilio dei medesimi, con divieto di
affidare Et__________ alla custodia di N__________, salvo per brevi periodi, come
pure di far incontrare i bambini con la nonna paterna), obbligando AP 1 a
versare alla moglie dall'aprile del 2021 contributi alimentari di fr. 609.45
mensili per N__________ e di fr. 914.15 mensili per Et__________, assegni
familiari non compresi. Il giudizio sulle spese processuali è stato rinviato
alla decisione finale, compensate le ripetibili. Sulle istanze di gratuito
patrocinio il primo giudice si è riservato di decidere più tardi.
F. Contro il decreto cautelare
appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 aprile 2021
in cui chiede che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio e accordato
al ricorso effetto sospensivo sui contributi di mantenimento, il suo diritto di
visita sia esteso a un intero fine settimana ogni
due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle 18.00, e a una
sera infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle ore 17.30 alle 20.00, con
presa in consegna dei figli alla stazione ferroviaria di __________ e
riconsegna al domicilio dei medesimi. Inoltre egli postula una riduzione dei
contributi alimentari a fr. 200.– mensili per figlio, assegni familiari
non compresi. Mediante decreto del 28 aprile 2021 il presidente di questa
Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non è stato notificato
a AO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
I decreti cautelari
sono emessi con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Anche se
sono stati adottati – come in concreto – prima che sia conclusa l'istruttoria,
ma la controparte ha avuto modo di esprimersi almeno per scritto (art. 265
cpv. 2 CPC: decreti intermedi o
“nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art.
308.
cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia
ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).
Ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è
ammissibile unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del
diritto di visita, controversia appellabile senza riguardo a questioni di
valore. Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto in questione è giunto
alla precedente patrocinatrice del marito l'8 aprile 2021 (tracciamento dell'invio
n. 98__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine
di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 18 aprile 2021, salvo protrarsi al
lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 19 aprile
2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1 acclude una serie di documenti nuovi (doc. D a H). Applicandosi in concreto il principio inquisitorio
illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), valevole anche per il debitore alimentare (I CCA, sentenza
inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 2 con rinvii; v. anche
sentenza del Tribunale federale 5A_75/2020 del 12 gennaio 2022 consid. 6.4),
nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III
352.
consid. 4.2.1).
3.
Litigiosi
rimangono anzitutto i contributi alimentari per i figli. A tal fine il Pretore aggiunto
ha accertato il reddito della moglie in fr. 3780.–
mensili e quello del marito in fr. 4091.– mensili (fr. 4041.–
stimati da attività dipendente e fr. 50.– per prestazioni di calla neve). Egli
ha escluso dal computo invece ulteriori entrate del marito per un'attività
accessoria legata al commercio di legname, apparentemente deficitaria, e per lavori
da lui eseguiti nell'azienda agricola dei genitori. Il primo giudice ha poi
calcolato il fabbisogno in denaro dei figli in fr. 1072.– mensili per N__________
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 337.50
[1/4 di quello della madre], premio della cassa malati fr. 115.–, spese mediche
fr. 19.65, spese di custodia fr. 400.–,
dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–) e in fr. 1644.05 mensili per Et__________ (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 337.50
[1/4 di quello della madre], premio della cassa malati fr. 41.30, spese mediche
fr. 15.25, spese di custodia fr. 1050.–,
dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–).
Quanto
al fabbisogno minimo dei coniugi, il Pretore aggiunto ha determinato quello
della moglie in fr. 3325.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 675.– già dedotte le quote comprese
nel fabbisogno dei figli, posteggio fr. 100.–, premio della cassa malati
fr. 482.–, assicurazione dell'automobile fr. 116.–, imposta di
circolazione fr. 19.–, costi di
trasferta fr. 583.–) e quello del marito in fr. 2567.40 mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio
fr. 500.–, spese accessorie fr. 100.–, premio dell'assicurazione
malattia fr. 489.–, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 74.–, assicurazione dell'automobile fr. 134.30, imposta
di circolazione fr. 70.10). Constatato un ammanco nel bilancio familiare,
il Pretore aggiunto ha garantito al convenuto il minimo vitale, calcolando in
fr. 1523.60 mensili quanto costui può destinare al mantenimento dei figli, somma
che ha ripartito in proporzione ai
rispettivi fabbisogni, onde un contributo alimentare di fr. 609.45
mensili per N__________ e di fr. 914.15 mensili per Et__________.
4.
L'appellante
chiede anzitutto di ricondurre le proprie entrate da attività principale a
fr. 3903.– mensili e di escludere ogni reddito accessorio per le prestazioni
di calla neve. Riguardo all'attività dipendente egli sostiene che il suo guadagno
mensile presso l'attuale datore di lavoro ammonta a fr. 3625.75 mensili,
che nel 2021 egli avrebbe percepito la tredicesima mensilità solo per undici
mesi. Quanto alla retribuzione per il servizio di calla neve, essa è imponderabile,
tant'è che nel 2020 non ha ricevuto nulla e che dalla documentazione fiscale
non risulta alcun reddito accessorio.
a) Per
quel che attiene all'attività principale dell'appellante, agli atti figura
unicamente il contratto di lavoro, dal quale risulta una retribuzione di
fr. 4200.– mensili lordi per tredici mensilità (doc. 10). Il Pretore
aggiunto ha così valutato le entrate nette di lui deducendo oneri sociali del
6.9% complessivi (non contestati) e fr. 180.– mensili stimati quale trattenuta
per la cassa pensione (decreto impugnato, pag. 2 a metà). L'interessato sostiene
che le sue entrate nette ammontano a fr. 3625.75 mensili, ma non spiega
minimamente da dove tragga tale dato né contesta i parametri applicati dal
primo giudice. Privo di sufficiente
motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito
l'appello si rivela finanche irricevibile.
Per
il resto è vero che il rapporto di lavoro del convenuto è cominciato nel
febbraio del 2021 e che di conseguenza per quell'anno la tredicesima mensilità va
calcolata pro rata (doc. 10). L'appellante trascura tuttavia che i
contributi alimentari stabiliti nel decreto impugnato decorrono unicamente
dall'aprile 2021, sicché le entrate dei mesi precedenti poco importano. Senza
dimenticare che il decreto in questione è stato emesso “nelle more istruttorie”,
di modo che il Pretore aggiunto dovrà ancora emanare un decreto finale, una
volta chiusa l'istruttoria cautelare, decreto che dovrà disciplinare i
contributi di mantenimento per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza
cautelare e il giorno della decisione (RtiD I-2019 pag. 619 consid. 6). A
quel momento il primo giudice dovrà accertare la capacità contributiva del
marito tenendo conto anche dei redditi conseguiti prima della fine dell'attuale
contratto di lavoro.
b) Relativamente
all'attività accessoria di calla neve, il Pretore aggiunto si è fondato sugli
estratti del conto corrente postale prodotti dal convenuto (decreto impugnato,
pag. 2 a metà). Il quale, del resto, non contesta di avere svolto in passato quelle
prestazioni dietro compenso per C__________ R__________ (istanza, pag. 2;
risposta, pag. 3). E neppure nega che i versamenti sul suo conto postale da
parte del medesimo si riferiscano a simili prestazioni (doc. 12: accrediti di fr.
480.– il 30 ottobre 2017, di fr. 880.– il 14 maggio 2018 e di fr.
540.– il 5 aprile 2019). Che dalla documentazione fiscale non risultino tali
entrate accessorie nulla muta. È possibile che nel 2020 AP 1 non abbia guadagnato
nulla. Non pre-tende tuttavia di avere definitivamente concluso quell'attività.
Che poi un'entrata del genere dipenda anche da fattori aleatori non toglie che
per tre anni di seguito l'interessato ha potuto contare su un reddito
accessorio di circa fr. 50.– mensili. A un sommario esame come quello che
governa le decisioni a tutela dell'unione coniugale, pertanto, anche su questo
punto la valutazione del primo giudice resiste alla critica, per lo meno allo
stadio in cui è giunta l'istruttoria cautelare.
5.
L'appellante chiede
altresì di rivalutare le entrate della moglie a fr. 4840.– mensili per tenere
conto non solo del suo reddito da attività lucrativa, ma anche di fr. 600.–
mensili destinati al contributo alimentare per E__________ e di fr. 460.–
mensili generati dalla sostanza, pari al valore locativo di un immobile da lei
posseduto a __________, al netto delle spese di manutenzione riconosciute
dall'autorità fiscale.
a) Sulla
situazione di E__________ gli atti sono lacunosi. L'appellante sostiene che il
ragazzo vive “pressoché esclusivamente” dal padre, come risulta dalle
dichiarazioni rilasciate dalla moglie il 21 febbraio 2019 davanti
all'Autorità regionale di protezione (incarto richiamato, nel fascicolo 2). È
vero che AO 1 ha percepito assegni familiari per tre figli ancora nell'ottobre
del 2020 (doc. U), ma tale circostanza non è determinante. Quanto al versamento
di un eventuale contributo alimentare per E__________, nulla risulta dagli
estratti conto più recenti (doc. P, Q, R e BB). Tutto si ignora, poi, sugli
esborsi concretamente affrontati dalla madre nell'interesse del ragazzo. Sia
come sia, il contributo alimentare per E__________ è destinato al mantenimento suo
e l'interessato non può valersi di accordi intercorsi fra la moglie e il primo
marito per sgravarsi da oneri di mantenimento nei confronti dei propri figli.
b) Circa
l'immobile a __________, il valore locativo è un fattore puramente tributario
(I CCA, sentenza inc. 11.2016.135 del 17 settembre 2019 consid.
12.
con rinvio). Se mai potrebbe entrare in considerazione un reddito potenziale
dalla locazione. Nel fascicolo processuale però figurano unicamente un estratto
del registro fondiario (doc. O) e la comunicazione per posta elettronica
di un consulente bancario che esclude la possibilità di concedere un mutuo
ipotecario su quel fondo (doc AA). Gli atti sono dunque insufficienti per
valutare se un siffatto reddito sia concretamente esigibile, per tacere del
fatto che alla moglie andrebbe concesso allora un termine adeguato per cercare
un inquilino. Sulla questione il primo giudice potrà eventualmente tornare nel
decreto cautelare finale, alla luce di nuove risultanze istruttorie.
6.
Per quanto si
riferisce al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che esso sia portato
da fr. 2567.40 a fr. 3549.– mensili. Le poste controverse vanno esaminate
singolarmente.
a) L'interessato
postula un aumento della spesa per le trasferte professionali da fr. 74.– a fr.
264.– mensili e il riconoscimento di fr. 300.– mensili per pasti fuori casa. Fa
valere che la sua abitazione è situata in una zona discosta, a 3 km dalla fermata
del mezzo pubblico, e che perciò egli deve recarsi al lavoro in automobile. Rivendica
così una spesa di fr. 264.– mensili, calcolando che percorre due volte 11 km
per 20 giorni mensili a fr. –.60/km, come riconosce l'autorità tributaria
in casi del genere. Egli espone inoltre una spesa di fr. 15.– per 20 pasti mensili,
analogamente a quanto ammette il fisco.
Sta
di fatto che in concreto il Pretore aggiunto ha già inserito nel fabbisogno minimo
di AP 1, oltre all'importo di fr. 74.– mensili per l'abbonamento ai mezzi pubblici,
il premio dell'assicurazione auto (fr. 134.30 mensili) e l'imposta di circolazione
(fr. 70.10 mensili), per complessivi fr. 278.40 mensili. Il convenuto non
può dunque pretendere di vedersi riconoscere anche l'indennità di trasferta chilometrica,
la quale copre tutti i costi d'esercizio di un veicolo, dall'imposta di
circolazione al premio assicurativo, dal carburante alla manutenzione (RtiD
II-2017 pag. 781 consid. 7b con rinvii). Se mai nel caso specifico l'indennità
di fr. 74.– mensili ammessa dal Pretore aggiunto per l'uso del mezzo pubblico si
giustifica per la spesa del carburante, ma nulla più. In merito ai pasti fuori
casa l'interessato allega la pretesa
per la prima volta in appello, senza fondarla su fatti nuovi né prove nuove
(art. 317 cpv. 2 CPC). La richiesta non è dunque ammissibile.
b) L'appellante
rivendica inoltre nel proprio fabbisogno minimo fr. 9.– mensili per la tassa
base sui rifiuti e per quella prelevata sui sacchi, fr. 22.60 mensili per
la tassa d'uso delle canalizzazioni e fr. 8.– mensili per la tassa
base dell'acqua potabile.
Il costo dell'acqua potabile rientra già nel
minimo esistenziale del diritto esecutivo
(FU 68/2009 pag. 6292 cifra I;
Rep. 1995 pag. 141). Non può quindi essere computato due volte. Quanto alle
altre tasse, il primo giudice ha già riconosciuto nel fabbisogno minimo del
marito fr. 100.– mensili per le spese accessorie alla pigione, posta che l'interessato
non aveva neppure quantificato, limitandosi a evocare imprecisati costi per il
riscaldamento e l'acqua potabile (osservazioni del 22 febbraio 2021, pag.
5). Nel risultato, e a un sommario esame, il sindacato del primo giudice non è
censurabile.
c) Il
convenuto lamenta poi che nel suo fabbisogno minimo il Pretore aggiunto non ha
aggiornato il premio della cassa malati per il 2021, che chiede di portare a
fr. 501.– mensili. In prima sede egli aveva invero esposto un premio di fr.
501.– mensili (osservazioni del 22 febbraio 2021, pag. 5). Agli atti, tuttavia,
figurava unicamente la polizza per l'anno
2020.
con un premio di fr. 442.15 mensili per la copertura di base e
di fr. 47.60 mensili per l'assicurazione
complementare (documentazione allegata all'istanza di gratuito patrocinio
del 9 settembre 2020). Il Pretore aggiunto ha così inserito nel fabbisogno
minimo del marito una spesa di fr. 489.– mensili (decreto impugnato, pag. 3 in
basso). E così facendo si è dimostrato finanche generoso, giacché in caso di
ristrettezze economiche – come in concreto – può essere riconosciuta unicamente
la copertura obbligatoria, ma non l'assicurazione complementare (DTF 147 III 281
consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; I CCA, sentenza inc. 11.2020.108
del 13 giugno 2022 consid. 11). All'appello l'interessato acclude ora una
fattura dell'assicurazione malattia per il marzo del 2021, dalla quale risulta
unicamente però un premio complessivo di fr. 501.15 (doc. D di appello). A
quanto ammonti quello per la copertura di base non è dato di sapere.
d) Il
marito sottolinea di avere incontrato di recente seri problemi di salute e di
essere stato licenziato proprio per tale motivo, dolendosi che nel fabbisogno
minimo non gli siano state riconosciute spese mediche. Egli adduce di avere
affrontato nel 2020 esborsi per fr. 1223.05, oltre a fr. 300.– di franchigia della
cassa malati, e chiede che gli sia riconosciuta almeno una media di fr. 127.–
mensili. Ora, dalla documentazione prodotta in appello risulta che nel 2020 AP
1.
ha dovuto assumere la partecipazione massima di fr. 700.– annui e la
franchigia di fr. 300.– della cassa malati (doc. E di appello: conteggio
dell'11 novembre 2020). Altre spese non coperte dall'assicurazione malattia per
il 2020 non risultano. Davanti al Pretore aggiunto il convenuto aveva
documentato invero per il 2019 una franchigia di fr. 1664.40, quell'anno pattuita in fr. 2000.– (documentazione
allegata all'istanza di gratuito patrocinio del 9 settembre 2020, conteggio
del 15 novembre 2019), ma i contributi alimentari fissati nel decreto
impugnato decorrono dall'aprile del 2021, sicché le spese affrontate prima di
allora poco giovano. Né l'interessato pretende di accusare tuttora problemi di
salute che rendano verosimile la necessità di trattamenti medici ricorrenti in
tale misura (cfr. RtiD II-2016 pag. 603 n. 6c consid. 10b). A un sommario
esame, anche sotto questo profilo il giudizio appellato è quindi
condivisibile.
e) L'interessato
rimprovera al Pretore aggiunto di non avergli riconosciuto la rata del leasing
da lui esposta, di fr. 162.70 mensili, che a suo avviso sarebbe finanche di fr.
250.– mensili. Davanti al primo giudice tuttavia egli aveva dichiarato che il
leasing era terminato nell'ottobre del 2020 (verbale del 5 ottobre 2020, pag. 7
in fondo) e nelle osservazioni all'istanza cautelare inoltrate il 22 febbraio
2021.
non aveva più esposto tale spesa (pag. 5 seg.). Per di più, i contributi alimentari
litigiosi decorrono ‒ come detto ‒ dall'aprile del 2021. In appello
il convenuto produce una comunicazione 19 aprile 2021 del Garage __________, secondo
cui “la rata per l'acquisto del pick up tramite finanziamento (…) si aggira sui
fr. 250.–/300.–” (doc. F di appello), ma ciò non basta per rendere verosimile che
un contratto di leasing sussista. Sulla necessità e l'entità del nuovo esborso,
pertanto, tornerà se mai il Pretore aggiunto nel decreto cautelare finale.
f) L'appellante
rivendica infine un'indennità forfettaria di fr. 70.– mensili per le trasferte dovute
all'esercizio del diritto di visita, pari a
quattro viaggi mensili di 14.5 km alla tariffa di fr. ‒.60/km.
Il problema è che i costi per l'esercizio del diritto di visita rientrano nel cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o
“del diritto civile” (DTF 147 III 281 consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; I CCA sentenza
inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 11), mentre in caso di gravi ristrettezze può essere
riconosciuto a un debitore alimentare il solo fabbisogno minimo del diritto
esecutivo. Ne segue, una volta ancora, l'infondatezza dell'appello.
7.
Riguardo al
fabbisogno minimo della moglie, l'appellante critica il costo dell'alloggio, del
posteggio e delle trasferte professionali, chiedendo di ridurne l'ammontare da complessivi
fr. 3325.– a fr. 2622.– mensili. Anche tali doglianze vanno esaminate
singolarmente.
a) Per
quanto concerne il costo dell'alloggio, il convenuto lamenta che il Pretore
aggiunto ha dedotto la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli comuni,
ma non quella che rientra nel fabbisogno in denaro di E__________. Chiede
pertanto di ridurre quel costo da fr. 675.– a fr. 540.– mensili, previa
deduzione della quota di un quinto per ciascuno dei tre figli. Si è visto però
(consid. 5a) che da tempo E__________ vive prevalentemente dal padre, dove il
ragazzo ha trasferito il proprio domicilio. Non si giustificano pertanto altre deduzioni
dal costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo della madre.
b) L'interessato
pretende che il costo del posteggio è già compreso nella pigione
dell'appartamento appigionato dall'istante. In realtà nel contratto di
locazione accanto alla precisazione “posteggio scoperto ‒ coperto al 50%”
figura la cifra “100.–” (doc. E). L'importo appare dunque dover essere pagato
in aggiunta alla pigione.
c) Il
marito chiede di ridurre le spese di trasferta nel fabbisogno minimo della
moglie da fr. 583.– a fr. 115.– mensili, sostenendo che costei lavora a __________
e non ha dimostrato di lavorare anche a __________.
Nella sua istanza
l'interessata aveva precisato di dover affrontare trasferte mensili da __________
a __________ per 13 giorni e da __________ a __________ per tre giorni mensili (pag.
4). Il convenuto non ha mosso contestazioni al proposito: non nel memoriale
del 5 ottobre 2020 (pag. 2 a 5) né all'udienza del 5 ottobre 2020 (verbale
citato, pag. 6 a 8) e neppure nelle osservazioni del 22 febbraio 2021 (pag. 5
segg.). Secondo il contratto di lavoro, inoltre, l'istante è tenuta a prestare
servizio nelle sedi di __________, __________, __________ e nella “équipe
mobile” (doc. D). A un sommario esame non v'era motivo dunque per dubitare delle
allegazioni di lei. Né l'appellante può rimproverare per la prima volta all'istante
di non avere reso verosimile un'allegazione mai contestata e pretendere di
scostarsene ora senza addurre elementi concreti che smentiscano la valutazione
del primo giudice.
8.
Per quel che è del
fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante contende il costo dell'alloggio e le
spese di accudimento da parte di terzi. Chiede così di ridurre il fabbisogno in
denaro di N__________ a fr. 778.– mensili e quello di Et__________ a fr. 873.–
mensili, già dedotti gli assegni familiari.
a) Con
riferimento al costo dell'alloggio, l'interessato ribadisce che la quota da
inserire nel fabbisogno in denaro dei due figli va ridotta a fr. 270.–
mensili ciascuno perché essi vivono in comunione domestica con E__________. Già
si è visto tuttavia che, per quanto risulta dagli atti, il ragazzo abita dal
padre (sopra, consid. 5a e 7a). L'argomentazione cade dunque nel vuoto.
b) Circa
la custodia dei figli da parte di terzi, il convenuto afferma che i costi
esposti dalla moglie sono eccessivi e che il documento da lei prodotto, così
come la deposizione della di lei sorella sono insufficienti per rendere
verosimile l'entità della pretesa in mancanza di un contratto di lavoro e di
una prova dei versamenti. Egli soggiunge altresì che non occorre affida-
re
i figli a due persone e che, data la difficile situazione economica della
famiglia, la moglie dovrebbe cercare soluzioni più economiche. Infine egli
assume che, rivolgendosi alla Federazione ticinese famiglie diurne, costei
potrebbe contenere la spesa, grazie a
tariffe commisurate al reddito, in fr. 346.– mensili per Et__________ e
in fr. 173.– mensili per N__________.
Le
argomentazioni che precedono sono inconsistenti. Per quanto attiene alla cura
di Et__________ la madre ha prodotto due ricevute, del 5 giugno e del 4 luglio
2020, e una richiesta di pagamento per luglio e agosto del 2020 che attestano
una spesa media di fr. 1350.– mensili (doc. M). Il marito medesimo, poi, ha allegato
un plico di ricevute relative al periodo dal febbraio del 2019 all'aprile del 2020
per una spesa media di fr. 1050.– mensili (doc. 3). L'esborso di fr. 1050.–
mensili accertato dal primo giudice trova conferma, pertanto, anche in documentazione
prodotta dall'appellante, la quale precisa le ore di custodia e la tariffa applicata.
Pretendere in simili circostanze che la spesa non sia stata resa verosimile non
è serio. Per quanto concerne N__________, la documentazione si limita invero a
una distinta e a due conteggi (doc. M). La sorella dell'istante ha confermato tuttavia
di accudire N__________ fin dalla nascita dietro versamento di fr. 400.– mensili
(deposizione di S__________ B__________ del
3.
febbraio 2021, verbale pag. 19 a metà). Anche tale spesa è dunque
resa sufficientemente verosimile. Sapere poi se soluzioni più economiche siano concretamente
possibili e compatibili con il bene dei figli è una questione che andrà affrontata,
se mai, nel decreto cautelare finale.
9.
Se ne conclude che
con un reddito di fr. 4091.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2567.40
mensili l'appellante può far fronte ai contributi di fr. 609.45 mensili
per N__________ e di fr. 914.15 mensili per Et__________ senza veder intaccare
il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo, che gli è garantito (DTF 144
III 380 consid. 7.1.2.1).
10.
In relazione alla
disciplina del diritto di visita, l'appellante definisce il decreto impugnato eccessivamente
severo. Fa valere che dagli atti non traspaiono indizi circa una sua inidoneità
genitoriale e che eventuali problemi sorti con la nonna paterna non revocano in
dubbio la sua capacità di curare i figli adeguatamente per un fine settimana o di
incontrarli per una cena settimanale. A mente sua, inoltre, il Pretore aggiunto
ha trascurato che la moglie manipola N__________ e che fra la nuora e la
suocera sussiste un forte dissidio, al punto che costoro si sono querelate
reciproca-mente. Chiede pertanto che il diritto di visita sia esteso a un intero
fine settimana su due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle 18.00,
e a una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì dalle ore 17.30 fino alle
20.00, senza altra condizione se non le modalità di presa in consegna alla
stazione ferroviaria di __________ e riconsegna dei figli a domicilio.
Per uno sviluppo equilibrato di un figlio il rapporto con
entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8). Le visite del
genitore non affidatario meritano pertanto di essere promosse per quanto possibile (I CCA, sentenza inc.
11.2020.82
del 19 agosto 2020 consid. 5). Nella fattispecie non
consta però che il convenuto abbia chiesto al Pretore aggiunto di avere i figli
con sé anche una sera infrasettimanale (osservazioni del 5 ottobre 2020, pag.
10). È senz'altro possibile che tale modalità di visita sia compatibile con il
bene dei ragazzi e persino auspicabile, ma tale richiesta va sottoposta
anzitutto al Pretore aggiunto, poiché andrà appurata nell'ambito
dell'istruttoria cautelare in corso.
Quanto al diritto di
visita di una giornata ogni due settimane (invece che di un fine settimana su
due, come chiede l'appellante), nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha rilevato
che dal-
l'ascolto di N__________ appariva
necessario un approfondimento specialistico e che, per il momento, era
opportuno confermare l'assetto supercautelare (decreto impugnato, pag. 1 in
fondo). Con tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi ad
asserire che la figlia è manipolata dalla madre. Per altro anche la valutazione
peritale commissionata dall'Autorità di protezione regionale 15, prima della
separazione dei coniugi, denotava punti critici e fragilità di entrambi i
genitori, sebbene le loro capacità educative e parentali apparissero
“sufficientemente adeguate” (referto del 7 giugno 2019, pag. 40 seg., nel
fascicolo 1). Da tale rapporto traspaiono altresì difficoltà del padre
nel trovare il tempo necessario per occuparsi dei figli compatibilmente con il
lavoro svolto nell'azienda agricola dei genitori (referto, pag. 21, 23 e 29).
Se si considera poi che nel frattempo il convenuto ha avviato anche un'attività
accessoria (commercio di legname), la prudenza del primo giudice intesa a
limitare l'impegno richiesto al padre per l'esercizio del diritto di visita
appare legittima.
Quanto al divieto di far
incontrare ai figli la nonna paterna, l'interessato medesimo riconosce che i
rapporti fra la nonna e la moglie sono pessimi, tanto da essere culminati in
reciproche querele (doc. G di appello). E nel caso specifico il problema non è di
indagare sulle responsabilità del dissidio, ma di evitare che per il loro bene i
minori vi si trovino coinvolti in conflitti del genere. Che in passato i figli
abbiano sofferto di tali litigi non è contestato neppure dal padre. Del resto,
N__________ è fortemente restia a passare il tempo con la nonna (referto
citato, pag. 29). Anche su questo punto, pertanto, a un sommario esame l'apprezzamento
del Pretore aggiunto sfugge a censura. Eventuali adattamenti del diritto di
visita alla luce delle risultanze istruttorie nel decreto cautelare finale sono
già riservati nel giudizio impugnato.
11.
Infine l'appellante
chiede che le spese processuali siano addebitate interamente la moglie e che questa
sia tenuta a rifondergli un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili, esprimendo
dubbi che costei, proprietaria di un immobile non gravato da ipoteche, abbia
diritto al beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore aggiunto, da parte
sua, ha rinviato il giudizio sulle spese processuali alla decisione finale
(art. 104 cpv. 3 CPC) e ha compensato le ripetibili, mentre sulle istanze di
gratuito patrocinio ha rimandato la decisione a più tardi. Nella misura in cui
postula l'addebito delle spese processuali alla moglie, l'appellante formula
perciò una richiesta prematura, su tali oneri il Pretore aggiunto non avendo
ancora statuito. Riguardo alle ripetibili, il Pretore aggiunto ne ha motivato
la compensazione con la “soccombenza più o meno paritaria delle parti” (decreto
impugnato pag. 4 in alto). L'appellante non contesta che l'esito del giudizio
giustifichi un simile riparto. Anche su tale aspetto l'appello è votato dunque
all'insuccesso.
12.
Se ne conclude che,
destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese
dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1.
Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante, esso non
può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi
ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin
dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett.
b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni.
Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il
richiedente si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.
13.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di
visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a
questioni di valore (DTF 112 II 291 consid. 1). Trattandosi
in concreto, ad ogni modo, di un provvedimento cautelare, il ricorrente può far
valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
2. Le spese processuali di fr.
800.– sono poste a carico dell'appellante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio
in appello è respinta.
4. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).