11.2021.88
Divisione ereditaria: ripartizione delle spese giudiziarie
28 giugno 2022Italiano14 min
e le tre figlie RE 1 (1958), CO 1 (1968) e CO 2 (1973). Il 18 giugno 2014 RE 1si
Source ti.ch
Incarto n.
11.2021.88
Lugano
28 giugno 2022/bs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
vicepresidente,
Giamboni
e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente
per statuire nella causa OR.2014.44
(divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 15 dicembre 2014 da
RE
1
(patrocinata
dall' PA 1 )
contro
CO 3,
CO 1, e
CO 3
(patrocinati dall' PA 2 ),
giudicando sul
reclamo del 25 giugno 2021 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro
la sentenza emessa dal Pretore il 31 maggio 2021;
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. E__________ C__________,
nata __________ (1931), è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 28
giugno 2013, senza lasciare testamento. Suoi eredi erano il marito CO 3 (1930)
e le tre figlie RE 1 (1958), CO 1 (1968) e CO 2 (1973). Il 18 giugno 2014 RE 1si
è rivolta al Segretario assessore del Distretto
di Bellinzona con un'istanza di conciliazione per essere autorizzata a promuovere
un'azione di divisione ereditaria e di riduzione. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il Segretario assessore ha
rilasciato all'istante il 15 settembre 2014
l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spese processuali (inc. CM.2014.102).
C. Il 15 dicembre 2014 RE 1 ha convenuto CO 3, CO 1 e CO 2 davanti al
Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere quanto segue:
1. È appurata,
tramite inventario (previo scioglimento del regime matrimoniale dei coniugi),
la consistenza della massa ereditaria relitta dalla defunta E__________ C__________
e ne è ordinata la divisione giudiziale, con nomina di un notaio incaricato
dell'inventario e della divisione.
2. Qualora
quanto ancora indiviso non bastasse a soddisfare la quota ereditaria intera, in
subordine la quota legittima dell'attrice, i convenuti sono condannati a
rifonderle l'importo necessario a ricostruirla, o meglio, la convenuta n. 1
fr….; la convenuta n. 2 fr…..
3. Qualora
risultasse che l'istante avesse comunque ricevuto la sua quota, è accertato che
l'importo che le convenute hanno percepito oltre alla loro rispettiva quota varrà
quale anticipo fatto a loro favore dal convenuto n. 3.
Nella loro risposta del 12
marzo 2015 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione in ordine e
nel merito. In una replica del 28 aprile 2015 l'attrice ha ribadito le proprie richieste. Altrettanto hanno
fatto i convenuti in una duplica del 19 maggio 2015. Alle prime arringhe
del 30 giugno 2015 le parti hanno confermato le loro domande e notificato prove.
D. L'istruttoria, durante
la quale è stata assunta una perizia sul valore venale di alcuni fondi appartenenti
alla de cuius, è terminata il 15 novembre 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi
a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 17 ottobre 2018 l'attrice ha
ribadito la domanda di divisione dell'eredità con la nomina di un notaio
divisore o “in via alternativa” di accertare che l'asse successorio ammonta a
fr. 964 746.–, che le spettano ancora fr.
52 291.– o fr. 18 707.65, o almeno fr. 12 093.–
e di ordinare la vendita ai pubblici incanti delle particelle n. 696 e 756 RFD
di __________ così come della n. 1012 RFD di __________ con la conseguenza che
la sua pretesa “aumentata o diminuita a dipendenza del ricavato della vendita
per rapporto al valore peritale, è soddisfatta mediante ripartizione del
ricavato stesso, fermo restando che l'eccedenza spetta a CO 3”, proponendo, in
alternativa all'incanto pubblico, due ipotesi di formazione dei lotti. Nel loro
memoriale del 20 agosto 2018 i convenuti hanno proposto una volta di più di
respingere la petizione, postulando, in via subordinata, l'attribuzione a CO 3 “per
divisione o liquidazione del regime dei beni” delle particelle n. 696 e 757 RFD
di __________ così come della n. 1012 RFD di __________, mentre per la
rimanenza “ogni erede risulta essere già tacitato con quanto finora percepito, CO
3 rinunciando a ulteriori pretese rispetto a quanto richiesto sia per
liquidazione del regime matrimoniale sia per divisione”.
E. Statuendo
con sentenza del 31 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha attribuito a CO 3 in
proprietà esclusiva le particelle n. 696 e 757 RFD di __________ così come la
n. 1012 RFD di __________, respingendo per il resto tutte le altre domande. Le
spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a
rifondere ai convenuti complessivi fr. 14 000.– per ripetibili.
F. Contro
il dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza appena citata RE 1 è
insorta a questa Camera con un reclamo del 25 giugno 2021 per ottenere, previo
conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma del dispositivo impugnato nel
senso di porre il 90% degli oneri processuali a carico dei convenuti con obbligo
di rifonderle fr. 12 600.– per ripetibili ridotte. Con decreto del 6 luglio
2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto
sospensivo. Nelle loro osservazioni del 30 luglio 2021 CO 3, CO 1 e CO 2 concludono
per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 13 agosto 2021 e
duplica spontanea del 19 agosto seguente le parti ribadiscono le loro domande.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Una decisione in
materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto
mediante reclamo (art. 110 CPC). Il
termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa
– ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art.
321.
cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata
notificata al patrocinatore dell'attrice il 4
giugno 2021 (traccia dell'invio 98.__________, agli atti). Introdotto il
25.
giugno 2021, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile. Visto il valore litigioso di fr. 416 105.–, come ha indicato il Pretore
aggiunto, la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48
lett. a n. 8a LOG).
2.
Il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'azione di divisione
dell'attrice quantunque abbia attribuito a CO 3 la proprietà di tre fondi
appartenenti alla de cuius, così
come richiesto dai convenuti con
il memoriale conclusivo. Egli dopo avere accertato che le tre figlie avevano
ricevuto più delle loro quote, e che pertanto la porzione legittima
dell'attrice non era lesa, ha constatato che il vedovo “oltre che ancora
ampiamente scoperto nella sua posizione di creditore della successione (…),
risulta di fatto ancora del tutto scoperto nelle sue pretese di erede”. In tali
circostanze il primo giudice ha ritenuto giustificata la richiesta dei
convenuti poiché “così facendo CO 3 risulta per lo meno parzialmente
soddisfatto relativamente alle sue pretese in liquidazione del regime
matrimoniale nonché successorie”, donde
il “formale parziale accoglimento della
petizione”. Riguardo agli oneri processuali egli li ha posti a carico dell'attrice “integralmente soccombente in tutte le sue domande di
merito”.
3.
La
reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di averle addebitato integralmente le
spese giudiziarie, scostandosi dal principio della reciproca soccombenza,
malgrado la petizione sia stata parzialmente accolta. La reclamante lamenta al
proposito una lesione del principio della soccombenza. Essa fa valere di essere risultata vincente
sull'azione di divisione, avversata dai convenuti ma ordinata dal Pretore
aggiunto, e di essere risultata soccombente solo sull'azione di riduzione. E
sulla prima azione, i convenuti andrebbero finanche ritenuti acquiescenti, e
quindi soccombenti, visto che con le conclusioni “parrebbero avere accettato in
via subordinata l'ipotesi di una divisione ereditaria”. Tenuto conto
che il valore dell'azione di divisione ammontava a
fr. 416 105.– mentre quello dell'azione di riduzione variava
tra
fr.
52.
291.–
e fr. 12 093.– il suo grado di soccombenza non risulta essere superiore al 10%.
In definitiva, essa chiede di porre gli oneri processuali per il 90% a carico
dei convenuti, tenuti a rifonderle un'indennità di ripetibili di fr. 12 600.–,
corrispondenti al 90% dell'importo stabilito dal Pretore aggiunto (fr. 14 000.–).
a) Le
spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:
art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente
(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono
ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2
CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base
del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,
determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o sconfitta,
dopo di che si suddividono le spese compensando – in tutto o in parte – i
rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari
il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità,
facendo capo al proprio apprezzamento (art. 107 cpv. 1 CPC; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2020.7 del 29 dicembre 2020 consid. 6a).
b) Per
tornare all'azione di divisione (art. 604 CC), essa tende ad accertare l'entità
del compendio ereditario e ad attuare la divisione a cura del tribunale. Secondo
l'opinione dominante una tale azione si connota come un'actio duplex in
cui il convenuto è libero di proporre richieste di giudizio e non deve
formalmente presentare una riconvenzione, ogni parte ricoprendo simultaneamente
il ruolo di attore e di convenuto (I CCA sentenza inc. 11.2019.73 del 10
novembre 2020 consid. 7b con rinvii). In tali circostanze risulta estremamente
arduo stabilire la parte vincente e quella soccombente in quanto ogni erede
riceve la propria porzione ma allo stesso tempo perde ogni diritto sugli altri beni
ereditari che non gli sono stati attribuiti. A seconda delle circostanze, può
quindi essere giustificata una ripartizione delle spese giudiziarie in equità
in applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC (sentenza del Tribunale
federale 5A_5/2019 del 4 giugno 2019 consid. 3.3.2 con rinvii; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de
procédure civile, 2ª edizione, n. 29 ad art. 107; Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 32 ad
art. 107; v. anche Schmid/Sørensen in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 10 ad art. 107; Zotsang, Prozessko-sten nach der Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurigo 2015, pag. 213 in alto). Per una parte della
dottrina, poi, soccombente è in linea di principio solo chi ha resistito a
torto alla divisione (Weibel in:
Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 36 ad art. 604
CC; Wolf in: Berner Kommentar, edizione
2014, n. 70 ad art. 604 CC; Brückner/Weibel,
Die erbrechtlichen Klagen, 3ª edizione, pag. 114 n. 203; Sutter-Somm/Lötscher, Der Erbrechts-prozess
unter der Schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für die Praxis in: successio
2013.
pag. 357).
c) Premesso
ciò, in concreto, con la petizione l'attrice aveva chiesto di accertare, previo
scioglimento del regime dei beni, la consistenza della massa successoria e di ordinare
la divisione dell'eredità. Essa aveva postulato altresì la reintegra della sua
quota ereditaria o quanto meno della sua porzione legittima, fermo restando la
condanna delle due sorelle a versarle quanto necessario per ricostituirla
qualora i beni indivisi non fossero bastati. I convenuti hanno avversato l'azione
“fintanto
è in vita il padre” così come la
riduzione. Nel secondo scambio di allegati scritti, le posizioni sono rimaste
inalterate.
Nelle
conclusioni, l'attrice ha ribadito la domanda di divisione e ha chiesto di ordinare
la vendita ai pubblici incanti dei tre fondi ancora intavolati a nome della
madre proponendo, in alternativa, due ipotesi di formazione dei lotti con
attribuzione a sé di uno dei due. I convenuti hanno proposto nuovamente di respingere
la petizione postulando, in via subordinata, l'attribuzione a CO 3 “per
divisione o liquidazione del regime dei beni” delle tre proprietà indivise. Il
Pretore aggiunto, nella sentenza impugnata, ha ordinato la divisione
attribuendo i beni indivisi nelle modalità proposte dai convenuti previo
accertamento che la porzione legittima dell'attrice non era stata lesa.
d) Ora,
è indubbio che visto il diniego dei convenuti, da loro non contestato, di procedere
a una divisione convenzionale l'attrice, non essendoci motivi per farla rimanere
in comunione, era legittimata a promuovere l'azione di divisione (art. 604 cpv.
1.
CC). Ed è altrettanto indubbio che, malgrado l'avversione dei convenuti
palesata fino alle conclusioni scritte, il principio sulla divisione è stato
accolto, ciò che ha comportato previo scioglimento del regime dei beni l'accertamento
del compendio ereditario e delle rispettive quote ereditarie (sentenza del
Tribunale federale 5A_512/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 4.1.2.1 con rinvii
in: RSPC 2020 pag. 235). Sotto questo aspetto i convenuti devono essere indubitabilmente
ritenuti soccombenti.
Non
si deve tuttavia trascurare che RE 1, dopo avere postulato in un primo tempo l'attribuzione
a sé dei beni ancora indivisi salvo poi proporre con le conclusioni la vendita
ai pubblici incanti dei fondi ancora intestati alla madre o mediante divisione in
natura dei medesimi con attribuzione a sé di almeno una particella, in esito all'azione
di divisione non ha ricevuto nulla. Al contrario, il Pretore aggiunto ha attribuito
i beni indivisi nella modalità prospettata dai convenuti, i quali come si è
detto erano liberi di proporre richieste di giudizio senza presentare una riconvenzione.
Sulle modalità della divisione, la soccombenza dell'attrice è altrettanto
evidente.
e) Visto
quanto precede e preso atto che la reclamante non contesta di essere uscita
perdente sull'azione di riduzione, l'apprezzamento del primo giudice di
ritenere l'attrice integralmente soccombente non resiste alla critica. Né si
può ritenere che essa sia risultata pressoché vittoriosa come prospettato dalla
reclamante. Tutto ponderato, nel complesso, l'attrice sembra comunque essere
uscita dalla lite con un grado di soccombenza preponderante ciò che giustifica
una riduzione del grado di soccombenza e una nuova commisurazione delle
ripetibili. Ne segue che, in parziale accoglimento del reclamo, il dispositivo
sulle spese di primo grado dev'essere riformato nel senso che gli oneri
processuali, non contestati come tali, vanno posti per due terzi a carico
dell'attrice e per il resto, in solido, a carico dei convenuti. RE 1 rifonderà inoltre
ai convenuti un'indennità per ripetibili ridotta (un terzo dell'indennità
piena, non contestata nel suo ammontare: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid.
3b).
5.
Le
spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta la reciproca
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante vede ridurre le spese giudiziarie
poste a suo carico ma non nella misura richiesta. Visti l'entità dei valori in
gioco, tutto sommato, si giustifica di porre a suo carico due terzi degli oneri
processuali, con obbligo di rifondere alle controparti, che hanno formulato
osservazioni e una duplica spontanea per il tramite di un patrocinatore,
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
6.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse
davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto,
nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali, comprese quelle
peritali, già anticipate dalle parti, di complessivi fr. 10 000.– sono poste per due terzi a carico
dell'attrice e per il resto, in solido, a carico dei convenuti. L'attrice rifonderà
ai convenuti complessivi fr. 4700.– per ripetibili ridotte.
2. Le
spese del reclamo di fr. 1000.–, sono poste per due terzi a carico della
reclamante e per un terzo in solido a carico degli opponenti, ai quali la
reclamante rifonderà complessivi fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).