11.2021.66
Ricorso per denegata o ritardata giustizia nei confronti dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni
21 giugno 2021Italiano5 min
5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza e
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.66
Lugano
21 giugno 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire sul ricorso “per ritardata e denegata giustizia” presentato il 12
maggio 2021 da
RI
1
nei
confronti della
Vigilanza
sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale,
Muralto;
Ritenuto
in fatto: che
il 10 aprile 2021 RI 1 si è rivolta alla Vigilanza sulle fondazioni LPP della
Svizzera orientale affinché procedesse ad accertamenti sulla presenza di
magistrati in consigli di fondazioni;
che
il 13 aprile 2021 la Vigilanza sulle fondazioni LPP della Svizzera orientale ha
comunicato alla richiedente di procedere annualmente alla verifica delle
fondazioni e di non intravvedere la necessità di adottare provvedimenti di
vigilanza;
che
il 12 maggio 2021 RI 1 ha presentato un memoriale a questa Camera, chiedendo di
trattarlo come “ricorso per ritardata e denegata giustizia” nei confronti della
Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale;
che
il memoriale non è stato comunicato alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della
Svizzera orientale per osservazioni;
e considerando
in diritto: che
la domanda di astensione del presidente di questa Camera dall'intervenire nel
giudizio sulla presente procedura, oltre a essere inammissibile poiché formulata
in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione è priva
d'oggetto, il magistrato in questione non essendo chiamato ad intervenire nel
presente procedimento;
che
se le decisioni emesse dalla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera
orientale sono impugnabili a questa Camera (art. 48 lett. a n. 3 LOG, art.
Fatti
5 cpv. 2 della legge concernente la vigilanza degli istituti di previdenza e
sulle fondazioni), analoga via ricorsuale non sussiste nei confronti di
decisioni dell'autorità di vigilanza sull'esercizio della professione di
fiduciario;
che,
quindi, le censure dalla ricorrente relative all'agire di quest'ultima autorità
esulano dal potere cognitivo di questa Camera;
che
secondo l'art. 67 LPAmm, applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 98
cpv. 1 LPAmm, può essere interposto ricorso nei confronti dell'autorità di
vigilanza sulle fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) ove questa neghi o ritardi
indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;
che
tale ricorso tuttavia è dato soltanto a chi è parte in causa nell'ambito di un
procedimento aperto davanti all'autorità di vigilanza e vede dilazionare
indebitamente i tempi della decisione che lo riguarda;
che
il ricorso non è esperibile invece da parte di un semplice denunciante, il
quale rimproveri all'autorità di vigilanza di trascurare il pubblico interesse
omettendo di statuire o indugiando a statuire su una sua segnalazione;
che
in effetti, come ha già avuto occasione di ricordare questa Camera (sentenza
inc. 11.2019.32 del 16 febbraio 2019 nota alla reclamante), un denunciante non
può pretendere che l'autorità di vigilanza dia seguito a una sua segnalazione,
nemmeno se le irregolarità amministrative di cui si duole lo toccano in qualche
modo;
che
in concreto davanti alla Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera
orientale la ricorrente è e rimane una denunciante, di modo che non è
legittimata a ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità
superiore;
che
il ricorso in esame si dimostra così, già di primo acchito, improponibile e può
essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b
lett. a n. 2 LOG);
Considerandi
che
la richiesta di RI 1 di non prelevare spese, intesa quale generica domanda di
assistenza giudiziaria, dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle
possibilità di esito favorevole dell'impugnativa (art. 118 cpv. lett. b CPC);
che
le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della
reclamante (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
che
riguardo ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia
civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF), sicché spetterà alla ricorrente
rendere verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii);
decide: 1. Il ricorso è irricevibile.
2.
Le spese processuali di fr.
250.– sono poste a carico di RI 1.
3.
Notificazione a:
–
;
– Vigilanza sulle fondazioni e LPP
della Svizzera orientale,
Muralto.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).