11.2021.78
Istanza di proroga del termine per appellare
7 luglio 2021Italiano9 min
diritto di visita paterno che l'Autorità regionale di protezione 11 aveva limitato
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.78
Lugano
7 luglio 2021/rg
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Grisanti
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2020.340 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con istanza del 5 maggio 2020 da
CO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 1 )
contro
IS
1
(già
patrocinato dall'avv. ),
giudicando sull'istanza
di ‟proroga del termine per l'obiezione” del 9 giugno 2021 presentata da IS
1 nei confronti del decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 28
maggio 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. In seguito a una
sentenza di divorzio pronunciata il 19 aprile 2021 dal Tribunale circondariale
di __________, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha
stralciato dal ruolo il 28 maggio 2021 una procedura a protezione dell'unione
coniugale che CO 1 (1979), cittadina senegalese, aveva promosso il 5 maggio
2020 contro IS 1 (1970) per essere autorizzata a vivere separata, ottenere
l'affidamento del figlio L__________ (nato il 31 maggio 2013), riservato il
diritto di visita paterno che l'Autorità regionale di protezione 11 aveva limitato
nel frattempo a un colloquio telefonico quotidiano di 20 minuti, come pure un
contributo alimentare dal 1° marzo 2020 di fr. 1100.– mensili per L__________ (assegno
familiare compreso) e di fr. 500.– mensili per sé (o come contributo di
accudimento per L__________). Le spese processuali di fr. 400.– sono state
poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1200.– per
ripetibili. Contestualmente il Pretore aggiunto ha concesso all'istante il
beneficio del gratuito patrocinio, mentre ha rifiutato tale beneficio al
convenuto.
B. Il 9 giugno 2021 IS 1
si è rivolto alla Camera di protezione del Tribunale d'appello con un'istanza in
cui chiede che, a causa delle conseguenze di un infortunio, gli sia prorogato fino
al 31 luglio 2021 il termine per opporsi alla decisione del Pretore. Il
memoriale è stato trasmesso a questa Camera per competenza. Non è stato
notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto 1. Un decreto di stralcio dal
ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC) è una
decisione appellabile, sempre che il valore litigioso della causa raggiungesse
almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima
conclusione riconosciuta” nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC;
sentenza del Tribunale federale 4A_249/2018 del 12 luglio 2018 consid. 1; più
recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.155 del 29 dicembre 2020,
consid. 1 con rinvii). Ciò posto, il
memoriale di IS 1 è stato iscritto al ruolo della prima Camera civile,
competente per trattare gli appelli contro le decisioni dei Pretori (o dei
Pretori aggiunti) in materia di diritto di famiglia (art. 48 lett. a n. 1 LOG). Nella fattispecie il presupposto del
valore litigioso non si pone, le misure a tutela dell'unione coniugale davanti
al primo giudice non limitandosi a pretese pecuniarie, ma vertendo anche
sull'affidamento del figlio, controversia impugnabile senza riguardo a
questioni di valore. Per quel che è della tempestività, il decreto
impugnato, emesso con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC) e
appellabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), è
stato recapitato al precedente patrocinatore del convenuto il 31 maggio 2021
(tracciamento dell'invio n.__________, agli atti). Depositata il 9 giugno 2021
(timbro postale sulla busta d'invio), entro il termine per appellare, l'istanza
in esame è di per sé tempestiva.
2.
IS 1 acclude al
proprio memoriale un certificato 28 maggio 2021 di __________ M__________,
medico assistente nell'Ospe-
dale cantonale dei __________,
che quel giorno lo ha avuto in cura per un non meglio precisato infortunio (Unfall)
e gli ha attestato un'incapacità lavorativa completa fino al 13 giugno 2021. Contestuale
al decreto impugnato, il documento in questione è di per sé ricevibile anche
sotto il profilo dell'art. 317 cpv. 1 CPC. Come si vedrà oltre (consid. 5a),
nondimeno, esso non sussidia ai fini del giudizio.
3.
Il convenuto fa
valere di avere subìto un incidente che lo ha lasciato ‟gravemente
invalidoˮ e totalmente inabile al lavoro. Egli afferma di avere tentato
più volte di raggiungere il proprio patrocinatore d'ufficio per discutere i
passi da intraprendere, ma l'avv. __________ G__________ non ha risposto
alle sue chiamate né alle sue lettere. Ciò posto, egli deplora l'operato del
legale, che non rappresenterebbe i suoi diritti né capirebbe il tedesco, e
chiede di essere rappresentato dall'avv. __________ Ga__________. Onde la
richiesta di prorogare fino al 31 luglio 2021 il termine per fare
‟obiezioneˮ al decreto di stralcio.
4.
Nella misura in cui IS
1.
chiede che gli sia prolungato il termine per opporsi al decreto di stralcio,
la richiesta si rivela d'acchito improponibile. I termini stabiliti dalla legge
– come quello per l'appello (art. 311 cpv. 1 CPC) – non possono infatti essere
prorogati (art. 144 cpv. 1 CPC).
5.
La situazione non
muterebbe neppure se si interpretasse la richiesta del convenuto come domanda
di restituzione del termine per appellare. Giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC, “ad
istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere
un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non
aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura”. Nella
fattispecie IS 1 invoca una totale assenza di colpa, facendo valere – come si è
accennato – che durante il termine per appellare egli era del tutto inabile al
lavoro e non ha potuto raggiungere il proprio patrocinatore, che non rispondeva
alle sue chiamate.
a) Riguardo
all'incapacità lavorativa, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che un
impedimento non colposo si verifica in caso di impossibilità oggettiva o
soggettiva, per il richiedente o il suo patrocinatore, di agire entro i
termini. Configura impossibilità soggettiva ogni ostacolo, di natura fisica o
psichica, che impedisca a una parte di occuparsi dei propri affari o di
incaricare un terzo. Può essere tale anche una malattia improvvisa o un
infortunio di una certa gravità, che non consenta a una parte di attivarsi nei
termini o di de-legare un rappresentante o
un sostituto (RtiD I-2017 pag. 694 consid. 4a con riferimenti). Nel
caso specifico neppure il convenuto pretende tanto. Il fatto di non essere
riuscito a raggiungere il patrocinatore d'ufficio ‟per discutere
l'ulteriore proceduraˮ non è da ascrivere allo stato di salute, bensì –
secondo l'interessato medesimo – all'irreperibilità dell'avv. __________ G__________
ch'egli avrebbe invano ‟cercato più volteˮ. Le conseguenze
dell'incidente non hanno impedito pertanto all'interessato di agire nei termini
per appellare (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_507/2016 del 15 agosto
2016, consid. 6). Senza dimenticare che il certificato del medico
assistente
nell'Ospedale cantonale dei __________ è generico, non specifica la tipologia
dell'infortunio né rende verosimile l'impossibilità di agire per tempo (RtiD
I-2017 pag. 694 consid. 4b).
b) Che
poi il patrocinatore d'ufficio si sia reso irreperibile, come sostiene il
convenuto, non modifica l'esito del giudizio. A prescindere dal fatto che, dagli
atti, emerge piuttosto la difficoltà dell'avv. __________ G__________ nel ritrovare
il proprio assistito (comunicazione del 20 maggio 2021 al Pretore aggiunto: ‟il
signor IS 1 risulta irrintracciabileˮ), l'interessato perde di vista che in
ogni caso la condotta processuale di un rappresentante legale, sia esso
avvocato o patrocinatore occasionale, va ascritta alla parte stessa (e
viceversa), senza possibilità di discolpa (RtiD I-2012 pag. 949 consid. 4). Le
eventuali responsabilità del legale ricadono così sul cliente. Anche su questo
punto l'istanza di IS 1 è destinata così all'insuccesso.
6.
Per quanto attiene
alla denuncia ‟contro l'avvocato di turno perché non rappresenta i miei
diritti e inoltre non capisce la mia
linguaˮ, la
prima Camera civile del Tribunale d'appello non ha
alcuna competenza in
materia (art. 24 e 28 della legge sull'avvocatura: RL 951.100). Al proposito la
richiesta è quindi manifestamente irricevibile. Dovesse inoltre l'interessato
rimettere in causa la designazione dell'avv. __________ G__________ quale
patrocinatore d'ufficio, basti ricordare che la terza Camera civile del
Tribunale d'appello ha già avuto modo di dichiarare irricevibile un reclamo introdotto
dal convenuto contro quel provvedimento (sentenza inc. 13.2020.115 dell'11
febbraio 2021). Sulla questione non giova dunque ripetersi. Infine non spetta a
questa Camera autorizzare la rappresentanza in questa sede da parte dell'avv. __________
Ga__________, patrocinatore di fiducia. Nelle condizioni descritte l'atto in
esame vede la sua sorte segnata.
7.
Le spese del
giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Le circostanze del caso
specifico inducono nondimeno a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'interessato
non risultando avere cognizioni giuridiche particolari e avendo agito senza
l'ausilio di un legale. Non
si pone inoltre problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni.
8.
Relativamente ai
rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza
riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; sopra, consid. 1).
Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a
provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), in ogni modo,
davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la
violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza
di proroga del termine per l'impugnazione è respinta.
2. Non
si riscuotono spese.
3. Notificazione a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al
Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).