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Decisione

11.2021.92

Filiazione: diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio della figlia all'estero

15 dicembre 2022Italiano28 min

telefonici e in videoconferenza con la figlia una volta la settimana. Egli ha fissato

Source ti.ch

Incarti n.

11.2021.92

11.2021.99

Lugano

15 dicembre 2022/jh

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G.

A. Bernasconi, presidente,

Giani

e Giamboni

vicecancelliera:

F.

Bernasconi

sedente

per statuire nella causa SE.2017.5 (filiazione:

diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24 gennaio 2017 da

AO 1 ora in (NL)

per sé e in

rappresentanza della figlia

AO 2 (2009)

(entrambe

patrocinate dall'avv. PA 2 )

contro

AP

1

(patrocinato

dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del

2 luglio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 1°

giugno 2021 (inc. 11.2021.92)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 10 agosto 2021 da AO 1

e AO 2 con le osservazioni all'appello

(inc. 11.2021.99);

Ritenuto

in fatto: A. La cronistoria del caso in esame

è diffusamente illustrata nella sentenza del 23

maggio 2019 con cui questa Camera ha respin­to un appello di AP 1 (1985) e

accolto parzialmente un appello di AO 1 (1987) e AO 2 (27 aprile 2009) contro

una sentenza emessa il 2 agosto 2018 dal Pretore aggiunto della giurisdizione

di Locarno Città (inc. 11.2018.99 e

11.2018.101). In tale decisione questa Came­ra, riformando parzialmente la

sentenza del Pretore aggiunto in cui questi modificava un precedente assetto pattuito convenzionalmente tra AP

1 e AO 1, genito­ri di AO 2 (nata il 27 aprile 2009), ha autorizzato il

trasferimento di quest'ultima nei Paesi Bassi insieme con la madre, alla quale la

figlia è affidata con esercizio congiunto del­l'autorità parentale, non appena

il primo giudice avesse regolato mediante decisione esecutiva il diritto di

visita paterno e il contributo alimentare per AO 2 dopo l'espatrio. Questa

Camera ha statuito anche sul contributo alimentare per la figlia sino al

trasferimen­to, fissandolo in fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31

dicembre 2018 e in fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, confermando fino

all'espatrio l'assetto delle visite paterne in un fine settimana ogni quin­dici

giorni dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina e in un

pomeriggio settimanale (il mercoledì dalle ore 11.45 alle 19.00, con estensione

durante le vacanze scolastiche il giovedì alle ore 9.00 (inc. 11.2018.99,

11.2018.100 e 11.2018.101). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1

contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale

con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.

B. Nel frattempo, con petizione

del 18 novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore, già in via cautelare

e previo conferimento del gratuito patrocinio, la regolamentazione del diritto

di visita paterno dopo il trasferimento nei Paesi Bassi in un fine settimana mensile,

quattro settimane durante le vacan­ze scolastiche estive, una settimana durante

le vacanze autunnali olandesi, una settimana alternativamente a Natale o Pasqua

(compatibilmente con il calendario scolastico olandese) e una settimana durante

le vacanze di primavera. Esse hanno chiesto altresì un contributo alimentare per

la figlia, sempre dal trasferimento in Olanda, di fr. 1350.– mensili per i

primi sei mesi (con ammanco di fr. 906.– sul contributo di accudimen­to), di fr.

1350.– mensili fino al 27 aprile 2021 (con ammanco di fr. 264.– sul contributo

di accudimento), di fr. 1350.– mensili dal 28 aprile 2021 fino al 27

aprile 2025 (con ammanco di fr. 103.–

sul contributo di accudimento) e di fr. 1136.– mensili dal 28 aprile

2025 fino alla maggiore età o al termine della formazio­ne scolastica o

professionale, oltre agli assegni familiari e a metà delle spese straordinarie

per la figlia.

C. Invitato

a presentare osservazioni all'istanza cautelare, AP 1 ha proposto l'11 dicembre

2019 di respingerla, presentando a sua volta un'istanza cautelare intesa a

ottenere la nomi­na di un rappresentante legale e di un curatore educativo alla

figlia, il divieto alla madre ‒ sotto comminatoria dell'art. 292 CP

di modificare il domicilio di AO 2 e la traduzione di documenti allegati all'istanza.

Nelle loro osservazioni del 20 dicembre 2019 le attrici hanno proposto di

respingere l'istan­za. All'udienza del 17 gennaio 2020, indetta per il

contraddittorio cautelare e le prime arringhe, le parti hanno sostanzialmen­te

confermato le rispettive posizioni e notificato prove. AP 1 ha precisato che le

proprie osservazioni cautelari valevano anche come risposta nel merito. L'istruttoria

cautelare e quella di merito sono iniziate il 14 aprile 2020.

D. Terminata

l'istruttoria cautelare, nell'ambito della quale la figlia è stata ascoltata

dallo psicologo D__________ D__________, con memoriali conclusivi le parti si

sono confermate essenzialmente nelle richieste provvisionali. Statuendo mediante

decreto cautelare del 28 luglio 2020, il Pretore ha accolto parzialmente

l'istanza delle attrici e ha regolato il diritto di visita paterno dopo

l'espatrio in quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, una

settimana durante le vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze

primaverili, una settimana a Natale, una settimana alternata ogni anno a Pasqua,

al padre essendo garantiti inoltre regolari contatti telefonici e una

videoconversazione con la figlia una volta la settimana. Il Pretore ha fissato inoltre

un contributo alimentare per la figlia, dal trasferimento in Olanda, variante

da fr. 1000.– a fr. 2050.– mensili, oltre agli assegni familiari, accertando

che il fabbisogno in denaro di lei accusa un ammanco compreso tra fr. 325.– e

fr. 710.– mensili. Contestualmente Il Pretore ha respinto le richieste

cautelari di AP 1.

E. Contro il decreto cautelare AP 1 ha inoltra­to a

questa Camera un appello del 7 agosto 2020, postulando in via preliminare la concessione dell'effetto sospensivo (inc. 11.2020.103 e 11.2020.107). Tale

richiesta è stata accolta con decreto del 19 agosto 2020 dal presidente di

questa Camera. Un ricorso in materia civile introdotto AO 1 e AO 2 contro il

decreto in questione è stato respinto

e un ricorso sussidiario in

materia costituzionale è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale mediante

sentenza 5A_678/2020 del 30 marzo 2021. L'appello introdotto da AP 1 contro il

decreto cautelare è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc.

11.2020.103).

F. Nel

mentre, il 7 settembre 2020, AO 1 e AO 2 hanno presentato una domanda di revi-sione

a questa Camera contro la sentenza emanata il 23 maggio 2019, adducendo di avere

scoperto fatti rilevanti che non avevano potuto addurre nella procedura

precedente. Tale domanda è stata accolta il 31 agosto 2021 dalla Camera, che ha

modificato il contributo alimentare per AO 2 in fr. 1255.–

mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, in fr. 3030.– mensili dal

1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018, in fr. 2030.– mensili dal 1° gennaio al 31

maggio 2019 e in fr. 1350.– mensili dal 1° giugno 2019 fino alla partenza per i

Paesi Bassi, assegni familiari non compresi, constatando che il fabbisogno in

denaro di IS 2 rimane scoperto per fr. 1775.– mensili dal 1° gennaio al 31

maggio 2017, per fr. 680.– mensili dal 1° giugno 2019 al 27 aprile

2021 e per fr. 380.– mensili dal 28 aprile 2021 in poi (inc. 11.2020.119).

Un ricorso in materia civile presentato dalle attrici l'8 settembre 2021 contro

tale senten­za al Tribunale federale è tuttora

pendente (causa 5A_845/2021).

G. L'istruttoria

di merito è terminata il 18 febbraio 2021. Alle arringhe finali le parti hanno

rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle loro, del 30 marzo 2021, AO

1 e AO 2 hanno chiesto la regolamentazione del diritto di visita paterno dopo

il trasferimento in Olanda in un fine settimana ogni mese con accompagnamento

da parte della madre e costi di trasferta verso la Svizzera a carico della

medesima, il padre dovendo assumere i costi dei propri spostamenti in Olan­da (o,

subordinatamente, in un fine settimana ogni tre, alternativamente una visita in

Ticino con accompagnamento e assunzione dei costi da parte della madre e una

visita in Olanda con assunzione dei costi da parte del padre), più quattro

settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le

vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze primaverili, una settimana

a Natale e una settimana alternata ogni anno a Pasqua. Le attrici hanno sollecitato

anche un contributo alimentare per la figlia, dal trasferimento in Olanda, di

fr. 3611.– mensili per i primi sei mesi, di fr. 2969.– mensili fino al 27

aprile 2021, di fr. 2726.– mensili dal 28 aprile 2021 fino al 27 aprile

2025 e di fr. 1335.– mensili dal 28 aprile 2025 fino alla maggiore età o fino

al termine della formazione scolastica o professionale, oltre agli assegni familiari

e a metà delle spese straordinarie per AO 2. Esse

hanno altresì reiterato altresì la richiesta di gratuito patrocinio.

H. Nel

suo memoriale conclusivo ‟con richiesta di modifica della custodia e dei

diritti di visitaˮ del 19 aprile 2021 AP 1 ha rivendicato in via cautelare,

nell'attesa del giudizio finale da parte della Camera, la custodia alternata

della figlia in una o due settimane presso di lui, da definire con la

curatrice, con domicilio da lui ed esercizio in comune dell'autorità parentale,

come pure la divisione a metà delle vacanze estive, alternandole per il resto.

Per la figlia egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 300.– mensili

oltre all'assegno familiare, l'assunzione del premio della cassa malati e quella

delle spese mediche. In caso di trasferimento in Olanda egli ha rivendicato

nuovamente la custodia alternata, da definire dalla curatrice o dalle autorità

olandesi in una o due settimane alterne con domicilio in Olanda ed esercizio

comune dell'autorità parentale, proponendo come contributo alimentare per la

figlia gli assegni familiari. Infine egli ha chiesto che dal trasferimento nei

Paesi Bassi in poi il diritto di visita sia regolato in modo che la figlia

trascorra metà delle vacanze nel Ticino, da lui, e che i relativi costi siano

suddivisi a metà tra i genitori. La richiesta di modificare la custodia e il

diritto di visita è tuttora pendente davanti al Pretore (inc. CA.2021.4).

Fatti

I. Statuendo nel

merito con sentenza del 1° giugno 2021, il Pretore ha accolto parzialmente

l'istanza, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno dopo

l'espatrio di AO 2 in un fine settimana ogni quattro dal venerdì sera fino alla

domenica pomeriggio con accompagnamento in Svizzera e rientro nei Paesi Bassi e

costi a carico della madre, come pure in quattro settimane durante le vacanze

scolastiche estive, una settimana durante le vacanze autunnali, una settimana

durante le vacanze primaverili, una settimana a Natale e una settimana

alternata ogni anno a Pasqua, al padre essendo garantiti regolari contatti

telefonici e in videoconferenza con la figlia una volta la settimana. Egli ha fissato

inoltre un contributo alimentare in favore

della figlia dopo l'espatrio di fr. 1070.– mensili per i primi sei

mesi, di fr. 2210.– mensili dal settimo mese fino al 30 aprile 2024, di fr. 2160.–

mensili

dal 1° maggio 2024 al 30 aprile

2025 e di fr. 1020.– mensili dal 1° maggio 2025 fino alla maggiore

età o il termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari

non compresi. Le spese processuali di fr. 13

800.– sono state poste per tre quinti a carico del convenuto e per il

resto a carico delle attrici, alle quali AP 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1800.–

per ripetibili ridotte. Le attrici sono state ammesse al beneficio del gratuito

patrocinio.

L. Contro la sentenza

appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con appello del 2 luglio 2021 per

ottenere che la figlia sia affidata ai genitori in regime di custodia alternata

(una o due settimane ciascuno), che AO 2 sia domiciliata presso di lui e che il

contributo alimentare a suo carico sia fissato in fr. 300.– mensili

(assegni familiari non compresi) più il premio della cassa malati e le

eventuali spese mediche per la figlia. Qualora AO 2 sia trasferita nei Paesi

Bassi egli chiede ugualmente che essa sia affidata ai genitori in regime di

custodia alternata (una o due settimane ciascuno), che l'autorità parentale

rimanga in comune e che il contributo alimentare a suo carico sia ridotto al

versamento dei soli assegni familiari, assumendo egli l'intero mantenimento

della figlia durante i periodi in cui questa soggiornerà da lui. Preliminarmente

egli propone di concedere l'effetto sospensivo all'appello, di accertare che il

domicilio di AO 2 rimane in Svizzera “fino al termine dell'intera procedura di

merito”, di affidare pendente causa la figlia alle parti in regime di custodia

alternata, di dividere a metà fra i genitori le vacanze estive di AO 2 e di

fissare il contributo alimentare a suo carico per la durata dell'appello in

fr. 300.– mensili, più il premio della cassa malati e l'assunzio­ne di

eventuali spese mediche.

M. L'8 luglio 2021 AO 1 e

AO 2 hanno chiesto, previo conferimento del gratuito patrocinio, l'esecuzione

anticipata della decisione pretorile. Con decreto del 14 luglio 2021 il presidente

di questa Camera ha dichiarato sen­za interesse la richiesta di effetto

sospensivo, l'appello essendo provvisto di effetto sospensivo già per legge, e

ha respinto le richieste di provvedimenti cautelari formulate da AP 1, come

pure l'esecuzione anticipata della sentenza pretorile postulata da AO 1 e AO 2,

rinviando il giudizio sulle spese alla decisione finale. Nelle loro

osservazioni di merito del 10 agosto 2021 le attrici hanno proposto poi, previo

conferimento del gratuito patrocinio, di respingere l'appello.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le

azioni indipendenti che riguardano interessi dei figli nelle questioni inerenti

al diritto di famiglia si svolgono in procedura semplificata (art. 295 CPC). Le

relative sentenze sono impugnabili entro 30

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore

il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione

impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale riserva non si pone, contesa essendo anche la disciplina

del diritto di visita, appellabile senza riguardo a questioni di valore

(cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la

decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 2 giugno

2021.

(tracciamento dell'invio n. 98.__________).

Introdotto il 2 luglio 2021 (timbro postale sulla busta d'invio),

l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

L'appellante postula il richiamo del carteggio relativo

all'odierna causa di merito (inc. SE.2017.5), così come quelli concernenti le procedure davanti a questa Camera (inc.

11.2020.103

e inc. 11.2020.119). All'appello egli

acclude anche un rapporto della curatrice, del 5 febbraio 2021 (doc. A), e

una propria risposta cautelare del 17 giugno

2021.

(doc. B). A loro volta le

attrici hanno prodotto con le osservazioni all'appello una pagina

internet (‹www.numbeo.com/cost-of-living›)

che raffronta il costo della vita a __________ e ad __________. Il 25 agosto 2021 esse hanno trasmesso poi un rapporto

dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 19 agosto 2021 e il 7 ottobre

2021.

hanno esibito uno scambio di posta elettronica tra AO 1 e la direttrice

della scuola che la figlia dovrebbe frequentare a __________, unitamente a un

riassunto in italiano di tale corrispondenza. Il 20 ottobre 2021 il convenuto

ha inviato infine una comunicazione 12 ottobre 2021 del Servizio medico

psicologico circa l'esecuzione di una valutazione psico-affettiva della figlia.

Gli

atti processuali e i documenti allegati da AP 1 all'appello sono già stati

trasmessi d'ufficio a questa Camera dal Pretore. Si rivelano dunque superflui. Il resto

della nuova documentazione prodotta delle parti è ammissibile, poiché in cause

inerenti al diritto di filiazione nuovi documenti sono proponibili senza riguardo ai

presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio

illimitato e vanno presi in esame

nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid.

4.2.1).

3.

Nella sentenza impugnata

il Pretore ha ricordato anzitutto ‒ a ragione ‒ di essere “chiamato

a statuire unicamente sulle relazioni personali tra AP 1 e la figlia AO 2 dopo

il trasferimento di quest'ultima nei Paesi Bassi, come pure sul contributo di

mantenimento dovuto dal padre a favore della figlia una volta attuato il

predetto trasferimento” (consid. 1). Nell'appello AP 1 chiede una volta ancora

che ‟in caso di permanenza in Ticino della minore con domiciliazione

presso il padreˮ AO 2 gli sia affidata in custodia, d'intesa con la

curatrice, una o due settimane alternativamente, come pure per la metà delle

vacan­ze estive.

a) A

parte il fatto che con l'opinione del Pretore sul potere cognitivo del giudice

chiamato a statuire su rinvio l'appellante nemmeno si confronta, la richiesta avanzata

dal convenuto è manifestamente irricevibile. Un giudice cui è rinviata una cau­sa

con indicazioni vincolanti è legato ai considerandi in diritto enunciati dalla

giurisdizione d'appel­lo (o di reclamo). Coerentemente, quando un ricorso è

interposto contro una decisio­ne su rinvio presa dal primo giudice, l'autorità

di ricor­so non riesamina le questioni di diritto ch'es­sa medesima ha già vagliato

nella sentenza di rinvio. Tale principio discende dalla constatazione per cui

la giurisdizione superiore non è un'autorità di ricorso contro le sue stesse

decisio­ni. Il Tribunale federale applica l'identico precetto qualora una causa

gli sia nuovamente sottoposta dopo ch'esso ha statuito in precedenza sulla

medesima causa in una sentenza di rinvio (DTF 140 III 470 consid. 4.2.1 e

richiami). E ciò vale, a maggior ragione per un tribunale d’appello, il quale è

vincolato anch'es­so ai consideran­di in diritto di una sua propria sentenza di

rinvio (sentenza del Tribunale federale 5D_213/2021 del 15 giugno 2022

consid. 2.1 con rinvii).

b) Nel

caso specifico questa Camera ha definitivamente autorizzato con la sentenza del

23.

maggio 2019 “il trasferimento di AP 2 con la madre nei Paesi Bassi al

momento in cui sarà esecutiva la nuova decisione con cui sarà stato regolato il

contributo di mantenimento e saranno state disciplinate le relazioni personali

della figlia con il padre dopo la partenza” (dispositivo n. 5), confermando a

tali condizioni l'autorizzazione rilasciata dal primo giudice. Al Pretore rimaneva

unicamente da statuire sul diritto

di visita paterno alla figlia dopo il trasferimento di quest'ultima nei Paesi

Bassi e sul contributo alimentare per lei a carico del convenuto dopo il trasferimento.

L'ipotesi che la figlia riman­ga nel Ticino e possa essere affidata in custodia

alternata all'appellante non entra più, quindi, in considerazio­ne. Certo, AP 1

chiede che la custodia alternata sia disposta almeno dopo l'espatrio della

figlia. Si tratta però di una richiesta che è già stata respinta da questa Camera con la sentenza del 23 maggio

2019.

(consid. 5 segg.). Non essendo stata rinviata tale questione al primo

giudice per nuova decisione, a giusto titolo il Pretore non è più entrato nel

merito dell'argomento. Al riguardo

l'appello del convenuto vede perciò la sua sorte segnata.

4.

Quanto alla

regolamentazione del diritto di visita a AO 2 dopo l'espatrio, nella sentenza

impugnata il Pretore l'ha stabilito in un fine settimana ogni quattro dal

venerdì sera fino alla domenica pomeriggio con accompagnamento in Svizzera e

rientro nei Paesi Bassi e costi a carico della madre, come pure in quattro

settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le

vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze primaverili, una settimana

a Natale e una settimana alternata ogni anno a Pasqua, al padre essendo

garantiti altresì regolari contatti telefonici e in videoconferenza con la

figlia una volta la settima­na. Nell'appello AP 1 formula conclusioni soltan­to

per l'eventualità in cui la figlia gli sia affidata in custodia alternata (“la

metà delle vacanze scolastiche previste nei Paesi Bassi in Ticino e comunque

con il padre; i costi per le visite in Svizzera della minore sono sostenuti a

metà tra i due genitori”: memoriale, pag. 3 in alto). Nel caso in cui dopo

l'espatrio la custodia esclusi­va di AO 2 rimanga alla madre (questione che,

come si è appe­na visto, non può più essere discussa nell'attuale procedura),

egli non prospetta alcuna richiesta di giudizio. V'è da interrogarsi se in condizioni del genere l'appello possa essere

vagliato oltre.

a) Un

appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato”

si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo

che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che

misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 142 I 94

consid. 8.2 con rinvii), anche perché l'appello preclude l'efficacia e

l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle

conclusioni. Di conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale

che, dandosi accoglimento dell'azione, la relativa formulazione possa essere

ripresa invariata nel dispositivo della decisione (DTF 142 III 107

consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare conclusioni esplicite

non deve trascende­re nel­l'eccesso di formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente

ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione

con il dispositivo della sentenza impugnata – si evin­ca senza equivoco a che

cosa miri l'appellante (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.35

del 18 febbraio 2022 consid. 2).

b) Nella

fattispecie si cercherebbe invano di sapere, scorrendo la motivazione

dell'appello, come il convenuto vorrebbe vedere modificata la disciplina del suo

diritto di visita dopo la partenza di AO 2 per i Paesi Bassi. Egli critica

‒ in sintesi ‒ il modo in cui è stata sentita la figlia,

auspicandone un nuovo ascol­to, solleva una

miriade di interrogativi sul futuro di AO 2, rimprovera a AO 1 di avere tentato di

allontanare la figlia da lui, biasima il Pretore per non avere avviato una

mediazione tra le parti al fine di raggiunge­re “una soluzione condivisa” sul

diritto di visita, riepiloga vicissitudini pregresse, lamenta che in vista dell'espatrio non sia stato

attivato per la figlia un

percorso terapeutico di accompagnamento, proposto anche dal dott. D__________ D__________,

fa carico al Pretore di avere disciplinato le visite con superficialità, senza

precisare orari, tempi e luoghi degli incontri. Non fa seguire tuttavia alcuna

indicazione da parte sua. Inoltre il convenuto recrimina sul contegno di AO 1,

ma una volta ancora non prefigura concretamen­te neppure da lungi una diver­sa

disciplina delle relazioni personali regolate dal Pretore. Quanto l'appellante cerca

di rimettere in causa è, con tutta evidenza (come davanti al pri­mo giudice:

sentenza impugnata, consid. 2.7), la custodia esclusiva di AO 1, ch'egli vorrebbe

sia condivisa almeno dopo il trasferimento della figlia nei Paesi Bas­si. Se

non che, la questione esula apertamente ‒ come detto ‒ da quanto il

Pretore era chiamato a giudicare su rinvio. Ne segue che, per quanto attiene

alla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia, nonostante la sua

verbosità l'appello si rivela irricevibile per totale mancanza di conclusioni.

5.

Riguardo ai contributi

alimentari dopo l'espatrio della figlia, il

Pretore ha determinato il reddito

di AP 1 in fr. 6630.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4.1) e quello

ipotetico di AO 1 in fr. 1200.– mensili fino al 30 aprile 2025 (sei mesi

dopo il trasferimento ad __________), portato a fr. 2000.– mensili dopo di

allora (consid. 4.2). Relativamente ai fabbisogni minimi, egli ha calcolato

quello del convenuto in fr. 3450.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,

pigione fr. 1220.–, premio della cassa malati fr. 277.55, premio

dell'assicurazione complementare secondo la LCA fr. 49.50, spese per l'esercizio

del diritto di visita fr. 700.–: sentenza impugnata, consid. 5.2) e quello

di AO 1 in fr. 2340.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo

di un debitore sposato, rapportato al costo della vita ad __________ fr. 640.–,

alloggio fr. 1480.‒ [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in

denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 220.–: consid. 5.3).

Per

quel che concerne il fabbisogno minimo di AO 2, il Pretore lo ha accertato in

fr. 1070.– mensili fino al 15° compleanno (minimo esistenziale del diritto

esecutivo rapportato al costo della vita ad __________ fr. 450.–, alloggio fr.

740.80, premio della cassa malati fr. 21.85, spese scolastiche fr. 55.80,

dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–) e in fr. 1020.– mensili dopo di

allora (assegno familiare di fr. 250.– mensili). Egli non ha ravvisato inoltre i

presupposti per un contributo di accudimento durante i primi sei mesi dal trasferimento in Olanda, mentre ha fissato tale

contributo in fr. 1140.– mensili fino all'aprile del 2025 (corrispondenti

all'ammanco della madre rispetto al fabbisogno minimo dal settimo mese di

permanenza in Olanda fino al 16° compleanno di AO 2).

In

funzione di quanto precede il Pretore ha fissato il contributo alimentare per

la figlia in fr. 1070.– mensili durante i primi sei mesi dal trasferimento in

Olanda, in fr. 2210.– mensili dal settimo me­se fino all'aprile del 2024, in fr.

2160.– mensili dal maggio del 2024 fino all'aprile del 2025 e in fr. 1020.–

mensili dal maggio del 2025 fino alla maggiore età o al termine della

formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi (sentenza

impugnata, consid. 7).

a) L'appellante

contesta il reddito ipotetico di AO 1, rimproverando alla medesima una cattiva

gestione economica e scarso impegno nel rendersi finanziariamente autonoma.

Afferma che secondo giurisprudenza una madre deve intraprendere un'attività

lucrativa al 50% dal momento in cui il figlio comincia la scuola e un'attività

lucrativa all'80% dal momento in cui il figlio frequenta le scuole superiori. Il

convenuto si domanda dunque perché egli debba erogare un contributo di

accudimento dopo sei mesi dal trasferimento della figlia nei Paesi Bassi. Così

argomentando, AP 1 sembra voler imputare a AO 1 un maggior reddito ipotetico.

Non indica tuttavia a quanto tale reddito ammonterebbe, mentre in una

conclusio­ne che ha per oggetto una somma di denaro la pretesa va sempre quantificata.

Tale requisito vale tanto sul piano federale (DTF 143 III 112 consid. 1.2; 142 III 107 consid. 5.3.1 con

rimandi) quanto sul piano cantonale, in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC)

e in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette

dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese

pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il giudice è svincolato alle

conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 4.5 e 5 con riferimenti;

analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 9a).

La rivendicazione dell'appellante cade dunque nel vuoto.

b) Relativamente

al fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante reputa il costo dell'alloggio in

Olanda riconosciuto dal Pretore, di € 3000.– mensili, esagerato per rapporto ai

redditi medi conseguiti nei Paesi Bassi, di € 2000.–/3000.– mensili. Egli non dice

però a quanto ammonterebbe il costo dell'alloggio che ritiene congruo né si

confronta con la constatazione del Pretore, secondo cui “i prezzi per gli

alloggi ad __________ sono del 50% maggiori rispetto a quelli della nostra regione” (sentenza impugnata, consid. 5.3

in fine). Privo una volta ancora di motivazione sufficiente (nel senso del­l'art.

311.

cpv. 1 CPC), l'appello si dimostra anche su questo punto irricevibile.

c) Il

convenuto sostiene che il proprio reddito da attività lucrati­va non eccede fr. 6500.–

mensili, calcolati in base a una media delle sue entrate fra il 2017 e il 2020.

Non discute minimamente tuttavia la motivazione del Pretore, il quale ha specificato

come sia giunto al risultato di fr. 6630.‒ mensili, ovvero cumulando il

reddito medio di fr. 2628.75 mensili da attività dipendente con quello di fr.

4000.38

mensili conseguito come indipendente, comprese le indennità per perdita

di guadagno percepite dall'interessato quale consulente assicurativo (sentenza

impugnata, consid. 4.1). Anche al riguardo l'appello manca così di adeguata

motivazione, onde la sua irricevibilità.

d) Con

riferimento al proprio fabbisogno minimo, l'appellante lo quantifica in fr. 4581.–

mensili in caso di ‟custodia alternata con domiciliazione di AO 2 in

Ticinoˮ, più fr. 4600.‒ mensili in caso di “custodia alternata con

domiciliazione di AO 2 nei Paesi Bassi”. Già si è spiegato tuttavia che una

custodia alternata non entra più in considerazione ai fini dell'attuale

giudizio (consid. 3), sicché la quantificazione di quel fabbisogno minimo è

inconferente. Si aggiunga che in caso di custodia esclusiva della madre il

Pretore ha dato puntuale ragione dell'ammontare relativo alle poste inserite nel fabbisogno minimo del convenuto

(fr. 3450.‒ mensili complessivi: sopra, consid. 5),

mentre nell'appello AP 1 si limita a esporre le proprie cifre senza alcuna giustificazione

e ignorando semplicemente l'entità delle voci riconosciute dal Pretore. Una

volta ancora il ricorso non adempie pertanto i requisiti formali di un appello.

e) Circa il fabbisogno minimo della figlia,

infine, l'appellante fa valere di partecipare alla cura di AO 2 in proporzione

maggiore rispetto agli usuali diritti di visita, in particolare assumendo i

costi relativi alle attività extrascolastiche. Non adduce minimamente tuttavia quali

importi dovrebbero essere ridotti o dedotti nel contributo alimentare per la

figlia a causa di ciò. Egli reputa eccessiva anche la posta riconosciuta dal

Pretore per l'alloggio, poiché a mente sua fr. 200.– o fr. 300.– mensili sarebbero

sufficienti. Non allega però le ragioni di un importo tanto modesto rispetto al

costo dell'alloggio che grava sulla madre. Il convenuto parrebbe contestare poi

la legittimità di un contributo di accudimento con l'asserto che AO 1 è sposata

ed è compito del marito mantenerla, ma l'assunto sfiora il pretesto, ove appe­na

si consideri che un contributo di accudimento è destinato a garantire cura e

educazione al figlio, assicurando al genito­re affidatario quanto manca per coprire il fabbisogno mini­mo del diritto

esecutivo (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). Mal si comprende perché incomberebbe al

marito di AO 1 sostentare quest'ultima per il tempo dedicato alla cura e

all'educazione di AO 2, il matrimonio della madre non esonerando AP 1 dai

propri obblighi alimentari verso la figlia.

6.

Se ne conclude che, inutilmente

prolisso, l'appello in esame è destinato al rigetto nella limitata (e invero

esigua) misura della sua ammissibilità. Nelle richieste di giudizio AP 1 postula

l'addebito delle spese processuali per quattro quinti a AO 1 e la rifusione di

fr. 10 000.– per ripetibili ridotte. Tale domanda

non ha portata autonoma, ma presuppone l'accoglimento dell'appello. L'ipotesi

non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

7.

Le spese del

giudizio odierno seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre l'attribuzione

di adeguate ripetibili rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio

presentata da AO 1 e AP 2 (DTF 133 I

248.

consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20

maggio 2020 consid. 7.2). Nella sentenza di rinvio tale beneficio era stato

conferito alle attrici perché il convenuto non appariva in grado di finanziare

indennità per ripetibili (inc. 11.2018.99

del 23 maggio 2019, consid.

36). Dai nuovi calcoli eseguiti dal Pretore nella decisione presa su rinvio si

evin­ce ora che, dopo avere versato il contributo alimentare per la figlia dopo

l'espatrio, AP 1 conserva un margine disponibile di almeno fr. 1000.‒

mensili. L'indennità per ripetibili non è dunque di difficile o

impossibile incasso.

8.

Con l'emanazione della

presente sentenza diviene senza ogget­to la richiesta di provvedimenti

cautelari contenuta nell'appello (sopra, lett. L).

9.

Quanto ai rimedi

esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza

riguardo a questioni di valore, litigiosi essendo – fra l'altro – la disciplina

delle relazioni personali con il padre (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del

dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via

giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è

ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di fr.

2000.– sono poste a carico del­l'ap­pellante, che rifonderà alle controparti

fr. 3000.– complessivi per ripetibili.

3. La richiesta di gratuito patrocinio

presentata dalle attrici con le osservazioni all'appello è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione:

‒ avv. ;

‒ avv. .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,

pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della

decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso

in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad

almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso

durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto

sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).