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Decisione

11.2021.66

Ricorso per denegata o ritardata giustizia nei confronti dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni

21 giugno 2021Italiano5 min

5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza e

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.66

Lugano

21 giugno 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire sul ricorso “per ritardata e denegata giustizia” presentato il 12

maggio 2021 da

RI

1

nei

confronti della

Vigilanza

sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale,

Muralto;

Ritenuto

in fatto: che

il 10 aprile 2021 RI 1 si è rivolta alla Vigilanza sulle fondazioni LPP della

Svizzera orientale affinché procedesse ad accertamenti sulla presenza di

magistrati in consigli di fondazioni;

che

il 13 aprile 2021 la Vigilanza sulle fondazioni LPP della Svizzera orientale ha

comunicato alla richiedente di procedere annualmente alla verifica delle

fondazioni e di non intravvedere la necessità di adottare provvedimenti di

vigilanza;

che

il 12 maggio 2021 RI 1 ha presentato un memoriale a questa Camera, chiedendo di

trattarlo come “ricorso per ritardata e denegata giustizia” nei confronti della

Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale;

che

il memoriale non è stato comunicato alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della

Svizzera orientale per osservazioni;

e considerando

in diritto: che

la domanda di astensione del presidente di questa Camera dall'intervenire nel

giudizio sulla presente procedura, oltre a essere inammissibile poiché formulata

in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione è priva

d'oggetto, il magistrato in questione non essendo chiamato ad intervenire nel

presente procedimento;

che

se le decisioni emesse dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera

orientale sono impugnabili a questa Camera (art. 48 lett. a n. 3 LOG, art.

Fatti

5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza e

sulle fondazio­ni), analoga via ricorsuale non sussiste nei confronti di

decisioni dell'autorità di vigilanza sull'esercizio della professione di

fiduciario;

che,

quindi, le censure dalla ricorrente relative all'agire di quest'ultima autorità

esulano dal potere cognitivo di questa Camera;

che

secondo l'art. 67 LPAmm, applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 98

cpv. 1 LPAmm, può essere interposto ricorso nei confronti dell'autorità di

vigilanza sulle fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) ove questa neghi o ritardi

indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;

che

tale ricorso tuttavia è dato soltanto a chi è parte in causa nell'ambito di un

procedimento aperto davanti all'autorità di vigilanza e vede dilazionare

indebitamente i tempi della decisione che lo riguarda;

che

il ricorso non è esperibile invece da parte di un semplice denunciante, il

quale rimproveri all'autorità di vigilanza di trascurare il pubblico interesse

omettendo di statuire o indugiando a statuire su una sua segnalazione;

che

in effetti, come ha già avuto occasione di ricordare questa Camera (sentenza

inc. 11.2019.32 del 16 febbraio 2019 nota alla reclamante), un denunciante non

può pretendere che l'autorità di vigilanza dia seguito a una sua segnalazione,

nemmeno se le irregolarità amministrative di cui si duole lo toccano in qualche

modo;

che

in concreto davanti alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera

orientale la ricorrente è e rimane una denunciante, di modo che non è

legittimata a ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità

superiore;

che

il ricorso in esame si dimostra così, già di primo acchito, improponibile e può

essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b

lett. a n. 2 LOG);

Considerandi

che

la richiesta di RI 1 di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di

assistenza giudiziaria, dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle

possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 118 cpv. lett. b CPC);

che

le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della

reclamante (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

che

riguardo ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia

civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF), sicché spetterà alla ricorrente

rendere verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii);

decide: 1. Il ricorso è irricevibile.

2.

Le spese processuali di fr.

250.– sono poste a carico di RI 1.

3.

Notificazione a:

;

– Vigilanza sulle fondazioni e LPP

della Svizzera orientale,

Muralto.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).