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Decisione

11.2021.6

Divorzio su azione di un coniuge: appello con generiche contestazioni del convenuto

21 giugno 2021Italiano7 min

P__________, R__________ e AP 1, l'importo vedi fattura del 9 dicembre 2020” cui

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.6

Lugano,

21 giugno 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa DM.2019.4 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione

del 5 febbraio 2019 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

AP

1 ,

giudicando

sull'“obiezione” del 20 gennaio 2020 (recte: 2021) presentata da AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 dicembre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 22

dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha sciolto per divorzio il

matrimonio contratto il 6 ottobre 2007 da AP 1 (1980) e AO 1 (1979), ha

omologato parzialmente una convenzione sugli effetti del divorzio raggiunta dai

coniugi a un'udienza del 13 settembre 2019, ha “sospeso” i diritti di visita paterni

ai figli M__________ (nato il 29 giugno 2008),

P__________ (nato il 30 settembre 2010) e R__________ (nato il 22 febbraio

2013) e ha disciplinato d'autorità altre conseguenze della vita separata. Le

spese processuali di fr. 1400.– sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno. Non sono state assegnate ripetibili. La richiesta di

gratuito patrocinio formulata da AO 1 è stata respinta.

B. Contro la sentenza

appena citata AP 1 ha inoltrato al Pretore una Einsprache del 23

dicembre 2020 (quattro righe in tedesco), che il Pretore ha trasmesso a questa

Camera per

competenza. Il

presidente della Camera ha scritto all'interessato il 31 dicembre 2020, avvertendolo

che la sentenza di divorzio poteva essere impugnata soltanto con un appello (o eventualmente

un reclamo) motivato in italiano nei modi e nelle for­me prescritte dal Codice

di procedura civile, sicché la Einsprache non poteva essere trattata

oltre. In seguito, il 20 gennaio 2021, AP 1 ha fatto seguire a questa Camera

una lettera in italiano nel­la quale dichiara: “Sollevo la mia obiezione a

questa decisio­ne del 22 dicembre 2020”. La lettera non è stata intimata a AO 1

per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio

sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il

valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie quest'ultima riserva non si pone, l'interessato

contestan­do anche la sospensione dei suoi diritti di visita ai figli, controversia

che non dipende da questioni di valore. Quanto alla tempestività del ricorso

(art. 311 cpv. 1 CPC), essa non fa dubbio se appena si considera che nel caso

specifico il termine d'impugnazio­ne è cominciato a decorrere soltanto il 3

gennaio 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Consegnata alla posta il

21 gennaio 2021, l'“obiezio­ne” risulta presentata così in tempo utile.

2. La lettera del 20

gennaio 2021 si compendia in quanto segue:

Sollevo la mia obiezione a questa decisione del 22

dicembre 2020

– Motivo obiezione: compenso per M__________, P__________, R__________ e AP

1, l'importo vedi fattura del 9 dicembre 2020.

– Abrogazione

del divieto di visita del 18 marzo 2020, ho lavorato per i miei figli ogni

minuto.

– Non

mi interessa il divorzio.

– Diffamazione,

tutte le decisioni, da parte della Pretura di Leventina.

Fatti

I

bambini (M__________, P__________ e R__________ __________) erano stati per la

prima volta a casa nell'__________. Anche se i bambini stavano andando molto

bene a __________, la donna AO 1 si trasferì con i bambini in Ticino senza

motivo. E quindi non sono d'accordo.

Altro:

(indagine

per i bambini, udito)

Si prega di chiedere ai

bambini dove vogliono vivere e vivere [sic].

3. Il “compenso per M__________,

P__________, R__________ e AP 1, l'importo vedi fattura del 9 dicembre 2020” cui

si riferisce l'interessato è una richiesta di risarcimento danni e di

riparazione del torto morale che lo stesso AP 1 ha indirizzato alla Pretura. La

prima Camera civile del Tribunale d'appello non ha tuttavia alcuna competenza

in materia (art. 19 e 22 della legge sulla responsabilità civile degli enti

pubblici e degli agenti pubblici: RL 166.100). Su questo punto l'“obiezione” di

AP 1 è manifestamen­te irricevibile.

4. Riguardo alla “sospensione”

dei diritti di visita ai figli, il Pretore ha spiegato diffusamente per quali

ragioni si giustifichi una conseguenza del divorzio tanto incisiva (sentenza

impugnata, consid. 16.4). L'interessato obietta di avere “lavorato per i (…) figli

ogni minuto”, ma alla motivazione del Pretore nemmeno allude. Per di più, il

primo giudice ha rimproverato a AP 1 di non essere comparso il 27 agosto

2020 a un'udienza indetta proprio per il contraddittorio sui diritti di visita,

Considerandi

invocando “motivi privati” mai sostanziati (sentenza impugnata, consid. 11 e

13.2). L'interessato non pretende il contrario. Anzi, sottace completamente la

questione. Non motivata (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la sua

“obiezione” si dimostra pertanto, una volta ancora, inammissibile.

5.

Sul fatto che a AP 1

il divorzio non interessi non soccorre attardarsi, lo stesso convenuto avendo

dichiarato nel corso di un'udienza tenutasi in Pretura il 16 aprile 2019 di

aderire allo scioglimento del matrimonio (sentenza impugnata, consid. 2). A

parte ciò, mal si comprende quali conseguenze l'interessato intenderebbe trarre

da un'asserita mancanza di interesse.

6.

Che AP 1 si senta

soggettivamente “diffamato” dal Pretore sarà anche possibile, ma toccava

anzitutto a lui spiegare perché non sia vero quanto il primo giudice gli

imputa. Ed egli non tenta neppure l'esercizio di motivare ­l'“obiezione”.

Quanto alla circostanza che i figli siano affidati alla custodia della madre, domiciliata

nel Ticino, l'interessato dimentica di avere egli stesso sottoscritto una convenzione in tal senso (sentenza impugnata,

consid. 15.1). Riguardo infine all'audizione dei minori, il Pretore l'ha

eseguita il 2 maggio 2019 e non si vede perché occorrereb­be ripeterla.

Contrariamente a quel che crede l'interessato, non spetta ai ragazzi decidere

“dove vogliono vivere”. La decisione compete al giudi­ce, il quale deve

valutare la situazione nel suo insieme ponderando oggettivamente il bene e

l'interesse dei figli, questioni cui AP 1 non accenna nemmeno di scorcio.

7.

Se ne conclude che,

nella limitata misura in cui è ricevibile, l'“obiezione” in esame va respinta. Le

spese processuali seguo­no il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata invitata a

formulare osservazioni in appello.

8.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.

d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di

valore, l'interessato contestando, tra l'altro, la “sospensione” dei suoi

diritti di visita ai figli (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'“obiezione” è

respinta nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AP 1.

3. Notificazione:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).