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Decisione

11.2021.89

Filiazione: contributo di mantenimento a carico di un padre

27 settembre 2022Italiano17 min

(1982) ha dato alla luce un figlio, E__________, che è stato riconosciuto il 3 gennaio

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.89

11.2022.136

Lugano

27 settembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2018.356 (azione

di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

petizione del 27 settembre 2018 da

AO

1

(patrocinata

dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando

sull'appello del 28 giugno 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa

dal Pretore il 26 maggio 2021 (inc. 11.2021.89)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 14

settembre 2022 da AO 1 con le osservazioni

all'appello (inc. 11.2022.136);

Ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 5 giugno 2010 AO 1

(1982) ha dato alla luce un figlio, E__________, che è stato riconosciuto il 3 gennaio

2012 da AP 1 (1981), cittadino kosovaro. A quel tempo la coppia viveva in un

appartamento a __________. La madre non esercitava un'attività lucrativa e il

padre era disoccupato. Vista la precaria situazio­ne finanziaria dei genitori, l'Autorità

regionale di protezione 3 ha rinunciato più volte a far sottoscrivere loro un

contratto di manteni-mento. La vita in comune è cessata nel maggio del 2018, quan­do

AP 1 si è trasferito dalla di lui madre in un appartamen­to nello stesso

stabile di __________. A quel momento AO 1 era ausiliaria aiuto domestico per

l'associazione __________, attiva nel settore delle cure a domicilio. AP 1 era

socio gerente della __________ Sagl, azienda che si occupa ‒ tra

l'altro ‒ del nolo di veicoli.

B. Il

27 settembre 2018 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottene­re – già in

via cautelare – l'affidamento di E__________,

riservato il diritto di visita paterno, come pure un contributo alimentare per

il figlio di fr. 1000.– mensili dal settembre del 2017, e il divieto al convenuto,

sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di avvicinarsi a lei e alla sua abitazione.

Essa ha postulato anche una provvigione ad

litem di fr. 2000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Con

decreto cautelare del 28 settembre 2018, emesso sen­za contraddittorio, il

Pretore ha affidato E__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di

visita paterno e ha emanato il divieto richiesto. Nelle sue osservazioni del 5

novembre 2018 AP 1 ha poi proposto di respingere l'azione, sollecitando la

custodia alternata del figlio con esercizio in comune dell'autorità parentale e

ha chiesto di revocare il decreto cautelare, instando anch'egli per il gratuito

patrocinio.

C. All'udienza del 14 novembre 2018, indetta per il contraddittorio

cautelare e il dibattimento di merito, il Pretore ha omologato un accordo

“nelle more istruttorie” sull'affidamento provvisorio di E__________ alla madre

(con esercizio congiunto dell'autorità parentale), sul diritto di visita paterno e su un contributo alimentare di fr. 500.–

mensili dovuto da AP 1 al figlio dal giugno del 2018, assegni familiari non compresi.

Il 2 aprile 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha pronunciato il

fallimento della __________ Sagl, la quale il 17 dicembre 2020 è stata

radiata dal registro di commercio. Dal 1° maggio 2020 AO 1 è passata alle

dipendenze dell'associazione __________ di __________, sempre come ausiliaria

di aiuto domestico.

D. All'udienza

del 10 maggio 2021, indetta per la continuazione del dibattimento, le parti

hanno sostanzialmente confermato le loro posizioni iniziali e sono state

interrogate. Il Pretore ha chiuso seduta stante l'istruttoria e ha tenuto le

arringhe finali, nell'ambito delle quali le parti hanno mantenuto il loro punto

di vista, il con-venuto offrendo nondimeno un contributo alimentare per il

figlio di fr. 500.– mensili.

E. Statuendo con

sentenza del 26 maggio 2021, il Pretore ha revocato il divieto di avvicinamento

cautelare, ha confermato l'affidamento del figlio alla madre (riservato il diritto

di visita paterno), ha lasciato l'autorità parentale congiunta e ha fissato i

seguenti contributi di mantenimento per E__________:

fr. 803.– mensili dal 1° giugno 2018 al 15 gennaio

2021,

fr. 600.– mensili dal 16 gennaio

2021 al 31 ottobre 2021,

fr. 1005.– mensili dal 1° novembre

2021 al 31 maggio 2026 e

fr. 965.– dal 1° giugno

2026 fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un’adeguata formazione

professionale, assegni familiari non compresi.

Le

spese processuali di fr. 2500.– sono state suddivise in ragio­ne di metà

ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono ammesse al beneficio

del gratuito patrocinio.

F. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 giugno 2021 per

ottenere la rifor­ma del giudizio impugnato nel senso di sopprimere il

contributo alimentare per E__________ dal 1° novembre 2021. Nelle sue osservazioni del 14 settembre 2022 AO 1 propone

di respingere l'appello e postula una volta ancora il gratuito patrocinio.

Considerando

Considerandi

in diritto:

1.

Le sentenze relative ad

azioni di mantenimento, emanate con la procedura

semplificata applicabile in materia di filiazione (art. 295 CPC), sono

appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre

che davanti al Pretore il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale restrizione

non si pone, litigioso davanti al Pretore essendo anche l'affidamento del

figlio, controversia appellabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto

alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione del Pretore è stata

notificata al legale del convenuto il 27 maggio 2021 (tracciamento dell'invio

n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di

ricorso sarebbe scaduto così sabato 26 giugno 2021, salvo protrarsi al lunedì

successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 28 giugno 2021(tracciamento

dell'invio n. 98.__________, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in

esame è pertanto ricevibile.

2.

All'appello AP 1 acclude

fotocopia del proprio attestato di assistente di manutenzione per automobili

rilasciatogli il 4 luglio 2013 dall'Unio­ne professionale svizzera

dell'automobile, sezione Ticino (doc. 9). Applicandosi in concreto il principio

inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC),

valevole anche per il debitore alimentare (I CCA, sentenza inc. 11.2020.144 del

16.

agosto 2021 consid. 2 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale

5A_75/2020 del 12 gennaio 2022 consid. 6.4), nuovi documenti sono ammissibili

in appello senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III

352.

consid. 4.2.1).

3.

Riguardo

al contributo alimentare per il figlio, il Pretore lo ha determinato applicando

il metodo “a due fasi”. Egli ha calcolato anzitutto il fabbisogno in denaro e

quello di accudimento di E__________ in complessivi fr. 1143.– mensili (già

dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili), fino al 10° compleanno (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, costo dell'alloggio pari a un

terzo di quello della madre fr. 408.65, premio della cassa malati con sussidio

fr. 62.75, tassa ‟mensa doposcuolaˮ e contributo di accudimento di

fr. 363.–), in fr. 1343.– mensili dal 10° compleanno (aumento a fr. 600.– del mimino

esistenziale del diritto esecutivo), in fr. 980.– mensili dall'11° compleanno

(stralcio del contributo di accudimento) e in fr. 930.– mensili dal 16°

compleanno in poi (deduzione dell'assegno familiare di fr. 250.–).

Il

contributo di accudimento è stato calcolato in funzione del­l'ammanco tra il

fabbisogno minimo di AO 1, di fr. 2558.– mensili (minimo esistenziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr.

1020.–, spese accessorie fr. 150.–, conguaglio fr. 55.97 (già dedotta la

quota del figlio), posteggio fr. 50.–, tassa rifiuti fr. 8.35, premio della cassa

malati con sussidio fr. 211.25, assicurazione del­l'automobile fr. 62.60,

imposta di circolazione fr. 27.90, assicurazione responsabilità civile ed

economia domestica fr. 30.40), e il reddito da attività lucrativa al 70% di lei,

di fr. 2195.– mensili. Considerato che all'11° compleanno del figlio essa potrà

aumentare la propria attività lucrativa all'80% e far fronte quindi al proprio

mantenimento, il Pretore ha soppresso da allora il contributo di accudimento.

Quanto

al convenuto, il primo giudice ha accertato un guadagno di fr. 2600.– mensili

fino al 16 gennaio 2021, di fr. 1580.– mensili dal 16 gennaio al 30 aprile 2021

e di fr. 2400.– mensili dal 1° giugno al 31 ottobre 2021, imputandogli un

reddito ipotetico di fr. 3700.– mensili dal 1° novembre 2021.

Relativamente al fabbisogno minimo di lui, egli l'ha stabilito in fr. 1797.–

mensili fino al 16 gennaio 2021 (metà del minimo esistenziale del diritto

esecutivo per convivente fr. 850.–, costo dell'alloggio fr. 445.– [metà della

pigione della madre], premio della cassa malati fr. 502.–) e in fr. 2592.–

mensili dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona

sola fr. 1200.–, costo dell'alloggio fr. 890.–, premio della cassa malati fr.

502.–). Appurato un margine disponibile di fr. 803.– mensili fino al 16 gennaio

2021, nessuna disponibilità dal 16 gennaio al 31 ottobre 2021 e nuovamente un

margine disponibile di fr. 1108.– mensili dal 1° novembre 2021, così come l'offerta

di AP 1 di versare al figlio un contributo di fr. 500.– mensili oltre a

fr. 100.– per gli arretrati, il Pretore ha

fissato

il contributo alimentare per E__________ in fr. 803.– mensili dal 1° giugno

2018.

al 15 gennaio 2021, in fr. 600.– mensili dal 16 gennaio al 31 ottobre

2021, in fr. 1005.– mensili dal 1° novembre 2021 al 31 maggio 2026 e in fr.

965.– mensili in poi, fino alla maggiore età o al termine della formazione

scolastica o professionale.

4.

Litigioso

in appello rimane unicamente il contributo alimentare per il figlio dal 1° novembre

2021.

A tal fine il Pretore, dopo avere riassunto le attività svolte dal convenuto

dal settembre del 2018 e i relativi redditi, ha accertato che dal 1° giugno

2021.

AP 1 lavora all'80% come autista, guadagnando fr. 2400.– mensili come

titolare di un diploma di meccanico d'automobili. Posto ciò, per il primo

giudice egli non poteva permettersi di svolgere un'attività lucrativa all'80%,

inidonea a conseguire un reddito adeguato alla sua formazione di meccanico e ai

propri oneri di mantenimento. Gli ha imputato così dal 1° novembre 2021 un

reddito ipotetico di fr. 3700.– mensili, corrispondente al salario minimo

previsto dal contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse

del Cantone Ticino con impiego al 100%. Infine il Pretore ha rilevato che nella

tassazione del 2017 l'autorità aveva considerato d'ufficio un reddito imponibile

di fr. 3333.– mensili, senza che il contribuente avesse interposto reclamo.

5.

L'appellante

obietta che il reddito ipotetico di fr. 3700.– mensili imputatogli dal Pretore non

corrisponde alla sua formazione. Egli non contesta di avere dichiarato al proprio

interrogatorio di avere una formazione di meccanico, ma precisa che in realtà

egli possiede unicamente un diploma di assistente di manutenzione di automobili,

come risulta dall'attestato prodotto in questa sede. E secondo il collettivo di

lavoro del settore il salario di un lavoratore con una tale formazione ammonta

a fr. 2590.– mensili. Tale reddito non gli permette nemmeno di far fronte al proprio

fabbisogno minimo, incontestato, di fr. 2592.– mensili, di modo che egli non

dispone di alcun margine per contribuire al mantenimento del fi-glio. Onde la

richiesta di sopprimere il contributo alimentare per E__________ da 1° novembre

2021.

6.

Di

norma il reddito di un genitore con obblighi di mantenimento è quello effettivo.

Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel genitore avrebbe la ragionevole

possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno

ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta

portata di chi è chiamato a conseguirlo. Il giudice valuta così se si può

ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività

lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e

dello stato di salute. In seguito egli esamina se quegli abbia l'effettiva

possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile,

sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato

di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in

generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2 con rinvii; v. anche DTF 147 III 321

consid. 5.6; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n.

5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10

agosto 2022 consid. 11b).

a) In

concreto è pacifico che durante il suo interrogatorio AP 1 ha dichiarato di

“avere un diploma di meccanico” (verbale del 10 maggio 2021, pag. 2). Sulla

base di tale affermazione il Pretore gli ha imputato lo stipendio di fr. 3700.–

mensili previsto per meccanici d'automobili dal contratto collettivo di lavoro

per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino. In questa sede però l'interessato

produce un attestato di superamento della procedura di qualificazione nella

professione di assistente di manutenzione per

automobili, rilasciatogli dall'Unione professionale svizzera dell'automobile,

sezione Ticino, il 4 luglio 2013. Si tratta della formazione da lui indicata

nel 2012 all'Autorità regionale di protezione 3 in vista della conclusione di

un contratto di mantenimento (verbale del 16 marzo 2012 nel fascicolo ARP

richiamato). Ne segue che egli non può quindi

essere qualificato come meccanico d'automobili.

b) Nelle

osservazioni all'appello AO 1 reputa determinanti le dichiarazioni del

convenuto. In un procedimento retto dal principio inquisitorio illimitato,

tuttavia, il giudice non è vincolato alle ammissioni delle parti (DTF 128 III

413.

consid. 3.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_826/2020

del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Per di più, un reddito ipotetico deve essere

concretamente conseguibile e nulla lascia intendere che un datore di lavoro sia

disposto a versare il salario minimo previsto per un meccanico a un assistente di manutenzione per automobili.

All'appellante può dunque essere rimproverata un'erronea indicazione della propria

qualifica professionale, ciò che ‒ come si vedrà in appresso ‒ ha

conseguenze a livello di spese processuali, ma non un comportamento contrario

alla buona fede, come parrebbe asserire l'attrice.

c) Posto

ciò, trattandosi di lavoratori in

possesso di un diploma di assistente

di manutenzione per automobili il noto contratto collettivo di lavoro prevedeva, per il 2021, un salario minimo di

fr. 3200.– mensili lordi oltre la tredicesima mensilità (decreto del

Consiglio di Stato che proroga l'obbligatorietà generale a livello cantonale al

contratto collettivo di lavoro per il personale delle

autorimesse del Canton Ticino, del 3 marzo 2021, pubblicato

nel Bollettino ufficiale delle leggi del 2 aprile 2021, pag. 113). Si può ragionevolmente presumere

pertanto che l'appellante possa trovare un impiego idoneo a consentirgli di percepire

almeno il minimo salariale garantito dal contratto collettivo di lavoro di fr.

3000.– netti mensili. Del resto, tale guadagno corrisponde a quello che

l'interessato potreb­be conseguire estendendo il proprio grado d'occupazione

dall'80 al 100%, come per altro lui stesso prospetta (interrogatorio

del 10 maggio 2021: verbale, pag. 2).

d) In ultima analisi, con un reddito di fr. 3000.–

mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2592.– mensili AP 1 dispone di

un margine di fr. 408.– mensili. Non si deve trascurare tuttavia che, come

accenna di scorcio il Pretore, sulla scorta del simulatore di calcolo elaborato

dall'Istituto delle assicurazioni sociali egli avrebbe diritto a una riduzione

del premio della cassa malati di circa fr. 100.– mensili (‹https:// www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzione-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/›).

In circostanze del genere, rammentato che un debitore alimentare ha diritto di

conservare l'equivalente del proprio

minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.4;

I CCA, sentenza inc. 11.2019.148 del 17 settembre 2020 consid. 5), dal 1°

novembre 2021 il contributo alimentare in favore di E__________ va fissato in

fr. 500.– mensili. L'appello merita accoglimento entro tali limiti.

7.

Le spese del giudizio odierno seguirebbero il

principio della reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Se non che, la

procedura di appello è stata sostanzialmente causata dall'erronea indi-cazione

della propria qualifica professionale da parte di AP 1. Si giustifica perciò di

porre gli oneri d'appello a suo carico, con obbligo di versare alla controparte

un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del presente giudizio non incide

apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali

(suddivise a metà) e alle ripetibili (compensate) di primo grado. Davanti al

Pretore era conteso infatti, oltre al contributo di mantenimento, anche l'autorità

parentale e l'affidamento del figlio.

8.

L'assegnazione di

adeguate ripetibili renderebbe cadu­ca, di per sé, la richiesta di gratuito

patrocinio avanzata da AO 1, il legale di

quest'ultima avendo il diritto di riscuotere personalmen­te tale indennità

(sentenza del Tribunale federale 5A_754/2013 del 4 febbraio 2014 consid. 5, in:

RSPC 2014 pag. 229). Nel caso specifico tuttavia la situazione finanziaria in

cui versa AP 1, senza sostanza e con un reddito assorbito dagli oneri

alimentari di fr. 500.– mensili per il figlio, fa apparire l'incasso difficile,

se non impossibile. Ciò giustifica di concedere sin d'ora a AO 1, sprovvista di

mezzi propri e al beneficio dell'assegno familiare integrativo, il gratuito

patrocinio (art. 122 cpv. 2 CPC).

Per

quanto riguarda l'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di

una nota professionale (che incombeva al­l'avvocato

produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio

2012, consid. 9), si può presumere che per motivare adeguatamente le

osservazioni all'appello, senza diffondersi nelle vicissitudini delle parti e

in una inutile cronistoria della procedura, un avvoca­to solerte e speditivo

avrebbe dedicato circa quattro ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1

del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un colloquio (o una breve

corrisponden­za) con la cliente. A ciò si aggiungono le spese (10%: art. 6

cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinio d'ufficio

va dunque fissata in fr. 850.– (arrotondati).

9.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella

prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è parzialmente

accolto, nel senso che il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così

riformato:

A titolo di contributo di mantenimento per il figlio, AP

1 verserà mensilmente, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese:

fr. 803.– dal

1° giugno 2018 al 15 gennaio 2021,

fr. 600.– dal

16 gennaio al 31 ottobre 2021 e

fr. 500.– dal

1° novembre 2021 fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un'adeguata

formazione professionale da parte del figlio.

Gli assegni familiari

non sono compresi nel contributo di mantenimento.

2. Le

spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico di AP 1, che rifonderà

al patrocinatore d'ufficio di AO 1 fr. 1300.– per ripetibili.

3. AO

1 è ammessa al gratuito patrocinio da parte del­l'avv.

PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio

un'indennità di fr. 850.–.

4. Notificazione

a:

– avv. ;

– avv. ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e

delle pene alternative, Bellinzona (in estratto, consid. 8 e dispositivo n.

3).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).