11.2021.68
Impugnabilità di un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse Mancata comparizione al dibattimento di una parte tenuta a presentarsi personalmente Il Cantone può essere tenuto, pur non essendo parte in causa, alla rifusione di ripetibili?
25 novembre 2021Italiano19 min
corrente di pensiero, ispirata alla sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013 del 7 novembre 2013 (consid. 7.2,
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.68
11.2021.69
11.2021.73
Lugano,
25 novembre 2021/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nelle cause SO.2019.1562 (protezione
dell'unione coniugale) e SO.2021.401 (diffida ai debitori) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 29 marzo 2019 e del 17 maggio 2021 da
RE
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
CO
1
(patrocinato
dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo
presentato da RE 1 contro i due decreti di stralcio emessi dal Pretore il 6
maggio 2021 (inc. 11.2021.68/73) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta
nel reclamo (inc. 11.2021.69);
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1975), cittadino
italiano, e RE 1 (1972), cittadina giapponese, si sono sposati a __________ il 28
giugno 2004. Dal matrimonio è nato K__________, il 30 novembre 2011. Nell'ambito
di una procedura a tutela dell'unione coniugale avviata il 29 marzo 2019 dalla
moglie dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, al dibattimento
del 21 maggio 2019 i coniugi si sono accordati sulla vita separata,
sull'assegnazione dell'alloggio coniugale all'istante e sull'affidamento di K__________
a quest'ultima per la cura e l'educazione, riservato il diritto di visita
paterno. CO 1 si è impegnato da parte sua a versare dal 16 maggio 2019 un
contributo alimentare per K__________ di fr. 866.– mensili (assegni familiari non compresi) e un
contributo alimentare per la moglie di fr. 3213.– mensili finché questa non avesse locato un
appartamento, di fr. 2563.– mensili oltre
la metà della differenza tra fr. 1300.– (futura pigione stimata) e il costo
della pigione effettiva dal momento in cui questa avesse locato un alloggio
proprio, rispettivamente di fr. 1806.– mensili oltre la metà della
differenza tra fr. 1300.– (futura pigione stimata) e il costo della pigione
effettiva a valere dal 1° settembre 2019. Il Pretore ha avvertito le
parti inoltre che, prima di omologare la convenzione, occorreva sentire il
figlio K__________. A titolo cautelare egli ha decretato quanto le parti avevano
stipulato nella convenzione (inc. SO.2019.1562).
B. Il 24 gennaio 2021 RE 1 ha adito il Pretore con un'istanza
di diffida ai debitori perché ordinasse alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione di
trattenere dall'indennità spettante ad CO 1 complessivi fr. 2872.–
mensili (assegni
familiari compresi) a titolo
di contributi alimentari per sé e il figlio, riversando la somma direttamente a
lei (inc. SO.2021.401). Con ordinanza del 27 gennaio
2021 il Pretore ha convocato le parti a un'udienza dell'11 marzo 2021 per discutere
tale richiesta e continuare il dibattimento
sull'istanza a protezione dell'unione coniugale, precisando:
3. Le parti sono citate a comparire con obbligo di comparsa personale
(…)
Se una
parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione gli
atti scritti inoltrati in conformità del presente Codice. Per il resto, fatto
salvo l'articolo 153 CPC, può porre alla base della sua decisione gli atti e le
allegazioni della parte comparsa.
Se entrambe le parti ingiustificatamente non
compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto. Le spese
processuali sono addossate per metà a ciascuna delle parti.
C. CO 1 ha postulato il 4 febbraio 2021 un rinvio
dell'udienza, che il Pretore ha accolto l'indomani, spostando il
dibattimento delle due procedure al 6 maggio 2021. Preso atto del rinvio, il 9 marzo
2021 RE 1 ha sollecitato il Pretore a statuire
in via cautelare sull'istanza di diffida
ai debitori. Con decreto cautelare dell'11 marzo
2021, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato la trattenuta immediata
di fr. 2672.– mensili più assegni familiari dalle indennità di disoccupazione spettanti
ad CO 1 (inc. SO.2021.401).
D. In una lettera
del 5 maggio 2021, spedita al Pretore per fax e per posta ordinaria, RE 1 ha
chiesto, d'intesa con CO 1, di annullare l'udienza indetta per il giorno successivo,
dichiarando di avere raggiunto un accordo con il marito nel senso che “l'assetto di cui al verbale 21 maggio 2019 venga confermato anche nel
merito” e che sia “confermata nel merito” la diffida ai
debitori ordinata con decreto
“supercautelare” dell'11 marzo 2021. Riguardo alle spese,
essa ha soggiunto che le parti avevano convenuto di suddividerle “al 50%” e di compensare le
ripetibili. RE 1 ha instato infine per il beneficio del
gratuito patrocinio. Il Pretore non ha reagito.
E. L'indomani,
6 maggio 2021, si è aperta l'udienza che RE 1 aveva chiesto di annullare,
destinata al seguito del dibattimento sull'istanza a protezione dell'unione
coniugale e alla discussione sulla diffida ai debitori. Constatata la presenza
delle sole legali, il Pretore ha domandato perché i coniugi non fossero in
aula. Le avvocate hanno risposto che, essendo stato raggiunto un accordo completo,
la presenza delle parti non era necessaria. Il Pretore ha fatto notare di avere
ordinato esplicitamente la comparizione personale dei coniugi nella
convocazione del 27 gennaio 2021, comminando lo stralcio delle procedure
dal ruolo nel caso in cui costoro fossero rimasti assenti ingiustificati. Le
patrocinatrici hanno insistito perché si tenesse ugualmente l'udienza. Il
Pretore ha rifiutato, rilevando che il metodo per il calcolo dei contributi
alimentari gli risultava mutato nel frattempo e che il reddito del marito sembrava
essere lievitato grazie alle indennità di disoccupazione, di modo che l'accordo
del 21 maggio 2019 non appariva più omologabile.
F. Nonostante
le rimostranze delle legali, il Pretore ha stralciato perciò le cause dal ruolo
“in quanto prive di oggetto”. La diffida ai debitori decretata cautelarmente l'11 marzo 2021 è
stata revocata. Le spese della procedura a tutela dell'unione coniugale
(fr. 500.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese della procedura di diffida ai
debitori (fr. 150.–) hanno seguito identica sorte, così come le ripetibili.
G. Contro i due decreti
di stralcio appena citati RE 1 è insorta il 17 maggio 2021 a questa Camera con
un reclamo unico per ottenere l'annullamento dei decreti medesimi,
l'omologazione dell'accordo da lei stipulato
con il marito all'udienza del 21 maggio 2019 a protezione dell'unione
coniugale, la conferma del decreto “supercautelare” dell'11
marzo 2021 riguardante la diffida ai debitori e l'addebito delle spese processuali
alle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Essa postula inoltre il beneficio
del gratuito patrocinio “nell'ambito delle procedure SO.2019.1562 e
SO.2021.401”. Propone infine che le spese del reclamo siano poste a carico
dello Stato, “protestate le ripetibili”. Nelle sue osservazioni del 7 giugno
2021 CO 1 dichiara di rimettersi al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un
giudice stralcia una procedura dal ruolo “in quanto priva d'oggetto” (art. 242
CPC) è una decisione appellabile, sempre che, ove sia in discussione una mera controversia
patrimoniale, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione
riconosciuta” nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza 11.2021.78 del 7 luglio 2021 consid. 1,
inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020 consid. 1, inc. 11.2016.46 dell'8
agosto 2016 consid. 1 con riferimento a DTF 139 III 478 consid. 7.2 non
pubblicato). Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o
d'interesse si distingue così da un decreto di stralcio per transazione
giudiziale, acquiescenza o desistenza (art. 241 cpv. 3 CPC), che può essere
oggetto unicamente di revisione (DTF 139 III 133).
Quanto alla tempestività
del rimedio giuridico, in concreto l'appello era proponibile nei 10 giorni
successivi alla notifica dei decreti di stralcio (art. 314 cpv. 1 CPC), giacché
il rito è sommario sia nelle protezioni dell'unione coniugale (art. 271 lett. a
CPC) sia nelle procedure di diffida ai debitori (art. 177 e 291 CC
in relazione con l'art. 302 cpv. 1 lett. c CPC). La notifica dei decreti è avvenuta
nel caso specifico all'udienza del 6 maggio 2021. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso
sarebbe scaduto perciò la domenica 16 maggio
2021, salvo protrarsi al
lunedì
successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto
il
17 maggio 2021, ultimo giorno utile (tracciamento dell'invio n. 98.__________,
agli atti), sotto questo profilo il ricorso in esame è ricevibile.
2. Ciò premesso, il
primo decreto di stralcio riguarda nella fattispecie una procedura a tutela
dell'unione coniugale che verteva sull'intero assetto della vita separata (e
non solo su questioni patrimoniali). La causa era dunque appellabile senza
riguardo a questioni di valore. Il secondo decreto di stralcio concerne una
diffida ai debitori senza limiti di tempo, il cui valore litigioso raggiungeva
agevolmente fr. 10 000.–. Anche tale causa
era dunque appellabile. Contro i decreti di
stralcio nondimeno RE 1 ha presentato reclamo, non appello. Ora, la
giurisprudenza ha avuto modo di precisare che è possibile a un'autorità di
ricorso convertire un rimedio giuridico in un altro ove l'errata intestazione
dell'atto sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi
in cui la scelta del ricorso da esperire non fosse facilmente riconoscibile.
La conversione è esclusa, per contro, nel caso in cui un mandatario
professionale inoltri scientemente un determinato mezzo d'impugnazione quando
avrebbe dovuto sapere, usando la debita
diligenza, che quel mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale
federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami,
pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408).
a) Nel
caso precipuo l'introduzione del reclamo non può dirsi dovuta a svista o
inavvertenza manifesta. Non soltanto il memoriale è intestato come reclamo, ma
il termine “reclamo” si ripete nella motivazione e nella richiesta di giudizio
(pag. 1 in fondo, pag. 4 in basso, pag. 5 in alto), mentre il termine “appello”
è del tutto assente. L'istante ha quindi inoltrato reclamo con l'intenzione di
reclamare, non di appellare.
Più
delicata è sapere se la scelta del rimedio giuridico fosse facilmente riconoscibile.
Il Pretore ha indicato il reclamo come unica via di ricorso esperibile contro entrambi
Fatti
i decreti di stralcio. È l'opinione sostenuta da taluni autori, i quali
reputano, fondandosi sulla sentenza del Tribunale federale 4A_131/2013 del
3 settembre 2013 (consid. 2.2.2.2), che un decreto di stralcio per
sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse configuri una disposizione
ordinatoria processuale sui generis, impugnabile con reclamo (per
esempio Trezzini in: Commentario
pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 242). Un'altra
corrente di pensiero, ispirata alla sentenza del Tribunale federale 4A_137/2013 del 7 novembre 2013 (consid. 7.2,
non pubblicato in DTF 139 III 478), ritiene invece che un decreto siffatto sia
una decisione finale, suscettibile di appello o reclamo secondo il valore
litigioso (per esempio Tappy in:
Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 242 con richiami). Nella
sentenza 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 il Tribunale federale ha seguito quest'ultimo
indirizzo, cui anche questa Camera si è attenuta nelle decisioni più recenti
(citate al consid. 1).
b) Nelle
circostanze descritte è lecito partire così dall'idea che la mandataria
professionale di RE 1 non potesse riconoscere facilmente l'indicazione ormai
superata del Pretore circa la ricevibilità di un reclamo contro i due decreti
di stralcio. E la sola consultazione del Codice di procedura civile, che non regola
la questione dell'impugnabilità, non per-metteva di individuare il problema (cfr.
DTF 141 III 273 consid. 3.3). Nell'ultimo caso analogo all'attuale giudicato da
questa Camera, in cui un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto
emanato dal medesimo Pretore nemmeno recava l'indicazione dei rimedi giuridici
(se non in materia di spese), il reclamo è stato perciò convertito in appello (sentenza
inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020 consid. 3). Non v'è ragione di scostarsi
da tale orientamento nell'odierna fattispecie, sostanzialmente assimilabile a
quel precedente. Basti considerare che neppure nel presente caso la
patrocinatrice poteva verificare senza difficoltà e senza
cimentarsi in particolari ricerche di giurisprudenza o di dottrina l'indicazione
del Pretore circa le vie di ricorso, non più aggiornata rispetto alla
giurisprudenza di questa Camera. Ne segue che, pur presentato come reclamo,
nella fattispecie il ricorso può essere trattato come appello.
3. L'art. 234 cpv. 1 CPC dispone che qualora una parte ingiustificatamente non
compaia a un dibattimento, l'udienza si tiene ugualmente alla sola presenza
della parte comparsa. L'art. 234 cpv. 2 CPC soggiunge che qualora al
dibattimento non compaia ingiustificatamente nemmeno l'altra parte, “la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva
d'oggetto” e “le spese processuali sono addossate per metà
a ciascuna delle parti”. Di ciò il giudice deve avvertire nella convocazione all'udienza
(art. 133 lett. f CPC). La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche
per le procedure sommarie (art. 219 CPC; Willisegger
in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 41 ad art. 234; Pahud in: Brunner/ Gasser/Schwander,
Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 234; Killias in: Berner Kommentar, ZPO, vol.
II, edizione 2012, n. 4 ad art. 234; Heinzmann/Pasquier in: CPC, Petit commentaire,
Basilea 2021, n. 3 ad art. 234).
a) Di
regola una parte non è tenuta a presentarsi personalmente in udienza, a meno
che la comparizione personale sia ordinata dal giudice (art. 68 cpv. 4 CPC) o sia
prevista dalla legge, come nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (art.
273 cpv. 2 CPC) o nelle cause di divorzio (art. 278 CPC). Se una parte obbligata
a costituirsi personalmente al dibattimento rimane assente ingiustificata, ma
in aula si presenta il suo avvocato, v'è chi considera quella parte come non comparsa (Heinzmann/Pasquier,
op. cit., n.10 ad art. 234 CPC; Tappy,
op. cit., n. 7 ad art. 234 CPC). La maggioranza degli autori ritiene invece
che, ove l'avvocato si presenti in aula, la parte rimasta assente
ingiustificata non vada reputata non
comparsa (Pahud, op. cit., n. 2 ad
art. 234 CPC; Killias, op.
cit., n. 12 ad art. 234 CPC; Naegeli/Richters
in: Oberhammer/Domej/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 11 ad
art. 234; Trezzini, op. cit.,
n. 2 ad art. 234 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, n. 8 in fine al § 21; v. anche Willisegger, op. cit., n. 10 ad
art. 234 CPC, il quale nella prima edizione del commentario qualificava ancora come
non comparsa una parte che, tenuta a presentarsi personalmente in aula per
legge, fosse rimasta assente ingiustificata: Frei/Willisegger,
1ª edizione, n. 9 ad art. 234 CPC).
b) Sta
di fatto che, pur considerando “non comparsa” una parte obbligata a presentarsi
in persona al dibattimento e che invii in aula il solo avvocato, anche Heinzmann/Pasquier definiscono
inadeguato lo stralcio della causa dal ruolo a norma dell'art. 234 cpv. 2 in
una situazione del genere, e ciò perché – essi sottolineano – la presenza dei
legali impedisce di
Considerandi
considerare la procedura senza interesse (op. cit., n. 10 ad art. 243
CPC). Alla luce di tutte le opinioni dottrinali che precedono risulta in
definitiva che, compaiano pure in aula i soli patrocinatori delle parti tenute
a costituirsi personalmente in giudizio, l'udienza deve avere luogo ugualmente.
Rimasti assenti ingiustificati, i coniugi sopporteranno in tale ipotesi gli
svantaggi processuali che da ciò deriveranno loro, come pure gli inconvenienti
in materia di apprezzamento delle prove e a livello di spese (Willisegger, op. cit., n. 20 ad
art. 234 CPC).
Certo,
il giudice chiamato a omologare una convenzione sugli effetti del divorzio
(art. 279 CPC) deve appurare
che l'accordo sia stato concluso dai coniugi di loro libera volontà, dopo
matura riflessione; deve verificare inoltre che l'intesa sia chiara, completa
e non manifestamente inadeguata (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.110
del 6 novembre 2020 consid. 3). Identici principi valgono per l'omologazione
di una convenzione a tutela dell'unione coniugale (DTF 142 III 519 consid.
2.5). Quel giudice si trova pertanto nella necessità di sentire i coniugi
personalmente. E ciò può rivelarsi necessario anche per una diffida ai debitori.
Nulla osta a che egli indica allora una nuova udienza, ordinando alle parti di
comparire in persona, eventualmente sotto comminatoria di una sanzione
disciplinare in caso di disobbedienza (art. 128 cpv. 3 CPC). Egli non può
invece – come si è visto – stralciare la procedura dal ruolo in presenza di un
avvocato né, tanto meno, di due avvocati.
4.
L'istante propone che questa Camera omologhi essa
medesima l'accordo da lei stipulato con il marito all'udienza del 21
maggio 2019 dinanzi al Pretore a protezione dell'unione coniugale e di
confermare il decreto “supercautelare” dell'11 marzo 2021 con cui
il Pretore ha ordinato la diffida ai debitori. La richiesta non può entrare in
linea di conto, già per il fatto che un'omologazione non si esaurisce – come crede l'istante – in
una verifica puramente documentale dell'accordo, il che vale anche per una
diffida ai debitori. Oltre a ciò, stando al Pretore, nel caso specifico il metodo per il calcolo dei contributi alimentari adottato
dai coniugi nella convenzione del 21 maggio 2019 risulta
essere mutato nel frattempo e il reddito del marito sembra essere lievitato
grazie alle indennità di disoccupazione, di modo che quell'accordo non appare
più omologabile. E a tale riguardo l'interessata non obietta alcunché. Su
questo punto non giova dunque attardarsi.
5.
Infine
l'istante rimprovera al Pretore un eccesso di
formalismo, poiché quel 6 maggio 2021 le legali delle parti erano presenti in
aula, sicché il Pretore non poteva stralciare le procedure dal ruolo. Dopo
quanto si è spiegato, l'argomento è ormai superato. Dato l'esito dell'impugnazione,
non è necessario vagliare neppure un ulteriore rilievo della dottrina, secondo
cui l'art. 234 cpv. 1 CPC riserva esplicitamente l'art. 153 CPC (ovvero
l'applicazione del principio inquisitorio illimitato) anche per l'art. 234 cpv.
2.
CPC (Tappy, op. cit., n. 38 ad
art. 234 CPC). In altri termini, nel diritto di famiglia non è lecito togliere
una causa dal ruolo se lo stralcio non è conforme al bene di un figlio
minorenne, al cui proposito si applica il principio
inquisitorio illimitato, di modo che il giudice deve esaminare i fatti
d'ufficio senza vincolo alle conclusioni delle parti (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC).
E nella fattispecie le due procedure stralciate riguardano anche i contributi
alimentari per il figlio minorenne K__________.
6.
Se
ne conclude che in concreto, trattato come appello, il reclamo merita parziale
accoglimento, nel senso che i due decreti di stralcio impugnati devono essere
annullati, così come dev'essere annullata la revoca della diffida ai debitori
diretta alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione. Gli
atti vanno rinviati al Pretore perché riconvochi le parti, tenga il
dibattimento e statuisca sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata
dall'istante. Il reclamo non può essere accolto invece nella misura in cui tende a far sì che questa Camera omologhi essa medesima
l'accordo stipulato dai coniugi il 21 maggio 2019 a protezione del-l'unione
coniugale e confermi il decreto “supercautelare” dell'11 marzo
2021.
con cui il Pretore ha ordinato la diffida ai debitori.
7.
Le
spese della presente decisione seguirebbero la vicendevole soccombenza delle
parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ma nelle sue osservazioni del 7 giugno 2021 CO
1.
si rimette al giudizio della Camera e non può ritenersi soccombente, non
avendo egli chiesto di stralciare le procedure dal ruolo. Conviene quindi
rinunciare al prelievo di spese processuali. Per quel che è delle ripetibili, RE
1.
propone di addebitarle allo Stato.
In linea di principio tuttavia un Cantone, non essendo parte in causa, non può
essere condannato a rifondere ripetibili (Urwyler/ Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander, op. cit.,
vol. I, 2ª edizione, n. 13 ad art. 107; Tappy,
op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC; Rüegg/Rüegg in: Basler Kommentar, op.
cit., n. 11 ad art. 107 CPC), se non nelle ipotesi di ritardata
giustizia (DTF 139 III 471), di conflitti negativi di competenza (DTF 140 III
501), di vittoria contro un diniego del gratuito patrocinio (DTF 140 III 507
consid. 4) o in materia di volontaria giurisdizione (DTF 142 III 110). Il
caso in esame non rientra in nessuna di tali categorie. Il Cantone Ticino non
può quindi essere tenuto al pagamento di ripetibili.
8.
La
richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo riguarda il beneficio
dell'assistenza giudiziaria “nell'ambito delle procedure SO.2019.1562 e
SO.2021.401” (memoriale, pag. 5 in alto), non la procedura davanti a questa
Camera. Sull'istanza statuirà pertanto il Pretore.
9.
Quanto
ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato nella procedura a
tutela dell'unione coniugale senza riguardo a questioni di valore (art. 74
cpv. 1 lett. b LTF; sopra, consid. 2). In tema di diffida ai debitori il
valore litigioso raggiungeva agevolmente inoltre la soglia di fr. 30 000.–, l'ordine di trattenuta non essendo
vincolato a limiti di tempo.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Trattato come appello, il
reclamo è parzialmente accolto, nel senso che
i decreti di stralcio emessi dal Pretore nelle cause
SO.2019.1562 e SO.2021.401 sono annullati, così com'è annullata la revoca della
diffida ai debitori decisa dal Pretore il 6 maggio 2021 in quest'ultima
procedura. Per il resto il reclamo è respinto.
2. Gli
atti sono rinviati al Pretore perché riconvochi le parti, tenga il dibattimento
e statuisca sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante il 5
maggio 2021.
3. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione:
– Cassa cantonale contro
la disoccupazione, Bellinzona;
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).