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Decisione

11.2021.62

Contenuto di un certificato ereditario

30 dicembre 2021Italiano10 min

mobile ed immobile che si troverà al mio decesso a mia moglie A__________ nata A__________ per il fatto che essa ha

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.62

Lugano

30 dicembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.348 (modifica

di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud

promossa con istanza del 22 aprile 2021

da

AP

1

per

ottenere la modifica del certificato ereditario fu

C__________

__________ (1929-1966), già in __________,

rilasciato

dal Pretore il 18 febbraio 1983,

giudicando sull'appello

dell'8 maggio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23

aprile 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. C__________ __________

(1929), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 28 luglio 1966,

lasciando la moglie A__________ A__________ nata A__________ (1929) e il figlio

AP 1 (1963). Il notaio dott. V__________ J__________ ha pubblicato il 23

novembre 1966 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un testamento

pubblico del 27 gennaio 1959 in cui C__________ __________ disponeva quanto

segue:

Lascio tutta la mia proprietà

mobile ed immobile che si troverà al mio decesso a mia moglie A__________ nata A__________ per il fatto che essa ha

contribuito in egual misura all'acquisto dei mobili del fondo e alla

costruzione della nostra casa.

Il

testamento non allude al figlio AP 1, che non era ancora nato.

B. A distanza di 16 anni,

l'11 novembre 1982, il notaio G__________ __________. B__________, agen­do presumibilmente

per conto della vedova, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Sud il rilascio del certificato ereditario fu C__________ __________. Il

Pretore lo ha invitato il 21 gennaio 1983 a produrre copia autentica

dell'atto di pubblicazione del testamento e “la dichiarazione, da parte del

figlio, che in data … gli è stata notificata copia autentica dell'atto”. Il

notaio ha trasmesso quello stesso giorno al Pretore copia autentica dell'atto

di pubblicazione insieme con la seguente scrittura privata:

__________, 30 novembre 1982

Io sottoscritto dichiaro che il testamento del defunto mio padre C__________ mi è

stato tempi addietro mostrato da mia mamma.

Dichiaro di non aver obiezione

qualsiasi da muovere.

In fede mi firmo.

AP

1

26-12-82

Preso atto di ciò, il

Pretore ha rilasciato il 18 febbraio 1983 un certificato ereditario in cui figura

come unica erede fu C__________ __________ la vedova A__________ A__________ nata

A__________.

C. A__________ A__________

__________ è deceduta il 20 ottobre 2014. Anni dopo, il 22 aprile 2021, AP 1 si

è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché emanasse il “giusto certificato ereditario” e gli intestasse le particelle n. 1322

RFD di __________, sezione di __________, n. 4140 RFD di __________, n. 660,

681 e 687 RFD di __________, sezione di __________, come pure “ogni altro

immobile relitto del defunto __________ C__________ trapassato in successione

alla sola moglie __________ A__________ A__________”. Statuendo con sentenza

del 23 aprile 2021, il Pretore ha respinto l'istanza, senza riscuotere spese.

D. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2021

per ottenere che la sua istanza sia accolta nel senso di dichiarare eredi fu C__________

__________ lui stesso e la defunta madre A__________ A__________, disponendo il

trasferimento dei citati fondi a suo nome. Non sono state chieste osservazioni

all'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), come l'eventuale

revoca o modifica del

medesimo (art. 256 cpv. 2 CPC), costituisce un

atto di volontaria giurisdizione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 22

giugno 2021 consid. 1). La decisione

è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 248 lett. e

in relazione con art. 314 cpv. 1

CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale

(sentenza del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020, consid. 1), il

compendio successorio raggiungesse al momento

del rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale

presupposto è verosimilmente dato, come ha accertato il Pretore (sentenza

impugnata, pag. 2 in fondo). Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'istante

il 30 aprile 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato

l'8 maggio successivo (data del timbro postale), l'appello in esame è di

conseguenza ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che un certificato ereditario deve

annoverare soltanto eredi istituiti, ad esclusione di eventuali eredi legittimi

non menzionati dal testatore. Non figurando in concreto nel testamento di C__________

__________, il figlio AP 1 risulta “implicitamente escluso dalla

successione”. A ragione perciò – ha continuato il Pretore – la vedova è stata

indicata nel certificato come unica erede. Poco importa che l'istante censuri

di nullità la nota dichiarazio­ne del 30 novembre 1982, definendo la sua firma falsificata,

poiché – ha soggiunto il Pretore – in ogni modo AP 1 ha ricevuto copia di tale

dichiarazione dalla Pretura nel novembre del 2001 e un'altra copia dal suo

legale di allora, avv. P__________ L__________, nell'ottobre del 2006. Non

avendo promosso azione di nullità del testamento né azione di riduzione nel

termine decennale degli art. 521 cpv. 1 e 533 cpv. 1 CC, egli non può dunque

essere considerato erede. Onde la reiezione

dell'istanza volta alla modifica del certificato ereditario.

3.

L'appellante fa valere

di non avere mai rinunciato all'eredità paterna e che la dichiarazione del 30

novembre 1982 non può essere ritenuta un valido atto di rinuncia, trattandosi

di uno “scarabocchio con due date riportate” e firma non autenticata, non

ricevuto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale. Egli afferma inoltre

che la sua istanza non è tardiva e sottolinea di avere curato gli immobili

appartenuti al defunto, assumendo anche il pagamento degli oneri ipotecari,

tanto che i fondi sono tuttora proprietà della famiglia. Quanto al fatto che l'avv.

P__________ L__________ fosse in possesso della citata dichiarazione già

nell'ottobre del 2006, egli si duole che quel patrocinatore, “nelle vesti di

pubblico ufficiale”, non abbia denunciato “l'erronea procedura” e che “dinanzi

a tale dichiarazione palesemente nulla e fasulla“ abbia taciuto.

4.

In concreto C__________

__________ ha continuato a ignorare il figlio nel testamento anche dopo la

nascita. Ora, questa Camera ha avuto modo di stabilire nel 2006, in una

sentenza di principio, che un erede legittimario ignorato dal defunto nel

testamento acquisisce qualità di erede solo al momento in cui ottiene la sua

porzione legittima in esito a un'azione di riduzione, poiché fino a quel

momento egli è un mero erede potenziale (RtiD II-2007 pag. 687 n. 25c). Il

Tribunale federale si è espresso analogamente in sentenze del 2012 e del 2013, confermando

che un discendente ignorato nel testamento “non è ere­de”, come non è erede un

diseredato (DTF 138 III 357 consid. 5, 139 V 3 consid. 4). Ciò è stato ulteriormente

ricordato da questa Camera in una sentenza del 2016 (RtiD II-2017 pag. 805 n. 13c)

ed è stato ripetuto in una senten­za del 2017 (“erede pretermes­so”: inc.

11.2016.96

del 10 marzo 2017 consid. 4a). Infine il principio è stato ribadito

dal Tribunale federale ancora in una decisione del 2017 (DTF 143 III 370

consid. 2.1 e 2.2) e in un'altra decisione più recente (senten­za 5A_753/2018

del 21 gennaio 2019 consid. 3.2.3). La dottrina è del medesimo avviso. Rammen­ta

che un certificato ereditario deve annoverare gli eredi legittimi e gli eredi

istituiti. Se tuttavia uno o più eredi legittimi sono esplicitamente o

implicitamen­te esclusi dalla successione, il certificato ereditario non li menziona,

per lo meno finché essi non saranno stati reintegrati nei loro diritti in esito

a un'azio­ne di nullità o di riduzione. Che un'azione di nullità o di riduzione

cada in perenzione nel termine di dieci o – eccezionalmente – di trent'anni nulla

muta, come nulla muta il fatto che gli eredi virtuali possano sempre far valere

i loro diritti in via di eccezione (Meier/Reymond-Eniaeva

in: Commentaire romand, CC II, 2ª edizione, n. 24 e 25 ad art. 559 con

riferimenti).

5.

È vero che in

passato gli autori erano di un'altra opinione. Fino agli anni Settanta la

dottrina si dipartiva dal principio per cui l'ere­de legittimario escluso per

testamento da una successione fosse ugualmente

erede, salvo essere diseredato (RtiD II-2007 pag. 687 consid. 5). Come

si è visto, nondimeno, tale corrente di pensiero non trova più riscontro odierno

e non è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale. Posto ciò, che in

concreto l'appellante abbia o non abbia ricevuto notifica della pubblicazione

del testamento, abbia o non abbia avuto conoscenza della disposizione di ultima

volontà, abbia o non ne abbia approvato il contenuto nulla sussidia. Ai fini

del presente giudizio la dichiarazione del 30 novembre 1982 non è di alcun

influsso, vera o artefatta che sia. Per sapere se un erede legittimario

ignorato in un testamento vada inserito nel certificato ereditario è

determinante sapere se egli sia stato reintegrato nei suoi diritti in esito a

un'azio­ne di nullità o di riduzione, tranne che gli eredi siano d'accordo di

riconoscerlo come tale (Karrer/Vogt/Leu

in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 25 ad art. 559). Nulla di ciò

risulta dal fa-scicolo processuale. Ne segue che a ragione il Pretore ha

rifiutato di modificare il certificato ereditario del 18 febbraio 1982.

6.

Le spese dell'attuale giudizio seguono il

precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di

ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

7.

Riguardo ai rimedi

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), le decisioni in materia di certificato ereditario sono

impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Esse sono

considerate tuttavia decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere

fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu op. cit., n. 11 alle

note preliminari degli art. 551–559 CC).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le spese processuali di fr.

500.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione a , .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso

sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale

federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti

concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2

LTF).