11.2021.62
Contenuto di un certificato ereditario
30 dicembre 2021Italiano10 min
mobile ed immobile che si troverà al mio decesso a mia moglie A__________ nata A__________ per il fatto che essa ha
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.62
Lugano
30 dicembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa SO.2021.348 (modifica
di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 22 aprile 2021
da
AP
1
per
ottenere la modifica del certificato ereditario fu
C__________
__________ (1929-1966), già in __________,
rilasciato
dal Pretore il 18 febbraio 1983,
giudicando sull'appello
dell'8 maggio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23
aprile 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. C__________ __________
(1929), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 28 luglio 1966,
lasciando la moglie A__________ A__________ nata A__________ (1929) e il figlio
AP 1 (1963). Il notaio dott. V__________ J__________ ha pubblicato il 23
novembre 1966 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un testamento
pubblico del 27 gennaio 1959 in cui C__________ __________ disponeva quanto
segue:
Lascio tutta la mia proprietà
mobile ed immobile che si troverà al mio decesso a mia moglie A__________ nata A__________ per il fatto che essa ha
contribuito in egual misura all'acquisto dei mobili del fondo e alla
costruzione della nostra casa.
Il
testamento non allude al figlio AP 1, che non era ancora nato.
B. A distanza di 16 anni,
l'11 novembre 1982, il notaio G__________ __________. B__________, agendo presumibilmente
per conto della vedova, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud il rilascio del certificato ereditario fu C__________ __________. Il
Pretore lo ha invitato il 21 gennaio 1983 a produrre copia autentica
dell'atto di pubblicazione del testamento e “la dichiarazione, da parte del
figlio, che in data … gli è stata notificata copia autentica dell'atto”. Il
notaio ha trasmesso quello stesso giorno al Pretore copia autentica dell'atto
di pubblicazione insieme con la seguente scrittura privata:
__________, 30 novembre 1982
Io sottoscritto dichiaro che il testamento del defunto mio padre C__________ mi è
stato tempi addietro mostrato da mia mamma.
Dichiaro di non aver obiezione
qualsiasi da muovere.
In fede mi firmo.
AP
1
26-12-82
Preso atto di ciò, il
Pretore ha rilasciato il 18 febbraio 1983 un certificato ereditario in cui figura
come unica erede fu C__________ __________ la vedova A__________ A__________ nata
A__________.
C. A__________ A__________
__________ è deceduta il 20 ottobre 2014. Anni dopo, il 22 aprile 2021, AP 1 si
è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché emanasse il “giusto certificato ereditario” e gli intestasse le particelle n. 1322
RFD di __________, sezione di __________, n. 4140 RFD di __________, n. 660,
681 e 687 RFD di __________, sezione di __________, come pure “ogni altro
immobile relitto del defunto __________ C__________ trapassato in successione
alla sola moglie __________ A__________ A__________”. Statuendo con sentenza
del 23 aprile 2021, il Pretore ha respinto l'istanza, senza riscuotere spese.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2021
per ottenere che la sua istanza sia accolta nel senso di dichiarare eredi fu C__________
__________ lui stesso e la defunta madre A__________ A__________, disponendo il
trasferimento dei citati fondi a suo nome. Non sono state chieste osservazioni
all'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), come l'eventuale
revoca o modifica del
medesimo (art. 256 cpv. 2 CPC), costituisce un
atto di volontaria giurisdizione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 22
giugno 2021 consid. 1). La decisione
è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 248 lett. e
in relazione con art. 314 cpv. 1
CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale
(sentenza del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020, consid. 1), il
compendio successorio raggiungesse al momento
del rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale
presupposto è verosimilmente dato, come ha accertato il Pretore (sentenza
impugnata, pag. 2 in fondo). Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'istante
il 30 aprile 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato
l'8 maggio successivo (data del timbro postale), l'appello in esame è di
conseguenza ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che un certificato ereditario deve
annoverare soltanto eredi istituiti, ad esclusione di eventuali eredi legittimi
non menzionati dal testatore. Non figurando in concreto nel testamento di C__________
__________, il figlio AP 1 risulta “implicitamente escluso dalla
successione”. A ragione perciò – ha continuato il Pretore – la vedova è stata
indicata nel certificato come unica erede. Poco importa che l'istante censuri
di nullità la nota dichiarazione del 30 novembre 1982, definendo la sua firma falsificata,
poiché – ha soggiunto il Pretore – in ogni modo AP 1 ha ricevuto copia di tale
dichiarazione dalla Pretura nel novembre del 2001 e un'altra copia dal suo
legale di allora, avv. P__________ L__________, nell'ottobre del 2006. Non
avendo promosso azione di nullità del testamento né azione di riduzione nel
termine decennale degli art. 521 cpv. 1 e 533 cpv. 1 CC, egli non può dunque
essere considerato erede. Onde la reiezione
dell'istanza volta alla modifica del certificato ereditario.
3.
L'appellante fa valere
di non avere mai rinunciato all'eredità paterna e che la dichiarazione del 30
novembre 1982 non può essere ritenuta un valido atto di rinuncia, trattandosi
di uno “scarabocchio con due date riportate” e firma non autenticata, non
ricevuto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale. Egli afferma inoltre
che la sua istanza non è tardiva e sottolinea di avere curato gli immobili
appartenuti al defunto, assumendo anche il pagamento degli oneri ipotecari,
tanto che i fondi sono tuttora proprietà della famiglia. Quanto al fatto che l'avv.
P__________ L__________ fosse in possesso della citata dichiarazione già
nell'ottobre del 2006, egli si duole che quel patrocinatore, “nelle vesti di
pubblico ufficiale”, non abbia denunciato “l'erronea procedura” e che “dinanzi
a tale dichiarazione palesemente nulla e fasulla“ abbia taciuto.
4.
In concreto C__________
__________ ha continuato a ignorare il figlio nel testamento anche dopo la
nascita. Ora, questa Camera ha avuto modo di stabilire nel 2006, in una
sentenza di principio, che un erede legittimario ignorato dal defunto nel
testamento acquisisce qualità di erede solo al momento in cui ottiene la sua
porzione legittima in esito a un'azione di riduzione, poiché fino a quel
momento egli è un mero erede potenziale (RtiD II-2007 pag. 687 n. 25c). Il
Tribunale federale si è espresso analogamente in sentenze del 2012 e del 2013, confermando
che un discendente ignorato nel testamento “non è erede”, come non è erede un
diseredato (DTF 138 III 357 consid. 5, 139 V 3 consid. 4). Ciò è stato ulteriormente
ricordato da questa Camera in una sentenza del 2016 (RtiD II-2017 pag. 805 n. 13c)
ed è stato ripetuto in una sentenza del 2017 (“erede pretermesso”: inc.
11.2016.96
del 10 marzo 2017 consid. 4a). Infine il principio è stato ribadito
dal Tribunale federale ancora in una decisione del 2017 (DTF 143 III 370
consid. 2.1 e 2.2) e in un'altra decisione più recente (sentenza 5A_753/2018
del 21 gennaio 2019 consid. 3.2.3). La dottrina è del medesimo avviso. Rammenta
che un certificato ereditario deve annoverare gli eredi legittimi e gli eredi
istituiti. Se tuttavia uno o più eredi legittimi sono esplicitamente o
implicitamente esclusi dalla successione, il certificato ereditario non li menziona,
per lo meno finché essi non saranno stati reintegrati nei loro diritti in esito
a un'azione di nullità o di riduzione. Che un'azione di nullità o di riduzione
cada in perenzione nel termine di dieci o – eccezionalmente – di trent'anni nulla
muta, come nulla muta il fatto che gli eredi virtuali possano sempre far valere
i loro diritti in via di eccezione (Meier/Reymond-Eniaeva
in: Commentaire romand, CC II, 2ª edizione, n. 24 e 25 ad art. 559 con
riferimenti).
5.
È vero che in
passato gli autori erano di un'altra opinione. Fino agli anni Settanta la
dottrina si dipartiva dal principio per cui l'erede legittimario escluso per
testamento da una successione fosse ugualmente
erede, salvo essere diseredato (RtiD II-2007 pag. 687 consid. 5). Come
si è visto, nondimeno, tale corrente di pensiero non trova più riscontro odierno
e non è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale. Posto ciò, che in
concreto l'appellante abbia o non abbia ricevuto notifica della pubblicazione
del testamento, abbia o non abbia avuto conoscenza della disposizione di ultima
volontà, abbia o non ne abbia approvato il contenuto nulla sussidia. Ai fini
del presente giudizio la dichiarazione del 30 novembre 1982 non è di alcun
influsso, vera o artefatta che sia. Per sapere se un erede legittimario
ignorato in un testamento vada inserito nel certificato ereditario è
determinante sapere se egli sia stato reintegrato nei suoi diritti in esito a
un'azione di nullità o di riduzione, tranne che gli eredi siano d'accordo di
riconoscerlo come tale (Karrer/Vogt/Leu
in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 25 ad art. 559). Nulla di ciò
risulta dal fa-scicolo processuale. Ne segue che a ragione il Pretore ha
rifiutato di modificare il certificato ereditario del 18 febbraio 1982.
6.
Le spese dell'attuale giudizio seguono il
precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di
ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
7.
Riguardo ai rimedi
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), le decisioni in materia di certificato ereditario sono
impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Esse sono
considerate tuttavia decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere
fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu op. cit., n. 11 alle
note preliminari degli art. 551–559 CC).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le spese processuali di fr.
500.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione a , .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale
federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2
LTF).