11.2021.86
Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie fissato in una convenzione di divorzio e già ridotto in una precedente procedura
25 agosto 2022Italiano19 min
è diffusamente illustrata nella sentenza del 25 febbraio 2019, passata in giudicato, con cui questa
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Incarto n.
11.2021.86
Lugano
25 agosto 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti
Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2019.47 (modifica di sentenza
di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con
petizione del 12 agosto 2019 dal
AO
1
(patrocinato
dall' PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinata
dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello
del 23 giugno 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il
20 maggio 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. La cronistoria del caso in esame
è diffusamente illustrata nella sentenza del 25 febbraio 2019, passata in giudicato, con cui questa
Camera ha respinto gli appelli presentati da AO 1 (6 aprile 1954) e
AP 1 (20 maggio 1961) contro una decisione emessa il 10 aprile 2017 dal Pretore
della giurisdizione di Locarno Città riguardo alla modifica di una sentenza di
divorzio chiesta
il 4 febbraio 2015 da AO 1 (inc. 11.2017.55/56).
Ai fini dell'attuale giudizio basti
ricordare che in quella decisione il Pretore aveva ridotto il
contributo alimentare per AP 1 da fr. 18 000.–
a fr. 7750.– mensili.
B. Il 12 agosto 2019 AO
1 si è nuovamente rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per
ottenere la soppressione dal 1° aprile 2019 del contributo alimentare a suo
carico o, in subordine, la riduzione del medesimo a fr. 500.– mensili, facendo
valere una diminuzione delle proprie entrate per avere egli cessato l'attività
professionale ed essere passato al beneficio di rendite AVS e del “terzo
pilastro”. All'udienza di conciliazione del 17 ottobre 2019 le parti non
hanno raggiunto un'intesa, di modo che il
Pretore ha assegnato a AP 1 un
termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. In un
allegato del 13 novembre 2019 costei ha proposto di respingere la
petizione. Con replica del 16 dicembre 2019 l'attore ha confermato la sua
domanda, così come in una duplica del 20 febbraio 2020 la convenuta ha
confermato la propria.
C. Alle prime arringhe
del 25 giugno 2020 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista e
notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 7 ottobre 2020 e alle
arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
Nel suo memoriale del 9 febbraio 2021 l'attore ha reiterato le proprie
domande. In un allegato del 10 febbraio 2021 la convenuta ha dichiarato di
accettare la riduzione del contributo in suo favore a fr. 5500.– mensili
dal 1° aprile 2019.
D. Con sentenza del 20
maggio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riducendo ulteriormente
il contributo alimentare per AP 1 a fr. 2925.– mensili dal 12 agosto 2019. Le
spese processuali di fr. 4700.– sono state poste per un terzo a carico
dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore
fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 giugno 2021 in
cui postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di fissare il
contributo di mantenimento in suo favore a fr. 5500.– mensili dal 12 agosto
2019. Nelle proprie osservazioni del 28 luglio 2021 AO 1 propone di respingere
l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
La modifica di una sentenza
di divorzio passata in giudicato soggiace per analogia alla procedura che
regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili
così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di
modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ultime
raggiungessero il valore di
fr.
10.
000.–
“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella de-
cisione”
impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, poiché
controversa davanti al Pretore era la soppressione del contributo alimentare
per la convenuta di fr. 7750.– mensili dal 1° aprile 2019 fino al
pensionamento di lei (maggio del 2025). Quanto alla tempestività del rimedio
giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il
25.
maggio 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 23 giugno 2021, l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che nel proprio memoriale
conclusivo la convenuta aveva riconosciuto le premesse per una modifica del contributo
alimentare, ammettendo una riduzione del medesimo fino a fr. 5500.– mensili e
rinunciando a imputare all'ex marito un reddito ipotetico “derivante dal consumo
della sostanza”. Posto ciò, egli ha accertato le entrate attuali dell'attore in fr. 5660.– mensili complessivi (rendita
AVS fr. 2370.–, rendita del “terzo pilastro” fr. 1625.50, reddito dalla quota di comproprietà della particella n. 298 RFD di __________
mensili fr. 1664.25). Il Pretore non ha considerato invece i proventi degli
immobili appartenenti alla comunione ereditaria facente capo al padre dell'attore,
composta dell'attore medesimo e di due fratelli, giacché di tali redditi
beneficia unicamente la sorella “per volontà (orale) della loro defunta madre”. Quanto al
fabbisogno minimo di AO 1, il primo giudice l'ha stabilito in fr. 2735.–
mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
pigione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 323.–, spese mediche fr.
208.–). Appurato un margine disponibile di fr. 2925.– mensili, egli ha
ridotto così il contributo alimentare per la convenuta a tale cifra dal 12 agosto
2019, data di avvio della causa.
3.
L'appellante
rimprovera in primo luogo al Pretore di non avere accertato i requisiti dell'art.
129.
cpv.1 CC, ovvero un notevole e durevole peggioramento della situazione dell'ex
marito dovuta a fatti nuovi e importanti rispetto alla situazione considerata
nella precedente sentenza, che attestava un
reddito di fr. 12 746.25 mensili. Essa sostiene che il Pretore non poteva “dare
per scontato” tale presupposto e che, in assenza di un simile esame, egli non
poteva nemmeno fissare un contributo inferiore a quanto da lei proposto nel memoriale
conclusivo (fr. 5500.– mensili). A suo avviso, inoltre, il Pretore non ha
tenuto conto “dell'atteggiamento abusivo” dell'attore, il quale ha ridotto quanto
avrebbe potuto pretendere per la cessione del suo studio medico, non ha precisato
la destinazione dell'importo riscattato da un'assicurazione e ha costituito una
previdenza del “terzo pilastro” di lunga durata per danneggiarla. L'appellante lamenta
infine il mancato computo, nelle entrate dell'attore, della quota dei redditi generati
dagli immobili della nota comunione ereditaria, facendo valere che AO 1 non
solo rinuncia a un'entrata di fr. 2222.– mensili, ma versa anche alla sorella
una pigione di fr. 1000.– mensili. A suo parere, pertanto, le entrate complessive
dell'attore ammontano a fr. 7882.– mensili, ciò che giustifica tutt'al più
una riduzione del contributo alimentare per lei a fr. 5500.– mensili.
4.
I criteri che legittimano la modifica di un contributo
alimentare per l'ex coniuge secondo l'art. 129 cpv. 1 CC sono già stati esposti
dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1 a 3) e riassunti
da questa Camera nella citata sentenza del 25 febbraio
2019.
(inc. 11.2017.55/56, consid. 3). Al proposito basti rammentare che un
contributo di mantenimento dopo il divorzio può essere modificato se nella
situazione economica di una delle parti si verificano fatti nuovi importanti e
durevoli, tali da legittimare una modifica dell'assetto vigente. La procedura
di modifica non ha lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla
alle nuove circostanze. Nuovo è un fatto che non sia stato preso in
considerazione nella fissazione della rendita al momento del divorzio. Non è determinante
che tale fatto fosse di per sé prevedibile, anche se si può presumere che una
rendita sia stata fissata tenendo conto delle modifiche certe o altamente
probabili. Non occorre invece che per ogni singolo fattore di calcolo si sia
verificato un fatto nuovo nel senso dell'art. 129 cpv. 1 CC. Accertata l'esistenza
di un fatto nuovo nel senso appena esposto, il giudice è chiamato a fissare,
facendo uso del proprio potere d'apprezzamento, la nuova rendita fondandosi sui
criteri dell'art. 125 CC, dopo avere aggiornato i fattori ponderati in
precedenza (DTF 138 III 289 consid. 11.1.1 con numerosi rinvii; più
di
recente: sentenza del Tribunale federale 5A_763/2020 del
21.
settembre 2021 consid. 2.2; analogamente:
I CCA, sentenza inc. 11.2020.8 del 23 giugno 2021 consid. 4 con rinvii).
a) Quanto
ai presupposti per la modifica di un contributo alimentare, nella fattispecie l'appellante
non manca di contraddirsi nella misura in cui ammette essa medesima una
riduzione del contributo litigioso da fr. 7750.– a fr. 5500.– mensili. Non è
dato a divedere di conseguenza quale rimprovero possa muoversi al Pretore per essersi
dipartito da tale richiesta di giudizio e ritenere che i presupposti per una
modifica del contributo non fossero più in discussione. Non è contestato per
altro che rispetto alla situazione accertata nella precedente sentenza di questa
Camera AO 1 ha com-piuto 65 anni il 6 aprile 2019, ha cessato ogni
attività professionale il 30 aprile 2019 quando ha ceduto il proprio studio
medico (doc. H) e percepisce da allora una rendita AVS di fr. 2370.–
mensili (doc. F), come pure una rendita del “terzo pilastro” di fr. 1625.20 mensili (doc. G e N) e taluni redditi
da proprietà immobiliari. Non fa dubbio pertanto che la situazione economica di lui, le cui entrate sono passate da fr. 12 746.25 mensili a fr. 5650.– mensili (come ha accertato il
Pretore) o a fr. 7882.– mensili (come
sostiene l'appellante), hanno subìto una
“considerevole e duratura diminuzione”.
b) L'appellante
critica il compenso pattuito dall'ex marito per la cessione dello studio
medico, si interroga sulla sorte di tale incasso, contesta le allegazioni dell'attore
sulla destinazione di fr. 250 000.– ottenuti dal riscatto di una polizza
assicurativa e censura l'impiego di fr. 700
000.– da parte di AO 1 per finanziare una
rendita del “terzo pilastro” della durata di 40 anni. Non si confronta tuttavia con
l'argomentazione del Pretore, il quale le imputa di non avere concretato le proprie
doglianze in una “precisa richiesta di causa” (sentenza impugnata, consid.
5.2). Inoltre essa non quantifica nemmeno l'ammontare del reddito ipotetico che
vorrebbe ascrivere all'attore, tant'è che per finire chiede unicamente di
aggiungere alle attuali entrare di lui il provento di fr. 2222.– mensili
derivante dalla successione paterna. Al riguardo non giova pertanto diffondersi.
c) Si
aggiunga ad ogni modo che le ragioni legate alla riduzione del compenso per la
cessione dello studio medico da parte dell'attore risultano dal relativo
accordo (doc. H) e che a tali ragioni la convenuta ha opposto una contestazione
meramente generica. Senza essere contraddetto, poi, l'attore ha dichiarato che
oltre fr. 140 000.– ottenuti dal riscatto della polizza assicurativa
cui allude l'ex moglie sono stati pignorati proprio in favore di lei e che
almeno fr. 40 000.– egli li ha donati ai figli (interrogatorio del 7
ottobre 2020: verbale, pag. 2 seg.). Circa la rendita del “terzo pilastro”, la cui durata
è in realtà di 30 anni e che ha comportato un investimento di fr. 585 178.–
(doc. N), l'interessato ha addotto che l'ammontare non è stato deciso da lui,
ma è stato calcolato dall'assicuratore (verbale citato, pag. 3). E il fatto di pianificare una rendita fino a 95 anni di età costituisce
fors'anche un'aspettativa di vita ottimistica, ma non è fuori luogo. D'altro
canto dalle risultanze istruttorie non emergono elementi che suffraghino i sospetti
della convenuta sull'agire dell'ex coniuge né, tanto meno, che denotino gli
estremi di un abuso.
5.
L'appellante contesta, per finire, che nei redditi
dell'ex marito non sia stata calcolata la quota dei redditi generata dagli
immobili che AO 1 possiede in comunione ereditaria con i fratelli (fr. 2222.–
mensili), lamentando altresì che egli versi anche un canone di locazione alla
sorella (fr. 1000.– mensili) per l'occupazione di un appartamento in uno di
quegli stabili.
a) Accertati
i presupposti per una modifica del contributo alimentare, il giudice chiamato a
ridefinire importo e durata dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio
continua ad applicare ‒ come detto ‒ i criteri esemplificati
dall'art. 125 cpv. 2 CC, considerando
anche il reddito della sostanza, oltre al reddito da attività lucrativa (n. 5).
Se la sostanza non produce reddito (o genera scarso reddito), entra in linea
di conto un reddito ipotetico. Ove il reddito da attività lucrativa (o dei surrogati
assicurativi) e della sostanza basti per il sostentamento del creditore, poco
importa in generale l'ammontare della sostanza. Qualora invece i redditi siano
insufficienti, nulla osta ‒ di regola ‒ a che il mantenimento sia assicurato anche dalla
sostanza, beni propri compresi. Il principio appena riassunto vale anche in
caso di modifica del contributo di mantenimento giusta l'art. 129 CC (DTF 138
III 289 consid. 11.1.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_761/2013
del 16 ottobre 2014 consid. 2).
b) In concreto il Pretore ha considerato come entrata
dell'attore il reddito generato dalla
quota di comproprietà (un mezzo) della particella n. 298 RFD di __________ (fr.
1664.25
mensili). In seguito egli ha constatato
che la comunione ereditaria alla quale l'attore partecipa con il fratello e la
sorella possiede le particelle n. 60 RFD di __________, n. 1058 RFD di __________
e n. 272 e 273 RFD di __________, il cui valore venale è stato stimato
nell'ambito della precedente causa in fr. 1
308.
000.–, fr. 1 525 000.– e fr. 220 288.–, che i redditi netti
di tali beni ammontano a fr. 80 000.– annui e che “per volontà (orale) della defunta madre” beneficiaria di
tali entrate è esclusivamente E__________ F__________. Per il primo giudice i
redditi della sostanza in proprietà dei
coniugi, benché elencati nella convenzione di divorzio, non sono stati
considerati nel calcolo del contributo
alimentare in favore della moglie, verosimilmente
perché solo la quota di comproprietà di pertinenza di AO 1 con il fratello
poteva procurare redditi all'attore, “mentre l'interessenza nella successione
del padre non fruttava alcunché, siccome la madre dell'attore beneficiava di un
usufrutto su tali fondi”. A mente del Pretore, pertanto, l'ex moglie non può chiedere di tenere conto ora di
redditi che non sono stati intenzionalmente considerati al momento del divorzio.
c) L'appellante
fa valere che al momento del divorzio, come ha accertato il Pretore, i citati introiti
non sono stati considerati perché spettavano alla madre dell'attore, usufruttuaria
degli immobili. Secondo l'appellante, quindi, il primo giudice non poteva partire
dall'idea che i coniugi avessero intenzionalmente rinunciato a tenere conto di quei
proventi nell'ambito del divorzio. L'argomento è fondato. Dalla convenzione di
divorzio del 20 dicembre 2007 risulta in effetti che i redditi dei beni intestati
alla comunione ereditaria facente capo al padre dell'attore spettavano a quel
momento a El__________ F__________ in
qualità di usufruttuaria (doc. B, punto n. 1.1.2, nell'inc. DM.2015.3
richiamato). Mal si comprende perciò come le parti potessero tenerne conto nel calcolo del
contributo alimentare per la convenuta. Per di più, nella convenzione di
divorzio i coniugi si sono dati atto che i contributi erano stati concordati
“in particolare in funzione del tenore di vita da essi avuto sino alla cessazione
della vita in comune”, tenore di vita da loro quantificato in circa fr. 40 000.– mensili complessivi (punti n. 1.1 e n. 1.3.1).
Che
alla cessazione della vita in comune il reddito da attività lucrativa del
marito (fr. 50 000.– mensili: punto n. 1.1.1) bastasse per far fronte
ai contributi in favore dell'ex moglie e dei figli, così come per finanziare il
debito mantenimento dell'obbligato, ancora non permette di concludere, del
resto, che le parti abbiano inteso convenzionalmente escludere l'eventualità secondo
cui, al momento di un'eventuale riconsiderazione del contributo alimentare per
l'ex moglie, si sarebbero presi in considerazione i redditi della sostanza o un
consumo della medesima. Una simile rinuncia si sarebbe dovuta evincere
chiaramente dalla convenzione o dai documenti preparatori (I CCA, sentenza
inc. 11.2020.8 del 23 giugno 2021 consid. 6 con rinvii a RtiD I-2015 pag.
868.
consid. 6.3; sentenza del Tribunale federale 5A_700/2019 del 3 febbraio
2021.
consid. 4.1.1). L'attore ribadisce che le sue “interessenze
ereditarie non sono affatto cambiate” rispetto al momento del divorzio o della
precedente causa (osservazioni, pag. 5
in basso). Egli non richiama tuttavia alcun documento, né rinvia a un
qualsivoglia passaggio degli allegati introdotti dalle parti nel corso del
processo di divorzio dai quali sarebbe possibile dedurre una consapevole
volontà di rinunciare preventivamente a invocare un criterio potenzialmente
essenziale per il (ri)calcolo dei contributi di mantenimento. L'obiezione
manca perciò di consistenza.
d) Non
si disconosce che, per decisione degli eredi, gli introiti della citata comunione
ereditaria sono lasciati alla sorella dell'attore per “volontà (orale) della defunta
madre”.
In assenza di un obbligo vincolante, però, la rinuncia a tali entrate non può
essere opposta all'ex moglie (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2020.8 del
23.
giugno 2021 consid. 15 e inc. 11.2014.108 del 13 dicembre 2016
consid. 9). L'operato dell'autorità fiscale, che parrebbe attenersi a tale
intesa, non vincola il giudice civile, tanto meno in materia di reddito
ipotetico (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004
consid. 7f). Quanto al fatto che i fratelli dell'appellante saranno costretti a
“ritirargli le quote ereditarie”, l'argomentazione si esaurisce in una
congettura. Per concludere, visto che l'ammontare della quota di un terzo dei
citati tali proventi (fr. 2222.– mensili) non è in discussione, le entrate di AO
1.
vanno rivalutate in fr. 7882.– mensili e la sua disponibilità in fr. 5147.–
mensili.
6.
Nelle
sue osservazioni all'appello l'attore deplora, in sintesi, di avere sottoscritto una convenzione di divorzio “che
gli ha rovinato l'esistenza”, di avere esaurito ogni liquidità e di essere
ridotto a vivere con il minimo esistenziale in seguito alle procedure esecutive
promosse dall'ex moglie, alla quale egli rimprovera di occultare in malafede
l'ingente patrimonio accumulato dopo il divorzio e di volerlo “mettere sul
lastrico". Se non che, come si è spiegato (consid. 4), una procedura di modifica della sentenza di divorzio non
ha lo scopo di “correggere” l'assetto stabilito al momento di sciogliere il
matrimonio. Poco soccorre quindi recriminare
sugli accordi presi a quel tempo. Non si trascura che in esito al presente
giudizio l'attore risulta in grado di sopperire
unicamente al proprio
fabbisogno minimo del diritto esecutivo (fr. 2735.– mensili). La situazione è analoga tuttavia a
quella scaturita dalla precedente causa, in seguito alla quale, una volta
sopperito alle proprie necessità (a quel tempo di fr. 5000.– mensili), AO 1 doveva
destinare quanto rimaneva del suo reddito (di fr. 12 746.25 mensili)
alla copertura del contributo per l'ex moglie (ridotto da fr. 18 000.– a fr.
7750.– mensili: sentenza del 25 febbraio 2019, consid. 3).
Come
nel precedente appena citato, invero, nell'attuale fattispecie manca una volta
di più qualsiasi ragguaglio sulla situazione finanziaria in cui versava la
convenuta al momento del divorzio, come pure sulla sua situazione odierna. Come
si è ricordato nella sentenza del 25 febbraio 2019 (consid. 6), tuttavia, incombeva a AO 1 recare i dati necessari.
Certo, l'attore si duole che il Pretore ha rifiutato il richiamo dell'incarto fiscale
dell'ex moglie, ma non chiede di assumere
tale prova in appello. Quanto al di lei fabbisogno, poi, egli non solo non ha chiesto
l'assunzione di prove, ma nemmeno ha allegato quale importo ritenesse corretto
riconoscere.
Difettano pertanto, una volta ancora, gli elementi per un raffronto o per
tenere conto, sotto il profilo dell'equità, di eventuale sostanza. In ultima
analisi non resta così che ridurre il contributo per AP 1 all'importo di cui
l'attore dispone dopo avere coperto il proprio fabbisogno minimo, ossia a fr. 5145.–
mensili (arrotondati).
7.
Le
spese del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene una rivalutazione del contributo litigioso, seppure
non nella misura richiesta. Nel complesso si giustifica dunque di porre a suo carico
un settimo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'attore.
Patrocinata da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità
per ripetibili ridotte (cinque settimi dell'indennità piena).
L'attuale
giudizio impone altresì una riforma delle spese giudiziarie di prima sede. Ricordato
che la parziale acquiescenza comporta parziale soccombenza della parte
convenuta (art. 106 cpv. 1 seconda frase) e che davanti al Pretore era
litigiosa la soppressione di un contributo di fr. 7750.– mensili, si
giustifica di suddividere le spese in ragione di due terzi a carico dell'attore
e un terzo a carico della convenuta. A favore di quest'ultima va riconosciuta inoltre
un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 5000.–, pari all'importo (non contestato)
stabilito dal primo giudice nella decisione impugnata per l'analogo grado di
soccombenza della convenuta.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente
davanti a questa Camera anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
1. La
petizione è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto da AO
1 a AP 1 in virtù della clausola n. 1.3.2
della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata con sentenza del 26 novembre 2008 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna e modificata con sentenza del 10 aprile 2017 (inc. DM.2015.3),
è ridotto a
fr. 5145.– mensili dal 12 agosto 2019.
2. Le spese
processuali di complessivi fr. 4700.–, anticipate dall'attore, sono poste per
due terzi a carico di quest'ultimo e per un terzo a carico della convenuta. L'attore
rifonderà inoltre alla convenuta fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese di appello di fr.
4000.– sono poste per un settimo a carico dell'appellante e per il resto a
carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).