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11.2021.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 novembre 2021Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i decreti di stralcio. È l'opinione sostenuta da taluni autori, i quali

reputano, fondandosi sulla sentenza del Tribunale federale 4A_131/2013 del

3 settembre 2013 (consid. 2.2.2.2), che un decreto di stralcio per

sopravvenuta carenza d'ogget­to o d'interesse configuri una disposizione

ordinatoria processuale sui generis, impugnabile con reclamo (per

esempio Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 242). Un'altra

corrente di pensiero, ispirata alla sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013 del 7 novembre 2013 (consid. 7.2,

non pubblicato in DTF 139 III 478), ritiene invece che un decreto siffatto sia

una decisione finale, suscettibile di appello o recla­mo secondo il valore

litigioso (per esempio Tappy in:

Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 242 con richia­mi). Nella

sentenza 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 il Tribunale federale ha seguito quest'ultimo

indirizzo, cui anche questa Camera si è attenuta nelle decisioni più recenti

(citate al consid. 1).

b) Nelle

circostanze descritte è lecito partire così dall'idea che la mandataria

professionale di RE 1 non potesse riconoscere facilmente l'indicazione ormai

superata del Pretore circa la ricevibilità di un reclamo contro i due decreti

di stralcio. E la sola consultazione del Codice di procedura civile, che non regola

la questione dell'impugnabilità, non per-metteva di individuare il problema (cfr.

DTF 141 III 273 consid. 3.3). Nell'ultimo caso analogo all'attuale giudicato da

questa Camera, in cui un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto

emanato dal medesimo Pretore nemmeno recava l'indicazio­ne dei rimedi giuridici

(se non in materia di spese), il reclamo è stato perciò convertito in appello (sentenza

inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020 consid. 3). Non v'è ragione di scostarsi

da tale orientamento nell'odierna fattispecie, sostanzialmente assimilabile a

quel precedente. Basti considerare che neppure nel presente caso la

patrocinatrice poteva verificare senza difficoltà e senza

cimentarsi in particolari ricerche di giurisprudenza o di dottrina l'indicazio­ne

del Pretore circa le vie di ricorso, non più aggiornata rispetto alla

giurisprudenza di questa Camera. Ne segue che, pur presentato come reclamo,

nella fattispecie il ricorso può essere trattato come appello.

3. L'art. 234 cpv. 1 CPC dispone che qualora una parte ingiustificatamente non

compaia a un dibattimento, l'udienza si tiene ugualmente alla sola presenza

della parte comparsa. L'art. 234 cpv. 2 CPC soggiunge che qualora al

dibattimento non compaia ingiustificatamente nemmeno l'altra parte, “la causa è stralciata dal ruolo in quan­to priva

d'oggetto” e “le spese processuali sono addossate per metà

a ciascuna delle parti”. Di ciò il giudice deve avvertire nella convocazione all'udienza

(art. 133 lett. f CPC). La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche

per le procedure sommarie (art. 219 CPC; Willisegger

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 41 ad art. 234; Pahud in: Brunner/ Gasser/Schwander,

Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 234; Killias in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

II, edizione 2012, n. 4 ad art. 234; Heinzmann/Pasquier in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021, n. 3 ad art. 234).

a) Di

regola una parte non è tenuta a presentarsi personalmen­te in udienza, a meno

che la comparizione personale sia ordinata dal giudice (art. 68 cpv. 4 CPC) o sia

prevista dalla legge, come nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (art.

273 cpv. 2 CPC) o nelle cause di divorzio (art. 278 CPC). Se una parte obbligata

a costituirsi personalmente al dibattimento rimane assente ingiustificata, ma

in aula si presenta il suo avvocato, v'è chi considera quella parte come non comparsa (Heinzmann/Pasquier,

op. cit., n.10 ad art. 234 CPC; Tappy,

op. cit., n. 7 ad art. 234 CPC). La maggioranza degli autori ritiene invece

che, ove l'avvoca­to si presenti in aula, la parte rimasta assente

ingiustificata non vada reputata non

comparsa (Pahud, op. cit., n. 2 ad

art. 234 CPC; Killias, op.

cit., n. 12 ad art. 234 CPC; Naegeli/Richters

in: Ober­hammer/Domej/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizio­ne, n. 11 ad

art. 234; Trezzini, op. cit.,

n. 2 ad art. 234 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilpro­zess­recht, 3ª edizione, n. 8 in fine al § 21; v. anche Willisegger, op. cit., n. 10 ad

art. 234 CPC, il quale nella prima edizione del commentario qualificava ancora come

non comparsa una parte che, tenuta a presentar­si personalmente in aula per

legge, fosse rimasta assente ingiustificata: Frei/Willisegger,

1ª edizione, n. 9 ad art. 234 CPC).

b) Sta

di fatto che, pur considerando “non comparsa” una parte obbligata a presentarsi

in persona al dibattimento e che invii in aula il solo avvocato, anche Heinzmann/Pasquier definiscono

inadeguato lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell'art. 234 cpv. 2 in

una situazione del gene­re, e ciò perché – essi sottolineano – la presenza dei

legali impedisce di

Considerandi

considerare la procedura senza interesse (op. cit., n. 10 ad art. 243

CPC). Alla luce di tutte le opinioni dottrinali che precedono risulta in

definitiva che, compaiano pure in aula i soli patrocinatori delle parti tenute

a costituirsi personalmente in giudizio, l'udien­za deve avere luogo ugualmente.

Rimasti assenti ingiustificati, i coniugi sopporteranno in tale ipotesi gli

svantaggi processuali che da ciò deriveranno loro, come pure gli inconvenienti

in materia di apprezzamento delle pro­ve e a livello di spese (Willisegger, op. cit., n. 20 ad

art. 234 CPC).

Certo,

il giudice chiamato a omologare una convenzione sugli effetti del divorzio

(art. 279 CPC) deve appurare

che l'accordo sia stato concluso dai coniugi di loro libera volontà, dopo

matura riflessio­ne; deve verificare inoltre che l'intesa sia chiara, completa

e non manifestamente inadeguata (da ultimo: I CCA, senten­za inc. 11.2020.110

del 6 novembre 2020 consid. 3). Identici principi valgono per l'omologazione

di una convenzione a tutela dell'unione coniugale (DTF 142 III 519 consid.

2.

). Quel giudice si trova pertanto nella necessità di sentire i coniugi

personalmente. E ciò può rivelarsi necessario anche per una diffida ai debitori.

Nulla osta a che egli indica allora una nuova udienza, ordinando alle parti di

comparire in persona, eventualmente sotto comminatoria di una sanzione

disciplinare in caso di disobbedienza (art. 128 cpv. 3 CPC). Egli non può

invece – come si è visto – stralciare la procedura dal ruolo in presenza di un

avvocato né, tanto meno, di due avvocati.

4.

L'istante propone che questa Camera omologhi essa

medesi­ma l'accordo da lei stipulato con il marito all'udienza del 21

maggio 2019 dinanzi al Pretore a protezio­ne dell'unione coniugale e di

confermare il decreto “supercautelare” dell'11 marzo 2021 con cui

il Pretore ha ordinato la diffida ai debitori. La richiesta non può entrare in

linea di conto, già per il fatto che un'omologazione non si esaurisce – come crede l'istante – in

una verifica puramente documentale dell'accordo, il che vale anche per una

diffida ai debitori. Oltre a ciò, stando al Pretore, nel caso specifico il metodo per il calcolo dei contributi alimentari adottato

dai coniugi nella convenzione del 21 maggio 2019 risulta

esse­re mutato nel frattempo e il reddito del marito sembra essere lievitato

grazie alle indennità di disoccupazione, di modo che quell'accordo non appare

più omologabile. E a tale riguardo l'interessata non obietta alcunché. Su

questo punto non giova dunque attardarsi.

5.

Infine

l'istante rimprovera al Pretore un eccesso di

formalismo, poiché quel 6 maggio 2021 le legali delle parti erano presenti in

aula, sicché il Pretore non poteva stralciare le procedure dal ruolo. Dopo

quanto si è spiegato, l'argomento è ormai superato. Dato l'esito del­l'impugnazione,

non è necessario vagliare neppure un ulteriore rilievo della dottrina, secondo

cui l'art. 234 cpv. 1 CPC riserva esplicitamente l'art. 153 CPC (ovve­ro

l'applicazione del principio inquisitorio illimitato) anche per l'art. 234 cpv.

2.

CPC (Tappy, op. cit., n. 38 ad

art. 234 CPC). In altri termini, nel diritto di famiglia non è lecito togliere

una causa dal ruolo se lo stralcio non è conforme al bene di un figlio

minorenne, al cui proposito si applica il principio

inquisitorio illimitato, di modo che il giudice deve esaminare i fatti

d'ufficio senza vincolo alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC).

E nella fattispecie le due procedure stralciate riguardano anche i contributi

alimentari per il figlio minorenne K__________.

6.

Se

ne conclude che in concreto, trattato come appello, il reclamo merita parziale

accoglimento, nel senso che i due decreti di stralcio impugnati devono essere

annullati, così come dev'essere annullata la revoca della diffida ai debitori

diretta alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Gli

atti vanno rinviati al Pretore perché riconvochi le parti, tenga il

dibattimento e statuisca sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata

dall'istan­te. Il reclamo non può essere accol­to invece nella misura in cui tende a far sì che questa Came­ra omologhi essa medesi­ma

l'accordo stipulato dai coniugi il 21 maggio 2019 a protezio­ne del-l'unione

coniugale e confermi il decreto “supercautelare” del­l'11 marzo

2021.

con cui il Pretore ha ordinato la diffida ai debitori.

7.

Le

spese della presente decisione seguirebbero la vicendevole soccombenza delle

parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ma nelle sue osservazioni del 7 giugno 2021 CO

1.

si rimette al giudizio della Came­ra e non può ritenersi soccombente, non

avendo egli chiesto di stralciare le procedure dal ruolo. Conviene quindi

rinunciare al prelie­vo di spese processuali. Per quel che è delle ripetibili, RE

1.

propone di addebitarle allo Stato.

In linea di principio tuttavia un Cantone, non essendo parte in causa, non può

essere condannato a rifondere ripetibili (Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander, op. cit.,

vol. I, 2ª edizione, n. 13 ad art. 107; Tappy,

op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, op.

cit., n. 11 ad art. 107 CPC), se non nelle ipotesi di ritardata

giustizia (DTF 139 III 471), di conflitti negativi di competenza (DTF 140 III

501), di vittoria contro un diniego del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507

consid. 4) o in materia di volontaria giurisdizione (DTF 142 III 110). Il

caso in esame non rientra in nessuna di tali categorie. Il Cantone Ticino non

può quindi essere tenuto al pagamento di ripetibili.

8.

La

richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo riguarda il beneficio

dell'assistenza giudiziaria “nell'ambito delle procedure SO.2019.1562 e

SO.2021.401” (memoriale, pag. 5 in alto), non la procedura davanti a questa

Camera. Sull'istanza statuirà pertanto il Pretore.

9.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato nella procedura a

tutela dell'unione coniugale senza riguar­do a questioni di valore (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF; sopra, consid. 2). In tema di diffida ai debitori il

valore litigioso raggiungeva agevolmente inoltre la soglia di fr. 30 000.–, l'ordine di trattenuta non essendo

vincolato a limiti di tempo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello, il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che

i decreti di stralcio emessi dal Pretore nelle cause

SO.2019.1562 e SO.2021.401 sono annullati, così com'è annullata la revoca della

diffida ai debitori decisa dal Pretore il 6 maggio 2021 in quest'ultima

procedura. Per il resto il reclamo è respinto.

2. Gli

atti sono rinviati al Pretore perché riconvochi le parti, tenga il dibattimento

e statuisca sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante il 5

maggio 2021.

3. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

– Cassa cantonale contro

la disoccupazione, Bellinzona;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).