11.2021.72
Contestazione di paternità del marito: presupposti, termini e onere della prova
22 marzo 2023Italiano25 min
1959. Il 21 aprile 1963 la moglie ha dato alla luce il figlio AP 1 e l'8 novembre 1964 la figlia O__________. J__________ __________
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.72
Lugano
22 marzo 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2020.392
(contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione dell'11 dicembre 2020
da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. dott. PA 1 )
per
ottenere che sia disconosciuta la paternità di
J__________
__________ (1924-2005), già in ,
nei
suoi confronti,
giudicando sull'appello
del 20 maggio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore
aggiunto il 20 aprile 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. J__________ __________
(1924) e F__________ __________ (1925) si sono sposati a __________ l'11 giugno
1959. Il 21 aprile 1963 la moglie ha dato alla luce il figlio AP 1 e l'8 novembre 1964 la figlia O__________. J__________ __________
è stato iscritto come padre nei registri dello stato civile. Con decisione del
24 marzo 1980 a protezione dell'unione coniugale il Bezirksgericht __________
ha omologato un accordo che autorizzava ‒ tra l'altro ‒ le parti a
vivere separate fino al 31 marzo 1981. J__________ __________ è deceduto il 22
gennaio 2005, F__________ __________ il 23 settembre 2018.
B. Nell'agosto
del 2019 conoscenti e parenti hanno fatto notare a AP 1 la sua somiglianza con
un cugino di primo grado
della madre, P__________ __________.
Nella primavera del 2020 AP 1 ha cercato così P__________ __________ su
Facebook, riscontrando importanti similitudini fisionomiche. Nell'agosto del
2020, cominciando a dubitare su chi fosse realmente suo padre, egli si è
sottoposto insieme con i cugini paterni di primo grado B__________ __________
(1942) e W__________ __________ (1944), figli di Jo__________ __________,
fratello di J__________ __________,
a un esame del DNA
affidata all'Istituto di medicina legale del-l'Ospedale cantonale di San Gallo.
Dal referto è risultato che B__________ e W__________ __________ sono parenti,
mentre AP 1 non è parente né dell'uno né dell'altro.
C. Con memoriale unico
dell'11 dicembre 2020 AP 1 ha promosso davanti al Pretore aggiunto del
Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione di
contestazione della paternità nei confronti
del defunto J__________ __________ (inc. SE.2020.392) e un'azione
di accertamento della paternità nei confronti di P__________
__________ (inc. SE.2020.390),
chiedendo di constatare che J__________ __________ non è suo padre e che suo
padre è in realtà P__________ __________. Di conseguenza egli ha chiesto che
sia ordinata la correzione del registro dello stato civile e che si proceda
alle necessarie comunicazioni con spese e ripetibili “a carico della parte convenuta”.
D. Il Pretore aggiunto
ha impartito il 18 dicembre 2020 a AP 1 un termine di 30 giorni per completare
l'azione di accertamento di paternità producendo il certificato di famiglia fu
J__________ __________, come pure gli atti di morte di J__________ e di F__________
__________, e comunicando identità e domicilio dei rispettivi discendenti in
qualità di convenuti. Contestualmente egli ha dichiarato inammissibile l'azione
di accertamento della paternità perché non preceduta dal necessario
disconoscimento (inc. SE.2020.390).
E. Il 23 dicembre 2020 AP
1 ha chiesto al Pretore aggiunto di trattare la contestazione di paternità,
trattandosi di genitori
defunti, come
azione senza convenuti. Mediante ordinanza del-l'8 gennaio 2021 il Pretore
aggiunto ha dato atto che il processo si svolge senza parti convenute e ha annullato
la richiesta di completare la petizione. Inoltre ha citato AP 1 al
dibattimento. Il 19 gennaio 2021 AP 1 ha presentato i documenti richiesti
dal Pretore aggiunto, notificando altri mezzi di prova.
F. All'udienza del 26
febbraio 2021, indetta per il dibattimento, AP 1 ha confermato l'azione di
disconoscimento di paternità sulla scorta dei mezzi di prova addotti. Il
Pretore aggiunto si è riservato il giudizio sull'opportunità di esperire
ulteriori prove, comunicando che, ove non fosse stato il caso, avrebbe emanato
la sentenza senza altre formalità. In seguito, il 30 marzo 2021, egli ha
informato AP 1 che non occorrevano ulteriori prove e che “si passerà a sentenza”.
Statuendo il 20 aprile 2021, egli ha poi respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 1000.– sono
state poste a carico di AP 1.
G. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 maggio 2021 per
ottenere che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore
aggiunto ai fini di un nuovo giudizio o, in subordine, ai fini di emanare una
nuova decisione ‟dopo l'assunzione di ulteriori proveˮ e con ‟un
approccio riformatoreˮ.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Un'azione di
contestazione di paternità (art. 256 e segg. CC), litigio in materia di
filiazione, è retta dalla procedura semplificata (art. 295 CPC). Ciò vale anche
trattandosi di figli maggiorenni (FF 2020 pag. 2473; Dietschy-Martenet
in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann,
CPC, Petit commentaire, Basilea 2020, n. 3 ad art. 295; Stalder/van de Graaf in: Oberhammer/Domej/
Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 1 ad art. 295; Bernasconi in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 3 ad
art. 295). Le relative sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono
impugnabili così con appello entro 30 giorni
dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), senza riguardo a questioni di
valore (DTF 129 III 288 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc.11.2015.40 del 1°
giugno 2017 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in
concreto la decisione impugnata è stata notificata al legale dell'attore al
più presto il 21 aprile 2021. Introdotto il 20 maggio 2021, l'appello in
oggetto è pertanto ricevibile.
2.
Proposta dal figlio,
un'azione di contestazione della paternità è diretta “contro il marito e la
madre” (art. 256 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 258 cpv. 2 CC) in qualità di
litisconsorti necessari. Se uno di loro è deceduto, l'azione va diretta contro
l'altro. Se sono deceduti entrambi, il processo si celebra senza parte
convenuta; le persone che hanno
interesse al rigetto dell'azione possono partecipare al processo come
intervenienti accessori (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 32 n. 6.09; Sandoz, L'action en désaveu de l'orphelin, in: RSC
1992.
pag. 17 n. 4 e pag. 19 n. 10; Burgat/Christinat/Guillod,
Les actions en exécution des contributions d'entretien, in: Bohnet [curatore],
Quelques actions en exécution, Neuchâtel 2011, n. 66 a 70; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione,
n. 10 ad art. 256; Reich
in: Handkommentar zum Schweier Privatrecht, 3ª edizione, n. 6 ad art. 256 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag.
70.
n. 104, anche se lo stesso Stettler
è di altro avviso [in: Traité
de droit privé suisse, Le droit suisse de la filiation, vol. III, tomo
II/1, Friburgo 1987, § 11 pag. 186 in fondo]).
3.
AP 1 ha prodotto il
21.
maggio 2021 (il giorno dopo l'appello) un certificato del controllo abitanti
di __________ che attesta il domicilio amministrativo in quel Comune di J__________
__________ dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1980 e di F__________ __________
dal 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1994. Il 31 maggio 2021 egli ha trasmesso
inoltre a questa Camera un rapporto medico del 18 maggio 2021 sullo stato di
salute in cui egli versava, comunicando il 18 ottobre e il
16.
novembre 2021 la possibilità di risalire a tracce di DNA di J__________
__________ su francobolli applicati dal medesimo ad alcune cartoline e su un
frammento di tessuto derivante da una biopsia. Il 7 giugno 2022 egli ha esibito
infine una dichiarazione del 5 maggio 2022 di S__________ __________, moglie
del suo padrino, riguardo all'identità del suo vero padre. V'è da domandarsi se
tali documenti siano proponibili, essendo dubbio che una causa di
disconoscimento della paternità promossa da un maggiorenne (in concreto di 57
anni) sia governata dal principio inquisitorio illimitato (Chabloz in:
Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 12 ad
art. 58; Dietschy-Martenet, op.
cit., n. 3 ad art. 296), il quale consente di
presentare documenti nuovi in appello senza riguardo all'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). L'interrogativo può,
per adesso, rimanere irrisolto. Sarà ripreso qualora l'uno o l'altro documento
dovesse rivelarsi utile ai fini del giudizio.
4.
L'appellante postula
in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della
causa al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. L'appello però è un rimedio
giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare quindi
come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618
consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento
della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di
accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in
primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318
cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti
essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Posto ciò, un appello senza conclusioni riformatorie
può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente
letta in parallelo con la sentenza impugnata, emerge senza equivoco che cosa il
ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Nel
caso specifico si desume dalla lettura dell'appello che davanti a questa Camera
l'attore chiede quanto ha confermato il 26 febbraio 2021 al dibattimento finale
dinanzi al Pretore aggiunto, ovvero che sia disconosciuta la paternità di J__________
__________ su di lui. Si può ritenere perciò che egli proponga di riformare in
tal modo il giudizio impugnato.
5.
AP
1.
chiede in via principale che questa Camera accolga il suo appello o che
almeno, in via subordinata, annulli la sentenza impugnata e rinvii gli atti al
Pretore aggiunto perché statuisca di nuovo dopo avere disposto l'audizione sua
e di sua sorella, dopo avere indagato per sapere se la comunione
domestica dei coniugi sia cessata durante la sua minore età, dopo avere approfondito la natura della
malattia che lo affligge (e che ha ritardato la presentazione dell'azione),
come pure per eseguire una perizia sul DNA di P__________ __________, di J__________
__________ e di sua sorella. In realtà egli avrebbe dovuto chiedere
l'assunzione delle menzionate prove da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3
CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1), libera poi la Camera, secondo il suo
apprezzamento, di annullare in luogo di ciò la sentenza impugnata e di rinviare
gli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo dopo avere assunto le prove
litigiose (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio
2021.
consid. 2a con riferimenti). Sia come sia, nulla impedisce a questa Camera
di esperire essa medesima, dandosi il caso, mezzi di prova che un appellante
chiede di far assumere dal primo giudice. Al proposito non soccorre pertanto
attardarsi.
6.
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha spiegato anzitutto che in concreto
non sussiste una parte convenuta, ciò che non agevola l'accertamento dei fatti.
Premesso ciò, egli ha rilevato che una contestazione della paternità può sì
essere promossa dal figlio, a condizione tuttavia che la comunione domestica
dei genitori sia cessata durante la sua minore età (art. 256 cpv. 1 n. 2
CC). Nel caso specifico il Bezirksgericht __________ aveva
autorizzato i coniugi J__________ e F__________ __________, con decisione a
tutela dell'unione coniugale del 24 marzo 1980, a vivere separati fino al
31.
marzo 1981. Non è dato di sapere tuttavia se essi siano rimasti
separati anche in seguito, in particolare quando il 21 aprile 1983 AP 1 è
divenuto maggiorenne, a vent'anni. J__________ __________ risulta invero “separato”
sull'atto di morte, intervenuta il 22 gennaio 2005, ma nulla più. Inoltre
– ha continuato il Pretore aggiunto – AP 1 ha promosso azione di disconoscimento
l'11 dicembre 2020, ben oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età (termine perentorio fissato
dall'art. 256c cpv. 2 CC) ed è dubbio che “gravi motivi”
giustifichino un simile ritardo a norma dell'art. 256c cpv. 3 CC.
Ad ogni modo, secondo il
Pretore aggiunto l'attore non ha dato prova di solerzia nemmeno dopo avere
ricevuto l'esame del 17 agosto 2020 sul DNA cui egli si è sottoposto
insieme con i cugini paterni di primo grado B__________ __________ (1942) e W__________
__________ (1944), figli di Jo__________ __________, fratello di J__________ __________,
esame dal quale risulta che B__________ e W__________ sono parenti, mentre lui
non è parente né dell'uno né dell'altro. Conosciuto l'esito di quel referto
alla fine di agosto 2020, infatti, AP 1 si è rivolto a un legale solo l'11
novembre seguente. A giustificazione di tale remora egli ha prodotto un
rapporto del 17 dicembre 2020 (successivo alla petizione) del Medizinisches
Zentrum di Zurigo. Si tratta però, a mente del Pretore aggiunto, di una
fedele registrazione delle dichiarazioni da lui rilasciate ai medici, in
un'unica occasione, dichiarazioni destinate per finire ad assicurare “valide
scusanti in ambito giudiziario”. In realtà nulla conforta l'ipotesi, per il
Pretore aggiunto, che AP 1 abbia tardato ad agire perché sopraffatto dagli
eventi, come egli sosteneva.
Oltre a ciò – ha epilogato
il primo giudice – l'esame del DNA eseguito dall'Ospedale cantonale di San
Gallo non è sufficiente per escludere la paternità di J__________ __________.
Dal referto si evince in effetti che B__________ e W__________ __________ sono
fratelli e non sono parenti dell'attore, ma per escludere la paternità di J__________
__________ sarebbe occorso accertare altresì un rapporto di fratellanza tra J__________
__________ e Jo__________ __________, padre di B__________ e W__________. Per
essere concludente il referto sarebbe dovuto essere accompagnato – adduce il
Pretore aggiunto – da una perizia del DNA mitocondriale o da altri
accertamenti probatori che non incombeva al tribunale assumere di propria
iniziativa. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha respinto così la
petizione, lasciando indecisa la questione di sapere ‟se e in quale
modoˮ l'attore potesse ‟prospettare di provare le condizioni alle
quali è subordinata l'esistenza del suo legame di paternitàˮ con P__________
__________.
7.
L'appellante
esordisce rilevando che l'assenza di una parte convenuta non poteva nuocergli.
Posto ciò, a mente sua l'onere della prova non incombeva a lui, trattandosi di
una causa in materia di filiazione, ma al Pretore aggiunto, il quale avrebbe
dovuto assumere d'ufficio i mezzi istruttori necessari o almeno, riscontrando
insufficienze al riguardo, invitarlo ad allegare altre prove. Avesse ritenuto
insufficiente l'esame agli atti, egli avrebbe dovuto obbligare così P__________
__________, indiziato padre, a sottoporsi a una perizia sul DNA, l'interessato
non potendo opporsi al dovere di collaborazione previsto all'art. 296 cpv. 2
CPC. Quanto al fatto che i suoi genitori si siano separati durante la sua
minore età (art. 256 cpv. 1 n. 2
CC), egli sostiene che il fatto è assodato e che qualora il Pretore aggiunto
avesse avuto dubbi avrebbe dovuto interrogarlo in occasione dell'udienza, anche
perché egli in quel momento non era assistito da un avvocato, oppure avrebbe
potuto interrogare sua sorella O__________ __________, oppure poteva chiedere
al Comune di __________ di confermare che il 21 aprile 1983 (20° compleanno di
lui) i suoi genitori non abitavano più insieme.
Afferma inoltre
l'interessato che il suo stato di salute non gli permetteva di introdurre l'azione di disconoscimento prima del
dicembre del 2020, onde un ritardo giustificato nel senso dell'art. 256c
cpv. 3 CC. Il certificato medico del 17 dicembre 2020 da lui prodotto al primo
giudice sulle sue condizioni psichiche dimostra che prima di allora egli non
era in grado di “seguire gli indizi riguardanti il suo possibile padre
biologico P__________ __________”, sia per le controversie ereditarie sorte con
sua sorella dopo la morte della madre il 23 settembre 2018 e durate fino
all'agosto del 2020, sia per il brusco rifiuto oppostogli da P__________ __________
nell'ottobre del 2020, quando egli ha tentato di interpellarlo. Per fugare ogni
dubbio ad ogni modo l'appellante acclude un certificato medico aggiuntivo
dello stesso Medizinisches Zentrum datato 18 maggio 2021, soggiungendo
che in caso di necessità il Pretore aggiunto avrebbe potuto esperire ulteriori
prove.
Da ultimo, relativamente
all'analisi del DNA da lui prodotta, l'appellante fa valere che qualora avesse
ritenuto il referto inconcludente il primo giudice avrebbe potuto ordinare lui
stesso altri esami del DNA, in specie su P__________ __________, su di lui e su
sua sorella O__________ __________. Non assolvendo compiutamente i propri
doveri d'indagine il Pretore aggiunto ha disatteso così – egli conclude –
quanto gli spettava di chiarire in virtù del diritto federale. Ciò impone di
annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa in prima sede per nuovo
giudizio.
8.
Dall'asserzione
secondo cui nella fattispecie non incombeva all'attore l'onere della prova, ma
toccava al Pretore aggiunto assumere d'ufficio i mezzi istruttori necessari per
chiarire la questione della paternità va subito sgombrato il campo. Difatti, si
applicasse pure in concreto il principio inquisitorio illimitato (questione
dubbia: sopra, consid. 3), l'onere della prova rimane a carico dell'attore,
giacché la titolarità dell'azione civile non compete allo Stato (art. 256a
cpv. 1 CC). Del resto il principio inquisitorio illimitato non dispensa nemmeno
le parti dal collaborare alla procedura, né
dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti
(DTF 144 III 488 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_242/2019 del
27.
settembre 2019 consid. 3.2.1 in: RSPC 2020 pag. 66). Il giudice invita le
parti a recare altre prove se reputa quelle assunte insufficienti, ma se può formare
il proprio convincimento sulla base degli atti giudica senz'altro (analogamente:
RtiD I-2019 pag. 503 consid. 5d). Sull'onere della prova non giova perciò
dilungarsi.
9.
Nel merito il primo punto litigioso verte nella
fattispecie sul diritto all'azione da parte del figlio, che il Pretore
aggiunto ha negato. Ora, contrariamente all'opinione del primo giudice, la
circostanza che J__________ e F__________ __________ fossero ancora separati al
momento in cui AP 1 è divenuto maggiorenne, il 21 aprile 1983, appare verosimile. Con decisione a tutela dell'unione
coniugale del 24 marzo 1980 il Bezirksgericht
__________ aveva autorizzato i coniugi J__________ e F__________ __________
a vivere separati fino al 31 marzo 1981 e nulla induce a credere ch'essi
si siano riconciliati in seguito, o almeno prima che l'attore divenisse
maggiorenne. Anzi, J__________ __________ risultava
ancora “separato” secondo l'atto di morte (intervenuta il 22 gennaio 2005). Anche senza
tenere conto del certificato del
controllo abitanti di __________ prodotto dall'attore in appello il 21 maggio
2021.
(documento nuovo), dal quale si evince che J__________ __________ è
partito dal Comune il 30 aprile 1980, le esitazioni del Pretore aggiunto
sul requisito dell'art. 256 cpv. 1
n. 2 CC non possono di conseguenza essere condivise.
10.
Il secondo punto
litigioso riguarda la tempestività dell'azione, che AP 1 ha promosso ben oltre
il 21° anno d'età, l'interessato reputando scusabile il ritardo per gravi
motivi (art. 256c cpv. 3 CC). Ora, “gravi motivi” possono essere fatti
valere senza limiti di tempo, di modo che vanno ammessi restrittivamente (DTF
136.
III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti; più di recente: sentenza del
Tribunale federale 5A_222/2018 del 28 novembre 2019 consid. 5.1). Ciò non
toglie che per poter agire l'interessato deve avere acquisito sufficiente
certezza dell'esclusa paternità, ad esempio per essere venuto a sapere che la
madre ha abitato con un terzo durante il periodo del concepimento o per avergli
la madre stessa rivelato che suo padre è un altro uomo (cfr. RtiD
II-2016 n. 7c pag. 604 consid. 3 con riferimenti). A quel momento il
figlio deve procedere senza indugio, di principio nel giro di cinque settimane
(sette settimane sono già troppe), tranne casi particolari dovuti – per esempio
– a malattia o ad assenza per vacanze; inoltre quanto più tempo è trascorso
dalla nascita del figlio, tanto più celere dev'essere la reazione (RtiD II-2016
pag. 603 consid. 3 con rinvio a DTF 136 III 595 consid. 6.1.1; più di recente: sentenza
del Tribunale federale 5A_741/2021 del 22 aprile 2022 consid. 5.1;
analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2015.40 del 1° giugno 2017 consid. 4
e inc. 11.2015.83 del 26 aprile 2017 consid. 6).
Il problema è sapere
quando in concreto AP 1 può reputarsi avere scoperto con sufficiente certezza la
pretesa paternità di P__________ __________. A tal fine non bastavano meri
sospetti sulla paternità di J__________ __________,
come non bastavano dicerie di parenti o amici oppure la sua somiglianza con il
preteso padre (Burgat/ Guillod, Les actions tendant à la
destruction du lien de filiation, spécialement l'action en désaveu de paternité,
in: Bohnet [curatore], Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, pag. 35
n. 110). D'altro lato AP 1 non poteva accomodarsi del dubbio. Se le
circostanze gli permettevano di informarsi su fatti pertinenti, doveva cerziorarsi
al proposito (DTF 119 II 112 in alto; più di recente: sentenza del Tribunale
federale 5A_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 4.1). Nella fattispecie i
conversari intercorsi con parenti o la visione del
profilo Facebook di P__________ __________ non bastavano – come detto – perché
AP 1 acquisisse sufficiente certezza circa la paternità di P__________ __________.
Tanto meno essendo costui cugino di primo grado di sua madre F__________ __________,
sicché la somiglianza con lui non doveva necessariamente indurlo ad avviare indagini.
Più
delicata è la situazione al momento in cui AP 1 ha avuto modo di ricevere
l'esame del 17 agosto 2020 sul DNA da lui commissionato all'Ospedale cantonale
di San Gallo, referto dal quale risulta che B__________ e W__________ __________,
figli di Jo__________ __________ (fratello di J__________ __________) sono
parenti, mentre lui non è parente né dell'uno né dell'altro. Ancora più
delicata si è fatta la situazione nel settembre del 2020, quando egli ha
telefonato a P__________ __________ per chiarimenti, ma questi ha posto
bruscamente fine alla comunicazione. Sta di fatto che AP 1 ha promosso
l'azione di
disconoscimento solo l'11 dicembre 2020, tre mesi dopo.
Dinanzi al Pretore
aggiunto l'attore ha giustificato la remora della sua reazione con un rapporto
del 17 dicembre 2020 rilasciatogli dal Medizinisches Zentrum di Zurigo
sulle sue condizioni psicologiche di quel momento, condizioni che non gli avrebbero
consentito di agire prima del dicembre 2020 per affezioni psichiche di cui egli
già soffriva e che si sono ulteriormente aggravate dopo avere ricevuto il noto
esame del DNA ed essersi visto rifiutare ogni colloquio da P__________ __________.
Il primo giudice ha ritenuto che il rapporto medico si limiti in sostanza a ripetere
le dichiarazioni dell'attore, destinate ad assicurare “valide scusanti in
ambito giudiziario”. In appello AP 1 allega un rapporto aggiuntivo del medesimo
Medizinisches Zentrum, datato 18 maggio 2021, dal quale risulta
ch'egli è in cura presso quell'istituto dal 27
dicembre 2016 per disturbi ossessivi compulsivi, i quali sono peggiorati dopo ch'egli
ha ricevuto l'analisi del DNA e dopo che P__________ __________ ha respinto
ogni avvicinamento. Di conseguenza l'appellante postula l'assunzione di “una
perizia psichiatrica/psicologica”, “all'occorrenza” l'interrogatorio “del
medico curante” (memoriale del 31 maggio 2021).
La richiesta non è
infondata. Per giustificare il suo ritardo nel promuovere l'azione di
disconoscimento della paternità AP 1 ha prodotto al Pretore aggiunto quanto si
poteva pretendere da lui, ovvero un certificato in forma estesa dei suoi medici
curanti. Constatato che il primo giudice reputava il certificato insufficiente,
egli ha sottoposto a questa Camera un certificato aggiuntivo ancora più
particolareggiato. Si può anche capire la diffidenza del Pretore aggiunto su
dichiarazioni rilasciate da medici curanti. Nondimeno, avesse ritenuto non
sufficientemente oggettivo il contenuto di simili attestazioni, il primo
giudice avrebbe dovuto ordinare un referto specialistico a un esperto
indipendente. Una perizia non è solo un mezzo di prova, ma anche uno strumento
che il giudice può disporre d'ufficio per chiarire fatti di causa, soprattutto
quando occorrono cognizioni specialistiche (FF 2006 pag. 6696). Se
riteneva di non poter valutare lo stato di salute psichica in cui versava AP 1
tra il settembre e il dicembre del 2020, al punto da non poter apprezzare se
quegli potesse intentare causa con tempestività, il Pretore aggiunto non poteva
semplicemente respingere l'azione. Doveva chiarire la situazione. Anche al
proposito l'appello si rivela così provvisto di buon diritto.
10.
La
terza e ultima questione litigiosa riguarda nel caso in rassegna la concludenza
dell'esame del DNA eseguito dall'Ospedale cantonale di San Gallo. Secondo il
Pretore aggiunto tale esame non dimostra in effetti un rapporto di
fratellanza tra J__________ __________ e Jo__________ __________, padre di B__________
e W__________, e sarebbe dovuto essere accompagnato da una perizia del DNA
mitocondriale “o da altri accertamenti probatori”. Nell'appello l'attore non
contesta che il referto sia insufficiente per escludere la paternità di J__________
__________, ma obietta che, constatato ciò, il primo giudice avrebbe dovuto
promuovere approfondimenti di sua iniziativa. Il Pretore aggiunto opina che tale mansione non gli incombeva. Se non
che, quand'anche non fosse
tenuto ad attivarsi d'ufficio il Pretore aggiunto non poteva semplicemente –
una volta ancora – respingere l'azione. Con la petizione AP 1 aveva postulato
un esame del DNA nei confronti di P__________ __________, analisi che, avesse
accertato la paternità di quest'ultimo, sarebbe stata la prova “regina” e avrebbe
escluso automaticamente la paternità di J__________ __________. Certo, il
primo giudice non era tenuto ad accogliere la richiesta. Avrebbe anche potuto
optare per altre possibilità, come un esame comparativo del DNA della sorella O__________
__________, proposto dall'attore, oppure una perizia del DNA mitocondriale,
prospettata dallo stesso Pretore aggiunto. Non solo
parenti, ma anche terzi sono tenuti infatti a collaborare con la giustizia e a
tollerare un esame del DNA che abbia una pertinenza diretta per delucidare la
filiazione (art. 296 cpv. 2 CPC; DTF 143 III 624 consid. 5.1).
Senza dimenticare che l'attore offre in sede di appello ulteriori prove, come
vecchi mozziconi di sigarette fumate da J__________ __________ o francobolli
con cui questi aveva affrancato alcune cartoline (lettera del 18 ottobre
2021) oppure un frammento di tessuto proveniente da una biopsia depositato al Pathologie
Institut Enge di Zurigo (lettera del 16 novembre 2021). Quanto il Pretore aggiunto non poteva, invece, era ignorare
le richieste di prova avanzate dall'attore. Anche su questo punto l'appello
merita pertanto accoglimento.
11.
Se
ne conclude che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va
annullata e gli atti rinviati in prima sede per nuovo giudizio. Fermo restando
che in concreto i genitori dell'appellante erano ancora separati al
momento in cui AP 1 è divenuto maggiorenne, il 21 aprile 1983, il Pretore aggiunto chiarirà per mezzo di un referto
specialistico se lo stato di salute psichica in cui versava AP 1 tra il
settembre e il dicembre del 2020 non consentiva al medesimo di intentare la
causa di disconoscimento con tempestività. Nel caso in cui la perizia dovesse
confermare l'inabilità psichica fatta valere dall'attore, il primo giudice
deciderà quali altre prove del DNA esperire, per chiarire la paternità di AP 1,
ove non intendesse sottoporre a esame del DNA il nominato P__________ __________.
Sulla base delle risultanze probatorie egli statuirà di conseguenza
sull'azione.
12.
La particolarità del caso induce a non prelevare spese
per la presente decisione. Per quel che è delle ripetibili, AP 1
chiede di porle “a carico”, ma non dice di chi. Ora, se in una procedura che
implica una sola parte quest'ultima risulta vittoriosa dinanzi all'autorità di
ricorso, il Cantone deve rifonderle adeguate ripetibili per la procedura di
secondo grado (DTF 142 III 110; v. anche: I CCA, sentenza
inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021 consid. 5), a meno che il
diritto cantonale dispensi lo Stato dal pagamento di spese giudiziarie
(art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede tuttavia un'esenzione
del genere (I CCA, sentenza inc. 11.2022.140 del 2 novembre 2022, consid. 4).
Nelle circostanze descritte si giustifica di obbligare il Cantone Ticino a
versare all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Sulle spese e le
ripetibili di primo grado il Pretore aggiunto statuirà nuovamente quando
emanerà la futura decisione.
13.
Circa i rimedi
esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), una contestazione di paternità non
dipende da questioni di valore (sopra, consid. 1) e può formare oggetto di ricorso in materia civile
senza riguardo all'art. 74 LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, la decisione
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono spese. Lo
Stato del Cantone Ticino rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
3. Notificazione all'avv. .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).