11.2021.63
Protezione dell'unione coniugale: contributo alimentare per la moglie sulla base del dispendio effettivo
14 marzo 2023Italiano29 min
I. Il 27 maggio 2021 AO
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.63
11.2021.65
Lugano
14 marzo 2023/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A, Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2019.4805 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 7 ottobre 2019
da
AO
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
contro
AP 1
(ora
patrocinata dagli avvocati
,
),
giudicando sull'appello del 7 maggio
2021 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 28 aprile
2021 (inc. 11.2021.63)
e sull'appello del 12 maggio 2021
presentato da AO 1 contro la medesima
sentenza (inc. 11.2021.65);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967), cittadino italiano, e
AP 1 (1969), cittadina statunitense e italiana, si sono sposati a __________
(Michigan, USA) il 13 maggio 2001. Dal matrimonio sono nati A__________, il 20
novembre 2001, e L__________, il 28 novembre 2003, ora maggiorenni. Entrambi i
figli studiano a __________. Il marito è chief executive officer (CEO)
della T__________ I__________ G__________ __________, __________, mentre
la moglie, di formazione parrucchiera, non svolge alcuna attività lucrativa. I
coniugi vivono separati dal 28 agosto 2019, quando il marito ha lasciato
l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. 30 __________ e 30 __________
della particella n. 757 RFD di __________, oggi di sua pertinenza) per
trasferirsi in un appartamento nel medesimo Comune. Nell'agosto del 2020 egli ha
traslocato in un appartamento più piccolo, sempre a __________.
B. Il 7 ottobre 2019 AO
1 si è rivolto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione
a vivere separato dal 28 agosto 2019, l'attribuzione alla moglie dell'alloggio
coniugale, la custodia alternata di L__________ e la soppressione della
rappresentanza dell'unione coniugale da parte della moglie per le spese
correnti. A quest'ultima egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 13 020.– mensili dal novembre del 2019 fino alla
fine del 2021 e uno di fr. 11 020.–
mensili in seguito (rispettivamente fr. 6820.– e fr. 4820.– mensili nel caso in
cui egli copra direttamente le spese dell'abitazione coniugale).
C. Al dibattimento del 4
dicembre 2019 il Pretore ha omologato seduta stante un accordo cautelare in
virtù del quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal 28
agosto 2019, l'abitazione coniugale (con mobili e suppellettili) è stata
attribuita in uso alla moglie, L__________ è stato affidato congiuntamente a
entrambi i genitori e il padre si è impegnato a garantire il finanziamento di
tutte le spese dovute ai figli. Il Pretore ha poi sequestrato una carta
d'identità belga contraffatta di L__________ (in possesso alla madre), ha ordinato
ai coniugi di consegnare in tribunale tutti i documenti falsi eventualmente
ancora in possesso del figlio e di adottare i provvedimenti necessari affinché questi
non faccia uso di documenti fittizi. In coda al dibattimento il Pretore ha
omologato anche un accordo cautelare sul contributo alimentare per la moglie (fr. 15 000.– mensili dal dicembre del 2019 con facoltà
del marito di compensare, pagandoli direttamente, la pigione e gli acconti
sulle spese accessorie di complessivi
fr. 6200.– mensili), sulle spese di miglioria dell'abitazione coniugale, sull'assegnazione
in uso di un'abitazione secondaria a P__________ e su una provisio ad litem.
D. Un appello presentato
il 25 giugno 2020 da AP 1 contro un decreto cautelare del 12 giugno 2020, mediante
il quale il Pretore ha respinto per incompetenza una richiesta della moglie del
10 giugno precedente perché ordinasse in via cautelare al marito di permetterle
l'uso dell'abitazione a __________, è stato parzialmente accolto da questa
Camera, che ha annullato il decreto cautelare e ha rinviato gli atti al Pretore
(inc. 11.2020.81). Con un nuovo decreto cautelare del 27 ottobre 2020 il
Pretore ha respinto l'istanza della moglie.
E. L'istruttoria si è
chiusa il 29 dicembre 2020. Al dibattimento finale del 1° aprile 2021 AO 1 ha
offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 14 094.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, chiedendo
di essere autorizzato a compensare la
pigione e l'acconto sulle spese accessorie di fr. 6200.– pagandoli
direttamente, e uno di fr. 12 094.– dal 1°
giugno 2021 in poi. Qualora egli fosse divenuto proprietario dell'abitazione
coniugale in seguito all'esercizio di un diritto di compera a lui concesso e la
moglie continuasse a risiedere in quell'appartamento (com'è poi avvenuto), il
contributo alimentare sarebbe stato di fr. 7894.– mensili (oltre al
pagamento diretto degli oneri ipotecari e delle spese accessorie
dell'abitazione). Il marito ha postulato infine l'assegnazione in uso esclusivo
dell'abitazione a P__________, proponendo di respingere la provvigione ad
litem postulata dalla moglie.
AP 1 ha chiesto da parte
sua di poter soggiornare nell'abitazione di P__________ per almeno tre
settimane l'anno, l'assunzione da parte del marito delle spese per i lavori da eseguire
nell'abitazione coniugale, un contributo alimentare per sé di fr. 36 000.– mensili dal settembre del 2019 e una
provvigione ad litem di
fr. 15 000.–, producendo ulteriore
documentazione. In replica AO 1 ha ribadito le proprie pretese, opponendosi
alla produzione dei nuovi documenti e alla modifica delle richieste di giudizio.
In duplica la moglie ha avversato le pretese e le nuove contestazioni
dell'istante.
F. Statuendo con
sentenza del 28 aprile 2021, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere
separati dal 28 agosto 2019, ha attribuito l'uso dell'abitazione coniugale alla
moglie (con mobili e suppellettili), ha affidato L__________ congiuntamente a
entrambi i genitori con domicilio presso la madre, ha stabilito che il padre
continuerà a garantire la copertura di tutte le spese dovute al figlio e ha
condannato AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari per la moglie:
– fr. 9410.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019;
– fr. 19 235.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, il
marito essendo autorizzato a dedurre la pigione e le spese ac-cessorie dell'abitazione
coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili,
se da lui assunte direttamente;
– fr. 17 235.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi ove il marito non avesse
esercitato il diritto di compera sull'abitazione coniugale e
– fr. 13 035.– mensili oltre i
costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive la moglie
qualora il marito avesse esercitato il diritto di compera.
Il Pretore ha respinto invece
le richieste di AP 1 intese a condannare il marito a coprire le spese dei
lavori da eseguire nell'abitazione coniugale, a ottenere il diritto di
soggiornare nell'abitazione di P__________ e il versamento di una provvigione ad
litem di
fr. 15 000.–. Infine il Pretore ha stralciato dal ruolo per
desistenza la richiesta di AO 1 volta a revocare alla moglie il potere di
rappresentare l'unione coniugale. Le spese processuali di fr. 7500.– sono state poste per un terzo a carico
del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere all'istante
fr. 3700.– per ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta a
questa Camera con un appello del 7 maggio 2021 per ottenere la riforma della
decisione impugnata nel senso di vedersi riconoscere un contributo alimentare
di fr. 11 908.80 mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019 e uno
di fr. 21 735.– mensili
dal 1° dicembre 2019 in poi. Nelle proprie osservazioni del 25 giugno 2021
AO 1 propone di respingere l'appello.
H. Il 12 maggio 2021 anche AO 1 ha appellato
la sentenza del Pretore, chiedendo di ridurre
il contributo alimentare per la moglie nel seguente modo:
– fr. 6535.– mensili
dal 1° settembre al 30 novembre 2019;
– fr. 16 360.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, essendo
egli autorizzato a dedurre la pigione e le spese accessorie dell'abitazione
coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili,
se da lui assunte direttamente;
– fr. 14 360.– mensili dal 1° giugno
2021 in poi qualora egli non avesse esercitato il diritto di compera
sull'abitazione coniugale e
– fr. 10 160.– mensili oltre i
costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la
moglie, qualora egli esercitasse il diritto di compera;
In subordine l'appellante prospetta i seguenti
contributi alimentari:
– fr. 8130.– mensili
dal 1° settembre al 30 novembre 2019;
– fr. 17 955.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021, essendo
egli autorizzato a dedurre la pigione e le spese accessorie dell'abitazione
coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili,
se da lui assunte direttamente;
– fr. 15 955.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi qualora egli non
esercitasse il diritto di compera sull'abitazione coniugale e
– fr. 11 755.– mensili oltre i
costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la
moglie, qualora egli esercitasse il diritto di compera.
Nelle sue osservazioni del
28 giugno 2021 AP 1 propone di respingere l'appello.
Fatti
I. Il 27 maggio 2021 AO
1 è diventato proprietario dell'abitazione coniugale mediante esercizio del suo
diritto di compera sulle proprietà per piani n. 30
__________ e n. 30 __________ della
particella n. 757 RFD di __________.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa
decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di
congiungere le due procedure e di emanare
una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
Le misure a protezione dell'unione
coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art.
271.
lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia,
l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno
fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In
concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi
all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore.
Quanto
alla
tempestività del rimedio giuridico presentato da AP 1, la sentenza impugnata è
pervenuta all'ex legale della convenuta il 29 aprile 2021 (traccia dell'invio n.
98.__________, agli
atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 9 maggio 2021,
salvo protrarsi a lunedì 10 maggio 2021 in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC).
Introdotto il 7 maggio 2021, l'appello della moglie è pertanto ricevibile.
Quanto alla tempestività del ricorso inoltrato da AO 1, la sentenza impugnata è pervenuta al
legale dell'istante il 3
maggio 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti).
Introdotto il 12 maggio 2021, anche tale appello è quindi ricevibile.
3.
Alle
osservazioni all'appello AO 1 acclude due estratti del registro fondiario delle
proprietà per piani n. 30 __________ e 30 __________ della particella n.
757.
RFD di __________ (doc. 1 e 2) del 17 giugno 2021, dai quali risulta
che il 27 maggio 2021 egli ha esercitato un diritto di compera concessogli,
diventando proprietario di tali fondi. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi
alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno
con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317
cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio
“attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art.
272.
CPC). I documenti menzionati, e in particolare quelli inerenti all'esercizio
del diritto di compera, sono posteriori all'emanazione del giudizio impugnato e
sono stati inoltrati sollecitamente. Risultano di conseguenza ricevibili e di
essi si terrà conto ove dovessero risultare utili ai fini del giudizio.
4.
Controverso
rimane in questa sede il contributo alimentare per la moglie, anche se non il
suo metodo di calcolo. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato anzitutto
che in concreto si giustifica l'applicazione del metodo di calcolo fondato sul dispendio
effettivo, la situazione finanziaria della famiglia essendo particolarmente
favorevole, entrambi i coniugi avendo sempre fatto riferimento a tale metodo di
calcolo, mentre per quanto riguarda i figli i genitori hanno deciso di
stabilire unicamente il principio della copertura delle spese da parte del
padre (sentenza impugnata, pag. 6 seg.).
Ciò posto, il primo
giudice ha calcolato il fabbisogno effettivo della moglie in base a un resoconto
delle spese effettuate mediante carte di credito dalla famiglia nel 2018 (allestito
dal commercialista italiano del marito: doc. 2) in fr. 19 235.– mensili fino al 31 maggio 2021 (vitto
fr. 500.–, alloggio fr. 6200.–, premio della cassa malati fr. 539.35, assicurazione
dell'automobile fr. 251.25, imposta di circolazione fr. 173.40, spese d'automobile fr. 615.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 149.50, assicurazione oggetti di valore fr. 248.75, vacanze fr. 1200.–, ristoranti fr. 1000.–, aiuto domestico fr.
750.–, estetista fr. 300.–, abbigliamento fr. 1675.–, spese mediche fr.
300.–, telefonia fr. 100.–, manutenzione
ordinaria dell'abitazione coniugale fr. 345.–, svago fr. 250.–, spese
varie fr. 270.–, contributi AVS fr. 1365.–, onere fiscale fr. 3000.–)
e in fr. 17 235.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi
qualora il marito non dovesse esercitare il diritto di compera sull'abitazione
coniugale (riduzione dell'alloggio a fr. 4200.–), ridotti a fr. 13 035.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi
qualora il marito avesse esercitato tale diritto. In quest'ultimo caso il
marito, oltre al contributo alimentare di fr. 13 035.– mensili, avrebbe dovuto far fronte agli oneri ipotecari
e alle spese accessorie, “come proposto dal marito stesso nelle sue conclusioni"
(sentenza impugnata, pag. 7 a 10).
Relativamente
alla decorrenza del contributo alimentare, il Pretore, accertato che tra
settembre e dicembre del 2019 la moglie aveva “continuato a utilizzare le carte di credito correlate ai
conti bancari intestati al marito per
transazioni complessive di fr. 29 478.63, pari a fr. 9826.20
mensili”, ha deciso che per tale periodo si giustifica dedurre dal contributo
alimentare l'importo appena indicato. Di conseguenza, egli ha condannato AO 1 a
versare alla moglie fr. 9410.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019 (sentenza
impugnata, pag. 10 in fondo e 11).
Da
ultimo il Pretore ha constatato che il marito, tassato nel 2016 secondo il
dispendio sulla base di un reddito imponibile di
fr.
400.
000.– annui e con entrate pari a US$ 100 000.– mensili nel 2019 a fronte di un fabbisogno effettivo di
fr. 26 953.33 mensili, è senz'altro in grado di
far fronte al contributo alimentare in questione (sentenza impugnata, pag. 11).
I. Sull'appello di AP 1
5.
Nel proprio appello AP
1.
contesta in primo luogo il costo
dell'abitazione inserito dal Pretore nel suo fabbisogno effettivo. Il primo giudice ha accertato che l'attuale pigione di fr.
5000.– mensili oltre alle spese accessorie di fr. 1200.– mensili si
giustifica unicamente fino al 31 maggio 2021 (scadenza del diritto di compera) oppure
finché la moglie continuerà a occupare l'abitazione coniugale qualora il marito
eserciti il diritto di compera. In caso contrario egli ha riconosciuto alla
convenuta l'importo di fr. 4200.– mensili offerto dal marito, “congruo a
garantire alla moglie, ove dovesse lasciare l'abitazione coniugale, una nuova
sistemazione confacente al proprio tenore di vita" (sentenza impugnata,
pag. 8).
a) L'appellante
sostiene che l'assegnazione in uso dell'abitazione coniugale è stata
concordata dalle parti e che qualsiasi richiesta o considerazione successiva
alla chiusura dell'istruttoria, avvenuta il 29 dicembre 2020, esula dall'attuale
procedura, compresa quella relativa a un “ipotetico e peraltro non comprovato
diritto di compera” o all'eventuale cessazione del contratto di locazione il 31
maggio 2021. A suo dire, il Preto-re non poteva pertanto riferirsi né alla lettera
del marito del 3 marzo 2021 né ai documenti da lui prodotti in modo “intempestivo
e irrito”. Oltre a ciò, essa sottolinea di avere il diritto di continuare a
occupare l'abitazione coniugale e di vedersi garantire il tenore di vita raggiunto
al momento della separazione, sicché non si giustifica di ridurre il costo
dell'alloggio a fr. 4200.– mensili.
b) Quanto
alla scadenza del contratto di locazione il 31 maggio 2021 e all'esistenza del
diritto di compera, AO 1 ha legittimamente esibito il contratto di locazione (nel
quale è menzionato anche il diritto di compera: doc. Z, pag. 2) il 18 dicembre
2020, ovvero prima della chiusura dell'istruttoria, mentre la moglie non ha mai
prodotto il giustificativo relativo al costo
dell'alloggio, pur avendolo preannunciato (“doc. 3 seguirà”, pag. 3 del
memoriale di lei). Il Pretore ha poi acquisito agli atti la corrispondenza tra
la locatrice H__________ __________ di __________ e AO 1 (doc. CC e DD),
prodotta dal marito il 3 marzo 2021, ciò che AP 1 non contesta.
c) Il 27 maggio 2021 AO 1, esercitando un
diritto di compera a lui concesso dalla locatrice, è diventato titolare
dell'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 30 __________ e
30.
__________ della particella n. 757 RFD di __________: doc. 1 e 2 delle
osservazioni all'appello). E siccome AP 1 ha
continuato ad abitare nell'appartamento di via __________ __________ a __________
(appello, pag. 5), l'esame della censura legata alla riduzione del costo
dell'alloggio da fr. 6200.– a fr.
4200.– mensili dal 1° giugno 2021 si rivela
superfluo. Infatti il contributo alimentare
per la moglie, proprio nel caso in cui fosse stato esercitato il diritto
di compera, è stato fissato dal Pretore in fr. 13 035.– mensili senza considerare la voce “alloggio”
nel fabbisogno effettivo di lei. Il marito deve infatti “far fronte agli oneri
ipotecari e alle spese accessorie” (sentenza
impugnata pag. 10 a metà), mentre la convenuta non ha alcuna spesa effettiva da
sostenere. È vero che, come rileva il marito (osservazioni all'appello, pag.
5), nella sentenza impugnata non è stata considerata l'eventualità che, nonostante
l'esercizio del diritto di compera, AP 1 lasciasse
l'abitazione coniugale. In concreto tuttavia simile eventualità non si è (per
ora) verificata, ragione per cui in questa sede non giova soffermarsi al proposito.
6.
L'appellante chiede di portare il carico d'imposta nel
suo fabbisogno effettivo a fr. 5500.– mensili, commisurato a un contributo
alimentare di fr. 19 235.– mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto
che, “viste le risultanze di cui alla presente decisione, appare verosimile il
carico fiscale di fr. 3000.– mensili indicato inizialmente dalla moglie” (sentenza
impugnata, pag. 10). Ora, come si vedrà oltre (consid. 12), il contributo
alimentare per la convenuta risulta, senza le imposte, di fr. 6240.– mensili arrotondati dal 1° settembre al 30 novembre
2019, di fr. 16 065.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio
2021.
e di fr. 9865.– mensili oltre i costi ipotecari e le spese accessorie
dell'abitazione coniugale dal 1° giugno 2021 in poi. Ne risultano, a un sommario esame, imposte federali,
cantonali e comunali per una media di circa fr. 900.– mensili dal 1° settembre
al 30 novembre 2019, di circa fr. 4200.– mensili dal 1° dicembre 2019 al
31.
maggio 2021 e di circa fr. 2000.– mensili dal 1° giugno 2021 (‹https://m3.ti.ch/DFE/DC/calcolatori/RedditoSostanza.php›).
Conformemente al divieto della reformatio in peius e al fatto che il
marito riconosce alla moglie un onere fiscale di fr. 3000.– mensili
(osservazioni, pag. 7 e 8), nel fabbisogno effettivo di lei va inserito così un
carico tributario di fr. 3000.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019 e
dal 1° giugno 2021 in poi, come pure uno di fr. 4200.– mensili dal 1° dicembre
2019.
al 31 maggio 2021. Entro tali limiti l'appello della convenuta merita
accoglimento.
II. Sull'appello di AO 1
7.
Per calcolare il
dispendio effettivo di AP 1 il Pretore si è fondato su un resoconto delle spese
familiari nel 2018 (plico doc. 2), ricordando che tale elenco è stato redatto
dal commercialista italiano del marito (lettera della moglie 18 novembre 2019)
e che la veridicità di quanto esso attesta è riconosciuta dal marito stesso,
benché costui affermasse – otto mesi dopo averlo prodotto e successivamente al
dibattimento finale (lettera 23 luglio 2020; memoriale conclusivo, pag. 4
e 5) – che in quell'anno la famiglia avesse sostenuto spese più elevate
(sentenza impugnata, pag. 7 in fondo).
a) L'appellante
si duole che il Pretore, per quanto riguarda determinate voci nel fabbisogno
effettivo della moglie (vacanze, vestiario, ristorante e costi d'automobile), abbia
fatto capo alle indicazioni riportate nel resoconto delle spese effettuate
dalla famiglia nel 2018 (plico doc. 2), suddividendo semplicemente il totale
per quattro, rispettivamente per due. A suo modo di vedere, incombeva alla
convenuta circoscrivere e comprovare le spese necessarie per conservare il
livello di vita anteriore alla separazione, giacché il principio inquisitorio “attenuato” non permette al giudice
di svolgere investigazioni d'ufficio. Con riferimento alle poste appena indicate
la convenuta non avrebbe minimamente ottemperato invece all'obbligo di
sostanziare le proprie pretese, richiamando in modo generico il plico “doc. 2” senza dare ragguagli sulle
singole poste, pur essendo in possesso di tutta la documentazione.
b) Nella
fattispecie AO 1 non contesta – come
detto – la veridicità del documento in questione, bensì il criterio applicato
dal Pretore per determinare le spese delle vacanze, dei ristoranti, del
vestiario e dell'uso del veicolo nel fabbisogno effettivo della moglie (suddivisione
per quattro, rispettivamente a metà per quanto riguarda l'uso dell'automobile),
mentre in questa sede l'appellante non pretende più che nel 2018 la famiglia abbia
sostenuto spese maggiori del solito. Ora, non fa dubbio che un riferimento generico agli allegati di causa non sia
sufficiente dal profilo formale, ma in concreto AP 1 si è riferita a un
documento allestito in modo dettagliato dal commercialista italiano del marito
stesso, motivo per cui il primo giudice aveva a disposizione una distinta
chiara delle spese risalenti al 2018. Quanto al criterio applicato dal Pretore,
esso risulta persino favorevole all'appellante, ove si pensi che – a un esame
di verosimiglianza – la maggior parte delle spese per l'abbigliamento, le
vacanze e i ristoranti sembra riferirsi all'interessata e al marito, non ai
figli. Rimane la questione di sapere se la convenuta ha reso verosimili le
singole poste contestate.
8.
Circa il dispendio
per le vacanze, il Pretore ha preso come riferimento il 2018, considerando una
spesa per l'intera famiglia di fr. 37 542.94
(doc. 2), oltre a fr. 18 782.– riguardanti un pernottamento a S__________ tra il 22
dicembre 2018 e il 5 gennaio 2019 (doc. 8). Suddividendo il totale di fr. 56 324.95 per quattro, il Pretore ha
riconosciuto così nel fabbisogno effettivo di AP 1 fr. 14 081.25 annui, ovvero fr. 1200.–
mensili arrotondati (sentenza impugnata, pag. 9).
a) L'appellante
sostiene che il mero riferimento al doc. 2 non è suscettibile di rendere
verosimile il dispendio effettivo della convenuta. L'unico documento addotto
dalla moglie sarebbe il doc. 8, dal quale si desume unicamente un dispendio della
famiglia di fr. 12 074.– per
un soggiorno a S__________ nel 2018 (e non di fr. 18 782.–, una parte di tale cifra riguardando
il 2019). Di conseguenza la convenuta ha reso verosimile soltanto un dispendio
di fr. 250.– mensili, motivo per cui quanto da lui ammesso (fr. 500.– mensili)
appare corretto. In via su-bordinata l'appellante chiede di aggiungere ai fr.
37.
542.94 risultanti dal doc. 2 unicamente i
fr. 12 074.– inerenti al 2018, per un dispendio complessivo
di fr. 1030.– mensili.
b) Già
si è spiegato che nella fattispecie il Pretore poteva legittimamente riferirsi
al doc. 2, dal quale si evince che per vacanze la famiglia spendeva fr. 37 542.94 annui. E la cifra appare verosimile se si pone mente al
fatto che negli anni 2016 e 2017 era stato dichiarato al fisco un dispendio familiare
di ben fr. 400 000.– annui (doc. D). Quanto
al soggiorno invernale a S__________, che non risulta abituale, si giustifica di
aggiungere unicamente l'importo di fr.
12.
074.– relativo al 2018. Suddividendo così il
totale di fr. 49 616.94 annui per
quattro, si ottiene un dispendio effettivo della moglie per vacanze di fr. 1030.–
mensili. Fino a concorrenza di tale importo l'appello di AO 1 merita
accoglimento.
9.
Relativamente alle
spese per ristoranti, il primo giudice, fondandosi sui fr. 46 417.19 annui indicati nel doc. 2 per tutta la
famiglia, ha ritenuto verosimile un esborso di fr. 1000.– mensili per la sola moglie (sentenza impugnata, pag. 9 a
metà). L'appellante fa valere che “la buona maggioranza delle spese per ristoranti
sono riferite all'attività di networking” svolta da lui e che l'importo
medio dei singoli esborsi è di fr. 100.–, mentre la spesa del 6 agosto 2018 di
€ 3350.– è un regalo di lui per il compleanno e quella del 24 ottobre 2018 di
fr. 1380.–, così come quella del 21 ottobre 2018 di fr. 7106.30, costituiscono
esborsi per un evento professionale. Nel
fabbisogno effettivo della convenuta AO 1 riconosce pertanto non più di fr. 500.– mensili. In via subordinata egli chiede di dedurre almeno
dai fr. 46 417.19 annui indicati nel doc. 2 le spese
che “chiaramente non costituiscono
esborsi familiari”, ovvero fr. 4022.80 per il regalo di compleanno della consorte,
come pure fr. 1380.– e fr. 7106.30 di spese professionali di lui, riconoscendo per
i ristoranti alla moglie fr. 700.– mensili.
Nel
proprio memoriale il marito ha rilevato che nell'elenco del doc. 2 vi sarebbero
tre eventi da non considerare come necessità familiari (il compleanno della
moglie e due ristorazioni). Quanto al compleanno della moglie, è vero che –
come osserva la convenuta – la spesa rientra nel dispendio della famiglia. È
altrettanto vero però che tale spesa è stata sostenuta esclusivamente dal
marito, sicché mal si comprende perché una quota di essa andrebbe inserita nel
fabbisogno effettivo della moglie. Va tolta quindi dal fabbisogno effettivo di
lei, anche perché essa non pretende di voler festeggiare il compleanno in
futuro da sé sola. Per quel che concerne le due ristorazioni nell'ottobre del
2018.
al ristorante __________ __________ a __________, è possibile che
si tratti di eventi correlati al networking del marito, ma nessun
elemento suffraga simile eventualità. Limitatamente alla spesa per il
compleanno della moglie, su questo punto, l'appello di AO 1 va accolto. La
posta da inserire nel fabbisogno di AP 1 si riduce così a fr. 900.– mensili.
10.
Per quanto riguarda il
vestiario, il Pretore si è dipartito dalla spesa complessiva di fr. 80 384.42 esposta nel doc. 2. Suddividendo tale
cifra per quattro, egli ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della moglie
fr. 1675.– mensili (sentenza
impugnata, pag. 9). L'appellante riconosce alla convenuta fr. 500.– mensili,
facendo valere che tante spese nel doc. 2 sono da attribuire ai figli, e in
particolare ad A__________, che “durante il suo soggiorno a __________ ha un
po' perso la mano con le spese”. A titolo subordinato AO 1 fa valere, sulla scorta degli estratti bancari doc. H e V (chiavette
USB), che dal dicembre del 2018 all'ottobre del 2019 le spese di abbigliamento
della moglie sono ammontate mediamente a fr. 1050.– mensili, motivo per cui egli
non riconosce più di tale somma.
Dalla
prima argomentazione va subito sgombrato il campo, la suddivisione dell'importo
totale per quattro tenendo già conto, a un giudizio sommario,
dell'abbigliamento dei figli, mentre le spese più importanti (come per esempio
C__________, H__________, D__________ riguardano verosimilmente AP 1 e non i figli, né a prima vista A__________. Per quel che
concerne gli estratti bancari doc. H e V, la pretesa
dell'appellante si fonda su fatti nuovi che potevano già essere recati davanti
al Pretore (non figuravano nel memoriale conclusivo del 1° aprile 2021, pag. 11
n. 36) e si rivela di conseguenza irricevibile (art. 317 cpv. 1
CPC).
11.
Per l'uso
dell'automobile il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo della
moglie fr. 615.– mensili, dal
doc. 2 risultando una spesa di fr. 14 787.85
annui per “autovetture”, da suddividere a metà tra i coniugi. Il primo giudice
non ha tenuto conto invece né dei fr. 800.– mensili fatti valere dalla moglie,
né dei fr. 300.– mensili offerti dal marito, il primo importo non essendo
stato reso verosimile, non bastando a tal fine la semplice spiegazione “veicolo
di lusso di grande cilindrata”, e il secondo non essendo sufficiente, già solo
considerando fr. 295.– mensili per la manutenzione ordinaria (doc. 38, 42 e
43), senza dimenticare i costi del carburante (sentenza impugnata, pag. 8 e 9).
a) L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto del fatto che egli adopera una
Ferrari __________, mentre la mo-glie usa una Range Rover, meno dispendiosa
nella manuten-zione. Oltre a ciò, le spese per il carburante sarebbero princi-palmente
un'esigenza sua, dovendosi egli recare spesso a __________ per affari. L'istante
dichiara così di riconoscere nel fabbisogno effettivo della moglie non più di fr.
300.– mensili o, subordinatamente, un terzo
delle spese indicate nel doc. 2, ovvero fr. 410.– mensili.
b) Nel
proprio memoriale conclusivo del 1° aprile 2021 AO 1 aveva riconosciuto nel fabbisogno
effettivo della moglie fr. 300.– mensili, limitandosi ad allegare che, come
emerge dal doc. 2, “le spese totali relative alle autovetture della famiglia
sono state di fr. 14 787.85 (esclusa la
rata di leasing dell'autovettura del marito”: pag. 8 n. 28). La manutenzione
più dispendiosa di una Ferrari rispetto a quella di una Range Rover, allegata
per la prima volta in questa sede, poteva essere addotta già dinanzi al primo
giudice. Si tratta perciò di un fatto nuovo non ammissibile in appello (art.
317.
cpv. 1 CPC). Né esso può dirsi notorio.
12.
In definitiva, il contributo
alimentare per AP 1 ammonta di conseguenza a fr. 9140.– mensili arrotondati dal 1° settembre al 30 novembre 2019 (fr. 18 965.– [fr. 19 235.– ./. fr. 170.–: consid. 8b ./. fr.
100.–: consid. 9] ./. fr. 9826.20: sentenza impugnata, pag. 10 in fondo) a
fr. 20 165.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021 (fr. 18 965.–
+ fr. 1200.–: sopra, consid. 6b, aumento dell'onere fiscale) e a fr. 12 765.– mensili dal 1° giugno 2021 in poi (fr.
13.
035.– ./. fr. 170.–: consid. 8b ./.
fr. 100.–: consid. 9), oltre agli oneri ipotecari e alle spese accessorie
dell'abitazione coniugale in cui vive ora l'interessata.
III. Sulle spese processuali
e le ripetibili
13.
Le spese di entrambi gli appelli seguono
la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ha chiesto di aumentare il contributo alimentare per sé a
fr. 11 908.80 mensili dal 1° settembre
al 30 novembre 2019 e a fr. 21
735.– mensili
dal 1° dicembre 2019 in poi. Ottiene causa vinta solo in piccola parte,
sull'aumento del contributo alimentare dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio
2021.
Si giustifica così che sopporti nove de-
cimi delle spese processuali e che rifonda all'istante un'indennità per
ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638
consid. 3b).
AO
1.
ha chiesto di ridurre il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 6535.– mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019, a fr. 16 360.– mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio
2021.
(con l'autorizzazione a dedurre la pigione e le spese accessorie dell'abitazione
coniugale) e a fr. 10 160.– mensili oltre i costi ipotecari
e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora la moglie (in caso di
esercizio del diritto di compera). In subordine egli ha proposto di ricondurre
il contributo in questione a fr. 8130.–
mensili dal 1° settembre al 30 novembre 2019, a fr. 17 955.–
mensili dal 1° dicembre 2019 al 31 maggio 2021 (con l'autorizzazione a dedurre la
pigione e le spese accessorie dell'abitazione coniugale) e a fr. 11 755.– mensili
oltre i costi ipotecari e le spese accessorie dell'abitazione in cui vive ora
la moglie (in caso di esercizio del diritto di compera). Esce lievemente vittorioso sul contributo alimentare dovuto dal 1° settembre al 30 novembre 2019 e su
quello dovuto dal 1° giugno 2021 in poi. Si
giustifica così che sopporti, a sua volta, nove decimi delle spese processuali
e che rifonda alla convenuta un'analoga indennità per ripetibili ridotte. L'esito
del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente invece sulle spese
processuali di primo grado né sulle ripetibili.
IV. Sui
rimedi giuridici a livello federale
14.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la
soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare
rimasto controverso in appello. Le misure a protezione dell'unione coniugale
essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1),
nondimeno, in sede federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. Le procedure inc. 11.2021.63
e 11.2021.65 sono congiunte.
II. Nella misura in cui sono ricevibili,
gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è
riformata come segue:
7. AO 1 è condannato a versare,
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari
per la moglie:
7.1 Dal 1° settembre al 30 novembre 2019:
fr. 9140.–
mensili;
7.2 Dal 1° dicembre 2019 al 31
maggio 2021:
fr. 20 165.– mensili.
AO 1 è autorizzato a dedurre
dagli importi indicati nei dispositivi n. 7.1 e 7.2 la pigione e le spese
accessorie dell'abitazione coniugale, di complessivi fr. 6200.– mensili, se da
lui assunte direttamente;
7.3 Dal 1° giugno 2021:
fr. 12 765.– mensili oltre i costi ipotecari e le spese
accessorie dell'abitazione coniugale in cui vive ora la moglie, il marito
avendo esercitato il relativo diritto di compera;
Per il resto gli appelli sono respinti e
la sentenza impugnata è confermata.
III. Le
spese dell'appello di AP 1, di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste per nove decimi a carico di quest'ultima e per la rimanenza a carico di AO
1, cui l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
IV. Le
spese dell'appello di AO 1, di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono
poste per nove decimi a carico di quest'ultimo e per la rimanenza a carico di AP
1, cui l'appellante rifonderà fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
V. Notificazione a:
–
avvocati e dott. ;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).