Lexipedia

Decisione

11.2021.79

Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: competenza per decidere su un'istanza a protezione del nome presentata da un'associazione di categoria che invoca anche una violazione della legge contro la concorrenza sleale

24 maggio 2022Italiano16 min

sleale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 9 dicembre 2020

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.79

Lugano

24 maggio 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Grisanti

e Stefani

vicecancelliera:

Fatti

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SO.2020.1300 (tutela

giurisdizionale nei casi manifesti: protezione della personalità e concorrenza

sleale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 9 dicembre 2020

dall'

AP 1

(rappresentata

dal presidente

e

dal membro )

contro

AO 1

(rappresentata

dal presidente

e

dal membro ),

giudicando sull'appello

del 1° giugno 2021 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto

il 25 maggio 2021;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1, costituita il 15

febbraio 2005 e iscritta a registro di commercio l'indomani, ha il seguente

scopo:

Rappresentare gli interessi dei __________ della

Svizzera Italiana nei confronti delle autorità cantonali, delle organizzazioni

e del pubblico nonché presso l'Associazione Svizzera __________ ai quali è

affiliata; promuovere la sicurezza stradale; promuovere l'immagine e la

professionalità del __________ in generale; coordinare il lancio di azioni inerenti

alla professione e alla sicurezza stradale, incoraggiare e coordinare la

collaborazione fra i __________, promuovere lo scambio di esperienze relative

alla professione del __________, sviluppare, acquistare e distribuire il

materiale destinato all'insegnamento, controllare i __________ per garantirne

un comportamento professionale, organizzare i corsi di perfezionamento volti a

migliorare la formazione del __________ secondo l'evoluzione tecnica e teorica

dell'insegnamento, aggiornare i __________ affiliati sugli sviluppi e sulle

modifiche delle regole della circolazione stradale, sostenere i __________ nell'esercizio

della professione.

B. Il 21 marzo 2020 è

stata creata dall'assemblea costitutiva AO 1 con il seguente scopo:

Essere una piattaforma per favorire i contatti tra

maestri conducenti (come qui di seguito: __________); aggiornare i propri soci

su novità concernenti i __________; promuovere la difesa degli interessi dei

propri soci; pubblicare un elenco dei soci __________ attivi su internet;

organizzare corsi per la formazione continua; organizzare una scuola per

formare futuri __________; tenere contatti con vari Enti e la Sezione della __________;

osservare e proporre migliorie riguardanti la segnaletica stradale.

Il

5 maggio 2020 l'AP 1 ha chiesto alla neo costituita associazione di cambiare

nome perché – a suo dire – crea confusione per il pubblico. Senza successo.

C. Il 9 dicembre 2020 l'AP

1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a tutela

giurisdizionale nei casi manifesti perché vietasse – sotto comminatoria dell'art.

292 CP e di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno di

inadempimento dal settimo giorno del passaggio in giudicato della sentenza – all'AO

1 qualsiasi utilizzo, sia verbale che ‟su ogni supporto elettronico,

cartaceo ed ogni altro possibileˮ del nome ‟__________”. Nelle sue

osservazioni del 7 gennaio 2021 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.

D. All'udienza

del 18 maggio 2021, indetta per il contraddittorio, le parti hanno replicato e

duplicato ribadendo la loro posizione. L'istruttoria, limitata alle prove

documentali, si è chiusa seduta stante. In coda all'udienza sono seguite le

arringhe finali in cui le parti hanno mantenuto il loro punto di vista. Statuendo

con sentenza del 25 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l'istanza

per incompetenza funzionale. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste

a carico l'istante. Non sono state assegnate indennità d'inconvenienza.

E. Contro

la decisione appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del

1° giugno 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di

accogliere l'istanza. In subordine essa postula l'annullamento della decisione impugnata

e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Nelle sue

osservazioni del 4 luglio 2021 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni in materia di

tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili,

trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.

314.

cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,

nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso

raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore

(art. 308 cpv. 2 CPC). Il problema è che in concreto dibattuti sono – fra l'altro

– proprio l'indole patrimoniale della causa (stabilita dal primo giudice, ma

contestata dall'appellante) e, in tal caso, il valore litigioso della medesima.

Dato l'esito dell'appello, non occorre tuttavia approfondire già in questa fase

la questione, su cui si tornerà in appresso (consid. 7 e 8). Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'istante

il 27 maggio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti).

Introdotto il 1° giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in

esame è pertanto tempestivo.

2.

Nella sentenza

impugnata il Pretore aggiunto, stabilito anzitutto che il valore della causa

supera “senza dubbio fr. 30 000.– data la materia del contendereˮ, ha

ricordato che l'istante, iscritta nel registro di commercio, chiedeva – in

virtù dell'art. 29 CC ‟e, se del casoˮ anche dell'art. 3 cpv. 1

lett. d LCSl – di vietare alla convenuta l'uso del nome ‟associazione __________ˮ

per il forte rischio di confusione. Ciò premesso, egli ha rilevato che la causa

riguarda una controversia sull'uso di una ditta commerciale e che, secondo la legge

contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), essa rientra nelle previsioni dell'art.

5.

cpv. 1 lett. c e d CPC e compete al giudice designato come istanza unica

cantonale che nel Cantone Ticino è la terza Camera civile del Tribunale d'appello

(art. 48 lett. c n. 4 LOG). Egli ne ha così desunto la sua incompetenza per

materia nel senso dell'art. 59 cpv. 2 lett. b CPC, richiamando a sostegno della

sua decisione un precedente, trattato quale istanza unica cantonale, dell'Appellationsgericht

Basel-Stadt del 23 settembre 2020 (ZK.2020.2).

3.

L'appellante,

ribadito che la controversia non è di carattere patrimoniale, riafferma che,

seppure iscritta nel registro di commercio, la sua iniziativa processuale tende

a proteggere il proprio nome e non la ditta commerciale, come ha invece

indicato il Pretore aggiunto. Essa fa valere che a differenza delle persone

giuridiche del Codice delle obbligazioni, che non dispongono di un nome ma di

una ragione sociale protetta dall'art. 956 CO, il nome di un'associazione è

protetto dall'art. 29 CC. A suo avviso, di conseguenza, l'art. 5 cpv. 1 lett. c

CPC non è applicabile. Né, soggiunge, il fatto che un'associazione venga

iscritta nel registro di commercio e debba ottemperare ai presupposti dell'art.

955.

CO modifica la valutazione. Donde in sintesi la competenza del Pretore

aggiunto a norma dell'art. 37 cpv. 2 LOG. L'istante contesta altresì l'applicabilità

dell'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC, ripetendo che la causa, vertendo unicamente

sulla tutela del nome, non ha valore litigioso. Tant'è che essa non ha indicato

alcun valore nell'istanza né le parti hanno altrimenti addotto un importo in

prima sede. E quand'anche, per avventura, la causa avesse un valore litigioso –

soggiunge l'appellante – esso non sarebbe superiore a fr. 30 000.– poiché

le associazioni coinvolte sono operative solo nel Cantone Ticino e non sono

nemmeno attive commercialmente. Senza contare che il Pretore aggiunto non ha

impartito alle parti un termine per indicare il valore litigioso ma lo ha

quantificato secondo il proprio apprezzamento per la prima volta con la

decisione impugnata.

Per quanto attiene infine

al precedente menzionato dal primo giudice, l'appellante rileva che in quella

vertenza le parti (due associazioni attive a livello nazionale) si erano intese

su un valore litigioso di fr. 100 000.– sicché la competenza dell'istanza

unica cantonale derivava già – trattandosi di una controversia fondata anche

sulla LCSl – dall'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC. Il riferimento, in quella

sentenza, alle norme specifiche del CO sulla tutela delle ditte s'imponeva – a

mente dell'appellante – per l'analisi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl. A parte

ciò, essa prosegue, l'istante in quella causa aveva chiesto di impedire l'iscrizione

del nome della convenuta nel registro di commercio. Anche per questo motivo si

giustificava la competenza dell'istanza unica cantonale (nel senso dell'art. 5

cpv. 1 lett. c CPC) perché per l'iscrizione nel registro di commercio le norme

del CO si applicano anche alle associazioni. Contrariamente a quella

fattispecie, tuttavia, la controversia in esame verte unicamente sulla

protezione del nome e non sull'iscrizione nel registro di commercio. In

definitiva, posto che la causa è matura per il giudizio, l'appellante chiede

che questa Camera statuisca sul merito o, in subordine, che annulli la

decisione impugnata e rinvii gli atti al Pretore aggiunto ‟per

incombentiˮ.

4.

La procedura

sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria

o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante,

nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida (I

CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017 consid. 6a con riferimento).

Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono

incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la

situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove non siano date le

condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il

giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3 CPC). I fatti sono

“immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se

possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve recare

la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC). Se il convenuto fa valere obiezioni o

eccezioni motivate e concludenti che non possono essere risolte subito e che

possono far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela

giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inam­missibile (DTF 144 III

464.

consid. 3.1 con rinvii). Tali principi sono già stati ricapitolati anche da

questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; più di recente: I CCA, sentenza

inc. 11. 2020.68 del 26 giugno 2020 consid. 3).

Una situazione giuridica è

“chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC inoltre se, sulla base

di dottrina e giurispru­denza invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro

ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato univoco. Per

contro, la situazione giuridica non suole essere chiara se il convenuto solleva

obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire

immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una

decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze

del caso (DTF 144 III 464 consid. 3.1 con rinvii; v. anche I CCA, sentenza

inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017 consid. 6a con riferimenti).

5.

Nella fattispecie il

Pretore aggiunto non è entrato nel merito dell'istanza poiché ha reputato che

la materia non rientrava nella sua competenza funzionale bensì in quella della

terza Camera civile del Tribunale d'appello che il diritto cantonale (art. 48

lett. c n. 4 LOG), in forza del diritto federale, designa quale istanza

cantonale unica nelle controversie vertenti sull'uso di una ditta commerciale

(art. 5 cpv. 1 lett. c CPC) e in quelle secondo la LCSl, in quanto il valore

litigioso ecceda fr. 30 000.– o in quanto la Confederazione eserciti il

suo diritto d'azione (art. 5 cpv. 1 lett. d CPC). Il Pretore aggiunto ha

ravvisato dunque il difetto di un presupposto processuale che il giudice deve

esaminare d'ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b e art. 60 CPC).

Sapere se per la tutela

giurisdizionale nei casi manifesti la “situazione giuridica chiara” (art. 257

cpv. 1 lett. b CPC) deve riferirsi solo agli aspetti sostanziali oppure anche a

quelli processuali (compresa quindi la competenza del giudice adito) è una

questione controversa in dottrina. Una corrente (francofona) sembra sostenere

la prima tesi (Bohnet in:

Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 15 ad art. 257; Delabays in: CPC, Petit commentaire,

Basilea 2021, n. 15 ad art. 257). Un'altra corrente ritiene invece che la situazione

giuridica dev'essere “chiara” per l'applicazione di tutto il diritto oggettivo,

quindi anche di quello processuale, sicché il ricorso alla via giudiziaria

particolarmente rapida della procedura sommaria va segnatamente negato ove si

pongano delicate questioni di competenza (Göksu

in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª

edizione, n. 12 ad art. 257; Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.

2, 2ª edizione, n. 42 ad art. 257; Sutter-Somm/Lötscher

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,

3ª edizione, n. 10 ad art. 257). Questo secondo orientamento è seguito

dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (sentenza inc. 12.2013.35

del 26 aprile 2013 consid. 2.2).

6.

Quale orientamento

vada considerato può nel caso in esame rimanere irrisolto. L'esito dell'appello

sarebbe infatti destinato all'insuccesso quand'anche si seguisse – nell'ipotesi

più favorevole all'istante – la prima corrente di pensiero. Per quel che è

della competenza dell'istanza cantonale unica per il fatto che la controversia

verte sull'uso di una ditta commerciale (art. 5 cpv. 1 lett. c CPC), si può convenire

con l'appellante che, a differenza di quanto avviene per le persone giuridiche

del diritto delle obbligazioni (tutelate in primo luogo dalle norme speciali

sulle ditte commerciali [art. 944 a 956 CO] e solo sussidiariamente dall'art.

29.

CC), le associazioni soggiacciono per principio unicamente alla

regolamentazione sul nome, non avendo esse una ditta commerciale (DTF 117 II

517.

consid. 3a; v. anche Hausheer/

Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª

edizione, pag. 320 n. 1003). In virtù dell'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC, sono

tuttavia attribuite alla competenza dell'istanza cantonale unica anche le controversie

secondo la LCSl se il valore litigioso eccede fr. 30 000.– o la

Confederazione esercita il suo diritto d'azione. E nella fattispecie non fa

dubbio che AP 1 ha promosso la sua istanza anche “per la violazione della

LCSl”, come essa ribadisce nell'appello dopo avere fondato la propria istanza

“se del caso” anche sull'art. 3 cpv. 1 lett. d LCSl. Come è assodato che

controversie derivanti dall'applicazione della LCSl – che mal si prestano a una

tutela giurisdizionale nei casi manifesti: Spitz/Staehelin

in: UWG-Handkommentar, 2ª edizione, n. 123 alle note preliminari degli art.

9-13a LCSl – hanno indole patrimoniale (cfr. Berger/Güngerich/Hurni/Strittmacher, Zivilprozessrecht unter

Berücksichtigung der bernischen und zürcherischen Einführungsgesetzgebung,

Berna 2021, pag. 35 n. 120). Tant'è che la competenza dell'istanza cantonale

unica dipende appunto dal raggiungimento di una determinata soglia di valore.

7.

Non si disconosce

che l'istanza è volta anche alla protezione della personalità (di cui il nome è

una componente: Bühler in: Basler

Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 1 ad art. 29 CC con rinvio a DTF 108 II 162) e

che una tale azione non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda

unicamente alla rifusione del danno, alla riparazione del torto morale, alla

consegna dell'utile o a finalità principalmente commerciali (DTF 142 III 150

consid., 6.1; v. anche RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con richiami; v. da

ultimo: I CCA sentenza inc.11.2020.56 del 12 ottobre 2021 consid. 1). Sta di

fatto che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, a un giudizio di

apparenza, il diritto alla protezione del nome è esercitato con palesi finalità

commerciali. Ciò si desume dallo scopo sociale – affine – delle due

associazioni di categoria, dal fatto che l'istante è finanche iscritta nel

registro di commercio, dal richiamo della medesima – seppure in via

abbondanziale – alle norme della LCSl e dalla circostanza che il divieto d'uso

del nome della convenuta mira – in definitiva – verosimilmente a tutelare gli

interessi economici dei propri soci che si trovano in competizione – sul

medesimo mercato – con quelli della controparte (cfr. DTF 139 II 448 consid.

12.1; 126 III 242 consid. 1c e 1d). E se il diritto alla protezione del nome è

esercitato con finalità commerciali e in concorso con richieste fondate sulla

protezione contro la concorrenza sleale, la controversia è reputata avere

indole patrimoniale (Bohnet,

Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione, §5 n. 14).

8.

Quanto al valore

litigioso, l'appellante contesta, qualora la causa avesse carattere

patrimoniale, che esso eccede fr. 30 000.–. Essa fa valere che le parti

sono operative solo a livello cantonale e non sono attive commercialmente. Se

non che, essa non indica nemmeno per ordine di grandezza a quanto

andrebbe ricondotto il valore litigioso. Certo, la stima del Pretore potrà

sembrare opinabile, ma non appare arbitraria tenuto conto degli interessi

economici in gioco, quantunque limitati al mercato ticinese come sostiene

l'istante. Tocca­va all'appellante contrappore una cifra chiara e indicare le

ragioni che la sorreggessero. In mancanza di indizi concreti non sussistono i

presupposti, nella fattispecie, per scostarsi dall'apprezzamento del primo

giudice. Relativamente alla mancata assegnazione di un termine per indicare il

valore litigioso, il rimprovero mosso al primo giudice risulta invece pretestuoso,

non ravvisandosi l'utilità di un interpello (art. 56 CPC) se l'istante

escludeva l'indole patrimoniale della causa.

9.

Ciò posto la

decisione del Pretore aggiunto di non entrare nel merito dell'istanza a tutela

giurisdizionale nei casi manifesti resiste, in definitiva, alla critica. L'appello

vede così la sua sorte segnata, senza che occorra vagliare la pertinenza del

richiamo alla sentenza dell'Appellationsgericht Basel-Stadt del 23 settembre

2020.

(ZK.2020.2) né interrogarsi sull'ammissibilità di principio – negata da

parte della dottrina anche sotto il solo aspetto della protezione della

personalità – della procedura scelta nel caso specifico (cfr. Jent-Sørensen in: Oberhammer/Domej/Haas,

Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 8 in fine ad art. 257

CPC). Considerato l'esito dell'appello, la richiesta subordinata di rinviare

gli atti al primo giudice per esaminare il merito dell'istanza cade pertanto

nel vuoto.

10.

Le spese dell'attuale

giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non ricorrono gli

estremi per attribuire un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC), per altro nemmeno richiesta.

11.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

1000.– sono poste a carico dell'appellante.

3. Notificazione:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90

a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle

cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).