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Decisione

11.2021.63

Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie sulla base del dispendio effettivo

14 marzo 2023Italiano29 min

I. Il 27 maggio 2021 AO

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.63

11.2021.65

Lugano

14 marzo 2023/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A, Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2019.4805 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con istanza del 7 ottobre 2019

da

AO

1

(patrocinato

dall' PA 1 )

contro

AP 1

(ora

patrocinata dagli avvocati

,

),

giudicando sull'appello del 7 maggio

2021 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa dal Pretore il 28 aprile

2021 (inc. 11.2021.63)

e sull'appello del 12 maggio 2021

presentato da AO 1 contro la medesima

sentenza (inc. 11.2021.65);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1967), cittadino italiano, e

AP 1 (1969), cittadina statunitense e italiana, si sono sposati a __________

(Michigan, USA) il 13 maggio 2001. Dal matrimonio sono nati A__________, il 20

novembre 2001, e L__________, il 28 novembre 2003, ora maggiorenni. Entrambi i

figli studiano a __________. Il marito è chief executive officer (CEO)

della T__________ I__________ G__________ __________, __________, mentre

la moglie, di formazione parrucchiera, non svol­ge alcuna attività lucrativa. I

coniugi vivono separati dal 28 agosto 2019, quando il marito ha lasciato

l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 30 __________ e 30 __________

della particella n. 757 RFD di __________, oggi di sua pertinenza) per

trasferirsi in un appartamento nel medesimo Comune. Nell'agosto del 2020 egli ha

traslocato in un appartamento più piccolo, sempre a __________.

B. Il 7 ottobre 2019 AO

1 si è rivolto al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione

dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione

a vivere separato dal 28 agosto 2019, l'attribuzione alla moglie dell'alloggio

coniugale, la custodia alternata di L__________ e la soppressione della

rappresentanza dell'unione coniugale da parte della moglie per le spese

correnti. A quest'ultima egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 13 020.– mensili dal novembre del 2019 fino alla

fine del 2021 e uno di fr. 11 020.–

mensili in seguito (rispettivamente fr. 6820.– e fr. 4820.– mensili nel caso in

cui egli copra direttamente le spese dell'abitazione coniugale).

C. Al dibattimento del 4

dicembre 2019 il Pretore ha omologato seduta stante un accordo cautelare in

virtù del quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal 28

agosto 2019, l'abitazione coniugale (con mobili e suppellettili) è stata

attribuita in uso alla moglie, L__________ è stato affidato congiuntamente a

entrambi i genitori e il padre si è impegnato a garantire il finanziamento di

tutte le spese dovute ai figli. Il Pretore ha poi sequestrato una carta

d'identità belga contraffatta di L__________ (in possesso alla madre), ha ordinato

ai coniugi di consegnare in tribunale tutti i documenti falsi eventualmente

ancora in possesso del figlio e di adottare i provvedimenti necessari affinché questi

non faccia uso di documenti fittizi. In coda al dibattimento il Pretore ha

omologato anche un accordo cautelare sul contributo alimentare per la moglie (fr. 15 000.– mensili dal dicembre del 2019 con facoltà

del marito di compensare, pagandoli direttamente, la pigione e gli acconti

sulle spese accessorie di complessivi

fr. 6200.– mensili), sulle spese di miglioria dell'abitazione coniugale, sull'assegnazione

in uso di un'abitazione secondaria a P__________ e su una provisio ad litem.

D. Un appello presentato

il 25 giugno 2020 da AP 1 contro un decreto cautelare del 12 giugno 2020, mediante

il quale il Pretore ha respinto per incompetenza una richiesta della moglie del

10 giugno precedente perché ordinasse in via cautelare al marito di permetterle

l'uso dell'abitazione a __________, è stato parzialmente accolto da questa

Camera, che ha annullato il decreto cautelare e ha rinviato gli atti al Pretore

(inc. 11.2020.81). Con un nuovo decreto cautelare del 27 ottobre 2020 il

Pretore ha respinto l'istanza della moglie.

E. L'istruttoria si è

chiusa il 29 dicembre 2020. Al dibattimento finale del 1° aprile 2021 AO 1 ha

offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 14 094.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, chiedendo

di essere autorizzato a compensare la

pigione e l'acconto sulle spese accessorie di fr. 6200.– pagandoli

direttamente, e uno di fr. 12 094.– dal 1°

giugno 2021 in poi. Qualora egli fosse divenuto proprietario dell'abitazione

coniugale in seguito all'esercizio di un diritto di compera a lui concesso e la

moglie continuasse a risiedere in quell'appartamento (com'è poi avvenuto), il

contributo alimentare sarebbe stato di fr. 7894.– mensili (oltre al

pagamento diretto degli oneri ipotecari e delle spese accessorie

dell'abitazione). Il marito ha postulato infine l'assegnazione in uso esclusivo

dell'abitazione a P__________, proponendo di respingere la provvigione ad

litem postulata dalla moglie.

AP 1 ha chiesto da parte

sua di poter soggiornare nel­l'abitazione di P__________ per almeno tre

settimane l'anno, l'assunzione da parte del marito delle spese per i lavori da eseguire

nell'abitazione coniugale, un contributo alimentare per sé di fr. 36 000.– mensili dal settembre del 2019 e una

provvigione ad litem di

fr. 15 000.–, producendo ulteriore

documentazione. In replica AO 1 ha ribadito le proprie pretese, opponendosi

alla produzione dei nuovi documenti e alla modifica delle richieste di giudizio.

In duplica la moglie ha avversato le pretese e le nuove contestazioni

dell'istante.

F. Statuendo con

sentenza del 28 aprile 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere

separati dal 28 agosto 2019, ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale alla

moglie (con mobili e suppellettili), ha affidato L__________ congiuntamente a

entrambi i genitori con domicilio presso la madre, ha stabilito che il padre

continuerà a garantire la copertura di tutte le spese dovute al figlio e ha

condannato AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari per la moglie:

– fr. 9410.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019;

– fr. 19 235.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, il

marito essendo autorizzato a dedurre la pigione e le spese ac-cessorie dell'abitazione

coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili,

se da lui assunte direttamente;

– fr. 17 235.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi ove il marito non avesse

esercitato il diritto di compera sull'abitazione coniugale e

– fr. 13 035.– mensili oltre i

costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive la moglie

qualora il marito avesse esercitato il diritto di compera.

Il Pretore ha respinto invece

le richieste di AP 1 intese a condannare il marito a coprire le spese dei

lavori da eseguire nell'abitazione coniugale, a ottenere il diritto di

soggiornare nell'abitazione di P__________ e il versamento di una provvigione ad

litem di

fr. 15 000.–. Infine il Pretore ha stralciato dal ruolo per

desistenza la richiesta di AO 1 volta a revocare alla moglie il potere di

rappresentare l'unione coniugale. Le spese processuali di fr. 7500.– sono state poste per un terzo a carico

del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere all'istante

fr. 3700.– per ripetibili ridotte.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a

questa Camera con un appello del 7 maggio 2021 per ottenere la riforma della

decisione impugnata nel senso di vedersi riconoscere un contributo alimentare

di fr. 11 908.80 mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019 e uno

di fr. 21 735.– mensili

dal 1° dicembre 2019 in poi. Nelle proprie osservazioni del 25 giugno 2021

AO 1 propone di respingere l'appello.

H. Il 12 maggio 2021 anche AO 1 ha appellato

la sentenza del Pretore, chiedendo di ridurre

il contributo alimentare per la moglie nel seguente modo:

– fr. 6535.– mensili

dal 1° settembre al 30 novembre 2019;

– fr. 16 360.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, essendo

egli autorizzato a dedurre la pigione e le spese accessorie dell'abitazione

coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili,

se da lui assunte direttamente;

– fr. 14 360.– mensili dal 1° giugno

2021 in poi qualora egli non avesse esercitato il diritto di compera

sull'abitazione coniugale e

– fr. 10 160.– mensili oltre i

costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la

moglie, qualora egli esercitas­se il diritto di compera;

In subordine l'appellante prospetta i seguenti

contributi alimentari:

– fr. 8130.– mensili

dal 1° settembre al 30 novembre 2019;

– fr. 17 955.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, essendo

egli autorizzato a dedurre la pigione e le spese accessorie dell'abitazione

coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili,

se da lui assunte direttamente;

– fr. 15 955.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi qualora egli non

esercitasse il diritto di compera sull'abitazione coniugale e

– fr. 11 755.– mensili oltre i

costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la

moglie, qualora egli esercitasse il diritto di compera.

Nelle sue osservazioni del

28 giugno 2021 AP 1 propone di respingere l'appello.

Fatti

I. Il 27 maggio 2021 AO

1 è diventato proprietario dell'abitazione coniugale mediante esercizio del suo

diritto di compera sulle proprietà per piani n. 30

__________ e n. 30 __________ della

particella n. 757 RFD di __________.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa

decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di

congiungere le due procedure e di emanare

una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

Le misure a protezione dell'unione

coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.

271.

lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,

l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno

fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In

concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi

all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore.

Quanto

alla

tempestività del rimedio giuridico presentato da AP 1, la sentenza impugnata è

pervenuta all'ex legale della convenuta il 29 aprile 2021 (traccia dell'invio n.

98.__________, agli

atti). Il termine di ricorso sareb­be scaduto così domenica 9 maggio 2021,

salvo protrarsi a lunedì 10 maggio 2021 in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC).

Introdotto il 7 maggio 2021, l'appello della moglie è pertanto ricevibile.

Quanto alla tempestività del ricorso inoltrato da AO 1, la sentenza impugnata è pervenuta al

legale dell'istan­te il 3

maggio 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti).

Introdotto il 12 maggio 2021, anche tale appello è quindi ricevibile.

3.

Alle

osservazioni all'appello AO 1 acclude due estratti del registro fondiario delle

proprietà per piani n. 30 __________ e 30 __________ della particella n.

757.

RFD di __________ (doc. 1 e 2) del 17 giugno 2021, dai quali risulta

che il 27 maggio 2021 egli ha esercitato un diritto di compera concessogli,

diventando proprietario di tali fondi. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

sono proponibili in appello se vengo­no addotti immediatamen­te e se dinanzi

alla giurisdizio­ne inferiore non era possibile farli valere nemmeno

con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317

cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio

“attenuato” (“limita­to”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art.

272.

CPC). I documenti menzionati, e in particolare quelli inerenti all'esercizio

del diritto di compera, sono posteriori all'emanazione del giudizio impugnato e

sono stati inoltrati sollecitamente. Risultano di conseguenza ricevibili e di

essi si terrà conto ove dovessero risultare utili ai fini del giudizio.

4.

Controverso

rimane in questa sede il contributo alimentare per la moglie, anche se non il

suo metodo di calcolo. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto

che in concreto si giustifica l'applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio

effettivo, la situazione finanziaria della famiglia essendo particolarmente

favorevole, entrambi i coniugi avendo sempre fatto riferimento a tale metodo di

calcolo, mentre per quanto riguarda i figli i genitori hanno deciso di

stabilire unicamente il principio della copertura delle spese da parte del

padre (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).

Ciò posto, il primo

giudice ha calcolato il fabbisogno effettivo della moglie in base a un resoconto

delle spese effettuate mediante carte di credito dalla famiglia nel 2018 (allestito

dal commercialista italiano del marito: doc. 2) in fr. 19 235.– mensili fino al 31 maggio 2021 (vitto

fr. 500.–, alloggio fr. 6200.–, premio della cassa malati fr. 539.35, assicurazione

dell'automobile fr. 251.25, imposta di circolazione fr. 173.40, spese d'automobile fr. 615.–, assicurazione del­l'economia domestica fr. 149.50, assicurazione oggetti di valore fr. 248.75, vacanze fr. 1200.–, ristoranti fr. 1000.–, aiuto domestico fr.

750.–, estetista fr. 300.–, abbigliamento fr. 1675.–, spese mediche fr.

300.–, telefonia fr. 100.–, manutenzione

ordinaria dell'abitazione coniugale fr. 345.–, svago fr. 250.–, spese

varie fr. 270.–, contributi AVS fr. 1365.–, onere fiscale fr. 3000.–)

e in fr. 17 235.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi

qualora il marito non dovesse esercitare il diritto di compera sull'abitazione

coniugale (riduzione dell'alloggio a fr. 4200.–), ridotti a fr. 13 035.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi

qualora il marito avesse esercitato tale diritto. In quest'ultimo caso il

marito, oltre al contributo alimentare di fr. 13 035.– mensili, avrebbe dovuto far fronte agli oneri ipotecari

e alle spese accessorie, “come proposto dal marito stesso nelle sue conclusioni"

(sentenza impugnata, pag. 7 a 10).

Relativamente

alla decorrenza del contributo alimentare, il Preto­re, accertato che tra

settembre e dicembre del 2019 la moglie aveva “continuato a utilizzare le carte di credito correlate ai

conti bancari intestati al marito per

transazioni complessive di fr. 29 478.63, pari a fr. 9826.20

mensili”, ha deciso che per tale periodo si giustifica dedurre dal contributo

alimentare l'importo appena indicato. Di conseguenza, egli ha condannato AO 1 a

versare alla moglie fr. 9410.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019 (sentenza

impugnata, pag. 10 in fondo e 11).

Da

ultimo il Pretore ha constatato che il marito, tassato nel 2016 secondo il

dispendio sulla base di un reddito imponibile di

fr.

400.

000.– annui e con entrate pari a US$ 100 000.– mensili nel 2019 a fronte di un fabbisogno effettivo di

fr. 26 953.33 mensili, è senz'altro in grado di

far fronte al contributo alimentare in questione (sentenza impugnata, pag. 11).

I. Sull'appello di AP 1

5.

Nel proprio appello AP

1.

contesta in primo luogo il costo

dell'abitazione inserito dal Pretore nel suo fabbisogno effettivo. Il primo giudice ha accertato che l'attuale pigione di fr.

5000.– mensili oltre alle spese accessorie di fr. 1200.– mensili si

giustifica unicamente fino al 31 maggio 2021 (scadenza del diritto di compera) oppure

finché la moglie continuerà a occupare l'abitazione coniugale qualora il marito

eserciti il diritto di compera. In caso contrario egli ha riconosciuto alla

convenuta l'importo di fr. 4200.– mensili offerto dal marito, “congruo a

garantire alla moglie, ove dovesse lasciare l'abitazione coniugale, una nuova

sistemazione confacente al proprio tenore di vita" (sentenza impugnata,

pag. 8).

a) L'appellante

sostiene che l'assegnazione in uso dell'abitazio­ne coniugale è stata

concordata dalle parti e che qualsiasi richiesta o considerazione successiva

alla chiusura dell'istruttoria, avvenuta il 29 dicembre 2020, esula dall'attuale

procedura, compresa quella relativa a un “ipotetico e peraltro non comprovato

diritto di compera” o all'eventuale cessazione del contratto di locazione il 31

maggio 2021. A suo dire, il Preto-re non poteva pertanto riferirsi né alla lettera

del marito del 3 marzo 2021 né ai documenti da lui prodotti in modo “intempestivo

e irrito”. Oltre a ciò, essa sottolinea di avere il diritto di continuare a

occupare l'abitazione coniugale e di vedersi garantire il tenore di vita raggiunto

al momento della separazione, sicché non si giustifica di ridurre il costo

dell'alloggio a fr. 4200.– mensili.

b) Quanto

alla scadenza del contratto di locazione il 31 maggio 2021 e all'esistenza del

diritto di compera, AO 1 ha legittimamente esibito il contratto di locazione (nel

quale è menzionato anche il diritto di compera: doc. Z, pag. 2) il 18 dicembre

2020, ovvero prima della chiusura dell'istruttoria, mentre la moglie non ha mai

prodotto il giustificativo relativo al costo

dell'alloggio, pur avendolo preannunciato (“doc. 3 seguirà”, pag. 3 del

memoriale di lei). Il Pretore ha poi acquisito agli atti la corrispondenza tra

la locatrice H__________ __________ di __________ e AO 1 (doc. CC e DD),

prodotta dal marito il 3 marzo 2021, ciò che AP 1 non contesta.

c) Il 27 maggio 2021 AO 1, esercitando un

diritto di compera a lui concesso dalla locatrice, è diventato titolare

dell'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 30 __________ e

30.

__________ della particella n. 757 RFD di __________: doc. 1 e 2 delle

osservazioni all'appello). E siccome AP 1 ha

continuato ad abitare nell'appartamento di via __________ __________ a __________

(appello, pag. 5), l'esame della censura legata alla riduzione del costo

dell'alloggio da fr. 6200.– a fr.

4200.– mensili dal 1° giugno 2021 si rivela

superfluo. Infatti il contributo alimentare

per la moglie, proprio nel caso in cui fosse stato esercitato il diritto

di compera, è stato fissato dal Pretore in fr. 13 035.– mensili senza considerare la voce “alloggio”

nel fabbisogno effettivo di lei. Il marito deve infatti “far fronte agli oneri

ipotecari e alle spese accessorie” (sentenza

impugnata pag. 10 a metà), mentre la convenuta non ha alcuna spesa effettiva da

sostenere. È vero che, come rileva il marito (osservazioni al­l'appello, pag.

5), nella sentenza impugnata non è stata considerata l'eventualità che, nonostante

l'esercizio del diritto di compera, AP 1 lasciasse

l'abitazione coniugale. In concreto tuttavia simile eventualità non si è (per

ora) verifica­ta, ragione per cui in questa sede non giova soffermarsi al proposito.

6.

L'appellante chiede di portare il carico d'imposta nel

suo fabbisogno effettivo a fr. 5500.– mensili, commisurato a un contributo

alimentare di fr. 19 235.– mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto

che, “viste le risultanze di cui alla presente decisione, appare verosimile il

carico fiscale di fr. 3000.– mensili indicato inizialmente dalla moglie” (sentenza

impugnata, pag. 10). Ora, come si vedrà oltre (consid. 12), il contributo

alimentare per la convenuta risulta, senza le imposte, di fr. 6240.– mensili arrotondati dal 1° settembre al 30 novembre

2019, di fr. 16 065.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio

2021.

e di fr. 9865.– mensili oltre i costi ipotecari e le spese accessorie

dell'abitazione coniugale dal 1° giugno 2021 in poi. Ne risultano, a un sommario esame, imposte federali,

cantonali e comunali per una media di circa fr. 900.– mensili dal 1° settembre

al 30 novembre 2019, di circa fr. 4200.– mensili dal 1° dicembre 2019 al

31.

maggio 2021 e di circa fr. 2000.– mensili dal 1° giugno 2021 (‹https://m3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSo­stanza.php›).

Conformemente al divieto della reformatio in peius e al fatto che il

marito riconosce alla moglie un onere fiscale di fr. 3000.– mensili

(osservazioni, pag. 7 e 8), nel fabbisogno effettivo di lei va inserito così un

carico tributario di fr. 3000.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019 e

dal 1° giugno 2021 in poi, come pure uno di fr. 4200.– mensili dal 1° dicembre

2019.

al 31 maggio 2021. Entro tali limiti l'appello della convenuta merita

accoglimento.

II. Sull'appello di AO 1

7.

Per calcolare il

dispendio effettivo di AP 1 il Pretore si è fondato su un resoconto delle spese

familiari nel 2018 (plico doc. 2), ricordando che tale elenco è stato redatto

dal commercialista italiano del marito (lettera della moglie 18 novembre 2019)

e che la veridicità di quanto esso attesta è riconosciuta dal marito stesso,

benché costui affermasse – otto mesi dopo averlo prodotto e successivamente al

dibattimento finale (lettera 23 luglio 2020; memoriale conclusivo, pag. 4

e 5) – che in quell'anno la famiglia avesse sostenuto spese più elevate

(sentenza impugnata, pag. 7 in fondo).

a) L'appellante

si duole che il Pretore, per quanto riguarda determinate voci nel fabbisogno

effettivo della moglie (vacanze, vestiario, ristorante e costi d'automobile), abbia

fatto capo alle indicazioni riportate nel resoconto delle spese effettuate

dalla famiglia nel 2018 (plico doc. 2), suddividendo semplicemente il totale

per quattro, rispettivamente per due. A suo modo di vedere, incombeva alla

convenuta circoscrivere e comprovare le spese necessarie per conservare il

livello di vita anteriore alla separazione, giacché il principio inquisitorio “attenuato” non permette al giudice

di svolgere investigazioni d'ufficio. Con riferimento alle poste appena indicate

la convenuta non avrebbe minimamente ottemperato invece all'obbli­go di

sostanziare le proprie pretese, richiamando in modo generico il plico “doc. 2” senza dare ragguagli sulle

singole poste, pur essendo in possesso di tutta la documentazione.

b) Nella

fattispecie AO 1 non contesta – come

detto – la veridicità del documento in questione, bensì il criterio applicato

dal Pretore per determinare le spese delle vacanze, dei ristoranti, del

vestiario e dell'uso del veicolo nel fabbisogno effettivo della moglie (suddivisione

per quattro, rispettivamente a metà per quanto riguarda l'uso dell'automobile),

mentre in questa sede l'appellante non pretende più che nel 2018 la famiglia abbia

sostenuto spese maggiori del solito. Ora, non fa dubbio che un riferimento generico agli allegati di causa non sia

sufficiente dal profilo formale, ma in concreto AP 1 si è riferita a un

documento allestito in modo dettagliato dal commercialista italiano del marito

stesso, motivo per cui il primo giudice aveva a disposizione una distinta

chiara delle spese risalenti al 2018. Quanto al criterio applicato dal Pretore,

esso risulta persino favorevole all'appellante, ove si pensi che – a un esame

di verosimiglianza – la maggior parte delle spese per l'abbigliamento, le

vacanze e i ristoranti sembra riferirsi all'interessata e al marito, non ai

figli. Rimane la questione di sapere se la convenuta ha reso verosimili le

singole poste contestate.

8.

Circa il dispendio

per le vacanze, il Pretore ha preso come riferimento il 2018, considerando una

spesa per l'intera famiglia di fr. 37 542.94

(doc. 2), oltre a fr. 18 782.– riguardanti un pernottamento a S__________ tra il 22

dicembre 2018 e il 5 gennaio 2019 (doc. 8). Suddividendo il totale di fr. 56 324.95 per quattro, il Pretore ha

riconosciuto così nel fabbisogno effettivo di AP 1 fr. 14 081.25 annui, ovvero fr. 1200.–

mensili arrotondati (sentenza impugnata, pag. 9).

a) L'appellante

sostiene che il mero riferimento al doc. 2 non è suscettibile di rendere

verosimile il dispendio effettivo della convenuta. L'unico documento addotto

dalla moglie sarebbe il doc. 8, dal quale si desume unicamente un dispendio della

famiglia di fr. 12 074.– per

un soggiorno a S__________ nel 2018 (e non di fr. 18 782.–, una parte di tale cifra riguardando

il 2019). Di conseguenza la convenuta ha reso verosimile soltanto un dispendio

di fr. 250.– mensili, motivo per cui quanto da lui ammesso (fr. 500.– mensili)

appare corretto. In via su-bordinata l'appellante chiede di aggiungere ai fr.

37.

542.94 risultanti dal doc. 2 unicamente i

fr. 12 074.– inerenti al 2018, per un dispendio complessivo

di fr. 1030.– mensili.

b) Già

si è spiegato che nella fattispecie il Pretore poteva legittimamente riferirsi

al doc. 2, dal quale si evince che per vacan­ze la famiglia spendeva fr. 37 542.94 annui. E la cifra appare verosimile se si pone mente al

fatto che negli anni 2016 e 2017 era stato dichiarato al fisco un dispendio familiare

di ben fr. 400 000.– annui (doc. D). Quanto

al soggiorno invernale a S__________, che non risulta abituale, si giustifica di

aggiungere unicamente l'importo di fr.

12.

074.– relativo al 2018. Suddividendo così il

totale di fr. 49 616.94 annui per

quattro, si ottiene un dispendio effettivo della moglie per vacanze di fr. 1030.–

mensili. Fino a concorrenza di tale importo l'appello di AO 1 merita

accoglimento.

9.

Relativamente alle

spese per ristoranti, il primo giudice, fondandosi sui fr. 46 417.19 annui indicati nel doc. 2 per tutta la

famiglia, ha ritenuto verosimile un esborso di fr. 1000.– mensili per la sola moglie (sentenza impugnata, pag. 9 a

metà). L'appellante fa valere che “la buona maggioranza delle spese per ristoranti

sono riferite all'attività di networking” svolta da lui e che l'importo

medio dei singoli esborsi è di fr. 100.–, mentre la spesa del 6 agosto 2018 di

€ 3350.– è un regalo di lui per il compleanno e quella del 24 ottobre 2018 di

fr. 1380.–, così come quella del 21 ottobre 2018 di fr. 7106.30, costituiscono

esborsi per un evento professionale. Nel

fabbisogno effettivo della convenuta AO 1 riconosce pertanto non più di fr. 500.– mensili. In via subordinata egli chiede di dedurre almeno

dai fr. 46 417.19 annui indicati nel doc. 2 le spese

che “chiaramente non costituiscono

esborsi familiari”, ovvero fr. 4022.80 per il regalo di compleanno della consorte,

come pure fr. 1380.– e fr. 7106.30 di spese professionali di lui, riconoscendo per

i ristoranti alla moglie fr. 700.– mensili.

Nel

proprio memoriale il marito ha rilevato che nell'elenco del doc. 2 vi sarebbero

tre eventi da non considerare come necessità familiari (il compleanno della

moglie e due ristorazioni). Quanto al compleanno della moglie, è vero che –

come osserva la convenuta – la spesa rientra nel dispendio della famiglia. È

altrettanto vero però che tale spesa è stata sostenuta esclusivamente dal

marito, sicché mal si comprende perché una quo­ta di essa andrebbe inserita nel

fabbisogno effettivo della moglie. Va tolta quindi dal fabbisogno effettivo di

lei, anche perché essa non pretende di voler festeggiare il compleanno in

futuro da sé sola. Per quel che concerne le due ristorazioni nell'ottobre del

2018.

al ristorante __________ __________ a __________, è possibile che

si tratti di eventi correlati al networking del marito, ma nessun

elemento suffraga simile eventualità. Limitatamente alla spesa per il

compleanno della moglie, su questo punto, l'appello di AO 1 va accolto. La

posta da inserire nel fabbisogno di AP 1 si riduce così a fr. 900.– mensili.

10.

Per quanto riguarda il

vestiario, il Pretore si è dipartito dalla spesa complessiva di fr. 80 384.42 esposta nel doc. 2. Suddividendo tale

cifra per quattro, egli ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della moglie

fr. 1675.– mensili (sentenza

impugnata, pag. 9). L'appellante riconosce alla convenuta fr. 500.– mensili,

facendo valere che tante spese nel doc. 2 sono da attribuire ai figli, e in

particolare ad A__________, che “durante il suo soggiorno a __________ ha un

po' perso la mano con le spese”. A titolo subordinato AO 1 fa valere, sulla scorta degli estratti bancari doc. H e V (chiavette

USB), che dal dicembre del 2018 all'ottobre del 2019 le spese di abbigliamento

della moglie sono ammontate mediamente a fr. 1050.– mensili, motivo per cui egli

non riconosce più di tale somma.

Dalla

prima argomentazione va subito sgombrato il campo, la suddivisio­ne dell'importo

totale per quattro tenendo già conto, a un giudizio sommario,

dell'abbigliamento dei figli, mentre le spese più importanti (come per esempio

C__________, H__________, D__________ riguardano verosimilmente AP 1 e non i figli, né a prima vista A__________. Per quel che

concerne gli estratti bancari doc. H e V, la pretesa

dell'appellante si fonda su fatti nuovi che potevano già essere recati davanti

al Pretore (non figuravano nel memoriale conclusivo del 1° aprile 2021, pag. 11

n. 36) e si rivela di conseguenza irricevibile (art. 317 cpv. 1

CPC).

11.

Per l'uso

dell'automobile il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della

moglie fr. 615.– mensili, dal

doc. 2 risultando una spesa di fr. 14 787.85

annui per “autovetture”, da suddivide­re a metà tra i coniugi. Il primo giudice

non ha tenuto conto invece né dei fr. 800.– mensili fatti valere dalla moglie,

né dei fr. 300.– mensili offerti dal marito, il primo importo non essendo

stato reso verosimile, non bastando a tal fine la semplice spiegazione “veicolo

di lusso di grande cilindrata”, e il secondo non essendo sufficiente, già solo

considerando fr. 295.– mensili per la manutenzione ordinaria (doc. 38, 42 e

43), senza dimenticare i costi del carburante (sentenza impugnata, pag. 8 e 9).

a) L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del fatto che egli adopera una

Ferrari __________, mentre la mo-glie usa una Range Rover, meno dispendiosa

nella manuten-zione. Oltre a ciò, le spese per il carburante sarebbero princi-palmente

un'esigenza sua, dovendosi egli recare spesso a __________ per affari. L'istante

dichiara così di riconoscere nel fabbisogno effettivo della moglie non più di fr.

300.– mensili o, subordinatamente, un terzo

delle spese indicate nel doc. 2, ovvero fr. 410.– mensili.

b) Nel

proprio memoriale conclusivo del 1° aprile 2021 AO 1 aveva riconosciuto nel fabbisogno

effettivo della moglie fr. 300.– mensili, limitandosi ad allegare che, come

emer­ge dal doc. 2, “le spese totali relative alle autovetture della famiglia

sono state di fr. 14 787.85 (esclusa la

rata di leasing del­l'autovettura del marito”: pag. 8 n. 28). La manutenzione

più dispendiosa di una Ferrari rispetto a quella di una Range Rover, allegata

per la prima volta in questa sede, poteva essere addotta già dinanzi al primo

giudice. Si tratta perciò di un fatto nuovo non ammissibile in appello (art.

317.

cpv. 1 CPC). Né esso può dirsi notorio.

12.

In definitiva, il contributo

alimentare per AP 1 ammonta di conseguenza a fr. 9140.– mensili arrotondati dal 1° settembre al 30 novembre 2019 (fr. 18 965.– [fr. 19 235.– ./. fr. 170.–: consid. 8b ./. fr.

100.–: consid. 9] ./. fr. 9826.20: sentenza impugna­ta, pag. 10 in fondo) a

fr. 20 165.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021 (fr. 18 965.–

+ fr. 1200.–: sopra, consid. 6b, aumento dell'onere fiscale) e a fr. 12 765.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi (fr.

13.

035.– ./. fr. 170.–: consid. 8b ./.

fr. 100.–: consid. 9), oltre agli oneri ipotecari e alle spese accessorie

dell'abitazione coniugale in cui vive ora l'interessata.

III. Sulle spese processuali

e le ripetibili

13.

Le spese di entrambi gli appelli seguono

la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ha chiesto di aumentare il contributo alimentare per sé a

fr. 11 908.80 mensili dal 1° settembre

al 30 novembre 2019 e a fr. 21

735.– mensili

dal 1° dicembre 2019 in poi. Ottiene causa vinta solo in piccola parte,

sul­l'aumento del contributo alimentare dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio

2021.

Si giustifica così che sopporti nove de-

cimi delle spese processuali e che rifonda all'istante un'indennità per

ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638

consid. 3b).

AO

1.

ha chiesto di ridurre il contributo di mantenimen­to per la moglie a fr. 6535.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019, a fr. 16 360.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio

2021.

(con l'autorizzazione a dedurre la pigione e le spese accessorie dell'abitazione

coniugale) e a fr. 10 160.– mensili oltre i costi ipotecari

e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la moglie (in caso di

esercizio del diritto di compera). In subordine egli ha proposto di ricondurre

il contributo in questione a fr. 8130.–

mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019, a fr. 17 955.–

mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021 (con l'autorizzazione a dedurre la

pigione e le spese accessorie dell'abitazione coniugale) e a fr. 11 755.– mensili

oltre i costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora

la moglie (in caso di esercizio del diritto di compera). Esce lievemente vittorioso sul contributo alimentare dovuto dal 1° settembre al 30 novembre 2019 e su

quello dovuto dal 1° giugno 2021 in poi. Si

giustifica così che sopporti, a sua volta, nove decimi delle spese processuali

e che rifonda alla convenuta un'analoga indennità per ripetibili ridotte. L'esito

del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sulle spese

processuali di primo grado né sulle ripetibili.

IV. Sui

rimedi giuridici a livello federale

14.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la

soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare

rimasto controverso in appello. Le misure a protezione dell'unione coniugale

essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1),

nondimeno, in sede federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. Le procedure inc. 11.2021.63

e 11.2021.65 sono congiunte.

II. Nella misura in cui sono ricevibili,

gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è

riformata come segue:

7. AO 1 è condannato a versare,

anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari

per la moglie:

7.1 Dal 1° settembre al 30 novembre 2019:

fr. 9140.–

mensili;

7.2 Dal 1° dicembre 2019 al 31

maggio 2021:

fr. 20 165.– mensili.

AO 1 è autorizzato a dedurre

dagli importi indicati nei dispositivi n. 7.1 e 7.2 la pigione e le spese

accessorie dell'abitazione coniuga­le, di complessivi fr. 6200.– mensili, se da

lui assunte direttamente;

7.3 Dal 1° giugno 2021:

fr. 12 765.– mensili oltre i costi ipotecari e le spese

accessorie dell'abitazione coniugale in cui vive ora la moglie, il marito

avendo esercitato il relativo diritto di compera;

Per il resto gli appelli sono respinti e

la sentenza impugnata è confermata.

III. Le

spese dell'appello di AP 1, di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono

poste per nove decimi a carico di quest'ultima e per la rimanenza a carico di AO

1, cui l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

IV. Le

spese dell'appello di AO 1, di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono

poste per nove decimi a carico di quest'ultimo e per la rimanenza a carico di AP

1, cui l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

V. Notificazione a:

avvocati e dott. ;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).