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Decisione

11.2021.78

Istanza di proroga del termine per appellare

7 luglio 2021Italiano9 min

diritto di visita paterno che l'Autorità regionale di protezione 11 aveva limitato

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.78

Lugano

7 luglio 2021/rg

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Grisanti

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2020.340 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna

promossa con istanza del 5 maggio 2020 da

CO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 1 )

contro

IS

1

(già

patrocinato dall'avv. ),

giudicando sull'istanza

di ‟proroga del termine per l'obiezione” del 9 giugno 2021 presentata da IS

1 nei confronti del decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 28

maggio 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. In seguito a una

sentenza di divorzio pronunciata il 19 aprile 2021 dal Tribunale circondariale

di __________, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha

stralciato dal ruolo il 28 maggio 2021 una procedura a protezione dell'unione

coniugale che CO 1 (1979), cittadina senegalese, aveva promosso il 5 maggio

2020 contro IS 1 (1970) per essere autorizzata a vivere separata, ottenere

l'affidamento del figlio L__________ (nato il 31 maggio 2013), riservato il

diritto di visita paterno che l'Autorità regionale di protezione 11 aveva limitato

nel frattempo a un colloquio telefonico quotidiano di 20 minuti, come pure un

contribu­to alimentare dal 1° marzo 2020 di fr. 1100.– mensili per L__________ (assegno

familiare compreso) e di fr. 500.– mensili per sé (o co­me contributo di

accudimento per L__________). Le spese processuali di fr. 400.– sono state

poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1200.– per

ripetibili. Contestualmente il Pretore aggiunto ha concesso all'istante il

beneficio del gratuito patrocinio, mentre ha rifiutato tale beneficio al

convenuto.

B. Il 9 giugno 2021 IS 1

si è rivolto alla Camera di protezione del Tribunale d'appello con un'istanza in

cui chiede che, a causa delle conseguenze di un infortunio, gli sia prorogato fino

al 31 luglio 2021 il termine per opporsi alla decisione del Pretore. Il

memoriale è stato trasmesso a questa Camera per competenza. Non è stato

notificato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto 1. Un decreto di stralcio dal

ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC) è una

decisione appellabile, sempre che il valore litigioso della causa raggiungesse

almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima

conclusione riconosciuta” nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC;

sentenza del Tribunale federale 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1; più

recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020,

consid. 1 con rinvii). Ciò posto, il

memoriale di IS 1 è stato iscritto al ruolo della prima Camera civile,

competente per trattare gli appelli contro le decisioni dei Pretori (o dei

Pretori aggiunti) in materia di diritto di famiglia (art. 48 lett. a n. 1 LOG). Nella fattispecie il presupposto del

valore litigioso non si pone, le misure a tutela dell'unione coniugale davanti

al primo giudice non limitandosi a pretese pecuniarie, ma vertendo anche

sull'affidamento del figlio, controversia impugnabile senza riguar­do a

questioni di valore. Per quel che è della tempestività, il decreto

impugnato, emesso con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e

appellabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), è

stato recapitato al precedente patrocinatore del convenuto il 31 maggio 2021

(tracciamento dell'invio n.__________, agli atti). Depositata il 9 giugno 2021

(timbro postale sulla busta d'invio), entro il termine per appellare, l'istanza

in esame è di per sé tempestiva.

2.

IS 1 acclude al

proprio memoriale un certificato 28 maggio 2021 di __________ M__________,

medico assistente nell'Ospe-

dale cantonale dei __________,

che quel giorno lo ha avuto in cura per un non meglio precisato infortunio (Unfall)

e gli ha attestato un'incapacità lavorativa completa fino al 13 giugno 2021. Contestuale

al decreto impugnato, il documento in questione è di per sé ricevibile anche

sotto il profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Come si vedrà oltre (consid. 5a),

nondimeno, esso non sussidia ai fini del giudizio.

3.

Il convenuto fa

valere di avere subìto un incidente che lo ha lasciato ‟gravemente

invalidoˮ e totalmente inabile al lavoro. Egli afferma di avere tentato

più volte di raggiungere il proprio patrocinatore d'ufficio per discutere i

passi da intraprendere, ma l'avv. __________ G__________ non ha risposto

alle sue chiamate né alle sue lettere. Ciò posto, egli deplora l'operato del

legale, che non rappresenterebbe i suoi diritti né capirebbe il tedesco, e

chiede di essere rappresentato dall'avv. __________ Ga__________. Onde la

richiesta di prorogare fino al 31 luglio 2021 il termine per fare

‟obiezio­neˮ al decreto di stralcio.

4.

Nella misura in cui IS

1.

chiede che gli sia prolungato il termine per opporsi al decreto di stralcio,

la richiesta si rivela d'acchito improponibile. I termini stabiliti dalla legge

– co­me quello per l'appello (art. 311 cpv. 1 CPC) – non possono infatti essere

prorogati (art. 144 cpv. 1 CPC).

5.

La situazione non

muterebbe neppure se si interpretasse la richiesta del convenuto come domanda

di restituzione del termine per appellare. Giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC, “ad

istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere

un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non

aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. Nella

fattispecie IS 1 invoca una totale assenza di colpa, facendo valere – come si è

accennato – che durante il termine per appellare egli era del tutto inabile al

lavoro e non ha potuto raggiungere il proprio patrocinatore, che non rispondeva

alle sue chiamate.

a) Riguardo

all'incapacità lavorativa, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che un

impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o

soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i

termini. Configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o

psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di

incaricare un terzo. Può essere tale anche una malattia improvvisa o un

infortunio di una certa gravità, che non consenta a una parte di attivarsi nei

termini o di de-legare un rappresentante o

un sostituto (RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4a con riferimenti). Nel

caso specifico neppure il convenuto pretende tanto. Il fatto di non essere

riuscito a raggiungere il patrocinatore d'ufficio ‟per discutere

l'ulteriore procedu­raˮ non è da ascrivere allo stato di salute, bensì –

secondo l'interessato medesimo – all'irreperibilità dell'avv. __________ G__________

ch'egli avrebbe invano ‟cercato più volteˮ. Le conseguenze

dell'incidente non hanno impedito pertanto all'interessato di agire nei termini

per appellare (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_507/2016 del 15 agosto

2016, consid. 6). Senza dimenticare che il certificato del medico

assistente

nell'Ospedale cantonale dei __________ è generico, non specifica la tipologia

dell'infortunio né rende verosimile l'impossibilità di agire per tempo (RtiD

I-2017 pag. 694 consid. 4b).

b) Che

poi il patrocinatore d'ufficio si sia reso irreperibile, come sostiene il

convenuto, non modifica l'esito del giudizio. A prescindere dal fatto che, dagli

atti, emerge piuttosto la difficoltà dell'avv. __________ G__________ nel ritrovare

il proprio assistito (comunicazione del 20 maggio 2021 al Pretore aggiunto: ‟il

signor IS 1 risulta irrintracciabileˮ), l'interessato perde di vista che in

ogni caso la condotta processuale di un rappresentante legale, sia esso

avvocato o patrocinatore occasionale, va ascritta alla parte stessa (e

viceversa), senza possibilità di discolpa (RtiD I-2012 pag. 949 consid. 4). Le

eventuali responsabilità del legale ricadono così sul cliente. Anche su questo

punto l'istanza di IS 1 è destinata così all'insuccesso.

6.

Per quanto attiene

alla denuncia ‟contro l'avvocato di turno perché non rappresenta i miei

diritti e inoltre non capisce la mia

linguaˮ, la

prima Camera civile del Tribunale d'appello non ha

alcuna competenza in

materia (art. 24 e 28 della legge sull'avvocatura: RL 951.100). Al proposito la

richiesta è quindi manifestamente irricevibile. Dovesse inoltre l'interessato

rimettere in causa la designazione dell'avv. __________ G__________ quale

patrocinatore d'ufficio, basti ricordare che la terza Camera civile del

Tribunale d'appello ha già avuto modo di dichiarare irricevibile un reclamo introdotto

dal convenuto contro quel provvedimento (sentenza inc. 13.2020.115 dell'11

febbraio 2021). Sulla questione non giova dunque ripetersi. Infine non spetta a

questa Camera autorizzare la rappresentanza in questa sede da parte dell'avv. __________

Ga__________, patrocinatore di fiducia. Nelle condizioni descritte l'atto in

esame vede la sua sorte segnata.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Le circostanze del caso

specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato

non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza

l'ausilio di un legale. Non

si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni.

8.

Relativamente ai

rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza

riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; sopra, consid. 1).

Le misure a protezione del­l'unione coniugale essendo equiparate a

provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), in ogni modo,

davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la

violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza

di proroga del termine per l'impugnazione è respinta.

2. Non

si riscuotono spese.

3. Notificazione a:

;

avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al

Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).