11.2021.92
Filiazione: diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio della figlia all'estero
15 dicembre 2022Italiano28 min
telefonici e in videoconferenza con la figlia una volta la settimana. Egli ha fissato
Source ti.ch
Incarti n.
11.2021.92
11.2021.99
Lugano
15 dicembre 2022/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, presidente,
Giani
e Giamboni
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire nella causa SE.2017.5 (filiazione:
diritto di visita e contributo alimentare dopo l'espatrio) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 24 gennaio 2017 da
AO 1 ora in (NL)
per sé e in
rappresentanza della figlia
AO 2 (2009)
(entrambe
patrocinate dall'avv. PA 2 )
contro
AP
1
(patrocinato
dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del
2 luglio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 1°
giugno 2021 (inc. 11.2021.92)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 10 agosto 2021 da AO 1
e AO 2 con le osservazioni all'appello
(inc. 11.2021.99);
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame
è diffusamente illustrata nella sentenza del 23
maggio 2019 con cui questa Camera ha respinto un appello di AP 1 (1985) e
accolto parzialmente un appello di AO 1 (1987) e AO 2 (27 aprile 2009) contro
una sentenza emessa il 2 agosto 2018 dal Pretore aggiunto della giurisdizione
di Locarno Città (inc. 11.2018.99 e
11.2018.101). In tale decisione questa Camera, riformando parzialmente la
sentenza del Pretore aggiunto in cui questi modificava un precedente assetto pattuito convenzionalmente tra AP
1 e AO 1, genitori di AO 2 (nata il 27 aprile 2009), ha autorizzato il
trasferimento di quest'ultima nei Paesi Bassi insieme con la madre, alla quale la
figlia è affidata con esercizio congiunto dell'autorità parentale, non appena
il primo giudice avesse regolato mediante decisione esecutiva il diritto di
visita paterno e il contributo alimentare per AO 2 dopo l'espatrio. Questa
Camera ha statuito anche sul contributo alimentare per la figlia sino al
trasferimento, fissandolo in fr. 1375.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2018 e in fr. 1350.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi, confermando fino
all'espatrio l'assetto delle visite paterne in un fine settimana ogni quindici
giorni dal venerdì al termine della scuola fino al lunedì mattina e in un
pomeriggio settimanale (il mercoledì dalle ore 11.45 alle 19.00, con estensione
durante le vacanze scolastiche il giovedì alle ore 9.00 (inc. 11.2018.99,
11.2018.100 e 11.2018.101). Un ricorso in materia civile presentato da AP 1
contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale
con sentenza 5A_533/2019 del 9 dicembre 2019.
B. Nel frattempo, con petizione
del 18 novembre 2019 AO 1 e AO 2 hanno chiesto al Pretore, già in via cautelare
e previo conferimento del gratuito patrocinio, la regolamentazione del diritto
di visita paterno dopo il trasferimento nei Paesi Bassi in un fine settimana mensile,
quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante
le vacanze autunnali olandesi, una settimana alternativamente a Natale o Pasqua
(compatibilmente con il calendario scolastico olandese) e una settimana durante
le vacanze di primavera. Esse hanno chiesto altresì un contributo alimentare per
la figlia, sempre dal trasferimento in Olanda, di fr. 1350.– mensili per i
primi sei mesi (con ammanco di fr. 906.– sul contributo di accudimento), di fr.
1350.– mensili fino al 27 aprile 2021 (con ammanco di fr. 264.– sul contributo
di accudimento), di fr. 1350.– mensili dal 28 aprile 2021 fino al 27
aprile 2025 (con ammanco di fr. 103.–
sul contributo di accudimento) e di fr. 1136.– mensili dal 28 aprile
2025 fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica o
professionale, oltre agli assegni familiari e a metà delle spese straordinarie
per la figlia.
C. Invitato
a presentare osservazioni all'istanza cautelare, AP 1 ha proposto l'11 dicembre
2019 di respingerla, presentando a sua volta un'istanza cautelare intesa a
ottenere la nomina di un rappresentante legale e di un curatore educativo alla
figlia, il divieto alla madre ‒ sotto comminatoria dell'art. 292 CP ‒
di modificare il domicilio di AO 2 e la traduzione di documenti allegati all'istanza.
Nelle loro osservazioni del 20 dicembre 2019 le attrici hanno proposto di
respingere l'istanza. All'udienza del 17 gennaio 2020, indetta per il
contraddittorio cautelare e le prime arringhe, le parti hanno sostanzialmente
confermato le rispettive posizioni e notificato prove. AP 1 ha precisato che le
proprie osservazioni cautelari valevano anche come risposta nel merito. L'istruttoria
cautelare e quella di merito sono iniziate il 14 aprile 2020.
D. Terminata
l'istruttoria cautelare, nell'ambito della quale la figlia è stata ascoltata
dallo psicologo D__________ D__________, con memoriali conclusivi le parti si
sono confermate essenzialmente nelle richieste provvisionali. Statuendo mediante
decreto cautelare del 28 luglio 2020, il Pretore ha accolto parzialmente
l'istanza delle attrici e ha regolato il diritto di visita paterno dopo
l'espatrio in quattro settimane durante le vacanze scolastiche estive, una
settimana durante le vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze
primaverili, una settimana a Natale, una settimana alternata ogni anno a Pasqua,
al padre essendo garantiti inoltre regolari contatti telefonici e una
videoconversazione con la figlia una volta la settimana. Il Pretore ha fissato inoltre
un contributo alimentare per la figlia, dal trasferimento in Olanda, variante
da fr. 1000.– a fr. 2050.– mensili, oltre agli assegni familiari, accertando
che il fabbisogno in denaro di lei accusa un ammanco compreso tra fr. 325.– e
fr. 710.– mensili. Contestualmente Il Pretore ha respinto le richieste
cautelari di AP 1.
E. Contro il decreto cautelare AP 1 ha inoltrato a
questa Camera un appello del 7 agosto 2020, postulando in via preliminare la concessione dell'effetto sospensivo (inc. 11.2020.103 e 11.2020.107). Tale
richiesta è stata accolta con decreto del 19 agosto 2020 dal presidente di
questa Camera. Un ricorso in materia civile introdotto AO 1 e AO 2 contro il
decreto in questione è stato respinto
e un ricorso sussidiario in
materia costituzionale è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale mediante
sentenza 5A_678/2020 del 30 marzo 2021. L'appello introdotto da AP 1 contro il
decreto cautelare è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc.
11.2020.103).
F. Nel
mentre, il 7 settembre 2020, AO 1 e AO 2 hanno presentato una domanda di revi-sione
a questa Camera contro la sentenza emanata il 23 maggio 2019, adducendo di avere
scoperto fatti rilevanti che non avevano potuto addurre nella procedura
precedente. Tale domanda è stata accolta il 31 agosto 2021 dalla Camera, che ha
modificato il contributo alimentare per AO 2 in fr. 1255.–
mensili dal 1° gennaio al 31 maggio 2017, in fr. 3030.– mensili dal
1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018, in fr. 2030.– mensili dal 1° gennaio al 31
maggio 2019 e in fr. 1350.– mensili dal 1° giugno 2019 fino alla partenza per i
Paesi Bassi, assegni familiari non compresi, constatando che il fabbisogno in
denaro di IS 2 rimane scoperto per fr. 1775.– mensili dal 1° gennaio al 31
maggio 2017, per fr. 680.– mensili dal 1° giugno 2019 al 27 aprile
2021 e per fr. 380.– mensili dal 28 aprile 2021 in poi (inc. 11.2020.119).
Un ricorso in materia civile presentato dalle attrici l'8 settembre 2021 contro
tale sentenza al Tribunale federale è tuttora
pendente (causa 5A_845/2021).
G. L'istruttoria
di merito è terminata il 18 febbraio 2021. Alle arringhe finali le parti hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle loro, del 30 marzo 2021, AO
1 e AO 2 hanno chiesto la regolamentazione del diritto di visita paterno dopo
il trasferimento in Olanda in un fine settimana ogni mese con accompagnamento
da parte della madre e costi di trasferta verso la Svizzera a carico della
medesima, il padre dovendo assumere i costi dei propri spostamenti in Olanda (o,
subordinatamente, in un fine settimana ogni tre, alternativamente una visita in
Ticino con accompagnamento e assunzione dei costi da parte della madre e una
visita in Olanda con assunzione dei costi da parte del padre), più quattro
settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le
vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze primaverili, una settimana
a Natale e una settimana alternata ogni anno a Pasqua. Le attrici hanno sollecitato
anche un contributo alimentare per la figlia, dal trasferimento in Olanda, di
fr. 3611.– mensili per i primi sei mesi, di fr. 2969.– mensili fino al 27
aprile 2021, di fr. 2726.– mensili dal 28 aprile 2021 fino al 27 aprile
2025 e di fr. 1335.– mensili dal 28 aprile 2025 fino alla maggiore età o fino
al termine della formazione scolastica o professionale, oltre agli assegni familiari
e a metà delle spese straordinarie per AO 2. Esse
hanno altresì reiterato altresì la richiesta di gratuito patrocinio.
H. Nel
suo memoriale conclusivo ‟con richiesta di modifica della custodia e dei
diritti di visitaˮ del 19 aprile 2021 AP 1 ha rivendicato in via cautelare,
nell'attesa del giudizio finale da parte della Camera, la custodia alternata
della figlia in una o due settimane presso di lui, da definire con la
curatrice, con domicilio da lui ed esercizio in comune dell'autorità parentale,
come pure la divisione a metà delle vacanze estive, alternandole per il resto.
Per la figlia egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 300.– mensili
oltre all'assegno familiare, l'assunzione del premio della cassa malati e quella
delle spese mediche. In caso di trasferimento in Olanda egli ha rivendicato
nuovamente la custodia alternata, da definire dalla curatrice o dalle autorità
olandesi in una o due settimane alterne con domicilio in Olanda ed esercizio
comune dell'autorità parentale, proponendo come contributo alimentare per la
figlia gli assegni familiari. Infine egli ha chiesto che dal trasferimento nei
Paesi Bassi in poi il diritto di visita sia regolato in modo che la figlia
trascorra metà delle vacanze nel Ticino, da lui, e che i relativi costi siano
suddivisi a metà tra i genitori. La richiesta di modificare la custodia e il
diritto di visita è tuttora pendente davanti al Pretore (inc. CA.2021.4).
Fatti
I. Statuendo nel
merito con sentenza del 1° giugno 2021, il Pretore ha accolto parzialmente
l'istanza, nel senso che ha regolato il diritto di visita paterno dopo
l'espatrio di AO 2 in un fine settimana ogni quattro dal venerdì sera fino alla
domenica pomeriggio con accompagnamento in Svizzera e rientro nei Paesi Bassi e
costi a carico della madre, come pure in quattro settimane durante le vacanze
scolastiche estive, una settimana durante le vacanze autunnali, una settimana
durante le vacanze primaverili, una settimana a Natale e una settimana
alternata ogni anno a Pasqua, al padre essendo garantiti regolari contatti
telefonici e in videoconferenza con la figlia una volta la settimana. Egli ha fissato
inoltre un contributo alimentare in favore
della figlia dopo l'espatrio di fr. 1070.– mensili per i primi sei
mesi, di fr. 2210.– mensili dal settimo mese fino al 30 aprile 2024, di fr. 2160.–
mensili
dal 1° maggio 2024 al 30 aprile
2025 e di fr. 1020.– mensili dal 1° maggio 2025 fino alla maggiore
età o il termine della formazione scolastica o professionale, assegni familiari
non compresi. Le spese processuali di fr. 13
800.– sono state poste per tre quinti a carico del convenuto e per il
resto a carico delle attrici, alle quali AP 1 è stato tenuto a rifondere fr. 1800.–
per ripetibili ridotte. Le attrici sono state ammesse al beneficio del gratuito
patrocinio.
L. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con appello del 2 luglio 2021 per
ottenere che la figlia sia affidata ai genitori in regime di custodia alternata
(una o due settimane ciascuno), che AO 2 sia domiciliata presso di lui e che il
contributo alimentare a suo carico sia fissato in fr. 300.– mensili
(assegni familiari non compresi) più il premio della cassa malati e le
eventuali spese mediche per la figlia. Qualora AO 2 sia trasferita nei Paesi
Bassi egli chiede ugualmente che essa sia affidata ai genitori in regime di
custodia alternata (una o due settimane ciascuno), che l'autorità parentale
rimanga in comune e che il contributo alimentare a suo carico sia ridotto al
versamento dei soli assegni familiari, assumendo egli l'intero mantenimento
della figlia durante i periodi in cui questa soggiornerà da lui. Preliminarmente
egli propone di concedere l'effetto sospensivo all'appello, di accertare che il
domicilio di AO 2 rimane in Svizzera “fino al termine dell'intera procedura di
merito”, di affidare pendente causa la figlia alle parti in regime di custodia
alternata, di dividere a metà fra i genitori le vacanze estive di AO 2 e di
fissare il contributo alimentare a suo carico per la durata dell'appello in
fr. 300.– mensili, più il premio della cassa malati e l'assunzione di
eventuali spese mediche.
M. L'8 luglio 2021 AO 1 e
AO 2 hanno chiesto, previo conferimento del gratuito patrocinio, l'esecuzione
anticipata della decisione pretorile. Con decreto del 14 luglio 2021 il presidente
di questa Camera ha dichiarato senza interesse la richiesta di effetto
sospensivo, l'appello essendo provvisto di effetto sospensivo già per legge, e
ha respinto le richieste di provvedimenti cautelari formulate da AP 1, come
pure l'esecuzione anticipata della sentenza pretorile postulata da AO 1 e AO 2,
rinviando il giudizio sulle spese alla decisione finale. Nelle loro
osservazioni di merito del 10 agosto 2021 le attrici hanno proposto poi, previo
conferimento del gratuito patrocinio, di respingere l'appello.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le
azioni indipendenti che riguardano interessi dei figli nelle questioni inerenti
al diritto di famiglia si svolgono in procedura semplificata (art. 295 CPC). Le
relative sentenze sono impugnabili entro 30
giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che davanti al Pretore
il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione
impugnata (art. 308 cpv. 2). In concreto tale riserva non si pone, contesa essendo anche la disciplina
del diritto di visita, appellabile senza riguardo a questioni di valore
(cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la
decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice del convenuto il 2 giugno
2021.
(tracciamento dell'invio n. 98.__________).
Introdotto il 2 luglio 2021 (timbro postale sulla busta d'invio),
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
L'appellante postula il richiamo del carteggio relativo
all'odierna causa di merito (inc. SE.2017.5), così come quelli concernenti le procedure davanti a questa Camera (inc.
11.2020.103
e inc. 11.2020.119). All'appello egli
acclude anche un rapporto della curatrice, del 5 febbraio 2021 (doc. A), e
una propria risposta cautelare del 17 giugno
2021.
(doc. B). A loro volta le
attrici hanno prodotto con le osservazioni all'appello una pagina
internet (‹www.numbeo.com/cost-of-living›)
che raffronta il costo della vita a __________ e ad __________. Il 25 agosto 2021 esse hanno trasmesso poi un rapporto
dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 19 agosto 2021 e il 7 ottobre
2021.
hanno esibito uno scambio di posta elettronica tra AO 1 e la direttrice
della scuola che la figlia dovrebbe frequentare a __________, unitamente a un
riassunto in italiano di tale corrispondenza. Il 20 ottobre 2021 il convenuto
ha inviato infine una comunicazione 12 ottobre 2021 del Servizio medico
psicologico circa l'esecuzione di una valutazione psico-affettiva della figlia.
Gli
atti processuali e i documenti allegati da AP 1 all'appello sono già stati
trasmessi d'ufficio a questa Camera dal Pretore. Si rivelano dunque superflui. Il resto
della nuova documentazione prodotta delle parti è ammissibile, poiché in cause
inerenti al diritto di filiazione nuovi documenti sono proponibili senza riguardo ai
presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio
illimitato e vanno presi in esame
nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid.
4.2.1).
3.
Nella sentenza impugnata
il Pretore ha ricordato anzitutto ‒ a ragione ‒ di essere “chiamato
a statuire unicamente sulle relazioni personali tra AP 1 e la figlia AO 2 dopo
il trasferimento di quest'ultima nei Paesi Bassi, come pure sul contributo di
mantenimento dovuto dal padre a favore della figlia una volta attuato il
predetto trasferimento” (consid. 1). Nell'appello AP 1 chiede una volta ancora
che ‟in caso di permanenza in Ticino della minore con domiciliazione
presso il padreˮ AO 2 gli sia affidata in custodia, d'intesa con la
curatrice, una o due settimane alternativamente, come pure per la metà delle
vacanze estive.
a) A
parte il fatto che con l'opinione del Pretore sul potere cognitivo del giudice
chiamato a statuire su rinvio l'appellante nemmeno si confronta, la richiesta avanzata
dal convenuto è manifestamente irricevibile. Un giudice cui è rinviata una causa
con indicazioni vincolanti è legato ai considerandi in diritto enunciati dalla
giurisdizione d'appello (o di reclamo). Coerentemente, quando un ricorso è
interposto contro una decisione su rinvio presa dal primo giudice, l'autorità
di ricorso non riesamina le questioni di diritto ch'essa medesima ha già vagliato
nella sentenza di rinvio. Tale principio discende dalla constatazione per cui
la giurisdizione superiore non è un'autorità di ricorso contro le sue stesse
decisioni. Il Tribunale federale applica l'identico precetto qualora una causa
gli sia nuovamente sottoposta dopo ch'esso ha statuito in precedenza sulla
medesima causa in una sentenza di rinvio (DTF 140 III 470 consid. 4.2.1 e
richiami). E ciò vale, a maggior ragione per un tribunale d’appello, il quale è
vincolato anch'esso ai considerandi in diritto di una sua propria sentenza di
rinvio (sentenza del Tribunale federale 5D_213/2021 del 15 giugno 2022
consid. 2.1 con rinvii).
b) Nel
caso specifico questa Camera ha definitivamente autorizzato con la sentenza del
23.
maggio 2019 “il trasferimento di AP 2 con la madre nei Paesi Bassi al
momento in cui sarà esecutiva la nuova decisione con cui sarà stato regolato il
contributo di mantenimento e saranno state disciplinate le relazioni personali
della figlia con il padre dopo la partenza” (dispositivo n. 5), confermando a
tali condizioni l'autorizzazione rilasciata dal primo giudice. Al Pretore rimaneva
unicamente da statuire sul diritto
di visita paterno alla figlia dopo il trasferimento di quest'ultima nei Paesi
Bassi e sul contributo alimentare per lei a carico del convenuto dopo il trasferimento.
L'ipotesi che la figlia rimanga nel Ticino e possa essere affidata in custodia
alternata all'appellante non entra più, quindi, in considerazione. Certo, AP 1
chiede che la custodia alternata sia disposta almeno dopo l'espatrio della
figlia. Si tratta però di una richiesta che è già stata respinta da questa Camera con la sentenza del 23 maggio
2019.
(consid. 5 segg.). Non essendo stata rinviata tale questione al primo
giudice per nuova decisione, a giusto titolo il Pretore non è più entrato nel
merito dell'argomento. Al riguardo
l'appello del convenuto vede perciò la sua sorte segnata.
4.
Quanto alla
regolamentazione del diritto di visita a AO 2 dopo l'espatrio, nella sentenza
impugnata il Pretore l'ha stabilito in un fine settimana ogni quattro dal
venerdì sera fino alla domenica pomeriggio con accompagnamento in Svizzera e
rientro nei Paesi Bassi e costi a carico della madre, come pure in quattro
settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le
vacanze autunnali, una settimana durante le vacanze primaverili, una settimana
a Natale e una settimana alternata ogni anno a Pasqua, al padre essendo
garantiti altresì regolari contatti telefonici e in videoconferenza con la
figlia una volta la settimana. Nell'appello AP 1 formula conclusioni soltanto
per l'eventualità in cui la figlia gli sia affidata in custodia alternata (“la
metà delle vacanze scolastiche previste nei Paesi Bassi in Ticino e comunque
con il padre; i costi per le visite in Svizzera della minore sono sostenuti a
metà tra i due genitori”: memoriale, pag. 3 in alto). Nel caso in cui dopo
l'espatrio la custodia esclusiva di AO 2 rimanga alla madre (questione che,
come si è appena visto, non può più essere discussa nell'attuale procedura),
egli non prospetta alcuna richiesta di giudizio. V'è da interrogarsi se in condizioni del genere l'appello possa essere
vagliato oltre.
a) Un
appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato”
si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo
che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che
misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 142 I 94
consid. 8.2 con rinvii), anche perché l'appello preclude l'efficacia e
l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle
conclusioni. Di conseguenza una richiesta di giudizio va formulata in modo tale
che, dandosi accoglimento dell'azione, la relativa formulazione possa essere
ripresa invariata nel dispositivo della decisione (DTF 142 III 107
consid. 5.3.1). È vero che l'esigenza di formulare conclusioni esplicite
non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente
ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione
con il dispositivo della sentenza impugnata – si evinca senza equivoco a che
cosa miri l'appellante (cfr. analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.35
del 18 febbraio 2022 consid. 2).
b) Nella
fattispecie si cercherebbe invano di sapere, scorrendo la motivazione
dell'appello, come il convenuto vorrebbe vedere modificata la disciplina del suo
diritto di visita dopo la partenza di AO 2 per i Paesi Bassi. Egli critica
‒ in sintesi ‒ il modo in cui è stata sentita la figlia,
auspicandone un nuovo ascolto, solleva una
miriade di interrogativi sul futuro di AO 2, rimprovera a AO 1 di avere tentato di
allontanare la figlia da lui, biasima il Pretore per non avere avviato una
mediazione tra le parti al fine di raggiungere “una soluzione condivisa” sul
diritto di visita, riepiloga vicissitudini pregresse, lamenta che in vista dell'espatrio non sia stato
attivato per la figlia un
percorso terapeutico di accompagnamento, proposto anche dal dott. D__________ D__________,
fa carico al Pretore di avere disciplinato le visite con superficialità, senza
precisare orari, tempi e luoghi degli incontri. Non fa seguire tuttavia alcuna
indicazione da parte sua. Inoltre il convenuto recrimina sul contegno di AO 1,
ma una volta ancora non prefigura concretamente neppure da lungi una diversa
disciplina delle relazioni personali regolate dal Pretore. Quanto l'appellante cerca
di rimettere in causa è, con tutta evidenza (come davanti al primo giudice:
sentenza impugnata, consid. 2.7), la custodia esclusiva di AO 1, ch'egli vorrebbe
sia condivisa almeno dopo il trasferimento della figlia nei Paesi Bassi. Se
non che, la questione esula apertamente ‒ come detto ‒ da quanto il
Pretore era chiamato a giudicare su rinvio. Ne segue che, per quanto attiene
alla disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia, nonostante la sua
verbosità l'appello si rivela irricevibile per totale mancanza di conclusioni.
5.
Riguardo ai contributi
alimentari dopo l'espatrio della figlia, il
Pretore ha determinato il reddito
di AP 1 in fr. 6630.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4.1) e quello
ipotetico di AO 1 in fr. 1200.– mensili fino al 30 aprile 2025 (sei mesi
dopo il trasferimento ad __________), portato a fr. 2000.– mensili dopo di
allora (consid. 4.2). Relativamente ai fabbisogni minimi, egli ha calcolato
quello del convenuto in fr. 3450.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–,
pigione fr. 1220.–, premio della cassa malati fr. 277.55, premio
dell'assicurazione complementare secondo la LCA fr. 49.50, spese per l'esercizio
del diritto di visita fr. 700.–: sentenza impugnata, consid. 5.2) e quello
di AO 1 in fr. 2340.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo
di un debitore sposato, rapportato al costo della vita ad __________ fr. 640.–,
alloggio fr. 1480.‒ [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in
denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 220.–: consid. 5.3).
Per
quel che concerne il fabbisogno minimo di AO 2, il Pretore lo ha accertato in
fr. 1070.– mensili fino al 15° compleanno (minimo esistenziale del diritto
esecutivo rapportato al costo della vita ad __________ fr. 450.–, alloggio fr.
740.80, premio della cassa malati fr. 21.85, spese scolastiche fr. 55.80,
dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–) e in fr. 1020.– mensili dopo di
allora (assegno familiare di fr. 250.– mensili). Egli non ha ravvisato inoltre i
presupposti per un contributo di accudimento durante i primi sei mesi dal trasferimento in Olanda, mentre ha fissato tale
contributo in fr. 1140.– mensili fino all'aprile del 2025 (corrispondenti
all'ammanco della madre rispetto al fabbisogno minimo dal settimo mese di
permanenza in Olanda fino al 16° compleanno di AO 2).
In
funzione di quanto precede il Pretore ha fissato il contributo alimentare per
la figlia in fr. 1070.– mensili durante i primi sei mesi dal trasferimento in
Olanda, in fr. 2210.– mensili dal settimo mese fino all'aprile del 2024, in fr.
2160.– mensili dal maggio del 2024 fino all'aprile del 2025 e in fr. 1020.–
mensili dal maggio del 2025 fino alla maggiore età o al termine della
formazione scolastica o professionale, assegni familiari non compresi (sentenza
impugnata, consid. 7).
a) L'appellante
contesta il reddito ipotetico di AO 1, rimproverando alla medesima una cattiva
gestione economica e scarso impegno nel rendersi finanziariamente autonoma.
Afferma che secondo giurisprudenza una madre deve intraprendere un'attività
lucrativa al 50% dal momento in cui il figlio comincia la scuola e un'attività
lucrativa all'80% dal momento in cui il figlio frequenta le scuole superiori. Il
convenuto si domanda dunque perché egli debba erogare un contributo di
accudimento dopo sei mesi dal trasferimento della figlia nei Paesi Bassi. Così
argomentando, AP 1 sembra voler imputare a AO 1 un maggior reddito ipotetico.
Non indica tuttavia a quanto tale reddito ammonterebbe, mentre in una
conclusione che ha per oggetto una somma di denaro la pretesa va sempre quantificata.
Tale requisito vale tanto sul piano federale (DTF 143 III 112 consid. 1.2; 142 III 107 consid. 5.3.1 con
rimandi) quanto sul piano cantonale, in prima sede (art. 84 cpv. 2 CPC)
e in appello (DTF 137 III 617). L'esigenza fa stato finanche nelle cause rette
dal principio inquisitorio, il quale non esonera dal formulare pretese
pecuniarie cifrate neppure nei processi in cui il giudice è svincolato alle
conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 4.5 e 5 con riferimenti;
analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 9a).
La rivendicazione dell'appellante cade dunque nel vuoto.
b) Relativamente
al fabbisogno minimo di AO 1, l'appellante reputa il costo dell'alloggio in
Olanda riconosciuto dal Pretore, di € 3000.– mensili, esagerato per rapporto ai
redditi medi conseguiti nei Paesi Bassi, di € 2000.–/3000.– mensili. Egli non dice
però a quanto ammonterebbe il costo dell'alloggio che ritiene congruo né si
confronta con la constatazione del Pretore, secondo cui “i prezzi per gli
alloggi ad __________ sono del 50% maggiori rispetto a quelli della nostra regione” (sentenza impugnata, consid. 5.3
in fine). Privo una volta ancora di motivazione sufficiente (nel senso dell'art.
311.
cpv. 1 CPC), l'appello si dimostra anche su questo punto irricevibile.
c) Il
convenuto sostiene che il proprio reddito da attività lucrativa non eccede fr. 6500.–
mensili, calcolati in base a una media delle sue entrate fra il 2017 e il 2020.
Non discute minimamente tuttavia la motivazione del Pretore, il quale ha specificato
come sia giunto al risultato di fr. 6630.‒ mensili, ovvero cumulando il
reddito medio di fr. 2628.75 mensili da attività dipendente con quello di fr.
4000.38
mensili conseguito come indipendente, comprese le indennità per perdita
di guadagno percepite dall'interessato quale consulente assicurativo (sentenza
impugnata, consid. 4.1). Anche al riguardo l'appello manca così di adeguata
motivazione, onde la sua irricevibilità.
d) Con
riferimento al proprio fabbisogno minimo, l'appellante lo quantifica in fr. 4581.–
mensili in caso di ‟custodia alternata con domiciliazione di AO 2 in
Ticinoˮ, più fr. 4600.‒ mensili in caso di “custodia alternata con
domiciliazione di AO 2 nei Paesi Bassi”. Già si è spiegato tuttavia che una
custodia alternata non entra più in considerazione ai fini dell'attuale
giudizio (consid. 3), sicché la quantificazione di quel fabbisogno minimo è
inconferente. Si aggiunga che in caso di custodia esclusiva della madre il
Pretore ha dato puntuale ragione dell'ammontare relativo alle poste inserite nel fabbisogno minimo del convenuto
(fr. 3450.‒ mensili complessivi: sopra, consid. 5),
mentre nell'appello AP 1 si limita a esporre le proprie cifre senza alcuna giustificazione
e ignorando semplicemente l'entità delle voci riconosciute dal Pretore. Una
volta ancora il ricorso non adempie pertanto i requisiti formali di un appello.
e) Circa il fabbisogno minimo della figlia,
infine, l'appellante fa valere di partecipare alla cura di AO 2 in proporzione
maggiore rispetto agli usuali diritti di visita, in particolare assumendo i
costi relativi alle attività extrascolastiche. Non adduce minimamente tuttavia quali
importi dovrebbero essere ridotti o dedotti nel contributo alimentare per la
figlia a causa di ciò. Egli reputa eccessiva anche la posta riconosciuta dal
Pretore per l'alloggio, poiché a mente sua fr. 200.– o fr. 300.– mensili sarebbero
sufficienti. Non allega però le ragioni di un importo tanto modesto rispetto al
costo dell'alloggio che grava sulla madre. Il convenuto parrebbe contestare poi
la legittimità di un contributo di accudimento con l'asserto che AO 1 è sposata
ed è compito del marito mantenerla, ma l'assunto sfiora il pretesto, ove appena
si consideri che un contributo di accudimento è destinato a garantire cura e
educazione al figlio, assicurando al genitore affidatario quanto manca per coprire il fabbisogno minimo del diritto
esecutivo (DTF 144 III 386 consid. 7.1.4). Mal si comprende perché incomberebbe al
marito di AO 1 sostentare quest'ultima per il tempo dedicato alla cura e
all'educazione di AO 2, il matrimonio della madre non esonerando AP 1 dai
propri obblighi alimentari verso la figlia.
6.
Se ne conclude che, inutilmente
prolisso, l'appello in esame è destinato al rigetto nella limitata (e invero
esigua) misura della sua ammissibilità. Nelle richieste di giudizio AP 1 postula
l'addebito delle spese processuali per quattro quinti a AO 1 e la rifusione di
fr. 10 000.– per ripetibili ridotte. Tale domanda
non ha portata autonoma, ma presuppone l'accoglimento dell'appello. L'ipotesi
non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
7.
Le spese del
giudizio odierno seguono la soccombenza di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre l'attribuzione
di adeguate ripetibili rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio
presentata da AO 1 e AP 2 (DTF 133 I
248.
consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20
maggio 2020 consid. 7.2). Nella sentenza di rinvio tale beneficio era stato
conferito alle attrici perché il convenuto non appariva in grado di finanziare
indennità per ripetibili (inc. 11.2018.99
del 23 maggio 2019, consid.
36). Dai nuovi calcoli eseguiti dal Pretore nella decisione presa su rinvio si
evince ora che, dopo avere versato il contributo alimentare per la figlia dopo
l'espatrio, AP 1 conserva un margine disponibile di almeno fr. 1000.‒
mensili. L'indennità per ripetibili non è dunque di difficile o
impossibile incasso.
8.
Con l'emanazione della
presente sentenza diviene senza oggetto la richiesta di provvedimenti
cautelari contenuta nell'appello (sopra, lett. L).
9.
Quanto ai rimedi
esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza
riguardo a questioni di valore, litigiosi essendo – fra l'altro – la disciplina
delle relazioni personali con il padre (sopra, consid. 1). L'impugnabilità del
dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via
giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr.
2000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti
fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
3. La richiesta di gratuito patrocinio
presentata dalle attrici con le osservazioni all'appello è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione:
‒ avv. ;
‒ avv. .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso
in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad
almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso
durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto
sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).