11.2021.89
Filiazione: contributo di mantenimento a carico di un padre
27 settembre 2022Italiano17 min
(1982) ha dato alla luce un figlio, E__________, che è stato riconosciuto il 3 gennaio
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.89
11.2022.136
Lugano
27 settembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2018.356 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
petizione del 27 settembre 2018 da
AO
1
(patrocinata
dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando
sull'appello del 28 giugno 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa
dal Pretore il 26 maggio 2021 (inc. 11.2021.89)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 14
settembre 2022 da AO 1 con le osservazioni
all'appello (inc. 11.2022.136);
Ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 5 giugno 2010 AO 1
(1982) ha dato alla luce un figlio, E__________, che è stato riconosciuto il 3 gennaio
2012 da AP 1 (1981), cittadino kosovaro. A quel tempo la coppia viveva in un
appartamento a __________. La madre non esercitava un'attività lucrativa e il
padre era disoccupato. Vista la precaria situazione finanziaria dei genitori, l'Autorità
regionale di protezione 3 ha rinunciato più volte a far sottoscrivere loro un
contratto di manteni-mento. La vita in comune è cessata nel maggio del 2018, quando
AP 1 si è trasferito dalla di lui madre in un appartamento nello stesso
stabile di __________. A quel momento AO 1 era ausiliaria aiuto domestico per
l'associazione __________, attiva nel settore delle cure a domicilio. AP 1 era
socio gerente della __________ Sagl, azienda che si occupa ‒ tra
l'altro ‒ del nolo di veicoli.
B. Il
27 settembre 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – già in
via cautelare – l'affidamento di E__________,
riservato il diritto di visita paterno, come pure un contributo alimentare per
il figlio di fr. 1000.– mensili dal settembre del 2017, e il divieto al convenuto,
sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di avvicinarsi a lei e alla sua abitazione.
Essa ha postulato anche una provvigione ad
litem di fr. 2000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Con
decreto cautelare del 28 settembre 2018, emesso senza contraddittorio, il
Pretore ha affidato E__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di
visita paterno e ha emanato il divieto richiesto. Nelle sue osservazioni del 5
novembre 2018 AP 1 ha poi proposto di respingere l'azione, sollecitando la
custodia alternata del figlio con esercizio in comune dell'autorità parentale e
ha chiesto di revocare il decreto cautelare, instando anch'egli per il gratuito
patrocinio.
C. All'udienza del 14 novembre 2018, indetta per il contraddittorio
cautelare e il dibattimento di merito, il Pretore ha omologato un accordo
“nelle more istruttorie” sull'affidamento provvisorio di E__________ alla madre
(con esercizio congiunto dell'autorità parentale), sul diritto di visita paterno e su un contributo alimentare di fr. 500.–
mensili dovuto da AP 1 al figlio dal giugno del 2018, assegni familiari non compresi.
Il 2 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il
fallimento della __________ Sagl, la quale il 17 dicembre 2020 è stata
radiata dal registro di commercio. Dal 1° maggio 2020 AO 1 è passata alle
dipendenze dell'associazione __________ di __________, sempre come ausiliaria
di aiuto domestico.
D. All'udienza
del 10 maggio 2021, indetta per la continuazione del dibattimento, le parti
hanno sostanzialmente confermato le loro posizioni iniziali e sono state
interrogate. Il Pretore ha chiuso seduta stante l'istruttoria e ha tenuto le
arringhe finali, nell'ambito delle quali le parti hanno mantenuto il loro punto
di vista, il con-venuto offrendo nondimeno un contributo alimentare per il
figlio di fr. 500.– mensili.
E. Statuendo con
sentenza del 26 maggio 2021, il Pretore ha revocato il divieto di avvicinamento
cautelare, ha confermato l'affidamento del figlio alla madre (riservato il diritto
di visita paterno), ha lasciato l'autorità parentale congiunta e ha fissato i
seguenti contributi di mantenimento per E__________:
fr. 803.– mensili dal 1° giugno 2018 al 15 gennaio
2021,
fr. 600.– mensili dal 16 gennaio
2021 al 31 ottobre 2021,
fr. 1005.– mensili dal 1° novembre
2021 al 31 maggio 2026 e
fr. 965.– dal 1° giugno
2026 fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un’adeguata formazione
professionale, assegni familiari non compresi.
Le
spese processuali di fr. 2500.– sono state suddivise in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono ammesse al beneficio
del gratuito patrocinio.
F. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 giugno 2021 per
ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere il
contributo alimentare per E__________ dal 1° novembre 2021. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2022 AO 1 propone
di respingere l'appello e postula una volta ancora il gratuito patrocinio.
Considerando
Considerandi
in diritto:
1.
Le sentenze relative ad
azioni di mantenimento, emanate con la procedura
semplificata applicabile in materia di filiazione (art. 295 CPC), sono
appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre
che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima
conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale restrizione
non si pone, litigioso davanti al Pretore essendo anche l'affidamento del
figlio, controversia appellabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto
alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata
notificata al legale del convenuto il 27 maggio 2021 (tracciamento dell'invio
n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di
ricorso sarebbe scaduto così sabato 26 giugno 2021, salvo protrarsi al lunedì
successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 28 giugno 2021(tracciamento
dell'invio n. 98.__________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in
esame è pertanto ricevibile.
2.
All'appello AP 1 acclude
fotocopia del proprio attestato di assistente di manutenzione per automobili
rilasciatogli il 4 luglio 2013 dall'Unione professionale svizzera
dell'automobile, sezione Ticino (doc. 9). Applicandosi in concreto il principio
inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC),
valevole anche per il debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2020.144 del
16.
agosto 2021 consid. 2 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale
5A_75/2020 del 12 gennaio 2022 consid. 6.4), nuovi documenti sono ammissibili
in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III
352.
consid. 4.2.1).
3.
Riguardo
al contributo alimentare per il figlio, il Pretore lo ha determinato applicando
il metodo “a due fasi”. Egli ha calcolato anzitutto il fabbisogno in denaro e
quello di accudimento di E__________ in complessivi fr. 1143.– mensili (già
dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili), fino al 10° compleanno (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio pari a un
terzo di quello della madre fr. 408.65, premio della cassa malati con sussidio
fr. 62.75, tassa ‟mensa doposcuolaˮ e contributo di accudimento di
fr. 363.–), in fr. 1343.– mensili dal 10° compleanno (aumento a fr. 600.– del mimino
esistenziale del diritto esecutivo), in fr. 980.– mensili dall'11° compleanno
(stralcio del contributo di accudimento) e in fr. 930.– mensili dal 16°
compleanno in poi (deduzione dell'assegno familiare di fr. 250.–).
Il
contributo di accudimento è stato calcolato in funzione dell'ammanco tra il
fabbisogno minimo di AO 1, di fr. 2558.– mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr.
1020.–, spese accessorie fr. 150.–, conguaglio fr. 55.97 (già dedotta la
quota del figlio), posteggio fr. 50.–, tassa rifiuti fr. 8.35, premio della cassa
malati con sussidio fr. 211.25, assicurazione dell'automobile fr. 62.60,
imposta di circolazione fr. 27.90, assicurazione responsabilità civile ed
economia domestica fr. 30.40), e il reddito da attività lucrativa al 70% di lei,
di fr. 2195.– mensili. Considerato che all'11° compleanno del figlio essa potrà
aumentare la propria attività lucrativa all'80% e far fronte quindi al proprio
mantenimento, il Pretore ha soppresso da allora il contributo di accudimento.
Quanto
al convenuto, il primo giudice ha accertato un guadagno di fr. 2600.– mensili
fino al 16 gennaio 2021, di fr. 1580.– mensili dal 16 gennaio al 30 aprile 2021
e di fr. 2400.– mensili dal 1° giugno al 31 ottobre 2021, imputandogli un
reddito ipotetico di fr. 3700.– mensili dal 1° novembre 2021.
Relativamente al fabbisogno minimo di lui, egli l'ha stabilito in fr. 1797.–
mensili fino al 16 gennaio 2021 (metà del minimo esistenziale del diritto
esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 445.– [metà della
pigione della madre], premio della cassa malati fr. 502.–) e in fr. 2592.–
mensili dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona
sola fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 890.–, premio della cassa malati fr.
502.–). Appurato un margine disponibile di fr. 803.– mensili fino al 16 gennaio
2021, nessuna disponibilità dal 16 gennaio al 31 ottobre 2021 e nuovamente un
margine disponibile di fr. 1108.– mensili dal 1° novembre 2021, così come l'offerta
di AP 1 di versare al figlio un contributo di fr. 500.– mensili oltre a
fr. 100.– per gli arretrati, il Pretore ha
fissato
il contributo alimentare per E__________ in fr. 803.– mensili dal 1° giugno
2018.
al 15 gennaio 2021, in fr. 600.– mensili dal 16 gennaio al 31 ottobre
2021, in fr. 1005.– mensili dal 1° novembre 2021 al 31 maggio 2026 e in fr.
965.– mensili in poi, fino alla maggiore età o al termine della formazione
scolastica o professionale.
4.
Litigioso
in appello rimane unicamente il contributo alimentare per il figlio dal 1° novembre
2021.
A tal fine il Pretore, dopo avere riassunto le attività svolte dal convenuto
dal settembre del 2018 e i relativi redditi, ha accertato che dal 1° giugno
2021.
AP 1 lavora all'80% come autista, guadagnando fr. 2400.– mensili come
titolare di un diploma di meccanico d'automobili. Posto ciò, per il primo
giudice egli non poteva permettersi di svolgere un'attività lucrativa all'80%,
inidonea a conseguire un reddito adeguato alla sua formazione di meccanico e ai
propri oneri di mantenimento. Gli ha imputato così dal 1° novembre 2021 un
reddito ipotetico di fr. 3700.– mensili, corrispondente al salario minimo
previsto dal contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse
del Cantone Ticino con impiego al 100%. Infine il Pretore ha rilevato che nella
tassazione del 2017 l'autorità aveva considerato d'ufficio un reddito imponibile
di fr. 3333.– mensili, senza che il contribuente avesse interposto reclamo.
5.
L'appellante
obietta che il reddito ipotetico di fr. 3700.– mensili imputatogli dal Pretore non
corrisponde alla sua formazione. Egli non contesta di avere dichiarato al proprio
interrogatorio di avere una formazione di meccanico, ma precisa che in realtà
egli possiede unicamente un diploma di assistente di manutenzione di automobili,
come risulta dall'attestato prodotto in questa sede. E secondo il collettivo di
lavoro del settore il salario di un lavoratore con una tale formazione ammonta
a fr. 2590.– mensili. Tale reddito non gli permette nemmeno di far fronte al proprio
fabbisogno minimo, incontestato, di fr. 2592.– mensili, di modo che egli non
dispone di alcun margine per contribuire al mantenimento del fi-glio. Onde la
richiesta di sopprimere il contributo alimentare per E__________ da 1° novembre
2021.
6.
Di
norma il reddito di un genitore con obblighi di mantenimento è quello effettivo.
Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel genitore avrebbe la ragionevole
possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno
ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta
portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può
ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività
lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e
dello stato di salute. In seguito egli esamina se quegli abbia l'effettiva
possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile,
sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato
di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in
generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321
consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n.
5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10
agosto 2022 consid. 11b).
a) In
concreto è pacifico che durante il suo interrogatorio AP 1 ha dichiarato di
“avere un diploma di meccanico” (verbale del 10 maggio 2021, pag. 2). Sulla
base di tale affermazione il Pretore gli ha imputato lo stipendio di fr. 3700.–
mensili previsto per meccanici d'automobili dal contratto collettivo di lavoro
per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino. In questa sede però l'interessato
produce un attestato di superamento della procedura di qualificazione nella
professione di assistente di manutenzione per
automobili, rilasciatogli dall'Unione professionale svizzera dell'automobile,
sezione Ticino, il 4 luglio 2013. Si tratta della formazione da lui indicata
nel 2012 all'Autorità regionale di protezione 3 in vista della conclusione di
un contratto di mantenimento (verbale del 16 marzo 2012 nel fascicolo ARP
richiamato). Ne segue che egli non può quindi
essere qualificato come meccanico d'automobili.
b) Nelle
osservazioni all'appello AO 1 reputa determinanti le dichiarazioni del
convenuto. In un procedimento retto dal principio inquisitorio illimitato,
tuttavia, il giudice non è vincolato alle ammissioni delle parti (DTF 128 III
413.
consid. 3.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_826/2020
del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Per di più, un reddito ipotetico deve essere
concretamente conseguibile e nulla lascia intendere che un datore di lavoro sia
disposto a versare il salario minimo previsto per un meccanico a un assistente di manutenzione per automobili.
All'appellante può dunque essere rimproverata un'erronea indicazione della propria
qualifica professionale, ciò che ‒ come si vedrà in appresso ‒ ha
conseguenze a livello di spese processuali, ma non un comportamento contrario
alla buona fede, come parrebbe asserire l'attrice.
c) Posto
ciò, trattandosi di lavoratori in
possesso di un diploma di assistente
di manutenzione per automobili il noto contratto collettivo di lavoro prevedeva, per il 2021, un salario minimo di
fr. 3200.– mensili lordi oltre la tredicesima mensilità (decreto del
Consiglio di Stato che proroga l'obbligatorietà generale a livello cantonale al
contratto collettivo di lavoro per il personale delle
autorimesse del Canton Ticino, del 3 marzo 2021, pubblicato
nel Bollettino ufficiale delle leggi del 2 aprile 2021, pag. 113). Si può ragionevolmente presumere
pertanto che l'appellante possa trovare un impiego idoneo a consentirgli di percepire
almeno il minimo salariale garantito dal contratto collettivo di lavoro di fr.
3000.– netti mensili. Del resto, tale guadagno corrisponde a quello che
l'interessato potrebbe conseguire estendendo il proprio grado d'occupazione
dall'80 al 100%, come per altro lui stesso prospetta (interrogatorio
del 10 maggio 2021: verbale, pag. 2).
d) In ultima analisi, con un reddito di fr. 3000.–
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2592.– mensili AP 1 dispone di
un margine di fr. 408.– mensili. Non si deve trascurare tuttavia che, come
accenna di scorcio il Pretore, sulla scorta del simulatore di calcolo elaborato
dall'Istituto delle assicurazioni sociali egli avrebbe diritto a una riduzione
del premio della cassa malati di circa fr. 100.– mensili (‹https:// www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/›).
In circostanze del genere, rammentato che un debitore alimentare ha diritto di
conservare l'equivalente del proprio
minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4;
I CCA, sentenza inc. 11.2019.148 del 17 settembre 2020 consid. 5), dal 1°
novembre 2021 il contributo alimentare in favore di E__________ va fissato in
fr. 500.– mensili. L'appello merita accoglimento entro tali limiti.
7.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero il
principio della reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Se non che, la
procedura di appello è stata sostanzialmente causata dall'erronea indi-cazione
della propria qualifica professionale da parte di AP 1. Si giustifica perciò di
porre gli oneri d'appello a suo carico, con obbligo di versare alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del presente giudizio non incide
apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali
(suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado. Davanti al
Pretore era conteso infatti, oltre al contributo di mantenimento, anche l'autorità
parentale e l'affidamento del figlio.
8.
L'assegnazione di
adeguate ripetibili renderebbe caduca, di per sé, la richiesta di gratuito
patrocinio avanzata da AO 1, il legale di
quest'ultima avendo il diritto di riscuotere personalmente tale indennità
(sentenza del Tribunale federale 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 5, in:
RSPC 2014 pag. 229). Nel caso specifico tuttavia la situazione finanziaria in
cui versa AP 1, senza sostanza e con un reddito assorbito dagli oneri
alimentari di fr. 500.– mensili per il figlio, fa apparire l'incasso difficile,
se non impossibile. Ciò giustifica di concedere sin d'ora a AO 1, sprovvista di
mezzi propri e al beneficio dell'assegno familiare integrativo, il gratuito
patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC).
Per
quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di
una nota professionale (che incombeva all'avvocato
produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio
2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente le
osservazioni all'appello, senza diffondersi nelle vicissitudini delle parti e
in una inutile cronistoria della procedura, un avvocato solerte e speditivo
avrebbe dedicato circa quattro ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1
del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un colloquio (o una breve
corrispondenza) con la cliente. A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6
cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio
va dunque fissata in fr. 850.– (arrotondati).
9.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella
prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così
riformato:
A titolo di contributo di mantenimento per il figlio, AP
1 verserà mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese:
fr. 803.– dal
1° giugno 2018 al 15 gennaio 2021,
fr. 600.– dal
16 gennaio al 31 ottobre 2021 e
fr. 500.– dal
1° novembre 2021 fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un'adeguata
formazione professionale da parte del figlio.
Gli assegni familiari
non sono compresi nel contributo di mantenimento.
2. Le
spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico di AP 1, che rifonderà
al patrocinatore d'ufficio di AO 1 fr. 1300.– per ripetibili.
3. AO
1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte dell'avv.
PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio
un'indennità di fr. 850.–.
4. Notificazione
a:
– avv. ;
– avv. ;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e
delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 8 e dispositivo n.
3).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).