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Decisione

11.2021.86

Modifica di sentenza di divorzio: contributo di mantenimento per l'ex moglie fissato in una convenzione di divorzio e già ridotto in una precedente procedura

25 agosto 2022Italiano19 min

è diffusamente illustrata nella sentenza del 25 febbraio 2019, passata in giudicato, con cui questa

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.86

Lugano

25 agosto 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

Chietti

Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2019.47 (modifica di sentenza

di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con

petizione del 12 agosto 2019 dal

AO

1

(patrocinato

dall' PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinata

dall' PA 1 ),

giudicando sull'appello

del 23 giugno 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il

20 maggio 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. La cronistoria del caso in esame

è diffusamente illustrata nella sentenza del 25 febbraio 2019, passata in giudicato, con cui questa

Camera ha respinto gli appelli presentati da AO 1 (6 aprile 1954) e

AP 1 (20 maggio 1961) contro una decisione emessa il 10 aprile 2017 dal Pretore

della giurisdizio­ne di Locarno Città riguardo alla modifica di una sentenza di

divorzio chiesta

il 4 febbraio 2015 da AO 1 (inc. 11.2017.55/56).

Ai fini dell'attuale giudizio basti

ricorda­re che in quella decisione il Pretore aveva ridotto il

contributo alimentare per AP 1 da fr. 18 000.–

a fr. 7750.– mensili.

B. Il 12 agosto 2019 AO

1 si è nuovamente rivolto al Preto­re della giurisdizio­ne di Locarno Città per

ottenere la soppressio­ne dal 1° aprile 2019 del contributo alimentare a suo

carico o, in subordine, la riduzione del medesimo a fr. 500.– mensili, facen­do

valere una diminuzione delle proprie entrate per avere egli cessato l'attività

professionale ed essere passato al beneficio di rendite AVS e del “terzo

pilastro”. All'udienza di conciliazione del 17 ottobre 2019 le parti non

hanno raggiunto un'intesa, di modo che il

Pretore ha assegnato a AP 1 un

termine di 30 gior­ni per presentare il memoriale di risposta. In un

allegato del 13 novembre 2019 costei ha proposto di respingere la

petizione. Con replica del 16 dicembre 2019 l'attore ha confermato la sua

domanda, così come in una duplica del 20 febbraio 2020 la convenuta ha

confermato la propria.

C. Alle prime arringhe

del 25 giugno 2020 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista e

notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 7 ottobre 2020 e alle

arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

Nel suo memoriale del 9 febbraio 2021 l'attore ha reiterato le proprie

domande. In un allegato del 10 febbraio 2021 la convenuta ha dichiarato di

accettare la riduzione del contributo in suo favore a fr. 5500.– mensili

dal 1° aprile 2019.

D. Con sentenza del 20

maggio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riducendo ulteriormente

il contributo alimentare per AP 1 a fr. 2925.– mensili dal 12 agosto 2019. Le

spese processuali di fr. 4700.– sono state poste per un terzo a carico

dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore

fr. 5000.– per ripetibili ridotte.

E. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 giugno 2021 in

cui postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di fissare il

contributo di mantenimento in suo favore a fr. 5500.– mensili dal 12 agosto

2019. Nelle proprie osservazioni del 28 luglio 2021 AO 1 propone di respingere

l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

La modifica di una sentenza

di divorzio passata in giudicato soggiace per analogia alla procedura che

regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili

così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di

modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ulti­me

raggiungessero il valore di

fr.

10.

000.–

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella de-

cisione”

impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, poiché

controversa davanti al Pretore era la soppressione del contributo alimentare

per la convenuta di fr. 7750.– mensili dal 1° aprile 2019 fino al

pensionamento di lei (maggio del 2025). Quanto alla tempestività del rimedio

giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il

25.

maggio 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 23 giugno 2021, l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che nel proprio memoriale

conclusivo la convenuta aveva riconosciu­to le premesse per una modifica del contributo

alimentare, ammettendo una riduzione del medesimo fino a fr. 5500.– mensili e

rinunciando a imputare all'ex marito un reddito ipotetico “derivan­te dal consumo

della sostanza”. Posto ciò, egli ha accertato le entrate attuali dell'attore in fr. 5660.– mensili complessivi (rendita

AVS fr. 2370.–, rendita del “terzo pilastro” fr. 1625.50, reddito dalla quota di comproprietà della particella n. 298 RFD di __________

mensili fr. 1664.25). Il Pretore non ha considerato invece i proventi degli

immobili appartenenti alla comunione ereditaria facente capo al padre del­l'attore,

composta dell'attore medesimo e di due fratelli, giacché di tali redditi

beneficia unicamente la sorella “per volontà (orale) della loro defunta madre”. Quanto al

fabbisogno minimo di AO 1, il primo giudice l'ha stabilito in fr. 2735.–

mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

pigione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 323.–, spese mediche fr.

208.–). Appurato un margine disponibile di fr. 2925.– mensili, egli ha

ridotto così il contributo alimentare per la convenuta a tale cifra dal 12 agosto

2019, data di avvio della causa.

3.

L'appellante

rimprovera in primo luogo al Pretore di non avere accertato i requisiti dell'art.

129.

cpv.1 CC, ovvero un notevole e durevole peggioramento della situazione del­l'ex

marito dovuta a fatti nuovi e importanti rispetto alla situazione considerata

nella precedente sentenza, che attestava un

reddito di fr. 12 746.25 mensili. Essa sostiene che il Pretore non poteva “dare

per scontato” tale presupposto e che, in assenza di un simile esame, egli non

poteva nemmeno fissare un contributo inferiore a quanto da lei proposto nel memoriale

conclusivo (fr. 5500.– mensili). A suo avviso, inoltre, il Pretore non ha

tenuto conto “dell'atteggiamento abusivo” dell'attore, il quale ha ridotto quanto

avrebbe potuto pretendere per la cessione del suo studio medico, non ha precisato

la destinazione dell'importo riscattato da un'assicurazione e ha costituito una

previdenza del “terzo pilastro” di lunga durata per danneggiarla. L'appellante lamenta

infine il mancato computo, nelle entrate dell'attore, della quota dei redditi generati

dagli immobili della nota comunione ereditaria, facendo valere che AO 1 non

solo rinuncia a un'entrata di fr. 2222.– mensili, ma versa anche alla sorella

una pigione di fr. 1000.– mensili. A suo parere, pertanto, le entrate complessive

dell'attore ammontano a fr. 7882.– mensili, ciò che giustifica tutt'al più

una riduzione del contributo alimentare per lei a fr. 5500.– mensili.

4.

I criteri che legittimano la modifica di un contributo

alimentare per l'ex coniuge secondo l'art. 129 cpv. 1 CC sono già stati esposti

dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1 a 3) e riassunti

da questa Camera nella citata sentenza del 25 febbraio

2019.

(inc. 11.2017.55/56, consid. 3). Al proposito basti rammentare che un

contributo di mantenimento dopo il divorzio può essere modificato se nella

situazione economica di una delle parti si verificano fatti nuovi importanti e

durevoli, tali da legittimare una modifica dell'assetto vigente. La procedura

di modifica non ha lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla

alle nuove circostanze. Nuovo è un fatto che non sia stato preso in

considerazione nella fissazione della rendita al momento del divorzio. Non è determinante

che tale fatto fosse di per sé prevedibile, anche se si può presumere che una

rendita sia stata fissata tenendo conto delle modifiche certe o altamente

probabili. Non occorre invece che per ogni singolo fattore di calcolo si sia

verificato un fatto nuovo nel senso dell'art. 129 cpv. 1 CC. Accertata l'esistenza

di un fatto nuovo nel senso appena esposto, il giudice è chiamato a fissare,

facendo uso del proprio potere d'apprezzamento, la nuova rendita fondandosi sui

criteri del­l'art. 125 CC, dopo avere aggiornato i fattori ponderati in

precedenza (DTF 138 III 289 consid. 11.1.1 con numerosi rinvii; più

di

recente: sentenza del Tribunale federale 5A_763/2020 del

21.

settembre 2021 consid. 2.2; analogamente:

I CCA, sentenza inc. 11.2020.8 del 23 giugno 2021 consid. 4 con rinvii).

a) Quanto

ai presupposti per la modifica di un contributo alimentare, nella fattispecie l'appellante

non manca di contraddirsi nella misura in cui ammette essa medesima una

riduzione del contributo litigioso da fr. 7750.– a fr. 5500.– mensili. Non è

dato a divedere di conseguenza quale rimprovero possa muoversi al Pretore per essersi

dipartito da tale richiesta di giudizio e ritenere che i presupposti per una

modifica del contributo non fossero più in discussione. Non è contestato per

altro che rispetto alla situazione accertata nella precedente sentenza di questa

Camera AO 1 ha com-piuto 65 anni il 6 aprile 2019, ha cessato ogni

attività professionale il 30 aprile 2019 quando ha ceduto il proprio studio

medico (doc. H) e percepisce da allora una rendita AVS di fr. 2370.–

mensili (doc. F), come pure una rendita del “terzo pilastro” di fr. 1625.20 mensili (doc. G e N) e taluni redditi

da proprietà immobiliari. Non fa dubbio pertanto che la situazio­ne economica di lui, le cui entrate sono passate da fr. 12 746.25 mensili a fr. 5650.– mensili (come ha accertato il

Pretore) o a fr. 7882.– mensili (come

sostiene l'appellante), hanno subìto una

“considerevole e duratura diminuzione”.

b) L'appellante

critica il compenso pattuito dall'ex marito per la cessione dello studio

medico, si interroga sulla sorte di tale incasso, contesta le allegazioni dell'attore

sulla destinazione di fr. 250 000.– ottenuti dal riscatto di una polizza

assicurativa e censura l'impiego di fr. 700

000.– da parte di AO 1 per finanzia­re una

rendita del “terzo pilastro” della durata di 40 anni. Non si confronta tuttavia con

l'argomentazione del Pretore, il qua­le le imputa di non avere concretato le proprie

doglianze in una “precisa richiesta di causa” (sentenza impugnata, consid.

5.2). Inoltre essa non quantifica nemmeno l'ammontare del reddito ipotetico che

vorrebbe ascrivere all'attore, tant'è che per finire chiede unicamente di

aggiungere alle attuali entrare di lui il provento di fr. 2222.– mensili

derivante dalla successione paterna. Al riguardo non giova pertanto diffondersi.

c) Si

aggiunga ad ogni modo che le ragioni legate alla riduzione del compenso per la

cessione dello studio medico da parte del­l'attore risultano dal relativo

accordo (doc. H) e che a tali ragioni la convenuta ha opposto una contestazione

meramente generica. Senza essere contraddetto, poi, l'attore ha dichiarato che

oltre fr. 140 000.– ottenuti dal riscatto della polizza assicurativa

cui allude l'ex moglie sono stati pignorati proprio in favore di lei e che

almeno fr. 40 000.– egli li ha donati ai figli (interrogatorio del 7

ottobre 2020: verbale, pag. 2 seg.). Circa la rendita del “terzo pilastro”, la cui durata

è in realtà di 30 anni e che ha comportato un investimento di fr. 585 178.–

(doc. N), l'interessato ha addotto che l'ammontare non è stato deciso da lui,

ma è stato calcolato dall'assicuratore (verbale citato, pag. 3). E il fatto di pianificare una rendita fino a 95 anni di età costituisce

fors'anche un'aspettativa di vita ottimistica, ma non è fuori luo­go. D'altro

canto dalle risultan­ze istruttorie non emergono elementi che suffraghino i sospetti

della convenuta sull'agire dell'ex coniuge né, tanto meno, che denotino gli

estremi di un abuso.

5.

L'appellante contesta, per finire, che nei redditi

dell'ex marito non sia stata calcolata la quota dei redditi generata dagli

immobili che AO 1 possiede in comunione ereditaria con i fratelli (fr. 2222.–

mensili), lamentando altresì che egli versi anche un canone di locazione alla

sorella (fr. 1000.– mensili) per l'occupazione di un appartamento in uno di

quegli stabili.

a) Accertati

i presupposti per una modifica del contributo alimentare, il giudice chiamato a

ridefinire importo e durata dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio

continua ad applicare ‒ come detto ‒ i criteri esemplificati

dall'art. 125 cpv. 2 CC, considerando

anche il reddito della sostanza, oltre al reddito da attività lucrativa (n. 5).

Se la sostanza non produ­ce reddito (o genera scarso reddito), entra in linea

di conto un reddito ipotetico. Ove il reddito da attività lucrativa (o dei surrogati

assicurativi) e della sostanza basti per il sostentamento del creditore, poco

importa in generale l'ammontare della sostanza. Qualora invece i redditi siano

insufficienti, nulla osta ‒ di regola ‒ a che il mantenimento sia assicurato anche dalla

sostanza, beni propri compresi. Il principio appena riassunto vale anche in

caso di modifica del contributo di mantenimento giusta l'art. 129 CC (DTF 138

III 289 consid. 11.1.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_761/2013

del 16 ottobre 2014 consid. 2).

b) In concreto il Pretore ha considerato come entrata

dell'attore il reddito generato dalla

quota di comproprietà (un mezzo) della particella n. 298 RFD di __________ (fr.

1664.25

mensili). In seguito egli ha constatato

che la comunione ereditaria alla quale l'attore partecipa con il fratello e la

sorella possiede le particelle n. 60 RFD di __________, n. 1058 RFD di __________

e n. 272 e 273 RFD di __________, il cui valore venale è stato stimato

nell'ambito della precedente causa in fr. 1

308.

000.–, fr. 1 525 000.– e fr. 220 288.–, che i redditi netti

di tali beni ammontano a fr. 80 000.– annui e che “per volontà (orale) della defunta madre” beneficiaria di

tali entrate è esclusivamente E__________ F__________. Per il primo giudice i

redditi della sostanza in proprietà dei

coniugi, benché elencati nella convenzione di divorzio, non sono stati

considerati nel calcolo del contributo

alimentare in favore della moglie, verosimilmente

perché solo la quota di comproprietà di pertinenza di AO 1 con il fratello

poteva procurare redditi all'attore, “mentre l'interessenza nella successione

del padre non fruttava alcunché, siccome la madre dell'attore beneficiava di un

usufrutto su tali fondi”. A mente del Pretore, pertanto, l'ex moglie non può chiedere di tenere conto ora di

redditi che non sono stati intenzionalmente considerati al momento del divorzio.

c) L'appellante

fa valere che al momento del divorzio, come ha accertato il Pretore, i citati introiti

non sono stati considerati perché spettavano alla madre dell'attore, usufruttuaria

degli immobili. Secondo l'appellante, quindi, il primo giudice non poteva partire

dall'idea che i coniugi avessero intenzionalmente rinunciato a tenere conto di quei

proventi nel­l'ambito del divorzio. L'argomento è fondato. Dalla convenzione di

divorzio del 20 dicembre 2007 risulta in effetti che i redditi dei beni intestati

alla comunione ereditaria facente capo al padre dell'attore spettavano a quel

momento a El__________ F__________ in

qualità di usufruttuaria (doc. B, punto n. 1.1.2, nell'inc. DM.2015.3

richiamato). Mal si comprende perciò come le parti potessero tenerne conto nel calcolo del

contributo alimentare per la convenuta. Per di più, nella convenzione di

divorzio i coniugi si sono dati atto che i contributi erano stati concordati

“in particolare in funzione del tenore di vita da essi avuto sino alla cessazio­ne

della vita in comune”, tenore di vita da loro quantificato in cir­ca fr. 40 000.– mensili complessivi (punti n. 1.1 e n. 1.3.1).

Che

alla cessazio­ne della vita in comune il reddito da attività lucrativa del

marito (fr. 50 000.– mensili: punto n. 1.1.1) bastasse per far fronte

ai contributi in favore dell'ex moglie e dei figli, così come per finanziare il

debito mantenimento del­l'obbligato, ancora non permette di concludere, del

resto, che le parti abbiano inteso convenzionalmente escludere l'eventualità secondo

cui, al momento di un'eventuale riconsiderazio­ne del contributo alimentare per

l'ex moglie, si sarebbero presi in considerazione i redditi della sostanza o un

consumo della medesima. Una simile rinuncia si sarebbe dovuta evincere

chiaramente dalla convenzione o dai documenti preparatori (I CCA, sentenza

inc. 11.2020.8 del 23 giugno 2021 consid. 6 con rinvii a RtiD I-2015 pag.

868.

consid. 6.3; sentenza del Tribunale federale 5A_700/2019 del 3 febbraio

2021.

consid. 4.1.1). L'attore ribadisce che le sue “interessen­ze

ereditarie non sono affatto cambiate” rispetto al momento del divorzio o della

precedente causa (osservazioni, pag. 5

in basso). Egli non richiama tuttavia alcun documento, né rinvia a un

qualsivoglia passaggio degli allegati introdotti dalle parti nel corso del

processo di divorzio dai quali sareb­be possibile dedurre una consapevole

volontà di rinunciare preventivamente a invocare un criterio potenzialmente

essenziale per il (ri)calcolo dei contributi di mantenimento. L'obiezione

manca perciò di consistenza.

d) Non

si disconosce che, per decisione degli eredi, gli introiti della citata comunione

ereditaria sono lasciati alla sorella dell'attore per “volontà (orale) della defunta

madre”.

In assen­za di un obbligo vincolante, però, la rinuncia a tali entrate non può

essere opposta all'ex moglie (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2020.8 del

23.

giugno 2021 consid. 15 e inc. 11.2014.108 del 13 dicembre 2016

consid. 9). L'operato dell'autorità fiscale, che parrebbe attenersi a tale

intesa, non vincola il giudice civile, tanto meno in materia di reddito

ipotetico (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004

consid. 7f). Quanto al fatto che i fratelli dell'appellante saranno costretti a

“ritirargli le quote ereditarie”, l'argomentazione si esaurisce in una

congettura. Per concludere, visto che l'ammontare della quota di un terzo dei

citati tali proventi (fr. 2222.– mensili) non è in discussione, le entrate di AO

1.

vanno rivalutate in fr. 7882.– mensili e la sua disponibilità in fr. 5147.–

mensili.

6.

Nelle

sue osservazioni all'appello l'attore deplora, in sintesi, di avere sottoscritto una convenzione di divorzio “che

gli ha rovina­to l'esistenza”, di avere esaurito ogni liquidità e di essere

ridotto a vivere con il minimo esistenziale in seguito alle procedure esecutive

promosse dall'ex moglie, alla quale egli rimprovera di occultare in malafede

l'ingente patrimonio accumulato dopo il divorzio e di volerlo “mettere sul

lastrico". Se non che, come si è spiegato (consid. 4), una procedura di modifica della sentenza di divorzio non

ha lo scopo di “correggere” l'assetto stabilito al momento di sciogliere il

matrimonio. Poco soccorre quindi recriminare

sugli accordi presi a quel tempo. Non si trascura che in esito al presente

giudizio l'attore risulta in grado di sopperire

unicamente al proprio

fabbisogno minimo del diritto esecutivo (fr. 2735.– mensili). La situazione è analoga tuttavia a

quella scaturita dalla precedente causa, in seguito alla quale, una volta

sopperito alle proprie necessità (a quel tempo di fr. 5000.– mensili), AO 1 doveva

destinare quanto rimaneva del suo reddito (di fr. 12 746.25 mensili)

alla copertura del contributo per l'ex moglie (ridotto da fr. 18 000.– a fr.

7750.– mensili: sentenza del 25 febbraio 2019, consid. 3).

Come

nel precedente appena citato, invero, nell'attuale fattispecie manca una volta

di più qualsiasi ragguaglio sulla situazione finanziaria in cui versava la

convenuta al momento del divorzio, come pure sulla sua situazione odierna. Come

si è ricordato nella sentenza del 25 febbraio 2019 (consid. 6), tuttavia, incombeva a AO 1 recare i dati necessari.

Certo, l'attore si duole che il Pretore ha rifiutato il richiamo dell'incarto fiscale

dell'ex moglie, ma non chiede di assumere

tale prova in appello. Quanto al di lei fabbisogno, poi, egli non solo non ha chiesto

l'assunzione di prove, ma nemmeno ha allegato quale importo ritenesse corretto

riconoscere.

Difettano pertanto, una volta ancora, gli elementi per un raffronto o per

tenere conto, sotto il profilo dell'equità, di eventuale sostanza. In ultima

analisi non resta così che ridurre il contributo per AP 1 all'importo di cui

l'attore dispone do­po avere coperto il proprio fabbisogno minimo, ossia a fr. 5145.–

mensili (arrotondati).

7.

Le

spese del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene una rivalutazio­ne del contributo litigioso, seppure

non nella misura richiesta. Nel complesso si giustifica dunque di porre a suo carico

un settimo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'attore.

Patrocinata da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità

per ripetibili ridotte (cinque settimi dell'indennità piena).

L'attuale

giudizio impone altresì una riforma delle spese giudiziarie di prima sede. Ricordato

che la parziale acquiescenza comporta parziale soccombenza della parte

convenuta (art. 106 cpv. 1 seconda frase) e che davanti al Pretore era

litigiosa la soppressio­ne di un contributo di fr. 7750.– mensili, si

giustifica di suddividere le spese in ragione di due terzi a carico dell'attore

e un terzo a carico della convenuta. A favore di quest'ultima va riconosciuta inoltre

un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 5000.–, pari all'importo (non contestato)

stabilito dal primo giudice nella decisione impugnata per l'analogo grado di

soccombenza della convenuta.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente

davanti a questa Camera anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente

accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

1. La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto da AO

1 a AP 1 in virtù della clausola n. 1.3.2

della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata con sentenza del 26 novembre 2008 dal Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna e modificata con sentenza del 10 aprile 2017 (inc. DM.2015.3),

è ridotto a

fr. 5145.– mensili dal 12 agosto 2019.

2. Le spese

processuali di complessivi fr. 4700.–, anticipate dall'attore, sono poste per

due terzi a carico di quest'ultimo e per un terzo a carico della convenuta. L'attore

rifonderà inoltre alla convenuta fr. 5000.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese di appello di fr.

4000.– sono poste per un settimo a carico dell'appellante e per il resto a

carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 4500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).