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Decisione

11.2021.84

Protezione della personalità: provvedimenti cautelari, diritto alla propria immagine

28 giugno 2022Italiano15 min

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.84

11.2021.85

Lugano

28 giugno 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa CA.2021.7 (protezione

della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza del 15 aprile 2021

da

AO

1

(patrocinata

dalla curatrice avv. RA 1 )

contro

AP

1

(già

patrocinata dall'avv. __________, ),

giudicando sul reclamo del 18 giugno 2021 presentato da AP

1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto l'8 giugno 2021 (inc.

11.2021.84) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.85);

Ritenuto

in fatto: A. Dalla

relazione tra V__________ M__________ __________ (1989) cittadino portoghese e AP

1 (1986) è nata il 17 giugno 2013 AO 1. A seguito della separazione dei

genitori AO 1 è stata affidata alla madre, con esercizio congiunto dell'autorità

parentale, riservato il diritto di visita paterno. Il 20 febbraio 2020 l'Autorità

regionale di protezione 15 ha modificato la custodia di AO 1, attribuendola a

entrambi i genitori, ha istituito una curatela di rappresentanza (nell'ambito

della protezione della personalità) in favore della minore, ha limitato

l'autorità parentale della madre relativamente al diritto di determinare il

luogo di dimora della figlia e ha reso attenta AP 1 che l'eventuale sua

partenza per una destinazione oltre un raggio di 10 km dal suo luogo di

abitazione avrebbe comportato l'attribuzione immediata della custodia al padre

in forma esclusiva. Con decisione 28 maggio 2020 la medesima autorità di

protezione ha poi attribuito in via cautelare la custodia di AO 1 a V__________

M__________ __________ e ha disciplinato i diritti di visita materni. L'8

ottobre 2020 la Camera di protezione ha respinto un reclamo di AP 1 contro

quest'ultima decisione (inc. 9.2020.57).

B.

Nell'ambito di una procedura a protezione della personalità promossa l'11

settembre 2020 da AO 1 nei confronti della madre davanti al Pretore del Distretto

di Bellinzona, all'udienza dell'11 novembre 2020 AP 1 si è impegnata a non più

pubblicare foto o filmati relativi alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma

informatica così come a rimuovere quelle esistenti. Il Pretore aggiunto ha

preso atto di tale impegno e ha stralciato seduta stante la causa dal ruolo (inc.

CA.2020.23).

C. Venuta

a conoscenza che la madre aveva pubblicato su Facebook, sotto il nome utente “__________”, dei filmati che la ritraevano in occasione di un diritto di

visita svoltosi il 31 marzo precedente così come che essa aveva promosso, su un

sito internet, una campagna di raccolta fondi per far fronte ai costi legali

pubblicando altre sue diverse fotografie, AO 1 si è nuovamente rivolta il 15

aprile 2021 al Pretore aggiunto affinché ordinasse in via cautelare a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP

di astenersi dal pubblicare foto, commenti, filmati che ritraggono e/o

riguardano la figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica e sotto

qualsiasi denominazione di utente e di rimuovere dalle relative piattaforme

ogni e qualsiasi foto, filmato, commenti, ecc. riguardanti la figlia e in

particolare quanto pubblicato sotto il profilo “__________” relativo

all'evento del 31 marzo 2021 presso C__________ E__________ così come

quanto pubblicato sul sito internet < https://__________>.

Essa ha instato altresì per il gratuito patrocinio. Con decreto cautelare

inaudita parte del giorno dopo il Pretore aggiunto ha emanato le ingiunzioni richieste.

D. Nelle

sue osservazioni del 4 maggio 2021 AP

1 non si è opposta al divieto di astenersi dal pubblicare foto e filmati della

figlia se lesivi della personalità di quest'ultima, ma ha proposto di

respingere l'istanza in quanto volta alla rimozione delle foto e dei filmati

relativi alla figlia, e in particolare quanto pubblicato sotto il

profilo “__________” così come sul citato sito internet, e in quanto volta all'astensione dal

pubblicare commenti sulla figlia, instando anch'essa per il beneficio del

gratuito patrocinio. In una replica del 25 maggio 2021 e una duplica del 4 giugno 2021 le

parti hanno confermato le loro posizioni. Non si sono tenute udienze.

E. Statuendo

con decreto cautelare dell'8 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha confermato –

sotto comminatoria dell'art. 292 CP – i

provvedimenti decretati senza contraddittorio il 16 aprile 2021 nei

confronti di AP 1 e ha fissato

all'istante un termine scadente il 31 agosto 2021 per promuovere la causa di

merito avvertendola che qualora il termine fosse decorso infruttuoso i

provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. Le spese processuali di complessivi

fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere

all'istante fr. 500.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del

gratuito patrocinio mentre l'analoga richiesta di AP 1 è stata respinta.

F. Contro

il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2021 nel quale chiede, previo

conferimento del gratuito patrocinio,

di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza della

figlia così come da lei prospettato davanti al Pretore aggiunto e di accordarle il beneficio del gratuito

patrocinio per la procedura di primo grado. Il memoriale non ha formato oggetto

di notifica per osservazioni. Il 31 agosto 2021 AO 1 ha promosso l'azione

di merito davanti al medesimo Pretore aggiunto (inc. OR.2021.28).

Considerando

in diritto: 1. La

decisione impugnata non è una “sentenza” come indicato dal Pretore aggiunto, ma

un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263

CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili

con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10

giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore

litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308

cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione

della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura

patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii; più di recente: I CCA

sentenza inc. 11.2021.166 del 30 dicembre 2021 consid. 1). Se una parte in

causa poi ricorre anche contro l'eventuale rifiuto del gratuito patrocinio, la

relativa censura va fatta valere nel quadro dell'appello medesimo. Un reclamo

separato non occorre (I CCA, sentenza inc. 11.2017.6 del 13 giugno 2018,

consid. 1 con rinvii).

Nella

fattispecie AP 1 ha introdotto reclamo, non appello. Ha agito però senza più il

patrocinio di una legale e non risul­ta avere particolari nozioni giuridiche.

Per di più, la decisione impugnata contie­ne un'indicazione dei rimedi

giuridici erronea, se non addirittura fuorvia­nte, poiché si limita a

menzionare una generica descrizione del reclamo come rimedio giuridico contro

“le decisioni inappellabili di prima istanza, incidentali e in materia di

provvedimenti cautelari”, ciò che come si è visto poc'anzi non è il caso. In

condizioni del genere conviene transigere sull'impropria designazione dell'atto

da parte della convenuta e trattare il reclamo come appello (analogamente: I

CCA sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021 consid. 2 con rinvio).

2. Riguardo infine alla tempestività del rimedio giuridico, da

inoltrare in entrambi i casi in 10 giorni trattandosi di procedura sommaria, nella

fattispecie il decreto in rassegna è pervenuto alla patrocinatrice della

convenuta il 9 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98__________, agli atti).

Introdotto il 18 giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio) l'appello

in esame è pertanto tempestivo.

3. Al

ricorso AP 1 acclude tutta una serie di

documenti che tuttavia figurano già nel fascicolo trasmesso d'ufficio alla

Camera. La produzione di tali documenti si rivela quindi superflua.

4. Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto, ricordato l'impegno assunto dalla

convenuta nella precedente procedura, ha accertato

che essa aveva nondimeno continuato a condividere fotografie o filmati che

riguardano la figlia, quantunque li avesse poi rimossi dopo l'inoltro della

causa e a seguito dell'ingiunzione supercautelare. A suo parere, ponderati i

rispettivi interessi, l'agire della convenuta costituisce una lesione della

personalità della figlia giacché quest'ultima non ha acconsentito alla loro

pubblicazione. Donde il divieto alla convenuta, sotto comminatoria penale, di

pubblicare foto o filmati “su ogni e qualsiasi piattaforma informatica e sotto

qualsiasi denominazione di utente”. Quanto ai commenti sull'istante, per il

primo giudice questi non sono generici, come preteso dalla convenuta, ma sono

stati espressi “in stretta relazione con le foto e i filmati pubblicati”. Anche

in tal caso, per il Pretore aggiunto, ciò costituisce una lesione della

personalità che giustifica un'immediata rimozione di ogni e qualsiasi commento

riguardante la minore, con particolare riferimento a quelli pubblicati sotto il

profilo “__________” e sul sito internet indicato nell'istanza.

5. AP 1 contesta le ingiunzioni del Pretore aggiunto poiché

contrarie al diritto e al principio della proporzionalità. Essa rileva che il

divieto impostole “non è limitato né per quanto riguarda l'oggetto né per il

periodo di tempo”. A suo avviso, la misura deve limitarsi alla pubblicazione delle

fotografie che ledono la personalità della figlia e questo per un periodo di

sei mesi. Tanto più, essa soggiunge, che V__________ M__________ __________

può pubblicare qualsiasi foto e commento. L'appellante ritiene infine che anche

la comminatoria penale sia sproporzionata.

a) Ora,

chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento

del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 CC). La

lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona

lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art.

28 cpv. 2 CC). Il diritto alla

propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall'art. 28 CC sicché

di principio la pubblicazione di fotografie (o qualsiasi altro tipo di

raffigurazione) su qualsiasi supporto (social media o mass media tradizionali) senza

il consenso della persona interessata costituisce una violazione della personalità

(DTF 147 III 205 consid. 4.3.3; 136 III 413 consid. 2.2.2; 136 III 404 consid.

5.2.1). Chiunque può quindi opporsi all'utilizzo da parte di terzi della

propria immagine senza il proprio consenso (Jeandin

in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 48 ad art. 28). Trattandosi

di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht

des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), in caso

di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal

rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304

CC). Qualora il figlio abbia un'età per cui è in grado di esprimersi sulla

pubblicazione di fotografie sui social media (che certi autori ipotizzano già

dalla scolarità: Stämpfli, Kinder

im digitalen Raum, Zurigo 2021, pag. 23) il genitore deve chiedere il suo

consenso.

b) Premesso

ciò, nemmeno l'appellante revoca seria­mente in dubbio che siano dati i

requisiti dell'art. 261 cpv. 1 CPC per una pronuncia cautelare. Quanto al principio della

proporzionalità,

il provvedimento cautelare deve apparire proporzionato rispetto agli interessi

in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un

ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (RtiD

I-2019 pag. 618 consid. 8 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza

inc. 11.2021.20 del 1° marzo 2022 consid. 6). Al proposito occorre

procedere a una ponderazione tra gli interessi delle parti coinvolte (Bohnet in: Commentaire

Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 17 ad art. 261 con riferimenti; Kofmel Ehrenzeller in:

Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª

edizione, n. 2 ad art. 261; Bovey/Favrod-Coune

in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 14 ad art. 261). In concreto, v'è

finanche da domandarsi se il provvedimento cautelare sia suscettibile di

arrecare all'appellante un pregiudizio. Né la convenuta spiega quale interesse proprio

essa abbia o perché la pubblicazione di fotografie o di video della figlia

sarebbe nell'interesse di quest'ultima. A parte ciò, essa nemmeno discute la

ponderazione del Pretore aggiunto per il quale l'interesse dell'istante di non

essere oggetto di commenti come quelli postati dalla madre è preponderante

rispetto a quello di quest'ultima “almeno sino alla conclusione della procedura

di merito”. L'appellante, in sostanza, argomenta come se essa fosse libera di

pubblicare a piacimento immagini della figlia, allorquando, oltre a necessitare

il consenso della medesima o del di lei rappresentante legale, tale fenomeno costituisce

un comportamento potenzialmente pregiudizievole per il minore stesso in quanto

determina la diffusione di sue immagini fra un numero di persone indeterminato, conosciute e sconosciute, minacciando

così la sua identità digitale.

c) Il

tutto senza trascurare che i divieti

contestati fanno seguito al mancato rispetto dell'impegno che AP 1 si era

assunta l'11 novembre 2020 di non più pubblicare foto o filmati relativi

alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica. Preso atto della violazione di tale impegno non è dato a

divedere quale provvedimento cautelare meno incisivo di pari efficacia sarebbe

potuto entrare in linea di conto nel caso specifico. Che V__________ M__________

__________ pubblichi anch'egli fotografie dell'istante è possibile, ma poco

importa ai fini del presente giudizio, il padre non essendo parte in causa.

Quanto alla comminatoria penale,

la violazione dell'impegno testé indicato rende verosimile il rischio di

trasgressione degli ordini giudiziari,

donde l'esistenza degli estremi per comminare l'applicazione dell'art. 292

CP (cfr. RtiD I-2015 pag. 936 consid. 5c con riferimenti). Ne segue che la

decisione del Pretore aggiunto di vietare alla madre di pubblicare foto,

commenti e filmati ritraenti la figlia sotto comminatoria penale resiste alla

critica.

6. Relativamente al beneficio del gratuito patrocinio in

prima sede, il Pretore aggiunto

l'ha rifiutato poiché la posizione della convenuta

appariva priva di probabilità di successo. Egli ha tenuto conto del fatto che

oltre a essere recidiva, la convenuta aveva rimosso i contenuti da internet

solo a seguito dell'inoltro dell'istanza cautelare della figlia e della

decisione “supercautelare” del 16 aprile 2021. AP 1 sostiene che oltre

ad essere indigente, la sua opposizione all'istanza non era inutile giacché le

richieste della figlia erano assurde e sproporzionate. L'argomentazione non può

essere condivisa.

a) A

prescindere dalla questione di sapere se AP 1 sia o meno sprovvista dei mezzi necessari per

sostenere le spese della causa (art. 117 lett. a CPC), il beneficio del gratuito

patrocinio presuppone che la domanda non appaia priva di possibilità di successo

(art. 117 lett. b CPC). E ciò è il caso quando le possibilità di buon

esito sono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter

essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi

sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero

derivarle. Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le

possibilità di buon esito equivalgano più o meno – oppure appaiano solo

lievemente inferiori – a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in

funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito

patrocinio e sulla base di un

esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii; più di recente:

sentenza 4A_638/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.11.). In linea di principio, l'esame

di tale presupposto è indipendente dal ruolo processuale delle parti, nel senso

che la posizione della parte convenuta è valutata nel medesimo modo di quella

della parte attrice (DTF 142 III 140 consid. 5.2; più di recente: sentenza

5D_149/2021 del 7 febbraio 2022 consid. 3.4.1).

b) Nel

caso concreto AP 1 trascura, una volta di più,

che violando l'impegno di non più pubblicare foto o filmati relativi

alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica, essa ha indotto la figlia ad agire in giudizio. Quanto meno a

livello cautelare, la resistenza della convenuta appariva così sin dall'inizio priva di esito favorevole,

l'interessata non pretendendo che la figlia avesse acconsentito, in

qualche modo, alla condivisione della sua immagine su un qualsiasi social

media. In tali circostanze ci si poteva quindi aspettare che la convenuta

riconoscesse le richieste palesemente giustificate della figlia e che non

litigasse inutilmente.

7. Le

spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante – in affanno

finanziario – appare tuttavia priva di cognizioni giuridiche e ha agito senza

l'ausilio di un legale. Si giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a

ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo

stato intimato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato

dall'appellante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche la

richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio

senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da

non essere stato notificato alla controparte.

8. Circa

Fatti

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la

possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni

di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere

Considerandi

pecuniario (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto

cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale

federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul

gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la

sentenza impugnata è confermata.

2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

3. Non

si riscuotono spese.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali

e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è

am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso

al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei

procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali

(art. 46 cpv. 2 LTF).