11.2021.82
Contributi di mantenimento provvisionali e in caso di divorzio
13 luglio 2023Italiano45 min
esclusivamente del governo della casa e della cura della figlia. I coniugi si sono separati nel gennaio del
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.82
11.2021.83
11.2021.94
11.2023.6
11.2023.7
11.2023.33
Lugano
13 luglio 2023/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente
per statuire nella causa DM.2019.77
(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 15 marzo 2019 da
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
contro
AO
1 ora in
(patrocinata
dall'avv. PA 2 ),
e
nella causa CA.2020.15 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti
cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 31 gennaio 2020
da AO 1 contro AP 1,
giudicando sull'appello
del 16 giugno 2021 presentato da AP 1
contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 2 giugno 2021 (inc.
11.2021.82) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc.
11.2021.83),
come pure sulla domanda di gratuito patrocinio dell'8 luglio
2021 presentata da AO 1 nelle osservazioni alla richiesta di effetto sospensivo
(inc. 11.2021.94),
oltre che sull'appello del 27 gennaio 2023 presentato da AP 1
contro la sentenza emanata dal Pretore il 9 dicembre 2022 (inc. 11.2023.6) e
sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.7),
così come sulla richiesta di gratuito patrocinio dell'8 marzo
2023 presentata da AO 1 nelle osservazioni a tale appello (inc. 11.2023.33);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1
(1965), cittadino olandese, e AO 1(1965) si sono sposati a __________ il 4
settembre 1992. Dal matrimonio è nata A__________ (1994), ora maggiorenne e
indipendente. Nel gennaio del 2007 la famiglia si è trasferita a Pura. Il
marito è titolare di una ditta di consulenza (__________) che si occupa di
marketing e di sviluppo di progetti strategici per le aziende. La moglie, che
ha conseguito un attestato di impiegata di commercio ed era attiva
professionalmente a G__________, dopo il trasferimento nel Ticino si è occupata
esclusivamente del governo della casa e della cura della figlia. I coniugi si sono separati nel gennaio del
2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di P__________
(particella n. 1290, allora comproprietà dei coniugi in ragione di metà
ciascuno) per trasferirsi a Y__________, nel Canton Vaud, dove vive con M__________
__________. Il 1° gennaio 2023 la moglie prenderà poi in locazione un
monolocale a Ga__________.
B. Una
procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 28 luglio 2015 è
stata stralciata dal ruolo dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, l'11
dicembre 2015
in virtù di un accordo raggiunto dalle parti il 28
ottobre 2015 (inc. SO.2015.3300). L'intesa prevedeva – tra l'altro – un
contributo alimentare di fr. 5000.– mensili in favore di AO 1 per 15 mesi,
dal 1° novembre 2015 fino al 30 gennaio 2017, mentre dal 1° febbraio 2017
in poi i coniugi hanno pattuito che “il contributo di mantenimento
eventualmente dovuto dal signor AP 1 (…) sarà stabilito mediante separata
convenzione di divorzio, per la quale le parti si impegnano sin d'ora ad
intavolare le trattative”. AP 1 si è contestualmente impegnato ad adoperarsi
“per quanto possibile, essendo egli in contatto con altri imprenditori in
Svizzera romanda, [al fine di] trovare un lavoro adeguato per la signora AO 1,
la quale è disposta ad accettare un posto di lavoro senza preclusioni di
luogo”.
C. Il
15 marzo 2019 AP 1 ha promosso azione di divorzio
davanti dal medesimo Pretore. All'udienza di conciliazione del 22
maggio 2019 i coniugi hanno dato atto di vivere separati da oltre due anni, che
il matrimonio è irrimediabilmente compromesso e che ogni riconciliazione è esclusa. La moglie, “pur cosciente
dell'impossibilità di resistere all'azione unilaterale del marito”, non
vi ha aderito. Il 14 ottobre 2019 AP 1 ha presentato così la petizione di
divorzio motivata in cui, previa istanza di gratuito patrocinio, ha offerto un contributo alimentare alla moglie di
fr. 650.– mensili fino alla vendita o all'incanto dell'abitazione coniugale di
Pura. In esito alla liquidazione del regime matrimoniale egli ha proposto la
suddivisione a metà del ricavo della vendita dell'immobile, dopo la
restituzione del mutuo ipotecario, il pagamento dei pignoramenti, delle
ipoteche legali e dei debiti per cui erano state annotate restrizioni della
facoltà di disporre, il versamento dell'imposta sull'utile immobiliare e il
rimborso dei capitali prelevati dai coniugi dai rispettivi istituti di
previdenza. Egli ha chiesto inoltre l'attribuzione in proprietà dei mobili
elencati in un documento (doc. CC), come pure di una statua in bronzo, di
statue cinesi “Quin” e di collezioni di libri e fumetti. Infine AP 1 ha
postulato la divisione a metà degli eventuali averi previdenziali maturati dai
coniugi. Alcuni mesi dopo, il 14 novembre 2019, la casa di P__________ è stata
ritirata all'incanto dalla Banca __________, creditrice pignoratizia.
Nella
sua risposta del 31 gennaio 2020 AO 1 ha rivendicato, previa concessione di una
provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, del gratuito
patrocinio, un contributo alimentare di fr. 4203.– mensili e il versamento di
fr. 50 000.–
in liquidazione del regime dei beni, come pure il riconoscimento della di lei
proprietà esclusiva su tutti i mobili e le suppellettili rimasti
nell'abitazione coniugale, precisando che la ripartizione degli averi
previdenziali sarebbe dovuta avvenire a norma di legge. In via cautelare essa
ha chiesto al Pretore di condannare il marito a versarle un contributo
alimentare di fr. 4203.– mensili dal gennaio del 2020.
D. Alle
prime arringhe e al contradditorio cautelare fissati – dopo svariati rinvii –
al 9 luglio 2020 le parti hanno chiesto di rimandare l'udienza in vista di trattative,
accordandosi sulla ripartizione degli oggetti, dei mobili e delle suppellettili
ancora presenti nell'abitazione di P__________. Il Pretore ha così citato le
parti a comparire personalmente il 12 novembre 2020 per il dibattimento e
il contradditorio cautelare. Il 4 novembre 2020 AP 1 ha prodotto documentazione
riguardante la propria situazione economica e ha proposto al Pretore di
svolgere una discussione informale con la moglie prima dell'apertura del
dibattimento al fine di trovare un'intesa amichevole. In caso contrario egli ha
chiesto di essere dispensato da ulteriori comparizioni personali, annunciando
che qualora si fossero tenute le prime arringhe egli intendeva replicare nel
merito e rispondere all'istanza cautelare con la produzione di un memoriale. Il
Pretore ha notificato lo scritto del marito, rilevando nondimeno che “una
replica appare già da ora intempestiva” perché la risposta della moglie
risaliva al 31 gen-naio 2020. Su richiesta della convenuta il Pretore ha poi
rinviato l'udienza al 2 marzo 2021.
E. L'udienza
del 2 marzo 2021 è stata ulteriormente rinviata per ragioni pandemiche al
31 maggio successivo. L'attore ha protestato, sollecitando una
videoconferenza da indire quanto prima. AO 1 si è opposta alla videoconferenza,
sicché con ordinanza del 24 marzo 2021 il Pretore ha confermato l'udienza per
le prime arringhe e il contraddittorio cautelare del 31 maggio 2021 con l'avvertenza:
“Se
una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione
gli atti scritti inoltrati in conformità
del (…) Codice. Per il resto, fatto salvo l'articolo 153 CPC, [il
giudice] può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni
della parte comparsa”. AP 1 ha chiesto
una volta ancora di essere dispensato dalla comparizione personale, invocando
ristrettezze economiche e allegando di avere “già formulato le proprie
richieste e fornito i documenti corrispondenti”. Nel caso in cui non gli fosse
stata concessa l'esenzione, egli ha proposto di rinviare almeno l'udienza a un
orario che gli consentisse di rientrare il giorno stesso a domicilio. Il
Pretore ha respinto entrambe le richieste il 14 aprile 2021, rilevando che “le
Ferrovie federali/Comuni prevedono la possibilità di acquistare una carta
giornaliera per il viaggio a un prezzo modico”.
F. All'udienza
del 31 maggio 2021 sono comparse AO 1 con la propria legale e la patrocinatrice
di AP 1, il quale invece non si è presentato ed è stato considerato dal Pretore
“assente ingiustificato”. In tale occasione, la convenuta ha ribadito la
propria risposta, ha notificato prove e prodotto ulteriori documenti. Quanto
alla richiesta cautelare inoltre essa ha ribadito la propria istanza,
postulando un contributo alimentare di fr. 2344.20 mensili “con riserva di
adeguamento a dipendenza dell'istruttoria” e
ha offerto prove. Non risulta che la patrocinatrice del marito abbia
avuto la possibilità di esprimersi Al termine
dell'udienza il Pretore ha informato le parti che avrebbe emanato il
decreto cautelare senza ulteriori formalità, salvo richiamare
l'inc. SO.2015.3300 (protezione dell'unione coniugale). Statuendo poi con
decreto cautelare del 2 giugno 2021, egli ha parzialmente accolto l'istanza,
nel senso che ha condannato il marito a
versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1305.– mensili
dal 31 gennaio 2020. La decisione sulle spese giudiziarie è stata rinviata alla
sentenza di merito. Entrambi i coniugi sono stati posti al beneficio del
gratuito patrocinio. Contestualmente il primo giudice ha ammesso tutte le prove
richieste dalla moglie, tranne una testimonianza.
G. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un
appello del 16 giugno 2021 per ottenere che, previa concessione dell'effetto
sospensivo e conferimento del gratuito patrocinio anche in seconda sede,
l'istanza cautelare della moglie sia respinta (inc. 11.2021.82/83). Invitata a
esprimersi sulla richiesta di effetto sospensivo, nelle sue osservazioni dell'8
luglio 2021 AO 1 ha proposto di respingerla, sollecitando a sua volta il
beneficio del gratuito patrocinio (inc. 11.2021.94). Il presidente di questa
Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo il 12 luglio
2021, sospendendo l'esecutività del decreto impugnato per quanto riguardava i
contributi alimentari a carico di AP 1 dal 31 gennaio 2020 fino al 2 giugno
2021, mentre per quanto si riferiva ai contributi alimentari dovuti in seguito
la richiesta è stata respinta. Il 17 marzo 2022 l'appellante ha chiesto alla
Camera di assumere agli atti altra documentazione. Invitata a esprimersi sul
contenuto dell'appello, con osservazioni del 10 marzo 2023 AO 1 propone di
respingerlo, reiterando la richiesta di gratuito patrocinio.
H. Nel
frattempo l'istruttoria di merito è giunta al termine, sicché il Pretore ha
assegnato alle parti il 22 settembre 2022 un termine per presentare memoriali
conclusivi, i coniugi rinunciando ad arringhe finali. Nel suo allegato del 7
novembre 2022 AP 1 ha chiesto che non sia riconosciuto alcun contributo
alimentare alla moglie, che in liquidazione del regime matrimoniale i debiti
residui gravanti la casa di Pura (fr. 44 350.90), come pure quelli indicati nell'elenco degli
oneri (fr. 10 449.15), siano posti a carico dei coniugi solidalmente
in ragione di metà ciascuno e che siano attribuite in proprietà a lui
determinate suppellettili, unitamente a una statua indiana in bronzo, a statue
cinesi "Quin" e a talune poltrone, sostenendo infine che non vi sono
averi previdenziali da ripartire. Nel suo memoriale del 7 novembre 2022 AO 1 ha rivendicato un contributo alimentare di
fr.
3995.15 mensili (senza limiti di tempo) e un importo di
fr.
8304.41 in liquidazione del regime dei beni, chiedendo altresì l'attribuzione degli
accrediti per compiti educativi e la suddivisione degli averi previdenziali a
norma di legge. Mediante replica spontanea del 18 novembre 2022 e duplica
spontanea del 2 dicembre 2022 le parti si sono riconfermate nelle rispettive
allegazioni e richieste.
I. Statuendo
con sentenza del 9 dicembre 2022, il
Pretore ha pronunciato il divorzio e ha liquidato il regime dei beni,
attribuendo in proprietà alla moglie svariati oggetti e al marito altri oggetti, come pure la
statua indiana in bronzo, le statue cinesi “Quin” e le menzionate poltrone.
Inoltre egli ha suddiviso a metà gli averi di previdenza accumulati dai coniugi
durante il matrimonio, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per
determinare gli importi soggetti a conguaglio, ha respinto la pretesa della moglie volta a ottenere l’attribuzione
degli accrediti per compiti educativi AVS e ha condannato il marito a versare a
quest'ultima un contributo alimentare di fr. 1245.–
mensili fino al pensionamento di lei. AP 1 è stato ammesso al beneficio
del gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 6000.–, di cui fr.
2000.– relative al procedimento cautelare, sono
state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
L. AP
1 è insorto a questa Camera anche contro la sentenza appena citata con un
appello del 27 gennaio 2023 per ottenere – previa concessione del gratuito
patrocinio in appello – la riforma del giudizio impugnato nel senso di non
dover versare alcun contributo alimentare alla moglie (inc. 11.2023.6/7). Nelle
sue osservazioni dell'8 marzo 2023 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello,
postulando a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio (inc. 11.2023.33).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Gli appelli in esame riguardano entrambi la
procedura di divorzio e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di
fatti. Si giustifica così di congiungere le cause e di emanare una sentenza
unica (art. 125 lett. c CPC).
2.
I
decreti cautelari emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC)
sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono
appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC).
Le sentenze in materia di divorzio, per converso, sono appellabili entro 30
giorni (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Nell'uno e nell'altro caso,
se tali decisioni vertono su questioni
meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso
raggiungeva almeno fr. 10 000.–
secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino i
contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla
tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare è giunto al
patrocinatore del marito il 7 giugno 2021 (tracciamento degli invii n. 98.__________). Inoltrato il 16 giugno 2021,
l'appello in rassegna è pertanto ricevibile. La sentenza del 9 dicembre 2022 invece è stata notificata al
patrocinatore del marito il 12 dicembre 2022
(tracciamento degli invii n. 98.__________). Depositato il 27
gennaio 2023, ultimo giorno utile,
anche l'appello contro tale sentenza è quindi tempestivo.
3.
Nel
decreto cautelare del 2 giugno 2021 il Pretore, dopo avere accertato che AP 1
era rimasto ingiustificatamente assente al dibattimento cautelare del 31 maggio
2021, ha appurato che la moglie non consegue alcun reddito e ha calcolato il fabbisogno
minimo di lei, a un esame di verosimiglianza, in fr. 2003.– mensili
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa
malati fr. 573.–, assicurazione ED e RC fr. 30.–, contributi AVS/AI
fr. 200.–). Quanto al marito, il primo giudice ne ha stimato il reddito “da
attività indipendente” in fr. 3606.– mensili a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2299.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per
convivente fr. 850.–, metà della pigione fr. 1250.–, premio della cassa malati
fr. 166.65, metà dell'assicurazione ED e RC fr. 33.15). Ciò posto, egli ha parzialmente
accolto la richiesta di AO 1 intesa a ottenere un contributo di mantenimento cautelare,
fissandone l'ammontare in fr. 1305.– mensili dal 31 gennaio 2020. A tale
onere – ha proseguito il primo giudice – il marito appare in grado di far
fronte, disponendo egli di un margine di fr. 1306.20 mensili (decreto
cautelare, pag. 2 seg.).
Contestualmente
il Pretore ha deciso sulle prove offerte da AO 1, ammettendo la deposizione delle parti, l'edizione dal
marito e dalla di lei compagna M__________ __________ dei documenti richiesti
in edizione dalla moglie, il richiamo dell’incarto fiscale del marito e
l'audizione testimoniale della stessa M__________ __________ (decreto cautelare, pag. 4).
4.
Statuendo
poi il 9 dicembre 2022 sul mantenimento di AO 1 nel merito (cioè dopo il
divorzio), il primo giudice ha rilevato che “dall'istruttoria non sono emersi
redditi in capo alla moglie”, ritenendo che a costei non vadano imputate
nemmeno entrate ipotetiche. A mente del Pretore, visto l'impegno assunto da AP
1.
nella convenzione a tutela dell'unione
coniugale di trovare, per quanto possibile, un lavoro adeguato a AO 1, “è
lecito presumere che anche il marito abbia provato senza successo a reperire un
impiego per la moglie”. Il Pretore ha condannato così l'attore a
versare alla convenuta un contributo alimentare di fr. 1245.– mensile,
corrispondente al di lui margine disponibile (reddito fr. 3460.–./.
fabbisogno minimo fr. 2215.–), fino al pensionamento di lei.
I. Sull'appello
contro il decreto cautelare del 2 giugno 2021
5.
Nell'appello
contro il decreto cautelare (inc. 11.2021.82) AP 1 si duole, tra l'altro, che
il primo giudice lo ha considerato assente ingiustificato “con gli
svantaggi in materia di allegazione che ne sono derivati”, e ciò dopo
avere rifiutato la sua richiesta di rinviare il contraddittorio del 31 maggio
2021.
Adduce che la sua patrocinatrice non ha avuto modo così di rispondere
alle allegazioni della convenuta né di produrre altri documenti o di opporsi
alle prove offerte. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2023 AO 1 propone di
respingere l'appello, obiettando che il marito non era minimamente intenzionato
a partecipare all'udienza del 31 maggio 2021, come lui stesso aveva indicato
nella lettera del 2 marzo 2021, ed era dunque perfettamente al corrente,
siccome patrocinato, delle conseguenze di una mancata comparsa. In ogni caso la
richiesta di rinvio o, in via subordinata, di modifica dell'orario era, a mente
dell'appellata, intempestiva, essendo stata presentata oltre un mese dopo la
citazione.
6.
La
contestazione che precede è finalizzata alla questione di sapere, in ultima
analisi, se i documenti nuovi prodotti da AP 1 con l'appello siano ricevibili e
vadano quindi considerati ai fini del presente giudizio. Considerando il marito
come non comparso all'udienza del 31 maggio 2021 per la sola presenza in aula
della sua patrocinatrice, il Pretore ha impedito a quest'ultima, in effetti,
di produrre i documenti che l'interessato acclude ora all'appello. Ora, l'art. 234 cpv. 1 CPC dispone che
qualora una parte ingiustificatamente non compaia a un dibattimento,
l'udienza si tiene ugualmente alla sola
presenza della parte comparsa. Fatto salvo l'art. 153 CPC, il giudice pone
poi alla base della decisione gli atti e le allegazioni della sola parte
comparsa. Di ciò egli deve avvertire le parti nella convocazione all'udienza
(art. 133 lett. f CPC). La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche
per le procedure sommarie (art. 219 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2021.35
del 23 maggio 2022 consid. 7a).
a) Questa
Camera ha avuto modo, recentemente, di chiarire che nel caso in cui una parte
tenuta a costituirsi personalmente al dibattimento rimanga assente
ingiustificata, ma in aula si presenti il suo avvocato, essa non va reputata
come non comparsa (RtiD II-2022 pag. 690 consid. 3a; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022 consid. 7c con numerosi
rinvii). Essa sopporterà nondimeno gli svantaggi processuali che da ciò
derivano, compresi gli inconvenienti in materia di notifica o apprezzamento
delle prove e a livello di spese (RtiD II-2022 pag. 690; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO,
3ª edizione, n. 20 ad art. 234). Ne segue che in concreto il Pretore non poteva considerare il marito come non comparso
all'udienza del 31 maggio 2021 (nel senso dell'art. 234 cpv. 1 CPC).
b) Ciò
posto, alla patrocinatrice di AP 1 doveva essere concesso di presentare
osservazioni all'istanza cautelare avversaria e di produrre documentazione,
mentre il suo diritto di essere sentita è stato limitato indebitamente. Una
sanatoria del diritto di essere sentito può tuttavia entrare in linea di conto
se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità
superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre
che la violazione non sia particolarmente grave o che, pur grave, possa essere
rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di
primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2,
145.
I 174 consid. 4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2022.92 del 18 luglio 2022
consid. 4c). Nella fattispecie il marito ha avuto modo di far valere le sue
ragioni davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo, e di
presentare ogni mezzo di prova che non ha potuto addurre dinanzi al primo
giudice (art. l'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). E questa Camera dispone di
pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti (art. 310 CPC). Non è
il caso dunque di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.
c) Ne
segue che, non avendo AP 1 potuto produrre in udienza la documentazione
allegata all'appello, tali atti vanno assunti ora all'incarto. Si tratta di
giustificativi riguardanti il reddito di lui negli anni 2019, 2020 e nei primi
sei mesi del 2021 (doc. C ad H). Circa i documenti acclusi alla lettera del 17
marzo 2022 (doc. I del 9 marzo 2022 e J del 3 marzo 2022), prodotti
tempestivamente, essi sono ammissibili perché successivi all'emanazione del
decreto cautelare impugnato (art. 317 cpv. 1 CPC), mentre le tassazioni dal
2016.
al 2020 prodotte in edizione dall'autorità fiscale vodese nell'ambito
della procedura di divorzio (e richiamate nella procedura di appello) figurano
già agli atti.
7.
Nell'appello
AP 1 rimprovera al Pretore di avere statuito benché la moglie non avesse mai
sostanziato la propria totale assenza di reddito, e ciò senza averle ingiunto
di produrre i documenti necessari per determinare la sua situazione finanzia-ria
e senza averle imputato nemmeno un reddito ipotetico. Da quest'ultima doglianza
va subito sgombrato il campo, poiché non incombeva al Pretore indagare d'ufficio
su quanto spettava all'interessato far valere (art. 277 cpv. 1 CPC). L'istituto
dell'interpello invocato dall'appellante, poi, non è concepito per supplire a
insufficienze probatorie, ma solo per rimediare a singole allegazioni poco
chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC).
Se una parte si dichiara senza reddito e la controparte contesta simile allegazione
(foss'anche imputando alla controparte un reddito occulto), tocca anzitutto alla
controparte indicare quale sarebbe – a mente sua – il reddito in questione e offrire
le prove che è in grado di notificare. Nella fattispecie l'istante non ha stimato
nemmeno per approssimazione a quanto ammonterebbero le entrate della moglie
(siano esse da attività lucrativa o da capitali), mentre pretese pecuniarie
formulate nell'ambito di un processo civile vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2, 142 III 107
consid. 5.3.1 con rimandi), sotto pena di irricevibilità, anche
nelle cause rette dal principio inquisitorio (DTF 137 III 621 consid. 4.5
e 5 con riferimenti; RtiD I-2014
pag. 805 consid. 3d). Insufficientemente motivata, la doglianza non
può quindi essere vagliata oltre.
8.
Per
quel che attiene al fabbisogno minimo della convenuta, si è visto che il
Pretore l'ha calcolato in fr. 2003.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 573.–,
assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr.
30.–, contributi AVS/AI fr. 200.–). AP 1 critica
il premio della cassa malati, il premio dell'assicurazione economia domestica
e contro la responsabilità civile, come pure l'ammontare dei contributi AVS/AI.
Le tre poste vanno esaminate singolarmente.
a) In
merito al premio della cassa malati per il 2020 il primo giudice ha accertato,
sulla scorta del certificato di assicurazione 2019, un esborso mensile di fr.
573.– (doc. 1). L'appellante reputa tale spesa non verosimile perché quel
premio non tiene conto del sussidio cantonale. La convenuta eccepisce di non
avere avuto diritto al sussidio. Ciò non appare plausibile, dato che l'accordo del
28.
ottobre 2015 in base al quale il marito le
versava fr. 5000.– mensili ha preso fine il 30 gennaio 2017. Inoltre nella
domanda di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia datata 8 luglio 2020
(doc. 12) la convenuta non ha più indicato la sua comproprietà della casa a P__________
(ritirata dalla Banca __________ all'incanto il 14 novembre 2019), di modo che
ciò non può averle ostacolato l'ottenimento del sussidio. Ne discende che, a un
sommario esame, con l'aiuto di diritto cantonale il suo premio della cassa malati si riduce a fr. 211.– nel 2020, a fr. 190.– nel 2021 e nel 2022, come pure a fr. 159.– nel 2023 (doc.
1.
e 15; simulatore di calcolo in: ‹https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/›).
b) Per
quel che attiene all'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità
civile, il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della convenuta un importo
di fr. 30.–, in linea con quanto riconosciuto al marito. Questi sostiene che l'esborso
non è documentato e, per di più, non è più attuale dopo la vendita dell'abitazione
di P__________. L'appellata nega e assevera di avere sempre pagato lei il
premio, anche dopo il passaggio di proprietà della casa alla banca. Sia come
sia, essa, nemmeno a un esame di verosimiglianza, ha minimamente documentato la
spesa. L'onere non può dunque esserle riconosciuto.
c) Riguardo
ai contributi AVS/AI/IPG che il primo giudice ha quantificato in fr. 200.– mensili,
il marito li ritiene anch'essi non documentati, oltre che esagerati. A suo
dire, inoltre, i beneficiari di prestazioni assistenziali ne sono esenti,
circostanza che l'interessata contesta. In mancanza di dati più precisi, a un
sommario esame il verosimile esborso mensile a carico della moglie appare di
fr. 43.– mensili per gli anni dal 2020 al 2022 (‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/formulari/UC/Aliquote_contributive_2021.pdf›) e di fr. 44.– mensili per il 2023 (‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/formulari/UC/Aliquote_contributive_2023__indipendenti__persone_senza_attivita_lucrativa_e_salariati_di_datori_di_lavoro_esteri_.pdf›),
pari al contributo minimo gravante le persone
senza attività lucrativa a prescindere dal fatto che ricevano prestazioni
dell'aiuto sociale.
d) La
convenuta oppone che, si accogliessero in tutto o in parte le censure del
marito, le andrebbe riconosciuta allora nel fabbisogno minimo un'indennità di
fr. 74.– mensili per un abbonamento “arcobaleno” di due zone ai trasporti
pubblici. A torto. L'indennità per trasporti pubblici può giustificarsi nel
fabbisogno minimo calcolato secondo i criteri del diritto di famiglia. Se il
bilancio familiare versa in ammanco (come in concreto), un coniuge può vedersi
riconoscere solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF), che
ammette spese di trasferta solo per raggiungere il posto di lavoro (tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli
effetti del diritto esecutivo, in: FU 68/2009 pag. 6293, cifra II/4 lett. d).
e) In
definitiva, il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 1455.– per il
2020, a fr. 1435.– per il 2021 e il 2022, come pure a fr. 1405.– per il 2023 (arrotondati:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa
malati al netto del sussidio fr. 211.– nel 2020, fr. 190.– nel 2021/2022 e fr.
159.– nel 2023, contributi AVS/AI/IPG fr. 43.– nel 2020/2022 e fr. 44.– nel
2023).
9.
L'appellante
contesta altresì l'accertamento del proprio
reddito, che egli calcola in fr. 2713.50 mensili. Di conseguenza, a suo
dire, con un fabbisogno minimo di fr. 2633.15, la “risicata” eccedenza di fr.
80.34
non gli permette di versare alla moglie il contributo alimentare fissato
dal primo giudice.
a) Il Pretore ha determinato il reddito del
marito (da attività indipendente) in fr. 3606.– mensili sulla scorta dell'utile registrato
dalla ditta individuale “__________” nel 2019 (doc. QQ). L'interessato
lamenta il fatto che tale dato si fonda solo sul bilancio di quell'anno invece
di considerare la media dell'utile netto conseguito dalla ditta tra il 2017 e
il 2020. La convenuta obietta che il risultato del 2017 non va considerato,
siccome risale a oltre quattro anni prima della decisione e che vanno
conteggiati, se mai, i redditi non dichiarati conseguiti dal marito, emersi dall'istruttoria
di merito, i quali permettono di accertare un guadagno netto di almeno fr. 3679.25
mensili.
b) Il reddito
di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni (di
regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti
dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle
dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie,
deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2020.108
del 13 giugno 2022 consid. 6b). Risultati d'esercizio
vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate
circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o
un costante aumento dei redditi, fa stato poi – come per i lavoratori
dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; più
recentemente: sentenza 5A_1065/2021 del 2 maggio 2023 consid. 3.1; v. anche RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; più di
recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022
consid. 6b).
c) In
concreto non soccorrono gli estremi, a un esame di verosimiglianza, per calcolare
il reddito del marito in base all'utile aziendale di un solo anno. D'altro lato
appare corretto prescindere dal reddito conseguito nel 2017, notevolmente
inferiore a quello degli anni successivi. Nelle circostanze descritte le
entrate del marito vanno quantificate in una media di fr. 3243.– mensili (fr.
35.
636.–
nel 2018, fr. 38 702.– nel 2019, fr. 38 510.– nel 2020, fr. 3904.– nel 2020 [IPG Covid-19]).
L'eventuale reddito non dichiarato esula da una valutazione meramente sommaria
e richiede un'istruttoria di merito.
d) Riguardo
al premio della cassa malati, il primo giudice ha accertato un onere di fr.
166.65
mensili (doc. S; recte: doc. X, RR, SS, ZZ). L'appellante si
duole che tale voce di spesa sia la semplice deduzione forfettaria riconosciuta
dall'autorità fiscale e non il premio mensile di fr. 450.– mensili da lui
effettivamente versato. La moglie non contesta il premio della cassa malati
pagato dall'appellante, ma sostiene che dal costo dell'alloggio di fr. 1250.– ammesso
nel fabbisogno minimo di lui vanno tolti fr. 351.– dovuti dalla società per l'uso
dell'ufficio posto nell'abitazione, come pure per l'assicurazione contro la responsabilità
civile professionale. Ora, a un esame di verosimiglianza si giustifica di
riconoscere nel fabbisogno minimo
dell'istante l'effettivo premio della cassa malati (fr. 450.– mensili) e
di stralciare il premio per l'assicurazione contro la responsabilità civile
professionale (fr. 17.50 mensili), che riguarda l'attività della ditta (doc.
G4). La richiesta di computare alla società una quota del costo dell'alloggio, avanzata
dalla convenuta per la prima volta in appello, è di contro inammissibile
(art. 317 cpv. 1 CPC).
e) In
merito al costo del carburante, che l'appellante rivendica in fr. 50.– mensili,
il Pretore non lo ha riconosciuto perché non verosimile e perché già compreso
nelle spese professionali. Il marito adduce nell'appello che, comunque sia, la
spesa non è stata contestata dalla moglie. A ragione, sicché poco importa che
quel costo non sia stato reso verosimile. L'importo di fr. 50.– mensili va
incluso così nel fabbisogno minimo di lui.
f) Se
ne conclude che il fabbisogno minimo del marito va definito per finire in fr. 2616.–
(metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, pigione fr. 1250.–,
premio della cassa malati fr. 450.–, assicurazione dell'economia domestica
fr. 16.–, carburante fr. 50.–).
10.
Alla
luce di quanto precede, dato il solo reddito del marito di fr. 3243.– mensili e un fabbisogno minimo dei
coniugi di fr. 4071.– nel 2020, di fr. 4051.– nel biennio 2021/2022,
come pure di fr. 4021.– nel 2023, il bilancio familiare presenta un
ammanco. E in una situazione di ammanco AP 1 ha diritto di vedersi garantire il
proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5). Il
contributo alimentare che egli deve versare alla moglie in via cautelare a
decorrere dal 31 gennaio 2020 ammonta di
conseguenza a fr. 625.– mensili arrotondati (fr. 3243.– meno il
fabbisogno minimo di fr. 2616.– mensili). Ne discende che l'appello va accolto
entro tali limiti.
II. Sull'appello contro la sentenza del 9 dicembre
2022.
11.
Nell'appello contro la sentenza di merito (inc. 11.2023.6) AP
1.
rimprovera una volta ancora al primo giudice di avere statuito benché la
moglie non avesse mai sostanziato la propria totale assenza di reddito, e ciò
senza averle ingiunto di produrre i documenti necessari per determinare la sua
situazione finanziaria, come le tassazioni o gli estratti bancari. A suo parere, il fatto che egli non sia comparso all'udienza del 31 maggio 2021 e non
abbia presentato una replica spontanea non giustificava un mancato interpello
del Pretore. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2023 AO 1 eccepisce da parte
sua che la raccolta del materiale processuale è compito delle parti e che il
marito non ha mai chiesto l'edizione di alcun documento, né ha mai sollecitato
il giudice a far uso dell'interpello, né ha presentato un allegato di replica e
non può quindi lamentare in appello le conseguenze del suo stesso comportamento.
Come
si è spiegato dianzi (consid. 7), non incombeva al Pretore indagare d'ufficio
su quanto spettava all'interessato far valere. L'istituto dell'interpello
invocato dall'appellante non è concepito – si ripete – per supplire a
insufficienze probatorie, ma solo per rimediare a singole allegazioni poco
chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC).
Se una parte si dichiara senza reddito e la controparte contesta simile
allegazione (foss'anche imputando alla controparte un reddito occulto), tocca
anzitutto alla controparte indicare quale sarebbe – a mente sua – il reddito in
questione e offrire le prove che è in grado di notificare. Nell'appello
l'attore stima in fr. 3290.– mensili il reddito imputabile alla convenuta.
Quanto alle prove, nulla gli impediva di chiedere con l'appello l'assunzione
dei mezzi istruttori ch'egli non aveva avuto modo di notificare all'udienza del
31.
maggio 2021 (sopra, consid. 6). Sapere poi se il reddito ipotetico di
fr. 3290.– mensili sia giustificato sarà una questione da esaminare in
appresso.
12.
Litigioso
rimane nella fattispecie il contributo alimentare per la moglie. Tutto il
resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto
carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). L'appellante contesta di dover
versare alla convenuta un contributo di mantenimento, adducendo che essa può
sopperire a sé medesima con il reddito ascrittole di fr. 3290.– mensili. AO 1 obietta
nelle sue osservazioni all'appello che il marito le ha imputato un reddito
potenziale solo tardivamente, dopo la chiusura dell'istruttoria. Se non che – come si è visto (consid. 6) – all'udienza
del 31 maggio 2021 l'attore non ha potuto esprimersi né offrire prove, di modo
che quanto egli allega e produce ora con l'appello è ricevibile (sopra, consid.
6c). In simili condizioni rimane il problema di sapere quale sia la capacità
lucrativa della convenuta.
a) Nella
sentenza impugnata il Pretore ha accertato che alla conclusione della procedura a tutela dell’unione
coniugale (dicembre del 2015) AO 1 aveva 50 anni, che essa è titolare di un
diploma di apprendista di commercio, che a G__________ essa ha lavorato come
segretaria per una scuola media, che nel 2015 si è trasferita nel Ticino e non
ha più ripreso un'attività lucrativa, che essa non risulta avere problemi di
salute né accusa impedimenti al lavoro dovuti all’accudimento della figlia, divenuta
maggiorenne il 3 giugno 2012. Quanto alla possibilità per lei di rientrare
nel mondo del lavoro, il primo giudice ha sostanzialmente considerato che, a
prescindere dalle ricerche di lavoro da lei documentate, nemmeno il marito è riuscito
a reperirle un impiego, sebbene si fosse impegnato nella procedura a tutela dell’unione
coniugale ad aiutarla per trovarle un'occupazione e lei si fosse dichiarata disponibile
ad accettare un posto di lavoro “senza preclusioni di luogo”. In circostanze del
genere il Pretore non ha ravvisato i presupposti per ascrivere a AO 1 un reddito
ipotetico.
b) L'appellante
sostiene che spettava in primo luogo alla moglie attivarsi per riacquisire la
propria indipendenza economica e che quanto egli aveva assicurato a tutela
dell'unione coniugale era una semplice dichiarazione d'intenti ormai superata,
tant'è che nemmeno la convenuta ne ha mai accennato nel corso della lite. Egli
fa valere che la convenuta avrebbe dovuto cercare un'attività lucrativa sin dal
momento della separazione, nel gennaio del 2014, obbligo di cui essa era perfet-tamente
conscia. Invece essa non si è mai iscritta a un ufficio regionale di collocamento,
nemmeno dopo 12 anni di inattività. Di conseguenza, o costei non ha mai inteso
lavorare o dispone di entrate sufficienti. Riguardo alle ricerche d'impiego, stando
all'attore solo cinque delle quindici offerte, risalenti al 2015, al 2019 e una
al 2021, ponevano una reale candidatura. Il curriculum vitae che la
moglie asserisce di avere consegnato a mano nel 2020 e nel 2021 a svariate
imprese – egli continua – è una mera allegazione di parte. Eppure, secondo
l'appellante, la convenuta ha maturato in Romandia esperienze nel settore della
moda (come venditrice) e in vari ambiti commerciali (come segretaria
amministrativa). A dire dell'appellante, un reddito ipotetico di fr. 3290.–
mensili per un'attività al 100% (40 ore settimanali a fr. 19.– orari,
conformemente all'art. 11 della legge cantonale sul salario minimo) è dunque
pienamente giustificato.
c) Nelle
sue osservazioni all'appello la moglie contesta che si possa imputarle un
reddito per un impiego al 100%. Trattandosi di un matrimonio di lunga durata,
dal quale è nata una figlia (e che ha concretamente influenzato la sua vita), essa
fa valere che poteva contare sulla continuazione del matrimonio e sulla
ripartizione dei ruoli assunta dai coniugi durante la comunione domestica. La
convenuta ricorda inoltre che al momento della separazione essa aveva 50 anni e
che a quel momento le era ormai impossibile ritrovare un'attività lucrativa, tant'è
che nemmeno il marito è riuscito a reperirle un impiego, nonostante l'impegno
assunto nella convenzione a tutela dell'unione coniugale. Per di più, essa
aveva già cessato di lavorare prima di lasciare la Svizzera romanda.
L'interessata sottolinea di essersi bensì attivata immediatamente per trovare
lavoro nel Cantone Ticino, ma che tutti i suoi
tentativi sono risultati vani. Il reddito ipotetico di fr. 3290.–
mensili imputatole dal marito è quindi irrealistico, oltre che esorbitante.
13.
I
criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex
coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano
l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e
diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con
riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente essere tenuto a
provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza
per la vecchiaia, l'altro coniuge deve corrispondergli un adeguato contributo
alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un
lato quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun
coniuge deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza
economica e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della
solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le
conseguenze legate alla ripartizione dei compiti assunta in costanza di
matrimonio (art. 163 CC).
a) In
applicazione dell'art. 125 CC il giudice esamina se e in quale misura, ponderate
le circostanze concrete, si possa esigere che un coniuge ormai sgravato dal
governo della casa e della cura della famiglia possa investire altrimenti la
sua forza lavoro così liberatasi e intraprendere o estendere un'attività
lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua
età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo
sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n.
5c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022
consid. 8b). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli svolti
durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano
pertanto – in linea di principio – all'esercizio di un'attività lucrativa da
parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022
consid. 4d).
b) Per
fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito
effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà,
quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato
il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in
astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo
(DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;
analogamente: RtiD
I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con
richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che
l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In
seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la
divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo
dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della
formazione professionale (passata e futura), delle esperienze professionali,
della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul
mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147
III 321 consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006
pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 11b).
Anche trattandosi
di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato
un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, la
giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia
esclusa, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non
sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le
circostanze del caso concreto sono determinanti, compresa l'età, lo stato di
salute del coniuge, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale
e la situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258
consid. 3.4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2021.13 del 19 gennaio 2023
consid. 17a).
14.
Nel caso in esame il Pretore
si è limitato a evocare la situazione in cui versa il mercato del lavoro, concludendo
– sulla sola scorta di ciò – che non si può rimproverare alla moglie di non essere
stata in grado di ritrovare un impiego quando nemmeno il marito è riuscito a procurargliene uno (sentenza impugnata,
consid. 11.2). L'opinione è a dir poco sbrigativa, ove si consideri che l'insuccesso
del marito – sempre che egli si sia attivato – non è il solo criterio
determinante per apprezzare la capacità lucrativa della convenuta. A tal fine il
primo giudice avrebbe dovuto ponderare che al momento della separazione (gennaio
del 2014) AO 1 (nata il 3 giugno 1965) aveva 48 anni, che essa ha una
formazione di impiegata di commercio e conosce quattro lingue (francese,
italiano, inglese e olandese), che nella Svizzera romanda essa aveva lavorato per
quattro anni al 100% come segretaria di una scuola media, riducendo il grado
d'occupazione al 50% per i due anni successivi, e che poi, trascorso un anno senza
attività e senza stipendio (pur conservando il posto di lavoro), nel gennaio del
2007.
essa si è trasferita nel Ticino, dove non ha più esercitato alcuna
attività lucrativa.
Davanti al Pretore l'interessata
ha confermato altresì di non essersi mai annunciata all'ufficio regionale di
collocamento, dichiarando di avere cercato lavoro senza successo nel Ticino e
nella Svizzera romanda, di non percepire indennità di disoccupazione e di non
avere ricevuto prestazioni assistenziali, pur avendole chieste ultimamente. Chiamata
a spiegare come abbia potuto sovvenire economicamente a sé medesima, essa ha affermato
di avere sopperito al proprio fabbisogno grazie a prestiti e all'aiu-to di
amici, oltre che con la vendita di suoi effetti personali di valore come
gioielli, borse, orologi e vestiti (verbale del 22 settem-bre 2022, pag. 5).
Non consta – né è preteso per altro – che essa accusi problemi di salute.
15.
Riassumendo,
al momento della separazione (gennaio del 2014) la convenuta aveva – come detto
– 48 anni e non esercitava più alcuna attività lucrativa da almeno sette anni.
Essa sapeva tuttavia fin dalla sottoscrizione del noto accordo a tutela
dell'unione coniugale (28 ottobre 2015) che avrebbe dovuto cercare lavoro,
tant'è che in quella convenzione essa si definitiva “alla ricerca di un
impiego” e il marito si diceva pronto “per quanto possibile” ad aiutarla nella
ricerca (doc. E; sopra, lett. B). E dopo la firma di quell'intesa AP 1 le ha
versato, per 15 mesi (dal 1° novembre 2015 fino al 30 gennaio 2017), un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili. Il settore in cui la convenuta avrebbe potuto
trovare un'occupazione era, ragionevolmente, quello in cui essa poteva vantare
esperienza professionale come segretaria, ovvero un'attività di impiegata di
commercio chiamata a svolgere mansioni amministrative in un'azienda privata o
pubblica. Senza problemi di salute e oneri di custodia (la figlia A___ aveva ormai 19 anni), l'interessava poteva
pregiarsi di un'apprezzabile esperienza professionale e di conoscere quattro
lingue. Che potesse trovare lavoro nel Ticino ove si fosse almeno annunciata
all'ufficio regionale di collocamento (invece di limitarsi a candidature
spontanee) non è escluso. Certo, essa avrebbe verosimilmente dovuto accomodarsi
di un salario come impiegata di commercio non qualificata, corrispondente oggi
al salario minimo orario di fr. 19.50 orari lordi applicabile nei settori
economici pertinenti al suo profilo (il salario minimo di fr. 20.36 orari
previsto da alcuni contratti normali di lavoro si applica solo a determinati settori),
onde uno stipendio di fr. 3080.– mensili netti (42 ore settimanali per
4.33
settimane mensili, operate le deduzioni per i contributi sociali
obbligatori e per i presumibili oneri di LAINF e LPP, come indicato
dall'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro: ‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/salario_minimo/FAQ_salario_minimo.pdf›).
D'altro
lato nella fattispecie le probabilità di assunzione non andavano nemmeno sopravvalutate.
Non si deve trascurare in effetti che quando ha poi firmato il ricordato
accordo a tutela dell'unione coniugale la convenuta non svolgeva più alcuna
attività lucrativa da ormai nove anni. La sua età (aveva raggiunto nel
frattempo i 50 anni) poteva inoltre riuscirle pregiudizievole, soprattutto in
un Cantone come il Ticino per la concorrenza
dovuta all'ampia disponibilità di mano d'opera frontaliera più giovane, flessibile e pronta ad
addestrarsi. Si sarebbe potuto pensare – forse – a un aggiornamento della
formazione professionale, ma ciò sarebbe
apparso poco realistico già per la durata che simile riqualificazione avrebbe
richiesto. Sta di fatto che, non trovando lavoro come impiegata di commercio, AO
1.
avrebbe potuto orientarsi altrimenti, ripiegando su occupazioni più
generiche, come quella di governante o di donna delle pulizie. E che la
convenuta fosse inabile a esercitare simili
attività o che particolari ostacoli le impedissero di svolgerle non
risulta né è preteso. Si può quindi ragionevolmente
presumere che, si fosse debitamente attivata per reperire un'attività a
tempo pieno nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico, anche se
sprovvista di particolare esperienza l'interessata avrebbe potuto
presumibilmente contare sul relativo salario minimo, oggi di fr. 19.50
orari lordi, in conformità al contratto normale di lavoro per il personale
domestico (art. 22; FU 240/2022 del 16 dicembre 2022 pag. 2 e allegato), che le
avrebbe garantito comunque uno stipendio attorno a fr. 3080.‒
mensili netti (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo
2021.
consid. 6e).
16.
Da quanto precede, in applicazione del metodo “a due fasi” prescritto
dal Tribunale federale (DTF 147 III 265, 293, 301; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4a), si evince il
seguente quadro del bilancio familiare:
Reddito del marito (non contestato) fr.
3460.—
Reddito
della moglie fr. 3080.— fr.
6540.— mensili
Fabbisogno minimo del marito
(non contestato) fr. 2215.—
Fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 2800.—
fr.
5015.—
mensili
Eccedenza fr.
1525.—
mensili
Metà dell'eccedenza fr.
762.50
mensili
Il marito può conservare per
sé:
fr.
2215.– + fr. 762.50.– = fr. 2977.50 mensili
e deve versare alla moglie:
fr.
2800.– + fr. 762.50 ./. fr. 3080.– = fr. 482.50 mensili,
arrotondati
a fr. 485.– mensili.
Se ne conclude che il
contributo di mantenimento in favore della convenuta a decorrere dal passaggio
in giudicato della presente sentenza (DTF 142 III 195 consid. 5.3), ovvero dal
giorno della sua notificazione all'interessata (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4),
ammonta a fr. 485.– mensili fino al pensionamento di lei.
III. Sulle spese processuali, le ripetibili e il
gratuito patrocinio
17.
Le
spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). In sede cautelare l'appellante consegue una riduzione del contributo
alimentare (unico punto litigioso) da fr. 1305.– mensili fissati dal Pretore a
fr. 625.– mensili. Esce quindi vittorioso sostanzialmente per metà. Nel merito
egli vede ridurre a fr. 485.– mensili il
contributo alimentare di fr. 1245.– mensili stabilito dal Pretore fino
al pensionamento della moglie. Ottiene così causa vinta per circa tre quinti,
sicché gli oneri processuali vanno suddivisi di conseguenza.
L'esito
dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente sul dispositivo inerente alle
spese e alle ripetibili di primo grado (rinviate al merito con il decreto
cautelare e suddivise a metà con la sentenza di divorzio), il quale riguardava,
oltre al contributo alimentare per la moglie (principio, ammontare e durata),
la liquidazione del regime matrimoniale e il riparto degli averi previdenziali
maturati dai coniugi in costanza di matrimonio. Tale dispositivo può di
conseguenza rimanere invariato.
18.
Le
richieste di gratuito patrocinio formulate dalle parti in appello meritano accoglimento.
Per quanto attiene a AP 1, i debiti a carico dell'interessato risultanti
dall'estratto del registro delle esecuzioni (doc. C di appello) vanificano
infatti il suo margine disponibile mensile di circa fr. 760.–. Per definire
l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota
professionale, che incombeva al legale produrre, si procede per apprezzamento
(sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3).
Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito e speditivo non avrebbe
verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi nella
stesura di due memoriali di 16 e di 13 pagine nell'ambito di una causa già
nota, più di due giorni di lavoro, ovvero circa
16.
ore retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria:
RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con il
cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%), l'indennità di patrocinio va
fissata pertanto in fr. 3500.–.
Riguardo
a AO 1, la cui resistenza in appello era parzialmente legittima, il margine
disponibile di fr. 762.50 mensili (mezza eccedenza del bilancio familiare) si
deve al computo di un reddito teorico, il quale non entra però in linea di
conto ai fini del conferimento del gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale
federale 5A_42/2022 del 19 maggio 2022 consid. 6.2). L'indennità di patrocinio
può essere commisurata in funzione degli stessi criteri sulla base dei quali è
stata determinata l'indennità spettante al legale di AP 1 (15 pagine di
osservazioni all'appello contro il decreto cautelare, 10 pagine di osservazioni
all'appello contro la sentenza di merito in una causa già nota, più un breve
colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente, cui si aggiungono le
spese e l'IVA), onde un paio di giorni lavoro e un'indennità di fr. 3500.–
arrotondati.
19.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.
30.
000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in
ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto
la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Le
procedure inc. 11.2021.82 e 11.2023.6 sono congiunte.
2. L'appello 16 giugno 2021 di AP 1 è parzialmente accolto, nel
senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:
L'istanza cautelare è
parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare
alla moglie dal 31 gennaio 2020, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, un contributo
alimentare di fr. 625.– mensili.
3. Le
spese di tale appello, di fr. 1000.–, sono poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
4. L'appello
27 gennaio 2023 di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n.
5 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è condannato a versare
alla moglie, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare
di fr. 485.– mensili fino al pensionamento di lei.
5. Le
spese di tale appello, di fr. 3000.–, sono poste per due quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico
di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
6. AP
1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo
Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio
un'indennità di fr. 3500.– complessivi.
7. AO
1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo
Stato del Cantone Ticino verserà per lei
alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 3500.– complessivi.
8. Notificazione a:
– , ;
– o;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio
dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto consid. 18 e
dispositivi n. 6 e 7).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,
ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure
provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).