11.2021.67
Desistenza: La validità della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione
8 giugno 2021Italiano6 min
B. Con decreto del 21
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.67
Lugano
8 giugno 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani,
vicepresidente
vicecancelliera:
Borella
sedente
per statuire nella causa CM.2021.2 (rapporti di vicinato: procedura di
conciliazione) della Pretura del
Distretto di Riviera promossa con istanza del 3 febbraio 2021 da
AP
1
(già
patrocinato dall'avv. )
contro
AO 1 e AO 2 ,
giudicando
sull'“opposizione” del 10 maggio
2021 presentata da AP 1 e RA 1 contro il decreto di stralcio emesso dal
Segretario assessore il 21 aprile 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario della
particella n. 779 RFD __________ sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il
fondo confina con la particella n. 414, appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione
di un mezzo ciascuno, attualmente in via di edificazione. Il 3 febbraio 2021 AP 1, rappresentato dal
padre RA 1, si è rivolto alla Pretura del Distretto di Riviera per un tentativo
di conciliazione volto sostanzialmente
alla demolizione di un muro e di una “rimessa” costruiti abusivamente dai
vicini a ridosso del confine tra le due proprietà. Il 25 febbraio 2021 il Segretario
assessore, accertato che il rappresentante di fiducia era incapace di
rappresentare adeguatamente l'istante, ha assegnato a quest'ultimo un termine
di 10 giorni per comunicare “se procede da solo, indicando precisamente le sue
richieste di causa, oppure tramite un altro rappresentante”. Il 6 aprile 2021
l'avv. __________ D__________ ha notificato al Segretario assessore di avere
assunto il patrocinio di AP 1, comunicandogli poi, il 20 aprile successivo, il
ritiro dell'istanza di conciliazione con riserva di ripresentarla.
Fatti
B. Con decreto del 21
aprile 2021 il Segretario assessore ha stralciato la causa dal ruolo per
desistenza ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico di RE 1.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 e RA 1 hanno presentato “opposizione alla
Pretura di Faido” affinché esaminasse la documentazione in modo da “dare
oggettività alla vertenza AP 1/AO 1” e rilevando come l'avvocato D__________
avesse chiesto lo stralcio della procedura “senza il nostro consenso”. L'atto è
stato trasmesso a questa Camera per
competenza. La Camera non ha chiesto osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio
con appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC). Dandosi un valore litigioso
superiore a fr. 10 000.–, come in concreto, in una lite riguardante i diritti
reali, la competenza per trattare un
rimedio giuridico contro tali decisioni è attribuita per legge a questa Camera. La
Pretura del Distretto di Leventina non ha, al proposito, alcuna competenza,
tanto meno quella di riesaminare la fattispecie. Sull'ammissibilità dell'“opposizione”
contro il decreto di stralcio per desistenza si dirà in appresso.
2.
Nella
misura in cui è presentata da RA 1 l'“opposizione” al decreto di stralcio è manifestamente
inammissibile, l'interessato non disponendo della legittimazione ricorsuale né
di un interesse proprio, personale, al ricorso. Nemmeno appare, a prima vista,
che un eventuale accoglimento del ricorso sarebbe suscettibile di modificare la
sua posizione fattuale o giuridica. Nella misura in cui l'atto è introdotto da AP
1.
con la rappresentanza del padre RA 1 sulla base della “procura depositata in
Pretura a Biasca” si pone, come in prima sede, il problema della capacità del
rappresentante di condurre la causa nell'interesse del figlio, tanto più che
questi per finire era patrocinato dall'avv. __________ D__________. La
questione, che andrebbe approfondita, può tuttavia rimanere indecisa, il
rimedio giuridico in esame risultando manifestamente inammissibile.
3.
Nella
fattispecie il Segretario assessore ha decretato lo stralcio del procedimento
di conciliazione dal ruolo dopo avere constatato che AP 1 aveva comunicato, il 20 aprile 2021, di ritirare l'istanza di
conciliazione riservandosi la facoltà di ripresentarla. Al pari del
ritiro dell'azione che comporta una rinuncia al diritto materiale, anche la desistenza condizionata, ovvero la
semplice rinuncia processuale al diritto di agire, rientra nel concetto di
desistenza nel senso dell'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012
dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 con rinvii). Il giudice toglie così la causa dal
ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC; cfr. Tappy
in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione,
n. 22 ad art. 241) ma il
decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non è suscettibile
di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo sulle
spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La validità
della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere
contestata unicamente con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;
DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013
pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata
l'esistenza stessa della desistenza (analogamente: I CCA, sentenza inc.
11.2021.4
del 1° marzo 2021 consid. 1 con rinvii). E una domanda di revisione
va presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art.
328.
cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Segretario assessore. Ne segue che “l'opposizione”
si rivela inammissibile già di primo acchito.
4.
Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),
ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo.
Non si pone problema di indennità, AO 1 e AO 2 non essendo stati invitati a
introdurre osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'“opposizione” è
irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).