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Decisione

11.2021.82

Contributi di mantenimento provvisionali e in caso di divorzio

13 luglio 2023Italiano45 min

esclusivamente del governo della casa e della cura della figlia. I coniugi si sono separati nel gennaio del

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.82

11.2021.83

11.2021.94

11.2023.6

11.2023.7

11.2023.33

Lugano

13 luglio 2023/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente

per statuire nella causa DM.2019.77

(divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6, promossa con petizione del 15 marzo 2019 da

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

contro

AO

1 ora in

(patrocinata

dall'avv. PA 2 ),

e

nella causa CA.2020.15 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti

cautelari) della medesima Pretura promossa con istanza del 31 gennaio 2020

da AO 1 contro AP 1,

giudicando sull'appello

del 16 giugno 2021 presentato da AP 1

contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 2 giugno 2021 (inc.

11.2021.82) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc.

11.2021.83),

come pure sulla domanda di gratuito patrocinio dell'8 luglio

2021 presentata da AO 1 nelle osservazioni alla richiesta di effetto sospensivo

(inc. 11.2021.94),

oltre che sull'appello del 27 gennaio 2023 presentato da AP 1

contro la sentenza emanata dal Pretore il 9 dicembre 2022 (inc. 11.2023.6) e

sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.7),

così come sulla richiesta di gratuito patrocinio dell'8 marzo

2023 presentata da AO 1 nelle osservazioni a tale appello (inc. 11.2023.33);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1

(1965), cittadino olandese, e AO 1(1965) si sono sposati a __________ il 4

settembre 1992. Dal matrimonio è nata A__________ (1994), ora maggiorenne e

indipendente. Nel gennaio del 2007 la famiglia si è trasferita a Pura. Il

marito è titolare di una ditta di consulenza (__________) che si occupa di

marketing e di sviluppo di progetti strategici per le aziende. La moglie, che

ha conseguito un attestato di impiegata di commercio ed era attiva

professionalmente a G__________, dopo il trasferimento nel Ticino si è occupata

esclusivamente del governo della casa e della cura della figlia. I coniugi si sono separati nel gennaio del

2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di P__________

(particella n. 1290, allora comproprietà dei coniugi in ragione di metà

ciascuno) per trasferirsi a Y__________, nel Canton Vaud, dove vive con M__________

__________. Il 1° gennaio 2023 la moglie prenderà poi in locazione un

monolocale a Ga__________.

B. Una

procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 28 luglio 2015 è

stata stralciata dal ruolo dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, l'11

dicembre 2015

in virtù di un accordo raggiunto dalle parti il 28

ottobre 2015 (inc. SO.2015.3300). L'intesa prevedeva – tra l'altro – un

contributo alimentare di fr. 5000.– mensili in favore di AO 1 per 15 mesi,

dal 1° novembre 2015 fino al 30 gennaio 2017, mentre dal 1° febbraio 2017

in poi i coniugi hanno pattuito che “il contributo di mantenimento

eventualmente dovuto dal signor AP 1 (…) sarà stabilito mediante separata

convenzione di divorzio, per la quale le parti si impegnano sin d'ora ad

intavolare le trattative”. AP 1 si è contestualmente impegnato ad adoperarsi

“per quanto possibile, essendo egli in contatto con altri imprenditori in

Svizzera romanda, [al fine di] trovare un lavoro adeguato per la signora AO 1,

la quale è disposta ad accettare un posto di lavoro senza preclusioni di

luogo”.

C. Il

15 marzo 2019 AP 1 ha promosso azione di divorzio

davanti dal medesimo Pretore. All'udien­za di conciliazione del 22

maggio 2019 i coniugi hanno dato atto di vivere separati da oltre due anni, che

il matrimonio è irrimediabilmente compromesso e che ogni riconciliazione è esclu­sa. La moglie, “pur cosciente

dell'impossibilità di resistere all'azio­ne unilaterale del marito”, non

vi ha aderito. Il 14 ottobre 2019 AP 1 ha presentato così la petizione di

divorzio motivata in cui, previa istanza di gratuito patrocinio, ha offerto un contributo alimentare alla moglie di

fr. 650.– mensili fino alla vendita o all'incanto dell'abitazione coniugale di

Pura. In esito alla liquidazione del regime matrimoniale egli ha proposto la

suddivisione a metà del ricavo della vendita dell'immobile, dopo la

restituzione del mutuo ipotecario, il pagamento dei pignoramenti, delle

ipoteche legali e dei debiti per cui erano state annotate restrizioni della

facoltà di disporre, il versamento del­l'imposta sul­l'utile immobiliare e il

rimborso dei capitali prelevati dai coniugi dai rispettivi istituti di

previdenza. Egli ha chiesto inoltre l'attribuzione in proprietà dei mobili

elencati in un documento (doc. CC), come pure di una statua in bronzo, di

statue cinesi “Quin” e di collezioni di libri e fumetti. Infine AP 1 ha

postulato la divisione a metà degli eventuali averi previdenziali maturati dai

coniugi. Alcuni mesi dopo, il 14 novembre 2019, la casa di P__________ è stata

ritirata all'incanto dalla Banca __________, creditrice pignoratizia.

Nella

sua risposta del 31 gennaio 2020 AO 1 ha rivendicato, previa concessione di una

provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, del gratuito

patrocinio, un contributo alimentare di fr. 4203.– mensili e il versamento di

fr. 50 000.–

in liquidazione del regime dei beni, come pure il riconoscimento della di lei

proprietà esclusiva su tutti i mobili e le suppellettili rimasti

nell'abitazione coniugale, precisando che la ripartizione degli averi

previdenziali sarebbe dovuta avvenire a norma di legge. In via cautelare essa

ha chiesto al Pretore di condannare il marito a versarle un contributo

alimentare di fr. 4203.– mensili dal gennaio del 2020.

D. Alle

prime arringhe e al contradditorio cautelare fissati – dopo svariati rinvii –

al 9 luglio 2020 le parti hanno chiesto di rimanda­re l'udienza in vista di trattative,

accordandosi sulla ripartizione degli oggetti, dei mobili e delle suppellettili

ancora presen­ti nell'abitazione di P__________. Il Pretore ha così citato le

parti a comparire personalmente il 12 novembre 2020 per il dibattimen­to e

il contradditorio cautelare. Il 4 novembre 2020 AP 1 ha prodotto documentazione

riguardante la propria situazione economica e ha proposto al Pretore di

svolgere una discussione informale con la moglie prima dell'apertura del

dibattimento al fine di trovare un'intesa amichevole. In caso contrario egli ha

chiesto di essere dispensato da ulteriori comparizioni personali, annunciando

che qualora si fossero tenute le prime arringhe egli intendeva replicare nel

merito e rispondere all'istanza cautelare con la produzione di un memoriale. Il

Pretore ha notificato lo scritto del marito, rilevando nondimeno che “una

replica appare già da ora intempestiva” perché la risposta della moglie

risaliva al 31 gen-naio 2020. Su richiesta della convenuta il Pretore ha poi

rinviato l'udienza al 2 marzo 2021.

E. L'udienza

del 2 marzo 2021 è stata ulteriormente rinviata per ragioni pandemiche al

31 maggio successivo. L'attore ha protesta­to, sollecitando una

videoconferenza da indire quanto prima. AO 1 si è opposta alla videoconferenza,

sicché con ordinanza del 24 marzo 2021 il Pretore ha confermato l'udienza per

le prime arringhe e il contraddittorio cautelare del 31 maggio 2021 con l'avvertenza:

“Se

una parte ingiustificatamente non compare, il giudice prende in considerazione

gli atti scritti inoltrati in conformità

del (…) Codice. Per il resto, fatto salvo l'articolo 153 CPC, [il

giudice] può porre alla base della sua decisione gli atti e le allegazioni

della parte comparsa”. AP 1 ha chiesto

una volta ancora di essere dispensato dalla comparizione personale, invocando

ristrettezze economiche e allegando di avere “già formulato le proprie

richieste e fornito i documenti corrisponden­ti”. Nel caso in cui non gli fosse

stata concessa l'esenzione, egli ha proposto di rinviare almeno l'udien­za a un

orario che gli consentisse di rientrare il giorno stesso a domicilio. Il

Pretore ha respinto entrambe le richieste il 14 aprile 2021, rilevando che “le

Ferrovie federali/Comuni prevedono la possibilità di acquistare una carta

giornaliera per il viaggio a un prezzo modico”.

F. All'udienza

del 31 maggio 2021 sono comparse AO 1 con la propria legale e la patrocinatrice

di AP 1, il quale invece non si è presentato ed è stato considerato dal Pretore

“assente ingiustificato”. In tale occasione, la convenuta ha ribadito la

propria risposta, ha notificato prove e prodotto ulteriori documenti. Quanto

alla richiesta cautelare inoltre essa ha ribadito la propria istanza,

postulando un contributo alimentare di fr. 2344.20 mensili “con riserva di

adeguamento a dipendenza dell'istruttoria” e

ha offerto prove. Non risulta che la patrocinatrice del marito abbia

avuto la possibilità di esprimersi Al termine

del­l'udienza il Pretore ha informato le parti che avrebbe emanato il

decreto cautelare senza ulteriori formalità, salvo richiamare

l'inc. SO.2015.3300 (protezione dell'unione coniugale). Statuen­do poi con

decreto cautelare del 2 giugno 2021, egli ha parzialmente accolto l'istanza,

nel senso che ha condannato il marito a

versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1305.– mensili

dal 31 gennaio 2020. La decisione sulle spese giudiziarie è stata rinviata alla

sentenza di merito. Entrambi i coniugi sono stati posti al beneficio del

gratuito patrocinio. Contestualmente il primo giudice ha ammesso tutte le prove

richieste dalla moglie, tranne una testimonianza.

G. Contro

il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un

appello del 16 giugno 2021 per ottenere che, previa concessione dell'effetto

sospensivo e conferimento del gratuito patrocinio anche in seconda sede,

l'istanza cautelare della moglie sia respinta (inc. 11.2021.82/83). Invitata a

esprimersi sulla richiesta di effetto sospensivo, nelle sue osservazioni dell'8

luglio 2021 AO 1 ha proposto di respingerla, sollecitando a sua volta il

beneficio del gratuito patrocinio (inc. 11.2021.94). Il presidente di questa

Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo il 12 luglio

2021, sospendendo l'esecutività del decreto impugnato per quanto riguardava i

contributi alimentari a carico di AP 1 dal 31 gennaio 2020 fino al 2 giugno

2021, mentre per quanto si riferiva ai contributi alimentari dovuti in seguito

la richiesta è stata respinta. Il 17 marzo 2022 l'appellante ha chiesto alla

Camera di assumere agli atti altra documentazione. Invitata a esprimersi sul

contenuto dell'appello, con osservazioni del 10 marzo 2023 AO 1 propone di

respingerlo, reiterando la richiesta di gratuito patrocinio.

H. Nel

frattempo l'istruttoria di merito è giunta al termine, sicché il Pretore ha

assegnato alle parti il 22 settembre 2022 un termine per presentare memoriali

conclusivi, i coniugi rinunciando ad arringhe finali. Nel suo allegato del 7

novembre 2022 AP 1 ha chiesto che non sia riconosciuto alcun contributo

alimentare alla moglie, che in liquidazione del regime matrimoniale i debiti

residui gravanti la casa di Pura (fr. 44 350.90), come pure quelli indicati nell'elenco degli

oneri (fr. 10 449.15), siano posti a carico dei coniugi solidalmente

in ragione di metà ciascuno e che siano attribuite in proprietà a lui

determinate suppellettili, unitamente a una statua indiana in bronzo, a statue

cinesi "Quin" e a talune poltrone, sostenendo infine che non vi sono

averi previdenziali da ripartire. Nel suo memoriale del 7 novembre 2022 AO 1 ha rivendicato un contributo alimentare di

fr.

3995.15 mensili (senza limiti di tempo) e un importo di

fr.

8304.41 in liquidazione del regime dei beni, chiedendo altresì l'attribuzione degli

accrediti per compiti educativi e la suddivisione degli averi previdenziali a

norma di legge. Mediante replica spontanea del 18 novembre 2022 e duplica

spontanea del 2 dicembre 2022 le parti si sono riconfermate nelle rispettive

allegazioni e richieste.

I. Statuendo

con sentenza del 9 dicembre 2022, il

Pretore ha pronunciato il divorzio e ha liquidato il regime dei beni,

attribuendo in proprietà alla moglie svariati oggetti e al marito altri oggetti, come pure la

statua indiana in bronzo, le statue cinesi “Quin” e le menzionate poltrone.

Inoltre egli ha suddiviso a metà gli averi di previdenza accumulati dai coniugi

durante il matrimonio, ordinando la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per

determinare gli importi soggetti a conguaglio, ha respinto la pretesa della moglie volta a ottenere l’attribuzione

degli accrediti per compiti educativi AVS e ha condannato il marito a versare a

quest'ultima un contributo alimentare di fr. 1245.–

mensili fino al pensionamento di lei. AP 1 è stato ammes­so al beneficio

del gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 6000.–, di cui fr.

2000.– relative al procedimen­to cautelare, sono

state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

L. AP

1 è insorto a questa Camera anche contro la sentenza appena citata con un

appello del 27 gennaio 2023 per ottenere – previa concessione del gratuito

patrocinio in appello – la riforma del giudizio impugnato nel senso di non

dover versare alcun contributo alimentare alla moglie (inc. 11.2023.6/7). Nelle

sue osservazioni dell'8 marzo 2023 AO 1 conclude per il rigetto del­l'appello,

postulando a sua volta il beneficio del gratuito patrocinio (inc. 11.2023.33).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Gli appelli in esame riguardano entrambi la

procedura di divorzio e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di

fatti. Si giustifica così di congiungere le cause e di emanare una sentenza

unica (art. 125 lett. c CPC).

2.

I

decreti cautelari emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC)

sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono

appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC).

Le sentenze in materia di divorzio, per converso, sono appellabili entro 30

giorni (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC). Nell'uno e nell'altro caso,

se tali decisioni vertono su questioni

meramente patrimoniali, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso

raggiungeva almeno fr. 10 000.–

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si considerino i

contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Quanto alla

tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare è giunto al

patrocinatore del marito il 7 giugno 2021 (tracciamento degli invii n. 98.__________). Inoltrato il 16 giugno 2021,

l'appello in rassegna è pertanto ricevibile. La sentenza del 9 dicembre 2022 invece è stata notificata al

patrocinatore del marito il 12 dicembre 2022

(tracciamento degli invii n. 98.__________). Depositato il 27

gennaio 2023, ultimo giorno utile,

anche l'appello contro tale senten­za è quindi tempestivo.

3.

Nel

decreto cautelare del 2 giugno 2021 il Pretore, dopo avere accertato che AP 1

era rimasto ingiustificatamente assente al dibattimento cautelare del 31 maggio

2021, ha appurato che la moglie non consegue alcun reddito e ha calcolato il fabbisogno

minimo di lei, a un esame di verosimiglianza, in fr. 2003.– mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa

malati fr. 573.–, assicurazione ED e RC fr. 30.–, contributi AVS/AI

fr. 200.–). Quanto al marito, il primo giudice ne ha stima­to il reddito “da

attività indipendente” in fr. 3606.– mensili a fronte di un fabbisogno

minimo di fr. 2299.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per

convivente fr. 850.–, metà della pigione fr. 1250.–, premio della cassa malati

fr. 166.65, metà del­l'assicurazione ED e RC fr. 33.15). Ciò posto, egli ha parzialmente

accolto la richiesta di AO 1 intesa a ottene­re un contributo di mantenimento cautelare,

fissandone l'ammontare in fr. 1305.– mensili dal 31 gennaio 2020. A tale

onere – ha proseguito il primo giudice – il marito appare in grado di far

fronte, disponendo egli di un margine di fr. 1306.20 mensili (decre­to

cautelare, pag. 2 seg.).

Contestualmente

il Pretore ha deciso sulle prove offerte da AO 1, ammettendo la deposizione delle parti, l'edizione dal

marito e dalla di lei compagna M__________ __________ dei documenti richiesti

in edizione dalla moglie, il richiamo dell’incarto fiscale del marito e

l'audizione testimoniale della stessa M__________ __________ (decreto cautelare, pag. 4).

4.

Statuendo

poi il 9 dicembre 2022 sul mantenimento di AO 1 nel merito (cioè dopo il

divorzio), il primo giudice ha rilevato che “dall'istruttoria non sono emersi

redditi in capo alla moglie”, ritenendo che a costei non vadano imputate

nemmeno entrate ipotetiche. A mente del Pretore, visto l'impegno assunto da AP

1.

nella convenzione a tutela del­l'unione

coniugale di trovare, per quanto possibile, un lavoro adeguato a AO 1, “è

lecito presumere che anche il marito abbia provato senza successo a reperire un

impiego per la moglie”. Il Pretore ha condannato così l'attore a

versare alla convenuta un contributo alimentare di fr. 1245.– mensile,

corrispondente al di lui margine disponibile (reddito fr. 3460.–./.

fabbisogno minimo fr. 2215.–), fino al pensionamento di lei.

I. Sull'appello

contro il decreto cautelare del 2 giugno 2021

5.

Nell'appello

contro il decreto cautelare (inc. 11.2021.82) AP 1 si duole, tra l'altro, che

il primo giudice lo ha considerato assente ingiustificato “con gli

svantaggi in materia di allegazione che ne sono derivati”, e ciò dopo

avere rifiutato la sua richiesta di rinviare il contraddittorio del 31 maggio

2021.

Adduce che la sua patrocinatrice non ha avuto modo così di rispondere

alle allegazioni della convenuta né di produrre altri documenti o di opporsi

alle prove offerte. Nelle sue osservazioni del 10 marzo 2023 AO 1 propone di

respingere l'appello, obiettando che il marito non era minimamente intenzionato

a partecipare all'udien­za del 31 maggio 2021, come lui stesso aveva indicato

nella lettera del 2 marzo 2021, ed era dunque perfettamente al corrente,

siccome patrocinato, delle conseguenze di una mancata comparsa. In ogni caso la

richiesta di rinvio o, in via subordinata, di modifica dell'orario era, a mente

dell'appellata, intempestiva, essendo stata presentata oltre un mese dopo la

citazione.

6.

La

contestazione che precede è finalizzata alla questione di sapere, in ultima

analisi, se i documenti nuovi prodotti da AP 1 con l'appello siano ricevibili e

vadano quindi considerati ai fini del presente giudizio. Considerando il marito

come non comparso all'udienza del 31 maggio 2021 per la sola presenza in aula

della sua patrocinatrice, il Pretore ha impedito a quest'ulti­ma, in effetti,

di produrre i documenti che l'interessato acclude ora all'appello. Ora, l'art. 234 cpv. 1 CPC dispone che

qualora una parte ingiustificatamente non compaia a un dibattimento,

l'udienza si tiene ugualmente alla sola

presenza della parte comparsa. Fatto salvo l'art. 153 CPC, il giudice pone

poi alla base della decisione gli atti e le allegazioni della sola parte

comparsa. Di ciò egli deve avvertire le parti nella convocazione all'udienza

(art. 133 lett. f CPC). La norma si applica alle cause ordinarie, ma vale anche

per le procedure sommarie (art. 219 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2021.35

del 23 maggio 2022 consid. 7a).

a) Questa

Camera ha avuto modo, recentemente, di chiarire che nel caso in cui una parte

tenuta a costituirsi personalmente al dibattimento rimanga assente

ingiustificata, ma in aula si presenti il suo avvocato, essa non va reputata

come non comparsa (RtiD II-2022 pag. 690 consid. 3a; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.35 del 23 maggio 2022 consid. 7c con numerosi

rinvii). Essa sopporterà nondimeno gli svantaggi processuali che da ciò

derivano, compresi gli inconvenienti in materia di notifica o apprezzamento

delle prove e a livello di spese (RtiD II-2022 pag. 690; Wil­liseg­ger in: Basler Kommentar, ZPO,

3ª edizione, n. 20 ad art. 234). Ne segue che in concreto il Pretore non poteva considerare il marito come non comparso

all'udienza del 31 maggio 2021 (nel senso dell'art. 234 cpv. 1 CPC).

b) Ciò

posto, alla patrocinatrice di AP 1 doveva essere concesso di presentare

osservazioni all'istanza cautelare avversaria e di produrre documentazione,

mentre il suo diritto di essere sentita è stato limitato indebitamente. Una

sanatoria del diritto di essere sentito può tuttavia entrare in linea di conto

se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità

superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre

che la violazione non sia particolarmente grave o che, pur grave, possa essere

rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di

primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2,

145.

I 174 consid. 4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2022.92 del 18 luglio 2022

consid. 4c). Nella fattispecie il marito ha avuto modo di far valere le sue

ragioni davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo, e di

presentare ogni mezzo di prova che non ha potuto addurre dinanzi al primo

giudice (art. l'art. 317 cpv. 1 lett. b CPC). E questa Camera dispone di

pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti (art. 310 CPC). Non è

il caso dunque di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.

c) Ne

segue che, non avendo AP 1 potuto produr­re in udienza la documentazione

allegata all'appello, tali atti vanno assunti ora all'incarto. Si tratta di

giustificativi riguardanti il reddito di lui negli anni 2019, 2020 e nei primi

sei mesi del 2021 (doc. C ad H). Circa i documenti acclusi alla lettera del 17

marzo 2022 (doc. I del 9 marzo 2022 e J del 3 marzo 2022), prodotti

tempestivamente, essi sono ammissibili perché successivi all'emanazione del

decreto cautelare impugnato (art. 317 cpv. 1 CPC), mentre le tassazioni dal

2016.

al 2020 prodotte in edizione dall'autorità fiscale vodese nell'ambito

della procedura di divorzio (e richiamate nella procedura di appello) figurano

già agli atti.

7.

Nell'appello

AP 1 rimprovera al Pretore di avere statuito benché la moglie non avesse mai

sostanziato la propria totale assenza di reddito, e ciò senza averle ingiunto

di produrre i documenti necessari per determinare la sua situazione finanzia-ria

e senza averle imputato nemmeno un reddito ipotetico. Da quest'ultima doglianza

va subito sgombrato il campo, poiché non incombeva al Pretore indagare d'ufficio

su quanto spettava all'interessato far valere (art. 277 cpv. 1 CPC). L'istituto

del­l'interpello invocato dall'appellante, poi, non è concepito per supplire a

insufficienze probatorie, ma solo per rimediare a singole allegazioni poco

chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC).

Se una parte si dichiara senza reddito e la controparte contesta simile allegazione

(foss'anche imputando alla controparte un reddito occulto), tocca anzitutto alla

controparte indicare quale sarebbe – a mente sua – il reddito in questione e offrire

le prove che è in grado di notificare. Nella fattispecie l'istante non ha stimato

nemmeno per approssimazione a quanto ammonterebbero le entrate della moglie

(siano esse da attività lucrativa o da capitali), mentre pretese pecuniarie

formulate nell'ambito di un processo civile vanno sempre cifrate (DTF 143 III 112 consid. 1.2, 142 III 107

consid. 5.3.1 con riman­di), sotto pena di irricevibilità, anche

nelle cause rette dal principio inquisitorio (DTF 137 III 621 consid. 4.5

e 5 con riferimenti; RtiD I-2014

pag. 805 consid. 3d). Insufficientemente motivata, la doglianza non

può quindi essere vagliata oltre.

8.

Per

quel che attiene al fabbisogno minimo della convenuta, si è visto che il

Pretore l'ha calcolato in fr. 2003.– mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 573.–,

assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr.

30.–, contributi AVS/AI fr. 200.–). AP 1 critica

il premio della cassa malati, il premio del­l'assicurazione economia domestica

e contro la responsabilità civile, come pure l'ammontare dei contributi AVS/AI.

Le tre poste vanno esaminate singolarmente.

a) In

merito al premio della cassa malati per il 2020 il primo giudice ha accertato,

sulla scorta del certificato di assicurazione 2019, un esborso mensile di fr.

573.– (doc. 1). L'appellante reputa tale spesa non verosimile perché quel

premio non tie­ne conto del sussidio cantonale. La convenuta eccepisce di non

avere avuto diritto al sussidio. Ciò non appare plausibile, dato che l'accordo del

28.

ottobre 2015 in base al quale il marito le

versava fr. 5000.– mensili ha preso fine il 30 gennaio 2017. Inoltre nella

domanda di riduzione dei premi dell'assicurazione malattia datata 8 luglio 2020

(doc. 12) la convenuta non ha più indicato la sua comproprietà della casa a P__________

(ritirata dalla Banca __________ all'incanto il 14 novembre 2019), di modo che

ciò non può averle ostacolato l'ottenimento del sussidio. Ne discende che, a un

sommario esame, con l'aiuto di diritto cantonale il suo premio della cassa malati si riduce a fr. 211.– nel 2020, a fr. 190.– nel 2021 e nel 2022, come pure a fr. 159.– nel 2023 (doc.

1.

e 15; simulatore di calcolo in: ‹https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/simulatore-di-calcolo-diritto-alla-ripam/›).

b) Per

quel che attiene all'assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità

civile, il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo della convenuta un importo

di fr. 30.–, in linea con quanto riconosciuto al marito. Questi sostiene che l'esborso

non è documentato e, per di più, non è più attuale dopo la vendita dell'abitazione

di P__________. L'appellata nega e assevera di avere sempre pagato lei il

premio, anche dopo il passaggio di proprietà della casa alla banca. Sia come

sia, essa, nemmeno a un esame di verosimiglianza, ha minimamente documentato la

spesa. L'onere non può dunque esserle riconosciuto.

c) Riguardo

ai contributi AVS/AI/IPG che il primo giudice ha quantificato in fr. 200.– mensili,

il marito li ritiene anch'essi non documentati, oltre che esagerati. A suo

dire, inoltre, i beneficiari di prestazioni assistenziali ne sono esenti,

circostanza che l'interessata contesta. In mancanza di dati più precisi, a un

sommario esame il verosimile esborso mensile a carico della moglie appare di

fr. 43.– mensili per gli anni dal 2020 al 2022 (‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/for­mulari/UC/Aliquote_contributive_2021.pdf›) e di fr. 44.– mensili per il 2023 (‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/IAS/pdf/for­mulari/UC/Aliquote_contributive_2023__indipen­denti__per­sone_senza_attivita_lucrativa_e_salariati_di_datori_di_lavoro_esteri_.pdf›),

pari al contributo minimo gravante le persone

senza attività lucrativa a prescindere dal fatto che ricevano prestazioni

dell'aiuto sociale.

d) La

convenuta oppone che, si accogliessero in tutto o in parte le censure del

marito, le andrebbe riconosciuta allora nel fabbisogno minimo un'indennità di

fr. 74.– mensili per un abbonamento “arcobaleno” di due zone ai trasporti

pubblici. A tor­to. L'indennità per trasporti pubblici può giustificarsi nel

fabbisogno minimo calcolato secondo i criteri del diritto di famiglia. Se il

bilancio familiare versa in ammanco (come in concreto), un coniuge può vedersi

riconoscere solo il minimo esistenziale del diritto esecutivo (art. 93 LEF), che

ammette spe­se di trasferta solo per raggiungere il posto di lavoro (tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli

effetti del diritto esecutivo, in: FU 68/2009 pag. 6293, cifra II/4 lett. d).

e) In

definitiva, il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto a fr. 1455.– per il

2020, a fr. 1435.– per il 2021 e il 2022, come pure a fr. 1405.– per il 2023 (arrotondati:

minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cas­sa

malati al netto del sussidio fr. 211.– nel 2020, fr. 190.– nel 2021/2022 e fr.

159.– nel 2023, contributi AVS/AI/IPG fr. 43.– nel 2020/2022 e fr. 44.– nel

2023).

9.

L'appellante

contesta altresì l'accertamento del proprio

reddito, che egli calcola in fr. 2713.50 mensili. Di conseguenza, a suo

dire, con un fabbisogno minimo di fr. 2633.15, la “risicata” eccedenza di fr.

80.34

non gli permette di versare alla moglie il contributo alimentare fissato

dal primo giudice.

a) Il Pretore ha determinato il reddito del

marito (da attività indipendente) in fr. 3606.– mensili sulla scorta dell'utile registrato

dalla ditta individuale “__________” nel 2019 (doc. QQ). L'interessato

lamen­ta il fatto che tale dato si fonda solo sul bilancio di quell'anno invece

di considerare la media dell'utile netto conseguito dalla ditta tra il 2017 e

il 2020. La convenuta obietta che il risultato del 2017 non va considerato,

siccome risale a oltre quattro anni prima della decisione e che vanno

conteggiati, se mai, i redditi non dichiarati conseguiti dal marito, emersi dall'istruttoria

di merito, i quali permettono di accertare un guadagno netto di almeno fr. 3679.25

mensili.

b) Il reddito

di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni (di

regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti

dell'azienda oppu­re, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle

dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie,

deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2020.108

del 13 giugno 2022 consid. 6b). Risultati d'esercizio

vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate

circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o

un costante aumento dei redditi, fa stato poi – come per i lavoratori

dipendenti – il guadagno del­l'ultimo anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; più

recentemente: sentenza 5A_1065/2021 del 2 maggio 2023 consid. 3.1; v. anche RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; più di

recente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022

consid. 6b).

c) In

concreto non soccorrono gli estremi, a un esame di verosimiglianza, per calcolare

il reddito del marito in base all'utile aziendale di un solo anno. D'altro lato

appare corretto prescindere dal reddito conseguito nel 2017, notevolmente

inferiore a quello degli anni successivi. Nelle circostanze descrit­te le

entrate del marito vanno quantificate in una media di fr. 3243.– mensili (fr.

35.

636.–

nel 2018, fr. 38 702.– nel 2019, fr. 38 510.– nel 2020, fr. 3904.– nel 2020 [IPG Covid-19]).

L'eventuale reddito non dichiarato esula da una valutazione meramente sommaria

e richiede un'istruttoria di merito.

d) Riguardo

al premio della cassa malati, il primo giudice ha accertato un onere di fr.

166.65

mensili (doc. S; recte: doc. X, RR, SS, ZZ). L'appellante si

duole che tale voce di spesa sia la semplice deduzione forfettaria riconosciuta

dall'autorità fiscale e non il premio mensile di fr. 450.– mensili da lui

effettivamente versato. La moglie non contesta il premio della cas­sa malati

pagato dall'appellante, ma sostiene che dal costo dell'alloggio di fr. 1250.– ammesso

nel fabbisogno minimo di lui vanno tolti fr. 351.– dovuti dalla società per l'uso

dell'ufficio posto nell'abitazione, come pure per l'assicurazione contro la responsabilità

civile professionale. Ora, a un esame di verosimiglianza si giustifica di

riconoscere nel fabbisogno minimo

dell'istante l'effettivo premio della cassa malati (fr. 450.– mensili) e

di stralciare il premio per l'assicurazione contro la responsabilità civile

professionale (fr. 17.50 mensili), che riguarda l'attività della ditta (doc.

G4). La richiesta di computare alla società una quota del costo dell'alloggio, avanzata

dalla convenuta per la prima volta in appello, è di contro inammissibile

(art. 317 cpv. 1 CPC).

e) In

merito al costo del carburante, che l'appellante rivendica in fr. 50.– mensili,

il Pretore non lo ha riconosciuto perché non verosimile e perché già compreso

nelle spese professionali. Il marito adduce nell'appello che, comunque sia, la

spesa non è stata contestata dalla moglie. A ragione, sicché poco importa che

quel costo non sia stato reso verosimile. L'importo di fr. 50.– mensili va

incluso così nel fabbisogno minimo di lui.

f) Se

ne conclude che il fabbisogno minimo del marito va definito per finire in fr. 2616.–

(metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, pigione fr. 1250.–,

premio della cassa malati fr. 450.–, assicurazione dell'economia domestica

fr. 16.–, carburante fr. 50.–).

10.

Alla

luce di quanto precede, dato il solo reddito del marito di fr. 3243.– mensili e un fabbisogno minimo dei

coniugi di fr. 4071.– nel 2020, di fr. 4051.– nel biennio 2021/2022,

come pure di fr. 4021.– nel 2023, il bilancio familiare presenta un

ammanco. E in una situazione di ammanco AP 1 ha diritto di vedersi garantire il

proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5). Il

contributo alimentare che egli deve versare alla moglie in via cautelare a

decorrere dal 31 gennaio 2020 ammonta di

conseguenza a fr. 625.– mensili arrotondati (fr. 3243.– meno il

fabbisogno minimo di fr. 2616.– mensili). Ne discende che l'appello va accolto

entro tali limiti.

II. Sull'appello contro la sentenza del 9 dicembre

2022.

11.

Nell'appello contro la sentenza di merito (inc. 11.2023.6) AP

1.

rimprovera una volta ancora al primo giudice di avere statuito benché la

moglie non avesse mai sostanziato la propria totale assenza di reddito, e ciò

senza averle ingiunto di produrre i documenti necessari per determinare la sua

situazione finanziaria, come le tassazioni o gli estratti bancari. A suo pare­re, il fatto che egli non sia comparso all'udienza del 31 maggio 2021 e non

abbia presentato una replica spontanea non giustificava un mancato interpello

del Pretore. Nelle sue osservazioni dell'8 marzo 2023 AO 1 eccepisce da parte

sua che la raccolta del materiale processuale è compito delle parti e che il

marito non ha mai chiesto l'edizione di alcun documento, né ha mai sollecitato

il giudice a far uso dell'interpello, né ha presentato un allegato di replica e

non può quindi lamentare in appello le conseguenze del suo stesso comportamento.

Come

si è spiegato dianzi (consid. 7), non incombeva al Pretore indagare d'ufficio

su quanto spettava all'interessato far valere. L'istituto del­l'interpello

invocato dall'appellante non è concepito – si ripete – per supplire a

insufficienze probatorie, ma solo per rimediare a singole allegazioni poco

chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC).

Se una parte si dichiara senza reddito e la controparte contesta simile

allegazio­ne (foss'anche imputando alla controparte un reddito occulto), tocca

anzitutto alla controparte indicare quale sarebbe – a mente sua – il reddito in

questione e offrire le prove che è in grado di notificare. Nell'appello

l'attore stima in fr. 3290.– mensili il reddito imputabile alla convenuta.

Quanto alle prove, nulla gli impediva di chiedere con l'appello l'assunzione

dei mezzi istruttori ch'egli non aveva avuto modo di notificare all'udienza del

31.

maggio 2021 (sopra, consid. 6). Sapere poi se il reddito ipotetico di

fr. 3290.– mensili sia giustificato sarà una questione da esaminare in

appresso.

12.

Litigioso

rimane nella fattispecie il contributo alimentare per la moglie. Tutto il

resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto

carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). L'appellante contesta di dover

versare alla convenuta un contributo di mantenimento, adducendo che essa può

sopperire a sé medesima con il reddito ascrittole di fr. 3290.– mensili. AO 1 obietta

nelle sue osservazioni all'appello che il marito le ha imputato un reddito

potenziale solo tardivamente, dopo la chiusura dell'istruttoria. Se non che – come si è visto (consid. 6) – all'udien­za

del 31 maggio 2021 l'attore non ha potuto esprimersi né offrire prove, di modo

che quanto egli allega e produce ora con l'appello è ricevibile (sopra, consid.

6c). In simili condizioni rimane il problema di sapere quale sia la capacità

lucrativa della convenuta.

a) Nella

sentenza impugnata il Pretore ha accertato che alla conclusione della procedura a tutela dell’unione

coniugale (dicembre del 2015) AO 1 aveva 50 anni, che essa è titolare di un

diploma di apprendista di commercio, che a G__________ essa ha lavorato come

segretaria per una scuola media, che nel 2015 si è trasferita nel Ticino e non

ha più ripreso un'attività lucrativa, che essa non risulta avere problemi di

salute né accusa impedimenti al lavoro dovuti all’accudimento della figlia, divenuta

maggiorenne il 3 giugno 2012. Quanto alla possibilità per lei di rientrare

nel mondo del lavoro, il primo giudice ha sostanzialmente considerato che, a

prescindere dalle ricerche di lavoro da lei documentate, nemmeno il marito è riuscito

a reperirle un impiego, sebbene si fosse impegnato nella procedura a tutela del­l’unione

coniugale ad aiutarla per trovarle un'occupazione e lei si fosse dichiarata disponibile

ad accettare un posto di lavoro “senza preclusioni di luogo”. In circostanze del

genere il Pretore non ha ravvisato i presupposti per ascrivere a AO 1 un reddito

ipotetico.

b) L'appellante

sostiene che spettava in primo luogo alla moglie attivarsi per riacquisire la

propria indipendenza economica e che quanto egli aveva assicurato a tutela

dell'unione coniugale era una semplice dichiarazione d'intenti ormai superata,

tant'è che nemmeno la convenuta ne ha mai accennato nel corso della lite. Egli

fa valere che la convenuta avrebbe dovuto cercare un'attività lucrativa sin dal

momento della separazione, nel gennaio del 2014, obbligo di cui essa era perfet-tamente

conscia. Invece essa non si è mai iscritta a un ufficio regionale di collocamento,

nemmeno dopo 12 anni di inattività. Di conseguenza, o costei non ha mai inteso

lavorare o dispone di entrate sufficienti. Riguardo alle ricerche d'impie­go, stando

all'attore solo cinque delle quindici offerte, risalenti al 2015, al 2019 e una

al 2021, ponevano una reale candidatura. Il curriculum vitae che la

moglie asserisce di avere consegnato a mano nel 2020 e nel 2021 a svariate

imprese – egli continua – è una mera allegazione di parte. Eppure, secondo

l'appellante, la convenuta ha maturato in Romandia esperienze nel settore della

moda (come venditri­ce) e in vari ambiti commerciali (come segretaria

amministrativa). A dire dell'appellante, un reddito ipotetico di fr. 3290.–

mensili per un'attività al 100% (40 ore settimanali a fr. 19.– orari,

conformemente al­l'art. 11 della legge cantonale sul salario minimo) è dunque

pienamente giustificato.

c) Nelle

sue osservazioni all'appello la moglie contesta che si possa imputarle un

reddito per un impiego al 100%. Trattandosi di un matrimonio di lunga durata,

dal quale è nata una figlia (e che ha concretamente influenzato la sua vita), essa

fa valere che poteva contare sulla continuazione del matrimonio e sulla

ripartizione dei ruoli assunta dai coniugi duran­te la comunione domestica. La

convenuta ricorda inoltre che al momento della separazione essa aveva 50 anni e

che a quel momento le era ormai impossibile ritrovare un'attività lucrativa, tant'è

che nemmeno il marito è riuscito a reperirle un impiego, nonostante l'impegno

assunto nella convenzione a tutela dell'unione coniugale. Per di più, essa

aveva già cessato di lavorare prima di lasciare la Svizzera roman­da.

L'interessata sottolinea di essersi bensì attivata immediatamente per trovare

lavoro nel Cantone Ticino, ma che tutti i suoi

tentativi sono risultati vani. Il reddito ipotetico di fr. 3290.–

mensili imputatole dal marito è quindi irrealistico, oltre che esorbitante.

13.

I

criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex

coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano

l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e

diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con

riferimenti). Al proposito basti ricordare che qualora un coniuge non possa ragionevolmente essere tenuto a

provvedere da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza

per la vecchiaia, l'altro coniuge deve corrispondergli un adeguato contributo

alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un

lato quello del clean break, secondo cui dopo il divorzio ciascun

coniuge deve, nella misura del possibile, riacquisire la propria indipendenza

economi­ca e finanziare da sé le proprie esigenze e, dall'altro, quello della

solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le

conseguenze legate alla ripartizione dei compiti assunta in costanza di

matrimonio (art. 163 CC).

a) In

applicazione dell'art. 125 CC il giudice esamina se e in quale misura, ponderate

le circostanze concrete, si possa esigere che un coniuge ormai sgravato dal

governo della casa e della cura della famiglia possa investire altrimenti la

sua forza lavoro così liberatasi e intraprendere o estendere un'attività

lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua

età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo

sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n.

5c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022

consid. 8b). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli svolti

durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano

pertanto – in linea di principio – all'esercizio di un'attività lucrativa da

parte di quel coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022

consid. 4d).

b) Per

fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte, di regola, dal reddito

effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà,

quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato

il reddito ipotetico. Un guadagno potenziale non va tuttavia determinato in

astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo

(DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2;

analogamente: RtiD

I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con

richia­mi). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che

l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda. In

seguito egli esamina se costui abbia l'effettiva possibilità di esercitare la

divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, tenendo calcolo

dell'età, dello stato di salute, delle conoscenze linguistiche, della

formazione professionale (passata e futu­ra), delle esperienze professionali,

della flessibilità (personale e geografica), oltre che della situazione sul

mercato del lavoro (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147

III 321 consid. 5.6; analogamen­te: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006

pag. 690 n. 5a con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 11b).

Anche trattandosi

di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato

un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, la

giurisprudenza più recente ritiene ora che un'occupazione retribuita non sia

esclu­sa, a condizione che tale possibilità esista effettivamen­te e che non

sussistano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le

circostanze del caso concreto sono determinanti, compresa l'età, lo stato di

salute del coniuge, le attività svolte in precedenza, la flessibilità personale

e la situazione del mercato del lavoro (DTF 147 III 320 consid. 5.5 e 5.6, 258

consid. 3.4.4; I CCA, sentenza inc. 11.2021.13 del 19 gennaio 2023

consid. 17a).

14.

Nel caso in esame il Pretore

si è limitato a evocare la situazione in cui versa il mercato del lavoro, concludendo

– sulla sola scorta di ciò – che non si può rimproverare alla moglie di non essere

stata in grado di ritrovare un impiego quando nemme­no il marito è riuscito a procurargliene uno (sentenza impugna­ta,

consid. 11.2). L'opinione è a dir poco sbrigativa, ove si consideri che l'insucces­so

del marito – sempre che egli si sia attivato – non è il solo criterio

determinante per apprezzare la capacità lucrativa della convenuta. A tal fine il

pri­mo giudice avreb­be dovuto ponderare che al momento della separazione (gennaio

del 2014) AO 1 (nata il 3 giugno 1965) aveva 48 anni, che essa ha una

formazione di impiegata di commercio e conosce quattro lingue (francese,

italiano, ingle­se e olandese), che nella Svizzera romanda essa aveva lavorato per

quattro anni al 100% come segretaria di una scuola media, riducendo il grado

d'occupazione al 50% per i due anni successivi, e che poi, trascorso un anno senza

attività e senza stipendio (pur conservando il posto di lavoro), nel gennaio del

2007.

essa si è trasferita nel Ticino, dove non ha più esercitato alcuna

attività lucrativa.

Davanti al Pretore l'interessata

ha confermato altresì di non essersi mai annunciata al­l'ufficio regionale di

collocamento, dichiarando di ave­re cercato lavoro senza successo nel Ticino e

nella Svizzera romanda, di non percepire indennità di disoccupazione e di non

avere ricevuto prestazioni assistenziali, pur avendole chieste ultimamente. Chiamata

a spiegare come abbia potuto sovvenire economicamente a sé medesima, essa ha affermato

di avere sopperito al proprio fabbisogno grazie a prestiti e all'aiu-to di

amici, oltre che con la vendita di suoi effetti personali di valore come

gioielli, borse, orologi e vestiti (verbale del 22 settem-bre 2022, pag. 5).

Non consta – né è preteso per altro – che essa accusi problemi di salute.

15.

Riassumendo,

al momento della separazione (gennaio del 2014) la convenuta aveva – come detto

– 48 anni e non esercitava più alcuna attività lucrativa da almeno sette anni.

Essa sapeva tuttavia fin dalla sottoscrizione del noto accordo a tutela

dell'unio­ne coniugale (28 ottobre 2015) che avrebbe dovuto cercare lavoro,

tant'è che in quella convenzione essa si definitiva “alla ricerca di un

impiego” e il marito si diceva pronto “per quanto possibile” ad aiutarla nella

ricerca (doc. E; sopra, lett. B). E dopo la firma di quell'intesa AP 1 le ha

versato, per 15 mesi (dal 1° novembre 2015 fino al 30 gennaio 2017), un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili. Il settore in cui la convenuta avrebbe potuto

trovare un'occupazione era, ragionevolmente, quello in cui essa poteva vantare

esperienza professionale come segretaria, ovve­ro un'attività di impiegata di

commercio chiamata a svolgere mansioni amministrative in un'azienda privata o

pubblica. Senza problemi di salute e oneri di custodia (la figlia A___ aveva ormai 19 anni), l'interessava poteva

pregiarsi di un'apprezzabile esperienza professionale e di conosce­re quattro

lingue. Che potes­se trovare lavoro nel Ticino ove si fosse almeno annunciata

all'ufficio regionale di collocamento (invece di limitarsi a candidature

spontanee) non è escluso. Certo, essa avrebbe verosimilmente dovuto accomodarsi

di un salario come impiegata di commercio non qualificata, corrispondente oggi

al salario minimo orario di fr. 19.50 orari lordi applicabile nei settori

economici pertinenti al suo profilo (il salario minimo di fr. 20.36 orari

previsto da alcuni contratti normali di lavoro si applica solo a determinati settori),

onde uno stipendio di fr. 3080.– mensili netti (42 ore settimanali per

4.33

settimane mensili, operate le deduzioni per i contributi sociali

obbligatori e per i presumibili oneri di LAINF e LPP, come indicato

dall'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro: ‹https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DE-USML/salario_minimo/FAQ_salario_minimo.pdf›).

D'altro

lato nella fattispecie le probabilità di assunzione non andavano nemmeno sopravvalutate.

Non si deve trascurare in effetti che quando ha poi firmato il ricordato

accordo a tutela dell'unione coniugale la convenuta non svolge­va più alcuna

attività lucrativa da ormai nove anni. La sua età (aveva raggiunto nel

frattempo i 50 anni) poteva inoltre riuscirle pregiudizievole, soprattutto in

un Cantone come il Ticino per la concorrenza

dovuta al­l'ampia disponibilità di mano d'ope­ra frontaliera più giovane, flessibile e pron­ta ad

addestrarsi. Si sarebbe potuto pensare – forse – a un aggiornamento della

formazio­ne professionale, ma ciò sarebbe

apparso poco realisti­co già per la durata che simile riqualificazione avrebbe

richiesto. Sta di fatto che, non trovan­do lavoro come impiegata di commercio, AO

1.

avreb­be potuto orientarsi altrimenti, ripiegando su occupazioni più

generiche, come quella di governan­te o di donna delle pulizie. E che la

convenuta fosse inabile a esercitare simili

attività o che particolari ostacoli le impedissero di svolgerle non

risulta né è preteso. Si può quindi ragionevolmente

presumere che, si fosse debitamente attivata per reperire un'attività a

tempo pieno nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico, anche se

sprovvista di particolare esperienza l'interessata avreb­be potuto

presumibilmente contare sul relativo salario minimo, oggi di fr. 19.50

orari lordi, in conformità al contratto normale di lavoro per il personale

domestico (art. 22; FU 240/2022 del 16 dicembre 2022 pag. 2 e allegato), che le

avrebbe garantito comunque uno stipendio attorno a fr. 3080.‒

mensili netti (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo

2021.

consid. 6e).

16.

Da quanto precede, in applicazione del metodo “a due fasi” prescritto

dal Tribunale federale (DTF 147 III 265, 293, 301; da ulti­mo: I CCA,

sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 4a), si evince il

seguente quadro del bilancio familiare:

Reddito del marito (non contestato) fr.

3460.—

Reddito

della moglie fr. 3080.— fr.

6540.— mensili

Fabbisogno minimo del marito

(non contestato) fr. 2215.—

Fabbisogno

minimo della moglie (non contestato) fr. 2800.—

fr.

5015.—

mensili

Eccedenza fr.

1525.—

mensili

Metà dell'eccedenza fr.

762.50

mensili

Il marito può conservare per

sé:

fr.

2215.– + fr. 762.50.– = fr. 2977.50 mensili

e deve versare alla moglie:

fr.

2800.– + fr. 762.50 ./. fr. 3080.– = fr. 482.50 mensili,

arrotondati

a fr. 485.– mensili.

Se ne conclude che il

contributo di mantenimento in favore della convenuta a decorrere dal passaggio

in giudicato della presente sentenza (DTF 142 III 195 consid. 5.3), ovvero dal

giorno della sua notificazione all'interessata (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4),

ammonta a fr. 485.– mensili fino al pensionamento di lei.

III. Sulle spese processuali, le ripetibili e il

gratuito patrocinio

17.

Le

spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). In sede cautelare l'appellante consegue una riduzione del contributo

alimentare (unico punto litigioso) da fr. 1305.– mensili fissati dal Pretore a

fr. 625.– mensili. Esce quindi vittorioso sostanzialmente per metà. Nel merito

egli vede ridurre a fr. 485.– mensili il

contributo alimentare di fr. 1245.– mensili stabilito dal Pretore fino

al pensionamento della moglie. Ottiene così causa vinta per circa tre quinti,

sicché gli oneri processuali vanno suddivisi di conseguenza.

L'esito

dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente sul dispositivo inerente alle

spese e alle ripetibili di primo grado (rinviate al merito con il decreto

cautelare e suddivise a metà con la sentenza di divorzio), il quale riguardava,

oltre al contributo alimentare per la moglie (principio, ammontare e durata),

la liquidazione del regime matrimoniale e il riparto degli averi previdenziali

maturati dai coniugi in costanza di matrimonio. Tale dispositivo può di

conseguenza rimanere invariato.

18.

Le

richieste di gratuito patrocinio formulate dalle parti in appello meritano accoglimento.

Per quanto attiene a AP 1, i debiti a carico dell'interessato risultanti

dall'estratto del registro delle esecuzioni (doc. C di appello) vanificano

infatti il suo margine disponibile mensile di circa fr. 760.–. Per definire

l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota

professionale, che incombeva al legale produrre, si procede per apprezzamento

(senten­za del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3).

Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito e speditivo non avrebbe

verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, risoltosi nella

stesura di due memoriali di 16 e di 13 pagine nell'ambito di una causa già

nota, più di due giorni di lavoro, ovvero circa

16.

ore retribuite fr. 180.– l'una (art. 4 cpv. 1 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria:

RL 178.310), compreso un breve colloquio o una stringata corrispondenza con il

cliente. Aggiunte le spese (10%) e l'IVA (7.7%), l'indennità di patrocinio va

fissata pertanto in fr. 3500.–.

Riguardo

a AO 1, la cui resistenza in appello era parzialmente legittima, il margine

disponibile di fr. 762.50 mensili (mezza ecceden­za del bilancio familiare) si

deve al computo di un reddito teorico, il quale non entra però in linea di

conto ai fini del conferimento del gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale

federale 5A_42/2022 del 19 maggio 2022 consid. 6.2). L'indennità di patrocinio

può essere commisurata in funzione degli stessi criteri sulla base dei quali è

stata determinata l'indennità spettante al legale di AP 1 (15 pagine di

osservazioni all'appello contro il decreto cautelare, 10 pagine di osservazioni

all'appello contro la sentenza di merito in una causa già nota, più un breve

colloquio o una stringata corrispondenza con la cliente, cui si aggiungono le

spese e l'IVA), onde un paio di giorni lavoro e un'indennità di fr. 3500.–

arrotondati.

19.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr.

30.

000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, in

ogni modo, un ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto

la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Le

procedure inc. 11.2021.82 e 11.2023.6 sono congiunte.

2. L'appello 16 giugno 2021 di AP 1 è parzialmen­te accolto, nel

senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è così riformato:

L'istanza cautelare è

parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare

alla moglie dal 31 gennaio 2020, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, un contributo

alimentare di fr. 625.– mensili.

3. Le

spese di tale appello, di fr. 1000.–, sono poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

4. L'appello

27 gennaio 2023 di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n.

5 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è condannato a versare

alla moglie, anticipatamente, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare

di fr. 485.– mensili fino al pensionamento di lei.

5. Le

spese di tale appello, di fr. 3000.–, sono poste per due quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico

di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

6. AP

1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo

Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio

un'indennità di fr. 3500.– complessivi.

7. AO

1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo

Stato del Cantone Ticino verserà per lei

alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 3500.– complessivi.

8. Notificazione a:

– , ;

– o;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio

dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto consid. 18 e

dispositivi n. 6 e 7).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno

30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure

provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).