11.2021.6
Divorzio su azione di un coniuge: appello con generiche contestazioni del convenuto
21 giugno 2021Italiano7 min
P__________, R__________ e AP 1, l'importo vedi fattura del 9 dicembre 2020” cui
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.6
Lugano,
21 giugno 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa DM.2019.4 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione
del 5 febbraio 2019 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
AP
1 ,
giudicando
sull'“obiezione” del 20 gennaio 2020 (recte: 2021) presentata da AP 1
contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 dicembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22
dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Leventina ha sciolto per divorzio il
matrimonio contratto il 6 ottobre 2007 da AP 1 (1980) e AO 1 (1979), ha
omologato parzialmente una convenzione sugli effetti del divorzio raggiunta dai
coniugi a un'udienza del 13 settembre 2019, ha “sospeso” i diritti di visita paterni
ai figli M__________ (nato il 29 giugno 2008),
P__________ (nato il 30 settembre 2010) e R__________ (nato il 22 febbraio
2013) e ha disciplinato d'autorità altre conseguenze della vita separata. Le
spese processuali di fr. 1400.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno. Non sono state assegnate ripetibili. La richiesta di
gratuito patrocinio formulata da AO 1 è stata respinta.
B. Contro la sentenza
appena citata AP 1 ha inoltrato al Pretore una Einsprache del 23
dicembre 2020 (quattro righe in tedesco), che il Pretore ha trasmesso a questa
Camera per
competenza. Il
presidente della Camera ha scritto all'interessato il 31 dicembre 2020, avvertendolo
che la sentenza di divorzio poteva essere impugnata soltanto con un appello (o eventualmente
un reclamo) motivato in italiano nei modi e nelle forme prescritte dal Codice
di procedura civile, sicché la Einsprache non poteva essere trattata
oltre. In seguito, il 20 gennaio 2021, AP 1 ha fatto seguire a questa Camera
una lettera in italiano nella quale dichiara: “Sollevo la mia obiezione a
questa decisione del 22 dicembre 2020”. La lettera non è stata intimata a AO 1
per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio
sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il
valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). Nella fattispecie quest'ultima riserva non si pone, l'interessato
contestando anche la sospensione dei suoi diritti di visita ai figli, controversia
che non dipende da questioni di valore. Quanto alla tempestività del ricorso
(art. 311 cpv. 1 CPC), essa non fa dubbio se appena si considera che nel caso
specifico il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere soltanto il 3
gennaio 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Consegnata alla posta il
21 gennaio 2021, l'“obiezione” risulta presentata così in tempo utile.
2. La lettera del 20
gennaio 2021 si compendia in quanto segue:
Sollevo la mia obiezione a questa decisione del 22
dicembre 2020
– Motivo obiezione: compenso per M__________, P__________, R__________ e AP
1, l'importo vedi fattura del 9 dicembre 2020.
– Abrogazione
del divieto di visita del 18 marzo 2020, ho lavorato per i miei figli ogni
minuto.
– Non
mi interessa il divorzio.
– Diffamazione,
tutte le decisioni, da parte della Pretura di Leventina.
Fatti
I
bambini (M__________, P__________ e R__________ __________) erano stati per la
prima volta a casa nell'__________. Anche se i bambini stavano andando molto
bene a __________, la donna AO 1 si trasferì con i bambini in Ticino senza
motivo. E quindi non sono d'accordo.
Altro:
(indagine
per i bambini, udito)
Si prega di chiedere ai
bambini dove vogliono vivere e vivere [sic].
3. Il “compenso per M__________,
P__________, R__________ e AP 1, l'importo vedi fattura del 9 dicembre 2020” cui
si riferisce l'interessato è una richiesta di risarcimento danni e di
riparazione del torto morale che lo stesso AP 1 ha indirizzato alla Pretura. La
prima Camera civile del Tribunale d'appello non ha tuttavia alcuna competenza
in materia (art. 19 e 22 della legge sulla responsabilità civile degli enti
pubblici e degli agenti pubblici: RL 166.100). Su questo punto l'“obiezione” di
AP 1 è manifestamente irricevibile.
4. Riguardo alla “sospensione”
dei diritti di visita ai figli, il Pretore ha spiegato diffusamente per quali
ragioni si giustifichi una conseguenza del divorzio tanto incisiva (sentenza
impugnata, consid. 16.4). L'interessato obietta di avere “lavorato per i (…) figli
ogni minuto”, ma alla motivazione del Pretore nemmeno allude. Per di più, il
primo giudice ha rimproverato a AP 1 di non essere comparso il 27 agosto
2020 a un'udienza indetta proprio per il contraddittorio sui diritti di visita,
Considerandi
invocando “motivi privati” mai sostanziati (sentenza impugnata, consid. 11 e
13.2). L'interessato non pretende il contrario. Anzi, sottace completamente la
questione. Non motivata (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), la sua
“obiezione” si dimostra pertanto, una volta ancora, inammissibile.
5.
Sul fatto che a AP 1
il divorzio non interessi non soccorre attardarsi, lo stesso convenuto avendo
dichiarato nel corso di un'udienza tenutasi in Pretura il 16 aprile 2019 di
aderire allo scioglimento del matrimonio (sentenza impugnata, consid. 2). A
parte ciò, mal si comprende quali conseguenze l'interessato intenderebbe trarre
da un'asserita mancanza di interesse.
6.
Che AP 1 si senta
soggettivamente “diffamato” dal Pretore sarà anche possibile, ma toccava
anzitutto a lui spiegare perché non sia vero quanto il primo giudice gli
imputa. Ed egli non tenta neppure l'esercizio di motivare l'“obiezione”.
Quanto alla circostanza che i figli siano affidati alla custodia della madre, domiciliata
nel Ticino, l'interessato dimentica di avere egli stesso sottoscritto una convenzione in tal senso (sentenza impugnata,
consid. 15.1). Riguardo infine all'audizione dei minori, il Pretore l'ha
eseguita il 2 maggio 2019 e non si vede perché occorrerebbe ripeterla.
Contrariamente a quel che crede l'interessato, non spetta ai ragazzi decidere
“dove vogliono vivere”. La decisione compete al giudice, il quale deve
valutare la situazione nel suo insieme ponderando oggettivamente il bene e
l'interesse dei figli, questioni cui AP 1 non accenna nemmeno di scorcio.
7.
Se ne conclude che,
nella limitata misura in cui è ricevibile, l'“obiezione” in esame va respinta. Le
spese processuali seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata invitata a
formulare osservazioni in appello.
8.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett.
d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di
valore, l'interessato contestando, tra l'altro, la “sospensione” dei suoi
diritti di visita ai figli (sopra, consid. 1).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'“obiezione” è
respinta nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di AP 1.
3. Notificazione:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).