Lexipedia

Decisione

11.2021.72

Contestazione di paternità del marito: presupposti, termini e onere della prova

22 marzo 2023Italiano25 min

1959. Il 21 aprile 1963 la moglie ha dato alla luce il figlio AP 1 e l'8 novembre 1964 la figlia O__________. J__________ __________

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.72

Lugano

22 marzo 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2020.392

(contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,

promossa con petizione dell'11 dicembre 2020

da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. dott. PA 1 )

per

ottenere che sia disconosciuta la paternità di

J__________

__________ (1924-2005), già in ,

nei

suoi confronti,

giudicando sull'appello

del 20 maggio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore

aggiunto il 20 aprile 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. J__________ __________

(1924) e F__________ __________ (1925) si sono sposati a __________ l'11 giugno

1959. Il 21 aprile 1963 la moglie ha dato alla luce il figlio AP 1 e l'8 novembre 1964 la figlia O__________. J__________ __________

è stato iscritto come padre nei registri dello stato civile. Con decisione del

24 marzo 1980 a protezione dell'unio­ne coniugale il Bezirksgericht __________

ha omologato un accordo che autorizzava ‒ tra l'altro ‒ le parti a

vivere separate fino al 31 mar­zo 1981. J__________ __________ è deceduto il 22

gennaio 2005, F__________ __________ il 23 settembre 2018.

B. Nell'agosto

del 2019 conoscenti e parenti hanno fatto notare a AP 1 la sua somiglianza con

un cugino di primo grado

della madre, P__________ __________.

Nella primavera del 2020 AP 1 ha cercato così P__________ __________ su

Facebook, riscontrando importanti similitudini fisionomiche. Nell'agosto del

2020, cominciando a dubitare su chi fosse realmente suo padre, egli si è

sottoposto insieme con i cugini paterni di primo grado B__________ __________

(1942) e W__________ __________ (1944), figli di Jo__________ __________,

fratello di J__________ __________,

a un esame del DNA

affidata all'Istituto di medicina legale del-l'Ospedale cantonale di San Gallo.

Dal referto è risultato che B__________ e W__________ __________ sono parenti,

mentre AP 1 non è parente né dell'uno né dell'altro.

C. Con memoriale unico

dell'11 dicembre 2020 AP 1 ha promosso davanti al Pretore aggiunto del

Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione di

contestazione della paternità nei confronti

del defunto J__________ __________ (inc. SE.2020.392) e un'azione

di accertamento della paternità nei confronti di P__________

__________ (inc. SE.2020.390),

chiedendo di constatare che J__________ __________ non è suo padre e che suo

padre è in realtà P__________ __________. Di conseguenza egli ha chiesto che

sia ordinata la correzione del registro dello stato civile e che si proceda

alle necessarie comunicazioni con spese e ripetibili “a carico della parte convenuta”.

D. Il Pretore aggiunto

ha impartito il 18 dicembre 2020 a AP 1 un termine di 30 giorni per completare

l'azione di accertamento di paternità producendo il certificato di famiglia fu

J__________ __________, come pure gli atti di morte di J__________ e di F__________

__________, e comunicando identità e domicilio dei rispettivi discendenti in

qualità di convenuti. Contestualmente egli ha dichiarato inammissibile l'azione

di accertamento della paternità perché non preceduta dal necessario

disconoscimento (inc. SE.2020.390).

E. Il 23 dicembre 2020 AP

1 ha chiesto al Pretore aggiunto di trattare la contestazione di paternità,

trattandosi di genitori

defunti, come

azione senza convenuti. Mediante ordinanza del-l'8 gennaio 2021 il Pretore

aggiunto ha dato atto che il processo si svolge senza parti convenute e ha annullato

la richiesta di completare la petizione. Inoltre ha citato AP 1 al

dibattimento. Il 19 gennaio 2021 AP 1 ha presentato i documenti richiesti

dal Pretore aggiunto, notificando altri mezzi di prova.

F. All'udienza del 26

febbraio 2021, indetta per il dibattimento, AP 1 ha confermato l'azione di

disconoscimento di paternità sulla scorta dei mezzi di prova addotti. Il

Pretore aggiunto si è riservato il giudizio sull'opportunità di esperire

ulteriori prove, comunicando che, ove non fosse stato il caso, avrebbe emanato

la sentenza senza altre formalità. In seguito, il 30 marzo 2021, egli ha

informato AP 1 che non occorrevano ulteriori prove e che “si passerà a sentenza”.

Statuendo il 20 aprile 2021, egli ha poi respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 1000.– sono

state poste a carico di AP 1.

G. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 maggio 2021 per

ottenere che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore

aggiunto ai fini di un nuovo giudizio o, in subordine, ai fini di emanare una

nuova decisione ‟dopo l'assunzione di ulteriori proveˮ e con ‟un

approccio riformatoreˮ.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Un'azione di

contestazione di paternità (art. 256 e segg. CC), litigio in materia di

filiazione, è retta dalla procedura semplificata (art. 295 CPC). Ciò vale anche

trattandosi di figli maggiorenni (FF 2020 pag. 2473; Dietschy-Martenet

in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinz­mann,

CPC, Petit commentaire, Basilea 2020, n. 3 ad art. 295; Stalder/van de Graaf in: Oberhammer/Domej/

Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 1 ad art. 295; Bernasconi in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 3 ad

art. 295). Le relative sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono

impugnabili così con appello entro 30 giorni

dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), senza riguardo a questioni di

valore (DTF 129 III 288 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc.11.2015.40 del 1°

giugno 2017 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in

concreto la decisione impugnata è stata notificata al legale del­l'attore al

più presto il 21 aprile 2021. Introdotto il 20 maggio 2021, l'appello in

oggetto è pertanto ricevibile.

2.

Proposta dal figlio,

un'azione di contestazione della paternità è diretta “contro il marito e la

madre” (art. 256 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 258 cpv. 2 CC) in qualità di

litisconsorti necessari. Se uno di loro è deceduto, l'azio­ne va diretta contro

l'altro. Se sono deceduti entrambi, il processo si celebra senza parte

convenuta; le persone che hanno

interesse al rigetto dell'azione possono partecipare al processo come

intervenienti accessori (Hegnauer,

Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 32 n. 6.09; Sandoz, L'action en désaveu de l'orphelin, in: RSC

1992.

pag. 17 n. 4 e pag. 19 n. 10; Burgat/Christinat/Guillod,

Les actions en exécution des contributions d'entretien, in: Bohnet [curatore],

Quelques actions en exécution, Neuchâtel 2011, n. 66 a 70; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione,

n. 10 ad art. 256; Reich

in: Handkommentar zum Schweier Privatrecht, 3ª edizione, n. 6 ad art. 256 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag.

70.

n. 104, anche se lo stesso Stettler

è di altro avviso [in: Traité

de droit privé suisse, Le droit suisse de la filiation, vol. III, tomo

II/1, Friburgo 1987, § 11 pag. 186 in fondo]).

3.

AP 1 ha prodotto il

21.

maggio 2021 (il giorno dopo l'appello) un certificato del controllo abitanti

di __________ che attesta il domicilio amministrativo in quel Comune di J__________

__________ dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1980 e di F__________ __________

dal 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1994. Il 31 maggio 2021 egli ha trasmesso

inoltre a questa Camera un rapporto medico del 18 maggio 2021 sullo stato di

salute in cui egli versava, comunicando il 18 ottobre e il

16.

novembre 2021 la possibilità di risalire a tracce di DNA di J__________

__________ su francobolli applicati dal medesimo ad alcune cartoline e su un

frammento di tessuto derivante da una biopsia. Il 7 giugno 2022 egli ha esibito

infine una dichiarazione del 5 maggio 2022 di S__________ __________, moglie

del suo padrino, riguardo all'identità del suo vero padre. V'è da domandarsi se

tali documenti siano proponibili, essendo dubbio che una causa di

disconoscimento della paternità promossa da un maggiorenne (in concreto di 57

anni) sia governata dal principio inquisitorio illimitato (Chabloz in:

Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 12 ad

art. 58; Dietschy-Martenet, op.

cit., n. 3 ad art. 296), il quale consente di

presentare documenti nuovi in appello senza riguardo all'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). L'interrogativo può,

per adesso, rimanere irrisolto. Sarà ripreso qualora l'uno o l'altro documento

dovesse rivelarsi utile ai fini del giudizio.

4.

L'appellante postula

in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della

causa al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. L'appello però è un rimedio

giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare quindi

come deb­ba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618

consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento

della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di

accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in

primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318

cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti

essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Posto ciò, un appello senza conclusioni riformatorie

può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente

letta in parallelo con la sentenza impugnata, emerge senza equivoco che cosa il

ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Nel

caso specifico si desume dalla lettura dell'appello che davanti a questa Camera

l'attore chiede quanto ha confermato il 26 febbraio 2021 al dibattimento finale

dinanzi al Pretore aggiun­to, ovvero che sia disconosciuta la paternità di J__________

__________ su di lui. Si può ritenere perciò che egli proponga di riformare in

tal modo il giudizio impugnato.

5.

AP

1.

chiede in via principale che questa Camera accolga il suo appello o che

almeno, in via subordinata, annulli la senten­za impugnata e rinvii gli atti al

Pretore aggiun­to perché statuisca di nuovo dopo avere disposto l'audizione sua

e di sua sorella, dopo avere indagato per sapere se la comunio­ne

domestica dei coniugi sia cessata durante la sua minore età, dopo avere approfondito la natura della

malattia che lo affligge (e che ha ritardato la presentazione dell'azione),

come pure per esegui­re una perizia sul DNA di P__________ __________, di J__________

__________ e di sua sorella. In realtà egli avrebbe dovuto chiedere

l'assunzione delle menzionate prove da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3

CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1), libera poi la Camera, secondo il suo

apprezzamento, di annullare in luogo di ciò la sentenza impugnata e di rinvia­re

gli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo dopo avere assunto le prove

litigiose (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio

2021.

consid. 2a con riferimenti). Sia come sia, nulla impedisce a questa Camera

di esperire essa medesima, dandosi il caso, mezzi di prova che un appellante

chiede di far assumere dal primo giudice. Al proposito non soccorre pertanto

attardarsi.

6.

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha spiegato anzitutto che in concreto

non sussiste una parte convenuta, ciò che non agevola l'accertamento dei fatti.

Premesso ciò, egli ha rileva­to che una contestazione della paternità può sì

essere promossa dal figlio, a condizione tuttavia che la comunione domestica

dei genitori sia cessata durante la sua minore età (art. 256 cpv. 1 n. 2

CC). Nel caso specifico il Bezirksgericht __________ ave­va

autorizzato i coniugi J__________ e F__________ __________, con decisione a

tutela del­l'unione coniugale del 24 marzo 1980, a vivere separati fino al

31.

marzo 1981. Non è dato di sapere tuttavia se essi siano rimasti

separati anche in seguito, in particolare quando il 21 aprile 1983 AP 1 è

divenuto maggiorenne, a vent'anni. J__________ __________ risulta invero “separato”

sull'atto di morte, intervenuta il 22 gennaio 2005, ma nulla più. Inoltre

– ha continuato il Pretore aggiunto – AP 1 ha promosso azione di disconoscimen­to

l'11 dicembre 2020, ben oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età (termine perentorio fissato

dall'art. 256c cpv. 2 CC) ed è dubbio che “gravi motivi”

giustifichino un simile ritardo a norma dell'art. 256c cpv. 3 CC.

Ad ogni modo, secondo il

Pretore aggiunto l'attore non ha dato prova di solerzia nemmeno dopo avere

ricevuto l'esame del 17 agosto 2020 sul DNA cui egli si è sottoposto

insieme con i cugini paterni di primo grado B__________ __________ (1942) e W__________

__________ (1944), figli di Jo__________ __________, fratello di J__________ __________,

esame dal quale risul­ta che B__________ e W__________ sono parenti, mentre lui

non è parente né del­l'uno né dell'altro. Conosciuto l'esito di quel referto

alla fine di agosto 2020, infatti, AP 1 si è rivolto a un legale solo l'11

novembre seguente. A giustificazione di tale remo­ra egli ha prodotto un

rapporto del 17 dicembre 2020 (successi­vo alla petizio­ne) del Medizinisches

Zentrum di Zurigo. Si tratta però, a mente del Pretore aggiunto, di una

fedele registrazione delle dichiarazioni da lui rilasciate ai medici, in

un'unica occasio­ne, dichiarazioni destinate per finire ad assicurare “valide

scusanti in ambito giudiziario”. In realtà nulla conforta l'ipotesi, per il

Pretore aggiunto, che AP 1 abbia tardato ad agire perché sopraffatto dagli

eventi, come egli sosteneva.

Oltre a ciò – ha epilogato

il primo giudice – l'esame del DNA eseguito dall'Ospedale cantonale di San

Gallo non è sufficiente per escludere la paternità di J__________ __________.

Dal referto si evince in effetti che B__________ e W__________ __________ sono

fratelli e non sono parenti del­l'atto­re, ma per escludere la paternità di J__________

__________ sarebbe occor­so accertare altresì un rapporto di fratellanza tra J__________

__________ e Jo__________ __________, padre di B__________ e W__________. Per

essere concludente il referto sarebbe dovuto essere accompagnato – adduce il

Preto­re aggiunto – da una perizia del DNA mitocondriale o da altri

accertamenti probatori che non incombeva al tribunale assumere di propria

iniziativa. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha respinto così la

petizione, lasciando indecisa la questione di sapere ‟se e in quale

modoˮ l'attore potesse ‟prospettare di provare le condizioni alle

quali è subordinata l'esistenza del suo legame di paternitàˮ con P__________

__________.

7.

L'appellante

esordisce rilevando che l'assenza di una parte convenuta non poteva nuocergli.

Posto ciò, a mente sua l'onere della prova non incombeva a lui, trattandosi di

una causa in materia di filiazione, ma al Pretore aggiunto, il quale avrebbe

dovuto assumere d'ufficio i mezzi istruttori necessari o almeno, riscontrando

insufficienze al riguardo, invitarlo ad allegare altre prove. Avesse ritenuto

insufficiente l'esame agli atti, egli avrebbe dovuto obbligare così P__________

__________, indiziato padre, a sottoporsi a una perizia sul DNA, l'interessato

non potendo opporsi al dovere di collaborazione previsto all'art. 296 cpv. 2

CPC. Quanto al fatto che i suoi genitori si siano separati durante la sua

minore età (art. 256 cpv. 1 n. 2

CC), egli sostiene che il fatto è assodato e che qualora il Pretore aggiunto

avesse avuto dubbi avrebbe dovuto interrogarlo in occasione dell'udienza, anche

perché egli in quel momento non era assistito da un avvocato, oppure avrebbe

potuto interrogare sua sorella O__________ __________, oppure poteva chiedere

al Comune di __________ di confermare che il 21 aprile 1983 (20° compleanno di

lui) i suoi genitori non abitavano più insieme.

Afferma inoltre

l'interessato che il suo stato di salute non gli permetteva di introdurre l'azione di disconoscimento prima del

dicembre del 2020, onde un ritardo giustificato nel senso dell'art. 256c

cpv. 3 CC. Il certificato medico del 17 dicembre 2020 da lui prodotto al primo

giudice sulle sue condizioni psichiche dimostra che prima di allora egli non

era in grado di “seguire gli indizi riguardanti il suo possibile padre

biologico P__________ __________”, sia per le controversie ereditarie sorte con

sua sorella dopo la morte della madre il 23 settembre 2018 e durate fino

all'agosto del 2020, sia per il brusco rifiuto oppostogli da P__________ __________

nell'ottobre del 2020, quando egli ha tentato di interpellarlo. Per fugare ogni

dubbio ad ogni modo l'appellante acclu­de un certificato medico aggiuntivo

dello stesso Medizinisches Zentrum datato 18 maggio 2021, soggiungendo

che in caso di necessità il Pretore aggiunto avrebbe potuto esperire ulteriori

prove.

Da ultimo, relativamente

all'analisi del DNA da lui prodotta, l'appellante fa valere che qualora avesse

ritenuto il referto inconcludente il primo giudice avrebbe potuto ordinare lui

stesso altri esami del DNA, in specie su P__________ __________, su di lui e su

sua sorella O__________ __________. Non assolvendo compiutamente i propri

doveri d'indagine il Pretore aggiunto ha disatteso così – egli conclude –

quanto gli spettava di chiarire in virtù del diritto federale. Ciò impone di

annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa in prima sede per nuovo

giudizio.

8.

Dall'asserzione

secondo cui nella fattispecie non incombeva al­l'attore l'onere della prova, ma

toccava al Pretore aggiunto assumere d'ufficio i mezzi istruttori necessari per

chiarire la questione della paternità va subito sgombrato il campo. Difatti, si

applicasse pure in concreto il principio inquisitorio illimitato (questione

dubbia: sopra, consid. 3), l'onere della prova rimane a carico dell'attore,

giacché la titolarità dell'azio­ne civile non compete allo Stato (art. 256a

cpv. 1 CC). Del resto il principio inquisitorio illimitato non dispensa nemmeno

le parti dal collaborare alla procedura, né

dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti

(DTF 144 III 488 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_242/2019 del

27.

settembre 2019 consid. 3.2.1 in: RSPC 2020 pag. 66). Il giudice invita le

parti a recare altre prove se reputa quelle assunte insufficienti, ma se può formare

il proprio convincimento sulla base degli atti giudica senz'altro (analogamente:

RtiD I-2019 pag. 503 consid. 5d). Sull'onere della prova non giova perciò

dilungarsi.

9.

Nel merito il primo punto litigioso verte nella

fattispecie sul diritto all'azio­ne da parte del figlio, che il Pretore

aggiunto ha negato. Ora, contrariamente all'opinione del primo giudice, la

circostanza che J__________ e F__________ __________ fossero ancora separati al

momento in cui AP 1 è divenuto maggiorenne, il 21 aprile 1983, appare verosimile. Con decisione a tutela del­­l'unio­ne

coniugale del 24 marzo 1980 il Bezirksgericht

__________ ave­va autorizzato i coniugi J__________ e F__________ __________

a vivere separati fino al 31 marzo 1981 e nulla induce a credere ch'essi

si siano riconciliati in seguito, o almeno prima che l'attore divenisse

maggiorenne. Anzi, J__________ __________ risultava

ancora “separato” secondo l'atto di morte (intervenuta il 22 gennaio 2005). Anche senza

tenere conto del certificato del

controllo abitanti di __________ prodotto dall'attore in appello il 21 maggio

2021.

(documento nuovo), dal quale si evince che J__________ __________ è

partito dal Comune il 30 aprile 1980, le esitazioni del Pretore aggiunto

sul requisito dell'art. 256 cpv. 1

n. 2 CC non possono di conseguenza essere condivise.

10.

Il secondo punto

litigioso riguarda la tempestività dell'azione, che AP 1 ha promosso ben oltre

il 21° anno d'età, l'interessato reputando scusabile il ritardo per gravi

motivi (art. 256c cpv. 3 CC). Ora, “gravi motivi” possono essere fatti

valere senza limiti di tempo, di modo che vanno ammessi restrittivamente (DTF

136.

III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti; più di recente: sentenza del

Tribunale federale 5A_222/2018 del 28 novembre 2019 consid. 5.1). Ciò non

toglie che per poter agire l'interessato deve avere acquisito sufficiente

certezza dell'esclu­sa paternità, ad esempio per essere venuto a sapere che la

madre ha abitato con un terzo durante il periodo del concepimento o per avergli

la madre stessa rivelato che suo padre è un altro uomo (cfr. RtiD

II-2016 n. 7c pag. 604 consid. 3 con riferimenti). A quel momento il

figlio deve procedere senza indugio, di principio nel giro di cinque settimane

(sette settimane sono già troppe), tranne casi particolari dovuti – per esempio

– a malattia o ad assenza per vacanze; inoltre quanto più tempo è trascorso

dalla nascita del figlio, tanto più celere dev'essere la reazione (RtiD II-2016

pag. 603 consid. 3 con rinvio a DTF 136 III 595 consid. 6.1.1; più di recente: sentenza

del Tribunale federale 5A_741/2021 del 22 aprile 2022 consid. 5.1;

analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2015.40 del 1° giugno 2017 consid. 4

e inc. 11.2015.83 del 26 aprile 2017 consid. 6).

Il problema è sapere

quando in concreto AP 1 può reputarsi avere scoperto con sufficiente certezza la

pretesa paternità di P__________ __________. A tal fine non bastavano meri

sospetti sulla paternità di J__________ __________,

come non bastavano dicerie di parenti o amici oppure la sua somiglian­za con il

preteso padre (Burgat/ Guillod, Les actions tendant à la

destruction du lien de filiation, spécialement l'action en désaveu de paternité,

in: Bohnet [curatore], Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, pag. 35

n. 110). D'altro lato AP 1 non poteva accomodarsi del dubbio. Se le

circostanze gli permettevano di informarsi su fatti pertinenti, doveva cerziorarsi

al proposito (DTF 119 II 112 in alto; più di recente: sentenza del Tribunale

federale 5A_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 4.1). Nella fattispecie i

conversari intercorsi con parenti o la visione del

profilo Face­book di P__________ __________ non bastavano – come detto – perché

AP 1 acquisisse sufficiente certezza circa la paternità di P__________ __________.

Tanto meno essendo costui cugino di primo grado di sua madre F__________ __________,

sicché la somiglian­za con lui non doveva necessariamente indurlo ad avviare indagini.

Più

delicata è la situazione al momento in cui AP 1 ha avuto modo di ricevere

l'esame del 17 agosto 2020 sul DNA da lui commissionato all'Ospedale cantonale

di San Gallo, referto dal quale risulta che B__________ e W__________ __________,

figli di Jo__________ __________ (fratello di J__________ __________) sono

parenti, mentre lui non è parente né del­l'uno né dell'altro. Ancora più

delicata si è fatta la situazio­ne nel settembre del 2020, quando egli ha

telefonato a P__________ __________ per chiarimenti, ma questi ha posto

bruscamente fine alla comunicazione. Sta di fatto che AP 1 ha promosso

l'azione di

disconoscimento solo l'11 dicembre 2020, tre mesi dopo.

Dinanzi al Pretore

aggiunto l'attore ha giustificato la remora della sua reazione con un rapporto

del 17 dicembre 2020 rilasciatogli dal Medizinisches Zentrum di Zurigo

sulle sue condizio­ni psicologiche di quel momen­to, condizioni che non gli avrebbe­ro

consentito di agire prima del dicembre 2020 per affezioni psichiche di cui egli

già soffriva e che si sono ulteriormente aggravate dopo avere ricevuto il noto

esame del DNA ed essersi visto rifiutare ogni colloquio da P__________ __________.

Il primo giudice ha ritenuto che il rapporto medico si limiti in sostanza a ripetere

le dichiarazioni dell'attore, destinate ad assicurare “valide scusanti in

ambito giudiziario”. In appello AP 1 allega un rapporto aggiuntivo del medesimo

Medizinisches Zentrum, datato 18 mag­gio 2021, dal quale risulta

ch'egli è in cura presso quell'istituto dal 27

dicembre 2016 per disturbi ossessivi compulsivi, i quali sono peggiorati dopo ch'egli

ha ricevuto l'analisi del DNA e dopo che P__________ __________ ha respinto

ogni avvicinamento. Di conseguenza l'appellante postula l'assunzione di “una

perizia psichiatrica/psicologica”, “all'occorrenza” l'interrogatorio “del

medico curante” (memoriale del 31 maggio 2021).

La richiesta non è

infondata. Per giustificare il suo ritardo nel promuovere l'azione di

disconoscimento della paternità AP 1 ha prodotto al Pretore aggiunto quanto si

poteva pretendere da lui, ovvero un certificato in forma estesa dei suoi medici

curanti. Constatato che il primo giudice reputava il certificato insufficiente,

egli ha sottoposto a questa Camera un certificato aggiuntivo ancora più

particolareggiato. Si può anche capire la diffidenza del Pretore aggiunto su

dichiarazioni rilasciate da medici curanti. Nondimeno, avesse ritenuto non

sufficientemente oggettivo il contenuto di simili attestazioni, il primo

giudice avrebbe dovuto ordinare un referto specialistico a un esperto

indipendente. Una perizia non è solo un mezzo di prova, ma anche uno strumento

che il giudice può disporre d'ufficio per chiarire fatti di causa, soprattutto

quando occorrono cognizioni specialistiche (FF 2006 pag. 6696). Se

riteneva di non poter valutare lo stato di salute psichica in cui versava AP 1

tra il settembre e il dicembre del 2020, al punto da non poter apprezzare se

quegli potesse intentare causa con tempestività, il Pretore aggiunto non poteva

semplicemente respingere l'azione. Doveva chiarire la situazio­ne. Anche al

proposito l'appello si rivela così provvisto di buon diritto.

10.

La

terza e ultima questione litigiosa riguarda nel caso in rassegna la concludenza

dell'esame del DNA eseguito dall'Ospedale cantonale di San Gallo. Secondo il

Pretore aggiunto tale esame non dimostra in effetti un rapporto di

fratellanza tra J__________ __________ e Jo__________ __________, padre di B__________

e W__________, e sarebbe dovuto essere accompagnato da una perizia del DNA

mitocondriale “o da altri accertamenti probatori”. Nell'appello l'attore non

contesta che il referto sia insufficiente per escludere la paternità di J__________

__________, ma obietta che, constatato ciò, il primo giudice avrebbe dovuto

promuovere approfondimenti di sua iniziativa. Il Pretore aggiunto opina che tale mansione non gli incombeva. Se non

che, quan­d'anche non fosse

tenuto ad attivarsi d'ufficio il Pretore aggiunto non poteva semplicemente –

una volta ancora – respingere l'azio­ne. Con la petizione AP 1 aveva postulato

un esa­me del DNA nei confronti di P__________ __________, analisi che, avesse

accertato la paternità di quest'ultimo, sarebbe stata la prova “regina” e avreb­be

escluso automaticamen­te la paternità di J__________ __________. Certo, il

primo giudice non era tenuto ad accogliere la richiesta. Avrebbe anche potuto

optare per altre possibilità, come un esame comparativo del DNA della sorella O__________

__________, proposto dall'attore, oppure una perizia del DNA mitocondriale,

prospettata dallo stesso Pretore aggiunto. Non solo

parenti, ma anche terzi sono tenuti infatti a collaborare con la giustizia e a

tollerare un esame del DNA che abbia una pertinenza diretta per delucidare la

filiazione (art. 296 cpv. 2 CPC; DTF 143 III 624 consid. 5.1).

Senza dimenticare che l'attore offre in sede di appello ulteriori prove, come

vecchi mozziconi di sigarette fumate da J__________ __________ o francobolli

con cui questi aveva affrancato alcune cartoline (lettera del 18 ottobre

2021) oppure un frammento di tessuto proveniente da una biopsia depositato al Pathologie

Institut Enge di Zurigo (lettera del 16 novembre 2021). Quanto il Pretore aggiunto non poteva, invece, era ignorare

le richieste di prova avanzate dall'attore. Anche su questo punto l'appello

merita pertanto accoglimento.

11.

Se

ne conclude che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va

annullata e gli atti rinviati in prima sede per nuovo giudizio. Fermo restando

che in concreto i genitori dell'appellante erano ancora separati al

momento in cui AP 1 è divenuto maggiorenne, il 21 aprile 1983, il Pretore aggiunto chiarirà per mezzo di un referto

specialistico se lo stato di salute psichica in cui versava AP 1 tra il

settembre e il dicembre del 2020 non consentiva al medesimo di intentare la

causa di disconoscimento con tempestività. Nel caso in cui la perizia dovesse

confermare l'inabilità psichica fatta valere dall'attore, il primo giudice

deciderà quali altre prove del DNA esperire, per chiarire la paternità di AP 1,

ove non intendesse sottoporre a esame del DNA il nominato P__________ __________.

Sulla base delle risultanze probatorie egli statuirà di conseguenza

sull'azione.

12.

La particolarità del caso induce a non prelevare spese

per la presente decisione. Per quel che è delle ripetibili, AP 1

chiede di porle “a carico”, ma non dice di chi. Ora, se in una procedura che

implica una sola parte quest'ultima risulta vittoriosa dinanzi al­l'autorità di

ricorso, il Cantone deve rifonderle adeguate ripetibili per la procedura di

secondo grado (DTF 142 III 110; v. anche: I CCA, sentenza

inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021 consid. 5), a meno che il

diritto cantonale dispensi lo Stato dal pagamen­to di spese giudiziarie

(art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede tuttavia un'esenzione

del genere (I CCA, sentenza inc. 11.2022.140 del 2 novembre 2022, consid. 4).

Nelle circostanze descritte si giustifica di obbligare il Cantone Ticino a

versare all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Sulle spese e le

ripetibili di primo grado il Pretore aggiunto statuirà nuovamente quando

emanerà la futura decisione.

13.

Circa i rimedi

esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), una contestazione di paternità non

dipende da questioni di valore (sopra, consid. 1) e può forma­re oggetto di ricorso in materia civile

senza riguardo all'art. 74 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è accolto, la decisione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non si riscuotono spese. Lo

Stato del Cantone Ticino rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.

3. Notificazione all'avv. .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).