Lexipedia

Decisione

11.2021.74

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: rivendicazione di proprietà in caso di aggiudicazione di un fondo per esecuzione forzata

20 agosto 2021Italiano13 min

sgombero dell'abitazione gli aggiudicatari avrebbero dovuto documentare quindi il

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.74

Lugano,

20 agosto 2021/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente

per statuire nella causa SO.2021.261 (tutela

giurisdizionale nei casi manifesti: rivendicazione di proprietà) della Pretura

della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 marzo 2021

da

AO 1 , e dalla

AO

2

contro

AP

4

AP 1

AP 2

AP 3 ,

e

AP 4 (2007),

,

quest'ultimo

rappresentato dai genitori AP 1 e AP 2

(tutti patrocinati

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 25 maggio 2021 presentato da AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 contro la sentenza

emessa dal Pretore il 20 maggio 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di

un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare intentata contro AP

1 e AP 2, la ditta AO 2 e AO 1 si sono aggiudicati il 2 marzo 2021 ai

pubblici incan­ti per complessivi fr. 2 500 000.–, un

mezzo ciascu­no, la particel­la n. 407 RFD di __________ (355 m²). Il

bene era intestato a AP 2, la quale occupa, insieme con il marito AP 1 e i

figli AP 3 e AP 4, la casa d'abitazione che sor­ge su quel fon­do, in via __________.

B. Il

15 marzo 2021 la ditta AO 2 e AO 1 hanno adi­to il Pretore della giurisdizione

di Locarno Città con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti

perché condannasse AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 a lasciare l'abitazione “completamente sgomberata e pulita in

modo ineccepibile” e a consegnare loro le chiavi entro dieci giorni dal

passaggio in giudicato della decisione.

Qualora i convenuti non se ne fossero andati entro tale scadenza, gli istanti

hanno chiesto di essere autorizzati a sgomberare l'abitazione “con l'ausilio

della polizia a spese della controparte”. Mediante sentenza del 16 marzo 2021

il Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile, trasmettendola per competenza al

Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna.

C. Invitati

dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna a presentare osservazioni

scritte, AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno proposto il 1° aprile 2021 di respingere

l'istan­za

in ordine, subordinatamente nel merito. Il 7 aprile 2021 la ditta AO 2 e AO 1 sono

stati iscritti nel registro fondiario quali comproprietari della particella e

il 12 aprile 2021 hanno replicato, ribadendo la loro posizione. I convenuti

hanno duplicato il 26 aprile seguente, proponendo una volta ancora di respingere

l'istanza. Non risulta che sia stato indetto un dibattimento finale né che le

parti vi abbiano rinunciato.

D. Statuendo con

sentenza del 10 maggio 2021, il Pretore ha accolto l'istanza, stabilendo quanto

segue:

1. È ordinato lo sfratto immediato dei signori AP 1, AP

2, AP 3 e AP 4 dall'abitazione sul fondo part. n. 407 RFD di __________,

degli istanti.

2. La parte convenuta è ammonita che l'inesecuzione

del presente ordine darà titolo all'istante per reclamare il risarcimento dei

danni, da liquidarsi in separata sede.

3. Alla parte convenuta è comminata l'azione penale a

norma dell'art. 292 CP che recita: (…)

4. È fatto ordine ad ogni usciere od agente della

forza pubblica comunale, e in mancanza di essa cantonale, di prestare man forte

per l'esecuzione della presente decisione a semplice richiesta della parte

istante.

§ Qualora la parte convenuta non provvedesse a

ritirare mobili e oggetti di sua pertinenza o non disponesse altrimenti,

l'agente della forza pubblica provvederà a farli depositare in luogo indicato

dagli istanti. Le relative spese, da anticipare dalla parte istante, sono a

carico della parte convenuta.

Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– sono state poste solidalmente a

carico dei convenuti.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorti a questa Camera con un

appello del 25 maggio 2021 nel quale chiedono di riformare il giudizio

impugnato respingendo l'istanza della ditta AO 2 e di AO 1. Questi ultimi non

hanno presentato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti

(art. 257 CPC) sono

impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla

notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente

patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice ha stabilito il valore litigioso

in fr. 18 000.–, pari a un canone di

locazione di fr. 3000.–

mensili “per una casa unifamiliare

ad __________, per sei mesi, ossia il tempo presumibilmente necessario per gli

istanti per disporre della casa” (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Gli

appellanti non discutono tale cifra.

Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, nella

fattispecie la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dei convenuti il 12

maggio 2021 (traccia degli invii n. 98.__________, agli atti). Il

termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 22 maggio 2021, salvo

protrarsi al lunedì successivo in virtù

dell'art. 142 cpv. 3 CPC e, trattandosi di un giorno festivo (lunedì di

Pentecoste), prorogarsi ulteriormen­te al 25 maggio 2021 (art. 1

della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino:

RL 843.200). Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto

ricevibile.

2. Nella

sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che in caso di esecuzione

forzata l'acquirente diventa proprietario del fondo

già prima dell'iscrizione, ma può disporre del bene nel registro

fondiario solo dopo che l'iscrizione è stata eseguita (art. 656 cpv. 2

CC). Ciò premesso, egli ha accertato che gli istanti sono divenuti proprietari dell'immobile

già al momento del­l'aggiudicazione ai pubblici incanti, il 2 marzo 2021. A

torto i convenuti pretendevano quindi che la ditta AO 2 e AO 1 agissero prematuramente, la domanda di

sgomberare l'alloggio non richiedendo alcuna operazione a registro fondiario. Di

fronte ai nuovi proprietari del fondo i convenuti andavano considerati perciò –

ha soggiunto il Pretore – alla stessa stregua di conduttori cui fosse stato

disdetto il contratto di locazione. Doveva di conseguenza essere ordinato il

loro sfratto.

3. Nell'appello

Fatti

i convenuti sostengono che in caso di esecuzione forzata l'acquirente diventa

proprietario del fondo solo dopo il

passaggio in giudicato dell'aggiudicazione. A mente loro, per ottenere lo

sgombero dell'abitazione gli aggiudicatari avrebbero dovuto documentare quindi il

passaggio in giudicato dell'atto esecutivo. Anzi, per la sicurezza del diritto essi

avrebbero dovuto documentare anche l'avvenuto pagamento del prezzo, a scanso

delle conseguenze previste dall'art. 143 cpv. 1 LEF. In mancan­za di ciò – essi

proseguono – la situazione “non era certamente chia­ra” per procedere a norma dell'art.

257 CPC. Inoltre – essi epilogano – i dispositivi della sentenza impugnata

vanno “ben oltre quanto richiesto dagli istanti”, in aperta violazione del­l'art.

58 cpv. 1 CPC.

4. Nella

misura in cui i convenuti affermano che per ottenere lo sgombero

dell'abitazione gli istanti avrebbero dovuto produrre il verbale di incanto con

l'attestazione del passaggio in giudicato (attestazione che non figura sul

verbale doc. A) e rendere verosimile l'avvenuto pagamento del prezzo di

aggiudicazione, le due censure cadono nel vuoto. Il giudice civile statuisce

accertan­do i fatti così come questi si presentano sulla base degli atti al

momento della decisione. In concreto la ditta AO 2 e AO 1 sono stati

iscritti nel registro fondiario quali nuovi comproprietari della particella n.

407 in ragione di un mez­zo ciascuno il 7 aprile 2021 (sopra, lett. C),

quando la procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti era ancora

pendente dinan­zi al Pretore. Ora, i dati risultanti dai pubblici registri sono

notori, di modo che non occorre allegarli né dimostrarli (DTF 143 IV 383

consid. 1.1.1 con riferimenti). E il titolare di un immobile iscritto come

proprietario nel registro fondiario si presume tale, salvo prova del contrario

(I CCA sentenza inc. 11.2017.12 del 20 febbraio 2017 consid. 5). Al momento in

cui il Pretore ha statuito, la ditta

AO 2 e AO 1 si presumevano di conseguen­za legittimi comproprietari, un

mezzo ciascuno, della particella n. 407.

5. Nelle

circostanze descritte, per contestare la proprietà del fondo i convenuti non

potevano limitarsi ad affermare che il verbale d'incan­to non è provvisto

dell'attestazione di passaggio in giudicato (senza

nemmeno pretendere di avere impugnato l'aggiudicazione) e che i

convenuti non avevano documentato l'intero pagamento del prezzo. Di

fronte a una regolare iscrizione nel registro fondia-rio essi avrebbero dovuto

recare elementi tali da insinuare seri dubbi nel giudice sulla validità

dell'iscrizione (cfr. DTF 138 III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464

consid. 3.1). Contrariamente a quel che essi pretendono, in effetti, la situazione

era chiara: al momento del giudizio la ditta AO 2 e AO 1 risultavano comproprietari

della particella n. 407, mentre essi occupava­no (e occupano) l'abitazione di

via __________ sen­za alcun titolo, né per legge né per contratto. Sussistevano

dunque i presupposti dell'art. 257 cpv. 1 CPC per una tutela giurisdizionale

nei casi manifesti. Quanto a un'azione di rivendicazione, essa consente al

proprietario di esigere la consegna di una cosa contro chiunque la ritenga

senza diritto e di respingere qualsiasi indebita ingerenza (art. 641 cpv. 2

CC). Consentiva perciò agli istanti di esigere nella fattispecie lo sgombero

della proprietà, sulla quale i convenuti non detengono alcun diritto. Ne segue,

alla luce di ciò, la manifesta infondatezza dell'appello.

6. In secondo luogo i

convenuti lamentano che i

Considerandi

dispositivi della sentenza impugnata vanno “ben oltre quanto richiesto dagli

istanti”, in aperta violazione del­l'art. 58 cpv. 1 CPC. Costoro esigevano

infatti lo sgombero dell'abitazione e la consegna delle chiavi entro dieci

giorni dal passaggio in giudicato della decisio­ne, mentre il Pretore ha ordinato il loro sfratto immediato

(dispositivo n. 1), li ha ammoniti circa l'obbligo di risarcimento danni in

caso di inosservanza dell'ordine (dispositivo n. 2), ha comminato loro l'art.

292.

CP (dispositivo n. 3) e ha esplicitato l'ordine di intervento da parte

della forza pubblica (dispositivo n. 4). La doglianza è parzialmente fondata,

come si vedrà in appresso.

a) È

vero intanto che gli istanti non avevano chiesto “lo sfratto immediato” dei

convenuti, bensì “entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della decisione”

(istanza, pag. 1, confermata nella replica del 12 aprile 2021). Al riguardo il

Pretore si è sospinto perciò oltre la richiesta di giudizio, in disattenzione

dell'art. 58 cpv. 1 CPC. Su questo punto l'appello merita accoglimento e il

dispositivo n. 1 della sentenza impugnata va riformato di conseguenza, fermo

restando che il passaggio in giudicato della decisione avverrà con la notifica

della presen­te sentenza (v. DTF 146 III 287 consid. 2.3.4).

b) È

altrettanto vero altresì che gli istanti non hanno chiesto di ammonire i

convenuti circa il fatto che l'inosservanza dell'ordi­ne avreb­be costituito un

titolo per esigere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede

(come prevedeva il

vecchio

art. 498 lett. c CPC ticinese). Una semplice avverten­za non comporta tuttavia

il benché minimo obbligo per i convenuti, che l'avviso non espone al rischio di

alcun pregiudizio, né in fatto né in diritto. Costoro non possono vantare

perciò un interesse pratico e attuale all'annullamento del dispositivo n. 2. In proposito l'appello è destinato

all'insuccesso.

c) Quanto

alla comminatoria dell'art. 292 CP, essa può essere impartita dal giudice anche

senza un'esplicita richiesta (DTF 98 II 147 consid. 4, 97 II 238 consid. 2 in

fine). Non si disconosce che tale prassi è criticata in dottrina (riferimenti

in: Steck/Brunner, Basler

Kommentar, ZPO, 3ª edizio­ne, n. 43 ad art. 236), ma gli appellanti non la

discutono, di modo che non si scorgono gli estremi per modificare il

dispositivo n. 3 della sentenza impugnata.

d) L'intervento

della forza pubblica nel caso in cui i convenuti ignorassero l'ordine di allontanamento

è stato regolarmente chiesto dalla ditta AO 2 e da AO 1 sin dall'istanza (“I

richiedenti sono autorizzati a sgomberare l'abitazione con l'ausilio della

polizia a spese della controparte”). Il Pretore si è limitato a riformulare l'ingiunzione,

precisando in particolare le conseguenze lega­te all'intervento della polizia

nell'eventualità in cui i convenuti non ritirassero i mobili o non disponessero

altrimenti (dispositivo n. 4). Gli appellanti non spiegano perché ciò non fosse

opportuno. Al contrario: essi nemmeno affrontano l'argomento, sicché al

riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile per carenza di motivazione

(nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC).

7.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC).

Gli appellanti escono sconfitti su tutta la linea, tranne per quel che è del

termine entro cui i convenuti sono tenuti a sgomberare l'immobile (sopra,

consid. 6a). Si giustifica così che AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sopportino nove

decimi degli oneri processuali. Il rimanente decimo andrebbe a carico ditta AO

2.

e da AO 1, i quali però non hanno provocato il difetto né hanno proposto di

respinge­re l'appello e vanno quindi tenuti indenni da spese (cfr. sentenza del

Tribunale federale 5A_932/2016 del 24 luglio 2017 consid. 2.2.4, in: RSPC 2017

pag. 503). L'esito della decisione attuale non

influisce apprezzabilmente, per converso, sul dispositivo n. 5 della sentenza

impugnata, che può rimanere invariato.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della

sentenza impugnata è così riformato:

AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono

condannati a lasciare l'abitazione sulla particella n. 407 RFD di __________ completamente

sgomberata e pulita, riconsegnando le chiavi agli istanti, entro dieci giorni

dal passaggio in giudicato della presente decisione.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali,

ridotte a fr. 900.–, sono poste a carico degli appellanti in solido.

3. Notificazione a:

;

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli

art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia

civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).