11.2021.79
Tutela giurisdizionale nei casi manifesti: competenza per decidere su un'istanza a protezione del nome presentata da un'associazione di categoria che invoca anche una violazione della legge contro la concorrenza sleale
24 maggio 2022Italiano16 min
sleale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 9 dicembre 2020
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.79
Lugano
24 maggio 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Grisanti
e Stefani
vicecancelliera:
Fatti
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SO.2020.1300 (tutela
giurisdizionale nei casi manifesti: protezione della personalità e concorrenza
sleale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 9 dicembre 2020
dall'
AP 1
(rappresentata
dal presidente
e
dal membro )
contro
AO 1
(rappresentata
dal presidente
e
dal membro ),
giudicando sull'appello
del 1° giugno 2021 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto
il 25 maggio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1, costituita il 15
febbraio 2005 e iscritta a registro di commercio l'indomani, ha il seguente
scopo:
Rappresentare gli interessi dei __________ della
Svizzera Italiana nei confronti delle autorità cantonali, delle organizzazioni
e del pubblico nonché presso l'Associazione Svizzera __________ ai quali è
affiliata; promuovere la sicurezza stradale; promuovere l'immagine e la
professionalità del __________ in generale; coordinare il lancio di azioni inerenti
alla professione e alla sicurezza stradale, incoraggiare e coordinare la
collaborazione fra i __________, promuovere lo scambio di esperienze relative
alla professione del __________, sviluppare, acquistare e distribuire il
materiale destinato all'insegnamento, controllare i __________ per garantirne
un comportamento professionale, organizzare i corsi di perfezionamento volti a
migliorare la formazione del __________ secondo l'evoluzione tecnica e teorica
dell'insegnamento, aggiornare i __________ affiliati sugli sviluppi e sulle
modifiche delle regole della circolazione stradale, sostenere i __________ nell'esercizio
della professione.
B. Il 21 marzo 2020 è
stata creata dall'assemblea costitutiva AO 1 con il seguente scopo:
Essere una piattaforma per favorire i contatti tra
maestri conducenti (come qui di seguito: __________); aggiornare i propri soci
su novità concernenti i __________; promuovere la difesa degli interessi dei
propri soci; pubblicare un elenco dei soci __________ attivi su internet;
organizzare corsi per la formazione continua; organizzare una scuola per
formare futuri __________; tenere contatti con vari Enti e la Sezione della __________;
osservare e proporre migliorie riguardanti la segnaletica stradale.
Il
5 maggio 2020 l'AP 1 ha chiesto alla neo costituita associazione di cambiare
nome perché – a suo dire – crea confusione per il pubblico. Senza successo.
C. Il 9 dicembre 2020 l'AP
1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti perché vietasse – sotto comminatoria dell'art.
292 CP e di una multa disciplinare di fr. 500.– per ogni giorno di
inadempimento dal settimo giorno del passaggio in giudicato della sentenza – all'AO
1 qualsiasi utilizzo, sia verbale che ‟su ogni supporto elettronico,
cartaceo ed ogni altro possibileˮ del nome ‟__________”. Nelle sue
osservazioni del 7 gennaio 2021 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza.
D. All'udienza
del 18 maggio 2021, indetta per il contraddittorio, le parti hanno replicato e
duplicato ribadendo la loro posizione. L'istruttoria, limitata alle prove
documentali, si è chiusa seduta stante. In coda all'udienza sono seguite le
arringhe finali in cui le parti hanno mantenuto il loro punto di vista. Statuendo
con sentenza del 25 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha dichiarato irricevibile l'istanza
per incompetenza funzionale. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste
a carico l'istante. Non sono state assegnate indennità d'inconvenienza.
E. Contro
la decisione appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del
1° giugno 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di
accogliere l'istanza. In subordine essa postula l'annullamento della decisione impugnata
e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Nelle sue
osservazioni del 4 luglio 2021 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni in materia di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili,
trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art.
314.
cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali,
nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso
raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore
(art. 308 cpv. 2 CPC). Il problema è che in concreto dibattuti sono – fra l'altro
– proprio l'indole patrimoniale della causa (stabilita dal primo giudice, ma
contestata dall'appellante) e, in tal caso, il valore litigioso della medesima.
Dato l'esito dell'appello, non occorre tuttavia approfondire già in questa fase
la questione, su cui si tornerà in appresso (consid. 7 e 8). Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta all'istante
il 27 maggio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti).
Introdotto il 1° giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in
esame è pertanto tempestivo.
2.
Nella sentenza
impugnata il Pretore aggiunto, stabilito anzitutto che il valore della causa
supera “senza dubbio fr. 30 000.– data la materia del contendereˮ, ha
ricordato che l'istante, iscritta nel registro di commercio, chiedeva – in
virtù dell'art. 29 CC ‟e, se del casoˮ anche dell'art. 3 cpv. 1
lett. d LCSl – di vietare alla convenuta l'uso del nome ‟associazione __________ˮ
per il forte rischio di confusione. Ciò premesso, egli ha rilevato che la causa
riguarda una controversia sull'uso di una ditta commerciale e che, secondo la legge
contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), essa rientra nelle previsioni dell'art.
5.
cpv. 1 lett. c e d CPC e compete al giudice designato come istanza unica
cantonale che nel Cantone Ticino è la terza Camera civile del Tribunale d'appello
(art. 48 lett. c n. 4 LOG). Egli ne ha così desunto la sua incompetenza per
materia nel senso dell'art. 59 cpv. 2 lett. b CPC, richiamando a sostegno della
sua decisione un precedente, trattato quale istanza unica cantonale, dell'Appellationsgericht
Basel-Stadt del 23 settembre 2020 (ZK.2020.2).
3.
L'appellante,
ribadito che la controversia non è di carattere patrimoniale, riafferma che,
seppure iscritta nel registro di commercio, la sua iniziativa processuale tende
a proteggere il proprio nome e non la ditta commerciale, come ha invece
indicato il Pretore aggiunto. Essa fa valere che a differenza delle persone
giuridiche del Codice delle obbligazioni, che non dispongono di un nome ma di
una ragione sociale protetta dall'art. 956 CO, il nome di un'associazione è
protetto dall'art. 29 CC. A suo avviso, di conseguenza, l'art. 5 cpv. 1 lett. c
CPC non è applicabile. Né, soggiunge, il fatto che un'associazione venga
iscritta nel registro di commercio e debba ottemperare ai presupposti dell'art.
955.
CO modifica la valutazione. Donde in sintesi la competenza del Pretore
aggiunto a norma dell'art. 37 cpv. 2 LOG. L'istante contesta altresì l'applicabilità
dell'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC, ripetendo che la causa, vertendo unicamente
sulla tutela del nome, non ha valore litigioso. Tant'è che essa non ha indicato
alcun valore nell'istanza né le parti hanno altrimenti addotto un importo in
prima sede. E quand'anche, per avventura, la causa avesse un valore litigioso –
soggiunge l'appellante – esso non sarebbe superiore a fr. 30 000.– poiché
le associazioni coinvolte sono operative solo nel Cantone Ticino e non sono
nemmeno attive commercialmente. Senza contare che il Pretore aggiunto non ha
impartito alle parti un termine per indicare il valore litigioso ma lo ha
quantificato secondo il proprio apprezzamento per la prima volta con la
decisione impugnata.
Per quanto attiene infine
al precedente menzionato dal primo giudice, l'appellante rileva che in quella
vertenza le parti (due associazioni attive a livello nazionale) si erano intese
su un valore litigioso di fr. 100 000.– sicché la competenza dell'istanza
unica cantonale derivava già – trattandosi di una controversia fondata anche
sulla LCSl – dall'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC. Il riferimento, in quella
sentenza, alle norme specifiche del CO sulla tutela delle ditte s'imponeva – a
mente dell'appellante – per l'analisi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LCSl. A parte
ciò, essa prosegue, l'istante in quella causa aveva chiesto di impedire l'iscrizione
del nome della convenuta nel registro di commercio. Anche per questo motivo si
giustificava la competenza dell'istanza unica cantonale (nel senso dell'art. 5
cpv. 1 lett. c CPC) perché per l'iscrizione nel registro di commercio le norme
del CO si applicano anche alle associazioni. Contrariamente a quella
fattispecie, tuttavia, la controversia in esame verte unicamente sulla
protezione del nome e non sull'iscrizione nel registro di commercio. In
definitiva, posto che la causa è matura per il giudizio, l'appellante chiede
che questa Camera statuisca sul merito o, in subordine, che annulli la
decisione impugnata e rinvii gli atti al Pretore aggiunto ‟per
incombentiˮ.
4.
La procedura
sommaria dell'art. 257 CPC costituisce un'alternativa alla procedura ordinaria
o semplificata normalmente disponibile. Il suo scopo è di offrire all'istante,
nei casi manifesti, una via giudiziaria particolarmente semplice e rapida (I
CCA, sentenza inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017 consid. 6a con riferimento).
Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono
incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la
situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). Ove non siano date le
condizioni per ottenere tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il
giudice non entra nel merito dell'istanza (art. 257 cpv. 3 CPC). I fatti sono
“immediatamente comprovabili” nel senso dell'art. 257 cpv. 1 lett. a CPC se
possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve recare
la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC). Se il convenuto fa valere obiezioni o
eccezioni motivate e concludenti che non possono essere risolte subito e che
possono far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela
giurisdizionale nei casi manifesti va dichiarata inammissibile (DTF 144 III
464.
consid. 3.1 con rinvii). Tali principi sono già stati ricapitolati anche da
questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; più di recente: I CCA, sentenza
inc. 11. 2020.68 del 26 giugno 2020 consid. 3).
Una situazione giuridica è
“chiara” nell'accezione dell'art. 257 cpv. 1 lett. b CPC inoltre se, sulla base
di dottrina e giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro
ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato univoco. Per
contro, la situazione giuridica non suole essere chiara se il convenuto solleva
obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire
immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una
decisione d'apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze
del caso (DTF 144 III 464 consid. 3.1 con rinvii; v. anche I CCA, sentenza
inc. 11.2016.133 del 19 aprile 2017 consid. 6a con riferimenti).
5.
Nella fattispecie il
Pretore aggiunto non è entrato nel merito dell'istanza poiché ha reputato che
la materia non rientrava nella sua competenza funzionale bensì in quella della
terza Camera civile del Tribunale d'appello che il diritto cantonale (art. 48
lett. c n. 4 LOG), in forza del diritto federale, designa quale istanza
cantonale unica nelle controversie vertenti sull'uso di una ditta commerciale
(art. 5 cpv. 1 lett. c CPC) e in quelle secondo la LCSl, in quanto il valore
litigioso ecceda fr. 30 000.– o in quanto la Confederazione eserciti il
suo diritto d'azione (art. 5 cpv. 1 lett. d CPC). Il Pretore aggiunto ha
ravvisato dunque il difetto di un presupposto processuale che il giudice deve
esaminare d'ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. b e art. 60 CPC).
Sapere se per la tutela
giurisdizionale nei casi manifesti la “situazione giuridica chiara” (art. 257
cpv. 1 lett. b CPC) deve riferirsi solo agli aspetti sostanziali oppure anche a
quelli processuali (compresa quindi la competenza del giudice adito) è una
questione controversa in dottrina. Una corrente (francofona) sembra sostenere
la prima tesi (Bohnet in:
Commentaire romand, CPC, 2a edizione, n. 15 ad art. 257; Delabays in: CPC, Petit commentaire,
Basilea 2021, n. 15 ad art. 257). Un'altra corrente ritiene invece che la situazione
giuridica dev'essere “chiara” per l'applicazione di tutto il diritto oggettivo,
quindi anche di quello processuale, sicché il ricorso alla via giudiziaria
particolarmente rapida della procedura sommaria va segnatamente negato ove si
pongano delicate questioni di competenza (Göksu
in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª
edizione, n. 12 ad art. 257; Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol.
2, 2ª edizione, n. 42 ad art. 257; Sutter-Somm/Lötscher
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
3ª edizione, n. 10 ad art. 257). Questo secondo orientamento è seguito
dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (sentenza inc. 12.2013.35
del 26 aprile 2013 consid. 2.2).
6.
Quale orientamento
vada considerato può nel caso in esame rimanere irrisolto. L'esito dell'appello
sarebbe infatti destinato all'insuccesso quand'anche si seguisse – nell'ipotesi
più favorevole all'istante – la prima corrente di pensiero. Per quel che è
della competenza dell'istanza cantonale unica per il fatto che la controversia
verte sull'uso di una ditta commerciale (art. 5 cpv. 1 lett. c CPC), si può convenire
con l'appellante che, a differenza di quanto avviene per le persone giuridiche
del diritto delle obbligazioni (tutelate in primo luogo dalle norme speciali
sulle ditte commerciali [art. 944 a 956 CO] e solo sussidiariamente dall'art.
29.
CC), le associazioni soggiacciono per principio unicamente alla
regolamentazione sul nome, non avendo esse una ditta commerciale (DTF 117 II
517.
consid. 3a; v. anche Hausheer/
Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª
edizione, pag. 320 n. 1003). In virtù dell'art. 5 cpv. 1 lett. d CPC, sono
tuttavia attribuite alla competenza dell'istanza cantonale unica anche le controversie
secondo la LCSl se il valore litigioso eccede fr. 30 000.– o la
Confederazione esercita il suo diritto d'azione. E nella fattispecie non fa
dubbio che AP 1 ha promosso la sua istanza anche “per la violazione della
LCSl”, come essa ribadisce nell'appello dopo avere fondato la propria istanza
“se del caso” anche sull'art. 3 cpv. 1 lett. d LCSl. Come è assodato che
controversie derivanti dall'applicazione della LCSl – che mal si prestano a una
tutela giurisdizionale nei casi manifesti: Spitz/Staehelin
in: UWG-Handkommentar, 2ª edizione, n. 123 alle note preliminari degli art.
9-13a LCSl – hanno indole patrimoniale (cfr. Berger/Güngerich/Hurni/Strittmacher, Zivilprozessrecht unter
Berücksichtigung der bernischen und zürcherischen Einführungsgesetzgebung,
Berna 2021, pag. 35 n. 120). Tant'è che la competenza dell'istanza cantonale
unica dipende appunto dal raggiungimento di una determinata soglia di valore.
7.
Non si disconosce
che l'istanza è volta anche alla protezione della personalità (di cui il nome è
una componente: Bühler in: Basler
Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 1 ad art. 29 CC con rinvio a DTF 108 II 162) e
che una tale azione non è una controversia patrimoniale, tranne ove tenda
unicamente alla rifusione del danno, alla riparazione del torto morale, alla
consegna dell'utile o a finalità principalmente commerciali (DTF 142 III 150
consid., 6.1; v. anche RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con richiami; v. da
ultimo: I CCA sentenza inc.11.2020.56 del 12 ottobre 2021 consid. 1). Sta di
fatto che, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, a un giudizio di
apparenza, il diritto alla protezione del nome è esercitato con palesi finalità
commerciali. Ciò si desume dallo scopo sociale – affine – delle due
associazioni di categoria, dal fatto che l'istante è finanche iscritta nel
registro di commercio, dal richiamo della medesima – seppure in via
abbondanziale – alle norme della LCSl e dalla circostanza che il divieto d'uso
del nome della convenuta mira – in definitiva – verosimilmente a tutelare gli
interessi economici dei propri soci che si trovano in competizione – sul
medesimo mercato – con quelli della controparte (cfr. DTF 139 II 448 consid.
12.1; 126 III 242 consid. 1c e 1d). E se il diritto alla protezione del nome è
esercitato con finalità commerciali e in concorso con richieste fondate sulla
protezione contro la concorrenza sleale, la controversia è reputata avere
indole patrimoniale (Bohnet,
Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione, §5 n. 14).
8.
Quanto al valore
litigioso, l'appellante contesta, qualora la causa avesse carattere
patrimoniale, che esso eccede fr. 30 000.–. Essa fa valere che le parti
sono operative solo a livello cantonale e non sono attive commercialmente. Se
non che, essa non indica nemmeno per ordine di grandezza a quanto
andrebbe ricondotto il valore litigioso. Certo, la stima del Pretore potrà
sembrare opinabile, ma non appare arbitraria tenuto conto degli interessi
economici in gioco, quantunque limitati al mercato ticinese come sostiene
l'istante. Toccava all'appellante contrappore una cifra chiara e indicare le
ragioni che la sorreggessero. In mancanza di indizi concreti non sussistono i
presupposti, nella fattispecie, per scostarsi dall'apprezzamento del primo
giudice. Relativamente alla mancata assegnazione di un termine per indicare il
valore litigioso, il rimprovero mosso al primo giudice risulta invece pretestuoso,
non ravvisandosi l'utilità di un interpello (art. 56 CPC) se l'istante
escludeva l'indole patrimoniale della causa.
9.
Ciò posto la
decisione del Pretore aggiunto di non entrare nel merito dell'istanza a tutela
giurisdizionale nei casi manifesti resiste, in definitiva, alla critica. L'appello
vede così la sua sorte segnata, senza che occorra vagliare la pertinenza del
richiamo alla sentenza dell'Appellationsgericht Basel-Stadt del 23 settembre
2020.
(ZK.2020.2) né interrogarsi sull'ammissibilità di principio – negata da
parte della dottrina anche sotto il solo aspetto della protezione della
personalità – della procedura scelta nel caso specifico (cfr. Jent-Sørensen in: Oberhammer/Domej/Haas,
Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 8 in fine ad art. 257
CPC). Considerato l'esito dell'appello, la richiesta subordinata di rinviare
gli atti al primo giudice per esaminare il merito dell'istanza cade pertanto
nel vuoto.
10.
Le spese dell'attuale
giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non ricorrono gli
estremi per attribuire un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC), per altro nemmeno richiesta.
11.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
1000.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90
a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle
cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).