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Decisione

11.2021.53

Protezione dell'unione coniugale: decreto cautelare intermedio Contributi alimentari per i figli e disciplina del diritto di visita

30 settembre 2022Italiano30 min

(1976) si sono sposati il 9 dicembre 2011. La moglie era già madre di E__________,

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.53

Lugano,

30 settembre 2022 /bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa SO.2020.788 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa

con istanza del 27 luglio 2020 da

AO

1

(patrocinata

dall' PA 2 )

contro

AP

1

(ora

patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 19 aprile 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal

Pretore aggiunto “nelle more istruttorie” il 31 marzo 2021 (inc. 11.2021.53)

e sulla richiesta di

gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2021.54);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1 (1987) e AO 1

(1976) si sono sposati il 9 dicembre 2011. La moglie era già madre di E__________,

nato il 5 aprile 2005 da un precedente matrimonio. Dalle nuove nozze sono

nati N__________, il 9 gennaio 2012, ed Et__________, il 28 marzo

2018. Carpentiere di formazione, il marito ha lavorato fino al 31 dicembre 2020

quale assistente di volo per la __________ di __________, che ha poi disdetto

il rapporto di lavoro per l'impossibi-lità di reinserirlo pienamente nelle

attività di carico e scarico di materiale dopo un periodo di malattia. Il 1° febbraio

2021 AP 1 è stato assunto dalla __________ di __________ come impiegato in

logistica per la sede di __________. In seguito egli ha avviato un'attività

accessoria indipendente nel commercio di legna da ardere.

La moglie è infermiera e

lavora al 60% per la __________ della Svizzera italiana. Fra il 2013 e il 2015

i coniugi si sono rivolti a più riprese al Pretore del Distretto di Blenio per

regolare periodi di separazio­ne, salvo poi riconciliarsi. Dal 2016, inoltre,

l'Autorità di protezio­ne regionale 15 si è interessata della famiglia e nel 2019

ha assunto una perizia sulle capacità genitoriali dei coniugi nella prospettiva

di misure a protezione dei figli. AP 1 e AO 1 si sono nuovamen­te separati nell'aprile

del 2020, quando il marito ha lasciato l'abitazione

coniugale di __________ per trasferirsi prima dai genitori e il 1° giugno

2020 in un appartamento preso in locazione a __________.

B. Il 27 luglio 2020 AO

1 si è rivolta al Pretore del Distret­to di Bellinzona con un'istanza a

protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata, ottenere

l'assegnazio­ne dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli, la

sospensione del diritto di visita a questi ultimi sino ad “accertamenti”, postulando

contributi alimentari per ogni figlio di fr. 1250.– mensili (assegni familiari non

compresi) dall'aprile del 2020 fino al termi­ne di un'adeguata formazione scolastica

o professionale e l'assunzione integrale da parte del marito delle future spese

straordinarie per i figli, “previa

discussione in punto alla necessità ed entità delle stes­se”. Essa ha postulato altresì una provvigione ad

litem di fr. 3000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Il

9 settembre 2020 AP 1 ha formulato anch'egli richiesta di gratuito patrocinio.

C. Al dibattimento del 5

ottobre 2020 AO 1 ha confermato la propria istanza. Il convenuto ha aderito alla

richiesta di vita separata, all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla

moglie e al­l'affidamento dei figli alla medesima, accettando di assoggettarsi

ai controlli e ai sostegni che sarebbero stati stabiliti dal giudice, chiedendo

diritti di visita da esercitare nella misura più ampia (o, in caso di

disaccordo, in almeno due fine di settimana ogni mese dal venerdì sera alle ore

18.00 o, nel caso in cui egli fosse di guardia, dal sabato alle ore 13.00 fino alla

domenica sera alle 18.00), più una settimana durante le vacanze di Natale, una durante

le vacanze di Carnevale o, alternativamente, a

Pasqua e tre d'estate. Egli ha offerto inoltre complessivi

fr. 800.– mensili a titolo di contributo di mantenimento per i due figli (assegni

familiari non compresi), come pure l'assunzione della metà delle spese

straordinarie per N__________ ed Et__________ da lui previamente autorizzate. In

via cautelare egli ha sollecitato a sua

volta una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, il

beneficio del gratuito patrocinio. Infine egli ha formulato istanza di

informazione per ottenere la documentazione relativa ai debiti, ai redditi e

alla sostanza della moglie, così come le dichiarazioni d'imposta e le tassazioni

degli anni 2018 e 2019. L'istante ha replicato e il convenuto ha duplicato,

confermandosi ognuno nelle rispettive domande. Entrambi hanno presentato

richieste di prova. Al termine dell'udienza il Pretore aggiunto ha fissato provvisoriamente

il diritto di visita del padre in una giornata ogni quindici dalle ore 9.00

alle 18.00, di regola la domenica, fissando le modalità di consegna dei figli. L'istruttoria

è cominciata il 7 ottobre 2020.

D. Il 4 dicembre

2020 AO 1 ha postulato provvedimenti cautelari perché il marito fosse tenuto a

versarle contributi alimentari di fr. 1500.– mensili in favore di ogni figlio

dal giugno del 2020 e a coprire la metà dei costi per una babysitter. Assunte

informazioni dallo psicoterapeuta di N__________, dallo specialista che aveva

allestito una valutazione su incarico dell'Autorità regionale di protezione e

sentita personalmente la bambina, il Pretore aggiunto ha confermato il 4

febbraio 2021 in via supercautelare il diritto di visita del padre in una

giornata ogni due settimane (dalle ore 9.00 alle 18.00, di regola la domenica),

fissando le modalità di esercizio. Con osservazioni del 22 febbraio 2021 AP 1 ha

proposto di respingere l'istanza cautelare, ribadendo di non poter versare per

i figli più di fr. 800.– mensili complessivi.

E. Statuendo del

31 marzo 2021 “nelle more istruttorie cautelari”, il Pretore aggiunto ha

assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato i figli alla madre

per la cura e l'educazione mantenendo l'esercizio congiunto dell'autorità

parentale, ha confermato l'assetto del diritto di visita e le modalità di

esercizio stabilite il 4 febbraio 2021 (consegna dei figli alla stazione

ferroviaria di __________ e riconsegna al domicilio dei medesimi, con divieto di

affidare Et__________ alla custodia di N__________, salvo per brevi periodi, come

pure di far incontrare i bambini con la nonna pater­na), obbligando AP 1 a

versare alla moglie dall'aprile del 2021 contributi alimentari di fr. 609.45

mensili per N__________ e di fr. 914.15 mensili per Et__________, assegni

familiari non compresi. Il giudizio sulle spese processuali è stato rinviato

alla decisione finale, compensate le ripetibili. Sulle istanze di gratuito

patrocinio il primo giudice si è riservato di decidere più tardi.

F. Contro il decreto cautelare

appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 19 aprile 2021

in cui chiede che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio e accordato

al ricorso effetto sospensivo sui contributi di mantenimento, il suo diritto di

visita sia esteso a un intero fine settimana ogni

due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle 18.00, e a una

sera infrasettimanale, di regola il mercoledì, dalle ore 17.30 alle 20.00, con

presa in consegna dei figli alla stazione ferroviaria di __________ e

riconsegna al domicilio dei medesimi. Inoltre egli postula una riduzione dei

contributi alimentari a fr. 200.– mensili per figlio, assegni familiari

non compresi. Mediante decreto del 28 aprile 2021 il presidente di questa

Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non è stato notificato

a AO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

I decreti cautelari

sono emessi con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC). Anche se

sono stati adottati – come in concreto – prima che sia conclusa l'istruttoria,

ma la controparte ha avuto modo di esprimersi almeno per scrit­to (art. 265

cpv. 2 CPC: decreti intermedi o

“nelle more istruttorie”), essi sono appellabili così entro 10 giorni (art.

308.

cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), seppure il procedimento cautelare in sé non sia

ancora terminato (DTF 137 III 417, confermata in DTF 139 III 88 consid. 1.1.2).

Ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, in ogni modo, l'appello è

ammissibile unicamente se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ulti­ma conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie

quest'ultima riserva non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del

diritto di visita, controversia appellabile senza riguar­do a questioni di

valore. Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto in questione è giunto

alla precedente patrocinatrice del marito l'8 aprile 2021 (tracciamento del­l'invio

n. 98__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine

di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 18 aprile 2021, salvo protrarsi al

lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 19 aprile

2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1 acclude una serie di documenti nuo­vi (doc. D a H). Applicandosi in concreto il principio inquisitorio

illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC), valevole anche per il debitore alimentare (I CCA, sentenza

inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 2 con rinvii; v. anche

sentenza del Tribunale federale 5A_75/2020 del 12 gennaio 2022 consid. 6.4),

nuovi documenti sono ammissibili in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III

352.

consid. 4.2.1).

3.

Litigiosi

rimangono anzitutto i contributi alimentari per i figli. A tal fine il Pretore aggiunto

ha accertato il reddito della moglie in fr. 3780.–

mensili e quello del marito in fr. 4091.– mensili (fr. 4041.–

stimati da attività dipendente e fr. 50.– per prestazioni di calla neve). Egli

ha escluso dal computo invece ulteriori entrate del marito per un'attività

accessoria legata al commercio di legname, apparentemente deficitaria, e per lavori

da lui eseguiti nell'azien­da agricola dei genitori. Il primo giudice ha poi

calcolato il fabbisogno in denaro dei figli in fr. 1072.– mensili per N__________

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 337.50

[1/4 di quello della madre], premio della cassa malati fr. 115.–, spese mediche

fr. 19.65, spese di custodia fr. 400.–,

dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–) e in fr. 1644.05 mensili per Et__________ (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio fr. 337.50

[1/4 di quello della madre], premio della cassa malati fr. 41.30, spese mediche

fr. 15.25, spese di custodia fr. 1050.–,

dedotti gli assegni familiari di fr. 200.–).

Quanto

al fabbisogno minimo dei coniugi, il Pretore aggiunto ha determinato quello

della moglie in fr. 3325.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 675.– già dedotte le quote comprese

nel fabbisogno dei figli, posteggio fr. 100.–, premio della cassa malati

fr. 482.–, assicurazione dell'automobile fr. 116.–, imposta di

circolazione fr. 19.–, costi di

trasferta fr. 583.–) e quello del marito in fr. 2567.40 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, costo dell'alloggio

fr. 500.–, spese accessorie fr. 100.–, premio dell'assicurazione

malattia fr. 489.–, abbonamento ai mezzi pubblici fr. 74.–, assicurazione dell'automobile fr. 134.30, imposta

di circolazione fr. 70.10). Constatato un ammanco nel bilancio familiare,

il Pretore aggiunto ha garantito al convenuto il minimo vitale, calcolando in

fr. 1523.60 mensili quanto costui può destinare al mantenimento dei figli, somma

che ha ripartito in proporzione ai

rispettivi fabbisogni, onde un contributo alimentare di fr. 609.45

mensili per N__________ e di fr. 914.15 mensili per Et__________.

4.

L'appellante

chiede anzitutto di ricondurre le proprie entrate da attività principale a

fr. 3903.– mensili e di escludere ogni reddito accessorio per le prestazioni

di calla neve. Riguardo all'attività dipendente egli sostiene che il suo guadagno

mensile presso l'attuale datore di lavoro ammonta a fr. 3625.75 mensili,

che nel 2021 egli avrebbe percepito la tredicesima mensilità solo per undici

mesi. Quanto alla retribuzione per il servizio di calla neve, essa è imponderabile,

tant'è che nel 2020 non ha ricevuto nulla e che dal­la documentazione fiscale

non risulta alcun reddito accessorio.

a) Per

quel che attiene all'attività principale dell'appellante, agli atti figura

unicamente il contratto di lavoro, dal quale risulta una retribuzione di

fr. 4200.– mensili lordi per tredici mensilità (doc. 10). Il Pretore

aggiunto ha così valutato le entrate nette di lui deducendo oneri sociali del

6.9% complessivi (non contestati) e fr. 180.– mensili stimati quale trattenuta

per la cassa pensione (decreto impugnato, pag. 2 a metà). L'interessato sostiene

che le sue entrate nette ammontano a fr. 3625.75 mensili, ma non spiega

minimamente da dove tragga tale dato né contesta i parametri applicati dal

primo giudice. Privo di sufficiente

motivazione (nel sen­so del­l'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito

l'appello si rivela finanche irricevibile.

Per

il resto è vero che il rapporto di lavoro del convenuto è cominciato nel

febbraio del 2021 e che di conseguenza per quell'anno la tredicesima mensilità va

calcolata pro rata (doc. 10). L'appellante trascura tuttavia che i

contributi alimentari stabiliti nel decreto impugnato decorrono unicamente

dall'aprile 2021, sicché le entrate dei mesi precedenti poco importano. Senza

dimenticare che il decreto in questione è stato emesso “nelle more istruttorie”,

di modo che il Pretore aggiunto dovrà ancora emanare un decreto finale, una

volta chiusa l'istruttoria cautelare, decreto che dovrà disciplinare i

contributi di mantenimento per tutto l'arco di tempo compreso tra l'istanza

cautelare e il giorno della decisione (RtiD I-2019 pag. 619 consid. 6). A

quel momento il primo giudice dovrà accertare la capacità contributiva del

marito tenendo conto anche dei redditi conseguiti prima della fine dell'attuale

contratto di lavoro.

b) Relativamente

all'attività accessoria di calla neve, il Pretore aggiunto si è fondato sugli

estratti del conto corrente postale prodotti dal convenuto (decreto impugnato,

pag. 2 a metà). Il quale, del resto, non contesta di avere svolto in passato quelle

prestazioni dietro compenso per C__________ R__________ (istanza, pag. 2;

risposta, pag. 3). E neppure nega che i versamenti sul suo conto postale da

parte del medesimo si riferiscano a simili prestazioni (doc. 12: accrediti di fr.

480.– il 30 ottobre 2017, di fr. 880.– il 14 maggio 2018 e di fr.

540.– il 5 aprile 2019). Che dalla documentazione fiscale non risulti­no tali

entrate accessorie nulla muta. È possibile che nel 2020 AP 1 non abbia guadagnato

nulla. Non pre-tende tuttavia di avere definitivamente concluso quell'attività.

Che poi un'entrata del genere dipenda anche da fattori aleatori non toglie che

per tre anni di seguito l'interessato ha potuto contare su un reddito

accessorio di circa fr. 50.– mensili. A un sommario esame come quello che

governa le decisioni a tutela dell'unione coniugale, pertanto, anche su questo

punto la valutazione del primo giudice resiste alla critica, per lo meno allo

stadio in cui è giunta l'istruttoria cautelare.

5.

L'appellante chiede

altresì di rivalutare le entrate della moglie a fr. 4840.– mensili per tenere

conto non solo del suo reddito da attività lucrativa, ma anche di fr. 600.–

mensili destinati al contributo alimentare per E__________ e di fr. 460.–

mensili generati dalla sostanza, pari al valore locativo di un immobile da lei

posseduto a __________, al netto delle spe­se di manutenzione riconosciute

dall'autorità fiscale.

a) Sulla

situazione di E__________ gli atti sono lacunosi. L'appellan­te sostiene che il

ragazzo vive “pressoché esclusivamente” dal padre, come risulta dalle

dichiarazioni rilasciate dalla moglie il 21 febbraio 2019 davanti

all'Autorità regionale di protezione (incarto richiamato, nel fascico­lo 2). È

vero che AO 1 ha percepito assegni familiari per tre figli ancora nell'ottobre

del 2020 (doc. U), ma tale circostanza non è determinante. Quanto al versamento

di un eventuale contributo alimentare per E__________, nulla risulta dagli

estratti conto più recenti (doc. P, Q, R e BB). Tutto si ignora, poi, sugli

esborsi concretamente affrontati dalla madre nell'interesse del ragaz­zo. Sia

come sia, il contributo alimentare per E__________ è destinato al mantenimento suo

e l'interessato non può valersi di accordi intercorsi fra la moglie e il pri­mo

marito per sgravarsi da oneri di mantenimento nei confronti dei propri figli.

b) Circa

l'immobile a __________, il valore locativo è un fattore puramente tributario

(I CCA, sentenza inc. 11.2016.135 del 17 settembre 2019 consid.

12.

con rinvio). Se mai potrebbe entrare in considerazione un reddito potenziale

dalla locazione. Nel fascicolo processuale però figurano unicamente un estratto

del registro fondiario (doc. O) e la comunicazione per posta elettronica

di un consulente bancario che esclude la possibilità di concedere un mutuo

ipotecario su quel fondo (doc AA). Gli atti sono dunque insufficienti per

valutare se un siffatto reddito sia concretamente esigibile, per tacere del

fatto che alla moglie andrebbe concesso allora un termine adeguato per cercare

un inquilino. Sulla questione il primo giudice potrà eventualmente tornare nel

decreto cautelare finale, alla luce di nuove risultanze istruttorie.

6.

Per quanto si

riferisce al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che esso sia portato

da fr. 2567.40 a fr. 3549.– mensili. Le poste controverse vanno esaminate

singolarmente.

a) L'interessato

postula un aumento della spesa per le trasferte professionali da fr. 74.– a fr.

264.– mensili e il riconoscimento di fr. 300.– mensili per pasti fuori casa. Fa

valere che la sua abitazione è situata in una zona discosta, a 3 km dalla ferma­ta

del mezzo pubblico, e che perciò egli deve recarsi al lavo­ro in automobile. Rivendica

così una spesa di fr. 264.– mensili, calcolando che percorre due volte 11 km

per 20 giorni mensili a fr. –.60/km, come riconosce l'autorità tributaria

in casi del genere. Egli espone inoltre una spesa di fr. 15.– per 20 pasti mensili,

analogamente a quanto ammette il fisco.

Sta

di fatto che in concreto il Pretore aggiunto ha già inserito nel fabbisogno minimo

di AP 1, oltre all'importo di fr. 74.– mensili per l'abbonamento ai mezzi pubblici,

il premio del­l'assicurazione auto (fr. 134.30 mensili) e l'imposta di circolazione

(fr. 70.10 mensili), per complessivi fr. 278.40 mensili. Il convenuto non

può dunque pretendere di vedersi riconoscere anche l'indennità di trasferta chilometrica,

la qua­le copre tutti i costi d'esercizio di un veicolo, dal­l'imposta di

circolazione al premio assicurativo, dal carburante alla manutenzione (RtiD

II-2017 pag. 781 consid. 7b con rinvii). Se mai nel caso specifico l'indennità

di fr. 74.– mensili ammessa dal Pretore aggiunto per l'uso del mezzo pubblico si

giustifica per la spesa del carburante, ma nulla più. In merito ai pasti fuori

casa l'interessato allega la pretesa

per la prima volta in appello, senza fondarla su fatti nuovi né pro­ve nuove

(art. 317 cpv. 2 CPC). La richiesta non è dunque ammissibile.

b) L'appellante

rivendica inoltre nel proprio fabbisogno minimo fr. 9.– mensili per la tassa

base sui rifiuti e per quella prelevata sui sacchi, fr. 22.60 mensili per

la tassa d'uso delle canalizzazioni e fr. 8.– mensili per la tassa

base dell'acqua potabile.

Il costo dell'acqua potabile rientra già nel

minimo esistenziale del diritto esecutivo

(FU 68/2009 pag. 6292 cifra I;

Rep. 1995 pag. 141). Non può quindi essere computato due volte. Quanto alle

altre tasse, il primo giudice ha già riconosciuto nel fabbisogno minimo del

marito fr. 100.– mensili per le spese accessorie alla pigione, posta che l'interessato

non aveva neppure quantificato, limitandosi a evocare imprecisati costi per il

riscaldamento e l'acqua potabile (osservazioni del 22 febbraio 2021, pag.

5). Nel risultato, e a un sommario esa­me, il sindacato del primo giudice non è

censurabile.

c) Il

convenuto lamenta poi che nel suo fabbisogno minimo il Pretore aggiunto non ha

aggiornato il premio della cassa malati per il 2021, che chiede di portare a

fr. 501.– mensili. In prima sede egli ave­va invero esposto un premio di fr.

501.– mensili (osservazioni del 22 febbraio 2021, pag. 5). Agli atti, tuttavia,

figurava unicamente la polizza per l'anno

2020.

con un premio di fr. 442.15 mensili per la copertura di base e

di fr. 47.60 mensili per l'assicurazione

complementare (documentazione allegata all'istan­za di gratuito patrocinio

del 9 settembre 2020). Il Pretore aggiunto ha così inserito nel fabbisogno

minimo del marito una spesa di fr. 489.– mensili (decreto impugnato, pag. 3 in

bas­so). E così facendo si è dimostrato finanche generoso, giacché in caso di

ristrettezze economiche – come in concreto – può essere riconosciuta unicamente

la copertura obbligatoria, ma non l'assicurazione complementare (DTF 147 III 281

consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; I CCA, sentenza inc. 11.2020.108

del 13 giugno 2022 consid. 11). All'appello l'interessato acclude ora una

fattura dell'assicurazione malattia per il marzo del 2021, dalla quale risulta

unicamente però un premio complessivo di fr. 501.15 (doc. D di appello). A

quan­to ammonti quello per la copertura di base non è dato di sapere.

d) Il

marito sottolinea di avere incontrato di recente seri proble­mi di salute e di

essere stato licenziato proprio per tale motivo, dolendosi che nel fabbisogno

minimo non gli siano state riconosciute spese mediche. Egli adduce di avere

affrontato nel 2020 esborsi per fr. 1223.05, oltre a fr. 300.– di franchigia della

cassa malati, e chiede che gli sia riconosciuta almeno una media di fr. 127.–

mensili. Ora, dalla documentazione prodotta in appello risulta che nel 2020 AP

1.

ha dovuto assumere la partecipazione massima di fr. 700.– annui e la

franchigia di fr. 300.– della cassa malati (doc. E di appello: conteggio

dell'11 novembre 2020). Altre spese non coperte dall'assicurazione malattia per

il 2020 non risultano. Davanti al Pretore aggiunto il convenuto aveva

documentato invero per il 2019 una franchigia di fr. 1664.40, quel­l'anno pattuita in fr. 2000.– (documentazione

allegata all'istan­za di gratuito patrocinio del 9 settembre 2020, conteggio

del 15 novembre 2019), ma i contributi alimentari fissati nel decreto

impugnato decorrono dall'aprile del 2021, sicché le spese affrontate prima di

allora poco giovano. Né l'interessato pretende di accusare tuttora problemi di

salute che rendano verosimile la necessità di trattamenti medici ricorrenti in

tale misura (cfr. RtiD II-2016 pag. 603 n. 6c consid. 10b). A un sommario

esame, anche sotto questo profilo il giudizio appellato è quin­di

condivisibile.

e) L'interessato

rimprovera al Pretore aggiunto di non avergli riconosciuto la rata del leasing

da lui esposta, di fr. 162.70 mensili, che a suo avviso sarebbe finanche di fr.

250.– mensili. Davanti al primo giudice tuttavia egli aveva dichiarato che il

leasing era terminato nell'ottobre del 2020 (verbale del 5 ottobre 2020, pag. 7

in fondo) e nelle osservazioni all'istan­za cautelare inoltrate il 22 febbraio

2021.

non aveva più esposto tale spesa (pag. 5 seg.). Per di più, i contributi alimentari

litigiosi decorrono ‒ come detto ‒ dall'aprile del 2021. In appel­lo

il convenuto produce una comunicazione 19 aprile 2021 del Garage __________, secondo

cui “la rata per l'acquisto del pick up tramite finanziamento (…) si aggira sui

fr. 250.–/300.–” (doc. F di appello), ma ciò non basta per rendere verosimile che

un contratto di leasing sussista. Sulla necessità e l'entità del nuovo esborso,

pertanto, tornerà se mai il Pretore aggiunto nel decreto cautelare finale.

f) L'appellante

rivendica infine un'indennità forfettaria di fr. 70.– mensili per le trasferte dovute

all'esercizio del diritto di visita, pari a

quattro viaggi mensili di 14.5 km alla tariffa di fr. ‒.60/km.

Il problema è che i costi per l'esercizio del diritto di visita rientrano nel cosiddetto fabbisogno minimo “allargato” o

“del diritto civile” (DTF 147 III 281 consid. 7.2; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; I CCA sentenza

inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 11), mentre in caso di gravi ristrettezze può essere

riconosciuto a un debitore alimentare il solo fabbisogno minimo del diritto

esecutivo. Ne segue, una volta ancora, l'infondatezza dell'appello.

7.

Riguardo al

fabbisogno minimo della moglie, l'appellante critica il costo dell'alloggio, del

posteggio e delle trasferte professionali, chiedendo di ridurne l'ammontare da complessivi

fr. 3325.– a fr. 2622.– mensili. Anche tali doglianze vanno esaminate

singolarmente.

a) Per

quanto concerne il costo dell'alloggio, il convenuto lamenta che il Pretore

aggiunto ha dedotto la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli comuni,

ma non quella che rientra nel fabbisogno in denaro di E__________. Chiede

pertanto di ridurre quel costo da fr. 675.– a fr. 540.– mensili, previa

deduzione della quota di un quinto per ciascuno dei tre figli. Si è visto però

(consid. 5a) che da tempo E__________ vive prevalentemente dal padre, dove il

ragazzo ha trasferito il proprio domicilio. Non si giustificano pertanto altre deduzioni

dal costo dell'alloggio nel fabbisogno minimo della madre.

b) L'interessato

pretende che il costo del posteggio è già compreso nella pigione

dell'appartamento appigionato dall'istan­te. In realtà nel contratto di

locazione accanto alla precisazione “posteggio scoperto ‒ coperto al 50%”

figura la cifra “100.–” (doc. E). L'importo appare dunque dover essere pagato

in aggiunta alla pigione.

c) Il

marito chiede di ridurre le spese di trasferta nel fabbisogno minimo della

moglie da fr. 583.– a fr. 115.– mensili, sostenendo che costei lavora a __________

e non ha dimostrato di lavorare anche a __________.

Nella sua istanza

l'interessata aveva precisato di dover affrontare trasfer­te mensili da __________

a __________ per 13 giorni e da __________ a __________ per tre giorni mensili (pag.

4). Il convenuto non ha mosso contestazio­ni al proposito: non nel memoriale

del 5 ottobre 2020 (pag. 2 a 5) né all'udienza del 5 ottobre 2020 (verbale

citato, pag. 6 a 8) e neppure nelle osservazioni del 22 febbraio 2021 (pag. 5

segg.). Secondo il contratto di lavoro, inoltre, l'istante è tenu­ta a prestare

servizio nelle sedi di __________, __________, __________ e nella “équipe

mobile” (doc. D). A un sommario esame non v'era motivo dunque per dubitare delle

allegazioni di lei. Né l'appellante può rimproverare per la prima volta all'istante

di non avere reso verosimile un'allegazione mai contestata e pretendere di

scostarsene ora senza addurre elementi concreti che smentiscano la valutazione

del primo giudice.

8.

Per quel che è del

fabbisogno in denaro dei figli, l'appellante contende il costo dell'alloggio e le

spese di accudimento da parte di terzi. Chiede così di ridurre il fabbisogno in

denaro di N__________ a fr. 778.– mensili e quello di Et__________ a fr. 873.–

mensili, già dedotti gli assegni familiari.

a) Con

riferimento al costo dell'alloggio, l'interessato ribadisce che la quota da

inserire nel fabbisogno in denaro dei due figli va ridotta a fr. 270.–

mensili ciascuno perché essi vivono in comunione domestica con E__________. Già

si è visto tuttavia che, per quanto risulta dagli atti, il ragazzo abita dal

padre (sopra, consid. 5a e 7a). L'argomentazione cade dunque nel vuoto.

b) Circa

la custodia dei figli da parte di terzi, il convenuto affer­ma che i costi

esposti dalla moglie sono eccessivi e che il documento da lei prodotto, così

come la deposizione della di lei sorella sono insufficienti per rendere

verosimile l'entità della pretesa in mancanza di un contratto di lavoro e di

una prova dei versamenti. Egli soggiunge altresì che non occorre affida-

­re

i figli a due persone e che, data la difficile situazione economica della

famiglia, la moglie dovrebbe cercare soluzioni più economiche. Infine egli

assume che, rivolgendosi alla Federazione ticinese famiglie diurne, costei

potrebbe contenere la spesa, grazie a

tariffe commisurate al reddito, in fr. 346.– mensili per Et__________ e

in fr. 173.– mensili per N__________.

Le

argomentazioni che precedono sono inconsistenti. Per quanto attiene alla cura

di Et__________ la madre ha prodotto due ricevute, del 5 giugno e del 4 luglio

2020, e una richiesta di pagamento per luglio e agosto del 2020 che attestano

una spesa media di fr. 1350.– mensili (doc. M). Il marito medesimo, poi, ha allegato

un plico di ricevute relative al periodo dal febbraio del 2019 all'aprile del 2020

per una spesa media di fr. 1050.– mensili (doc. 3). L'esborso di fr. 1050.–

mensili accertato dal primo giudice trova conferma, pertanto, anche in documentazione

prodotta dall'appellante, la quale precisa le ore di custodia e la tariffa applicata.

Pretendere in simili circostanze che la spesa non sia stata resa verosimile non

è serio. Per quanto concerne N__________, la documentazione si limita invero a

una distinta e a due conteggi (doc. M). La sorella dell'istante ha confermato tuttavia

di accudire N__________ fin dalla nascita dietro versamento di fr. 400.– mensili

(deposizione di S__________ B__________ del

3.

febbraio 2021, verbale pag. 19 a metà). Anche tale spesa è dunque

resa sufficientemente verosimile. Sapere poi se soluzioni più economiche siano concretamente

possibili e compatibili con il bene dei figli è una questione che andrà affrontata,

se mai, nel decreto cautelare finale.

9.

Se ne conclude che

con un reddito di fr. 4091.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2567.40

mensili l'appellante può far fronte ai contributi di fr. 609.45 mensili

per N__________ e di fr. 914.15 mensili per Et__________ senza veder intaccare

il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo, che gli è garantito (DTF 144

III 380 consid. 7.1.2.1).

10.

In relazione alla

disciplina del diritto di visita, l'appellante definisce il decreto impugnato eccessivamente

severo. Fa valere che dagli atti non traspaiono indizi circa una sua inidoneità

genitoriale e che eventuali problemi sorti con la nonna paterna non revocano in

dubbio la sua capacità di curare i figli adeguatamente per un fine settimana o di

incontrarli per una cena settimanale. A mente sua, inoltre, il Pretore aggiunto

ha trascurato che la moglie manipola N__________ e che fra la nuora e la

suocera sussiste un forte dissidio, al punto che costoro si sono querelate

reciproca-mente. Chiede pertanto che il diritto di visita sia esteso a un intero

fine settimana su due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle 18.00,

e a una sera infrasettimanale, di regola il mercoledì dalle ore 17.30 fino alle

20.00, senza altra condizione se non le modalità di presa in consegna alla

stazione ferroviaria di __________ e riconsegna dei figli a domicilio.

Per uno svilup­po equilibrato di un figlio il rapporto con

entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8). Le visite del

genitore non affidatario meritano pertanto di essere promosse per quanto possibile (I CCA, sentenza inc.

11.2020.82

del 19 agosto 2020 consid. 5). Nella fattispecie non

consta però che il convenuto abbia chiesto al Pretore aggiunto di avere i figli

con sé anche una sera infrasettimanale (osservazioni del 5 ottobre 2020, pag.

10). È senz'altro possibile che tale modalità di visita sia compatibile con il

bene dei ragazzi e persino auspicabile, ma tale richiesta va sottoposta

anzitutto al Pretore aggiunto, poiché andrà appurata nell'ambito

dell'istruttoria cautelare in corso.

Quanto al diritto di

visita di una giornata ogni due settimane (invece che di un fine settimana su

due, come chiede l'appellan­te), nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha rilevato

che dal-

l'ascolto di N__________ appariva

necessario un approfondimen­to specialistico e che, per il momento, era

opportuno conferma­re l'assetto supercautelare (decreto impugnato, pag. 1 in

fondo). Con tale motivazione l'appellante non si confronta, limitandosi ad

asserire che la figlia è manipolata dalla madre. Per altro anche la valutazione

peritale commissionata dall'Autorità di protezione regionale 15, prima della

separazione dei coniugi, denotava punti critici e fragilità di entrambi i

genitori, sebbene le loro capacità educative e parentali apparissero

“sufficientemente adegua­te” (referto del 7 giugno 2019, pag. 40 seg., nel

fascico­lo 1). Da tale rapporto traspaiono altresì difficoltà del padre

nel trovare il tem­po necessario per occuparsi dei figli compatibilmente con il

lavo­ro svolto nell'azienda agricola dei genitori (referto, pag. 21, 23 e 29).

Se si considera poi che nel frattempo il convenuto ha avviato anche un'attività

accessoria (commercio di legname), la prudenza del primo giudice intesa a

limitare l'impegno richiesto al padre per l'esercizio del diritto di visita

appare legittima.

Quanto al divieto di far

incontrare ai figli la nonna paterna, l'interessato medesimo riconosce che i

rapporti fra la nonna e la moglie sono pessimi, tanto da essere culminati in

reciproche querele (doc. G di appello). E nel caso specifico il problema non è di

indagare sulle responsabilità del dissidio, ma di evitare che per il loro bene i

minori vi si trovino coinvolti in conflitti del genere. Che in passato i figli

abbiano sofferto di tali litigi non è contestato neppure dal padre. Del resto,

N__________ è fortemente restia a passare il tempo con la nonna (referto

citato, pag. 29). Anche su questo punto, pertanto, a un sommario esame l'apprezzamento

del Pretore aggiunto sfugge a censura. Eventuali adattamenti del diritto di

visita alla luce delle risultanze istruttorie nel decreto cautelare finale sono

già riservati nel giudizio impugnato.

11.

Infine l'appellante

chiede che le spese processuali siano addebitate interamente la moglie e che questa

sia tenuta a rifondergli un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili, esprimendo

dubbi che costei, proprietaria di un immobile non gravato da ipoteche, abbia

diritto al beneficio del gratuito patrocinio. Il Pretore aggiunto, da parte

sua, ha rinviato il giudizio sulle spese processuali alla decisione finale

(art. 104 cpv. 3 CPC) e ha compensato le ripetibili, mentre sulle istanze di

gratuito patrocinio ha rimandato la decisione a più tar­di. Nella misura in cui

postula l'addebito delle spese processuali alla moglie, l'appellante formula

perciò una richiesta prematura, su tali oneri il Pretore aggiunto non avendo

ancora statuito. Riguardo alle ripetibili, il Pretore aggiunto ne ha motivato

la compensazione con la “soccombenza più o meno paritaria delle parti” (decreto

impugnato pag. 4 in alto). L'appellante non contesta che l'esito del giudizio

giustifichi un simile riparto. Anche su tale aspetto l'appello è votato dunque

all'insuccesso.

12.

Se ne conclude che,

destituito di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese

dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a AO 1.

Per quel che è del gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante, esso non

può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi

ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin

dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett.

b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte per osservazioni.

Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova il

richiedente si tiene conto, ad ogni modo, moderando la tassa di giustizia.

13.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni relative all'esercizio di un diritto di

visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a

questioni di valore (DTF 112 II 291 consid. 1). Trattandosi

in concreto, ad ogni modo, di un provvedimento cautelare, il ricorrente può far

valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

2. Le spese processuali di fr.

800.– sono poste a carico dell'appellante.

3. La richiesta di gratuito patrocinio

in appello è respinta.

4. Notificazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).