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Decisione

11.2021.67

Desistenza: La validità della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione

8 giugno 2021Italiano6 min

B. Con decreto del 21

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.67

Lugano

8 giugno 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani,

vicepresidente

vicecancelliera:

Borella

sedente

per statuire nella causa CM.2021.2 (rapporti di vicinato: procedura di

conciliazione) della Pretura del

Distretto di Riviera promossa con istanza del 3 febbraio 2021 da

AP

1

(già

patrocinato dall'avv. )

contro

AO 1 e AO 2 ,

giudicando

sull'“opposizione” del 10 maggio

2021 presentata da AP 1 e RA 1 contro il decreto di stralcio emesso dal

Segretario assessore il 21 aprile 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietario della

particella n. 779 RFD __________ sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il

fondo confina con la particella n. 414, appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione

di un mezzo ciascuno, attualmente in via di edificazione. Il 3 febbraio 2021 AP 1, rappresentato dal

padre RA 1, si è rivolto alla Pretura del Distretto di Riviera per un tentativo

di conciliazione volto sostanzialmente

alla demolizione di un muro e di una “rimessa” costruiti abusivamente dai

vicini a ridosso del confine tra le due proprietà. Il 25 febbraio 2021 il Segretario

assessore, accertato che il rappresentante di fiducia era incapace di

rappresentare adeguatamente l'istante, ha assegnato a quest'ultimo un termine

di 10 giorni per comunicare “se procede da solo, indicando precisamente le sue

richieste di causa, oppure tramite un altro rappresentante”. Il 6 aprile 2021

l'avv. __________ D__________ ha notificato al Segretario assessore di avere

assunto il patrocinio di AP 1, comunicandogli poi, il 20 aprile successivo, il

ritiro dell'istanza di conciliazione con riserva di ripresentarla.

Fatti

B. Con decreto del 21

aprile 2021 il Segretario assessore ha stralciato la causa dal ruolo per

desistenza ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico di RE 1.

C. Contro

la decisione appena citata AP 1 e RA 1 hanno presentato “opposizione alla

Pretura di Faido” affinché esaminasse la documentazione in modo da “dare

oggettività alla vertenza AP 1/AO 1” e rilevando come l'avvocato D__________

avesse chiesto lo stralcio della procedura “senza il nostro consenso”. L'atto è

stato trasmesso a questa Camera per

competenza. La Camera non ha chiesto osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni prese dalle autorità di conciliazione sono impugnabili per principio

con appello o reclamo (art. 308 e 319 CPC). Dandosi un valore litigioso

superiore a fr. 10 000.–, come in concreto, in una lite riguardante i diritti

reali, la competenza per trattare un

rimedio giuridico contro tali decisioni è attribuita per legge a questa Camera. La

Pretura del Distretto di Leventina non ha, al proposito, alcuna competenza,

tanto meno quella di riesaminare la fattispecie. Sull'ammissibilità dell'“opposizione”

contro il decreto di stralcio per desistenza si dirà in appresso.

2.

Nella

misura in cui è presentata da RA 1 l'“opposizione” al decreto di stralcio è manifestamente

inammissibile, l'interessato non disponendo della legittimazione ricorsuale né

di un interesse proprio, personale, al ricorso. Nemmeno appare, a prima vista,

che un eventuale accoglimento del ricorso sarebbe suscettibile di modificare la

sua posizione fattuale o giuridica. Nella misura in cui l'atto è introdotto da AP

1.

con la rappresentanza del padre RA 1 sulla base della “procura depositata in

Pretura a Biasca” si pone, come in prima sede, il problema della capacità del

rappresentante di condurre la causa nell'interesse del figlio, tanto più che

questi per finire era patrocinato dall'avv. __________ D__________. La

questione, che andrebbe approfondita, può tuttavia rimanere indecisa, il

rimedio giuridico in esame risultando manifestamente inammissibile.

3.

Nella

fattispecie il Segretario assessore ha decretato lo stralcio del procedimento

di conciliazione dal ruolo dopo avere constatato che AP 1 aveva comunicato, il 20 aprile 2021, di ritirare l'istanza di

conciliazione riservandosi la facoltà di ripresentarla. Al pari del

ritiro dell'azione che comporta una rinuncia al diritto materiale, anche la desistenza condizionata, ovvero la

semplice rinuncia processuale al diritto di agire, rientra nel concetto di

desistenza nel senso dell'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012

dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 con rinvii). Il giudice toglie così la causa dal

ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC; cfr. Tappy

in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione,

n. 22 ad art. 241) ma il

decreto di stralcio è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non è suscettibile

di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo sulle

spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La validità

della desistenza che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere

contestata unicamente con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC;

DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013

pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata

l'esistenza stessa della desistenza (analogamen­te: I CCA, sentenza inc.

11.2021.4

del 1° marzo 2021 consid. 1 con rinvii). E una domanda di revisione

va presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art.

328.

cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Segretario assessore. Ne segue che “l'opposizione”

si rivela inammissibile già di primo acchito.

4.

Le

spese del giudizio odier­no seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC),

ma le particolarità del caso inducono – eccezionalmente – a rinunciare a ogni prelievo.

Non si pone problema di indennità, AO 1 e AO 2 non essendo stati invitati a

introdurre osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'“opposizione” è

irricevibile.

2. Non si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).