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Decisione

11.2021.68

Impugnabilità di un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse Mancata comparizione al dibattimento di una parte tenuta a presentarsi personalmente Il Cantone può essere tenuto, pur non essendo parte in causa, alla rifusione di ripetibili?

25 novembre 2021Italiano19 min

corrente di pensiero, ispirata alla sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013 del 7 novembre 2013 (consid. 7.2,

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.68

11.2021.69

11.2021.73

Lugano,

25 novembre 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nelle cause SO.2019.1562 (protezione

dell'unione coniugale) e SO.2021.401 (diffida ai debitori) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 29 marzo 2019 e del 17 maggio 2021 da

RE

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

CO

1

(patrocinato

dall'avv. PA 2 ),

giudicando sul reclamo

presentato da RE 1 contro i due decreti di stralcio emessi dal Pretore il 6

maggio 2021 (inc. 11.2021.68/73) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta

nel reclamo (inc. 11.2021.69);

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 (1975), cittadino

italiano, e RE 1 (1972), cittadina giapponese, si sono sposati a __________ il 28

giugno 2004. Dal matrimonio è nato K__________, il 30 novembre 2011. Nel­l'ambito

di una procedura a tutela dell'unione coniugale avviata il 29 marzo 2019 dalla

moglie dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, al dibattimento

del 21 maggio 2019 i coniugi si sono accordati sulla vita separata,

sull'assegnazione dell'alloggio coniugale all'istante e sull'affidamento di K__________

a quest'ultima per la cura e l'educazione, riservato il diritto di visita

paterno. CO 1 si è impegnato da parte sua a versare dal 16 maggio 2019 un

contributo alimentare per K__________ di fr. 866.– mensili (assegni familiari non compresi) e un

contributo alimentare per la moglie di fr. 3213.– mensili finché questa non avesse locato un

appartamento, di fr. 2563.– mensili oltre

la metà della differenza tra fr. 1300.– (futura pigione stimata) e il costo

della pigione effettiva dal momento in cui questa avesse locato un alloggio

proprio, rispettivamente di fr. 1806.– mensili oltre la metà della

differenza tra fr. 1300.– (futura pigione stimata) e il costo della pigione

effettiva a valere dal 1° settembre 2019. Il Pretore ha avvertito le

parti inoltre che, prima di omologare la convenzione, occorreva sentire il

figlio K__________. A titolo cautelare egli ha decretato quanto le parti avevano

stipulato nella convenzione (inc. SO.2019.1562).

B. Il 24 gennaio 2021 RE 1 ha adito il Pretore con un'istan­za

di diffida ai debitori perché ordinasse alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione di

trattenere dall'indennità spettante ad CO 1 complessivi fr. 2872.–

mensili (assegni

familiari compresi) a titolo

di contributi alimentari per sé e il figlio, riversando la somma direttamente a

lei (inc. SO.2021.401). Con ordinanza del 27 gennaio

2021 il Pretore ha convocato le parti a un'udienza dell'11 marzo 2021 per discutere

tale richiesta e continuare il dibattimento

sull'istanza a protezione dell'unio­ne coniugale, precisando:

3. Le parti sono citate a comparire con obbligo di comparsa personale

(…)

Se una

parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli

atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto

salvo l'articolo 153 CPC, può porre alla base della sua decisione gli atti e le

allegazioni della parte comparsa.

Se entrambe le parti ingiustificatamente non

compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto. Le spese

processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.

C. CO 1 ha postulato il 4 febbraio 2021 un rinvio

dell'udienza, che il Pretore ha accolto l'indomani, spostando il

dibattimento delle due procedure al 6 maggio 2021. Preso atto del rinvio, il 9 marzo

2021 RE 1 ha sollecitato il Pretore a statuire

in via cautelare sull'istanza di diffida

ai debitori. Con decreto cautelare del­l'11 marzo

2021, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato la trattenuta immediata

di fr. 2672.– mensili più assegni familiari dalle indennità di disoccupazione spettanti

ad CO 1 (inc. SO.2021.401).

D. In una lettera

del 5 maggio 2021, spedita al Pretore per fax e per posta ordinaria, RE 1 ha

chiesto, d'intesa con CO 1, di annullare l'udienza indetta per il giorno successivo,

dichiarando di avere raggiunto un accordo con il marito nel senso che “l'assetto di cui al verbale 21 maggio 2019 venga confermato anche nel

merito” e che sia “confermata nel merito” la diffida ai

debitori ordinata con decreto

“supercautelare” dell'11 mar­zo 2021. Riguardo alle spese,

essa ha soggiunto che le parti avevano convenuto di suddividerle “al 50%” e di compensare le

ripetibili. RE 1 ha instato infine per il beneficio del

gratuito patrocinio. Il Pretore non ha reagito.

E. L'indomani,

6 maggio 2021, si è aperta l'udienza che RE 1 aveva chiesto di annullare,

destinata al seguito del dibattimento sull'istanza a protezione dell'unione

coniugale e alla discussione sulla diffida ai debitori. Constatata la presenza

delle sole legali, il Pretore ha domandato perché i coniugi non fossero in

aula. Le avvocate hanno risposto che, essendo stato raggiun­to un accordo completo,

la presenza delle parti non era necessaria. Il Pretore ha fatto notare di avere

ordinato esplicitamente la comparizione personale dei coniugi nella

convocazione del 27 gennaio 2021, comminando lo stralcio delle procedure

dal ruolo nel caso in cui costoro fossero rimasti assenti ingiustificati. Le

patrocinatrici hanno insistito perché si tenesse ugualmente l'udienza. Il

Pretore ha rifiutato, rilevando che il metodo per il calcolo dei contributi

alimentari gli risultava mutato nel frattempo e che il reddito del marito sembrava

essere lievitato grazie alle indennità di disoccupazione, di modo che l'accordo

del 21 maggio 2019 non appariva più omologabile.

F. Nonostante

le rimostranze delle legali, il Pretore ha stralciato perciò le cause dal ruolo

“in quanto prive di oggetto”. La diffida ai debitori decretata cautelarmente l'11 marzo 2021 è

stata revocata. Le spese della procedura a tutela dell'unione coniugale

(fr. 500.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese della procedura di diffida ai

debitori (fr. 150.–) hanno seguito identica sorte, così come le ripetibili.

G. Contro i due decreti

di stralcio appena citati RE 1 è insorta il 17 maggio 2021 a questa Camera con

un reclamo unico per ottenere l'annullamento dei decreti medesimi,

l'omologazione dell'accordo da lei stipulato

con il marito all'udienza del 21 maggio 2019 a protezio­ne dell'unione

coniugale, la conferma del decreto “supercautela­re” dell'11

marzo 2021 riguardante la diffida ai debitori e l'addebito delle spese processuali

alle parti in ragione di metà ciascu­no,

compensate le ripetibili. Essa postula inoltre il beneficio

del gratui­to patrocinio “nell'ambito delle procedure SO.2019.1562 e

SO.2021.401”. Propone infine che le spese del reclamo siano poste a carico

dello Stato, “protestate le ripetibili”. Nelle sue osservazioni del 7 giugno

2021 CO 1 dichiara di rimettersi al giudizio della Camera.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui un

giudice stralcia una procedura dal ruolo “in quanto priva d'oggetto” (art. 242

CPC) è una decisione appellabile, sempre che, ove sia in discussione una mera controversia

patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secon­do l'ultima conclusione

riconosciuta” nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza 11.2021.78 del 7 luglio 2021 consid. 1,

inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020 consid. 1, inc. 11.2016.46 dell'8

agosto 2016 consid. 1 con riferimen­to a DTF 139 III 478 consid. 7.2 non

pubblicato). Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o

d'interesse si distingue così da un decreto di stralcio per transazio­ne

giudiziale, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), che può esse­re

oggetto unicamente di revisione (DTF 139 III 133).

Quanto al­la tempestività

del rimedio giuridico, in concreto l'appello era proponibile nei 10 giorni

successivi alla notifica dei decreti di stralcio (art. 314 cpv. 1 CPC), giacché

il rito è sommario sia nelle protezioni dell'unione coniugale (art. 271 lett. a

CPC) sia nelle procedure di diffida ai debitori (art. 177 e 291 CC

in relazione con l'art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). La notifica dei decreti è avvenuta

nel caso specifico all'udienza del 6 maggio 2021. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso

sarebbe scaduto perciò la domenica 16 maggio

2021, salvo protrarsi al

lunedì

successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto

il

17 maggio 2021, ultimo giorno utile (tracciamento dell'invio n. 98.__________,

agli atti), sotto questo profilo il ricorso in esame è ricevibile.

2. Ciò premesso, il

primo decreto di stralcio riguar­da nella fattispecie una procedura a tutela

dell'unione coniugale che verteva sull'intero assetto del­la vita separata (e

non solo su questioni patrimoniali). La causa era dunque appellabile senza

riguardo a questioni di valore. Il secondo decreto di stralcio concerne una

diffida ai debitori senza limiti di tempo, il cui valore litigioso raggiungeva

agevolmente fr. 10 000.–. Anche tale causa

era dunque appellabile. Contro i decreti di

stralcio nondimeno RE 1 ha presentato recla­mo, non appello. Ora, la

giurisprudenza ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di

ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione

del­l'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi

in cui la scelta del ricorso da esperire non fos­se facilmente riconoscibile.

La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario

professionale inoltri scientemente un determinato mezzo d'impugnazione quan­do

avrebbe dovuto sapere, usando la debita

diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale

federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami,

pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).

a) Nel

caso precipuo l'introduzione del reclamo non può dirsi dovu­ta a svista o

inavvertenza manifesta. Non soltanto il memoriale è intestato come reclamo, ma

il termine “reclamo” si ripete nella motivazione e nella richiesta di giudizio

(pag. 1 in fondo, pag. 4 in basso, pag. 5 in alto), mentre il termine “appello”

è del tutto assente. L'istante ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di

reclamare, non di appellare.

Più

delicata è sapere se la scelta del rimedio giuridico fosse facilmente riconoscibile.

Il Pretore ha indicato il reclamo come unica via di ricorso esperibile contro entram­bi

Fatti

i decreti di stralcio. È l'opinione sostenuta da taluni autori, i quali

reputano, fondandosi sulla sentenza del Tribunale federale 4A_131/2013 del

3 settembre 2013 (consid. 2.2.2.2), che un decreto di stralcio per

sopravvenuta carenza d'ogget­to o d'interesse configuri una disposizione

ordinatoria processuale sui generis, impugnabile con reclamo (per

esempio Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 242). Un'altra

corrente di pensiero, ispirata alla sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013 del 7 novembre 2013 (consid. 7.2,

non pubblicato in DTF 139 III 478), ritiene invece che un decreto siffatto sia

una decisione finale, suscettibile di appello o recla­mo secondo il valore

litigioso (per esempio Tappy in:

Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 242 con richia­mi). Nella

sentenza 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 il Tribunale federale ha seguito quest'ultimo

indirizzo, cui anche questa Camera si è attenuta nelle decisioni più recenti

(citate al consid. 1).

b) Nelle

circostanze descritte è lecito partire così dall'idea che la mandataria

professionale di RE 1 non potesse riconoscere facilmente l'indicazione ormai

superata del Pretore circa la ricevibilità di un reclamo contro i due decreti

di stralcio. E la sola consultazione del Codice di procedura civile, che non regola

la questione dell'impugnabilità, non per-metteva di individuare il problema (cfr.

DTF 141 III 273 consid. 3.3). Nell'ultimo caso analogo all'attuale giudicato da

questa Camera, in cui un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto

emanato dal medesimo Pretore nemmeno recava l'indicazio­ne dei rimedi giuridici

(se non in materia di spese), il reclamo è stato perciò convertito in appello (sentenza

inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020 consid. 3). Non v'è ragione di scostarsi

da tale orientamento nell'odierna fattispecie, sostanzialmente assimilabile a

quel precedente. Basti considerare che neppure nel presente caso la

patrocinatrice poteva verificare senza difficoltà e senza

cimentarsi in particolari ricerche di giurisprudenza o di dottrina l'indicazio­ne

del Pretore circa le vie di ricorso, non più aggiornata rispetto alla

giurisprudenza di questa Camera. Ne segue che, pur presentato come reclamo,

nella fattispecie il ricorso può essere trattato come appello.

3. L'art. 234 cpv. 1 CPC dispone che qualora una parte ingiustificatamente non

compaia a un dibattimento, l'udienza si tiene ugualmente alla sola presenza

della parte comparsa. L'art. 234 cpv. 2 CPC soggiunge che qualora al

dibattimento non compaia ingiustificatamente nemmeno l'altra parte, “la causa è stralciata dal ruolo in quan­to priva

d'oggetto” e “le spese processuali sono addossate per metà

a ciascuna delle parti”. Di ciò il giudice deve avvertire nella convocazione all'udienza

(art. 133 lett. f CPC). La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche

per le procedure sommarie (art. 219 CPC; Willisegger

in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 41 ad art. 234; Pahud in: Brunner/ Gasser/Schwander,

Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 234; Killias in: Berner Kommentar, ZPO, vol.

II, edizione 2012, n. 4 ad art. 234; Heinzmann/Pasquier in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021, n. 3 ad art. 234).

a) Di

regola una parte non è tenuta a presentarsi personalmen­te in udienza, a meno

che la comparizione personale sia ordinata dal giudice (art. 68 cpv. 4 CPC) o sia

prevista dalla legge, come nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (art.

273 cpv. 2 CPC) o nelle cause di divorzio (art. 278 CPC). Se una parte obbligata

a costituirsi personalmente al dibattimento rimane assente ingiustificata, ma

in aula si presenta il suo avvocato, v'è chi considera quella parte come non comparsa (Heinzmann/Pasquier,

op. cit., n.10 ad art. 234 CPC; Tappy,

op. cit., n. 7 ad art. 234 CPC). La maggioranza degli autori ritiene invece

che, ove l'avvoca­to si presenti in aula, la parte rimasta assente

ingiustificata non vada reputata non

comparsa (Pahud, op. cit., n. 2 ad

art. 234 CPC; Killias, op.

cit., n. 12 ad art. 234 CPC; Naegeli/Richters

in: Ober­hammer/Domej/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizio­ne, n. 11 ad

art. 234; Trezzini, op. cit.,

n. 2 ad art. 234 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund,

Zivilpro­zess­recht, 3ª edizione, n. 8 in fine al § 21; v. anche Willisegger, op. cit., n. 10 ad

art. 234 CPC, il quale nella prima edizione del commentario qualificava ancora come

non comparsa una parte che, tenuta a presentar­si personalmente in aula per

legge, fosse rimasta assente ingiustificata: Frei/Willisegger,

1ª edizione, n. 9 ad art. 234 CPC).

b) Sta

di fatto che, pur considerando “non comparsa” una parte obbligata a presentarsi

in persona al dibattimento e che invii in aula il solo avvocato, anche Heinzmann/Pasquier definiscono

inadeguato lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell'art. 234 cpv. 2 in

una situazione del gene­re, e ciò perché – essi sottolineano – la presenza dei

legali impedisce di

Considerandi

considerare la procedura senza interesse (op. cit., n. 10 ad art. 243

CPC). Alla luce di tutte le opinioni dottrinali che precedono risulta in

definitiva che, compaiano pure in aula i soli patrocinatori delle parti tenute

a costituirsi personalmente in giudizio, l'udien­za deve avere luogo ugualmente.

Rimasti assenti ingiustificati, i coniugi sopporteranno in tale ipotesi gli

svantaggi processuali che da ciò deriveranno loro, come pure gli inconvenienti

in materia di apprezzamento delle pro­ve e a livello di spese (Willisegger, op. cit., n. 20 ad

art. 234 CPC).

Certo,

il giudice chiamato a omologare una convenzione sugli effetti del divorzio

(art. 279 CPC) deve appurare

che l'accordo sia stato concluso dai coniugi di loro libera volontà, dopo

matura riflessio­ne; deve verificare inoltre che l'intesa sia chiara, completa

e non manifestamente inadeguata (da ultimo: I CCA, senten­za inc. 11.2020.110

del 6 novembre 2020 consid. 3). Identici principi valgono per l'omologazione

di una convenzione a tutela dell'unione coniugale (DTF 142 III 519 consid.

2.5). Quel giudice si trova pertanto nella necessità di sentire i coniugi

personalmente. E ciò può rivelarsi necessario anche per una diffida ai debitori.

Nulla osta a che egli indica allora una nuova udienza, ordinando alle parti di

comparire in persona, eventualmente sotto comminatoria di una sanzione

disciplinare in caso di disobbedienza (art. 128 cpv. 3 CPC). Egli non può

invece – come si è visto – stralciare la procedura dal ruolo in presenza di un

avvocato né, tanto meno, di due avvocati.

4.

L'istante propone che questa Camera omologhi essa

medesi­ma l'accordo da lei stipulato con il marito all'udienza del 21

maggio 2019 dinanzi al Pretore a protezio­ne dell'unione coniugale e di

confermare il decreto “supercautelare” dell'11 marzo 2021 con cui

il Pretore ha ordinato la diffida ai debitori. La richiesta non può entrare in

linea di conto, già per il fatto che un'omologazione non si esaurisce – come crede l'istante – in

una verifica puramente documentale dell'accordo, il che vale anche per una

diffida ai debitori. Oltre a ciò, stando al Pretore, nel caso specifico il metodo per il calcolo dei contributi alimentari adottato

dai coniugi nella convenzione del 21 maggio 2019 risulta

esse­re mutato nel frattempo e il reddito del marito sembra essere lievitato

grazie alle indennità di disoccupazione, di modo che quell'accordo non appare

più omologabile. E a tale riguardo l'interessata non obietta alcunché. Su

questo punto non giova dunque attardarsi.

5.

Infine

l'istante rimprovera al Pretore un eccesso di

formalismo, poiché quel 6 maggio 2021 le legali delle parti erano presenti in

aula, sicché il Pretore non poteva stralciare le procedure dal ruolo. Dopo

quanto si è spiegato, l'argomento è ormai superato. Dato l'esito del­l'impugnazione,

non è necessario vagliare neppure un ulteriore rilievo della dottrina, secondo

cui l'art. 234 cpv. 1 CPC riserva esplicitamente l'art. 153 CPC (ovve­ro

l'applicazione del principio inquisitorio illimitato) anche per l'art. 234 cpv.

2.

CPC (Tappy, op. cit., n. 38 ad

art. 234 CPC). In altri termini, nel diritto di famiglia non è lecito togliere

una causa dal ruolo se lo stralcio non è conforme al bene di un figlio

minorenne, al cui proposito si applica il principio

inquisitorio illimitato, di modo che il giudice deve esaminare i fatti

d'ufficio senza vincolo alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC).

E nella fattispecie le due procedure stralciate riguardano anche i contributi

alimentari per il figlio minorenne K__________.

6.

Se

ne conclude che in concreto, trattato come appello, il reclamo merita parziale

accoglimento, nel senso che i due decreti di stralcio impugnati devono essere

annullati, così come dev'essere annullata la revoca della diffida ai debitori

diretta alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Gli

atti vanno rinviati al Pretore perché riconvochi le parti, tenga il

dibattimento e statuisca sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata

dall'istan­te. Il reclamo non può essere accol­to invece nella misura in cui tende a far sì che questa Came­ra omologhi essa medesi­ma

l'accordo stipulato dai coniugi il 21 maggio 2019 a protezio­ne del-l'unione

coniugale e confermi il decreto “supercautelare” del­l'11 marzo

2021.

con cui il Pretore ha ordinato la diffida ai debitori.

7.

Le

spese della presente decisione seguirebbero la vicendevole soccombenza delle

parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ma nelle sue osservazioni del 7 giugno 2021 CO

1.

si rimette al giudizio della Came­ra e non può ritenersi soccombente, non

avendo egli chiesto di stralciare le procedure dal ruolo. Conviene quindi

rinunciare al prelie­vo di spese processuali. Per quel che è delle ripetibili, RE

1.

propone di addebitarle allo Stato.

In linea di principio tuttavia un Cantone, non essendo parte in causa, non può

essere condannato a rifondere ripetibili (Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander, op. cit.,

vol. I, 2ª edizione, n. 13 ad art. 107; Tappy,

op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, op.

cit., n. 11 ad art. 107 CPC), se non nelle ipotesi di ritardata

giustizia (DTF 139 III 471), di conflitti negativi di competenza (DTF 140 III

501), di vittoria contro un diniego del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507

consid. 4) o in materia di volontaria giurisdizione (DTF 142 III 110). Il

caso in esame non rientra in nessuna di tali categorie. Il Cantone Ticino non

può quindi essere tenuto al pagamento di ripetibili.

8.

La

richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo riguarda il beneficio

dell'assistenza giudiziaria “nell'ambito delle procedure SO.2019.1562 e

SO.2021.401” (memoriale, pag. 5 in alto), non la procedura davanti a questa

Camera. Sull'istanza statuirà pertanto il Pretore.

9.

Quanto

ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato nella procedura a

tutela dell'unione coniugale senza riguar­do a questioni di valore (art. 74

cpv. 1 lett. b LTF; sopra, consid. 2). In tema di diffida ai debitori il

valore litigioso raggiungeva agevolmente inoltre la soglia di fr. 30 000.–, l'ordine di trattenuta non essendo

vincolato a limiti di tempo.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come appello, il

reclamo è parzialmente accolto, nel senso che

i decreti di stralcio emessi dal Pretore nelle cause

SO.2019.1562 e SO.2021.401 sono annullati, così com'è annullata la revoca della

diffida ai debitori decisa dal Pretore il 6 maggio 2021 in quest'ultima

procedura. Per il resto il reclamo è respinto.

2. Gli

atti sono rinviati al Pretore perché riconvochi le parti, tenga il dibattimento

e statuisca sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante il 5

maggio 2021.

3. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

avv. ;

avv. .

Comunicazione:

– Cassa cantonale contro

la disoccupazione, Bellinzona;

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).