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Decisione

11.2021.88

Divisione ereditaria: ripartizione delle spese giudiziarie

28 giugno 2022Italiano14 min

e le tre figlie RE 1 (1958), CO 1 (1968) e CO 2 (1973). Il 18 giugno 2014 RE 1si

Source ti.ch

Incarto n.

11.2021.88

Lugano

28 giugno 2022/bs

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani,

vicepresidente,

Giamboni

e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente

per statuire nella causa OR.2014.44

(divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 15 dicembre 2014 da

RE

1

(patrocinata

dall' PA 1 )

contro

CO 3,

CO 1, e

CO 3

(patrocinati dall' PA 2 ),

giudicando sul

reclamo del 25 giugno 2021 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro

la sentenza emessa dal Pretore il 31 maggio 2021;

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. E__________ C__________,

nata __________ (1931), è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 28

giugno 2013, senza lasciare testamento. Suoi eredi erano il marito CO 3 (1930)

e le tre figlie RE 1 (1958), CO 1 (1968) e CO 2 (1973). Il 18 giugno 2014 RE 1si

è rivolta al Segretario assessore del Distretto

di Bellinzona con un'istanza di conciliazione per essere autorizzata a promuovere

un'azione di divisione ereditaria e di riduzione. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il Segretario assessore ha

rilasciato all'istante il 15 settembre 2014

l'autorizzazione ad agire. Non sono state riscosse spese processuali (inc. CM.2014.102).

C. Il 15 dicembre 2014 RE 1 ha convenuto CO 3, CO 1 e CO 2 davanti al

Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere quanto segue:

1. È appurata,

tramite inventario (previo scioglimento del regime matrimoniale dei coniugi),

la consistenza della massa ereditaria relitta dalla defunta E__________ C__________

e ne è ordinata la divisione giudiziale, con nomina di un notaio incaricato

dell'inventario e della divisione.

2. Qualora

quanto ancora indiviso non bastasse a soddisfare la quota ereditaria intera, in

subordine la quota legittima dell'attrice, i convenuti sono condannati a

rifonderle l'importo necessario a ricostruirla, o meglio, la convenuta n. 1

fr….; la convenuta n. 2 fr…..

3. Qualora

risultasse che l'istante avesse comunque ricevuto la sua quota, è accertato che

l'importo che le convenute hanno percepito oltre alla loro rispettiva quota varrà

quale anticipo fatto a loro favore dal convenuto n. 3.

Nella loro risposta del 12

marzo 2015 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione in ordine e

nel merito. In una replica del 28 aprile 2015 l'attrice ha ribadito le proprie richieste. Altrettanto hanno

fatto i convenuti in una duplica del 19 maggio 2015. Alle prime arringhe

del 30 giugno 2015 le parti hanno confermato le loro domande e notificato prove.

D. L'istruttoria, durante

la quale è stata assunta una perizia sul valore venale di alcuni fondi appartenenti

alla de cuius, è terminata il 15 novembre 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi

a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 17 ottobre 2018 l'attrice ha

ribadito la domanda di divisione dell'eredità con la nomina di un notaio

divisore o “in via alternativa” di accertare che l'asse successorio ammonta a

fr. 964 746.–, che le spettano ancora fr.

52 291.– o fr. 18 707.65, o almeno fr. 12 093.–

e di ordinare la vendita ai pubblici incanti delle particelle n. 696 e 756 RFD

di __________ così come della n. 1012 RFD di __________ con la conseguenza che

la sua pretesa “aumentata o diminuita a dipendenza del ricavato della vendita

per rapporto al valore peritale, è soddisfatta mediante ripartizione del

ricavato stesso, fermo restando che l'eccedenza spetta a CO 3”, proponendo, in

alternativa all'incanto pubblico, due ipotesi di formazione dei lotti. Nel loro

memoriale del 20 agosto 2018 i convenuti hanno proposto una volta di più di

respingere la petizione, postulando, in via subordinata, l'attribuzione a CO 3 “per

divisione o liquidazione del regime dei beni” delle particelle n. 696 e 757 RFD

di __________ così come della n. 1012 RFD di __________, mentre per la

rimanenza “ogni erede risulta essere già tacitato con quanto finora percepito, CO

3 rinunciando a ulteriori pretese rispetto a quanto richiesto sia per

liquidazione del regime matrimoniale sia per divisione”.

E. Statuendo

con sentenza del 31 maggio 2021 il Pretore aggiunto ha attribuito a CO 3 in

proprietà esclusiva le particelle n. 696 e 757 RFD di __________ così come la

n. 1012 RFD di __________, respingendo per il resto tutte le altre domande. Le

spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a

rifondere ai convenuti complessivi fr. 14 000.– per ripetibili.

F. Contro

il dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza appena citata RE 1 è

insorta a questa Camera con un reclamo del 25 giugno 2021 per ottenere, previo

conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma del dispositivo impugnato nel

senso di porre il 90% degli oneri processuali a carico dei convenuti con obbligo

di rifonderle fr. 12 600.– per ripetibili ridotte. Con decreto del 6 luglio

2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto

sospensivo. Nelle loro osservazioni del 30 luglio 2021 CO 3, CO 1 e CO 2 concludono

per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 13 agosto 2021 e

duplica spontanea del 19 agosto seguente le parti ribadiscono le loro domande.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Una decisione in

materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto

mediante reclamo (art. 110 CPC). Il

termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa

– ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art.

321.

cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata

notificata al patrocinatore dell'attrice il 4

giugno 2021 (traccia dell'invio 98.__________, agli atti). Introdotto il

25.

giugno 2021, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile. Visto il valore litigioso di fr. 416 105.–, come ha indicato il Pretore

aggiunto, la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48

lett. a n. 8a LOG).

2.

Il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'azione di divisione

dell'attrice quantunque abbia attribuito a CO 3 la proprietà di tre fondi

appartenenti alla de cuius, così

come richiesto dai convenuti con

il memoriale conclusivo. Egli dopo avere accertato che le tre figlie avevano

ricevuto più delle loro quote, e che pertanto la porzione legittima

dell'attrice non era lesa, ha constatato che il vedovo “oltre che ancora

ampiamente scoperto nella sua posizione di creditore della successione (…),

risulta di fatto ancora del tutto scoperto nelle sue pretese di erede”. In tali

circostanze il primo giudice ha ritenuto giustificata la richiesta dei

convenuti poiché “così facendo CO 3 risulta per lo meno parzialmente

soddisfatto relativamente alle sue pretese in liquidazione del regime

matrimoniale nonché successorie”, donde

il “formale parziale accoglimento della

petizione”. Riguardo agli oneri processuali egli li ha posti a carico dell'attrice “integralmente soccombente in tutte le sue domande di

merito”.

3.

La

reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di averle addebitato integralmente le

spese giudiziarie, scostandosi dal principio della reciproca soccombenza,

malgrado la petizione sia stata parzialmente accolta. La reclaman­te lamenta al

proposito una lesione del principio della soccombenza. Essa fa valere di essere risultata vincente

sull'azione di divisione, avversata dai convenuti ma ordinata dal Pretore

aggiunto, e di essere risultata soccombente solo sull'azione di riduzione. E

sulla prima azione, i convenuti andrebbero finanche ritenuti acquiescenti, e

quindi soccombenti, visto che con le conclusioni “parrebbero avere accettato in

via subordinata l'ipotesi di una divisione ereditaria”. Tenuto conto

che il valore dell'azione di divisione ammontava a

fr. 416 105.– mentre quello dell'azione di riduzione variava

tra

fr.

52.

291.–

e fr. 12 093.– il suo grado di soccombenza non risulta essere superiore al 10%.

In definitiva, essa chiede di porre gli oneri processuali per il 90% a carico

dei convenuti, tenuti a rifonderle un'indennità di ripetibili di fr. 12 600.–,

corrispondenti al 90% dell'importo stabilito dal Pretore aggiunto (fr. 14 000.–).

a) Le

spese giudiziarie (che comprendono le spese processuali e le spese ripetibili:

art. 95 cpv. 1 CPC), sono poste – di regola – a carico della parte soccombente

(art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono

ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2

CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base

del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale,

determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o sconfitta,

dopo di che si suddividono le spese compensando – in tutto o in parte – i

rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari

il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità,

facendo capo al proprio apprezzamento (art. 107 cpv. 1 CPC; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2020.7 del 29 dicembre 2020 consid. 6a).

b) Per

tornare all'azione di divisione (art. 604 CC), essa tende ad accertare l'entità

del compendio ereditario e ad attuare la divisione a cura del tribunale. Secondo

l'opinione dominante una tale azione si connota come un'actio duplex in

cui il convenuto è libero di proporre richieste di giudizio e non deve

formalmente presentare una riconvenzione, ogni parte ricoprendo simultaneamente

il ruolo di attore e di convenuto (I CCA sentenza inc. 11.2019.73 del 10

novembre 2020 consid. 7b con rinvii). In tali circostanze risulta estremamente

arduo stabilire la parte vincente e quella soccombente in quanto ogni erede

riceve la propria porzione ma allo stesso tempo perde ogni diritto sugli altri beni

ereditari che non gli sono stati attribuiti. A seconda delle circostanze, può

quindi essere giustificata una ripartizione delle spese giudiziarie in equità

in applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC (sentenza del Tribunale

federale 5A_5/2019 del 4 giugno 2019 consid. 3.3.2 con rinvii; v. anche Tappy in: Commentaire Romand, Code de

procédure civile, 2ª edizione, n. 29 ad art. 107; Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 32 ad

art. 107; v. anche Schmid/Sørensen in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische

Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 10 ad art. 107; Zotsang, Prozessko-sten nach der Schweizerischen

Zivilprozessordnung, Zurigo 2015, pag. 213 in alto). Per una parte della

dottrina, poi, soccombente è in linea di principio solo chi ha resistito a

torto alla divisione (Weibel in:

Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 36 ad art. 604

CC; Wolf in: Berner Kommentar, edizione

2014, n. 70 ad art. 604 CC; Brückner/Weibel,

Die erbrechtlichen Klagen, 3ª edizione, pag. 114 n. 203; Sutter-Somm/Lötscher, Der Erbrechts-prozess

unter der Schweizerischen ZPO und seine Stolpersteine für die Praxis in: successio

2013.

pag. 357).

c) Premesso

ciò, in concreto, con la petizione l'attrice aveva chiesto di accertare, previo

scioglimento del regime dei beni, la consistenza della massa successoria e di ordinare

la divisione dell'eredità. Essa aveva postulato altresì la reintegra della sua

quota ereditaria o quanto meno della sua porzione legittima, fermo restando la

condanna delle due sorelle a versarle quanto necessario per ricostituirla

qualora i beni indivisi non fossero bastati. I convenuti hanno avversato l'azione

“fintanto

è in vita il padre” così come la

riduzione. Nel secondo scambio di allegati scritti, le posizioni sono rimaste

inalterate.

Nelle

conclusioni, l'attrice ha ribadito la domanda di divisione e ha chiesto di ordinare

la vendita ai pubblici incanti dei tre fondi ancora intavolati a nome della

madre proponendo, in alternativa, due ipotesi di formazione dei lotti con

attribuzione a sé di uno dei due. I convenuti hanno proposto nuovamente di respingere

la petizione postulando, in via subordinata, l'attribuzione a CO 3 “per

divisione o liquidazione del regime dei beni” delle tre proprietà indivise. Il

Pretore aggiunto, nella sentenza impugnata, ha ordinato la divisione

attribuendo i beni indivisi nelle modalità proposte dai convenuti previo

accertamento che la porzione legittima dell'attrice non era stata lesa.

d) Ora,

è indubbio che visto il diniego dei convenuti, da loro non contestato, di procedere

a una divisione convenzionale l'attrice, non essendoci motivi per farla rimanere

in comunione, era legittimata a promuovere l'azione di divisione (art. 604 cpv.

1.

CC). Ed è altrettanto indubbio che, malgrado l'avversione dei convenuti

palesata fino alle conclusioni scritte, il principio sulla divisione è stato

accolto, ciò che ha comportato previo scioglimento del regime dei beni l'accertamento

del compendio ereditario e delle rispettive quote ereditarie (sentenza del

Tribunale federale 5A_512/2019 del 28 ottobre 2019 consid. 4.1.2.1 con rinvii

in: RSPC 2020 pag. 235). Sotto questo aspetto i convenuti devono essere indubitabilmente

ritenuti soccombenti.

Non

si deve tuttavia trascurare che RE 1, dopo avere postulato in un primo tempo l'attribuzione

a sé dei beni ancora indivisi salvo poi proporre con le conclusioni la vendita

ai pubblici incanti dei fondi ancora intestati alla madre o mediante divisione in

natura dei medesimi con attribuzione a sé di almeno una particella, in esito all'azione

di divisione non ha ricevuto nulla. Al contrario, il Pretore aggiunto ha attribuito

i beni indivisi nella modalità prospettata dai convenuti, i quali come si è

detto erano liberi di proporre richieste di giudizio senza presentare una riconvenzione.

Sulle modalità della divisione, la soccombenza dell'attrice è altrettanto

evidente.

e) Visto

quanto precede e preso atto che la reclamante non contesta di essere uscita

perdente sull'azione di riduzione, l'apprezzamento del primo giudice di

ritenere l'attrice integralmente soccombente non resiste alla critica. Né si

può ritenere che essa sia risultata pressoché vittoriosa come prospettato dalla

reclamante. Tutto ponderato, nel complesso, l'attrice sembra comunque essere

uscita dalla lite con un grado di soccombenza preponderante ciò che giustifica

una riduzione del grado di soccombenza e una nuova commisurazione delle

ripetibili. Ne segue che, in parziale accoglimento del reclamo, il dispositivo

sulle spese di primo grado dev'essere riformato nel senso che gli oneri

processuali, non contestati come tali, vanno posti per due terzi a carico

dell'attrice e per il resto, in solido, a carico dei convenuti. RE 1 rifonderà inoltre

ai convenuti un'indennità per ripetibili ridotta (un terzo dell'indennità

piena, non contestata nel suo ammontare: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid.

3b).

5.

Le

spese e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta la reciproca

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante vede ridurre le spese giudiziarie

poste a suo carico ma non nella misura richiesta. Visti l'entità dei valori in

gioco, tutto sommato, si giustifica di porre a suo carico due terzi degli oneri

processuali, con obbligo di rifondere alle controparti, che hanno formulato

osservazioni e una duplica spontanea per il tramite di un patrocinatore,

un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.

6.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse

davanti a questa Camera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto,

nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali, comprese quelle

peritali, già anticipate dalle parti, di complessivi fr. 10 000.– sono poste per due terzi a carico

dell'attrice e per il resto, in solido, a carico dei convenuti. L'attrice rifonderà

ai convenuti complessivi fr. 4700.– per ripetibili ridotte.

2. Le

spese del reclamo di fr. 1000.–, sono poste per due terzi a carico della

reclamante e per un terzo in solido a carico degli opponenti, ai quali la

reclamante rifonderà complessivi fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Bellinzona.

Per

la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).