11.2021.84
Protezione della personalità: provvedimenti cautelari, diritto alla propria immagine
28 giugno 2022Italiano15 min
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.84
11.2021.85
Lugano
28 giugno 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa CA.2021.7 (protezione
della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 15 aprile 2021
da
AO
1
(patrocinata
dalla curatrice avv. RA 1 )
contro
AP
1
(già
patrocinata dall'avv. __________, ),
giudicando sul reclamo del 18 giugno 2021 presentato da AP
1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto l'8 giugno 2021 (inc.
11.2021.84) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.85);
Ritenuto
in fatto: A. Dalla
relazione tra V__________ M__________ __________ (1989) cittadino portoghese e AP
1 (1986) è nata il 17 giugno 2013 AO 1. A seguito della separazione dei
genitori AO 1 è stata affidata alla madre, con esercizio congiunto dell'autorità
parentale, riservato il diritto di visita paterno. Il 20 febbraio 2020 l'Autorità
regionale di protezione 15 ha modificato la custodia di AO 1, attribuendola a
entrambi i genitori, ha istituito una curatela di rappresentanza (nell'ambito
della protezione della personalità) in favore della minore, ha limitato
l'autorità parentale della madre relativamente al diritto di determinare il
luogo di dimora della figlia e ha reso attenta AP 1 che l'eventuale sua
partenza per una destinazione oltre un raggio di 10 km dal suo luogo di
abitazione avrebbe comportato l'attribuzione immediata della custodia al padre
in forma esclusiva. Con decisione 28 maggio 2020 la medesima autorità di
protezione ha poi attribuito in via cautelare la custodia di AO 1 a V__________
M__________ __________ e ha disciplinato i diritti di visita materni. L'8
ottobre 2020 la Camera di protezione ha respinto un reclamo di AP 1 contro
quest'ultima decisione (inc. 9.2020.57).
B.
Nell'ambito di una procedura a protezione della personalità promossa l'11
settembre 2020 da AO 1 nei confronti della madre davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona, all'udienza dell'11 novembre 2020 AP 1 si è impegnata a non più
pubblicare foto o filmati relativi alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma
informatica così come a rimuovere quelle esistenti. Il Pretore aggiunto ha
preso atto di tale impegno e ha stralciato seduta stante la causa dal ruolo (inc.
CA.2020.23).
C. Venuta
a conoscenza che la madre aveva pubblicato su Facebook, sotto il nome utente “__________”, dei filmati che la ritraevano in occasione di un diritto di
visita svoltosi il 31 marzo precedente così come che essa aveva promosso, su un
sito internet, una campagna di raccolta fondi per far fronte ai costi legali
pubblicando altre sue diverse fotografie, AO 1 si è nuovamente rivolta il 15
aprile 2021 al Pretore aggiunto affinché ordinasse in via cautelare a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
di astenersi dal pubblicare foto, commenti, filmati che ritraggono e/o
riguardano la figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica e sotto
qualsiasi denominazione di utente e di rimuovere dalle relative piattaforme
ogni e qualsiasi foto, filmato, commenti, ecc. riguardanti la figlia e in
particolare quanto pubblicato sotto il profilo “__________” relativo
all'evento del 31 marzo 2021 presso C__________ E__________ così come
quanto pubblicato sul sito internet < https://__________>.
Essa ha instato altresì per il gratuito patrocinio. Con decreto cautelare
inaudita parte del giorno dopo il Pretore aggiunto ha emanato le ingiunzioni richieste.
D. Nelle
sue osservazioni del 4 maggio 2021 AP
1 non si è opposta al divieto di astenersi dal pubblicare foto e filmati della
figlia se lesivi della personalità di quest'ultima, ma ha proposto di
respingere l'istanza in quanto volta alla rimozione delle foto e dei filmati
relativi alla figlia, e in particolare quanto pubblicato sotto il
profilo “__________” così come sul citato sito internet, e in quanto volta all'astensione dal
pubblicare commenti sulla figlia, instando anch'essa per il beneficio del
gratuito patrocinio. In una replica del 25 maggio 2021 e una duplica del 4 giugno 2021 le
parti hanno confermato le loro posizioni. Non si sono tenute udienze.
E. Statuendo
con decreto cautelare dell'8 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha confermato –
sotto comminatoria dell'art. 292 CP – i
provvedimenti decretati senza contraddittorio il 16 aprile 2021 nei
confronti di AP 1 e ha fissato
all'istante un termine scadente il 31 agosto 2021 per promuovere la causa di
merito avvertendola che qualora il termine fosse decorso infruttuoso i
provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. Le spese processuali di complessivi
fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere
all'istante fr. 500.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del
gratuito patrocinio mentre l'analoga richiesta di AP 1 è stata respinta.
F. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2021 nel quale chiede, previo
conferimento del gratuito patrocinio,
di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza della
figlia così come da lei prospettato davanti al Pretore aggiunto e di accordarle il beneficio del gratuito
patrocinio per la procedura di primo grado. Il memoriale non ha formato oggetto
di notifica per osservazioni. Il 31 agosto 2021 AO 1 ha promosso l'azione
di merito davanti al medesimo Pretore aggiunto (inc. OR.2021.28).
Considerando
in diritto: 1. La
decisione impugnata non è una “sentenza” come indicato dal Pretore aggiunto, ma
un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263
CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili
con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10
giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore
litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308
cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione
della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura
patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii; più di recente: I CCA
sentenza inc. 11.2021.166 del 30 dicembre 2021 consid. 1). Se una parte in
causa poi ricorre anche contro l'eventuale rifiuto del gratuito patrocinio, la
relativa censura va fatta valere nel quadro dell'appello medesimo. Un reclamo
separato non occorre (I CCA, sentenza inc. 11.2017.6 del 13 giugno 2018,
consid. 1 con rinvii).
Nella
fattispecie AP 1 ha introdotto reclamo, non appello. Ha agito però senza più il
patrocinio di una legale e non risulta avere particolari nozioni giuridiche.
Per di più, la decisione impugnata contiene un'indicazione dei rimedi
giuridici erronea, se non addirittura fuorviante, poiché si limita a
menzionare una generica descrizione del reclamo come rimedio giuridico contro
“le decisioni inappellabili di prima istanza, incidentali e in materia di
provvedimenti cautelari”, ciò che come si è visto poc'anzi non è il caso. In
condizioni del genere conviene transigere sull'impropria designazione dell'atto
da parte della convenuta e trattare il reclamo come appello (analogamente: I
CCA sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021 consid. 2 con rinvio).
2. Riguardo infine alla tempestività del rimedio giuridico, da
inoltrare in entrambi i casi in 10 giorni trattandosi di procedura sommaria, nella
fattispecie il decreto in rassegna è pervenuto alla patrocinatrice della
convenuta il 9 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98__________, agli atti).
Introdotto il 18 giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio) l'appello
in esame è pertanto tempestivo.
3. Al
ricorso AP 1 acclude tutta una serie di
documenti che tuttavia figurano già nel fascicolo trasmesso d'ufficio alla
Camera. La produzione di tali documenti si rivela quindi superflua.
4. Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto, ricordato l'impegno assunto dalla
convenuta nella precedente procedura, ha accertato
che essa aveva nondimeno continuato a condividere fotografie o filmati che
riguardano la figlia, quantunque li avesse poi rimossi dopo l'inoltro della
causa e a seguito dell'ingiunzione supercautelare. A suo parere, ponderati i
rispettivi interessi, l'agire della convenuta costituisce una lesione della
personalità della figlia giacché quest'ultima non ha acconsentito alla loro
pubblicazione. Donde il divieto alla convenuta, sotto comminatoria penale, di
pubblicare foto o filmati “su ogni e qualsiasi piattaforma informatica e sotto
qualsiasi denominazione di utente”. Quanto ai commenti sull'istante, per il
primo giudice questi non sono generici, come preteso dalla convenuta, ma sono
stati espressi “in stretta relazione con le foto e i filmati pubblicati”. Anche
in tal caso, per il Pretore aggiunto, ciò costituisce una lesione della
personalità che giustifica un'immediata rimozione di ogni e qualsiasi commento
riguardante la minore, con particolare riferimento a quelli pubblicati sotto il
profilo “__________” e sul sito internet indicato nell'istanza.
5. AP 1 contesta le ingiunzioni del Pretore aggiunto poiché
contrarie al diritto e al principio della proporzionalità. Essa rileva che il
divieto impostole “non è limitato né per quanto riguarda l'oggetto né per il
periodo di tempo”. A suo avviso, la misura deve limitarsi alla pubblicazione delle
fotografie che ledono la personalità della figlia e questo per un periodo di
sei mesi. Tanto più, essa soggiunge, che V__________ M__________ __________
può pubblicare qualsiasi foto e commento. L'appellante ritiene infine che anche
la comminatoria penale sia sproporzionata.
a) Ora,
chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento
del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 CC). La
lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona
lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art.
28 cpv. 2 CC). Il diritto alla
propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall'art. 28 CC sicché
di principio la pubblicazione di fotografie (o qualsiasi altro tipo di
raffigurazione) su qualsiasi supporto (social media o mass media tradizionali) senza
il consenso della persona interessata costituisce una violazione della personalità
(DTF 147 III 205 consid. 4.3.3; 136 III 413 consid. 2.2.2; 136 III 404 consid.
5.2.1). Chiunque può quindi opporsi all'utilizzo da parte di terzi della
propria immagine senza il proprio consenso (Jeandin
in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 48 ad art. 28). Trattandosi
di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), in caso
di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal
rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304
CC). Qualora il figlio abbia un'età per cui è in grado di esprimersi sulla
pubblicazione di fotografie sui social media (che certi autori ipotizzano già
dalla scolarità: Stämpfli, Kinder
im digitalen Raum, Zurigo 2021, pag. 23) il genitore deve chiedere il suo
consenso.
b) Premesso
ciò, nemmeno l'appellante revoca seriamente in dubbio che siano dati i
requisiti dell'art. 261 cpv. 1 CPC per una pronuncia cautelare. Quanto al principio della
proporzionalità,
il provvedimento cautelare deve apparire proporzionato rispetto agli interessi
in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un
ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (RtiD
I-2019 pag. 618 consid. 8 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2021.20 del 1° marzo 2022 consid. 6). Al proposito occorre
procedere a una ponderazione tra gli interessi delle parti coinvolte (Bohnet in: Commentaire
Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 17 ad art. 261 con riferimenti; Kofmel Ehrenzeller in:
Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª
edizione, n. 2 ad art. 261; Bovey/Favrod-Coune
in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 14 ad art. 261). In concreto, v'è
finanche da domandarsi se il provvedimento cautelare sia suscettibile di
arrecare all'appellante un pregiudizio. Né la convenuta spiega quale interesse proprio
essa abbia o perché la pubblicazione di fotografie o di video della figlia
sarebbe nell'interesse di quest'ultima. A parte ciò, essa nemmeno discute la
ponderazione del Pretore aggiunto per il quale l'interesse dell'istante di non
essere oggetto di commenti come quelli postati dalla madre è preponderante
rispetto a quello di quest'ultima “almeno sino alla conclusione della procedura
di merito”. L'appellante, in sostanza, argomenta come se essa fosse libera di
pubblicare a piacimento immagini della figlia, allorquando, oltre a necessitare
il consenso della medesima o del di lei rappresentante legale, tale fenomeno costituisce
un comportamento potenzialmente pregiudizievole per il minore stesso in quanto
determina la diffusione di sue immagini fra un numero di persone indeterminato, conosciute e sconosciute, minacciando
così la sua identità digitale.
c) Il
tutto senza trascurare che i divieti
contestati fanno seguito al mancato rispetto dell'impegno che AP 1 si era
assunta l'11 novembre 2020 di non più pubblicare foto o filmati relativi
alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica. Preso atto della violazione di tale impegno non è dato a
divedere quale provvedimento cautelare meno incisivo di pari efficacia sarebbe
potuto entrare in linea di conto nel caso specifico. Che V__________ M__________
__________ pubblichi anch'egli fotografie dell'istante è possibile, ma poco
importa ai fini del presente giudizio, il padre non essendo parte in causa.
Quanto alla comminatoria penale,
la violazione dell'impegno testé indicato rende verosimile il rischio di
trasgressione degli ordini giudiziari,
donde l'esistenza degli estremi per comminare l'applicazione dell'art. 292
CP (cfr. RtiD I-2015 pag. 936 consid. 5c con riferimenti). Ne segue che la
decisione del Pretore aggiunto di vietare alla madre di pubblicare foto,
commenti e filmati ritraenti la figlia sotto comminatoria penale resiste alla
critica.
6. Relativamente al beneficio del gratuito patrocinio in
prima sede, il Pretore aggiunto
l'ha rifiutato poiché la posizione della convenuta
appariva priva di probabilità di successo. Egli ha tenuto conto del fatto che
oltre a essere recidiva, la convenuta aveva rimosso i contenuti da internet
solo a seguito dell'inoltro dell'istanza cautelare della figlia e della
decisione “supercautelare” del 16 aprile 2021. AP 1 sostiene che oltre
ad essere indigente, la sua opposizione all'istanza non era inutile giacché le
richieste della figlia erano assurde e sproporzionate. L'argomentazione non può
essere condivisa.
a) A
prescindere dalla questione di sapere se AP 1 sia o meno sprovvista dei mezzi necessari per
sostenere le spese della causa (art. 117 lett. a CPC), il beneficio del gratuito
patrocinio presuppone che la domanda non appaia priva di possibilità di successo
(art. 117 lett. b CPC). E ciò è il caso quando le possibilità di buon
esito sono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter
essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi
sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero
derivarle. Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le
possibilità di buon esito equivalgano più o meno – oppure appaiano solo
lievemente inferiori – a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in
funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito
patrocinio e sulla base di un
esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii; più di recente:
sentenza 4A_638/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.11.). In linea di principio, l'esame
di tale presupposto è indipendente dal ruolo processuale delle parti, nel senso
che la posizione della parte convenuta è valutata nel medesimo modo di quella
della parte attrice (DTF 142 III 140 consid. 5.2; più di recente: sentenza
5D_149/2021 del 7 febbraio 2022 consid. 3.4.1).
b) Nel
caso concreto AP 1 trascura, una volta di più,
che violando l'impegno di non più pubblicare foto o filmati relativi
alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica, essa ha indotto la figlia ad agire in giudizio. Quanto meno a
livello cautelare, la resistenza della convenuta appariva così sin dall'inizio priva di esito favorevole,
l'interessata non pretendendo che la figlia avesse acconsentito, in
qualche modo, alla condivisione della sua immagine su un qualsiasi social
media. In tali circostanze ci si poteva quindi aspettare che la convenuta
riconoscesse le richieste palesemente giustificate della figlia e che non
litigasse inutilmente.
7. Le
spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante – in affanno
finanziario – appare tuttavia priva di cognizioni giuridiche e ha agito senza
l'ausilio di un legale. Si giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a
ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo
stato intimato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato
dall'appellante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche la
richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio
senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da
non essere stato notificato alla controparte.
8. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la
possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni
di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere
Considerandi
pecuniario (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto
cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale
federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul
gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
3. Non
si riscuotono spese.
4. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali
e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.
Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è
ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso
al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei
procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali
(art. 46 cpv. 2 LTF).